ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 244

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
13 settembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1638 della Commissione, del 6 settembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/1639 della Commissione, del 7 settembre 2016, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

3

 

*

Regolamento (UE) 2016/1640 della Commissione, del 7 settembre 2016, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1641 della Commissione, del 12 settembre 2016, recante duecentocinquantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1642 della Commissione, del 12 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1643 della Commissione, del 12 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1638 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC», che figura nell'allegato I di tale regolamento.

(2)

Il testo della nota complementare 2 al capitolo 15 della seconda parte della nomenclatura combinata definisce le caratteristiche degli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive, che devono essere classificati alle voci 1509 e 1510. Il testo di tale nota complementare si basa sul regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2), che definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Tali metodi e i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente sulla base del parere degli esperti chimici e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (in appresso: «COI»).

(3)

In seguito a diverse modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91, l'attuale testo della nota complementare 2 al capitolo 15 della seconda parte della nomenclatura combinata non è più in linea con la versione attualmente in vigore del regolamento (CEE) n. 2568/91 e deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Per evitare di dover modificare continuamente i parametri pertinenti nella nota complementare 2 al capitolo 15 per tenerla aggiornata al regolamento (CEE) n. 2568/91, è opportuno adottare un nuova versione che si riferisca direttamente alle parti pertinenti del suddetto regolamento.

(5)

Dato che dal 1o gennaio 2017 saranno inseriti alcuni nuovi codici NC nel capitolo 15, il nuovo testo della nota complementare 2 a detto capitolo, che si riferisce ai nuovi codici NC, dovrebbe entrare in vigore il 1o gennaio 2017.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 15 della seconda parte della nomenclatura combinata, riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è sostituita dalla seguente:

«2.

A.

Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione  (*) . La loro presenza può essere determinata con i metodi indicati negli allegati V e X di detto regolamento.

Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato è determinata con il metodo indicato nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

B.

Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti con l'impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce.

1.

È considerato «olio d'oliva lampante» ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 3 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

2.

È considerato «olio d'oliva extra vergine» ai sensi della sottovoce 1509 10 20 l'olio d'oliva che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 1 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

3.

Rientrano nella sottovoce 1509 10 80 gli altri oli d'oliva vergini che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 2 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

C.

Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli d'oliva delle sottovoci 1509 10 10, 1509 10 20 e/o 1509 10 80, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 4 e 5 indicate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

D.

Sono considerati «oli greggi» ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli che presentino le caratteristiche degli oli d'oliva della categoria 6 indicata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

E.

Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui ai punti B, C, e D.

Gli oli di questa sottovoce devono presentare le caratteristiche degli oli d'oliva delle categorie 7 e 8 indicate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).


13.9.2016   

IT

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L 244/3


REGOLAMENTO (UE) 2016/1639 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2016

recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

16/TQ72

Stato membro

Belgio

Stock

HAD/7X7A34

Specie

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Data di chiusura

2.7.2016


13.9.2016   

IT

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L 244/5


REGOLAMENTO (UE) 2016/1640 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2016

recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

17/TQ72

Stato membro

Portogallo

Stock

MAC/8C3411

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Data di chiusura

1.7.2016


13.9.2016   

IT

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L 244/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1641 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2016

recante duecentocinquantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 6 settembre 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

La voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificata: «Tarkhan Ismailovich Gaziev (alias a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan). Data di nascita: 11.11.1965. Luogo di nascita: villaggio di Bugaroy, distretto di Itum-Kalinskiy, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa. Indirizzo: Repubblica araba siriana (localizzazione dell'agosto 2015), b) Iraq (possibile localizzazione alternativa dell'agosto 2015). Nazionalità: (non registrato come cittadino della Federazione russa). Altre informazioni: foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 2.10.2015.» è sostituita da quanto segue:

«Tarkhan Ismailovich Gaziev (nome nella grafia originale: Тархан Исмаилович Газиев), (alias a) Ramzan Oduev (nome nella grafia originale: Рамзан Одуев), b) Tarkhan Isaevich Gaziev (nome nella grafia originale: Тархан Исаевич Газиев), c) Husan Isaevich Gaziev (nome nella grafia originale: Хусан Исаевич Газиев), d) Umar Sulimov (nome nella grafia originale: Умар Сулимов), e) Wainakh (nome nella grafia originale: Вайнах), f) Sever (nome nella grafia originale: Север), g) Abu Bilal (nome nella grafia originale: Абу-Билал), h) Abu Yasir (nome nella grafia originale: Абу Ясир), i) Abu Asim (nome nella grafia originale: Абу Ясим), j) Husan (nome nella grafia originale: Хусан), k) Ab-Bilal, l) Abu-Naser). Data di nascita: 11.11.1965. Luogo di nascita: Itum-Kale, distretto di Itum-Kalinskiy, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa. Indirizzo: Repubblica araba siriana (localizzazione dell'agosto 2015), b) Iraq (possibile localizzazione alternativa dell'agosto 2015). Nazionalità: Federazione russa. Altre informazioni: foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 2.10.2015.»


13.9.2016   

IT

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L 244/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1642 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 6 settembre 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare un'entità dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

Pertanto l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 131/2011 del Consiglio (GU L 41 del 15.2.2011, pag. 1).


ALLEGATO

La seguente voce dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa:

«109.

SOUTH REFINERIES COMPANY. Indirizzo: Bassora, Iraq.»


13.9.2016   

IT

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L 244/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1643 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

171,2

ZZ

171,2

0707 00 05

TR

121,6

ZZ

121,6

0709 93 10

TR

134,3

ZZ

134,3

0805 50 10

AR

156,1

CL

135,8

EG

94,4

TR

130,1

UY

142,6

ZA

148,0

ZZ

134,5

0806 10 10

TR

127,4

ZZ

127,4

0808 10 80

AR

113,6

BR

102,8

CL

140,2

NZ

134,9

US

179,7

ZA

97,3

ZZ

128,1

0808 30 90

AR

93,2

CL

101,2

TR

137,7

ZA

121,7

ZZ

113,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

128,7

ZZ

128,7

0809 40 05

TR

216,0

ZZ

216,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».