ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 243

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
10 settembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione, del 9 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'applicazione della misura transitoria per il sottomodulo del rischio azionario conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1631 della Commissione, del 9 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/1632 del comitato politico e di sicurezza, del 26 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2016)

6

 

*

Decisione (PESC) 2016/1633 del comitato politico e di sicurezza, del 26 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016)

8

 

*

Decisione (PESC) 2016/1634 del comitato politico e di sicurezza, del 30 agosto 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2016)

10

 

*

Decisione (PESC) 2016/1635 del comitato politico e di sicurezza, del 30 agosto 2016, relativa all'avvio dello sviluppo di capacità e della formazione della guardia costiera e della marina libiche di un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (EUNAVFOR MED/3/2016)

11

 

*

Decisione (PESC) 2016/1636 del comitato politico e di sicurezza, del 6 settembre 2016, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2016)

13

 

*

Decisione (PESC) 2016/1637 del comitato politico e di sicurezza, del 6 settembre 2016, relativa all'avvio del contributo dell'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche (EUNAVFOR MED/4/2016)

14

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/466 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( GU L 85 dell'1.4.2016 )

16

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2016/478 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( GU L 85 dell'1.4.2016 )

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1630 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'applicazione della misura transitoria per il sottomodulo del rischio azionario conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 308 ter, paragrafo 13, sesto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini dell'applicazione della misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere in grado di dimostrare alle loro autorità di vigilanza che l'acquisto degli strumenti di capitale soggetti a tale misura ha avuto luogo il 1o gennaio 2016 o anteriormente. A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero seguire determinate procedure per l'adeguata identificazione e documentazione di tali strumenti di capitale.

(2)

Per garantire condizioni uniformi e un controllo adeguato dell'applicazione della misura transitoria, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero tenere una documentazione su qualsiasi modifica che incida sull'importo degli strumenti di capitale che sono soggetti alla misura transitoria. Esse dovrebbero aggiornare la documentazione ogni volta che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard per identificare gli strumenti di capitale soggetti alla misura transitoria.

(3)

Per gli strumenti di capitale detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo o di altri investimenti in forma di fondi per i quali non è possibile applicare il metodo look-through, l'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2) stabilisce una metodologia per identificare l'importo degli strumenti di capitale acquistati prima del 1o gennaio 2016; non è dunque necessario risalire alla data di acquisto degli strumenti di capitale. La data di acquisto da identificare e documentare dovrebbe essere la data di acquisto delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo o degli altri investimenti in forma di fondi.

(4)

Le imprese dovrebbero includere nella propria documentazione la data di acquisto degli strumenti di capitale, delle quote o delle azioni a cui si applica la misura transitoria. Inoltre, su richiesta dovrebbero mettere a disposizione delle autorità di vigilanza una documentazione completa che consenta loro di verificare che le condizioni per l'applicazione della misura transitoria sono soddisfatte.

(5)

Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione vendono strumenti di capitale, quote o azioni di cui all'articolo 173 del regolamento delegato (UE) 2015/35 e poi riacquistano strumenti di capitale, quote o azioni dello stesso tipo dopo il 1o gennaio 2016, l'importo degli strumenti di capitale soggetti alla misura transitoria diminuirà rispetto all'importo inizialmente individuato. Le procedure seguite dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero pertanto assicurare che gli strumenti di capitale che restano soggetti alla misura transitoria dopo la vendita e i successivi acquisti di strumenti di capitale, quote o azioni possano essere distinti da tutti gli altri strumenti di capitale, quote o azioni.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.

(7)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Quando la ponderazione relativa al parametro standard di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, primo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE è inferiore al 100 %, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono una documentazione degli strumenti di capitale di cui all'articolo 173 del regolamento delegato (UE) 2015/35 e della data del loro acquisto. Quando gli strumenti di capitale sono detenuti nell'ambito di un organismo di investimento collettivo o di altro investimento in forma di fondo e non è possibile applicare il metodo look-through, le imprese si limitano a tenere una documentazione delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo o di altro investimento in forma di fondo a cui si applica l'articolo 173, paragrafo 2, e della data del loro acquisto.

2.   Su richiesta le imprese di assicurazione e di riassicurazione forniscono all'autorità di vigilanza tutte le informazioni necessarie relative a tali strumenti di capitale, quote e azioni e la documentazione della data d'acquisto.

3.   La documentazione di cui al paragrafo 1 è aggiornata ogni volta che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando la misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE.

4.   Quando vendono strumenti di capitale, quote o azioni di cui al paragrafo 1 acquistati il 1o gennaio 2016 o anteriormente e poi acquistano strumenti di capitale, quote o azioni dello stesso tipo dopo il 1o gennaio 2016, le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che i restanti strumenti di capitale, quote o azioni acquistati il 1o gennaio 2016 o anteriormente possano essere identificati in conformità al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


10.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1631 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

170,6

ZZ

170,6

0707 00 05

TR

121,6

ZZ

121,6

0709 93 10

TR

135,1

ZZ

135,1

0805 50 10

AR

142,7

CL

150,1

EG

94,4

TR

124,8

UY

140,3

ZA

168,9

ZZ

136,9

0806 10 10

TR

129,8

ZZ

129,8

0808 10 80

AR

110,6

BR

102,8

CL

131,2

NZ

128,6

US

179,7

ZA

90,9

ZZ

124,0

0808 30 90

AR

93,2

CL

101,2

TR

139,8

ZA

115,3

ZZ

112,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

129,6

ZA

88,8

ZZ

109,2

0809 40 05

TR

216,0

ZZ

216,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

10.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/6


DECISIONE (PESC) 2016/1632 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 26 luglio 2016

relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/392/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica dell'EUCAP Sahel Niger, compresa, in particolare, la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 6 maggio 2014 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Sahel Niger/2/2014 (2), con cui ha nominato il sig. Filip DE CEUNINCK capomissione dell'EUCAP Sahel Niger dal 6 maggio 2014 al 15 luglio 2014.

(3)

Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/482/PESC (3), con cui ha prorogato il mandato dell'EUCAP Sahel Niger dal 16 luglio 2014 al 15 luglio 2016.

(4)

Il 24 luglio 2014 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Sahel Niger/3/2014 (4), con cui ha prorogato il mandato del sig. Filip DE CEUNINCK quale capo della missione EUCAP Sahel Niger dal 16 luglio 2014 al 15 luglio 2015.

(5)

Il 15 aprile 2015 il CPS ha adottato la decisione (PECS) 2015/611 (5), con cui ha prorogato il mandato del sig. Filip DE CEUNINCK quale capo della missione EUCAP Sahel Niger dal 16 luglio 2015 al 15 luglio 2016.

(6)

Il 18 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1172 (6), con cui ha prorogato il mandato dell'EUCAP Sahel Niger dal 16 luglio 2016 al 15 luglio 2018.

(7)

Il 22 luglio 2016 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina della sig.ra Kirsi HENRIKSSON quale capomissione dell'EUCAP Sahel Niger,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Kirsi HENRIKSSON è nominata capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) dal 1o settembre 2016 al 15 luglio 2017.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48.

(2)  Decisione EUCAP Sahel NIGER/2/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 6 maggio 2014, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 136 del 9.5.2014, pag. 26).

(3)  Decisione 2014/482/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 31).

(4)  Decisione EUCAP Sahel Niger/3/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 24 luglio 2014, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 267 del 6.9.2014, pag. 5).

(5)  Decisione (PESC) 2015/611 del comitato politico e di sicurezza, del 15 aprile 2015, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2015) (GU L 101 del 18.4.2015, pag. 61).

(6)  Decisione (PESC) 2016/1172 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 106).


10.9.2016   

IT

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L 243/8


DECISIONE (PESC) 2016/1633 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 26 luglio 2016

relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/389/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR), compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 17 luglio 2012 il CPS ha adottato la decisione EUCAP NESTOR/1/2012 (2), relativa alla nomina del sig. Jacques LAUNAY quale capo della missione EUCAP NESTOR a decorrere dal 17 luglio 2012.

(3)

Il 23 luglio 2013 il CPS ha adottato la decisione EUCAP NESTOR/3/2013 (3), relativa alla nomina del sig. Etienne DE MONTAIGNE DE PONCINS quale capo della missione EUCAP NESTOR dal 16 luglio 2013 al 15 luglio 2014.

(4)

Il 24 luglio 2014 il CPS ha adottato la decisione EUCAP NESTOR/1/2014 (4), che proroga il mandato del sig. Etienne DE MONTAIGNE DE PONCINS quale capo della missione EUCAP NESTOR fino al 15 luglio 2015.

(5)

Il 22 luglio 2016 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che la sig.ra Maria-Cristina STEPANESCU sia nominata capo della missione EUCAP NESTOR dal 1o settembre 2016 al 12 dicembre 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Maria-Cristina STEPANESCU è nominata capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) dal 1o settembre 2016 al 12 dicembre 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.

(2)  Decisione 2012/426/PESC del comitato politico e di sicurezza, del 17 luglio 2012, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2012) (GU L 198 del 25.7.2012, pag. 16).

(3)  Decisione 2013/400/PESC del comitato politico e di sicurezza, del 23 luglio 2013, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/3/2013) (GU L 202 del 27.7.2013, pag. 23).

(4)  Decisione 2014/642/PESC del comitato politico e di sicurezza, del 24 luglio 2014, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2014) (GU L 267 del 6.9.2014, pag. 4).


10.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/10


DECISIONE (PESC) 2016/1634 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 30 agosto 2016

relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/233/PESC del Consiglio, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 24 maggio 2013 il CPS ha adottato la decisione EUBAM Libia/1/2013 (2), relativa alla nomina del colonnello Antti Juhani HARTIKAINEN quale capo della missione EUBAM Libia per il periodo dal 22 maggio 2013 al 21 maggio 2014.

(3)

Il 30 aprile 2014 il CPS ha adottato la decisione EUBAM Libia/3/2014 (3), di proroga del mandato del colonnello Antti Juhani HARTIKAINEN quale capo della missione EUBAM Libia fino al 21 maggio 2015.

(4)

Il 18 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1339 (4), che modifica e proroga la decisione 2013/233/PESC fino al 21 agosto 2017.

(5)

Il 16 agosto 2016 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che il sig. Vincenzo TAGLIAFERRI sia nominato capo della missione EUBAM Libia a decorrere dal 1o settembre 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Vincenzo TAGLIAFERRI è nominato capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) a decorrere dal 1o settembre 2016 fino al 21 agosto 2017.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15.

(2)  Decisione 2013/254/PESC del comitato politico e di sicurezza, del 24 maggio 2013, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2013)(GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 13).

(3)  Decisione 2014/258/PESC del comitato politico e di sicurezza, del 30 aprile 2014, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/3/2014) (GU L 136 del 9.5.2014, pag. 25).

(4)  Decisione (PESC) 2016/1339 del Consiglio, del 4 agosto 2016, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 212 del 5.8.2016, pag. 111).


10.9.2016   

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L 243/11


DECISIONE (PESC) 2016/1635 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 30 agosto 2016

relativa all'avvio dello sviluppo di capacità e della formazione della guardia costiera e della marina libiche di un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (EUNAVFOR MED/3/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (1), in particolare l'articolo 2 bis e l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio (2), che ha modificato la decisione (PESC) 2015/778, ha inserito l'articolo 2 bis in detta decisione per aggiungere, quale compito aggiuntivo di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, il contributo allo sviluppo delle capacità e alla formazione della guardia costiera e della marina libiche nei compiti di contrasto in mare, in particolare per prevenire il traffico e la tratta di esseri umani.

(2)

A norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/778, qualora il comitato politico e di sicurezza determini che sono stati compiuti i preparativi necessari, in particolare per quanto riguarda la costituzione della forza e le procedure di controllo dei tirocinanti, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA deve contribuire in alto mare, nell'ambito della convenuta zona di operazione, allo sviluppo delle capacità e alla formazione della guardia costiera e della marina libiche nei compiti di contrasto in mare, in particolare per prevenire il traffico e la tratta di esseri umani.

(3)

Il comandante dell'operazione dell'UE ha assicurato al comitato politico e di sicurezza che i preparativi necessari per avviare tale compito di sostegno sono stati compiuti.

(4)

L'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA dovrebbe essere pertanto autorizzata a iniziare, nell'ambito della convenuta zona di operazione, a contribuire allo sviluppo delle capacità e alla formazione della guardia costiera e della marina libiche in alto mare come previsto nell'articolo 2 bis della decisione (PESC) 2015/778.

(5)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

EUNAVFOR MED operazione SOPHIA inizia, nell'ambito della convenuta zona di operazione, a contribuire allo sviluppo delle capacità e alla formazione della guardia costiera e della marina libiche in alto mare come previsto nell'articolo 2 bis della decisione (PESC) 2015/778.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31.

(2)  Decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 162 del 21.6.2016, pag. 18).


10.9.2016   

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L 243/13


DECISIONE (PESC) 2016/1636 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 6 settembre 2016

relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti dagli Stati terzi.

(2)

A seguito della raccomandazione del comandante della missione dell'UE e del parere del comitato militare dell'Unione europea relativi a un contributo della Georgia, il contributo di quest'ultima dovrebbe essere accettato.

(3)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributi di Stati terzi

1.   È accettato e considerato significativo il contributo della Georgia all'EUTM RCA.

2.   La Georgia è esentata dai contributi finanziari al bilancio dell'EUTM RCA.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 104 del 20.4.2016, pag. 21.


10.9.2016   

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L 243/14


DECISIONE (PESC) 2016/1637 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 6 settembre 2016

relativa all'avvio del contributo dell'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche (EUNAVFOR MED/4/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (1), in particolare l'articolo 2 ter e l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio (2), che ha modificato la decisione (PESC) 2015/778, ha inserito l'articolo 2 ter in detta decisione per aggiungere a EUNAVFOR MED operazione SOPHIA un compito di sostegno che consiste nel contribuire alla condivisione di informazioni e all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche.

(2)

A norma del paragrafo 2 di detto articolo 2 ter della decisione (PESC) 2015/778, qualora il comitato politico e di sicurezza determini che le pertinenti condizioni sono soddisfatte, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA inizia, nella convenuta zona di operazione, a contribuire all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche mediante ispezioni sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che tali imbarcazioni trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia, nonché attraverso gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti, anche al fine di deviare tali imbarcazioni e i loro equipaggi verso un porto adatto al fine di facilitare tale smaltimento, con il consenso dello Stato di approdo e in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui l'UNSCR 2292 (2016).

(3)

Il comandante dell'operazione dell'UE ha assicurato al comitato politico e di sicurezza che le condizioni necessarie per avviare tale compito di sostegno sono state soddisfatte.

(4)

EUNAVFOR MED operazione SOPHIA dovrebbe essere pertanto autorizzata a iniziare, nella convenuta zona di operazione, a contribuire all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche come previsto da detto articolo 2 ter della decisione (PESC) 2015/778.

(5)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

EUNAVFOR MED operazione SOPHIA inizia, nella convenuta zona di operazione, a contribuire all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche come previsto dall'articolo 2 ter della decisione (PESC) 2015/778.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il president

W. STEVENS


(1)  GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31.

(2)  Decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 162 del 21.6.2016, pag. 18.)


Rettifiche

10.9.2016   

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L 243/16


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/466 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 85 del 1o aprile 2016 )

Alle pagine 4 e 5, nell'allegato [relativamente all'allegato III del regolamento (UE) 2016/44] è inserita la data «1.4.2016» nella colonna «Data di inserimento nell'elenco» relativamente alle voci 21, 22 e 23.


10.9.2016   

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L 243/16


Rettifica della decisione (PESC) 2016/478 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 85 del 1o aprile 2016 )

Pagine da 50 a 52, all'allegato [che riguarda gli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333], nella colonna «Data di inserimento nell'elenco» è inserita la data «1.4.2016» nelle rubriche 16, 17, 18, 21, 22 e 23.