ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
27.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1429 DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 2016
che approva la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 28 giugno 2013 la società BASF Agricultural Specialities Ltd ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600. |
(2) |
In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 4 settembre 2013 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità») riguardo all'ammissibilità della domanda. |
(3) |
Il 5 gennaio 2015 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di relazione di valutazione in cui si valuta se tale sostanza attiva possa soddisfare i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(4) |
L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità il 21 settembre 2015, sotto forma di un progetto di relazione di valutazione aggiornato. |
(5) |
Il 4 dicembre 2015 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni (2) sulla possibilità che la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico. |
(6) |
L'8 marzo 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame sul Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 e il progetto del presente regolamento che prevede l'approvazione di tale sostanza. |
(7) |
Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame. |
(8) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nel rapporto di riesame, è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. |
(9) |
È pertanto opportuno approvare il Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600. |
(10) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. |
(11) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni ivi stabilite.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600 (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600). EFSA Journal 2016;14(1):4359, 37 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4359.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 Numero di registrazione nella raccolta National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd (NCIMB), Scozia: NCIMB 12376. Numero di registrazione nella raccolta American Type Culture Collection (ATCC): SD-1414. |
Non pertinente |
Concentrazione minima: 5,0 × 1014 CFU/kg |
16 settembre 2016 |
16 settembre 2026 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, in particolare delle sue appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:
|
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (*) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
«101 |
Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 Numero di registrazione nella raccolta «National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd» (NCIMB), Scozia: NCIMB 12376. Numero di registrazione nella raccolta American Type Culture Collection (ATCC): SD-1414. |
Non pertinente |
Concentrazione minima: 5,0 × 1014 CFU/kg |
16 settembre 2016 |
16 settembre 2026 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, in particolare delle sue appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.» |
(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
27.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1430 DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 2016
recante duecentocinquantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 22 agosto 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce «Dawood Ibrahim Kaskar (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat). Titolo: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Indirizzo: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 — 30th Street — defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Data di nascita: 26.12.1955. Luogo di nascita: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Cittadinanza: indiana. N. passaporto: (a) A-333602 (passaporto indiano rilasciato il 4.6.1985 a Bombay, India), (b) M110522 (passaporto indiano rilasciato il 13.11.1978 a Bombay, India), (c) R841697 (passaporto indiano rilasciato il 26.11.1981 a Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (passaporto indiano rilasciato dal CGI di Gedda il 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (rilasciato il 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (rilasciato il 30.7.1979), (i) A717288 (MISUSE) (rilasciato il 18.8.1985 a Dubai, (j) G866537 (MISUSE) (passaporto pakistano rilasciato il 12.8.1991 a Rawalpindi), (k) C-267185 (rilasciato a Karachi nel luglio1996), (l) H-123259 (rilasciato a Rawalpindi nel luglio 2001), (m) G-869537 (rilasciato a Rawalpindi), (n) KC-285901. Altre informazioni: il passaporto n. A-333602 è stato revocato dal governo indiano. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.11.2003.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:
«Dawood Ibrahim Kaskar [alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat, (q) Dawood Bhai, (r) Sheikh Farooqi, (s) Bada Seth, (t) Bada Bhai, (u) Iqbal Bhai, (v) Mucchad, (w) Haji Sahab]. Titolo: Sceicco. Indirizzo: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 — 30th Street — defence, Housing Authority, Karachi Pakistan, (c) villetta nella zona collinare di Noorabad, a Karachi. Data di nascita: 26.12.1955. Luogo di nascita: Kher, Ratnagiri, Maharashtra, India. Cittadinanza: indiana. N. passaporto: (a) A-333602 (passaporto indiano rilasciato il 4.6.1985 a Bombay, India), (b) M110522 (passaporto indiano rilasciato il 13.11.1978 a Bombay, India), (c) R841697 (passaporto indiano rilasciato il 26.11.1981 a Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (passaporto indiano rilasciato dal CGI di Gedda il 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (rilasciato il 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (rilasciato il 30.7.1979), (i) A717288 (MISUSE) (rilasciato il 18.8.1985 a Dubai, (j) G866537 (MISUSE) (passaporto pakistano rilasciato il 12.8.1991 a Rawalpindi), (k) C-267185 (rilasciato a Karachi nel luglio1996), (l) H-123259 (rilasciato a Rawalpindi nel luglio 2001), (m) G-869537 (rilasciato a Rawalpindi), (n) KC-285901. Altre informazioni: (a) il passaporto n. A-333602 è stato revocato dal governo indiano, (b) il nome del padre è Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, il nome della madre è Amina Bi, il nome della moglie è Mehjabeen Shaikh. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 3.11.2003.»
27.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1431 DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AR |
186,0 |
MA |
149,7 |
|
ZZ |
167,9 |
|
0707 00 05 |
TR |
179,1 |
ZZ |
179,1 |
|
0709 93 10 |
TR |
138,8 |
ZZ |
138,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
186,9 |
CL |
141,0 |
|
MA |
95,0 |
|
TR |
156,0 |
|
UY |
140,6 |
|
ZA |
182,5 |
|
ZZ |
150,3 |
|
0806 10 10 |
EG |
224,7 |
TR |
130,8 |
|
ZZ |
177,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
120,9 |
BR |
106,9 |
|
CL |
145,7 |
|
CN |
160,3 |
|
NZ |
158,5 |
|
UY |
93,1 |
|
ZA |
91,8 |
|
ZZ |
125,3 |
|
0808 30 90 |
AR |
93,2 |
CL |
107,6 |
|
TR |
143,2 |
|
ZA |
109,5 |
|
ZZ |
113,4 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
130,5 |
ZZ |
130,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
27.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/10 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2016/1432 DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2016
relativa alla nomina del direttore dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee
IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,
visto l'elenco di candidati stilato il 14 luglio 2016 da un comitato di selezione composto dai segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sulla scorta di un invito generale a presentare candidature, al fine della nomina del direttore dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 istituisce un'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. |
(2) |
L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede che il direttore dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sia nominato di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione per un periodo di cinque anni non rinnovabile, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il signor Michael ADAM è nominato direttore dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee per il periodo dal 1o settembre 2016 al 31 agosto 2021.
2. Il direttore è nominato in qualità di agente temporaneo di grado AD 12, scatto 1.
3. La nomina è subordinata alla firma, da parte del direttore designato, della dichiarazione di indipendenza e di assenza di conflitti di interessi allegata alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK
Per la Commissione
Il primo vicepresidente
F. TIMMERMANS
(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
ALLEGATO
Il sottoscritto …dichiara di aver preso atto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e di intendere svolgere le funzioni di direttore dell'Autorità in piena indipendenza e nel pieno rispetto delle norme ivi previste. Nell'agire in nome dell'Autorità, il sottoscritto non chiederà né riceverà istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organo, organismo o servizio. Si asterrà altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.
Il sottoscritto dichiara, per quanto a sua conoscenza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di direttore dell'Autorità è compromesso da motivi familiari, personali, da affinità politica, nazionale, filosofica o religiosa, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interesse con un beneficiario. Il sottoscritto dichiara, in particolare, di non essere deputato al Parlamento europeo né titolare di un mandato elettorale e di non lavorare o aver lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea.
Fatto a Bruxelles, il
[DATA + FIRMA
del direttore designato]
27.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 232/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1433 DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 2016
relativa al riconoscimento del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli articoli 7 ter e7 quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE, gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri simili di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri. |
(2) |
Nel caso in cui biocarburanti e bioliquidi siano presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. |
(3) |
La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non possono imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità. |
(4) |
La richiesta di riconoscere che «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme», 11, rue de Monceau, 75008 Parigi, Francia, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 25 luglio 2016. Il sistema copre un'ampia gamma di materiali, tra cui residui e rifiuti e l'intera catena di custodia. I documenti del sistema riconosciuto dovrebbero essere resi disponibili sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. |
(5) |
L'esame del sistema «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» ha dimostrato che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/CE e alla direttiva 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. |
(6) |
Dalla valutazione del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» (nel prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 25 luglio 2016, dimostra che le partite di biocarburanti o di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione di biocarburanti e bioliquidi fissate in tale sistema sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.
Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
Articolo 2
La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 25 luglio 2016, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
Articolo 3
La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati:
a) |
qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi; |
b) |
qualora nell'ambito del sistema non siano inviate alla Commissione le relazioni annuali di cui i all'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE; |
c) |
qualora il sistema non rispetti le norme in materia di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporti migliorie ad altri elementi del sistema considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento. |
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(2) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.