ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 214

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
9 agosto 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1347 della Commissione, dell'8 agosto 2016, recante duecentocinquantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1348 della Commissione, dell'8 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione, del 5 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature [notificata con il numero C(2016) 5028]  ( 1 )

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1346 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2016

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Nel luglio 2005 il Consiglio ha istituito con il regolamento di esecuzione (CE) n. 1174/2005 (2) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem compreso tra il 7,6 % e il 46,7 % («le misure antidumping iniziali»).

(2)

Nel luglio 2008, in seguito a un riesame intermedio parziale aperto d'ufficio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha precisato l'ambito di applicazione delle misure e ha escluso dalle misure antidumping iniziali determinati prodotti — elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori — che sono risultati essere distinti dai transpallet manuali a motivo delle loro caratteristiche, funzioni specifiche e utilizzazioni finali (3).

(3)

Nel giugno 2009, con il regolamento (CE) n. 499/2009 (4) il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, ha esteso il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 alle importazioni di transpallet manuali spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia.

(4)

Nell'ottobre 2011 il Consiglio ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 (5) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

Nell'aprile 2013 il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio (6) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base imponendo un dazio del 70,8 % a tutte le importazioni nell'Unione di transpallet manuali originari della RPC.

(6)

Nel settembre 2014 la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 della Commissione (7) in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, istituendo un'aliquota individuale del 54,1 % sulle importazioni di transpallet manuali fabbricati da Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.

(7)

Le misure in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC, come descritto nei considerando 5 e 6.

1.2.   Domanda

(8)

Il 4 novembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale le è stato chiesto di aprire un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure in vigore e di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(9)

La domanda è stata presentata da BT Products AS, Lifter SRL e PR Industrial SRL, produttori dell'Unione di transpallet manuali.

1.3.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

1.3.1.   Prodotto in esame

(10)

Il prodotto interessato dalla possibile elusione è costituito da transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900019 e 8431200019). Per transpallet manuali si intendono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l'attrezzo come una pompa, ad un'altezza sufficiente per il trasporto e non hanno altre funzioni o utilizzi che permettano, ad esempio: i) di spostare e sollevare carichi ad un'altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori); iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).

1.3.2.   Prodotto oggetto dell'inchiesta

(11)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma presentato all'importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame, ma rientrante in codici TARIC differenti (ossia 8427900030 e 8431200050) e originario della RPC.

(12)

Al momento dell'apertura dell'inchiesta il margine di errore del sistema di indicazione di peso è stato definito come pari o superiore all'1 % del carico. L'inchiesta ha tuttavia stabilito che la precisione del sistema di indicazione di peso non è una caratteristica essenziale per distinguere il prodotto oggetto dell'inchiesta dai transpallet manuali. Più precisamente, come analizzato successivamente nei considerando da 54 a 59, il meccanismo di pesatura del prodotto oggetto dell'inchiesta non ne muta le caratteristiche essenziali, come la struttura e l'utilizzo, al fine di renderlo differente dal prodotto in esame.

1.4.   Apertura

(13)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure in vigore e di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(14)

L'inchiesta è stata aperta il 15 dicembre 2015 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2346 della Commissione (8) («il regolamento di apertura»).

1.5.   Inchiesta

(15)

La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC, ai produttori esportatori di tale paese, agli importatori dell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione.

(16)

Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori nella RPC e agli importatori noti dell'Unione.

(17)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni sulla base dei dati disponibili.

(18)

Un produttore esportatore della RPC si è manifestato e ha inviato osservazioni, ma non ha risposto al questionario destinato ai produttori esportatori. Successivamente è stata accertata la sua omessa collaborazione (cfr. il considerando 26).

(19)

Tre importatori hanno inviato alla Commissione una risposta al questionario.

(20)

Un fornitore di sistemi di indicazione di peso stabilito nell'Unione ha comunicato per iscritto il suo parere sull'inchiesta.

(21)

La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

produttore dell'Unione: P.R. Industrial s.r.l., 53031 Casole d'Elsa, Siena, Italia,

importatore dell'Unione: Hyster-Yale Nederland b.v., 6541 CN Nijmegen, Paesi Bassi.

1.6.   Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

(22)

L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2011 e il 30 settembre 2015. Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi.

(23)

Per il periodo di riferimento compreso fra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 sono stati raccolti dati più approfonditi al fine di accertare l'eventuale compromissione dell'effetto riparatore delle misure antidumping in vigore, nonché l'esistenza di presunte pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(24)

La valutazione relativa alla possibile elusione è stata effettuata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base esaminando:

se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'Unione,

se tale modificazione derivasse da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure antidumping in vigore,

se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o della compromissione degli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta,

e se vi fossero prove del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame.

2.2.   Cooperazione

(25)

Nessuno dei produttori esportatori noti stabiliti nella RPC ha collaborato all'inchiesta e chiesto l'esenzione dall'eventuale estensione delle misure in vigore rispondendo al questionario.

(26)

Come spiegato al considerando 18 Noblelift ha tuttavia presentato osservazioni in seguito all'apertura, ma non ha risposto al questionario e la sua omessa collaborazione è stata accertata ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

(27)

La Commissione non è stata pertanto in grado di verificare direttamente alla fonte la natura della possibile elusione.

(28)

A norma dell'articolo 18 del regolamento di base è stato pertanto necessario elaborare conclusioni relative alla valutazione della possibile elusione di cui al considerando 24 sulla base dei dati disponibili.

(29)

In tale contesto le conclusioni sono state elaborate sulla base delle informazioni raccolte dagli importatori che hanno collaborato, delle statistiche di Eurostat e della domanda. Anche le osservazioni presentate dai produttori esportatori che si sono manifestati sono state prese in considerazione, ove opportuno.

2.3.   Modificazione della configurazione degli scambi

(30)

A causa dell'omessa collaborazione dei produttori esportatori i volumi delle importazioni sono stati determinati in base alle statistiche di Eurostat e alle informazioni fornite dai tre importatori che hanno collaborato e dai richiedenti.

(31)

Inoltre i dati utilizzati per analizzare la modificazione della configurazione degli scambi si basano sulle importazioni dei carrelli completi. Le misure antidumping in vigore si applicano ai transpallet manuali e ai loro componenti essenziali (ossia il telaio e il sistema idraulico). Secondo Eurostat le importazioni dei cosiddetti componenti essenziali dalla RPC nell'Unione sono assenti o trascurabili.

(32)

Infine il codice TARIC sotto il quale è stato importato il prodotto oggetto dell'inchiesta comprende anche le importazioni di altri tipi di carrelli, ossia carrelli pesatori, elevatori, carrelli stivatori ed elevatori a pantografo, che sono diversi dal prodotto in esame.

(33)

La tabella seguente mostra i volumi delle importazioni di transpallet manuali e di «altri carrelli», compreso il prodotto oggetto dell'inchiesta, sulla base dei dati Eurostat per il periodo dell'inchiesta.

Tabella 1

Importazioni nell'UE (p.zi)

2011

2012

2013

2014

Periodo di riferimento

Transpallet manuali

573 400

575 607

236 340

113 753

96 115

indice

100

100

41

20

17

Altri carrelli

231 949

217 045

161 542

275 632

355 844

indice

100

94

70

119

153

Fonte: Eurostat

(34)

In base a questi dati le importazioni di transpallet manuali sono diminuite di oltre l'80 % durante il periodo dell'inchiesta. Il calo più significativo (60 %) si è verificato tra il 2012 e il 2013. Tale tendenza è proseguita negli anni successivi, anche se in una misura meno marcata.

(35)

Il calo del 2013 si è verificato dopo la conclusione, in aprile, del riesame intermedio di cui al considerando 5, che ha avuto come conseguenza la trasformazione del dazio antidumping sui transpallet manuali provenienti dalla RPC in un dazio nazionale unico del 70,8 %.

(36)

Per contro, le importazioni di «altri carrelli», comprendenti il prodotto oggetto dell'inchiesta, sono aumentate nel 2014 e nel periodo di riferimento di più del 50 % rispetto all'inizio del periodo dell'inchiesta. Questa modificazione della configurazione degli scambi si è verificata in larga misura parallelamente al calo significativo delle importazioni di transpallet manuali.

(37)

Anche se non è stato possibile identificare le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sulla base dei dati Eurostat, le informazioni raccolte durante l'inchiesta hanno fornito forti indicazioni del fatto che l'aumento delle importazioni di «altri carrelli» potrebbe essere dovuto all'aumento delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(38)

In primo luogo, la significativa diminuzione delle importazioni di transpallet manuali e il sostanziale aumento delle importazioni di «altri carrelli», comprendenti il prodotto oggetto dell'inchiesta, hanno coinciso con il notevole aumento del dazio antidumping intervenuto nel 2013.

(39)

In secondo luogo, i richiedenti hanno fornito informazioni relative al fatto che, poco dopo l'aumento del dazio antidumping, numerosi importatori hanno presentato domanda alle autorità doganali tedesche e ceche per le informazioni tariffarie vincolanti, affinché il prodotto oggetto dell'inchiesta rientrasse nel codice TARIC relativo a «altri carrelli» non soggetto al dazio antidumping. La presentazione di tali domande immediatamente dopo l'aumento dei dazi antidumping fa pensare che esse siano state presentate al solo scopo di evitare i dazi antidumping più elevati.

(40)

In terzo luogo, poiché le statistiche di Eurostat non trattano separatamente le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, l'analisi della modificazione della configurazione degli scambi si è basata anche sulle informazioni fornite dai tre importatori che hanno collaborato.

(41)

I tre importatori che hanno collaborato hanno rappresentato tra il 2 % e il 7 % delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta e di altri carrelli rispetto alla totalità degli «altri carrelli» registrata da Eurostat, e tra l'1 % e il 6 % delle importazioni totali di transpallet manuali e di «altri carrelli» durante il periodo di riferimento.

(42)

Le importazioni di questi importatori hanno registrato il seguente andamento durante il periodo dell'inchiesta:

Tabella 2

Importazioni dalla RPC degli importatori che hanno collaborato (indice)

2011

2012

2013

2014

Periodo di riferimento

Prodotto in esame

100

111

31

2

4

Prodotto oggetto dell'inchiesta

100

350

2 800

97 133

100 500

Altri carrelli

100

82

71

93

103

Fonte: risposte degli importatori al questionario

(43)

Le informazioni fornite dagli importatori che hanno collaborato hanno confermato che gli importatori hanno incrementato gli acquisti del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta, mentre le importazioni di transpallet manuali sono parallelamente diminuite. Mentre le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta stavano già avendo luogo nel 2011 e 2012 in seguito all'estensione delle misure basata sulle conclusioni del riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 4, esse sono aumentate in modo più significativo nel 2013 dopo l'aumento dell'aliquota del dazio antidumping. L'aumento più ingente si è registrato nel 2014, quando le importazioni hanno raggiunto livelli che superano di gran lunga il livello del 2011, e vi è stato un ulteriore aumento durante il periodo di riferimento. Parallelamente le importazioni di transpallet manuali sono quasi scomparse nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta. La stessa tendenza si osserva nei dati Eurostat, che confermano che l'aumento più significativo delle importazioni di «altri carrelli» si è registrato nel 2014.

(44)

Al contrario, i volumi delle importazioni di «altri carrelli» che escludono il prodotto oggetto dell'inchiesta sono rimasti quasi inalterati (variazione del 3 % durante il periodo dell'inchiesta) e il loro livello generale in termini di unità è rimasto molto basso rispetto alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta (cfr. considerando 33).

(45)

Infine, come stabilito ai considerando da 52 a 59, il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta le stesse caratteristiche di base e le stesse utilizzazioni finali dei transpallet manuali ed è con essi intercambiabile, mentre tutti gli altri carrelli sono utilizzati per scopi diversi e non presentano tale intercambiabilità.

(46)

Su queste basi si è concluso che l'aumento delle importazioni di «altri carrelli» osservato da Eurostat era dovuto all'aumento delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta. In tale contesto, sulla base dei dati sulle importazioni l'aumento stimato in termini di unità delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta è stato di 110 000 tra il 2013 e il 2014, il che equivale a un aumento di circa il 70 %, con ulteriore aumento tra il 2014 e il periodo di riferimento di oltre 80 000 unità, ovvero di circa il 30 %. Negli anni precedenti del periodo dell'inchiesta l'evoluzione delle importazioni ha addirittura registrato una diminuzione.

(47)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi si è pertanto concluso che si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.4.   Forma di elusione

(48)

I richiedenti hanno asserito che la pratica di elusione consiste nell'importazione di prodotti leggermente modificati tramite il semplice inserimento di un «sistema di indicazione di peso» non integrato nel telaio con un margine di errore pari o superiore all'1 % del carico. Tali prodotti sono erroneamente dichiarati carrelli pesatori al momento dell'importazione.

(49)

Secondo i richiedenti il prodotto oggetto dell'inchiesta è diverso dai carrelli pesatori, in quanto il suo meccanismo di pesatura è molto meno sofisticato rispetto a quello dei carrelli pesatori e non offre risultati accurati. Essi hanno inoltre osservato che la struttura dei due prodotti è notevolmente differente.

2.4.1.   Carrelli pesatori

(50)

In linea con la precisazione dell'ambito di applicazione delle misure di cui al considerando 2, che ha escluso alcuni prodotti tra i quali i carrelli pesatori, l'inchiesta ha rivelato che i carrelli pesatori dispongono di una bilancia incorporata nel telaio, vale a dire nelle forche. Il dispositivo di pesatura dei carrelli pesatori consiste pertanto di sensori (o celle) di carico ad alta precisione collocati nelle forche. Le forche sono pertanto costituite da due parti: i sensori sono montati e collocati nella parte inferiore, mentre quella superiore è posizionata su di essi Tale meccanismo consente una misurazione accurata e precisa del peso sostenuto dalle forche.

(51)

Lo strumento è fragile e richiede una calibrazione periodica. Contrariamente al prodotto in esame e al prodotto oggetto dell'inchiesta, tale sistema non è destinato al sollevamento e alla movimentazione intensivi dei carichi in quanto la bilancia potrebbe subire danni. L'uso dei carrelli pesatori richiede inoltre una formazione specifica, a differenza del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell'inchiesta.

2.4.2.   Prodotto oggetto dell'inchiesta

(52)

L'inchiesta ha stabilito che il prodotto suo oggetto ha essenzialmente la stessa struttura e utilizzo dei transpallet manuali, che sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. Tali veicoli sono concepiti per sollevare un carico, azionando l'attrezzo come una pompa, ad un'altezza sufficiente per il trasporto

(53)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è inoltre munito di un dispositivo di pesatura (meccanico o elettronico). Questo dispositivo non è tuttavia incorporato nel telaio, e le forche sono composte da un'unica parte esattamente come nel prodotto in esame. Il dispositivo di pesatura è invece montato direttamente sulla struttura del transpallet manuale e può essere successivamente rimosso senza che la struttura o l'utilizzo subiscano modifiche. Senza il dispositivo di pesatura il prodotto oggetto dell'inchiesta non è distinguibile dai transpallet manuali e viene utilizzato per lo stesso scopo.

(54)

D'altro canto il dispositivo di pesatura del prodotto oggetto dell'inchiesta offre soltanto un'indicazione approssimativa del peso, in alcuni casi con un considerevole margine di errore. L'inchiesta ha rivelato che, contrariamente a quanto asserito nella fase iniziale, la precisione del dispositivo di pesatura non costituisce una caratteristica essenziale del prodotto oggetto dell'inchiesta rispetto al prodotto in esame. Anche in presenza di un accurato sistema di indicazione di peso il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta le stesse caratteristiche dei transpallet manuali, vale a dire la struttura e l'utilizzo.

(55)

Ciò è in contrasto con le caratteristiche principali dei carrelli pesatori che, come si è detto in precedenza, dispongono di sofisticati e costosi dispositivi di pesatura integrati nel telaio (vale a dire nelle forche) che comportano anche una diversa struttura delle forche. I dispositivi di pesatura dei carrelli pesatori non possono essere rimossi e forniscono valori esatti e accurati. Le tecnologie e i processi di produzione dei carrelli pesatori sono fondamentalmente diversi da quelli del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(56)

Nel corso dell'inchiesta sono stati individuati due diversi dispositivi di pesatura, meccanico ed elettronico. Il dispositivo di pesatura elettronico è più preciso di quello meccanico nell'indicazione del peso.

(57)

Il produttore esportatore che ha presentato le proprie osservazioni dopo l'apertura ha sostenuto che i transpallet manuali che esportava erano dotati di un meccanismo di pesatura elettronico brevettato integrato nel telaio. Il meccanismo di pesatura avrebbe avuto una «buona precisione» e soddisfatto le richieste dei clienti. Il produttore esportatore in questione ha anche affermato che la definizione dell'accuratezza dell'indicazione di peso fornita in fase di apertura dell'inchiesta, ossia «un margine di errore pari o superiore all'1 % del carico», non è adeguata in quanto parla unicamente di «carico», mentre l'accuratezza in questi casi è possibile solo per carichi di almeno 100 kg.

(58)

Su questa base il produttore esportatore ha sostenuto che la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta dovrebbe essere modificata con il solo riferimento a «meccanismi di pesatura meccanici» e rimuovendo la soglia dell'1 %.

(59)

Contrariamente a quanto è stato affermato il meccanismo di pesatura era tuttavia semplicemente montato sulla struttura del transpallet manuale e quindi non integrato nel telaio, ovvero nelle forche. Esso avrebbe potuto essere commercializzato separatamente. Sebbene fornisse in effetti un'indicazione del peso più precisa rispetto ai dispositivi di pesatura meccanici, resta il fatto che la struttura dei carrelli esportati dalla società era la stessa dei transpallet manuali. Di conseguenza si è ritenuto che tale dispositivo non modifica le principali caratteristiche dei transpallet manuali e rientra nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

2.4.3.   Conclusioni in merito all'esistenza della pratica di elusione

(60)

L'inchiesta ha stabilito che il prodotto suo oggetto si distingue nettamente dai carrelli pesatori perché non ha le stesse caratteristiche di base e le stesse utilizzazioni finali. I due prodotti non sono intercambiabili.

(61)

Per contro, il progetto oggetto dell'inchiesta ha le stesse caratteristiche di base e le stesse utilizzazioni finali dei transpallet manuali. Il dispositivo di pesatura apposto su di esso non altera le sue caratteristiche e in alcuni casi può essere rimosso. Entrambi i prodotti sono essenzialmente utilizzati per lo stesso scopo, ovvero sollevare carichi per il trasporto, e la funzione di indicazione di peso non è stata considerata una caratteristica essenziale.

(62)

Si può pertanto concludere che la pratica di elusione è costituita dalle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

2.5.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica

(63)

Come indicato ai considerando da 34 a 46 la pratica è aumentata in misura significativa dopo l'istituzione dell'aliquota del dazio più elevata nel 2013. Dal momento che il prodotto oggetto dell'inchiesta e i transpallet manuali sono considerati intercambiabili, tale pratica non ha alcuna apparente giustificazione economica diversa dall'elusione del dazio antidumping.

(64)

I richiedenti hanno fornito indicazioni del fatto che l'unico scopo delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta era evitare i dazi. Tali indicazioni menzionano che un esportatore ha offerto il prodotto oggetto dell'inchiesta in un opuscolo presentandolo come «esente da dazi antidumping» e un altro produttore esportatore ha raccomandato di rimuovere il dispositivo di pesatura dopo l'importazione.

(65)

Il produttore esportatore che ha chiesto di modificare la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta come illustrato nel considerando 58 ha anche sostenuto che il tipo di prodotto che ha esportato è stato sviluppato ed esportato prima dell'aumento del dazio antidumping e non era incentivato ad eludere il dazio. Il produttore esportatore ha inoltre affermato che le esportazioni di tale tipo di prodotto rappresentano soltanto una piccola frazione delle esportazioni complessive del prodotto oggetto dell'inchiesta; tali argomentazioni non sono state però suffragate da alcun elemento di prova, in quanto il produttore esportatore non ha fornito alcuna risposta al questionario; di conseguenza non è stato possibile determinare e verificare il volume delle esportazioni e le date in cui sono state effettuate.

(66)

Dalle informazioni fornite dagli importatori che hanno collaborato si può in effetti notare che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno avuto inizio prima del 2013. Si è tuttavia verificato un aumento significativo soltanto dopo l'aumento del dazio antidumping intervenuto nel 2013. Si può pertanto ritenere che la modificazione della configurazione degli scambi si sia verificata solo dopo il 2013. Per detta modificazione non c'è stata alcuna apparente giustificazione economica se non l'istituzione del dazio.

(67)

Un importatore di transpallet manuali e del prodotto oggetto dell'inchiesta e un fornitore dei sistemi di indicazione di peso utilizzati nel prodotto oggetto dell'inchiesta hanno dichiarato che esiste un mercato per i carrelli attrezzati con questo tipo di sistema di indicazione di peso di minore precisione, in quanto per alcuni impieghi specifici è sufficiente una semplice stima del carico complessivo (ad esempio per l'attività di venditori all'ingrosso in determinati settori, per controllare il carico di materiali di rifiuto e per evitare il sovraccarico degli autocarri).

(68)

Il fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta siano iniziate solo dopo l'aumento del dazio antidumping e che, nel contempo, le importazioni di transpallet manuali siano notevolmente diminuite fino quasi a cessare nel periodo di riferimento, mostra tuttavia che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta non servono un nuovo mercato, ma hanno di fatto ampiamente sostituito le importazioni di transpallet manuali. La coincidenza nel tempo con l'aumento del dazio antidumping dimostra che lo scopo dell'incremento delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta era in effetti l'elusione del dazio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.6.   Compromissione dell'effetto riparatore del dazio in termini di prezzo e/o di quantitativi del prodotto simile

(69)

Come illustrato nel considerando 46 si è stimato che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta siano aumentate approssimativamente di 110 000 unità tra il 2013 e il 2014, con un incremento di circa il 70 %; tra il 2014 e il periodo di riferimento si è registrato un ulteriore aumento di oltre 80 000 unità, ossia del 30 % circa. Tali aumenti sono stati considerati significativi. Essi rappresentavano intorno al 42 % del totale dei carrelli importati durante il periodo di riferimento. Nel 2011 gli «altri carrelli» hanno rappresentato inoltre circa il 30 % del totale dei carrelli importati dalla RPC; tale percentuale è salita approssimativamente al 79 % nel periodo di riferimento.

(70)

Per stabilire se gli effetti riparatori del dazio siano stati compromessi in termini di prezzo, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base è stato esaminato se i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta mostrassero segni di underselling (vendita sottocosto) rispetto al prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione, come stabilito nell'inchiesta precedente. Nel quadro dell'ultimo riesame in previsione della scadenza conclusosi nel 2011 di cui al considerando 4, il prezzo non pregiudizievole è stato ricalcolato rispetto all'inchiesta iniziale. Tale prezzo è stato utilizzato nel confronto con la media ponderata del prezzo all'esportazione dalla RPC durante il periodo di riferimento, determinato in base alle informazioni fornite dagli importatori che hanno collaborato. Il confronto ha evidenziato un notevole fenomeno di underselling nel corso del periodo di riferimento.

(71)

Alla luce di quanto precede, e in considerazione dei notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta stimati durante il periodo di riferimento, è stato concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore vengono compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzo.

2.7.   Elementi di prova del dumping rispetto al valore normale precedentemente accertato

(72)

Il valore normale del prodotto in esame è stato stabilito nel riesame intermedio conclusosi nel 2013 di cui al considerando 5.

(73)

Per accertare l'esistenza di dumping nel periodo di riferimento, i prezzi medi all'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta forniti dagli importatori che hanno collaborato sono stati confrontati con il valore normale del prodotto in esame stabilito nel riesame intermedio.

(74)

I prezzi all'importazione sono stati adeguati al livello franco fabbrica sulla base delle informazioni ricevute dagli importatori che hanno collaborato e sono stati inoltre adattati per tener conto delle differenze nelle caratteristiche fisiche, ossia del dispositivo di pesatura incorporato nei transpallet manuali.

(75)

Il confronto ha dimostrato l'esistenza di un dumping significativo. Ciò emerge chiaramente dal raffronto tra gli attuali prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla RPC e il valore normale precedentemente stabilito a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

3.   MISURE

(76)

Alla luce dei risultati di cui sopra si è concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sui transpallet manuali originari della RPC viene eluso mediante l'importazione di transpallet manuali leggermente modificati con un sistema di indicazione di peso non integrato nel telaio (forche) originari della RPC.

(77)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base le misure antidumping in vigore sulle importazioni di transpallet manuali originari della RPC dovrebbero di conseguenza essere estese alle importazioni di transpallet manuali dotati di un «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, originari della RPC.

(78)

Ai sensi dell'articolo13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione sotto il regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, dovrebbe essere riscosso il dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione di transpallet manuali dotati di un «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio originari della RPC.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(79)

In assenza di richieste da parte dei produttori esportatori cinesi non sono state concesse esenzioni.

5.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(80)

Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno condotto alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(81)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427900011 e 8427900019) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431200011 e 8431200019), originari della Repubblica popolare cinese è esteso allo stesso prodotto presentato all'importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, attualmente classificato ai codici TARIC 8427900030 e 8431200050.

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni nell'Unione di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2346, all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

3.   Salvo diversa indicazione si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 del presente regolamento per le importazioni effettuate da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/2346.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(2)  Regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, che precisa l'ambito d'applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Tailandia (GU L 151 del 16.6.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 268 del 13.10.2011, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 7).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2346 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante l'importazione di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 43).


9.8.2016   

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L 214/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1347 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2016

recante duecentocinquantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 3 agosto 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone fisiche all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

(a)

«Aslan Avgazarovich Byutukaev (alias (a) Аслан Авгазарович Бютукаев, (b) Amir Khazmat, (c) Амир Хазмат, (d) Abubakar, (e) Абубакар. Data di nascita: 22.10.1974. Luogo di nascita: Kitaevka, distretto di Novoselitskiy, regione di Stavropol, Federazione russa. Cittadinanza: russa. Indirizzo: Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, distretto di Achkhoy-Martanovskiy, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 3.8.2016.»

(b)

«Ayrat Nasimovich Vakhitov (alias (a) Айрат Насимович Вахитов, (b) Salman Bulgarskiy, (c) Салман Булгарский. Data di nascita: 27.3.1977. Luogo di nascita: Naberezhnye Chelny, Repubblica dei Tatari, Federazione russa. Cittadinanza: russa. Altre informazioni: potrebbe usare un passaporto falso di un cittadino siriano o iracheno. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 3.8.2016.»


9.8.2016   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1348 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

168,4

ZZ

168,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

129,4

ZZ

129,4

0805 50 10

AR

148,8

CL

157,7

MA

101,7

TR

157,0

UY

166,9

ZA

170,5

ZZ

150,4

0806 10 10

EG

222,6

MA

179,3

TR

167,5

ZZ

189,8

0808 10 80

AR

110,9

BR

100,3

CL

126,6

CN

62,4

NZ

119,9

US

143,6

ZA

104,5

ZZ

109,7

0808 30 90

AR

100,2

CL

138,7

NZ

141,8

TR

148,8

ZA

101,2

ZZ

126,1

0809 29 00

CA

331,3

TR

221,2

US

747,3

ZZ

433,3

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

141,7

ZZ

141,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

9.8.2016   

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L 214/16


DECISIONE (UE) 2016/1349 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2016

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature

[notificata con il numero C(2016) 5028]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato a prodotti che hanno un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

La decisione 2009/563/CE della Commissione (2) ha stabilito i criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione e di verifica per le calzature. Al fine di riflettere al meglio lo stato attuale del mercato per questo gruppo di prodotti e tener conto delle innovazioni sopravvenute nel frattempo, è opportuno stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici.

(4)

I criteri ecologici aggiornati mirano in particolare a promuovere prodotti aventi un impatto ambientale ridotto, principalmente in termini di impoverimento delle risorse naturali, di emissioni nell'acqua, nell'aria e nel suolo generate dai processi produttivi, e che contribuiscano alla dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile durante l'intero ciclo di vita, siano durevoli e restringano la presenza di sostanze pericolose.

(5)

I criteri aggiornati promuovono altresì la dimensione sociale dello sviluppo sostenibile, grazie all'introduzione di requisiti relativi alle condizioni di lavoro presso il sito di assemblaggio finale, informati alla dichiarazione di principi tripartita sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), al patto mondiale delle Nazioni Unite (Global Compact), ai principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e agli orientamenti dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali.

(6)

È necessario che i criteri ecologici aggiornati e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica restino in vigore per sei anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo dell'innovazione di questo gruppo di prodotti.

(7)

La decisione 2009/563/CE dovrebbe pertanto essere sostituita.

(8)

È opportuno prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per le calzature sulla base dei criteri ecologici fissati nella decisione 2009/563/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti aggiornati. Per un periodo sufficiente i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/563/CE o in base ai criteri aggiornati stabiliti dalla presente decisione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «calzature» comprende tutti gli articoli destinati alla protezione o alla copertura del piede e muniti di suola applicata che viene a contatto con il terreno. Subordinatamente alle deroghe di cui al paragrafo 3, sono incluse nell'ambito di applicazione le calzature disciplinate dall'allegato II della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e le calzature protettive disciplinate dalla direttiva 89/686/CEE del Consiglio (4).

2.   Le calzature possono essere composte da materiali naturali e/o sintetici vari in linea con quanto prescritto dalla direttiva 94/11/CE.

3.   Il gruppo di prodotti non comprende i seguenti prodotti:

a)

calzature contenenti componenti elettrici o elettronici;

b)

calzature concepite per essere usate soltanto una volta;

c)

calzini con suola applicata;

d)

calzature aventi il carattere di giocattoli.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«tomaia», l'elemento strutturale superiore, composto da uno o più materiali, unito alla suola esterna della calzatura. La tomaia include la fodera e suola interna;

2)

«fodera e suola interna», il rivestimento della tomaia e il sottopiede, che costituiscono la parte interna della calzatura;

3)

«suola esterna», la parte inferiore della calzatura attaccata alla tomaia;

4)

«assemblaggio della calzatura», una serie di operazioni intese a unire la tomaia e la suola per formare un prodotto finito. L'imballaggio del prodotto finito è incluso.

5)

«sito di assemblaggio della calzatura», il sito in cui avvengono le fasi finali della produzione (dal taglio o dalla formatura del materiale, per la produzione con stampaggio a iniezione, all'imballaggio del prodotto) riguardanti il prodotto licenziato e la cui gestione è sotto il controllo del richiedente;

6)

«composti organici volatili» (COV), composti organici che a 293,15 K hanno una pressione del vapore pari o superiore a 0,01 KPa o che hanno una volatilità corrispondente alle particolari condizioni d'uso, di cui alla norma EN 14602;

7)

«sostanza intrinsecamente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni oppure una perdita di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio massime teoriche del 60 % entro 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: ISO 14593, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, ISO 9888, OCSE 302 C;

8)

«sostanza facilmente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni oppure una perdita di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio massime teoriche del 60 % entro 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: OCSE 301 A, ISO 7827, OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 301 D, ISO 10708, OCSE 301 E, OCSE 301 F, ISO 9408.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto rientra nel gruppo di prodotti «calzature» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri ecologici nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica in allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «calzature» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «calzature» a scopi amministrativi è «017».

Articolo 6

La decisione 2009/563/CE è abrogata.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 6, le domande relative al marchio Ecolabel UE per prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «calzature» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/563/CE.

2.   Le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «calzature» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2009/563/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Le domande sono valutate a norma dei criteri sulle quali sono basate.

3.   I marchi Ecolabel UE attribuiti in base ai criteri stabiliti nella decisione 2009/563/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)   GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2009/563/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri per l'attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 27).

(3)  Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37).

(4)  Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).


ALLEGATO

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE) E REQUISITI DI VALUTAZIONE E VERIFICA

Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE alle «calzature»

1.

Origine delle pelli, del cotone, del legno e del sughero nonché delle fibre artificiali di cellulosa

2.

Riduzione del consumo idrico e restrizioni per la concia delle pelli

3.

Emissioni in acqua generate dalla produzione di cuoio, materiali tessili e gomma

4.

Composti organici volatili (COV)

5.

Sostanze pericolose nel prodotto e nei componenti della calzatura

6.

Elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (RSL)

7.

Parametri che contribuiscono alla durata

8.

Responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda il lavoro

9.

Imballaggio

10.

Informazioni da riportare sulla confezione

Valutazione e verifica: Per ciascun criterio sono indicati i requisiti dettagliati per la valutazione e la verifica.

Se il richiedente è tenuto a presentare dichiarazioni, documentazione, analisi, relazioni di prova o altri elementi per attestare la conformità ai criteri, questi possono essere stilati dal richiedente stesso, dai suoi fornitori o da entrambi, a seconda del caso.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed effettuare accertamenti indipendenti o visite in loco.

Il prodotto finito è un paio di calzature. I requisiti si basano sulla misura delle calzature: 42 punti francesi per le calzature da uomo, 38 punti francesi per le calzature da donna, 40 punti francesi per le calzature unisex, 32 punti francesi per le calzature da bambini (o la misura più grande in caso di misure inferiori a 32 punti francesi), e 26 punti francesi per le calzature da bambini di età inferiore a tre anni.

Salvo indicazione diversa, i criteri si applicano al prodotto finito composto da tomaia e suole esterne fatte di articoli e materiali omogenei che formano il prodotto finale.

Il richiedente allega la distinta dei materiali relativi al prodotto, in cui si elencano tutti gli articoli e i materiali omogenei usati. Il peso di ogni materiale costitutivo è espresso in grammi e in percentuale delle tomaie e delle suole esterne. Deve essere dichiarato il peso totale dell'unità di prodotto finito.

Il criterio 6 fa riferimento a un elenco di sostanze con restrizioni d'uso che figura nell'appendice. L'elenco presenta l'ambito di applicazione delle restrizioni e i rispettivi metodi di verifica.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE)

Criterio 1 — Origine delle pelli, del cotone, del legno, del sughero, delle fibre artificiali di cellulosa e delle plastiche

1.1   Requisiti relativi alle pelli

Le pelli gregge destinate a essere usate in un prodotto finito sono soggette alle restrizioni di cui ai criteri 1.1. a) e 1.1. b).

1.1 a)   Pelli

Il criterio 1.1. a) si applica quando il contenuto di cuoio della tomaia o della suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

Ai fini della produzione di cuoio destinato all'uso nel prodotto finito è consentito solo l'uso di pelli gregge ottenute da animali allevati per la produzione di carne e latte.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità del produttore di cuoio o del fornitore delle pelli. La dichiarazione attesta che l'impresa produttrice di cuoio esegue controlli per verificare la conformità delle materie prime usate e che le pelli gregge destinate a essere usate nel prodotto finito provengono da animali allevati per la produzione di carne o latte.

1.1 b)   Pelli gregge vietate

Nel prodotto finito non è ammesso l'uso di pelli gregge provenienti da animali estinti, estinti in ambiente selvatico, in pericolo critico, in pericolo, vulnerabili, quasi minacciati, secondo le categorie stabilite dalla lista rossa delle specie animali minacciate redatta dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) (1).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità del produttore o del fornitore di cuoio. La dichiarazione identifica l'animale di origine e attesta che le pelli gregge destinate a essere usate in un prodotto finito non provengono da specie estinte, estinte in ambiente selvatico, in pericolo critico, in pericolo, vulnerabili, quasi minacciate, secondo la classificazione IUCN.

1.2   Cotone e altre fibre di cellulosa naturali

Il criterio 1.2 si applica quando il contenuto di cotone della tomaia o della suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

Il cotone contenente almeno il 70,0 % peso/peso di cotone riciclato è esonerato dal requisito del criterio 1.2.

Il cotone e le altre fibre di cellulosa naturali (in appresso definite cotone) non riciclate hanno un contenuto minimo di cotone biologico (cfr. criterio 1.2 a)] o di cotone coltivato secondo i principi della difesa fitosanitaria integrata (IPM, Integrated Pest Management) (cfr. criterio 1.2 b)].

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE della Commissione (2) sono ritenuti conformi al criterio 1.2.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

Se si usano materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

L'eventuale contenuto riciclato deve essere tracciabile a ritroso fino alla rilavorazione delle materie prime. La tracciabilità deve essere verificata attraverso la certificazione della catena di custodia eseguita da organismi indipendenti, o attraverso la documentazione trasmessa dai fornitori e dai trasformatori delle materie prime.

1.2 a)   Norme relative alla produzione biologica

Fatta eccezione per le calzature destinate a bambini di età inferiore a tre anni, almeno il 10 % peso/peso delle fibre di cotone non riciclato usato nel prodotto è coltivato conformemente alle prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3), dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti dai partner commerciali dell'UE. Il contenuto di cotone biologico può comprendere cotone proveniente da colture biologiche o da colture in conversione.

Almeno il 95 % p/p delle fibre di cotone non riciclate usate nelle calzature per bambini di età inferiore a tre anni è biologico.

Se il cotone biologico deve essere mescolato a cotone convenzionale o IPM, tale cotone deve essere di varietà non geneticamente modificate.

Sono ammesse le dichiarazioni relative al contenuto biologico solo se questo è almeno pari al 95 %.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità relativa al contenuto biologico corroborata da prove certificate da un organismo di controllo indipendente come prodotte conformemente alle prescrizioni di produzione e controllo stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007, dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti da altri partner commerciali. La verifica è effettuata per ciascun paese di origine.

Il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, dimostra la conformità al requisito relativo al contenuto di cotone biologico minimo in base al volume annuale di cotone acquistato per fabbricare il o i prodotti finiti e per ogni linea di produzione. Si presentano le registrazioni delle operazioni e/o le fatture a dimostrazione del quantitativo di cotone certificato acquistato.

Per il cotone convenzionale o IPM usato nel cotone biologico misto, si accetta un test di screening delle modificazioni genetiche comuni quale prova di conformità della varietà di cotone.

1.2 b)   Produzione di cotone secondo i principi della difesa fitosanitaria integrata (IPM) e restrizioni sui pesticidi

Fatta eccezione per le calzature destinate ai bambini di età inferiore a tre anni, almeno il 20 % peso/peso delle fibre di cotone non riciclato è coltivato secondo i principi IPM quali definiti dal relativo programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) o dai sistemi di gestione integrata delle colture (Integrated Crop Management — ICM) che inglobano i principi IPM.

Almeno il 60 % delle fibre di cotone non riciclato usate nelle calzature per bambini di età inferiore a tre anni è coltivato secondo i principi IPM.

Il cotone IPM destinato all'uso nel prodotto finito è coltivato senza ricorso a una qualsiasi delle seguenti sostanze: aldicarb, aldrina, canfecloro (toxafene), captafol, clordano, 2,4,5-T, clordimeformio, cipermetrina, DDT, dieldrina, dinoseb e i suoi sali, endosulfano, endrina, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorocicloesano (isomeri totali), metamidofos, metilparation, monocrotofos, neonicotinoidi (clotianidina, imidaclopride, tiametoxam), paration, pentaclorofenolo.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità al criterio 1.2 b), corroborata da prove che dimostrino che almeno il 20 % peso/peso delle fibre di cotone non riciclato contenuto nel prodotto, o il 60 % peso/peso per le calzature destinate a bambini di età inferiore a tre anni, è stato coltivato da agricoltori che hanno seguito programmi ufficiali di formazione della FAO oppure programmi nazionali IPM o ICM e/o che siano stati sottoposti ad audit nell'ambito di sistemi IPM certificati da organismi indipendenti. La verifica è effettuata su base annuale per ciascun paese di origine o sulla base di certificazioni per tutto il cotone IPM acquistato per fabbricare il prodotto.

Il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, dichiara altresì che il cotone IPM è stato coltivato senza ricorrere a nessuna delle sostanze di cui al criterio 1.2 b). Sono accettati quale prova di conformità i sistemi di certificazione IPM che escludono l'uso delle sostanze elencate.

1.3   Legno e sughero sostenibili

Il criterio 1.3 si applica quando il contenuto di legno o di sughero della tomaia o della suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

Tutto il legno e il sughero hanno ottenuto certificati validi di catena di custodia rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC (Forest Stewardship Council), il PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) o equivalente.

Tutto il legno e il sughero vergini non provengono da specie OGM e hanno ottenuto certificati validi di gestione forestale sostenibile e catena di custodia, rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o equivalente.

Se un sistema di certificazione consente di mescolare materiali non certificati a materiali certificati e/o riciclati in un prodotto o in una linea di produzione, almeno il 70 % del legno o del sughero, come opportuno, è un materiale vergine certificato sostenibile e/o materiale riciclato.

Il materiale non certificato è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e il rispetto di tutte le altre prescrizioni del sistema di certificazione relative al materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificati di gestione forestale e/o catena di custodia sono accreditati o riconosciuti da tale sistema di certificazione.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da un certificato valido di catena di custodia, per tutto il materiale di legno e di sughero usato nel prodotto o nella linea di produzione, rilasciato da un organismo indipendente che dimostri che almeno il 70 % del legno e del sughero proviene da foreste o zone gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile e/o da fonti riciclate che soddisfano quanto prescritto dal pertinente sistema indipendente di certificazione della catena di custodia. Si accettano i sistemi FSC, PEFC o equivalenti come certificazione indipendente. Se il sistema non esige specificamente che tutti i materiali vergini provengano da specie non OGM, ciò deve essere dimostrato allegando ulteriori prove.

Se il prodotto o la linea di produzione comprende materiale vergine non certificato, si forniscono elementi comprovanti che il contenuto di materiale vergine non certificato non supera il 30 % ed è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e il rispetto di tutte le altre prescrizioni del sistema di certificazione relative al materiale non certificato.

1.4   Fibre artificiali di cellulosa (compresi viscosa, modal e lyocell)

Il criterio 1.4 si applica quando il contenuto di fibre artificiali di cellulosa della tomaia o della suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

Le fibre artificiali di cellulosa contenenti il 70,0 % peso/peso o più di materiale riciclato sono esonerate dal requisito del criterio 1.4.

Almeno il 25,0 % delle fibre di pasta non riciclate è prodotto a partire da legno proveniente da foreste gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile definiti dalla FAO. La quota rimanente delle fibre di pasta non riciclate è composta da pasta ricavata da colture e foreste gestite in modo legale.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 1,4.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

Se si usano prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE. Altrimenti, il richiedente ottiene dal o dai produttori delle fibre certificati validi di catena di controllo, rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che le fibre di legno provengono da colture gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile e/o da fonti lecite. Si accettano i sistemi FSC, PEFC o equivalenti come certificazione indipendente.

Il produttore della fibra è tenuto a dimostrare il rispetto delle procedure di diligenza specificate nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al fine di garantire che il legno sia di provenienza lecita. Si accettano le autorizzazioni valide EU FLEGT (applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale) o UN CITES (convenzione dell'ONU sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione) e/o la certificazione indipendente come prove di provenienza lecita.

L'eventuale contenuto riciclato deve essere tracciabile a ritroso fino alla rilavorazione delle materie prime. La tracciabilità deve essere verificata attraverso la certificazione della catena di controllo eseguita da organismi indipendenti o attraverso la documentazione rilasciata dai fornitori e dai trasformatori delle materie prime.

1.5.   Plastiche

Non è ammesso l'uso di PVC in nessuna parte del prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

Criterio 2 — Riduzione del consumo idrico e restrizione alla concia delle pelli

Le pelli gregge destinate a essere usate nel prodotto finito sono tenute al rispetto del limite relativo al consumo idrico durante il processo di concia, come specificato al criterio 2.1.

Il cuoio usato nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore a tre anni è soggetto alla restrizione relativa alla concia al cromo, come specificato al criterio 2.2.

2.1   Consumo idrico

Il criterio si applica quando il contenuto di cuoio della tomaia o della suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

Il consumo idrico espresso come volume annuo medio di acqua consumata per tonnellata di pelli gregge non può superare i limiti indicati alla tabella 1.

Tabella 1

Consumo idrico massimo consentito nei processi di concia

Pelli di grandi dimensioni

28 m3/t

Pelli di piccole dimensioni

45 m3/t

Concia vegetale

35 m3/t

Pelli di maiale

80 m3/t

Pelli di pecora

180 l/pelle

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità dell'impresa fornitrice o produttrice di cuoio, come opportuno. Nella dichiarazione si indica il quantitativo annuale di produzione di cuoio e il relativo consumo idrico in base ai valori medi mensili degli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, misurati in base al quantitativo di acque reflue scaricate.

Se il processo di produzione del cuoio si svolge presso diversi siti, il richiedente o il fornitore del cuoio semilavorato presentano la documentazione che specifica il quantitativo di acqua scaricata (m3) corrispondente al quantitativo di cuoio semilavorato prodotto espresso in tonnellate (t) o, nel caso di pelli di pecora, in numero di pelli, in base ai valori medi mensili dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

2.2   Restrizione alla concia delle pelli

Per quanto riguarda le calzature destinate a bambini di età inferiore a tre anni, le pelli gregge destinate a essere usate nelle fodere e nei sottopiedi, quali definiti nell'articolo 2, paragrafo 2, sono lavorate con una tecnologia di concia senza cromo.

Valutazione e verifica: per quanto riguarda le calzature destinate a bambini di età inferiore a tre anni, il richiedente presenta una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore o dal fornitore di cuoio, come opportuno, attestante che il cuoio usato nelle parti interne della calzatura (fodera e/o sottopiede) è conciato senza cromo. La dichiarazione indica l'agente di concia usato nella lavorazione delle pelli gregge.

Criterio 3 — Emissioni in acqua generate dalla produzione di cuoio, materiali tessili e gomma

I materiali tessili, il cuoio e la gomma destinati a essere usati nel prodotto finito sono soggetti al limite delle emissioni in acqua.

Il criterio si applica quando il contenuto di cuoio, di materiali tessili o di gomma, come opportuno, nella tomaia o nelle suola esterna è superiore al 10,0 % peso/peso del singolo componente.

3.1   Domanda chimica di ossigeno (COD) nelle acque reflue provenienti dai siti di concia del cuoio

Il valore COD nelle acque reflue provenienti dai siti di concia del cuoio, scaricate nelle acque superficiali previo trattamento (in situ o all'esterno), non può superare 200,0 mg/l.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una documentazione dettagliata e da relazioni di prova conformi alla norma ISO 6060, attestanti la conformità al presente criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. I dati dimostrano la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue.

3.2   Domanda chimica di ossigeno (COD) nelle acque reflue generate dai processi di finissaggio dei tessili

Il valore COD negli scarichi di acque reflue provenienti dai processi di finissaggio dei materiali tessili non può superare 20,0 g/kg di materiali tessili lavorati.

I processi di finissaggio comprendono l'applicazione di resine termoindurenti, la fissazione a caldo della tintura, il rivestimento e l'impregnazione dei materiali tessili. Tale requisito si applica ai processi a umido per il finissaggio dei materiali tessili. Il requisito è misurato a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue in situ o dell'impianto comunale di trattamento che riceve le acque reflue dagli impianti in cui avvengono tali processi.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 3.2.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

Se si usano prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

In caso contrario il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una documentazione dettagliata e relazioni di prova conformi alla norma ISO 6060, attestanti la conformità al presente criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. I dati dimostrano la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue.

3.3   Domanda chimica di ossigeno (COD) nelle acque reflue generate dalla lavorazione della gomma naturale e sintetica

Il valore COD nelle acque reflue generate dalla lavorazione della gomma naturale o sintetica, seconda del caso, scaricate nelle acque superficiali previo trattamento (in situ o all'esterno), non può superare 150,0 mg/l. Tale requisito si applica ai processi a umido per la produzione di gomma.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una documentazione dettagliata e da relazioni di prova conformi alla norma ISO 6060, attestanti la conformità al presente criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. I dati dimostrano la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue.

3.4   Cromo nelle acque reflue di concia dopo trattamento

La concentrazione totale di cromo nelle acque reflue di concia dopo il trattamento non può superare 1,0 mg/l, come specificato nella decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione (5).

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una documentazione dettagliata e da una relazione di prova a norma di uno dei seguenti metodi di prova: ISO 9174, EN 1233 o EN ISO 11885 per il cromo, attestanti la conformità al presente criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità alla BAT 10 e inoltre alla BAT 11 oppure alla BAT 12, come opportuno, di cui alla decisione di esecuzione 2013/84/UE per ridurre il tenore di cromo degli scarichi di acque reflue.

Criterio 4 — Composti organici volatili (COV)

Salvo indicazione diversa, l'utilizzo totale di COV nella produzione finale di calzature non può superare, in media, 18,0 g COV/paio.

Riguardo alle calzature classificate come dispositivi di protezione individuale ai sensi della direttiva 89/686/CEE, l'uso totale di COV durante la produzione finale delle calzature non può superare, in media, 20,0 g COV/paio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corroborata da un calcolo dell'uso totale di COV durante la produzione finale delle calzature conformemente alla norma EN 14602. Il calcolo è corroborato dai risultati delle prove e da documentazione (registrazione degli acquisti di cuoio, adesivi, prodotti di finissaggio, nonché della produzione delle calzature), come opportuno.

Se del caso, si allega una copia del certificato emesso da un organismo di certificazione notificato ai sensi della direttiva 89/686/CEE attestante la classificazione del prodotto in quanto dispositivo di protezione individuale.

Criterio 5 — Sostanze pericolose nella calzatura e nei suoi componenti

Si sottopone alle restrizioni indicate nei criteri 5.1 e 5.2 la presenza nel prodotto finito, e in qualsiasi suo articolo o materiale omogeneo, di sostanze e miscele che rispondono ai criteri di classificazione a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in quanto sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), o di sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) per quanto riguarda i pericoli di cui alla tabella 2.

Ai fini del presente criterio le sostanze candidate identificate come estremamente preoccupanti e le classi di pericolo CLP sono raggruppate nella tabella 2 secondo le rispettive caratteristiche di pericolo.

Il criterio non si applica a sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di lavorazione (per esempio, cessano di essere biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche), di sorta che il pericolo individuato non sussiste più. Tra queste si includono le reazioni chimiche in cui le sostanze sono modificate, come la polimerizzazione nella quale i monomeri o gli additivi si legano in modo covalente.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 5.

Tabella 2

Classificazione di pericolo con restrizioni

Pericoli del gruppo 1 — Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 1:

sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze candidate identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (8)

Cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Pericoli del gruppo 2 — Pericoli CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 2:

Categoria 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

Categoria 1 tossicità per gli organismi acquatici: H400, H410

Categoria 1 e 2 tossicità acuta: H300, H310, H330,

Categoria 1 tossicità in caso di aspirazione: H304

Categoria 1 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT): H370, H372

Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317

Pericoli del gruppo 3 — Pericoli CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 3:

Categoria 2, 3 e 4 tossicità per gli organismi acquatici: H411, H412, H413

Categoria 3 tossicità acuta: H301, H311, H331, EUH070

Categoria 2 STOT (*1): H371, H373

5.1   Restrizione delle sostanze estremamente preoccupanti

Il prodotto finito e un suo qualsiasi articolo e materiale omogeneo non contengono sostanze identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e incluse nell'elenco delle sostanze candidate identificate come estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,10 % peso/peso.

Non si concedono deroghe alle sostanze SVHC che figurano nell'elenco delle sostanze candidate se presenti nel prodotto finito, né a qualsiasi articolo o materiale omogeneo che costituisce parte di tale prodotto, in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

Il controllo è eseguito in base all'identificazione della presenza potenziale di tali sostanze nel prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, corroborata se opportuno, da dichiarazioni del fornitore dei materiali relativamente all'assenza delle sostanze di cui sopra in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso) per il prodotto finito e gli articoli o i materiali omogenei o che costituiscono parte di tale prodotto. Le dichiarazioni fanno riferimento alla versione più recente dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'ECHA (9).

Se si usano prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

5.2   Restrizione basata sulle sostanze e le miscele classificate CLP

Fatta eccezione per le fodere e i sottopiedi, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione, il criterio si applica se il contenuto di qualsiasi articolo o materiale omogeneo nelle tomaia o nella suola esterna è superiore al 3,0 % (peso/peso) del singolo componente. Per quanto riguarda le fodere e i sottopiedi, qualsiasi articolo o materiale omogeneo usato a questo fine è soggetto alle restrizioni specificate nel paragrafo seguente.

Le sostanze e le miscele che rientrano nei gruppi di cui alla tabella 3 e che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo CLP della tabella 2 non sono presenti negli articoli o nei materiali omogenei che costituiscono parte del prodotto finito in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

Tabella 3

Gruppi di sostanze e miscele cui si applica il criterio 5.2

Principi attivi dei biocidi

Coloranti (compresi inchiostri, pigmenti e vernici)

Vettori ausiliari, agenti livellanti, agenti schiumogeni e agenti disperdenti, tensioattivi

Ingrassanti

Solventi

Addensanti, leganti, stabilizzanti e plastificanti di stampa

Ritardanti di fiamma

Agenti per la reticolazione, adesivi

Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia

L'uso di alcune sostanze e miscele di cui alla tabella 3 è esonerato dai requisiti del criterio 5.2 subordinatamente alle condizioni specificate alla tabella 4.

Tabella 4

Condizioni di deroga applicabili all'uso di sostanze e miscele funzionali

Sostanze e miscele

Ambito di applicazione della deroga

Condizioni di deroga

Applicabilità alle calzature

Nichel

H317, H351, H372

Il nichel è ammesso solo nell'acciaio inossidabile.

Il tasso di rilascio di nichel proveniente dall'acciaio inossidabile è inferiore o uguale a 0,5 μg/cm2/settimana come specificato al criterio 6 (elenco RSL).

Puntali di metallo e accessori per calzature

Coloranti per tintura e stampa non pigmentata

H301, H311, H331, H317

Formule coloranti senza polveri o dosaggio ed erogazione automatici dei coloranti usati nelle tintorie e nelle stamperie per ridurre al minimo l'esposizione del personale.

Coloranti

Coloranti per tintura e stampa non pigmentata

H411, H412, H413

I processi di tintura che fanno uso di coloranti reattivi, diretti, al tino (leucocoloranti) o allo zolfo con queste classificazioni soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

1)

uso di coloranti ad alta affinità,

2)

realizzazione di un tasso di rigetto inferiore al 3,0 %,

3)

uso di strumentazione per la corrispondenza cromatica,

4)

adozione di procedure operative standard per il processo di tintura,

5)

ricorso allo smaltimento del colore nel trattamento delle acque reflue.

Il ricorso alla tintura in soluzione e/o alla stampa digitale è esonerato da tali condizioni.

Coloranti

Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia

H413

Il repellente e i prodotti della sua degradazione sono sostanze facilmente e/o intrinsecamente biodegradabili e non bioaccumulabili negli ambienti acquatici, ivi compresi i sedimenti acquatici.

Idrorepellenza

Ausiliari residui presenti in qualsiasi articolo o materiale omogeneo che costituisce parte del prodotto finito

Gli ausiliari comprendono: vettori, agenti livellanti, agenti disperdenti, tensioattivi, addensanti, leganti

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H411, H412, H413, EUH070,

Le formule sono erogate per mezzo di sistemi di dosaggio automatici e i processi seguono procedure operative standard.

Le sostanze classificate H311, H331, H317 (1B) non possono essere presenti in qualsiasi materiale o articolo omogeneo che costituisce parte del prodotto finito in concentrazioni superiori all'1,0 % peso/peso.

Ausiliari

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 5.2 corroborata, se del caso, da dichiarazioni rilasciate dal fornitore dei materiali. La dichiarazione è corroborata da un elenco delle sostanze e/o delle sostanze contenute nelle miscele di cui alla tabella 3 presenti negli articoli o nei materiali omogenei che costituiscono parte del prodotto finito, congiuntamente alle informazioni circa la loro classificazione di pericolo o non classificazione.

Si forniscono le seguenti informazioni a sostegno delle dichiarazioni di classificazione di pericolo o di non classificazione per ogni sostanza o miscela:

il numero CAS, CE o di elenco della sostanza (se disponibile per le miscele),

la forma fisica e lo stato in cui è usata la sostanza o la miscela,

le classi di pericolo CLP armonizzate,

le voci autoclassificate nella banca dati dell'ECHA delle sostanze registrate a titolo REACH se non è disponibile una classificazione armonizzata (10),

le classificazioni delle miscele conformemente ai criteri stabiliti dal regolamento CLP.

Per quanto riguarda le iscrizioni autoclassificate nella banca dati delle sostanze registrate nell'ambito del regolamento REACH, sono da considerare prioritarie quelle provenienti dalle domande congiunte.

Se una classificazione è registrata come «carente di dati» o «inconcludente» conformemente alla banca dati delle sostanze registrate a titolo REACH, o se una sostanza non è ancora stata registrata nell'ambito del regolamento REACH, si comunicano i dati tossicologici che soddisfano quanto prescritto all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sufficienti a dimostrare autoclassificazioni concludenti a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e degli orientamenti dell'ECHA. Nel caso di dati carenti o inconcludenti le autoclassificazioni sono verificate, con accettazione delle seguenti fonti:

studi tossicologici e valutazioni di pericolo a cura di agenzie di regolamentazione omologhe dell'ECHA (11), organismi di regolamentazione degli Stati membri o organismi intergovernativi,

una scheda dati di sicurezza (SDS) integralmente compilata a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006,

un parere documentato di un esperto, redatto da un tossicologo professionista. Il parere è basato su una disamina della letteratura scientifica e dei dati di prova esistenti, se del caso corroborati dai risultati di nuove prove svolte da laboratori indipendenti secondo metodi riconosciuti dall'ECHA,

un attestato, se del caso basato sul parere di esperti, rilasciato da un organismo accreditato di valutazione della conformità che effettua valutazioni di pericolo a norma dei sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o del sistema di classificazione dei pericoli CLP.

Conformemente all'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006, le informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze o miscele possono essere ottenute con mezzi diversi dalle prove, per esempio attraverso l'uso di metodi alternativi come i metodi in vitro, mediante modelli di relazioni quantitative struttura-attività o con l'uso del raggruppamento o del read-across.

Per le sostanze e le miscele di cui alla tabella 4 che godono di una deroga, il richiedente dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni di deroga.

Se si usano prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

Criterio 6 — Elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (RSL)

Il criterio si applica quando qualsiasi articolo o materiale omogeneo della tomaia o della suola esterna è superiore al 3,0 % peso/peso del singolo componente.

Il prodotto finito, gli articoli o i materiali omogenei che costituiscono parte del prodotto finito o le formule di produzione usate, se del caso, non contengono le sostanze di cui all'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (RSL). L'applicabilità, l'ambito di applicazione della restrizione, le prescrizioni in materia di verifica e di prova sono indicate nell'RSL per ciascuna sostanza o gruppo di sostanze. L'elenco RSL figura nell'appendice della presente decisione.

Tale elenco è comunicato dal richiedente a tutti i suoi fornitori di materiali o di articoli che saranno usati come componenti del prodotto per il quale si chiede il marchio Ecolabel UE.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 6.

Valutazione e verifica: il richiedente e il suo fornitore di materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità con l'elenco RSL corroborata dalle prove applicabili alle sostanze e alle miscele impiegate per fabbricare il prodotto finito o i relativi materiali. Si presenta la verifica per ogni requisito applicabile indicato nell'elenco RSL, sotto forma di:

dichiarazioni rilasciate dai responsabili delle rispettive fasi produttive,

dichiarazioni dei fornitori di sostanze chimiche, oppure

risultati delle prove analitiche di laboratorio su campioni del prodotto finito.

Se necessario, le schede di dati di sicurezza sono compilate a norma delle indicazioni di cui alle sezioni 10, 11 e 12 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza). Le schede di dati di sicurezza incomplete richiederanno la presentazione di dichiarazioni supplementari da parte dei fornitori di sostanze chimiche.

Se sono richieste analisi di laboratorio del prodotto finito, esse sono svolte per specifiche linee di prodotto e a campionamento casuale. Se specificato, durante il periodo di validità della licenza si effettuano tali analisi con cadenza annuale per dimostrare la continua conformità con il criterio RSL, i cui risultati sono quindi comunicati al pertinente organismo competente.

I dati di prova ottenuti ai fini di conformità con gli elenchi RSL del settore e altri sistemi di certificazione per le calzature sono accettati se i metodi di prova sono equivalenti.

Se si usano prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del relativo certificato a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

Criterio 7 — Parametri che contribuiscono alla durata

Le calzature da lavoro e le calzature di sicurezza devono recare il marchio CE e soddisfare i requisiti di durata a norma della direttiva 89/686/CEE. Tutti gli altri tipi di calzature devono possedere i requisiti minimi indicati nella tabella 5.

Tabella 5

Parametri di durata

Parametro/metodo di prova normale

Calzature sportive generiche

Calzature per la scuola

Calzature casual

Calzature da uomo da città

Calzature resistenti al freddo

Calzature da donna da città

Calzature moda

Calzature per bambini

Calzature da interni

Resistenza della tomaia alla flessione:

(kc senza danneggiamenti visibili) EN 13512

asciutta = 100

bagnata = 20

asciutta = 100

bagnata = 20

asciutta = 80

bagnata = 20

asciutta = 80

bagnata = 20

asciutta = 100

bagnata = 20

– 20° = 30

asciutta = 50

bagnata = 10

asciutta = 15

asciutta = 15

asciutta = 15

Resistenza della tomaia alla lacerazione

(forza media di lacerazione, N)/EN 13571

Cuoio

≥ 80

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 40

≥ 30

≥ 30

≥ 30

Altri materiali

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 30

≥ 30

≥ 30

Resistenza della suola esterna alla flessione:

EN 17707

Accentuazione del taglio (mm)

Nsc = nessuna crepa spontanea

≤ 4

Nsc

≤ 4

Nsc

≤ 4

Nsc

≤ 4

Nsc

≤ 4

Nsc a – 10 °C

≤ 4

Nsc

 

 

 

Resistenza della suola esterna all'abrasione/EN 12770

D ≥ 0,9 g/cm3 (mm3)

≤ 200

≤ 200

≤ 250

≤ 350

≤ 200

≤ 400

 

 

≤ 450

D < 0,9 g/cm3 (mg)

≤ 150

≤ 150

≤ 170

≤ 200

≤ 150

≤ 250

 

 

≤ 300

Distacco tomaia/suola: (N/mm)/EN 17708

≥ 4,0

≥ 4,0

≥ 3,0

≥ 3,5

≥ 3,5

≥ 3,0

≥ 2,5

≥ 3,0

≥ 2,5

Resistenza della suola esterna alla lacerazione

(forza media, N/mm)/EN 12771

D ≥ 0,9 g/cm3

8

8

8

6

8

6

5

6

5

D < 0,9 g/cm3

6

6

6

4

6

4

4

5

4

Solidità del colore all'interno della calzatura (fodera o superficie interna della tomaia). Scala di grigio sul feltro dopo 50 cicli di umidità/EN ISO 17700

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

 

≥ 2/3

≥ 2/3

Cicli di abrasione delle fodere e dei sottopiedi/EN 17704

> 25 600 asciutto

> 12 800 bagnato

> 25 600 asciutto

> 12 800 bagnato

> 25 600 asciutto

> 12 800 bagnato

> 25 600 asciutto

> 6 400 bagnato

> 25 600 asciutto

> 12 800 bagnato

> 25 600 asciutto

> 6 400 bagnato

> 25 600 asciutto

> 3 200 bagnato

>= 25 600 asciutto

>= 12 800 bagnato

> 8 400 asciutto

> 1 600 bagnato

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corroborata da relazioni di prova come specificato alla tabella 5.

Se del caso, si allega una copia del certificato rilasciato da un organismo di certificazione notificato ai sensi della direttiva 89/686/CEE attestante la classificazione del prodotto in quanto dispositivo di protezione individuale.

Criterio 8 — Responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda gli aspetti lavorativi

I requisiti di questo criterio sono applicabili al sito di assemblaggio finale della calzatura.

Tenuto conto della dichiarazione di principi tripartita sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del patto mondiale delle Nazioni Unite (secondo pilastro del Global Compact), dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e degli orientamenti dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, il richiedente ottiene una verifica indipendente, corroborata da controlli in loco, attestante che i principi applicabili inclusi nelle convenzioni fondamentali dell'OIL e le disposizioni supplementari in appresso sono stati rispettati presso il sito di assemblaggio finale del prodotto.

Convenzioni fondamentali dell'OIL:

i)

Lavoro minorile

Convenzione concernente l'età minima, 1973 (n. 138)

Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999 (n. 182)

ii)

Lavoro forzato ed obbligatorio

Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio, 1930 (n. 29) e protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato

Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105)

iii)

Libertà sindacale e diritto alla contrattazione collettiva

Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87)

Convenzione concernente il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98)

iv)

Discriminazione

Convenzione sulla parità di retribuzione, 1951 (n. 100)

Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e professione, 1958 (n. 111)

Disposizioni supplementari

v)

Orario di lavoro

Convenzione OIL sull'orario di lavoro (industria), 1919 (n. 1)

vi)

Retribuzione

Convenzione OIL sulla fissazione del salario minimo, 1970 (n. 131)

Salario di sussistenza: il richiedente garantisce che i salari corrisposti per una settimana lavorativa normale soddisfino sempre almeno le norme minime del settore, siano sufficienti a soddisfare le esigenze di base del personale e forniscano un certo reddito discrezionale. L'attuazione è verificata in riferimento agli orientamenti SA8000 (12) sulle retribuzioni.

vii)

Salute e sicurezza

Convenzione OIL in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, 1981 (n. 170)

Convenzione OIL per la sicurezza e l'igiene del lavoro, 1990 (n. 155)

Ove la libertà sindacale e il diritto alla contrattazione collettiva sono limitati dalla legislazione, l'impresa riconosce le legittime associazioni dei lavoratori con cui tenere un dialogo in merito alle questioni afferenti il posto di lavoro.

Il processo di audit comprende consultazioni con parti interessate esterne nelle zone circostanti i siti, compresi i sindacati, le associazioni locali, le ONG e gli esperti del lavoro. Il richiedente pubblica in linea i risultati aggregati e gli esiti fondamentali dell'audit per dimostrare ai consumatori interessati le prestazioni dei propri fornitori.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità e le copie dei certificati di conformità nonché le relazioni di audit per ciascuno stabilimento di assemblaggio finale del prodotto per il modello per il quale chiede il marchio Ecolabel UE.

L'audit indipendente è svolto da ispettori privati qualificati per valutare la conformità della catena di approvvigionamento del settore calzaturiero alle norme sociali o ai codici di condotta, oppure, nei paesi in cui è stata ratificata la convenzione dell'OIL sull'ispezione del lavoro, 1947 (n. 81), la supervisione dell'OIL indica che il sistema nazionale di ispezione del lavoro è efficace (13) e in cui l'ambito di applicazione dei sistemi di ispezione riguarda i settori suelencati, da ispettori del lavoro nominati da un'autorità nazionale.

Si accettano i certificati rilasciati non oltre 12 mesi prima della domanda da regimi o processi che accertino la conformità ai principi applicabili delle convenzioni dell'OIL elencate, congiuntamente alle disposizioni supplementari sull'orario di lavoro, la retribuzione nonché la salute e la sicurezza.

Criterio 9 — Imballaggio

Sono soggetti al presente criterio soltanto gli imballaggi primari, secondo la definizione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

9.1   Cartone e carta

Il cartone e la carta utilizzati nell'imballaggio finale delle calzature sono costituiti al 100 % da materiale riciclato.

9.2   Plastica

La plastica utilizzata per l'imballaggio finale delle calzature è costituita per almeno l'80 % da materiale riciclato.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore di imballaggi, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità nella quale si specifica la composizione del materiale dell'imballaggio e la proporzione di materiali riciclati e vergini.

Criterio 10 — Informazioni da riportare sull'imballaggio

10.1   Istruzioni per gli utilizzatori

Il prodotto è accompagnato dalle seguenti informazioni:

istruzioni per la pulizia a la cura di ciascun prodotto

la dicitura «Ripara le calzature invece di buttarle via: è meno dannoso per l'ambiente.»

«Smaltire le calzature presso l'apposito punto di raccolta locale.»

Valutazione e verifica: il richiedente presenta un campione dell'imballaggio o la proposta grafica dell'imballaggio sul quale figurano le istruzioni per l'utilizzatore fornite con il prodotto.

10.2   Informazioni da apporre sull'Ecolabel UE

Se si usa l'etichetta facoltativa con casella di testo, essa presenta, se del caso, tre delle seguenti dichiarazioni:

i)

materie prime di origine naturale gestite in modo sostenibile (se si applica il criterio 1);

ii)

inquinamento ridotto nei processi produttivi;

iii)

uso minimo di sostanze pericolose;

iv)

testato per durare;

v)

xx % cotone biologico [dichiarazione consentita solo se oltre il 95 % di tutto il cotone è biologico, conformemente al criterio 1.2 a)]

Il documento «EU Ecolabel logo guidelines» sull'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo è pubblicato all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto o la proposta grafica ove si mostra la posizione del il marchio Ecolabel UE.


(1)  http://www.iucnredlist.org/.

(2)  Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).

(3)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

(5)  Decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 45 del 16.2.2013, pag. 13).

(6)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3).

(7)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(8)  ECHA, Sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

(*1)  STOT = tossicità specifica per organi bersaglio

(9)  Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table

(10)  ECHA, Banca dati delle sostanze registrate ai sensi del regolamento REACH, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

(11)  ECHA, Cooperazione con le agenzie di regolamentazione omologhe, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(12)  Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org.

(13)  Cfr. ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) e orientamenti.

(14)  Direttiva 94/62/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

APPENDICE

ELENCO DELLE SOSTANZE CON RESTRIZIONI D'USO (RSL)

L'elenco si applica alle sostanze che possono essere usate durante il processo produttivo o essere presenti nel prodotto finito. L'elenco delle sostanze soggette a restrizioni d'uso per le calzature enumera le sostanze o i gruppi di sostanze la cui presenza nel prodotto finito, nei suoi materiali o articoli o nelle formule di produzione, come opportuno, è specificamente soggetta a restrizioni o verificata. Le restrizioni si applicano:

alle fasi della produzione (per esempio tintura),

alle formule usate nelle fasi della produzione delle calzature (per esempio ausiliari),

agli articoli o ai materiali omogenei (per esempio gomma naturale o sintetica),

ai prodotti finiti.

Per ciascun requisito si specificano l'applicabilità, i materiali e/o le fasi della produzione se del caso, l'ambito di applicazione della restrizione, le prescrizioni in materia di verifica e/o prova.

Questo elenco è trasmesso dal richiedente a tutti i suoi fornitori di materiali.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 6.

Tabella 1

Le seguenti restrizioni si applicano a specifiche fasi della produzione.

Applicabilità

Ambito di applicazione della restrizione

Valori limite

Verifica

a)   

Ausiliari

Tutte le miscele o formule utilizzate nelle fasi della produzione del cuoio, dei materiali tessili, del cuoio rivestito e dei tessuti rivestiti

Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o formule utilizzate nelle fasi della produzione e sono soggette ai valori limite relativi alla presenza di sostanze nel prodotto finito:

Nonilfenolo, isomeri misti N. CAS 25154-52-3

4-Nonilfenolo N. CAS 104-40-5

4-Nonilfenolo, ramificato, N. CAS 84852-15-3

Ottilfenolo N. CAS 27193-28-8

4-Ottilfenolo N. CAS 1806-26-4

4-tert-ottilfenolo N. CAS 140-66-9

I seguenti alchilfenoletossilati (APEO):

Poliossietilato ottilfenolo N. CAS 9002-93-1

Poliossietilato nonilfenolo N. CAS 9016-45-9

Poliossietilato p-nonilfenolo N. CAS 26027-38-3

25 mg/kg somma totale per i materiali tessili

100 mg/kg somma totale per il cuoio

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di non uso di tali sostanze, corroborata da una scheda dati di sicurezza, oppure i risultati delle prove sul prodotto finito o sul cuoio, sui materiali tessili, sul cuoio rivestito o sui tessuti rivestiti che compongono il prodotto finito. Metodo di prova: cuoio: EN ISO 18218-2 (metodo indiretto); materiali tessili e tessuti rivestiti: EN ISO 18254 per gli alchilfenoletossilati. Per gli alchilfenoli la prova sul prodotto finito è svolta mediante estrazione con solvente seguita da LC-MS o GC-MS.

Operazioni di tintura e finissaggio per il cuoio, i materiali tessili, il cuoio rivestito e i tessuti rivestiti

Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o formule utilizzate nella tintura e nel finissaggio del cuoio, del cuoio rivestito e dei materiali tessili:

Cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC)

Cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC)

Cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC)

Acido etilen-diaminotetracetico (EDTA)

Acido dietilene-triamino-pentacetico (DTPA)

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo

Acido nitrilotriacetico (NTA)

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di non uso.

b)   

Colofonia

Stampa, verniciatura e incollaggio

La colofonia non è usata come ingrediente negli inchiostri da stampa, nelle vernici o negli adesivi.

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore presenta una dichiarazione di non uso.

c)   

Solventi

Ausiliari usati nelle miscele, nelle formule e negli adesivi per il cuoio, i materiali tessili, il cuoio rivestito e i tessuti rivestiti, le plastiche e i prodotti finiti

Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o nelle formule utilizzate per la lavorazione di materiali componenti e negli adesivi usati durante l'assemblaggio finale del prodotto

2-Metossietanolo

N,N-dimetilformammide

1-Metil-2-pirrolidone

Bis(2-metossietil) etere

4,4′- Diamminodifenilmetano

1,2,3-tricloropropano

1,2-Dicloroetano; etilene dicloruro

2-Etossietanolo

Benzene-1,4-diammina diidrocloruro

Bis(2-metossietil) etere

Formammide

N-metil-2-pirrolidone

Tricloroetilene

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di non uso.

d)   

Paraffine clorurate

Tutte le fasi di produzione di cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili e rivestimenti

Nella produzione e nel finissaggio di cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili o rivestimenti non sono ammesse le paraffine clorurate a catena corta (SCCP), C10-C13.

Non rilevabile

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di non uso delle paraffine clorurate a catena corta, C10-C13, corroborata da una scheda dati di sicurezza. In caso d'uso, il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una relazione di prova conformemente alla norma EN ISO 18219.

Lavorazione dei materiali per cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili e rivestimenti

Nella produzione e nel finissaggio di cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili o rivestimenti non sono ammesse le paraffine clorurate a catena media (MCCP), C14-C17.

1 000  mg/kg

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di non uso delle paraffine clorurate a catena media, C14-C17, corroborata da una scheda dati di sicurezza. In caso d'uso, il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una relazione di prova conformemente alla norma EN ISO 18219.

e)   

Biocidi [ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)]

Usati durante il trasporto o lo stoccaggio di materie prime e semilavorati, prodotti finiti o relativi imballaggi.

i)

Sono ammessi solo i seguenti principi attivi [ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 528/2012]:

principi attivi inclusi nell'elenco stilato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, per il tipo di prodotto pertinente (ossia fibra, cuoio, gomma e materiali polimerizzati), purché siano soddisfatte le condizioni o restrizioni ivi specificate;

principi attivi inclusi nell'allegato I del regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni o restrizioni ivi specificate;

principi attivi in fase di esame per il tipo di prodotto pertinente nel programma di lavoro di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente e il fornitore dei materiali presenta dichiarazioni di non uso prima del trasporto e dello stoccaggio oppure prova dell'autorizzazione all'uso del principio attivo biocida a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.

Se usati, si allega un elenco dei principi attivi aggiunti durante il trasporto o lo stoccaggio di materie prime e semilavorati, prodotti finiti o relativi imballaggi, comprese le pertinenti dichiarazioni di pericolo.

ii)

Non si incorporano biocidi nei prodotti finiti o in loro parti durante l'assemblaggio della calzatura al fine di conferire proprietà biocide al prodotto finito.

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente e il fornitore dei materiali presentano una dichiarazione di non uso di tali sostanze nel prodotto finito o nelle sue parti.

iii)

Non è ammesso l'uso di clorofenoli (relativi sali ed esteri), composti organostannici (compresi TBT, TPhT, DBT e DOT), dimetil fumarato (DMFu), triclosan e nanoargento durante il trasporto o lo stoccaggio del prodotto, di ogni parte omogenea e di ogni articolo di esso, né possono essere incorporati nel prodotto finito o nel relativo imballaggio.

Non rilevabile

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di non uso. La dichiarazione è corroborata dai risultati delle prove effettuate sul prodotto finale per le seguenti sostanze:

 

Clorofenoli: cuoio, EN ISO 17070; materiali tessili, XP G 08-015 (limiti di rilevamento: cuoio: 0,1 ppm; materiali tessili: 0,05 ppm);

 

Dimetil fumarato: ISO/TS 16186.

f)   

Altre sostanze specifiche

Formule di produzione e adesivi usati nel prodotto finito o in qualsiasi sua parte

Le seguenti sostanze non sono aggiunte intenzionalmente alle miscele né alle formule o agli adesivi usati nell'assemblaggio della calzatura:

Diossine clorurate o bromurate o furani

Idrocarburi clorurati [(1,1,2,2-Tetracloroetano, Pentacloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,1-Dicloroetano)

Esaclorocicloesano

Monometildibromo–Difenilmetano

Monometildicloro-Difenilmetano

Nitriti

Bifenili polibromurati (PBB)

Pentabromodifeniletere (PeBDE)

Ottabromodifeniletere (OBDE)

Bifenili policlorurati (PCB)

Terfenili policlorurati (PCT)

Tri-(2,3-dibromo-propil)-fosfato (TRIS)

Trimetilfosfato

Tris-(aziridinil)-fosfinossido (TEPA)

Tris(2-cloroetil)-fosfato (TCEP)

Dimetil metilfosfonato (DMMP)

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di non uso.


Tabella 2

Le seguenti restrizioni si applicano ai processi che avvengono nella tintoria

Applicabilità

Ambito di applicazione della restrizione

Valori limite

Verifica

a)   

Vettori

Vettori usati nei processi di tintura in cui si ricorre ai coloranti in dispersione

Non è ammesso l'uso di acceleranti rigonfianti (vettori) alogenati, quali 1,2-diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, clorofenossietanolo.

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.

Vettori usati come agenti schiumogeni per plastiche e schiume

I composti organici alogenati non possono essere utilizzati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari.

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.

b)   

Coloranti soggetti a restrizioni

Coloranti azoici

Applicazione nel processo di tintura

Non possono essere presenti nel prodotto finito le seguenti ammine aromatiche cancerogene.

Arilammina

Numero CAS

4-amminodifenile

92-67-1

Benzidina

92-87-5

4-cloro-o-toluidina

95-69-2

2-naftilammina

91-59-8

o-ammino-azotoluene

97-56-3

2-ammino-4-nitrotoluene

99-55-8

p-cloroanilina

106-47-8

2,4-diamminoanisolo

615-05-4

4,4′- diamminodifenilmetano

101-77-9

3,3′-diclorobenzidina

91-94-1

3,3′-dimetossibenzidina

119-90-4

3,3′-dimetilbenzidina

119-93-7

3,3′-dimetil-4,4-diamminodifenilmetano

838-88-0

p-cresidina

120-71-8

4,4′-metilene-bis-(2 cloroanilina)

101-14-4

4,4′-ossidianilina

101-80-4

4,4′-tiodianilina

139-65-1

o-toluidina

95-53-4

2,4-diamminotoluene

95-80-7

2,4,5-trimetilanilina

137-17-7

o-anisidina (2-Metossianilina)

90-04-0

2,4-xilidina

95-68-1

2,6-xilidina

87-62-7

4-amminoazobenzene

60-09-3

30 mg/kg per ciascuna arilammina nel prodotto finito

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati di prove specifiche effettuate secondo le norme EN 14362-1:2012 e 3:2012 per i materiali tessili nonché CEN ISO/TS 17234-1 e 2 per il cuoio.

(N.B.: è possibile ottenere falsi positivi per quanto attiene alla presenza di 4-amminoazobenzene che va pertanto dichiarato).

Coloranti CMR

Non è ammesso l'uso dei seguenti coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione.

Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

Numero CAS

C.I. Acid Red 26

3761-53-3

C.I. Basic Red 9

569-61-9

C.I. Basic Violet 14

632-99-5

C.I. Direct Black 38

1937-37-7

C.I. Direct Blue 6

2602-46-2

C.I. Direct Red 28

573-58-0

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

C.I. Disperse Orange 11

82-28-0

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.

Coloranti potenzialmente sensibilizzanti

Non è ammesso l'uso dei seguenti coloranti potenzialmente sensibilizzanti.

Coloranti in dispersione potenzialmente sensibilizzanti

Numero CAS

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

C.I. Disperse Blue 3

2475-46-9

C.I. Disperse Blue 7

3179-90-6

C.I. Disperse Blue 26

3860-63-7

C.I. Disperse Blue 35

12222-75-2

C.I. Disperse Blue 102

12222-97-8

C.I. Disperse Blue 106

12223-01-7

C.I. Disperse Blue 124

61951-51-7

C.I. Disperse Brown 1

23355-64-8

C.I. Disperse Orange 1

2581-69-3

C.I. Disperse Orange 3

730-40-5

C.I. Disperse Orange 37

12223-33-5

C.I. Disperse Orange 76

13301-61-6

C.I. Disperse Red 1

2872-52-8

C.I. Disperse Red 11

2872-48-2

C.I. Disperse Red 17

3179-89-3

C.I. Disperse Yellow 1

119-15-3

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

C.I. Disperse Yellow 9

6373-73-5

C.I. Disperse Yellow 39

12236-29-2

C.I. Disperse Yellow 49

54824-37-2

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.

Coloranti con mordenti al cromo

Non è ammesso l'uso dei coloranti con mordenti al cromo.

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.

Coloranti a complesso metallico

I coloranti a complesso metallico a base di rame, cromo e nichel sono ammessi solo per il cuoio, per la tintura della lana, del poliammide o di miscele di queste fibre con fibre artificiali di cellulosa (per esempio viscosa).

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.

Pigmenti

Non è ammesso l'uso di pigmenti a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio e/o antimonio.

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.


Tabella 3

Le seguenti restrizioni si applicano al processo di finissaggio del prodotto finito

Applicabilità

Ambito di applicazione della restrizione

Valori limite

Verifica

a)   

Sostanze chimiche perfluorate e polifluorate (PFC)

Prodotto finito

i)

Non è ammesso l'uso di trattamenti idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia fluorurati per l'impregnazione delle calzature. Sono compresi i trattamenti perfluorati e polifluorati.

I trattamenti non fluorurati devono utilizzare sostanze facilmente biodegradabili e non bioaccumulabili nell'ambiente acquatico compresi i sedimenti acquatici.

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.

Calzature aventi una funzione di idrorepellenza integrata dichiarata

ii)

Le membrane fluoropolimeriche e i laminati possono essere usati nelle calzature solo se la penetrazione dell'acqua richiesta per il materiale è inferiore a 0,2 g e l'assorbimento dell'acqua è inferiore al 30 % secondo la norma ISO 20347. Le membrane fluoropolimeriche non sono fabbricate con PFOA o uno dei suoi omologhi superiori quali definiti dall'OCSE.

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante di membrane o di laminati relativamente alla produzione di polimeri. La dichiarazione è corroborata dai risultati della prova tecnica per la penetrazione all'acqua del materiale secondo la norma ISO 20347.

b)   

Ritardanti di fiamma

Calzature con funzione ritardante di fiamma incorporata

L'uso di ritardanti di fiamma è consentito solo per le calzature classificate con il marchio CE come dispositivi di protezione individuale di categoria III aventi una funzione ritardante di fiamma incorporata intesa a garantire la sicurezza sul lavoro coerentemente con quanto prescritto dalla direttiva 89/686/CEE. La o le sostanze usate a tal fine sono conformi al criterio 5.

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di non uso di ritardanti di fiamma oppure una dichiarazione di conformità al criterio 5.

In entrambi i casi la dichiarazione è corroborata da una scheda dati di sicurezza. Se del caso si allega un elenco dei ritardanti di fiamma usati nel prodotto, congiuntamente alle relative dichiarazioni di pericolo/frasi di rischio. Si allega una copia del certificato rilasciato da un organismo di certificazione notificato ai sensi della direttiva 89/686/CEE attestante la commercializzazione del prodotto in quanto dispositivo di protezione individuale di categoria III.


Tabella 4

Le seguenti restrizioni si applicano al prodotto finito o a sue specifiche parti

Applicabilità

Ambito di applicazione della restrizione

Valori limite

Verifica

a)   

IPA

Plastiche e gomma sintetica, materiali tessili o rivestimenti per il cuoio

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati in appresso non sono presenti in quantità superiore ai limiti specificati per le plastiche, la gomma sintetica, i materiali tessili o i rivestimenti per il cuoio.

Gli IPA classificati nelle classi di pericolo 1 e 2 non possono essere presenti nelle plastiche, nella gomma artificiale, nei materiali tessili o nei rivestimenti per il cuoio in concentrazioni superiori o uguali ai limiti individuali e totali indicati.

Va verificata la presenza e la concentrazione dei seguenti IPA.

IPA soggetti a restrizione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006:

Nome

CAS

Crisene

218-01-9

Benzo[a]antracene

56-55-3

Benzo[k]fluorantene

207-08-9

Benzo[a]pirene

50-32-8

Dibenzo[a,h]antracene

53-70-3

Benzo[j]fluorantene

205-82-3

Benzo[b]fluorantene

205-99-2

Benzo[e]pirene

192-97-2

Ulteriori IPA soggetti a restrizioni:

Nome

CAS

Naftalene

91-20-3

Acenaftilene

208-96-8

Acenaftene

83-32-9

Fluorene

86-73-7

Fenantrene

85-1-8

Antracene

120-12-7

Fluorantene

206-44-0

Pirene

129-00-0

Indeno[1,2,3-c,d]pirene

193-39-5

Benzo[g,h,i]perilene)

191-24-2

Per tutte le calzature:

1)

la concentrazione di ogni IPA soggetto a restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 è inferiore a 1 mg/kg.

2)

La concentrazione totale dei 18 IPA elencati è inferiore a 10 mg/kg.

Per le calzature destinate ai bambini di età inferiore ai tre anni:

1)

la concentrazione di ogni IPA soggetto a restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 è inferiore a 0,5 mg/kg.

2)

La concentrazione totale dei 18 IPA elencati è inferiore a 1 mg/kg.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una relazione di prova, secondo il metodo AfPS GS 2014:01 PAK.

b)   

N-nitrosammine

Gomma naturale e sintetica

Le seguenti N-nitrosammine non devono essere rilevabili nella gomma naturale e sintetica.

N-nitrosammina

CAS

N-nitrosodietanolammina (NDELA)

1116-54-7

N-nitrosodimetilammina (NDMA)

62-75-9

N-nitrosodipropilammina (NDPA)

621-64-7

N-nitrosodietilammina (NDEA)

55-18-5

N-nitrosodiisopropilammina (NDiPA)

601-77-4

N-nitrosodibutilammina (NDBA)

924-16-3

N-nitrosopiperidina (NPIP)

100-75-4

N-nitrosodiisobutilammina (NdiBA)

997-95-5

N-nitrosodiisononilammina (NdiNA)

1207995-62-7

N-nitrosomorfolina (NMOR)

59-89-2

N-nitroso N-metil N-fenilammina (NMPhA)

614-00-6

N-nitroso N-etil N-fenilammina (NEPhA)

612-64-6

N-Nitrosopirrolidina

930-55-2

Non rilevabile

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore di gomma presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una relazione di prova secondo il metodo EN 12868 o EN 14602.

c)   

Sostanze organostanniche

Prodotto finito

I composti organostannici elencati in appresso non sono presenti nel prodotto finito in concentrazioni superiori ai limiti specificati.

Composti di tributilstagno (TBT)

0,025 mg/kg

Composti di dibutilstagno (DBT)

1 mg/kg

Composti di monobutilstagno (MBT)

1 mg/kg

Composti di diottilstagno (DOT)

1 mg/kg

Trifenilstagno (TPT)

1 mg/kg

Valori limite specificati per ciascun composto organostannico

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati di prova conformemente al metodo di prova ISO/TS 16179.

d)   

Ftalati

Plastiche, gomma, materiali sintetici, rivestimenti e stampe dei materiali

i)

Possono essere usati nel prodotto solo gli ftalati che al momento della presentazione della domanda sono stati valutati per il rischio e rispondono ai requisiti del criterio 5.

n.p.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una scheda dati di sicurezza.

ii)

Non è ammesso l'uso dei seguenti plastificanti nel prodotto, nei suoi articoli o nelle parti omogenee di esso:

Acido 1,2-benzenedicarbossilico esteri alchilici di-C6-8-ramificati, ricchi di C7 (DIHP) CAS: 71888-89-6

Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari (DHNUP) CAS: 68515-42-4

Bis(2-metossietil) ftalato (DMEP) CAS: 117-82-8

Diisobutil ftalato (DIPB) CAS: 84-69-5

Bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) CAS: 117-81-7

Dibutil ftalato (DBP) CAS: 84-74-2

Benzil butil-ftalato (BBP) CAS: 85-68-7

Di-n-pentil ftalato (DPP) CAS: 131-18-0

Acido 1,2-benzenedicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare CAS: 84777-06-0

Diisopentil ftalato (DIPP) CAS: 605-50-5

Diesil ftalato (DnHP) CAS: 84-75-3

N-pentil isopentilftalato CAS 607-426-00-1

iii)

I seguenti ftalati non sono ammessi nelle calzature destinate a bambini di età inferiore a tre anni:

Di-iso-nonil ftalato (DINP)* CAS: 28553-12-0; 68515-48-0

Di-n-ottilftalato (DNOP)* CAS: 117-84-0

Diisodecil ftalato (DIDP)* CAS: 26761-40-0; 68515-49-1

La somma dei plastificanti soggetti a restrizioni è inferiore allo 0,10 % peso/peso.

La somma dei plastificanti soggetti a restrizioni per le calzature destinate a bambini di età inferiore a tre anni è inferiore a 0,05 % peso/peso;

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di non uso rilasciata dal fabbricante di materiali corroborata da una scheda dati di sicurezza per i plastificanti usati nella formula oppure presenta i risultati delle prove secondo la norma ISO/TS 16181.

e)   

Metalli estraibili

Prodotto finito

Per le calzature destinate ai bambini di età inferiore a tre anni, le sostanze elencate in appresso non possono essere presenti nel prodotto finito in concentrazioni superiori al limite specificato.

Antimonio (Sb)

30,0 mg/kg

Arsenico (As)

0,2 mg/kg

Cadmio (Cd)

0,1 mg/kg

Cromo (Cr)

1,0 mg/kg (per i materiali tessili)

Cobalto (Co)

1,0 mg/kg

Rame (Cu)

25,0 mg/kg

Piombo (Pb)

0,2 mg/kg

Nichel (Ni)

1,0 mg/kg

Mercurio (Hg)

0,02 mg/kg

I seguenti valori limite si applicano alle calzature diverse da quelle destinate ai bambini di età inferiore ai tre anni.

Antimonio (Sb)

30,0 mg/kg

Arsenico (As)

1,0 mg/kg

Cadmio (Cd)

0,1 mg/kg

Cromo (Cr)

2,0 mg/kg (per i materiali tessili)

Cobalto (Co)

4,0 mg/kg

Rame (Cu)

50,0 mg/kg

Piombo (Pb)

1,0 mg/kg

Nichel (Ni)

1,0 mg/kg

Mercurio (Hg)

0,02 mg/kg

Valori limite specificati per ciascuna sostanza

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati di prova secondo uno dei seguenti metodi di prova: Estrazione — EN ISO 105-E04-2013 (soluzione sudore acido). Rilevamento: EN ISO 17072-1 per il cuoio, ICP-MS, ICP-OES (per i materiali tessili e le plastiche).

Le prove sono svolte annualmente durante il periodo di licenza al fine di dimostrare l'effettiva conformità al criterio.

Componenti metallici

La migrazione di nichel da leghe metalliche contenenti nichel a contatto cutaneo diretto e prolungato è inferiore a 0,5 μg/cm2/settimana.

0,5 μg/cm2/settimana

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di assenza di nichel nei componenti delle calzature, corroborata da un attestato rilasciato dal fabbricante delle parti metalliche, oppure presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati del metodo di prova EN 1811.

Cuoio conciato al cromo

Per le calzature contenenti cuoio conciato nel prodotto finito è assente il cromo esavalente.

Non rilevabile

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati di una relazione di prova secondo il metodo di prova EN ISO 17075 (limite di rilevamento: 3 ppm). La preparazione del campione è conforme alle indicazioni della norma EN ISO 4044.

Le prove sono svolte annualmente durante il periodo di licenza al fine di dimostrare l'effettiva conformità al criterio. Il cuoio conciato senza cromo è esonerato dal requisito.

Per le calzature contenenti cuoio conciato al cromo il contenuto di cromo estraibile nel prodotto finito è inferiore a 200 mg/kg.

200 mg/kg

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati di prova, secondo il metodo di prova EN ISO 17072-1.

Le prove sono svolte annualmente durante il periodo di licenza al fine di dimostrare l'effettiva conformità al criterio. Il cuoio conciato senza cromo è esonerato dal requisito..

f)   

TDA e MDA

PU

2,4-Toluenediammina (2,4-TDA, 95-80-7)

4,4′-Diamminodifenilmetano (4,4′-MDA, 101-77-9)

Inferiore a 5 mg/kg ciascuno

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati di prova secondo la procedura in appresso: estrazione con soluzione acquosa di acido acetico all'1 %. Il campione è composto da sei porzioni prelevate sotto la superficie di ciascun esemplare (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). Si effettuano 4 estrazioni ripetute del medesimo campione di schiuma mantenendo un rapporto di 1:5 tra il peso del campione e il volume in ogni occorrenza. Gli estratti sono combinati, portati a un volume noto, filtrati e analizzati mediante HPLC/UV o HPLC/MS. Se all'esecuzione della HPLC/UV si sospetta un'interferenza, si effettua nuovamente l'analisi mediante HPLC/MS.

g)   

Formaldeide

Prodotto finito/cuoio, materiali tessili

La formaldeide libera e idrolizzata contenuta nei componenti della calzatura non può essere superiore ai seguenti limiti:

materiali tessili: < 20 mg/kg,

cuoio: < 20 mg/kg (calzature per bambini); 75 mg/kg (fodere e sottopiedi); 100 mg/kg per le altre parti del prodotto.

Valori limite specificati

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità corroborata dai risultati di una relazione di prova secondo i seguenti metodi di prova: materiali tessili: EN ISO 14184-1; cuoio: EN ISO 17226-1.

h)   

Antimonio

Fibre di poliestere grezze

Il contenuto di antimonio nelle fibre di poliestere grezze non può superare 260 ppm.

260 mg/kg

Valutazione e verifica: il richiedente o il fabbricante delle fibre presenta una dichiarazione di non uso durante il processo di fabbricazione oppure una dichiarazione di conformità corroborata da una relazione di prova secondo i seguenti metodi di prova: determinazione diretta mediante spettrometria di assorbimento atomico o spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente. La prova è effettuata su un campione composito di fibre grezze prima di qualsiasi lavorazione a umido.


(1)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).