ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 235

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
1 settembre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1442 del Consiglio, del 31 agosto 2016, che attua l'articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/1443 della Commissione, del 29 giugno 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1444 della Commissione, del 31 agosto 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza idrocortisone aceponato ( 1 )

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1445 della Commissione, del 31 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1446 del Consiglio, del 31 agosto 2016, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1442 DEL CONSIGLIO

del 31 agosto 2016

che attua l'articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1/paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.

(2)

Il 23 agosto 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto due persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive, nonché aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

I

Le seguenti voci sono aggiunte all'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014:

A.   Persone

«10.

Ali KONY [Alias: a) Ali Lalobo b) Ali Mohammad Labolo c) Ali Mohammed d) Ali Mohammed Lalobo e) Ali Mohammed Kony f) Ali Mohammed Labola g) Ali Mohammed Salongo h) Ali Bashir Lalobo i) Ali Lalobo Bashir j) Otim Kapere k) “Bashir” l) “Caesar” m) “One-P” n) “1-P”]

Designazione: Vice comandante, Esercito di resistenza del Signore

Data di nascita: a) 1994 b) 1993 c) 1995 d) 1992

Indirizzo: Kafia Kingi, (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato)

Data di inserimento nell'elenco:23 agosto 2016

Altre informazioni:

Ali Kony è un vice comandante dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA) (CFe.002), una entità designata e il figlio del leader dell'LRA Joseph Kony (CFi.009), una persona designata. Ali è stato inserito nella gerarchia della guida dell'LRA nel 2010. Fa parte di un gruppo di alti funzionari dell'LRA che sono di base con Joseph Kony.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ali Kony è stato inserito nell'elenco il 23 agosto 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere d) e g) della risoluzione 2262 (2016) in quanto persona tra quelle che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR;”“forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR;”“sono a capo di un'entità che il comitato ha designato ai sensi dei punti 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della presente risoluzione o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità che il comitato ha designato ai sensi dei punti 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della presente risoluzione o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata.”

Ali Kony è considerato come un potenziale successore di Joseph Kony quale leader dell'LRA. Ali è sempre più coinvolto nella pianificazione operativa dell'LRA ed è considerato come una via di accesso a Joseph Kony. Ali è anche un ufficiale dei servizi di intelligence dell'LRA al comando di 10 subordinati.

Ali e suo fratello Salim Kony sono stati entrambi responsabili dell'applicazione della disciplina all'interno dell'LRA. Entrambi i fratelli sono conosciuti fare parte della cerchia ristretta della guida di Joseph Kony, responsabile dell'esecuzione degli ordini di Kony. I due hanno preso decisioni disciplinari per punire o uccidere membri dell'LRA che hanno disobbedito alle regole dell'LRA. Sulla base degli ordini di Joseph Kony, Salim e Ali sono coinvolti nel traffico di avorio dal Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo (RDC) settentrionale attraverso la Repubblica centrafricana alla regione contesa di Kafia Kingi per la vendita o lo scambio con i commercianti locali.

Ali Kony è responsabile della negoziazione dei prezzi dell'avorio e del baratto dell'avorio con i commercianti. Ali incontra una o due volte al mese i commercianti per negoziare il prezzo dell'avorio dell'LRA in dollari USA o in sterline sudanesi, o per scambiarlo con armi, munizioni, e cibo. Joseph Kony ha ordinato ad Ali di utilizzare le zanne di maggiori dimensioni per acquistare mine antipersona per circondare l'accampamento di Kony. Nel luglio 2014 Ali Kony ha supervisionato l'operazione di trasferimento e consegna di 52 pezzi di avorio a Joseph Kony e la vendita finale.

Nell'aprile 2015 Salim ha lasciato Kafia Kingi per recuperare un carico di zanne. In maggio Salim ha partecipato al trasporto di venti pezzi di avorio dalla RDC a Kafia Kingi. Circa nello stesso periodo Ali ha incontrato i commercianti per acquistare forniture e pianificare un incontro futuro per condurre ulteriori transazioni e concordare le condizioni di acquisto a nome dell'LRA del carico ritenuto essere l'avorio che Salim stava scortando.

Persone ed entità associate inserite nell'elenco:

 

Joseph Kony, inserito nell'elenco il 7 marzo 2016

 

Salim Kony, inserito nell'elenco il 23 agosto 2016

 

Esercito di resistenza del Signore (LRA), inserito nell'elenco il 7 marzo 2016

11.

Salim KONY [alias: a) Salim Saleh Kony b) Salim Saleh c) Salim Ogaro d) Okolu Salim e) Salim Saleh Obol Ogaro f) Simon Salim Obol]

Designazione: Vice comandante, Esercito di resistenza del Signore

Data di nascita: a) 1992 b) 1991 c) 1993

Indirizzo: a) Kafia Kingi, (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato) b) Repubblica centrafricana

Data di inserimento nell'elenco:23 agosto 2016

Altre informazioni:

Salim Kony è un vicecomandante dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA) (CFe.002), un'entità designata e il figlio del leader dell'LRA Joseph Kony (CFi.009), una persona designata. Salim è stato introdotto nella gerarchia al comando dell'LRA nel 2010. Egli fa parte di un gruppo di dirigenti dell'LRA che operano a fianco di Joseph Kony.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Salim Kony è stato inserito nell'elenco il 23 agosto 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere d) e g) della risoluzione 2262 (2016) in quanto persona tra quelle che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR;”“forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR;”“sono a capo di un'entità designata dal comitato ai sensi dei punti 36 o 37 della risoluzione 2134(2014) o della presente risoluzione, o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal comitato ai sensi dei punti 36 o 37 della risoluzione 2134(2014) o della presente risoluzione, o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata.”

Salim Kony è il comandante in capo del quartier generale delle “operazioni” dell'LRA e, sin dalla giovane età, ha progettato gli attacchi e le azioni di difesa dell'LRA insieme a Joseph Kony. In precedenza, Salim era stato alla guida di un gruppo incaricato di garantire la sicurezza di Joseph Kony. Più recentemente, Joseph Kony ha incaricato Salim della gestione delle reti finanziarie e logistiche dell'LRA.

Salim e il fratello Ali Kony hanno entrambi avuto il compito di far rispettare la disciplina in seno all'LRA. I due fratelli sono conosciuti come facenti parte della ristretta cerchia dirigenziale di Joseph Kony e sono responsabili dell'esecuzione dei suoi ordini. I due hanno preso decisioni disciplinari per punire o uccidere membri dell'LRA che hanno disobbedito alle regole dell'LRA. Salim avrebbe ucciso membri dell'LRA che intendevano disertare, e avrebbe riportato le attività dei gruppi e dei membri dell'LRA a Joseph Kony.

Sulla base degli ordini di Joseph Kony, Salim e Ali sono coinvolti in un traffico di avorio che proviene dal Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo (RDC) settentrionale, transita attraverso la Repubblica centrafricana (RCA) per essere venduto o scambiato con i commercianti locali della regione contesa di Kafia Kingi.

Salim giunge spesso alla frontiera con l'RCA, accompagnato da una decina di combattenti, per incontrare e scortare altri gruppi dell'LRA che trasportano l'avorio a nord del Garamba. Nell'aprile 2015 Salim ha lasciato Kafia Kingi per recuperare un carico di zanne. In maggio Salim ha partecipato al trasporto di venti pezzi di avorio dalla RDC a Kafia Kingi.

Precedentemente, nel giugno 2014, Salim si era recato nella RDC con un gruppo di combattenti dell'LRA per la caccia di frodo agli elefanti del Garamba. Joseph Kony aveva inoltre incaricato Salim di scortare due comandanti dell'LRA nel Garamba per riportare alla luce partite di avorio che erano state nascoste anni prima. Nel luglio 2014 Salim ha incontrato un secondo gruppo dell'LRA per trasportare l'avorio, 52 pezzi in totale, a Kafia Kingi. Salim aveva il compito di rendere conto a Joseph Kony delle attività relative all'avorio e di trasmettere le informazioni sulle transazioni di avorio ai gruppi dell'LRA.

Persone ed entità associate inserite nell'elenco:

 

Joseph Kony, inserito nell'elenco il 7 marzo 2016

 

Ali Kony, inserito nell'elenco il 23 agosto 2016

 

Esercito di resistenza del Signore (LRA), inserito nell'elenco il 7 marzo 2016»

II

Le seguenti informazioni riguardanti la voce Oumar Younous Abdoulay, voce numero 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014, sono aggiunte ad «Altre informazioni»:

«Sarebbe deceduto l'11 ottobre 2015.»


1.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1443 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 30 bis,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure di controllo e di monitoraggio armonizzate previste da tali regolamenti.

(2)

Le sostanze classificate elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l'impatto sul commercio lecito.

(3)

Le misure più rigorose di controllo e di monitoraggio riguardano le sostanze classificate nella categoria 1. Operatori e utilizzatori devono essere in possesso di una licenza al fine di possedere tali sostanze e di effettuare qualsiasi tipo di transazione che le coinvolga.

(4)

La cloroefedrina e la cloropseudoefedrina possono essere direttamente convertite in metamfetamina con un alto tasso di rendimento. Gli Stati membri hanno dimostrato che dal 2013 la cloroefedrina e la cloropseudoefedrina sono state utilizzate in varie occasioni nell'Unione come precursori per la fabbricazione illecita di metamfetamina (anche nota come crystal meth). Sono stati inoltre segnalati vari casi di uso di queste due sostanze per la produzione di metamfetamina al di fuori dell'Unione.

(5)

Il commercio e la detenzione di cloroefedrina e cloropseudoefedrina non sono attualmente oggetto di alcuna restrizione giuridica e il loro controllo è limitato a un impegno volontario degli operatori dell'Unione di monitorarne il commercio e segnalare le transazioni sospette che le coinvolgono.

(6)

Non sono stati individuati usi leciti significativi di cloroefedrina e cloropseudoefedrina nel corso della consultazione degli Stati membri e dei rappresentanti dell'industria chimica. Nel 2013 e nel 2014 le autorità competenti degli Stati membri hanno sequestrato più di 3 tonnellate di tali sostanze al fine di evitare che venissero utilizzate per la fabbricazione illecita di metamfetamina.

(7)

Alla luce dell'elevato rischio di diversione posto dalla cloroefedrina e dalla cloropseudoefedrina, e considerando che la loro classificazione non avrà un impatto significativo sul commercio lecito, tali sostanze dovrebbero essere incluse nella categoria 1 dell'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

(9)

Il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 attuano congiuntamente alcune disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 19 dicembre 1988 (3). Tenuto conto della stretta correlazione tra tali regolamenti è giustificato adottare le modifiche mediante un unico atto delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 273/2004

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, nella tabella per le sostanze classificate alla categoria 1 sono aggiunte le seguenti righe:

«(1R,2S)-(-)-cloroefedrina

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-cloroefedrina

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-cloropseudoefedrina

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-cloropseudoefedrina

 

2939 99 00

771434-80-1»

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 111/2005

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, nella tabella per le sostanze classificate alla categoria 1 sono aggiunte le seguenti righe:

«(1R,2S)-(-)-cloroefedrina

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-cloroefedrina

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-cloropseudoefedrina

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-cloropseudoefedrina

 

2939 99 00

771434-80-1»

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

(2)  GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

(3)  GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56.


1.9.2016   

IT

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L 235/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1444 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2016

recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «idrocortisone aceponato»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.

(2)

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

L'idrocortisone aceponato non figura ancora in detta tabella.

(4)

Una domanda per la determinazione degli LMR per l'idrocortisone aceponato nella specie bovina è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

(5)

In base al parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato di fissare un LMR per l'idrocortisone aceponato nel latte e nei tessuti bovini e ne ha limitato l'impiego prevedendolo esclusivamente per uso intramammario.

(6)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)

L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare l'LMR per l'idrocortisone aceponato dal latte bovino al latte di tutti i ruminanti ed equidi. La determinazione di un LMR per l'idrocortisone aceponato in tutti gli altri tessuti di tutti i ruminanti ed equidi non è invece considerata necessaria per la tutela della salute umana.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(9)

È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Idrocortisone aceponato

Somma di idrocortisone e suoi esteri dopo idrolisi alcalina espressi come idrocortisone

Tutti i ruminanti, equidi

10 μg/kg

Latte

Esclusivamente per uso intramammario

Corticosteroidi»

NON PERTINENTE

Tutti i ruminanti, equidi

LMR non richiesto per tutti i tessuti eccetto il latte

NON PERTINENTE


1.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1445 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

139,2

ZZ

139,2

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 93 10

TR

135,1

ZZ

135,1

0805 50 10

AR

182,6

CL

111,7

MA

157,0

TR

156,0

UY

186,2

ZA

160,5

ZZ

159,0

0806 10 10

EG

168,7

TR

127,6

ZZ

148,2

0808 10 80

AR

120,9

BR

106,9

CL

143,7

CN

98,0

NZ

136,5

ZA

93,6

ZZ

116,6

0808 30 90

AR

93,2

CL

105,3

TR

136,7

ZA

110,0

ZZ

111,3

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

131,0

ZZ

131,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

1.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/1446 DEL CONSIGLIO

del 31 agosto 2016

che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 2 quater,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.

(2)

Il 23 agosto 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto due persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive, nonché aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.


ALLEGATO

I

Le seguenti voci sono aggiunte all'allegato della decisione 2013/798/PESC:

A.   Persone

«10.

Ali KONY [Alias: a) Ali Lalobo b) Ali Mohammad Labolo c) Ali Mohammed d) Ali Mohammed Lalobo e) Ali Mohammed Kony f) Ali Mohammed Labola g) Ali Mohammed Salongo h) Ali Bashir Lalobo i) Ali Lalobo Bashir j) Otim Kapere k) “Bashir” l) “Caesar” m) “One-P” n) “1-P”]

Designazione: Vicecomandante, Esercito di resistenza del Signore

Data di nascita: a) 1994 b) 1993 c) 1995 d) 1992

Indirizzo: Kafia Kingi, (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato)

Data di inserimento nell'elenco:23 agosto 2016

Altre informazioni:

Ali Kony è un vicecomandante dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA) (CFe.002), una entità designata e il figlio del leader dell'LRA Joseph Kony (CFi.009), una persona designata. Ali è diventato membro della gerarchia al comando dell'LRA nel 2010. Fa parte di un gruppo di dirigenti dell'LRA che operano a fianco di Joseph Kony.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ali Kony è stato inserito nell'elenco il 23 agosto 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere d) e g) della risoluzione 2262 (2016) in quanto persona tra quelle che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR;”“forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR;”“sono a capo di un'entità che il comitato ha designato ai sensi dei punti 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della presente risoluzione o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità che il comitato ha designato ai sensi dei punti 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della presente risoluzione o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata.”

Ali Kony è considerato come un potenziale successore di Joseph Kony quale leader dell'LRA. Ali è sempre più coinvolto nella pianificazione delle operazioni dell'LRA ed è considerato come una via di accesso a Joseph Kony. Ali è anche un ufficiale dei servizi di intelligence dell'LRA al comando di 10 subordinati.

Ali e suo fratello Salim Kony sono stati entrambi responsabili dell'applicazione della disciplina all'interno dell'LRA. Entrambi i fratelli sono conosciuti come facenti parte della ristretta cerchia dirigenziale di Joseph Kony e sono responsabili dell'esecuzione dei suoi ordini. I due hanno preso decisioni disciplinari per punire o uccidere membri dell'LRA che hanno disobbedito alle regole dell'LRA. Posti agli ordini di Joseph Kony, Salim e Ali sono coinvolti in un traffico di avorio che proviene dal Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo (RDC) settentrionale, transita attraverso la Repubblica centrafricana per essere venduto o scambiato con i commercianti locali della regione contesa di Kafia Kingi.

Ali Kony è responsabile della negoziazione dei prezzi dell'avorio e del baratto dell'avorio con i commercianti. Ali incontra una o due volte al mese i commercianti per negoziare il prezzo dell'avorio dell'LRA in dollari USA o in sterline sudanesi, o per scambiarlo con armi, munizioni, e cibo. Joseph Kony ha ordinato ad Ali di utilizzare le zanne di maggiori dimensioni per acquistare mine antipersona destinate a essere collocate intorno all'accampamento di Kony. Nel luglio 2014 Ali Kony ha supervisionato l'operazione di trasferimento e consegna di 52 pezzi di avorio a Joseph Kony e la vendita finale.

Nell'aprile 2015 Salim ha lasciato Kafia Kingi per prendere in consegna un carico di zanne. In maggio Salim ha partecipato al trasporto di venti pezzi di avorio dalla RDC a Kafia Kingi. Intorno allo stesso periodo Ali ha incontrato i commercianti per acquistare forniture e pianificare un incontro futuro per condurre ulteriori transazioni e concordare le condizioni di acquisto a nome dell'LRA del carico ritenuto essere l'avorio che Salim stava scortando.

Persone ed entità associate inserite nell'elenco:

 

Joseph Kony, inserito nell'elenco il 7 marzo 2016

 

Salim Kony, inserito nell'elenco il 23 agosto 2016

 

Esercito di resistenza del Signore (LRA), inserito nell'elenco il 7 marzo 2016

11.

Salim KONY [alias: a) Salim Saleh Kony b) Salim Saleh c) Salim Ogaro d) Okolu Salim e) Salim Saleh Obol Ogaro f) Simon Salim Obol]

Designazione: Vicecomandante dell'Esercito di resistenza del Signore

Data di nascita: a) 1992 b) 1991 c) 1993

Indirizzo: a) Kafia Kingi, (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato) b) Repubblica centrafricana

Data di inserimento nell'elenco:23 agosto 2016

Altre informazioni:

Salim Kony è un vicecomandante dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA) (CFe.002), un'entità designata e il figlio del leader dell'LRA Joseph Kony (CFi.009), una persona designata. Salim è diventato membro della gerarchia al comando dell'LRA nel 2010. Fa parte di un gruppo di dirigenti dell'LRA che operano a fianco di Joseph Kony.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Salim Kony è stato inserito nell'elenco il 23 agosto 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere d) e g) della risoluzione 2262 (2016) in quanto persona tra quelle che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR;”“forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR;”“sono a capo di un'entità designata dal comitato ai sensi dei punti 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della presente risoluzione, o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal comitato ai sensi dei punti 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della presente risoluzione, o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata.”

Salim Kony è il comandante in capo del quartier generale delle “operazioni” dell'LRA e, sin dalla giovane età, ha progettato gli attacchi e le azioni di difesa dell'LRA insieme a Joseph Kony. In precedenza, Salim era stato alla guida di un gruppo incaricato di garantire la sicurezza di Joseph Kony. Più recentemente, Joseph Kony ha incaricato Salim della gestione delle reti finanziarie e logistiche dell'LRA.

Salim e il fratello Ali Kony hanno entrambi avuto il compito di far rispettare la disciplina in seno all'LRA. I due fratelli sono conosciuti come facenti parte della ristretta cerchia dirigenziale di Joseph Kony e sono responsabili dell'esecuzione dei suoi ordini. I due hanno preso decisioni disciplinari per punire o uccidere membri dell'LRA che hanno disobbedito alle regole dell'LRA. Salim avrebbe ucciso membri dell'LRA che intendevano disertare, e avrebbe riferito sulle attività dei gruppi e dei membri dell'LRA a Joseph Kony.

Posti agli ordini di Joseph Kony, Salim e Ali sono coinvolti in un traffico di avorio che proviene dal Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo (RDC) settentrionale, transita attraverso la Repubblica centrafricana (RCA) per essere venduto o scambiato con i commercianti locali della regione contesa di Kafia Kingi.

Salim si reca spesso alla frontiera con l'RCA, accompagnato da una dozzina di combattenti, per incontrare e scortare altri gruppi dell'LRA che trasportano l'avorio a nord del Garamba. Nell'aprile 2015 Salim ha lasciato Kafia Kingi per prendere in consegna un carico di zanne. In maggio Salim ha partecipato al trasporto di venti pezzi di avorio dalla RDC a Kafia Kingi.

Precedentemente, nel giugno 2014, Salim si era recato nella RDC con un gruppo di combattenti dell'LRA per la caccia di frodo agli elefanti del Garamba. Joseph Kony aveva inoltre incaricato Salim di scortare due comandanti dell'LRA nel Garamba per recuperare partite di avorio che erano state nascoste anni prima. Nel luglio 2014 Salim ha incontrato un secondo gruppo dell'LRA per trasportare l'avorio, 52 pezzi in totale, a Kafia Kingi. Salim aveva il compito di rendere conto a Joseph Kony delle attività relative all'avorio e di trasmettere le informazioni sulle transazioni di avorio ai gruppi dell'LRA.

Persone ed entità associate inserite nell'elenco:

 

Joseph Kony, inserito nell'elenco il 7 marzo 2016

 

Ali Kony, inserito nell'elenco il 23 agosto 2016

 

Esercito di resistenza del Signore (LRA), inserito nell'elenco il 7 marzo 2016»

II

Le seguenti informazioni riguardanti la voce Oumar Younous Abdoulay, voce numero 6 dell'allegato della decisione 2013/798/PESC, sono aggiunte ad «Altre informazioni»:

«Sarebbe deceduto l'11 ottobre 2015.»