ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 208

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
2 agosto 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione, del 1o agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosato ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1314 della Commissione, del 1o agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1315 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito ad una modifica temporanea del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa quale risposta in favore dei rifugiati che fuggono dal conflitto in Siria

6

 

*

Decisione (UE) 2016/1316 del Consiglio, del 26 luglio 2016, che modifica la decisione 2009/908/UE che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio

42

 

*

Decisione (UE) 2016/1317 del Consiglio, del 28 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno del Belgio

45

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, recante orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero

46

 

*

Raccomandazione (UE) 2016/1319 della Commissione, del 29 luglio 2016, che modifica la raccomandazione 2006/576/CE sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone e ocratossina A in prodotti destinati all'alimentazione degli animali ( 1 )

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1313 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la prima alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2001/99/CE della Commissione (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva glifosato, come indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade sei mesi dopo la data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, o entro il 31 dicembre 2017 se questa data è anteriore.

(4)

Il 30 ottobre 2015 (5) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha trasmesso alla Commissione la sua dichiarazione sulla valutazione tossicologica dell'ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2), una sostanza usata di frequente come coformulante nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato. L'Autorità ha concluso che, rispetto al glifosato, in tutti i punti finali esaminati sono stati osservati effetti tossici significativi dell'ammina di sego polietossilata. Un altro motivo di preoccupazione che è stato segnalato riguarda il potenziale dell'ammina di sego polietossilata di incidere negativamente sulla salute umana se impiegata nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato. L'Autorità ha inoltre ritenuto che una probabile spiegazione dei dati medici negli esseri umani per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti glifosato è che la tossicità deriva soprattutto dalla componente ammina di sego polietossilata nella formulazione.

(5)

A norma della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) in combinato disposto con l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi. Poiché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato sono ampiamente utilizzati in applicazioni non agricole, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'utilizzo di tali prodotti sia ridotto al minimo o vietato in aree quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie.

(6)

I prodotti fitosanitari contenenti glifosato sono utilizzati anche in applicazioni pre-raccolto. In alcune situazioni gli usi pre-raccolto intesi a frenare o evitare una crescita indesiderata di erbe infestanti sono in linea con le buone pratiche agricole. Sembra tuttavia che i prodotti fitosanitari contenenti glifosato siano utilizzati anche allo scopo di controllare il momento del raccolto o di ottimizzare la trebbiatura, benché si possa ritenere che tali usi non rientrino nelle buone pratiche agricole. Tali usi possono pertanto non essere conformi alle disposizioni dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nell'autorizzare i prodotti fitosanitari gli Stati membri dovrebbero quindi prestare particolare attenzione a che gli usi pre-raccolto rispettino le buone pratiche agricole.

(7)

La Commissione ha invitato i notificanti a presentare osservazioni.

(8)

Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche è opportuno modificare le condizioni d'uso della sostanza attiva, escludendo in particolare l'utilizzo del coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2) nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato.

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(10)

A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, deve essere stabilito un elenco di coformulanti la cui inclusione nei prodotti fitosanitari non è accettata. La Commissione, l'Autorità e gli Stati membri hanno iniziato a lavorare al fine di stabilire tale elenco. Nel corso di tali lavori la Commissione presterà particolare attenzione ai coformulanti potenzialmente nocivi utilizzati nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato. L'elenco di coformulanti inaccettabili sarà stabilito in futuro in un atto separato, conformemente ai requisiti procedurali di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella settima colonna «Disposizioni specifiche» della voce numero 25 sul glifosato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il testo è sostituito dal seguente:

«Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul glifosato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione modificata il 27 giugno 2016 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto in rapporto ad usi non colturali,

devono prestare particolare attenzione ai rischi derivanti dall'uso nelle aree specifiche di cui all'articolo 12, lettera a), della direttiva 2009/128/CE,

devono prestare particolare attenzione a che gli usi pre-raccolto rispettino le buone pratiche agricole.

Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato non contengano il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Direttiva 2001/99/CE della Commissione, del 20 novembre 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione delle sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile (GU L 304 del 21.11.2001, pag. 14).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)   EFSA Journal 2015; 13(11): (4303). Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

(6)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).


2.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1314 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

166,9

ZZ

166,9

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

144,6

ZZ

144,6

0805 50 10

AR

187,3

CL

157,0

MA

157,0

TR

153,3

UY

171,3

ZA

165,3

ZZ

165,2

0806 10 10

BR

163,2

EG

214,9

MA

183,3

MX

378,3

US

233,8

ZZ

234,7

0808 10 80

AR

182,2

BR

108,4

CL

127,5

NZ

140,5

PE

106,8

US

177,7

UY

99,9

ZA

108,5

ZZ

131,4

0808 30 90

AR

207,1

CL

143,6

TR

164,7

ZA

127,9

ZZ

160,8

0809 29 00

TR

239,6

US

485,5

ZZ

362,6

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

166,5

ZZ

166,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

2.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/6


DECISIONE (UE) 2016/1315 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito ad una modifica temporanea del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa quale risposta in favore dei rifugiati che fuggono dal conflitto in Siria

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra (1) («accordo») è entrato in vigore il 1o maggio 2002. A norma dell'articolo 89 dell'accordo, è stato istituito un consiglio di associazione, incaricato di esaminare qualsiasi questione importante inerente all'accordo o ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

(2)

A norma dell'articolo 92 dell'accordo, è stato istituito un comitato di associazione, responsabile dell'attuazione dell'accordo e a cui il consiglio di associazione può delegare la totalità o una parte delle proprie competenze.

(3)

A norma dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione deve essere competente ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.

(4)

A norma dell'articolo 2 della decisione 2002/357/CE, CECA del Consiglio e della Commissione (2), la posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitato di associazione deve essere stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione.

(5)

A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 3 dell'accordo, modificato dalla decisione n. 1/2006 del consiglio di associazione UE-Giordania (3), il comitato di associazione può decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.

(6)

Il Regno hascemita di Giordania («Giordania») ha presentato alla comunità internazionale proposte per un approccio olistico al fine di dare una risposta economica alla crisi dei rifugiati siriani.

(7)

Nel quadro della conferenza internazionale sul sostegno alla Siria e alla regione, tenutasi a Londra il 4 febbraio 2016, la Giordania ha dichiarato la sua intenzione di permettere ai rifugiati siriani di partecipare al mercato del lavoro formale nel paese e ha stabilito una serie di azioni che avrebbe intrapreso a tal fine, in particolare con l'obiettivo di creare approssimativamente 200 000 opportunità di impiego per i rifugiati siriani.

(8)

In relazione a tale iniziativa, il 12 dicembre 2015 la Giordania ha richiesto un allentamento temporaneo delle norme di origine nell'ambito dell'accordo, al fine di rafforzare le esportazioni giordane nell'Unione e di creare ulteriori opportunità di impiego, in particolare per i rifugiati siriani.

(9)

A seguito dell'esame della richiesta della Giordania il Consiglio, a nome dell'Unione, ritiene giustificato approvare ulteriori norme di origine che, alle condizioni specificate nell'allegato del progetto di decisione del comitato di associazione allegato alla presente decisione («progetto di decisione del comitato di associazione»), in particolare per quanto riguarda i pertinenti prodotti e zone di produzione e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi per i rifugiati siriani, dovrebbero essere rese disponibili in alternativa a quelle di cui all'allegato II del protocollo n. 3 dell'accordo per le esportazioni dalla Giordania e dovrebbero essere le stesse che l'Unione applica alle importazioni dai paesi meno avanzati nel quadro del sistema di preferenze generalizzate/iniziativa «tutto tranne le armi».

(10)

L'allegato del progetto di decisione del comitato di associazione dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2026 ed è opportuno effettuare una revisione intermedia per consentire alle parti di realizzare adeguamenti mediante una decisione del comitato di associazione, se necessario.

(11)

Il conseguimento da parte della Giordania del suo obiettivo di creare circa 200 000 opportunità di impiego per i rifugiati siriani rappresenterebbe una tappa significativa anche per l'attuazione del progetto di decisione del comitato di associazione. Di conseguenza, una volta raggiunto tale obiettivo, l'Unione e la Giordania prenderanno in considerazione l'ulteriore semplificazione delle condizioni per i produttori in Giordania al fine di beneficiare della decisione del comitato di associazione.

(12)

L'applicazione dell'allegato della decisione del comitato di associazione dovrebbe essere corredata di un adeguato monitoraggio e di obblighi di rendicontazione periodica e dovrebbe essere possibile sospendere l'applicazione dell'allegato della decisione del comitato di associazione se le condizioni per la relativa applicazione non sono più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l'istituzione di misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione UE-Giordania, istituito a norma dell'articolo 92 dell'accordo, in merito alla modifica temporanea del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, si basa sul progetto di decisione di tale comitato di associazione, accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel comitato di associazione possono concordare modifiche tecniche minori del progetto di decisione del comitato di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

(2)  Decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 marzo 2002, relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 1).

(3)  Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Giordania del 15 giugno 2006 che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 30).


PROGETTO DI

DECISIONE N. [1]/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del [x/x/]2016

che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 94 dell'accordo e l'articolo 39 del protocollo n. 3 dell'accordo,

considerando quanto segue:

(1)

Il Regno hascemita di Giordania («Giordania») ha presentato alla comunità internazionale proposte per un approccio olistico al fine di dare una risposta economica alla crisi dei rifugiati siriani e, nell'ambito di questa iniziativa, il 12 dicembre 2015 ha specificamente richiesto un allentamento delle norme di origine applicate nell'ambito dell'accordo al fine di rafforzare le esportazioni giordane nell'Unione e di creare ulteriori opportunità di impiego, in particolare per i rifugiati siriani e per la popolazione giordana.

(2)

Nel quadro della conferenza internazionale sul sostegno alla Siria e alla regione, tenutasi a Londra il 4 febbraio 2016, la Giordania ha espresso la sua intenzione di promuovere la partecipazione dei rifugiati siriani al mercato del lavoro formale nel paese e, in tale contesto, di creare 50 000 opportunità di impiego per i rifugiati siriani entro un anno dalla conferenza, con l'obiettivo generale di innalzare tale livello ad approssimativamente 200 000 nei prossimi anni.

(3)

Un allentamento temporaneo delle norme di origine applicabili consentirebbe a determinate merci prodotte in Giordania di essere soggette a norme di origine per la determinazione del trattamento preferenziale all'importazione nell'Unione meno rigorose di quanto sarebbero altrimenti. Questo allentamento temporaneo delle norme di origine applicabili farebbe parte del sostegno dell'Unione alla Giordania nel contesto della crisi siriana, con lo scopo di attenuare i costi imposti dall'accoglienza di un gran numero di rifugiati siriani.

(4)

L'Unione ritiene che il richiesto allentamento delle norme di origine contribuirebbe al raggiungimento dell'obiettivo generale di creare approssimativamente 200 000 opportunità di impiego per i rifugiati siriani.

(5)

L'allentamento delle norme di origine sarebbe soggetto a determinate condizioni al fine di garantire un beneficio agli esportatori che contribuiscono allo sforzo giordano di dare impiego ai rifugiati siriani.

(6)

L'allegato della presente decisione si applica alle merci prodotte in stabilimenti di produzione situati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate in Giordania che contribuiscono alla creazione di opportunità di impiego per i rifugiati siriani e la popolazione giordana.

(7)

L'obiettivo della presente iniziativa è stimolare gli scambi commerciali e gli investimenti in tali zone di sviluppo e aree industriali, contribuendo in tal modo a offrire migliori opportunità economiche e occupazionali ai rifugiati siriani e alla popolazione giordana.

(8)

L'allegato II del protocollo n. 3 dell'accordo dovrebbe pertanto essere integrato al fine di precisare l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti possano ottenere il carattere originario. Tale elenco integrativo delle lavorazioni o trasformazioni dovrebbe essere basato sulle norme di origine applicate dall'Unione alle importazioni dai paesi meno avanzati nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate / iniziativa«tutto tranne le armi».

(9)

Dovrebbe esistere la possibilità di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'allegato della presente decisione che istituisce un elenco integrativo delle lavorazioni e delle trasformazioni in uno specifico impianto di produzione, se tale impianto non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, punto 1, dell'allegato della presente decisione.

(10)

Dovrebbe altresì esistere la possibilità di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'allegato della presente decisione relativamente a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 2 dell'allegato della presente decisione che siano importati in quantitativi talmente accresciuti e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare seri danni ai produttori dell'Unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell'Unione, o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia dell'Unione, a norma degli articoli 24 e 26 dell'accordo.

(11)

La presente decisione dovrebbe essere valida per un limitato periodo di tempo sufficiente a incentivare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi, e dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2026. L'Unione e la Giordania effettueranno una revisione intermedia ai sensi dell'articolo 1, punto 7, dell'allegato della presente decisione, e potranno modificare tale allegato mediante una decisione del comitato di associazione alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente decisione.

(12)

Il conseguimento da parte della Giordania dell'obiettivo, stabilito nell'ambito della conferenza internazionale del 4 febbraio 2016, di creare approssimativamente 200 000 opportunità di impiego per i rifugiati siriani rappresenterebbe una tappa significativa anche per l'attuazione della presente decisione; dopo il raggiungimento del quale, l'Unione e la Giordania prenderanno in considerazione l'ulteriore semplificazione della misura di sostegno. Questo richiederebbe una modifica dell'allegato della presente decisione mediante una decisione del comitato di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II del protocollo n. 3 dell'accordo, contenente l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, è modificato e integrato dall'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenuto nell'allegato della presente decisione, precisa le condizioni di applicazione e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto fabbricato in specifiche zone geografiche connesse all'ulteriore impiego di rifugiati siriani possa ottenere il carattere di prodotto originario.

Articolo 3

L'allegato costituisce parte integrante della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del comitato di associazione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2026.

Fatto a [Amman][Bruxelles], il [x/x/]2016

Per il comitato di associazione UE-Giordania


ALLEGATO

ALLEGATO II bis

ADDENDUM ALL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Articolo 1

Disposizioni comuni

A.   Definizione di origine

1.   Per i prodotti di cui all'articolo 2 è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II del protocollo n. 3 se tali prodotti rispettano le seguenti condizioni:

a)

le necessarie lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti possano ottenere il carattere di prodotto originario avvengono in impianti di produzione situati in una delle seguenti zone di sviluppo e aree industriali: Alhussein Bin Abdullah II Industrial City — Alkarak, Aljeeza Industrial Area — Amman, Alqastal Industrial Area — Amman, Al Quwayrah Industrial Area- Aqaba, Al Tajamuat Industrial City — Sahab, Dulail Industrial City — Zarqa, El-Hashmieh Industrial Area- Zarqa, El-Ressaiefeh Industrial Areas- Zarqa, El-Sukhneh Industrial Area- Zarqa, Irbid Development Zone e Irbid Alhassan Industrial City, King Abdullah II Bin Alhussein City — Sahab, King Hussein Bin Talal Development Zone — Mafraq (compresa Mafraq Industrial City), Ma'an Development Zone — Ma'an, Marka Industrial Area — Amman, Muwaqqar Industrial City — Amman, Wadi El-Eisheh Industrial Area- Zarqa; e

b)

la forza lavoro complessiva di ciascun impianto di produzione situato in tali zone di sviluppo e aree industriali in cui i prodotti sono lavorati o trasformati è composta da una percentuale di rifugiati siriani di almeno il 15 % per il primo e il secondo anno dopo l'entrata in vigore del presente allegato, e di almeno il 25 % a partire dall'inizio del terzo anno dall'entrata in vigore del presente allegato. La percentuale è calcolata in qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente allegato e in seguito su base annua, tenendo conto del numero di rifugiati siriani che sono occupatisu base equivalente a tempo pieno e in impieghi dignitosi e formali e che hanno ottenuto un permesso di lavoro valido per un periodo minimo di dodici mesi, ai sensi della legislazione applicabile in Giordania.

2.   Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare il rispetto delle condizioni di cui al punto 1, concedono agli esportatori dei prodotti che soddisfano tali condizioni un numero di autorizzazione e revocano immediatamente tale numero di autorizzazione se dette condizioni non sono più soddisfatte.

B.   Prova dell'origine

3.   Una prova dell'origine compilata secondo le disposizioni del presente allegato contiene la seguente menzione in lingua inglese: «DerogationAnnex II(a) of Protocol 3name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan».

C.   Cooperazione amministrativa

4.   Quando, a norma dell'articolo 33, paragrafo 5, del presente protocollo, come modificato dalla decisione n. 1/2006 del consiglio di associazione UE-Giordania (1), le autorità doganali della Giordania informano la Commissione europea o le autorità doganali richiedenti degli Stati membri dell'Unione europea («Stati membri») in merito ai risultati del controllo, esse precisano che i prodotti di cui all'articolo 2 soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1.

5.   Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi che le condizioni di cui al punto 1 non sono soddisfatte, la Giordania effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione europea o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione europea o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.

D.   Relazione, monitoraggio e revisione

6.   Ogni anno, dopo l'entrata in vigore del presente allegato, la Giordania presenta alla Commissione europea una relazione sul funzionamento e sugli effetti del presente allegato, che include statistiche su produzione ed esportazione al livello di 8 cifre o con il massimo livello di dettaglio disponibile, nonché un elenco che identifica le società che producono in zone di sviluppo e aree industriali e precisa la percentuale di rifugiati siriani che ciascuna di esse ha impiegato su base annua. Le parti riesaminano congiuntamente tali relazioni e tutte le questioni relative all'attuazione e al monitoraggio del presente allegato nel quadro degli attuali organismi istituiti nell'ambito dell'accordo di associazione, in particolare del sottocomitato industria, commercio e servizi. Le parti prendono inoltre in considerazione il coinvolgimento nel processo di monitoraggio delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro e la Banca mondiale.

7.   Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente allegato le parti effettuano una revisione intermedia per stabilire se sia necessario apportare modifiche alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente allegato e dell'evoluzione del conflitto in Siria. Sulla base di tale revisione intermedia, il comitato di associazione può prendere in considerazione eventuali modifiche del presente allegato.

8.   Una volta che la Giordania abbia raggiunto il suo obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione dei rifugiati siriani al mercato del lavoro formale mediante il rilascio di circa 200 000 permessi di lavoro a loro destinati, le parti esamineranno la possibilità di semplificare ulteriormente le disposizioni del presente allegato prendendo in considerazione gli sviluppi della crisi dei rifugiati siriani Il comitato di associazione può modificare il presente allegato in tal senso.

E.   Sospensione temporanea

9.

a)

L'Unione può deferire la questione al comitato di associazione se ritiene che non vi siano prove sufficienti che la Giordania o unospecifico impianto di produzione rispettino le condizioni di cui al pargrafo 1. Il deferimento determina se il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 sia attribuibile alla Giordania o a un impianto di produzione.

b)

Se entro 90 giorni dalla data in cui la questione è stata deferita al comitato di associazione, esso non dichiara che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate, o non modifica il presente allegato, l'applicazione del presente allegato è sospesa. La portata della sospensione è quella contenuta nel deferimento effettuato dall'Unione al comitato di associazione.

c)

Il comitato di associazione può anche decidere di prorogare il termine di 90 giorni, nel qual caso la sospensione ha effetto se il consiglio di associazione non ha adottato alcuna delle azioni indicate nella lettera b) entro il termine prorogato.

d)

L'applicazione del presente allegato può riprendere se il comitato di associazione decide in tal senso.

e)

In caso di sospensione, il presente allegato continua ad avere applicazione per un periodo di quattro mesi con riferimento alle merci che, alla data di sospensione temporanea, si trovano in transito o in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche nell'Unione, e per le quali è stata compilata una prova dell'origine secondo le disposizioni del presente allegato prima della data di sospensione temporanea.

F.   Meccanismo di salvaguardia

10.   Qualora un prodotto di cui all'articolo 2, che beneficia dell'applicazione del presente allegato, sia importato in quantitativi talmente accresciuti e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare seri danni ai produttori dell'Unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell'Unione, o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia dell'Unione, a norma degli articoli 24 e 26 dell'accordo, l'Unione può deferire la questione al comitato di associazione affinché la esamini. Se entro 90 giorni dalla data del deferimento il comitato di associazione non adotta una decisione che ponga fine a tali seri danni, minacce o gravi perturbazioni, o nel caso in cui non sia stata raggiunta alcuna soluzione soddisfacente, l'applicazione del presente allegato è sospesa per quanto riguarda tale prodotto finché il comitato di associazione non adotti una decisione che dichiari la fine di tali danni, minacce o perturbazioni, o finché non sia raggiunta dalle parti una soluzione soddisfacente che sia comunicata al comitato d'associazione.

G.   Entrata in vigore e applicazione

11.   Il presente allegato si applica dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato di associazione, alla quale esso è allegato, e fino al 31 dicembre 2026.

Articolo 2

Elenco dei prodotti e delle necessarie lavorazioni e trasformazioni

L'elenco dei prodotti cui il presente allegato si applica e le norme di lavorazione e trasformazione che possono essere applicate in alternativa a quelle elencate nell'allegato II sono riportati qui di seguito.

L'allegato I del protocollo n. 3 dell'accordo, contenente le note introduttive all'elenco dell'allegato II del protocollo n. 3 dell'accordo si applica mutatis mutandis al seguente elenco, con gli emendamenti riportati qui di seguito:

 

Alla nota 5.2, secondo paragrafo, sono aggiunti i seguenti materiali di base:

fibre di vetro;

fibre di metallo.

 

Il testo della nota 7.3 è sostituito dal seguente:

Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2843

ex 2852

Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 . Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2905 43 ;

2905 44 ;

2905 45

Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3404

Cere artificiali e cere preparate:

a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3806 30

«Gomme-esteri»

Fabbricazione a partire da acidi resinici

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3809 10

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44 . Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 39

Materie plastiche e lavori di plastica, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Poliestere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron (6)

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

 

pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4101 a 4103

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 o 4106 91

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

4107 , 4112 , 4113

Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

altro

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno; carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, eccetto il legno in fuscelli della voce 4409

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

Tessitura (7)

o

Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

Tessitura (7)

o

Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

Tessitura (7)

Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (7)

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

Tessitura (7)

o

Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

Tessitura (7)

o

Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali

o

Floccaggio accompagnato da tintura o stampa (7)

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

feltri all'ago

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402 ,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex,

possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7)

 

altro

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto,

o

Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7)

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

altro

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (7)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (7)

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco

o

Filatura accompagnata da floccaggio

o

Floccaggio accompagnato da tintura (7)

capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

O

Fabbricazione di tessuti «tufted» accompagnata da tintura o da stampa

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica (7)

Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402 ,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:

Tessitura (7)

o

Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

 

altro

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (7)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

 

altro

Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7):

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

 

 

tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (7)

 

altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

 

altro

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Tessitura

 

tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Tessitura (7)

 

altro

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco (7)

o

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

capitolo 60

Tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura

o

Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia

o

Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da tessuti

 

altro

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

o

Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (7)

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

Fabbricazione a partire da tessuti

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

ricamati

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

O

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (8)

O

Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)  (8)

 

altro

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)  (8)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

 

ricamati

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (8)

 

equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (8)

 

tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

in feltro, non tessuti

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

 

altro:

 

 

– –

ricamati

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (8)  (9)

 

– –

altro

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7)

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

non tessuti

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

 

altro

Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7)  (8)

o

Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire da ardesia lavorata

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7006

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato,

 

 

lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (10)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o

lana di vetro

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

greggi

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 e 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex 7107 , ex 7109 e ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 73

Lavori ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 o 7224

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7801

Piombo greggio:

 

 

piombo raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati

capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8306

Statuette e altri oggetti ornamentali, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8401

Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501 , 8502

Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8540 11 e 8540 12

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da ex 8542 31 a ex 8542 33 e ex 8542 39

Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione.

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9506

Mazze da golf e parti delle mazze

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9601 e 9602

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9613 20

Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9614

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce


(1)  Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Giordania del 15 giugno 2006 che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 30).

(2)  Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(3)  Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nella nota introduttiva 7.2.

(4)  Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)  Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(7)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8)  Cfr. la nota introduttiva 6.

(9)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(10)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.


2.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/42


DECISIONE (UE) 2016/1316 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2016

che modifica la decisione 2009/908/UE che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/881/UE del Consiglio europeo, del 1o dicembre 2009, sull'esercizio della presidenza del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2009/908/UE (2) il Consiglio ha fissato l'ordine dell'esercizio della presidenza del Consiglio per gli Stati membri dell'Unione europea nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 giugno 2020 e ha ivi stabilito la suddivisione di tale ordine delle presidenze in gruppi di tre Stati membri.

(2)

Il 1o luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea.

(3)

Uno Stato membro, sebbene non sia ancora pervenuta la notifica del governo a norma dell'articolo 50 TUE, ha reso pubblica l'intenzione di recedere dall'Unione. L'ordine delle presidenze del Consiglio dovrebbe essere modificato per tener conto di questa situazione, fatti salvi i diritti e gli obblighi di detto Stato membro.

(4)

Il Consiglio dovrebbe stabilire l'ordine dell'esercizio della presidenza del Consiglio per il prossimo futuro. Tale ordine dovrebbe essere fissato secondo i criteri stabiliti dai trattati e dalla decisione 2009/881/UE del Consiglio europeo. La decisione 2009/908/UE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L'ordine in cui gli Stati membri sono chiamati a esercitare la presidenza del Consiglio nel periodo compreso tra il 1o luglio 2017 e il 31 dicembre 2030 nonché la suddivisione di tale ordine delle presidenze in gruppi di tre Stati membri figurano nell'allegato I della presente decisione.»;

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Il Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2029, decide l'ordine in cui gli Stati membri saranno chiamati a esercitare la presidenza del Consiglio a partire dal 1o gennaio 2031.»;

3)

il testo dell'allegato I della decisione 2009/908/UE del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.

È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)   GU L 315 del 2.12.2009, pag. 50.

(2)  Decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 28).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Progetto di tabella delle presidenze del Consiglio  (*1)

Paesi Bassi (*2)

gennaio-giugno

2016

Slovacchia (*2)

luglio-dicembre

2016

Malta (*2)

gennaio-giugno

2017

Estonia

luglio-dicembre

2017

Bulgaria

gennaio-giugno

2018

Austria

luglio-dicembre

2018

Romania

gennaio-giugno

2019

Finlandia

luglio-dicembre

2019

Croazia

gennaio-giugno

2020

Germania

luglio-dicembre

2020

Portogallo

gennaio-giugno

2021

Slovenia

luglio-dicembre

2021

Francia

gennaio-giugno

2022

Repubblica ceca

luglio-dicembre

2022

Svezia

gennaio-giugno

2023

Spagna

luglio-dicembre

2023

Belgio

gennaio-giugno

2024

Ungheria

luglio-dicembre

2024

Polonia

gennaio-giugno

2025

Danimarca

luglio-dicembre

2025

Cipro

gennaio-giugno

2026

Irlanda

luglio-dicembre

2026

Lituania

gennaio-giugno

2027

Grecia

luglio-dicembre

2027

Italia

gennaio-giugno

2028

Lettonia

luglio-dicembre

2028

Lussemburgo

gennaio-giugno

2029

Paesi Bassi

luglio-dicembre

2029

Slovacchia

gennaio-giugno

2030

Malta

luglio-dicembre

2030


(*1)  Fatti salvi i diritti e gli obblighi del Regno Unito in quanto Stato membro.

(*2)  L'attuale trio è incluso nel presente allegato a titolo informativo.».


2.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/45


DECISIONE (UE) 2016/1317 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2016

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno del Belgio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo belga,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Hicham IMANE (Député wallon) è stato proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Hicham IMANE, Conseiller communal de la Ville de Charleroi (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


RACCOMANDAZIONI

2.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/46


RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2016

recante orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Gli edifici sono elementi fondamentali per le politiche di efficienza energetica dell'Unione, in quanto rappresentano circa il 40 % (1) del consumo di energia finale.

(2)

L'importanza del settore edile per il miglioramento dell'efficienza energetica è stata messa in evidenza nella comunicazione della Commissione europea «L'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e del quadro 2030 in materia di clima ed energia» (2) e nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (3).

(3)

Per realizzare l'Unione dell'energia occorre in primis attuare completamente la normativa vigente nel settore dell'energia e garantirne il rispetto.

(4)

La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è lo strumento giuridico principale che consente di affrontare l'efficienza energetica degli edifici nel contesto degli obiettivi di efficienza energetica per il 2020.

(5)

L'articolo 9 della direttiva fissa un obiettivo preciso, a norma del quale entro il 2020 il fabbisogno energetico di tutti gli edifici di nuova costruzione dovrà essere quasi nullo o molto basso. Tale fabbisogno dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.

(6)

La legislazione nazionale che recepisce i requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, deve garantire che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero. Lo stesso obiettivo, da raggiungere però entro il termine più breve del 31 dicembre 2018, vale anche per gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà dei medesimi. In tal modo, a partire dalla fine del 2020 gli operatori economici dovrebbero poter disporre di un quadro giuridico nazionale trasparente relativo ai requisiti di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione.

(7)

Insieme ai requisiti per gli edifici di nuova costruzione, la direttiva impone agli Stati membri di adottare politiche di sostegno per stimolare la ristrutturazione degli edifici esistenti al fine di trasformarli in edifici a energia quasi zero.

(8)

La Commissione ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati dagli Stati membri in materia di edifici a energia quasi zero (4). Ulteriori informazioni sono state fornite dagli Stati membri nell'ambito dei loro obblighi di comunicazione al riguardo.

(9)

Gli Stati membri stanno realizzando gli obiettivi a un ritmo ancora troppo lento, che occorre accelerare. Nonostante l'aumento delle misure nazionali volte a incrementare il numero di edifici a energia quasi zero, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi più a fondo per garantire che tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero entro i termini prescritti dalla direttiva.

(10)

La direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia è attualmente in fase di revisione. I principi su cui poggiano le disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero sono uno dei pilastri della direttiva vigente e sono destinati a diventare la norma per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2020. La revisione valuterà la necessità di misure supplementari per il 2030. Lo sviluppo di nuove politiche e nuovi approcci dovrebbe poggiare su solide basi. La completa attuazione dei requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero per il 2020 riveste un'importanza fondamentale.

(11)

Tale importanza è suffragata dall'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva, a norma del quale la Commissione può rivolgere agli Stati membri una raccomandazione in materia di edifici a energia quasi zero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

È opportuno che gli Stati membri seguano gli orientamenti contenuti nell'allegato della presente raccomandazione. Gli orientamenti contribuiranno ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero e aiuteranno gli Stati membri a elaborare i piani nazionali per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.

2.

La raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  Si veda la pubblicazione della Commissione europea, Energy, transport and environment indicators, edizione 2012. Questa stima si riferisce all'energia finale consumata complessivamente sia per usi domestici che per servizi; vi è inclusa, ad esempio, l'energia elettrica consumata dagli elettrodomestici, ma non l'energia usata negli edifici industriali.

(2)  SWD(2014) 255 final.

(3)  Pacchetto «Unione dell'energia», COM(2015) 80 final.

(4)  COM(2013) 483 final/2.


ALLEGATO

1.   INTRODUZIONE

In seguito all'introduzione dei requisiti di rendimento nelle normative nazionali in materia di edilizia, oggi il normale consumo di energia degli edifici di nuova costruzione è dimezzato rispetto a quello degli edifici costruiti negli anni Ottanta.

La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (la «direttiva») impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti; oltre a questi requisiti minimi, introduce un obbligo chiaro per tutti gli edifici di nuova costruzione: entro la fine del decennio dovranno avere un fabbisogno energetico quasi nullo o molto basso, configurandosi come edifici a energia quasi zero. Il parco immobiliare esistente è tuttavia vecchio e inefficiente e gli interventi di adeguamento che, in linea con la direttiva, dovrebbero gradualmente trasformarlo per renderlo conforme a livelli di prestazione analoghi, procedono a rilento.

Per realizzare l'Unione dell'energia occorre in primis attuare completamente la normativa vigente nel settore dell'energia e garantirne il rispetto (1). Assicurare che tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero entro il 31 dicembre 2020 (due anni prima per gli edifici pubblici) e sostenere la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero sono due requisiti fondamentali dell'attuale quadro giuridico.

2.   CONTESTO: LE DISPOSIZIONI SUGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO CONTENUTE NELLA DIRETTIVA

2.1.   Concetto di «edificio a energia quasi zero»

Secondo l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva, per edificio a energia quasi zero s'intende un «edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze».

La prima parte della definizione fa della prestazione energetica, che deve essere elevata e determinata conformemente all'allegato I della direttiva, l'elemento costitutivo di un edificio a energia quasi zero; la seconda parte enuncia i principi guida per soddisfare il basso fabbisogno energetico risultante da siffatta prestazione, indicando che occorre utilizzare in misura molto significativa energia da fonti rinnovabili.

Nel concetto di edificio a energia quasi zero è quindi racchiusa la nozione di sinergia degli interventi sul fronte dell'energia da fonti rinnovabili e su quello dell'efficienza energetica. La produzione nell'edificio stesso di energia da fonti rinnovabili ridurrà la quantità di energia netta fornita. In molti casi, l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco non sarà sufficiente a quasi azzerare il fabbisogno energetico senza ulteriori misure di efficienza energetica o una riduzione significativa dei fattori di energia primaria dell'energia prodotta da fonti rinnovabili non in loco. Pertanto, l'introduzione di requisiti di prestazione più elevati e stringenti intesi a rendere gli edifici altamente efficienti e quasi azzerarne il consumo energetico stimoleranno anche un maggiore utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili in loco e dovrebbero comportare l'adeguamento dei fattori di energia primaria per i vettori energetici extra loco, tenendo conto del loro contenuto di energia da fonti rinnovabili.

La definizione quadro di «edificio a energia quasi zero» è data dalla direttiva, ma spetta agli Stati membri, al momento di recepirne l'articolo 9 nei rispettivi ordinamenti, definirne l'applicazione dettagliata nella pratica (precisando, ad esempio, in cosa consiste un'« altissima prestazione energetica » e qual è il contributo significativo raccomandato di « energia da fonti rinnovabili »).

2.1.1.   In cosa consiste la prestazione energetica di un «edificio a energia quasi zero»?

Per prestazione energetica s'intende (2) la «quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione». Il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione (3) e i relativi orientamenti (4) contengono indicazioni utili per calcolare la prestazione energetica di un edificio (5).

Ai sensi dell'allegato I, parte 3, del regolamento delegato, per calcolare la prestazione energetica occorre calcolare innanzitutto il fabbisogno di energia (6) finale per il riscaldamento e il rinfrescamento e successivamente l'energia primaria netta: la «direzione» del calcolo va dal fabbisogno dell'edificio alla fonte (ossia l'energia primaria).

La direttiva autorizza gli Stati membri a utilizzare i rispettivi fattori nazionali di energia primaria per trasformare l'energia finale fornita in energia primaria e calcolare la prestazione energetica degli edifici.

Il consumo di energia primaria deve essere calcolato applicando il fattore di energia primaria di ciascun vettore energetico (energia elettrica, gasolio per riscaldamento, biomassa, teleriscaldamento e telerinfrescamento); gli orientamenti che accompagnano il regolamento delegato raccomandano di utilizzare lo stesso fattore di 2,5 per l'energia elettrica fornita e per quella esportata.

L'energia prodotta in loco (utilizzata in loco o esportata) riduce il fabbisogno di energia primaria associata all'energia fornita.

Il risultato che s'intende ottenere con il calcolo della prestazione energetica è il consumo globale annuo di energia in termini di energia primaria netta, che equivale al consumo di energia a fini riscaldamento, rinfrescamento, ventilazione, acqua calda e illuminazione. Il calcolo di questo saldo su base annuale è coerente con l'attuale quadro definito dalla direttiva, sebbene da alcuni studi si desuma che potrebbe essere utile calcolarlo su periodi più brevi (per osservare, ad esempio, gli effetti giornalieri e stagionali) (7).

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, i requisiti minimi devono tener conto delle condizioni climatiche generali degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, come una ventilazione inadeguata. Per evitare il deterioramento della qualità dell'aria negli ambienti interni, del benessere e delle condizioni sanitarie del parco immobiliare europeo (8), il graduale inasprimento dei requisiti minimi di prestazione energetica derivante dall'attuazione in tutt'Europa delle disposizioni relative agli edifici a energia quasi zero dovrebbe avvenire di pari passo con la messa in campo di strategie adeguate in materia di ambienti interni.

Sulla stessa linea, da alcuni studi (9) emerge che spesso gli edifici nuovi e ristrutturati non raggiungono la prestazione energetica prevista, pertanto è opportuno introdurre meccanismi per calibrare il calcolo della prestazione energetica sul consumo reale di energia.

2.1.2.   Rapporto tra i livelli ottimali di prestazione in funzione dei costi e i livelli di prestazione a energia quasi zero

La direttiva istituisce un sistema di analisi comparativa (principio dell'ottimalità in funzione dei costi) su cui gli Stati membri si basano per definire i requisiti di prestazione energetica da inserire nella normativa nazionale o regionale in materia di edilizia e per rivederli a cadenza regolare. A norma della direttiva, l'ottimalità dei livelli di prestazione in funzione dei costi (10) è il principio in base al quale determinare il livello minimo di ambizione sia per gli edifici da ristrutturare sia per quelli di nuova costruzione.

In linea con i requisiti in materia di ottimalità in funzione dei costi di cui all'articolo 5 della direttiva, i requisiti minimi nazionali di prestazione energetica sono riveduti ogni cinque anni e resi più stringenti se risultano molto meno ambiziosi dei livelli ottimali nazionali in funzione dei costi.

La metodologia dell'ottimalità dei costi permette agli Stati membri di definire la gamma dei requisiti applicabili agli edifici a energia quasi zero nel 2020. A tal fine occorre valutare e confrontare le diverse misure relative all'efficienza energetica e all'energia da fonti rinnovabili, sia individualmente sia in combinazione tra di esse, nell'ambito di pacchetti di misure da applicare agli edifici di riferimento.

Di conseguenza, per definire il concetto di edificio a energia quasi zero e rispettarne i relativi requisiti, gli Stati membri possono combinare vari tipi di misure di efficienza energetica, tra cui l'isolamento, prevedere sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza e fare ricorso alle fonti rinnovabili di energia in loco (11); in sede di calcolo dei costi associati ai livelli ottimali di prestazione, gli Stati membri devono vagliare il contributo di ciascuno di questi tre tipi di misure.

Per ogni vettore energetico gli Stati membri devono definire i fattori di energia primaria. Questi fattori possono essere basati sui valori medi nazionali o regionali oppure su altri valori specifici e dovrebbero tenere conto della quota di rinnovabili contenuta nell'energia fornita all'edificio, inclusa quella proveniente da fonti site nelle vicinanze, in modo da riservare pari trattamento alle fonti rinnovabili di energia in loco e extra loco.

È importante tener presente che per la maggior parte degli edifici di nuova costruzione il concetto di «energia quasi zero» si applicherà a partire da gennaio 2021 (per i nuovi edifici pubblici a partire da gennaio 2019). Poiché è probabile che allora i costi tecnologici saranno diminuiti, in risposta a mercati più maturi e volumi maggiori, è altrettanto probabile che nel 2020 i livelli di prestazione a energia quasi zero corrisponderanno ai livelli ottimali in funzione dei costi.

Sulla base degli elementi disponibili si ritiene che l'azione combinata delle tecnologie che attualmente consentono di risparmiare energia, migliorare l'efficienza e ricavare energia da fonti rinnovabili sia sufficiente per raggiungere un obiettivo congruo per gli edifici a energia quasi zero (12). Non è stato individuato alcun divario tecnologico da colmare entro il 2021. Dall'analisi delle relazioni sull'ottimalità della prestazione in funzione dei costi, presentate a norma dell'articolo 5 della direttiva, si ricava che è possibile realizzare una transizione fluida da una situazione improntata al suddetto principio a una all'insegna del principio «edifici a energia quasi zero»  (13).

Ogni ciclo quinquennale di rendicontazione sull'ottimalità dei livelli di prestazione in funzione dei costi offre la possibilità, via via che è comprovata l'efficacia delle nuove tecnologie, di introdurre i guadagni di efficienza energetica nelle normative nazionali in materia di edilizia e di modificare le norme sulla prestazione degli edifici per colmare il divario rispetto ai livelli ottimali in funzione dei costi. Dopo il 2020 il principio dell'ottimalità dei livelli di prestazione in funzione dei costi consentirà di migliorare costantemente il grado di ambizione dei requisiti applicabili agli edifici a energia quasi zero per gli edifici di nuova costruzione, nell'ambito della revisione periodica della normativa nazionale in materia di edilizia per gli edifici nuovi ed esistenti.

2.1.3.   Il contributo delle fonti rinnovabili di energia

Un obiettivo particolarmente importante raggiunto è l'integrazione delle fonti rinnovabili di energia nell'attuazione nazionale delle disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero. La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) (la «direttiva Rinnovabili») impone agli Stati membri di introdurre nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia misure appropriate al fine di aumentare la quota di ogni tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio (15).

Tali misure sono complementari ai requisiti per gli edifici a energia quasi zero previsti nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, le cui disposizioni implicano il ricorso spontaneo alle fonti rinnovabili, in particolare quelle in loco, perché l'energia così prodotta riduce l'energia primaria associata all'energia fornita. In tal modo, l'energia da fonti rinnovabili in loco rientra sempre nel calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Mentre vari Stati membri dispongono che l'energia primaria consumata contenga una determinata quota di energia da fonti rinnovabili o che le fonti rinnovabili contribuiscano con una quota minima di energia in kWh/(m2.y), altri ricorrono a misure indirette, come l'imposizione di un consumo basso di energia primaria da fonti non rinnovabili, che può essere ottenuto solo se le rinnovabili sono parte integrante della strategia edilizia (16). Questa flessibilità consente di adattare le misure alle situazioni nazionali e alle condizioni locali (tipo di edifici, clima, costi e accessibilità di tecnologie rinnovabili paragonabili, combinazione ottimale con le misure sul lato della domanda, densità edilizia ecc.). I sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzati più spesso negli edifici a energia quasi zero sono i sistemi solari termici e fotovoltaici installati nell'edificio; altre fonti rinnovabili utilizzate in questo tipo di edifici sono la geotermia (pompe di calore) e la biomassa.

Ad esempio, tecnologie per le rinnovabili quali i sistemi solari termici e fotovoltaici sono più efficaci in termini di costi nei climi mediterranei (caratterizzati da maggiore radiazione solare rispetto ad altri climi), dove queste tecnologie possono pertanto contribuire in misura relativamente maggiore a soddisfare requisiti di prestazione energetica più stringenti.

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili di energia non in loco, comprese quelle nelle vicinanze come il teleriscaldamento e il telerinfrescamento (17), la loro quota nel mix del vettore energetico (ad esempio nel mix di energia della rete elettrica quando il vettore è l'energia elettrica) incide sulla prestazione energetica degli edifici tramite i fattori di energia primaria. Gli Stati membri si avvalgono di questa flessibilità in quanto si constata l'uso in generale, e in particolare per la maggior parte delle fonti rinnovabili di energia e relative tecnologie, di fattori di energia primaria assai diversi per i diversi vettori energetici (18).

2.2.   Quali elementi devono contemplare le definizioni nazionali di edifici a energia quasi zero?

La maggior parte degli Stati membri (19) utilizza già un indicatore del consumo di energia primaria, espresso in kWh/(m2.y), in conformità dell'allegato I e spesso include altri parametri, quali i valori U dei componenti dell'involucro dell'edificio, l'energia netta e finale per il riscaldamento e il rinfrescamento e le emissioni di CO2.

Circa il 60 % degli Stati membri ha fissato in un documento legale (ad esempio, regolamentazioni in materia di edilizia e decreti in materia di energia) l'applicazione dettagliata della definizione di edifici a energia quasi zero.

L'applicazione dettagliata della suddetta definizione, che deve figurare nelle misure nazionali di recepimento o nei piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, deve includere un indicatore numerico del consumo di energia primaria espresso in kWh/(m2.y) (20).

2.3.   Edifici di nuova costruzione: termini per gli obiettivi in materia di edifici a energia quasi zero

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva prevede che gli Stati membri

«provved[a]no affinché:

a)

entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e

b)

a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.»

La legislazione nazionale che recepisce i requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, deve contenere disposizioni, misure o politiche che assicurino che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero. Lo stesso vale per gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi, con il termine del 31 dicembre 2018.

In preparazione dell'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 1, i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero dovevano anche includere obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015; tali obiettivi potevano riferirsi alla percentuale minima di edifici di nuova costruzione che entro il suddetto termine dovevano essere edifici a energia quasi zero.

Gli Stati membri devono assicurare che i requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), siano soddisfatti entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2018, rispettivamente. Dato il tempo necessario a pianificare la costruzione di un edificio, ottenere le relative autorizzazioni e realizzarla, il termine di recepimento dell'articolo 9 è ampiamente anteriore alle predette scadenze attuative: a norma della direttiva tutte le disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero dovevano figurare nelle misure nazionali di recepimento entro il 9 gennaio 2013  (21).

Incorporando questi obiettivi nelle legislazioni nazionali si assicura la trasparenza dei traguardi programmatici e si richiama l'attenzione degli operatori economici e di altri portatori d'interesse sui futuri requisiti in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione.

Inoltre, poiché l'articolo 9, paragrafo 1, impone agli Stati membri di assicurare che entro i rispettivi termini «tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero», i cittadini che acquistano edifici o appartamenti di nuova costruzione nel 2021 si aspetteranno che il mercato abbia subito un'evoluzione in linea con questi obiettivi e che gli edifici siano a energia quasi zero.

Nel settore edile l'esperienza insegna che i tempi previsti per la fine dei lavori o il completamento di un edificio possono essere incerti e subire ritardi. Gli Stati membri dovrebbero tener conto del periodo di validità delle licenze di costruzione, della durata della costruzione e del completamento dell'opera, nonché degli obiettivi fissati all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva onde evitare di disattendere l'obbligo di assicurare che «entro gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero».

2.4.   Politiche e misure per la promozione degli edifici a energia quasi zero

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri devono elaborare piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Gli elementi minimi che devono figurare nei piani nazionali sono enunciati all'articolo 9, paragrafo 3, come segue:

«I piani nazionali comprendono, tra l'altro, i seguenti elementi:

a)

l'applicazione dettagliata nella pratica, da parte degli Stati membri, della definizione di edifici a energia quasi zero, tenuto conto delle rispettive condizioni nazionali, regionali o locali e con un indicatore numerico del consumo di energia primaria espresso in kWh/m2 anno. […]

b)

obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015 […];

c)

informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo […], compresi dettagli relativi ai requisiti e alle misure nazionali concernenti l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a una ristrutturazione importante stabiliti nell'ambito dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE e degli articoli 6 e 7 della presente direttiva.»

2.5.   Sostenere la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero

La direttiva introduce anche obblighi di energia quasi zero per gli edifici esistenti, senza stabilire alcun termine temporale né introdurre l'obbligo di fissare requisiti minimi di prestazione energetica. L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva dispone che gli Stati membri «proced[a]no inoltre, sulla scorta dell'esempio del settore pubblico, alla definizione di politiche e all'adozione di misure, quali la fissazione di obiettivi, finalizzate a incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero e ne informano la Commissione nei piani nazionali […]».

L'incentivo alla trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva dovrebbe includere l'aumento delle rinnovabili nel mix energetico (articolo 9, paragrafo 3, lettera c). Inoltre, l'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva sull'energia da fonti rinnovabili impone agli Stati membri di promuovere, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il rinfrescamento alimentati da energie rinnovabili.

L'articolo 9, paragrafo 2, mira pertanto ad incrementare le ristrutturazioni in profondità mediante la definizione di politiche nazionali di sostegno alla trasformazione degli edifici esistenti in edifici con livelli di prestazione migliori, a energia quasi zero. L'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva si coniuga con le strategie nazionali a lungo termine in materia di edilizia elaborate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), che dovrebbero far aumentare il tasso di ristrutturazione degli edifici mobilitando finanziamenti e investimenti a tal fine. In queste strategie di ristrutturazione a lungo termine confluiscono gli elementi citati della direttiva sull'efficienza energetica (tasso di ristrutturazione) e della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (ristrutturazione in profondità).

La definizione quadro di edificio a energia quasi zero nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia non distingue tra edifici esistenti e di nuova costruzione: siffatta differenziazione potrebbe infatti confondere i consumatori, come avverrebbe nel caso in cui vi fossero classi distinte per la certificazione della prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli esistenti.

«Trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero» significa pertanto una trasformazione di entità tale da consentire di soddisfare i requisiti di prestazione energetica degli edifici a energia quasi zero. Ciò non impedisce di prevedere termini temporali e sostegno finanziario diversi per gli edifici esistenti, i quali richiedono tempi più lunghi per raggiungere livelli di prestazione a energia quasi zero che siano ottimali in funzione dei costi.

3.   PROGRESSI REALIZZATI DAGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO

3.1.   Applicazione delle definizioni nazionali di edifici a energia quasi zero

Gli indicatori numerici della prestazione energetica in uso negli Stati membri non sono paragonabili tra loro perché calcolati con diverse metodologie (23). Alcuni Stati membri hanno scelto di includere nell'indicatore numerico anche usi non obbligatori dell'energia, ad esempio il consumo degli elettrodomestici. I dati dimostrano che l'inclusione degli apparecchi d'illuminazione e degli elettrodomestici può tradursi in soluzioni più ottimali, in particolare per quanto riguarda il consumo di energia elettrica (24).

Detto ciò, i dati disponibili (25) dimostrano che, là dove è stato fissato un indicatore numerico, i requisiti si situano in un ampio intervallo compreso tra 0 kWh/(m2.y) e 270 kWh/(m2.y) (che include anche il consumo energetico degli elettrodomestici) e sono espressi principalmente come consumo di energia primaria in kWh/m2/y. I valori più alti sono soprattutto per gli ospedali e altri edifici specializzati non residenziali.

Per gli edifici residenziali, la maggior parte degli Stati membri mira a un consumo di energia primaria non superiore a 50 kWh/(m2.y). Il consumo massimo di energia primaria è compreso tra 20 kWh/(m2.y) (Danimarca) o 33 kWh/(m2.y) (Croazia litoranea) e 95 kWh/(m2.y) (Lettonia). Vari paesi (Belgio (Regione Bruxelles-capitale), Estonia, Francia, Irlanda, Slovacchia, Regno Unito, Bulgaria, Danimarca, Croazia (continentale), Malta e Slovenia) puntano a 45 o 50 kWh/(m2.y) (26).

Per quanto concerne la quota di energia da fonti rinnovabili, dai dati comunicati si desume un quadro altrettanto differenziato, in cui solo un numero limitato di paesi ha definito una precisa percentuale minima, mentre la maggioranza fornisce dichiarazioni qualitative.

Ad oggi, nessuno Stato membro ha comunicato l'esistenza di discipline legislative che prevedano di non applicare i requisiti in materia di edifici a energia quasi zero in casi specifici e giustificati in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico dell'edificio interessato sia negativa, come consentito dall'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva.

3.2.   Politiche e misure per la promozione degli edifici a energia quasi zero

È stata condotta una valutazione della situazione a ottobre 2014 (27), dalla quale è emerso che gli Stati membri avevano comunicato, nei rispettivi piani nazionali e piani d'azione nazionali in materia di efficienza energetica, svariate politiche e misure a sostegno degli obiettivi relativi agli edifici a energia quasi zero, sebbene non sia sempre chiaro in che misura riguardino in modo specifico tali edifici. Rispetto alla situazione delineata nella relazione della Commissione del 2013 (28), il numero di politiche e misure comunicate dagli Stati membri è aumentato.

Più di due terzi degli Stati membri hanno introdotto politiche e misure intese a innalzare il livello di sensibilizzazione e istruzione e rafforzare i regolamenti in materia di edilizia e/o gli attestati di prestazione energetica. Altri strumenti cui è stato fatto ricorso per promuovere gli edifici a energia quasi zero sono: strumenti finanziari e misure di sostegno, tra cui politiche di incentivazione, prestiti a tasso agevolato, esenzioni fiscali, bonus energetici per i privati, programmi di aiuti per gli impianti di energia da fonti rinnovabili, orientamento e finanziamento per le popolazioni a rischio e mutui ipotecari a tassi sovvenzionati per abitazioni efficienti dal punto di vista energetico.

La maggior parte delle politiche e delle misure comunicate dagli Stati membri si applicano anche agli edifici pubblici. Il campo di applicazione delle misure rivolte all'edilizia pubblica varia in modo sostanziale tra gli Stati membri, alcuni dei quali vi includono solo gli edifici delle amministrazioni centrali, mentre altri tutti gli edifici di proprietà pubblica oppure tutti gli edifici utilizzati per finalità pubbliche. Alcuni Stati membri hanno riferito di aver predisposto misure specifiche per l'edilizia pubblica: si tratta principalmente di campagne di monitoraggio (ad esempio «NRClick», il sistema belga di calcolo dell'energia che consente di mettere a confronto diversi Comuni) e progetti dimostrativi (ad esempio, in Germania l'edificio a energia zero dell'Agenzia federale dell'ambiente — Umweltbundesamt).

Nel 2015 per fare il punto della situazione dei piani nazionali riguardo agli edifici a energia quasi zero è stata condotta un'analisi su scala unionale (29), la quale ha confermato i costanti progressi, quantitativi e qualitativi, delle misure nazionali di promozione degli edifici a energia quasi zero, anche per quanto riguarda l'applicazione dettagliata della definizione, gli obiettivi intermedi da conseguire entro il 2015 e le politiche finanziarie e di altro tipo. La relazione individua vari quadri strategici esemplari o all'avanguardia.

Alcuni Stati membri hanno stimato i benefici dell'attuazione delle disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero. Saranno creati nuovi posti di lavoro a tempo pieno: tra 649 e 1 180 in Bulgaria, tra 4 100 e 6 200 in Polonia, tra 1 390 e 2 203 in Romania. La Bulgaria prevede ulteriori investimenti dell'ordine di 38-69 milioni di EUR, la Polonia di 240-365 milioni di EUR e la Romania di 82-130 milioni di EUR. I requisiti minimi di energia primaria previsti si situano tra 70 kWh/m2/anno (Bulgaria e Polonia) e 100 kWh/m2/anno (Romania) nel 2015, ma nel 2020 non saranno superiori a 30-50 kWh/m2/anno. La quota di energia da fonti rinnovabili che nel 2015 rappresenta il 20 % nel 2020 aumenterà al 40 %, e le emissioni di CO2 passeranno da 8-10 kgCO2/m2/y a 3-7 kgCO2/m2/y nel 2020.

Studi recenti indicano che riduzioni del consumo energetico dell'80 % e più sono economicamente fattibili negli edifici a energia quasi zero di nuova costruzione in Europa, sebbene l'insieme delle misure prescelte vari notevolmente in funzione del clima. I risultati dimostrano come un approccio a largo raggio all'efficienza energetica, associato a misure sul fronte delle rinnovabili, sia fattibile in tutta l'UE, a costi diversi (30).

4.   RACCOMANDAZIONI

4.1.   Applicazione della definizione di edificio a energia quasi zero nella pratica: come determinare se un livello di prestazione a energia quasi zero è poco ambizioso

La presente sezione delinea i principi e gli elementi generali che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione all'atto di elaborare la definizione di «edificio a energia quasi zero» da applicare a livello nazionale, in linea con la direttiva.

Non può esistere un unico livello di ambizione per gli edifici a energia quasi zero valido per tutta l'Unione; è quindi necessario un certo grado di flessibilità per tenere conto dell'impatto delle condizioni climatiche sul fabbisogno di riscaldamento e rinfrescamento e sul rapporto costi/efficacia dei pacchetti di misure in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di energia.

Tuttavia i termini «quasi nullo» o «molto basso» introdotti dalla direttiva forniscono indicazioni quanto alla portata e ai limiti della discrezionalità degli Stati membri. Le definizioni di edifici a energia quasi zero dovrebbero mirare a un bilancio energetico pressoché neutro.

Il livello di prestazione a energia quasi zero per gli edifici di nuova costruzione non può essere inferiore (meno rigoroso) del livello ottimale in funzione dei costi nel 2021 calcolato conformemente all'articolo 5 della direttiva. Il livello ottimale in funzione dei costi è il livello minimo di prestazione per poter considerare un edificio a energia quasi zero; per gli edifici di nuova costruzione esso sarà determinato in base alla migliore tecnologia disponibile e diffusa sul mercato in quel momento, agli aspetti finanziari e giuridici e a considerazioni di ordine politico a livello nazionale.

L'istituzione, su scala unionale, di parametri numerici di riferimento per gli indicatori del consumo di energia primaria degli edifici a energia quasi zero è particolarmente utile quando i valori da rapportare a questi parametri sono ricavati con metodologie trasparenti di calcolo. Le norme tecniche (31) che consentiranno un confronto trasparente delle metodologie di calcolo nazionali e regionali sono attualmente in fase di messa a punto.

In quest'ottica, i parametri di riferimento solitamente sono espressi in termini di fabbisogno di energia, segnatamente perché questo elemento è il punto di partenza per il calcolo dell'energia primaria e, di conseguenza, un fabbisogno molto basso di energia a fini di riscaldamento e rinfrescamento è un presupposto imprescindibile per gli edifici a energia primaria quasi zero e una condizione basilare per conseguire una quota significativa di energia da fonti rinnovabili e un livello quasi zero di energia primaria.

In base alle proiezioni dei prezzi e delle tecnologie al 2020, i parametri di riferimento della prestazione energetica degli edifici a energia quasi zero rientrano negli intervalli di valori indicati di seguito suddivisi per le diverse zone climatiche dell'Unione (32).

 

Mediterranea

Uffici: 20-30 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un consumo normale di energia primaria pari a 80-90 kWh/(m2.y), di cui 60 kWh/(m2.y) proveniente da fonti rinnovabili in loco.

Casa unifamiliare di nuova costruzione: 0-15 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un consumo normale di energia primaria pari a 50-65 kWh/(m2.y) di cui 50 kWh/(m2.y) proveniente da fonti rinnovabili in loco.

 

Oceanica

Uffici: 40-55 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un consumo normale di energia primaria pari a 85-100 kWh/(m2.y) di cui 45 kWh/(m2.y) proveniente da fonti rinnovabili in loco.

Casa unifamiliare di nuova costruzione: 15-30 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un consumo normale di energia primaria pari a 50-65 kWh/(m2.y) di cui 35 kWh/(m2.y) proveniente da fonti rinnovabili in loco.

 

Continentale

Uffici: 40-55 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un consumo normale di energia primaria pari a 85-100 kWh/(m2.y) di cui 45 kWh/(m2.y) proveniente da fonti rinnovabili in loco.

Casa unifamiliare di nuova costruzione: 20-40 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un consumo normale di energia primaria pari a 50-70 kWh/(m2.y) di cui 30 kWh/(m2.y) proveniente da fonti rinnovabili in loco.

 

Nordica

Uffici: 55-70 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un consumo normale di energia primaria pari a 85-100 kWh/(m2.y) di cui 30 kWh/(m2.y) proveniente da fonti rinnovabili in loco.

Casa unifamiliare di nuova costruzione: 40-65 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un consumo normale di energia primaria pari a 65-90 kWh/(m2.y) di cui 25 kWh/(m2.y) proveniente da fonti rinnovabili in loco.

Per soddisfare il fabbisogno ridotto di energia degli edifici, gli Stati membri sono invitati ad utilizzare energia da fonti rinnovabili nell'ambito di una progettazione integrata (33).

Alcuni Stati membri hanno scelto di associare il livello di prestazione degli edifici a energia quasi zero a una delle classi più alte di prestazione energetica (ad esempio la classe A++), indicandola in un attestato di certificazione energetica. Si raccomanda questo approccio, accompagnato da un indicatore chiaro della prestazione energetica, per fornire agli investitori informazioni chiare e orientare il mercato verso gli edifici a energia quasi zero.

4.2.   Adempimento dell'obbligo di assicurare che a fine 2020 i nuovi edifici siano a energia quasi zero

La costruzione di nuovi edifici a energia quasi zero in conformità degli obiettivi in materia potrebbe richiedere l'adeguamento delle prassi esistenti. I requisiti minimi di prestazione energetica e quelli relativi agli edifici a energia quasi zero dovranno essere valutati tenendo conto dei termini di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Inoltre gli Stati membri devono assicurare l'esistenza di adeguati meccanismi sanzionatori per le nuove costruzioni che non soddisfano i requisiti di prestazione energetica, dovendo eventualmente prevedere sanzioni differenziate per gli edifici di nuova costruzione dopo l'entrata in vigore dei requisiti per gli edifici a energia quasi zero.

Gli Stati membri sono invitati a valutare questi elementi il prima possibile al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi inerenti agli edifici a energia quasi zero. Si raccomanda altresì agli Stati membri di definire il meccanismo da utilizzare per controllare il raggiungimento dei suddetti obiettivi; con lo stesso meccanismo si dovrebbe anche controllare il conseguimento degli obiettivi intermedi per il 2015, in linea con l'articolo 9, paragrafo 1, e di altre eventuali tappe stabilite a livello nazionale fino al 2020. Ciò rafforzerà le attuali tabelle di marcia per gli edifici a energia quasi zero e contribuirà a definire i meccanismi di controllo nei prossimi anni.

4.3.   Politiche e misure per la promozione degli edifici a energia quasi zero

La maggior parte degli Stati membri ha messo in campo svariate politiche per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero (ad esempio, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Svezia, Slovenia, Regno Unito hanno optato per politiche di sensibilizzazione e informazione, istruzione e formazione, rafforzamento delle regolamentazioni in materia edilizia e attestati di certificazione energetica). In alcuni casi, tuttavia, queste politiche paiono piuttosto generiche e destinate indiscriminatamente a tutti i tipi edifici: non sempre è sufficientemente chiaro il sostegno che apportano specificamente agli edifici a energia quasi zero, né in quale misura contribuiscano in concreto al raggiungimento, nel rispettivo paese, dell'obiettivo in materia di edifici a energia quasi zero. Si raccomanda pertanto un collegamento più stretto tra le politiche, le misure e gli obiettivi in materia di edifici a energia quasi zero.

Per facilitare la comunicazione delle informazioni a questo proposito, la Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri un modello, il cui uso non è obbligatorio ma raccomandato per facilitare la comparabilità e l'analisi dei piani inerenti agli edifici a energia quasi zero (34).

4.4.   Sostenere la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero

Tra le migliori prassi per conseguire la trasformazione del parco immobiliare esistente si annoverano la sensibilizzazione alla tecnologia (35), i regimi di incentivo degli strumenti finanziari, i meccanismi di tassazione, strumenti economici come i regimi obbligatori di risparmio energetico e strumenti di mercato quali i partenariati pubblico-privato per stimolare la ristrutturazione degli edifici o gli sportelli unici che forniscono consulenza sulla riqualificazione energetica degli edifici (36).

L'approccio, seguito da alcuni Stati membri, che subordina il sostegno finanziario per la ristrutturazione degli edifici al raggiungimento di classi energetiche elevate equivalenti al livello di prestazione degli edifici a energia quasi zero può essere considerato una buona prassi per stimolare la trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a energia quasi zero.

Nell'ultimo decennio la maggior parte degli Stati membri ha introdotto misure destinate agli edifici esistenti e ultimamente sono state definite nuove prospettive di lungo periodo nelle strategie nazionali di ristrutturazione in conformità dell'articolo 4 della direttiva sull'efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero elaborare insiemi coerenti di strumenti strategici (pacchetti strategici), solo parzialmente a carico dei bilanci pubblici.

Per controllare l'impatto delle politiche, ivi compreso sulla prestazione energetica reale e sull'ambiente interno degli edifici, è necessario disporre di dati affidabili, in particolare in relazione alla ristrutturazione degli edifici esistenti. In alcuni paesi con limitato potenziale di energia solare (ad esempio in Europa settentrionale), occorrono politiche che sostengano misure alternative (come la biomassa). L'adozione di tabelle di marcia e indicatori costituisce altresì un ottimo strumento per rispondere a esigenze specifiche e controllare l'attuazione. Gli Stati membri sono invitati a rafforzare ulteriormente e valutare le misure adottate per stimolare ristrutturazioni degli edifici in profondità ed efficaci in termini di costi che li trasformino in edifici a energia quasi zero.

5.   SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI

(1)

I principi su cui poggiano le disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero sono uno dei pilastri della direttiva vigente e sono destinati a diventare la norma per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2020. Si raccomanda agli Stati membri di adoperarsi più a fondo per attuare completamente e far rispettare le disposizioni della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero entro i termini stabiliti dalla direttiva stessa.

(2)

Gli Stati membri sono invitati a elaborare le definizioni nazionali di «edificio a energia quasi zero» con un grado sufficientemente elevato di ambizione — non inferiore al previsto livello ottimale sotto il profilo dei costi per i requisiti minimi — e a utilizzare le fonti energetiche rinnovabili nell'ambito di una progettazione integrata per soddisfare il modesto fabbisogno di energia degli edifici a energia quasi zero. Nella sezione 4.1 figurano i parametri di riferimento raccomandati. È opportuno garantire un'adeguata qualità degli ambienti interni per evitare il deterioramento della qualità dell'aria, del benessere e delle condizioni sanitarie nel parco immobiliare europeo.

(3)

Per assicurare che a fine 2020 gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero, gli Stati membri dovrebbero valutare il più rapidamente possibile l'opportunità di adeguare le pratiche esistenti. Si raccomanda altresì agli Stati membri di definire il meccanismo da utilizzare per controllare il conseguimento degli obiettivi in materia di edifici a energia quasi zero e considerare la possibilità di introdurre sanzioni differenziate per gli edifici di nuova costruzione dopo l'entrata in vigore dei requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero.

(4)

Il contributo apportato dalle politiche e dalle misure di promozione degli edifici a energia quasi zero al conseguimento degli obiettivi dovrebbe essere più chiaro. Si raccomanda un collegamento più stretto tra le politiche, le misure e gli obiettivi in materia di edifici a energia quasi zero. Per facilitare la comunicazione delle informazioni a questo proposito, la Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri un modello, il cui uso non è obbligatorio ma raccomandato, per facilitare la comparabilità e l'analisi dei piani.

(5)

La Commissione raccomanda agli Stati membri di accelerare l'elaborazione di politiche specifiche a sostegno della ristrutturazione degli edifici esistenti per trasformarli in edifici a energia quasi zero. Gli Stati membri dovrebbero elaborare insiemi coerenti di strumenti strategici (pacchetti strategici) per offrire agli investitori la necessaria garanzia di stabilità a lungo termine in materia di edifici efficienti, compresa la ristrutturazione in profondità degli edifici per trasformarli in edifici a energia quasi zero. Si raccomanda di raccogliere dati affidabili per controllare l'impatto delle politiche al fine di rispondere a esigenze specifiche e controllare la ristrutturazione del parco immobiliare esistente.


(1)  COM(2015) 80 final.

(2)  Articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 18).

(4)  Orientamenti che accompagnano il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (GU C 115 del 19.4.2012, pag. 1).

(5)  Cfr. tabella a pag. 10 degli orientamenti.

(6)  I termini «fabbisogno di energia», «energia fornita» e «energia primaria netta» vanno intesi secondo le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) n. 244/2012 e ai relativi orientamenti.

(7)  Cfr., ad esempio, Analysis of load match and grid interaction indicators in NET zero energy buildings with simulated and monitored data, Applied Energy, 31 dicembre 2014, pagg. 119–131.

(8)  Relazione del JRC, Promoting healthy and energy efficient buildings in the European Union, 2016.

(9)  Cfr., ad esempio, Anna Carolina Menezes, Andrew Cripps, Dino Bouchlaghem e Richard Buswell, Predicted vs. actual energy performance of non-domestic buildings: Using post-occupancy evaluation data to reduce the performance gap, Applied Energy, volume 97, 2012, pagg. 355-364, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261911007811/

(10)  Con «ottimalità dei livelli di prestazione in funzione dei costi» s'intende il livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato dell'edificio.

(11)  Per «energia da fonti rinnovabili» s'intende l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

(12)   Towards nearly zero-energy buildingsDefinition on common principles under the EPBD, studio realizzato da Ecofys per conto della DG Energia della Commissione europea (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report.pdf).

(13)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri per conseguire livelli ottimali sotto il profilo dei costi per i requisiti minimi di prestazioneenergetica.

(14)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(15)  Cfr. articolo 13, paragrafo 4, della direttiva Rinnovabili.

(16)  Concerted Action on the Energy Performance of Buildings Directive, Book III, 2016.

(17)  I sistemi di teleriscaldamento e telerinfrescamento presenti nel mercato unionale soddisfano circa il 10-13 % del fabbisogno energetico di riscaldamento e rinfrescamento.

(18)  Cfr. la nota 12.

(19)  Ventitré Stati membri e una regione del Belgio.

(20)  In conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a).

(21)  Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma.

(22)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(23)  I lavori di normalizzazione in corso e progetti come GE2O (http://www.geoclusters.eu/) cercano di sormontare questo problema, pur riconoscendo le differenze naturali, quali il clima.

(24)  Delia D'Agostino, Modelling of optimal paths to reach NZEB for new constructions in Europe, intervento al WSED (World Sustainable Energy Days), febbraio 2016 (http://www.wsed.at/en/programme/young-researchers-conference-energy-efficiency-biomass/)

(25)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0483R(01)&qid=1468501220012&from=IT. Questa relazione contiene informazioni riguardo a tutti gli Stati membri eccetto la Grecia e la Spagna, che al 18 settembre 2014 non avevano ancora inviato il piano nazionale o il modello consolidato. Una tabella riepilogativa più recente delle definizioni nazionali di «edificio a energia quasi zero» è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings

(26)  Si vedano le informazioni contenute nella relazione di sintesi stilata nel 2016 dal JRC sui piani nazionali per gli edifici a energia quasi zero, la scheda informativa del BPIE (Buildings Performance Institute Europe) di gennaio 2015 (http://bpie.eu/uploads/lib/document/attachment/128/BPIE_factsheet_nZEB_definitions_across_Europe.pdf) e le informazioni aggiornate pubblicate dalla Commissione nell'ottobre 2014 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Updated%20progress%20report%20NZEB.pdf).

(27)  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Updated%20progress%20report%20NZEB.pdf

(28)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0483R(01)&qid=1468501369158&from=IT

(29)  Relazione di sintesi del JRC sui piani nazionali per gli edifici a energia quasi zero, 2016. Disponibile al seguente indirizzo: http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/publications/all

(30)  Cfr. La nota 24.

(31)  Mandato della Commissione M/480 al CEN per l'elaborazione di norme in materia di prestazione energetica nell'edilizia.

(32)  Nello studio Towards nearly zero-energy buildingsDefinition on common principles under the EPBD, realizzato da Ecofys per conto della DG Energia della Commissione europea (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report.pdf), s'intende per

zona 1 la regione mediterranea: Catania (altre: Atene, Larnaca, Luga, Siviglia, Palermo);

zona4 la zona oceanica: Parigi (altre: Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Copenaghen, Dublino, Londra, Macon, Nancy, Praga, Varsavia);

zona 3 la zona continentale: Budapest (altre: Bratislava, Lubiana, Milano, Vienna)

zona 5 la zona nordica: (Stoccolma, Helsinki, Riga, Stoccolma, Danzica, Tovarene)

(33)  La prestazione energetica di un edificio corrisponde alla quantità di energia primaria netta necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi al suo uso normale e deve rispecchiare il fabbisogno di energia a fini di riscaldamento e rinfrescamento, acqua calda ad uso domestico e illuminazione integrata. Di conseguenza, oltre alla qualità dell'isolamento dell'edificio, la prestazione integrata tiene conto degli impianti di riscaldamento, rinfrescamento, ventilazione e illuminazione, della posizione e dell'orientamento dell'edificio, del recupero del calore, della captazione solare attiva e di altre fonti rinnovabili di energia.

(34)  I modelli compilati dagli Stati membri sono disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings

(35)  L'Unione sostiene lo sviluppo tecnologico nell'ambito del programma Orizzonte 2020, in particolare mediante il partenariato pubblico-privato per l'efficienza energetica degli edifici, https://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/energy-efficient-buildings_en.html

(36)  Cfr. la nota 22.


2.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/58


RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1319 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2016

che modifica la raccomandazione 2006/576/CE sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone e ocratossina A in prodotti destinati all'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La raccomandazione 2006/576/CE della Commissione (1) definisce i valori di riferimento per deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2 nei mangimi e nei mangimi composti

(2)

L'attuale livello orientativo per il deossinivalenolo nei mangimi per cani è di 5 mg/kg. Tenendo conto delle informazioni ricevute di recente per quanto riguarda la tossicità del deossinivalenolo nei mangimi per cani e del parere dell'EFSA sul deossinivalenolo nei mangimi (2), risulta che l'attuale livello orientativo non offre garanzie sufficienti per quanto riguarda la salute dei cani e che è pertanto opportuno ridurre il livello orientativo di deossinivalenolo nei mangimi per cani.

(3)

Tenendo conto delle informazioni ricevute di recente per quanto riguarda la tossicità dello zearalenone nei mangimi per gatti e cani, in attesa di una valutazione del rischio aggiornata, che sarà effettuata dall'EFSA, sulla possibilità di rischi sanitari per gli animali come conseguenza della presenza di zearalenone nei mangimi, è opportuno definire un livello orientativo per lo zearalenone nei mangimi per gatti e cani che fornisca garanzie per quanto riguarda la salute di tali animali.

(4)

Tenendo conto delle informazioni ricevute di recente per quanto riguarda la tossicità dell'ocratossina A nei mangimi per cani e gatti e del parere dell'EFSA sull'ocratossina A nei mangimi (3), è opportuno definire un livello orientativo per l'ocratossina A nei mangimi per gatti e cani che fornisca garanzie per quanto riguarda la salute di tali animali.

(5)

Per mantenere la leggibilità delle disposizioni della raccomandazione, è opportuno sostituire l'allegato della raccomandazione con un nuovo allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

L'allegato della raccomandazione 2006/576/CE è sostituito dall'allegato della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  Raccomandazione 2006/576/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all'alimentazione degli animali (GU L 229 del 23.8.2006, pag. 7).

(2)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare emesso su richiesta della Commissione europea e relativo al deossinivalenolo (DON) quale sostanza indesiderabile nei mangimi per gli animali: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/73

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare emesso su richiesta della Commissione europea e relativo all'ocratossina A (OTA) quale sostanza indesiderabile nell'alimentazione degli animali http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/101


ALLEGATO

VALORI DI RIFERIMENTO

Micotossina

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

Desossinivalenolo

Materie prime per mangimi (*1)

 

Cereali e prodotti a base di cereali (*2) fatta eccezione per sottoprodotti del granoturco

8

Sottoprodotti del granoturco

12

Mangimi composti, ad eccezione di

5

mangimi composti per suini

0,9

mangimi composti per vitelli (< 4 mesi), agnelli, capretti e cani

2

Zearalenone

Materie prime per mangimi (*1)

 

Cereali e prodotti a base di cereali (*2) fatta eccezione per sottoprodotti del granoturco

2

Sottoprodotti del granoturco

3

Mangimi composti per:

 

suinetti, scrofette (giovani scrofe), cuccioli di cani, cuccioli di gatti, cani e gatti da riproduzione

0,1

cani e gatti adulti diversi da quelli da riproduzione

0,2

scrofe e suini da ingrasso

0,25

vitelli, bovini da latte, ovini (inclusi agnelli) e caprini (inclusi capretti)

0,5

Ocratossina A

Materie prime per mangimi (*1)

 

Cereali e prodotti a base di cereali (*2)

0,25

Mangimi composti per:

 

suini

0,05

pollame

0,1

cani e gatti

0,01

Fumonisine B1 + B2

Materie prime per mangimi (*1)

 

Granoturco e prodotti derivati (*3)

60

Mangimi composti per:

 

suini, equini (Equidi), conigli e animali da compagnia,

5

pesci,

10

pollame, vitelli (< 4 mesi), agnelli e capretti,

20

ruminanti adulti (> 4 mesi) e visoni

50

Tossine T-2 + HT-2

Mangimi composti per gatti

0,05


(*1)  Nel caso dei cereali e prodotti a base di cereali somministrati direttamente agli animali occorre prestare particolare attenzione a che il loro utilizzo nella razione giornaliera non comporti un'esposizione degli animali a tali micotossine superiore a quella che comporterebbe una razione giornaliera composta esclusivamente da mangimi completi.

(*2)  L'espressione «Cereali e prodotti a base di cereali» non si riferisce unicamente alle materie prime per mangimi di cui alla voce 1 «Cereali e prodotti derivati» dell'elenco delle materie prime per mangimi di cui all'allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1), ma anche ad altre materie prime a base di cereali usate nei mangimi, in particolare foraggi, compresi foraggi grossolani.

(*3)  L'espressione «Granoturco e prodotti derivati» non si riferisce unicamente alle materie prime per mangimi di cui alla voce 1 «Cereali e prodotti derivati» dell'elenco delle materie prime per mangimi di cui all'allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013, del 16 gennaio 2013, ma anche ad altre materie prime a base di granoturco usate nei mangimi, in particolare foraggi, compresi foraggi grossolani.