ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
1.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1442 DEL CONSIGLIO
del 31 agosto 2016
che attua l'articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1/paragrafo 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014. |
(2) |
Il 23 agosto 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto due persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive, nonché aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK
(1) GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1.
ALLEGATO
I |
Le seguenti voci sono aggiunte all'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014: A. Persone
|
II |
Le seguenti informazioni riguardanti la voce Oumar Younous Abdoulay, voce numero 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014, sono aggiunte ad «Altre informazioni»: «Sarebbe deceduto l'11 ottobre 2015.» |
1.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1443 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2016
recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l'articolo 15,
visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 30 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure di controllo e di monitoraggio armonizzate previste da tali regolamenti. |
(2) |
Le sostanze classificate elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l'impatto sul commercio lecito. |
(3) |
Le misure più rigorose di controllo e di monitoraggio riguardano le sostanze classificate nella categoria 1. Operatori e utilizzatori devono essere in possesso di una licenza al fine di possedere tali sostanze e di effettuare qualsiasi tipo di transazione che le coinvolga. |
(4) |
La cloroefedrina e la cloropseudoefedrina possono essere direttamente convertite in metamfetamina con un alto tasso di rendimento. Gli Stati membri hanno dimostrato che dal 2013 la cloroefedrina e la cloropseudoefedrina sono state utilizzate in varie occasioni nell'Unione come precursori per la fabbricazione illecita di metamfetamina (anche nota come crystal meth). Sono stati inoltre segnalati vari casi di uso di queste due sostanze per la produzione di metamfetamina al di fuori dell'Unione. |
(5) |
Il commercio e la detenzione di cloroefedrina e cloropseudoefedrina non sono attualmente oggetto di alcuna restrizione giuridica e il loro controllo è limitato a un impegno volontario degli operatori dell'Unione di monitorarne il commercio e segnalare le transazioni sospette che le coinvolgono. |
(6) |
Non sono stati individuati usi leciti significativi di cloroefedrina e cloropseudoefedrina nel corso della consultazione degli Stati membri e dei rappresentanti dell'industria chimica. Nel 2013 e nel 2014 le autorità competenti degli Stati membri hanno sequestrato più di 3 tonnellate di tali sostanze al fine di evitare che venissero utilizzate per la fabbricazione illecita di metamfetamina. |
(7) |
Alla luce dell'elevato rischio di diversione posto dalla cloroefedrina e dalla cloropseudoefedrina, e considerando che la loro classificazione non avrà un impatto significativo sul commercio lecito, tali sostanze dovrebbero essere incluse nella categoria 1 dell'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 attuano congiuntamente alcune disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 19 dicembre 1988 (3). Tenuto conto della stretta correlazione tra tali regolamenti è giustificato adottare le modifiche mediante un unico atto delegato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 273/2004
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, nella tabella per le sostanze classificate alla categoria 1 sono aggiunte le seguenti righe:
«(1R,2S)-(-)-cloroefedrina |
|
2939 99 00 |
110925-64-9 |
(1S,2R)-(+)-cloroefedrina |
|
2939 99 00 |
1384199-95-4 |
(1S,2S)-(+)-cloropseudoefedrina |
|
2939 99 00 |
73393-61-0 |
(1R,2R)-(-)-cloropseudoefedrina |
|
2939 99 00 |
771434-80-1» |
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 111/2005
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, nella tabella per le sostanze classificate alla categoria 1 sono aggiunte le seguenti righe:
«(1R,2S)-(-)-cloroefedrina |
|
2939 99 00 |
110925-64-9 |
(1S,2R)-(+)-cloroefedrina |
|
2939 99 00 |
1384199-95-4 |
(1S,2S)-(+)-cloropseudoefedrina |
|
2939 99 00 |
73393-61-0 |
(1R,2R)-(-)-cloropseudoefedrina |
|
2939 99 00 |
771434-80-1» |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.
(2) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.
(3) GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56.
1.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1444 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2016
recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «idrocortisone aceponato»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento. |
(2) |
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. |
(3) |
L'idrocortisone aceponato non figura ancora in detta tabella. |
(4) |
Una domanda per la determinazione degli LMR per l'idrocortisone aceponato nella specie bovina è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali (EMA). |
(5) |
In base al parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato di fissare un LMR per l'idrocortisone aceponato nel latte e nei tessuti bovini e ne ha limitato l'impiego prevedendolo esclusivamente per uso intramammario. |
(6) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
(7) |
L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare l'LMR per l'idrocortisone aceponato dal latte bovino al latte di tutti i ruminanti ed equidi. La determinazione di un LMR per l'idrocortisone aceponato in tutti gli altri tessuti di tutti i ruminanti ed equidi non è invece considerata necessaria per la tutela della salute umana. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
(9) |
È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 ottobre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Idrocortisone aceponato |
Somma di idrocortisone e suoi esteri dopo idrolisi alcalina espressi come idrocortisone |
Tutti i ruminanti, equidi |
10 μg/kg |
Latte |
Esclusivamente per uso intramammario |
Corticosteroidi» |
NON PERTINENTE |
Tutti i ruminanti, equidi |
LMR non richiesto per tutti i tessuti eccetto il latte |
NON PERTINENTE |
1.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1445 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
139,2 |
ZZ |
139,2 |
|
0707 00 05 |
TR |
141,4 |
ZZ |
141,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
135,1 |
ZZ |
135,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
182,6 |
CL |
111,7 |
|
MA |
157,0 |
|
TR |
156,0 |
|
UY |
186,2 |
|
ZA |
160,5 |
|
ZZ |
159,0 |
|
0806 10 10 |
EG |
168,7 |
TR |
127,6 |
|
ZZ |
148,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
120,9 |
BR |
106,9 |
|
CL |
143,7 |
|
CN |
98,0 |
|
NZ |
136,5 |
|
ZA |
93,6 |
|
ZZ |
116,6 |
|
0808 30 90 |
AR |
93,2 |
CL |
105,3 |
|
TR |
136,7 |
|
ZA |
110,0 |
|
ZZ |
111,3 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
131,0 |
ZZ |
131,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
1.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/1446 DEL CONSIGLIO
del 31 agosto 2016
che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 2 quater,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC. |
(2) |
Il 23 agosto 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto due persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive, nonché aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK
(1) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.
ALLEGATO
I |
Le seguenti voci sono aggiunte all'allegato della decisione 2013/798/PESC: A. Persone
|
II |
Le seguenti informazioni riguardanti la voce Oumar Younous Abdoulay, voce numero 6 dell'allegato della decisione 2013/798/PESC, sono aggiunte ad «Altre informazioni»: «Sarebbe deceduto l'11 ottobre 2015.» |