ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 210

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
4 agosto 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1330 della Commissione, del 2 agosto 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ( 1 )

43

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1331 della Commissione, del 3 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

97

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili [notificata con il numero C(2016) 4778]  ( 1 )

100

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1328 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2016

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2016/1036 del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Il 12 febbraio 2016 la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di alcuni prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio laminati a freddo») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Federazione russa («Russia») (collettivamente denominati «paesi interessati») con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione (2) («il regolamento provvisorio»).

(2)

L'inchiesta è stata avviata il 14 maggio 2015 (3) in seguito a una denuncia presentata il 1o aprile 2015 dall'European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.

(3)

Come indicato nel considerando 19 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2.   Registrazione

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 (4) la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario e spedito dalla RPC e dalla Russia. La registrazione delle importazioni è cessata con l'istituzione delle misure provvisorie il 12 febbraio 2016.

(5)

La questione della registrazione e della possibile applicazione retroattiva del dazio antidumping in questione e le osservazioni ricevute a tale riguardo sono trattate dettagliatamente nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione (5). Il presente regolamento tratta unicamente le osservazioni ricevute conformemente alle conclusioni provvisorie in materia di dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione e la posizione definitiva della Commissione su tali questioni.

1.3.   Fase successiva della procedura

(6)

Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base di cui è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie») alcune parti interessate hanno presentato comunicazioni scritte per rendere note le loro opinioni sui risultati provvisori. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(7)

Un centro di servizi siderurgici e operatore commerciale collegato ha chiesto l'intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale («il consigliere auditore») sulla questione dei rimborsi. Il consigliere auditore ha esaminato la richiesta e risposto per iscritto. Il 3 maggio 2016 si è inoltre tenuta un'audizione con il consigliere auditore su richiesta di Eurofer.

(8)

La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Per disporre di informazioni più complete per quanto riguarda la redditività, i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati invitati a fornire dati sulla redditività del periodo 2005-2010 in relazione alle vendite nell'Unione del prodotto in esame. Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno presentato le informazioni richieste.

(9)

Per verificare le risposte al questionario di cui al considerando 8 sono state effettuate visite di verifica in loco dei dati presentati dai seguenti produttori dell'Unione:

ThyssenKrupp Germany, Duisburg, Germania,

ArcelorMittal Belgium NV, Gent, Belgio,

ArcelorMittal Sagunto S.L., Puerto de Sagunto, Spagna.

(10)

La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della RPC e della Russia e riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.

(11)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione.

1.4.   Affermazioni riguardanti la richiesta, la verifica e l'uso delle informazioni supplementari

(12)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive alcuni produttori esportatori hanno presentato osservazioni sul termine ultimo concesso ai produttori dell'Unione per fornire le informazioni richieste e hanno contestato l'accuratezza di tali dati e la procedura di verifica. Tali parti hanno asserito che l'industria dell'Unione può non aver comunicato dati corretti e che essa aveva beneficiato di un trattamento favorevole in violazione dei diritti delle altre parti a un'inchiesta obiettiva, imparziale e non discriminatoria. Questo presunto trattamento favorevole dell'industria dell'Unione sarebbe evidenziato anche dalla clemenza dimostrata dalla Commissione nei suoi confronti quando ha omesso di fornire alcune informazioni importanti (le parti si riferivano a fatture mancanti).

(13)

Per quanto riguarda l'asserzione relativa al trattamento favorevole, l'argomentazione è respinta. La questione in oggetto riguarda il testo del considerando 59 del regolamento provvisorio, in cui si spiega che per i trasferimenti interni non sono rilasciate fatture, in linea con pratiche contabili accreditate. È fuori discussione che l'industria dell'Unione possa esimersi dal fornire le informazioni richieste.

(14)

Gli stessi produttori esportatori hanno affermato che raccogliendo e verificando dati supplementari dei produttori dell'Unione la Commissione aveva discriminato i produttori esportatori russi che avevano chiesto una seconda verifica.

(15)

In primo luogo va notato che la Commissione, in veste di autorità incaricata dell'inchiesta, ha chiaramente il diritto di chiedere dati supplementari se ciò è ritenuto necessario e opportuno per la sua analisi, sia nella fase provvisoria che nella fase definitiva dell'inchiesta. In questo caso, come spiegato al considerando 154, la Commissione aveva validi motivi per chiedere tali dati supplementari e successivamente verificarli. Le verifiche hanno riguardato esclusivamente i dati supplementari che non sono stati richiesti in precedenza ed esse hanno garantito l'attendibilità dei dati su cui la Commissione ha basato le sue conclusioni. In secondo luogo, le richieste di una seconda verifica avanzate dai produttori esportatori russi si riferivano in effetti a dati già sottoposti alla verifica iniziale, mentre la seconda verifica presso la sede di alcuni produttori dell'Unione si è resa necessaria per verificare i dati supplementari di cui al considerando 8 e per determinare se il dazio antidumping dovesse essere riscosso con effetto retroattivo. Le argomentazioni di cui sopra sono pertanto state respinte.

1.5.   Prodotto in esame e prodotto simile

(16)

I considerando 21 e 22 del regolamento provvisorio contengono la definizione provvisoria del prodotto in esame. Nessuna parte ha fatto pervenire comunicazioni in merito a tale definizione.

(17)

Secondo la definizione definitiva, il prodotto in esame è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80, 7226 92 00 e originari della RPC e della Russia.

Sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame i seguenti tipi di prodotto:

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici,

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»),

i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico», e

i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido.

(18)

In assenza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 22 a 24 del regolamento provvisorio.

2.   DUMPING

2.1.   Repubblica popolare cinese

2.1.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(19)

Come spiegato al considerando 34 del regolamento provvisorio, nessuno dei produttori esportatori interessati dalla presente inchiesta ha chiesto il TEM.

2.1.2.   Paese di riferimento

(20)

Nel regolamento provvisorio era stato scelto come paese di riferimento il Canada conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(21)

Una parte interessata ha affermato che la differenza tra i margini di dumping e di pregiudizio faceva dubitare dell'esattezza dei calcoli effettuati dalla Commissione. La stessa parte interessata ha inoltre affermato che tale differenza, se oggettivamente corretta, avrebbe invalidato la scelta del Canada come paese di riferimento dato il livello dei prezzi del prodotto in esame in questo paese.

(22)

La Commissione conferma i suoi calcoli e ricorda inoltre che la scelta del paese di riferimento è effettuata tra paesi in cui il prezzo del prodotto simile è formato in circostanze il più possibile simili a quelle del paese di esportazione. Il livello dei prezzi in quanto tale non è un criterio nella scelta.

(23)

In considerazione di quanto precede, l'affermazione che il Canada non sia un paese di riferimento adeguato è respinta. La Commissione conferma le argomentazioni esposte nei considerando da 27 a 34 del regolamento provvisorio e la scelta del Canada come paese di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

2.1.3.   Valore normale

(24)

In assenza di osservazioni in merito alla determinazione del valore normale, si confermano i considerando da 35 a 45 del regolamento provvisorio.

2.1.4.   Prezzo all'esportazione

(25)

Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio, un gruppo di società ha rilevato un'incongruenza tra i calcoli del pregiudizio e del dumping, che affermava essere dovuta a un errore di trascrizione della Commissione. La Commissione ha accertato tuttavia che l'incongruenza era stata causata da un piccolo errore di trascrizione che era stato commesso da questo gruppo di società ed ha inciso sul prezzo all'esportazione. L'errore di trascrizione è stato corretto dalla Commissione.

2.1.5.   Confronto

(26)

In assenza di osservazioni sul confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, si confermano i considerando 49 e 50 del regolamento provvisorio.

2.1.6.   Margini di dumping

(27)

A causa della modifica del prezzo all'esportazione descritta al considerando 25, il margine di dumping di un gruppo di società è stato ricalcolato e il nuovo calcolo ha determinato un suo lieve aumento. Questo aumento modifica anche il margine di dumping di tutte le altre società cinesi, dato che il loro margine è basato su questo gruppo di società.

(28)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Margini di dumping, RPC

Società

Margine di dumping definitivo

Gruppo Angang

59,2 %

Gruppo Shougang

52,7 %

Altre società che hanno collaborato

56,9 %

Tutte le altre società

59,2 %

2.2.   Russia

2.2.1.   Introduzione

(29)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore russo ha contestato l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Tale produttore esportatore ha presentato nuovi dati per contestare le conclusioni di cui al considerando 60 del regolamento provvisorio, in cui la Commissione ha dimostrato che il produttore esportatore aveva riferito una quantità di vendite superiore a quella resa materialmente possibile dalla produzione.

(30)

La Commissione ha organizzato due audizioni, offrendo al produttore esportatore in questione l'opportunità di presentare osservazioni e chiarire le sue affermazioni.

(31)

Durante le audizioni la Commissione ha sottolineato che qualsiasi comunicazione/spiegazione trasmessa dopo la verifica può essere accettata solo se i dati su cui si basa sono già stati presentati o se può essere connessa a dati forniti nelle risposte al questionario o al più tardi durante la visita di verifica. Il produttore esportatore non è stato in grado di suffragare le sue argomentazioni con informazioni già contenute nelle risposte al questionario o nei documenti raccolti in loco. Le conclusioni della fase provvisoria che hanno indotto la Commissione ad applicare l'articolo 18 del regolamento di base e che sono esposte ai considerando 60 e 61 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate. In conformità all'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha quindi stabilito in via definitiva il margine di dumping per la società in questione sulla base dei dati disponibili.

(32)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore ha affermato di essere stato sottoposto a un trattamento discriminatorio nell'ambito della presente inchiesta antidumping, che ha leso i suoi diritti procedurali, tra cui i diritti di difesa. Il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione non ha accettato una seconda verifica nella sede della sua controllata in Belgio, mentre era stata effettuata invece una seconda verifica nelle sedi dei produttori e degli importatori dell'industria dell'Unione. Per le ragioni indicate al considerando 15 questa affermazione deve essere respinta.

(33)

Tale produttore esportatore ha affermato inoltre che la Commissione avrebbe potuto utilizzare i prezzi all'esportazione del suo importatore/operatore commerciale collegato e i dati sui costi di produzione dell'unico produttore esportatore che ha collaborato pienamente con la Commissione. Così facendo, secondo tale produttore esportatore, la Commissione avrebbe potuto evitare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, poiché aveva verificato in separata sede questo importatore/operatore commerciale collegato e non aveva sollevato alcuna questione sulla sua cooperazione. Come indicato sopra, il volume complessivo delle vendite (al netto dell'uso vincolato e adeguato in funzione della variazione delle scorte) indicato dal produttore esportatore eccedeva i quantitativi prodotti, e ciò non ha consentito alla Commissione di concludere che fossero state integralmente riferite le vendite all'esportazione nell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto la proposta della società di utilizzare una serie di transazioni che può rappresentare solo parzialmente il totale delle vendite nell'Unione. La Commissione non ha quindi utilizzato i dati sul costo di produzione perché non erano disponibili vendite all'esportazione da utilizzare per il confronto.

(34)

Due produttori esportatori hanno presentato osservazioni sullo svolgimento delle visite di verifica e hanno chiesto alla Commissione di sospendere l'inchiesta in attesa dell'esame delle loro affermazioni. In riferimento a ciò i produttori esportatori hanno contestato l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base da parte della Commissione. Il ministero per lo Sviluppo economico della Federazione russa ha inoltre chiesto la sospensione dell'applicazione delle misure antidumping definitive previste, finché la denuncia formale dei due produttori esportatori non sia stata debitamente valutata dalle istituzioni competenti dell'Unione.

(35)

La Commissione osserva che la verifica costituisce solo una fase della procedura di inchiesta svolta dalla Commissione in veste di autorità incaricata dell'inchiesta. La Commissione ha ampiamente spiegato le ragioni di merito in base alle quali ha deciso di applicare l'articolo 18 del regolamento di base. L'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base si fonda su elementi di prova presentati in forma scritta dalle società alla Commissione e sull'affidabilità e la coerenza di tali elementi. I produttori esportatori hanno avuto la possibilità di esercitare pienamente i loro diritti di difesa nel corso della procedura tramite la presentazione di informazioni e di osservazioni, le audizioni e le riunioni, di cui due specificamente dedicate alle questioni sollevate.

(36)

Per quanto riguarda la richiesta di sospensione, la Commissione osserva che l'unica base per la sospensione delle misure istituite a norma del regolamento di base è l'articolo 14, paragrafo 4. La Commissione rileva inoltre che le condizioni per la sospensione previste in tale articolo non sono soddisfatte. Detto articolo stabilisce che le misure possono essere sospese unicamente nell'interesse dell'Unione qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Non vi è alcuna indicazione che tali condizioni siano soddisfatte nel caso in esame e la Commissione osserva che non è stato fatto alcun riferimento a tali circostanze. L'indagine ha anzi dimostrato che erano soddisfatte le condizioni per l'istituzione di misure definitive, come previsto all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione respinge detta richiesta.

2.2.2.   Valore normale

(37)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore ha contestato l'adeguamento applicato dalla Commissione ai suoi costi di produzione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, descritto al considerando 76 e motivato al considerando 80 del regolamento provvisorio. Il produttore esportatore interessato non ha però presentato alcuna argomentazione che avrebbe consentito alla Commissione di modificare la propria opinione che gli indici di consumo delle materie prime indicati dalla società nelle risposte al questionario erano inadeguati perché la Commissione potesse valutare accuratamente il costo dei materiali utilizzati dalla società per la produzione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(38)

Lo stesso produttore esportatore ha inoltre affermato che le perdite legate alla liquidazione delle sue due società controllate d'oltremare dovevano essere escluse dal calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita («spese SGAV»). Tale produttore esportatore ha anche affermato che le spese d'imballaggio erano state conteggiate due volte nel costo di produzione e nelle spese SGAV. La Commissione ha riveduto le sue conclusioni di conseguenza, poiché le spiegazioni fornite dalla società in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie erano comprovate da informazioni che erano state debitamente presentate nelle risposte al questionario o prima o durante la visita di verifica.

(39)

Dopo la revisione delle spese SGAV la Commissione ha constatato che alcune vendite interne erano remunerative. Ciò le ha permesso di calcolare il margine di dumping sulla base delle spese SGAV e dei profitti della società. Nella fase provvisoria la Commissione non aveva riscontrato vendite remunerative sul mercato interno e di conseguenza aveva calcolato il margine di dumping utilizzando le spese SGAV e i profitti tratti da fonti esterne.

(40)

Due produttori esportatori hanno contestato il modo in cui la Commissione aveva calcolato le loro spese SGAV, come descritto al considerando 75 del regolamento provvisorio. Essi hanno spiegato che la Commissione non dovrebbe considerare le perdite legate alla rivalutazione di prestiti in valuta estera come facenti parte delle spese SGAV, dato che le società non hanno di fatto sostenuto alcuna spesa e si sono limitate a rivalutare i bilanci utilizzando il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo del loro rendiconto finanziario. La Commissione contesta questa argomentazione, facendo riferimento sia alle norme internazionali di rendicontazione finanziaria sia ai principi contabili generalmente accettati russi. Dette perdite sono state debitamente registrate nella contabilità dei produttori ed erano state subite nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(41)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive i produttori esportatori hanno ribadito le loro affermazioni senza presentare alcun fatto nuovo riguardo alle perdite controverse. I produttori esportatori hanno fatto riferimento al regolamento (CE) n. 2852/2000 (6) del Consiglio (fibre di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea), in cui la Commissione ha rifiutato l'inclusione nelle spese SGAV del guadagno netto sul cambio.

(42)

La Commissione osserva che la situazione di fatto del caso menzionato dai produttori esportatori è diversa. Come spiegato al considerando 34 del suddetto regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio, è stato constatato che i guadagni sui cambi non derivavano principalmente dalla produzione e dalle vendite.

(43)

I produttori esportatori non hanno messo in discussione la pertinenza dei loro prestiti per i costi di produzione del prodotto simile. La Commissione ha pertanto concluso che le perdite erano legate a tali prestiti, che sono stati utilizzati per finanziare le attività fisse necessarie per la produzione del prodotto simile. Di conseguenza, tali perdite devono essere prese in considerazione nel determinare le spese SGAV della società. La Commissione ha pertanto respinto questa affermazione.

(44)

Il produttore esportatore russo ha nuovamente ribadito la sua affermazione dopo la comunicazione delle conclusioni definitive aggiuntive. L'affermazione esula tuttavia dagli aspetti specifici delle conclusioni aggiuntive. La Commissione mantiene la posizione espressa nei punti precedenti.

(45)

Uno dei produttori esportatori ha contestato il metodo usato dalla Commissione per calcolare il totale delle spese SGAV degli operatori commerciali nazionali collegati, in cui la Commissione ha utilizzato le spese SGAV dichiarate per le vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato interno. La Commissione ha accettato questa obiezione e ha corretto il calcolo definitivo. Dato che le spese SGAV rettificate non differiscono sostanzialmente da quelle utilizzate in origine e riguardano solo un numero limitato di vendite, tale rettifica non ha avuto alcuna incidenza sul margine di dumping.

(46)

Un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione ha conteggiato due volte i costi di imballaggio per determinare i costi di produzione totali nel test della redditività. La Commissione ha respinto questa affermazione. Come descritto dettagliatamente nelle conclusioni provvisorie, la Commissione ha dedotto i costi di imballaggio dalle spese SGAV prima di calcolare i costi di produzione complessivi.

(47)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, i produttori esportatori hanno contestato il metodo usato per costruire il valore normale. Essi hanno sostenuto che la Commissione ha utilizzato una percentuale errata delle spese SGAV e che applicando le spese SGAV unicamente alle vendite remunerative, essa ha fortemente sovrastimato il valore normale.

(48)

La Commissione conduce le inchieste in modo obiettivo. Il metodo usato per costruire il valore normale è seguito in modo coerente in tutti i casi in cui sono soddisfatti i criteri pertinenti. La Commissione applica l'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, che esige che gli importi relativi alle spese SGAV e ai profitti siano basati sulle vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. La richiesta dei produttori esportatori di utilizzare un importo fisso delle spese SGAV, indipendentemente dal fatto che tali spese si riferiscano a vendite nel corso di normali operazioni commerciali o meno, è in contrasto con detta disposizione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(49)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore ha sollevato la questione degli importi negativi registrati nell'elenco delle transazioni sul mercato interno in relazione al calcolo del valore normale. Il produttore esportatore ha spiegato che tali importi si riferivano a rettifiche di fatture ed erano dovuti alla configurazione del suo sistema contabile, in cui per apportare una rettifica a una fattura era necessario compensare interamente l'importo registrato inizialmente con un importo negativo corrispondente. Egli ha affermato che il calcolo del valore normale effettuato dalla Commissione non teneva conto della configurazione specifica del suo sistema contabile e che pertanto non era corretto.

(50)

La Commissione osserva in primo luogo che, contrariamente a quanto previsto nelle istruzioni contenute nel questionario della Commissione, il produttore esportatore ha elencato tali rettifiche come operazioni anziché indicarle come rettifiche nell'apposita colonna del questionario della Commissione. In secondo luogo, dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha effettivamente presentato un margine di dumping riveduto, ma senza trasmettere un elenco riveduto delle transazioni sul mercato interno o un calcolo riveduto del dumping. In terzo luogo, la Commissione rileva che tale affermazione riguarda in realtà la qualità dei dati che il produttore esportatore stesso ha trasmesso alla Commissione nel corso dell'inchiesta. In quarto luogo, il calcolo del valore normale, che comprendeva l'elenco delle transazioni sul mercato interno così come presentato dal produttore esportatore, era stato debitamente comunicato durante la fase provvisoria dell'inchiesta. Il produttore esportatore non ha tuttavia formulato alcuna osservazione su questo calcolo nelle sue osservazioni sulle conclusioni provvisorie. Lo stesso elenco delle transazioni sul mercato interno è stato utilizzato nei calcoli del dumping divulgati nella fase definitiva. Il produttore esportatore non spiega perché non abbia potuto sollevare la questione in una fase precedente dell'inchiesta.

(51)

Nonostante tutte queste carenze nel comportamento del produttore esportatore in relazione a questo punto, la Commissione, in qualità di autorità incaricata dell'inchiesta obiettiva e imparziale, ha esaminato tale affermazione e ha concluso che il calcolo del valore normale doveva effettivamente essere rettificato in modo da evitare possibili doppi conteggi. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive l'esportatore ha fornito una chiave che ha permesso di filtrare il suo elenco delle transazioni per escludere tutte le rettifiche e lasciare solo le registrazioni finali. La Commissione ha applicato il metodo di rettifica dell'elenco proposto dal produttore esportatore dopo la divulgazione delle conclusioni definitive ai dati verificati e, di conseguenza, ha accettato l'argomentazione nella sua integrità.

(52)

La Commissione ha inviato le conclusioni definitive aggiuntive a tutte le parti interessate per informarle che aveva accettato l'argomentazione e le ha invitate a presentare osservazioni.

(53)

In seguito alla comunicazione di queste conclusioni aggiuntive, una parte ha affermato che esse mettevano ancora più in evidenza le carenze nella collaborazione dei produttori esportatori russi. Tale parte ha anche sostenuto che le conclusioni aggiuntive dimostravano che le serie di dati supplementari avrebbero potuto non essere prese in considerazione e non avrebbero dovuto essere accettate. In effetti, la Commissione ha sollevato la questione della qualità delle informazioni fornite e della collaborazione, ma in questo specifico caso ha deciso che l'affermazione poteva essere obiettivamente accettata.

(54)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni aggiuntive, il produttore esportatore russo ha convenuto sul principio e sulla portata della rettifica apportata dalla Commissione al suo margine di dumping.

(55)

Il produttore esportatore ha dichiarato di aver fornito con le risposte al questionario l'elenco delle operazioni effettuate sul mercato interno, in che non è messo in discussione. È la qualità di tale documento che viene contestata. Il produttore esportatore ha inoltre affermato di non aver fatto pervenire osservazioni sull'elenco delle operazioni dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, perché la serie di dati non aveva alcuna incidenza sul calcolo del margine di dumping. La Commissione osserva che il produttore esportatore ha ribadito più volte affermazioni relative al metodo e agli aspetti del calcolo che, se fossero state accettate dalla Commissione (quod non), l'avrebbero indotta a utilizzare questa serie di dati. Era quindi essenziale che la parte interessata si assicurasse che la serie di dati comunicata nella fase provvisoria fosse corretta e potesse essere utilizzata per il calcolo del margine di dumping. La società ha sollevato la questione delle cancellazioni e delle multiple registrazioni identiche nel corso della visita di verifica, ma è solo nella fase della divulgazione delle conclusioni definitive che il problema è emerso in tutta la sua portata, dimostrata dall'impatto sul calcolo del margine di dumping. Sebbene la società sostenga che le registrazioni non sono note di credito, la chiave che permette di identificare tali registrazioni, fornita dalla società stessa, è denominata «numero di nota di credito». La Commissione ha comunque accettato l'argomentazione nella sua integrità e la società non ha contestato il nuovo calcolo del margine di dumping.

(56)

Un produttore esportatore ha affermato che la Commissione non ha incluso nel calcolo delle spese SGAV le entrate derivanti dallo svincolo delle riserve, risalenti a prima del periodo dell'inchiesta. Secondo tale produttore esportatore, la Commissione usa due pesi e due misure e una valutazione asimmetrica al confronto con le perdite derivanti dalla rivalutazione delle valute estere che la Commissione ha incluso.

(57)

La Commissione osserva che il suo approccio è coerente. Le spese SGAV non comprendono né le entrate né le spese che incidono sugli utili di un particolare esercizio, che la Commissione ha riscontrato essere in relazione con le operazioni effettuate oltremare del produttore esportatore. Questo fatto è stato menzionato nelle conclusioni definitive e non è stato contestato dal produttore esportatore. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

2.2.3.   Prezzo all'esportazione

(58)

La Commissione ha esaminato ulteriormente le vendite di uno dei produttori esportatori effettuate a un operatore commerciale indipendente con sede in Svizzera, come descritto al considerando 84 del regolamento provvisorio. La Commissione si è rivolta sia al produttore esportatore che all'operatore commerciale indipendente e ha svolto ricerche proprie sulla questione al fine di ottenere ulteriori informazioni sulla loro relazione.

(59)

Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, Eurofer ha chiesto alla Commissione di esaminare attentamente la relazione tra il produttore esportatore e l'operatore commerciale svizzero e di adeguare opportunamente il calcolo sulla base dei risultati di tale esame.

(60)

Dopo aver valutato i risultati di questo esame, la Commissione ha deciso di considerare questo operatore svizzero come indipendente rispetto al produttore esportatore russo. La Commissione non ha riscontrato elementi a sostegno dell'asserzione secondo cui le due parti erano collegate nel periodo dell'inchiesta e ha pertanto respinto tale argomentazione.

(61)

Il produttore esportatore ha inoltre presentato informazioni supplementari che hanno consentito alla Commissione di rettificare le vendite alle parti indipendenti nell'Unione. Il produttore esportatore aveva dichiarato precedentemente tali vendite sulla base di fatture interne in rubli russi. Queste fatture riflettevano il valore iniziale in valute estere, convertito con il tasso di cambio giornaliero applicato dalla società. La Commissione ha potuto confrontare queste nuove informazioni con quelle verificate sul posto. La rettifica effettuata ha determinato una lieve riduzione del margine di dumping rispetto al calcolo provvisorio.

(62)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, i produttori esportatori hanno sostenuto che gli adeguamenti effettuati per le spese SGAV e i profitti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non potevano essere applicati alle vendite tramite i loro operatori commerciali/importatori collegati in Svizzera.

(63)

A loro avviso, gli adeguamenti sono appropriati solo in caso di specifiche transazioni, in cui le condizioni di vendita prevedono che un prodotto sia consegnato dopo il suo sdoganamento, come le transazioni effettuate a condizioni reso sdoganato (DDP — Delivered Duty Paid), cioè in caso di transazioni in cui la parte collegata agisce come importatore. Allo stesso tempo essi hanno affermato che i loro operatori commerciali/importatori collegati con sede in Svizzera dovrebbero essere considerati come facenti parte della rete di esportazione del produttore.

(64)

In risposta tale affermazione, la Commissione conferma che dovrebbe essere applicato un adeguamento per le spese SGAV e un equo margine di profitto a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, secondo e terzo comma, del regolamento di base, per tutti i tipi di vendite effettuate tramite operatori commerciali/importatori collegati svizzeri.

(65)

Anche se la consegna delle merci secondo le condizioni di transazione dichiarate dai produttori esportatori avviene prima della loro immissione in libera pratica e anche se la responsabilità dello sdoganamento è dell'acquirente (diversamente dalle transazioni a condizioni DDP), ciò non cambia il fatto che le vendite siano effettuate dall'operatore commerciale/importatore collegato, che sostiene le spese SGAV e che cerca normalmente di ottenere un profitto con i propri servizi.

(66)

Visto che l'operatore commerciale/importatore è collegato al produttore esportatore, secondo l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base i dati di tale operatore/importatore sono, per definizione, inaffidabili e i suoi utili dovrebbero essere stabiliti su una base equa dall'autorità incaricata dell'inchiesta. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non esclude la possibilità di applicare adeguamenti per i costi sostenuti prima dell'importazione, nella misura in cui tali costi sono normalmente a carico dell'operatore/importatore. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(67)

I produttori esportatori hanno ribadito questa affermazione dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, senza fornire nuove informazioni sulle funzioni degli operatori commerciali/importatori svizzeri. La Commissione precisa che la sua posizione è in linea con la giurisprudenza dell'Unione. In ogni caso il fatto che le società collegate svolgano solo determinate funzioni non impedisce alla Commissione di applicare gli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ma ciò potrebbe riflettersi in un importo minore delle spese SGAV da detrarre dal prezzo al quale il prodotto in esame è rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente. L'onere della prova spetta alle parti interessate che intendono contestare l'importo degli adeguamenti effettuati in base all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Di conseguenza, se tali parti considerano gli adeguamenti eccessivi, devono fornire prove specifiche e calcoli che giustifichino tale asserzione. I produttori esportatori non hanno tuttavia fornito alcun elemento di prova che metta in discussione le spese SGAV o la percentuale di profitto utilizzata. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

2.2.4.   Confronto

(68)

Nelle loro osservazioni i produttori esportatori hanno contestato l'utilizzo della data del contratto di vendita o dell'ordine di acquisto per convertire in rubli russi le vendite all'esportazione in valuta estera. I produttori esportatori hanno sostenuto che finora la Commissione non si è mai avvalsa di questa opzione, ma hanno ammesso che essa può essere più appropriata della data delle fattura per determinare le condizioni materiali di vendita. La Commissione ha quindi respinto questa argomentazione.

(69)

I produttori esportatori hanno ribadito questa affermazione dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, sottolineando che la Commissione aveva fornito una motivazione insufficiente riguardo all'utilizzo della data del contratto o dell'ordine di acquisto. Essi hanno inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il tasso di cambio valido al massimo 60 giorni prima della data della fattura, per tener conto delle sensibili variazioni dei cambi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base.

(70)

In questo caso la Commissione non ha concesso l'adeguamento per sensibili variazioni dei cambi, dato che le variazioni del tasso di cambio EUR/RUB presentavano una forte volatilità piuttosto che sensibili variazioni verso la fine del periodo dell'inchiesta. Se la Commissione avesse applicato l'adeguamento per sensibili variazioni nel contesto del deprezzamento della valuta di questo produttore esportatore, ciò avrebbe ridotto i prezzi all'esportazione, facendo aumentare i margini di dumping. Inoltre, l'adeguamento per sensibili variazioni dovrebbe essere utilizzato per riflettere le variazioni dei tassi di cambio e non per imporre il termine massimo di 60 giorni dalla data della fattura come suggeriscono i produttori esportatori. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

(71)

Seguendo l'approccio della data del contratto o dell'ordine di acquisto la Commissione ha, in larga misura, ridotto al minimo l'impatto delle fluttuazioni significative e imprevedibili dei tassi di cambio verso la fine del periodo dell'inchiesta. La Commissione non è d'accordo con l'affermazione dei produttori esportatori secondo cui questo sarebbe un cambiamento metodologico ingiustificato. Essa ha utilizzato il tasso di cambio della data di vendita, in piena conformità con l'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, e ha spiegato sufficientemente le ragioni per le quali, in questo caso, la data del contratto o dell'ordine di acquisto determina giustamente le condizioni materiali di vendita. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

2.2.5.   Margini di dumping

(72)

Tenendo conto delle modifiche nella determinazione del valore normale descritte nei considerando da 37 a 51 e confermando le altre conclusioni formulate nei considerando da 65 a 93 del regolamento provvisorio, i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 2

Margini di dumping, Russia

Società

Margine di dumping definitivo

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC

18,7 %

PAO Severstal

35,9 %

PJSC Novolipetsk Steel (7)

38,9 %

Tutte le altre società

38,9 %

3.   PREGIUDIZIO

3.1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

(73)

Una parte interessata ha messo in discussione la rappresentatività dei denuncianti, affermando che gli impianti di rilaminazione non erano stati presi in considerazione nei calcoli. A tale riguardo va notato che nel calcolo della produzione totale era senz'altro compreso il volume di produzione degli impianti di rilaminazione. Tale osservazione è pertanto respinta.

(74)

In assenza di altre osservazioni sulla definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 94 a 98 del regolamento provvisorio.

3.2.   Consumo dell'Unione

(75)

Varie parti hanno osservato che, tra l'altro, il consumo avrebbe dovuto essere analizzato complessivamente, combinando il consumo nel mercato vincolato e il consumo nel mercato libero.

(76)

A tale proposito va ricordato che l'evoluzione del consumo nel mercato vincolato e nel mercato libero è stata presentata e spiegata nelle tabelle 5 e 6 del regolamento provvisorio. Combinando queste due tabelle, si constata che nel periodo in esame il consumo complessivo (comprendente sia il mercato vincolato che quello libero) ha avuto la seguente evoluzione:

Tabella 3

Consumo complessivo (mercato vincolato e mercato libero) (tonnellate)

 

2011

2012

2013

2014

PI

Consumo complessivo

36 961 744

34 375 474

36 277 064

37 461 260

37 306 302

Indice (2011 = 100)

100

93

98

101

101

Fonte: risposte verificate di Eurofer al questionario ed Eurostat.

(77)

La tabella sopra riportata mostra che, dopo un netto calo nel 2012, il consumo complessivo è aumentato raggiungendo un livello leggermente superiore nel periodo dell'inchiesta rispetto all'inizio del periodo in esame. Questa tendenza è spiegata dall'aumento del consumo vincolato, che è stato più marcato del calo del consumo nel mercato libero in termini assoluti.

(78)

Una parte interessata ha sostenuto che l'affermazione secondo cui i prodotti destinati all'uso vincolato non sono in concorrenza con le importazioni non ha una spiegazione ragionevole. Secondo tale parte, i produttori dell'Unione ricorrerebbero a importazioni se queste fossero disponibili a prezzi competitivi. L'uso vincolato dovrebbe quindi essere preso in considerazione.

(79)

A tale proposito va osservato che dal punto di vista economico non ha alcun senso che i produttori integrati acquistino dalla concorrenza prodotti destinati alla produzione a valle, se dispongono della capacità richiesta per fabbricare tali prodotti. In un settore a forte intensità di capitale come il settore siderurgico, i tassi di utilizzo della capacità dovrebbero infatti essere mantenuti al loro livello più elevato, in modo da diluire i costi fissi e mantenere costi di produzione ai livelli più bassi. L'argomentazione riportata al considerando 78 deve pertanto essere respinta.

(80)

Alcune parti interessate sono ritornate sulla questione del consumo nelle loro osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni definitive. Diverse parti hanno affermato che il mercato vincolato e quello libero non erano stati correttamente analizzati e spiegati. Tuttavia, come indicato ai considerando da 103 a 106 del regolamento provvisorio, è chiaro che il consumo di ogni mercato è diverso e riflette la prestazione delle maggiori industrie a valle coinvolte. Il mercato vincolato è aumentato grazie allo sviluppo di settori come quello automobilistico. I settori industriali generali approvvigionati attraverso il mercato libero si sono invece sviluppati in misura minore. L'affermazione che il mercato libero e quello vincolato non siano stati analizzati correttamente è stata respinta.

(81)

In assenza di altre osservazioni sul consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 99 a 106 del regolamento provvisorio.

3.3.   Importazioni dai paesi interessati

3.3.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(82)

In assenza di osservazioni sulla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 107 a 111 del regolamento provvisorio.

3.3.2.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dai paesi interessati

(83)

Come già indicato, alcune parti hanno sostenuto che la situazione globale, comprendente sia il mercato vincolato che il mercato libero, avrebbe dovuto essere analizzata prendendo in considerazione i vari indicatori. Per quanto riguarda la quota di mercato, va notato che, vista la mancanza di concorrenza tra il consumo vincolato (vendite) e le importazioni dai paesi interessati e vista la specificità del mercato vincolato a valle, non è stata registrata alcuna analisi della quota di mercato espressa in percentuale del consumo complessivo. Questo fatto è anche in linea con la giurisprudenza consolidata dell'Unione (8).

(84)

In assenza di altre osservazioni sul volume e sulla quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 112 a 114 del regolamento provvisorio.

3.3.3.   Prezzo delle importazioni dai paesi interessati e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(85)

In primo luogo va notato che le quantità vendute dall'industria dell'Unione hanno dovuto essere corrette a causa di un errore di trascrizione. Dato che tale errore non ha influito in modo notevole sui prezzi medi, esso ha avuto un'incidenza trascurabile sui margini calcolati.

(86)

Una parte ha sostenuto che la percentuale aggiunta al valore CIF per coprire i costi successivi all'importazione dovrebbe essere ricalcolata sulla base di un importo per tonnellata. Quest'argomentazione è stata accettata e i calcoli sono stati adeguati di conseguenza, con un'incidenza marginale sui margini.

(87)

I margini di sottoquotazione definitivi sono stati quindi rivisti e ammontano rispettivamente a 8,1 % e 15,1 % per la RPC e la Russia.

(88)

In assenza di altre osservazioni riguardanti il volume, la quota di mercato e il prezzo delle importazioni dai paesi interessati, e ad eccezione dei margini di sottoquotazione come spiegato nel considerando 87, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 115 a 119 del regolamento provvisorio.

3.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

3.4.1.   Metodo

(89)

Alcune parti hanno presentato osservazioni sul metodo usato per analizzare la situazione economica dell'industria dell'Unione. Le parti hanno osservato in particolare che il mercato vincolato, nonostante le sue grandi dimensioni, era escluso in larga misura dall'analisi economica e che le conclusioni erano basate unicamente sui risultati riguardanti il mercato libero. Tali parti hanno sostenuto in particolare che il prezzo di vendita e la redditività del mercato vincolato avrebbero dovuto essere analizzati separatamente. Esse hanno inoltre affermato che si sarebbe dovuto procedere a un'analisi della situazione globale, comprendente sia il mercato vincolato sia il mercato libero, e che quest'analisi avrebbe permesso di concludere che l'industria dell'Unione non ha subito alcun pregiudizio.

(90)

A tale proposito va notato che, come spiegato nel considerando 123 del regolamento provvisorio, la Commissione ha analizzato separatamente il mercato vincolato, il mercato libero e la prestazione globale dell'industria dell'Unione, ove applicabile. Per quanto concerne il mercato vincolato, la maggior parte di questo mercato comporta trasferimenti vincolati effettuati all'interno di un'unica entità giuridica, per cui non viene emessa alcuna fattura e quindi non esiste un prezzo di vendita. Nel caso delle vendite vincolate tra entità collegate è evidente che, viste le differenti politiche dei prezzi di trasferimento applicabili tra i diversi produttori inclusi nel campione, non era possibile effettuare un'analisi valida dei prezzi e degli indicatori di redditività. È stato possibile invece realizzare un'analisi dell'evoluzione del volume del consumo vincolato. Per quanto riguarda il mercato libero, sono stati analizzati il costo unitario di produzione, il prezzo di vendita, il volume delle vendite e la redditività. Per quanto concerne l'attività complessiva riguardante il mercato vincolato e quello libero, strettamente collegati, sono stati analizzati diversi indicatori, tra cui il volume di produzione, la capacità, il tasso di utilizzo degli impianti, l'occupazione, la produttività, le scorte, il costo del lavoro, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito.

(91)

In base a quanto precede, l'asserzione che l'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione sia basata unicamente sul mercato libero e avrebbe dovuto comprendere un'analisi delle attività sul mercato vincolato e dell'attività complessiva, deve essere respinta. Tutti gli aspetti significativi relativi all'evoluzione della situazione economica su tali mercati sono stati analizzati, individualmente o aggregati.

(92)

Una parte ha affermato che nell'analisi del mercato libero avrebbero dovuto essere esaminati altri indicatori, come la produzione, le scorte e il flusso di cassa, unicamente per il mercato libero. Essa ha concluso che l'analisi effettuata non presenta lo stato reale del presunto pregiudizio.

(93)

A tale riguardo va notato che l'esame di altri indicatori di pregiudizio unicamente per il mercato libero si è rivelato difficilmente realizzabile, vista la stretta relazione tra le attività del mercato vincolato e del mercato libero. Inoltre, una tale analisi non avrebbe condotto a conclusioni significative. Di conseguenza l'argomentazione è stata respinta.

(94)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, alcuni produttori esportatori sono ritornati sulla questione nelle loro osservazioni. Essi hanno affermato che il metodo usato per analizzare il mercato vincolato e quello libero comportava una violazione del principio di equità e obiettività dell'esame. Tuttavia, sia il mercato vincolato che quello libero sono stati esaminati nei limiti del possibile e se esistevano dati significativi ed è stata realizzata anche una valutazione cumulativa, ove opportuno. È stato quindi chiaramente dimostrato che la conclusione relativa al pregiudizio è stata raggiunta con una triplice valutazione (del mercato vincolato, del mercato libero e un'analisi cumulativa), utilizzando tutti i dati pertinenti. Nei casi in cui non è stato possibile effettuare una valutazione, sono stati spiegati i motivi.

(95)

Inoltre, grazie a questo metodo globale, i punti sollevati dai produttori esportatori si riferiscono a questioni di presentazione piuttosto che di sostanza, in quanto tutti i dati pertinenti sono stati presentati. Tali dati mostrano che il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato libero e sul quello vincolato è leggermente aumentato di meno dell'1 %, ma questo aumento è inferiore alla crescita del consumo su detti mercati. Per quanto riguarda i prezzi e la redditività sul mercato dell'Unione, sono pertinenti solo per le vendite tra parti indipendenti. In effetti, non esistono prezzi di vendita per i trasferimenti vincolati né prezzi di vendita affidabili per le vendite vincolate, per i motivi già menzionati al considerando 142 del regolamento provvisorio. Perciò non ha potuto essere realizzata nessuna analisi significativa della redditività del mercato vincolato. Per quanto concerne il costo di produzione, si ricorda che l'evoluzione di questo indicatore sul mercato libero è stata analizzata anche se il regolamento di base non lo richiede espressamente. L'evoluzione del costo di produzione sul mercato vincolato non è stata analizzata per le ragioni indicate nello stesso considerando.

(96)

Sulla base di quanto precede è stato chiaramente dimostrato che la conclusione relativa al pregiudizio è il risultato di una triplice valutazione (del mercato vincolato, del mercato libero e un'analisi cumulativa), utilizzando tutti i dati pertinenti. L'affermazione relativa alla violazione del principio di equità e obiettività dell'esame è respinta.

(97)

In base a quanto precede e in assenza di altre osservazioni su questo punto, si conferma il metodo di valutazione della situazione dell'industria dell'Unione descritto ai considerando da 120 a 123 del regolamento provvisorio.

3.4.2.   Indicatori macroeconomici

3.4.2.1.   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

(98)

Una parte interessata ha osservato che l'industria dell'Unione ha spostato il suo interesse dal mercato libero a quello vincolato e preferisce ormai vendere sul mercato vincolato, dove vengono venduti prodotti con un valore aggiunto più elevato.

(99)

A tale proposito va notato che l'industria dell'Unione non decide in modo indipendente di concentrarsi sul mercato vincolato o su quello libero. Al contrario, dato che il mercato dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo è determinato dalla domanda e non dall'offerta, come dimostrato dalla capacità disponibile dei produttori dell'Unione, l'industria dell'Unione non ha deciso di concentrarsi sul mercato vincolato, ma ha perso quote di mercato e volumi di vendite sul mercato libero a causa del forte aumento della disponibilità di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Questo problema non è stato osservato sul mercato vincolato. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

(100)

La stessa parte interessata ha asserito che il miglioramento dell'utilizzo degli impianti non è legato a una diminuzione della capacità ma piuttosto a un aumento del volume di produzione.

(101)

A tale riguardo va notato che anche se l'aumento dell'utilizzo degli impianti non è legato unicamente alla diminuzione della capacità, dal momento che anche il volume di produzione è aumentato, tale diminuzione è, di gran lunga, la principale causa dell'aumento dell'utilizzo degli impianti. Infatti se si considerano le cifre assolute il volume di produzione è aumentato solo di 337 348 tonnellate, mentre la capacità è diminuita di 1 873 141 tonnellate. Per questi motivi l'affermazione è stata respinta.

(102)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 124 a 126 del regolamento provvisorio.

3.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(103)

I produttori esportatori russi hanno affermato che la diminuzione del volume delle vendite non può essere considerata una prova del pregiudizio, in quanto corrispondeva in larga misura al calo del consumo nel periodo in esame. Essi hanno affermato che la diminuzione era dovuta al calo dei prezzi mondiali delle materie prime che ha causato il calo dei prezzi del prodotto in esame, alla crescita del volume di importazioni dai paesi terzi a partire dal 2012 e alle importazioni del prodotto in esame da parte dell'industria dell'Unione.

(104)

A tale proposito va notato in primo luogo che la differenza tra la diminuzione delle vendite (– 14 %) e il calo del consumo (– 9 %) non può essere considerata trascurabile. Inoltre, il calo dei prezzi mondiali delle materie prime non può essere ritenuto un motivo valido per la diminuzione del volume delle vendite, poiché tali elementi, cioè i prezzi delle materie prime e i volumi delle vendite, non sono direttamente collegati. Qualsiasi calo dei prezzi mondiali delle materie prime varrebbe inoltre sia per l'industria dell'Unione che per le importazioni. Per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi, la tendenza va analizzata nel corso di tutto il periodo in esame e non a partire dalla metà di tale periodo. In questo contesto va notato che le importazioni dai paesi terzi sono diminuite sia in termini assoluti (– 206 571 tonnellate) sia in termini relativi (la quota di mercato è scesa dal 10,9 % al 9,1 %). Inoltre, per quanto riguarda le importazioni dell'industria dell'Unione dai paesi interessati, va notato che tali acquisti sono rimasti stabili nel periodo in esame e rappresentavano meno dell'1 % del fatturato totale dell'industria dell'Unione. Per questi motivi l'argomentazione ha dovuto essere respinta.

(105)

Per quanto riguarda la quota di mercato, le stesse parti hanno chiesto come mai la Commissione avesse concluso provvisoriamente che la diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione (dal 74,8 % al 70,8 %) era indicativa del pregiudizio, mentre la quota di mercato del 5,4 % detenuta dalle importazioni dall'India, dall'Iran e dall'Ucraina non era considerata in grado di annullare il nesso di causalità tra il presunto pregiudizio e le importazioni dai paesi interessati.

(106)

Si noti a tale proposito che la quota di mercato dei paesi sopramenzionati dovrebbe essere analizzata nel corso di tutto il periodo in esame e non concentrandosi su un periodo specifico di un anno. Ne consegue che la quota di mercato detenuta dalle importazioni dall'India, dall'Iran e dall'Ucraina sono aumentate soltanto dal 4 % al 5,4 % nel corso del periodo in esame, cioè di soli 1,4 punti percentuali, mentre, come spiegato al considerando 105, le importazioni totali dai paesi terzi sono diminuite dal 10,9 % al 9,1 % a vantaggio delle importazioni dai paesi interessati. Ne consegue che la diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione non può essere confrontata in senso stretto con la quota di mercato detenuta dai suddetti paesi e che tale diminuzione può essere considerata indicativa del pregiudizio. Per questi motivi l'argomentazione è stata respinta.

(107)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 127 a 132 del regolamento provvisorio.

3.4.2.3.   Occupazione, costo del lavoro e produttività

(108)

Una parte interessata ha affermato che il calo dell'occupazione non dovrebbe essere associato alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, ma piuttosto alla modernizzazione delle attrezzature che ha portato all'assunzione di personale più qualificato e si è tradotto in un aumento del costo del lavoro.

(109)

A tale proposito va notato che le affermazioni sulla modernizzazione delle attrezzature e sull'assunzione di personale più qualificato non sono suffragate da alcun elemento di prova e devono pertanto essere respinte.

(110)

Un'altra parte interessata ha manifestato dubbi per quanto riguarda la tendenza opposta seguita dall'occupazione (– 10 %) e dal costo del lavoro (+ 11 %) nel periodo in esame. Si è inoltre chiesta se l'evoluzione riguardasse sia il mercato vincolato che il mercato libero.

(111)

A questo proposito si rinvia al considerando 144 del regolamento provvisorio, in cui si spiega che l'aumento del costo del lavoro era di fatto collegato a forti tagli dell'organico che hanno richiesto il pagamento di indennità di licenziamento e, di conseguenza, hanno aumentato i costi del lavoro per equivalente a tempo pieno. Va anche osservato che il calo occupazionale non ha riguardato esclusivamente il personale del mercato libero o di quello vincolato ma ha interessato l'occupazione complessiva, dal momento che i prodotti destinati sia al mercato libero che a quello vincolato sono fabbricati dallo stesso personale con le stesse attrezzature. Per questi motivi l'argomentazione ha dovuto essere respinta.

(112)

In assenza di osservazioni, si confermano le conclusioni riportate nei considerando 133 e 134 del regolamento provvisorio.

3.4.2.4.   Scorte, entità del margine di dumping, crescita, prezzi, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

(113)

In assenza di osservazioni riguardanti le scorte, l'entità del margine di dumping, la crescita, i prezzi, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 135 a 151 del regolamento provvisorio.

3.4.3.   Conclusioni relative al pregiudizio

(114)

Varie parti interessate hanno affermato che l'analisi del pregiudizio era basata solo sull'andamento negativo degli indicatori sul mercato libero e che le conclusioni di tale analisi non bastavano per giustificare che l'industria dell'Unione, nel suo insieme, avesse subito un notevole pregiudizio.

(115)

A tale riguardo, come indicato al considerando 96, si ricorda che la Commissione non ha limitato la sua analisi al mercato libero in particolare, ma ha anche, se del caso, analizzato e raggiunto conclusioni sull'evoluzione della situazione economica dell'industria dell'Unione nel suo complesso e sul mercato vincolato in particolare.

(116)

Va inoltre notato che la conclusione secondo cui l'industria ha subito un notevole pregiudizio non si basa esclusivamente sull'andamento negativo dei microindicatori e macroindicatori del mercato libero. Alcuni di questi indicatori mostrano un andamento negativo del mercato libero, mentre altri indicatori relativi alla prestazione complessiva dell'industria dell'Unione come l'occupazione, il costo del lavoro per ETP, gli investimenti e l'utile sul capitale investito, evidenziano anche un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Tenendo conto delle dimensioni del mercato libero e di quello vincolato, va notato che l'andamento positivo della prestazione dell'industria dell'Unione nel mercato vincolato (in relazione a taluni indicatori) non è bastata a compensare la prestazione negativa nel mercato libero, come dimostrato dall'andamento negativo dei suddetti indicatori relativi all'attività complessiva. In considerazione di ciò, l'argomentazione deve essere respinta.

(117)

In seguito all'esame delle osservazioni riassunto nei considerando da 73 a 115, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 152 a 155 del regolamento provvisorio.

4.   NESSO DI CAUSALITÀ

(118)

Alcune parti interessate hanno affermato che il pregiudizio non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e che altri fattori annullavano il nesso di causalità. Alcune asserzioni ripetevano soltanto le argomentazioni già presentate nella fase provvisoria, senza alcun elemento nuovo. Le osservazioni nuove sono analizzate di seguito.

4.1.   Ripresa dell'economia europea

(119)

Una parte interessata ha contestato l'esistenza di un lento processo di ripresa dopo la crisi del 2012 e ha sostenuto che le importazioni dai paesi interessati non avevano impedito all'industria dell'Unione di beneficiare di tale ripresa. Sostanzialmente, essa ha affermato che la mancata ripresa dalla crisi del 2012 era causata dalla presunta persistenza di una scarsa domanda di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.

(120)

Va osservato in primo luogo che tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta il consumo è aumentato del 4,4 %, il che può essere considerato un segno di lenta ripresa, benché non sia stato raggiunto il livello del 2011. Per quanto riguarda le importazioni dai paesi interessati, occorre notare che in un contesto di lenta ripresa la loro quota di mercato è aumentata dal 13,5 % nel 2012 al 18,7 % nel 2013 e addirittura al 20,1 % nel periodo dell'inchiesta. In base a quanto precede, l'argomentazione deve essere respinta.

4.2.   Investimenti e aumento della capacità e della produzione

(121)

La stessa parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione aveva involontariamente preso decisioni commerciali sbagliate effettuando investimenti onerosi nel 2011 e 2012 e aumentando la capacità nel 2011.

(122)

Su questo punto va ricordato che la presente inchiesta ha incentrato la sua analisi sull'evoluzione della situazione economica dell'industria dell'Unione nel periodo dal 2011 al periodo dell'inchiesta. L'aumento della capacità avvenuto tra il 2010 e il 2011 non rientra quindi nell'ambito dell'analisi. Va inoltre notato che l'affermazione secondo cui l'industria dell'Unione ha presumibilmente effettuato investimenti onerosi negli anni 2011 e 2012, non è sostenuta da alcun elemento di prova concreto. Infine, va osservato che gli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione inclusa nel campione nel periodo in esame rappresentavano meno del 2,5 % del loro attivo netto e consistevano principalmente in investimenti a fini di sostituzione e di razionalizzazione. Dato il livello e la natura degli investimenti, essi non possono essere considerati sufficientemente significativi per aver influito sulla prestazione economica dell'industria dell'Unione. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

(123)

Dopo l'istituzione delle misure provvisorie e nuovamente dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, alcune parti interessate hanno sostenuto che, piuttosto che le importazioni dai paesi interessati, è l'aumento del volume di produzione dell'industria dell'Unione in un periodo di calo dei consumi che dovrebbe essere considerato la causa del pregiudizio.

(124)

A questo proposito, come indicato nel considerando 152 del regolamento provvisorio, si ricorda che l'industria dell'Unione ha aumentato il volume di produzione per soddisfare l'aumento del consumo vincolato. Poiché l'industria dell'Unione produce principalmente su ordinazione, come confermato dal livello relativamente basso delle scorte (cfr. il considerando 136 del regolamento provvisorio), tale aumento non può essere considerato la causa del pregiudizio. Sulla base di quanto precede l'argomentazione deve essere respinta.

4.3.   Prezzi delle materie prime

(125)

Alcune parti interessate hanno contestato le conclusioni raggiunte riguardo all'impatto del calo dei prezzi delle materie prime sui prezzi praticati dall'industria dell'Unione. In primo luogo esse hanno affermato che il calo dei prezzi all'importazione era inferiore a quello dei prezzi delle materie prime ed hanno citato l'esempio del minerale di ferro. Nella sua comunicazione, una delle parti ha indicato che il prezzo del minerale di ferro (RMB per tonnellata) era diminuito del 39 % nel periodo in esame. In secondo luogo, esse hanno affermato che l'argomentazione della Commissione riportata nei considerando da 171 a 175 del regolamento provvisorio non ha confutato l'affermazione che il calo dei prezzi delle materie prime avesse comportato un calo dei prezzi per il prodotto in esame. Inoltre, esse hanno sostenuto che la Commissione non aveva dato il giusto peso al calo dei prezzi mondiali delle materie prime.

(126)

A tale riguardo va ricordato innanzitutto che i prezzi all'importazione dai paesi interessati sono diminuiti in media del 20 % nel periodo in esame, un calo superiore a quello del costo di produzione dell'industria dell'Unione. Per quanto concerne il materiale di ferro, dopo la conversione dei dati sui prezzi da RMB a EUR per tonnellata, risulta che i prezzi del minerale di ferro sono diminuiti solo del 31 % circa sul periodo in esame. Supponendo in modo prudente che la quota del minerale di ferro corrisponda al 35 % dei costi nei paesi interessati, il calo dei prezzi delle materie prime avrebbe potuto comportare solo un calo dei prezzi inferiore all'11 % circa mentre, come già detto, i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono diminuiti del 20 %.

(127)

Per quanto riguarda la seconda affermazione, va sottolineato che la Commissione non ha escluso il fatto che il calo dei prezzi delle materie prime abbia inciso sul prezzo del prodotto in esame nel periodo in esame. Tuttavia, essa ha sostenuto che il prezzo del prodotto in esame nell'Unione non ha seguito un'unica tendenza dei prezzi a livello mondiale che rispecchia essenzialmente l'evoluzione dei prezzi delle materie prime. La Commissione ha analizzato anche altri fattori che incidono sui prezzi, come le differenze regionali e l'eccesso di capacità. Essa ha inoltre affermato che se il prezzo del prodotto in esame non fosse diminuito più dei prezzi delle materie prime, le condizioni di concorrenza sul mercato sarebbero rimaste eque e l'industria dell'Unione sarebbe stata in grado di trarre i benefici derivanti dalla riduzione dei costi e di raggiungere di nuovo la redditività. In base a quanto precede, le suddette argomentazioni devono essere respinte.

(128)

Alcuni produttori esportatori sono tornati sulla questione nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive. Non è stata tuttavia sollevata alcuna nuova argomentazione.

4.4.   Importazioni dell'industria dell'Unione

(129)

Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione non ha dato abbastanza peso alle importazioni del prodotto in esame effettuate dall'industria dell'Unione nella sua valutazione sul nesso di causalità e che quindi tale valutazione era incompleta e inaccurata.

(130)

Come indicato nel considerando 104, nel periodo in esame le importazioni dell'industria dell'Unione dai paesi interessati erano rimaste stabili e rappresentavano meno dell'1 % del fatturato totale dell'industria dell'Unione. Inoltre, come indicato nel considerando 191 del regolamento provvisorio, tali acquisti sono stati effettuati da filiali commerciali libere di acquistare da varie fonti prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Queste filiali commerciali tendono a offrire il materiale più economico possibile per mantenere i propri rapporti commerciali. In considerazione degli esigui volumi coinvolti e del fatto che questi non sono aumentati nel periodo in esame, si ritiene di aver dato un peso sufficiente alle importazioni dai paesi interessati. L'argomentazione deve quindi essere respinta.

(131)

Alcuni produttori esportatori sono tornati sulla questione nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive ed hanno sostenuto che la Commissione aveva reinterpretato i numeri per giustificare la constatazione del pregiudizio, rivalutando la quota detenuta dalle importazioni rispetto alle vendite totali. In realtà la Commissione non ha reinterpretato i numeri, ma ha fornito una cifra più precisa (meno dell'1 %) invece dell'intervallo indicato nel regolamento provvisorio (0 % — 5 %).

4.5.   Esistenza di un accordo applicabile in precedenza sugli scambi di determinati prodotti di acciaio tra la Russia e l'Unione

(132)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e di quelle definitive, le stesse parti interessate hanno ripetuto l'argomentazione che le importazioni russe sono rimaste entro i contingenti non pregiudizievoli fissati nell'accordo applicabile in precedenza relativo agli scambi di determinati prodotti di acciaio tra la Russia e l'Unione. Esse hanno contestato in particolare la conclusione che i contingenti fossero «troppo elevati» e hanno indicato che c'era una notevole sovrapposizione tra la definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta e la categoria degli «altri prodotti laminati piatti» (come definiti negli accordi).

(133)

A tale proposito va ricordato che il suddetto accordo scaduto prima del periodo dell'inchiesta, precisamente il 22 agosto 2012, in seguito all'adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Va inoltre osservato che l'accordo non conteneva alcuna disposizione riguardante l'indicizzazione del contingente d'importazione secondo l'effettiva evoluzione annua della domanda o del consumo. In altre parole, un mercato in contrazione non avrebbe comportato un adeguamento corrispondente dei contingenti. Inoltre, l'articolo 10 del suddetto accordo prevedeva che le quantità dovessero essere aumentate del 2,5 % per ciascun gruppo di prodotti ad ogni rinnovo annuale. Non sorprende pertanto che il contingente per il gruppo di prodotti in cui rientrano quelli oggetto della presente inchiesta non sia mai stato raggiunto nel periodo di applicazione dell'accordo.

(134)

Alla luce di quanto precede i contingenti indicati negli allegati di tali accordi annuali risultano sconnessi dalla realtà del mercato e dall'evoluzione dei consumi, dal momento che il contingente veniva automaticamente rivisto al rialzo a prescindere dall'evoluzione del consumo o della domanda. Dato che nel periodo di applicazione dell'accordo il contingente non è mai stato esaurito, si può considerare che esso era effettivamente «troppo elevato» non solo per il periodo di esistenza dell'accordo, ma anche se confrontato con l'evoluzione del consumo nel periodo in esame. Di conseguenza qualsiasi confronto tra il livello di tale contingente, che non era più applicabile dal 22 agosto 2012, e il livello delle importazioni dalla Russia nel periodo in esame è irrilevante. L'argomentazione deve quindi essere respinta.

(135)

La presunta sovrapposizione tra la definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta e gli «altri prodotti laminati piatti» corrispondenti è stata analizzata più approfonditamente. In primo luogo è emerso che la definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta comprendeva anche prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «fogli legati laminati a freddo e rivestiti». In secondo luogo solo 7 dei 42 codici TARIC compresi nell'accordo relativi ai gruppi di prodotti suddetti sono risultati perfettamente corrispondenti ai codici menzionati nel regolamento provvisorio (7209169000, 7209179000, 7209189100, 7209269000, 7209279000, 7209289000 e 7225508000). Di conseguenza 35 codici TARIC riportati nell'allegato dell'accordo sono esclusi dalla definizione del prodotto della presente inchiesta. Circa 10 codici TARIC oggetto della presente inchiesta non sono invece compresi nel suddetto accordo. Sulla base di quanto precede la presunta sovrapposizione non risulta suffragata da elementi di prova e tali asserzioni devono essere respinte.

4.6.   Eccesso di capacità dell'industria dell'Unione

(136)

Un'altra parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione è stata gravemente danneggiata dal proprio eccesso di capacità che ha causato un'offerta eccessiva, un aumento dei costi e una riduzione dei profitti ed ha anche scoraggiato ulteriori investimenti. Essa ha inoltre osservato che in assenza di importazioni, il tasso di utilizzo degli impianti avrebbe superato solo il 72 %.

(137)

In primo luogo va ricordato che l'industria dell'Unione ha ridotto la sua capacità del 3 % nel periodo in esame per adattarsi alla mutata situazione del mercato mondiale. Sebbene il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione nel periodo in esame non possa essere considerato soddisfacente e i bassi livelli di utilizzo degli impianti possano indubbiamente incidere sulla prestazione di un'industria, va notato che l'industria dell'Unione era ancora remunerativa nel 2011, quando la sua capacità installata era superiore a quella del periodo dell'inchiesta e il suo utilizzo era inferiore a quello del periodo dell'inchiesta. Visto il miglioramento dell'utilizzo degli impianti legato alla riduzione della capacità, si è quindi concluso che il livello di utilizzo degli impianti non può essere considerato un elemento che annulli il nesso di causalità. Sulla base di quanto precede l'argomentazione deve essere respinta.

4.7.   Importazioni dai paesi terzi

(138)

Varie parti hanno affermato che la Commissione non aveva valutato correttamente l'impatto delle importazioni dai paesi terzi. Esse hanno sostenuto che il livello delle loro importazioni era simile a quello delle importazioni russe e che le importazioni dall'Iran e dall'Ucraina avevano prezzi inferiori a quelli delle importazioni dalla Russia e dalla Cina. Inoltre, come indicato al considerando 105, una parte interessata ha affermato che le importazioni dall'Ucraina, dall'India e dall'Iran, che nel periodo in esame rappresentavano il 5,4 % della quota di mercato, non erano state valutate in modo appropriato rispetto al calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione.

(139)

A questo proposito va rilevato in primo luogo che, come indicato al considerando 104, la quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi è diminuita dal 10,9 % al 9,1 % (da 854 281 a 647 710 tonnellate) nel periodo in esame, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla sola Russia è aumentata dal 5,9 % al 9,8 % (da 466 165 a 697 661 tonnellate). In base a ciò, le importazioni dalla Russia e da altri paesi terzi hanno quindi seguito andamenti opposti. Va inoltre osservato che, nel quadro della presente inchiesta, le importazioni dalla Russia sono state cumulate con le importazioni dalla Cina e che la quota di mercato dei paesi interessati è aumentata dal 14,3 % nel 2011 al 20,1 % nel periodo dell'indagine.

(140)

In secondo luogo, anche se le importazioni dall'Iran e dall'Ucraina sono state indubbiamente effettuate a prezzi medi inferiori a quelli dei paesi interessati, va notato che il livello dei prezzi medi di queste importazioni è stato inferiore a quello delle importazioni dai paesi interessati nel corso di tutto il periodo in esame e che non vi sono stati mutamenti significativi nella loro politica dei prezzi durante tale periodo. Dal momento che la loro quota di mercato è aumentata solo leggermente dal 2,9 % al 3,4 %, è improbabile che tali importazioni annullino il nesso di causalità.

(141)

In terzo luogo, come indicato al considerando 106, la quota di mercato dell'Ucraina, dell'India e dell'Iran dovrebbe essere analizzata nel corso del periodo in esame e non concentrando l'attenzione su uno specifico periodo di un anno. Ne consegue che la quota di mercato delle importazioni dall'India, dall'Iran e dall'Ucraina è leggermente aumentata dal 4 % al 5,4 % nel periodo in esame, mentre le importazioni da altri paesi terzi (compresi quelli sopramenzionati) sono generalmente diminuite, passando dal 10,9 % al 9,1 %. Pertanto il calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione (– 4 %) non può essere confrontato con la quota di mercato detenuta dai suddetti paesi soltanto nel periodo dell'inchiesta e l'aumento della quota di mercato non può essere considerato sufficientemente significativo per annullare il nesso di causalità.

(142)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, alcuni produttori esportatori hanno affermato che, se valutate in termini assoluti, le importazioni da tutti i paesi terzi erano comparabili alle importazioni dalla Russia e dovevano essere considerate altrettanto pregiudizievoli. A tale proposito va notato in primo luogo che, come indicato ai considerando da 107 a 111 del regolamento provvisorio, le condizioni per valutare cumulativamente le importazioni cinesi e russe sono state soddisfatte. Le importazioni dalla Russia non dovrebbero pertanto essere analizzate isolatamente. In secondo luogo va anche rilevato che l'analisi delle importazioni dovrebbe indubbiamente essere effettuata esaminando i numeri assoluti, ma occorre anche esaminare l'evoluzione di tali numeri assoluti. A questo riguardo e come indicato sopra, va notato che le importazioni da tutti i paesi terzi hanno registrato un calo di 206 571 tonnellate nel periodo in esame, mentre le importazioni dalla Russia sono aumentate di 231 496 tonnellate. Le importazioni dai paesi interessati valutate cumulativamente hanno seguito una tendenza simile e sono aumentate di 312 224 tonnellate. Come descritto sopra, le importazioni da tutti i paesi terzi sono state molto inferiori a quelle provenienti dai paesi interessati nel periodo in esame. Esse hanno anche seguito una tendenza opposta a quella delle importazioni dalla Russia o dai paesi interessati. Alla luce di quanto precede, si conferma che le importazioni dai paesi terzi sono state analizzate correttamente, tenendo conto delle tendenze della quota di mercato, del volume e del prezzo. L'argomentazione è quindi stata respinta.

4.8.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(143)

Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 202 a 204 del regolamento provvisorio.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(144)

In assenza di osservazioni sull'interesse dell'industria dell'Unione si conferma la conclusione raggiunta nel considerando 209 del regolamento provvisorio.

5.2.   Interesse degli importatori e degli utilizzatori

(145)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, varie parti hanno sostenuto che non sarebbe nell'interesse dell'Unione istituire misure antidumping nei confronti dei paesi interessati. Tale affermazione è stata ripetuta dopo la divulgazione delle conclusioni definitive. Le parti hanno affermato che l'istituzione di misure antidumping sarebbe contraria all'interesse dei piccoli utilizzatori, perché avrebbero un effetto anticoncorrenziale (i produttori dell'Unione aumenteranno i prezzi) e perché i produttori dell'Unione non producono certi tipi di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.

(146)

Tali asserzioni sono già state trattate nei considerando da 220 a 223 del regolamento provvisorio e dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie o definitive non sono state fornite ulteriori informazioni sostanziali a sostegno di tali affermazioni. L'argomentazione è pertanto respinta.

5.3.   Altre argomentazioni

(147)

Alcune parti hanno sostenuto che la Commissione favoriva i produttori dell'Unione e cercava di riscontrare ad ogni costo l'esistenza di pratiche di dumping.

(148)

Questa affermazione non è stata ulteriormente comprovata. La Commissione sottolinea che l'inchiesta viene condotta nel quadro giuridico applicabile, seguendo le più elevate norme di neutralità e di trasparenza.

(149)

Secondo alcune parti, il fatto che i produttori dell'Unione abbiano importato il prodotto oggetto dell'inchiesta dimostra che essi non sono in grado di soddisfare la domanda dell'Unione.

(150)

Come spiegato anche nel considerando 191 del regolamento provvisorio, vari produttori dell'Unione fanno parte di gruppi siderurgici integrati dotati di società commerciali indipendenti. Questi operatori commerciali sono liberi di acquistare da qualsiasi fonte di loro scelta, anche dai paesi interessati. Occorre sottolineare che tali acquisti hanno rappresentato meno dell'1 % delle vendite dei denuncianti. Oltre a ragioni di autodifesa e di mantenimento dei rapporti commerciali, non vi sono elementi nel fascicolo che indichino che tali importazioni sono state effettuate per il fatto che i produttori dell'Unione non erano in grado di soddisfare la domanda.

5.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(151)

In assenza di altre osservazioni sull'interesse dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 229 a 232 del regolamento provvisorio.

6.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

6.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(152)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti hanno comunicato osservazioni sul profitto di riferimento del 5 % utilizzato provvisoriamente per calcolare le vendite sottocosto (underselling), come spiegato nei considerando 237 e 238 del regolamento provvisorio. Una parte interessata ha sostenuto che i profitti del settore non sarebbero stati superiori al 5 % e un'altra ha affermato che un profitto di riferimento del 5 % era eccessivo. Tali affermazioni non sono state suffragate da elementi di prova.

(153)

Eurofer ha considerato troppo basso il profitto di riferimento del 5 %. In primo luogo, ha respinto l'accenno al profitto di riferimento sui prodotti laminati magnetici a grani orientati, per il fatto che, tra l'altro, la ricerca e sviluppo, i mercati e la natura dell'acciaio erano diversi. In secondo luogo, Eurofer ha affermato che le prove disponibili e verificabili anteriori al 2009 dimostravano che il profitto di riferimento utilizzato doveva essere almeno del 10 %. Nel sostenere questo, Eurofer si è basata in parte sulle informazioni fornite dai produttori denuncianti che erano stati inclusi nel campione e che, su richiesta della Commissione, avevano fornito anche dati sulla redditività tra l'altro per il periodo 2005-2008 e in parte sulla redditività raggiunta da alcuni altri produttori dell'Unione in tale periodo. Eurofer ha aggiunto che il profitto di riferimento non dovrebbe essere stabilito sulla base degli anni in cui l'industria è stata colpita dalla crisi economica o dalle importazioni in dumping provenienti dai paesi interessati. In terzo luogo Eurofer ha sostenuto che il profitto di riferimento dovrebbe essere adeguato alla luce delle importazioni effettuate dopo il periodo dell'inchiesta e di un continuo deprezzamento supplementare sleale delle importazioni in esame. Essa ha inoltre sottolineato che in passato le istituzioni dell'Unione si erano già basate su un livello di profitto superiore al normale per compensare il pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping (9).

(154)

Tali osservazioni sono state debitamente analizzate. Va ricordato innanzitutto che, come indicato al considerando 236 del regolamento provvisorio, l'inchiesta aveva stabilito che per tutto il periodo in esame sono stati importati volumi significativi dai paesi interessati che hanno avuto un effetto negativo, tra l'altro, sulla redditività dell'industria dell'Unione. Pertanto, nessuno degli anni del periodo in esame poteva essere considerato indicativo per stabilire il profitto che poteva ragionevolmente essere ottenuto in normali condizioni di concorrenza. Dato che l'unica osservazione ricevuta a tale riguardo nella fase provvisoria non era sufficientemente motivata, la Commissione ha deciso di stabilire provvisoriamente il profitto di riferimento sulla base dei risultati delle inchieste riguardanti altri prodotti siderurgici. Tuttavia, dopo l'istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha esaminato ulteriormente la questione non solo prendendo in considerazione le osservazioni pervenute dopo la divulgazione delle conclusioni, ma anche chiedendo maggiori informazioni a tale riguardo e analizzandole.

(155)

Come già indicato al considerando 8, dopo l'istituzione delle misure provvisorie la Commissione ha invitato i produttori dell'Unione inclusi nel campione a fornire dati sulla redditività per quanto riguarda il prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione negli anni dal 2005 al 2010 (le stesse informazioni per il periodo dal 2011 al periodo dell'inchiesta erano già state fornite con le risposte al questionario iniziale). Tali informazioni sono state fornite e debitamente verificate. La redditività media ponderata per gli anni dal 2005 al 2008 che ha potuto essere calcolata su tale base era compresa, per ciascuno di questi anni, tra il 9 % e il 15 %. Gli anni dal 2005 al 2008 sono risultati rappresentativi per stabilire un profitto di riferimento, perché non sono stati colpiti dalla crisi economica che ha inciso fortemente sul settore a partire dal 2009 e non sono stati caratterizzati da condizioni di mercato eccezionalmente favorevoli. Inoltre, il volume delle importazioni dai paesi interessati e da altri paesi durante quegli anni rivelava una forte concorrenza.

(156)

In base a quanto precede, la Commissione ritiene quindi che il profitto di riferimento raggiunto dall'industria nell'anno rappresentativo più recente, cioè il 2008, costituisca una base più adeguata per stabilire un profitto di riferimento per questa industria rispetto al profitto di riferimento del 5 % utilizzato provvisoriamente. Tale margine di profitto medio ponderato ammonta al 9,9 % e i calcoli delle vendite sottocosto sono stati adeguati di conseguenza. Dato che questo margine di profitto è basato sui dati della redditività reale per il prodotto in esame, esso costituisce la migliore informazione disponibile a tal fine.

(157)

Alcuni produttori esportatori sono tornati sulla questione dei margini di pregiudizio utilizzati per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio nelle loro osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive. Citando il punto 60 della sentenza EFMA (10) hanno sottolineato che «per calcolare il prezzo indicativo atto ad eliminare il pregiudizio di cui trattasi [il margine di profitto da usare] deve essere limitato al margine di profitto che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente prevedere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping». Tali produttori esportatori hanno anche sostenuto che il profitto realizzato nell'anno 2011 costituisce un margine di profitto attendibile in assenza di importazioni oggetto di dumping. Se si tiene conto del fatto che i dati del fascicolo per il periodo dal 2009 al periodo dell'inchiesta non erano chiaramente appropriati a causa della presenza significativa di importazioni in dumping a basso prezzo e della crisi finanziaria del 2009, che ha colpito il settore siderurgico anche nel 2010 e nel 2011, è evidente che la Commissione aveva validi motivi per risalire ancora più indietro (se esistevano dati disponibili) per individuare l'anno rappresentativo più recente e che il periodo 2005-2008 dovrebbe quindi essere esaminato. In base ai dati disponibili si è concluso che l'anno 2008 era il più appropriato per i motivi suddetti. L'asserzione che si tratti di una scelta di comodo è priva di fondamento, dato che il 2008 non è stato affatto l'anno con il profitto più elevato del periodo 2005-2008. Il 2008 è stato scelto perché era l'anno più recente con condizioni di concorrenza normali. Da un esame dei prezzi del mercato dell'Unione, dei dati sulle importazioni e del consumo dell'Unione risulta infatti che esisteva una situazione normale di mercato concorrenziale.

(158)

Il metodo utilizzato per stabilire il profitto normale per il livello di eliminazione del pregiudizio è quindi pienamente in linea con la sentenza EFMA e l'argomentazione è stata respinta.

(159)

Gli stessi produttori esportatori hanno sostenuto che, come indicato nel considerando 122, la Commissione non aveva tenuto conto, nella sua analisi della situazione dell'industria dell'Unione, degli eventi che hanno avuto luogo nel 2010 per il fatto che erano avvenuti prima del periodo di analisi, mentre aveva deciso di ricorrere all'anno 2008 per determinare il profitto di riferimento. A tale riguardo va notato che il periodo in esame per l'analisi della situazione dell'industria dell'Unione è stato limitato al periodo che va dal 2011 al periodo dell'inchiesta, come previsto nel considerando 20 del regolamento provvisorio, ma non esistono limiti giuridici che impediscano alla Commissione di ricorrere a periodi non compresi nel periodo in esame per stabilire un margine di profitto ragionevole, purché il periodo scelto sia rappresentativo del livello di profitto che potrebbe essere realizzato in assenza di importazioni oggetto di dumping. Ciò viene debitamente spiegato nel considerando 157. Tale affermazione deve pertanto essere respinta.

(160)

Le stesse parti hanno affermato che, in assenza di «altri indicatori di pregiudizio» per il periodo 2005-2008, le parti interessate non hanno potuto presentare osservazioni pertinenti sulla correttezza del livello del profitto di riferimento. A tale proposito va notato che la determinazione dell'anno più recente in cui prevalevano condizioni di mercato normali e la valutazione della situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame costituiscono due esercizi distinti, in cui la Commissione non esige e/o analizza la stessa serie di informazioni. Gli «altri indicatori di pregiudizio» non sono rilevanti per stabilire se in un determinato anno prevalgano condizioni di mercato normali. L'argomentazione è quindi stata respinta.

(161)

Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che i dati della redditività del 2008 non avrebbero dovuto essere utilizzati perché non rientrano nel periodo che va dal 2011 al periodo dell'inchiesta. Dalla suddetta sentenza EFMA risulta tuttavia che durante il periodo in esame nessun anno era adeguato per la determinazione di un profitto di riferimento. Dato che nella fase provvisoria, la Commissione non disponeva di informazioni attendibili, verificate e utilizzabili sulla redditività fornite dall'industria, essa si è basata su tassi di redditività utilizzati in altre inchieste. Tuttavia, dato che aveva ricevuto e verificato informazioni supplementari sulla redditività in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e dato che queste informazioni si sono rivelate indicative per un profitto che poteva essere ragionevolmente ottenuto in condizioni di concorrenza normali in questo settore, l'utilizzo di questo profitto è più appropriato dell'utilizzo di una cifra condizionata da condizioni di mercato differenti (prodotti, condizioni di concorrenza), anche se più recente. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(162)

Un produttore esportatore russo ha dichiarato che non era stato calcolato il margine di vendita sottocosto per i tipi di prodotti trattati da importatori collegati all'ingresso nel mercato dell'Unione. Poiché erano disponibili dati che hanno permesso di includere tali vendite, l'argomentazione è stata accettata e i margini di sottoquotazione (undercutting) e di vendita sottocosto (underselling) sono stati aggiornati di conseguenza.

(163)

Lo stesso produttore esportatore russo ha affermato che la determinazione del livello di vendita sottocosto non era corretta. Egli ha affermato che i valori del costo di produzione dell'industria dell'Unione utilizzati per calcolare le vendite sottocosto erano molto elevati per alcuni tipi di prodotto, se confrontati con tipi di prodotto quasi identici, e che la Commissione avrebbe dovuto non tenerne conto o adeguarli a un livello realistico. Egli ha anche precisato che, sebbene la media dei prezzi all'esportazione CIF per le importazioni cinesi sia più elevata del 3 %, il margine di vendita sottocosto degli esportatori russi è doppio. Infine, ha affermato che il volume di prodotti comparabili venduto dall'industria dell'Unione rappresentava solo il 6,4 % del volume complessivo delle sue esportazioni.

(164)

Dopo un ulteriore controllo la Commissione ha tuttavia stabilito che i dati relativi al costo di produzione dell'industria dell'Unione erano esatti. Per quanto riguarda la differenza tra il valore CIF e il margine di vendita sottocosto, va notato che tale confronto è semplicistico e non tiene conto delle possibili variazioni del prezzo e dei costi tra i diversi tipi di prodotto, dal punto di vista dell'Unione o del produttore esportatore. Va inoltre osservato che il regolamento di base non fissa alcuna soglia per quanto riguarda il confronto tra il volume esportato e il corrispondente volume venduto dall'industria dell'Unione per i prodotti simili. In ogni caso, tenuto conto dell'argomentazione di cui al considerando 162, il volume di prodotti comparabili venduto dall'industria dell'Unione rappresentava il 10 % del volume complessivo delle sue esportazioni. A tale riguardo va notato inoltre che più del 90 % dei prodotti esportati nell'Unione da questo specifico produttore esportatore potrebbe essere messo in rapporto con un prodotto comparabile dell'Unione. In base a quanto precede, quest'argomentazione deve essere respinta.

(165)

Alcuni produttori esportatori hanno contestato l'applicazione da parte della Commissione dell'articolo 2, paragrafo 9, per i calcoli del pregiudizio e hanno dichiarato che l'articolo 2, paragrafo 9, fa parte delle disposizioni sul dumping del regolamento di base e non può essere utilizzato per analogia per calcolare il pregiudizio. Essi hanno affermato che il prezzo di libera pratica dovrebbe essere basato sul prezzo effettivamente praticato dagli importatori collegati nell'Unione ai primi acquirenti indipendenti nell'Unione.

(166)

Lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è determinare se sia sufficiente, per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, applicare al prezzo all'esportazione di tali importazioni un'aliquota del dazio inferiore (rispetto a quella basata sul margine di dumping). Tale valutazione dovrebbe essere basata sul prezzo all'esportazione franco frontiera dell'Unione, che è considerato un livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Nel caso delle vendite all'esportazione tramite importatori collegati, per analogia con il metodo seguito per il calcolo del margine di dumping, il prezzo all'esportazione è costruito sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Dato che il prezzo all'esportazione è un elemento indispensabile nel calcolo del margine di pregiudizio e detto articolo è la sola disposizione del regolamento di base che fornisce indicazioni sulla costruzione del prezzo all'esportazione, l'applicazione di tale articolo per analogia è giustificata.

(167)

Il metodo proposto da questa parte condurrebbe inoltre una disparità di trattamento nel calcolo dei suoi margini e di quelli degli altri produttori esportatori inclusi nel campione che vendono a importatori indipendenti. Il metodo usato per gli altri produttori esportatori inclusi nel campione si basava su un prezzo all'esportazione a livello CIF, che esclude naturalmente le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto per la rivendita nell'Unione dopo lo sdoganamento. La Commissione ritiene che la determinazione del prezzo all'importazione utilizzato per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto non dovrebbe essere influenzata dal fatto che le esportazioni siano destinate a operatori collegati o indipendenti nell'Unione. Il metodo usato dalla Commissione garantisce un trattamento paritario in entrambe le circostanze.

(168)

La Commissione ha pertanto ritenuto che l'approccio adottato era corretto e ha respinto tali argomentazioni.

(169)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha sostenuto che, a causa della detrazione delle spese SGA e del profitto dal prezzo di vendita, i tassi di vendita sottocosto e di dumping non potevano più essere confrontati correttamente, perché il denominatore per il calcolo (cioè il prezzo CIF) non era più lo stesso. L'affermazione è stata respinta, dato che le detrazioni delle spese SGA e del profitto incidono solo sul numeratore del rapporto e non sul denominatore.

(170)

In seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, alcune parti interessate hanno inoltre affermato che la detrazione delle spese SGA e dei profitti alterava l'effetto della regola del dazio inferiore. Tuttavia, visto che un metodo comparabile è stato applicato per il calcolo del dumping, è chiaro che non esiste alcuna distorsione della regola del dazio inferiore. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(171)

Una parte interessata ha dichiarato che la cosiddetto regola del dazio inferiore non era adeguata per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione nel presente caso, per il fatto che mentre il costo di produzione dell'industria dell'Unione è rimasto stabile dopo il periodo dell'inchiesta, i prezzi delle importazioni dalla Russia e dalla Cina sono diminuiti rispettivamente del 19 % e del 22 % tra aprile e dicembre 2015. Su tale base, essa ha affermato che il livello dei rispettivi dazi antidumping provvisori (26,2 % e 16 %) era insufficiente, in quanto i dazi erano stati già in gran parte o interamente assorbiti dalla suddetta diminuzione dei prezzi. A causa di questo calo dei prezzi, i produttori dei paesi interessati sono riusciti ad aumentare il loro volume di esportazioni nell'Unione in modo significativo. La parte ha inoltre fatto riferimento al considerando 26 del regolamento (CE) n. 437/2004 del Consiglio (11), in cui la Commissione ha affermato che le conclusioni dovrebbero limitarsi al periodo dell'inchiesta, tranne nei casi in cui gli effetti dovuti alle nuove circostanze intervenute successivamente siano palesi, incontrovertibili, duraturi, non passibili di manipolazioni, né siano la conseguenza di un'azione deliberata delle parti interessate.

(172)

Tale argomentazione deve essere respinta. Da un lato, l'affermazione che i costi di produzione dell'industria dell'Unione sono rimasti stabili non è stata suffragata da prove fattuali. Dall'altro, benché i prezzi all'importazione dai paesi interessati siano effettivamente scesi in modo significativo dopo la fine del periodo dell'inchiesta, vi sono diverse indicazioni del fatto che nel secondo trimestre del 2016 essi sono nuovamente in aumento. Il calo dei prezzi di vendita non sembra perciò di natura durevole e quindi sarebbe prematuro trattarlo come tale.

(173)

Dato che il livello di collaborazione era elevato, il margine di pregiudizio definitivo per la RPC applicabile ai produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato è stato calcolato come la media dei due produttori esportatori inclusi nel campione. Il margine di pregiudizio definitivo per la RPC applicabile ai produttori esportatori che non hanno collaborato è stato fissato al livello del margine più elevato delle due società che hanno collaborato.

(174)

Per la Russia il margine di pregiudizio definitivo applicabile ai produttori esportatori che non hanno collaborato è stato stabilito in base al margine di pregiudizio di un tipo di prodotto rappresentativo dei produttori esportatori che hanno collaborato. Tale margine si applica a PJSC Novolipetsk Steel perché la sua mancata collaborazione, illustrata in precedenza nella sezione «Dumping», riguardava anche il suo prezzo all'esportazione e quindi il suo margine di pregiudizio.

(175)

Tenuto conto delle questioni menzionate nei considerando da 152 a 172, i margini di pregiudizio e di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono indicati nella seguente tabella, che contiene anche le aliquote del dazio definitivo.

Tabella 4

Margini e aliquote del dazio definitivi

Produttori esportatori cinesi

Margine di dumping definitivo (%)

Margine di pregiudizio definitivo (%)

Aliquota del dazio definitivo (%)

Gruppo Angang

59,2

19,7

19,7

Gruppo Shougang

52,7

22,1

22,1

Altre società che hanno collaborato

56,9

20,5

20,5

Tutte le altre società

59,2

22,1

22,1

Produttori esportatori russi

 

 

 

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC

18,7

26,4

18,7

PAO Severstal

35,9

34,0

34,0

PJSC Novolipetsk Steel

38,9

36,1

36,1

Tutte le altre società

38,9

36,1

36,1

(176)

I suddetti margini di pregiudizio sono stati arrotondati per difetto, se del caso, al decimo più vicino, a seguito delle osservazioni di un produttore esportatore dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.

(177)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale, specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio applicabile a «tutte le altre società» a livello nazionale) sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Il prodotto importato in esame fabbricato da altre società il cui nome non è espressamente menzionato nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non dovrebbero beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(178)

Le richieste di applicazione di queste aliquote del dazio antidumping individuali (ad esempio in seguito a un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate alla Commissione (12), con di tutte le informazioni pertinenti riguardanti, in particolare, qualsiasi modifica delle attività della società legate alla produzione e alle vendite sul mercato interno e all'esportazione, che è connessa, ad esempio, a tale cambiamento del nome della società o delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(179)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione, si ritiene che nel presente caso siano necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione delle misure antidumping. Tali misure speciali comprendono: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, che deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura devono essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

6.2.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(180)

Visti i margini di dumping constatati e il livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

6.3.   Esecutività delle misure

(181)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il denunciante ha affermato che alcuni produttori esportatori avevano iniziato ad assorbire i dazi provvisori istituiti rifiutando di aumentare i prezzi. Tale affermazione non può essere verificata nell'ambito della presente inchiesta. In caso di presentazione di una domanda di inchiesta antiassorbimento separata, potrebbe essere aperto un riesame a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, se vengono forniti elementi di prova prima facie.

(182)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati, ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00 (codice TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (codice TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (codice TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codici TARIC 7211238019, 7211238095 e 7211238099), ex 7211 29 00 (codici TARIC 7211290019 e 7211290099), 7225 50 80 e 7226 92 00 e originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici,

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»),

i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico», e

i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese

Società

Aliquota del dazio definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

RPC

Angang Steel Company Limited, Anshan

19,7

C097

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd, Tianjin

19,7

C098

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato

20,5

 

Tutte le altre società

22,1

C999

Russia

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

18,7

C099

PAO Severstal, Cherepovets

34

C100

Tutte le altre società

36,1

C999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora tale fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 1).

(3)  GU C 161 del 14.5.2015, pag. 9.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 104).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. (Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che istituisce un dazio definitivo antidumping e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17).

(7)  La società ha informato la Commissione che in seguito a modifiche nella legislazione russa essa ha cambiato la sua forma giuridica da società per azioni aperta (Open Joint Stock Company — OJSC) a società per azioni pubblica (Public Joint Stock Company — PJSC). Tale modifica ha effetto dal 1o gennaio 2016.

(8)  Causa C-315/90, Gimelec e a. contro Commissione, sentenza del 27 novembre 1991, EU:C:1991:447, punto 23.

(9)  Regolamento (CEE) n. 3262/90 della Commissione, del 5 novembre 1990, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di audiocassette originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong Kong (GU L 313 del 13.11.1990, pag. 5).

(10)  Causa T-210/95 European Fertilizer Manufacturer's Association (EFMA) contro Consiglio [1999] Racc. II-3291.

(11)  Regolamento (CE) n. 437/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Færøer (GU L 72 dell' 11.3.2004, pag. 23).

(12)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

RPC

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

RPC

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

RPC

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

RPC

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

RPC

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

RPC

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

RPC

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

RPC

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

RPC

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

RPC

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

RPC

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113


4.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1329 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2016

che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Introduzione

(1)

Il 14 maggio 2015 la Commissione europea («la Commissione»), in seguito a una denuncia della European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante»), ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di alcuni prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio laminati a freddo» o «PALF»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Federazione russa («Russia») (collettivamente denominati «paesi interessati») in base all'articolo 5 del regolamento di base.

(2)

Il 12 novembre 2015 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 della Commissione (2) («il regolamento relativo alla registrazione»), ha disposto la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento le parti interessate sono state invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro un termine stabilito. Sono state ricevute osservazioni in merito alla registrazione dal denunciante, dall'Associazione dei produttori siderurgici cinesi («CISA», China Iron & Steel Association), dal ministero dello sviluppo economico della Federazione russa, dai produttori esportatori russi, dagli importatori e/o dagli utenti.

(3)

Mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione (3) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.

(4)

L'analisi e la determinazione finali della Commissione riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione (4) («il regolamento definitivo»). Il presente regolamento riguarda unicamente la questione della registrazione, le osservazioni ricevute in relazione alla registrazione e la riscossione retroattiva del dazio antidumping in questione.

2.   Procedura relativa alla retroattività successiva all'istituzione delle misure provvisorie

(5)

Al fine di valutare se l'applicazione retroattiva dei dazi definitivi fosse giustificata la Commissione ha analizzato le importazioni, il consumo, i prezzi e i volumi di vendita prima e dopo l'apertura dell'inchiesta. Nell'ambito di tale analisi la Commissione ha anche inviato questionari a importatori e/o utenti del prodotto in esame relativi ai loro volumi delle importazioni, prezzi all'importazione e inventari nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta («PI»), cioè dal 1o aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte da 22 importatori e/o utenti indipendenti e collegati. Sono stati inoltre inviati questionari al denunciante e ai cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione in merito alle vendite nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, cioè dal 1o aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte dal denunciante e da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(6)

Al fine di verificare le risposte al questionario di cui al considerando 5 sono state effettuate visite di verifica in loco dei dati presentati dalle seguenti parti:

a)

produttori dell'Unione

ThyssenKrupp Germany, Duisburg, Germania;

ArcelorMittal Belgium NV, Gent, Belgio;

ArcelorMittal Sagunto SL, Puerto de Sagunto, Spagna.

b)

Importatori/utenti indipendenti

Duferco SA, Lugano, Svizzera;

Marcegaglia Carbon Steel, Mantova, Italia.

(7)

Su richiesta di Eurofer il 3 maggio 2016 si è tenuta un'audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Detta audizione si è svolta nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. Una delle questioni sollevate riguardava l'eventuale riscossione retroattiva del dazio antidumping definitivo.

(8)

Su richiesta degli importatori i servizi della Commissione hanno anche tenuto due audizioni sulla questione della riscossione retroattiva del dazio antidumping.

(9)

La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti principali e delle considerazioni in base ai quali intendeva riscuotere un dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di PALF («la comunicazione supplementare»). A tutte le parti è stato accordato un periodo entro il quale presentare osservazioni in merito alla comunicazione supplementare. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

(10)

In seguito alla comunicazione supplementare alcune parti hanno presentato osservazioni. Il 15 giugno 2016 un gruppo di importatori ha avuto un'udienza con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Successivamente a tale udienza una parte interessata ha presentato osservazioni.

B.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DI DAZI ANTIDUMPING

1.   Principi generali per la registrazione e la riscossione retroattiva di dazi antidumping

(11)

Nella comunicazione «Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa» (5) la Commissione assicura al settore un rimedio effettivo molto prima dell'istituzione di misure provvisorie; a tal fine si registrano le importazioni prima di adottare misure provvisorie, il che consente alla Commissione di applicare retroattivamente i dazi antidumping definitivi tre mesi prima dell'adozione delle misure provvisorie, se sussistono i presupposti giuridici del caso. Detti presupposti giuridici sono fissati nell'articolo 10, paragrafo 4, e nell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, che sono basati sugli articoli 10.6 e 10.7 dell'accordo antidumping dell'OMC («WTO ADA», World Trade Organisation Anti-dumping Agreement).

(12)

Tali presupposti giuridici stabiliscono un meccanismo in due fasi per impedire che l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare risulti compromesso.

(13)

Poiché si tratta del primo caso in cui si riscontra che sussistono le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi antidumping la Commissione ritiene necessario illustrare in dettaglio la metodologia applicata per giungere a tale conclusione.

(14)

Il primo passo, basato sull'idea di impedire che l'effetto riparatore dei dazi sia compromesso, è la registrazione delle importazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base e dell'articolo 10.7 del WTO ADA, il quale prevede anche si notifichi alle parti interessate, in particolare agli importatori, che esiste la possibilità della riscossione retroattiva dei dazi nel caso in cui le condizioni sostanziali vengano soddisfatte. Laddove la prevenzione non sia sufficiente a conservare l'effetto riparatore dei dazi definitivi, il secondo passo è la riscossione retroattiva dei dazi antidumping per i prodotti messi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, ma non prima dell'apertura dell'inchiesta, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento di base e dell'articolo 10.6 del WTO ADA.

(15)

Ciascuna di queste due misure può essere adottata soltanto laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base e all'articolo 10.6 del WTO ADA.

(16)

La Commissione ritiene opportuno definire il modo in cui interpreta e applica le condizioni «ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni» e «possibilità di compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo», di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base per decidere in merito all'istituzione retroattiva di dazi antidumping.

(17)

La seconda delle due condizioni alternative di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base sarà sempre soddisfatta nel momento in cui l'apertura del procedimento sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non è pertanto necessario fornire ulteriori chiarimenti in merito all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base.

(18)

L'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base dispone quanto segue:

«oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.»

(19)

Secondo l'interpretazione datane dalla Commissione l'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base fissa due condizioni che devono essere soddisfatte perché la Commissione possa riscuotere retroattivamente il dazio antidumping definitivo [in aggiunta alle condizioni stabilite nell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base, e nell'articolo 10, paragrafo 4, parte introduttiva, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base]. Le due condizioni sono le seguenti:

a)

oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni; e

b)

detto ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

1.1.   Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

(20)

Per poter determinare se vi sia un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni occorre procedere ad un confronto statistico (6). A tale riguardo è necessario stabilire quale periodi di tempo devono essere confrontati.

1.1.1.   Periodi da confrontare

(21)

Da un lato il regolamento di base fa riferimento al livello di importazioni durante il periodo dell'inchiesta; dall'altro lato le parole «ulteriore» e «oltre» implicano che il livello delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta andrebbe confrontato con il livello delle importazioni successive al periodo dell'inchiesta.

(22)

Nel contempo il periodo da confrontare con il periodo dell'inchiesta non può cominciare prima che venga soddisfatta una delle due condizioni alternative stabilite dall'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) del regolamento di base. Nel caso in cui gli importatori vengano a conoscenza dell'eventualità di un dumping unicamente per mezzo della pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il momento della pubblicazione dovrebbe essere considerato l'inizio del secondo periodo.

(23)

L'analisi complessiva mira a valutare se sussistano le condizioni per applicare il dazio prima della data di applicazione delle misure provvisorie. Di conseguenza il secondo periodo dovrebbe terminare con l'istituzione delle misure provvisorie, momento in cui cessa di applicarsi la registrazione delle importazioni (7).

(24)

Le statistiche sulle importazioni sono disponibili unicamente su base mensile. La Commissione pertanto utilizzerebbe per l'ultimo periodo i dati dell'intero mese di calendario successivo alla pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, che rappresenta il momento in cui gli importatori vengono informati della situazione. Se la fonte dell'informazione è un evento diverso, ad esempio precedenti di pratiche di dumping per un periodo prolungato, il mese cui fare riferimento sarebbe quello successivo all'evento che dà luogo all'informazione, ma non precedente all'intero primo mese successivo al periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda il punto finale la Commissione stabilisce due valori: uno che comprende il mese in cui cominciano le misure provvisorie e uno che lo esclude.

(25)

La Commissione di norma stabilisce un livello medio mensile delle importazioni per l'intero periodo dell'inchiesta, che in linea di principio ha una durata di 12 mesi, e un livello medio mensile delle importazioni rilevate tra il momento di acquisizione dell'informazione e l'istituzione delle misure provvisorie. I punti di inizio e fine per il calcolo di quest'ultima media sono stabiliti come illustrato nel paragrafo precedente.

(26)

La Commissione stabilisce inoltre l'evoluzione delle importazioni in termini assoluti, la loro incidenza sull'evoluzione delle scorte del prodotto e sulle quote di mercato e il consumo del prodotto durante il periodo in esame.

1.1.2.   Quando un aumento è da considerarsi sostanziale

(27)

Tale giudizio dovrebbe essere basato su una valutazione caso per caso. Oltre a effettuare un confronto tra medie ponderate mensili la Commissione terrà altresì conto di tutte le altre considerazioni del caso, in particolare l'andamento del consumo complessivo del prodotto in esame nell'Unione, l'evoluzione delle scorte e l'evoluzione delle quote di mercato. Di conseguenza l'analisi dovrebbe essere duplice, in termini assoluti e relativi. Un confronto tra le suddette due medie mensili è pertanto un elemento importante ma non necessariamente decisivo per determinare se l'ulteriore aumento delle importazioni sia «sostanziale».

1.1.3.   Ragioni alla base di questo approccio

(28)

Le importazioni che entrano nell'Unione prima della registrazione non possono in alcun caso essere soggette a dazi antidumping. Esse sono però pertinenti per determinare se sia o meno probabile che le importazioni che entrano nell'Unione dopo la registrazione compromettano l'effetto riparatore dei dazi, per il motivo descritto qui di seguito. A causa tra l'altro dell'esistenza delle scorte, l'effetto riparatore dei dazi (vale a dire un aumento del prezzo dei prodotti importati a causa di un aumento dei prezzi o del dazio) non è mai immediato ma si produce solo dopo che le scorte sono state vendute. Un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni prima della registrazione comporta di norma un sostanziale aumento delle scorte. Ciò significa che l'effetto riparatore dei dazi è ulteriormente ritardato rispetto ad una situazione di scorte normali. Eventuali ulteriori importazioni effettuate nel periodo compreso tra la registrazione e l'istituzione di misure provvisorie, che andrebbero ad aggiungersi alle scorte che superano ampiamente il livello normale, ritarderebbero ulteriormente l'effetto riparatore.

1.2.   È probabile che l'aumento delle importazioni comprometta gravemente l'effetto riparatore dei dazi

(29)

Il secondo passo consiste nel determinare se tale aumento sia tale da compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio definitivo da applicare. L'uso del condizionale «potrebbe» nell'articolato indica che si tratta di un'analisi di natura prospettica. Si tratterà dunque sempre di un'analisi caso per caso, il cui esito dipenderà dalle circostanze concrete di ciascuno dei casi nei quali è stata disposta la registrazione delle importazioni al fine di istituire dazi con effetto retroattivo.

(30)

Tale analisi dovrebbe tener conto, tra l'altro, dell'effetto delle importazioni entrate nell'Unione nel periodo compreso tra la registrazione e l'istituzione di misure provvisorie. Nel caso di assenza o di quantità insignificanti di importazioni la registrazione è risultata sufficiente a evitare ulteriori danni all'industria dell'Unione, cosicché non vi è di norma alcuna giustificazione per compiere il secondo passo, vale a dire l'istituzione retroattiva.

(31)

Nel valutare se l'effetto delle importazioni che sono entrate nell'Unione tra la registrazione e l'istituzione di misure provvisorie sia tale da compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi, la Commissione analizza in particolare i seguenti fattori:

a)

il volume di tali importazioni;

b)

la tempistica di tali importazioni;

c)

i prezzi di tali importazioni;

d)

qualsiasi altra circostanza pertinente. La Commissione esaminerà tra l'altro i punti seguenti:

i)

le scorte del prodotto importato prima della registrazione;

ii)

l'andamento dei prezzi del prodotto importato dal momento in cui gli importatori vengono informati al momento in cui vengono prese misure provvisorie;

iii)

le modifiche alla configurazione degli scambi che indicano tentativi di eludere la registrazione.

1.3.   Valutazione cumulativa

(32)

In inchieste che interessano più di un paese la decisione di esaminare le importazioni da tali paesi cumulativamente o meno ai fini dell'analisi di cui ai punti 1.1 e 1.2 dipenderà dalla decisione della Commissione di esaminare tali importazioni cumulativamente o meno nell'inchiesta antidumping di base.

2.   Applicazione nel caso di specie

(33)

La registrazione riguarda le importazioni effettuate tra il 12 dicembre 2015 e la data di istituzione delle misure antidumping provvisorie, vale a dire il 12 febbraio 2016. Durante detto periodo le importazioni dai paesi interessati sono ammontate a circa 165 000 tonnellate.

(34)

Come affermato nel considerando 5, le informazioni sono state fornite dal denunciante, da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione e da 22 importatori e/o utenti indipendenti e collegati. Le loro importazioni rappresentano il 46 % delle importazioni totali dai paesi interessati durante il periodo per il quale sono stati raccolti i dati, vale a dire dall'aprile 2015 al gennaio 2016.

(35)

Al fine di decidere se la riscossione retroattiva dei dazi fosse giustificata la Commissione ha valutato i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

(36)

Per quanto riguarda la registrazione delle importazioni e l'eventuale applicazione retroattiva delle misure antidumping sono state presentate osservazioni che sono analizzate nel seguito.

2.1.   Precedenti di dumping e informazione dell'importatore relativamente al dumping o al pregiudizio

(37)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base un intervento è giustificato se si sono avute «pratiche di dumping per un periodo prolungato o l'importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato». Nel caso di specie la Commissione ritiene che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato a partire dalla data di apertura dell'inchiesta, per le ragioni illustrate nel considerando 17 e le ragioni seguenti.

(38)

Un importatore ha affermato che gli elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping nella denuncia non erano sufficienti a dimostrare che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Tale importatore ha osservato in particolare in primo luogo che la denuncia non costituisce di per sé una prova certa del fatto che le pratiche di dumping abbiano effettivamente avuto luogo. In secondo luogo, ammettendo che gli elementi di prova contenuti nella denuncia siano sufficienti a concludere che gli importatori avrebbero dovuto essere informati dell'esistenza del dumping, l'istituzione retroattiva dei dazi sarebbe possibile in ogni singola inchiesta. Infine ha affermato che la denuncia di Eurofer secondo la quale l'esistenza del dumping non poteva essere ignorata dagli importatori per via dei prezzi estremamente bassi delle importazioni cinesi e russe è fuorviante, in quanto tali presunti prezzi bassi non sono sufficienti a dimostrare che le importazioni fossero oggetto di dumping.

(39)

Un'altra parte interessata ha osservato che Eurofer non ha fornito comunicati stampa o altre informazioni disponibili al pubblico e accessibili agli importatori di PALF dell'Unione che si riferissero a pratiche di dumping dei produttori cinesi per specifici prodotti PALF. Detta parte ha sottolineato che i comunicati stampa forniti si riferivano all'acciaio in generale e non specificamente a PALF. Inoltre i comunicati stampa indiani e americani forniti da Eurofer erano irrilevanti in relazione all'informazione degli importatori dell'Unione.

(40)

Innanzitutto è importante sottolineare che l'informazione degli importatori di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) del regolamento di base si riferisce alla portata del dumping e al pregiudizio presunto o accertato (sottolineatura aggiunta). La Commissione ritiene che gli importatori fossero o avrebbero dovuto essere informati della portata delle pratiche di dumping e del pregiudizio presunto sulla base di elementi oggettivi: non solo attraverso la versione non riservata della denuncia, ma anche attraverso l'avviso di apertura del presente procedimento, entrambi disponibili e notificati, al momento dell'apertura, a tutte le parti interessate note, compresi gli importatori, gli utenti e le loro associazioni rappresentative. Le parti interessate hanno inoltre avuto pieno accesso alla versione non riservata della richiesta di registrazione presentata da Eurofer, che era già stata annunciata nella denuncia stessa. L'inchiesta è stata avviata perché si è ritenuto che dagli elementi di prova prima facie nella denuncia risultasse sufficientemente dimostrato che le importazioni dai paesi interessati erano state probabilmente oggetto di dumping sul mercato dell'Unione. Tali elementi di prova coprono il periodo dall'ottobre 2013 al settembre 2014, cioè un periodo di tempo prolungato. Inoltre è stato constatato in via provvisoria e confermato in via definitiva che il dumping ha avuto luogo anche nel periodo dell'inchiesta del procedimento, ossia dall'aprile 2014 al marzo 2015. Si conferma pertanto che gli importatori erano o avrebbero dovuto essere informati del dumping e del pregiudizio presunto a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(41)

È altresì importante rilevare che la riscossione retroattiva dei dazi antidumping è consentita solo su importazioni soggette a registrazione e solo nel caso in cui siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. È pertanto errato sostenere che l'istituzione retroattiva dei dazi sia possibile «in ogni singola inchiesta». Per quanto riguarda la presunta irrilevanza dei comunicati stampa forniti da Eurofer, la Commissione riconosce che tali articoli non riguardano specificamente PALF ma forniscono un'indicazione affidabile circa la politica dei prezzi dei produttori esportatori di acciaio nei paesi interessati. I comunicati stampa devono inoltre essere valutati alla luce degli altri elementi oggettivi illustrati nei precedenti considerando.

(42)

Le argomentazioni attinenti alla questione dell'informazione degli importatori sono pertanto respinte.

(43)

Nel rispondere alla comunicazione delle conclusioni alcuni importatori hanno sostenuto che la consapevolezza dell'esistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio vada vista alla luce del fatto che la retroattività è una «misura eccezionale», il che fissa norme rigorose per l'autorità incaricata dell'inchiesta, e/o che l'approccio proposto in materia di «informazione degli importatori» per quanto riguarda l'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) del regolamento di base, è eccessivamente ampio. Essi concludono quindi che l'avviso di apertura non sia sufficiente ad informare gli importatori dell'esistenza del dumping o del pregiudizio e della loro portata. Tuttavia l'avviso di apertura, che ha avuto ampia copertura nella stampa specializzata nel commercio dell'acciaio, e la versione consultabile della denuncia, inviata a importatori e/o utenti noti e messa a disposizione di tutte le parti interessate sin dal primo giorno dell'inchiesta, congiuntamente illustravano con chiarezza (in grande dettaglio) la metodologia applicata e la fonte delle informazioni utilizzate, e indicavano livelli elevati di dumping e di pregiudizio a carico di RPC e Russia. L'entità del dumping era in tale occasione comunicata in termini di percentuale del prezzo cif all'importazione. Nei considerando da 5 a 11 del regolamento relativo alla registrazione la Commissione rammenta inoltre a tutte le parti interessate di disporre di elementi di prova sufficienti in merito alla pratiche di dumping relativamente alla loro portata e al pregiudizio presunto o accertato. La Commissione conclude pertanto che gli importatori erano o avrebbero dovuto essere informati delle pratiche di dumping e del pregiudizio presunti o accertati. Il fatto che non tutte le inchieste sfocino in misure antidumping non significa che gli elementi di prova prima facie del dumping e del pregiudizio non siano stati messi a disposizione degli importatori. La Commissione ritiene quindi che siano state rispettate le norme applicabili in materia.

(44)

I produttori esportatori russi e un importatore hanno sostenuto che la conclusione raggiunta dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base sicuramente non rispetta la norma fissata dall'articolo 10.6, punto i) dell'accordo antidumping dell'OMC il quale stabilisce che l'importatore avrebbe dovuto essere informato del fatto che l'esportatore praticava il dumping e che tale dumping sarebbe stato causa di pregiudizio. Si è inoltre affermato che secondo l'interpretazione della Commissione la condizione relativa «all'informazione» sussiste ogni volta che viene pubblicato un avviso di apertura, il che è inaccettabile. Si è altresì sostenuto che la valutazione del dumping è un processo complesso che comporta l'accesso a segreti commerciali che non possono essere divulgati.

(45)

Occorre in primo luogo ricordare che ciascun membro dell'OMC ha il diritto di stabilire le proprie pratiche e procedure antidumping in base alle proprie circostanze, purché esse non violino le norme dell'OMC. La Commissione ritiene di disporre di norme molto rigorose per l'apertura delle inchieste; inoltre, come indicato nel considerando 43, è stata realizzata un'analisi molto dettagliata del dumping e del pregiudizio sulla base degli elementi di prova disponibili. Tale analisi è stata messa a disposizione di tutte le parti interessate. I dati raccolti comprendono i prezzi all'esportazione e sul mercato interno praticati da specifiche società, che gli importatori avrebbero potuto confrontare facilmente con i prezzi applicati agli acquisti dai paesi interessati per determinare se tali prezzi fossero oggetto di dumping e in quale misura. Si osserva inoltre che, come indicato nel considerando 5, alcune delle risposte sono state ricevute da importatori collegati che avevano accesso alle informazioni pertinenti relative ai prezzi sul mercato interno e all'esportazione. Va altresì osservato che le norme dell'OMC non prevedono che gli importatori debbano essere in grado di effettuare un calcolo dettagliato del dumping ma piuttosto che debbano essere a conoscenza della sua portata. Inoltre sono stati resi disponibili anche l'analisi dei vari indicatori di pregiudizio e i calcoli dettagliati relativi alle sottoquotazioni (undercutting) e alle vendite sottocosto (underselling), dai quali risultava che le importazioni oggetto di dumping avrebbero causato un pregiudizio.

(46)

Un importatore ha inoltre sostenuto che i suoi fornitori gli avevano assicurato di non esercitare pratiche di dumping, senza tuttavia fornire prove a riguardo. L'argomentazione va quindi respinta.

(47)

I produttori esportatori russi hanno contestato la conclusione relativa all'esistenza del dumping e hanno dichiarato che gli importatori sono venuti a conoscenza dell'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e della portata del dumping soltanto il 12 febbraio 2016. A questo proposito va rilevato che le informazioni del fascicolo di cui sopra, vale a dire l'avviso di apertura e la versione non riservata della denuncia che è stata inviata o messa a disposizione degli importatori, fornivano una chiara indicazione della portata del dumping, e che l'istituzione di misure provvisorie non ha fatto che confermare tali informazioni. L'argomentazione va quindi respinta.

(48)

La Commissione conferma pertanto che in questo caso specifico gli importatori disponevano di chiare prove delle pratiche di dumping pregiudizievoli attuate dagli esportatori cinesi e russi.

2.2.   Un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che potrebbe compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo

(49)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base è necessario che «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta» vi sia «un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni».

2.2.1.   Un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

(50)

In base ai dati Eurostat (8) (al momento della valutazione disponibili fino al marzo 2016 compreso), il volume medio mensile delle importazioni dai paesi interessati durante il periodo dell'inchiesta ammontava a 118 912 tonnellate. Il volume medio mensile delle importazioni dai paesi interessati nel periodo compreso tra l'intero primo mese dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura dell'inchiesta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'intero ultimo mese precedente all'istituzione delle misure provvisorie (giugno 2015 — gennaio 2016) è stato pari a 162 457 tonnellate, ossia il 37 % in più rispetto al periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo il volume complessivo delle importazioni è stato di 1 299 658 tonnellate, di cui 721 386 tonnellate dalla RPC e 578 272 tonnellate dalla Russia. Se il volume medio mensile delle importazioni dalla RPC e dalla Russia si confrontano separatamente si rileva un aumento dei volumi medi mensili delle importazioni del 48 % e del 25 % per la RPC e la Russia rispettivamente.

(51)

Se si considera il periodo compreso tra l'intero primo mese successivo all'apertura e il mese in cui sono state prese le misure provvisorie incluso (giugno 2015 — febbraio 2016) il volume medio mensile delle importazioni è di 150 673 tonnellate, ossia il 27 % superiore alla media mensile durante il periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda i volumi mensili delle importazioni dalla RPC e dalla Russia si registra un aumento del 34 % e del 19 % rispettivamente.

(52)

Le importazioni dei 22 importatori e/o utenti che hanno fornito informazioni sulle importazioni effettuate nel periodo successivo all'apertura (dal giugno 2015 al gennaio 2016) hanno rappresentato il 46 % del totale delle importazioni dai paesi interessati. Nel complesso le informazioni così ottenute mostrano, per tali importatori e/o utenti che hanno collaborato, un incremento del 22 % delle scorte del prodotto in esame alla fine del 2015 rispetto alla fine del 2014. Ciò non solo corrobora la constatazione di un forte incremento delle importazioni basata sulle statistiche, ma suggerisce anche un accumulo delle scorte.

(53)

Entrambe le analisi dimostrano che si è effettivamente verificato un sostanziale aumento del volume delle importazioni successivamente all'apertura.

(54)

Diversi produttori esportatori russi hanno contestato la conclusione secondo cui l'aumento delle importazioni è stato sostanziale, facendo riferimento ad «analisti e operatori di primo piano» che sostengono che l'aumento del volume delle importazioni debba essere realmente imponente. A tale riguardo va notato in primo luogo che la letteratura cui è stato fatto riferimento non costituisce una normativa vincolante e non fornisce orientamenti specifici in merito alle quantità da considerarsi sostanziali o imponenti, la cui definizione dipende comunque da un'analisi caso per caso.

(55)

Su tale base la Commissione ritiene che l'aumento delle importazioni può essere considerato sostanziale e l'argomentazione è respinta.

(56)

Diversi produttori esportatori russi e un importatore hanno sostenuto che la Commissione, nel valutare la richiesta di registrazione di Eurofer, non abbia tenuto debitamente conto dell'effetto temporaneo delle sanzioni dell'Unione sugli scambi commerciali con la Russia. A questo proposito al prodotto in esame non si applicavano sanzioni né al momento della registrazione né durante o dopo il periodo dell'inchiesta, fino all'istituzione delle misure provvisorie il 12 febbraio 2016. L'argomentazione è pertanto respinta.

(57)

I produttori esportatori russi sono ritornati sulla questione nelle loro osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni dichiarando che nonostante l'assenza di «sanzioni» sul prodotto in esame esso aveva subito un «effetto ricaduta» causato da una generale riluttanza degli acquirenti dell'Unione ad acquistare merci dalla Russia. Questa argomentazione non risulta suffragata da prove. È inoltre evidente che l'andamento delle importazioni del prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta è stato condizionato da questioni relative al presente procedimento piuttosto che da presunti «effetti ricaduta» risultanti dall'applicazione di sanzioni ad altri prodotti. Le merci soggette a sanzioni sono state chiaramente specificate e non si può pertanto concludere che le sanzioni abbiano avuto ripercussioni di rilievo sulle ampie oscillazioni registrate nell'andamento del volume successivamente al periodo dell'inchiesta.

(58)

Gli stessi produttori esportatori russi e le autorità russe hanno inoltre sostenuto che nella valutazione concernente l'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni le argomentazioni di Eurofer erano basate su confronti tra periodi di tempo selezionati arbitrariamente. Un'altra parte interessata ha sostenuto che a causa dell'estrema volatilità del volume delle importazioni di PALF da un mese all'altro la scelta di un periodo determinato qualsiasi rispetto a un altro può produrre risultati estremamente diversi. In altri termini i dati contenuti nella richiesta di Eurofer non rifletterebbero l'esistenza di un «sostanziale aumento delle importazioni».

(59)

I periodi scelti per il confronto nella denuncia che ha dato luogo alla registrazione coprivano considerevoli intervalli di tempo successivi al periodo dell'inchiesta e ad esso sovrapposti. Diverse parti interessate hanno inoltre suggerito altri periodi per l'analisi comparativa sull'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, e tutti hanno portato alla stessa conclusione (un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni rispetto al volume delle importazioni registrato durante il periodo dell'inchiesta). L'argomentazione è pertanto respinta.

(60)

Diversi produttori esportatori russi hanno sostenuto che non vi sia stato alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni presentando dati ad essi pertinenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016. Per la Commissione non è chiaro il motivo per cui siano stati presentati dati relativi soltanto ad alcuni produttori esportatori russi e non alle importazioni dalla Russia nel suo complesso.

(61)

È vero che i dati statistici di cui al considerando 50 registrano un minor numero di importazioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, ossia successivamente alla registrazione delle importazioni e, per parte di febbraio e marzo, le misure provvisorie erano in vigore. A tale riguardo è opportuno rilevare quanto segue. In primo luogo, come indicato nel considerando 9 del regolamento relativo alla registrazione la Commissione ha esaminato la richiesta di registrazione sulla base dell'analisi di un periodo fino al settembre 2015 compreso. Tale analisi ha dimostrato che si è verificato, tra l'altro e prima facie, un significativo aumento del livello delle importazioni anche dopo l'apertura, il che avrebbe gravemente compromesso l'effetto riparatore del dazio antidumping (cfr. il considerando 5 del regolamento relativo alla registrazione). Il notevole aumento in base al quale le importazioni sono state registrate riguarda pertanto solo in parte le stesse importazioni in base alle quali la Commissione determina la necessità della riscossione retroattiva del dazio. Quest'ultimo periodo, come si è detto, è il periodo compreso tra l'intero primo mese successivo all'apertura, vale a dire giugno 2015, e l'intero ultimo mese prima dell'istituzione delle misure provvisorie, ossia gennaio 2016, o il mese in cui sono state istituite le misure provvisorie, vale a dire febbraio 2016, incluso. Anche nel corso di questo periodo molto più lungo si registra ancora una volta un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni rispetto al periodo dell'inchiesta. Il fatto che i volumi delle importazioni dai paesi interessati fossero relativamente bassi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 non modifica tale conclusione.

(62)

In secondo luogo, il volume di gran lunga più alto delle importazioni dai paesi interessati è stato registrato nell'ottobre 2015, vale a dire successivamente al periodo di analisi per la registrazione, e nel novembre 2015 si sono ancora registrati volumi delle importazioni molto elevati rispetto al periodo dell'inchiesta. Il livello relativamente modesto delle importazioni dopo la registrazione cui fa riferimento il produttore esportatore dovrebbe quindi essere valutato in relazione a tale picco verificatosi proprio prima della registrazione, spiegabile solo con l'imminenza della registrazione stessa. È probabile che se non fosse stata richiesta e disposta alcuna registrazione si sarebbe osservato un volume di importazioni dello stesso ordine di grandezza, ma l'aumento mensile medio sarebbe stato più uniforme, senza l'improvviso picco osservato nei mesi di ottobre e novembre 2015. Nella sua analisi volta a verificare se sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d) la Commissione non può ignorare il forte aumento delle importazioni nel periodo successivo al periodo dell'analisi per la registrazione delle importazioni, ma precedente all'effettiva registrazione.

(63)

Una parte interessata ha sostenuto che nonostante il confronto tra i dati relativi alle importazioni tra maggio 2014 e settembre 2014 e tra maggio 2015 e settembre 2015 mostri in effetti un aumento delle importazioni in termini assoluti, Eurofer non ha tenuto conto della natura ciclica delle importazioni del prodotto in esame e dell'andamento del consumo dell'Unione. Tale argomentazione non è corroborata da prove sostanziali. È corretto affermare che il prodotto in esame segue in una certa misura la congiuntura economica, potenzialmente variabile. Ciò non implica tuttavia che le importazioni di PALF seguono un andamento ciclico. L'argomentazione è respinta.

(64)

Va inoltre aggiunto che per quanto riguarda l'andamento del consumo dell'Unione, quale spiegato nei considerando da 103 a 106 del regolamento provvisorio, il consumo vincolato è aumentato del 4 % mentre il consumo sul mercato libero è diminuito del 9 %. Poiché le importazioni del prodotto in esame sono in concorrenza sul mercato libero, la Commissione non riesce a comprendere tale argomentazione.

(65)

Anche l'Associazione dei produttori siderurgici cinesi (CISA) è in disaccordo con i periodi scelti da Eurofer. La CISA ha affermato che dal momento della conferma dell'ordine servono almeno quattro o cinque mesi perché abbiano effettivamente luogo importazioni di prodotti siderurgici originari della RPC. Di conseguenza il prodotto in esame importato durante il periodo maggio-settembre 2015 è relativo a contratti conclusi prima dell'apertura del caso.

(66)

A termini del regolamento di base l'ulteriore e sostanziale aumento si verifica in aggiunta al pregiudizio causato dal livello delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. La valutazione di tale questione si basa pertanto su un periodo rappresentativo compreso tra apertura e istituzione di misure provvisorie e periodo dell'inchiesta. La constatazione che si è verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni durante il periodo maggio — settembre 2015 è addirittura rafforzata dall'argomentazione della CISA, in quanto nonostante il ritardo causato dai contratti in corso si è comunque verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni durante il suddetto periodo. L'argomentazione è pertanto respinta.

(67)

Diverse parti interessate hanno inoltre osservato che i PALF non costituiscono un prodotto di cui si accumulano scorte, ma un prodotto fabbricato su ordinazione.

(68)

Il prodotto in esame in effetti non è generalmente immagazzinato per lunghi periodi per via delle sue caratteristiche. Determinate condizioni meteorologiche potrebbero ad esempio avere effetti negativi sulla sua qualità. La Commissione non ha tuttavia ricevuto informazioni che provino che non si sia verificato un accumulo delle scorte in seguito all'apertura del procedimento. Va sottolineato che l'accumulo delle scorte spesso non è una pratica abituale e ha luogo quando si verificano particolari circostanze e/o aspettative del mercato, ad esempio per quanto riguarda i prezzi futuri del prodotto in questione. Il fatto che un prodotto non venga solitamente immagazzinato non significa che non possano avere luogo accumuli di scorte quando tali circostanze e aspettative entrano in gioco. In base ai dati forniti dagli importatori e/o dagli utenti indipendenti e collegati dopo l'istituzione delle misure provvisorie è stato appurato che le scorte alla fine del 2015 erano superiori del 22 % a quelle della fine del 2014. In assenza di elementi di prova contro la conclusione che l'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni potrebbe indicare un accumulo delle scorte, l'argomentazione è respinta.

(69)

Nella loro risposta alla comunicazione delle conclusioni le parti interessate hanno ribadito che il prodotto in esame normalmente non viene accumulato ma acquistato su ordinazione. In primo luogo, i prodotti PALF non sono esclusivamente fabbricati su ordinazione, e anche nel caso delle varietà fabbricate soprattutto su ordinazione ciò non impedisce agli importatori e/o agli utenti di anticipare futuri aumenti di prezzo acquistandone grandi quantità per poter accumulare scorte. L'apertura della presente inchiesta ha inoltre prodotto ripercussioni sull'andamento delle importazioni, il che, secondo gli elementi di prova, ha causato un aumento sostanziale dell'accumulo delle scorte delle varietà standard generalmente importate. Si ricorda altresì che i 22 importatori e/o utenti che hanno fornito informazioni sulle importazioni effettuate nel periodo successivo all'apertura rappresentavano solo il 46 % del totale delle importazioni dai paesi interessati. Alla luce del fatto che gli importatori e/o gli utenti che rappresentavano oltre la metà delle importazioni non hanno fornito alla Commissione le informazioni richieste, e tenuto conto dell'elevato volume delle importazioni che sono entrate nell'Unione nei mesi successivi all'apertura, la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova per concludere che si è effettivamente verificato un sostanziale accumulo di scorte e che le informazioni ottenute e utilizzate hanno dato luogo a una stima piuttosto prudente del livello di tale accumulo.

(70)

Sulla base di quanto precede la Commissione conclude che vi è stato un sostanziale aumento delle importazioni successivamente al periodo dell'inchiesta.

(71)

Nella loro risposta alla comunicazione delle conclusioni le parti interessate hanno sostenuto che esisteva una consolidata prassi della Commissione per confrontare le importazioni effettuate nel periodo dell'inchiesta e le importazioni effettuate nel periodo di registrazione, il che significherebbe che non vi è stato alcun aumento delle importazioni. Le stesse parti hanno affermato che la Commissione non aveva fornito spiegazioni per tale presunto cambiamento della prassi.

(72)

In primo luogo la Commissione rileva che essa non è vincolata da prassi precedenti (se tali prassi esistessero, quod non, cfr. considerando seguente) ma dalle norme obiettive stabilite dai trattati e dal diritto derivato. In ogni caso la Commissione può in qualsiasi momento, per esempio considerate specifiche circostanze verificatisi durante l'inchiesta, affinare o modificare la propria analisi di conseguenza, a condizione di addurre sufficienti ragioni per farlo. Nel documento di comunicazione generale la Commissione illustra in maniera esauriente le ragioni economiche, legali e strategiche alla base dell'approccio adottato nel caso di specie (cfr. considerando da 11 a 32).

(73)

Ad ogni modo l'importatore ha potuto altresì citare soltanto due casi precedenti (pannelli solari e prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo) quali presunte prove di tale prassi, e in nessuno dei due casi sono stati imposti dazi retroattivamente. Date le circostanze non si può quindi parlare di prassi consolidata. Contrariamente a quanto affermato dalle stesse parti interessate, inoltre, nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione (9) essa ha analizzato i periodi successivi all'apertura dell'inchiesta per valutare se il dazio antidumping andasse riscosso retroattivamente. In tali casi l'intero insieme delle circostanze non era comparabile alle circostanze del caso di specie. Benché ad esempio il livello delle importazioni nel periodo della registrazione sia risultato su base media mensile più basso rispetto al periodo successivo all'apertura dell'inchiesta, il livello in termini assoluti è sempre stato molto significativo nel caso in esame. Tenendo presente che questo è il primo caso in cui la Commissione conclude che, alla luce dei fatti del caso in esame, i dazi andrebbero riscossi retroattivamente, i principi esposti nei considerando da 11 a 32 sono stati rigorosamente rispettati nella presente inchiesta. La Commissione pertanto non ha soltanto analizzato il livello delle importazioni nel periodo della registrazione, ma ha anche preso in considerazione le importazioni effettuate nel periodo tra l'apertura e la registrazione. Ciò è in linea con le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base che, come spiegato nei considerando da 21 a 25, dà mandato alla Commissione di analizzare il periodo successivo a quello dell'inchiesta che, da quanto ci risulta, va dall'apertura di un'inchiesta fino al momento in cui la registrazione non è più valida. Il periodo di analisi così istituito nel pieno rispetto della legge ha consentito una valutazione completa dell'aumento delle importazioni, del loro conseguente impatto e della loro capacità di compromettere gli effetti riparatori delle misure.

(74)

Nelle loro osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni i produttori esportatori russi e il ministero per lo sviluppo economico della Federazione russa hanno contestato l'approccio della Commissione di una valutazione cumulativa (delle importazioni cinesi e russe) al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Il regolamento di base tuttavia non vieta un'interpretazione cumulativa dell'articolo 10, paragrafo 4, e le condizioni necessarie per il cumulo si applicano chiaramente nel caso di specie. All'occorrenza è stata inoltre effettuata un'analisi separata delle importazioni cinesi e russe, e anch'essa ha portato alla conclusione che si è verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni (cfr. considerando 50) e non ha dimostrato la necessità di un approccio diverso per la Federazione russa. L'argomentazione è pertanto respinta.

2.2.2.   Compromissione dell'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo

2.2.2.1.   Volumi e quote di mercato

(75)

Al fine di valutare le conseguenze del sostanziale aumento delle importazioni sull'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo sono stati inviati questionari sulle vendite successive al periodo dell'inchiesta a Eurofer e ai 5 produttori dell'Unione inclusi nel campione. Il periodo per il quale sono stati richiesti i dati andava dall'aprile 2015 al gennaio 2016 (ossia il periodo più prossimo al momento dell'invio del questionario).

(76)

Le informazioni ricevute dimostrano che il consumo dell'Unione nel mercato libero in detto periodo è aumentato del 14 %, mentre i volumi delle vendite realizzate dai produttori dell'Unione sono rimasti piuttosto stabili, registrando solo un lieve aumento del 3 %. Di conseguenza la quota di mercato dell'industria dell'Unione è ulteriormente diminuita di 7 punti percentuali (dal 71 % al 64 %). Questo è un chiaro segno di un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(77)

In termini di volume è opportuno precisare che le importazioni nel periodo della registrazione sono state incluse nella valutazione relativa a «un ulteriore aumento delle importazioni» e che le importazioni nel solo periodo della registrazione sono diminuite rispetto ai livelli del periodo precedente, ma rappresentavano ancora volumi sostanziali.

(78)

Varie parti hanno sostenuto che il calo delle importazioni nel periodo della registrazione dimostra che la registrazione ha avuto effetto. L'elevato livello di importazioni durante tale periodo (circa 165 000 tonnellate) tuttavia dimostra chiaramente che gli importatori e/o gli utenti non sono stati dissuasi dalla registrazione e, come spiegato di seguito, la riscossione retroattiva dei dazi si rivela necessaria per non compromettere gli effetti riparatori delle misure.

2.2.2.2.   Prezzi e sottoquotazione dei prezzi (undercutting)

(79)

Confrontando il prezzo all'importazione medio mensile a partire dai dati Eurostat è accertato che durante gli 11 mesi successivi alla fine del periodo dell'inchiesta i prezzi medi mensili delle importazioni dalla RPC e dalla Russia sono diminuiti rispettivamente del 13 % e del 12 % rispetto ai prezzi medi mensili delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta.

(80)

È vero che nello stesso periodo anche i prezzi delle materie prime sono diminuiti, ma l'analisi dimostra che il calo dei prezzi delle materie prime non può giustificare una riduzione dei prezzi di vendita superiore al 4 %. Il fatto che detti prezzi all'importazione significativamente più bassi compromettano l'effetto riparatore del dazio antidumping è illustrato da un confronto generale tra il prezzo medio all'importazione dai paesi interessati e il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione durante e dopo il periodo dell'inchiesta. Tale confronto dimostra una sottoquotazione del 7 % durante il periodo dell'inchiesta che sale al 14 % successivamente a detto periodo.

(81)

I prezzi all'importazione nel periodo di registrazione hanno inoltre continuato a diminuire più di quelli praticati dai produttori dell'Unione. Il prezzo medio all'importazione in tale periodo (10) era di 408 EUR per la Cina (inferiore del 19 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo dell'inchiesta e del 6 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo compreso tra l'apertura e la registrazione (11)) e di 371 EUR per la Russia (inferiore del 24 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo dell'inchiesta e del 15 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo compreso tra l'apertura e la registrazione). Per questi due paesi congiuntamente il prezzo medio all'importazione durante la registrazione è stato pari a 386 EUR (inferiore del 22 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo dell'inchiesta e dell'11 % al prezzo medio all'importazione durante il periodo compreso tra l'apertura e la registrazione). Di conseguenza la sottoquotazione nel periodo della registrazione è ulteriormente aumentata raggiungendo in media quasi il 20 %.

(82)

In considerazione di quanto precede la Commissione conclude che l'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, e l'ulteriore calo dei prezzi medi potrebbero gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo.

2.2.2.3.   Accumulo di scorte

(83)

Come indicato nel considerando 52 la Commissione ha trovato prove di accumulo di scorte dopo l'apertura dell'inchiesta. Considerata la probabilità che i prodotti le cui scorte vengono accumulate finiscano per entrare nel mercato dell'Unione, la Commissione ritiene che tale accumulo costituisca un'ulteriore indicazione che le importazioni che hanno luogo dopo la registrazione compromettono l'effetto riparatore dei dazi.

(84)

Alcune parti interessate hanno contestato la conclusione relativa all'accumulo di scorte sostenendo che non fosse suffragata da elementi di prova. È tuttavia evidente che le importazioni effettuate nel periodo successivo all'inchiesta sono aumentate in maniera sostanziale rispetto a quelle effettuate precedentemente all'apertura e che gli importatori e/o gli utenti che hanno collaborato hanno segnalato aumenti delle scorte. Il mercato dei prodotti laminati a freddo è inoltre caratterizzato da importazioni effettuate sia dai commercianti che dagli utenti finali. Nonostante i prezzi stessero diminuendo nei mesi successivi all'apertura della presente inchiesta, commercianti e utenti erano motivati ad aumentare il livello medio mensile delle importazioni e delle scorte, il che si è verificato. Di conseguenza è evidente che ha avuto luogo un accumulo delle scorte.

(85)

Un gruppo di importatori ha sostenuto di aver fornito prove del fatto che il livello delle proprie scorte avesse mostrato una tendenza al ribasso e che gli acquisti nel periodo successivo all'apertura non erano volti a un accumulo delle scorte. La stessa parte interessata ha sostenuto che i periodi scelti per confrontare il livello delle scorte non erano appropriati in quanto alla fine del 2014 le scorte erano innaturalmente basse in seguito alla riluttanza delle banche a finanziarle. Ha infine affermato che la Commissione non ha dimostrato che le merci interessate sono ancora in giacenza e ha indicato che si aspettava che il materiale acquistato nel periodo della registrazione sarebbe stato venduto prima dell'istituzione di misure provvisorie. A questo proposito si fa in primo luogo rilevare che la valutazione riguardante il livello delle scorte può risultare differenziata a seconda delle società importatrici del prodotto in esame. La valutazione della Commissione non può tuttavia essere limitata alle singole società e le informazioni contenute nel fascicolo, comprese quelle relative a questo gruppo di importatori, dimostrano che si è verificato un incremento del 22 %. In secondo luogo va rilevato che questa affermazione non è suffragata da elementi di prova per quanto riguarda le banche o i volumi delle scorte. Qualora l'argomentazione relativa alla disponibilità finanziaria fosse ancora vera la Commissione si chiede in che modo gli importatori avrebbero potuto finanziare il significativo aumento delle importazioni che si è verificato successivamente all'apertura dell'inchiesta. Per questi motivi le argomentazioni vanno respinte.

2.2.2.4.   Conclusione

(86)

Sulla base di quanto precede la Commissione conclude che l'aumento sostanziale delle importazioni dopo il periodo dell'inchiesta ha gravemente compromesso gli effetti riparatori del dazio antidumping definitivo.

2.3.   Altre osservazioni

(87)

Numerosi produttori esportatori russi hanno affermato che l'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non contiene indicazioni a sostegno di una valutazione cumulativa per quanto riguarda le condizioni in esso stipulate. Essi hanno inoltre dichiarato che a loro parere le condizioni per l'istituzione retroattiva dei dazi antidumping per quanto riguarda le importazioni russe di PALF non sono soddisfatte. Senza un riferimento alla valutazione cumulativa nell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non vi sarebbe alcuna base giuridica che consenta alla Commissione di applicare retroattivamente dazi antidumping definitivi sulle importazioni dalla Russia. In tale contesto si è anche fatto riferimento al principio fondamentale di non discriminazione.

(88)

È necessario reiterare che la Commissione non ritiene che le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4 non siano soddisfatte. In questo caso si sottolinea che tali condizioni sono soddisfatte sia per quanto riguarda la valutazione cumulativa dei paesi interessati sia per quanto riguarda la valutazione individuale. L'argomentazione è pertanto respinta.

(89)

Diverse parti interessate hanno sostenuto che a causa della registrazione gli importatori e/o gli utenti si sono trovati in una situazione di incertezza del diritto, e che ciò ha avuto un impatto negativo sulle loro attività. Essi hanno inoltre dichiarato che l'istituzione retroattiva dei dazi antidumping sulle importazioni registrate accentuerebbe ulteriormente gli effetti negativi per gli importatori e/o gli utenti dell'Unione, che hanno ragionevolmente fatto affidamento sui propri fornitori presupponendo che non fossero coinvolti in pratiche di dumping. È stato inoltre affermato che le misure retroattive danneggerebbero gli importatori e/o gli utenti per quanto riguarda le importazioni legate a contratti conclusi prima dell'apertura del procedimento.

(90)

A questo proposito in primo luogo la Commissione sottolinea che il diritto dell'autorità incaricata dell'inchiesta di registrare le importazioni quando sussistano determinate condizioni è stabilito dal regolamento di base, conformemente al quale è stata aperta l'inchiesta. La registrazione ha luogo solo in casi eccezionali in quanto l'autorità interpreta scrupolosamente le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Come spiegato precedentemente la Commissione ritiene che in questo caso le condizioni necessarie per la registrazioni siano state chiaramente soddisfatte. In secondo luogo, l'effettiva registrazione si è verificata sette mesi dopo l'apertura dell'inchiesta e ha interessato pertanto le importazioni effettuate nel quadro di una piena conoscenza di un'inchiesta antidumping in corso e della conseguente possibilità di istituzione di dazi antidumping. La Commissione sottolinea inoltre che il regolamento di base e il WTO ADA consentono un'eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping se sono soddisfatte determinate condizioni.

(91)

In considerazione di quanto precede la Commissione non contesta che la registrazione delle importazioni in quanto tale possa ridurre la certezza del diritto per gli importatori e/o gli utenti interessati, in quanto non comporta automaticamente una riscossione retroattiva dei dazi definitivi eventualmente istituiti. La Commissione non contesta neanche il fatto che un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate potrebbe avere un effetto negativo sulle parti che hanno importato la merce interessata durante il periodo di due mesi della registrazione, che si è concluso con l'istituzione di dazi provvisori. La Commissione tuttavia rammenta che la finalità della registrazione è di evitare che l'effetto riparatore dei dazi sia compromesso, il che potrebbe verificarsi ad esempio in seguito a importazioni significative durante il periodo di registrazione, determinate da un aumento sostanziale delle importazioni e dell'accumulo delle scorte che si sono verificati prima della registrazione. Se la registrazione è inefficace poiché gli operatori ignorano l'avvertimento che essa rappresenta risulta necessario applicare dazi retroattivamente al fine di garantire che l'effetto riparatore non venga ulteriormente ritardato a causa delle importazioni effettuate dopo la registrazione. È probabile che nel caso in esame alcuni importatori e/o utenti, consapevoli del chiaro avvertimento della possibile imposizione di dazi retroattivi, abbiano interrotto le importazioni, mentre altri abbiano deciso di assumersi il rischio. La Commissione ritiene pertanto di non aver violato il principio della certezza del diritto.

(92)

Qualora il dumping cessi dopo la registrazione gli importatori possono inoltre chiedere il rimborso dei dazi pagati.

2.4.   Conclusione sulla riscossione retroattiva

(93)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base i dazi antidumping possono essere riscossi retroattivamente a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 e la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni relative alla soddisfazione o meno dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento.

(94)

Dopo aver esaminato le osservazioni presentate la Commissione conclude che gli importatori e/o gli utenti erano o avrebbero dovuto essere informati delle presunte pratiche di dumping e del pregiudizio dal momento della pubblicazione dell'avviso di apertura, il 14 maggio 2015. Oltre alle importazioni che hanno causato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, dopo l'apertura sono stati importati ulteriori volumi significativamente aumentati del prodotto in esame, a prezzi persino inferiori a quelli praticati durante il periodo dell'inchiesta. Questi grandi quantitativi a basso prezzo del prodotto in esame hanno avuto un ulteriore effetto negativo sui prezzi e sulla quota di mercato dell'Unione dell'industria dell'Unione. Considerato che i volumi delle importazioni, in combinazione con la summenzionata politica dei prezzi e l'evoluzione delle quote di mercato, sono sostanziali e vanno ad aggiungersi a scorte notevolmente aumentate, le importazioni effettuate dopo la registrazione possono gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo.

(95)

Su queste basi la Commissione conclude che sussistono le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento di base per l'applicazione retroattiva del dazio antidumping. È pertanto il caso di riscuotere un dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame, sottoposto a registrazione dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325.

(96)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento di base, il livello del dazio da riscuotere retroattivamente dovrebbe essere fissato al livello dei dazi provvisori istituiti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/181, in quanto essi sono inferiori al livello dei dazi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328

(97)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È riscosso un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati ad esclusione dell'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00 (codice TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (codice TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (codice TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codici TARIC 7211238019, 7211238095 e 7211238099), ex 7211 29 00 (codici TARIC 7211290019 e 7211290099), 7225 50 80 e 7226 92 00 e originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, che sono stati registrati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici,

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»),

i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico» e

i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso sono le seguenti:

Paese

Società

Aliquota del dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

RPC

Angang Steel Company Limited, Anshan

13,7 %

C097

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

13,7 %

C098

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato

14,5 %

 

Tutte le altre società

16 %

C999

Russia

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

18,7 %

C099

PAO Severstal, Cherepovets

25,4 %

C100

Tutte le altre società

26,2 %

C999

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 104).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  COM(2016) 155 final, del 16 marzo 2016.

(6)  Relazione del panel, «US — Hot-Rolled Steel», paragrafo 7.166.

(7)  La registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base è un'altra condizione necessaria per riscuotere retroattivamente il dazio definitivo.

(8)  Come è stato fatto per stabilire il consumo dell'Unione nella fase provvisoria [cfr. considerando 99 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/181], i volumi delle importazioni dei codici NC «ex» sono stati presi nella dovuta considerazione per stabilire i volumi delle importazioni, in quanto il prodotto in esame rientra principalmente in codici NC completi.

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).

(10)  In assenza di statistiche più precise e al fine di garantire un confronto equo con altre fonti di dati statistici, le statistiche relative alle importazioni per il periodo della registrazione sono state valutate sulla base delle importazioni effettuate nel dicembre 2015 e nel gennaio 2016.

(11)  In assenza di statistiche più precise e al fine di garantire un confronto equo con altre fonti di dati statistici, le statistiche relative alle importazioni per il periodo compreso tra l'apertura e la registrazione sono state valutate sulla base delle importazioni effettuate tra giugno e novembre 2015.


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

RPC

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

RPC

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

RPC

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

RPC

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

RPC

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

RPC

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

RPC

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

RPC

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

RPC

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

RPC

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

RPC

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113


4.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1330 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 (2) della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

(2)

In base alle informazioni fornite dall'Australia, l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «Australian Certified Organic Pty. Ltd» è cambiato.

(3)

In base alle informazioni fornite dal Canada, il riconoscimento di un organismo di controllo è stato revocato.

(4)

L'organismo di controllo «SGS India Pvt. Ltd» era stato rimosso dalla voce relativa all'India nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 nel 2014 poiché non rispettava l'ambito di riconoscimento dell'India per quanto riguarda i prodotti che possono essere importati. Sulla base dei risultati della sua supervisione da parte dell'India, questo organismo di controllo può ora essere nuovamente incluso nel testo relativo all'India nell'allegato III di tale regolamento.

(5)

La Commissione ha ricevuto informazioni circa la modifica di indirizzo Internet dell'organismo di controllo «IMO Control Private Limited» in India.

(6)

In base alle informazioni fornite dagli Stati Uniti, il riconoscimento di un organismo di controllo è stato revocato e un altro organismo di controllo è stato inserito nell'elenco degli organismi di controllo riconosciuti dagli Stati Uniti.

(7)

La Commissione ha ricevuto informazioni circa la modifica di indirizzo Internet dell'organismo di controllo «AsureQuality Limited» in Nuova Zelanda.

(8)

A causa di un errore amministrativo, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2345 della Commissione (3) ha depennato dall'allegato III l'organismo «Doalnara Organic Certificated Korea». Atteso che il depennamento non sarebbe dovuto avvenire, è necessario procedere alla sua reintroduzione nell'elenco degli organismi di controllo riconosciuti dalla Repubblica di Corea.

(9)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

(10)

«Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», «Letis S.A.», «Oregon Tilth», «Organic Standard» hanno notificato alla Commissione di aver modificato il proprio indirizzo.

(11)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, per i prodotti non importati ai sensi dell'articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione può riconoscere le autorità di controllo e gli organismi di controllo competenti ad eseguire i compiti previsti ai fini dell'importazione di prodotti che offrono garanzie equivalenti. L'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede pertanto che un'autorità di controllo o un organismo di controllo non possano essere riconosciuti per un prodotto originario di un paese terzo figurante nell'allegato III di detto regolamento e appartenente a una categoria di prodotti per la quale tale paese terzo è riconosciuto.

(12)

Poiché l'Australia è riconosciuta come paese terzo conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e figura nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per la categoria di prodotti F, risulta che le suddette disposizioni non siano state correttamente rispettate in passato per quanto riguarda il riconoscimento di «Australian Certified Organic», riconosciuta nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 per i prodotti originari dell'Australia e appartenenti alla categoria di prodotti F. Tale riconoscimento dovrebbe pertanto essere revocato.

(13)

«AsureQuality Limited» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuto e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(14)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bio.inspecta AG» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A e D alla Costa d'Avorio.

(15)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CCPB Srl» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata del riconoscimento per la categoria di prodotto D al vino.

(16)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certisys» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Burundi, Camerun, Ruanda, Tanzania e Uganda.

(17)

Inoltre, «Certisys» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione in Vietnam e non dovrebbe più essere compreso nell'elenco di tale paese nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(18)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti B, C, D, E e F al Bangladesh, per la categoria di prodotti D a Capo Verde e per le categorie di prodotti A, C e D alle Maldive.

(19)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A al Liechtenstein, per le categorie di prodotto A e D ad Albania, Bahamas, Bielorussia, Gambia, Giordania, Lesotho, Montenegro, Oman, Polinesia francese e Territorio palestinese occupato, per le categorie di prodotto A, D ed E al Bangladesh, per le categorie di prodotto A, B e F al Cile, per la categoria di prodotto B all'Etiopia, per le categorie di prodotto B ed E alla Namibia, per la categoria di prodotto D al Botswana e per la categoria di prodotto E ad Emirati Arabi Uniti e Zambia.

(20)

Ecocert SA ha inoltre informato la Commissione di aver acquisito un certo numero di entità del gruppo IMO, tra cui IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști. Ha altresì precisato che tale entità e la controllata di Ecocert SA in Turchia, vale a dire Ecocert Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști., sono state fuse. Il soggetto che ne risulta, denominato ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști., rileverà le attività di IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști. È pertanto opportuno eliminare IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști. dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 e includere al suo posto ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști. con le necessarie modifiche relative all'indirizzo e l'indirizzo Internet.

(21)

«IBD Certifications Ltd.» ha informato la Commissione di essere ufficialmente registrata con il nome «IBD Certificações Ltda.»

(22)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMO Control Latinoamérica Ltda.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Brasile, Cile, Cuba, Trinidad e Tobago e Uruguay. Inoltre, «IMO Control Latinoamérica Ltda.» ha notificato la modifica della sua ragione sociale in «IMOcert Latinoamérica Ltda.» e la modifica del suo indirizzo Internet.

(23)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMO Control Private Limited» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Laos, Maldive e Papua Nuova Guinea.

(24)

«IMOswiss AG» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione in Ucraina e non dovrebbe quindi più essere compreso nell'elenco di tale paese nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(25)

«International Certification Services, Inc.» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuto e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(26)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «OneCert International PVT Ltd.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Etiopia, Mozambico, Sri Lanka e Tanzania e per la categoria D a Singapore.

(27)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organización Internacional Agropecuaria» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti C al Cile.

(28)

«Quality Assurance International» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione in Paraguay e non dovrebbe più essere compreso nell'elenco di tale paese nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(29)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1235/2008, la Commissione può in qualsiasi momento, alla luce delle informazioni ricevute o a seguito del mancato ricevimento delle informazioni richieste, modificare le specifiche o sospendere l'inclusione di un organismo di controllo nell'elenco di cui all'allegato IV dello stesso regolamento. Su tale base è opportuno modificare la specifica dell'organismo di controllo per il quale l'esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che le condizioni necessarie non erano più soddisfatte.

(30)

Uganda Organic Certification Ltd, che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, ha presentato la relazione annuale il 18 marzo 2016 a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. Nella sua relazione annuale, l'organismo di accreditamento IOAS ha comunicato di aver sospeso l'accreditamento per Uganda Organic Certification Ltd. L'organismo di controllo è stato invitato dalla Commissione a fornire un certificato di accreditamento valido, unitamente ad una relazione di valutazione positiva in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, ma non ha risposto entro il termine stabilito. La voce relativa a «Uganda Organic Certification Ltd», andrebbe quindi sospesa dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 fino a quando non siano comunicate informazioni soddisfacenti.

(31)

Per ragioni di chiarezza, in particolare al fine di assicurare che i paesi terzi per i quali le autorità di controllo o gli organismi di controllo elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 compaiano nel medesimo ordine in tutte le versioni linguistiche, è opportuno riorganizzare i nomi dei paesi sulla base dei numeri di codice e sostituire completamente tale allegato.

(32)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(33)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato IV è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2345 della Commissione, , del 15 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 29).


ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

(1)

Nel testo relativo all'Australia, al punto 5, l'indirizzo Internet dell'organismo di controllo «Australian Certified Organic Pty. Ltd» è sostituito da «www.aco.net.au».

(2)

Nel testo relativo al Canada, al punto 5, la riga corrispondente al numero di codice CA-ORG-001 è soppressa;

(3)

Nel testo relativo all'India, il punto 5 è così modificato:

a.

la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-007 è sostituita dalla seguente:

«IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imocontrol.in»

b.

Dopo la riga IN-ORG-012 è inserito quanto segue:

«IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in»

(4)

Nel testo relativo agli Stati Uniti, il punto 5 è così modificato:

a.

la riga corrispondente al numero di codice US-ORG-032 è soppressa.

b.

è aggiunta la seguente riga:

«US-ORG-061

Basin and Range Organics (BARO)

www.basinandrangeorganics.org»

(5)

Nel testo relativo alla Nuova Zelanda, al punto 5, l'indirizzo internet dell'organismo di controllo «AsureQuality Limited» è sostituito da «http://www.asurequality.com».

(6)

Nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 è così modificato:

a.

è aggiunta la seguente riga:

«KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr»


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELL'EQUIVALENZA E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

Ai fini del presente allegato, le categorie di prodotti sono designate dai seguenti codici:

A Prodotti vegetali non trasformati

B Animali vivi o prodotti animali non trasformati

C Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine

D Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (*)

E Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi (*)

F Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

Salvo diversamente specificato, per ciascun organismo o autorità di controllo al punto 2 sono indicati, in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera e), il sito Internet su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possono agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti interessate, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

“Abcert AG”

1.

Indirizzo: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Germania

2.

Indirizzo internet: http://www.abcert.de

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-137

Albania

x

x

AM-BIO-137

Armenia

x

x

AZ-BIO-137

Azerbaigian

x

x

BA-BIO-137

Bosnia-Erzegovina

x

x

BY-BIO-137

Bielorussia

x

x

GE-BIO-137

Georgia

x

x

IR-BIO-137

Iran

x

x

KG-BIO-137

Kirghizistan

x

x

KZ-BIO-137

Kazakhstan

x

MD-BIO-137

Moldova

x

x

ME-BIO-137

Montenegro

x

x

MK-BIO-137

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

x

x

RS-BIO-137

Serbia

x

x

RU-BIO-137

Russia

x

x

x

TJ-BIO-137

Tagikistan

x

x

TM-BIO-137

Turkmenistan

x

x

UA-BIO-137

Ucraina

x

x

UZ-BIO-137

Uzbekistan

x

x

XK-BIO-137

Kosovo (**)

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Agreco R.F. Göderz GmbH”

1.

Indirizzo: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Germania

2.

Indirizzo internet: http://agrecogmbh.de

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbaigian

x

x

BA-BIO-151

Bosnia-Erzegovina

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

BO-BIO-151

Bolivia

x

x

CM-BIO-151

Camerun

x

x

CO-BIO-151

Colombia

x

x

CU-BIO-151

Cuba

x

x

CV-BIO-151

Capo Verde

x

DO-BIO-151

Repubblica dominicana

x

x

EC-BIO-151

Ecuador

x

x

EG-BIO-151

Egitto

x

x

ET-BIO-151

Etiopia

x

x

FJ-BIO-151

Figi

x

GE-BIO-151

Georgia

x

x

GH-BIO-151

Ghana

x

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

ID-BIO-151

Indonesia

x

x

IR-BIO-151

Iran

x

KE-BIO-151

Kenya

x

x

KG-BIO-151

Kirghizistan

x

x

KH-BIO-151

Cambogia

x

KZ-BIO-151

Kazakhstan

x

x

LK-BIO-151

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-151

Marocco

x

x

MD-BIO-151

Moldova

x

x

ME-BIO-151

Montenegro

x

x

MG-BIO-151

Madagascar

x

x

MK-BIO-151

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

MX-BIO-151

Messico

x

NG-BIO-151

Nigeria

x

x

NI-BIO-151

Nicaragua

x

x

NP-BIO-151

Nepal

x

x

PE-BIO-151

Perù

x

x

PG-BIO-151

Papua Nuova Guinea

x

x

PH-BIO-151

Filippine

x

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

x

RS-BIO-151

Serbia

x

x

RU-BIO-151

Russia

x

x

SB-BIO-151

Isole Salomone

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

SR-BIO-151

Suriname

x

x

SV-BIO-151

El Salvador

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

TH-BIO-151

Thailandia

x

x

TM-BIO-151

Turkmenistan

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

TZ-BIO-151

Tanzania

x

x

UA-BIO-151

Ucraina

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

UY-BIO-151

Uruguay

x

UZ-BIO-151

Uzbekistan

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

VN-BIO-151

Vietnam

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

ZA-BIO-151

Sud Africa

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Albinspekt”

1.

Indirizzo: Sheshi Hari Trumen, Nd. 1, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albania

2.

Indirizzo internet: http://www.albinspekt.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albania

x

x

x

XK-BIO-139

Kosovo (***)

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“ARGENCERT SA”

1.

Indirizzo: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso ‘B’, C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2.

Indirizzo internet: www.argencert.com.ar

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-138

Argentina

x

CL-BIO-138

Cile

x

x

PY-BIO-138

Paraguay

x

x

UY-BIO-138

Uruguay

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Australian Certified Organic”

1.

Indirizzo: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia

2.

Indirizzo internet: http://www.aco.net.au

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Australia

x

x

CK-BIO-107

Isole Cook

x

x

CN-BIO-107

Cina

x

x

x

FJ-BIO-107

Figi

x

x

FK-BIO-107

Isole Falkland

x

HK-BIO-107

Hong Kong

x

x

ID-BIO-107

Indonesia

x

x

MG-BIO-107

Madagascar

x

x

MM-BIO-107

Myanmar/Birmania

x

x

MY-BIO-107

Malaysia

x

x

PG-BIO-107

Papua Nuova Guinea

x

x

SG-BIO-107

Singapore

x

x

TH-BIO-107

Thailandia

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Taiwan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Balkan Biocert Skopje”

1.

Indirizzo: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, ex Repubblica jugoslava di Macedonia

2.

Indirizzo internet: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Bioagricert S.r.l.”

1.

Indirizzo: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italia

2.

Indirizzo internet: http://www.bioagricert.org

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

BR-BIO-132

Brasile

x

x

CN-BIO-132

Cina

x

x

EC-BIO-132

Ecuador

x

x

IN-BIO-132

India

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KH-BIO-132

Cambogia

x

x

KR-BIO-132

Repubblica di Corea

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

MA-BIO-132

Marocco

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Birmania

x

x

MX-BIO-132

Messico

x

x

x

NP-BIO-132

Nepal

x

x

PF-BIO-132

Polinesia francese

x

x

RS-BIO-132

Serbia

x

x

SM-BIO-132

San Marino

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

TH-BIO-132

Thailandia

x

x

x

TR-BIO-132

Turchia

x

x

UA-BIO-132

Ucraina

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“BioGro New Zealand Limited”

1.

Indirizzo: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nuova Zelanda

2

Indirizzo internet: http://www.biogro.co.nz

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Figi

x

x

MY-BIO-130

Malaysia

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Bio.inspecta AG”

1.

Indirizzo: Ackerstrasse, 5070 Frick, Svizzera

2.

Indirizzo internet: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Emirati arabi uniti

x

x

AL-BIO-161

Albania

x

x

AM-BIO-161

Armenia

x

x

AZ-BIO-161

Azerbaigian

x

x

BA-BIO-161

Bosnia-Erzegovina

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

BR-BIO-161

Brasile

x

x

CI-BIO-161

Costa d'Avorio

x

x

CU-BIO-161

Cuba

x

x

DO-BIO-161

Repubblica dominicana

x

x

ET-BIO-161

Etiopia

x

x

GE-BIO-161

Georgia

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indonesia

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

KE-BIO-161

Kenya

x

x

KG-BIO-161

Kirghizistan

x

x

KR-BIO-161

Repubblica di Corea

x

KZ-BIO-161

Kazakhstan

x

x

LB-BIO-161

Libano

x

x

MA-BIO-161

Marocco

x

x

MD-BIO-161

Moldova

x

x

PH-BIO-161

Filippine

x

x

RU-BIO-161

Russia

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TJ-BIO-161

Tagikistan

x

x

TR-BIO-161

Turchia

x

x

TZ-BIO-161

Tanzania

x

x

UA-BIO-161

Ucraina

x

x

UZ-BIO-161

Uzbekistan

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (****)

x

x

ZA-BIO-161

Sud Africa

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Bio Latina Certificadora”

1.

Indirizzo: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2.

Indirizzo internet: http://www.biolatina.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolivia

x

x

x

CO-BIO-118

Colombia

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Messico

x

x

NI-BIO-118

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Perù

x

x

x

SV-BIO-118

El Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Bolicert Ltd”

1.

Indirizzo: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2.

Indirizzo internet: http://www.bolicert.org

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolivia

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Bureau Veritas Certification France SAS”

1.

Indirizzo: Immeuble Le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense Cedex, Francia

2.

Indirizzo internet: http://www.qualite-france.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

MA-BIO-165

Marocco

x

x

MC-BIO-165

Monaco

x

x

MG-BIO-165

Madagascar

x

x

x

MU-BIO-165

Maurizio

x

x

x

NI-BIO-165

Nicaragua

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Caucacert Ltd”

1.

Indirizzo: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

2.

Indirizzo internet: http://www.caucascert.ge

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Georgia

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“CCOF Certification Services”

1.

Indirizzo: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Stati Uniti

2.

Indirizzo internet: http://www.ccof.org

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Messico

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“CCPB Srl”

1.

Indirizzo: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italia

2.

Indirizzo internet: http://www.ccpb.it

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-102

Cina

x

x

EG-BIO-102

Egitto

x

x

x

IQ-BIO-102

Iraq

x

x

LB-BIO-102

Libano

x

x

x

MA-BIO-102

Marocco

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

PH-BIO-102

Filippine

x

x

SM-BIO-102

San Marino

x

x

x

SY-BIO-102

Siria

x

x

TN-BIO-102

Tunisia

x

TR-BIO-102

Turchia

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1.

Indirizzo: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germania

2.

Indirizzo internet: http://www.ceres-cert.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Emirati arabi uniti

x

AL-BIO-140

Albania

x

x

x

AZ-BIO-140

Azerbaigian

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-140

Brasile

x

x

x

BT-BIO-140

Bhutan

x

x

CD-BIO-140

Repubblica democratica del Congo

x

x

CL-BIO-140

Cile

x

x

x

CM-BIO-140

Camerun

x

x

x

CN-BIO-140

Cina

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Colombia

x

x

x

DO-BIO-140

Repubblica dominicana

x

x

x

EC-BIO-140

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-140

Egitto

x

x

x

ET-BIO-140

Etiopia

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Ghana

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

x

HN-BIO-140

Honduras

x

x

ID-BIO-140

Indonesia

x

x

x

IR-BIO-140

Iran

x

x

JM-BIO-140

Giamaica

x

x

x

KE-BIO-140

Kenya

x

x

x

KG-BIO-140

Kirghizistan

x

x

KH-BIO-140

Cambogia

x

x

KZ-BIO-140

Kazakhstan

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

LC-BIO-140

Santa Lucia

x

x

x

MA-BIO-140

Marocco

x

x

x

MD-BIO-140

Moldova

x

x

x

ME-BIO-140

Montenegro

x

x

MG-BIO-140

Madagascar

x

x

MK-BIO-140

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Myanmar/Birmania

x

x

x

MX-BIO-140

Messico

x

x

x

MY-BIO-140

Malaysia

x

x

MZ-BIO-140

Mozambico

x

x

NA-BIO-140

Namibia

x

x

NG-BIO-140

Nigeria

x

x

x

NI-BIO-140

Nicaragua

x

x

NP-BIO-140

Nepal

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Perù

x

x

x

PG-BIO-140

Papua Nuova Guinea

x

x

x

PH-BIO-140

Filippine

x

x

x

PK-BIO-140

Pakistan

x

x

PS-BIO-140

Territorio palestinese occupato

x

x

PY-BIO-140

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-140

Serbia

x

x

x

x

RU-BIO-140

Russia

x

x

x

RW-BIO-140

Ruanda

x

x

x

SA-BIO-140

Arabia Saudita

x

x

x

SG-BIO-140

Singapore

x

x

x

SN-BIO-140

Senegal

x

x

SV-BIO-140

El Salvador

x

x

TG-BIO-140

Togo

x

x

TH-BIO-140

Thailandia

x

x

x

TL-BIO-140

Timor Leste

x

x

TR-BIO-140

Turchia

x

x

x

TW-BIO-140

Taiwan

x

x

x

x

TZ-BIO-140

Tanzania

x

x

x

UA-BIO-140

Ucraina

x

x

x

UG-BIO-140

Uganda

x

x

x

UY-BIO-140

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-140

Uzbekistan

x

x

x

VE-BIO-140

Venezuela

x

x

VN-BIO-140

Vietnam

x

x

x

WS- BIO-140

Samoa

x

x

ZA-BIO-140

Sud Africa

x

x

x

ZW-BIO-140

Zimbabwe

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”

1.

Indirizzo: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Messico, C.P. 68026

2.

Indirizzo internet: http://www.certimexsc.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-104

Colombia

x

x

DO-BIO-104

Repubblica dominicana

x

GT-BIO-104

Guatemala

x

MX-BIO-104

Messico

x

x

x

SV-BIO-104

El Salvador

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Certisys”

1.

Indirizzo: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgio

2.

Indirizzo internet: http://www.certisys.eu

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-128

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-128

Burundi

x

x

BJ-BIO-128

Benin

x

x

CI-BIO-128

Costa d'Avorio

x

x

CM-BIO-128

Camerun

x

x

GH-BIO-128

Ghana

x

x

ML-BIO-128

Mali

x

x

RW-BIO-128

Ruanda

x

x

SN-BIO-128

Senegal

x

x

TG-BIO-128

Togo

x

x

TZ-BIO-128

Tanzania

x

x

UG-BIO-128

Uganda

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

Company of Organic Agriculture in Palestine (*)”

1.

Indirizzo: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina (*)

2.

Indirizzo internet: http://coap.org.ps

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

PS-BIO-163

Territorio palestinese occupato

x

x

(*)

Tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Control Union Certifications”

1.

Indirizzo: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Paesi Bassi

2.

Indirizzo internet: http://certification.controlunion.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-149

Emirati arabi uniti

x

x

x

x

x

x

AF-BIO-149

Afghanistan

x

x

x

x

x

x

AL-BIO-149

Albania

x

x

x

x

x

x

AM-BIO-149

Armenia

x

x

x

x

x

x

AZ-BIO-149

Azerbaigian

x

x

x

x

x

x

BD-BIO-149

Bangladesh

x

x

x

x

x

BF-BIO-149

Burkina Faso

x

x

x

x

x

x

BJ-BIO-149

Benin

x

x

x

BM-BIO-149

Bermuda

x

x

x

x

x

x

BO-BIO-149

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-149

Brasile

x

x

x

x

x

x

BT-BIO-149

Bhutan

x

x

x

x

x

x

BW-BIO-149

Botswana

x

x

x

CA-BIO-149

Canada

x

CH-BIO-149

Svizzera

x

CI-BIO-149

Costa d'Avorio

x

x

x

x

x

x

CL-BIO-149

Cile

x

x

x

CM-BIO-149

Camerun

x

x

x

CN-BIO-149

Cina

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-149

Colombia

x

x

x

x

x

x

CR-BIO-149

Costa Rica

x

x

x

CU-BIO-149

Cuba

x

x

x

CV-BIO-149

Capo Verde

x

x

CW-BIO-149

Curaçao

x

x

x

DO-BIO-149

Repubblica dominicana

x

x

x

x

x

x

DZ-BIO-149

Algeria

x

x

x

EC-BIO-149

Ecuador

x

x

x

x

x

x

EG-BIO-149

Egitto

x

x

x

x

x

x

ET-BIO-149

Etiopia

x

x

x

x

x

x

GH-BIO-149

Ghana

x

x

x

x

x

x

GM-BIO-149

Gambia

x

x

x

GN-BIO-149

Guinea

x

x

x

x

x

x

GT-BIO-149

Guatemala

x

x

x

HK-BIO-149

Hong Kong

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-149

Honduras

x

x

x

x

x

x

HT-BIO-149

Haiti

x

x

x

ID-BIO-149

Indonesia

x

x

x

x

x

x

IL-BIO-149

Israele (*****)

x

x

x

IN-BIO-149

India

x

x

x

x

IQ-BIO-149

Iraq

x

x

x

x

x

IR-BIO-149

Iran

x

x

x

x

x

x

JP-BIO-149

Giappone

x

x

x

KE-BIO-149

Kenya

x

x

x

KG-BIO-149

Kirghizistan

x

x

x

x

x

x

KH-BIO-149

Cambogia

x

x

x

x

x

x

KR-BIO-149

Repubblica di Corea

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazakhstan

x

x

x

x

x

x

LA-BIO-149

Laos

x

x

x

x

x

x

LK-BIO-149

Sri Lanka

x

x

x

x

x

x

LS-BIO-149

Lesotho

x

x

x

MA-BIO-149

Marocco

x

x

x

MD-BIO-149

Moldova

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-149

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

x

x

x

x

x

x

ML-BIO-149

Mali

x

x

x

x

x

x

MM-BIO-149

Myanmar/Birmania

x

x

x

x

x

x

MN-BIO-149

Mongolia

x

x

x

MU-BIO-149

Maurizio

x

x

x

x

x

x

MV-BIO-149

Maldive

x

x

x

MW-BIO-149

Malawi

x

x

x

MX-BIO-149

Messico

x

x

x

x

x

x

MY-BIO-149

Malaysia

x

x

x

x

x

x

MZ-BIO-149

Mozambico

x

x

x

x

x

x

NA-BIO-149

Namibia

x

x

x

NG-BIO-149

Nigeria

x

x

x

x

x

x

NI-BIO-149

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-149

Nepal

x

x

x

x

x

x

PA-BIO-149

Panama

x

x

x

x

x

x

PE-BIO-149

Perù

x

x

x

x

x

x

PH-BIO-149

Filippine

x

x

x

x

x

x

PK-BIO-149

Pakistan

x

x

x

x

x

x

PS-BIO-149

Territorio palestinese occupato

x

x

x

x

x

x

PY-BIO-149

Paraguay

x

x

x

x

x

x

RS-BIO-149

Serbia

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Russia

x

x

x

x

x

x

RW-BIO-149

Ruanda

x

x

x

x

x

x

SD-BIO-149

Sudan

x

x

x

SG-BIO-149

Singapore

x

x

x

x

x

x

SL-BIO-149

Sierra Leone

x

x

x

x

x

x

SN-BIO-149

Senegal

x

x

x

SR-BIO-149

Suriname

x

x

x

SV-BIO-149

El Salvador

x

x

x

SY-BIO-149

Siria

x

x

x

x

x

x

SZ-BIO-149

Swaziland

x

x

x

TG-BIO-149

Togo

x

x

x

TH-BIO-149

Thailandia

x

x

x

x

x

x

TL-BIO-149

Timor Leste

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Turchia

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-149

Taiwan

x

x

x

TZ-BIO-149

Tanzania

x

x

x

x

x

x

UA-BIO-149

Ucraina

x

x

x

x

x

x

UG-BIO-149

Uganda

x

x

x

x

x

x

US-BIO-149

Stati Uniti

x

UY-BIO-149

Uruguay

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-149

Uzbekistan

x

x

x

x

x

x

VN-BIO-149

Vietnam

x

x

x

x

x

x

ZA-BIO-149

Sud Africa

x

x

x

x

x

x

ZM-BIO-149

Zambia

x

x

x

x

x

x

ZW-BIO-149

Zimbabwe

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Ecocert SA”

1.

Indirizzo: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Francia

2.

Indirizzo internet: http://www.ecocert.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AD-BIO-154

Andorra

x

x

AE-BIO-154

Emirati arabi uniti

x

x

x

AF-BIO-154

Afghanistan

x

x

x

AL-BIO-154

Albania

x

x

AM-BIO-154

Armenia

x

x

AZ-BIO-154

Azerbaigian

x

x

BA-BIO-154

Bosnia-Erzegovina

x

x

BD-BIO-154

Bangladesh

x

x

x

BF-BIO-154

Burkina Faso

x

x

x

x

x

BH-BIO-154

Bahrein

x

BI-BIO-154

Burundi

x

x

BJ-BIO-154

Benin

x

x

x

BN-BIO-154

Brunei

x

BR-BIO-154

Brasile

x

x

x

x

x

BS-BIO-154

Bahamas

x

x

BW-BIO-154

Botswana

x

x

BY-BIO-154

Bielorussia

x

x

BZ-BIO-154

Belize

x

x

CD-BIO-154

Repubblica democratica del Congo

x

x

CF-BIO-154

Repubblica centrafricana

x

x

CG-BIO-154

Congo (Brazzaville)

x

x

CI-BIO-154

Costa d'Avorio

x

x

x

CL-BIO-154

Cile

x

x

x

x

CM-BIO-154

Camerun

x

x

x

CN-BIO-154

Cina

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-154

Colombia

x

x

x

x

x

CU-BIO-154

Cuba

x

x

x

CV-BIO-154

Capo Verde

x

x

DO-BIO-154

Repubblica dominicana

x

x

DZ-BIO-154

Algeria

x

x

EC-BIO-154

Ecuador

x

x

x

x

x

ET-BIO-154

Etiopia

x

x

x

FJ-BIO-154

Figi

x

x

GE-BIO-154

Georgia

x

x

GH-BIO-154

Ghana

x

x

GM-BIO-154

Gambia

x

x

GN-BIO-154

Guinea

x

x

GQ-BIO-154

Guinea equatoriale

x

x

GT-BIO-154

Guatemala

x

x

GW-BIO-154

Guinea-Bissau

x

x

GY-BIO-154

Guyana

x

x

HK-BIO-154

Hong Kong

x

x

HN-BIO-154

Honduras

x

x

HT-BIO-154

Haiti

x

x

ID-BIO-154

Indonesia

x

x

x

IN-BIO-154

India

x

x

x

IR-BIO-154

Iran

x

x

JO-BIO-154

Giordania

x

x

JP-BIO-154

Giappone

x

x

KE-BIO-154

Kenya

x

x

x

x

KG-BIO-154

Kirghizistan

x

x

x

KH-BIO-154

Cambogia

x

x

KM-BIO-154

Comore

x

x

KR-BIO-154

Repubblica di Corea

x

x

KW-BIO-154

Kuwait

x

x

KZ-BIO-154

Kazakhstan

x

x

x

LA-BIO-154

Laos

x

x

LI-BIO-154

Liechtenstein

x

LK-BIO-154

Sri Lanka

x

x

LR-BIO-154

Liberia

x

x

LS-BIO-154

Lesotho

x

x

MA-BIO-154

Marocco

x

x

x

x

x

x

MC-BIO-154

Monaco

x

x

x

x

MD-BIO-154

Moldova

x

x

ME-BIO-154

Montenegro

x

x

MG-BIO-154

Madagascar

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-154

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

x

x

x

ML-BIO-154

Mali

x

x

MM-BIO-154

Myanmar/Birmania

x

x

MN-BIO-154

Mongolia

x

x

MR-BIO-154

Mauritania

x

x

MU-BIO-154

Maurizio

x

x

MW-BIO-154

Malawi

x

x

MX-BIO-154

Messico

x

x

x

x

x

MY-BIO-154

Malaysia

x

x

x

MZ-BIO-154

Mozambico

x

x

x

NA-BIO-154

Namibia

x

x

x

x

NE-BIO-154

Niger

x

x

NG-BIO-154

Nigeria

x

x

NI-BIO-154

Nicaragua

x

x

NP-BIO-154

Nepal

x

x

OM-BIO-154

Oman

x

x

PA-BIO-154

Panama

x

x

PE-BIO-154

Perù

x

x

x

x

x

PF-BIO-154

Polinesia francese

x

x

PH-BIO-154

Filippine

x

x

x

x

x

PK-BIO-154

Pakistan

x

x

x

PS-BIO-154

Territorio palestinese occupato

x

x

PY-BIO-154

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-154

Serbia

x

x

x

x

RU-BIO-154

Russia

x

x

x

RW-BIO-154

Ruanda

x

x

SA-BIO-154

Arabia Saudita

x

x

x

x

SC-BIO-154

Seychelles

x

x

SD-BIO-154

Sudan

x

x

SG-BIO-154

Singapore

x

x

SL-BIO-154

Sierra Leone

x

x

x

SN-BIO-154

Senegal

x

x

SO-BIO-154

Somalia

x

x

SR-BIO-154

Suriname

x

x

ST-BIO-154

Sao Tomé e Principe

x

x

SV-BIO-154

El Salvador

x

x

SY-BIO-154

Siria

x

x

x

SZ-BIO-154

Swaziland

x

x

TD-BIO-154

Ciad

x

x

TG-BIO-154

Togo

x

x

TH-BIO-154

Thailandia

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-154

Tagikistan

x

x

TL-BIO-154

Timor Leste

x

x

TM-BIO-154

Turkmenistan

x

x

x

TN-BIO-154

Tunisia

x

x

x

TR-BIO-154

Turchia

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-154

Taiwan

x

x

TZ-BIO-154

Tanzania

x

x

UA-BIO-154

Ucraina

x

x

x

x

UG-BIO-154

Uganda

x

x

x

x

US-BIO-154

Stati Uniti

x

UY-BIO-154

Uruguay

x

x

x

x

UZ-BIO-154

Uzbekistan

x

x

x

VE-BIO-154

Venezuela

x

x

VN-BIO-154

Vietnam

x

x

x

VU-BIO-154

Vanuatu

x

x

x

WS-BIO-154

Samoa

x

x

ZA-BIO-154

Sud Africa

x

x

x

x

x

ZM-BIO-154

Zambia

x

x

x

x

ZW-BIO-154

Zimbabwe

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști”

1.

Indirizzo: 2132/2 sk. No:3 D:50 Bayraklı/İZMİR, Turchia

2.

Indirizzo internet: http://www.ecocert.com.tr

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-158

Emirati arabi uniti

x

AF-BIO-158

Afghanistan

x

x

AZ-BIO-158

Azerbaigian

x

x

GE-BIO-158

Georgia

x

KG-BIO-158

Kirghizistan

x

x

KZ-BIO-158

Kazakhstan

x

x

RU-BIO-158

Russia

x

x

TJ-BIO-158

Tagikistan

x

x

TM-BIO-158

Turkmenistan

x

x

TR-BIO-158

Turchia

x

x

x

x

UA-BIO-158

Ucraina

x

x

x

UZ-BIO-158

Uzbekistan

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Ecoglobe”

1

Indirizzo: 1, Aram Khachatryan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia

2.

Indirizzo internet: http://www.ecoglobe.am

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-112

Afghanistan

x

x

x

AM-BIO-112

Armenia

x

x

x

BY-BIO-112

Bielorussia

x

x

x

IR-BIO-112

Iran

x

x

x

KG-BIO-112

Kirghizistan

x

x

x

KZ-BIO-112

Kazakhstan

x

x

x

PK-BIO-112

Pakistan

x

x

x

RU-BIO-112

Russia

x

x

x

TJ-BIO-112

Tagikistan

x

x

x

TM-BIO-112

Turkmenistan

x

x

x

UA-BIO-112

Ucraina

x

x

x

UZ-BIO-112

Uzbekistan

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)”

1.

Indirizzo: 15 Nady El-Seid Street, Dokki, Il Cairo, Egitto

2.

Indirizzo internet: http://www.ecoa.com.eg/

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

EG-BIO-164

Egitto

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”

1.

Indirizzo: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604 Stati Uniti

2.

Indirizzo internet: http://www.qcsinfo.org

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

BS-BIO-144

Bahamas

x

x

x

CN-BIO-144

Cina

x

x

x

x

DO-BIO-144

Repubblica dominicana

x

x

x

x

EC-BIO-144

Ecuador

x

x

x

x

GT-BIO-144

Guatemala

x

x

HN-BIO-144

Honduras

x

x

x

x

MX-BIO-144

Messico

x

x

x

MY-BIO-144

Malaysia

x

x

x

NI-BIO-144

Nicaragua

x

x

x

x

PE-BIO-144

Perù

x

x

x

PH-BIO-144

Filippine

x

x

x

x

SV-BIO-144

El Salvador

x

x

x

x

TR-BIO-144

Turchia

x

x

x

TW-BIO-144

Taiwan

x

x

x

x

ZA-BIO-144

Sud Africa

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“IBD Certificações Ltda.”

1.

Indirizzo: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: 18.602.150, Botucatu SP, Brasile

2.

Indirizzo internet: http://www.ibd.com.br

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

BR-BIO-122

Brasile

x

x

x

x

x

CN-BIO-122

Cina

x

x

x

MX-BIO-122

Messico

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“IMOcert Latinoamérica Ltda.”

1.

Indirizzo: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2.

Indirizzo internet: http://www.imocert.bio

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-123

Bolivia

x

x

BR-BIO-123

Brasile

x

x

BZ-BIO-123

Belize

x

x

CL-BIO-123

Cile

x

x

CO-BIO-123

Colombia

x

x

CU-BIO-123

Cuba

x

x

DO-BIO-123

Repubblica dominicana

x

x

EC-BIO-123

Ecuador

x

x

GT-BIO-123

Guatemala

x

x

HT-BIO-123

Haiti

x

x

MX-BIO-123

Messico

x

x

NI-BIO-123

Nicaragua

x

x

PA-BIO-123

Panama

x

x

PE-BIO-123

Perù

x

x

PY-BIO-123

Paraguay

x

x

SR-BIO-123

Suriname

x

x

SV-BIO-123

El Salvador

x

x

TT-BIO-123

Trinidad e Tobago

x

x

UY-BIO-123

Uruguay

x

x

VE-BIO-123

Venezuela

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“IMO Control Private Limited”

1.

Indirizzo: No 3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th ‘G’ Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560008, India

2.

Indirizzo internet: www.imocontrol.in

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-147

Afghanistan

x

x

BD-BIO-147

Bangladesh

x

x

BT-BIO-147

Bhutan

x

x

ID-BIO-147

Indonesia

x

x

IN-BIO-147

India

x

IR-BIO-147

Iran

x

x

LA-BIO-147

Laos

x

x

LK-BIO-147

Sri Lanka

x

x

MV-BIO-147

Maldive

x

x

MY-BIO-147

Malaysia

x

x

NP-BIO-147

Nepal

x

x

PG-BIO-147

Papua Nuova Guinea

x

x

PH-BIO-147

Filippine

x

x

PK-BIO-147

Pakistan

x

x

TH-BIO-147

Thailandia

x

x

VN-BIO-147

Vietnam

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“IMOswiss AG”

1.

Indirizzo: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Svizzera

2.

Indirizzo internet: http://www.imo.ch

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-143

Emirati arabi uniti

x

AF-BIO-143

Afghanistan

x

x

x

AL-BIO-143

Albania

x

x

AM-BIO-143

Armenia

x

x

AZ-BIO -143

Azerbaigian

x

x

BA-BIO-143

Bosnia-Erzegovina

x

x

BD-BIO-143

Bangladesh

x

x

x

BF-BIO-143

Burkina Faso

x

BO-BIO-143

Bolivia

x

x

BS-BIO-143

Bahamas

 

x

CD-BIO-143

Repubblica democratica del Congo

x

x

CI-BIO-143

Costa d'Avorio

x

x

CL-BIO-143

Cile

x

x

x

x

x

CM-BIO-143

Camerun

x

CO-BIO-143

Colombia

x

x

DO-BIO-143

Repubblica dominicana

x

x

EC-BIO-143

Ecuador

x

x

ET-BIO-143

Etiopia

x

x

x

GE-BIO-143

Georgia

x

x

GH-BIO-143

Ghana

x

x

GM-BIO-143

Gambia

x

x

GT-BIO-143

Guatemala

x

x

HN-BIO-143

Honduras

x

HT-BIO-143

Haiti

x

x

ID-BIO-143

Indonesia

x

x

IN-BIO-143

India

x

x

IR-BIO-143

Iran

x

x

JO-BIO-143

Giordania

x

x

JP-BIO-143

Giappone

x

KE-BIO-143

Kenya

x

x

KG-BIO-143

Kirghizistan

x

x

KH-BIO-143

Cambogia

x

x

KZ-BIO-143

Kazakhstan

x

x

LA-BIO-143

Laos

x

x

LI-BIO-143

Liechtenstein

x

LK-BIO-143

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-143

Marocco

x

x

ML-BIO-143

Mali

x

MM-BIO-143

Myanmar/Birmania

x

x

MX-BIO-143

Messico

x

x

MY-BIO-143

Malaysia

x

x

NA-BIO-143

Namibia

x

x

NE-BIO-143

Niger

x

x

NG-BIO-143

Nigeria

x

x

NI-BIO-143

Nicaragua

x

x

NP-BIO-143

Nepal

x

x

OM-BIO-143

Oman

x

x

PE-BIO-143

Perù

x

x

x

PH-BIO-143

Filippine

x

x

PK-BIO-143

Pakistan

x

x

PS-BIO-143

Territorio palestinese occupato

x

x

PY-BIO-143

Paraguay

x

x

RU-BIO-143

Russia

x

x

x

RW-BIO-143

Ruanda

x

x

SA-BIO-143

Arabia Saudita

x

x

SD-BIO-143

Sudan

x

x

SG-BIO-143

Singapore

x

SL-BIO-143

Sierra Leone

x

x

SR-BIO-143

Suriname

x

x

SV-BIO-143

El Salvador

x

x

SY-BIO-143

Siria

x

TG-BIO-143

Togo

x

x

TH-BIO-143

Thailandia

x

x

TJ-BIO-143

Tagikistan

x

x

TW-BIO-143

Taiwan

x

x

TZ-BIO-143

Tanzania

x

x

UG-BIO-143

Uganda

x

x

x

UZ-BIO-143

Uzbekistan

x

x

x

VE-BIO-143

Venezuela

x

x

VN-BIO-143

Vietnam

x

x

x

ZA-BIO-143

Sud Africa

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Indocert”

1.

Indirizzo: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, India

2.

Indirizzo internet: http://www.indocert.org

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-148

India

x

x

KH-BIO-148

Cambogia

x

LK-BIO-148

Sri Lanka

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Istituto Certificazione Etica e Ambientale”

1.

Indirizzo: Via Giovanni Brugnoli, 15, 40122 Bologna, Italia

2.

Indirizzo internet: http://www.icea.info

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-115

Emirati arabi uniti

x

x

x

AL-BIO-115

Albania

x

x

AM-BIO-115

Armenia

x

x

CI-BIO-115

Costa d'Avorio

x

x

EC-BIO-115

Ecuador

x

x

ET-BIO-115

Etiopia

x

IR-BIO-115

Iran

x

x

JP-BIO-115

Giappone

x

KZ-BIO-115

Kazakhstan

x

LB-BIO-115

Libano

x

LK-BIO-115

Sri Lanka

x

x

MD-BIO-115

Moldova

x

x

MG-BIO-115

Madagascar

x

x

MX-BIO-115

Messico

x

x

x

MY-BIO-115

Malaysia

x

RU-BIO-115

Russia

x

x

x

SM-BIO-115

San Marino

x

SN-BIO-115

Senegal

x

x

SY-BIO-115

Siria

x

x

TH-BIO-115

Thailandia

x

TR-BIO-115

Turchia

x

x

UA-BIO-115

Ucraina

x

x

UY-BIO-115

Uruguay

x

x

UZ-BIO-115

Uzbekistan

x

x

VN-BIO-115

Vietnam

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Japan Organic and Natural Foods Association”

1.

Indirizzo: Takegashi Bldg. 3rd Fl., 3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Giappone

2.

Indirizzo internet: http://jona-japan.org

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-145

Cina

x

x

JP-BIO-145

Giappone

x

TW-BIO-145

Taiwan

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”

1.

Indirizzo: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Germania

2.

Indirizzo internet: http://www.bcs-oeko.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-141

Emirati arabi uniti

x

x

x

x

AL-BIO-141

Albania

x

x

AM-BIO-141

Armenia

x

x

AO-BIO-141

Angola

x

x

AZ-BIO-141

Azerbaigian

x

x

BD-BIO-141

Bangladesh

x

x

x

BJ-BIO-141

Benin

x

x

BO-BIO-141

Bolivia

x

x

BR-BIO-141

Brasile

x

x

x

x

BT-BIO-141

Bhutan

x

x

x

BW-BIO-141

Botswana

x

x

BY-BIO-141

Bielorussia

x

x

x

CI-BIO-141

Costa d'Avorio

x

x

x

CL-BIO-141

Cile

x

x

x

x

x

CN-BIO-141

Cina

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-141

Colombia

x

x

x

x

CR-BIO-141

Costa Rica

x

CU-BIO-141

Cuba

x

x

x

DO-BIO-141

Repubblica dominicana

x

x

DZ-BIO-141

Algeria

x

x

EC-BIO-141

Ecuador

x

x

x

x

x

EG-BIO-141

Egitto

x

x

ET-BIO-141

Etiopia

x

x

x

x

FJ-BIO-141

Figi

x

x

x

GE-BIO-141

Georgia

x

x

x

GH-BIO-141

Ghana

x

x

GM-BIO-141

Gambia

x

x

GT-BIO-141

Guatemala

x

x

x

x

GW-BIO-141

Guinea-Bissau

x

x

x

HK-BIO-141

Hong Kong

x

x

HN-BIO-141

Honduras

x

x

x

HT-BIO-141

Haiti

x

x

ID-BIO-141

Indonesia

x

x

IN-BIO-141

India

x

IR-BIO-141

Iran

x

x

x

JP-BIO-141

Giappone

x

KE-BIO-141

Kenya

x

x

x

x

KG-BIO-141

Kirghizistan

x

x

x

x

KH-BIO-141

Cambogia

x

x

KR-BIO-141

Repubblica di Corea

x

x

x

KZ-BIO-141

Kazakhstan

x

x

x

LA-BIO-141

Laos

x

x

LK-BIO-141

Sri Lanka

x

x

LR-BIO-141

Liberia

x

x

LS-BIO-141

Lesotho

x

x

MA-BIO-141

Marocco

x

x

MD-BIO-141

Moldova

x

x

ME-BIO-141

Montenegro

x

x

MK-BIO-141

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

x

x

MM-BIO-141

Myanmar/Birmania

x

x

x

MN-BIO-141

Mongolia

x

x

x

x

MW-BIO-141

Malawi

x

x

MX-BIO-141

Messico

x

x

x

x

MY-BIO-141

Malaysia

x

x

MZ-BIO-141

Mozambico

x

x

NA-BIO-141

Namibia

x

x

NI-BIO-141

Nicaragua

x

x

x

x

NP-BIO-141

Nepal

x

x

x

OM-BIO-141

Oman

x

x

x

PA-BIO-141

Panama

x

x

PE-BIO-141

Perù

x

x

x

x

PF-BIO-141

Polinesia francese

x

x

PG-BIO-141

Papua Nuova Guinea

x

x

x

PH-BIO-141

Filippine

x

x

x

PK-BIO-141

Pakistan

x

x

PY-BIO-141

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-141

Serbia

x

x

RU-BIO-141

Russia

x

x

x

x

SA-BIO-141

Arabia Saudita

x

x

x

x

SD-BIO-141

Sudan

x

x

SG-BIO-141

Singapore

x

x

x

SN-BIO-141

Senegal

x

x

SV-BIO-141

El Salvador

x

x

x

x

SZ-BIO-141

Swaziland

x

x

TD-BIO-141

Ciad

x

x

TH-BIO-141

Thailandia

x

x

x

x

TJ-BIO-141

Tagikistan

x

x

TM-BIO-141

Turkmenistan

x

x

TR-BIO-141

Turchia

x

x

x

x

TW-BIO-141

Taiwan

x

x

x

TZ-BIO-141

Tanzania

x

x

UA-BIO-141

Ucraina

x

x

x

UG-BIO-141

Uganda

x

x

UY-BIO-141

Uruguay

x

x

x

x

UZ-BIO-141

Uzbekistan

x

x

VE-BIO-141

Venezuela

x

x

VN-BIO-141

Vietnam

x

x

x

x

XK-BIO-141

Kosovo (******)

x

x

x

ZA-BIO-141

Sud Africa

x

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“LACON GmbH”

1.

Indirizzo: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Germania

2.

Indirizzo internet: http://www.lacon-institut.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-134

Emirati arabi uniti

x

x

AZ-BIO-134

Azerbaigian

x

x

BD-BIO-134

Bangladesh

x

x

BF-BIO-134

Burkina Faso

x

x

x

BR-BIO-134

Brasile

x

x

x

BT-BIO-134

Bhutan

x

x

GH-BIO-134

Ghana

x

x

ID-BIO-134

Indonesia

x

x

IN-BIO-134

India

x

x

KZ-BIO-134

Kazakhstan

x

LK-BIO-134

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-134

Marocco

x

x

x

MG-BIO-134

Madagascar

x

x

x

ML-BIO-134

Mali

x

x

MU-BIO-134

Maurizio

x

x

MX-BIO-134

Messico

x

x

NA-BIO-134

Namibia

x

x

NG-BIO-134

Nigeria

x

x

NP-BIO-134

Nepal

x

x

RS-BIO-134

Serbia

x

x

x

RU-BIO-134

Russia

x

SN-BIO-134

Senegal

x

x

x

TG-BIO-134

Togo

x

x

TR-BIO-134

Turchia

x

x

TZ-BIO-134

Tanzania

x

x

x

UA-BIO-134

Ucraina

x

UG-BIO-134

Uganda

x

x

ZA-BIO-134

Sud Africa

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Letis S.A.”

1.

Indirizzo: San Lorenzo 2261, S2000KPA, Rosario, Santa Fe, Argentina

2.

Indirizzo internet: http://www.letis.org

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-135

Argentina

x

x

BO-BIO-135

Bolivia

x

x

EC-BIO-135

Ecuador

x

x

KY-BIO-135

Isole Cayman

x

x

MX-BIO-135

Messico

x

PE-BIO-135

Perù

x

x

PY-BIO-135

Paraguay

x

x

UY-BIO-135

Uruguay

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Mayacert”

1.

Indirizzo: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Guatemala

2.

Indirizzo internet: http://www.mayacert.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-169

Colombia

x

DO-BIO-169

Repubblica dominicana

x

GT-BIO-169

Guatemala

x

x

HN-BIO-169

Honduras

x

x

MX-BIO-169

Messico

x

x

x

NI-BIO-169

Nicaragua

x

x

SV-BIO-169

El Salvador

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“NASAA Certified Organic Pty Ltd”

1.

Indirizzo: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australia

2.

Indirizzo internet: http://www.nasaa.com.au

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-119

Australia

x

CN-BIO-119

Cina

x

x

ID-BIO-119

Indonesia

x

x

LK-BIO-119

Sri Lanka

x

x

MY-BIO-119

Malaysia

x

x

NP-BIO-119

Nepal

x

x

PG-BIO-119

Papua Nuova Guinea

x

x

SB-BIO-119

Isole Salomone

x

x

SG-BIO-119

Singapore

x

x

TL-BIO-119

Timor Leste

x

x

TO-BIO-119

Tonga

x

x

WS-BIO-119

Samoa

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“ÖkoP Zertifizierungs GmbH”

1.

Indirizzo: Schlesische Straße 17d, 94315 Straubing, Germania

2.

Indirizzo internet: http://www.oekop.de

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

RS-BIO-133

Serbia

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“OneCert International PVT Ltd”

1.

Indirizzo: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, India

2.

Indirizzo internet: http://www.onecert.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-152

Emirati arabi uniti

x

ET-BIO-152

Etiopia

x

x

IN-BIO-152

India

x

LK-BIO-152

Sri Lanka

x

x

MZ-BIO-152

Mozambico

x

x

NP-BIO-152

Nepal

x

x

SG-BIO-152

Singapore

x

TH-BIO-152

Thailandia

x

x

TZ-BIO-152

Tanzania

x

x

UG-BIO-152

Uganda

x

x

VN-BIO-152

Vietnam

x

x

WS-BIO-152

Samoa

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Oregon Tilth”

1.

Indirizzo: 2525 SE 3rd Street, Corvallis, OR 97333, Stati Uniti

2.

Indirizzo internet: http://tilth.org

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-116

Bolivia

x

CL-BIO-116

Cile

x

x

CN-BIO-116

Cina

x

HN-BIO-116

Honduras

x

MX-BIO-116

Messico

x

x

PA-BIO-116

Panama

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Organic agriculture certification Thailand”

1.

Indirizzo: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Tailandia

2.

Indirizzo internet: http://www.actorganic-cert.or.th

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-121

Indonesia

x

x

LA-BIO-121

Laos

x

x

MM-BIO-121

Myanmar/Birmania

x

MY-BIO-121

Malaysia

x

NP-BIO-121

Nepal

x

TH-BIO-121

Thailandia

x

x

VN-BIO-121

Vietnam

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Organic Certifiers”

1.

Indirizzo: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, Stati Uniti

2.

Indirizzo internet: http://www.organiccertifiers.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

KR-BIO-106

Repubblica di Corea

x

MX-BIO-106

Messico

x

PH-BIO-106

Filippine

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Organic Control System”

1.

Indirizzo: Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Serbia

2.

Indirizzo internet: www.organica.rs

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

ME-BIO-162

Montenegro

x

x

RS-BIO-162

Serbia

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Organic crop improvement association”

1.

Indirizzo: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, Stati Uniti

2.

Indirizzo internet: http://www.ocia.org

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

GT-BIO-120

Guatemala

x

x

x

JP-BIO-120

Giappone

x

x

MX-BIO-120

Messico

x

x

x

NI-BIO-120

Nicaragua

x

x

x

PE-BIO-120

Perù

x

x

x

SV-BIO-120

El Salvador

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Organic Standard”

1.

Indirizzo: 38-B Velyka Vasylkivska St, office 20, Kyiv city, 01004 Ucraina

2.

Indirizzo internet: http://www.organicstandard.com.ua

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AM-BIO-108

Armenia

x

x

AZ-BIO-108

Azerbaigian

x

x

BY-BIO-108

Bielorussia

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-108

Georgia

x

x

x

KG-BIO-108

Kirghizistan

x

x

KZ-BIO-108

Kazakhstan

x

x

x

MD-BIO-108

Moldova

x

x

RU-BIO-108

Russia

x

x

x

TJ-BIO-108

Tagikistan

x

x

UA-BIO-108

Ucraina

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-108

Uzbekistan

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Organización Internacional Agropecuaria”

1.

Indirizzo: Av. Santa Fe 830, B1641ABN, Acassuso, Buenos Aires, Argentina

2.

Indirizzo internet: http://www.oia.com.ar

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-110

Argentina

x

x

BO-BIO-110

Bolivia

x

x

BR-BIO-110

Brasile

x

x

x

CL-BIO-110

Cile

x

x

x

EC-BIO-110

Ecuador

x

x

MX-BIO-110

Messico

x

x

PA-BIO-110

Panama

x

x

PE-BIO-110

Perù

x

x

PY-BIO-110

Paraguay

x

x

UY-BIO-110

Uruguay

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Organska Kontrola”

1.

Indirizzo: Dzemala Bijedića br.2, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

2.

Indirizzo internet: http://www.organskakontrola.ba

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

BA-BIO-101

Bosnia-Erzegovina

x

x

ME-BIO-101

Montenegro

x

x

RS-BIO-101

Serbia

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“ORSER”

1.

Indirizzo: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Turchia

2.

Indirizzo internet: http://orser.com.tr

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

TR-BIO-166

Turchia

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd”

1.

Indirizzo: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Giappone

2.

Indirizzo internet: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

JP-BIO-167

Giappone

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“QC&I GmbH”

1.

Indirizzo: Tiergartenstraße 32, 54595 Prüm, Germania

2.

Indirizzo internet: http://www.qci.de

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-153

Azerbaigian

x

x

BZ-BIO-153

Belize

x

x

LK-BIO-153

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-153

Marocco

x

x

x

TH-BIO-153

Thailandia

x

x

UA-BIO-153

Ucraina

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Quality Assurance International”

1.

Indirizzo: 9191 Towne Centre Drive, Suite 200, San Diego, CA 92122, Stati Uniti

2.

Indirizzo internet: http://www.qai-inc.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-113

Messico

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Quality Partner”

1.

Indirizzo: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgio

2.

Indirizzo internet: http://www.quality-partner.be

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-168

Indonesia

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione, alghe e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Soil Association Certification Limited”

1.

Indirizzo: South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, Regno Unito

2.

Indirizzo internet: http://www.soilassociation.org/certification

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

BS-BIO-142

Bahamas

x

x

BZ-BIO-142

Belize

x

x

CM-BIO-142

Camerun

x

x

CO-BIO-142

Colombia

x

DZ-BIO-142

Algeria

x

x

EG-BIO-142

Egitto

x

x

GH-BIO-142

Ghana

x

x

HK-BIO-142

Hong Kong

x

x

IR-BIO-142

Iran

x

x

KE-BIO-142

Kenya

x

x

MW-BIO-142

Malawi

x

x

SG-BIO-142

Singapore

x

x

TH-BIO-142

Thailandia

x

x

UG-BIO-142

Uganda

x

x

VE-BIO-142

Venezuela

x

VN-BIO-142

Vietnam

x

x

WS-BIO-142

Samoa

x

x

ZA-BIO-142

Sud Africa

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“Suolo e Salute srl”

1.

Indirizzo: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU) Italia

2.

Indirizzo internet: http://www.suoloesalute.it

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

SM-BIO-150

San Marino

x

SN-BIO-150

Senegal

x

UA-BIO-150

Ucraina

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.

“TÜV Nord Integra”

1.

Indirizzo: Statiestraat 164, 2600 Berchem (Antwerp), Belgio

2.

Indirizzo internet: http://www.tuv-nord-integra.com

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-160

Burkina Faso

x

x

CI-BIO-160

Costa d'Avorio

x

x

CM-BIO-160

Camerun

x

x

CW-BIO-160

Curaçao

x

x

EG-BIO-160

Egitto

x

x

JO-BIO-160

Giordania

x

x

MA-BIO-160

Marocco

x

x

MG-BIO-160

Madagascar

x

x

ML-BIO-160

Mali

x

x

SN-BIO-160

Senegal

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018».


(*)  Gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

(**)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(***)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(****)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(*****)  I prodotti originari dei territori occupati da Israele dal giugno 1967 non sono certificati come biologici.

(******)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


4.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/97


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1331 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

175,1

ZZ

175,1

0709 93 10

TR

136,4

ZZ

136,4

0805 50 10

AR

170,3

CL

187,2

MA

157,0

TR

153,3

UY

185,1

ZA

180,4

ZZ

172,2

0806 10 10

BR

163,2

EG

214,6

MA

179,4

MX

378,3

TR

153,5

US

233,8

ZZ

220,5

0808 10 80

AR

114,2

BR

102,1

CL

140,4

CN

137,7

NZ

128,1

PE

106,8

US

80,4

UY

99,9

ZA

102,1

ZZ

112,4

0808 30 90

AR

105,9

CL

119,7

NZ

141,8

TR

159,8

ZA

125,4

ZZ

130,5

0809 29 00

CA

331,3

TR

262,8

US

485,5

ZZ

359,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

166,5

ZZ

166,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

4.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/100


DECISIONE (UE) 2016/1332 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2016

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili

[notificata con il numero C(2016) 4778]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato a prodotti che hanno un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

La decisione 2009/894/CE della Commissione (2) ha stabilito i criteri ecologici e le relative prescrizioni in materia di valutazione e di verifica per i mobili in legno, validi fino al 31 dicembre 2016.

(4)

Al fine di riflettere al meglio la gamma di prodotti presenti sul mercato, lo stato attuale di questo gruppo di prodotti e tener conto delle innovazioni degli ultimi anni, è opportuno ampliare l'ambito di applicazione del gruppo di prodotti al fine di includere i mobili non in legno e stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici.

(5)

Tali criteri aggiornati mirano all'utilizzo di materiali prodotti in modo più sostenibile (sotto il profilo dell'analisi del ciclo di vita), alla limitazione dell'uso di composti pericolosi, dei livelli di residui pericolosi, del contributo dei mobili all'inquinamento dell'aria negli ambienti interni e alla promozione di un prodotto durevole e di elevata qualità facile da riparare e smontare. È necessario che i criteri aggiornati nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica restino in vigore per sei anni dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo dell'innovazione di questo gruppo di prodotti.

(6)

La decisione 2009/894/CE dovrebbe pertanto essere sostituita.

(7)

Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i mobili in legno sulla base dei criteri ecologici fissati nella decisione 2009/894/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti aggiornati. I produttori dovrebbero inoltre poter presentare le domande in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2009/894/CE per un periodo sufficiente.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «mobili» comprende unità a sé stanti o a incasso utilizzate principalmente per riporre, collocare o appendere oggetti e/o fornire superfici dove gli utilizzatori possano riposarsi, sedere, mangiare, studiare o lavorare, in interni ed esterni. L'ambito di applicazione è esteso ai mobili domestici e ai mobili oggetto di appalti destinati all'uso domestico o non domestico. L'ambito di applicazione include telai, gambe, basi e testiere da letto.

2.   Il gruppo di prodotti in questione non comprende i seguenti prodotti:

a)

materassi da letto, disciplinati dai criteri stabiliti nella decisione 2014/391/UE della Commissione (3);

b)

prodotti la cui funzione principale non è l'uso di cui al paragrafo 1, compresi l'illuminazione stradale, recinzioni e cancellate, scale, orologi, attrezzature per parchi giochi, specchi a sé stanti o da parete, condotti elettrici, dissuasori stradali e prodotti per l'edilizia, quali scalini, porte, finestre, coperture e rivestimenti per pavimenti;

c)

mobili di seconda mano, rifiniti, ricondizionati o rilavorati;

d)

mobili installati nei veicoli usati per il trasporto pubblico o personale;

e)

mobili che consistono in oltre il 5 % (peso/peso) di materiali non inclusi nell'elenco in appresso: legno massiccio, pannelli a base di legno, sughero, bambù, vimini, plastiche, metalli, cuoio, tessuti rivestiti, materiali tessili, vetro e materiali di imbottitura/riempimento.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«cuoio all'anilina», cuoio la cui grana naturale è chiaramente e interamente visibile e in cui il rivestimento superficiale con una finitura non pigmentata è inferiore o uguale a 0,01 mm, secondo la norma EN 15987;

b)

«cuoio semianilina», cuoio rivestito con una finitura contenente un modesto quantitativo di pigmento, in modo che la grana naturale sia chiaramente visibile, secondo la norma EN 15987;

c)

«cuoio pigmentato e crosta di cuoio pigmentata», cuoio o crosta di cuoio la cui grana naturale o superficie è interamente occultata da una finitura contenente pigmenti, secondo la norma EN 15987;

d)

«cuoio verniciato e crosta di cuoio verniciata», cuoio o crosta di cuoio di norma con un effetto a specchio, ottenuto mediante applicazione di uno strato di vernici pigmentate o non pigmentate, o di resine sintetiche, il cui spessore non supera un terzo dello spessore totale del prodotto, secondo la norma EN 15987;

e)

«cuoio rivestito e crosta di cuoio rivestita», cuoio o crosta di cuoio il cui rivestimento superficiale, applicato sul lato esterno, non supera un terzo dello spessore totale del prodotto ma è superiore a 0,15 mm, secondo la norma EN 15987;

f)

«composto organico volatile» (VOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato a una pressione standard di 101,3 kPa, secondo la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e che, in una colonna capillare, eluisce fino al tetradecano (C14H30);

g)

«composto organico semivolatile» (SVOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione superiore a 250 °C e inferiore a 370 °C, misurato a una pressione standard di 101,3 kPa, e che, in una colonna capillare, eluisce con un intervallo di ritenzione tra n-tetradecano (C14H30) e n-docosano (C22H46) compreso;

h)

«contenuto riciclato», la porzione, in massa, di materiale riciclato in un prodotto o imballaggio; sono considerati contenuto riciclato secondo la norma ISO 14021 solo i materiali pre- e post-consumo;

i)

«materiale preconsumo», materiale sottratto al flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione ma escludendo il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati secondo la norma ISO 14021; sono altresì esclusi gli scarti di legno, i trucioli e le fibre generati dalle operazioni di taglio e segatura del legname;

j)

«materiale post-consumo», materiale generato da siti domestici o commerciali, industriali e istituzionali in veste di utilizzatori finali del prodotto che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto, compreso il materiale restituito proveniente dalla catena di distribuzione, secondo la norma ISO 14021;

k)

«materiale recuperato/rigenerato», materiale che sarebbe altrimenti smaltito come rifiuto o usato per recuperare energia, ma che invece è stato raccolto e recuperato/rigenerato come materia prima, al posto di materia prima nuova, in un processo di riciclaggio o di produzione, secondo la norma ISO 14021;

l)

«materiale riciclato», materiale rilavorato a partire da materiale recuperato/rigenerato per mezzo di un processo di produzione e trasformato in un prodotto finito o in un componente destinato a essere incorporato in un prodotto, secondo la norma ISO 14021, esclusi gli scarti di legno, i trucioli e le fibre generati dalle operazioni di taglio e segatura del legname;

m)

«pannello a base di legno», pannello fabbricato a partire da fibre di legno mediante uno dei diversi processi che possono richiedere l'uso di temperature e pressioni elevate nonché resine o adesivi leganti;

n)

«pannello di scaglie orientate», pannello multistrato composto principalmente da scaglie di legno unite da un legante, secondo la norma EN 300. Le scaglie dello strato esterno sono allineate e parallele al pannello alla lunghezza o alla larghezza del pannello. Le scaglie dello o degli strati interni possono essere orientate casualmente o allineate, di norma ad angolo retto, rispetto alle scaglie degli strati esterni;

o)

«pannello di particelle», pannello fabbricato sotto pressione e calore a partire da particelle di legno (scaglie, frammenti, trucioli, segatura e simili) e/o altro materiale lignocellulosico sotto forma di particelle (cascami di lino e canapa, frammenti di canna da zucchero e simili), con l'aggiunta di un adesivo, secondo la norma EN 309;

p)

«compensato», pannello a base di legno che consiste in un insieme di strati incollati tra loro nella direzione della fibratura in strati adiacenti, solitamente disposti a angolo retto, secondo la norma EN 313. Si possono definire molte diverse sottocategorie di compensato in base alla sua struttura (quali compensato a lamine, compensato ad anima, compensato bilanciato) o in base al suo uso finale principale (per esempio compensato marino);

q)

«pannello di fibra», un'ampia gamma di pannelli definiti dalle norme EN 316 ed EN 622 che, in base alle proprietà fisiche e al processo di produzione, possono essere suddivisi nelle sottocategorie: pannelli duri, semiduri, teneri e pannelli di fibra ottenuti per via secca;

r)

«sostanza facilmente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto dopo 28 giorni oppure una riduzione di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio pari al 60 % dei massimi teorici dopo 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: OCSE 301 A, ISO 7827, OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 301 D, ISO 10708, OCSE 301 E, OCSE 301 F, ISO 9408;

s)

«sostanza intrinsecamente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto dopo 28 giorni oppure una riduzione di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio pari al 60 % dei massimi teorici dopo 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: ISO 14593, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, ISO 9888, OCSE 302 C;

t)

«operazione di finitura», metodo con cui si applica uno strato superiore o un rivestimento alla superficie del materiale. Fra tali metodi si possono annoverare l'applicazione di pitture, stampe, vernici, impiallacciature, laminati, carte impregnate e pellicole di finitura;

u)

«biocida», secondo il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, prevenire l'azione di o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,

qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel paragrafo precedente, utilizzata con l'intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica, e

un articolo trattato avente una funzione primaria biocida;

v)

«preservante del legno», biocida applicato mediante trattamento superficiale (per esempio nebulizzazione, applicazione a pennello) o processi a penetrazione profonda (per esempio sottovuoto a pressione, doppio vuoto) al legno (per esempio tronchi presso la segheria destinati a un uso commerciale e a tutti gli usi successivi del legno e dei prodotti a base di legno) o ai prodotti stessi a base di legno, o applicato a substrati non lignei (per esempio muratura e fondamenta) unicamente al fine di proteggere il legno o i prodotti adiacenti a base di legno dall'aggressione di organismi che distruggono il legno (per esempio carie secca e termiti), secondo la definizione concordata dal Comitato europeo di normalizzazione (fonte: CEN/TC 38 «Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno»);

w)

«E1», classificazione dei pannelli a base di legno contenenti formaldeide basata sulle emissioni di formaldeide, adottata in tutti gli Stati membri dell'UE. Secondo la definizione contenuta nell'allegato B della norma EN 13986, un pannello a base di legno è classificato E1 se le emissioni sono equivalenti a concentrazioni allo stato stazionario inferiori o uguali a 0,1 ppm (0,124 mg/m3) dopo 28 giorni in una camera di prova secondo la norma EN 717-1 o se il contenuto di formaldeide rilevato è inferiore o uguale a 8 mg/100 g di pannello essiccato in forno in base alla norma EN 120 o se i tassi di emissione di formaldeide sono inferiori o uguali a 3,5 mg/m2.h secondo la norma EN 717-2 o inferiori o uguali a 5,0 mg/m2.h secondo lo stesso metodo ma dopo tre giorni dalla produzione;

x)

«tessuto rivestito», tessuto avente uno strato aderente, distinto, continuo di materiali a base di gomma e/o plastica su una o entrambe le superfici, secondo la norma ENo 13360, compresi i materiali da tappezzeria generalmente denominati «finta pelle»;

y)

«materiale tessile», fibre naturali, sintetiche e cellulosiche artificiali;

z)

«fibra naturale», cotone e altre fibre di cellulosa naturali, lino e altre fibre tessili liberiane, lana e altre fibre cheratiniche;

(aa)

«fibra sintetica», fibre di acrilico, elastan, poliammide, poliestere e polipropilene;

(bb)

«fibra artificiale», fibre di lyocell, modal e viscosa;

(cc)

«tappezzeria», materiale usato nel lavoro di rivestimento, imbottitura e riempimento di sedili, letti o altri mobili, che può comprendere materiali di rivestimento quali cuoio, tessuti rivestiti e materiali tessili nonché di imbottitura, come i materiali flessibili cellulari polimerici a base di lattice di gomma e poliuretano;

(dd)

«sostanza», elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale oppure ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le eventuali impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione, secondo l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio (6);

(ee)

«miscela», miscela o soluzione composta di due o più sostanze, secondo l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

(ff)

«parte componente», elemento rigido e discreto la cui natura e forma non devono essere alterate prima dell'assemblaggio del prodotto finito nella sua veste completamente funzionale, anche se la sua posizione può variare durante l'uso del prodotto finito e include cerniere, viti, telai, cassetti, ruote e ripiani;

(gg)

«materiale componente», materiale la cui natura e forma non devono essere alterate prima dell'assemblaggio o durante l'uso dei mobili e che include materiali tessili, cuoio, tessuti rivestiti e schiume di poliuretano usate in tappezzeria. Il legname fornito può essere considerato un materiale componente ma può successivamente essere segato e trattato al fine di essere convertito in una parte componente.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE secondo il regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto rientra nel gruppo di prodotti «mobili» secondo l'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri ecologici nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica enunciati all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «mobili» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Ai fini amministrativi, al gruppo di prodotti «mobili» è attribuito il numero di codice «049».

Articolo 6

La decisione 2009/894/CE è abrogata.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 6, le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «mobili in legno» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/894/CE.

2.   Le domande relative al marchio Ecolabel UE di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «mobili in legno» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2009/894/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

Le domande sono valutate a norma dei criteri sulle quali sono basate.

3.   I marchi Ecolabel UE attribuiti in base ai criteri stabiliti nella decisione 2009/894/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 23).

(3)  Decisione 2014/391/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai materassi da letto (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 18).

(4)  Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

(5)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE)

Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai mobili:

1.

Descrizione del prodotto

2.

Requisiti generali relativi alle sostanze e alle miscele pericolose

3.

Legno, sughero, bambù e vimini

4.

Plastiche

5.

Metalli

6.

Materiali di rivestimento da tappezzeria

7.

Materiali di imbottitura da tappezzeria

8.

Vetro: uso di metalli pesanti

9.

Requisiti relativi al prodotto finito

10.

Informazioni al consumatore

11.

Informazioni che figurano sull'Ecolabel

REQUISITI DI VALUTAZIONE E VERIFICA

Per ciascun criterio sono indicati requisiti specifici di valutazione e verifica.

Laddove il richiedente è tenuto a presentare dichiarazioni, documentazione, analisi, relazioni di prova o altri elementi per attestare la conformità ai criteri, questi documenti possono essere stilati dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai loro fornitori ecc., come opportuno.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e per le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la norma armonizzata relativi agli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed effettuare accertamenti indipendenti.

Come prerequisito il prodotto deve soddisfare tutte le prescrizioni giuridiche del o dei paesi in cui è destinato a essere commercializzato. Il richiedente dichiara la conformità del prodotto a questo requisito.

I criteri del marchio Ecolabel UE rispecchiano i migliori prodotti presenti sul mercato sotto il profilo delle prestazioni ambientali. Per agevolare la valutazione i criteri sono incentrati sui singoli materiali, considerato che molti mobili conterranno solo uno o due dei materiali suelencati.

Fermo restando che l'uso di sostanze chimiche e il rilascio di inquinanti costituisce parte del processo produttivo, l'uso di sostanze pericolose è escluso ove possibile, o limitato al minimo necessario per ottenere una funzione adeguata e nel contempo rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei mobili. A tal fine sono previste condizioni di deroga per sostanze o gruppi di sostanze specifici in circostanze eccezionali, per non trasferire l'onere o l'impatto ambientale verso altre fasi del ciclo di vita e unicamente qualora non siano disponibili sul mercato alternative praticabili.

Criterio 1 — Descrizione del prodotto

I disegni tecnici che illustrano il montaggio delle parti e dei materiali componenti e sottocomponenti che costituiscono il mobile finito e le relative dimensioni sono presentati all'organismo competente, congiuntamente alla distinta dei materiali nella quale si dichiara il peso totale del prodotto stesso e come tale peso sia ripartito fra i diversi materiali, quali: legno massiccio, pannelli a base di legno, sughero, bambù, vimini, plastiche, metalli, cuoio, tessuti rivestiti, materiali tessili, vetro e materiali di imbottitura e riempimento.

Tutti i materiali che non rientrano nelle categorie suelencate sono presentati come «altri materiali».

Il quantitativo della voce «altri materiali» non può superare il 5 % del peso totale del prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta all'organismo competente la documentazione contenente:

i)

i disegni tecnici che illustrano le diverse parti e i diversi materiali componenti e sottocomponenti usati nell'assemblaggio del mobile;

ii)

una distinta completa dei materiali in cui si dichiara il peso totale dell'unità di prodotto e la ripartizione del peso fra legno massiccio, pannelli a base di legno, sughero, bambù, vimini, plastiche, metalli, cuoio, materiali tessili, tessuti rivestiti, vetro, materiali di imbottitura e riempimento nonché «altri» materiali. Il peso dei diversi materiali sono espressi in grammi o chilogrammi nonché in percentuale del peso totale dell'unità di prodotto.

Criterio 2 — Requisiti generali relativi alle sostanze e alle miscele pericolose

Ai sensi dei sottocriteri 2.1, 2.2 a) e 2.2 b) è soggetta a restrizioni la presenza nel prodotto e in qualsiasi parte/materiale componente di esso, di sostanze identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) o di sostanze e miscele che rispondono ai criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per quanto riguarda i pericoli di cui alla tabella 1.

Ai fini di questo criterio l'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate e le classi di pericolo CLP sono raggruppate nella tabella 1, secondo le loro proprietà di pericolo.

Tabella 1

Gruppi dei pericoli con restrizioni

Pericoli del gruppo 1 — SVHC e CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 1:

 

Sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate

 

Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) categoria 1 A o 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Pericoli del gruppo 2 — CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 2:

 

Categoria 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

 

Categoria 1 tossicità per gli organismi acquatici: H400, H410

 

Categoria 1 e 2 tossicità acuta: H300, H310, H330

 

Categoria 1 tossicità in caso di aspirazione: H304

 

Categoria 1 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT): H370, H372

 

Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317

Pericoli del gruppo 3 — CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 3:

 

Categoria 2, 3 e 4 tossicità per gli organismi acquatici: H411, H412, H413

 

Categoria 3 tossicità acuta: H301, H311, H331, EUH070

 

Categoria 2 STOT: H371, H373

2.1.   Restrizione delle SVHC

Il prodotto e le sue parti/i suoi materiali componenti non contengono SVHC in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

Non sono ammesse deroghe a questo requisito per le sostanze estremamente preoccupanti candidate presenti nel prodotto o nelle sue parti/nei suoi materiali componenti in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti nella decisione 2014/350/UE della Commissione (2) sono ritenuti conformi al criterio 2.1.

Valutazione e verifica: il richiedente raccoglie le dichiarazioni di assenza delle sostanze estremamente preoccupanti in quantitativi uguali o superiori al limite stabilito nel prodotto e in qualsiasi parte/materiale componente usati nell'assemblaggio del prodotto. Le dichiarazioni fanno riferimento alla versione più recente dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'ECHA (3).

Per quanto riguarda i materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE, si allega una copia del certificato Ecolabel UE a dimostrazione della conformità.

2.2.   Restrizione delle sostanze e delle miscele classificate CLP usate nel mobile

I requisiti sono divisi in due parti, in base alla fase di produzione del mobile. La parte a) si riferisce alle sostanze e alle miscele usate durante qualsiasi operazione di finitura o assemblaggio svolte direttamente dal fabbricante di mobili. La parte b) fa riferimento alle sostanze e alle miscele usate durante la produzione di parti/materiali componenti forniti.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti nella decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi ai criteri 2.2 a) e 2.2 b).

2.2 a)   Sostanze e miscele usate dal fabbricante di mobili

Nessun adesivo, vernice, pittura, fondo, mordente, biocida (ad esempio, preservante per il legno), ritardante di fiamma, riempitivo, cera, olio, giunto, sigillante, colorante, resina o olio lubrificante direttamente usato dal fabbricante di mobili è classificato fra i pericoli CLP di cui alla tabella 1, a meno che il loro uso non sia oggetto di una deroga specifica come da tabella 2.

2.2 b)   Sostanze e miscele usate dai fornitori di determinati parti/materiali componenti

Questo criterio non si applica alle singole parti/singoli materiali componenti provenienti dal fornitore che: i) pesino meno di 25 g e che ii) non siano a contatto diretto con gli utilizzatori durante l'uso normale.

Nessuna delle sostanze o miscele usate dai fornitori che rientrino nell'ambito d'applicazione definito in appresso è classificata nei pericoli CLP di cui alla tabella 1, a meno che il loro uso non sia oggetto di una deroga specifica come da tabella 2.

Legno massiccio e pannelli di legno: adesivi, vernici, pitture, mordenti, biocida (ad esempio, preservante del legno), fondi, ritardanti di fiamma, riempitivi, cere, oli, giunti, sigillanti e resine usati.

Plastiche: pigmenti, plastificanti, biocidi e ritardanti di fiamma usati come additivi.

Metalli: pitture, fondi o vernici applicati alla superficie metallica.

Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti da tappezzeria: coloranti, vernici, sbiancanti ottici, stabilizzanti, composti ausiliari, ritardanti di fiamma, plastificanti, biocidi o idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia usati.

Materiali di imbottitura da tappezzeria: biocidi, ritardanti di fiamma o plastificanti applicati al materiale.

Tabella 2

Deroghe alle restrizioni dei pericoli di cui alla tabella 1 e condizioni applicabili

Tipo di sostanza/miscela

Applicabilità

Classificazione/i in deroga

Condizioni di deroga

a)

Biocidi (quali i preservanti del legno)

Trattamento di parti componenti di mobili e/o di materiali di tappezzeria usati nel prodotto finito

Tutti i pericoli di gruppo 2 e 3 elencati alla tabella 1 eccetto i pericoli CMR

Solo se il principio attivo contenuto nel biocida è approvato o in corso di valutazione in attesa di una decisione di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 o incluso nell'allegato I di detto regolamento e nelle seguenti circostanze, come opportuno:

i.

per i preservanti in scatola presenti nelle formule di rivestimento applicate alle parti/ai materiali componenti dei mobili da interno o da esterno;

ii.

per i preservanti di pellicola secca presenti nei rivestimenti applicati ai soli mobili da esterno,

iii.

per il trattamento preservante del legno destinato all'uso su mobili da esterno ma unicamente se il legno originale non risponde ai criteri relativi alla classe di durata 1 o 2, conformemente alla norma EN 350;

iv.

per i materiali tessili o i tessuti rivestiti usati nei mobili da esterno.

Verifica:

il richiedente dichiara quale dei principi attivi eventualmente contenuti nel biocida sono stati usati nella fabbricazione delle diverse parti/dei diversi materiali componenti, allegando prove corroborate da dichiarazioni dei fornitori, schede dati di sicurezza, numeri CAS e risultati di prove effettuate secondo la norma EN 350, come opportuno.

b)

Ritardanti di fiamma

Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili nonché nei materiali di imbottitura

H317, H373, H411, H412, H413

Il prodotto deve essere inteso all'uso nelle applicazioni in cui deve soddisfare i requisiti in materia di protezione antincendio stabiliti da norme e regolamenti ISO, EN, nazionali o afferenti agli appalti del settore pubblico.

c)

Ritardanti di fiamma/triossido di antimonio (ATO)

H351

L'uso di ATO è consentito solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i.

il prodotto deve essere inteso all'uso nelle applicazioni in cui deve soddisfare i requisiti in materia di protezione antincendio stabiliti da norme e regolamenti ISO, EN, nazionali o afferenti agli appalti del settore pubblico.

ii.

È usato come catalizzatore per i materiali tessili o i tessuti rivestiti.

iii.

Le emissioni in aria nel luogo di lavoro ove il ritardante di fiamma è applicato al prodotto tessile rispettano un valore limite di esposizione professionale di otto ore pari a 0,50 mg/m3.

d)

Nichel

Parti componenti metalliche

H317, H351, H372

Ammesso solo se usato nelle parti componenti in acciaio inossidabile o nichelate e se il tasso di rilascio di nichel è inferiore a 0,5 μg/cm2/settimana secondo la norma EN 1811.

e)

Composti di cromo

H317, H411

Le deroghe si applicano solo ai composti di cromo trivalente usato nelle operazioni di galvanoplastica (per esempio cloruro di cromo trivalente).

f)

Composti di zinco

H300, H310, H330, H400, H410

Le deroghe si applicano solo ai composti di zinco usati nella galvanoplastica o nelle operazioni di galvanizzazione a caldo (per esempio ossido di zinco, cloruro di zinco e cianuro di zinco).

g)

Coloranti per tintura e stampa non pigmentata

Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili

H301, H311, H317, H331

Quando nelle tintorie e nelle stamperie si usano formulazioni coloranti senza polveri o il dosaggio e l'erogazione automatici dei coloranti per ridurre al minimo l'esposizione del personale.

H411, H412, H413

I processi di tintura che fanno uso di coloranti reattivi, diretti, al tino (leucocoloranti) o allo zolfo con queste classificazioni soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

i.

Uso di coloranti ad alta affinità;

ii.

Realizzazione di un tasso di rigetto inferiore al 3,0 %;

iii.

Uso di strumentazione per la corrispondenza cromatica;

iv.

Adozione di procedure operative standard per il processo di tintura;

v.

Ricorso allo smaltimento del colore nel trattamento delle acque reflue (*).

Il ricorso alla tintura in soluzione e/o alla stampa digitale è esonerato da tali condizioni.

h)

Sbiancanti ottici

Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili

H411, H412, H413

Gli sbiancanti ottici possono essere applicati solo nei seguenti casi:

i.

nella stampa bianca;

ii.

come additivi durante la produzione di acrilico, poliammide o poliestere con un contenuto riciclato.

i)

Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia

Uso in qualsiasi trattamento della superficie di parti/materiali componenti di mobili

H413

Il repellente e i prodotti della sua degradazione

i.

sono classificati come facilmente e/o intrinsecamente biodegradabili oppure

ii.

hanno un basso potenziale di bioaccumulazione (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua log Kow ≤ 3,2 o un fattore di bioconcentrazione BCF < 100) nell'ambiente acquatico, ivi compresi nei sedimenti acquatici.

j)

Stabilizzanti e vernici

Uso nella produzione di tessuti rivestiti

H411, H412, H413

Al fine di minimizzare l'esposizione degli addetti è necessario avvalersi del dosaggio automatico e/o di dispositivi di protezione individuale. Almeno il 95 % di questi additivi deve presentare una degradazione almeno pari all'80 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni, secondo i metodi di prova OCSE 303 A/B e/o ISO 11733.

k)

Ausiliari (compresi vettori, agenti livellanti e agenti disperdenti, tensioattivi, addensanti e leganti)

Uso nel trattamento dei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili (materiali tessili, cuoio o tessuti rivestiti)

H301, H311, H317, H331, H371, H373, H411, H412, H413, EUH070

Le formule sono erogate per mezzo di sistemi di dosaggio automatici e i processi seguono procedure operative standard.

Le sostanze classificate H311 o H331 non possono essere presenti sul materiale in concentrazioni superiori all'1,0 % p/p.

l)

Pitture, vernici, resine e adesivi

Qualsiasi parte/materiale componente di mobili

H304, H317, H412, H413, H371, H373

Si allegano una scheda dati di sicurezza (SDS) della miscela chimica in cui sono chiaramente illustrati i dispositivi di protezione individuale e le procedure adeguate per stoccare, maneggiare, usare e smaltire tali miscele durante l'uso nonché una dichiarazione di conformità con tali misure.

H350

Applicabile unicamente alle resine a base di formaldeide in cui il contenuto libero di formaldeide della formula della resina (resine, adesivi e indurenti) non supera 0,2 % (p/p) determinato secondo la norma ISO 11402 o metodologia equivalente.

m)

Oli lubrificanti

Nelle parti componenti progettate per essere mosse frequentemente durante l'uso normale.

Tutti i pericoli di gruppo 2, eccetto i pericoli CMR e di gruppo 3 elencati alla tabella 1

L'uso dei lubrificanti è ammesso solo se è possibile dimostrare che sono facilmente o intrinsecamente biodegradabili nell'ambiente acquatico, ivi compresi nei sedimenti acquatici, mediante le pertinenti prove OCSE o ISO.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità ai criteri 2.2 a) e 2.2 b), corroborata se del caso da dichiarazioni dei fornitori. Le dichiarazioni sono corroborate dagli elenchi di miscele o sostanze pertinenti usate, congiuntamente alle informazioni relative alla loro classificazione di pericolo o non classificazione.

Si forniscono le seguenti informazioni a sostegno delle dichiarazioni di classificazione di pericolo o di non classificazione per ogni sostanza o miscela:

i)

il numero CAS, CE o di elenco (se disponibile per le miscele);

ii)

la forma fisica e lo stato in cui è usata la sostanza o la miscela;

iii)

classi di pericolo CLP armonizzate per le sostanze;

iv)

voci autoclassificate nella banca dati dell'ECHA delle sostanze registrate a titolo REACH (4) (se non è disponibile una classificazione armonizzata).

v)

Classificazione delle miscele secondo i criteri stabiliti nel regolamento CLP.

Nel considerare le voci autoclassificate della banca dati delle sostanze registrate a titolo REACH si dà priorità a quelle iscritte in base alle domande congiunte.

Se una classificazione è registrata come «carente di dati» o «inconcludente» conformemente alla banca dati delle sostanze registrate a titolo REACH e se una sostanza non è ancora stata registrata nell'ambito del sistema REACH, si allegano i dati tossicologici che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 affinché siano sufficientemente dimostrate le autoclassificazioni secondo l'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché gli orientamenti dell'ECHA. In caso di voci registrate nella banca dati come «carenti di dati» o «inconcludenti», le autoclassificazioni sono verificate con accettazione delle seguenti fonti d'informazione:

i)

studi tossicologici e valutazioni di rischio a cura di agenzie di regolamentazione omologhe dell'ECHA (5), organismi di regolamentazione degli Stati membri o organismi intergovernativi;

ii)

una scheda dati di sicurezza (SDS) integralmente compilata a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006;

iii)

un parere documentato di un esperto, redatto da un tossicologo professionista. Il parere è basato su una disamina della letteratura scientifica e dei dati di prova esistenti, se del caso corroborati da risultati di nuove prove svolte da laboratori indipendenti secondo metodi approvati dall'ECHA;

iv)

un attestato, se del caso basato su un parere di esperti, rilasciato da un organismo accreditato di valutazione della conformità che effettua valutazioni di rischio a norma del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o dei sistemi di classificazione di pericolo (CLP).

Conformemente all'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006, le informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze possono essere ottenute con mezzi diversi dalle prove, per esempio attraverso l'uso di metodi alternativi come i metodi in vitro, mediante modelli di relazioni quantitative struttura-attività o con l'uso del raggruppamento o del read-across.

Per le sostanze e le miscele elencate alla tabella 2 che godono di una deroga, il richiedente dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni di deroga.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi ai criteri 2.2 a) e 2.2. b); è tuttavia necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

Criterio 3 — Legno, sughero, bambù e vimini

Il termine «legno» si applica non solo al legno massiccio ma anche ai trucioli di legno e alle fibre di legno. Qualora i criteri si riferiscano solo ai pannelli a base di legno, il titolo di tali criteri ne reca menzione.

Non è ammesso l'uso di pellicole di plastica prodotte con cloruro di vinile monomero (CVM) in nessuna parte del mobile.

3.1.   Legno, sughero, bambù e vimini sostenibili

Questo criterio si applica solo se il contenuto di legno o di pannelli a base di legno supera il 5 % p/p del peso del prodotto finito (imballaggio escluso).

Tutto il legno, il sughero, il bambù e il vimini hanno ottenuto certificati validi di catena di custodia rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC (Forest Stewardship Council), il PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) o equivalente.

Tutto il legno il sughero, il bambù e il vimini vergini non provengono da specie OGM e hanno ottenuto certificati validi della catena di controllo e di gestione forestale sostenibile rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o equivalente.

Se un sistema di certificazione consente di mescolare materiali non certificati a materiali certificati e/o riciclati in un prodotto o in una linea di produzione, almeno il 70 % del legno, del sughero, del bambù e del vimini, come opportuno, è un materiale vergine certificato sostenibile e/o riciclato.

Il materiale non certificato è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e che soddisfa tutte le altre prescrizioni del sistema di certificazione relative al materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificati di gestione forestale e/o di catena di custodia sono accreditati o riconosciuti da tale sistema di certificazione.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da uno o più certificati della catena di custodia validi rilasciati da un organismo indipendente che dimostrino che almeno il 70 % di tutti i materiali di legno, sughero, bambù o vimini utilizzato nel prodotto o nella linea di produzione proviene da foreste o zone gestite secondo i principi di gestione forestale sostenibile e/o da fonti riciclate che soddisfano quanto prescritto dal pertinente sistema indipendente di certificazione della catena di custodia. Si accettano i sistemi FSC, PEFC o equivalente come certificazione indipendente. Se il sistema non esige specificamente che tutti i materiali vergini provengano da specie non OGM, si allegano ulteriori prove a sostegno.

Se il prodotto o la linea di produzione comprende materiale vergine non certificato, si forniscono elementi comprovanti che il contenuto di materiale vergine non certificato non supera il 30 % e che è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e soddisfa tutte le altre prescrizioni del sistema di certificazione relative al materiale non certificato.

3.2.   Sostanze soggette a restrizioni

Oltre alle condizioni generali relative alle sostanze pericolose di cui al criterio 2, si applicano specificamente le seguenti condizioni a qualsiasi parte componente di mobili fatta di legno, sughero, bambù o vimini o specificamente solo ai pannelli a base di legno, se questi ultimi sono menzionati nel titolo del criterio

3.2 a)   Contaminanti nel legno riciclato usato nei pannelli a base di legno

Le fibre di legno o i trucioli di legno riciclati usati nella fabbricazione di pannelli a base di legno sono sottoposti a prova secondo la norma della European Panel Federation (EPF) per le condizioni di consegna del legno riciclato (6) e rispettano i limiti relativi ai contaminanti elencati alla tabella 3.

Tabella 3

Limiti relativi ai contaminanti nel legno riciclato

Contaminante

Valori limite

(mg/kg di legno riciclato)

Contaminante

Valori limite

(mg/kg di legno riciclato)

Arsenico (As)

25

Mercurio (Hg)

25

Cadmio (Cd)

50

Fluoro (F)

100

Cromo (Cr)

25

Cloro (Cl)

1 000

Rame (Cu)

40

Pentaclorofenolo (PCP)

5

Piombo (Pb)

90

Creosoto (Benzo(a)pirene)

0,5

Valutazione e verifica: il richiedente presenta:

i)

una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno in cui si attesta che nel pannello non sono state usate fibre di legno riciclate, o

ii)

una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno in cui si attesta che tutte le fibre di legno riciclato sono state sottoposte a prova a campione secondo la norma «EPF Standard conditions for the delivery of recycled wood» (2002), corroborata da opportune relazioni di prova a dimostrazione della conformità dei campioni di legno riciclato con i limiti specificati alla tabella 3;

iii)

una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno in cui si attesta che tutte le fibre di legno riciclato sono state sottoposte a prova a campione secondo altre norme equivalenti alla norma «EPF Standard conditions for the delivery of recycled wood» (2002), aventi limiti uguali o più rigorosi, corroborata da opportune relazioni di prova a dimostrazione della conformità dei campioni di legno riciclato con i limiti specificati alla tabella 3.

3.2 b)   Metalli pesanti nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Le pitture, i fondi o le vernici usati sul legno o sui materiali a base di legno non contengono sostanze a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio in concentrazioni superiori allo 0,010 % p/p per ciascun metallo nella formula delle pitture, dei fondi o delle vernici in scatola.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e allega le rispettive schede dati di sicurezza rilasciate dai fornitori delle pitture, dei fondi e delle vernici usati.

3.2 c)   Contenuto di VOC nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Questo criterio non si applica alle superfici di legno non trattate o alle superfici di legno naturale trattate con sapone, cera o olio.

Questo criterio si applica solo se il contenuto di legno rivestito o di pannelli a base di legno (escluse le superfici di legno non trattate o le superfici di legno naturale trattate con sapone, cera o olio) supera il 5 % p/p nel prodotto finito (imballaggio escluso).

Non è necessario soddisfare i requisiti relativi a questo criterio se è possibile dimostrare la conformità al criterio 9.5.

Il contenuto di VOC delle pitture, dei fondi e delle vernici usati per rivestire il legno o i pannelli a base di legno impiegati nel mobile non può superare il 5 % (concentrazione in scatola).

Tuttavia è ammesso l'uso di rivestimenti a più elevato tenore di VOC se è possibile dimostrare che:

il quantitativo totale di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice usati durante l'operazione di rivestimento è inferiore a 30 g/m2 di superficie rivestita, o

il quantitativo totale di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice usati durante l'operazione di rivestimento è compreso fra 30 e 60 g/m2 della superficie rivestita e la qualità di finitura della superficie soddisfa tutti i criteri di cui alla tabella 4.

Tabella 4

Requisiti di qualità relativi alla finitura superficiale se la presenza di VOC è pari a 30-60 g/m2

Norma di prova

Condizione

Risultato richiesto

EN 12720. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi

Contatto con l'acqua

Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora

Contatto con grassi

Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora

Contatto con alcool

Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora

Contatto con caffè

Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora

EN 12721. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al calore umido

Contatto con fonte di calore a 70 °C

Nessuna variazione dopo la prova

EN 12722. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al calore secco

Contatto con fonte di calore a 70 °C

Nessuna variazione dopo la prova

EN 15186. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al graffio

Contatto con punta diamante

Metodo A: nessun graffio ≥ 0,30 mm con l'applicazione di un carico di 5N, o

Metodo B: nessun graffio visibile in ≥ 6 punti del modello di controllo con l'applicazione di un carico di 5N.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, nella quale si specifica se la conformità è ottenuta per non applicabilità del criterio al mobile o mediante l'uso controllato di VOC nell'operazione di rivestimento.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione del richiedente è corroborata dalle informazioni del fornitore di pittura, fondo o vernice, in cui si attesta il contenuto di VOC e la densità della pittura, del fondo o della vernice (entrambi espressi in g/l) nonché un calcolo della percentuale reale del contenuto di VOC.

Se il contenuto di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice è superiore al 5 % (concentrazione in scatola), il richiedente:

i)

allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 30 g/m2, secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, oppure

ii)

allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 60 g/m2, secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, allegando relazioni di prova a dimostrazione della conformità delle finiture superficiali ai requisiti di cui alla tabella 4.

3.3.   Emissioni di formaldeide rilasciate dai pannelli a base di legno

Questo criterio si applica solo se il contenuto di pannelli a base di legno nel mobile finito (imballaggio escluso) supera il 5 % p/p.

Le emissioni di formaldeide rilasciate da tutti i pannelli a base di legno forniti, nella forma in cui essi sono usati nel mobile (ossia, non rivestiti, rivestiti, sovrapposti, impiallacciati) e fabbricati con resine a base di formaldeide sono:

inferiori del 50 % al valore soglia in base al quale sono classificate come E1;

inferiori del 65 % al valore soglia E1, nel caso dei pannelli di fibre di legno a media densità (MDF);

inferiori ai limiti stabiliti nelle norme CARB Phase II o nelle norme giapponesi F-3 star o F-4 star.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità con questo criterio, dichiarando di non aver applicato ai pannelli ulteriori modifiche o trattamenti suscettibili di comprometterne la conformità con i limiti di emissioni di formaldeide dei pannelli alla consegna. La valutazione e la verifica dei pannelli a basse emissioni di formaldeide variano a seconda del sistema di certificazione da cui dipendono. La documentazione di verifica richiesta per ciascun sistema è precisata alla tabella 5.

Tabella 5

Valutazione e verifica dei pannelli a basse emissioni di formaldeide

Sistema di certificazione

Documentazione di verifica

E1 (quale definita all'allegato B della norma EN 13986)

Una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno, in cui si attesta che il pannello è conforme al 50 % dei limiti di emissione E1 o, nel caso dei pannelli MDF, al 65 % dei limiti di emissione E1, corroborata da relazioni di prova secondo le norme EN 717-2, EN 120, EN 717-1 o metodi equivalenti.

CARB — California Air Resources Board: limiti Phase II

Una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno, corroborata dai risultati di prova secondo la norma ASTM E1333 o ASTM D6007, che dimostrano la conformità del pannelli ai limiti di emissione di formaldeide Phase II definiti nel California Composite Wood Products Regulation 93120 (7).

Il pannello a base di legno può essere etichettato secondo la sezione 93120.3 e) e contenere informazioni quali il nome del fabbricante, il numero di lotto o di partita del prodotto nonché il numero CARB assegnato per il certificatore indipendente (questa parte non è obbligatoria se i prodotti sono commercializzati al di fuori della California o se sono fabbricati senza l'aggiunta di formaldeide o di talune resine a base di formaldeide a bassissime emissioni)

Limiti F-3 star o 4 star

Una dichiarazione del fabbricante di pannelli relativa alla conformità ai limiti delle emissioni secondo la norma JIS A 5905 (per i pannelli di fibra) o JIS A 5908 (per i pannelli di particelle e il compensato), corroborata dai dati di prova secondo la norma JIS A 1460 (metodo dell'essiccatore).

Criterio 4 — Plastiche

Non è ammesso l'uso di plastiche prodotte con cloruro di vinile monomero (CVM) in nessuna parte del mobile.

4.1.   Marcatura delle parti componenti di plastica

Le parti di plastica aventi una massa superiore a 100 g sono marchiate secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4). I caratteri usati a tal fine sono alti almeno 2,5 mm.

Se nella plastica sono stati incorporati intenzionalmente riempitivi, ritardanti di fiamma o plastificanti in proporzioni superiori all'1 % p/p, la loro presenza è altresì indicata nella marcatura secondo la norma EN ISO 1043, parti 2-4.

In casi eccezionali è ammessa la non marcatura delle parti di plastica aventi peso superiore a 100 g se:

la marcatura incide sulle prestazioni o la funzionalità della parte di plastica;

se la marcatura non è tecnicamente possibile a causa del metodo di produzione;

se le parti non possono essere marcate perché non vi è superficie sufficiente affinché la marcatura sia leggibile e quindi identificabile da un operatore addetto al riciclaggio.

Nei suddetti casi in cui è ammessa la non marcatura, si precisano ulteriori dettagli in merito al tipo di polimero e agli eventuali additivi secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4) nelle informazioni destinate al consumatore, come indicato al criterio 10.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, in cui sono elencate tutte le parti componenti di plastica aventi un peso superiore a 100 g nel mobile e in cui si dichiara se siano state marcate o no secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4).

La marcatura di qualsiasi parte componente di plastica è chiaramente visibile all'esame visivo della stessa. La marcatura non deve essere necessariamente visibile in modo chiaro nel mobile assemblato finito.

Se vi sono parti di plastica aventi peso superiore a 100 g non marcate, il richiedente presenta una giustificazione in merito e segnala ove sono state indicate le pertinenti informazioni nelle informazioni al consumatore.

In caso di dubbio relativamente al tipo di plastica per le parti componenti di plastica aventi peso superiore a 100 g e se i fornitori non comunicano le informazioni necessarie, si allegano i dati ottenuti mediante prova di laboratorio effettuata con spettroscopia a infrarossi o Raman o qualsiasi altra tecnica analitica idonea a identificare il tipo di polimero plastico nonché la quantità di riempitivi o di altri additivi, a sostegno della marcatura secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043.

4.2.   Sostanze soggette a restrizioni

Oltre ai criteri generali relativi alle sostanze pericolose stabiliti al criterio 2, si applicano alle parti componenti di plastica le condizioni elencate in appresso.

4.2 a)   Metalli pesanti negli additivi della plastica

Le parti componenti di plastica e qualsiasi strato superficiale non possono essere fabbricati con l'uso di additivi contenenti composti di cadmio (Cd), cromo esavalente (CrVI), piombo (Pb), mercurio (Hg) o stagno (Sn).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità con questo criterio.

Solo nel caso sia stata usata plastica vergine è accettata una dichiarazione del fornitore del materiale di plastica vergine attestante che non sono stati usati cadmio, cromo esavalente, piombo, mercurio o stagno.

Se la plastica vergine è stata combinata con plastica riciclata preconsumo proveniente da fonti note e/o con polietilene tereftalato (PET), polistirene (PS), polietilene (PE) o polipropilene (PP) post-consumo provenienti da sistemi di raccolta urbana, è accettata una dichiarazione del fornitore del materiale di plastica riciclata attestante che non sono stati aggiunti intenzionalmente composti contenenti cadmio, cromo esavalente, piombo, mercurio o stagno.

Se non si allegano dichiarazioni adeguate del fornitore o se la plastica vergine è combinata con plastica riciclata preconsumo proveniente da fonti miste o sconosciute, una prova rappresentativa delle parti componenti di plastica dimostra la conformità alle condizioni di cui alla tabella 6.

Tabella 6

Valutazione e verifica delle impurità di metalli pesanti nelle plastiche

Metallo

Metodo

Limite(mg/kg)

Vergine

Riciclata

Cd

Fluorescenza a raggi X (XRF) o digestione acida seguita da spettrofotometria al plasma accoppiato induttivamente o spettrofotometria di assorbimento atomico o altri metodi equivalenti per misurare il contenuto totale di metalli.

100

1 000

Pb

100

1 000

Sn

100

1 000

Hg

100

1 000

CrVI

EN 71-3

0,020

0,20

4.3.   Contenuto di plastica riciclata

Questo criterio si applica solo se il contenuto totale di materiale plastico nel mobile supera il 20 % del peso totale del prodotto (imballaggio escluso).

Il contenuto medio riciclato di parti di plastica (imballaggio escluso) è almeno pari al 30 % p/p.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione rilasciata dal o dai fornitori di plastica attestante il contenuto medio riciclato nel mobile finito. Se le parti componenti di plastica provengono da fonti o da fornitori diversi, il contenuto riciclato medio è calcolato per ciascuna fonte di plastica e si dichiara il contenuto riciclato medio di plastica complessivo nel mobile finito.

La dichiarazione di contenuto riciclato proveniente dal o dai produttori di plastica è corroborata dalla documentazione per la tracciabilità delle plastiche riciclate. Un'opzione consiste nel fornire informazioni di consegna per partita secondo il quadro di riferimento stabilito alla tabella 1 della norma EN 15343.

Criterio 5 — Metalli

Oltre ai criteri generali relativi alle sostanze pericolose indicate al criterio 2, si applicano alle parti componenti di metallo del mobile le condizioni elencate in appresso.

5.1.   Restrizioni relative alla galvanoplastica

Il cromo esavalente o il cadmio non sono ammessi nelle operazioni di galvanoplastica di qualsiasi parte componente metallica usata nel mobile finito.

Il nichel è ammesso nelle operazioni di galvanoplastica solo se il tasso di rilascio del nichel dalla parte componente è inferiore a 0,5 μg/cm2/settimana secondo la norma EN 1811.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore delle parti componenti metalliche attestante che non sono stati applicati trattamenti di galvanoplastica a base di cromo esavalente o cadmio ad alcuna parte componente di metallo.

Se nelle operazioni di galvanoplastica è stato usato nichel, il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore delle parti componenti metalliche, corroborata da una relazione di prove secondo la norma EN 1811, i cui risultati mostrano tassi di rilascio di nichel inferiori a 0,5 μg/cm2/settimana.

5.2.   Metalli pesanti nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Le pitture, i fondi e le vernici usati sulle parti componenti di metallo non contengono additivi a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio in concentrazioni superiori allo 0,010 % p/p per ciascun metallo nella formula delle pitture, dei fondi o delle vernici in scatola.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e allega le rispettive schede dati di sicurezza rilasciate dai fornitori delle pitture, dei fondi o delle vernici usati.

5.3.   Contenuto di VOC nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Questo sottocriterio si applica solo se il contenuto di parti componenti di metallo rivestito supera il 5 % p/p del peso del mobile finale (imballaggio escluso).

Non è necessario soddisfare i requisiti relativi a questo sottocriterio se è possibile dimostrare la conformità al criterio 9.5.

Il contenuto di VOC delle pitture, dei fondi e delle vernici usati per rivestire qualsiasi parte componente di metallo usate nel mobile non può superare il 5 % (concentrazione in scatola).

Tuttavia è ammesso l'uso di rivestimenti a più elevato tenore di VOC se è possibile dimostrare che:

il quantitativo totale di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice usati durante l'operazione di rivestimento è inferiore a 30 g/m2 di superficie rivestita, o

il quantitativo totale di VOC nel volume della pittura, del fondo o della vernice usati durante l'operazione di rivestimento è compreso fra 30 e 60 g/m2 di superficie rivestita e la qualità di finitura della superficie soddisfa i requisiti di cui alla tabella 7.

Tabella 7

Requisiti di qualità relativi alla finitura superficiale se la presenza di VOC è pari a 30-60 g/m2

Norma di prova

Condizione

Risultato richiesto

EN 12720. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi

Contatto con l'acqua

Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora

Contatto con grassi

Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora

Contatto con alcool

Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora

Contatto con caffè

Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora

EN 12721. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al calore umido

Contatto con fonte di calore a 70 °C

Nessuna variazione dopo la prova

EN 12722. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al calore secco

Contatto con fonte di calore a 70 °C

Nessuna variazione dopo la prova

EN 15186. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al graffio

Contatto con punta diamante

Metodo A: nessun graffio ≥ 0,30 mm con l'applicazione di un carico di 5N, o

Metodo B: nessun graffio visibile in ≥ 6 punti del modello di controllo con l'applicazione di un carico di 5N.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, nella quale si specifica se la conformità è ottenuta per non applicabilità del criterio al mobile o mediante l'uso controllato di VOC nell'operazione di rivestimento.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione del richiedente è corroborata dalle informazioni del fornitore di pittura, fondo o vernice, in cui si attesta il contenuto di VOC e la densità della pittura, del fondo o della vernice (entrambi espressi in g/l) nonché la percentuale reale del contenuto di VOC.

Se il contenuto di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice è superiore al 5 % (concentrazione in scatola), il richiedente:

allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 30 g/m2, secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, oppure

allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 60 g/m2, secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, allegando relazioni di prova a dimostrazione della conformità delle finiture superficiali ai requisiti di cui alla tabella 7.

Criterio 6 — Materiali di rivestimento da tappezzeria

Non è ammesso l'uso di materiali di rivestimento da tappezzeria prodotti con cloruro di vinile monomero (CVM) in nessuna parte del mobile.

6.1.   Requisiti di qualità fisici

Il cuoio usato come materiale di rivestimento da tappezzeria risponde ai requisiti fisici di qualità presentati nell'appendice II.

I materiali tessili usati come materiale di rivestimento da tappezzeria rispondono ai requisiti fisici di qualità presentati nella tabella 8.

I tessuti rivestiti usati come materiale di rivestimento da tappezzeria rispondono ai requisiti fisici di qualità presentati nella tabella 9.

Tabella 8

Requisiti fisici relativi ai materiali tessili di rivestimento di tappezzeria

Fattore testato

Metodo

Rivestimenti amovibili e lavabili

Rivestimenti non amovibili e lavabili

Variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l'asciugatura

Lavaggio domestico: ISO 6330 + EN ISO 5077 (tre lavaggi alle temperature indicate sul prodotto con asciugatura alla fine di ogni ciclo di lavaggio)

Lavaggio commerciale: ISO 15797 + EN ISO 5077 (almeno a 75 °C)

tessuti da tappezzeria per mobili: ± 2,0 %

tessuto da fodere per mobili: ± 3,0 %

tessuto non tessuto da fodere per mobili: ± 5,0 %

tessuti non tessuti da tappezzeria per mobili: ± 6,0 %

n.p.

Resistenza del colore al lavaggio

Lavaggio domestico: ISO 105-C06

Lavaggio commerciale: ISO 15797 + ISO 105-C06 (almeno a 75 °C)

≥ livello 3-4 per la variazione del colore

≥ livello 3-4 per la diffusione del colore

n.p.

Resistenza del colore allo sfregamento a umido (**)

ISO 105 X12

≥ livello 2-3

≥ livello 2-3

Resistenza del colore allo sfregamento a secco (**)

ISO 105 X12

≥ livello 4

≥ livello 4

Resistenza del colore alla luce

ISO 105 B02

≥ livello 5 (***)

≥ livello 5 (***)

Resistenza del tessuto alla formazione di palline e all'abrasione

Prodotti a maglia e non tessuti: ISO 12945-1

Tessuti: ISO 12945-2

ISO 12945-1 risultato > 3

ISO 12945-2 risultato > 3

ISO 12945-1 risultato > 3

ISO 12945-2 risultato > 3


Tabella 9

Requisiti fisici relativi ai tessuti rivestiti da rivestimento per tappezzeria dei mobili

Proprietà

Metodo

Requisito

Resistenza a rottura

ISO 1421

CH ≥ 35daN e TR ≥ 20daN

Forza di lacerazione dei tessuti rivestiti mediante il metodo dello strappo a pantalone

ISO 13937/2

CH ≥ 2,5daN e TR ≥ 2daN

Resistenza del colore alle intemperie artificiali — Prova con lampada ad arco allo xeno

EN ISO 105-B02

Uso interno ≥ 6;

Uso esterno ≥ 7

Tessili — resistenza all'abrasione mediante il metodo Martindale

ISO 5470/2

≥ 75 000

Adesione del rivestimento

EN 2411

CH ≥ 1,5daN e TR ≥ 1,5daN

Ove: daN = deca Newton, CH = trama e TR = ordito

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore di cuoio, di materiali tessili o di tessuti rivestiti, come opportuno, corroborata dalle pertinenti relazioni di prova, attestanti la conformità dei materiali di rivestimento da tappezzeria ai requisiti fisici relativi al cuoio, ai materiali tessili o ai tessuti rivestiti, come specificato nell'appendice II, rispettivamente nella tabella 8 o nella tabella 9.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al presente criterio; tuttavia è necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

6.2.   Requisiti in materia di prove chimiche

Questo criterio si applica ai materiali di rivestimento da tappezzeria nella forma finale trattata in cui sono usati nel mobile. Oltre alle condizioni generali relative alle sostanze pericolose di cui al criterio 2, nel caso specifico dei materiali di rivestimento da tappezzeria si applicano le seguenti restrizioni elencate alla tabella 10:

Tabella 10

Requisiti in materia di prove chimiche per il cuoio, i materiali tessili e i tessuti rivestiti da rivestimento

Sostanza chimica

Applicabilità

Limiti (mg/kg)

Metodo di prova

Arilammine soggette a restrizioni per scissione dei coloranti azoici (****)

Cuoio

≤ 30 per ciascuna ammina (****)

EN ISO 17234-1

Materiali tessili e tessuti rivestiti

EN ISO 14362-1 ed EN ISO 14362-3

Cromo esavalente

Cuoio

< 3 (*****)

EN ISO 17075

Formaldeide libera

Cuoio

≤ 20 (per i mobili da bambini) (******) o ≤ 75 per altro mobilio

EN ISO 17226-1

Materiali tessili e tessuti rivestiti

EN ISO 14184-1

Metalli pesanti estraibili

Cuoio

Arsenico ≤ 1,0

Antimonio ≤ 30,0

EN ISO 17072-1

Cromo ≤ 200,0

Cadmio ≤ 0,1

Cobalto ≤ 4,0

Rame ≤ 50,0

Piombo ≤ 1,0

Mercurio ≤ 0,02

Nichel ≤ 1,0

 

Materiali tessili e tessuti rivestiti

Arsenico ≤ 1,0

Antimonio ≤ 30,0 (*******)

EN ISO 105 E04

Cromo ≤ 2,0

Cadmio ≤ 0,1

Cobalto ≤ 4,0

Rame ≤ 50,0

Piombo ≤ 1,0

Mercurio ≤ 0,02

Nichel ≤ 1,0

 

Clorofenoli

Cuoio

Pentaclorofenolo ≤ 0,1 mg/kg

Tetraclorofenolo ≤ 0,1 mg/kg

EN ISO 17070

Alchilfenoli

Cuoio, materiali tessili e tessuti rivestiti

Nonilfenolo, isomeri misti (N. CAS 25154-52-3);

4-Nonilfenolo (N. CAS 104-40-5);

4-Nonilfenolo, ramificato (N. CAS 84852-15-3)

Ottilfenolo (N. CAS 27193-28-8)

4-Ottilfenolo (N. CAS 1806-26-4);

4-tert-Ottilfenolo (N. CAS 140-66-9);

Alchilfenoletossilati (APEO) e loro derivati:

 

Ottilfenolo poliossietilato (N. CAS 9002-93-1)

 

Nonilfenolo poliossietilato (N. CAS 9016-45-9)

 

P-nonilfenolo poliossietilato (N. CAS 26027-38-3)

Valore limite per la somma delle sostanze:

 

≤ 25 mg/kg — materiali tessili o tessuti rivestiti

 

≤ 100 mg/kg — cuoio

Per il cuoio:

EN ISO 18218-2 (metodo indiretto)

Per i materiali tessili e i tessuti rivestiti:

EN ISO 18254 per gli alchilfenoletossilati. Per gli alchilfenoli la prova sul prodotto finito è svolta mediante estrazione con solvente seguita da LC-MS o GC-MS

Idrocarburi policiclici aromatici

Materiali tessili, tessuti rivestiti o cuoio

IPA soggetti a restrizione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006:

 

Crisene (N. CAS 218-01-9)

 

Benzo[a]antracene (N. CAS 56-55-3)

 

Benzo[k]fluorantene (N. CAS 207-08-9)

 

Benzo[a]pirene (N. CAS 50-32-8)

 

Dibenzo[a,h]antracene (N. CAS 53-70-3)

 

Benzo[j]fluorantene (N. CAS 205-82-3)

 

Benzo[b]fluorantene (N. CAS 205-99-2)

 

Benzo[e]pirene (N. CAS 192-97-2)

Limiti individuali per gli 8 IPA suelencati:

≤ 1 mg/kg

Ulteriori IPA soggetti a restrizioni:

 

Naftalene (N. CAS 91-20-3)

 

Acenaftilene (N. CAS 208-96-8)

 

Acenaftene (N. CAS 83-32-9)

 

Fluorene (N. CAS 86-73-7)

 

Fenantrene (N. CAS 85-1-8)

 

Antracene (N. CAS 120-12-7)

 

Fluorantene (N. CAS 206-44-0)

 

Pirene (N. CAS 129-00-0)

 

Indeno[1,2,3-c,d]pirene (N. CAS 193-39-5)

 

Benzo[g,h,i]perilene (N. CAS 191-24-2)

Limite per la somma dei 18 IPA suelencati:

≤ 10 mg/kg

AfPS GS 2014:01 PAK

N,N-Dimetilacetammide (N. CAS 127-19-5)

Elastan o materiali tessili a base di acrilico

Risultato ≤ 0,005 % p/p (≤ 50 mg/kg)

Estrazione con solvente seguita da GCMS o LCMS

Cloralcani

Cuoio

C10-C13 (SCCP) cloralcani non rilevabili

C14-C17 (MCCP) cloralcani ≤ 1 000  mg/kg

EN ISO 18219

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione attestante che il cuoio, i materiali tessili o i tessuti rivestiti da tappezzeria rispettano i limiti specificati nella tabella 10, corroborata da relazioni di prova.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al presente criterio; tuttavia è necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

6.3.   Restrizioni durante i processi di produzione

Se i materiali di rivestimento da tappezzeria rappresentano oltre l'1,0 % del peso totale del mobile (imballaggio escluso), il fornitore dei materiali rispetta le restrizioni specificate alla tabella 11 relativamente all'uso di sostanze pericolose durante la produzione.

Tabella 11

Sostanze soggette a restrizioni usate nelle fasi di produzione del cuoio, dei materiali tessili e dei tessuti rivestiti

1 —   Sostanze pericolose usate durante le diverse fasi di produzione

a)   Detergenti, tensioattivi, ammorbidenti e agenti complessanti

Applicabilità:

fasi dei processi di tintura e finissaggio nella produzione di materiali tessili, cuoio o tessuti rivestiti

Tutti i detergenti anionici e cationici e i tensioattivi a termine devono essere biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata da una dichiarazione del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle pertinenti schede dati di sicurezza nonché dai risultati delle prove effettuate secondo le norme EN ISO 11734, ECETOC n. 28 o OCSE 311.

L'ultima versione della base di dati degli ingredienti dei detersivi funge da riferimento per la biodegradabilità e può, a discrezione dell'organismo competente, essere accettata quale alternativa alla presentazione di relazioni di prova.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

Nei processi di produzione non è ammesso l'uso di sulfonati perfluoroalchilici con catene di carbonio di lunghezza ≥ C6 e di acidi perfluorocarbossilici con catene di carbonio di lunghezza ≥ C8.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata da una dichiarazione del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle pertinenti schede dati di sicurezza attestanti il non uso di tali sostanze per ciascuna fase della produzione.

b)   Ausiliari (usati nelle miscele, nelle formule e negli adesivi)

Applicabilità:

operazioni di tintura e finissaggio nella produzione di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti

Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o nelle formule utilizzate nella tintura e nel finissaggio di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti:

 

cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC)

 

cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC)

 

cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DHTDMAC)

 

acido etilen-diamminotetracetico (EDTA)

 

acido dietilentriaminopentacetico (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo

 

acido nitrilotriacetico (NTA)

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata dalle pertinenti schede dati di sicurezza attestanti il non uso di tali composti in alcuna operazione di tintura del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti.

c)   Solventi

Applicabilità:

lavorazione del cuoio, del materiale tessile o dei tessuti rivestiti

Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o nelle formule di lavorazione del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti:

 

2-Metossietanolo

 

N,N-dimetilformammide

 

1-Metil-2-pirrolidone

 

bis(2-metossietil) etere

 

4,4′- diamminodifenilmetano

 

1,2,3-tricloropropano

 

1,2-Dicloroetano (etilene dicloruro)

 

2-Etossietanolo

 

benzene-1,4-diammina diidrocloruro

 

bis(2-metossietil) etere

 

formammide

 

N-metil-2-pirrolidone

 

tricloroetilene

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata dalle pertinenti schede dati di sicurezza attestanti il non uso di tali solventi in alcuna fase della produzione di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti.

2 —   Coloranti usati nei processi di tintura e stampa

i.

Vettori usati nel processo di tintura

Applicabilità:

processi di tintura e stampa

Qualora si faccia uso di coloranti in dispersione, non è ammesso l'uso di acceleranti rigonfianti (vettori) alogenati, quali 1,2-diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, clorofenossietanolo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni dei produttori di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di vettori alogenati in alcuna fase della tintura del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti usati nel mobile.

ii.

Coloranti con mordenti al cromo

Applicabilità:

processi di tintura e stampa

Non è ammesso l'uso dei coloranti con mordenti al cromo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di coloranti con mordenti al cromo in alcuna fase della tintura del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti usati nel mobile.

iii.

Pigmenti

Applicabilità:

processi di tintura e stampa

Non è ammesso l'uso di pigmenti a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico e antimonio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di pigmenti a base dei predetti metalli pesanti nei processi di tintura o stampa del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti usati nel mobile.

3 —   Processi di finissaggio

Composti fluorati

Applicabilità:

materiali di rivestimento da tappezzeria con funzione integrata di idrorepellenza o antimacchia

I composti fluorati non sono impregnati, in fase di finissaggio, nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili al fine di conferire funzioni di idrorepellenza, oleorepellenza e antimacchia. Questa restrizione riguarda anche le sostanze perfluorate e polifluorate. Sono ammessi i trattamenti non fluorati a base di sostanze facilmente o intrinsecamente biodegradabili o a basso potenziale di bioaccumulazione nell'ambiente acquatico.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del relativo fornitore di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di sostanze fluorurate, perfluorate o polifluorate nelle operazioni di finissaggio del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti.

In assenza di un'opportuna dichiarazione, l'organismo competente può esigere ulteriori prove sui materiali di rivestimento secondo i metodi definiti dalle norma CEN/TS 15968.

Per i trattamenti non fluorati, le proprietà di facile o intrinseca biodegradabilità possono essere dimostrate mediante prove effettuate secondo i seguenti metodi: OCSE 301 A, ISO 7827, OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 301 D, ISO 10708, OCSE 301 E, OCSE 301 F, ISO 9408.

Il basso potenziale di bioaccumulazione è dimostrato mediante prove che dimostrino un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3,2 o un fattore di bioconcentrazione BCF < 100.

Nel caso dei trattamenti non fluorati l'ultima versione della base di dati degli ingredienti dei detersivi funge da riferimento per la biodegradabilità e può, a discrezione dell'organismo competente, essere accettata quale alternativa alla presentazione di relazioni di prova.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

4 —   Qualità dell'effluente di concia e consumo idrico specifico

Applicabilità:

processo di produzione del cuoio

i)

Il valore COD nelle acque reflue provenienti dai siti di concia del cuoio, scaricate nelle acque superficiali previo trattamento (in situ o all'esterno), non può superare 200 mg/l.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una documentazione dettagliata e relazioni di prova conformi alla norma ISO 6060, attestanti la conformità a tale criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. I dati dimostrano la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue.

ii)

La concentrazione totale di cromo nelle acque reflue di concia dopo il trattamento non può essere superiore a 1,0 mg/l come specificato nella decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione (8).

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una relazione di prova effettuata secondo il metodo di prova ISO 9174, EN 1233 o EN ISO 11885 per il cromo e attestante la conformità a tale criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità alla BAT 11 e alla BAT 10 oppure alla BAT 12, come opportuno, di cui alla decisione di esecuzione 2013/84/UE per ridurre il tenore di cromo degli scarichi di acque reflue.

iii)

Il consumo idrico espresso come volume annuo medio di acqua consumata per tonnellata di pelli gregge non può superare i limiti indicati in appresso:

Pelli di grandi dimensioni

28 m3/t

Pelli di piccole dimensioni

45 m3/t

Concia vegetale

35 m3/t

Pelli di maiale

80 m3/t

Pelli di pecora

180 l/pelle

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità del fornitore o dell'impresa produttrice di cuoio, come opportuno. Nella dichiarazione si indica il quantitativo annuale di produzione di cuoio e il relativo consumo idrico in base ai valori medi mensili degli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, misurati in base al quantitativo di acque reflue scaricate.

Se il processo di produzione del cuoio si svolge presso diversi siti, il richiedente o il fornitore del cuoio semilavorato presentano la documentazione che specifica il quantitativo di acqua scaricata (m3) per il quantitativo di cuoio semilavorato prodotto in tonnellate o il numero di pelli per le pelli di pecora, come opportuno, in base ai valori medi mensili dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

Valutazione e verifica: il richiedente raccoglie tutte le dichiarazioni pertinenti, le schede dati di sicurezza e le relazioni di prova stilate dai produttori di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti o dai loro fornitori, atte a dimostrare la conformità ai requisiti di non uso delle sostanze pericolose elencate alla tabella 11.

I materiali di rivestimento da tappezzeria fatti di materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al presente criterio di non uso, durante il processo produttivo, delle sostanze pericolose elencate; è tuttavia necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

6.4.   Cotone e altre fibre di cellulosa naturali

Il cotone contenente almeno il 70 % peso/peso di cotone riciclato è esonerato dal requisito del criterio 6.4.

Il cotone e le altre fibre di cellulosa naturali (in appresso definite cotone) non riciclati hanno un contenuto minimo di cotone biologico (cfr. criterio 6.4 a) o di cotone IPM (Integrated Pest Management) (cfr. criterio 6.4 b).

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti nella decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 6.4.

Valutazione e verifica: Il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

Se si usano materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato dell'Ecolabel UE, a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

Se del caso, il contenuto riciclato è tracciabile fino alla rilavorazione delle materie prime. La verifica è eseguita da un organismo di certificazione indipendente della catena di custodia per mezzo di documentazione rilasciata dai fornitori e dai trasformatori di materie prime.

6.4 a)   Produzione biologica normale

Almeno il 10 % peso/peso delle fibre di cotone non riciclate usate nei materiali da tappezzeria sono coltivate conformemente alle prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (9), dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti dai partner commerciali dell'UE. Il contenuto di cotone biologico può comprendere cotone proveniente da colture biologiche e da colture in conversione.

Laddove il cotone biologico è mescolato con il cotone normale o IPM, esso deve provenire da varietà non modificate geneticamente.

Le dichiarazioni relative al contenuto biologico sono ammesse solo se questo è almeno pari al 95 %.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità relativamente al contenuto biologico, corroborata da prove certificate da un organismo indipendente come prodotto conformemente alle prescrizioni di produzione e controllo stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007, dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti da altri partner commerciali. La verifica è comunicata per ciascun paese di origine.

Il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, dimostra la conformità al requisito relativo al contenuto minimo di cotone biologico sulla base del volume annuo di cotone acquistato per fabbricare il o i prodotti finiti, per ogni linea di prodotto. Si allegano le registrazioni delle transazioni e/o le fatture a dimostrazione del quantitativo di cotone certificato acquistato.

Per il cotone normale o IPM usato nel cotone biologico misto, si accetta un test di screening delle modificazioni genetiche comuni quale prova di conformità della varietà di cotone.

6.4 b)   Produzione di cotone secondo i principi IPM (Integrated Pest Management) e restrizioni sui pesticidi

Almeno il 20 % peso/peso delle fibre di cotone non riciclato usate nei materiali da tappezzeria sono coltivate secondo i principi IPM quali definiti dal relativo programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) o dai sistemi di gestione integrata delle colture (Integrated Crop Management — ICM) che inglobano i principi IPM.

Il cotone IPM destinato a essere usato nel prodotto finito è coltivato senza ricorso a una qualsiasi delle seguenti sostanze: aldicarb, aldrina, canfecloro (toxafene), captafol, clordano, 2,4,5-T, clordimeformio, cipermetrina, DDT, dieldrina, dinoseb e i suoi sali, endosulfano, endrina, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorocicloesano (isomeri totali), metamidofos, metilparation, monocrotofos, neonicotinoidi (clotianidina, imidaclopride, tiametoxam), paration, pentaclorofenolo.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità al criterio 6.4 b), corroborata da prove che dimostrino che almeno il 20 % peso/peso del cotone non riciclato contenuto nel prodotto è stato coltivato da agricoltori che hanno seguito programmi ufficiali di formazione della FAO oppure programmi nazionali IPM e ICM e/o che siano stati sottoposti ad audit nell'ambito di sistemi IPM certificati da organismi indipendenti. La verifica è comunicata su base annuale per ciascun paese di origine o sulla base di certificazioni per tutto il cotone IPM acquistato per fabbricare il prodotto.

Il richiedente o il fornitore di materiale, come opportuno, dichiara altresì che il cotone IPM è stato coltivato senza ricorrere a nessuna delle sostanze elencate al criterio 6.4 b). Sono accettati quale prova di conformità i sistemi di certificazione IPM che escludono l'uso delle sostanze elencate.

Criterio 7 — Materiali di imbottitura da tappezzeria

7.1.   Schiuma di lattice

7.1 a)   Sostanze con restrizioni d'uso

Nella schiuma di lattice le concentrazioni delle sostanze elencate in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 12.

Tabella 12

Sostanze soggette a restrizioni nelle schiume di lattice usate nei materiali di imbottitura da tappezzeria per mobili.

Gruppo di sostanze

Sostanza

Valore limite (ppm)

Condizioni di valutazione e verifica

Clorofenoli

Fenoli mono- e diclorurati (sali ed esteri)

1

A

Altri clorofenoli

0,1

A

Metalli pesanti

As (Arsenico)

0,5

B

Cd (Cadmio)

0,1

B

Co (Cobalto)

0,5

B

Cr (Cromo), totale

1

B

Cu (Rame)

2

B

Hg (Mercurio)

0,02

B

Ni (Nichel)

1

B

Pb (Piombo)

0,5

B

Sb (Antimonio)

0,5

B

Pesticidi (prova solo sulle schiume composte da almeno il 20 % in peso di lattice naturale).

Aldrina

0,04

C

o,p-DDE

0,04

C

p,p-DDE

0,04

C

o,p-DDD

0,04

C

p,p-DDD

0,04

C

o,p-DDT

0,04

C

p,p-DDT

0,04

C

Diazinone

0,04

C

Diclorfention

0,04

C

Diclorvos

0,04

C

Dieldrina

0,04

C

Endrina

0,04

C

Eptacloro

0,04

C

Eptaclorepossido

0,04

C

Esaclorobenzene

0,04

C

Esaclorocicloesano

0,04

C

α-Esaclorocicloesano

0,04

C

β-Esaclorocicloesano

0,04

C

γ-Esaclorocicloesano (lindano)

0,04

C

δ-Esaclorocicloesano

0,04

C

Malation

0,04

C

Metossicloro

0,04

C

Mirex

0,04

C

Paration-etile

0,04

C

Paration-metile

0,04

C

Altre sostanze specifiche soggette a restrizioni

Butadiene

1

D

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.1 a) e, se del caso, le relazioni di prova secondo i metodi in appresso.

A.

Per i clorofenoli il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si macinano 5 g di campione, da cui sono estratti i clorofenoli sotto forma di fenolo (PCP), sale di sodio (SPP) o esteri. Gli estratti sono analizzati mediante gascromatografia (GC). Il rilevamento è effettuato mediante spettrometro di massa e rilevatore a cattura di elettroni (ECD)

B.

Per i metalli pesanti il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Il campione macinato di materiale è eluito secondo la norma DIN 38414-S4 o equivalente in un rapporto di 1:10. Il filtrato risultante è setacciato attraverso un filtro a membrana da 0,45 μm (se del caso per filtraggio a pressione). La soluzione ottenuta è esaminata per ricercarvi il contenuto di metalli pesanti mediante spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES), nota anche come spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o mediante spettrofotometria di assorbimento atomico con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.

C.

Per i pesticidi il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si estrae un campione di 2 g in un bagno a ultrasuoni con miscela esano/diclorometano (85/15). L'estratto è lavato mediante agitazione in acetonitrile o cromatografia di adsorbimento su florisil. La misurazione e la quantificazione sono determinate mediante gascromatografia a rilevazione o rilevazione a cattura di elettroni o gascromatografia/spettrometria di massa abbinate. La prova relativa ai pesticidi è richiesta per le schiume di lattice aventi un contenuto di lattice naturale di almeno il 20 %.

D.

Per il butadiene il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si esegue il campionamento dello spazio di testa, previa estrazione e pesata della schiuma di lattice Il contenuto di butadiene è determinato mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma.

7.1 b)   Emissioni di VOC su 24 ore

Dopo 24 ore le concentrazioni nella camera di prova dei VOC elencati in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 13.

Tabella 13

Limiti di emissione di VOC per le schiume di lattice

Sostanza

Valore limite (mg/m3)

1,1,1 — Tricloroetano

0,2

4-Fenilcicloesene

0,02

Disolfuro di carbonio

0,02

Formaldeide

0,005

Nitrosammine (********)

0,0005

Stirene

0,01

Tetracloroetilene

0,15

Toluene

0,1

Tricloretilene

0,05

Vinilcloruro

0,0001

Vinilcicloesene

0,002

Idrocarburi aromatici (totale)

0,3

VOC (totale)

0,5

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.1 b), se del caso corroborata da una relazione di prova che presenta i risultati dell'analisi di prova in camera secondo la norma ISO 16000-9.

Il campione imballato è conservato a temperatura ambiente per almeno 24 ore, successivamente è tolto dall'imballaggio e trasferito immediatamente in camera di prova. Il campione è collocato su un supporto che consente l'accesso dell'aria su tutti i lati. I fattori climatici sono adeguati a quelli previsti dalla norma ISO 16000-9. Per il raffronto dei risultati delle prove, il tasso di aerazione specifico dell'area (q = n/l) è pari a 1 e il tasso di aerazione è compreso fra 0,5 e 1. Il campionamento dell'aria inizia circa 24 ± 1 ore dopo il caricamento della camera per un'ora su cartucce DNPH per l'analisi della formaldeide e di altre aldeidi e su Tenax TA per l'analisi di altri composti organici volatili. La durata del campionamento per altri composti può durare più a lungo ma si conclude entro 30 ore.

L'analisi della formaldeide e delle altre aldeidi è conforme alla norma ISO 16000-3. Salvo indicazione diversa, l'analisi di altri composti organici volatili è conforme alla norma ISO 16000-6.

Le prove effettuate secondo la norma CEN/TS 16516 sono ritenute equivalenti a quelle eseguite secondo la serie di norme ISO 16000.

L'analisi delle nitrosammine è effettuata mediante gascromatografia abbinata a un rivelatore per analisi a energia termica (GC-TEA), conformemente al metodo BGI 505-23 (in precedenza ZH 1/120.23) o equivalente.

7.2.   Schiuma poliuretanica (PUR)

7.2 a)   Sostanze e miscele con restrizioni d'uso

Nella schiuma PUR le concentrazioni delle sostanze e delle miscele elencate in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 14.

Tabella 14

Elenco delle sostanze e delle miscele con restrizioni d'uso nelle schiume PUR

Gruppo di sostanze

Sostanza (sigla, numero CAS, simbolo dell'elemento)

Valore limite

Metodo

Biocidi

 

Non aggiunto intenzionalmente

A

Ritardanti di fiamma

 

Non aggiunti (salvo conformità con le condizioni di cui alle voci b e c della tabella 2)

A

Metalli pesanti

As (Arsenico)

0,2 ppm

B

Cd (Cadmio)

0,1 ppm

B

Co (Cobalto)

0,5 ppm

B

Cr (Cromo), totale

1,0 ppm

B

Cr VI (Cromo esavalente)

0,01 ppm

B

Cu (Rame)

2,0 ppm

B

Hg (Mercurio)

0,02 ppm

B

Ni (Nichel)

1,0 ppm

B

Pb (Piombo)

0,2 ppm

B

Sb (Antimonio)

0,5 ppm

B

Se (selenio)

0,5 ppm

B

Plastificanti

Dibutilftalato (DBP, 84-74-2) (*********)

0,01 % p/p (somma di tutti i 6 ftalati nei mobili per bambini di età inferiore a tre anni)

C

Di-n-ottilftalato (DNOP, 117-84-0) (*********)

Di (2-etilesil)-ftalato (DEHP, 117-81-7) (*********)

Butilbenzilftalato (BBP, 85-68-7) (*********)

Di-iso-decilftalato (DIDP, 26761-40-0)

Di-iso-nonilftalato (DINP, 28553-12-0)

Ftalati che figurano nell'elenco ECHA delle sostanze candidate (**********)

Non aggiunto intenzionalmente

A

TDA e MDA

2,4 Toluenediammina (2,4-TDA, 95-80-7)

5,0 ppm

D

4,4′- Diamminodifenilmetano

4,4′-MDA, 101-77-9)

5,0 ppm

D

Sostanze organostanniche

Tributilstagno (TBT)

50 ppm

E

Dibutilstagno (DBT)

100 ppm

E

Monobutilstagno (MBT)

100 ppm

E

Tetrabutilstagno (TeBT)

Monoottilstagno (MOT)

Diottilstagno (DOT)

Tricicloesilstagno (TcyT)

Trifenilstagno (TPhT)

Somma

500 ppm

E

Altre sostanze specifiche soggette a restrizioni

Diossine clorurate o bromurate o furani

Non aggiunto intenzionalmente

A

Idrocarburi clorurati: (1,1,2,2-Tetracloroetano, Pentacloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,1-Dicloroetilene)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Fenoli clorurati (PCP, TeCP, 87-86-5)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Esaclorocicloesano (58-89-9)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Monometildibromo–Difenilmetano (99688-47-8)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Monometildicloro-Difenilmetano (81161-70-8)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Nitriti

Non aggiunto intenzionalmente

A

Bifenili polibromurati (PBB, 59536-65-1)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Pentabromodifeniletere (PeBDE, 32534-81-9)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Ottabromodifeniletere (OBDE, 32536-52-0)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Bifenili policlorurati (PCB, 1336-36-3)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Terfenili policlorurati (PCT, 61788-33-8)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Tris(2,3-dibromopropil) fosfato (TRIS, 126-72-7)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Trimetilfosfato (512-56-1)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Tris-(aziridinil)-fosfinossido (TEPA, 545-55-1)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Tris(2-cloroetil)-fosfato (TCEP, 115-96-8)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Metilfosfonato di dimetile (DMMP, 756-79-6)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.2 a). Se è necessario effettuare prove, il richiedente presenta i relativi risultati attestanti la conformità ai limiti di cui alla tabella 14. Per quanto riguarda i metodi B, C, D ed E se è necessaria un'analisi, si prelevano 6 campioni da una profondità massima di 2 cm della superficie del materiale inviato al pertinente laboratorio.

A.

Per i biocidi, gli ftalati e le altre sostanze specifiche soggette a restrizioni il richiedente allega una dichiarazione corredata da dichiarazioni dei fornitori della schiuma in cui si conferma che questi non sono stati aggiunti intenzionalmente alla formula della schiuma.

B.

Per i metalli pesanti il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Il campione macinato di materiale è eluito secondo la norma DIN 38414-S4 o equivalente in un rapporto di 1:10. Il filtrato risultante è setacciato attraverso un filtro a membrana da 0,45 μm (se del caso per filtraggio a pressione). La soluzione ottenuta è esaminata per ricercarvi il contenuto di metalli pesanti mediante spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES o ICP-OES) oppure mediante spettrofotometria di assorbimento atomico con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.

C.

Per il quantitativo totale di plastificanti il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. L'estrazione è effettuata mediante un metodo comprovato, quale l'estrazione subsonica di 0,3 g di campione in una fiala con 9 ml di t-Butilmetiletere per un'ora, seguita dalla determinazione degli ftalati mediante GC con un rivelatore selettivo di massa a monitoraggio di singoli ioni (SIM Modus).

D.

Per TDA ed MDA il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si esegue l'estrazione di 0,5 g di campione composito in una siringa da 5 ml con 2,5 ml di soluzione acquosa di acido acetico all'1 %. La siringa è svuotata per poi essere di nuovo riempita del liquido. Dopo aver ripetuto questa operazione 20 volte, si conserva l'estratto finale per analizzarlo. Si aggiunge alla siringa una nuova quantità di 2,5 ml di soluzione acquosa di acido acetico all'1 % e si ripetono altri 20 cicli. Dopo di che l'estratto è combinato con il primo estratto e diluito fino a 10 ml in un matraccio tarato con acido acetico. Gli estratti sono analizzati mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC/UV) o HPLC-MS. Se si sospettano interferenze, si procede a una nuova analisi mediante cromatografia liquida ad alta prestazione–spettrometria di massa (HPLC-MS).

E.

Per le sostanze organostanniche il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Un campione composito del peso di 1-2 g è mescolato con almeno 30 ml di agente di estrazione per 1 ora in un bagno a ultrasuoni a temperatura ambiente. L'agente di estrazione è una miscela composta come segue: 1 750 ml di metanolo + 300 ml di acido acetico + 250 ml di soluzione salina (pH 4,5). La soluzione salina è una soluzione composta da 164 g di acetato di sodio in 1 200 ml d'acqua e 165 ml di acido acetico, da diluire in acqua fino a un volume di 2 000 ml. Dopo l'estrazione le specie di alchili di stagno sono derivate aggiungendo 100 μl di soluzione di tetraetilborato di sodio in tetraidrofurano (THF) (200 mg/ml THF). Il derivato è estratto mediante n-esano e il campione è sottoposto a una seconda procedura di estrazione. Entrambi gli estratti di esano sono combinati e ulteriormente usati per determinare i composti organici dello stagno mediante gascromatografia a rivelazione di massa selettiva in SIM Modus.

7.2 b)   Emissioni di VOC su 72 ore

Dopo 72 ore le concentrazioni in camera di prova delle sostanze elencate in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 15.

Tabella 15

Limiti di emissione di VOC su 72 ore per le schiume PUR

Sostanza (numero CAS)

Valore limite (mg/m3)

Formaldeide (50-00-0)

0,005

Toluene (108-88-3)

0,1

Stirene (100-42-5)

0,005

Tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1 A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

0,005

Somma di tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1 A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

0,04

Idrocarburi aromatici

0,5

VOC (totale)

0,5

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.2 b). Se del caso, la dichiarazione è corroborata dai risultati di prova attestanti la conformità ai limiti di cui alla tabella 15. La combinazione campione/camera di prova è:

 

1 campione avente dimensione di 25 × 20 × 15 cm collocato in una camera di prova di 0,5 m3, oppure

 

2 campioni avente dimensione di 25 × 20 × 15 cm collocati in una camera di prova di 1,0 m3.

Il campione di schiuma è collocato sul fondo di una camera di prova di emissione ed è condizionato per 3 giorni a 23 °C e 50 % di umidità relativa, applicando un tasso di scambio d'aria orario n = 0,5 e un carico L della camera pari a 0,4 m2/m3 (= superficie totale esposta del campione in relazione alle dimensioni della camera senza sigillarne i bordi e il retro) conformemente alle norme ISO 16000-9 e ISO 16000-11.

Il campionamento è effettuato 72 ± 2 ore dopo aver caricato la camera per 1 ora con cartucce Tenax TA e DNPH rispettivamente per l'analisi dei VOC e della formaldeide. Le emissioni di VOC sono catturate sui tubi adsorbenti Tenax TA e poi analizzate mediante GC-MS a termodesorbimento conformemente alla norma ISO 16000-6.

I risultati sono semiquantitativi e sono espressi come toluene equivalente. Ogni analita specificato è indicato a partire da un limite di concentrazione ≥ 1 μg/m3. Il valore totale VOC è la somma di tutti gli analiti aventi una concentrazione ≥ 1 μg/m3 eluiti nel periodo di ritenzione incluso fra l'n-esano (C6) e l'n-esadecano (C16) compresi. La somma di tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1 A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 è la somma di tutte queste sostanze aventi una concentrazione ≥ 1 μg/m3. Se i risultati delle prove superano i limiti della norma, è necessario procedere alla quantificazione della sostanza specifica. La formaldeide può essere determinata raccogliendo l'aria campionata su una cartuccia DNPH e effettuando un'analisi mediante HPLC/UV conformemente alla norma ISO 16000-3.

Le prove effettuate secondo la norma CEN/TS 16516 sono ritenute equivalenti a quelle eseguite secondo la serie di norme ISO 16000.

7.2 c)   Agenti schiumogeni

Non è ammesso l'uso di composti organici alogenati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di non uso rilasciata dal produttore di schiuma.

7.3.   Altri materiali di imbottitura

È ammesso l'uso di altri materiali come imbottitura nella tappezzeria per mobili se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

sono rispettati i requisiti generali relativi alle sostanze pericolose di cui al criterio 2;

non sono usati composti organici alogenati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari;

non sono usate piume o piumino come materiale di imbottitura/riempimento da soli o in miscele;

se il materiale di imbottitura/riempimento comprende fibra di cocco gommata con lattice, si dimostra la conformità ai criteri 7.1 a) e 7.1 b).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità attestante:

i)

la natura del materiale di imbottitura/riempimento usato e ogni altro materiale misto;

ii)

che il materiale non contiene SVHC o altre sostanze pericolose non espressamente oggetto di deroga elencate alla tabella 2;

iii)

che non sono stati utilizzati composti organici alogenati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari;

iv)

che non sono state usate piume o piumino di origine animale come materiale di imbottitura/riempimento da soli o in miscele;

v)

la conformità al criterio 7.1 per quanto riguarda le sostanze soggette a restrizioni e le emissioni di VOC se la fibra di cocco è stata gommata con lattice.

Criterio 8 — Vetro: uso di metalli pesanti

Questo criterio si applica a qualsiasi materiale di vetro incluso nel mobile finito, indipendentemente dalla sua frazione massica.

Il vetro usato nel mobile soddisfa le seguenti condizioni:

non contiene vetro al piombo;

non contiene impurità di piombo, mercurio o cadmio in livelli superiori a 100 mg/kg per metallo;

per il vetro da specchi, le pitture, i fondi o le vernici usate sul retro dello specchio hanno un contenuto di piombo inferiore a 2 000 mg/kg di sostanza in scatola. I rivestimenti sono applicati mediante il processo allo stagno anziché al rame.

Valutazione e verifica:

i)

Il richiedente presenta una dichiarazione rilasciata dal o dai fornitori di vetro attestante che non è contenuto vetro al piombo nel mobile finito. In assenza di un'adeguata dichiarazione, l'organismo competente può esigere l'analisi del vetro nel mobile finito mediante un metodo non distruttivo che si avvale di un analizzatore a fluorescenza a raggi X.

ii)

Il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore di vetro attestante che il vetro presente nel mobile non contiene impurità di piombo, mercurio o cadmio in livelli superiori a 100 mg/kg (0,01 % p/p); In assenza di un'adeguata dichiarazione, l'organismo competente può esigere la prova relativa a tali metalli nel vetro mediante fluorescenza a raggi X secondo i principi della norma ASTM F2853-10 o equivalente.

iii)

Il richiedente presenta una dichiarazione rilasciata dal fornitore di specchi attestante che tutte le formule delle pitture, dei fondi e delle vernici usati sul dorso dello specchio contengono meno di 2 000 mg/kg di piombo (0,2 p/p). La dichiarazione è corroborata dalla pertinente scheda dati di sicurezza o da analoga documentazione. Si allega un'ulteriore dichiarazione del fornitore di vetro da specchio attestante che il rivestimento del dorso è stato applicato mediante il «processo allo stagno» e non il «processo al rame».

Criterio 9 — Requisiti relativi al prodotto finito

9.1.   Idoneità all'uso

I mobili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono considerati idonei all'uso se soddisfano i requisiti stabiliti nella versione più recente delle pertinenti norme EN elencate in appendice IV relative alla durabilità, alle dimensioni, alla sicurezza e alla robustezza del prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione attestante quali delle eventuali norme elencate all'appendice IV sono applicabili al prodotto e presenta quindi una dichiarazione di conformità alle pertinenti norme EN, corroborata da risultati di prova rilasciati dal fabbricante di mobili o dal fornitore delle parti/dei materiali componenti, come opportuno.

9.2.   Garanzia di prodotto estesa

Il richiedente offre senza oneri supplementari una garanzia minima quinquennale a decorrere dalla data di consegna del prodotto. Questa garanzia è offerta senza pregiudicare gli obblighi di legge facenti capo al fabbricante e al venditore ai sensi della legislazione nazionale.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità e indica i termini e le condizioni della garanzia di prodotto estesa che figurano nella documentazione di informazione al consumatore e che soddisfano i requisiti minimi stabiliti dal presente criterio.

9.3.   Disponibilità di pezzi di ricambio

Per un periodo almeno quinquennale a decorrere dalla data di consegna il fabbricante di mobili mette a disposizione dei clienti i pezzi di ricambio. L'eventuale costo dei pezzi di ricambio è proporzionale al costo totale del mobile. Sono indicati i recapiti presso cui rivolgersi per ottenere i pezzi di ricambio.

Valutazione e verifica: il fabbricante di mobili presenta una dichiarazione attestante che per un periodo almeno quinquennale a decorrere dalla data di consegna sono disponibili i pezzi di ricambio. I pezzi di ricambio sono disponibili a titolo gratuito durante il periodo di validità della garanzia se le merci risultano difettose in condizioni normali d'uso o sono disponibili a un costo proporzionato se le merci sono state danneggiate da un uso scorretto. Le informazioni al consumatore includono i recapiti presso cui rivolgersi.

9.4.   Progettazione per lo smontaggio

Per i mobili che consistono di diverse parti/diversi materiali componenti, il prodotto è progettato per lo smontaggio al fine di agevolarne la riparazione, il riutilizzo e il riciclaggio. Si includono semplici istruzioni illustrate in merito allo smontaggio e alla sostituzione delle parti/dei materiali componenti. Lo smontaggio e le operazioni di sostituzione devono poter essere svolte per mezzo di comuni attrezzi di base e da mani non esperte.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta i disegni tecnici che illustrano il modo di montare e smontare il mobile per mezzo di comuni attrezzi di base e da mani non esperte. Per la tappezzeria tale smontaggio può includere l'uso di cerniere lampo e velcro per attaccare/staccare i cuscini dal telaio dei divani e inserire/togliere l'imbottitura interna dai materiali di rivestimento. Se necessario, si fa in modo che le viti da inserire direttamente nei pannelli a base di legno possano, in fase di rimontaggio, essere inserite in punti diversi rispetto a quelli da cui erano state tolte durante lo smontaggio.

9.5.   Emissioni di VOC

Se il mobile contiene alcune parti/alcuni materiali componenti elencati in appresso, la prova vertente sulle emissioni di VOC è necessaria per:

i rivestimenti da tappezzeria di cuoio;

i rivestimenti da tappezzeria di tessuti rivestiti;

le parti componenti che costituiscono oltre il 5 % del peso totale del mobile (imballaggio escluso) e che sono state trattate con formule di rivestimento a elevato contenuto di VOC (superiore al 5 %) applicate in dosi superiori a 30 g/m2 di superficie rivestita o le cui dosi non sono state calcolate.

L'imballaggio e la spedizione dei campioni inviati per sottoporre a prove, la loro manipolazione e il loro condizionamento, i requisiti della camera di prova e i metodi di analisi dei gas seguono le procedure descritte nella serie di norme ISO 16000.

Le prove possono essere effettuate sull'intero mobile (cfr. condizioni e limiti alla tabella 16) o in camere di prova più piccole idonee alle parti/ai materiali componenti suelencati (cfr. condizioni e limiti alla tabella 17).

Le emissioni di VOC non superano i valori limite di cui alle tabelle 16 e 17.

Tabella 16

Valori limite massimi per le emissioni di VOC per specifici mobili

Parametro di prova

Poltrone e divani

Sedie da ufficio

Altri mobili

Volume della camera

Nell'intervallo 2-10 m3

Tasso di carico

Il prodotto occupa circa il 25 % del volume della camera

 (***********) 0,5-1,5 m2/m3

Tasso di aerazione

4,0 m3/h

2,0 m3/h

 (***********) 0,5-1,5 h– 1

Sostanza

3d

28d

3d

28d

28d

Formaldeide

60 μg/m3

60 μg/m3

60 μg/m3

TVOC (***********)

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

≤ 450 μg/m3

TSVOC

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

≤ 80 μg/m3

Sostanze C (10)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (per sostanza)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (per sostanza)

≤ 1 μg/m3 (per sostanza)

Valore R per sostanze LCI (11)

≤ 1

≤ 1

≤ 1


Tabella 17

Valori limite massimi per le emissioni di VOC per determinati parti/materiali componenti

Parametro di prova

Parti componenti rivestite

Materiali di rivestimento da tappezzeria di cuoio o di tessuti rivestiti

Volume della camera minimo consentito

200 l per le parti componenti a base di legno

20 l per le altre parti componenti

20 L

Tasso di aerazione

0,5 h– 1

1,5 m3/m2.h

Sostanza

3d

28d

3d

28d

Formaldeide

60 μg/m3

60 μg/m3

TVOC

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

TSVOC

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

Sostanze C (12)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (per sostanza)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (per sostanza)

Valore R per sostanze LCI (13)

≤ 1

≤ 1

Valutazione e verifica: se il mobile deve essere sottoposto alla prova di emissioni di VOC del prodotto finito, il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, corroborata da una relazione delle prove in camera effettuate secondo la serie di norme ISO 16000. Le prove effettuate secondo la norma CEN/TS 16516 sono considerate equivalenti a quelle effettuate secondo la norma ISO 16000. Se i limiti di concentrazione in camera specificati a 28 giorni possono essere soddisfatti 3 giorni dopo il collocamento del campione nella camera, o dopo qualsiasi altro periodo compreso fra 3 e 27 giorni dopo il collocamento del campione nella camera, allora la conformità ai requisiti può essere dichiarata e la prova può essere interrotta prima del previsto.

I dati di prova risalenti al massimo a 12 mesi prima della presentazione della domanda di marchio Ecolabel UE sono validi per i prodotti o le parti/i materiali componenti a patto che non siano state apportate variazioni al processo produttivo o alle formule chimiche usate, suscettibili di aumentare le emissioni di VOC dal prodotto finito o dai relativi materiali/parti componenti.

Per attestare la conformità delle parti/dei materiali componenti ai limiti di cui alla tabella 17 si accettano dati di prova forniti direttamente dai fornitori se corredati di una dichiarazione del fornitore stesso.

Criterio 10 — Informazioni al consumatore

Congiuntamente al prodotto si fornisce un unico documento di informazione al consumatore che contenga informazioni, nella lingua del paese in cui è commercializzato il prodotto, in merito ai seguenti aspetti:

una descrizione del prodotto rispetto ai requisiti di cui al criterio 1;

una descrizione dei modi migliori per smaltire il prodotto (per esempio riutilizzo, ripresa da parte del richiedente, riciclaggio, recupero di energia), ordinati secondo il loro impatto sull'ambiente;

informazioni in merito ai tipi di polimero di qualsiasi parte componente di plastica avente un peso superiore a 100 g e non marcata conformemente ai requisti del criterio 4.1;

una dichiarazione attestante che la designazione, la descrizione, l'etichetta o la marcatura del cuoio sono conformi ai requisiti stabiliti dalle norme EN 15987 ed EN 16223;

una dichiarazione attestante le condizioni d'uso del mobile. A titolo di esempio: interno, esterno, intervalli di temperatura, capacità portante e modalità corrette di pulizia del prodotto;

informazioni relative al tipo di vetro usato, eventuali informazioni in materia di sicurezza, la relativa idoneità al contatto con materiali duri come vetro, metallo o pietra nonché informazioni in merito allo smaltimento corretto del vetro, per esempio l'eventuale compatibilità con il vetro del contenitore post-consumo;

una dichiarazione di conformità con le pertinenti norme di sicurezza antincendio nel paese dove è commercializzato il mobile imbottito, i dettagli relativi agli eventuali ritardanti di fiamma e l'indicazione dei materiali nei quali sono stati usati;

una dichiarazione di non uso di biocidi per impartire un effetto di disinfezione finale in qualsiasi mobile chiaramente destinato a un uso interno e, per i mobili destinati a uso esterno, una dichiarazione relativa a quali principi attivi dei biocidi siano eventualmente stati usati e in quali materiali;

una dichiarazione di conformità alle eventuali norme EN pertinenti di cui al criterio 9.1 e all'appendice IV;

le informazioni pertinenti relative ai termini e alle condizioni della garanzia di prodotto secondo quanto prescritto al criterio 9.2;

i recapiti utili per ottenere i pezzi di ricambio secondo quanto prescritto al criterio 9.3;

istruzioni di montaggio e smontaggio chiaramente illustrate secondo quanto prescritto al criterio 9.4.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una copia del documento di informazione che deve essere fornito al consumatore insieme al prodotto, a dimostrazione della conformità con ciascuno dei punti elencati nel criterio, se del caso.

Criterio 11 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

L'etichetta facoltativa con casella di testo presenta, se del caso, tre delle seguenti dichiarazioni:

Legno, sughero, bambù e vimini provenienti da foreste gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile

Contenuto riciclato (legno o plastica, se pertinente)

Sostanze pericolose con restrizioni d'uso

Non trattato con biocidi (se pertinente)

Non trattato con ritardanti di fiamma (se pertinente)

Prodotto a basse emissioni di formaldeide

Prodotto a basse emissioni di VOC

Prodotto progettato per essere smontato e riparato con facilità

Se nella tappezzeria del mobile sono stati usati materiali tessili a base di cotone contenente cotone biologico o IPM, nella casella 2 del marchio Ecolabel UE può figurare il testo seguente.

Tabella 18

Informazioni che possono figurare accanto al marchio Ecolabel UE relative al cotone contenuto nei materiali tessili

Specifiche di prodotto

Testo facoltativo

Contenuto biologico superiore al 95 %

Tessili fatti con cotone biologico

Contenuto IPM superiore al 70 %

Cotone coltivato con uso ridotto di pesticidi

Il documento «EU Ecolabel logo guidelines» sull'uso dell'etichetta facoltativa con la casella di testo è pubblicato all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità con questo criterio.


(1)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(2)  Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).

(3)  ECHA, Sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

(*)  Lo smaltimento del colore nel trattamento delle acque reflue si considera avvenuta nel momento in cui gli effluenti della tintoria soddisfano i seguenti coefficienti di spettro: (i) 7 m– 1 a 436nm, 5 m– 1 a 525nm e 3 m– 1 a 620nm.

(4)  ECHA, Banca dati delle sostanze registrate ai sensi del regolamento REACH: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

(5)  ECHA, Cooperazione con le agenzie di regolamentazione omologhe, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(6)  «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood», ottobre 2002. Consultabile in linea all'indirizzo: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.

(7)  Regulation 93120 «Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products» California Code of Regulations.

(**)  Non applicabile ai prodotti bianchi o ai prodotti non tinti né stampati.

(***)  Si ammette tuttavia un livello 4 se i tessuti di rivestimento da tappezzeria sono sia di colore chiaro (profondità standard < 1/12), sia composti da oltre il 20 % di lana o di altre fibre cheratiniche o da oltre il 20 % di lino o di altre fibre liberiane.

(****)  Un totale di 22 arilammine elencate alla voce 43 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 oltre a due altri composti (cfr. appendice III, tabella 1, per un elenco completo delle arilammine da sottoporre a prova). Il limite di rilevamento per la norma EN ISO 17234-1 è di 30 mg/kg.

(*****)  Per la norma EN ISO 17075 si ipotizza un limite di rilevamento generico di 3 mg/kg.

(******)  Mobili progettati appositamente per bambini di età inferiore a tre anni.

(*******)  Se i materiali tessili sottoposti a prova sono stati trattati con ATO come catalizzatore, a norma delle condizioni di deroga relative all'uso di ATO alla voce c) della tabella 2, essi sono allora esonerati dalla conformità al limite di lisciviazione per l'antimonio.

(8)  Decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (notificata con il numero C(2013) 618) (GU L 45 del 16.2.2013, pag. 13).

(9)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(********)  N-nitrosodimetilammina (NDMA), N-nitrosodietilammina (NDEA), N-nitrosometiletilammina (NMEA), N-nitrosodi-i-propilammina (NDIPA), N-nitrosodi-n-propilammina (NDPA), N-nitrosodi-n-butilammina (NDBA), N-nitrosopirrolidinone (NPYR), N-nitrosopiperidina (NPIP), N-nitrosomorfolina (NMOR).

(*********)  0,01 % p/p (somma di 4 ftalati in tutti gli altri mobili).

(**********)  Con riferimento alla versione più recente dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'ECHA al momento della presentazione della domanda.

(***********)  Anche se è possibile variare il tasso di carico e il tasso di aerazione per altri mobili, il rapporto fra il tasso di carico (m2/m3) e il tasso di aerazione (h– 1) deve restare pari a 1,0.

(10)  La formaldeide è esclusa dal computo cumulativo delle emissioni VOC cancerogene e ha invece un proprio limite individuale.

(11)  Valore R = totale di tutti i quozienti (Ci/LCIi) < 1 (in cui Ci = concentrazione della sostanza nell'aria della camera, LCIi = valore LCI della sostanza quale definito dai dati più recenti raccolti nell'ambito della European Collaborative Action «Urban air, indoor environment and human exposure».

(12)  La formaldeide è esclusa dal computo cumulativo delle emissioni VOC cancerogene e ha invece un proprio limite individuale.

(13)  Valore R = totale di tutti i quozienti (Ci/LCIi) < 1 (in cui Ci = concentrazione della sostanza nell'aria della camera, LCIi = valore LCI della sostanza quale definito dai dati più recenti raccolti nell'ambito della European Collaborative Action «Urban air, indoor environment and human exposure».

Appendice I

ORIENTAMENTI PER CALCOLARE I VOC DEI RIVESTIMENTI SUPERFICIALI

Il metodo di calcolo richiede le seguenti informazioni:

area totale della superficie rivestita del prodotto assemblato finito

il contenuto di VOC del composto di rivestimento (in g/l);

il volume del composto di rivestimento presente prima dell'operazione di rivestimento;

il numero di unità identiche lavorate durante l'operazione di rivestimento;

il volume del composto di rivestimento residuo dopo l'operazione di rivestimento.

In appresso un esempio di calcolo:

area totale della superficie rivestita del prodotto assemblato finito

= 1,5 m2.

il contenuto di VOC del composto di rivestimento (in g/l)

= 120 g/L.

il volume (1) del composto di rivestimento presente prima dell'operazione di rivestimento

= 18,5L.

il numero di unità identiche lavorate durante l'operazione di rivestimento

= 4.

il volume (1) del composto di rivestimento residuo dopo l'operazione di rivestimento

= 12,5L


area totale rivestita

= 4 × 1.5 m2

= 6 m2.

volume totale del composto di rivestimento usato

= 18,5 — 12,5

= 6L.

VOC totali applicati alla superficie

= 3,9L × 120 g/L

= 468 g

VOC totali applicati per m2

= 468 g/6 m2

= 78 g/m2.

Se si applicano uno o più composti di rivestimento, come i fondi o le finiture, il consumo volumetrico e i contenuti di VOC sono anch'essi calcolati e sommati.

Per ridurre il contenuto totale di VOC usati nelle operazioni di rivestimento è possibile utilizzare tecniche più efficienti. Le efficienze indicative delle diverse tecniche di rivestimento sono illustrate oltre.

Tabella

Fattori di efficienza indicativa per le tecniche di rivestimento:

Tecnica di rivestimento

Efficacia

%

Fattore di efficienza

Spruzzatore senza riciclaggio

50

0,5

Spruzzo elettrostatico

65

0,65

Spruzzatore con riciclaggio

70

0,7

Trattamento a campana/disco

80

0,8

Rivestimento a rullo

95

0,95

Rivestimento a tampone

95

0,95

Rivestimento sotto vuoto

95

0,95

Trattamento per immersione

95

0,95

Sciacquatura

95

0,95


(1)  N.B.: anziché il volume, è possibile usare il peso a condizione che la densità del composto di rivestimento sia nota e sia presa in considerazione nel calcolo.

Appendice II

REQUISITI EX NORMA EN 13336 PER IL CUOIO PER MOBILI

Tabella

Requisiti fisici del cuoio usato nei mobili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE (conformemente alla norma EN 13336)

Caratteristiche fondamentali

Metodo di prova

Valori raccomandati

Nubuck, pelle scamosciata e anilina (*)

Semianilina (*)

Rivestito, pigmentato e altri (*)

pH e ΔpH

EN ISO 4045

≥ 3,5 (se pH < 4,0, ΔpH ≤ 0,7

Carico di strappo, valore medio

EN ISO 3377-1

> 20 N

Resistenza del colore allo sfregamento oscillatorio

EN ISO 11640.

Massa totale del cilindro 1 000  g.

Soluzione alcalina del sudore quale definita alla norma EN ISO 11641.

Aspetti da valutare

Variazione di colore del cuoio e colorazione del feltro

Variazione di colore del cuoio e colorazione del feltro Nessun danno alla finitura

con feltro asciutto

50 cicli, ≥ 3 scala di grigi

500 cicli, ≥ 4 scala di grigi

con feltro umido

20 cicli, ≥ 3 scala di grigi

80 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi

250 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi

con feltro inumidito con sudore artificiale

20 cicli, ≥ 3 scala di grigi

50 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi

80 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi

Resistenza del colore alla luce artificiale

EN ISO 105-B02 (metodo 3)

≥ 3 scala di blu

≥ 4 scala di blu

≥ 5 scala di blu

Adesione della finitura secca

EN ISO 11644

≥ 2N/10 mm

Flessione continua a secco

EN ISO 5402-1

Solo per il cuoio all'anilina con finitura non pigmentata, 20 000 cicli (senza crepe nella finitura)

50 000 cicli (senza crepe nella finitura)

50 000 cicli (senza crepe nella finitura)

Resistenza del colore alla macchia d'acqua

EN ISO 15700

≥ 3 scala dei grigi (nessun rigonfiamento permanente)

Resistenza della finitura alle crepe da freddo

EN ISO 17233

– 15 °C (senza crepe nella finitura)

Resistenza al fuoco

EN 1021 o norma nazionale pertinente

Superata


(*)  Definizioni dei tipi di cuoio secondo la norma EN 15987.

Appendice III

COMPOSTI ARILAMMINICI VIETATI NEL CUOIO, NEI MATERIALI TESSILI E NEI TESSUTI RIVESTITI FINITI

Sono incluse le sostanze di cui alla voce 43 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 che devono essere ricercate in qualsiasi cuoio colorato (secondo la norma EN 17234) o sui materiali tessili (secondo le norme EN 14362-1 e -3).

Tabella 1

Arilammine cancerogene da ricercare nei materiali tessili o nel cuoio.

Arilammina

Numero CAS

Arilammina

Numero CAS

4-amminodifenile

(92-67-1)

4,4′-ossidianilina

(101-80-4)

Benzidina

(92-87-5)

4,4′-tiodianilina

(139-65-1)

4-cloro-o-toluidina

(95-69-2)

o-toluidina

(95-53-4)

2-naftilammina

(91-59-8)

2,4-diamminotoluene

(95-80-7)

o-ammino-azotoluene

(97-56-3)

2,4,5-trimetilanilina

(137-17-7)

2-ammino-4-nitrotoluene

(99-55-8)

4-amminoazobenzene

(60-09-3)

4-cloroanilina

(106-47-8)

o-anisidina

(90-04-0)

2,4-diamminoanisolo

(615-05-4)

2,4-Xilidina

(95-68-1)

4,4′-Diamminodifenilmetano

(101-77-9)

2,6-Xilidina

(87-62-7)

3,3′-diclorobenzidina

(91-94-1)

p-cresidina

(120-71-8)

3,3′-dimetossibenzidina

(119-90-4)

3,3′-dimetilbenzidina

(119-93-7)

3,3′-dimetil-4,4-diamminodifenilmetano

(838-88-0)

4,4′-metilene-bis-(2-cloroanilina)

(101-14-4)

Diversi altri composti coloranti non direttamente soggetti a restrizioni ai sensi della voce 43 dell'allegato XVII del regolamento CE) n. 1907/2006 sono noti per scindersi durante la lavorazione e formare alcune delle sostanze vietate elencate alla tabella 1. Al fine di ridurre l'incertezza in merito al rispetto del limite di 30 mg/kg relativo alle sostanze elencate alla tabella 1, si raccomanda ai fabbricanti, ma non si impone loro l'obbligo, di evitare l'uso dei coloranti di cui alla tabella 2.

Tabella 2

Elenco indicativo dei coloranti che possono scindersi in arilammine cancerogene

Coloranti in dispersione

Coloranti basici

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Basic Brown 4

Basic Red 114

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Basic Red 111

 

Coloranti acidi

CI Acid Black 29

CI Acid Red 4

CI Acid Red 85

CI Acid Red 148

CI Acid Black 94

CI Acid Red 5

CI Acid Red 104

CI Acid Red 150

CI Acid Black 131

CI Acid Red 8

CI Acid Red 114

CI Acid Red 158

CI Acid Black 132

CI Acid Red 24

CI Acid Red 115

CI Acid Red 167

CI Acid Black 209

CI Acid Red 26

CI Acid Red 116

CI Acid Red 170

CI Acid Black 232

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 119:1

CI Acid Red 264

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 128

CI Acid Red 265

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 35

CI Acid Red 115

CI Acid Red 420

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 48

CI Acid Red 128

CI Acid Violet 12

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 73

CI Acid Red 135

 

Coloranti diretti

Direct Black 4

Direct Blue 192

Direct Brown 223

Direct Red 28

Direct Black 29

Direct Blue 201

Direct Green 1

Direct Red 37

Direct Black 38

Direct Blue 215

Direct Green 6

Direct Red 39

Direct Black 154

Direct Blue 295

Direct Green 8

Direct Red 44

Direct Blue 1

Direct Blue 306

Direct Green 8,1

Direct Red 46

Direct Blue 2

Direct Brown 1

Direct Green 85

Direct Red 62

Direct Blue 3

Direct Brown 1:2

Direct Orange 1

Direct Red 67

Direct Blue 6

Direct Brown 2

Direct Orange 6

Direct Red 72

Direct Blue 8

Basic Brown 4

Direct Orange 7

Direct Red 126

Direct Blue 9

Direct Brown 6

Direct Orange 8

Direct Red 168

Direct Blue 10

Direct Brown 25

Direct Orange 10

Direct Red 216

Direct Blue 14

Direct Brown 27

Direct Orange 108

Direct Red 264

Direct Blue 15

Direct Brown 31

Direct Red 1

Direct Violet 1

Direct Blue 21

Direct Brown 33

Direct Red 2

Direct Violet 4

Direct Blue 22

Direct Brown 51

Direct Red 7

Direct Violet 12

Direct Blue 25

Direct Brown 59

Direct Red 10

Direct Violet 13

Direct Blue 35

Direct Brown 74

Direct Red 13

Direct Violet 14

Direct Blue 76

Direct Brown 79

Direct Red 17

Direct Violet 21

Direct Blue 116

Direct Brown 95

Direct Red 21

Direct Violet 22

Direct Blue 151

Direct Brown 101

Direct Red 24

Direct Yellow 1

Direct Blue 160

Direct Brown 154

Direct Red 26

Direct Yellow 24

Direct Blue 173

Direct Brown 222

Direct Red 22

Direct Yellow 48

Appendice IV

NORME DI DURABILITÀ, ROBUSTEZZA ED ERGONOMIA DEI MOBILI.

Tabella

Elenco indicativo delle norme EN in materia di mobili (elaborate dal Comitato tecnico CEN/TC 207 «Mobili») pertinenti ai fini del criterio 9.1

Norma

Titolo

Mobili imbottiti

EN 1021-1

Mobili — Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti — parte 1: Sorgente di accensione sigaretta in combustione lenta

EN 1021-2

Mobili — Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti — parte 2: Sorgente di accensione fiamma equivalente a quella di un fiammifero

Mobili per ufficio

EN 527-1

Mobilio per ufficio — Tavoli di lavoro e scrivanie — parte 1: Dimensioni

EN 527-2

Mobilio per ufficio — Tavoli di lavoro e scrivanie — parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza

EN 1023-2

Mobilio da ufficio — Schermi — parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza

EN 1335-1

Mobili per ufficio — Sedia da lavoro per ufficio — parte 1: Dimensioni — Determinazione delle dimensioni

EN 1335-2

Mobili per ufficio — Sedia da lavoro per ufficio — parte 2: Requisiti di sicurezza

EN 14073-2

Mobili per ufficio — Mobili contenitori — parte 2: Requisiti di sicurezza

EN 14074

Mobili per ufficio — Tavoli, scrivanie e mobili contenitori — Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili (dopo la prova i componenti non sono danneggiati e funzionano ancora come dovuto).

Mobili per esterno

EN 581-1

Mobili per esterno — Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività — parte 1: Requisiti generali di sicurezza

EN 581-2

Mobili per esterno — Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività — parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza e metodi di prova per le sedute

EN 581-3

Mobili per esterno — Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività — parte 3: Requisiti meccanici di sicurezza e metodi di prova per tavoli

Sedute

EN 1022

Mobili domestici — Sedute — Determinazione della stabilità

EN 12520

Mobili — Resistenza, durata e sicurezza — Requisiti per sedute domestiche

EN 12727

Mobili — Sedute su barra — Metodi di prova e requisiti per la resistenza e la durata

EN 13759

Mobili — Meccanismi di funzionamento per sedute e divani letto — Metodi di prova

EN 14703

Mobili — Agganci per sedute non-domestiche collegate in linea — Requisiti di resistenza e metodi di prova

EN 16139

Mobili — Resistenza, durabilità e sicurezza — Requisiti per sedute non domestiche

Tavoli

EN 12521

Mobili — Resistenza, durata e sicurezza — Requisiti per tavoli domestici

EN 15372

Mobili — Resistenza, durata e sicurezza — Requisiti per tavoli non domestici

Mobili per cucina

EN 1116

Mobili per cucina — Dimensioni di coordinamento per mobili per cucina e apparecchiature per cucina

EN 14749

Mobili contenitori e piani di lavoro per uso domestico e per cucina — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

Letti

EN 597-1

Mobili — Verifica dell'accendibilità dei materassi e delle basi del letto imbottite — parte 1: Fonte di combustione: Sigaretta in combustione lenta.

EN 597-2

Mobili — Verifica dell'accendibilità dei materassi e delle basi del letto imbottite — parte 2: Fonte di combustione: Fiamma equivalente a quella di un fiammifero

EN 716-1

Mobili — Letti e letti pieghevoli ad uso domestico per bambini — parte 1: Requisiti di sicurezza

EN 747-1

Mobili — Letti a castello e letti alti — parte 1: Requisiti di sicurezza, resistenza e durata

EN 1725

Mobili domestici — Letti e materassi — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

EN 1957

Mobili — Letti e materassi — Metodi di prova per la determinazione delle caratteristiche funzionali e dei criteri di valutazione

EN 12227

Box per uso domestico — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

Mobili contenitori

EN 16121

Mobili contenitori non domestici — Requisiti per la sicurezza, la resistenza, la durabilità e la stabilità

Altri tipi di mobili

EN 1729-1

Mobili — Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche — parte 1: Dimensioni funzionali

EN 1729-2

Mobili — Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche — parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di prova

EN 13150

Banchi da lavoro per laboratorio — Dimensioni, requisiti di sicurezza e metodi di prova

EN 14434

Superfici verticali di scrittura per istituzioni scolastiche — Requisiti ergonomici, tecnici e di sicurezza e metodi di prova