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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Commissione, del 29 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 92/2010 per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali e la compilazione delle statistiche ( 1 ) |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2016/1255 della Commissione, del 29 luglio 2016, che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055 relative a misure di protezione e vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia [notificata con il numero C(2016) 5035] ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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30.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/1 |
Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione
Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaigian, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaigian ai programmi dell'Unione (1), firmato a Baku il 14 giugno 2014, entra in vigore il 1o agosto 2016 conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo stesso.
REGOLAMENTI
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30.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/2 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1252 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2016
che modifica i regolamenti (UE) 2016/72 e (UE) 2015/2072 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (1) fissa, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. |
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(2) |
Alcuni trasferimenti o scambi di contingenti tra parti contraenti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) sono concordati all'inizio dell'anno civile. È quindi opportuno che le pertinenti disposizioni giuridiche che disciplinano i trasferimenti e gli scambi di contingenti nell'ambito del regolamento (UE) 2016/72 continuino ad applicarsi all'inizio del 2017. |
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(3) |
Poiché le disposizioni del regolamento (UE) 2016/72 concernenti i divieti di pesca delle specie vulnerabili o le attività di pesca in periodi che dovrebbero essere vietati alla pesca dovranno essere applicate su base continuativa, e al fine di evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2016 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilirà le possibilità di pesca per il 2017, è opportuno prevedere che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura continuino ad applicarsi all'inizio del 2017, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilirà le possibilità di pesca per il 2017. |
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(4) |
I pareri scientifici sugli stock di aringa nelle zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) VIa(N) e VIa(S), VIIb e VIIc prevedono la possibilità di fissare un totale ammissibile di cattura ai fini della raccolta di dati dipendenti dalla pesca nelle due zone di gestione. Questo consentirebbe in futuro di migliorare i pareri scientifici relativi a tali stock. |
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(5) |
In base al parere scientifico del CIEM, è opportuno ridurre le catture di gamberello boreale (Pandalus borealis). A seguito delle consultazioni con la Norvegia, è opportuno modificare i limiti di cattura per il gamberello boreale nella CIEM IIIa e nelle acque norvegesi a sud di 62° N. |
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(6) |
Il parere scientifico del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) è favorevole all'assegnazione di un piccolo contingente commerciale aggiuntivo destinato a incentivare la partecipazione dei pescherecci a un programma scientifico per la sogliola nella divisione CIEM VIIa, che sarebbe realizzato nel rispetto di specifiche condizioni. Tale contingente aggiuntivo dovrebbe essere concesso unicamente per la durata del programma scientifico e non pregiudicherebbe la stabilità relativa. |
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(7) |
In base al parere scientifico del CIEM, è opportuno ridurre le catture di spratto nel Mare del Nord. Le possibilità di pesca dovrebbero essere stabilite tenendo conto del fatto che un improvviso calo significativo, nel corso dell'anno, dei limiti di cattura comprometterebbe la sostenibilità sociale ed economica delle flotte interessate, rispettando nel contempo l'approccio precauzionale alla gestione della pesca. È pertanto opportuno modificare la corrispondente tabella sulle possibilità di pesca. I quantitativi assegnati per le catture di spratto nel 2016 dovrebbero essere presi in considerazione al momento di fissare le possibilità di pesca per il 2017 per tale specie. |
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(8) |
Il CIEM fornisce pareri scientifici per la specie squalus acanthias; anche il codice di dichiarazione si basa sul relativo nome latino. Tuttavia, il nome comune utilizzato in talune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio non corrisponde al nome latino della specie. È quindi opportuno correggere, ove necessario, il nome comune. |
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(9) |
Le attuali possibilità di pesca per lo spinarolo (squalus acanthias) sono fissate a 0 tonnellate. Lo CSTEP ha valutato un progetto finalizzato a evitare le catture di spinaroli (squalus acanthias) in tempo reale. Dalla valutazione dello CSTEP risulta che tale progetto potrebbe incoraggiare la prevenzione delle catture accessorie di tale specie. Le navi che partecipano al progetto dovrebbero essere autorizzate a sbarcare quantitativi limitati di spinaroli (squalus acanthias) morti o che non sopravvivrebbero anche se reimmessi in acqua immediatamente. A scopo precauzionale, per garantire che non venga compromessa la ricostituzione dello stock nel lungo periodo, tali sbarchi dovrebbero essere soggetti a un limite annuo complessivo di 270 tonnellate, con un limite mensile massimo di 2 tonnellate per ogni imbarcazione che partecipa al progetto. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione un elenco di tutte le imbarcazioni partecipanti. |
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(10) |
Nella riunione intersessione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) del marzo 2016 è stato deciso che l'Unione europea avrebbe assegnato al Portogallo una parte della sua capacità di allevamento inutilizzata per l'approvvigionamento di tonno rosso selvatico a fini di allevamento. In futuro questo consentirebbe al Portogallo di avviare un allevamento di tonno rosso. È pertanto opportuno fissare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che il Portogallo può assegnare al proprio allevamento. |
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(11) |
Il regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio (2) classifica gli stock che rientrano nei limiti biologici di sicurezza nel Mar Baltico. Secondo i pareri più recenti, lo stock di spratto nel Mar Baltico rientra nei limiti biologici di sicurezza. È quindi opportuno modificare la classificazione dei limiti biologici di sicurezza di cui al suddetto regolamento. |
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(12) |
Poiché le modifiche dei limiti di cattura incidono sulle attività economiche e sulla pianificazione delle campagne di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. |
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(13) |
I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2016/72 si applicano dal 1o gennaio 2016. Le disposizioni del presente regolamento che modificano tale regolamento dovrebbero quindi parimenti applicarsi a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. |
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(14) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72 e il regolamento (UE) 2015/2072, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2016/72
Il regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:
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1) |
nella versione italiana, all'articolo 12, paragrafo 1, nel riferimento alla specie squalus acanthias i termini «spinarolo/gattuccio» sono sostituiti dal termine «spinarolo»; |
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2) |
all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2017 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.»; |
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3) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 48 bis Disposizioni transitorie L'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5, l'articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 13, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 40, 42 e 46 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2017 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2017.»; |
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4) |
gli allegati I, IA e IV del regolamento (UE) 2016/72 sono modificati come indicato nell'allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifica del regolamento (UE) 2015/2072
L'allegato del regolamento (UE) 2015/2072 è modificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M. LAJČÁK
(1) Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).
ALLEGATO I
MODIFICHE DEGLI ALLEGATI I, IA E IV DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/72
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A. |
L'allegato I del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:
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B. |
L'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:
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C. |
Nell'allegato IV, punto 6, del regolamento (UE) 2016/72, la tabella B è sostituita dalla seguente: «TABELLA B
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(1) Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.
(2) È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.»;
(3) Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.»;
(4) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.»;
(5) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(6) In aggiunta a questo TAC, gli Stati membri che dispongono di un contingente per la sogliola nella divisione VIIa possono decidere di comune accordo di assegnare un totale di 7 tonnellate a una o più navi che praticano attività di pesca scientifica diretta sottoposte alla valutazione dello CSTEP al fine di migliorare le informazioni scientifiche su tale stock (SOL/*07 A.). Prima di autorizzare eventuali sbarchi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della nave o delle navi in questione.»;
(7) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OTH/*2AC4C) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(8) Inclusi i cicerelli.
(9) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.»;
(10) Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.»;
(11) Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.»;
(12) Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.
(13) A titolo di deroga, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è issato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.
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Specie: |
Spinarolo Squalus acanthias |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/*15X14) |
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Belgio |
20 |
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Germania |
4 |
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Spagna |
10 |
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Francia |
83 |
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Irlanda |
53 |
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Paesi Bassi |
0 |
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Portogallo |
0 |
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Regno Unito |
100 |
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Unione |
270 |
|
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TAC |
270 |
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TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.». |
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ALLEGATO II
MODIFICHE DELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/2072
Nell'allegato del regolamento (UE) 2015/2072, la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:
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«Specie: |
Spratto Sprattus sprattus |
Zona: |
Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. |
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Danimarca |
19 958 |
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Germania |
12 644 |
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Estonia |
23 175 |
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Finlandia |
10 447 |
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Lettonia |
27 990 |
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Lituania |
10 125 |
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Polonia |
59 399 |
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Svezia |
38 582 |
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Unione |
202 320 |
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TAC |
Non pertinente |
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Si applica l'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento. TAC analitico». |
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30.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1253 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 92/2010 per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali e la compilazione delle statistiche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 471/2009 stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee relative agli scambi di beni con i paesi terzi. La principale fonte di dati per tali statistiche è costituita dai dati ottenuti dalle dichiarazioni in dogana. Tale regolamento è stato elaborato per tenere conto di nuove e specifiche modalità semplificate di sdoganamento da attuare in forza del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (il «codice doganale aggiornato»). Ciò riguardava in particolare una «autovalutazione» che avrebbe dovuto prevedere una deroga alla presentazione di una dichiarazione in dogana e un sistema di sdoganamento centralizzato nei casi in cui le formalità doganali d'importazione o d'esportazione potessero essere espletate in più di uno Stato membro. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (il «codice doganale dell'Unione») ha abrogato il codice doganale aggiornato e sostituito, a decorrere dal 1o maggio 2016, le disposizioni doganali di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (4). |
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(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (5) stabilisce il programma di lavoro di cui all'articolo 280 del codice doganale dell'Unione e fa riferimento ai sistemi doganali elettronici da sviluppare in tale ambito. |
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(4) |
Fino a quando tali sistemi elettronici non diventeranno disponibili, il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (6) («l'atto delegato transitorio») prevede misure transitorie per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché per l'archiviazione di tali informazioni. |
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(5) |
Il regolamento (CE) n. 471/2009 è stato attuato dal regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione (7). |
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(6) |
È pertanto necessario adeguare il regolamento (UE) n. 92/2010 alle disposizioni del codice doganale dell'Unione per quanto concerne le specifiche modalità dello scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, in particolare riguardo alla semplificazione doganale denominata sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179 del codice doganale dell'Unione. |
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(7) |
L'accordo delle autorità doganali sulla semplificazione della compilazione delle dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse dovrebbe trovare riscontro anche nelle statistiche compilate. |
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(8) |
Per ottenere informazioni sui movimenti economicamente rilevanti tra gli Stati membri dopo lo sdoganamento, se si tratta di importazioni, o prima, se si tratta di esportazioni, è opportuno predisporre misure volte a individuare gli Stati membri interessati ai fini delle statistiche del commercio. |
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(9) |
Le modifiche che richiedono un adeguamento della trasmissione dei dati dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) dovrebbero potersi applicare solo ai periodi di riferimento mensili, a cominciare dal mese di riferimento gennaio 2017. |
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(10) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 92/2010. |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 92/2010 è così modificato:
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1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Modalità dello scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
2. Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato oggetto di decisioni da parte delle amministrazioni doganali competenti, le autorità doganali nazionali trasmettono alle rispettive autorità statistiche nazionali le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni in dogana:
L'obbligo di fornire registrazioni delle dichiarazioni in dogana all'autorità statistica nazionale non si applica alle dichiarazioni in dogana riguardanti lo sdoganamento centralizzato automatizzato, che devono essere fornite ad un altro Stato membro a norma del paragrafo 3. Il primo comma lascia impregiudicati i diritti delle autorità statistiche nazionali in materia di accesso ai dati amministrativi e di uso dei medesimi, di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). 3. A decorrere dalla data di attuazione del meccanismo per lo scambio dei dati con mezzi elettronici a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009, ossia non appena lo Stato membro interessato attua lo sdoganamento centralizzato automatizzato, si applicano le disposizioni di seguito descritte. Quando una dichiarazione in dogana riguarda lo sdoganamento centralizzato automatizzato, l'autorità doganale alla quale è presentata tale dichiarazione in dogana si assicura che le copie dei dati contenuti nella suddetta dichiarazione siano trasmesse entro gli stessi termini di cui al paragrafo 2, primo comma, all'autorità doganale dello Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale. L'obbligo di trasmettere i dati si riferisce anche ad una dichiarazione in dogana per la quale la dichiarazione complementare è messa a disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell'autorizzazione, a norma dell'articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La trasmissione è considerata assicurata e i termini sono rispettati quando la trasmissione fra gli Stati membri avviene secondo le modalità di cui agli articoli 231 e 232 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L'autorità doganale destinataria inoltra senza indugi i dati alla propria autorità statistica nazionale. Ciò lascia tuttavia impregiudicati i diritti delle autorità statistiche nazionali in materia di accesso ai dati amministrativi e di uso dei medesimi, di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. 4. Le autorità doganali verificano, su richiesta delle autorità statistiche nazionali, la correttezza e la completezza delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni che forniscono. (*1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)." (*2) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1)." (*3) La più recente è la decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6)." (*4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558)." (*5) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;" |
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2) |
la lettera a) dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:
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|
3) |
l'articolo 2, paragrafo 2, è così modificato:
|
|
4) |
all'articolo 2, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Le statistiche contengono adeguamenti in caso di registrazioni mancanti, trasmesse in ritardo o non complete.»; |
|
5) |
all'articolo 2, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per singole transazioni di valore inferiore alla soglia statistica, gli Stati membri possono elaborare informazioni meno dettagliate di quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009.» |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, paragrafi 3 e 4, si applica ai periodi di riferimento a partire da gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.
(2) Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(4) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).
(6) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità (GU L 31 del 3.2.2010, pag. 4).
|
30.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1254 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
157,7 |
|
ZZ |
157,7 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
116,3 |
|
ZZ |
116,3 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
140,0 |
|
ZZ |
140,0 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
198,4 |
|
CL |
206,2 |
|
|
MA |
157,0 |
|
|
TR |
153,3 |
|
|
UY |
148,8 |
|
|
ZA |
177,4 |
|
|
ZZ |
173,5 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
269,1 |
|
EG |
213,1 |
|
|
MA |
186,9 |
|
|
MX |
378,3 |
|
|
US |
233,8 |
|
|
ZZ |
256,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
176,8 |
|
BR |
111,3 |
|
|
CL |
125,1 |
|
|
CN |
74,5 |
|
|
NZ |
137,8 |
|
|
US |
165,0 |
|
|
UY |
99,9 |
|
|
ZA |
106,2 |
|
|
ZZ |
124,6 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
202,6 |
|
CL |
127,1 |
|
|
TR |
172,9 |
|
|
ZA |
114,2 |
|
|
ZZ |
154,2 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
196,6 |
|
ZZ |
196,6 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
252,5 |
|
US |
485,5 |
|
|
ZA |
271,2 |
|
|
ZZ |
336,4 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
166,5 |
|
ZZ |
166,5 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
30.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1255 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2016
che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055 relative a misure di protezione e vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia
[notificata con il numero C(2016) 5035]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (lumpy skin disease — LSD). Tali misure di lotta comprendono l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno all'azienda infetta e prevedono altresì, quale complemento delle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di LSD. |
|
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione (5) stabilisce alcune misure di protezione e controllo in materia di sanità animale in relazione alla conferma dell'LSD in Grecia nel 2015. Tra queste misure figura l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni descritta nell'allegato di tale decisione di esecuzione, e comprendente l'area in cui è stata confermata la presenza di LSD e le zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Grecia conformemente alla direttiva 92/119/CEE. |
|
(3) |
A seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica in Grecia, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 (6). Tale decisione di esecuzione stabilisce che la Grecia può effettuare la vaccinazione di emergenza dei bovini tenuti in aziende nella zona di vaccinazione di cui all'allegato I di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 ha inoltre modificato alcune disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500, compresa l'estensione della zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato di tale decisione. |
|
(4) |
Le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055 sono state successivamente modificate dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2311 della Commissione (7), al fine di estendere la zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 e la zona di vaccinazione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055, a seguito della conferma della presenza di ulteriori focolai nell'unità regionale della Calcidica (Chalkidiki) e del ricevimento della notifica da parte della Grecia dell'intenzione di procedere alla vaccinazione contro l'LSD in alcune unità regionali. |
|
(5) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 e l'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 sono stati in seguito modificati dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1116 della Commissione (8), al fine di tener conto degli ulteriori sviluppi della situazione epidemiologica in Grecia e delle misure di vaccinazione adottate da tale Stato membro. |
|
(6) |
Dal 19 luglio 2016 la Grecia ha notificato la presenza di un nuovo focolaio di LSD nell'unità regionale dell'Acaia (Achaia), una zona della Grecia continentale nella penisola del Peloponneso in cui non erano stati precedentemente segnalati focolai di LSD e che è situata oltre 150 km a sud dalla più vicina unità regionale attualmente soggetta a restrizioni e misure di vaccinazione in relazione all'LSD. |
|
(7) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Grecia e dei tempi di trasmissione dell'LSD, è necessario estendere la zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 nonché la zona di vaccinazione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 per includere l'intero territorio della Grecia continentale. È opportuno pertanto modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055. |
|
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.
(4) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 (GU L 234 dell'8.9.2015, pag. 19).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2055, del 10 novembre 2015, che stabilisce le condizioni per definire il programma di vaccinazione di emergenza dei bovini contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 31).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2311 della Commissione, del 9 dicembre 2015, che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055 relative a misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 65).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1116 della Commissione, del 7 luglio 2016, che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055 relative a misure di protezione e vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia (GU L 186 del 9.7.2016, pag. 24).
ALLEGATO I
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
Zone di restrizione di cui all'articolo 2, lettera b)
|
A. |
Le seguenti regioni in Grecia:
|
|
B. |
Le seguenti unità regionali in Grecia:
|
ALLEGATO II
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
|
A. |
Le seguenti regioni in Grecia:
|
|
B. |
Le seguenti unità regionali in Grecia:
|
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
|
30.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/24 |
DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO UE-OLP
del 18 febbraio 2016
che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/1256]
IL COMITATO MISTO UE-OLP,
visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (1), in particolare l'articolo 25,
visto il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 25 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 dell'accordo («protocollo n. 3») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e le altre parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione»). |
|
(2) |
L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il comitato misto di cui all'articolo 63 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo. |
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(3) |
La convenzioneè intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. |
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(4) |
L'Unione europea el'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gazala hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 18 settembre 2013. |
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(5) |
L'Unione europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 27 maggio 2014. Di conseguenza, a normadel suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o luglio 2014. |
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(6) |
È opportuno pertanto sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2016.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2016
Per il comitato misto
Il presidente
C. BERGER
ALLEGATO
PROTOCOLLO N. 3
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione»).
2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.
Articolo 2
Composizione delle controversie
1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al comitato misto.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I della convenzione e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione stessa, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.