ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 247

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
15 settembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/1649 della Commissione, dell'8 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/1650 della Commissione, del 9 settembre 2016, recante divieto di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

5

 

*

Regolamento (UE) 2016/1651 della Commissione, del 9 settembre 2016, recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona VIIe per le navi battenti bandiera francese

7

 

*

Regolamento (UE) 2016/1652 della Commissione, del 9 settembre 2016, recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battentin bandiera belga

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1653 della Commissione, del 14 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2016/1654 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 7 settembre 2016, relativa alla nomina di giudici del Tribunale

13

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2016/1655 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 7 settembre 2016, relativa alla nomina di giudici del Tribunale

15

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2016/1656 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 7 settembre 2016, relativa alla nomina di un avvocato generale della Corte di giustizia

17

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2016/1657 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 7 settembre 2016, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

18

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1658 della Commissione, del 13 settembre 2016, recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale [notificata con il numero C(2016) 5747]  ( 1 )

19

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1659 della Commissione, del 13 settembre 2016, recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale [notificata con il numero C(2016) 5748]  ( 1 )

22

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2016/SC, del 28 aprile 2016, relativa al sistema interno di ripartizione dei costi [2016/1660]

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1649 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (1), in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 gennaio 2014 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) n. 275/2014 (2), che stabilisce le priorità di finanziamento del trasporto ai fini dei programmi di lavoro pluriennali ed annuali.

(2)

Con la sentenza del 17 marzo 2016 nella causa C-286/14, Parlamento europeo contro Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato il regolamento delegato (UE) n. 275/2014 e ha disposto che gli effetti di detto regolamento fossero mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i sei mesi a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza, di un nuovo atto sostitutivo del regolamento suddetto.

(3)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, le priorità di finanziamento del trasporto dovrebbero tenere conto delle azioni ammissibili che contribuiscono a progetti di interesse comune conformemente al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), elencate all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013.

(4)

Le azioni ammissibili elencate all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013 sono ulteriormente specificate agli articoli 10 e 11 di detto regolamento, nei quali sono fissati i tassi di finanziamento massimi applicabili per tali azioni. Al fine di specificare le priorità di finanziamento del trasporto è pertanto opportuno fare riferimento alle azioni elencate in tali articoli.

(5)

I progetti di interesse comune di cui all'allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1316/2013 sono ammissibili ai programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 17, paragrafo 3, di detto regolamento. I progetti che non figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte I, ma che sono ammissibili a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, sono ammissibili ai programmi di lavoro annuali.

(6)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013, che stabilisce gli obiettivi settoriali specifici nel settore dei trasporti, e considerando che l'articolo 21, paragrafo 3, del medesimo regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 26 che specifichino, per il settore dei trasporti, le priorità di finanziamento che devono essere rispecchiate nei programmi di lavoro, il presente regolamento delegato stabilisce le priorità che devono essere rispecchiate nei programmi di lavoro pluriennali o annuali conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

(7)

Considerando che gli strumenti finanziari riceveranno il contributo dell'Unione nell'ambito dei programmi di lavoro annuali, è opportuno inserire con il presente atto la priorità corrispondente.

(8)

Le azioni di sostegno al programma elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013, consistenti in spese per assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del meccanismo per collegare l'Europa e limitate all'1 % della dotazione finanziaria, non saranno coperte dai programmi di lavoro. Le azioni di sostegno al programma che contribuiscono a progetti di interesse comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1316/2013, saranno contemplate dai programmi di lavoro e in essi inserite con la priorità corrispondente.

(9)

Tutte le risorse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1316/2013, comprese le risorse trasferite dal Fondo di coesione, saranno coperte dagli stessi programmi di lavoro. A norma dell'articolo 11 di tale regolamento, le risorse trasferite dal Fondo di coesione saranno oggetto di specifici inviti a presentare proposte.

(10)

Al fine di consentire la tempestiva adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1316/2013 per garantire la continuità giuridica del meccanismo per collegare l'Europa — settore trasporti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le priorità di finanziamento che devono essere rispecchiate nei programmi di lavoro pluriennali e annuali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1316/2013 per la durata del meccanismo per collegare l'Europa per le azioni ammissibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, quali definite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 275/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (GU L 80 del 19.3.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).


ALLEGATO

PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO AI FINI DEI PROGRAMMI DI LAVORO PLURIENNALI E ANNUALI

1.   Priorità di finanziamento per i programmi di lavoro pluriennali

1.1.   Priorità di finanziamento per l'obiettivo di realizzare i collegamenti mancanti, eliminare le strozzature, accrescere l'interoperabilità ferroviaria e, in particolare, migliorare le tratte transfrontaliere:

i)

progetti individuati in via preliminare per i corridoi della rete centrale (ferrovie, vie navigabili interne, strade, porti marittimi e interni);

ii)

progetti individuati in via preliminare per le altre tratte della rete centrale (ferrovie, vie navigabili interne, strade, porti marittimi e interni);

iii)

interoperabilità ferroviaria;

iv)

realizzazione dell'ERTMS.

1.2.   Priorità di finanziamento per l'obiettivo di garantire nel lungo periodo sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti, al fine di prepararsi ai futuri flussi di trasporto previsti e di consentire la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto mediante la transizione verso tecnologie di trasporto innovative a basse emissioni di carbonio ed efficienti sul piano energetico, ottimizzando nel contempo la sicurezza:

i)

introduzione di nuove tecnologie e innovazioni in tutti i modi di trasporto, con una particolare attenzione per la decarbonizzazione, le tecnologie innovative e di sicurezza per la promozione della sostenibilità, del funzionamento, della gestione, dell'accessibilità, della multimodalità e dell'efficienza della rete;

ii)

infrastrutture sicure e protette, comprese le aree di parcheggio sicure e protette lungo la rete stradale centrale.

1.3.   Priorità di finanziamento per l'obiettivo di ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità dei servizi di trasporto, assicurando nel contempo l'accessibilità alle infrastrutture di trasporto:

i)

cielo unico europeo — SESAR;

ii)

servizi d'informazione fluviale;

iii)

servizi di trasporto intelligente su strada;

iv)

sistema di informazione e gestione del traffico marittimo;

v)

autostrade del mare;

vi)

azioni che realizzano infrastrutture di trasporto in nodi della rete centrale, inclusi i nodi urbani;

vii)

collegamenti e sviluppo di piattaforme logistiche multimodali.

1.4.   Azioni di sostegno al programma

2.   Priorità di finanziamento per i programmi di lavoro annuali

2.1.   Priorità di finanziamento per l'obiettivo di eliminare le strozzature, accrescere l'interoperabilità ferroviaria, realizzare i collegamenti mancanti e, in particolare, migliorare le tratte transfrontaliere:

i)

progetti relativi a ferrovie, vie navigabili interne e strade della rete centrale, inclusi collegamenti con porti interni e marittimi e aeroporti, nonché lo sviluppo di porti;

ii)

progetti per la rete globale (ferrovie, vie navigabili interne, strade, porti marittimi e interni);

iii)

progetti per collegare la rete transeuropea dei trasporti alle reti infrastrutturali dei paesi vicini, in particolare per quanto riguarda le tratte transfrontaliere (ferrovie, vie navigabili interne, strade, porti marittimi e interni).

2.2.   Priorità di finanziamento per l'obiettivo di garantire nel lungo periodo sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti, al fine di prepararsi ai futuri flussi di trasporto previsti e di consentire la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto mediante la transizione verso tecnologie di trasporto innovative a basse emissioni di carbonio ed efficienti sul piano energetico, ottimizzando nel contempo la sicurezza:

i)

introduzione di nuove tecnologie e innovazioni, diverse da quelle previste dal programma di lavoro pluriennale;

ii)

servizi di trasporto merci;

iii)

azioni finalizzate alla riduzione del rumore nel trasporto ferroviario di merci, anche mediante adeguamento di rotabili esistenti.

2.3.   Priorità di finanziamento per l'obiettivo di ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità dei servizi di trasporto, assicurando nel contempo l'accessibilità alle infrastrutture di trasporto:

i)

sistemi di applicazioni telematiche, diversi da quelli previsti dal programma di lavoro pluriennale;

ii)

azioni per migliorare l'accessibilità alle infrastrutture di trasporto per le persone con disabilità;

iii)

azioni che realizzano infrastrutture di trasporto in nodi della rete centrale, inclusi i nodi urbani;

iv)

collegamenti e sviluppo di piattaforme logistiche multimodali.

2.4.   Strumenti finanziari dell'MCE:

i)

contributo agli strumenti finanziari, quale definito all'articolo 14 e nell'allegato dell'MCE, parte III;

ii)

azioni di sostegno al programma per gli strumenti finanziari innovativi.


15.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/5


REGOLAMENTO (UE) 2016/1650 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2016

recante divieto di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

18/TQ72

Stato membro

Unione europea (tutti gli Stati membri)

Stock

RED/N3M.

Specie

Scorfani (Sebastes spp)

Zona

NAFO 3M

Periodo di chiusura

10.7.2016 alle ore 12:00 UTC


15.9.2016   

IT

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L 247/7


REGOLAMENTO (UE) 2016/1651 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2016

recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona VIIe per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

19/TQ72

Stato membro

Francia

Stock

RJU/67AKXD

Specie

Razza ondulata (Raja undulata)

Zona

Acque dell'Unione della zona VIIe

Data di chiusura

11.7.2016


15.9.2016   

IT

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L 247/9


REGOLAMENTO (UE) 2016/1652 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2016

recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battentin bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

23/TQ72

Stato membro

Belgio

Stock

WHG/08.

Specie

Merlano (Merlangius merlangus)

Zona

VIII

Data di chiusura

20.8.2016


15.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1653 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

167,1

ZZ

167,1

0707 00 05

TR

121,6

ZZ

121,6

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

121,3

CL

143,0

TR

147,3

UY

130,7

ZA

139,2

ZZ

136,3

0806 10 10

TR

134,7

ZZ

134,7

0808 10 80

AR

166,6

BR

97,9

CL

126,5

NZ

121,9

US

141,5

ZA

105,6

ZZ

126,7

0808 30 90

AR

168,5

CL

206,1

TR

137,4

ZA

113,8

ZZ

156,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

136,4

ZZ

136,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

15.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/13


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/1654 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 7 settembre 2016

relativa alla nomina di giudici del Tribunale

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), prevede che il Tribunale sia composto di 40 giudici a decorrere dal 25 dicembre 2015. L'articolo 2, lettera a), di detto regolamento stabilisce la durata del mandato dei dodici giudici supplementari in modo tale da far corrispondere la fine di tale mandato con i rinnovi parziali del Tribunale che avverranno il 1o settembre 2016 e il 1o settembre 2019.

(2)

In tale contesto è stata proposta la candidatura del sig. Jan PASSER per il posto di giudice supplementare del Tribunale.

(3)

Inoltre, l'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422, prevede che il Tribunale sia composto di 47 giudici a decorrere dal 1o settembre 2016. L'articolo 2, lettera b), di detto regolamento stabilisce la durata del mandato dei sette giudici supplementari in modo tale da far corrispondere la fine di tale mandato con i rinnovi parziali del Tribunale che avverranno il 1o settembre 2019 e il 1o settembre 2022.

(4)

In tale contesto sono state proposte le candidature del sig. René BARENTS, della sig.ra Maria José COSTEIRA, del sig. Alexander KORNEZOV, del sig. Ezio PERILLO e del sig. Jesper SVENNINGSEN per i posti di giudice supplementare del Tribunale.

(5)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. René BARENTS, della sig.ra Maria José COSTEIRA, del sig. Alexander KORNEZOV, del sig. Jan PASSER, del sig. Ezio PERILLO e del sig. Jesper SVENNINGSEN all'esercizio delle funzioni di giudici del Tribunale.

(6)

È opportuno procedere alla nomina del sig. Jan PASSER per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2019. È opportuno altresì procedere alla nomina della sig.ra Maria José COSTEIRA per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2022.

(7)

Dal momento che il sig. René BARENTS, il sig. Alexander KORNEZOV, il sig. Ezio PERILLO e il sig. Jesper SVENNINGSEN hanno esercitato le funzioni di giudici presso il Tribunale della funzione pubblica fino allo scioglimento di detto Tribunale il 31 agosto 2016 e che la competenza a decidere in primo grado delle controversie tra l'Unione e i suoi agenti è stata trasferita al Tribunale a partire dal 1o settembre 2016 dal regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è opportuno procedere alla nomina del sig. Alexander KORNEZOV e del sig. Ezio PERILLO per un mandato che decorre dal 1o settembre 2016 e scade il 31 agosto 2019, e alla nomina del sig. René BARENTS e del sig. Jesper SVENNINGSEN per un mandato che decorre dal 1o settembre 2016 e scade il 31 agosto 2022,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Jan PASSER è nominato giudice del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2019.

Articolo 2

La sig.ra Maria José COSTEIRA è nominata giudice del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2022.

Articolo 3

Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1o settembre 2016 e il 31 agosto 2019:

il sig. Alexander KORNEZOV,

il sig. Ezio PERILLO.

Articolo 4

Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1o settembre 2016 e il 31 agosto 2022:

il sig. René BARENTS,

il sig. Jesper SVENNINGSEN.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2016

Il presidente

P. JAVORČÍK


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti (GU L 200 del 26.7.2016, pag. 137).


15.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/15


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/1655 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 7 settembre 2016

relativa alla nomina di giudici del Tribunale

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I mandati di quattordici giudici del Tribunale giungono a scadenza il 31 agosto 2016. Inoltre, il mandato dei giudici di cui all'articolo 1 della decisione (UE, Euratom) 2016/484 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (1) scade parimenti il 31 agosto 2016, come previsto in detto articolo.

(2)

Sono state proposte le candidature del sig. Barna BERKE, del sig. Ricardo da SILVA PASSOS e della sig.ra Octavia SPINEANU-MATEI per i posti di giudici del Tribunale.

(3)

Sono state proposte inoltre, le candidature del sig. Zoltán CSEHI, del sig. Constantinos ILIOPOULOS, della sig.ra Anna MARCOULLI e del sig. Dean SPIELMANN in vista del rinnovo del loro mandato.

(4)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Barna BERKE, del sig. Zoltán CSEHI, del sig. Constantinos ILIOPOULOS, della sig.ra Anna MARCOULLI, del sig. Ricardo da SILVA PASSOS, del sig. Dean SPIELMANN e della sig.ra Octavia SPINEANU-MATEI all'esercizio delle funzioni di giudici del Tribunale.

(5)

È opportuno procedere alla nomina del sig. Barna BERKE, del sig. Ricardo da SILVA PASSOS e della sig.ra Octavia SPINEANU-MATEI per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2022.

(6)

È opportuno procedere alla nomina del sig. Zoltán CSEHI, del sig. Constantinos ILIOPOULOS, della sig.ra Anna MARCOULLI e del sig. Dean SPIELMANN per un nuovo mandato che decorre dal 1o settembre 2016 e scade il 31 agosto 2022. Poiché detti quattro giudici hanno già esercitato le funzioni di giudici presso il Tribunale fino al 31 agosto 2016 e hanno continuato a esercitarle in attesa della presente decisione, è opportuno procedere alla loro nomina per un nuovo mandato con effetto dal giorno successivo alla fine del loro mandato precedente,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 31 agosto 2022:

il sig. Barna BERKE,

il sig. Ricardo da SILVA PASSOS,

la sig.ra Octavia SPINEANU-MATEI.

Articolo 2

Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1o settembre 2016 e il 31 agosto 2022:

il sig. Zoltán CSEHI,

il sig. Constantinos ILIOPOULOS,

la sig.ra Anna MARCOULLI,

il sig. Dean SPIELMANN.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2016

Il presidente

P. JAVORČÍK


(1)  Decisione (UE, Euratom) 2016/484 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 23 marzo 2016 relativa alla nomina di giudici del Tribunale (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 31).


15.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/17


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/1656 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 7 settembre 2016

relativa alla nomina di un avvocato generale della Corte di giustizia

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I mandati di quattordici giudici e di quattro avvocati generali della Corte di giustizia sono scaduti il 6 ottobre 2015. Inoltre, il numero degli avvocati generali della Corte di giustizia è stato aumentato a undici, a decorrere dal 7 ottobre 2015, dalla decisione 2013/336/UE del Consiglio (1).

(2)

In tale contesto è stata proposta la candidatura del sig. Evgeni TANCHEV per il posto di avvocato generale della Corte di giustizia.

(3)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Evgeni TANCHEV all'esercizio delle funzioni di avvocato generale della Corte di giustizia.

(4)

È opportuno procedere alla nomina del sig. Evgeni TANCHEV per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 6 ottobre 2021,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Evgeni TANCHEV è nominato avvocato generale della Corte di giustizia per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 6 ottobre 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2016

Il presidente

P. JAVORČÍK


(1)  Decisione 2013/336/UE del Consiglio, del 25 giugno 2013, recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 92).


15.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/18


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/1657 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 7 settembre 2016

relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma degli articoli 5 e 7 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito delle dimissioni del sig. Carl WETTER, con effetto dal 19 settembre 2016, è opportuno procedere alla nomina di un giudice del Tribunale per la restante durata del mandato del sig. Carl WETTER, vale a dire fino al 31 agosto 2019.

(2)

È stata proposta la candidatura del sig. Ulf ÖBERG per il posto resosi vacante.

(3)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Ulf ÖBERG all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Ulf ÖBERG è nominato giudice del Tribunale per il periodo compreso tra il 19 settembre 2016 e il 31 agosto 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2016

Il presidente

P. JAVORČÍK


15.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1658 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2016

recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale

[notificata con il numero C(2016) 5747]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l'articolo 16 septies,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, formulato il 25 marzo 2014 dal comitato dei medicinali vegetali,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2008 un parere dell'Agenzia europea per i medicinali ha stabilito che l'Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim era conforme ai requisiti della direttiva 2001/83/CE quale sostanza vegetale, preparato vegetale o loro combinazione ai sensi di tale direttiva: esso è stato pertanto incluso nell'elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale fissato dalla decisione 2008/911/CE della Commissione (2).

(2)

Nell'ambito del riesame delle monografie e delle voci dell'elenco al fine di mantenerne la pertinenza, il comitato dei medicinali vegetali ha riconsiderato la voce Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim e ha adottato un parere secondo il quale è opportuno modificare la voce dell'elenco per quanto riguarda il nome della sostanza vegetale in alcune lingue ufficiali dell'UE, la formulazione dei preparati vegetali, l'aggiornamento del riferimento alla Farmacopea europea e l'aggiornamento di alcune informazioni necessarie per l'uso sicuro, ad esempio la revisione delle controindicazioni. Alcune di queste modifiche sono il risultato di un aggiornamento del modello da seguire per le voci contenute nell'elenco.

(3)

La decisione 2008/911/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2008/911/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2)  Decisione della Commissione 2008/911/CE, del 21 novembre 2008, che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 42).


ALLEGATO

Nell'allegato II della decisione 2008/911/CE, la voce Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., Radix è così modificata:

1)

La sezione «Nome comune della sostanza vegetale in tutte le lingue ufficiali dell'UE» è modificata come segue:

a)

dopo «FR (français): racine d'éleuthérocoque (racine de ginseng sibérien)» è inserita l'espressione seguente:

«HR (hrvatska): Korijen sibirskog ginsenga»;

b)

la denominazione «Všehojovcový koreň» relativa alla lingua slovacca [«SK (slovenčina)»] è sostituita da «Koreň eleuterokoka».

2)

La sezione «Preparazione(i) vegetale(i)» è modificata come segue:

a)

l'espressione «Sostanza vegetale sminuzzata per la preparazione di tisane» è sostituita da «Sostanza vegetale triturata»;

b)

l'espressione «Estratto liquido (1:1, etanolo 30-40 % v/v)» è sostituita da «Estratto liquido (DER 1:1, solvente di estrazione etanolo 30-40 % v/v)»;

c)

l'espressione «Estratto secco (13-25:1, etanolo 28-40 % v/v)» è sostituita da «Estratto secco (DER 13-25:1, solvente di estrazione etanolo 28-40 % v/v)»;

d)

l'espressione «Estratto acquoso secco (15-17:1)» è sostituita da «Estratto secco acquoso (DER 15-17:1)»;

e)

l'espressione «Tintura (1:5, etanolo 40 % v/v)» è sostituita da «Tintura (rapporto sostanza vegetale/solvente di estrazione 1:5, solvente di estrazione etanolo 40 % v/v)».

3)

Nella sezione «Riferimento alla monografia della Farmacopea europea», «6.0» è sostituito da «7.0».

4)

Nella sezione «Tipo di tradizione», l'espressione «Cinese, europea.» è sostituita da «Europea, cinese.».

5)

Nella sezione «Dosaggio specifico», l'espressione «Non pertinente» è sostituita da «Consultare il paragrafo “Posologia specifica”.».

6)

La sezione «Posologia specifica» è modificata come segue:

a)

l'espressione «di età superiore a 12 anni» è soppressa;

b)

l'espressione «Dose giornaliera» è sostituita da «Dose media giornaliera»;

c)

la frase «Non si consiglia l'impiego in bambini di età inferiore a 12 anni» è sostituita da «Non è raccomandato l'impiego nei bambini con meno di 12 anni di età».

7)

La sezione «Ulteriori informazioni necessarie per l'uso sicuro» è modificata come segue:

a)

(non riguarda la versione italiana)

b)

l'espressione «Ipertensione arteriosa.» è soppressa;

c)

la frase «Non si consiglia l'impiego in bambini di età inferiore a 12 anni a causa della mancanza di dati adeguati.» è sostituita da «L'uso in bambini con meno di 12 anni di età non è raccomandato per mancanza di dati adeguati.»;

d)

dopo la frase «Se i sintomi peggiorano durante l'impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.» è aggiunta la frase seguente: «Per tinture/estratti contenenti etanolo deve essere inserita l'esatta etichettatura per l'etanolo, presa dalle “Linee guida sugli eccipienti nell'etichettatura e nei fogli illustrativi dei medicinali per uso umano”.»;

e)

il titolo della sottosezione «Gravidanza e allattamento» è sostituito dal titolo «Fertilità, gravidanza e allattamento»;

dopo la frase «In mancanza di dati sufficienti, non si consiglia l'uso durante la gravidanza e l'allattamento.» è aggiunta l'espressione «Dati sulla fertilità non disponibili.»;

f)

nella sottosezione «Effetti indesiderati», dopo «la cui frequenza non è nota.» è aggiunta la frase: «Nel caso in cui dovessero presentarsi reazioni avverse diverse da quelle sopraccitate, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.»;

g)

dopo la sottosezione «Sovradosaggio» sono inserite le sottosezioni seguenti:

«Informazioni farmaceutiche (se necessario)

Non applicabile.

Effetti farmacologici o efficacia verosimili in base all'esperienza e all'impiego di lunga data (se necessario ai fini dell'uso sicuro del medicinale)

Non applicabile.»


15.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/22


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1659 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2016

recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale

[notificata con il numero C(2016) 5748]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l'articolo 16 septies,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, formulato il 24 novembre 2014 dal comitato dei medicinali vegetali,

considerando quanto segue:

(1)

Melaleuca alternifolia (Maiden and Betch) Cheel, M. linariifolia Smith, M. dissitiflora F. Mueller e/o altre specie di Melaleuca, essenza, possono essere considerate una sostanza vegetale, un preparato vegetale o una loro combinazione ai sensi della direttiva 2001/83/CE e sono conformi ai requisiti indicati in tale direttiva.

(2)

È pertanto appropriato includere Melaleuca alternifolia (Maiden and Betch) Cheel, M. linariifolia Smith, M. dissitiflora F. Mueller e altre specie di Melaleuca, essenza nell'elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale di cui alla decisione 2008/911/CE della Commissione (2).

(3)

La decisione 2008/911/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2008/911/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2)  Decisione della Commissione, del 21 novembre 2008, che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 42).


ALLEGATO

La decisione 2008/911/CE è modificata come segue:

1)

Nell'allegato I, dopo Hamamelis virginiana L. è inserita la sostanza seguente:

« Melaleuca alternifolia (Maiden and Betch) Cheel, M. linariifolia Smith, M. dissitiflora F. Mueller e/o altre specie di Melaleuca, essenza»;

2)

Nell'allegato II, dopo la voce relativa a Hamamelis virginiana L. è inserita la voce seguente:

«VOCE DELL'ELENCO DELL'UNIONE RELATIVA A MELALEUCA ALTERNIFOLIA (MAIDEN AND BETCH) CHEEL, M. LINARIIFOLIA SMITH, M. DISSITIFLORA F. MUELLER E/O ALTRE SPECIE DI MELALEUCA, ESSENZA

Nome scientifico della pianta

Melaleuca alternifolia (Maiden and Betch) Cheel, M. linariifolia Smith, M. dissitiflora F. Mueller e altre specie di Melaleuca

Famiglia botanica

Mirtacee

Nome comune della sostanza vegetale in tutte le lingue ufficiali dell'UE

BG (bălgarski): Чаено дърво, масло

CS (čeština): silice kajeputu střídavolistého

DA (dansk): Tetræolie

DE (Deutsch): Teebaumöl

EL (elliniká): Μελαλεύκης αιθέριο έλαιο

EN (English): Tea tree oil

ES (español): Melaleuca alternifolia, aceite esencial de

ET (eesti keel): teepuuõli

FI (suomi): teepuuöljy

FR (français): Mélaleuca (arbre à thé) (huile essentielle de)

HR (hrvatska): eteričnog ulje australijskog čajevca

HU (magyar): Teafa-olaj

IT (italiano): Melaleuca essenza

LT (lietuvių kalba): Arbatmedžių eterinis aliejus

LV (latviešu valoda): Tējaskoka ēteriskā eļļa

MT (Malti): Żejt tal-Melaleucae

NL (Nederlands): Theeboomolie

PL (polski): Olejek eteryczny drzewa herbacianego

PT (português): Óleo esencial de melaleuca

RO (română): Melaleuca (arbore de ceai) (ulei esențial)

SK (slovenčina): Silica melaleuky

SL (slovenščina): eterično olje melalevke

SV (svenska): Teträdsolja

NO (norsk): Tetreolje

Preparato(i) vegetale(i)

Olio essenziale

Riferimento alla monografia della farmacopea europea

01/2008:1837

Indicazione(i)

Indicazione a)

Medicinale tradizionale di origine vegetale per il trattamento di piccole ferite superficiali e punture di insetti.

Indicazione b)

Medicinale tradizionale di origine vegetale per il trattamento di piccole pustole (foruncoli e forme lievi di acne).

Indicazione c)

Medicinale tradizionale di origine vegetale per il sollievo del prurito e dell'irritazione nelle forme lievi del piede d'atleta.

Indicazione d)

Medicinale tradizionale di origine vegetale per il trattamento sintomatico di lievi infiammazioni della mucosa orale.

Il prodotto è un medicinale tradizionale di origine vegetale da utilizzare per le indicazioni specifiche basate esclusivamente sull'impiego di lunga data.

Tipo di tradizione

europea

Dosaggio specifico

Consultare il paragrafo «Posologia specifica».

Posologia specifica

Indicazione a)

Adolescenti, adulti e anziani

Dose singola

0,03-0,07 ml di olio essenziale concentrato da applicare sull'area interessata utilizzando un batuffolo di cotone 1-3 volte al giorno.

Preparati liquidi contenenti 0,5-10 % ml di olio essenziale, da applicare sull'area interessata 1-3 volte al giorno.

Indicazione b)

Adolescenti, adulti e anziani

Dose singola

Preparati oleosi liquidi o semisolidi contenenti 10 % di olio essenziale, da applicare sull'area interessata 1-3 volte al giorno, o

0,7-1 ml di olio essenziale sciolti in 100 ml di acqua tiepida con cui impregnare una benda da applicare sulle aree cutanee interessate. Olio essenziale concentrato da applicare sulla pustola con un batuffolo di cotone 2-3 volte al giorno.

Indicazione c)

Adolescenti, adulti e anziani

Dose singola

Preparati oleosi liquidi o semisolidi contenenti 10 % di olio essenziale, da applicare sull'area interessata 1-3 volte al giorno. 0,17-0,33 ml di olio essenziale aggiunto in un volume di acqua calda sufficiente a coprire il piede. Immergere il piede per 5-10 minuti al giorno.

Olio essenziale concentrato da applicare sull'area interessata con un batuffolo di cotone 2-3 volte al giorno.

Indicazione d)

Adolescenti, adulti e anziani

0,17–0,33 ml di olio essenziale da sciogliere in 100 ml d'acqua per risciacqui o gargarismi da ripetere più volte al giorno.

Non è raccomandato l'impiego nei bambini con meno di 12 anni di età (consultare il paragrafo «Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego»).

Via di somministrazione

Indicazioni a), b) e c)

Uso cutaneo

Indicazione d)

Per mucosa orale.

Durata d'impiego o limitazioni alla durata d'impiego

Indicazione a)

Se i sintomi persistono per più di una settimana durante l'impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Indicazioni b) e c)

Da non utilizzare per più di 1 mese.

Se i sintomi persistono durante l'impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Indicazione d)

Se i sintomi persistono per più di 5 giorni durante l'impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Ulteriori informazioni necessarie per l'uso sicuro

Controindicazioni

Ipersensibilità alla sostanza attiva o alla colofonia.

Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

L'uso in bambini con meno di 12 anni di età non è raccomandato per mancanza di dati adeguati.

In caso di comparsa di eruzione cutanea, interrompere l'uso del medicinale.

Non indicato per uso orale o per inalazione.

Non indicato per uso oculare o auricolare.

Se i sintomi peggiorano durante l'impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Indicazione a)

Se si osservano febbre o segni di peggioramento dell'infezione cutanea, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Indicazione b)

Nelle forme gravi di acne, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Indicazione c)

Per l'eradicazione della micosi, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Indicazione d)

Non ingerire.

Interazioni con altri medicinali e altre forme d'interazione

Nessuna riferita.

Fertilità, gravidanza e allattamento

La sicurezza durante la gravidanza e l'allattamento non è stata accertata. In mancanza di dati sufficienti, non è raccomandato l'uso durante la gravidanza e l'allattamento con latte materno.

Dati sulla fertilità non disponibili.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari

Non sono stati effettuati studi relativi all'effetto sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

Effetti indesiderati

Sono state riferite reazioni avverse a livello cutaneo compresi dolore acuto, lieve prurito, sensazione di bruciore, irritazione, prurito, pizzicore, eritema, edema (dermatite da contatto) o altre reazioni allergiche. La frequenza non è nota.

Sono state riferite reazioni cutanee simili a ustioni. La frequenza è rara (< 1/1 000).

Nel caso in cui dovessero presentarsi reazioni avverse diverse da quelle citate, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Sovradosaggio

Uso cutaneo:

non sono stati riferiti casi di sovradosaggio.

Per mucosa orale:

 

un sovradosaggio accidentale potrebbe causare depressione del sistema nervoso centrale e debolezza muscolare. Tuttavia, negli adulti questi sintomi si risolvono generalmente entro 36 ore.

 

In caso di ingestione, il paziente deve essere monitorato e, all'occorrenza, deve essere avviata una cura di supporto standard.

 

Nei bambini l'ingestione di olio di melaleuca rappresenta un'emergenza medica che richiede un trattamento ospedaliero immediato e un supporto ventilatorio.

Informazioni farmaceutiche (se necessario)

Conservare in contenitori ermetici, lontano dalla luce e da fonti di calore.

È necessario osservare le indicazioni per la conservazione e manipolazione per evitare la formazione di prodotti dell'ossidazione, che hanno un maggiore potenziale di sensibilizzazione cutanea.

Effetti farmacologici o efficacia verosimili in base all'esperienza e all'impiego di lunga data (se necessario ai fini dell'uso sicuro del medicinale)

Non applicabile.»


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

15.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/27


DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

N. 1/2016/SC

del 28 aprile 2016

relativa al sistema interno di ripartizione dei costi [2016/1660]

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

DECIDE:

Articolo 1

I contributi di Islanda, Liechtenstein e Norvegia (in appresso «Stati EFTA») al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021 devono essere ripartiti in sette quote annue e determinati secondo quanto disposto all'articolo 2.

Articolo 2

1.   I contributi degli Stati EFTA al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021 sono definiti sulla base del loro prodotto interno lordo (PIL).

2.   Il contributo di ciascuno Stato EFTA per un determinato esercizio finanziario t deve basarsi sui dati del PIL disponibili per l'esercizio t – 2 e deve corrispondere alla quota di PIL di quello Stato (t – 2) nel PIL complessivo (t – 2) degli Stati EFTA.

3.   Entro il 1o marzo di ogni anno, ciascuno Stato EFTA presenta i propri dati relativi al PIL, sulla cui base saranno calcolati i contributi per un determinato esercizio t. I dati si riferiscono all'esercizio t – 2.

4.   I contributi sono espressi in euro.

Articolo 3

L'adesione di uno Stato EFTA all'Unione europea non dispensa lo stesso dall'obbligo di contribuire al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, conformemente alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione prende effetto alla data di entrata in vigore o alla data di applicazione provvisoria dell'atto giuridico che istituisce il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016

Per il comitato permanente

Il presidente

Kurt JÄGER

Il segretario generale

Kristinn F. ÁRNASON


ALLEGATO

Il comitato permanente conviene sulla necessità, prima di concludere eventuali negoziati sui contributi finanziari post 2021 intesi a ridurre le disparità economiche e sociali nel SEE, di rivedere il meccanismo di ripartizione dei costi in vista del passaggio dal PIL al RNL come base per il calcolo.