ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 219

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
12 agosto 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio, del 4 agosto 2016, relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/676/CE

1

 

*

Decisione (UE) 2016/1352 del Consiglio, del 4 agosto 2016, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/677/CE

82

 

*

Decisione (UE) 2016/1353 del Consiglio, del 4 agosto 2016, sulle norme finanziarie dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2007/643/PESC

98

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/1


DECISIONE (UE) 2016/1351 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 2016

relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/676/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotti lo statuto del personale assunto direttamente dall'Agenzia europea per la difesa («Agenzia») con contratti a termine, mediante selezione tra cittadini degli Stati membri partecipanti.

(2)

Lo statuto del personale dovrebbe poter garantire all'Agenzia i servizi di un personale caratterizzato dai più elevati standard di capacità ed efficacia, assunto tra candidati di tutti gli Stati membri partecipanti, su una base geografica quanto più ampia possibile, e delle istituzioni dell'Unione.

(3)

Poiché è opportuno che le regole stabilite dalla presente decisione sostituiscano quelle fissate dalla decisione 2004/676/CE del Consiglio (2), tale decisione dovrebbe essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.   Il presente statuto si applica al personale assunto con contratto dall'Agenzia europea per la difesa («agente»).

L'agente può avere la qualifica:

di agente temporaneo,

di agente contrattuale,

di consulente speciale.

2.   Ai fini del presente statuto, l'autorità abilitata a concludere contratti («AACC») è determinata conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione (PESC) 2015/1835.

3.   Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

Articolo 2

Un agente titolare di un contratto di durata superiore a un anno ha diritto di voto alle elezioni del comitato del personale previsto dall'articolo 138 d è eleggibile in seno allo stesso.

Ha altresì diritto di voto l'agente titolare di un contratto di durata inferiore ad un anno che sia in servizio da almeno sei mesi.

TITOLO II

AGENTI TEMPORANEI

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 3

È considerato «agente temporaneo», ai sensi del presente statuto, l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego entro il numero massimo di impieghi consentito dal bilancio dell'Agenzia.

È considerata «consigliere speciale», ai sensi del presente statuto, la persona che, pur esercitando altre attività professionali lucrative, è assunta in ragione delle sue qualifiche particolari, per prestare assistenza all'Agenzia regolarmente o per un periodo determinato e che è retribuita con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nella sezione pertinente del bilancio.

Articolo 4

Ad eccezione del direttore esecutivo e del vice direttore esecutivo dell'Agenzia, che sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/1835, il contratto di un agente temporaneo non può avere durata superiore a quattro anni, ma può avere una durata inferiore.

Tale contratto può essere rinnovato una sola volta per quattro anni al massimo. Il comitato direttivo adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente articolo.

Articolo 5

L'assunzione di un agente temporaneo può avere soltanto lo scopo di provvedere, alle condizioni previste dal presente statuto, alla copertura del posto vacante nel rispetto del numero massimo di posti temporanei autorizzato dal bilancio dell'Agenzia.

Articolo 6

1.   Nell'applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato IV.

2.   Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell'attuazione di tutti gli aspetti del presente statuto, il principio della parità di trattamento non osta a che l'Agenzia mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

3.   L'Agenzia definisce, previa consultazione del comitato del personale, i provvedimenti e le azioni destinati a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dal presente statuto, e adotta i provvedimenti del caso, in particolare per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto.

4.   Ai fini del paragrafo 1, per persone con disabilità si intendono coloro che presentano duratura menomazione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può impedire una loro piena ed effettiva partecipazione nella società su un piano di uguaglianza con gli altri. Tale menomazione è determinata conformemente alla procedura prevista all'articolo 38.

Una persona con disabilità si considera in possesso del requisito di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera d), se è in grado di svolgere le funzioni essenziali dell'impiego una volta apportati ragionevoli adeguamenti.

Per «ragionevoli adeguamenti» in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, se del caso, per consentire alla persona con disabilità di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire azioni di formazione, senza che ciò comporti un onere sproporzionato per l'Agenzia.

Il principio della parità di trattamento non osta a che l'AACC mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte delle persone con disabilità ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle loro carriere professionali.

5.   Quando una persona a cui si applica il presente statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento di cui al presente articolo, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all'Agenzia dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nei procedimenti disciplinari.

6.   Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un'età pensionabile obbligatoria e di un'età minima per beneficiare di una pensione di anzianità.

Articolo 7

1.   Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno accesso alle misure sociali, tra cui misure specifiche volte a conciliare vita lavorativa e vita familiare, adottate dall'Agenzia e ai servizi forniti dal comitato del personale. Gli ex agenti temporanei possono accedere a misure sociali specifiche limitate.

2.   Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest'ambito ai sensi dei trattati.

Articolo 8

1.   Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori («AD»), un gruppo di funzioni degli assistenti («AST») e un gruppo di funzioni dei segretari e commessi («AST/SC»).

2.   Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a funzioni amministrative, consultive, linguistiche e scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a funzioni esecutive e ad incarichi tecnici e d'ufficio. Il gruppo di funzioni AST/SC comprende sei gradi corrispondenti a mansioni di ufficio e di segreteria.

3.   Ogni nomina ad un posto di agente temporaneo richiede almeno:

a)

per i gruppi di funzioni AST e AST/SC:

i)

un livello di studi superiori attestato da un diploma;

ii)

un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni; o

iii)

ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente;

b)

per i gradi 5 e 6 del gruppo di funzioni AD:

i)

un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma; o

ii)

se l'interesse del servizio lo giustifica, una formazione professionale di livello equivalente.

c)

per i gradi da 7 a 16 del gruppo di funzioni AD:

i)

un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più;

ii)

un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni; o

iii)

ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente.

4.   Una tabella ricapitolativa dei diversi impieghi tipo figura all'allegato VI. Sulla base della tabella, l'AACC può stabilire, previa consultazione del comitato del personale, la descrizione delle funzioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo.

Articolo 9

1.   L'AACC assegna ciascun agente temporaneo mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nel suo gruppo di funzioni.

Un agente temporaneo può chiedere di essere trasferito all'interno dell'Agenzia.

2.   L'agente temporaneo può occupare ad interim un impiego del suo gruppo di funzioni corrispondente ad un grado superiore al proprio. A decorrere dal quarto mese del suo interim, l'agente temporaneo percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe se fosse nominato al grado corrispondente all'impiego in cui assicura l'interim.

L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un agente temporaneo comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata.

Articolo 10

1.   Il contratto d'assunzione dell'agente temporaneo precisa il grado e lo scatto attribuiti all'interessato.

2.   L'assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto d'assunzione.

CAPO 2

Diritti e obblighi

Articolo 11

1.   L'agente temporaneo esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta al dovere di servire esclusivamente l'Agenzia, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'Agenzia. L'agente temporaneo svolge gli incarichi affidatigli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Agenzia.

2.   Senza l'autorizzazione dell'AACC, l'agente temporaneo non può accettare da un governo o da soggetti estranei all'Agenzia onorificenze, decorazioni, favori, doni o compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi prima della sua nomina o nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale e a motivo di tali servizi.

Prima dell'assunzione di un agente temporaneo, l'AACC verifica se il candidato ha un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza o si trovi in una situazione di conflitto di interessi. A tal fine il candidato comunica all'AACC qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale utilizzando un apposito modulo. In tali casi, l'AACC tiene conto di tale aspetto in un parere debitamente motivato. Ove necessario, l'AACC adotta le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, agli agenti temporanei che rientrano in servizio dopo un'aspettativa per motivi personali.

Articolo 12

1.   Nell'esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del presente statuto, l'agente temporaneo non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza.

2.   L'agente temporaneo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trovi a dover trattare una questione di cui al paragrafo 1, ne avverte immediatamente l'AACC. Quest'ultima adotta le misure necessarie e può segnatamente dispensare l'agente temporaneo dalle responsabilità connesse a tale questione.

3.   L'agente temporaneo non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo dell'Agenzia o ad essa collegate, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 13

L'agente temporaneo si astiene da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione.

Articolo 14

1.   L'agente temporaneo si astiene da ogni forma di molestia psicologica o sessuale.

2.   L'agente temporaneo vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'Agenzia. L'agente temporaneo che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'Agenzia, nella misura in cui abbia agito onestamente.

3.   Per «molestia psicologica» si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona.

4.   Per «molestia sessuale» si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un'atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante. La molestia sessuale è equiparata a una discriminazione fondata sul sesso.

Articolo 15

1.   Fatto salvo l'articolo 17, l'agente temporaneo che intenda esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno dell'Agenzia, ne chiede preliminarmente l'autorizzazione all'AACC. Questa autorizzazione viene rifiutata solo quando l'attività o il mandato in questione possono ostacolare l'esercizio delle sue funzioni o sono incompatibili con gli interessi dell'Agenzia.

2.   L'agente temporaneo informa l'AACC in merito ad ogni modifica dell'attività o del mandato di cui sopra che intervenga successivamente alla richiesta di autorizzazione all'AACC in applicazione del paragrafo 1. L'autorizzazione può essere revocata se l'attività o il mandato non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 1, ultima frase.

Articolo 16

Qualora il coniuge di un agente temporaneo eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, l'agente temporaneo ne fa dichiarazione all'AACC. Quando tale attività sia incompatibile con quella dell'agente temporaneo e quando quest'ultimo non sia in grado di garantirne la cessazione entro un dato termine, l'AACC, previo parere del comitato del personale, decide se l'agente temporaneo debba essere mantenuto nelle sue funzioni o trasferito ad altro impiego.

Articolo 17

1.   L'agente temporaneo che intende candidarsi a funzioni pubbliche ne informa l'AACC. Quest'ultima decide se l'interessato, nell'interesse del servizio:

a)

deve chiedere un'aspettativa per motivi personali,

b)

deve vedersi concedere un congedo ordinario,

c)

può essere autorizzato a lavorare a orario ridotto, o

d)

può continuare a svolgere come prima le proprie funzioni.

2.   In caso di elezione o di nomina a funzioni pubbliche, l'agente temporaneo ne informa immediatamente l'AACC. In funzione dell'interesse del servizio, dell'importanza delle funzioni suddette, degli obblighi che esse comportano e degli emolumenti e dei rimborsi spese a cui danno diritto, l'AACC adotta una delle decisioni di cui al paragrafo 1. Qualora essa conceda un'aspettativa per motivi personali o un'autorizzazione a lavorare a orario ridotto, la durata di queste ultime è pari alla durata del mandato dell'agente temporaneo.

Articolo 18

Dopo la cessazione dal servizio, l'agente temporaneo è tenuto ad osservare i doveri di integrità e discrezione nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

L'agente temporaneo che intende esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, nei due anni successivi alla cessazione delle funzioni è tenuto a dichiararlo all'Agenzia utilizzando un apposito modulo. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto dall'interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'Agenzia, l'AACC può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare all'agente temporaneo l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. L'AACC, previa consultazione del comitato del personale, notifica la propria decisione entro un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione viene notificata entro tale termine, tale silenzio è considerato un'accettazione implicita.

L'AACC vieta in linea di principio agli ex agenti temporanei di inquadramento superiore, nei dodici mesi successivi alla cessazione dal servizio, di svolgere attività di lobbying o di consulenza presso il personale dell'Agenzia per conto della propria azienda, dei propri clienti o dei propri datori di lavoro, su questioni delle quali erano responsabili nel corso degli ultimi tre anni di servizio.

Conformemente all'articolo 31 della decisione (PESC) 2015/1835, l'Agenzia pubblica annualmente informazioni sull'attuazione del comma precedente, compreso un elenco dei casi esaminati.

Articolo 19

1.   L'agente temporaneo si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico.

2.   Anche dopo la cessazione dal servizio l'agente temporaneo è tenuto ad osservare tale dovere.

Articolo 20

1.   L'agente temporaneo ha diritto alla libertà di espressione, nel rispetto dell'obbligo di lealtà e imparzialità.

2.   Fatti salvi gli articoli 13 e 19, l'agente temporaneo che intende pubblicare o far pubblicare, solo o in collaborazione, un qualsiasi documento il cui oggetto riguardi l'attività dell'Agenzia ne informa preliminarmente l'AACC.

Qualora l'AACC sia in grado di dimostrare che la pubblicazione prevista è di natura tale da compromettere gravemente gli interessi legittimi dell'Agenzia, essa informa l'agente temporaneo per iscritto della sua decisione entro un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, si considera che l'AACC non abbia sollevato obiezioni.

Articolo 21

1.   I diritti derivanti da scritti o altri lavori fatti dall'agente temporaneo nell'esercizio delle sue funzioni appartengono all'Agenzia alla cui attività si ricollegano detti lavori. L'Agenzia può farsi cedere i diritti d'autore su tali lavori.

2.   Ogni invenzione concepita da un agente temporaneo nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni appartiene di diritto all'Agenzia. L'Agenzia, a sue spese, può chiedere e ottenere il brevetto in tutti i paesi. Ogni invenzione realizzata da un agente temporaneo nel corso dell'anno successivo alla cessazione dal servizio si considera, fino a prova contraria, concepita nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione alle funzioni stesse, quando l'oggetto riguardi l'attività dell'Agenzia. Per le invenzioni oggetto di brevetti deve essere indicato il nome dell'inventore o degli inventori.

3.   L'Agenzia può eventualmente concedere all'agente temporaneo, autore di un'invenzione brevettata, un premio di cui fissa l'importo.

Articolo 22

1.   Senza l'autorizzazione dell'AACC, l'agente temporaneo non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio. L'autorizzazione può essere negata soltanto quando lo richiedano gli interessi dell'Agenzia e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per l'agente temporaneo interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio l'agente temporaneo è tenuto ad osservare tale dovere.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli agenti o ex agenti temporanei chiamati a testimoniare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o dinanzi alla commissione di disciplina dell'Agenzia in un procedimento che riguardi un agente o ex agente dell'Agenzia e/o dell'Unione europea.

Articolo 23

L'agente temporaneo risiede nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni. L'agente temporaneo comunica il proprio indirizzo all'AACC e l'informa immediatamente di un eventuale cambiamento del medesimo.

Articolo 24

L'agente temporaneo, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, assiste e consiglia i suoi superiori; è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.

L'agente temporaneo incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile, nei confronti dei propri superiori gerarchici, dell'autorità conferitagli e dell'esecuzione degli ordini da lui dati. La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità.

Articolo 25

1.   L'agente temporaneo, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, ne informa il superiore gerarchico che, se l'informazione è trasmessa per iscritto, risponde a sua volta per iscritto. Fatto salvo il paragrafo 2, se quest'ultimo conferma l'ordine, ma l'agente temporaneo considera tale conferma insufficiente rispetto ai suoi motivi di preoccupazione, l'agente temporaneo ne riferisce per iscritto all'autorità gerarchica immediatamente superiore. Se quest'ultima conferma l'ordine per iscritto, l'agente temporaneo vi dà esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili.

2.   Se il superiore gerarchico ritiene che l'ordine vada eseguito senza indugio, l'agente temporaneo vi dà esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili. Su richiesta dell'agente temporaneo, il superiore gerarchico è tenuto a impartire gli ordini di questo tipo per iscritto.

3.   L'agente temporaneo che riferisce ai suoi superiori di ordini che reputa irregolari o suscettibili di determinare inconvenienti gravi non subisce alcun pregiudizio per tale motivo.

Articolo 26

L'agente temporaneo può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

La decisione motivata è presa dall'AACC, secondo la procedura prescritta in materia disciplinare.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza anche di merito per decidere delle controversie cui possa dar luogo la presente disposizione.

Articolo 27

1.   L'agente temporaneo che, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, e in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Agenzia, o una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi degli agenti temporanei dell'Agenzia, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico, il direttore esecutivo dell'Agenzia o, se lo ritenga utile, il capo dell'Agenzia.

Ogni informazione di cui al primo comma è trasmessa per iscritto.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di una qualsiasi altra persona al servizio dell'Agenzia o di un prestatario di servizi per conto dell'Agenzia.

2.   L'agente temporaneo non può essere penalizzato dall'Agenzia per aver comunicato l'informazione di cui al paragrafo 1, nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati all'agente temporaneo nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame.

Articolo 28

1.   L'agente temporaneo che comunica le informazioni di cui all'articolo 27 anche al presidente del Consiglio dell'Unione europea o al presidente del Parlamento europeo o al Mediatore europeo non può essere penalizzato dall'Agenzia, purché siano soddisfatte le due condizioni di seguito elencate:

a)

l'agente temporaneo ritiene in buona fede che le informazioni comunicate ed ogni eventuale asserzione ivi contenuta siano essenzialmente fondate; e

b)

l'agente temporaneo ha comunicato precedentemente la stessa informazione all'Agenzia e ha lasciato all'Agenzia il termine da essa fissato, secondo la complessità del caso, per adottare le misure necessarie. Entro 60 giorni, l'agente temporaneo viene debitamente informato circa tale termine.

2.   Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica qualora l'agente temporaneo possa fornire la prova che esso non è ragionevole, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati all'agente temporaneo nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata, o detenuti ai fini di tale esame.

4.   Ai sensi degli articoli 29 e 168, l'Agenzia pone in essere una procedura per la gestione dei reclami degli agenti temporanei concernenti il trattamento da essi ricevuto a seguito o in conseguenza dell'adempimento dei propri obblighi di cui all'articolo 27 o al presente articolo. L'Agenzia garantisce che tali reclami siano trattati in modo confidenziale e, ove giustificato dalle circostanze, prima dello scadere dei termini di cui all'articolo 168.

L'AACC stabilisce disposizioni interne concernenti, fra l'altro:

la comunicazione, agli agenti temporanei di cui all'articolo 27, paragrafo 1, o al presente articolo, di informazioni sul trattamento dato alle loro segnalazioni,

la tutela degli interessi legittimi di tali agenti e della loro sfera privata, e

la procedura per la gestione dei reclami di cui al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 29

L'Agenzia assiste l'agente temporaneo, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui l'agente temporaneo o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

L'Agenzia risarcisce l'agente temporaneo dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile.

Articolo 30

L'Agenzia facilita il perfezionamento professionale dell'agente temporaneo, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai suoi interessi.

Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera.

Articolo 31

Gli agenti temporanei fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali.

Articolo 32

L'agente temporaneo può presentare all'AACC un'istanza relativa a questioni che rientrano nell'ambito del presente statuto.

Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto è immediatamente comunicata per iscritto all'agente temporaneo interessato; quelle prese a suo carico sono motivate.

Le decisioni relative alla nomina in prova, alla nomina in ruolo, alla promozione, al trasferimento, alla determinazione della posizione amministrativa e alla cessazione dal servizio di un agente temporaneo sono pubblicate all'interno dell'Agenzia. La pubblicazione è accessibile a tutto il personale per un periodo di tempo adeguato.

Articolo 33

Il fascicolo personale dell'agente temporaneo contiene:

a)

tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento;

b)

le osservazioni formulate dall'agente temporaneo in merito ai predetti documenti.

Ogni documento è registrato, numerato e classificato senza discontinuità; l'Agenzia non può opporre ad un agente temporaneo, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale.

La comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma dell'agente temporaneo interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata all'ultimo indirizzo indicato dall'agente temporaneo.

Nel fascicolo non può figurare alcun riferimento alle attività e alle opinioni politiche, sindacali, filosofiche o religiose dell'agente temporaneo, alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale.

Il quarto comma non vieta tuttavia l'inserimento nel fascicolo di atti amministrativi e documenti noti all'agente temporaneo che risultano necessari all'applicazione del presente statuto.

Per ciascun agente temporaneo può essere tenuto un solo fascicolo personale.

L'agente temporaneo ha diritto, anche dopo la cessazione dal servizio, di prendere visione di tutti i documenti inseriti nel suo fascicolo e di estrarne copia.

Il fascicolo personale ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell'amministrazione o su un supporto informatico protetto. Viene tuttavia trasmesso alla commissione di appello quando sia presentato un ricorso che riguardi l'agente temporaneo.

Articolo 34

Ogni agente temporaneo ha diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico secondo le modalità adottate dall'Agenzia.

Articolo 35

La decisione di chiedere il risarcimento del danno subito dall'Agenzia per colpe personali gravi, in conformità dell'articolo 26, è presa dall'AACC previa osservanza delle formalità previste in caso di licenziamento per colpa grave.

Le decisioni individuali riguardanti gli agenti temporanei sono pubblicate alle condizioni di cui all'articolo 32.

Articolo 36

I privilegi e le immunità di cui godono gli agenti temporanei sono concessi nell'interesse esclusivo dell'Agenzia. Gli agenti temporanei non sono esentati dall'adempimento delle loro obbligazioni private o dall'osservanza delle leggi e delle norme di ordine pubblico in vigore.

In caso di contestazione dei privilegi e immunità, l'agente temporaneo interessato ne informa immediatamente l'Agenzia.

I lasciapassare previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sono rilasciati agli agenti temporanei per i quali ciò risulti necessario nell'interesse del servizio.

CAPO 3

Condizioni di assunzione

Articolo 37

1.   L'assunzione degli agenti temporanei assicura all'Agenzia la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri che partecipano all'Agenzia.

Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso o orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

Nessun posto sarà riservato ai cittadini di uno Stato membro. Tuttavia, in caso di constatazione di uno squilibrio significativo tra le cittadinanze degli agenti temporanei che non sia giustificato da criteri obiettivi, in virtù del principio di parità dei cittadini dell'Unione l'Agenzia è autorizzata ad adottare misure appropriate. Tali misure appropriate devono essere giustificate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima che tali misure appropriate siano adottate dall'AACC, il comitato direttivo adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente paragrafo.

2.   Per essere assunto come agente temporaneo, occorre possedere i seguenti requisiti:

a)

essere cittadino di uno degli Stati membri partecipanti all'Agenzia e godere dei diritti politici;

b)

essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c)

offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d)

essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni; e

e)

provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue degli Stati membri partecipanti e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua degli Stati membri partecipanti, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

3.   L'AACC adotta disposizioni specifiche sulle procedure di assunzione degli agenti temporanei, se necessario, nel quadro della decisione (PESC) 2015/1835.

Articolo 38

Prima di essere assunto, l'agente temporaneo è sottoposto a una visita di un medico autorizzato dall'Agenzia, per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 37, paragrafo 2, lettera d).

Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'Agenzia, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dall'AACC fra i medici di fiducia dell'Agenzia. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al primo comma, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato.

Articolo 39

1.   L'agente temporaneo può essere tenuto ad effettuare un periodo di prova la cui durata non può eccedere i nove mesi.

Se, durante il periodo di prova, l'agente temporaneo è impossibilitato, a causa di malattia, congedo di maternità ai sensi dell'articolo 52 o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'AACC può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. La durata complessiva del periodo di prova non può in alcun caso superare i 15 mesi.

2.   In caso di manifesta inattitudine dell'agente temporaneo in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova.

Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro il termine di 8 giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'AACC. Sulla base di detto rapporto, l'AACC può decidere di licenziare l'agente temporaneo prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese, oppure, a titolo eccezionale, di prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando l'agente temporaneo a un altro servizio per il periodo di prova rimanente.

3.   Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sull'idoneità dell'agente temporaneo ad espletare le mansioni corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro il termine di 8 giorni lavorativi.

Se nel rapporto si raccomanda il licenziamento o, a titolo eccezionale, il prolungamento del periodo di prova, il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'AACC.

L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato.

La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'AACC circa la condotta dell'agente temporaneo in relazione al titolo II, capo 2.

Articolo 40

1.   L'agente temporaneo assunto è inquadrato al primo scatto del suo grado.

L'AACC, per tener conto dell'esperienza professionale dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di 24 mesi al massimo. Per il presente articolo sono adottate disposizioni generali di esecuzione.

2.   L'agente temporaneo che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado, a meno che il suo rendimento non sia stato giudicato insoddisfacente nel rapporto annuale di cui all'articolo 41. L'agente temporaneo accede allo scatto successivo del suo grado al più tardi entro quattro anni.

Quando è nominato capo unità, direttore o direttore generale, a condizione di aver svolto le nuove funzioni in maniera soddisfacente nel corso dei primi nove mesi, l'agente temporaneo beneficia retroattivamente di un avanzamento di scatto nel suo grado a decorrere dal momento in cui la nomina prende effetto. Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale fra il primo e il secondo scatto in ogni grado.

3.   In caso di assegnazione dell'agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, egli viene inquadrato nel primo scatto di tale grado. Tuttavia, in caso di nomina a un grado superiore, gli agenti temporanei dei gradi da AD 9 a AD 13 che esercitano le funzioni di capo unità sono inquadrati nel secondo scatto del nuovo grado. La stessa disposizione si applica all'agente temporaneo promosso almeno al posto di direttore.

Articolo 41

La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun agente temporaneo sono oggetto di un rapporto annuale. Tale rapporto stabilisce se il livello di rendimento dell'agente temporaneo è stato soddisfacente. L'AACC prevede opportune disposizioni che conferiscano il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione, diritto che è esercitato precedentemente alla presentazione di un reclamo ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 2.

Il rapporto è comunicato all'agente temporaneo. Questi ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili.

CAPO 4

Condizioni di lavoro

Sezione A

Congedo parentale o per motivi familiari

Articolo 42

L'agente temporaneo ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento della retribuzione di base, di cui può usufruire nei dodici anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata di questo congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali riconosciute in virtù delle disposizioni generali di esecuzione adottate dall'AACC e per i genitori con figli a carico affetti da una disabilità o da una malattia grave riscontrata dal medico di fiducia. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese.

Durante il congedo parentale, l'agente temporaneo conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, continua a maturare diritti per la pensione e conserva il beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. L'agente temporaneo conserva inoltre il suo posto, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado. Il congedo può essere preso sotto forma di una cessazione totale dell'attività o di un lavoro a metà tempo. Nel caso di un congedo parentale sotto forma di lavoro a metà tempo, la durata massima di cui al primo comma è raddoppiata. Durante il congedo parentale, l'agente temporaneo ha diritto a un'indennità di 919,02 EUR al mese, ridotta della metà nel caso di un lavoro a metà tempo, ma non può esercitare nessun'altra attività retribuita. Il contributo al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 68 e 69 è interamente a carico dell'Agenzia ed è calcolato sullo stipendio base dell'agente temporaneo.

Tuttavia, nel caso di un congedo sotto forma di lavoro a metà tempo, la presente disposizione si applica unicamente alla differenza tra lo stipendio base integrale e lo stipendio base proporzionalmente ridotto. Per la parte dello stipendio base effettivamente versata, il contributo dell'agente temporaneo si calcola secondo le stesse percentuali applicabili in caso di lavoro a tempo pieno.

L'indennità è portata a 1 225,36 EUR al mese, o al 50 % di questo importo nel caso di un lavoro a metà tempo, per le famiglie monoparentali e per i genitori con figli a carico affetti da una disabilità o da una malattia grave riscontrata dal medico di fiducia di cui al primo comma, e durante i primi tre mesi del congedo parentale quando quest'ultimo è preso dal padre nel corso del congedo di maternità o da uno qualsiasi dei genitori subito dopo il congedo di maternità, durante il congedo di adozione o subito dopo il congedo di adozione.

Il congedo parentale può essere prorogato per altri sei mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al secondo comma. Per le famiglie monoparentali di cui al primo comma, il congedo parentale può essere prorogato per altri dodici mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al quarto comma.

Gli importi previsti nel presente articolo sono attualizzati in linea con le retribuzioni.

Articolo 43

Quando il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella di un agente temporaneo è colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestati da certificato medico, l'agente temporaneo ha diritto a un congedo per motivi familiari senza versamento della retribuzione di base. La durata totale di questo congedo sull'intera carriera dell'agente temporaneo è limitata a nove mesi.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, secondo comma.

Sezione B

Durata del lavoro

Articolo 44

1.   Gli agenti temporanei in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione dell'Agenzia.

2.   La durata normale del lavoro è compresa tra le 40 e le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dall'AACC. Entro gli stessi limiti l'AACC, previa consultazione del comitato del personale, può stabilire orari appropriati per taluni gruppi di agenti temporanei adibiti a mansioni particolari.

3.   Inoltre, a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, l'agente temporaneo può essere obbligato a restare a disposizione dell'Agenzia sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro. L'AACC fissa le modalità d'applicazione del presente comma, previa consultazione del comitato del personale.

4.   L'AACC può introdurre modalità di orario di lavoro flessibile. In base a tali modalità non sono concesse intere giornate lavorative agli agenti temporanei di grado AD/AST 9 o superiore. Tali modalità non si applicano agli agenti temporanei a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 2. Tali agenti temporanei gestiscono il proprio orario di lavoro d'intesa con i propri superiori.

Articolo 45

1.   Un agente temporaneo può chiedere l'autorizzazione per lavorare a orario ridotto. Tale autorizzazione può essere concessa dall'AACC se la misura è compatibile con l'interesse del servizio.

2.   L'autorizzazione spetta di diritto nei casi seguenti:

a)

per occuparsi di un figlio a carico di età inferiore a 9 anni;

b)

per occuparsi di un figlio a carico di età compresa tra 9 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 20 % dell'orario di lavoro normale;

c)

per occuparsi di un figlio a carico fino al compimento del 14o anno di età, nel caso di una famiglia monoparentale;

d)

in caso di difficoltà gravi, per occuparsi di un figlio a carico fino al compimento del 14o anno di età, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 5 % dell'orario di lavoro normale. In tal caso, non si applicano i primi due commi dell'articolo 3 dell'allegato I. Qualora entrambi i genitori siano occupati al servizio dell'Unione, soltanto uno dei due può beneficiare di detta riduzione;

e)

per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella con malattia grave o disabilità,

f)

per seguire una formazione complementare, o

g)

a partire dall'età di 58 anni, durante gli ultimi tre anni precedenti il raggiungimento dell'età pensionabile.

Qualora il lavoro a orario ridotto venga chiesto per seguire una formazione complementare o, a partire dall'età di 58 anni, durante gli ultimi tre anni precedenti il raggiungimento dell'età pensionabile, l'AACC può respingere la domanda o ritardare la presa d'effetto dell'autorizzazione solo in casi eccezionali e per ragioni di interesse imperativo del servizio.

Qualora tale diritto venga esercitato per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella con malattia grave o disabilità o per seguire una formazione complementare, la durata cumulata dei periodi di orario ridotto è limitata a cinque anni sull'intera carriera dell'agente temporaneo.

3.   L'AACC risponde alla domanda dell'agente temporaneo entro un termine di 60 giorni.

4.   Le modalità del lavoro a orario ridotto e la procedura di concessione dell'autorizzazione sono definite all'allegato I.

Articolo 46

L'agente temporaneo può chiedere l'autorizzazione per lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso su un posto che a giudizio dell'AACC si presti a questo tipo di lavoro. L'autorizzazione di lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso non ha una durata limitata; l'AACC può tuttavia revocarla nell'interesse del servizio, con un preavviso di sei mesi. Analogamente, l'AACC può revocare l'autorizzazione su domanda dell'agente temporaneo interessato, con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'agente temporaneo può essere trasferito ad un altro posto.

Si applicano l'articolo 54 e, ad eccezione della terza frase del secondo comma, l'articolo 3 dell'allegato I.

L'AACC può stabilire le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 47

L'agente temporaneo può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro; il lavoro notturno, domenicale o festivo può essere autorizzato soltanto previa osservanza della procedura adottata dall'AACC. Il totale delle ore di lavoro straordinario richieste ad un agente temporaneo non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi.

Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti temporanei del gruppo di funzioni AD e del gruppo di funzioni AST, gradi da 5 a 11, non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

Alle condizioni fissate dall'allegato III, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti temporanei dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nel mese successivo a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.

Articolo 48

L'agente temporaneo che, nel contesto di un servizio continuo o a turni deciso dall'Agenzia a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, e da essa considerato come abituale e permanente, è tenuto ad effettuare in maniera regolare lavori notturni, il sabato, la domenica o i giorni festivi può beneficiare di indennità.

L'AACC determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.

La durata normale del lavoro di un agente temporaneo che assicura il servizio continuo o a turni non può essere superiore al totale annuale delle ore normali di lavoro.

Articolo 49

L'agente temporaneo il quale, con decisione adottata dall'AACC, a causa delle necessità di servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, è regolarmente tenuto a restare a disposizione dell'Agenzia sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro, può beneficiare di indennità.

L'AACC determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.

Articolo 50

A taluni agenti temporanei possono essere concesse indennità per tener conto delle condizioni di lavoro gravose.

L'Agenzia determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.

Sezione C

Congedi

Articolo 51

L'agente temporaneo ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30 conformemente alla medesima regolamentazione fissata di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione.

Oltre a tale congedo, egli può ottenere, a titolo eccezionale e a sua domanda, un congedo straordinario. Le modalità per la concessione di questi congedi sono fissate all'allegato II.

Articolo 52

In aggiunta ai congedi previsti all'articolo 51, le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di 20 settimane. Il congedo inizia non prima di 6 settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina non prima di 14 settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio con disabilità, la durata del congedo è di 24 settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della 34a settimana di gravidanza.

Articolo 53

1.   Un agente temporaneo che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio ha diritto a un congedo di malattia.

L'interessato informa il più presto possibile l'Agenzia del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, presenta un certificato medico. Detto certificato deve essere inviato al più tardi il quinto giorno di assenza; fa fede il timbro postale. In mancanza di certificato, e salvo che quest'ultimo non venga inviato per ragioni indipendenti dalla volontà dell'agente temporaneo, l'assenza è considerata ingiustificata.

L'agente temporaneo in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall'Agenzia. Se questo controllo non può aver luogo per ragioni imputabili all'interessato, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui era previsto il controllo.

Se dal controllo medico risulta che l'agente temporaneo è in grado di svolgere le proprie funzioni, la sua assenza, fatto salvo il quinto comma, è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il controllo.

Qualora ritenga che le conclusioni del controllo medico disposto all'AACC siano medicalmente ingiustificate, l'agente temporaneo o un medico che agisce in sua vece può, entro un termine di due giorni lavorativi, presentare all'Agenzia una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente.

L'Agenzia trasmette immediatamente questa domanda ad un altro medico designato di comune accordo dal medico dell'agente temporaneo e dal medico di fiducia dell'Agenzia. Qualora tale accordo non sia intervenuto entro cinque giorni, l'Agenzia sceglie una delle persone iscritte nell'elenco dei medici indipendenti costituito ogni anno a tal fine di comune accordo dall'AACC e dal comitato del personale. L'agente temporaneo ha la facoltà di contestare, entro il termine di due giorni lavorativi, la scelta dell'Agenzia, nel qual caso essa sceglie un'altra persona nell'elenco; la nuova scelta è definitiva.

Il parere del medico indipendente, fornito previa consultazione del medico dell'agente temporaneo e del medico di fiducia dell'Agenzia, è vincolante. Qualora il parere del medico indipendente confermi le conclusioni del controllo disposto dall'Agenzia, l'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno del suddetto controllo. Qualora il parere del medico indipendente non confermi le conclusioni del controllo di cui sopra, l'assenza è considerata a tutti gli effetti giustificata.

2.   Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, l'agente temporaneo è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia. L'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal tredicesimo giorno di assenza per malattia senza certificato medico.

3.   Fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai procedimenti disciplinari, ove del caso, ogni assenza irregolare considerata ingiustificata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. In caso di esaurimento di tale congedo, l'agente temporaneo perde il beneficio della remunerazione per il periodo corrispondente.

4.   L'AACC può sottoporre alla commissione d'invalidità il caso di un agente temporaneo i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni.

5.   L'agente temporaneo può essere collocato d'ufficio in congedo, in seguito a visita del medico di fiducia dell'Agenzia, qualora lo esiga il suo stato di salute ovvero in caso di malattia contagiosa insorta nella sua dimora.

In caso di contestazione si applica la procedura di cui al paragrafo 1, quinto, sesto e settimo comma.

6.   L'agente temporaneo si sottopone ogni anno ad una visita medica preventiva, presso il medico di fiducia dell'Agenzia o presso un medico di sua scelta.

In quest'ultimo caso, gli onorari del medico sono rimborsabili dall'Agenzia fino a concorrenza di un importo massimo fissato per un periodo massimo di tre anni dall'AACC.

Articolo 54

Il congedo annuo dell'agente temporaneo autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto è proporzionalmente ridotto per la durata di tale attività.

Articolo 55

Salvo in caso di malattia o di infortunio, l'agente temporaneo non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. L'agente temporaneo, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente.

L'agente temporaneo che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'AACC.

Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono avere durata superiore a quella del contratto.

Il beneficio del congedo di malattia retribuito di cui all'articolo 53 è tuttavia limitato a tre mesi o alla durata del lavoro svolto dall'agente temporaneo, ove superiore. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell'interessato.

Allo scadere dei suddetti termini, l'agente temporaneo il cui contratto d'assunzione non venga risolto, nonostante non possa ancora riprendere servizio, viene collocato in aspettativa senza assegni.

Tuttavia, l'agente temporaneo colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto nell'esercizio delle sue funzioni continua a percepire, durante tutto il periodo della sua incapacità al lavoro, la retribuzione integrale finché non sia ammesso al beneficio dell'indennità di invalidità prevista dall'articolo 77.

Sezione D

Giorni festivi

Articolo 56

L'elenco dei giorni festivi è fissato dall'Agenzia.

Articolo 57

A titolo eccezionale, l'agente temporaneo può ottenere, a richiesta, un'aspettativa senza assegni per motivi impellenti di natura personale. L'articolo 15 continua ad applicarsi durante il periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali.

L'autorizzazione di cui all'articolo 15 non è concessa all'agente temporaneo che intenda esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, che comporti azioni di lobbying o di consulenza presso l'Agenzia o che potrebbe portare a un'incompatibilità, effettiva o potenziale, con gli interessi legittimi dell'Agenzia.

L'AACC stabilisce la durata dell'aspettativa, che non può superare un quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato né essere superiore a:

tre mesi per l'agente temporaneo con anzianità di servizio inferiore a quattro anni,

dodici mesi negli altri casi.

La durata dell'aspettativa di cui al terzo comma non è presa in considerazione ai fini dell'articolo 40, paragrafo 2, primo comma.

Per la durata dell'aspettativa dell'agente temporaneo, la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio prevista dall'articolo 68 è sospesa.

Tuttavia, l'agente temporaneo che non svolga un'attività retribuita può, qualora ne faccia richiesta al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa senza assegni, continuare a beneficiare della copertura prevista all'articolo 68, purché, per la durata dell'aspettativa, versi i contributi necessari per la copertura dei rischi di cui allo stesso articolo, in ragione della metà; i contributi sono calcolati sull'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo.

Inoltre, l'agente temporaneo che dimostri di non poter acquisire diritti a pensione presso un altro regime di pensione può, su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti a pensione per la durata dell'aspettativa senza assegni purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 90; il contributo è calcolato sullo stipendio base dell'agente nel suo grado e scatto.

Alle donne il cui congedo di maternità inizia prima della scadenza del loro contratto sono garantiti il congedo di maternità e il pagamento dell'indennità di maternità.

Articolo 58

L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, un servizio sostitutivo, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi è collocato nella posizione «congedo per servizio nazionale»; tale posizione non può in nessun caso superare la durata del contratto.

L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o un servizio sostitutivo cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente statuto relative agli scatti periodici. Egli continua parimenti a beneficiare del diritto all'indennità una tantum purché, dopo aver soddisfatto agli obblighi militari o compiuto il servizio sostitutivo, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.

L'agente temporaneo che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita.

CAPO 5

Retribuzione e rimborso spese

Articolo 59

La retribuzione dell'agente temporaneo comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità.

Articolo 60

1.   La retribuzione dell'agente temporaneo è espressa in euro. I coefficienti correttori, le ritenute, la revisione annuale e gli adeguamenti sono fissati secondo le norme di cui agli articoli 63, 64, 65, 65 bis e 66 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3) («statuto UE»). Le ritenute previste nello statuto UE costituiscono entrate per il bilancio dell'Agenzia, ad eccezione dei contributi destinati ai regimi di assicurazione malattia, infortuni e disoccupazione.

2.   Lo stipendio base è fissato secondo le norme di cui all'articolo 66 dello statuto UE.

3.   Gli assegni familiari comprendono:

a)

l'assegno di famiglia;

b)

l'assegno per figli a carico;

c)

l'indennità scolastica.

4.   Gli agenti temporanei che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo dichiarano gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato IV.

5.   L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata dell'AACC, adottata in base a probanti documenti medici dai quali risulti che, in conseguenza di una menomazione mentale o fisica del figlio, l'agente temporaneo deve sopportare oneri gravosi.

6.   Se, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato IV, gli assegni familiari precitati sono versati ad una persona diversa dall'agente temporaneo, essi sono pagati nella valuta del paese di residenza di detta persona, eventualmente sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto UE. Ad essi si applica il coefficiente correttore fissato per tale paese situato all'interno dell'Unione o un coefficiente correttore pari a 100 se il paese di residenza è situato all'esterno dell'Unione.

I paragrafi 4 e 5 sono applicabili al beneficiario degli assegni familiari di cui sopra.

7.   L'indennità di dislocazione è pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico ai quali l'agente temporaneo ha diritto. L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 509,43 EUR al mese.

8.   In caso di decesso di un agente temporaneo, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso.

In caso di decesso del titolare di un'indennità di invalidità, le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto riguarda l'indennità del defunto.

Articolo 61

L'attribuzione degli assegni familiari e dell'indennità di dislocazione è fissata ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4 dell'allegato IV.

Articolo 62

Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli da 63 a 66, l'agente temporaneo ha diritto, alle condizioni fissate negli articoli da 5 a 16 dell'allegato IV, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio, di trasferimenti o della cessazione dal servizio nonché di quelle sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 63

L'agente temporaneo assunto per una durata di almeno dodici mesi ha diritto, alle condizioni previste all'articolo 9 dell'allegato IV, al rimborso delle spese di trasloco.

Articolo 64

1.   L'agente temporaneo assunto per una durata di almeno un anno beneficia, alle condizioni previste all'articolo 5 dell'allegato IV, di un'indennità di prima sistemazione il cui importo è fissato, per una durata prevedibile di servizio:

pari o superiore a un anno ma inferiore a due anni:

a 1/3

dell'importo fissato all'articolo 5 dell'allegato IV.

pari o superiore a due anni ma inferiore a tre anni:

a 2/3

pari o superiore a tre anni:

a 3/3

2.   L'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio, prevista all'articolo 6 dell'allegato IV, è concessa all'agente temporaneo che abbia compiuto quattro anni di servizio. L'agente temporaneo che abbia compiuto più di un anno di servizio e meno di quattro usufruisce della suddetta indennità in misura proporzionale alla durata del servizio compiuto, senza tener conto delle frazioni d'anno.

3.   Tuttavia, l'indennità prevista al paragrafo 1 e l'indennità prevista al paragrafo 2 non possono essere inferiori a:

a)

1 123,91 EUR per l'agente temporaneo che abbia diritto all'assegno di famiglia;

b)

668,27 EUR per l'agente temporaneo che non abbia diritto a tale assegno.

Qualora due coniugi agenti temporanei dell'Agenzia abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione, queste sono corrisposte unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

Qualora il coniuge di un agente temporaneo dell'Agenzia sia funzionario o altro agente dell'Unione e abbia diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione e percepisca uno stipendio base più elevato, detta indennità non è corrisposta all'agente temporaneo.

Articolo 65

L'indennità giornaliera è stabilita all'allegato IV, articolo 10. Tuttavia, l'agente temporaneo che è assunto per una durata determinata inferiore a dodici mesi e che dimostra di non poter continuare ad abitare nel suo precedente luogo di residenza beneficia dell'indennità giornaliera per tutta la durata del suo contratto o al massimo per un anno.

Articolo 66

Il beneficio delle disposizioni dell'articolo 8 dell'allegato IV, relative al rimborso delle spese per il viaggio annuo dalla sede di servizio al luogo di origine, è accordato soltanto all'agente temporaneo che abbia almeno nove mesi di servizio.

Articolo 67

Il pagamento delle somme dovute è stabilito all'allegato IV, articoli 17 e 18.

CAPO 6

Sicurezza sociale

Sezione A

Copertura dei rischi di malattia e infortunio, indennità di carattere sociale

Articolo 68

In base alla stessa regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione conformemente all'articolo 72 dello statuto UE, l'agente temporaneo durante il periodo delle sue funzioni, durante i congedi malattia e durante i periodi di aspettativa senza assegni di cui agli articoli 17 e 57, alle condizioni ivi previste, o titolare di una pensione di invalidità, il coniuge — se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare — i figli e le altre persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato IV e i titolari di una pensione di reversibilità sono coperti contro i rischi di malattia.

Articolo 69

In base alla stessa regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione conformemente all'articolo 73 dello statuto UE, l'agente temporaneo durante il periodo delle sue funzioni, durante i congedi malattia e durante i periodi di aspettativa senza assegni di cui agli articoli 17 e 57, alle condizioni ivi previste, è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1 % dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

Articolo 70

1.   Il contributo dell'agente temporaneo e dell'Agenzia ai regimi di assicurazione malattia e infortuni è interamente versato ai regimi di assicurazione malattia e infortuni di cui allo statuto UE.

2.   Tuttavia, qualora la visita medica alla quale l'agente temporaneo deve essere sottoposto in base all'articolo 37 riveli che questi è affetto da malattia o da infermità, l'AACC può decidere che le spese dovute agli sviluppi e alle conseguenze di detta malattia o infermità siano escluse dal rimborso spese previsto all'articolo 68.

Se l'agente temporaneo dimostra di non poter ottenere rimborsi in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, può chiedere, entro il mese successivo alla scadenza del suo contratto, di continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza del contratto, della copertura contro i rischi di malattia prevista agli articoli 68 e 69.

Il contributo di cui all'articolo 68, paragrafo 2, è calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente e sostenuto da quest'ultimo in ragione della metà.

3.   Con decisione dell'AACC adottata previo parere di un medico da essa autorizzato, il termine di un mese per la presentazione della domanda e la limitazione di sei mesi prevista al paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui l'interessato sia colpito da una malattia grave o prolungata, contratta nel corso del suo impiego e dichiarata all'Agenzia prima della scadenza del periodo di sei mesi previsto al paragrafo 2, a condizione che l'interessato si sottoponga a un controllo medico organizzato dall'Agenzia.

Articolo 71

1.   L'ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso l'Agenzia:

che non è titolare di un'indennità di invalidità a carico dell'Agenzia,

la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione del contratto per motivi disciplinari,

che ha prestato servizio per un periodo di almeno sei mesi,

e che risiede in uno Stato membro,

beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Qualora abbia diritto a un'indennità di disoccupazione in base a un regime nazionale, è tenuto a farne dichiarazione all'Agenzia. In tal caso, l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a norma del paragrafo 3.

2.   Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente temporaneo deve:

a)

iscriversi, di sua iniziativa, come disoccupato presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza;

b)

ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione;

c)

far pervenire ogni mese all'Agenzia un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale di collocamento in cui si precisi se ha adempiuto agli obblighi e alle condizioni prescritti alle lettere a) e b).

L'Agenzia può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga, oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi.

L'AACC stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

3.   L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'ex agente temporaneo al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata:

a)

al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi;

b)

al 45 % dello stipendio base dal 13o al 24o mese.

Al di fuori di un periodo iniziale di sei mesi, durante il quale il limite minimo specificato nel presente comma è applicabile mentre il limite massimo non lo è, gli importi calcolati non possono essere inferiori a 1 347,89 EUR né superiori a 2 695,79 EUR. Questi limiti sono adeguati secondo le stesse disposizioni di cui all'articolo 66 dello statuto UE, conformemente all'articolo 65 dello statuto UE.

4.   L'indennità di disoccupazione è corrisposta all'ex agente temporaneo a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 24 mesi e comunque non superiore a un terzo della durata effettiva del servizio prestato. Tuttavia, se, durante tale periodo, l'ex agente temporaneo cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità è interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente temporaneo soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto a un'indennità di disoccupazione nazionale.

5.   L'ex agente temporaneo beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari secondo le stesse norme di cui all'articolo 67 dello statuto UE. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupazione, alle condizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato IV.

L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo.

L'ex agente temporaneo beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto, alle condizioni previste dall'articolo 68, alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico.

6.   L'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari sono pagati in euro dal Fondo speciale per la disoccupazione. Non si applica alcun coefficiente correttore.

7.   L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di 1 225,36 EUR, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti all'articolo 64 dello statuto UE.

Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'Agenzia, nel Fondo speciale per la disoccupazione istituito conformemente all'articolo 28 bis del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 («RAA UE»)

8.   L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente temporaneo rimasto senza impiego è soggetta alle stesse disposizioni previste dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (4).

9.   I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e l'Agenzia assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo.

10.   Le modalità di applicazione del presente articolo formano oggetto della stessa regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma.

Articolo 72

1.   Per la nascita di un figlio di un agente temporaneo è corrisposto un assegno di 198,31 EUR alla persona che ha la custodia effettiva di tale figlio.

Lo stesso assegno è corrisposto all'agente temporaneo che adotti un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato IV.

2.   L'assegno spetta anche in caso d'interruzione di gravidanza dopo almeno sette mesi.

3.   Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità di cui al paragrafo 1. Se il padre e la madre sono agenti temporanei dell'Agenzia, l'assegno è corrisposto soltanto una volta.

Articolo 73

In caso di decesso di un agente temporaneo, del coniuge, dei figli a carico o delle altre persone a carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato IV, che vivono nella sua abitazione, l'Agenzia rimborsa le spese necessarie per il trasporto della salma dalla sede di servizio al luogo d'origine dell'agente temporaneo.

Tuttavia, in caso di decesso dell'agente temporaneo durante una missione, l'Agenzia rimborsa le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso a quello d'origine dell'agente temporaneo.

Articolo 74

Doni, prestiti o anticipazioni si possono essere concessi all'agente temporaneo per la durata del suo contratto o dopo la scadenza del contratto quando l'agente temporaneo sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata, a disabilità o ad infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego e dimostri di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale che copra tali rischi.

Sezione B

Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso

Articolo 75

L'agente temporaneo è coperto, alle condizioni di seguito specificate, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego.

Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente temporaneo, a norma delle disposizioni del presente statuto.

Articolo 76

Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente temporaneo riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'AACC può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'Agenzia.

L'agente temporaneo può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità istituita dall'Agenzia. In virtù di un accordo tra l'Agenzia e il Consiglio dell'Unione europea, l'Agenzia può avvalersi della commissione d'invalidità del Consiglio.

Articolo 77

1.   L'agente temporaneo colpito da invalidità totale e che deve perciò sospendere il suo servizio presso l'Agenzia beneficia, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue.

Se l'agente temporaneo beneficiario di un'indennità di invalidità raggiunge l'età di 66 anni, si applicano le norme generali relative all'indennità una tantum. L'indennità una tantum concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, dell'agente temporaneo al momento in cui è stato messo in invalidità.

2.   L'indennità d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo. Essa non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale, ossia lo stipendio di base di un agente temporaneo dell'Unione CE al primo scatto del grado 1. L'indennità di invalidità è soggetta a un contributo al regime delle pensioni, calcolato sulla base della suddetta indennità.

3.   Se l'invalidità dell'agente temporaneo è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale. In questo caso, il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'Agenzia.

4.   Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente temporaneo, l'AACC può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'articolo 86.

5.   Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha inoltre diritto agli assegni familiari determinati a norma dell'articolo 60, paragrafo 3; in conformità dell'allegato IV, l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario.

Articolo 78

1.   Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione d'invalidità di cui all'articolo 76.

2.   L'Agenzia può esigere esami periodici del beneficiario di un'indennità di invalidità per determinare se si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente temporaneo riprende il servizio presso l'Agenzia, sempre che il suo contratto non sia scaduto.

Tuttavia, se l'interessato non può essere reintegrato in servizio presso l'Agenzia, il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 96. Si applica altresì l'articolo 86.

Articolo 79

Gli aventi diritto di un agente temporaneo deceduto, determinati secondo le stesse norme di cui al capo 3 dell'allegato V, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 80 a 83.

In caso di decesso di un ex agente temporaneo titolare di una indennità d'invalidità, gli aventi diritto, quali definiti al capo 3 dell'allegato V, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da detto allegato.

In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno di un agente temporaneo o ex agente temporaneo titolare di un'indennità di invalidità, le pensioni provvisorie al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso sono determinate secondo le stesse norme di cui ai capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto UE.

Articolo 80

Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, eventualmente, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui il coniuge superstite, gli orfani o le persone a carico dell'agente deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 8.

Articolo 81

Il coniuge superstite di un agente temporaneo beneficia, alle condizioni previste dal capo 3 dell'allegato V, di una pensione di reversibilità. L'ammontare della pensione non può essere inferiore al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente temporaneo né a un importo pari allo stipendio base di un agente temporaneo dell'Unione al primo scatto del grado 1.

Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato IV, agli assegni familiari di cui all'articolo 60, paragrafo 3. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all'articolo 60, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 82

Quando l'agente temporaneo o il titolare di un'indennità di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato IV, al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 7 dell'allegato V.

Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità.

Quando l'agente temporaneo o il titolare di una pensione d'anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, primo comma, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato IV, hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 10 dell'allegato V; tuttavia, tale pensione è fissata alla metà dell'importo calcolato in base alle disposizioni del suddetto articolo.

Per quanto concerne le persone assimilate a un figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato IV, la loro pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano.

L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato IV.

Articolo 83

In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere a una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dall'allegato V.

Articolo 84

1.   Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di reversibilità, il totale delle pensioni di reversibilità che può essere riconosciuto alla vedova e ad altri aventi diritto, aumentato degli assegni familiari e diminuito dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie, non può superare:

a)

in caso di decesso di un agente temporaneo in attività di servizio, in aspettativa per motivi personali, in congedo per servizio militare, in congedo parentale o in congedo per motivi familiari, l'importo della retribuzione base cui l'interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, diminuito dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie e aumentato degli assegni familiari che sarebbero stati versati in tal caso all'interessato;

b)

per il periodo posteriore alla data in cui l'agente temporaneo di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di 66 anni, l'importo dell'indennità una tantum cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto a decorrere da tale data, nello stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso; tale importo deve essere aumentato degli assegni familiari che sarebbero stati versati all'interessato e diminuito dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie;

c)

in caso di decesso di un ex agente temporaneo titolare di un'indennità di invalidità, l'importo della pensione cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; tale importo deve essere diminuito e aumentato degli elementi indicati alla lettera b).

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttori eventualmente applicabili ai diversi importi in causa.

3.   L'importo massimo stabilito in ciascuna delle lettere da a) a c) del paragrafo 1 è ripartito fra gli aventi diritto ad una pensione di reversibilità in proporzione ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti.

Agli importi risultanti da tale ripartizione si applica l'articolo 85, paragrafo1, secondo e terzo comma.

Articolo 85

1.   Le pensioni previste nel presente statuto sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione.

Alle pensioni non si applica alcun coefficiente correttore.

Le pensioni espresse in euro sono pagate in una delle valute di cui all'articolo 29 dell'allegato V.

2.   Quando, in applicazione dell'articolo 60, vi è un'attualizzazione delle retribuzioni, questo stesso adeguamento si applica alle pensioni.

3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità.

Sezione C

Indennità una tantum

Articolo 86

All'atto della cessazione dal servizio, l'agente temporaneo ha diritto al pagamento dell'indennità una tantum o al trasferimento dell'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità, conformemente all'articolo 1 dell'allegato V.

Articolo 87

Se l'agente temporaneo si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 91, la sua indennità una tantum è ridotta proporzionalmente per il periodo corrispondente ai prelievi.

Il presente articolo, primo comma, non si applica all'agente temporaneo che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio del presente statuto, abbia chiesto di riversare tali somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 88.

Articolo 88

1.   Il tasso per il calcolo degli interessi composti corrisponde al tasso effettivo di cui ai paragrafi 2 e 3 ed è riveduto, se necessario, al momento delle valutazioni attuariali quinquennali.

2.   I tassi d'interesse da prendere in considerazione per i calcoli attuariali sono basati sui tassi d'interesse medi osservati in relazione al debito pubblico a lungo termine degli Stati membri, pubblicati dalla Commissione europea. Un indice adeguato dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare il tasso di interesse corrispondente, al netto dell'inflazione, necessario ai fini dei calcoli attuariali.

3.   Il tasso effettivo annuo da prendere in considerazione per i calcoli attuariali è la media dei tassi reali medi dei 12 anni precedenti l'anno in corso.

Sezione D

Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni

Articolo 89

1.   Il pagamento delle prestazioni previste dal regime di sicurezza sociale di cui alle sezioni B e C è a carico del bilancio dell'Agenzia. Gli Stati membri che partecipano all'Agenzia garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese.

2.   La riscossione degli stipendi e delle indennità di invalidità è soggetta al contributo per il regime di sicurezza sociale di cui alla sezione B.

3.   Il finanziamento del regime di sicurezza sociale previsto dalle sezioni B e C è stabilito nell'articolo 90 e negli articoli 21 e 22 dell'allegato V.

4.   Il contributo dell'agente temporaneo e dell'Agenzia al regime di sicurezza sociale di cui alle sezioni B e C è interamente versato al bilancio dell'Agenzia.

Articolo 90

L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. Tale contributo è pari al 10,3 % dello stipendio base dell'interessato, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 60. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato. Il contributo è adattato secondo le stesse disposizioni previste nell'allegato XII dello statuto UE.

Articolo 91

Alle condizioni che saranno stabilite dall'Agenzia, l'agente temporaneo ha facoltà di chiedere che l'Agenzia effettui i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese d'origine. L'Agenzia può inoltre decidere di effettuare i versamenti che l'agente temporaneo deve eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese di origine anche senza che l'agente temporaneo lo richieda. In tal caso l'Agenzia deve motivare debitamente la sua decisione.

Tali versamenti non sono superiori al doppio dell'aliquota prevista all'articolo 90 e sono imputati al bilancio dell'Agenzia.

Sezione E

Liquidazione dei diritti degli agenti temporanei

Articolo 92

Il regime di copertura dei rischi d'invalidità o il regime delle pensioni di reversibilità sono stabiliti negli articoli da 19 a 23 dell'allegato V.

Sezione F

Pagamento delle prestazioni

Articolo 93

1.   Il pagamento delle prestazioni è effettuato in conformità degli articoli 84 e 85 del presente statuto e dell'articolo 28 dell'allegato V.

2.   Tutte le somme dovute all'Agenzia da un agente temporaneo a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi.

Sezione G

Surrogazione dell'Agenzia

Articolo 94

1.   Quando la causa del decesso, d'un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente statuto è imputabile a un terzo, l'Agenzia, nei limiti degli obblighi statutari che le incombono in seguito all'evento dannoso, si surroga di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.

2.   Rientrano in particolare nell'ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1:

la retribuzione che continua ad essere versata all'agente temporaneo, in conformità dell'articolo 53, nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro;

i versamenti effettuati in conformità dell'articolo 60, paragrafo 8, in seguito al decesso di un agente temporaneo o di un titolare di un'indennità di invalidità;

le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 68 e 69 e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio;

l'onere delle spese per il trasporto della salma, di cui all'articolo 73;

il versamento di assegni familiari supplementari effettuato, in conformità dell'articolo 60, paragrafo 5, e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5, dell'allegato IV, a causa della malattia grave, dell'infermità o della menomazione da cui è colpito un figlio a carico;

il versamento di pensioni d'invalidità effettuato in seguito ad un infortunio o ad una malattia che ponga l'agente temporaneo nell'impossibilità definitiva di esercitare le proprie funzioni;

il versamento di pensioni di reversibilità effettuato in seguito al decesso dell'agente temporaneo o dell'ex agente temporaneo oppure al decesso del coniuge, non agente temporaneo, di un agente temporaneo o di un ex agente temporaneo titolare di una pensione;

il versamento di pensioni di orfano effettuato, senza limitazione di età, a beneficio di un figlio di un agente temporaneo o di un ex agente temporaneo quando tale figlio è colpito da una malattia grave, da un'infermità o da una menomazione che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento dopo il decesso del genitore.

3.   Tuttavia, la surrogazione dell'Agenzia non si estende ai diritti ad indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il pretium doloris, nonché la parte dei danni concernenti il lato estetico o le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa per tali ragioni in applicazione dell'articolo 69.

4.   Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono ostacolare l'esercizio di un'azione diretta da parte dell'Agenzia.

CAPO 7

Ripetizione dell'indebito

Articolo 95

Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.

La domanda di ripetizione deve essere presentata al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui l'importo è stato versato. Tale termine non è opponibile all'AACC quando questa è in grado di stabilire che l'interessato ha indotto deliberatamente in errore l'amministrazione al fine di ottenere il versamento dell'importo considerato.

CAPO 8

Risoluzione del contratto

Articolo 96

Il contratto dell'agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:

a)

alla fine del mese in cui l'agente temporaneo raggiunge l'età di 66 anni;

b)

quando il contratto è a tempo determinato:

i)

alla data stabilita nel contratto;

ii)

alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente temporaneo o all'Agenzia la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi.

Per l'agente temporaneo il cui contratto è stato rinnovato, il termine massimo è di sei mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza, se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché tale congedo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza, se attestata da un certificato medico, per la durata del congedo di maternità o di malattia, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'Agenzia, l'agente temporaneo ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto;

iii)

nel caso in cui l'agente temporaneo cessi di soddisfare alle condizioni previste all'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista allo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto al presente articolo, lettera b), punto ii).

Articolo 97

Il contratto può essere risolto dall'Agenzia senza preavviso:

a)

nel corso o alla fine del periodo di prova, alle condizioni previste all'articolo 39;

b)

nel caso in cui l'agente temporaneo non possa riprendere le sue funzioni alla fine del congedo di malattia retribuito previsto all'articolo 53. In tal caso, l'agente temporaneo beneficia di un'indennità pari allo stipendio base e agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato.

Articolo 98

1.   Previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dal titolo V, il contratto può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'AACC; l'agente temporaneo viene messo precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

Prima della risoluzione del contratto, l'agente temporaneo può essere colpito da una misura di sospensione alle condizioni previste dall'articolo 161.

2.   In caso di risoluzione del contratto in conformità del paragrafo 1, l'AACC può decidere:

a)

di limitare l'indennità una tantum di cui all'articolo 86 al rimborso del contributo previsto dall'articolo 89, aumentato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %;

b)

di privare l'interessato, del tutto o in parte, del diritto all'indennità di nuova sistemazione previsto dall'articolo 64, paragrafo 2.

Articolo 99

1.   Il contratto di un agente temporaneo è risolto dall'AACC senza preavviso non appena questa constati:

a)

che l'interessato, al momento della sua assunzione, ha intenzionalmente fornito false informazioni relativamente alle proprie qualifiche ed esperienza professionali o alle sue capacità di soddisfare le condizioni previste all'articolo 37, paragrafo 2; e

b)

che tali false informazioni sono state determinanti per l'assunzione dell'interessato.

2.   In tal caso, la risoluzione è pronunciata dall'AACC sentito l'interessato e previo espletamento del procedimento disciplinare previsto al titolo V.

Prima della risoluzione del contratto, l'agente temporaneo può essere colpito da una misura di sospensione alle condizioni previste all'articolo 161.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, paragrafo 2.

Articolo 100

Indipendentemente dagli articoli 98 e 99, ogni mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo o l'ex agente temporaneo, ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare alle condizioni previste al titolo V.

TITOLO III

AGENTI CONTRATTUALI

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 101

È considerato «agente contrattuale» ai sensi del presente statuto l'agente non assegnato a un impiego previsto nella tabella dell'organico allegata al bilancio dell'Agenzia e assunto per svolgere mansioni a orario completo o ridotto.

Articolo 102

1.   Gli agenti contrattuali sono retribuiti con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nel bilancio dell'Agenzia.

2.   L'AACC adotta disposizioni specifiche che disciplinano l'impiego di agenti temporanei.

3.   L'Agenzia presenta annualmente preventivi di impiego di agenti contrattuali, per gruppo di funzioni, nell'ambito della procedura di bilancio.

Articolo 103

1.   Gli agenti contrattuali sono ripartiti in quattro gruppi di funzioni, corrispondenti alle mansioni che essi devono espletare. Ciascun gruppo di funzioni è diviso in gradi e scatti.

2.   La corrispondenza tra i tipi di mansioni e i gruppi di funzioni è indicata nella seguente tabella:

Gruppo di funzioni

Gradi

Funzioni

IV

da 13 a 18

Funzioni amministrative, di consulenza, linguistiche e funzioni tecniche equivalenti, svolte sotto la supervisione di agenti temporanei

III

da 8 a 12

Funzioni esecutive, redazionali, contabili e funzioni tecniche equivalenti, svolte sotto la supervisione di agenti temporanei

II

da 4 a 7

Funzioni impiegatizie e di segreteria, gestione dell'ufficio e funzioni equivalenti, svolte sotto la supervisione di agenti temporanei

I

da 1 a 3

Funzioni manuali e di supporto amministrativo, svolte sotto la supervisione di agenti temporanei

3.   Sulla base di questa tabella l'Agenzia definisce le attribuzioni di ciascun tipo di funzione.

4.   L'articolo 7 si applica per analogia.

CAPO 2

Diritti e obblighi

Articolo 104

Gli articoli da 11 a 35 si applicano per analogia.

CAPO 3

Condizioni di assunzione

Articolo 105

1.   Gli agenti contrattuali sono assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri partecipanti senza distinzione di origine razziale o etnica, di credo politico, filosofico o religioso, di età o di disabilità, di sesso o di orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

2.   I requisiti minimi per l'assunzione di un agente contrattuale sono:

a)

per il gruppo di funzioni I, il completamento della scuola dell'obbligo;

b)

per i gruppi di funzioni II e III:

i)

un livello di studi superiori attestato da un diploma; o

ii)

un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni; o

iii)

se l'interesse del servizio lo giustifica, una formazione professionale di livello equivalente;

c)

per il gruppo di funzioni IV:

i)

un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma; o

ii)

se l'interesse del servizio lo giustifica, una formazione professionale di livello equivalente.

3.   Per essere assunto come agente contrattuale occorre inoltre:

a)

essere cittadino di uno degli Stati membri partecipanti all'Agenzia e godere dei diritti politici;

b)

essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c)

offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d)

essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni; e

e)

provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

4.   Per il primo contratto, l'AACC può rinunciare a pretendere dall'interessato la presentazione di documenti comprovanti che egli risponde alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, lettere a), b) e c), se il suo impiego non supera i tre mesi.

5.   L'AACC adotta disposizioni specifiche sulle procedure di assunzione di agenti contrattuali, se necessario.

Articolo 106

Prima di essere assunto l'agente contrattuale è sottoposto a una visita di un medico autorizzato dall'Agenzia, per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 105, paragrafo 3, lettera d).

L'articolo 38 si applica per analogia.

Articolo 107

1.   L'agente contrattuale assunto con un contratto di almeno un anno compie un periodo di prova nei primi sei mesi di servizio se appartiene al gruppo di funzioni I e nei primi nove mesi se appartiene a un altro gruppo di funzioni.

Se, durante il periodo di prova, l'agente contrattuale è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'AACC può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.

La durata complessiva del periodo di prova non può in alcun caso superare i 15 mesi.

2.   In caso di manifesta inattitudine dell'agente contrattuale in prova, un rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova.

Tale rapporto è comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro il termine di otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'AACC. Sulla base di detto rapporto, l'AACC può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese, o, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi ed eventualmente assegnare l'agente contrattuale a un altro servizio per il restante periodo di prova.

3.   Al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di prova, è compilato un rapporto sulle capacità dell'agente contrattuale di espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto è comunicato all'agente contrattuale, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro il termine di otto giorni lavorativi.

Se il rapporto conclude per il licenziamento o, a titolo eccezionale, per il prolungamento del periodo di prova, il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal diretto superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'AACC.

L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali o di una condotta sufficienti per essere nominato in ruolo è licenziato.

La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'AACC circa la condotta dell'agente temporaneo in relazione al capo 2.

4.   L'agente temporaneo licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.

Articolo 108

Il contratto di un agente contrattuale può essere concluso a tempo determinato per un periodo compreso fra tre mesi e quattro anni. Il contratto può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata non superiore a cinque anni. Il contratto iniziale e il primo rinnovo devono avere una durata complessiva minima di sei mesi per il gruppo di funzioni I e di nove mesi per gli altri gruppi di funzioni.

Articolo 109

1.   Gli agenti contrattuali sono assunti unicamente:

a)

ai gradi 13, 14 o 16 per il gruppo di funzioni IV;

b)

ai gradi 8, 9 o 10 per il gruppo di funzioni III;

c)

ai gradi 4 o 5 per il gruppo di funzioni II;

d)

al grado 1 per il gruppo di funzioni I.

L'inquadramento degli agenti contrattuali in ciascun gruppo di funzioni è operato in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale. Per soddisfare esigenze specifiche dell'Agenzia si può tenere ugualmente conto della situazione del mercato del lavoro nell'Unione europea. L'agente contrattuale assunto è inquadrato al primo scatto del suo grado.

2.   Se un agente contrattuale cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, non può essere inquadrato in un grado o a uno scatto inferiori a quelli del posto precedente.

Se un agente contrattuale passa a un gruppo di funzioni superiore, è inquadrato in un grado e a uno scatto che gli conferiscano una retribuzione almeno uguale a quella percepita in forza del contratto precedente.

Articolo 110

1.   L'articolo 41, primo comma, si applica per analogia agli agenti contrattuali assunti per un periodo non inferiore a un anno.

2.   L'agente contrattuale che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado.

3.   Nel caso dell'agente contrattuale, la promozione al grado superiore dello stesso gruppo di funzioni è conferita con decisione dell'Agenzia. Essa comporta per l'agente contrattuale l'inquadramento nel primo scatto del grado superiore. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra gli agenti contrattuali assunti per una durata minima di tre anni che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo degli agenti contrattuali che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto. Ai fini dell'esame comparativo dei meriti, l'AACC tiene conto, in particolare, dei rapporti degli agenti contrattuali, dell'uso, nell'esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 3, lettera e), e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate.

4.   Un agente contrattuale può accedere a un gruppo di funzioni superiore soltanto partecipando a una procedura generale di selezione.

CAPO 4

Condizioni di lavoro

Articolo 111

Gli articoli da 42 a 58 si applicano per analogia.

Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti contrattuali del gruppo di funzioni IV non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

Alle condizioni previste dall'allegato III, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni I, II e III danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nel corso di un periodo di due mesi successivo a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.

CAPO 5

Retribuzione e rimborso spese

Articolo 112

Fatte salve le modifiche previste agli articoli 113 e 114, gli articoli da 59 a 67 si applicano per analogia.

Articolo 113

Gli stipendi base sono fissati conformemente alla tabella di cui all'articolo 93 dell'RAA UE.

Articolo 114

In deroga all'articolo 64, paragrafo 3, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo non possono essere inferiori:

a 845,37 EUR per l'agente contrattuale che abbia diritto all'assegno di famiglia; e

a 501,20 EUR per l'agente contrattuale che non abbia diritto a tale assegno.

CAPO 6

Sezione A

Sicurezza sociale

Articolo 115

Gli articoli da 68 a 70 si applicano per analogia. L'articolo 68, paragrafi 4 e 5, si applica tuttavia agli agenti contrattuali rimasti in servizio presso l'Agenzia fino all'età di 63 anni solo se hanno lavorato per oltre 3 anni come agenti contrattuali.

Articolo 116

1.   L'ex agente contrattuale che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso l'Agenzia:

a)

che non è titolare di un'indennità di invalidità a carico dell'Agenzia;

b)

la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione del contratto per motivi disciplinari;

c)

che ha prestato servizio per un periodo di almeno sei mesi; e

d)

che risiede in uno Stato membro;

beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite in appresso.

Qualora abbia diritto a un'indennità di disoccupazione in base a un regime nazionale, è tenuto a farne dichiarazione all'Agenzia. In tal caso l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a norma del paragrafo 3.

2.   Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente contrattuale deve:

a)

iscriversi come disoccupato presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza;

b)

ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione;

c)

far pervenire ogni mese all'Agenzia un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale di collocamento in cui si precisi se ha adempiuto o meno agli obblighi e alle condizioni prescritti alle lettere a) e b).

L'Agenzia può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga, oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi.

Il comitato direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

3.   L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'ex agente contrattuale al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata:

a)

al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi;

b)

al 45 % dello stipendio base dal 13o al 24o mese;

c)

al 30 % dello stipendio base dal 25o al 36o mese.

Al di fuori di un periodo iniziale di sei mesi, durante il quale il limite minimo appresso specificato è applicabile mentre il limite massimo non lo è, gli importi calcolati non possono essere inferiori a 1 010,92 EUR né superiori a 2 021,83 EUR. Tali limiti sono adeguati, analogamente alle tabelle degli stipendi di cui all'articolo 66 dello statuto UE, in conformità delle stesse disposizioni di cui all'articolo 65 di detto statuto.

4.   L'indennità di disoccupazione è corrisposta all'ex agente contrattuale a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 36 mesi e comunque non superiore a un terzo della durata effettiva del servizio prestato. Tuttavia, se durante questo periodo, l'ex agente contrattuale cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità è interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente contrattuale soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto a un'indennità di disoccupazione nazionale.

5.   L'ex agente contrattuale beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari in conformità delle stesse disposizioni di cui all'articolo 67 dello statuto UE. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupazione, alle condizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato IV.

L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo.

L'ex agente contrattuale beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto, alle condizioni previste dall'articolo 68, che si applica per analogia, alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico.

6.   L'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari sono pagati in euro dal Fondo speciale per la disoccupazione. Non si applica alcun coefficiente correttore.

7.   L'agente contrattuale contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di 919,02 EUR, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti all'articolo 64 dello statuto UE. Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'Agenzia, nel Fondo speciale per la disoccupazione istituito conformemente all'articolo 28 bis dell'RAA UE. L'aliquota del contributo è riesaminata e adattata, se necessario, dal Consiglio dopo un periodo di 6 anni alla luce del rischio di disoccupazione degli agenti contrattuali dell'Agenzia.

8.   L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente contrattuale rimasto senza impiego è soggetta alle stesse disposizioni previste dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68.

9.   I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e l'Agenzia assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo.

10.   Le modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 71, paragrafo 10, si applicano anche al presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, terzo comma.

Articolo 117

Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano per analogia.

Articolo 118

Doni, prestiti o anticipazioni possono essere concessi all'agente contrattuale per la durata del suo contratto o dopo la scadenza del contratto quando l'agente sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata, a disabilità o ad infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego e dimostri di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale che copra tali rischi.

Sezione B

Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso

Articolo 119

L'agente contrattuale è coperto, alle condizioni di seguito specificate, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego.

Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente, a norma del presente statuto.

Articolo 120

Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente contrattuale riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'AACC può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'Agenzia.

L'agente contrattuale può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità prevista all'articolo 76.

Articolo 121

1.   L'agente contrattuale colpito da invalidità totale e che deve perciò sospendere il suo servizio presso l'Agenzia beneficia, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue.

Se l'agente contrattuale beneficiario di un'indennità di invalidità raggiunge l'età pensionabile, si applicano le norme generali relative all'indennità una tantum. L'indennità una tantum concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, dell'agente contrattuale al momento in cui è stato messo in invalidità.

2.   L'indennità d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente contrattuale. Essa non può tuttavia essere inferiore allo stipendio base di un agente contrattuale del gruppo I, grado 1, primo scatto. L'indennità di invalidità è soggetta a un contributo al regime delle pensioni, calcolato sulla base della suddetta indennità.

3.   Se l'invalidità dell'agente contrattuale è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % dello stipendio base di un agente contrattuale del gruppo di funzioni I, grado 1, primo scatto. In questo caso il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'ex datore di lavoro.

4.   Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente contrattuale, l'AACC può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'articolo 129.

5.   Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha inoltre diritto agli assegni familiari determinati a norma dell'articolo 60, paragrafo 3; in conformità dell'allegato IV, l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario.

Articolo 122

1.   Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione di invalidità prevista all'articolo 76.

2.   Il diritto all'indennità d'invalidità decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato risolto il contratto dell'agente contrattuale in applicazione degli articoli 96 e 97, applicabili per analogia.

3.   L'Agenzia può esigere esami periodici del beneficiario di un'indennità di invalidità per determinare se si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente contrattuale riprende il servizio presso l'Agenzia, sempre che il suo contratto non sia scaduto.

Tuttavia, se l'interessato non può essere reintegrato in servizio presso l'Agenzia, il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 96. Egli beneficia inoltre dell'applicazione dell'articolo 129.

Articolo 123

1.   Gli aventi diritto di un agente contrattuale deceduto, determinati in conformità delle stesse disposizioni di cui al capo 3 dell'allegato V, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 124 a 127.

2.   In caso di decesso di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità, gli aventi diritto, quali definiti nel capo 3 dell'allegato V, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da detto allegato.

3.   In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno di un agente contrattuale o ex agente contrattuale titolare di un'indennità di invalidità, le pensioni provvisorie al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso sono determinate in conformità delle stesse disposizioni di cui ai capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto UE.

Articolo 124

Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, eventualmente, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui il coniuge superstite, gli orfani o le persone a carico dell'agente deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 8.

Articolo 125

Il coniuge superstite di un agente contrattuale beneficia, alle condizioni previste dal capo 3 dell'allegato V, di una pensione di reversibilità. L'ammontare della pensione non può essere inferiore al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente contrattuale né a un importo pari allo stipendio base di un agente contrattuale del gruppo di funzioni I, grado 1, primo scatto.

Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato V, agli assegni familiari di cui all'articolo 60, paragrafo 3. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all'articolo 60, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 126

1.   Qualora un agente contrattuale o ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 82, che si applica per analogia.

2.   Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità.

3.   Qualora un agente contrattuale o ex agente contrattuale titolare di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 82, terzo comma.

4.   Per quanto riguarda le persone equiparate ai figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato IV, la pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico. Il diritto alla pensione, tuttavia, si estingue se il mantenimento è a carico di un terzo a norma del diritto nazionale applicabile.

5.   In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano.

6.   L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato IV.

Articolo 127

In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere a una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dal capo 3 dell'allegato V.

Articolo 128

Gli articoli 84 e 85 si applicano per analogia.

Sezione C

Indennità una tantum

Articolo 129

All'atto della cessazione dal servizio, l'agente contrattuale ha diritto al pagamento dell'indennità una tantum o al trasferimento dell'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità, conformemente all'articolo 1 dell'allegato V.

Articolo 130

1.   Se l'agente contrattuale si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 132, la sua indennità una tantum è ridotta proporzionalmente per il periodo corrispondente ai prelievi.

2.   Il presente articolo, paragrafo 1, non si applica all'agente contrattuale che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio del presente statuto, abbia chiesto di riversare tali somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 88.

Sezione D

Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni

Articolo 131

Gli articoli 89 e 90 si applicano per analogia.

Articolo 132

Alle condizioni che saranno stabilite dall'Agenzia, l'agente contrattuale ha facoltà di chiedere che l'Agenzia effettui i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione, l'assicurazione di disoccupazione, l'assicurazione di invalidità, l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia nel paese dove ha fruito da ultimo di questi regimi. L'Agenzia può anche decidere di effettuare i versamenti che l'agente contrattuale deve eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese di origine anche senza che l'agente contrattuale lo richieda. In tal caso l'Agenzia deve motivare debitamente la sua decisione. Durante il periodo di questi versamenti, l'agente contrattuale non beneficia del regime di assicurazione malattia dell'Agenzia. Inoltre, per il periodo corrispondente a questi versamenti, l'agente contrattuale non è coperto dai regimi di assicurazione vita e assicurazione di invalidità dell'Agenzia e non acquisisce diritti a titolo dei regimi in materia di assicurazione contro la disoccupazione e di pensione dell'Agenzia.

Il periodo effettivo di questi versamenti per un qualsiasi agente contrattuale è limitato a sei mesi.

Tuttavia, l'Agenzia può decidere di portarlo a un anno. I versamenti sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. I versamenti necessari per costituire o mantenere i diritti a pensione non possono superare il doppio del tasso di cui all'articolo 90.

Sezione E

Liquidazione dei diritti degli agenti contrattuali

Articolo 133

Il regime di copertura dei rischi d'invalidità o il regime delle pensioni di reversibilità sono stabiliti negli articoli da 19 a 23 dell'allegato V.

Sezione F

Pagamento delle prestazioni

Articolo 134

1.   Gli articoli 84 e 85, così come l'articolo 29 dell'allegato V, si applicano per analogia.

2.   Tutte le somme dovute all'Agenzia da un agente contrattuale a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi.

Sezione G

Surrogazione dell'Agenzia

Articolo 135

Le disposizioni dell'articolo 94 si applicano per analogia a favore dell'Agenzia.

CAPO 7

Ripetizione dell'indebito

Articolo 136

Le disposizioni dell'articolo 95 si applicano per analogia.

CAPO 8

Risoluzione del contratto

Articolo 137

Gli articoli da 96 a 100 si applicano per analogia agli agenti contrattuali.

Qualora venga avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un agente contrattuale, la commissione di disciplina di cui all'articolo 143 si riunisce con due membri supplementari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado dell'agente contrattuale oggetto del procedimento disciplinare. I due membri supplementari vengono nominati secondo una procedura ad hoc stabilita di comune accordo dall'AACC e dal comitato del personale.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE

Articolo 138

1.   È costituito un comitato del personale secondo modalità determinate dal comitato direttivo.

2.   Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale dinanzi all'Agenzia e mantiene contatti regolari tra l'Agenzia e il personale. Contribuisce al buon funzionamento del servizio facendosi portavoce delle opinioni del personale.

Esso porta a conoscenza degli organismi competenti dell'Agenzia eventuali difficoltà aventi implicazioni generali in relazione all'interpretazione e all'applicazione dello statuto. Può essere consultato su ogni difficoltà di questo tipo.

Il comitato sottopone agli organismi competenti dell'Agenzia suggerimenti relativi all'organizzazione e al funzionamento del servizio e proposte volte a migliorare le condizioni di lavoro o di vita generali del personale.

Il comitato partecipa alla gestione e supervisione degli organi di carattere sociale istituiti dall'Agenzia nell'interesse del personale. Esso può, con il consenso dell'Agenzia, istituire servizi di carattere sociale di questo tipo.

TITOLO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sezione A

Disposizioni generali

Articolo 139

1.   Ogni mancanza agli obblighi ai quali l'agente o l'ex agente è tenuto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

2.   Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell'AACC, quest'ultima può avviare un'indagine amministrativa al fine di verificare l'esistenza di tale mancanza.

Articolo 140

1.   Non appena un'indagine interna evidenzia la possibilità che un agente o ex agente sia personalmente implicato in un caso, l'interessato ne viene informato, sempreché questa informazione non pregiudichi lo svolgimento dell'indagine. In ogni caso, al termine dell'indagine, nessuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a un agente potrà essere tratta senza che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito all'insieme dei fatti che lo riguardano. Le conclusioni fanno riferimento a tali osservazioni.

2.   Nei casi in cui occorra mantenere il segreto assoluto ai fini dell'indagine e che implichino il ricorso a procedure investigative che rientrano nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare l'agente ad esprimere le proprie osservazioni può essere differita d'intesa con l'AACC. In tal caso, nessun procedimento disciplinare può essere avviato prima che l'agente sia stato in grado di esprimere il proprio commento.

3.   Qualora l'indagine interna non sia stata in grado di dimostrare la fondatezza delle accuse a carico di un agente, l'indagine stessa è archiviata per decisione dell'AACC, che ne informa per iscritto l'agente. L'agente può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.

4.   L'AACC informa l'interessato circa la chiusura dell'indagine e gli trasmette le conclusioni della relazione d'indagine e, su richiesta, tutti i documenti in rapporto diretto con le asserzioni formulate nei suoi confronti, su riserva della protezione degli interessi legittimi di terzi.

Articolo 141

Sulla base della relazione d'indagine, dopo aver notificato all'agente interessato tutti gli elementi di prova dei fascicoli e dopo averlo sentito, l'AACC può:

a)

decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti dell'agente interessato; quest'ultimo ne è allora informato per iscritto; oppure

b)

decidere, anche in caso di mancanza o presunta mancanza agli obblighi, che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare all'agente un ammonimento; oppure

c)

in caso di mancanza agli obblighi ai sensi dell'articolo 139:

i)

decidere l'avvio del procedimento disciplinare previsto alla sezione D del presente titolo; oppure

ii)

decidere l'avvio di un procedimento disciplinare di fronte alla commissione di disciplina.

Articolo 142

Se, per ragioni oggettive, l'agente interessato non può essere ascoltato in base alle disposizioni del presente titolo, egli può essere invitato a formulare le proprie osservazioni per iscritto o a farsi rappresentare da una persona di sua scelta.

Sezione B

Commissione di disciplina

Articolo 143

1.   Una commissione di disciplina è creata nell'ambito dell'Agenzia. Almeno un membro della commissione di disciplina, che può essere il presidente, è scelto tra il personale del Consiglio dell'Unione europea.

2.   La commissione di disciplina è costituita da un presidente e quattro membri permanenti, che possono essere sostituiti da supplenti, almeno uno dei quali appartiene allo stesso gruppo di funzioni dell'agente oggetto del procedimento disciplinare.

Articolo 144

1.   L'AACC e il comitato del personale di cui all'articolo 138 designano ciascuno, simultaneamente, due membri permanenti e due supplenti.

2.   Il presidente e il suo supplente sono designati dall'AACC.

3.   Il presidente, i membri e i supplenti sono designati per un periodo di tre anni.

L'Agenzia può tuttavia prevedere per i membri e i supplenti un periodo più breve, che in nessun caso è inferiore a un anno.

4.   Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione di disciplina, l'agente interessato può ricusare uno dei membri della commissione. Anche l'Agenzia ha il diritto di ricusare uno dei membri della commissione di disciplina.

Entro lo stesso termine, i membri della commissione di disciplina possono far valere cause legittime di astensione e sono tenuti a rinunciare all'incarico in presenza di un conflitto di interessi.

Articolo 145

La commissione di disciplina è assistita da un segretario designato dall'AACC.

Articolo 146

1.   Il presidente e i membri della commissione di disciplina godono di un'indipendenza totale nell'esercizio della loro missione.

2.   Le delibere e i lavori della commissione di disciplina sono segreti.

Sezione C

Sanzioni disciplinari

Articolo 147

1.   L'AACC può applicare una delle sanzioni seguenti:

a)

ammonimento scritto;

b)

nota di biasimo;

c)

sospensione dall'avanzamento di scatto per un periodo compreso tra un mese e 23 mesi;

d)

retrocessione di scatto;

e)

retrocessione temporanea durante un periodo compreso tra 15 giorni e un anno;

f)

retrocessione di grado nello stesso gruppo di funzioni;

g)

inquadramento in un gruppo di funzioni inferiore, con o senza retrocessione di grado;

h)

destituzione e, se del caso, ritenuta, per un periodo determinato, sull'importo dell'indennità di invalidità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto dell'agente. Qualora si applichi la suddetta riduzione, il reddito dell'ex agente non può comunque essere inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente temporaneo al primo scatto del grado 1, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.

2.   Nel caso di un agente che beneficia di un'indennità di invalidità, l'AACC può decidere, una ritenuta sull'importo dell'indennità di invalidità, per un periodo determinato, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto dell'agente. Il reddito dell'agente non può comunque essere inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente temporaneo al primo scatto del grado 1, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.

3.   Una stessa mancanza non può dar luogo a più di una sanzione disciplinare.

Articolo 148

La sanzione disciplinare inflitta è proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest'ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare:

a)

la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa;

b)

l'entità del danno arrecato all'integrità, alla reputazione o agli interessi dell'Agenzia a motivo della mancanza commessa;

c)

la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa;

d)

i motivi che hanno condotto l'agente a commettere la mancanza;

e)

il grado e l'anzianità dell'agente;

f)

il grado di responsabilità personale dell'agente;

g)

il tipo di doveri e responsabilità personale dell'agente;

h)

il carattere di recidiva dell'atto o del comportamento scorretto;

i)

la condotta dell'agente su tutto l'arco della carriera.

Sezione D

Procedimento disciplinare senza ricorso alla commissione di disciplina

Articolo 149

L'AACC può pronunciarsi sulla sanzione e decidere di inviare un ammonimento scritto o una nota di biasimo senza consultazione della commissione di disciplina. L'agente interessato è ascoltato prima che l'AACC intraprenda tale azione.

Sezione E

Procedimento disciplinare con ricorso alla commissione di disciplina

Articolo 150

1.   Alla commissione di disciplina viene sottoposto un rapporto dell'AACC, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi, comprese tutte le circostanze aggravanti o attenuanti.

2.   Il rapporto è trasmesso all'agente interessato e al presidente della commissione di disciplina, che lo porta a conoscenza dei membri della commissione medesima.

Articolo 151

1.   Non appena ricevuto il rapporto, l'agente interessato ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento, compresi quelli di natura tale da scagionarlo.

2.   L'agente interessato dispone, per preparare la sua difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare.

3.   L'agente interessato può essere assistito da una persona di sua scelta.

Articolo 152

1.   Se, in presenza del presidente della commissione di disciplina, l'agente interessato ammette un comportamento scorretto e accetta senza riserve il rapporto di cui all'articolo 149, l'AACC può sottrarre il caso all'azione della commissione di disciplina, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la natura della mancanza e la sanzione prevista. Quando il caso è sottratto all'azione della commissione di disciplina, il presidente esprime il proprio parere sulla sanzione prevista.

2.   Nell'ambito di questa procedura, l'AACC può applicare, in deroga all'articolo 149, una delle sanzioni previste all'articolo 147, paragrafo 1, lettere da a) a d) del presente statuto.

3.   L'agente interessato viene informato in anticipo circa le possibili conseguenze derivanti dall'ammissione di un comportamento scorretto.

Articolo 153

Precedentemente alla prima riunione della commissione di disciplina, il presidente incarica uno dei suoi membri di elaborare una relazione sul caso che le è sottoposto e ne informa gli altri membri della commissione di disciplina.

Articolo 154

1.   L'agente interessato è ascoltato dalla commissione di disciplina. In questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte o orali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta. Egli può far citare testimoni.

2.   Dinanzi alla commissione di disciplina l'Agenzia è rappresentata da un agente che ha ricevuto apposito mandato dall'AACC e che dispone degli stessi diritti dell'agente interessato.

Articolo 155

1.   La commissione di disciplina, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, ordina un'inchiesta in contraddittorio.

2.   Il presidente o un membro della commissione di disciplina svolge l'inchiesta a nome della commissione di disciplina. Ai fini dell'inchiesta, la commissione di disciplina può chiedere la trasmissione di ogni documento relativo al caso che le è sottoposto. L'Agenzia risponde ad ogni domanda di questo genere nei termini eventualmente fissati dalla commissione di disciplina. Quando questa richiesta è rivolta all'agente, viene presa nota di un eventuale rifiuto di ottemperarvi.

Articolo 156

Sulla base dei documenti presentati, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la commissione di disciplina formula a maggioranza un parere motivato quanto alla realtà dei fatti addebitati e, se del caso, alla sanzione che a suo giudizio tali fatti dovrebbero comportare. Tale parere è firmato da tutti i membri della commissione di disciplina. Ciascun membro della commissione ha la facoltà di accludere al parere un'opinione divergente. Il parere è trasmesso all'AACC e all'agente interessato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto dell'AACC, sempre che tale periodo risulti adeguato alla complessità del caso. Nel caso di un'inchiesta condotta su iniziativa della commissione di disciplina il termine è di quattro mesi, sempreché tale periodo risulti adeguato alla complessità del caso.

Articolo 157

1.   Il presidente della commissione di disciplina non prende parte alle decisioni della commissione, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.

2.   Il presidente provvede all'esecuzione delle varie decisioni prese dalla commissione di disciplina e porta a conoscenza di ogni membro tutte le informazioni e i documenti relativi al caso.

Articolo 158

Il segretario redige un processo verbale delle riunioni della commissione di disciplina. I testi appongono la loro firma al processo verbale delle loro deposizioni.

Articolo 159

1.   Le spese cui l'iniziativa dell'agente interessato ha dato luogo nel corso del procedimento, e in particolare gli onorari versati a una persona scelta per assisterlo o per provvedere alla sua difesa, restano a suo carico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste all'articolo 147.

2.   L'AACC può tuttavia decidere altrimenti nei casi eccezionali in cui tale spesa rappresenti un onere iniquo per l'agente interessato.

Articolo 160

1.   Dopo aver sentito l'agente, l'AACC adotta la sua decisione conformemente al disposto degli articoli 147 e 148, entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione di disciplina. La decisione deve essere motivata.

2.   Se l'AACC decide di archiviare il caso senza infliggere una sanzione disciplinare, essa ne informa immediatamente per iscritto l'agente interessato. L'agente può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.

Sezione F

Sospensione

Articolo 161

1.   In caso di colpa grave addebitata dall'AACC a un agente, che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di un'infrazione alle norme di legge, l'AACC può sospendere immediatamente il responsabile per un periodo determinato o indeterminato.

2.   Salvo circostanze eccezionali, l'AACC prende questa decisione dopo aver sentito l'agente interessato.

Articolo 162

1.   La decisione relativa alla sospensione dell'agente precisa se l'interessato conserva, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione integrale o determina l'aliquota dell'eventuale ritenuta a carico dell'interessato. L'importo corrisposto all'agente non può in nessun caso essere inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente temporaneo al primo scatto del grado 1, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia.

2.   La posizione dell'agente sospeso deve essere definitivamente regolata entro sei mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei sei mesi, l'interessato percepisce nuovamente la sua retribuzione integrale, fatto salvo il disposto del paragrafo 3.

3.   L'applicazione della ritenuta può essere mantenuta oltre il termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 qualora l'agente interessato sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti e si trovi in stato di detenzione nell'ambito di tale procedimento. In tal caso, l'agente avrà nuovamente diritto alla retribuzione integrale solo dopo che il tribunale competente abbia ordinato la fine della detenzione.

4.   Se l'interessato non ha subito alcuna sanzione o ha avuto soltanto un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dell'avanzamento di scatto, ha diritto al rimborso delle ritenute prelevate sulla sua retribuzione ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, maggiorate, nel caso in cui non sia stata inflitta alcuna sanzione, di un interesse composto al saggio definito all'articolo 88.

Sezione G

Azione penale parallela

Articolo 163

Quando l'agente sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'autorità giudiziaria.

Sezione H

Disposizioni finali

Articolo 164

L'agente colpito da una sanzione disciplinare diversa dalla destituzione può, dopo tre anni se si tratta dell'ammonimento scritto o del biasimo, dopo sei anni se si tratta di altre sanzioni, presentare domanda per ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione. L'AACC decide se la richiesta dell'interessato deve essere accolta.

Articolo 165

Il procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio dall'AACC, di sua iniziativa o su domanda dell'interessato, nel caso di fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

Articolo 166

Se nessuna accusa è stata formulata nei confronti dell'agente in applicazione dell'articolo 160, paragrafo 2, quest'ultimo ha diritto, su sua domanda, alla riparazione del pregiudizio subito mediante un'adeguata pubblicità della decisione dell'AACC.

Articolo 167

Il comitato direttivo adotta le modalità di applicazione di queste procedure.

TITOLO VI

MEZZI DI RICORSO

Articolo 168

1.   Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'AACC una domanda con cui l'invita a prendere una decisione nei suoi confronti. L'AACC notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Allo scadere di tale termine, l'assenza di risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto, contro la quale è possibile introdurre un reclamo ai sensi del paragrafo 2.

2.   Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'AACC un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, indipendentemente dal fatto che detta autorità abbia preso una decisione o si sia astenuta dal prendere un provvedimento imposto dal presente statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale;

dal giorno della notifica della decisione all'interessato e comunque non oltre la data in cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione;

dalla data di scadenza del termine per la risposta qualora il reclamo riguardi una decisione implicita di rigetto ai sensi del paragrafo 1.

L'AACC notifica la propria decisione motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Allo scadere di tale termine, l'assenza di risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto, contro la quale è possibile introdurre un reclamo ai sensi dell'articolo 170.

Articolo 169

1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie tra l'Unione e qualsiasi persona cui si applica il presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito.

2.   Un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è ricevibile soltanto se:

l'AACC ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 2 entro il termine ivi previsto, e

tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3.   Il ricorso di cui al paragrafo 2 è presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;

dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, quest'ultimo termine inizia nuovamente.

4.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, l'interessato, dopo aver presentato all'AACC un reclamo ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 2, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o l'adozione di provvedimenti provvisori. In tal caso, il procedimento relativo all'azione principale dinanzi alla Corte di giustizia è sospeso fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto.

5.   I ricorsi di cui al presente articolo sono istruiti e risolti secondo le norme previste dal regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea.

TITOLO VII

CONSULENTI SPECIALI

Articolo 170

1.   La retribuzione dei consulenti speciali è stabilita mediante intesa diretta tra gli interessati e l'AACC. La durata del contratto di un consulente speciale non può superare i due anni né un numero massimo di giorni in tale periodo. Il contratto è rinnovabile.

2.   Qualora intenda assumere un consulente speciale o rinnovarne il contratto, l'Agenzia presenta la proposta al comitato direttivo, specificando la retribuzione prevista, i termini di riferimento, le ragioni della proposta e altri elementi pertinenti.

L'Agenzia può concludere il contratto, a meno che il comitato direttivo decida altrimenti entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al primo comma.

3.   L'AACC adotta norme specifiche per attuare le disposizioni del presente articolo.

Articolo 171

Si applicano per analogia l'articolo 1, paragrafo 2, gli articoli 6, 11 12, 13 e 14, l'articolo 18, primo comma, gli articoli 19 e 20, l'articolo 21, paragrafo 1, gli articoli 22, 27 e 28, l'articolo 32, secondo comma, e l'articolo 36, concernenti i diritti e gli obblighi degli agenti dell'Agenzia, nonché gli articoli 168 e 169, relativi ai mezzi di ricorso.

Articolo 172

1.   Le disposizioni del presente statuto relative ai diritti e agli obblighi (articoli da 11 a 35 e articolo 104), alle condizioni di assunzione [articolo 37, eccetto il paragrafo 2, lettera a), articoli da 38 a 41, articolo 105, eccetto il paragrafo 3, lettera a), e articoli da 106 a 110], alle condizioni di lavoro (articoli da 42 a 58 e articolo 111), alla risoluzione del contratto (articoli da 96 a 100 e articolo 137) nonché al procedimento disciplinare (articoli da 139 a 167) possono essere modificate, nella misura necessaria, dal comitato direttivo dell'Agenzia, che delibera conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera j), e all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), della decisione (PESC) 2015/1835. Le proposte di modifica sono trasmesse al Consiglio. Tali modifiche si intendono adottate a meno che il Consiglio, entro due mesi e deliberando a maggioranza qualificata, non decida di modificarle.

2.   Le modifiche ad altre disposizioni del presente statuto, in particolare quelle relative alla remunerazione, alle indennità e alle indennità di carattere sociale, sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, su proposta del comitato direttivo.

Articolo 173

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio dell'Unione europea esamina e modifica il presente statuto o decide in merito alla scadenza dello stesso, a seconda dei casi.

Articolo 174

La decisione 2004/676/CE è abrogata.

Articolo 175

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55.

(2)  Decisione 2004/676/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa allo statuto degli agenti dell'Agenzia europea per la difesa (GU L 310 del 7.10.2004, pag. 9).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).


ALLEGATO I

LAVORO A ORARIO RIDOTTO

Articolo 1

La domanda di autorizzazione per lavorare a orario ridotto è presentata dall'agente al proprio superiore gerarchico diretto almeno due mesi prima della data di inizio desiderata, salvo in casi di urgenza debitamente giustificati.

L'autorizzazione può essere concessa per un minimo di un mese e un massimo di tre anni, fatti salvi i casi contemplati all'articolo 17 ed all'articolo 45, paragrafo 2, lettera e).

L'autorizzazione può essere rinnovata alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato ad una domanda dell'agente interessato, presentata almeno due mesi prima della scadenza del periodo per il quale l'autorizzazione è stata concessa. La durata del lavoro a orario ridotto non può essere inferiore alla metà del tempo di lavoro normale.

Salvo in casi debitamente giustificati, ogni periodo di attività a orario ridotto ha inizio il primo giorno di un mese.

Articolo 2

A richiesta dell'agente interessato, l'AACC può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa. La data di revoca non può essere posteriore di oltre due mesi alla data proposta dall'agente, o di oltre quattro mesi se il lavoro a orario ridotto è stato autorizzato per un periodo superiore a un anno.

In casi eccezionali e nell'interesse del servizio, l'AACC può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di due mesi.

Articolo 3

Durante il periodo per il quale è autorizzato a lavorare a orario ridotto, l'agente ha diritto ad una percentuale della sua retribuzione corrispondente alla percentuale del tempo di lavoro prestato rispetto al tempo normale. Tuttavia, tale percentuale non viene applicata all'assegno per figli a carico, all'importo di base dell'assegno di famiglia e all'assegno scolastico.

I contributi al regime di assicurazione contro le malattie sono calcolati sullo stipendio base di un agente che lavora a tempo pieno. I contributi al regime delle pensioni sono calcolati sullo stipendio base di un agente che lavora a orario ridotto. L'agente può inoltre chiedere che i contributi al regime delle pensioni siano calcolati sullo stipendio base di un agente che lavora a tempo pieno, secondo quanto disposto all'articolo 90. Ai fini dell'articolo 1 dell'allegato V, i diritti acquisiti sono calcolati in proporzione alla percentuale di contributi versati.

Durante il periodo di lavoro a orario ridotto, l'agente non è autorizzato a effettuare ore supplementari, né ad esercitare alcuna attività retribuita diversa da un'attività ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 4

L'AACC può stabilire le modalità di applicazione delle presenti disposizioni.


ALLEGATO II

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONGEDI

SEZIONE 1

Congedo ordinario

Articolo 1

In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, la frazione di mese a un congedo di due giorni lavorativi quando sia superiore a quindici giorni e di un giorno lavorativo quando sia uguale o inferiore a quindici giorni.

Articolo 2

Il congedo ordinario può essere usufruito in una o più volte, a scelta dell'agente, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tuttavia deve essere di almeno due settimane consecutive. All'agente che entra in servizio, il congedo ordinario è accordato soltanto dopo tre mesi di presenza; può essere autorizzato prima di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati.

Articolo 3

Qualora l'agente, durante il congedo ordinario, sia colpito da malattia che gli avrebbe impedito di assicurare il servizio se non fosse stato in congedo, il congedo ordinario è prolungato del tempo corrispondente al periodo d'incapacità debitamente comprovata da certificato medico.

Articolo 4

Se l'agente, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo ordinario entro la fine dell'anno civile in corso, il congedo stesso viene riportato all'anno successivo per un periodo non superiore a dodici giorni.

L'agente che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio, ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione, a titolo di compenso, di una somma pari ad un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dal servizio.

All'atto della cessazione dal servizio, viene effettuata una ritenuta, calcolata nel modo indicato al secondo comma, all'agente che abbia beneficiato di un congedo ordinario che ecceda il numero dei giorni cui aveva diritto al momento di lasciare il servizio.

Articolo 5

Se l'agente, per motivi di servizio, è richiamato durante il congedo ordinario, o se gli viene ritirata l'autorizzazione al congedo, le spese debitamente giustificate sostenute in conseguenza gli sono rimborsate e gli sono concessi altri giorni per il viaggio.

SEZIONE 2

Congedo speciale

Articolo 6

All'agente può essere concesso, a sua richiesta, oltre al congedo ordinario, un congedo straordinario. In particolare, nei casi qui di seguito previsti, il congedo straordinario compete di diritto, nei limiti seguenti:

matrimonio dell'agente: 4 giorni;

trasloco dell'agente: fino a 2 giorni;

malattia grave del coniuge: fino a 3 giorni;

decesso del coniuge: 4 giorni;

malattia grave di un ascendente: fino a 2 giorni;

decesso di un ascendente: 2 giorni;

matrimonio di un figlio: 2 giorni;

nascita di un figlio: 10 giorni, da prendere nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita;

nascita di un figlio con disabilità o gravemente malato: 20 giorni, da prendere nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita;

decesso della moglie durante il congedo di maternità: un numero di giorni corrispondente al congedo di maternità residuo; se la moglie non è agente, la durata del congedo di maternità residuo è determinata applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 52;

malattia grave di un figlio: fino a 2 giorni;

malattia molto grave di un figlio certificata da un medico o ospedalizzazione di un figlio di età non superiore a dodici anni: fino a 5 giorni;

decesso di un figlio: 4 giorni;

adozione di un figlio: 20 settimane, portate a 24 in caso di adozione di un figlio con disabilità.

Ogni figlio adottato dà diritto a un solo periodo di congedo straordinario, che può essere condiviso tra i genitori adottivi nel caso entrambi siano agenti. Il congedo è concesso unicamente se il coniuge dell'agente esercita un'attività retribuita almeno a metà tempo. Se il coniuge lavora al di fuori delle istituzioni dell'Unione e beneficia di un congedo analogo, un numero di giorni corrispondente sarà detratto dal congedo a cui ha diritto l'agente.

L'AACC può, in caso di necessità, concedere un congedo straordinario supplementare nel caso in cui la normativa nazionale del paese in cui ha luogo la procedura di adozione, diverso dal paese in cui lavora l'agente che adotta, esiga il soggiorno dei due genitori adottivi o di uno di essi.

Un congedo straordinario di 10 giorni è concesso se l'agente non ha diritto al congedo straordinario totale di 20 o 24 settimane ai sensi della prima frase del presente trattino; tale congedo straordinario supplementare è concesso solo una volta per figlio adottato.

Inoltre, l'Agenzia può concedere un congedo straordinario in caso di perfezionamento professionale, nei limiti previsti dal programma di perfezionamento professionale fissato dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 30.

All'agente che ha svolto un lavoro eccezionale che esula dai normali doveri di un agente può essere altresì concesso in via eccezionale un congedo straordinario Tale congedo straordinario è concesso al più tardi 3 mesi dopo che l'AACC si è pronunciata sul carattere eccezionale del lavoro svolto dall'agente.

Ai fini del presente articolo, il partner non sposato dell'agente è equiparato al coniuge purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato IV.

Nel caso dei congedi straordinari previsti nella presente sezione, gli eventuali giorni di viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità specifiche.

SEZIONE 3

Giorni per il viaggio

Articolo 7

L'agente avente diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio ha diritto a due giorni e mezzo di congedo supplementare all'anno per recarsi nel proprio paese d'origine.


ALLEGATO III

MODALITÀ PER LA COMPENSAZIONE E LA RETRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

Articolo 1

Entro i limiti fissati dall'articolo 48, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto a compensazione o a retribuzione, alle seguenti condizioni:

a)

ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a una compensazione mediante la concessione di un'ora e mezza di tempo libero; tuttavia se l'ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo, essa è compensata mediante la concessione di due ore di tempo libero; il riposo di compensazione è accordato, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell'interessato;

b)

se le esigenze di servizio non hanno consentito la concessione della compensazione entro la fine del mese successivo a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, l'AACC autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,56 % dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario, a norma della lettera a);

c)

per ottenere la compensazione o la retribuzione di un'ora di lavoro straordinario, è necessario che la prestazione del servizio straordinario sia stata superiore a 30 minuti.

Articolo 2

Il tempo necessario per recarsi nel luogo di missione non può essere considerato lavoro straordinario ai sensi del presente allegato. Le ore di lavoro effettuate nel luogo di missione che superino il numero normale possono essere compensate o eventualmente retribuite con decisione dell'AACC.

Articolo 3

In deroga agli articoli 1 e 2, le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di agenti dei gradi da AST 1 a AST 4 che lavorano in condizioni particolari possono essere retribuite mediante un'indennità forfettaria, il cui importo e le cui modalità d'attribuzione sono fissati dall'AACC, previo parere del comitato del personale.


ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE E AI RIMBORSI SPESE

SEZIONE 1

Assegni familiari

Articolo 1

1.   L'assegno di famiglia è pari ad un importo di base di 171,88 EUR, maggiorato del 2 % dello stipendio base dell'agente.

2.   Ha diritto all'assegno di famiglia:

a)

l'agente coniugato;

b)

l'agente vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3;

c)

l'agente registrato come membro stabile di un'unione di fatto, a condizione che:

i)

la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro o da un'autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di un'unione di fatto;

ii)

nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un'altra unione di fatto;

iii)

i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, generi e nuore;

iv)

la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini del presente punto unicamente nel caso in cui i due partner soddisfino l'insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro che autorizza il matrimonio di tale coppia;

d)

per decisione speciale e motivata dell'AACC, presa sulla base di documenti probanti, l'agente che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), assuma tuttavia realmente oneri di famiglia.

3.   Qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti lo stipendio base annuo di un agente del grado 3 al secondo scatto, con applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale, al lordo dell'imposta, l'agente che ha diritto all'assegno di famiglia non percepisce tale assegno, salvo decisione speciale dell'AACC. Tuttavia, il diritto all'assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico.

4.   Qualora, in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3, due coniugi che si trovano al servizio dell'Agenzia abbiano entrambi diritto all'assegno di famiglia, quest'ultimo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

5.   Qualora l'agente abbia diritto all'assegno di famiglia unicamente a titolo del paragrafo 2, lettera b), e tutti i figli a carico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, vengano affidati, in virtù di disposizioni legali o di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno di famiglia è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. Per i figli maggiorenni a carico, si considera come sussistente questa condizione qualora risiedano abitualmente presso l'altro genitore.

Tuttavia, qualora i figli dell'agente siano affidati alla custodia di più persone, l'assegno di famiglia è ripartito tra queste ultime proporzionalmente al numero di figli di cui esse hanno la custodia.

Se la persona alla quale va versato l'assegno di famiglia al posto dell'agente a norma delle disposizioni precedenti ha diritto a tale assegno in virtù della sua qualità di agente, le viene corrisposto soltanto l'assegno d'importo più elevato.

Articolo 2

1.   L'agente che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a 375,59 EUR al mese per ogni figlio a carico.

2.   È considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo dell'agente o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dall'agente.

Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione.

È equiparato al figlio a carico ogni minore nei confronti del quale l'agente sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei minori.

L'importo di cui al paragrafo 1 è oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 60.

3.   L'assegno è concesso:

a)

d'ufficio, per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni;

b)

su richiesta motivata dell'agente interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

4.   In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell'AACC, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti l'agente sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.

5.   L'assegno continua a essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità.

6.   Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figlio a carico.

7.   Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'assegno è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente.

Articolo 3

1.   Alle condizioni fissate nelle disposizioni generali di esecuzione, l'agente riceve un'indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche effettivamente sostenute fino a un massimo di 254,83 EUR al mese per ogni figlio a carico a sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato, che abbia almeno cinque anni di età e che frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore. La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica tuttavia al rimborso delle spese di trasporto scolastico.

Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento elementare e termina alla fine del mese nel quale il figlio completa gli studi o alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 26 anni, se anteriore.

L'indennità è versata a concorrenza del doppio del massimale di cui al primo comma per:

l'agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km:

o da una scuola europea,

o da un istituto di insegnamento nella sua lingua che il figlio frequenti per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati;

l'agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da un istituto di insegnamento superiore del suo Stato e della sua lingua, purché il figlio frequenti effettivamente un istituto di insegnamento superiore distante almeno 50 km dalla sede di servizio e l'agente sia beneficiario dell'indennità di dislocazione; quest'ultima condizione non è richiesta se nello Stato dell'agente non esiste un simile istituto o se il figlio frequenta un istituto di insegnamento superiore in un paese diverso dal paese nel quale si trova la sede di servizio dell'agente;

alle stesse condizioni che per il primo ed il secondo trattino, gli aventi diritto all'indennità che non sono in posizione di attività, tenendo conto del luogo di residenza anziché della sede di servizio.

La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica all'indennità di cui al terzo comma.

Qualora il figlio avente diritto all'indennità scolastica venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'indennità scolastica è corrisposta a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. In questo caso, la distanza di almeno 50 km di cui al terzo comma è calcolata a partire dal luogo di residenza della persona che esercita la custodia del figlio.

2.   Per ogni figlio a carico ai sensi del presente allegato, articolo 2, paragrafo 2, di età inferiore a cinque anni o che non frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria, l'importo dell'indennità è fissato a 91,75 EUR al mese.

L'importo di cui sopra è oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 60.

SEZIONE 2

Indennità di dislocazione

Articolo 4

1.   Un'indennità di dislocazione pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico versati all'agente è concessa:

a)

all'agente:

che non ha e non ha mai avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e

che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale;

b)

all'agente che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.

L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 509,43 EUR al mese.

2.   L'agente che, non avendo e non avendo mai avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1 ha diritto a un'indennità di espatrio pari a un quarto dell'indennità di dislocazione.

3.   Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'agente che, per matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, è equiparato all'agente di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino.

SEZIONE 3

Rimborso spese

A.   INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE

Articolo 5

1.   Un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di un avente diritto all'assegno di famiglia, o pari a un mese di stipendio base, se trattasi di un non avente diritto all'assegno di famiglia, è dovuta all'agente di ruolo che dimostra di aver dovuto cambiare residenza per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 23.

Qualora due coniugi agenti abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

All'indennità di prima sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio dell'agente.

2.   Un'indennità di prima sistemazione di pari importo è versata al momento dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio all'agente costretto a trasferire la sua residenza per soddisfare gli obblighi dell'articolo 23.

3.   L'indennità di prima sistemazione è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio dell'agente alla data della nomina in ruolo o a quella dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio.

L'indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione dell'agente, come anche della famiglia se l'agente ha diritto all'assegno di famiglia, nella sede di servizio.

4.   All'agente avente diritto all'assegno di famiglia che non si stabilisce con la famiglia nella sede di servizio, viene corrisposta soltanto la metà dell'indennità cui avrebbe normalmente diritto; la seconda metà gli viene corrisposta al momento della sistemazione della famiglia nella sede di servizio purché detta sistemazione avvenga nei termini di cui al successivo articolo 9, paragrafo 3. Se la sistemazione non ha avuto luogo e se l'agente è assegnato nel luogo in cui risiede la sua famiglia, l'agente non ha diritto ad un'indennità di prima sistemazione.

5.   L'agente di ruolo, che abbia percepito l'indennità di prima sistemazione e che di sua volontà lasci il servizio dell'Agenzia prima che sia trascorso un periodo di due anni dalla data della sua entrata in servizio, rimborsa al momento della cessazione dal servizio una parte dell'indennità percepita, calcolata in proporzione al tempo non ancora trascorso del suddetto periodo.

6.   L'agente beneficiario dell'indennità di prima sistemazione è tenuto a dichiarare le indennità della stessa natura che egli percepisca da altra fonte; tali indennità vengono dedotte da quella prevista dal presente articolo.

B.   INDENNITÀ DI NUOVA SISTEMAZIONE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Articolo 6

1.   Al momento della cessazione definitiva dal servizio, l'agente di ruolo, che dimostri di aver cambiato residenza, ha diritto a un'indennità pari a due mesi dello stipendio base se trattasi di agente che abbia diritto all'assegno di famiglia, pari a un mese di stipendio base se trattasi di agente che non abbia diritto a detto assegno, a condizione di aver prestato servizio per quattro anni, e di non beneficiare di analoga indennità nella sua nuova occupazione. Qualora due coniugi agenti abbiano entrambi diritto all'indennità di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

Per il calcolo di tale periodo sono presi in considerazione gli anni trascorsi in attività di servizio, congedo per servizio militare e congedo parentale o congedo per motivi familiari.

All'indennità di nuova sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per l'ultima sede di servizio dell'agente.

2.   In caso di decesso di un agente di ruolo, l'indennità di nuova sistemazione è corrisposta al coniuge sopravvissuto o, in sua mancanza, alle persone riconosciute a carico ai sensi dell'articolo 2, prescindendo dalla durata di servizio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Detta indennità è calcolata tenendo conto dello stato civile e dello stipendio dell'agente alla data della cessazione definitiva dal servizio.

4.   Tale indennità è versata dietro documentazione dell'avvenuta sistemazione dell'agente e della famiglia in una località situata a non meno di 70 km dalla sede di servizio o, se l'agente è deceduto, dell'avvenuta sistemazione della famiglia alle stesse condizioni.

La nuova sistemazione dell'agente o della famiglia di un agente deceduto deve aver avuto luogo al più tardi tre anni dopo la cessazione dal servizio.

Il termine di prescrizione non può essere opposto all'avente diritto che sia in grado di provare di non aver avuto conoscenza delle disposizioni che precedono.

C.   SPESE DI VIAGGIO

Articolo 7

1.   L'agente ha diritto a un pagamento forfettario corrispondente al costo del viaggio per sé stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:

a)

in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;

b)

in occasione della cessazione definitiva dal servizio, ai sensi dell'articolo 96, dalla sede di servizio al luogo di origine definito al paragrafo 3 del presente articolo;

c)

in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio.

In caso di decesso di un agente, il coniuge superstite e le persone a carico hanno diritto al pagamento forfettario alle stesse condizioni.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2.   Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra i luoghi di cui al paragrafo 1.

L'indennità ammonta a:

0 EUR/km per il tratto di distanza da 0 a 200 km

0,1895 EUR/km per il tratto di distanza da 201 a 1 000 km

0,3158 EUR/km per il tratto di distanza da 1 001 a 2 000 km

0,1895 EUR/km per il tratto di distanza da 2 001 a 3 000 km

0,0631 EUR/km per il tratto di distanza da 3 001 a 4 000 km

0,0305 EUR/km per il tratto di distanza da 4 001 a 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

94,74 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

189,46 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono adattati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

Il luogo d'origine dell'agente è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto in linea di principio del luogo di assunzione o, su richiesta espressa e motivata, del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l'interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere riveduta con decisione speciale dell'AACC. Tuttavia, finché l'interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e su presentazione di documenti che ne giustifichino la domanda. La revisione non può avere per effetto di spostare il centro d'interessi dall'interno all'esterno dei territori degli Stati membri, dei paesi e dei territori menzionati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio.

Articolo 8

1.   L'agente avente diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio ha diritto annualmente, entro il limite fissato al paragrafo 2, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito all'articolo 7.

Se due coniugi sono agenti dell'Agenzia, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto a un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo di origine dell'uno o dell'altro coniuge.

In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre dalla data del matrimonio alla fine dell'anno in corso.

Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2.   Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra la sede di servizio dell'agente e il suo luogo d'origine.

Qualora il luogo d'origine definito all'articolo 7 si trovi al di fuori dei territori degli Stati membri, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica che separa la sede di servizio dell'agente e dalla capitale dello Stato membro di cui è cittadino. Gli agenti il cui luogo d'origine si trova al di fuori dei territori degli Stati membri, dei paesi e territori elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e che non sono cittadini di uno Stato membro non hanno diritto al pagamento forfettario.

L'indennità ammonta a:

0 EUR/km per il tratto di distanza da 0 a 200 km

0,3820 EUR/km per il tratto di distanza da 201 a 1 000 km

0,6367 EUR/km per il tratto di distanza da 1 001 a 2 000 km

0,3820 EUR/km per il tratto di distanza da 2 001 a 3 000 km

0,1272 EUR/km per il tratto di distanza da 3 001 a 4 000 km

0,0614 EUR/km per il tratto di distanza da 4 001 a 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità di cui sopra:

191,00 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

381,96 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

3.   L'agente che nel corso dell'anno civile cessi dal servizio per causa diversa dal decesso o fruisca di un'aspettativa per motivi personali, ha diritto, se il periodo di attività al servizio di un'istituzione dell'Unione europea nel corso dell'anno è inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento forfettario di cui ai paragrafi 1 e 2, calcolata proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio.

4.   I paragrafi da 1 a 3 si applicano agli agenti la cui sede di servizio si trova sul territorio degli Stati membri. L'agente la cui sede di servizio si trova al di fuori del territorio degli Stati membri ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, ogni anno civile, al pagamento forfettario per le spese di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Tuttavia, se il coniuge o le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, non vivono con l'agente nella sede di servizio di quest'ultimo, esse hanno diritto, ogni anno civile, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo.

Il pagamento forfettario è basato sul costo di un viaggio aereo in classe economica.

D.   SPESE DI TRASLOCO

Articolo 9

1.   Nei limiti dei massimali di costo, l'agente che, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 23, sia costretto a spostare la sua residenza al momento dell'entrata in servizio o in occasione di una successiva variazione della sede di servizio e che non abbia ottenuto da altra fonte il rimborso delle stesse spese, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasloco del mobilio e degli effetti personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura di rischi correnti (segnatamente danni, furto, incendio).

I massimali di costo tengono conto della situazione familiare dell'agente al momento del trasloco, nonché dei costi medi del trasloco e della relativa assicurazione.

L'AACC di ciascuna istituzione adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente paragrafo.

2.   In occasione della cessazione dal servizio o in caso di decesso dell'agente, le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede di servizio al luogo d'origine, nei limiti definiti al paragrafo 1. Qualora l'agente deceduto sia celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.

3.   L'agente di ruolo effettua il trasloco nell'anno successivo alla scadenza del periodo di prova. In occasione della cessazione definitiva dal servizio, il trasloco sarà effettuato entro il periodo di tre anni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. I traslochi effettuati dopo i termini predetti possono dar luogo a rimborso soltanto eccezionalmente con decisione speciale dell'AACC.

E.   INDENNITÀ GIORNALIERA

Articolo 10

1.   L'agente che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23 ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2 del presente articolo, a un'indennità per giorno di calendario il cui importo è fissato come segue:

agente avente diritto all'assegno di famiglia: 39,48 EUR.

agente non avente diritto all'assegno di famiglia: 31,83 EUR.

Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 60.

2.   La durata della concessione dell'indennità giornaliera è determinata nel modo seguente:

a)

per l'agente che non abbia diritto all'assegno di famiglia: 120 giorni;

b)

per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia: 180 giorni o — se l'agente effettua un periodo di prova — per tutta la durata del periodo di prova aumentato di un mese.

Qualora due coniugi, entrambi agenti, abbiano entrambi diritto all'indennità giornaliera, la durata della concessione prevista alla lettera b) si applica al coniuge che percepisce lo stipendio più elevato. La durata della concessione prevista alla lettera a) si applica all'altro coniuge.

In nessun caso l'indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale l'agente ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23.

F.   SPESE DI MISSIONE

Articolo 11

1.   L'agente che viaggia munito di un ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di trasporto e alle indennità giornaliere alle condizioni previste qui di seguito.

2.   L'ordine di missione stabilisce la durata probabile della missione, in base alla quale è calcolata l'anticipazione sull'indennità giornaliera che l'interessato può ottenere. Salvo decisione speciale, l'anticipazione non è corrisposta qualora la missione sia di durata inferiore a 24 ore e si effettui in un paese dove ha corso la valuta usata nella sede di servizio dell'agente.

3.   Salvo in casi particolari da determinare con decisione speciale e, segnatamente, nel caso in cui l'agente venga richiamato durante il congedo ordinario o debba interrompere tale congedo, le spese di missione sono rimborsate sulla base del costo più economico disponibile per gli spostamenti tra la sede di servizio e quella della missione che non obblighi l'agente incaricato della missione a prolungare in misura significativa il proprio soggiorno in loco.

Articolo 12

Le spese di trasporto per le missioni effettuate per ferrovia sono rimborsate, su presentazione dei documenti giustificativi, sulla base del prezzo del tragitto effettuato in prima classe secondo l'itinerario più breve tra la sede di servizio e la sede della missione.

Gli agenti sono autorizzati a viaggiare in aereo se il viaggio corrisponde a una distanza di andata/ritorno, calcolata per ferrovia, pari o superiore a 800 km.

Le classi dei viaggi in nave e i supplementi di cabina sono autorizzati caso per caso dall'AACC in funzione della durata e del costo del viaggio.

Le spese di trasporto corrispondenti sono rimborsate forfettariamente sulla base del prezzo di un viaggio per ferrovia, conformemente alle disposizioni previste al paragrafo 1, e ad esclusione di ogni altro supplemento.

Tuttavia, all'agente che compia missioni in circostanze speciali e qualora il ricorso ai mezzi di trasporto pubblici presenti inconvenienti evidenti, l'AACC può decidere di accordare un'indennità chilometrica in luogo del rimborso delle spese di viaggio sopra previste.

Articolo 13

1.   L'indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese dell'agente in missione: la colazione, i due pasti principali e le altre spese correnti, compreso il trasporto locale. Le spese di alloggio, incluse le tasse locali, sono rimborsate su presentazione di documenti giustificativi nei limiti di un massimale fisso per ciascun paese.

2.

a)

Gli importi per gli Stati membri sono i seguenti:

Destinazioni

Indennità giornaliera

(in EUR)

Massimale per l'albergo

(in EUR)

Austria

95

130

Belgio

92

140

Bulgaria

58

169

Croazia

60

120

Repubblica ceca

55

175

Cipro

93

145

Danimarca

120

150

Estonia

71

110

Finlandia

104

140

Francia

95

150

Germania

93

115

Grecia

82

140

Spagna

87

125

Ungheria

72

150

Irlanda

104

150

Italia

95

135

Lettonia

66

145

Lituania

68

115

Lussemburgo

92

145

Malta

90

115

Paesi Bassi

93

170

Polonia

72

145

Portogallo

84

120

Romania

52

170

Slovenia

70

110

Slovacchia

80

125

Svezia

97

160

Regno Unito

101

175

L'agente in missione al quale siano offerti o rimborsati i pasti o l'alloggio da parte di una delle istituzioni dell'Unione, di un'amministrazione o di un organismo terzo deve farne dichiarazione. Saranno in tal caso applicate le detrazioni corrispondenti.

b)

La tabella delle indennità di missione per i paesi situati al di fuori del territorio europeo degli Stati membri è fissata e adattata periodicamente dall'AACC.

3.   Gli importi previsti al presente articolo, paragrafo 2, lettera a), sono riveduti ogni due anni sulla base del riesame effettuato a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 dell'allegato VII dello statuto UE.

Articolo 14

Le modalità di applicazione degli articoli 11, 12 e 13 sono definite dall'Agenzia.

G.   RIMBORSO FORFETTARIO DI SPESE

Articolo 15

1.   Quando, per la natura dei compiti loro affidati, taluni agenti debbano sostenere regolarmente spese di rappresentanza, un'indennità forfettaria di funzioni può essere concessa dall'AACC, che ne stabilisce l'importo.

In casi particolari, l'AACC può inoltre decidere di porre a carico dell'Agenzia una parte delle spese di alloggio degli agenti interessati.

2.   Per gli agenti che, in virtù di speciali istruzioni, debbano sostenere occasionalmente spese di rappresentanza per esigenze di servizio, l'importo dell'indennità di rappresentanza è fissato per ogni singolo caso in base a documenti giustificativi e alle condizioni stabilite dall'AACC.

Articolo 16

Con decisione dell'AACC, i funzionari d'inquadramento superiori (direttore generale o equivalente dei gradi AD 16 o AD 15 e direttore o equivalente dei gradi AD 15 o AD 14) che non dispongono di un'autovettura di servizio possono ottenere un'indennità non superiore a 892,42 EUR all'anno quale rimborso forfettario delle loro spese di trasporto all'interno del perimetro della città dove prestano servizio.

Con decisione motivata dell'AACC, il beneficio dell'indennità può essere accordato all'agente che, per l'espletamento delle sue funzioni, deve effettuare continui spostamenti per i quali è autorizzato a usare la sua autovettura personale.

SEZIONE 4

Pagamento delle somme dovute

Articolo 17

1.   La retribuzione è versata all'agente il 15 di ogni mese, per il mese corrente. L'importo di tale retribuzione è arrotondato all'unità superiore del cent.

2.   Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi:

a)

se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è pari al numero effettivo di giornate pagabili;

b)

se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili.

3.   Quando il diritto agli assegni familiari e all'indennità di dislocazione sorge dopo la data d'entrata in servizio dell'agente, quest'ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto. Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità, l'agente ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa.

Articolo 18

1.   Le somme dovute all'agente sono pagate nel luogo e nella valuta del paese in cui esercita le sue funzioni o, su richiesta dell'agente, in euro presso una banca dell'Unione.

2.   Alle condizioni fissate dalle norme stabilite di comune accordo dall'AACC, previa consultazione del comitato del personale, l'agente può fare domanda di trasferimento regolare speciale di una parte della sua retribuzione.

Gli elementi che, separatamente o insieme, possono essere oggetto del trasferimento di cui alla prima frase del presente paragrafo, sono i seguenti:

a)

nel caso di figli che frequentano un istituto d'insegnamento in un altro Stato membro, un importo massimo per figlio a carico corrispondente all'importo dell'indennità scolastica effettivamente percepita per tale figlio;

b)

su presentazione di documenti giustificativi validi, i versamenti regolari a vantaggio di ogni altra persona residente nello Stato membro in questione nei confronti della quale l'agente dimostri di avere obblighi in virtù di una decisione giudiziaria o di una decisione dell'autorità amministrativa competente.

I trasferimenti di cui alla lettera b) non possono superare il 5 % dello stipendio base dell'agente.

3.   I trasferimenti di cui al paragrafo 2 sono effettuati, nella valuta dello Stato membro in questione, agli stessi tassi di cambio previsti dall'articolo 63, secondo comma dello statuto UE. Alle somme trasferite si applica un coefficiente pari alla differenza tra il coefficiente correttore del paese verso il quale si effettua il trasferimento, quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), dell'allegato XI dello statuto UE, e il coefficiente correttore applicato alla retribuzione dell'agente di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), dell'allegato XI dello statuto UE.

4.   Indipendentemente dai paragrafi 1, 2 e 3, l'agente può chiedere un trasferimento regolare verso un altro Stato membro, al tasso di cambio mensile e senza applicazione di alcun coefficiente. Tale trasferimento non può superare il 25 % dello stipendio base dell'agente.


ALLEGATO V

INDENNITÀ UNA TANTUM E PENSIONE

CAPO 1

Indennità una tantum

Articolo 1

1.   L'agente che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio:

a)

se ha maturato meno di un anno di servizio, al versamento di un'indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 91 e 132;

b)

negli altri casi, ha diritto:

a far trasferire alla cassa pensioni di un'amministrazione o organizzazione, ovvero alla cassa presso la quale l'agente maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità, aggiornati all'effettiva data del trasferimento, maturati nell'Agenzia, oppure

al versamento dell'equivalente attuariale a un'assicurazione privata o a un fondo pensionistico di sua scelta che garantisca:

i)

che non vi sarà rimborso di capitale;

ii)

che provvederà al versamento di una rendita mensile non prima del sessantesimo anno di età e al più tardi a partire dal sessantaseiesimo;

iii)

che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;

iv)

che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle stesse condizioni descritte ai punti i), ii) ed iii).

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'agente che, a partire dall'entrata in servizio, abbia effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti pensionistici a un regime pensionistico nazionale o a un'assicurazione privata o a un fondo pensionistico di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, al versamento di un'indennità una tantum pari all'equivalente attuariale dei suoi diritti pensionistici acquisiti al servizio dell'Agenzia. In tal caso, gli importi versati per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici nel regime pensionistico nazionale in applicazione dell'articolo 91 o 132 del regime applicabile agli altri agenti sono detratti dall'indennità una tantum.

3.   Qualora l'agente cessi definitivamente dal servizio in seguito a destituzione, l'indennità una tantum da versare o, se del caso, l'equivalente attuariale da trasferire sono fissati in funzione della decisione adottata conformemente all'articolo 147.

CAPO 2

Indennità di invalidità

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 76, l'agente di età inferiore a 65 anni che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla commissione di invalidità colpito da un'invalidità permanente, considerata totale e che gli impedisca di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera, e sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso l'Agenzia, ha diritto, per tutto il periodo d'inabilità, all'indennità di invalidità di cui all'articolo 77.

2.   Il beneficiario di un'indennità di invalidità può esercitare un'attività professionale retribuita solo a condizione di esservi stato preventivamente autorizzato dall'AACC. In tal caso, la parte di retribuzione che, cumulata con l'indennità di invalidità, supera l'importo dell'ultima retribuzione globale percepita in attività di servizio, stabilita sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata, è detratta da tale indennità.

L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti e a comunicare all'Agenzia ogni elemento che possa modificare il suo diritto all'indennità.

Articolo 3

Fino a quando l'ex agente beneficiario di un'indennità di invalidità non abbia compiuto l'età pensionabile, l'Agenzia può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare dell'indennità.

CAPO 3

Pensione di reversibilità

Articolo 4

Il coniuge superstite di un agente deceduto in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali, in congedo per servizio militare, in congedo parentale o in congedo per motivi familiari, beneficia, purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno e fatte salve le disposizioni dell'articolo 76 del presente statuto e dell'articolo 11 del presente allegato, di una pensione di reversibilità pari al 60 % dei diritti alla pensione di anzianità acquisiti dall'agente al momento del decesso.

Quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente dell'agente siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli o quando il decesso dell'agente sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero ad infortunio.

Articolo 5

Il coniuge superstite di un ex agente titolare di un'indennità di invalidità, purché la coppia fosse sposata alla data dell'ammissione dell'agente al beneficio dell'indennità, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, a una pensione di reversibilità pari al 60 % dell'indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo dell'indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

Articolo 6

La condizione di anteriorità prevista dagli articoli 4 e 5, non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione dell'agente dal servizio, è durato almeno cinque anni.

Articolo 7

1.   La pensione per gli orfani, prevista all'articolo 82, primo, secondo e terzo comma, del presente statuto è per il primo orfano pari agli 8/10 della pensione di reversibilità cui avrebbe avuto diritto il coniuge superstite dell'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità, a prescindere dalle riduzioni previste dall'articolo 10 del presente allegato.

La pensione non può essere inferiore al minimo vitale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 del presente allegato.

2.   La pensione così stabilita è aumentata, per ciascun figlio a carico a cominciare dal secondo, di un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

L'orfano ha diritto all'assegno scolastico alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato IV.

3.   L'ammontare totale della pensione e degli assegni così ottenuto è diviso in parti uguali tra gli orfani aventi diritto.

Articolo 8

In caso di coesistenza di un coniuge superstite e di orfani nati da un precedente matrimonio e di altri aventi diritto, la pensione totale, calcolata nello stesso modo di quella spettante a un coniuge superstite che abbia tali persone a carico, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

In caso di coesistenza di orfani nati da matrimoni diversi, la pensione totale, calcolata come se fossero nati tutti dallo stesso matrimonio, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

Per il calcolo di tale ripartizione, i figli nati da un precedente matrimonio di uno dei coniugi, e riconosciuti a carico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 dell'allegato IV, sono compresi nel gruppo dei figli nati dal matrimonio con l'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità.

Nel caso previsto dal secondo comma del presente articolo, gli ascendenti riconosciuti a carico alle condizioni fissate dall'articolo 2 dell'allegato IV, sono equiparati ai figli a carico e, per il calcolo della ripartizione, compresi nel gruppo dei discendenti.

Articolo 9

Il diritto alla pensione di reversibilità sorge il primo giorno del mese successivo al decesso dell'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità. Tuttavia, quando il decesso dell'agente o del titolare di una pensione dà luogo al pagamento previsto all'articolo 60, paragrafo 8, tale diritto prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al decesso.

Il diritto alla pensione di reversibilità si estingue alla fine del mese durante il quale è avvenuto il decesso del beneficiario o durante il quale quest'ultimo cessa di soddisfare alle condizioni previste per beneficiare di tale pensione.

Analogamente, il diritto a una pensione di orfano si estingue se il titolare cessa di essere considerato come figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato IV.

Articolo 10

Qualora la differenza di età tra l'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità deceduto e il coniuge, diminuita della durata del loro matrimonio, sia superiore a dieci anni, la pensione di reversibilità determinata in conformità delle disposizioni che precedono subisce, per ogni anno intero di differenza, una riduzione fissata come segue:

1 % per gli anni compresi tra il 10o e il 20o,

2 % per gli anni a decorrere dal 20o fino al 25o escluso,

3 % per gli anni a decorrere dal 25o fino al 30o escluso,

4 % per gli anni a decorrere dal 30o fino al 35o escluso,

5 % per gli anni a decorrere dal 35o.

Articolo 11

Il coniuge superstite che contrae nuovo matrimonio perde il diritto alla pensione di reversibilità. Egli beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della sua pensione di reversibilità, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 82, secondo comma.

Articolo 12

Il coniuge divorziato di un agente o di un ex agente ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell'ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita.

La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all'atto del decesso dell'ex coniuge, che viene adeguata secondo le modalità previste dall'articolo 85.

Il coniuge divorziato perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex coniuge. Egli beneficia delle disposizioni dell'articolo 11 del presente allegato qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex coniuge.

Articolo 13

In caso di coesistenza di più coniugi divorziati aventi diritto ad una pensione di reversibilità o di uno o più coniugi divorziati e di un coniuge superstite aventi diritto ad una pensione di reversibilità, tale pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni. Si applicano le condizioni di cui al presente allegato, articolo 12, secondo e terzo comma.

In caso di rinuncia o di decesso di uno dei beneficiari, la sua quota va ad accrescere le altre quote, salvo reversione del diritto a pensione a favore degli orfani, alle condizioni previste dall'articolo 82, secondo comma.

Le riduzioni per differenza di età previste dal presente allegato, articolo 10, sono applicate separatamente alle pensioni fissate conformemente alla ripartizione prevista dal presente articolo.

Articolo 14

Qualora il coniuge divorziato abbia perso il diritto alla pensione, a norma delle disposizioni dell'articolo 19 del presente allegato, l'intera pensione viene attribuita al coniuge superstite, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 82, secondo comma, del presente statuto.

CAPO 4

Pensioni provvisorie

Articolo 15

Il coniuge o le persone considerate a carico di un agente in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali, in congedo per servizio militare, in congedo parentale o in congedo per motivi familiari, che sia scomparso, possono ottenere a titolo provvisorio la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa dell'agente.

Articolo 16

Il coniuge o le persone considerate a carico di un ex agente titolare di un'indennità di invalidità, possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando il titolare della pensione sia scomparso da oltre un anno.

Articolo 17

Le disposizioni dell'articolo 16 sono applicabili alle persone considerate a carico di una persona beneficiaria di una pensione di reversibilità o in possesso di tali diritti e che sia scomparsa da oltre un anno.

Articolo 18

Le pensioni provvisorie, previste dagli articoli 15, 16 e 17, vengono convertite in pensioni definitive quando il decesso dell'agente o dell'ex agente sia ufficialmente accertato o quando l'assenza sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

CAPO 5

Maggiorazione di pensione per figli a carico

Articolo 19

Le disposizioni dell'articolo 81, secondo comma, del presente statuto sono applicabili ai titolari di una pensione provvisoria.

Le disposizioni degli articoli 81 e 82 si applicano anche ai figli nati meno di 300 giorni dopo il decesso dell'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità.

Articolo 20

La concessione di una pensione di reversibilità o di un'indennità di invalidità o di una pensione provvisoria non dà diritto all'indennità di dislocazione.

Articolo 21

La riscossione dello stipendio o dell'indennità di invalidità è soggetta al contributo per il regime delle pensioni previsto dagli articoli da 78 a 88.

Articolo 22

L'agente in aspettativa per motivi personali che continui ad acquisire nuovi diritti alla pensione alle condizioni previste dall'articolo 57, paragrafo 3 continua a versare il contributo di cui all'articolo 21 del presente allegato, calcolato sullo stipendio corrispondente al suo scatto e grado.

Tutte le prestazioni cui può aver diritto il suddetto agente o i suoi aventi diritto ai sensi delle disposizioni del presente regime di pensioni sono calcolate in base a tale stipendio.

Articolo 23

I contributi regolarmente percepiti sono irripetibili. Quelli percepiti irregolarmente non danno alcun diritto a pensione e sono rimborsati senza interessi, a richiesta dell'interessato o dei suoi aventi diritto.

CAPO 6

Liquidazione delle pensioni

Articolo 24

La liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità o alla pensione provvisoria o all'indennità di invalidità, compete all'Agenzia. Il conteggio particolareggiato della liquidazione è notificato, contemporaneamente alla decisione di concessione della pensione, all'agente o ai suoi aventi diritto.

L'indennità di invalidità non può essere cumulata con uno stipendio a carico del bilancio generale dell'Agenzia. Essa è altresì incompatibile con ogni retribuzione risultante da un mandato presso una delle istituzioni o agenzie dell'Unione.

Articolo 25

Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura.

Possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni del presente statuto o del presente allegato.

Articolo 26

Gli aventi diritto di un agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità deceduto, che non avessero fatto domanda per la liquidazione dei loro diritti a pensione o indennità entro l'anno successivo alla data di decesso dell'agente, perdono i loro diritti, salvo in caso di forza maggiore debitamente accertato.

Articolo 27

L'ex agente e i suoi aventi diritto, chiamati a beneficiare delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, sono tenuti a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a comunicare all'Agenzia ogni elemento suscettibile di modificare i loro diritti alle prestazioni.

Articolo 28

L'agente, il cui diritto a pensione è soppresso in tutto o in parte a titolo temporaneo, a norma delle disposizioni dell'articolo 147, ha diritto di esigere il rimborso delle somme versate quale suo contributo al regime delle pensioni, proporzionalmente alla riduzione apportata alla pensione.

CAPO 7

Pagamenti delle prestazioni

Articolo 29

Le prestazioni previste dal presente regime di pensioni sono pagate mensilmente, alla fine del periodo per il quale la prestazione è dovuta.

Il servizio delle prestazioni è assicurato dall'Agenzia.

Per i pensionati residenti all'interno dell'Unione, le prestazioni sono pagate in euro presso una banca dello Stato membro di residenza.

Per i pensionati residenti all'esterno dell'Unione europea, la pensione è pagata in euro presso una banca del paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata in euro presso una banca del paese ove ha sede l'Agenzia o nella valuta locale nel paese di residenza, mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

Il presente articolo si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità.


ALLEGATO VI

IMPIEGHI TIPO IN CIASCUN GRUPPO DI FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

1.   

Gruppo di funzioni AD

Direttore esecutivo

AD 16

Vice direttore esecutivo

AD 15

Direttore

AD 14

Vice direttore o equivalente

AD 13

Capo unità o equivalente

AD 9 — AD 13

Amministratore

AD 5 — AD 12

2.   

Gruppo di funzioni AST

Assistente superiore AST

che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un livello elevato di autonomia e che comportano notevoli responsabilità in termini di gestione del personale, esecuzione del bilancio o coordinamento politico

AST 10 — AST 11

Assistente

che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un certo livello di autonomia, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di disposizioni e regolamentazioni o istruzioni generali, o che eserciti la funzione di assistente personale di un membro dell'Agenzia, del capo di Gabinetto di un membro o di un (vice) direttore generale, o di un dirigente di livello equivalente

AST 1 — AST 9

3.   

Gruppo di funzioni AST/SC

Segretario/commesso

che svolge mansioni d'ufficio e di segreteria, direzione di un ufficio e altre mansioni equivalenti che richiedono un certo livello di autonomia

SC 1 — SC 6


12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/82


DECISIONE (UE) 2016/1352 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 2016

relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/677/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 45,

vista la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (1), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il distacco di esperti dovrebbe permettere all'Agenzia europea per la difesa («Agenzia») di beneficiare delle conoscenze ed esperienze professionali di alto livello di tali esperti, segnatamente nei settori in cui tale competenza non è immediatamente disponibile all'interno dell'Agenzia.

(2)

Lo scambio di esperienze e di conoscenze professionali nel settore della difesa, stabilito dalla decisione (PESC) 2015/1835, e delle relative funzioni di supporto dovrebbe essere sostenuto mediante la temporanea assegnazione di esperti nazionali distaccati («END») provenienti dai settori pubblici degli Stati membri.

(3)

I diritti e gli obblighi degli END dovrebbero garantire che essi esercitino le proprie funzioni esclusivamente nell'interesse dell'Agenzia.

(4)

Il termine «distacco» dovrebbe essere inteso nell'ambito della presente decisione.

(5)

Poiché il regime stabilito dalla presente decisione dovrebbe sostituire quello previsto dalla decisione 2004/677/CE del Consiglio (2), è opportuno abrogare detta decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il regime stabilito dalla presente decisione si applica agli END che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, distaccati presso l'Agenzia e che sono esperti distaccati dalle amministrazioni pubbliche degli Stati membri partecipanti, a livello nazionale o regionale, in particolare dai ministeri della Difesa e/o loro agenzie, organi, accademie per la difesa nazionale e istituti di ricerca, compresi quelli a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione (PESC) 2015/1835.

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della decisione (PESC) 2015/1835, gli esperti:

di paesi terzi con cui l'Agenzia ha concluso un accordo amministrativo, o

di organizzazioni/entità che hanno un accordo amministrativo con l'Agenzia, a condizione che l'END sia cittadino di uno Stato membro o di un paese terzo con cui l'Agenzia ha concluso un accordo amministrativo,

sono distaccati o assegnati, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo1 della decisione, all'Agenzia in accordo con il comitato direttivo, conformemente alle condizioni stabilite in detti accordi.

Articolo 2

Condizioni di idoneità al distacco

Per essere distaccati presso l'Agenzia, gli esperti:

1)

hanno lavorato per il loro datore di lavoro, su base permanente o contrattuale, per almeno 12 mesi prima del distacco;

2)

restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco e continuano ad essere retribuiti da quest'ultimo;

3)

hanno maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni di difesa, amministrative, scientifiche, tecniche, operative, di consulenza o supervisione pertinenti ai fini dell'esecuzione delle mansioni loro affidate. Il datore di lavoro fornisce all'Agenzia, precedentemente al distacco, un attestato del lavoro svolto dall'esperto negli ultimi 12 mesi;

4)

hanno la cittadinanza di uno Stato membro partecipante o che rientra nelle disposizioni dell'articolo 1, secondo comma;

5)

per poter svolgere le funzioni che saranno loro affidate, possiedono una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale di uno degli Stati membri partecipanti e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue.

Articolo 3

Procedura di selezione

1.   Gli END sono selezionati secondo una procedura aperta e trasparente stabilita in conformità dell'articolo 42.

2.   Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, il distacco degli END è volto ad assicurare all'Agenzia la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento, integrità e merito. Il loro distacco avviene sulla più ampia base geografica possibile tra i cittadini degli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia cooperano per garantire, nella misura del possibile, il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne ed il rispetto del principio della parità di opportunità.

3.   Un invito a manifestare interesse è trasmesso, secondo il caso, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri partecipanti, alle missioni dei paesi terzi, all'organizzazione o entità, ed è pubblicato sul sito web dell'Agenzia. L'invito contiene la descrizione dei posti ed indica i criteri di selezione nonché il termine per la presentazione delle candidature. I candidati a un posto di END devono essere proposti dalle proprie autorità, organizzazione o entità nazionali. La conferma deve pervenire sotto forma di lettera di proposta indirizzata all'Agenzia per quanto possibile entro il termine ultimo per la ricezione delle candidature e, in ogni caso, non oltre la data di assunzione.

4.   Nel caso degli END senza spese e degli esperti nazionali in formazione professionale («ENFP»), l'Agenzia può decidere che un END sia selezionato senza seguire la procedura di selezione di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   Il distacco di esperti è subordinato alle necessità specifiche e alla capacità di bilancio dell'Agenzia.

6.   L'Agenzia crea un fascicolo individuale per l'END. Tale fascicolo contiene informazioni amministrative pertinenti.

Articolo 4

Procedura amministrativa di distacco

I distacchi sono resi effettivi tramite uno scambio di lettere tra il direttore esecutivo dell'Agenzia e la rappresentanza permanente o la missione dello Stato membro interessato, l'organizzazione o entità, a seconda del caso. Nello scambio di lettere sono indicati la sede di distacco e il gruppo di funzioni cui dev'essere destinato l'END, in un gruppo di funzioni degli amministratori («AD») o in un gruppo di funzioni degli assistenti («AST»). Nello scambio di lettere figurano altresì l'indicazione della direzione/unità presso cui è distaccato l'END, nonché una descrizione dettagliata dei compiti che l'END è chiamato a svolgere. Allo scambio di lettere è allegata una copia del regime applicabile agli END distaccati presso l'Agenzia.

Articolo 5

Durata del distacco

1.   La durata del distacco è compresa tra due mesi e tre anni. Essa può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.

Tuttavia, in casi eccezionali, su richiesta del direttore competente e previo accordo del datore di lavoro, il direttore esecutivo dell'Agenzia può autorizzare una o più proroghe del distacco fino a due anni aggiuntivi oltre il periodo massimo di quattro anni di cui al primo comma.

2.   La durata del distacco è stabilita all'inizio, nell'ambito dello scambio di lettere di cui all'articolo 4. La stessa procedura si applica nel caso di eventuale rinnovo, proroga del periodo di distacco o nuovo incarico.

3.   L'END che è stato precedentemente distaccato presso l'Agenzia può essere nuovamente distaccato, previa consultazione con l'amministrazione nazionale d'origine, a condizione che continui a soddisfare le condizioni di idoneità al distacco di cui all'articolo 2 e nel rispetto del limite massimo complessivo definito all'articolo 11, paragrafo 5 della decisione (PESC) 2015/1835.

Articolo 6

Obblighi del datore di lavoro

Per tutta la durata del distacco, il datore di lavoro dell'END continua a:

a)

retribuire l'END;

b)

essere responsabile di tutti i diritti sociali dell'END, in particolare quelli relativi alla previdenza sociale, all'assicurazione e alla pensione; e

c)

fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), mantenere la posizione amministrativa dell'END quale funzionario permanente o agente contrattuale e informare il direttore esecutivo dell'Agenzia di qualsiasi cambiamento della posizione amministrativa dell'END quale funzionario permanente o agente contrattuale.

Articolo 7

Funzioni

1.   Gli END assistono il personale dell'Agenzia ed espletano le mansioni e funzioni che sono loro affidate dal direttore esecutivo dell'Agenzia.

2.   Tenendo conto della composizione del personale dell'Agenzia, in particolare del suo ruolo nel contribuire ai risultati dell'Agenzia, il direttore esecutivo può conferire all'END funzioni di gestione, ove necessario nell'interesse del servizio.

In ogni caso l'END non può impegnare giuridicamente l'Agenzia.

3.   L'END può partecipare a missioni e riunioni esterne. Tuttavia, il direttore esecutivo può decidere di limitare la partecipazione dell'END a missioni e riunioni esterne unicamente:

a)

per accompagnare un membro del personale dell'Agenzia; o

b)

se è solo, per partecipare in qualità di osservatore o esclusivamente a fini d'informazione.

4.   L'Agenzia resta l'unico responsabile per l'approvazione dei risultati dei compiti svolti dall'END.

5.   L'Agenzia, il datore di lavoro dell'END e l'END stesso si sforzano nella misura del possibile di evitare i conflitti di interessi effettivi o potenziali in relazione alle funzioni dell'esperto nazionale nel corso del periodo di distacco. A tal fine, l'Agenzia informa in tempo utile l'END e il suo datore di lavoro in merito alle funzioni previste e chiede ad entrambi di confermare per iscritto che non esistono motivi per cui all'END non debbano essere assegnati tali funzioni.

L'END è invitato in particolare a dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi tra determinati aspetti della propria situazione familiare (segnatamente, le attività professionali dei parenti stretti o di membri della famiglia estesa, oppure importanti interessi finanziari propri o di tali membri della famiglia) e le funzioni che gli saranno affidate durante il periodo di distacco.

Il datore di lavoro e l'END si impegnano a segnalare all'Agenzia ogni cambiamento che, nel corso del distacco, potrebbe dar luogo a conflitti di interessi.

6.   Qualora l'Agenzia ritenga che la natura delle funzioni assegnate all'END richieda precauzioni particolari in materia di sicurezza, deve essere ottenuto un nulla osta di sicurezza precedentemente al distacco.

Articolo 8

Diritti e obblighi degli END

1.   Durante il periodo di distacco, l'END agisce con integrità. In particolare:

a)

l'END esercita le funzioni assegnategli e regola altrimenti la sua condotta preoccupandosi unicamente degli interessi dell'Agenzia.

Segnatamente, nell'esercizio delle sue funzioni, l'END non accetta istruzioni da parte del proprio datore di lavoro, di governi, altre persone, società private o amministrazioni pubbliche, e non effettua alcuna prestazione per conto dei medesimi;

b)

l'END si astiene dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione presso l'Agenzia;

c)

l'END che nell'esercizio delle sue funzioni debba pronunciarsi su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne il suo superiore gerarchico;

d)

l'END non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le norme in vigore presso l'Agenzia. Tale autorizzazione può essere rifiutata solo se la pubblicazione mette a repentaglio gli interessi dell'Agenzia o dell'Unione;

e)

i diritti derivanti da lavori eseguiti dall'END nell'esercizio delle sue funzioni sono versati all'Agenzia;

f)

l'END è tenuto a risiedere nella sede di distacco o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle funzioni conferitegli;

g)

l'END è tenuto ad assistere o consigliare la gerarchia del servizio presso il quale è distaccato ed è responsabile di fronte a questa gerarchia dell'esercizio delle funzioni che gli sono affidate.

2.   Durante e dopo il distacco, l'esperto nazionale è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. L'END non divulga in alcun modo, a persona non abilitata ad averne conoscenza, alcun documento o informazione non ancora legittimamente resi pubblici e non utilizza tali documenti o informazioni per il proprio beneficio personale.

3.   Al termine del distacco, l'END resta soggetto agli obblighi di agire con integrità e discrezione con riguardo all'esercizio delle nuove funzioni e nell'accettazione di taluni incarichi o benefici.

A tal fine, nei tre anni successivi al periodo di distacco, l'esperto informa immediatamente l'Agenzia in merito alle funzioni e ai compiti che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi rispetto ai compiti svolti nel corso del periodo di distacco.

4.   L'END è soggetto alle regole di sicurezza in vigore nell'Agenzia, comprese quelle sulla protezione dei dati e quelle sulla protezione delle reti dell'Agenzia. L'END è altresì soggetto alle norme che disciplinano la protezione degli interessi finanziari dell'Agenzia.

5.   In caso di mancato rispetto dei paragrafi 1, 2 e 4 durante il periodo di distacco, l'Agenzia può mettere fine al distacco dell'esperto nazionale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).

6.   L'END informa immediatamente e per iscritto il proprio superiore gerarchico qualora, durante il suo distacco, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere:

a)

una possibile attività illecita, in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Agenzia; o

b)

una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi degli agenti dell'Agenzia o degli END.

Il presente paragrafo si applica altresì in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di un membro del personale o di qualsiasi altra persona al servizio di un'istituzione o di un prestatore di servizi per conto di un'istituzione dell'Unione.

7.   Qualora riceva l'informazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il superiore gerarchico adotta le misure previste all'articolo 27 della decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio (3) («statuto dell'Agenzia»). Gli articoli 27, 28 e 29 dello statuto dell'Agenzia si applicano al superiore gerarchico ai sensi dell'articolo 4 della presente decisione. Tali disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche all'END interessato al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti.

Articolo 9

Sospensione del distacco

1.   Su richiesta scritta dell'END o del datore di lavoro, e con l'accordo di quest'ultimo, il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione dell'Agenzia e alle condizioni da questa fissate. Per tutta la durata di tale sospensione:

a)

il versamento delle indennità di cui all'articolo 19 è sospeso;

b)

il rimborso delle spese di cui all'articolo 20 è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'Agenzia.

2.   L'Agenzia informa il datore di lavoro e la rappresentanza permanente o missione dello Stato interessato.

Articolo 10

Fine del distacco

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, si può porre fine al distacco su domanda dell'Agenzia o del datore di lavoro dell'END con preavviso di tre mesi, o su domanda dell'END, con lo stesso preavviso e su riserva dell'accordo del datore di lavoro e dell'Agenzia.

2.   In talune circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso:

a)

dal datore di lavoro dell'END, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano;

b)

per accordo reciproco tra l'Agenzia e il datore di lavoro, su domanda rivolta dall'END alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell'END lo richiedano;

c)

dall'Agenzia, in caso di grave inadempienza degli obblighi stabiliti dalla presente decisione da parte dell'END. L'Agenzia conferisce con la Rappresentanza permanente o la Missione dello Stato interessato e al fine della propria decisione tiene in considerazione le eventuali osservazioni ricevute;

d)

dall'Agenzia, in caso di cessazione o cambiamento della posizione amministrativa dell'END quale funzionario permanente o agente contrattuale del datore di lavoro. All'END è data precedentemente la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo 2, lettera c), l'Agenzia ne consulta immediatamente il datore di lavoro e la rappresentanza permanente o missione dello Stato interessato.

CAPO II

Condizioni di lavoro

Articolo 11

Sicurezza sociale

1.   Precedentemente all'inizio del distacco il datore di lavoro certifica all'Agenzia che l'esperto nazionale rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile all'amministrazione pubblica nazionale oppure all'organizzazione o entità da cui dipende. A tal fine, l'amministrazione pubblica pertinente fornisce all'Agenzia l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( (4)) («documento portatile A1»). L'organizzazione o entità fornisce all'END un certificato equivalente al documento portatile A1 e dimostra che la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero.

2.   Dal giorno in cui inizia il periodo di distacco l'END è coperto dall'Agenzia contro i rischi di infortunio. L'Agenzia fornisce all'END una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui l'END si presenta al direttore esecutivo dell'Agenzia per espletare le formalità amministrative connesse al distacco.

3.   Quando, nel quadro di una missione alla quale l'END partecipa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 29, sia necessaria un'assicurazione supplementare o specifica, le relative spese sono a carico dell'Agenzia o dell'amministrazione nazionale d'origine nel caso di un END senza spese e di ENFP, previa consultazione dello Stato membro interessato in relazione alla missione.

Articolo 12

Orario di lavoro

1.   L'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di orario di lavoro, in funzione delle esigenze del posto cui è assegnato presso l'Agenzia.

2.   Per tutta la durata del distacco, l'esperto nazionale lavora a tempo pieno. Su richiesta debitamente giustificata di un direttore, previo ottenimento dell'accordo del datore di lavoro e compatibilmente con gli interessi dell'Agenzia, l'Agenzia può autorizzare un END a lavorare a tempo parziale.

3.   In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END presta servizio almeno per la metà della durata normale del tempo di lavoro.

Articolo 13

Assenza per malattia o infortunio

1.   In caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, l'END avverte tempestivamente il superiore gerarchico, indicando il proprio attuale recapito. L'END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni consecutivi e può essere sottoposto a un controllo medico organizzato dall'Agenzia.

2.   Se le assenze per malattia o infortunio di durata non superiore a tre giorni superano, nell'arco di 12 mesi, un totale di 12 giorni, l'END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia o incidente.

3.   Se un'assenza per malattia o infortunio è superiore a un mese o al periodo di servizio prestato dall'END, prendendo in considerazione unicamente il più lungo di tali due periodi, le indennità previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, vengono automaticamente sospese. Il presente paragrafo non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza. L'assenza per malattia o infortunio non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato.

4.   Tuttavia, nel caso in cui sia vittima di un infortunio connesso al suo lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco, l'END continua a ricevere per intero le indennità di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.

Articolo 14

Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi

1.   Fatte salve specifiche disposizioni della presente decisione, l'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi.

2.   Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'unità a cui l'END è assegnato.

3.   Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro, l'Agenzia può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale per ogni periodo di dodici mesi. Le richieste sono esaminate caso per caso.

4.   I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo recuperati.

5.   All'END il cui distacco sia di durata inferiore a sei mesi può essere accordato, previa sua richiesta motivata, un congedo speciale su decisione del direttore esecutivo dell'Agenzia. Tale congedo speciale non può essere superiore a tre giorni per l'intero periodo di distacco. Prima di accordare tale congedo, il direttore interessato procede ad una consultazione preventiva con l'unità delle Risorse umane dell'Agenzia.

Articolo 15

Congedo speciale per motivi di formazione

In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, all'END il cui periodo di distacco è pari o superiore a sei mesi l'Agenzia può concedere un congedo speciale supplementare per motivi di formazione da parte del datore di lavoro, su richiesta debitamente motivata di quest'ultimo in vista della reintegrazione dell'END.

Articolo 16

Congedo di maternità e paternità

1.   L'END è soggetto alle norme in vigore presso l'Agenzia in materia di congedo di maternità e paternità.

2.   Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di lavoro preveda un congedo di maternità più lungo, su richiesta dell'END e previo accordo del datore di lavoro, il distacco viene sospeso per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dall'Agenzia. In tal caso, un periodo equivalente al periodo di sospensione può essere aggiunto al termine del distacco se l'interesse dell'Agenzia lo giustifica.

3.   In deroga al paragrafo 1, l'END può chiedere una sospensione del distacco di durata pari all'intero periodo concesso per il congedo di maternità, previo accordo del datore di lavoro. In tal caso, un periodo equivalente al periodo di sospensione può essere aggiunto al termine del distacco se l'interesse dell'Agenzia lo giustifica.

4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano anche in caso di adozione.

5.   In caso di allattamento, l'END nazionale può ottenere su sua richiesta, corredata da un certificato medico attestante il fatto, un congedo speciale di una durata massima di quattro settimane a decorrere dal termine del congedo di maternità; durante tale periodo l'END beneficia delle indennità di cui all'articolo 19.

Articolo 17

Gestione e controllo

La gestione e il controllo dell'orario di lavoro e delle assenze sono assicurati, in conformità delle norme e procedure in vigore presso l'Agenzia, dall'unità delle Risorse umane e dalla direzione o unità a cui l'END è assegnato.

CAPO III

Indennità e spese

Articolo 18

Calcolo delle indennità e delle spese di viaggio

1.   Ai fini della presente decisione, il luogo di assunzione, di distacco e di ritorno dell'END sono determinati dall'Agenzia in termini di posizione geografica di detti luoghi, basandosi su latitudine e longitudine, e calcolati dall'unità delle Risorse umane.

2.   Ai fini della presente decisione:

a)

il luogo di assunzione è il luogo in cui l'END esercitava le sue funzioni per il suo datore di lavoro prima del distacco;

b)

la sede di distacco è Bruxelles;

c)

il luogo di ritorno è il luogo in cui l'END eserciterà la sua attività principale dopo la fine del distacco.

Il luogo di assunzione è stabilito nello scambio di lettere di cui all'articolo 4.

3.   Ai fini del presente articolo le circostanze derivanti dal lavoro svolto dagli END per uno Stato diverso da quello della sede di distacco non vengono prese in considerazione.

Articolo 19

Indennità

1.   L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera in base agli stessi criteri dell'indennità di dislocazione per agenti temporanei di cui all'articolo 4 dell'allegato IV dello statuto dell'Agenzia. Se tali criteri sono soddisfatti, l'indennità di soggiorno giornaliera è pari a 128,67 EUR. In caso contrario è pari a 32,18 EUR. Essa à equivalente all'indennità corrisposta ad un esperto nazionale distaccato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2.   L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità mensile supplementare conformemente alla seguente tabella:

Distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco (in km)

Importo in EUR

0-150

0,00

> 150

82,70

> 300

147,03

> 500

238,95

> 800

385,98

> 1 300

606,55

> 2 000

726,04

3.   Le indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono destinate a coprire anche le spese sostenute per il trasloco degli END ed eventuali spese di viaggio annuali sostenute nel corso del periodo di distacco. Esse sono versate anche per i periodi di missione, congedo annuale, congedo di maternità, paternità o di adozione, congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali dell'Agenzia, fatti salvi gli articoli 14, 15 e 16. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END ha diritto a indennità ridotte su base proporzionale.

4.   Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'END ha diritto al versamento — tramite anticipo — di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso l'Agenzia prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo rimanente è soggetta a ripetizione dell'indebito.

5.   In occasione dello scambio di lettere di cui all'articolo 4, il datore di lavoro informa l'Agenzia in merito ad eventuali indennità percepite dall'END analoghe a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli importi di tali indennità vengono detratti dalle corrispondenti indennità versate dall'Agenzia all'END.

6.   L'aggiornamento delle retribuzioni e indennità adottato in applicazione dell'articolo 60 dello statuto dell'Agenzia si applica automaticamente alle indennità mensili e di soggiorno nel mese successivo alla sua adozione, senza effetto retroattivo. In caso di adeguamento, i nuovi importi sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20

Spese di viaggio

1.   All'inizio del periodo di distacco l'END ha diritto, per se stesso, a un rimborso forfettario delle spese di viaggio.

2.   Il rimborso forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco. L'indennità chilometrica è determinata conformemente all'articolo 7 dell'allegato IV dello statuto dell'Agenzia.

3.   L'END ha diritto, per se stesso, al rimborso delle spese di viaggio verso il luogo di ritorno alla fine del periodo di distacco. In nessun caso potrà essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'END avrebbe avuto diritto se fosse ritornato nel luogo di assunzione.

4.   Le spese di viaggio dei familiari dell'END non sono rimborsate.

Articolo 21

Missioni e spese di missione

1.   L'END può essere inviato in missione.

2.   Le spese di missione vengono liquidate conformemente alle disposizioni in vigore presso l'Agenzia.

Articolo 22

Formazione

L'END può assistere ai corsi di formazione organizzati dall'Agenzia qualora l'interesse di quest'ultima lo giustifichi. Nell'autorizzare la partecipazione a un corso si tiene conto dell'interesse ragionevole dell'END, con particolare riguardo allo svolgimento della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.

Articolo 23

Disposizioni amministrative

1.   L'END è tenuto a presentarsi il primo giorno del suo distacco all'unità delle Risorse umane competente per l'espletamento delle formalità amministrative necessarie. L'assunzione delle funzioni interviene il primo ovvero il sedicesimo giorno del mese.

2.   I pagamenti sono effettuati in euro dall'Agenzia.

CAPO IV

Esperti distaccati senza spese

Articolo 24

Esperti distaccati senza spese

1.   L'esperto nazionale può essere distaccato presso l'Agenzia in qualità di END senza spese durante il periodo di distacco.

Tale distacco non implica per l'Agenzia il pagamento di alcuna indennità o spesa, tranne eventualmente quelle previste all'articolo 25.

2.   Gli articoli 18, 19 e 20 non si applicano agli END senza spese.

Fatto salvo l'articolo 8, l'END senza spese tiene sempre un comportamento consono al fatto di essere distaccato presso l'Agenzia e adeguato alla dignità della sua funzione presso l'Agenzia.

Articolo 25

Missioni

1.   L'END senza spese che partecipa a missioni al di fuori della sede di distacco ottiene il rimborso conformemente alle norme vigenti per il rimborso delle missioni degli agenti, salve modalità diverse convenute fra l'Agenzia e il datore di lavoro.

2.   Se per una data missione l'Agenzia offre agli agenti un'assicurazione speciale per «alto rischio», il beneficio è esteso anche all'END senza spese che partecipa alla medesima missione.

3   L'END senza spese che partecipa ad una missione al di fuori del territorio dell'Unione è sottoposto al regime di sicurezza vigente presso l'Agenzia per tali missioni.

Articolo 26

Gli END senza spese non sono inclusi nella tabella dell'organico. Tuttavia, ai fini di trasparenza e informazione, il loro numero è trasmesso al comitato direttivo nell'ambito della relazione annuale del direttore esecutivo.

CAPO V

END retribuiti a titolo dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc

Articolo 27

La presente decisione si applica anche agli END le cui indennità sono corrisposte a titolo dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc dell'Agenzia, di cui agli articoli 19 e 20 della decisione (PESC) 2015/1835 («END ad hoc»).

Articolo 28

Gli END ad hoc sono assegnati esclusivamente ai progetti o programmi ad hoc il cui bilancio finanzi le rispettive indennità e spese.

L'assunzione di END ad hoc è soggetta alla previa approvazione dei pertinenti Stati membri contributori, sulla base di una proposta comprensiva del progetto di avviso di posto vacante associato a ciascun incarico, da parte di uno o più Stati membri contributori pertinenti o dell'Agenzia.

Articolo 29

Gli END ad hoc non sono inclusi nella tabella dell'organico. Tuttavia, ai fini di trasparenza e informazione, il loro numero è trasmesso al comitato direttivo nell'ambito del rapporto annuale del direttore esecutivo.

Articolo 30

I bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc che coprono le indennità e spese degli END ad hoc possono essere costituiti da contributi di paesi terzi che partecipano a tali progetti e programmi, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5 della decisione (PESC) 2015/1835.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, detti contributi non autorizzano i cittadini dei paesi terzi interessati ad essere considerati ammissibili nelle procedure di assunzione di END ad hoc.

CAPO VI

Esperti nazionali in formazione professionale

Articolo 31

Disposizioni generali e definizioni

Gli ENFP sono END ammessi all'Agenzia a fini di formazione professionale.

Articolo 32

Finalità della formazione professionale

1.   Le finalità della formazione professionale sono:

a)

permettere agli ENFP di fare esperienza con i metodi di lavoro e i progetti dell'Agenzia;

b)

consentire agli ENFP di acquisire esperienza pratica e conoscenza del lavoro quotidiano dell'Agenzia e offrire loro l'opportunità di lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;

c)

permettere al personale delle amministrazioni nazionali, in particolare del ministero della Difesa, di mettere in pratica le conoscenze acquisite nel corso degli studi, segnatamente nei rispettivi ambiti di competenza.

2.   Da parte sua l'Agenzia trae beneficio dal contributo di persone capaci di offrire una prospettiva nuova e conoscenze aggiornate che arricchiranno il lavoro quotidiano dell'istituzione e sviluppa una rete di persone con esperienza diretta delle sue procedure.

Articolo 33

Ammissibilità

Le disposizioni dell'articolo 2, ad esclusione del paragrafo 3, si applicano per analogia agli ENFP.

Articolo 34

Durata della formazione professionale

1.   La durata dei tirocini professionali è compresa fra 3 e 24 mesi. Essa è stabilita all'inizio e può essere prorogata per motivi debitamente giustificati entro il limite massimo di 24 mesi.

2.   L'ENFP può svolgere solo un tirocinio professionale.

Articolo 35

Organizzazione della formazione professionale

Durante l'intero tirocinio professionale gli ENFP sono seguiti da un consulente per la formazione. Questi deve informare l'unità delle Risorse umane in merito a qualsiasi incidente significativo occorso durante il tirocinio professionale, in particolare assenze, malattie, infortuni o interruzioni, di cui è a conoscenza o è stato messo a conoscenza dall'ENFP.

Gli ENFP osservano le istruzioni impartite dal proprio consulente per la formazione, dai superiori gerarchici nella direzione o nel servizio presso il quale sono distaccati e dall'unità delle Risorse umane.

Gli ENFP possono partecipare a riunioni (salvo che queste siano riservate o confidenziali ed essi siano sprovvisti del nulla osta di sicurezza), possono ricevere documenti e partecipare alle attività del servizio presso il quale sono distaccati.

Articolo 36

Sospensione del tirocinio professionale

Su richiesta scritta dell'ENFP o del suo datore di lavoro, e previo accordo di quest'ultimo, il direttore esecutivo dell'Agenzia può autorizzare una sospensione molto breve del tirocinio professionale o la sua fine anticipata. L'ENFP può riprendere il tirocinio professionale per il periodo rimanente, ma solo fino alla fine di tale periodo. Il tirocinio non può essere prorogato in alcun caso.

Articolo 37

Condizioni di lavoro e retribuzione

1.   L'articolo 2, paragrafo 3, e gli articoli 3, 5, 18, 19 e 20 non si applicano agli ENFP.

2.   Gli ENFP sono considerati END senza spese ai sensi del capo IV. La loro retribuzione continua ad essere corrisposta dal datore di lavoro; nessuna indennità finanziaria è pagata dall'Agenzia.

L'Agenzia non accetta richieste relative a sovvenzioni o compensi oppure al rimborso di spese di viaggio e altre spese a meno che si tratti del rimborso delle spese di missione sostenute nell'ambito del tirocinio professionale.

Articolo 38

Rapporti e certificato di frequenza

Gli ENFP che hanno concluso il periodo di formazione professionale stabilito compilano i rapporti di valutazione richiesti dall'unità delle Risorse umane al termine del tirocinio. Anche i consulenti per la formazione compilano il rapporto di valutazione per quanto di loro competenza.

Previa compilazione di tali rapporti, gli ENFP che hanno concluso il tirocinio professionale ricevono un certificato indicante le date della formazione professionale e il servizio in cui si è svolto.

Articolo 39

Gli ENFP non sono inclusi nella tabella dell'organico. Tuttavia, ai fini di trasparenza e informazione, il loro numero è trasmesso al comitato direttivo nell'ambito della relazione annuale del direttore esecutivo.

CAPO VII

Reclami

Articolo 40

Reclami

Fatta salva la possibilità di proporre ricorsi dopo avere assunto le proprie funzioni, alle condizioni ed entro i termini stabiliti all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli END possono presentare, presso l'autorità abilitata a concludere contratti di lavoro («AACC») ai sensi dello statuto dell'Agenzia, un reclamo contro un atto dell'AACC che arrechi loro pregiudizio ai sensi della presente decisione, ad eccezione degli atti che discendono direttamente da decisioni prese dal datore di lavoro.

Il reclamo deve essere presentato entro un termine di due mesi. Tale termine decorre dalla data della notifica della decisione all'interessato, ma in nessun caso dopo la data in cui quest'ultimo ha ricevuto la notifica. L'AACC notifica una decisione motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Qualora, allo scadere di tale termine, l'END non abbia ricevuto alcuna risposta al reclamo, questo è da considerarsi implicitamente respinto.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 41

Comunicazione di informazioni

Le rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri sono informate su base annuale in merito al numero di END presso l'Agenzia. Tali informazioni comprendono anche i seguenti elementi:

a)

la cittadinanza degli END distaccati provenienti da un'organizzazione o entità di cui all'articolo 1, secondo comma;

b)

le eventuali deroghe alla procedura di selezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3;

c)

l'assegnazione di tutti gli END;

d)

qualsiasi sospensione o fine anticipata del distacco degli END in conformità degli articoli 9 e 10;

e)

l'aggiornamento annuale delle indennità degli END ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 42

Delega di potere

Tutti i poteri conferiti all'Agenzia in virtù della presente decisione sono esercitati dall'AACC.

Articolo 43

Abrogazione

La decisione 2004/677/CE è abrogata. Gli articoli da 15 a 19 di tale decisione restano tuttavia d'applicazione agli END che lo richiedono per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore della presente decisione, fatto salvo l'articolo 44.

Articolo 44

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a ogni nuovo distacco, rinnovo o proroga del distacco a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2016

Per il Consiglio

Il president

M. LAJČÁK


(1)  GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55.

(2)  Decisione 2004/677/CE del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso l'Agenzia europea per la difesa (GU L 310 del 7.10.2004, pag. 64).

(3)  Decisione (UE) 2016/1351 del 4 agosto 2016 relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale)

(4)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).


12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/98


DECISIONE (UE) 2016/1353 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 2016

sulle norme finanziarie dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2007/643/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando la decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (1), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/643/PESC (2), sulle norme finanziarie dell'Agenzia europea per la difesa nonché sulle norme di aggiudicazione degli appalti e norme relative a contributi finanziari a titolo del bilancio operativo dell'Agenzia europea per la difesa.

(2)

A seguito dell'adozione della decisione (PESC) 2015/1835, è necessario abrogare la decisione 2007/643/PESC e fissare nuove norme finanziarie per l'Agenzia europea per la difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme finanziarie fondamentali dell'Agenzia europea per la difesa («Agenzia»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa all'Agenzia;

b)   «Stati membri contributori»: gli Stati membri partecipanti che contribuiscono a un progetto o programma particolare dell'Agenzia;

c)   «bilancio generale»: il bilancio generale stabilito in conformità dell'articolo 13 della decisione (PESC) 2015/1835;

d)   «entrate supplementari»: le entrate supplementari il cui contenuto è stabilito dall'articolo 15 della decisione (PESC) 2015/1835;

e)   «ordinatore»: il direttore esecutivo dell'Agenzia, che esercita i poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2015/1835;

f)   «bilancio»: lo strumento che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'Agenzia;

g)   «controllo»: qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l'efficacia, l'efficienza e l'economia delle operazioni, nonché l'affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l'informazione, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità, come pure l'adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l'attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi illustrati nella prima frase;

h)   «verifica»: la verifica di un aspetto specifico di un'operazione di entrata o di spesa.

TITOLO II

BILANCIO DELL'AGENZIA

Articolo 3

Bilancio dell'agenzia

Il bilancio dell'Agenzia comprende il bilancio generale, i bilanci relativi alle attività connesse a progetti o programmi ad hoc di cui al capo IV della decisione (PESC) 2015/1835 e i bilanci risultanti dalle entrate supplementari.

CAPO 1

Principi di bilancio

Articolo 4

Rispetto dei principi di bilancio

A norma dell'articolo 12 della decisione (PESC) 2015/1835, la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia rispettano i principi di bilancio fissati dalla presente decisione.

Articolo 5

Principi dell'unità e della verità del bilancio

1.   La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione a una linea del bilancio dell'Agenzia.

2.   Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio dell'Agenzia.

3.   Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell'Agenzia solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.

4.   Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a partire dal bilancio dell'Agenzia non sono dovuti a quest'ultima.

Articolo 6

Principio dell'annualità

1.   Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Agenzia sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

2.   Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio o, nel caso degli impegni giuridici relativamente ai quali la maggior parte delle fasi preparatorie è stata effettuata entro il 31 dicembre, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3.   Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio o durante gli esercizi precedenti.

4.   Considerato il fabbisogno dell'Agenzia e previa approvazione del comitato direttivo, a norma dell'articolo 15, gli stanziamenti inutilizzati possono essere iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio successivo. Tali stanziamenti devono essere utilizzati per primi.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non ostano a che gli impegni di bilancio per le azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possano essere ripartiti in frazioni annue.

Articolo 7

Principio del pareggio

1.   Entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.

2.   L'Agenzia non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio.

3.   Eventuali eccedenze di bilancio derivanti dal bilancio generale dell'Agenzia in un determinato esercizio sono considerate un credito a disposizione degli Stati membri partecipanti e sono loro restituite quale deduzione dal terzo contributo dell'esercizio successivo.

Articolo 8

Principio dell'unità di conto

Il bilancio dell'Agenzia è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro. Per le esigenze di tesoreria, tuttavia, il contabile è autorizzato a effettuare operazioni in altre monete.

Articolo 9

Principio dell'universalità

L'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento. Tutte le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio senza contrazione fra di esse.

Articolo 10

Principio della specializzazione

1.   Gli stanziamenti sono specificati almeno per titoli e per capitoli.

2.   L'ordinatore può procedere a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo senza limiti e da titolo a titolo nei limiti del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio che figurano sulla linea dalla quale viene effettuato lo storno.

Al di là del limite di cui al paragrafo 1, l'ordinatore propone al comitato direttivo storni di stanziamenti da titolo a titolo. Il comitato direttivo dispone di tre settimane per opporsi a detti storni. Trascorso tale termine gli storni sono considerati adottati.

L'ordinatore informa il comitato direttivo degli storni effettuati a norma del primo comma. Le proposte di storni e gli storni effettuati sono accompagnati da documenti giustificativi adeguati e dettagliati da cui emerge l'esecuzione degli stanziamenti nonché le previsioni del fabbisogno fino a fine esercizio, tanto per le linee da rafforzare quanto per quelle da cui sono prelevati gli stanziamenti.

Articolo 11

Principio della sana gestione finanziaria

1.   Gli stanziamenti sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2.   Secondo il principio dell'economia, le risorse impiegate dall'Agenzia nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore.

Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

Articolo 12

Controllo interno dell'esecuzione del bilancio

1.   Il bilancio dell'Agenzia viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente.

2.   Ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)

efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;

b)

affidabilità delle relazioni;

c)

salvaguardia degli attivi e informazione;

d)

prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;

e)

adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

3.   Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include, in particolare, gli elementi stabiliti all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tenendo conto della struttura e delle dimensioni dell'Agenzia, della natura dei compiti affidatigli, degli importi in causa e dei rischi finanziari e operativi esistenti.

Articolo 13

Principio della trasparenza

1.   Il bilancio dell'Agenzia è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.

2.   Fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il bilancio dell'Agenzia, compresi la tabella dell'organico e i bilanci rettificativi, quali adottati, sono pubblicati sul sito Internet dell'Agenzia entro quattro settimane dalla loro adozione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL BILANCIO GENERALE

CAPO 1

Programmazione finanziaria

Articolo 14

Bilancio generale

1.   Entro il 31 marzo di ogni anno il capo dell'Agenzia fornisce al comitato direttivo una stima preliminare del progetto di bilancio generale per l'esercizio successivo.

2.   Entro il 30 giugno di ogni anno il capo dell'Agenzia propone al comitato direttivo una stima preliminare rivista del progetto di bilancio generale per l'esercizio successivo, unitamente al progetto di quadro di pianificazione triennale.

3.   Entro il 30 settembre di ogni anno il capo dell'Agenzia propone il progetto di bilancio generale al comitato direttivo unitamente al progetto di quadro di pianificazione triennale. Il progetto comprende:

a)

gli stanziamenti ritenuti necessari:

i)

per coprire i costi operativi, di personale e di riunione dell'Agenzia;

ii)

per consulenze esterne, in particolare analisi operative, indispensabili affinché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti, nonché per specifiche attività a beneficio comune di tutti gli Stati membri partecipanti;

b)

una stima delle entrate necessarie per coprire le spese.

4.   Il comitato direttivo mira ad assicurare che gli stanziamenti di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii), rappresentino una percentuale significativa degli stanziamenti complessivi di cui al paragrafo 3. Tali stanziamenti corrispondono alle esigenze effettive e consentono all'Agenzia di svolgere un ruolo operativo.

5.   Il progetto di bilancio generale è supportato da motivazioni particolareggiate e da una tabella dell'organico.

6.   Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, può decidere che il progetto di bilancio generale copra altresì un particolare progetto o programma ove questo risulti chiaramente a beneficio comune di tutti gli Stati membri partecipanti.

7.   Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli.

8.   Ogni titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti provvisori». Tali stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi, quanto all'importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.

9.   Le entrate comprendono:

a)

contributi degli Stati membri partecipanti in base al criterio del reddito nazionale lordo (RNL);

b)

altre entrate, tra cui le trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale e gli interessi maturati sui conti bancari dell'Agenzia.

Il progetto di bilancio generale prevede per le entrate con destinazione specifica una voce d'accoglienza e, per quanto possibile, l'importo previsto.

10.   Il comitato direttivo, deliberando all'unanimità, adotta il progetto di bilancio generale entro il 31 dicembre di ogni anno. In tale occasione, il comitato direttivo è presieduto dal capo dell'Agenzia ovvero da un rappresentante da lui designato o da un membro del comitato direttivo invitato dal capo dell'Agenzia a svolgere tale funzione. Il direttore esecutivo dichiara che il bilancio è stato adottato e lo notifica agli Stati membri partecipanti.

11.   Se, all'inizio dell'esercizio, il progetto di bilancio generale non è stato adottato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o per altra sottodivisione, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente. Tale misura non può tuttavia avere per effetto di mettere a disposizione dell'Agenzia stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio generale in preparazione. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, a condizione che i complessivi stanziamenti di bilancio per tale esercizio finanziario non superino quelli iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente. Il direttore esecutivo può chiedere che siano versati i contributi necessari per coprire gli stanziamenti autorizzati ai sensi della presente disposizione, pagabili entro 30 giorni dall'invio della richiesta di contributi.

Articolo 15

Bilancio rettificativo

1.   In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, il direttore esecutivo può proporre al comitato direttivo un progetto di bilancio rettificativo.

2.   Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio generale. Il comitato direttivo delibera tenendo conto dell'urgenza di tali circostanze.

CAPO 2

Agenti finanziari ed esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria

Articolo 16

Poteri e funzioni dell'ordinatore

1.   Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore. L'ordinatore esegue il bilancio generale conformemente alle presenti norme finanziarie e al principio della sana gestione finanziaria, sotto la sua responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati. L'ordinatore è incaricato di garantirne la legittimità e la regolarità.

2.   Il direttore esecutivo può delegare i poteri d'esecuzione del bilancio al personale dell'Agenzia, soggetto alla decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio (4), («statuto dell'Agenzia»), alle condizioni stabilite nelle presenti norme finanziarie. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

3.   Possono essere affidati, mediante contratto, a entità od organismi esterni compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non comportano attribuzioni di servizio pubblico né l'esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.

4.   Il direttore esecutivo propone al comitato direttivo e pone in atto, tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti. L'istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un'analisi dei rischi che tiene conto del loro rapporto costo/efficacia.

Il comitato direttivo fornisce il suo assenso alle decisioni relative alla struttura organizzativa dell'Agenzia.

Il direttore esecutivo può introdurre una funzione di perizia tecnica e di consulenza per assisterlo nel controllo dei rischi connessi alle sue attività.

5.   L'ordinatore conserva i documenti giustificativi relativi alle operazioni eseguite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione di discarico all'Agenzia per l'esecuzione del bilancio generale per l'esercizio interessato.

6.   Al trattamento dei dati personali si applica l'articolo 31 della decisione (PESC) 2015/1835.

Articolo 17

Controlli ex ante

1.   Ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante fondato su un'analisi documentale e sui risultati disponibili di controlli già effettuati, concernente gli aspetti operativi e finanziari dell'operazione.

I controlli ex ante comprendono l'avvio e la verifica di un'operazione.

L'avvio e la verifica di un'operazione sono funzioni distinte.

2.   Per avvio di un'operazione si intende il complesso delle operazioni preparatorie all'adozione degli atti di esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

3.   Per verifica ex ante di un'operazione si intendono tutti i controlli ex ante realizzati dall'ordinatore per verificarne gli aspetti operativi e finanziari. Per una data operazione, la verifica è effettuata da funzionari diversi da quelli che hanno avviato l'operazione.

4.   I controlli ex ante verificano la coerenza fra i documenti giustificativi richiesti e le altre informazioni disponibili.

La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall'ordinatore in base a considerazioni inerenti ai rischi e all'efficienza in termini di costi. In caso di dubbio, l'ordinatore incaricato di convalidare il pagamento in questione richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere una affidabilità ragionevole dal controllo ex ante.

I controlli ex ante hanno lo scopo di constatare in particolare quanto segue:

a)

la regolarità e la conformità della spesa e delle entrate rispetto alle disposizioni applicabili;

b)

l'applicazione del principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 11.

Ai fini dei controlli, l'ordinatore può ritenere che una serie di singole operazioni analoghe riguardanti spese regolari per retribuzioni, pensioni, rimborsi di spese di missione e di spese mediche costituisca un'unica operazione.

Articolo 18

Controlli ex post

1.   L'ordinatore può predisporre controlli ex post per verificare operazioni già autorizzate in esito a controlli ex ante. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio.

I controlli ex post possono essere svolti su base documentale o, se necessario, sul posto.

2.   I controlli ex post sono svolti da personale diverso da quello responsabile dei controlli ex ante. Il personale responsabile dei controlli ex post non è subordinato al personale responsabile dei controlli ex ante.

Il personale incaricato del controllo della gestione delle operazioni finanziarie dispone delle necessarie competenze professionali.

Articolo 19

Relazioni annuali

Il direttore esecutivo rende conto annualmente al comitato direttivo dell'esercizio delle sue funzioni. A tale scopo il direttore esecutivo presenta i conti annuali dell'agenzia nel rispetto dei termini di cui all'articolo 44.

I conti annuali dell'Agenzia sono composti da diverse sezioni, tra cui:

a)

la relazione di attività, che descrive i principali aspetti dell'esercizio;

b)

gli stati finanziari;

c)

la relazione sull'esecuzione del bilancio.

I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile nella quale egli dichiara che i conti annuali sono stati elaborati nel rispetto dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili.

I conti definitivi contengono informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, in cui si dichiara che, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, il direttore esecutivo ha la ragionevole certezza che:

a)

le informazioni figuranti nella relazione forniscono un'immagine fedele;

b)

le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria;

c)

le procedure di controllo predisposte danno la garanzia necessaria quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La relazione di attività illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e benefici dei controlli.

Articolo 20

Stato finanziario

1.   Gli stati finanziari sono presentati in euro e comprendono quanto segue:

a)

il bilancio finanziario e il conto economico, che rappresentano l'intera situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio precedente, e sono presentati conformemente alle norme contabili di cui all'articolo 39;

b)

la situazione dei flussi di cassa che indica gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;

c)

la situazione di variazione dell'attivo netto che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati.

2.   Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni presentate negli stati di cui al paragrafo 1 e forniscono tutte le informazioni supplementari prescritte dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, quando tali informazioni sono pertinenti in relazione alle attività dell'Agenzia.

Articolo 21

Relazione sull'esecuzione del bilancio

La relazione sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia comprende il bilancio generale e i bilanci relativi ad attività ad hoc e risultanti da entrate supplementari; è presentata in euro. La struttura della relazione sull'esecuzione del bilancio è identica a quella del bilancio stesso.

Essa comprende:

a)

la relazione che comprende la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese;

b)

le note esplicative che completano e commentano le informazioni fornite nella relazione.

Articolo 22

Tutela degli interessi finanziari dell'agenzia

1.   Se un membro del personale partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene che una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta da un superiore gerarchico sia irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui lo stesso è vincolato, ne informa per iscritto il direttore esecutivo, che risponde per iscritto. In caso d'inerzia del direttore esecutivo o qualora egli confermi la decisione o l'istruzione iniziale e il membro del personale consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il membro del personale ne informa il capo dell'Agenzia.

2.   In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Agenzia o dei suoi membri, il membro del personale informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore. Il collegio dei revisori dei conti come pure qualsiasi revisore esterno che svolga gli audit finanziari dell'Agenzia informano l'ordinatore in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell'Agenzia o dei suoi membri.

Articolo 23

Contabile

1.   Il comitato direttivo nomina un contabile soggetto allo statuto dell'Agenzia, che è interamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni in seno all'Agenzia e rende conto al comitato direttivo. Il contabile è incaricato, presso l'Agenzia, di quanto segue:

a)

provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;

b)

tenere la contabilità, preparare e presentare i conti conformemente al capo 6 del presente titolo e agli articoli 19, 20 e 21;

c)

attuare, conformemente al capo 6 del presente titolo, le norme contabili e il piano contabile;

d)

convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; al riguardo, il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di liquidazione;

e)

provvedere alla gestione della tesoreria.

2.   Il contabile ottiene dall'ordinatore tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'Agenzia e dell'esecuzione del bilancio. L'ordinatore garantisce l'affidabilità di tali informazioni.

3.   Prima della loro adozione da parte del direttore esecutivo, il contabile approva i conti, attestando in tal modo di avere la ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'Agenzia.

Ai fini del primo comma, il contabile verifica che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 39 e che tutte le entrate e le spese siano contabilizzate.

L'ordinatore o i suoi delegati restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, della legittimità e regolarità delle spese sotto il loro controllo e della completezza ed esattezza delle informazioni trasmesse al contabile.

Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti.

Il contabile formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

Fatto salvo il paragrafo 4, solo il contabile è abilitato a gestire denaro contante ed equivalenti di liquidità. Il contabile è responsabile della custodia dei medesimi.

4.   Nell'espletamento delle sue funzioni e se ciò si rivela indispensabile a tal fine conformemente alle norme finanziarie dell'Agenzia, il contabile può delegare taluni compiti a personale soggetto allo statuto dell'Agenzia.

5.   Fatte salve eventuali misure disciplinari, il comitato direttivo può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni. In tale caso il comitato direttivo nomina un contabile provvisorio.

Articolo 24

Responsabilità degli agenti finanziari

1.   Gli articoli da 16 a 26 fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Agenzia e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione o degli Stati membri.

2.   Ogni ordinatore e contabile sono responsabili sotto il profilo disciplinare e patrimoniale conformemente allo statuto dei funzionari dell'Agenzia. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Agenzia o dei suoi membri, sono adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente, in particolare l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

3.   Ogni membro del personale può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. La decisione motivata viene presa dall'autorità che ha il potere di nomina, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dalla legislazione vigente.

4.   Per quanto concerne la responsabilità degli ordinatori, si applica l'articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 25

Conflitto d'interessi

1.   Gli agenti finanziari ai sensi del titolo III, capo 2, e le altre persone partecipanti all'esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Agenzia.

Laddove esista un rischio di questo tipo, la persona in questione si astiene da tali azioni e ne informa il direttore esecutivo, che conferma per iscritto l'esistenza di un conflitto d'interessi. La persona in questione informa inoltre il proprio superiore gerarchico. Se l'agente è il direttore esecutivo, la persona deve informarne il capo dell'Agenzia.

Qualora si accerti l'esistenza di un conflitto d'interessi, la persona in questione cessa ogni sua attività nella materia. Il direttore esecutivo, o il capo dell'Agenzia nel caso in cui il conflitto d'interessi riguardi il direttore esecutivo, intraprendono qualsiasi altra azione appropriata.

2.   Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il destinatario.

Articolo 26

Separazione delle funzioni

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro esclusive.

CAPO 3

Revisione contabile interna

Articolo 27

Designazione, poteri e funzioni del revisore interno

1.   L'Agenzia dispone di una funzione di revisione contabile interna, che viene esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.

2.   Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

3.   Il revisore interno consiglia l'Agenzia riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.

Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue:

a)

verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

b)

valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio.

4.   Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione all'insieme delle attività e dei servizi dell'Agenzia. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni. Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività del direttore esecutivo e degli altri elementi d'informazione individuati.

5.   Il revisore interno prepara il piano annuale di revisione contabile e lo presenta al direttore esecutivo.

6.   Il revisore interno prende conoscenza della relazione dell'ordinatore a norma dell'articolo 19 e degli altri elementi d'informazione individuati.

7.   Il revisore interno presenta al direttore esecutivo una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni.

Inoltre, il revisore interno riferisce nei seguenti casi:

se non è stato dato seguito a rischi gravi e raccomandazioni essenziali,

se vi sono ritardi significativi nell'attuazione delle raccomandazioni formulate in anni precedenti.

Il direttore esecutivo adotta le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell'attuazione delle raccomandazioni scaturite dalla revisione contabile.

Il direttore esecutivo trasmette annualmente al comitato direttivo una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime. Il comitato direttivo esamina le informazioni e verifica se le raccomandazioni sono state attuate pienamente e tempestivamente.

8.   L'Agenzia comunica i dati di contatto del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno.

9.   Le relazioni e le constatazioni del revisore interno sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.

Articolo 28

Indipendenza del revisore interno

L'indipendenza del revisore interno, la sua responsabilità circa le misure prese nell'esercizio delle sue funzioni e il suo diritto di avviare un'azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono determinati conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

CAPO 4

Operazioni di entrata e di spesa

Articolo 29

Esecuzione delle entrate

1.   L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e il recupero degli importi indebitamente versati. Essa comprende anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

2.   Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

Se alla scadenza prevista nella nota di addebito il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l'ordinatore e avvia immediatamente la procedura di recupero, con qualsiasi via legale, compresa, se necessario, la compensazione, e se questa non è possibile, con l'esecuzione forzata.

Quando l'ordinatore intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia è motivata. La decisione di rinuncia specifica che sono state esplicate azioni ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata.

Il contabile tiene un elenco degli importi da recuperare. I crediti dell'Agenzia sono raggruppati in tale elenco in funzione della data dell'ordine di riscossione. Il contabile indica altresì le decisioni di rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato. Tale elenco va allegato ai conti annuali dell'Agenzia.

3.   Qualsiasi credito non rimborsato alla data di scadenza fissata nella nota di addebito produce interessi conformemente all'articolo 83 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1268/2012 (5).

4.   I crediti dell'Agenzia nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti dell'Agenzia sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

Articolo 30

Contributo degli Stati membri al bilancio generale dell'agenzia

1.   Determinazione dei contributi laddove è applicabile il criterio dell'RNL come segue:

a)

laddove è applicabile il criterio dell'RNL, la ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo come previsto nell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europeae ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio (6), o di qualsiasi altra decisione che la sostituisca;

b)

i dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna «risorsa propria basata sull'RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio dell'Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell'RNL di tale Stato membro nell'aggregato complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.

2.   Il calendario di pagamento dei contributi è il seguente:

a)

i contributi destinati a finanziare il bilancio generale dell'Agenzia sono versati dagli Stati membri partecipanti in tre quote uguali, entro il 15 marzo, il 15 giugno e il 15 ottobre dell'esercizio interessato. L'Agenzia invia lettere di richiesta dei contributi agli Stati membri partecipanti almeno 60 giorni prima delle date di pagamento delle quote;

b)

quando è adottato un bilancio rettificativo, i contributi necessari sono versati dagli Stati membri partecipanti entro 60 giorni dall'invio della richiesta corrispondente;

c)

le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne;

d)

se il bilancio annuale non è approvato entro il 30 novembre, su richiesta di uno Stato membro l'Agenzia può emettere una richiesta individuale provvisoria di contributi per tale Stato membro, da versare entro 60 giorni dall'invio della richiesta corrispondente.

Quando il pagamento è effettuato entro il termine ed è ricevuto dall'Agenzia non più di 10 giorni oltre detto termine, all'Agenzia non è dovuto alcun interesse di cui all'articolo 29, paragrafo 3. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a 10 giorni, gli interessi di mora sono calcolati per l'intero periodo.

Articolo 31

Esecuzione delle spese

1.   Per eseguire le spese, l'ordinatore procede agli impegni di bilancio e giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari per l'esecuzione degli stanziamenti.

2.   Un impegno di bilancio consiste nell'operazione con la quale sono riservati gli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di impegni giuridici. Un impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea o constata un'obbligazione dalla quale deriva un onere. Gli impegni di bilancio e gli impegni giuridici sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo in casi debitamente giustificati.

Gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti categorie:

a)

specifico: l'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati;

b)

globale: l'impegno di bilancio è globale quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato;

c)

accantonato: l'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire spese regolari di natura amministrativa il cui importo o i cui beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base o se si tratta di spese amministrative.

3.   Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

La liquidazione di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore:

a)

verifica l'esistenza dei diritti del creditore;

b)

determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito;

c)

verifica l'esigibilità del credito.

L'autorizzazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

4.   Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio dell'Agenzia, l'ordinatore procede a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.

5.   Il primo anno del quadro di pianificazione triennale dell'Agenzia contiene l'autorizzazione del comitato direttivo per le spese operative del suddetto organismo per le attività a cui si riferisce, purché gli elementi definiti nel presente paragrafo siano chiaramente identificati.

Il quadro di pianificazione comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione degli importi assegnati a ciascuna azione.

Qualsiasi modifica sostanziale del primo anno del quadro di pianificazione triennale dell'Agenzia è adottata conformemente alla procedura utilizzata per il quadro di pianificazione iniziale.

Il comitato direttivo può delegare all'ordinatore dell'Agenzia il potere di apportare modifiche non sostanziali al quadro di pianificazione.

Articolo 32

Termini di tempo

Il pagamento delle spese è effettuato entro i termini di tempo e secondo le disposizioni dell'articolo 92 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'articolo 111 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

CAPO 5

Esecuzione del bilancio

Articolo 33

Appalti pubblici

1.   Per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti pubblici, si applicano le disposizioni del titolo V del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Per gli appalti il cui valore è compreso tra 60 000 EUR e le soglie di cui all'articolo 118 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è consentita la procedura stabilita dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 per gli appalti di valore modesto non superiore a 60 000 EUR.

3.   L'Agenzia può stipulare con la Commissione europea, con gli uffici interistituzionali, con il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (7) e con altri organismi dell'Unione contratti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori da parte loro senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico.

Articolo 34

Aggiudicazione congiunta

1.   L'Agenzia può chiedere di essere associata, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, all'aggiudicazione di appalti della Commissione o di appalti interistituzionali, nonché all'aggiudicazione di appalti di altri organismi o agenzie dell'UE.

2.   Nell'ambito delle attività di collaborazione con gli Stati membri, quali quelle di cui al capo IV della decisione (PESC) 2015/1835, l'Agenzia può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunta.

3.   In caso di procedura di aggiudicazione congiunta fra l'Agenzia e l'amministrazione aggiudicatrice di uno o più Stati membri si applicano le disposizioni procedurali dell'Agenzia.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice di uno o più Stati membri detiene o gestisce una quota del valore totale stimato del contratto pari o superiore al 50 %, oppure in altri casi debitamente motivati, si applicano le norme procedurali della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), della direttiva 2009/81/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o di qualsiasi altro atto giuridico dell'Unione che possa essere applicabile alla luce della materia in questione.

4.   L'Agenzia può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunta con le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro ospitante per coprire le proprie necessità amministrative. In questo caso si applica, mutatis mutandis, l'articolo 133 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 35

Esperti

L'Agenzia può applicare le disposizioni dell'articolo 287 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 per la selezione di esperti, fatte salve le eventuali procedure specifiche previste nell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'Agenzia stessa. Questi esperti sono pagati sulla base di un importo fisso preventivamente annunciato e sono scelti in funzione della loro capacità professionale.

Gli esperti esterni sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati e nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di assenza di conflitti d'interesse.

Articolo 36

Sovvenzioni

Per quanto riguarda l'attribuzione di sovvenzioni, si applicano le disposizioni del titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 37

Premi

1.   Per quanto riguarda i premi, si applicano le disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I concorsi a premi con un valore unitario di 10 000 EUR o più possono essere pubblicati solo se sono previsti nel quadro di pianificazione dell'Agenzia.

Articolo 38

Indicazione dei mezzi di ricorso

1.   Qualora un atto procedurale di un ordinatore leda i diritti di un richiedente o offerente, beneficiario o contraente, l'atto stesso riporta l'indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario per l'impugnazione.

2.   Sono indicati, in particolare, la natura del ricorso, l'istanza o le istanze che possono essere adite nonché i termini per l'esercizio del ricorso.

CAPO 6

Contabilità

Articolo 39

Norme relative alla contabilità

L'Agenzia crea un sistema contabile che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili.

Il contabile dell'Agenzia adotta norme sul modello dei principi contabili internazionalmente ammessi per il settore pubblico. Il contabile può discostarsi da tali principi se lo reputa necessario per dare un'immagine fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri e proventi e dei flussi di cassa. Qualora un contabile si discosti sensibilmente da detti principi, le note degli stati finanziari indicano tale fatto e i motivi che lo giustificano.

Articolo 40

Principi contabili

Gli stati finanziari presentano le informazioni, comprese le informazioni sui metodi contabili, in maniera che garantiscano che sono pertinenti, affidabili, confrontabili e comprensibili. Gli stati finanziari sono formati in conformità dell'articolo 39.

Articolo 41

Sistema contabile

1.   Il sistema contabile si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute in euro per esercizio.

2.   La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia.

3.   La contabilità di bilancio fornisce un quadro dettagliato dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia. Essa registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.

Articolo 42

Inventari

L'Agenzia tiene inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che ne costituiscono il patrimonio. L'Agenzia verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

CAPO 7

Revisione contabile esterna e lotta contro la frode

Articolo 43

Revisione contabile esterna

1.   Il comitato direttivo nomina un collegio di revisori dei conti per esercitare la funzione di revisione contabile esterna del bilancio amministrativo e di quello operativo, dei conti finanziari e degli stati finanziari dell'Agenzia. La revisione contabile è condotta in conformità dei principi internazionali ammessi in materia di revisione e, previa approvazione da parte del comitato direttivo, dei termini di riferimento aggiuntivi.

Almeno ogni tre anni il collegio fornisce al comitato direttivo una garanzia e un parere indipendenti sul fatto che le attività dell'Agenzia sono state svolte secondo i principi di una sana gestione finanziaria. Per svolgere tale compito, il collegio può ricorrere a personale temporaneo aggiuntivo, d'intesa con il comitato direttivo.

2.   Il collegio dei revisori dei conti è composto da almeno tre revisori di diversi Stati membri partecipanti, assistiti da collaboratori nominati dal collegio. Il collaboratore può essere mantenuto fintantoché resta in carica il membro del collegio di revisori dei conti che lo ha nominato.

3.   I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati per un periodo di tre audit successivi. Viene garantita una rotazione equa tra gli Stati membri partecipanti che desiderano inviare revisori.

4.   Il comitato direttivo nomina il collegio dei revisori dei conti scegliendo tra i candidati proposti dagli Stati membri partecipanti. I candidati appartengono di preferenza al più alto organismo di revisione contabile nazionale degli Stati membri partecipanti e offrono sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Devono essere disponibili per assolvere compiti per conto dell'Agenzia ogni qual volta sia necessario. Nell'esercizio di tali funzioni i membri del collegio:

a)

continuano ad essere retribuiti, così come i loro collaboratori, dall'organismo di appartenenza; l'Agenzia rimborsa loro solo le spese di missione sulla stessa base prevista dalle regole dell'Agenzia;

b)

possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato direttivo; il collegio ed i revisori che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna;

c)

riferiscono unicamente al comitato direttivo in merito ai loro compiti;

d)

verificano che l'esecuzione delle entrate e delle spese amministrate dall'Agenzia sia conforme alla normativa applicabile e ai principi di una sana gestione finanziaria.

5.   Il collegio di revisori dei conti elegge ogni anno il suo presidente per l'esercizio successivo. Adotta le norme applicabili alle revisioni effettuate dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali in materia di revisione. Il collegio approva le relazioni di revisione contabile stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse al direttore esecutivo e al comitato direttivo.

6.   I revisori assicurano il rispetto della riservatezza delle informazioni e la protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni di revisione in conformità delle regole applicabili a tali informazioni e dati.

7.   I revisori hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui detti documenti e supporti sono custoditi e hanno la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all'esecuzione delle entrate e delle spese dell'Agenzia forniscono al direttore esecutivo e alle persone incaricate della revisione delle stesse l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni. Le spese relative alla revisione sono imputate al bilancio generale.

8.   Su proposta del direttore esecutivo o di uno degli Stati membri, il comitato direttivo può decidere, caso per caso, di ricorrere ad altri organismi esterni per revisioni particolari in coordinamento con l'incarico del collegio di revisori dei conti.

9.   In casi specifici, a spese proprie e in accordo con il comitato direttivo, le autorità nazionali di revisione degli Stati membri partecipanti possono ottenere tutte le informazioni ed esaminare tutti i documenti che ritengono necessari ai fini della revisione relativa alla propria quota nazionale o delle relazioni al governo e al parlamento, senza prevaricare la sfera di competenza degli altri Stati membri partecipanti e le responsabilità del collegio di revisori dei conti e conformemente alle norme dell'Agenzia, in particolare quelle sulla protezione dei dati.

Articolo 44

Revisione contabile annuale e discarico del bilancio dell'agenzia

1.   Entro il 31 del mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo presenta al collegio dei revisori dei conti, per esame e parere, un progetto dei conti annuali dell'Agenzia di cui all'articolo 19.

2.   Entro il 30 del mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio, il collegio di revisori dei conti presenta al direttore esecutivo la sua relazione annuale di revisione contabile contenente il parere e le osservazioni del collegio stesso sul progetto di conti annuali di cui al paragrafo 1.

3.   Entro il 15 del mese di luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo sottopone al comitato direttivo i conti annuali definitivi sottoposti a revisione e la relazione di revisione contabile, corredati delle risposte dell'Agenzia.

4.   Entro il 30 del mese di ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio, il comitato direttivo approva i conti annuali sottoposti a revisione e concede il discarico al direttore esecutivo e al contabile dell'Agenzia per l'esercizio.

5.   Dopo l'approvazione del comitato direttivo, i conti annuali sottoposti a revisione sono notificati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6.   L'insieme dei conti e degli inventari è conservato dal contabile per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di discarico corrispondente.

Articolo 45

OLAF

1.   L'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11) al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Agenzia in relazione a una sovvenzione attribuita o a un appalto finanziato da essa.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, i contratti, gli accordi e le decisioni dell'Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente il collegio di revisori dei conti e l'OLAF a svolgere controlli e indagini in base alle rispettive competenze.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE ENTRATE SUPPLEMENTARI

Articolo 46

Entrate supplementari

1.   Nell'ambito della sua missione ai sensi dell'articolo 2 della decisione (PESC) 2015/1835, l'Agenzia può ricevere entrate supplementari con destinazione specifica:

a)

a carico del bilancio generale dell'Unione decise caso per caso, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali ad esso applicabili;

b)

a carico degli Stati membri, di paesi terzi o di altre parti terze, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione di tali informazioni da parte dell'Agenzia.

2.   Le entrate di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica.

3.   I costi amministrativi supplementari connessi alla gestione delle entrate supplementari sono coperti, se del caso, dal bilancio relativo alle stesse.

4.   Le disposizioni di cui al titolo III, capi da 2 a 7, sono applicabili alle entrate supplementari a meno che i pertinenti accordi prevedano norme diverse, che sono in ogni caso conformi ai principi di bilancio stabiliti al titolo II.

5.   Eventuali eccedenze di bilancio derivanti da entrate supplementari al termine del periodo di attuazione sono considerate un credito a disposizione delle entità che vi hanno contribuito e sono loro restituite. Possono altresì essere utilizzate con altre destinazioni specifiche, come stabilito nei pertinenti accordi o, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione delle informazioni da parte dell'Agenzia, come proposto dall'entità interessata.

6.   Il contabile adotta le misure idonee a tenere sotto controllo, separatamente, l'impiego delle entrate supplementari e degli stanziamenti corrispondenti. I contributi risultanti da entrate supplementari sono pertanto contabilizzati separatamente e utilizzati nel rispetto della destinazione specifica a essi assegnata. A fini di trasparenza sono inoltre versati in conti bancari separati. Saranno inoltre indicati separatamente all'interno della relazione sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di cui all'articolo 21.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AI BILANCI RELATIVI AD ATTIVITÀ AD HOC

Articolo 47

Gestione da parte dell'agenzia di bilanci relativi ad attività ad hoc

1.   Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro, può decidere che l'Agenzia può essere incaricata dagli Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza conformemente al capo IV della decisione (PESC) 2015/1835.

2.   Il comitato direttivo, nell'ambito dei progetti e programmi ad hoc dell'Agenzia, può autorizzare quest'ultima, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano le attività in questione, a concludere contratti e convenzioni di sovvenzione, nonché a raccogliere in via preliminare presso tali Stati membri i contributi necessari per onorare detti contratti e convenzioni di sovvenzione, prendendo in considerazione i vincoli di bilancio degli Stati membri.

3.   Le disposizioni di cui al titolo III, capi da 2 a 7, della presente decisione si applicano alle attività ad hoc istituite in conformità degli articoli 19 o 20 della decisione (PESC) 2015/1835, a meno che l'atto o gli atti di base del programma o del progetto prevedano norme diverse, che sono in ogni caso conformi ai principi di bilancio stabiliti al titolo II della presente decisione.

4.   Eventuali eccedenze di bilancio derivanti da progetti o programmi ad hoc sono considerate un credito a disposizione degli Stati membri partecipanti e delle altre entità che vi hanno contribuito e sono loro restituite al termine del periodo di attuazione o utilizzate con altre destinazioni specifiche, come stabilito nei pertinenti accordi o come deciso dallo Stato membro interessato o dall'entità interessata.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Modifiche

Ogni riferimento al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si intende fatto tenendo conto anche delle modifiche allo stesso.

Articolo 49

Abrogazione della decisione 2007/643/PESC

La decisione 2007/643/PESC è abrogata.

Articolo 50

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55.

(2)  GU L 269 del 12.10.2007, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio, del 4 agosto 2016, riguardo allo statuto degli agenti dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/676/CE (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(6)  Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

(7)  Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

(8)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(9)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori e recante modifica delle direttive 2004/14/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).