ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 204

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
29 luglio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1241 della Commissione, del 13 luglio 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive de Haute-Provence (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1242 della Commissione, del 13 luglio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Flönz (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1243 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

4

 

*

Regolamento (UE) 2016/1244 della Commissione, del 28 luglio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti appartenenti a un gruppo con struttura di insaturazione alfa-beta ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione, del 28 luglio 2016, che definisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese

70

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese

92

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1248 della Commissione, del 28 luglio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa al Botswana nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione ( 1 )

112

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1249 della Commissione, del 28 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

115

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1241 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive de Haute-Provence (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Huile d'olive de Haute-Provence», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Huile d'olive de Haute-Provence» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione, del 17 ottobre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 275 del 18.10.2001, pag. 9).

(3)  GU C 108 del 23.3.2016, pag. 22.


29.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1242 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Flönz (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Flönz» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Flönz» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Flönz» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.), di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 107 del 22.3.2016, pag. 12.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


29.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1243 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

124,9

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

140,0

0

AR

151,7

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o galline, congelati

289,7

3

AR

176,7

42

BR

284,7

5

CL

240,8

18

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

362,7

0

BR

362,4

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

390,3

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o galline

187,3

31

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


29.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/7


REGOLAMENTO (UE) 2016/1244 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti appartenenti a un gruppo con struttura di insaturazione alfa-beta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) adotta un elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha richiesto la presentazione di dati scientifici supplementari al fine di completarne la valutazione entro i termini specifici stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(5)

Nel caso delle cinque sostanze appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti FGE 208Rev.1 p-menta-1,8-dien-7-olo (n. FL 02.060), mirtenolo (n. FL 02.091), mirtenale (n. FL 05.106), acetato di p-menta-1,8-dien-7-ile (n. FL 09.278) e acetato di mirtenile (n. FL 09.302) il termine stabilito nell'elenco dell'Unione per la presentazione dei dati scientifici supplementari richiesti è il 31 dicembre 2012. Tali dati sono stati trasmessi dal richiedente.

(6)

Questo gruppo chimico comprende la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (n. FL 05.117) che è stata utilizzata come sostanza rappresentativa del gruppo e per la quale sono stati presentati dati sulla tossicità.

(7)

L'Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso, nel suo parere scientifico del 24 giugno 2015 (4), che la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (n. FL 05.117) è genotossica in vivo e pertanto il suo impiego come sostanza aromatizzante solleva un problema di sicurezza. Tale sostanza è già stata eliminata dall'elenco dell'Unione mediante il regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione (5).

(8)

In tale parere, l'Autorità ha inoltre concluso che, dal momento che la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (n. FL 05.117) è rappresentativa delle sostanze contenute in questo gruppo, vi è un potenziale problema di sicurezza per le altre sostanze in tale gruppo.

(9)

Allo scopo di valutare ulteriormente la sicurezza di queste cinque sostanze le parti interessate sono state formalmente invitate a fornire ulteriori studi di tossicità entro il 30 aprile 2016 per consentire all'EFSA di completare la sua valutazione.

(10)

Le parti interessate hanno presentato i nuovi studi richiesti entro il 30 aprile 2016.

(11)

In attesa della valutazione da parte dell'EFSA dei nuovi dati scientifici, dell'eventuale valutazione completa di tali sostanze conformemente alla procedura del gruppo di esperti CEF dell'EFSA, se pertinente, e del completamento del successivo processo di regolamentazione è altresì opportuno modificare le condizioni per l'uso di queste cinque sostanze aromatizzanti per meglio rispecchiarne gli attuali usi reali.

(12)

Per motivi tecnici è opportuno fissare periodi di transizione per gli alimenti ai quali è stata aggiunta una qualsiasi delle cinque sostanze aromatizzanti, immessi sul mercato o spediti da paesi terzi nell'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Gli alimenti a cui è stata aggiunta una qualsiasi delle cinque sostanze aromatizzanti p-menta-1,8-dien-7-olo (n. FL 02.060), mirtenolo (n. FL 02.091), mirtenale (n. FL 05.106), acetato di p-menta-1,8-dien-7-ile (n. FL 09.278) e acetato di mirtenile (n. FL 09.302) che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato del presente regolamento e sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

2.   I prodotti alimentari importati nell'Unione cui è stata aggiunta una qualsiasi delle sostanze di cui al paragrafo 1 e che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza se l'importatore di tali prodotti alimentari può dimostrare che erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3.   I periodi di transizione di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele di aromi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 208 Revisione 1 (FGE.208Rev 1): esame dei dati relativi alla genotossicità su rappresentanti di 10 aldeidi alicicliche con insaturazione α, β nell'anello/catena laterale e precursori del sottogruppo chimico 2.2 di FGE.19. EFSA Journal 2015;13(7):4173, 28 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4173 disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(5)  Regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione, del 1o ottobre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 27).


ALLEGATO

L'allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:

a)

la voce relativa al n. FL 02.060 è sostituita dalla voce seguente:

«02.060

p-menta-1,8-dien-7-olo

536-59-4

974

2024

 

Nelle categorie 1, 3, 4.2, 5 (eccetto 5.3), 6, 7, 14.1, 14.2 e 16

1

EFSA»

b)

la voce relativa al n. FL 02.091 è sostituita dalla voce seguente:

«02.091

mirtenolo

515-00-4

981

10285

 

Nelle categorie 1, 3, 5, 6, 14.1, 14.2, 15 e 16

1

EFSA»

c)

la voce relativa al n. FL 05.106 è sostituita dalla voce seguente:

«05.106

mirtenale

564-94-3

980

10379

 

Nelle categorie 1, 2, 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.1, 14.2, 15 e 16

1

EFSA»

d)

la voce relativa al n. FL 09.278 è sostituita dalla voce seguente:

«09.278

acetato di p-menta-1,8-dien-7-ile

15111-96-3

975

10742

 

Nelle categorie 1, 3, 5, 6, 7, 8, 14.1, 14.2 e 16

1

EFSA»

e)

la voce relativa al n. FL 09.302 è sostituita dalla voce seguente:

«09.302

acetato di mirtenile

1079-01-2

982

10887

 

Nelle categorie 1, 3, 4.2, 5, 6, 7, 14.1 e 14.2

1

EFSA»


29.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1245 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2016

che definisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 4 sexies,

considerando quanto segue:

(1)

La tavola di concordanza preliminare dovrebbe riguardare i codici stabiliti per i rifiuti a norma della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e della decisione C(2001)107/Final del Consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C(92)39/Final sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. Questi codici sono elencati negli allegati III e IV e nelle parti 1 e 3 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006. I codici dei rifiuti di cui all'allegato III B e alla parte 2 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 non dovrebbero essere ripresi nella tavola di concordanza preliminare poiché sono applicabili soprattutto alle spedizioni all'interno dell'Unione europea in cui le autorità doganali non sono solitamente coinvolte. Eventuali correlazioni per ciascuna delle voci dei rifiuti di cui all'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 possono essere desunte utilizzando le correlazioni tra i codici dei rifiuti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006. Non è stabilita nessuna correlazione con le voci dei rifiuti di cui all'allegato IV A del regolamento (CE) n. 1013/2006 in quanto tale allegato è vuoto.

(2)

A causa delle differenze esistenti tra i prodotti contrassegnati con i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 (2) del Consiglio («codici NC»), e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 («codici dei rifiuti»), non è sempre possibile ottenere una chiara e completa corrispondenza tra loro. Laddove si verificano queste differenze, occorre verificare la concordanza tra i codici sulla base di una approssimazione al fine di conseguire la migliore corrispondenza possibile.

(3)

Le parti interessate sono state consultate sulla base di uno studio commissionato dalla Commissione per valutare la natura delle merci coperte rispettivamente dai codici NC e dai codici dei rifiuti; nel gennaio 2015 il progetto di tavola di concordanza elaborato sulla base dello studio e della consultazione dei portatori di interesse è stato approvato dalla sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale. Occorre pertanto adottare la tavola di concordanza preliminare sulla base di tale progetto.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del presente regolamento è riportata una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata («codici NC») di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).


ALLEGATO

Tavola di concordanza tra i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (cee) n. 2658/87 e le voci dei rifiuti elencate negli allegati iii, iv e v del regolamento (ce) n. 1013/2006

Note introduttive

1.

La tavola di concordanza tra codici della nomenclatura combinata («codici NC») e voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 («codici di identificazione dei rifiuti») è presentata in due modi diversi nelle tabelle A e B.

Nella tabella A, nella colonna 1 sono elencati, in ordine alfanumerico ascendente, i codici di identificazione dei rifiuti correlati con i codici NC elencati nella colonna 2.

Nella tabella B, nella colonna 3 sono elencati, in ordine numerico ascendente, i codici NC correlati con i codici di identificazione dei rifiuti elencati nella colonna 4.

I codici di identificazione dei rifiuti della colonna 1 e i codici NC della colonna 3 compaiono un'unica volta nelle rispettive colonne.

2.

I codici di identificazione dei rifiuti selezionati, per la correlazione, dagli allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono i codici che sono stati stabiliti mediante accordi internazionali, in particolare nell'ambito della convenzione di Basilea o dall'OCSE. Per ragioni di semplicità, questa tavola di concordanza non tiene conto del fatto che alcuni codici di identificazione dei rifiuti stabiliti mediante accordi internazionali comportano trattini o sottotrattini (ad esempio, B3010).

3.

Nella tabella A, alcuni codici di identificazione dei rifiuti sono correlati con più codici NC e nella tabella B, alcuni codici NC sono correlati con più codici di identificazione dei rifiuti. Al fine di stabilire quale dei vari codici è applicabile, occorre tenere conto delle descrizioni dei codici nei rispettivi regolamenti.

Tabella A

 

Tabella B

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

Codice di identificazione dei rifiuti (1)

codice NC (2)  (3)

Codice NC (2)  (3)

Codice di identificazione dei rifiuti (1)

A1010

ex 2620 60 00

 

ex 0501 00 00

B3070

ex 2843 90 10

 

ex 0502 10 00

A3110

ex 2853 00 90

 

B3110

ex 3825 69 00

 

GN010

ex 3825 90 90

 

ex 0502 90 00

A3110

ex 7112 91 00

 

B3110

ex 7112 92 00

 

GN010

ex 7112 99 00

 

ex 0505 10 10

GN030

ex 7802 00 00

 

ex 0505 10 90

GN030

ex 8107 30 00

 

ex 0505 90 00

GN030

ex 8110 20 00

 

ex 0506 10 00

B3060

ex 8112 13 00

 

ex 0506 90 00

B3060

ex 8112 52 00

 

ex 0511 91 10

B3060

A1020

ex 2620 29 00

 

ex 0511 99 10

A3110

ex 2620 91 00

 

B3110

ex 2620 99 95

 

ex 0511 99 85

A3110

ex 2621 90 00

 

B3110

ex 3825 20 00

 

GN020

ex 3825 69 00

 

ex 1213 00 00

B3060

ex 3825 90 90

 

B3070

ex 7112 91 00

 

ex 1404 90 00

B3060

ex 7112 92 00

 

ex 15

B3065

ex 7112 99 00

 

ex 1515 11 00

A4040

ex 7802 00 00

 

ex 1515 19 10

A4040

ex 8107 30 00

 

ex 1518 00

A4040

ex 8110 20 00

 

ex 1522 00 10

B3060

ex 8112 13 00

 

ex 1522 00 31

B3060

A1030

ex 2620 60 00

 

ex 1522 00 39

B3060

ex 2621 90 00

 

ex 1522 00 91

B3060

ex 2843 90 10

 

ex 1522 00 99

B3060

ex 2853 00 90

 

ex 1802 00 00

B3060

ex 3825 20 00

 

ex 2301 10 00

B3060

ex 3825 69 00

 

ex 2301 20 00

B3060

ex 3825 90 90

 

ex 2302

B3060

ex 8112 52 00

 

ex 2303

B3060

A1040

ex 3825 20 00

 

ex 2304 00 00

B3060

ex 3825 50 00

 

ex 2305 00 00

B3060

ex 3825 61 00

 

ex 2306

B3060

ex 3825 69 00

 

ex 2307 00 11

B3060

ex 3825 90 90

 

ex 2307 00 19

B3060

A1050

ex 2620 19 00

 

ex 2308 00 11

B3060

ex 2620 29 00

 

ex 2308 00 19

B3060

ex 2620 30 00

 

ex 2308 00 40

B3060

ex 2620 40 00

 

ex 2308 00 90

B3060

ex 2620 60 00

 

ex 2309 90 31

B3070

ex 2620 91 00

 

ex 2309 90 33

B3070

ex 2620 99 10

 

ex 2309 90 35

B3070

ex 2620 99 20

 

ex 2309 90 39

B3070

ex 2620 99 40

 

ex 2309 90 41

B3070

ex 2620 99 60

 

ex 2309 90 43

B3070

ex 2620 99 95

 

ex 2309 90 49

B3070

ex 3825 69 00

 

ex 2309 90 51

B3070

ex 3825 90 90

 

ex 2309 90 53

B3070

A1060

ex 3825 50 00

 

ex 2309 90 59

B3070

A1070

ex 2601

 

ex 2309 90 70

B3070

ex 2602 00 00

 

ex 2309 90 96

B3070

ex 2603 00 00

 

ex 2401 30 00

B3060

ex 2604 00 00

 

ex 2501 00 31

B2010

ex 2605 00 00

 

B2040

ex 2606 00 00

 

ex 2501 00 51

B2010

ex 2607 00 00

 

B2040

ex 2608 00 00

 

ex 2501 00 99

B2010

ex 2609 00 00

 

B2040

ex 2610 00 00

 

ex 2502 00 00

B2010

ex 2611 00 00

 

ex 2503 00 10

B2040

ex 2612

 

ex 2503 00 90

B2040

ex 2613

 

ex 2504 10 00

B2010

ex 2614 00 00

 

ex 2504 90 00

B2010

ex 2615

 

ex 2505 10 00

AB070

ex 2616

 

ex 2505 90 00

AB070

ex 2617

 

ex 2506 10 00

B2010

ex 2620 19 00

 

ex 2506 20 00

B2010

ex 3825 69 00

 

ex 2507 00 20

B2010

ex 3825 90 90

 

ex 2507 00 80

B2010

A1080

ex 2601

 

ex 2508 10 00

B2010

ex 2602 00 00

 

ex 2508 30 00

B2010

ex 2603 00 00

 

ex 2508 40 00

B2010

ex 2604 00 00

 

ex 2508 50 00

B2010

ex 2605 00 00

 

ex 2508 60 00

B2010

ex 2606 00 00

 

ex 2508 70 00

B2010

ex 2607 00 00

 

ex 2509 00 00

B2010

ex 2608 00 00

 

ex 2510 10 00

B2010

ex 2609 00 00

 

ex 2510 20 00

B2010

ex 2610 00 00

 

ex 2511 10 00

B2010

ex 2611 00 00

 

ex 2511 20 00

B2010

ex 2612

 

ex 2512 00 00

B2010

ex 2613

 

ex 2513 10 00

B2010

ex 2614 00 00

 

ex 2513 20 00

B2010

ex 2615

 

ex 2514 00 00

B2010

ex 2616

 

ex 2515 11 00

B2010

ex 2617

 

ex 2515 12 00

B2010

ex 2620 19 00

 

ex 2515 20 00

B2010

ex 2620 29 00

 

ex 2516 11 00

B2010

ex 2620 91 00

 

ex 2516 12 00

B2010

ex 2621 10 00

 

ex 2516 20 00

B2010

ex 2621 90 00

 

ex 2516 90 00

B2010

ex 3825 69 00

 

ex 2517 10 10

AB070

ex 3825 90 90

 

B2010

A1090

ex 2620 30 00

 

ex 2517 10 20

AB070

ex 2621 10 00

 

B2010

ex 2621 90 00

 

ex 2517 10 80

AB070

ex 3825 69 00

 

B2010

ex 3825 90 90

 

ex 2517 20 00

AB070

A1100

ex 2620 30 00

 

B2010

ex 2621 90 00

 

B2130

ex 3825 69 00

 

ex 2517 30 00

AB070

ex 3825 90 90

 

B2010

A1110

ex 2620 30 00

 

ex 2517 41 00

AB070

ex 3825 69 00

 

B2010

ex 3825 90 90

 

ex 2517 49 00

AB070

A1120

ex 2620 30 00

 

B2010

ex 3825 69 00

 

ex 2518 10 00

B2010

ex 3825 90 90

 

ex 2518 20 00

B2010

A1130

ex 2620 19 00

 

ex 2518 30 00

B2010

ex 2620 29 00

 

ex 2519 10 00

B2010

ex 2620 30 00

 

ex 2519 90 10

B2010

ex 2620 40 00

 

ex 2519 90 30

B2010

ex 2620 60 00

 

ex 2519 90 90

B2010

ex 2620 91 00

 

ex 2520 10 00

B2010

ex 2620 99 10

 

ex 2521 00 00

B2010

ex 2620 99 20

 

B2040

ex 2620 99 40

 

ex 2524 10 00

A2050

ex 2620 99 60

 

ex 2524 90 00

A2050

ex 2620 99 95

 

ex 2525 10 00

B2010

ex 3825 69 00

 

ex 2525 20 00

B2010

ex 3825 90 90

 

ex 2525 30 00

B2010

A1140

ex 2620 30 00

 

ex 2526 10 00

B2010

ex 3825 69 00

 

ex 2526 20 00

B2010

ex 3825 90 90

 

ex 2528 10 00

B2010

A1150

ex 7112 30 00

 

ex 2528 90 00

B2010

A1160

ex 8548 10 10

 

ex 2529 10 00

B2010

ex 8548 10 21

 

ex 2529 21 00

B2010

ex 8548 10 91

 

ex 2529 22 00

B2010

A1170

ex 8548 10 10

 

ex 2529 30 00

B2010

ex 8548 10 21

 

ex 2530 10 00

B2010

ex 8548 10 29

 

ex 2530 20 00

B2010

ex 8548 10 91

 

ex 2530 90 00

A2050

ex 8548 10 99

 

B2010

A1190

ex 7204 10 00

 

B2030

ex 7204 21 10

 

B2040

ex 7204 21 90

 

GF010

ex 7204 29 00

 

ex 2601

A1070

ex 7204 30 00

 

A1080

ex 7204 41 91

 

ex 2602 00 00

A1070

ex 7204 41 99

 

A1080

ex 7204 49 10

 

ex 2603 00 00

A1070

ex 7204 49 30

 

A1080

ex 7204 49 90

 

ex 2604 00 00

A1070

ex 7204 50 00

 

A1080

ex 7217 90 20

 

ex 2605 00 00

A1070

ex 7217 90 50

 

A1080

ex 7217 90 90

 

ex 2606 00 00

A1070

ex 7223 00 11

 

A1080

ex 7223 00 19

 

ex 2607 00 00

A1070

ex 7223 00 91

 

A1080

ex 7223 00 99

 

ex 2608 00 00

A1070

ex 7229 20 00

 

A1080

ex 7229 90 20

 

ex 2609 00 00

A1070

ex 7229 90 50

 

A1080

ex 7229 90 90

 

ex 2610 00 00

A1070

ex 7312 10 20

 

A1080

ex 7312 10 49

 

ex 2611 00 00

A1070

ex 7312 10 69

 

A1080

ex 7312 10 98

 

ex 2612

A1070

ex 7312 90 00

 

A1080

ex 7323 91 00

 

ex 2613

A1070

ex 7323 92 00

 

A1080

ex 7323 93 00

 

ex 2614 00 00

A1070

ex 7323 94 00

 

A1080

ex 7323 99 00

 

ex 2615

A1070

ex 7404 00 10

 

A1080

ex 7404 00 91

 

ex 2616

A1070

ex 7404 00 99

 

A1080

ex 7408 11 00

 

ex 2617

A1070

ex 7408 19 10

 

A1080

ex 7408 19 90

 

ex 2618 00 00

AB070

ex 7408 21 00

 

B1200

ex 7408 22 00

 

ex 2619 00 20

AA010

ex 7408 29 00

 

B1210

ex 7413 00 20

 

B1230

ex 7413 00 80

 

ex 2619 00 90

AA010

ex 7503 00 10

 

B1210

ex 7505 21 00

 

B1230

ex 7505 22 00

 

ex 2620

A4100

ex 7508 90 00

 

ex 2620 11 00

B1100

ex 7602 00 19

 

B1220

ex 7602 00 90

 

B2010

ex 7614 10 00

 

B2100

ex 7614 90 00

 

B2110

ex 7802 00 00

 

ex 2620 19 00

A1050

ex 7806 00 30

 

A1070

ex 7806 00 90

 

A1080

ex 7902 00 00

 

ex 2620 19 00

A1130

ex 7904 00 00

 

A2020

ex 7907 00 90

 

A2030

ex 8002 00 00

 

B1080

ex 8003 00 00

 

B1100

ex 8007 00 80

 

B1120

ex 8101 96 00

 

B1220

ex 8101 97 00

 

B2010

ex 8101 99 90

 

B2100

ex 8102 96 00

 

B2110

ex 8102 97 00

 

ex 2620 21 00

A3030

ex 8102 99 00

 

B1220

ex 8103 30 00

 

B2010

ex 8103 90 10

 

B2110

ex 8103 90 90

 

ex 2620 29 00

A1020

ex 8107 30 00

 

A1050

ex 8107 90 00

 

A1080

ex 8108 30 00

 

A1130

ex 8108 90 30

 

A2020

ex 8108 90 90

 

A2030

A2010

ex 7001 00 10

 

B1120

A2020

ex 2620 19 00

 

B1220

ex 2620 29 00

 

B2010

ex 2620 30 00

 

B2110

ex 2620 40 00

 

ex 2620 30 00

A1050

ex 2620 60 00

 

A1090

ex 2620 91 00

 

A1100

ex 2620 99 10

 

A1110

ex 2620 99 20

 

A1120

ex 2620 99 40

 

A1130

ex 2620 99 60

 

A1140

ex 2620 99 95

 

A2020

ex 3824 90 96

 

A2030

ex 3825 69 00

 

B1070

ex 3825 90 90

 

B1100

A2030

ex 2620 19 00

 

B1120

ex 2620 29 00

 

B1220

ex 2620 30 00

 

B1240

ex 2620 40 00

 

B2010

ex 2620 60 00

 

B2040

ex 2620 91 00

 

B2100

ex 2620 99 10

 

B2110

ex 2620 99 20

 

GB040

ex 2620 99 40

 

ex 2620 40 00

A1050

ex 2620 99 60

 

A1130

ex 2620 99 95

 

A2020

ex 3825 69 00

 

A2030

ex 3825 90 90

 

AB030

A2040

ex 3825 69 00

 

B1100

A2050

ex 2524 10 00

 

B1120

ex 2524 90 00

 

B1220

ex 2530 90 00

 

B2010

ex 3825 69 00

 

B2100

ex 3825 90 90

 

B2110

A3010

ex 2710 99 00

 

ex 2620 60 00

A1010

ex 2713 90 90

 

A1030

A3020

ex 2710 99 00

 

A1050

A3030

ex 2620 21 00

 

A1130

ex 2710 99 00

 

A2020

ex 3825 61 00

 

A2030

ex 3825 90 90

 

AB030

A3040

ex 2710 99 00

 

B1031

ex 3820 00 00

 

B1070

ex 3825 50 00

 

B1120

ex 3825 61 00

 

B1220

ex 3825 90 90

 

B2010

ex 3902 10 00

 

B2110

ex 3902 30 00

 

ex 2620 91 00

A1020

ex 3902 90 90

 

A1050

ex 3915 90 11

 

A1080

A3050

ex 3501 10 10

 

A1130

ex 3501 10 50

 

A2020

ex 3501 10 90

 

A2030

ex 3501 90 10

 

A3090

ex 3501 90 90

 

B1030

ex 3503 00 10

 

B1031

ex 3503 00 80

 

B1070

ex 3505 10 10

 

B1120

ex 3505 10 50

 

B1220

ex 3505 10 90

 

B2010

ex 3505 20 10

 

B2110

ex 3505 20 30

 

ex 2620 99 10

A1050

ex 3505 20 50

 

A1130

ex 3505 20 90

 

A2020

ex 3506 10 00

 

A2030

ex 3506 91 00

 

B1120

ex 3506 99 00

 

B1220

ex 3825 61 00

 

B2010

ex 3825 90 90

 

B2100

ex 3915 10 00

 

B2110

ex 3915 20 00

 

ex 2620 99 20

A1050

ex 3915 30 00

 

A1130

ex 3915 90 11

 

ex 2620 99 20

A2020

ex 3915 90 80

 

A2030

ex 4004 00 00

 

B1030

ex 4017 00 00

 

B1031

A3060

ex 3912 20 11

 

B1100

ex 3912 20 19

 

B1120

ex 3912 20 90

 

B1220

ex 3915 90 80

 

B2010

A3070

ex 2707 99 80

 

B2100

ex 2710 99 00

 

B2110

ex 3824 90 92

 

ex 2620 99 40

A1050

ex 3824 90 93

 

A1130

ex 3825 61 00

 

A2020

ex 3825 90 90

 

A2030

A3080

ex 3825 41 00

 

B1120

ex 3825 49 00

 

B1220

ex 3825 61 00

 

B2010

ex 3825 90 90

 

B2100

A3090

ex 2620 91 00

 

B2110

ex 2620 99 95

 

ex 2620 99 60

A1050

ex 2621 90 00

 

A1130

ex 3825 20 00

 

A2020

ex 3825 30 00

 

A2030

ex 3825 69 00

 

B1030

ex 3825 90 90

 

B1031

ex 4115 20 00

 

B1120

A3100

ex 4115 20 00

 

B1220

A3110

ex 0502 10 00

 

B2010

ex 0502 90 00

 

B2100

ex 0511 99 10

 

B2110

ex 0511 99 85

 

ex 2620 99 95

A1020

ex 4302 20 00

 

A1050

A3120

ex 3825 61 00

 

A1130

ex 3825 69 00

 

A2020

ex 3825 90 90

 

A2030

ex 3915 10 00

 

A3090

ex 3915 20 00

 

AA060

ex 3915 30 00

 

B1030

ex 3915 90 11

 

B1031

ex 3915 90 80

 

B1100

ex 4004 00 00

 

B1120

ex 4017 00 00

 

B1220

ex 5202 10 00

 

B2010

ex 5202 91 00

 

B2100

ex 5202 99 00

 

B2110

ex 5505 10 10

 

ex 2621 10 00

A1080

ex 5505 10 30

 

A1090

ex 5505 10 50

 

A4100

ex 5505 10 70

 

Y47

ex 5505 10 90

 

ex 2621 90 00

A1020

ex 5505 20 00

 

A1030

ex 6310 90 00

 

A1080

ex 7001 00 10

 

A1090

A3130

ex 3808 50 00

 

A1100

ex 3808 91 40

 

A3090

ex 3808 92 90

 

A4100

ex 3808 93 27

 

B1031

ex 3808 93 30

 

B1070

ex 3808 93 90

 

B1100

ex 3808 94 90

 

B1220

ex 3808 99 10

 

B1240

ex 3808 99 90

 

B2040

ex 3824 90 92

 

B3100

ex 3824 90 93

 

GG030

ex 3825 61 00

 

GG040

ex 3825 90 90

 

ex 2706 00 00

A3190

A3140

ex 3814 00 10

 

A4040

ex 3814 00 90

 

ex 2707 91 00

A4040

ex 3824 90 92

 

ex 2707 99 80

A3070

ex 3825 49 00

 

ex 2710 19 83

AC070

A3150

ex 3814 00 10

 

ex 2710 91 00

A3180

ex 3814 00 90

 

ex 2710 99 00

A3010

ex 3824 90 92

 

A3020

ex 3825 41 00

 

ex 2710 99 00

A3030

A3160

ex 3824 90 92

 

A3040

ex 3824 90 93

 

A3070

ex 3825 61 00

 

A3180

ex 3825 90 90

 

A4040

A3170

ex 3824 90 92

 

A4060

ex 3824 90 93

 

AC060

ex 3825 41 00

 

AC150

ex 3825 49 00

 

ex 2713 11 00

A3190

ex 3825 61 00

 

ex 2713 12 00

A3190

A3180

ex 2710 91 00

 

ex 2713 20 00

A3190

ex 2710 99 00

 

A3200

ex 3824 82 00

 

ex 2713 90 10

A3190

ex 3824 90 92

 

A3200

ex 3824 90 93

 

ex 2713 90 90

A3010

ex 3824 90 96

 

A3190

ex 3825 10 00

 

A3200

ex 3825 20 00

 

ex 2714 10 00

A3200

ex 3825 41 00

 

B2130

ex 3825 50 00

 

ex 2714 90 00

A3200

ex 3825 61 00

 

B2130

ex 3825 69 00

 

ex 2715 00 00

A3200

ex 3825 90 90

 

B2130

A3190

ex 2706 00 00

 

ex 28

A4140

ex 2713 11 00

 

ex 2843 90 10

A1010

ex 2713 12 00

 

A1030

ex 2713 20 00

 

A4020

ex 2713 90 10

 

ex 2853 00 90

A1010

ex 2713 90 90

 

A1030

ex 3807 00 10

 

A4020

ex 3807 00 90

 

ex 29

A4140

ex 3825 61 00

 

ex 2903 71 00

AC150

ex 3825 90 90

 

ex 2903 72 00

AC150

A3200

ex 2713 20 00

 

ex 2903 73 00

AC150

ex 2713 90 10

 

ex 2903 74 00

AC150

ex 2713 90 90

 

ex 2903 75 00

AC150

ex 2714 10 00

 

ex 2903 76 10

AC160

ex 2714 90 00

 

ex 2903 76 20

AC160

ex 2715 00 00

 

ex 2903 76 90

AC160

ex 3825 10 00

 

ex 2903 77

AC150

ex 3825 61 00

 

ex 2903 78 00

AC160

ex 3825 90 90

 

ex 2903 79 30

AC150

A4010

ex 3006 92 00

 

AC160

ex 3825 10 00

 

ex 2903 79 80

AC150

ex 3825 30 00

 

AC160

ex 3825 41 00

 

ex 3006 92 00

A4010

ex 3825 49 00

 

A4020

ex 3825 61 00

 

ex 3101 00 00

AC260

ex 3825 69 00

 

AC270

ex 3825 90 90

 

ex 3104 20 10

B2040

A4020

ex 2843 90 10

 

ex 3104 20 50

B2040

ex 2853 00 90

 

ex 3104 20 90

B2040

ex 3006 92 00

 

ex 3203 00 10

A4070

ex 3825 30 00

 

B3120

A4030

ex 3808 50 00

 

ex 3203 00 90

A4070

ex 3808 91 10

 

B3120

ex 3808 91 20

 

ex 3204

A4070

ex 3808 91 30

 

B3120

ex 3808 91 40

 

ex 3205 00 00

B3120

ex 3808 91 90

 

ex 3206

A4070

ex 3808 92 30

 

ex 3206 11 00

B3120

ex 3808 92 40

 

ex 3206 19 00

B3120

ex 3808 92 50

 

ex 3206 49 10

B3120

ex 3808 92 60

 

ex 3206 49 70

B3120

ex 3808 92 90

 

ex 3207 10 00

A4070

ex 3808 93 11

 

B3120

ex 3808 93 13

 

ex 3207 20 10

A4070

ex 3808 93 15

 

ex 3207 20 90

A4070

ex 3808 93 17

 

ex 3207 30 00

A4070

ex 3808 93 21

 

ex 3207 40 40

AB030

ex 3808 93 23

 

ex 3207 40 85

AB030

ex 3808 93 27

 

ex 3208

A4070

ex 3808 93 30

 

ex 3208 10

A4040

ex 3808 93 90

 

ex 3208 20

A4040

ex 3808 99 10

 

ex 3208 90 19

A4040

ex 3808 99 90

 

ex 3208 90 91

A4040

ex 3825 61 00

 

ex 3208 90 99

A4040

ex 3825 69 00

 

ex 3209

A4070

ex 3825 90 90

 

ex 3209 10 00

B4010

A4040

ex 1515 11 00

 

ex 3209 90 00

B4010

ex 1515 19 10

 

ex 3210

A4070

ex 1518 00

 

ex 3210 00 10

AB030

ex 2706 00 00

 

B4010

ex 2707 91 00

 

ex 3210 00 90

AB030

ex 2710 99 00

 

B4010

ex 3208 10

 

ex 3212 10 00

A4070

ex 3208 20

 

ex 3212 90 00

A4070

ex 3208 90 19

 

AB030

ex 3208 90 91

 

ex 3213

A4070

ex 3208 90 99

 

ex 3213 10 00

B4010

ex 3808 50 00

 

ex 3213 90 00

B4010

ex 3808 91 10

 

ex 3215

A4070

ex 3808 91 20

 

ex 3215 11 00

B4010

ex 3808 91 30

 

ex 3215 19 00

B4010

ex 3808 91 40

 

ex 3215 90 00

B4010

ex 3808 91 90

 

ex 3401

AC250

ex 3808 92 10

 

ex 3402 11 10

AC250

ex 3808 92 20

 

ex 3402 11 90

AC250

ex 3808 92 30

 

ex 3402 12 00

AC250

ex 3808 92 40

 

ex 3402 13 00

AC250

ex 3808 92 50

 

ex 3402 19 00

AC250

ex 3808 92 60

 

ex 3403 19 20

AC060

ex 3808 92 90

 

AC070

ex 3808 99 90

 

ex 3403 19 80

AC060

ex 3825 61 00

 

AC070

ex 3825 69 00

 

ex 3403 99 00

AC060

ex 3825 90 90

 

AC070

A4050

ex 3808 91 90

 

ex 3501

B4020

ex 3808 92 10

 

ex 3501 10 10

A3050

ex 3808 92 20

 

ex 3501 10 50

A3050

ex 3808 92 90

 

ex 3501 10 90

A3050

ex 3808 99 10

 

ex 3501 90 10

A3050

ex 3808 99 90

 

ex 3501 90 90

A3050

ex 3825 50 00

 

ex 3503

B4020

ex 3825 61 00

 

ex 3503 00 10

A3050

ex 3825 69 00

 

ex 3503 00 80

A3050

ex 3825 90 90

 

ex 3505

B4020

A4060

ex 2710 99 00

 

ex 3505 10 10

A3050

ex 3825 61 00

 

ex 3505 10 50

A3050

ex 3825 69 00

 

ex 3505 10 90

A3050

ex 3825 90 90

 

ex 3505 20 10

A3050

A4070

ex 3203 00 10

 

ex 3505 20 30

A3050

ex 3203 00 90

 

ex 3505 20 50

A3050

ex 3204

 

ex 3505 20 90

A3050

ex 3206

 

ex 3506

B4020

ex 3207 10 00

 

ex 3506 10 00

A3050

ex 3207 20 10

 

ex 3506 91 00

A3050

ex 3207 20 90

 

ex 3506 99 00

A3050

ex 3207 30 00

 

ex 3601

A4080

ex 3208

 

ex 3602

A4080

ex 3209

 

ex 3603

A4080

ex 3210

 

ex 3604

A4080

ex 3212 10 00

 

ex 3606

A4080

ex 3212 90 00

 

ex 3802 10 00

A4160

ex 3213

 

ex 3802 90 00

A4160

ex 3215

 

B2060

ex 3825 61 00

 

ex 3807 00 10

A3190

ex 3825 69 00

 

ex 3807 00 90

A3190

ex 3825 90 90

 

ex 3808 50 00

A3130

A4080

ex 3601

 

A4030

ex 3602

 

A4040

ex 3603

 

ex 3808 91 10

A4030

ex 3604

 

A4040

ex 3606

 

ex 3808 91 20

A4030

ex 3825 61 00

 

A4040

ex 3825 69 00

 

A4110

ex 3825 90 90

 

ex 3808 91 30

A4030

A4090

ex 3824

 

A4040

ex 3825 61 00

 

ex 3808 91 40

A3130

ex 3825 69 00

 

A4030

ex 3825 90 90

 

A4040

A4100

ex 2620

 

ex 3808 91 90

A4030

ex 2621 10 00

 

A4040

ex 2621 90 00

 

A4050

ex 3825 61 00

 

ex 3808 92 10

A4040

ex 3825 69 00

 

A4050

ex 3825 90 90

 

ex 3808 92 20

A4040

ex 6310 10 00

 

A4050

ex 6310 90 00

 

ex 3808 92 30

A4030

A4110

ex 3808 91 20

 

A4040

ex 3825 61 00

 

ex 3808 92 40

A4030

ex 3825 90 90

 

A4040

A4120

ex 3824 90 92

 

ex 3808 92 50

A4030

ex 3824 90 93

 

A4040

ex 3824 90 96

 

ex 3808 92 60

A4030

ex 3825 30 00

 

A4040

ex 3825 61 00

 

ex 3808 92 90

A3130

ex 3825 90 90

 

A4030

A4130

ex 3825 10 00

 

A4040

ex 3825 61 00

 

A4050

ex 3825 90 90

 

ex 3808 93 11

A4030

ex 3901

 

ex 3808 93 13

A4030

ex 3902

 

ex 3808 93 15

A4030

ex 3903

 

ex 3808 93 17

A4030

ex 3904

 

ex 3808 93 21

A4030

ex 3905

 

ex 3808 93 23

A4030

ex 3907

 

ex 3808 93 27

A3130

ex 3908

 

A4030

ex 3909

 

ex 3808 93 30

A3130

ex 3910

 

A4030

ex 3911

 

ex 3808 93 90

A3130

ex 3912

 

A4030

ex 3913

 

ex 3808 94 90

A3130

ex 3915

 

ex 3808 99 10

A3130

ex 3915 10 00

 

A4030

ex 3915 20 00

 

A4050

ex 3915 30 00

 

ex 3808 99 90

A3130

ex 3915 90 11

 

A4030

ex 3915 90 80

 

A4040

ex 4401 39 80

 

A4050

ex 4707 90 10

 

ex 3813 00 00

AC160

ex 4707 90 90

 

ex 3814 00 10

A3140

ex 6310 10 00

 

A3150

ex 6310 90 00

 

ex 3814 00 90

A3140

ex 7001 00 10

 

A3150

ex 7204 21 10

 

ex 3815 11 00

GC050

ex 7204 21 90

 

ex 3815 12 00

GC050

ex 7204 29 00

 

ex 3815 19 90

GC050

ex 7204 30 00

 

ex 3815 90 90

GC050

ex 7204 49 30

 

ex 3819 00 00

AC060

ex 7204 49 90

 

AC070

ex 7602 00 11

 

ex 3820 00 00

A3040

ex 7602 00 19

 

AC080

ex 7602 00 90

 

ex 3824

A4090

ex 8002 00 00

 

ex 3824 71 00

AC160

A4140

ex 28

 

ex 3824 71 00

AC150

ex 29

 

ex 3824 72 00

AC150

ex 3824 90 92

 

AC160

ex 3824 90 93

 

ex 3824 73 00

AC150

ex 3824 90 96

 

AC160

ex 3825 61 00

 

ex 3824 74 00

AC160

ex 3825 90 90

 

ex 3824 75 00

AC150

A4150

ex 3824 90 92

 

AC160

ex 3824 90 93

 

ex 3824 76 00

AC150

ex 3824 90 96

 

AC160

ex 3825 61 00

 

ex 3824 77 00

AC150

ex 3825 90 90

 

AC160

A4160

ex 3802 10 00

 

ex 3824 79 00

AC150

ex 3802 90 00

 

AC160

ex 3825 61 00

 

ex 3824 82 00

A3180

ex 3825 90 90

 

ex 3824 90 15

AD120

AA010

ex 2619 00 20

 

ex 3824 90 92

A3070

ex 2619 00 90

 

A3130

AA060

ex 2620 99 95

 

A3140

AA190

ex 8104 20 00

 

A3150

AB030

ex 2620 40 00

 

A3160

ex 2620 60 00

 

A3170

ex 3207 40 40

 

A3180

ex 3207 40 85

 

A4120

ex 3210 00 10

 

A4140

ex 3210 00 90

 

A4150

ex 3212 90 00

 

AC060

ex 3824 90 93

 

AC070

ex 3824 90 96

 

AC080

ex 3825 50 00

 

AC150

ex 3825 69 00

 

AC160

ex 3825 90 90

 

ex 3824 90 93

A3070

ex 6804 10 00

 

A3130

ex 6804 21 00

 

A3160

ex 6804 22 12

 

A3170

ex 6804 22 18

 

A3180

ex 6804 22 30

 

A4120

ex 6804 22 50

 

A4140

ex 6804 22 90

 

A4150

ex 6804 23 00

 

AB030

ex 6804 30 00

 

AC150

ex 6805 10 00

 

AC160

ex 6805 20 00

 

ex 3824 90 96

A2020

ex 6805 30 00

 

A3180

AB070

ex 2505 10 00

 

A4120

ex 2505 90 00

 

A4140

ex 2517 10 10

 

A4150

ex 2517 10 20

 

AB030

ex 2517 10 80

 

AB070

ex 2517 20 00

 

AB150

ex 2517 30 00

 

B2040

ex 2517 41 00

 

ex 3825 10 00

A3180

ex 2517 49 00

 

A3200

ex 2618 00 00

 

ex 3825 10 00

A4010

ex 3824 90 96

 

A4130

ex 3825 69 00

 

B2040

ex 3825 90 90

 

B2130

AB120

ex 3825 69 00

 

B3010

ex 3825 90 90

 

Y46

AB130

ex 3825 69 00

 

ex 3825 20 00

A1020

ex 3825 90 90

 

A1030

AB150

ex 3824 90 96

 

ex 3825 20 00

A1040

ex 3825 69 00

 

A3090

ex 3825 90 90

 

A3180

AC060

ex 2710 99 00

 

AC270

ex 3403 19 20

 

B3100

ex 3403 19 80

 

ex 3825 30 00

A3090

ex 3403 99 00

 

A4010

ex 3819 00 00

 

A4020

ex 3824 90 92

 

A4120

ex 3825 50 00

 

B3100

AC070

ex 2710 19 83

 

ex 3825 41 00

A3080

ex 3403 19 20

 

A3150

ex 3403 19 80

 

A3170

ex 3403 99 00

 

A3180

ex 3819 00 00

 

A4010

ex 3824 90 92

 

AC150

ex 3825 50 00

 

B3130

AC080

ex 3820 00 00

 

ex 3825 49 00

A3080

ex 3824 90 92

 

A3140

ex 3825 50 00

 

A3170

AC150

ex 2710 99 00

 

A4010

ex 2903 71 00

 

B3130

ex 2903 72 00

 

ex 3825 50 00

A1040

ex 2903 73 00

 

A1060

ex 2903 74 00

 

A3040

ex 2903 75 00

 

A3180

ex 2903 77

 

A4050

ex 2903 79 30

 

AB030

ex 2903 79 80

 

AC060

ex 3824 71 00

 

AC070

ex 3824 72 00

 

AC080

ex 3824 73 00

 

AD100

ex 3824 75 00

 

ex 3825 61 00

A1040

ex 3824 76 00

 

A3030

ex 3824 77 00

 

A3040

ex 3824 79 00

 

A3050

ex 3824 90 92

 

A3070

ex 3824 90 93

 

A3080

ex 3825 41 00

 

A3120

ex 3825 61 00

 

A3130

ex 3825 90 90

 

A3160

AC160

ex 2903 76 10

 

A3170

ex 2903 76 20

 

A3180

ex 2903 76 90

 

A3190

ex 2903 78 00

 

A3200

ex 2903 79 30

 

A4010

ex 2903 79 80

 

A4030

ex 3813 00 00

 

A4040

ex 3824 71 00

 

A4050

ex 3824 72 00

 

A4060

ex 3824 73 00

 

A4070

ex 3824 74 00

 

A4080

ex 3824 75 00

 

A4090

ex 3824 76 00

 

A4100

ex 3824 77 00

 

A4110

ex 3824 79 00

 

A4120

ex 3824 90 92

 

A4130

ex 3824 90 93

 

A4140

ex 3825 61 00

 

A4150

ex 3825 90 90

 

A4160

AC170

ex 3825 61 00

 

AC150

ex 3825 90 90

 

AC160

ex 4401 21 00

 

AC170

ex 4401 22 00

 

AC250

ex 4401 39 20

 

AD090

ex 4401 39 30

 

AD100

ex 4401 39 80

 

AD150

ex 4501 90 00

 

B3010

AC250

ex 3401

 

B3060

ex 3402 11 10

 

B3100

ex 3402 11 90

 

B3120

ex 3402 12 00

 

B4010

ex 3402 13 00

 

B4020

ex 3402 19 00

 

ex 3825 69 00

A1010

ex 3825 61 00

 

A1020

ex 3825 90 90

 

A1030

AC260

ex 3101 00 00

 

A1040

AC270

ex 3101 00 00

 

A1050

ex 3825 20 00

 

A1070

AD090

ex 3825 61 00

 

A1080

ex 3825 69 00

 

A1090

ex 3825 90 90

 

A1100

ex 3915 90 80

 

A1110

ex 3920 73 10

 

A1120

ex 3920 73 80

 

A1130

ex 3923 40 10

 

A1140

AD100

ex 3825 50 00

 

A2020

ex 3825 61 00

 

A2030

ex 3825 69 00

 

A2040

ex 3825 90 90

 

A2050

AD120

ex 3824 90 15

 

A3090

ex 3914 00 00

 

A3120

ex 3915 10 00

 

A3180

ex 3915 20 00

 

A4010

ex 3915 30 00

 

A4030

ex 3915 90 11

 

A4040

ex 3915 90 80

 

A4050

AD150

ex 3825 61 00

 

A4060

ex 3825 90 90

 

A4070

B1010

ex 3825 69 00

 

A4080

ex 3825 90 90

 

A4090

ex 7112 91 00

 

A4100

ex 7112 92 00

 

AB030

ex 7112 99 00

 

AB070

ex 7204 10 00

 

AB120

ex 7204 21 10

 

AB130

ex 7204 21 90

 

AB150

ex 7204 29 00

 

AD090

ex 7204 30 00

 

AD100

ex 7204 41 10

 

B1010

ex 7204 41 91

 

B1020

ex 7204 41 99

 

B1050

ex 7204 49 10

 

B1060

ex 7204 49 30

 

B1070

ex 7204 49 90

 

B1100

ex 7204 50 00

 

B1120

ex 7404 00 10

 

B1130

ex 7404 00 91

 

B2010

ex 7404 00 99

 

B2040

ex 7503 00 10

 

B2060

ex 7503 00 90

 

B2070

ex 7602 00 11

 

B2080

ex 7602 00 19

 

B2090

ex 7602 00 90

 

B2100

ex 7902 00 00

 

B2110

ex 8002 00 00

 

B2120

ex 8101 97 00

 

B3100

ex 8102 97 00

 

B3130

ex 8103 30 00

 

B4010

ex 8104 20 00

 

B4020

ex 8105 30 00

 

GC050

ex 8106 00 10

 

ex 3825 90 90

A1010

ex 8108 30 00

 

A1020

ex 8109 30 00

 

A1030

ex 8111 00 19

 

A1040

ex 8112 22 00

 

A1050

ex 8112 92 10

 

A1070

ex 8112 92 21

 

A1080

B1020

ex 3825 69 00

 

A1090

ex 3825 90 90

 

A1100

ex 78

 

A1110

ex 8107 20 00

 

A1120

ex 8107 30 00

 

A1130

ex 8107 90 00

 

A1140

ex 8110 10 00

 

A2020

ex 8110 20 00

 

A2030

ex 8110 90 00

 

A2050

ex 8112 12 00

 

A3030

ex 8112 13 00

 

A3040

ex 8112 19 00

 

A3050

B1030

ex 2620 91 00

 

A3070

ex 2620 99 20

 

A3080

ex 2620 99 60

 

A3090

ex 2620 99 95

 

A3120

ex 7112 91 00

 

A3130

ex 7112 92 00

 

A3160

ex 7112 99 00

 

A3180

ex 7204 49 90

 

A3190

ex 8101 97 00

 

A3200

ex 8102 97 00

 

A4010

ex 8103 30 00

 

A4030

ex 8108 30 00

 

A4040

ex 8109 30 00

 

A4050

ex 8112 22 00

 

A4060

ex 8112 92 10

 

A4070

ex 8112 92 21

 

A4080

B1031

ex 2620 60 00

 

A4090

ex 2620 91 00

 

A4100

ex 2620 99 20

 

A4110

ex 2620 99 60

 

A4120

ex 2620 99 95

 

A4130

ex 2621 90 00

 

A4140

ex 7106 10 00

 

A4150

ex 7107 00 00

 

A4160

ex 7108 11 00

 

AB030

ex 7109 00 00

 

AB070

ex 7110 11 00

 

AB120

ex 7110 21 00

 

AB130

ex 7110 31 00

 

AB150

ex 7110 41 00

 

AC150

ex 7111 00 00

 

AC160

ex 7112 30 00

 

AC170

ex 7112 91 00

 

AC250

ex 7112 92 00

 

AD090

ex 7112 99 00

 

AD100

ex 8101 10 00

 

AD150

ex 8101 97 00

 

B1010

ex 8101 99 90

 

B1020

ex 8102 10 00

 

B1050

ex 8102 97 00

 

B1060

ex 8102 99 00

 

B1070

ex 8103 20 00

 

B1100

ex 8103 30 00

 

B1120

ex 8103 90 90

 

B1130

ex 8108 20 00

 

B2010

ex 8108 30 00

 

B2040

ex 8108 90 90

 

B2060

ex 8112 92 21

 

B2070

ex 8112 92 31

 

B2110

B1040

ex 7204 10 00

 

B2120

ex 7204 21 10

 

B2130

ex 7204 21 90

 

B3010

ex 7204 29 00

 

B3060

ex 7204 49 90

 

B3100

B1050

ex 3825 69 00

 

B3120

ex 3825 90 90

 

B3130

ex 7112 91 00

 

B4010

ex 7112 92 00

 

B4020

ex 7112 99 00

 

GC050

ex 7404 00 10

 

RB020

ex 7404 00 91

 

ex 3901

A4130

ex 7404 00 99

 

B3040

ex 7503 00 10

 

ex 3901 10 10

B3010

ex 7503 00 90

 

ex 3901 10 90

B3010

ex 7602 00 11

 

ex 3901 20 10

B3010

ex 7602 00 19

 

ex 3901 20 90

B3010

ex 7602 00 90

 

ex 3901 30 00

B3010

ex 7802 00 00

 

ex 3901 90 30

B3010

ex 7902 00 00

 

ex 3901 90 90

B3010

ex 8002 00 00

 

ex 3902

A4130

ex 8101 97 00

 

ex 3902 10 00

A3040

ex 8102 97 00

 

B3010

ex 8103 30 00

 

ex 3902 20 00

B3010

ex 8104 20 00

 

ex 3902 30 00

A3040

ex 8105 30 00

 

B3010

ex 8106 00 10

 

B3040

ex 8107 30 00

 

ex 3902 90 10

B3010

ex 8108 30 00

 

ex 3902 90 20

B3010

ex 8109 30 00

 

ex 3902 90 90

A3040

ex 8110 20 00

 

B3010

ex 8111 00 19

 

B3040

ex 8112 13 00

 

ex 3903

A4130

ex 8112 22 00

 

ex 3903 11 00

B3010

ex 8112 52 00

 

ex 3903 19 00

B3010

ex 8112 92 10

 

ex 3903 20 00

B3010

ex 8112 92 21

 

ex 3903 30 00

B3010

ex 8113 00 40

 

B3040

B1060

ex 3825 69 00

 

ex 3903 90 10

B3010

ex 3825 90 90

 

ex 3903 90 20

B3010

B1070

ex 2620 30 00

 

ex 3903 90 90

B3010

ex 2620 60 00

 

B3040

ex 2620 91 00

 

ex 3904

A4130

ex 2621 90 00

 

ex 3904 10 00

B3010

ex 3825 69 00

 

GH013

ex 3825 90 90

 

ex 3904 21 00

B3010

ex 7112 30 00

 

GH013

ex 7112 91 00

 

ex 3904 22 00

B3010

ex 7112 92 00

 

GH013

ex 7112 99 00

 

ex 3904 30 00

B3010

ex 7404 00 10

 

GH013

ex 7404 00 91

 

ex 3904 40 00

B3010

ex 7404 00 99

 

GH013

ex 7405 00 00

 

ex 3904 50 10

B3010

ex 7406 10 00

 

ex 3904 50 90

B3010

ex 7406 20 00

 

ex 3904 61 00

B3010

B1080

ex 2620 19 00

 

ex 3904 69 10

B3010

ex 7902 00 00

 

ex 3904 69 20

B3010

ex 7903 10 00

 

B3040

ex 7903 90 00

 

ex 3904 69 80

B3010

B1090

ex 8548 10 10

 

ex 3904 90 00

B3010

ex 8548 10 29

 

ex 3905

A4130

ex 8548 10 99

 

ex 3905 12 00

B3010

B1100

ex 2620 11 00

 

ex 3906 90 90

B3040

ex 2620 19 00

 

ex 3907

A4130

ex 2620 30 00

 

ex 3907 10 00

B3130

ex 2620 40 00

 

ex 3907 20 11

B3130

ex 2620 99 20

 

ex 3907 20 20

B3130

ex 2620 99 95

 

ex 3907 20 91

B3130

ex 2621 90 00

 

ex 3907 20 99

B3010

ex 3825 69 00

 

B3130

ex 3825 90 90

 

ex 3907 30 00

B3010

ex 7112 91 00

 

B3130

ex 7112 92 00

 

ex 3907 40 00

B3010

ex 7112 99 00

 

ex 3907 50 00

B3010

B1115

ex 7204 21 10

 

ex 3907 60 20

B3010

ex 7204 21 90

 

ex 3907 60 80

B3010

ex 7204 29 00

 

ex 3907 70 00

B3010

ex 7204 49 10

 

ex 3907 91 10

B3010

ex 7204 49 30

 

ex 3907 91 90

B3010

ex 7204 49 90

 

ex 3907 99 10

B3010

ex 7217 90 20

 

ex 3907 99 90

B3010

ex 7217 90 50

 

ex 3908

A4130

ex 7217 90 90

 

ex 3908 10 00

B3010

ex 7223 00 11

 

ex 3908 90 00

B3010

ex 7223 00 19

 

ex 3909

A4130

ex 7223 00 91

 

ex 3909 10 00

B3010

ex 7223 00 99

 

ex 3909 20 00

B3010

ex 7229 20 00

 

ex 3909 30 00

B3010

ex 7229 90 20

 

ex 3909 40 00

B3010

ex 7229 90 50

 

ex 3909 50 10

B3010

ex 7229 90 90

 

ex 3909 50 90

B3010

ex 7312 10 20

 

ex 3910

A4130

ex 7312 10 49

 

ex 3910 00 00

B3010

ex 7312 10 69

 

B3040

ex 7312 10 98

 

ex 3911

A4130

ex 7312 90 00

 

ex 3911 10 00

B3010

ex 7404 00 10

 

ex 3911 90 11

B3010

ex 7404 00 91

 

ex 3911 90 13

B3010

ex 7404 00 99

 

B3040

ex 7408 11 00

 

ex 3911 90 19

B3010

ex 7408 19 10

 

ex 3911 90 92

B3010

ex 7408 19 90

 

ex 3911 90 99

B3010

ex 7408 21 00

 

ex 3912

A4130

ex 7408 22 00

 

ex 3912 11 00

B3010

ex 7408 29 00

 

ex 3912 12 00

B3010

ex 7413 00 00

 

ex 3912 20 11

A3060

ex 7503 00 10

 

B3010

ex 7503 00 90

 

ex 3912 20 19

A3060

ex 7505 21 00

 

B3010

ex 7505 22 00

 

ex 3912 20 90

A3060

ex 7508 90 00

 

B3010

ex 7602 00 19

 

ex 3912 31 00

B3010

ex 7602 00 90

 

ex 3912 39 20

B3010

ex 7614 10 00

 

ex 3912 39 85

B3010

ex 7614 90 00

 

ex 3912 90 10

B3010

ex 7802 00 00

 

ex 3912 90 90

B3010

ex 7802 00 00

 

ex 3913

A4130

ex 7902 00 00

 

ex 3913 10 00

B3010

ex 7904 00 00

 

ex 3913 90 00

B3010

ex 8002 00 00

 

ex 3914 00 00

AD120

ex 8003 00 00

 

B3010

ex 8007 00 80

 

ex 3915

A4130

ex 8101 96 00

 

ex 3915 10 00

A3050

ex 8101 97 00

 

A3120

ex 8101 99 90

 

A4130

ex 8102 96 00

 

AD120

ex 8102 97 00

 

B3010

ex 8102 99 00

 

B3040

ex 8103 90 10

 

B4020

ex 8103 90 90

 

B4030

ex 8108 30 00

 

ex 3915 20 00

A3050

ex 8108 90 30

 

A3120

ex 8108 90 90

 

A4130

B1120

ex 2620 19 00

 

AD120

ex 2620 29 00

 

B3010

ex 2620 30 00

 

B3040

ex 2620 40 00

 

B4020

ex 2620 60 00

 

B4030

ex 2620 91 00

 

ex 3915 30 00

A3050

ex 2620 99 10

 

A3120

ex 2620 99 20

 

ex 3915 30 00

A4130

ex 2620 99 40

 

AD120

ex 2620 99 60

 

B3010

ex 2620 99 95

 

B4020

ex 3825 69 00

 

B4030

ex 3825 90 90

 

GH013

ex 7112 91 00

 

ex 3915 90 11

A3040

ex 7112 92 00

 

A3050

ex 7112 99 00

 

A3120

ex 7404 00 10

 

A4130

ex 7404 00 91

 

AD120

ex 7404 00 99

 

B3010

ex 7503 00 10

 

B4020

ex 7503 00 90

 

B4030

ex 7602 00 11

 

ex 3915 90 80

A3050

ex 7602 00 19

 

A3060

ex 7602 00 90

 

A3120

ex 7902 00 00

 

A4130

ex 8002 00 00

 

AD090

ex 8101 97 00

 

AD120

ex 8102 97 00

 

B3010

ex 8103 30 00

 

B3040

ex 8104 20 00

 

B3130

ex 8105 30 00

 

B4020

ex 8106 00 10

 

B4030

ex 8108 30 00

 

ex 3920 73 10

AD090

ex 8109 30 00

 

ex 3920 73 80

AD090

ex 8111 00 19

 

ex 3923 40 10

AD090

ex 8112 13 00

 

ex 4001 10 00

B3040

ex 8112 22 00

 

ex 4001 22 00

B3040

ex 8112 52 00

 

ex 4001 29 00

B3040

ex 8112 92 10

 

ex 4001 30 00

B3040

ex 8112 92 21

 

ex 4002

B3040

ex 8113 00 40

 

ex 4003

B3040

B1130

ex 3825 69 00

 

ex 4004 00 00

A3050

ex 3825 90 90

 

A3120

ex 7112 91 00

 

B3040

ex 7112 92 00

 

B3080

ex 7112 99 00

 

B3140

B1140

ex 7112 91 00

 

B4020

ex 7112 92 00

 

ex 4005 10 00

B3040

ex 7112 99 00

 

ex 4005 99 00

B3040

B1150

ex 7106 10 00

 

ex 4011

B3140

ex 7108 11 00

 

ex 4012 11 00

B3140

ex 7110 11 00

 

ex 4012 12 00

B3140

ex 7110 21 00

 

ex 4012 13 00

B3140

ex 7110 31 00

 

ex 4012 19 00

B3140

ex 7110 41 00

 

ex 4012 20 00

B3140

ex 7112 30 00

 

ex 4017 00 00

A3050

ex 7112 91 00

 

A3120

ex 7112 92 00

 

B3040

ex 7112 99 00

 

B3080

B1160

ex 7112 30 00

 

B3140

B1170

ex 7112 30 00

 

B4020

B1180

ex 7112 99 00

 

ex 4115 20 00

A3090

B1190

ex 7112 99 00

 

A3100

B1200

ex 2618 00 00

 

ex 4115 20 00

B3090

B1210

ex 2619 00 20

 

B3100

ex 2619 00 90

 

ex 4302 20 00

A3110

B1220

ex 2620 11 00

 

B3110

ex 2620 19 00

 

ex 4401 10 00

B3050

ex 2620 21 00

 

ex 4401 21 00

AC170

ex 2620 29 00

 

B3050

ex 2620 30 00

 

ex 4401 22 00

AC170

ex 2620 40 00

 

B3050

ex 2620 60 00

 

ex 4401 31 00

B3050

ex 2620 91 00

 

ex 4401 39 20

AC170

ex 2620 99 10

 

B3050

ex 2620 99 20

 

ex 4401 39 30

AC170

ex 2620 99 40

 

B3050

ex 2620 99 60

 

ex 4401 39 80

A4130

ex 2620 99 95

 

AC170

ex 2621 90 00

 

B3050

B1230

ex 2619 00 20

 

ex 4501 90 00

AC170

ex 2619 00 90

 

B3050

B1240

ex 2620 30 00

 

ex 4707 10 00

B3020

ex 2621 90 00

 

ex 4707 20 00

B3020

B1250

ex 7204 21 10

 

ex 4707 30 10

B3020

ex 7204 21 90

 

ex 4707 30 90

B3020

ex 7204 29 00

 

ex 4707 90 10

A4130

ex 7204 30 00

 

B3020

ex 7204 49 90

 

ex 4707 90 90

A4130

ex 7602 00 19

 

B3020

ex 7602 00 90

 

ex 4823 90 85

B3020

ex 8427 10 10

 

ex 5003 00 00

B3030

ex 8427 10 90

 

ex 5103 10 10

B3030

ex 8427 20 11

 

ex 5103 10 90

B3030

ex 8427 20 19

 

ex 5103 20 00

B3030

ex 8427 20 90

 

ex 5103 30 00

B3030

ex 8427 90 00

 

ex 5202 10 00

A3120

ex 8433 11 10

 

B3030

ex 8433 11 51

 

ex 5202 91 00

A3120

ex 8433 19 10

 

B3030

ex 8433 19 51

 

ex 5202 99 00

A3120

ex 8433 20 10

 

B3030

ex 8433 30 00

 

ex 5301 30 00

B3030

ex 8433 51 00

 

ex 5302 90 00

B3030

ex 8433 53 10

 

ex 5303 90 00

B3030

ex 8433 53 30

 

ex 5305 00 00

B3030

ex 8433 53 90

 

ex 5505 10 10

A3120

ex 8433 59 11

 

B3030

ex 8433 59 19

 

ex 5505 10 30

A3120

ex 8433 59 85

 

B3030

ex 8436 80 10

 

ex 5505 10 50

A3120

ex 8473 10 00

 

B3030

ex 8479 10 00

 

ex 5505 10 70

A3120

ex 8479 89 97

 

B3030

ex 8497 89 97

 

ex 5505 10 90

A3120

ex 8701 10 00

 

B3030

ex 8701 20 90

 

ex 5505 20 00

A3120

ex 8701 30 00

 

B3030

ex 8701 90 50

 

ex 5701 10 10

B3035

ex 8701 90 90

 

ex 5701 10 90

B3035

ex 8702 10 19

 

ex 5701 90 10

B3035

ex 8702 10 99

 

ex 5701 90 90

B3035

ex 8702 90 19

 

ex 5904 90 00

B3035

ex 8702 90 39

 

ex 6309 00 00

B3030

ex 8702 90 90

 

B3035

ex 8703 10 11

 

B3040

ex 8703 10 18

 

ex 6310 10 00

A4100

ex 8703 21 90

 

A4130

ex 8703 22 90

 

B3030

ex 8703 23 90

 

ex 6310 90 00

A3120

ex 8703 24 90

 

A4100

ex 8703 31 90

 

A4130

ex 8703 32 90

 

B3030

ex 8703 33 90

 

ex 6804 10 00

AB030

ex 8703 90 10

 

ex 6804 21 00

AB030

ex 8703 90 90

 

ex 6804 22 12

AB030

ex 8704 10 10

 

ex 6804 22 18

AB030

ex 8704 10 90

 

ex 6804 22 30

AB030

ex 8704 21 39

 

GF010

ex 8704 21 99

 

ex 6804 22 50

AB030

ex 8704 22 99

 

ex 6804 22 90

AB030

ex 8704 23 99

 

ex 6804 23 00

AB030

ex 8704 31 39

 

ex 6804 30 00

AB030

ex 8704 31 99

 

ex 6805 10 00

AB030

ex 8704 32 99

 

ex 6805 20 00

AB030

ex 8704 90 00

 

ex 6805 30 00

AB030

ex 8705

 

ex 6806 10 00

B2030

ex 8709 11 10

 

RB020

ex 8709 11 90

 

ex 6806 90 00

B2030

ex 8709 19 10

 

RB020

ex 8709 19 90

 

ex 6809 11 00

B2040

ex 8710 00 00

 

ex 6809 19 00

B2040

ex 8711

 

ex 69

GF010

ex 8713 90 00

 

ex 7001 00 10

A2010

ex 9705 00 00

 

A3120

B2010

ex 2501 00 31

 

A4130

ex 2501 00 51

 

B2020

ex 2501 00 99

 

B2040

ex 2502 00 00

 

GE020

ex 2504 10 00

 

ex 7019 11 00

GE020

ex 2504 90 00

 

ex 7019 19 10

GE020

ex 2506 10 00

 

ex 7019 19 90

GE020

ex 2506 20 00

 

ex 7019 90 00

GE020

ex 2507 00 20

 

ex 7106 10 00

B1031

ex 2507 00 80

 

B1150

ex 2508 10 00

 

ex 7107 00 00

B1031

ex 2508 30 00

 

ex 7108 11 00

B1031

ex 2508 40 00

 

B1150

ex 2508 50 00

 

ex 7109 00 00

B1031

ex 2508 60 00

 

ex 7110 11 00

B1031

ex 2508 70 00

 

B1150

ex 2509 00 00

 

GC050

ex 2510 10 00

 

ex 7110 19 10

GC050

ex 2510 20 00

 

ex 7110 19 80

GC050

ex 2511 10 00

 

ex 7110 21 00

B1031

ex 2511 20 00

 

B1150

ex 2512 00 00

 

ex 7110 31 00

B1031

ex 2513 10 00

 

B1150

ex 2513 20 00

 

ex 7110 41 00

B1031

ex 2514 00 00

 

B1150

ex 2515 11 00

 

ex 7111 00 00

B1031

ex 2515 12 00

 

ex 7112 30 00

A1150

ex 2515 20 00

 

B1031

ex 2516 11 00

 

B1070

ex 2516 12 00

 

B1150

ex 2516 20 00

 

B1160

ex 2516 90 00

 

B1170

ex 2517 10 10

 

ex 7112 91 00

A1010

ex 2517 10 20

 

A1020

ex 2517 10 80

 

B1010

ex 2517 20 00

 

B1030

ex 2517 30 00

 

B1031

ex 2517 41 00

 

B1050

ex 2517 49 00

 

B1070

ex 2518 10 00

 

B1100

ex 2518 20 00

 

B1120

ex 2518 30 00

 

B1130

ex 2519 10 00

 

B1140

ex 2519 90 10

 

B1150

ex 2519 90 30

 

B3020

ex 2519 90 90

 

GB040

ex 2520 10 00

 

GC010

ex 2521 00 00

 

GC020

ex 2525 10 00

 

ex 7112 92 00

A1010

ex 2525 20 00

 

A1020

ex 2525 30 00

 

ex 7112 92 00

B1010

ex 2526 10 00

 

B1030

ex 2526 20 00

 

B1031

ex 2528 10 00

 

B1050

ex 2528 90 00

 

B1070

ex 2529 10 00

 

B1100

ex 2529 21 00

 

B1120

ex 2529 22 00

 

B1130

ex 2529 30 00

 

B1140

ex 2530 10 00

 

B1150

ex 2530 20 00

 

B3020

ex 2530 90 00

 

GB040

ex 2620 11 00

 

GC010

ex 2620 19 00

 

GC020

ex 2620 21 00

 

GC050

ex 2620 29 00

 

ex 7112 99 00

A1010

ex 2620 30 00

 

A1020

ex 2620 40 00

 

ex 7112 99 00

B1010

ex 2620 60 00

 

B1030

ex 2620 91 00

 

B1031

ex 2620 99 10

 

B1050

ex 2620 99 20

 

B1070

ex 2620 99 40

 

B1100

ex 2620 99 60

 

B1120

ex 2620 99 95

 

B1130

ex 3825 69 00

 

B1140

ex 3825 90 90

 

B1150

B2020

ex 7001 00 10

 

B1180

B2030

ex 2530 90 00

 

B1190

ex 6806 10 00

 

B3020

ex 6806 90 00

 

GB040

ex 8113 00 20

 

GC010

ex 8113 00 40

 

GC020

B2040

ex 2501 00 31

 

GC050

ex 2501 00 51

 

ex 7115 10 00

GC050

ex 2501 00 99

 

ex 7115 90 00

GC050

ex 2503 00 10

 

ex 7204 10 00

A1190

ex 2503 00 90

 

B1010

ex 2521 00 00

 

B1040

ex 2530 90 00

 

ex 7204 21 10

A1190

ex 2620 30 00

 

A4130

ex 2621 90 00

 

B1010

ex 3104 20 10

 

B1040

ex 3104 20 50

 

B1115

ex 3104 20 90

 

B1250

ex 3824 90 96

 

GC010

ex 3825 10 00

 

GC020

ex 3825 69 00

 

ex 7204 21 90

A1190

ex 3825 90 90

 

A4130

ex 6809 11 00

 

B1010

ex 6809 19 00

 

B1040

ex 7001 00 10

 

B1115

B2060

ex 3802 90 00

 

B1250

ex 3825 69 00

 

GC010

ex 3825 90 90

 

GC020

B2070

ex 3825 69 00

 

ex 7204 29 00

A1190

ex 3825 90 90

 

A4130

B2080

ex 3825 69 00

 

B1010

B2090

ex 3825 69 00

 

B1040

B2100

ex 2620 11 00

 

B1115

ex 2620 19 00

 

B1250

ex 2620 30 00

 

GC010

ex 2620 40 00

 

GC020

ex 2620 99 10

 

ex 7204 30 00

A1190

ex 2620 99 20

 

A4130

ex 2620 99 40

 

B1010

ex 2620 99 60

 

B1250

ex 2620 99 95

 

GC010

ex 3825 69 00

 

GC020

B2110

ex 2620 11 00

 

ex 7204 41 10

B1010

ex 2620 19 00

 

ex 7204 41 91

A1190

ex 2620 21 00

 

B1010

ex 2620 29 00

 

ex 7204 41 99

A1190

ex 2620 30 00

 

B1010

ex 2620 40 00

 

ex 7204 49 10

A1190

ex 2620 60 00

 

B1010

ex 2620 91 00

 

B1115

ex 2620 99 10

 

ex 7204 49 30

A1190

ex 2620 99 20

 

A4130

ex 2620 99 40

 

B1010

ex 2620 99 60

 

B1115

ex 2620 99 95

 

GC010

ex 3825 69 00

 

GC020

ex 3825 90 90

 

ex 7204 49 90

A1190

B2120

ex 3825 69 00

 

A4130

ex 3825 90 90

 

B1010

B2130

ex 2517 20 00

 

B1030

ex 2714 10 00

 

B1040

ex 2714 90 00

 

B1115

ex 2715 00 00

 

B1250

ex 3825 10 00

 

GC010

ex 3825 90 90

 

GC020

B3010

ex 3825 10 00

 

ex 7204 50 00

A1190

ex 3825 61 00

 

B1010

ex 3825 90 90

 

ex 7217 90 20

A1190

ex 3901 10 10

 

B1115

ex 3901 10 90

 

ex 7217 90 50

A1190

ex 3901 20 10

 

B1115

ex 3901 20 90

 

ex 7217 90 90

A1190

ex 3901 30 00

 

B1115

ex 3901 90 30

 

ex 7223 00 11

A1190

ex 3901 90 90

 

B1115

ex 3902 10 00

 

ex 7223 00 19

A1190

ex 3902 20 00

 

B1115

ex 3902 30 00

 

ex 7223 00 91

A1190

ex 3902 90 10

 

B1115

ex 3902 90 20

 

ex 7223 00 99

A1190

ex 3902 90 90

 

B1115

ex 3903 11 00

 

ex 7229 20 00

A1190

ex 3903 19 00

 

B1115

ex 3903 20 00

 

ex 7229 90 20

A1190

ex 3903 30 00

 

B1115

ex 3903 90 10

 

ex 7229 90 50

A1190

ex 3903 90 20

 

B1115

ex 3903 90 90

 

ex 7229 90 90

A1190

ex 3904 10 00

 

B1115

ex 3904 21 00

 

ex 7312 10 20

A1190

ex 3904 22 00

 

B1115

ex 3904 30 00

 

ex 7312 10 49

A1190

ex 3904 40 00

 

B1115

ex 3904 50 10

 

ex 7312 10 69

A1190

ex 3904 50 90

 

B1115

ex 3904 61 00

 

ex 7312 10 98

A1190

ex 3904 69 10

 

B1115

ex 3904 69 20

 

ex 7312 90 00

A1190

ex 3904 69 80

 

B1115

ex 3904 90 00

 

ex 7323 91 00

A1190

ex 3905 12 00

 

ex 7323 92 00

A1190

ex 3907 20 99

 

ex 7323 93 00

A1190

ex 3907 30 00

 

ex 7323 94 00

A1190

ex 3907 40 00

 

ex 7323 99 00

A1190

ex 3907 50 00

 

ex 7404 00 10

A1190

ex 3907 60 20

 

B1010

ex 3907 60 80

 

B1050

ex 3907 70 00

 

B1070

ex 3907 91 10

 

B1115

ex 3907 91 90

 

B1120

ex 3907 99 10

 

GC010

ex 3907 99 90

 

GC020

ex 3908 10 00

 

ex 7404 00 91

A1190

ex 3908 90 00

 

B1010

ex 3909 10 00

 

B1050

ex 3909 20 00

 

B1070

ex 3909 30 00

 

B1115

ex 3909 40 00

 

B1120

ex 3909 50 10

 

GC010

ex 3909 50 90

 

GC020

ex 3910 00 00

 

ex 7404 00 99

A1190

ex 3911 10 00

 

B1010

ex 3911 90 11

 

B1050

ex 3911 90 13

 

B1070

ex 3911 90 19

 

B1115

ex 3911 90 92

 

B1120

ex 3911 90 99

 

GC010

ex 3912 11 00

 

GC020

ex 3912 12 00

 

ex 7405 00 00

B1070

ex 3912 20 11

 

ex 7406 10 00

B1070

ex 3912 20 19

 

ex 7406 20 00

B1070

ex 3912 20 90

 

ex 7408 11 00

A1190

ex 3912 31 00

 

B1115

ex 3912 39 20

 

ex 7408 19 10

A1190

ex 3912 39 85

 

B1115

ex 3912 90 10

 

ex 7408 19 90

A1190

ex 3912 90 90

 

B1115

ex 3913 10 00

 

ex 7408 21 00

A1190

ex 3913 90 00

 

B1115

ex 3914 00 00

 

ex 7408 22 00

A1190

ex 3915 10 00

 

B1115

ex 3915 20 00

 

ex 7408 29 00

A1190

ex 3915 30 00

 

B1115

ex 3915 90 11

 

ex 7413 00 00

B1115

ex 3915 90 80

 

ex 7413 00 20

A1190

B3020

ex 4707 10 00

 

ex 7413 00 80

A1190

ex 4707 20 00

 

ex 7503 00 10

A1190

ex 4707 30 10

 

B1010

ex 4707 30 90

 

B1050

ex 4707 90 10

 

B1115

ex 4707 90 90

 

B1120

ex 4823 90 85

 

GC010

ex 7112 91 00

 

GC020

ex 7112 92 00

 

ex 7503 00 90

B1010

ex 7112 99 00

 

B1050

B3030

ex 5003 00 00

 

B1115

ex 5103 10 10

 

B1120

ex 5103 10 90

 

GC010

ex 5103 20 00

 

GC020

ex 5103 30 00

 

ex 7505 21 00

A1190

ex 5202 10 00

 

B1115

ex 5202 91 00

 

ex 7505 22 00

A1190

ex 5202 99 00

 

B1115

ex 5301 30 00

 

ex 7508 90 00

A1190

ex 5302 90 00

 

B1115

ex 5303 90 00

 

ex 7602 00 11

A4130

ex 5305 00 00

 

B1010

ex 5505 10 10

 

B1050

ex 5505 10 30

 

B1120

ex 5505 10 50

 

GC010

ex 5505 10 70

 

GC020

ex 5505 10 90

 

ex 7602 00 19

A1190

ex 5505 20 00

 

A4130

ex 6309 00 00

 

B1010

ex 6310 10 00

 

B1050

ex 6310 90 00

 

B1115

B3035

ex 5701 10 10

 

B1120

ex 5701 10 90

 

B1250

ex 5701 90 10

 

GC010

ex 5701 90 90

 

GC020

ex 5904 90 00

 

ex 7602 00 90

A1190

ex 6309 00 00

 

A4130

B3040

ex 3901

 

B1010

ex 3902 30 00

 

B1050

ex 3902 90 90

 

B1115

ex 3903 30 00

 

B1120

ex 3903 90 90

 

B1250

ex 3904 69 20

 

GC010

ex 3906 90 90

 

GC020

ex 3910 00 00

 

ex 7614 10 00

A1190

ex 3911 90 13

 

B1115

ex 3915 10 00

 

ex 7614 90 00

A1190

ex 3915 20 00

 

B1115

ex 3915 90 80

 

ex 78

B1020

ex 4001 10 00

 

ex 7802 00 00

B1115

ex 4001 22 00

 

ex 7802 00 00

A1010

ex 4001 29 00

 

ex 7802 00 00

A1020

ex 4001 30 00

 

B1050

ex 4002

 

B1115

ex 4003

 

GC010

ex 4004 00 00

 

GC020

ex 4005 10 00

 

A1190

ex 4005 99 00

 

ex 7806 00 30

A1190

ex 4017 00 00

 

ex 7806 00 90

A1190

ex 6309 00 00

 

ex 7902 00 00

A1190

B3050

ex 4401 10 00

 

B1010

ex 4401 21 00

 

B1050

ex 4401 22 00

 

B1080

ex 4401 31 00

 

B1115

ex 4401 39 20

 

B1120

ex 4401 39 30

 

GC010

ex 4401 39 80

 

GC020

ex 4501 90 00

 

ex 7903 10 00

B1080

B3060

ex 0506 10 00

 

ex 7903 90 00

B1080

ex 0506 90 00

 

ex 7904 00 00

A1190

ex 0511 91 10

 

B1115

ex 1213 00 00

 

ex 7907 00 90

A1190

ex 1404 90 00

 

ex 8002 00 00

A1190

ex 1522 00 10

 

A4130

ex 1522 00 31

 

B1010

ex 1522 00 39

 

B1050

ex 1522 00 91

 

B1115

ex 1522 00 99

 

B1120

ex 1802 00 00

 

GC010

ex 2301 10 00

 

GC020

ex 2301 20 00

 

ex 8003 00 00

A1190

ex 2302

 

B1115

ex 2303

 

ex 8007 00 80

A1190

ex 2304 00 00

 

B1115

ex 2305 00 00

 

ex 8101 10 00

B1031

ex 2306

 

ex 8101 96 00

A1190

ex 2307 00 11

 

B1115

ex 2307 00 19

 

ex 8101 97 00

A1190

ex 2308 00 11

 

B1010

ex 2308 00 19

 

ex 8101 97 00

B1030

ex 2308 00 40

 

B1031

ex 2308 00 90

 

B1050

ex 2401 30 00

 

B1115

ex 3825 61 00

 

B1120

ex 3825 90 90

 

GC010

B3065

ex 15

 

GC020

B3070

ex 0501 00 00

 

ex 8101 99 90

A1190

ex 1213 00 00

 

B1031

ex 2309 90 31

 

B1115

ex 2309 90 33

 

ex 8102 10 00

B1031

ex 2309 90 35

 

ex 8102 96 00

A1190

ex 2309 90 39

 

B1115

ex 2309 90 41

 

ex 8102 97 00

A1190

ex 2309 90 43

 

B1010

ex 2309 90 49

 

ex 8102 97 00

B1030

ex 2309 90 51

 

B1031

ex 2309 90 53

 

B1050

ex 2309 90 59

 

B1115

ex 2309 90 70

 

B1120

ex 2309 90 96

 

GC010

B3080

ex 4004 00 00

 

GC020

ex 4017 00 00

 

ex 8102 99 00

A1190

B3090

ex 4115 20 00

 

B1031

B3100

ex 2621 90 00

 

B1115

ex 3825 20 00

 

ex 8103 20 00

B1031

ex 3825 30 00

 

ex 8103 30 00

A1190

ex 3825 61 00

 

B1010

ex 3825 69 00

 

B1030

ex 3825 90 90

 

B1031

ex 4115 20 00

 

B1050

B3110

ex 0502 10 00

 

B1120

ex 0502 90 00

 

GC010

ex 0511 99 10

 

GC020

ex 0511 99 85

 

ex 8103 90 10

A1190

ex 4302 20 00

 

B1115

B3120

ex 3203 00 10

 

ex 8103 90 90

A1190

ex 3203 00 90

 

B1031

ex 3204

 

B1115

ex 3205 00 00

 

ex 8104 20 00

AA190

ex 3206 11 00

 

B1010

ex 3206 19 00

 

B1050

ex 3206 49 10

 

B1120

ex 3206 49 70

 

GC010

ex 3207 10 00

 

GC020

ex 3825 61 00

 

ex 8105 30 00

B1010

ex 3825 90 90

 

B1050

B3130

ex 3825 41 00

 

B1120

ex 3825 49 00

 

GC010

ex 3825 69 00

 

GC020

ex 3825 90 90

 

ex 8106 00 10

B1010

ex 3907 10 00

 

B1050

ex 3907 20 11

 

B1120

ex 3907 20 20

 

GC010

ex 3907 20 91

 

GC020

ex 3907 20 99

 

ex 8107 20 00

B1020

ex 3907 30 00

 

ex 8107 30 00

A1010

ex 3915 90 80

 

A1020

B3140

ex 4004 00 00

 

ex 8107 30 00

A1190

ex 4011

 

B1020

ex 4012 11 00

 

B1050

ex 4012 12 00

 

ex 8107 90 00

A1190

ex 4012 13 00

 

B1020

ex 4012 19 00

 

ex 8108 20 00

B1031

ex 4012 20 00

 

ex 8108 30 00

A1190

ex 4017 00 00

 

B1010

B4010

ex 3209 10 00

 

ex 8108 30 00

B1030

ex 3209 90 00

 

B1031

ex 3210 00 10

 

B1050

ex 3210 00 90

 

B1115

ex 3213 10 00

 

B1120

ex 3213 90 00

 

GC010

ex 3215 11 00

 

GC020

ex 3215 19 00

 

ex 8108 90 30

A1190

ex 3215 90 00

 

B1115

ex 3825 61 00

 

ex 8108 90 90

A1190

ex 3825 69 00

 

B1031

ex 3825 90 90

 

B1115

B4020

ex 3501

 

ex 8109 00 30

GC010

ex 3503

 

GC020

ex 3505

 

ex 8109 30 00

B1010

ex 3506

 

B1030

ex 3825 61 00

 

B1050

ex 3825 69 00

 

B1120

ex 3825 90 90

 

ex 8110 10 00

B1020

ex 3915 10 00

 

ex 8110 20 00

A1010

ex 3915 20 00

 

A1020

ex 3915 30 00

 

ex 8110 20 00

B1020

ex 3915 90 11

 

B1050

ex 3915 90 80

 

GC010

ex 4004 00 00

 

GC020

ex 4017 00 00

 

ex 8110 90 00

B1020

B4030

ex 3915 10 00

 

ex 8111 00 19

B1010

ex 3915 20 00

 

B1050

ex 3915 30 00

 

B1120

ex 3915 90 11

 

GC010

ex 3915 90 80

 

GC020

ex 8548 10 10

 

ex 8112 12 00

B1020

ex 8548 10 29

 

ex 8112 13 00

A1010

ex 8548 10 99

 

A1020

GB040

ex 2620 30 00

 

ex 8112 13 00

B1020

ex 7112 91 00

 

B1050

ex 7112 92 00

 

B1120

ex 7112 99 00

 

GC010

GC010

ex 7112 91 00

 

GC020

ex 7112 92 00

 

ex 8112 19 00

B1020

ex 7112 99 00

 

ex 8112 22 00

B1010

ex 7204 21 10

 

B1030

ex 7204 21 90

 

B1050

ex 7204 29 00

 

B1120

ex 7204 30 00

 

GC010

ex 7204 49 30

 

GC020

ex 7204 49 90

 

ex 8112 52 00

A1010

ex 7404 00 10

 

A1030

ex 7404 00 91

 

B1050

ex 7404 00 99

 

B1120

ex 7503 00 10

 

GC010

ex 7503 00 90

 

GC020

ex 7602 00 11

 

ex 8112 92 10

B1010

ex 7602 00 19

 

B1030

ex 7602 00 90

 

B1050

ex 7802 00 00

 

B1120

ex 7902 00 00

 

GC010

ex 8002 00 00

 

GC020

ex 8101 97 00

 

ex 8112 92 21

B1010

ex 8102 97 00

 

B1030

ex 8103 30 00

 

ex 8112 92 21

B1031

ex 8104 20 00

 

B1050

ex 8105 30 00

 

B1120

ex 8106 00 10

 

GC010

ex 8108 30 00

 

GC020

ex 8109 00 30

 

ex 8112 92 31

B1031

ex 8110 20 00

 

ex 8113 00 20

B2030

ex 8111 00 19

 

ex 8113 00 40

B1050

ex 8112 13 00

 

B1120

ex 8112 22 00

 

B2030

ex 8112 52 00

 

ex 8427 10 10

B1250

ex 8112 92 10

 

ex 8427 10 90

B1250

ex 8112 92 21

 

ex 8427 20 11

B1250

GC020

ex 7112 91 00

 

ex 8427 20 19

B1250

ex 7112 92 00

 

ex 8427 20 90

B1250

ex 7112 99 00

 

ex 8427 90 00

B1250

ex 7204 21 10

 

ex 8433 11 10

B1250

ex 7204 21 90

 

ex 8433 11 51

B1250

ex 7204 29 00

 

ex 8433 19 10

B1250

ex 7204 30 00

 

ex 8433 19 51

B1250

ex 7204 49 30

 

ex 8433 20 10

B1250

ex 7204 49 90

 

ex 8433 30 00

B1250

ex 7404 00 10

 

ex 8433 51 00

B1250

ex 7404 00 91

 

ex 8433 53 10

B1250

ex 7404 00 99

 

ex 8433 53 30

B1250

ex 7503 00 10

 

ex 8433 53 90

B1250

ex 7503 00 90

 

ex 8433 59 11

B1250

ex 7602 00 11

 

ex 8433 59 19

B1250

ex 7602 00 19

 

ex 8433 59 85

B1250

ex 7602 00 90

 

ex 8436 80 10

B1250

ex 7802 00 00

 

ex 8473 10 00

B1250

ex 7902 00 00

 

ex 8479 10 00

B1250

ex 8002 00 00

 

ex 8479 89 97

B1250

ex 8101 97 00

 

ex 8497 89 97

B1250

ex 8102 97 00

 

ex 8548 10 10

A1160

ex 8103 30 00

 

A1170

ex 8104 20 00

 

B1090

ex 8105 30 00

 

B4030

ex 8106 00 10

 

ex 8548 10 21

A1160

ex 8108 30 00

 

A1170

ex 8109 00 30

 

ex 8548 10 29

A1170

ex 8110 20 00

 

B1090

ex 8111 00 19

 

B4030

ex 8112 13 00

 

ex 8548 10 91

A1160

ex 8112 22 00

 

A1170

ex 8112 52 00

 

ex 8548 10 99

A1170

ex 8112 92 10

 

B1090

ex 8112 92 21

 

B4030

ex 8548 90 90

 

ex 8548 90 90

GC020

GC030

ex 8908 00 00

 

ex 8701 10 00

B1250

GC050

ex 3815 11 00

 

ex 8701 20 90

B1250

ex 3815 12 00

 

ex 8701 30 00

B1250

ex 3815 19 90

 

ex 8701 90 50

B1250

ex 3815 90 90

 

ex 8701 90 90

B1250

ex 3825 69 00

 

ex 8702 10 19

B1250

ex 3825 90 90

 

ex 8702 10 99

B1250

ex 7110 11 00

 

ex 8702 90 19

B1250

ex 7110 19 10

 

ex 8702 90 39

B1250

ex 7110 19 80

 

ex 8702 90 90

B1250

ex 7112 92 00

 

ex 8703 10 11

B1250

ex 7112 99 00

 

ex 8703 10 18

B1250

ex 7115 10 00

 

ex 8703 21 90

B1250

ex 7115 90 00

 

ex 8703 22 90

B1250

GE020

ex 7001 00 10

 

ex 8703 23 90

B1250

ex 7019 11 00

 

ex 8703 24 90

B1250

ex 7019 19 10

 

ex 8703 31 90

B1250

ex 7019 19 90

 

ex 8703 32 90

B1250

ex 7019 90 00

 

ex 8703 33 90

B1250

GF010

ex 2530 90 00

 

ex 8703 90 10

B1250

ex 6804 22 30

 

ex 8703 90 90

B1250

ex 69

 

ex 8704 10 10

B1250

GG030

ex 2621 90 00

 

ex 8704 10 90

B1250

GG040

ex 2621 90 00

 

ex 8704 21 39

B1250

GH013

ex 3904 10 00

 

ex 8704 21 99

B1250

ex 3904 21 00

 

ex 8704 22 99

B1250

ex 3904 22 00

 

ex 8704 23 99

B1250

ex 3904 30 00

 

ex 8704 31 39

B1250

ex 3904 40 00

 

ex 8704 31 99

B1250

ex 3915 30 00

 

ex 8704 32 99

B1250

GN010

ex 0502 10 00

 

ex 8704 90 00

B1250

ex 0502 90 00

 

ex 8705

B1250

GN020

ex 0511 99 85

 

ex 8709 11 10

B1250

GN030

ex 0505 10 10

 

ex 8709 11 90

B1250

ex 0505 10 90

 

ex 8709 19 10

B1250

ex 0505 90 00

 

ex 8709 19 90

B1250

RB020

ex 3825 90 90

 

ex 8710 00 00

B1250

ex 6806 10 00

 

ex 8711

B1250

ex 6806 90 00

 

ex 8713 90 00

B1250

Y46

ex 3825 10 00

 

ex 8908 00 00

GC030

Y47

ex 2621 10 00

 

ex 9705 00 00

B1250


(1)  Gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 contengono la descrizione dei codici di identificazione dei rifiuti.

(2)  Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 285 del 30.10.2015, pag. 1) contiene la descrizione dei codici NC.

(3)  La sigla «ex» che precede alcuni codici NC significa che solo una parte del codice NC è interessata. Questi codici NC possono anche riguardare beni diversi dai rifiuti contemplati dal rispettivo codice di identificazione dei rifiuti.


29.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1246 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2016

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure provvisorie

(1)

Il 29 gennaio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 (2) («il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza («barre di rinforzo ad alta resistenza») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»).

(2)

L'inchiesta è stata aperta il 30 aprile 2015 (3) in seguito a una denuncia presentata il 17 marzo 2015 dalla European Steel Association («EUROFER» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di barre di rinforzo ad alta resistenza. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping praticato per questo prodotto e del conseguente pregiudizio materiale, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

2.   Registrazione delle importazioni

(3)

In seguito a una richiesta del denunciante, che conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che le condizioni pertinenti di cui all'articolo 10 del regolamento di base erano soddisfatte, la Commissione ha disposto, con il regolamento (UE) 2015/2386 (4), la registrazione delle importazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della RPC a partire dal 19 dicembre 2015.

3.   Fase successiva della procedura

(4)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), i produttori dell'Unione, i produttori esportatori cinesi, gli importatori, gli utilizzatori nonché un'associazione di importatori hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

Si sono svolte audizioni con i produttori esportatori cinesi e con gli importatori indipendenti e gli utilizzatori nell'Unione.

(6)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e ha modificato di conseguenza, ove opportuno, le conclusioni provvisorie.

(7)

Una parte interessata ha chiesto l'intervento del consigliere auditore per verificare la correttezza dei dati del paese di riferimento, poiché i dati non erano stati divulgati con le conclusioni provvisorie a motivo del loro carattere riservato. Il consigliere auditore ha verificato i dati e non ha constatato alcun errore. La stessa parte interessata ha anche chiesto di essere sentita dal consigliere auditore per esprimere i propri dubbi sul metodo di calcolo dei dazi. Al termine dell'audizione il consigliere auditore ha riscontrato che l'inchiesta è stata condotta dai servizi della Commissione secondo una prassi ammessa e regolare.

(8)

Il denunciante ha considerato che il profitto di riferimento indicato nel regolamento provvisorio non fosse stato correttamente determinato e che non fosse appropriato all'industria delle barre di rinforzo ad alta resistenza. Egli ha contestato il metodo utilizzato per determinare tale profitto e ha chiesto alla Commissione di approfondire la propria inchiesta in proposito. Sono stati pertanto inviati questionari specifici ai produttori dell'Unione in merito ai livelli storici di redditività precedenti il periodo in esame, vale a dire dal 2005 sino al 2010. Sono pervenute risposte da tutti i quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione i quali hanno contemporaneamente presentato una revisione dei costi e dei calcoli di redditività per il periodo in esame.

(9)

In seguito alla registrazione delle importazioni le parti interessate disponevano di un termine di 20 giorni per presentare le loro osservazioni. Sono pervenute osservazioni da parte di produttori dell'Unione, di produttori esportatori cinesi, di importatori, di utilizzatori e di un'associazione di importatori.

(10)

Al fine di esaminare se l'applicazione retroattiva dei dazi definitivi fosse giustificata, sono stati inviati questionari a importatori indipendenti per quanto riguarda i volumi delle importazioni, i prezzi all'importazione e gli inventari nel periodo successivo a quello dell'inchiesta, ossia dal 1o aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte da tre importatori indipendenti. Sono stati inoltre inviati questionari ai produttori dell'Unione in merito ai prezzi di vendita da essi praticati nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, ossia dal 1o aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte da tutti i quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(11)

Al fine di verificare le risposte ai questionari di cui ai considerando 8 e 10, sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione

Megasa Siderur, Spagna

Riva Acier, Francia

SN Maia, Portogallo

b)

importatori indipendenti dell'Unione

CMC Ltd, Regno Unito

Eurosteel Ltd, Regno Unito

Ronly Ltd, Regno Unito

(12)

La Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

4.   Campionamento

(13)

In assenza di osservazioni relative al metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 6 a 11 del regolamento provvisorio.

5.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(14)

Come indicato al considerando 16 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). A causa delle circostanze specifiche del mercato nel 2011, spiegate nel considerando 148 del regolamento provvisorio, il peso dell'anno 2011 nell'analisi del pregiudizio è stato ridotto e di conseguenza è stata prestata maggiore attenzione agli sviluppi successivi al 1o gennaio 2012. Gli indici sono quindi basati sull'anno 2012, ove possibile.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(15)

Come indicato nei considerando da 17 a 19 del regolamento provvisorio, il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione. La caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa.

(16)

Il prodotto in esame è il prodotto descritto nel considerando 15, originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89.

(17)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un importatore ha affermato che sarebbe stato difficile nella pratica separare il prodotto in esame da altri tipi di barre di rinforzo che rientrano sotto gli stessi codici NC, asserendo che le autorità doganali dell'Unione potrebbero quindi erroneamente imporre dazi antidumping su altri prodotti non interessati dall'inchiesta e non imporre dazi sul prodotto in esame.

(18)

Come spiegato nel considerando 18 del regolamento provvisorio, la definizione del prodotto corrisponde alle prescrizioni della norma britannica BS4449 e si distingue di norma per la certificazione CARES e le marcature impresse sui tondi per cemento armato.

(19)

L'importatore non è stato in grado di precisare in che modo la definizione del prodotto coinciderebbe o sarebbe confusa con quella di altri tipi di barre di rinforzo. La Commissione ha pertanto ritenuto che non vi fosse alcun problema di applicazione pratica delle misure e ha respinto l'argomentazione. La Commissione osserva che la certificazione non è stata inclusa nella descrizione del prodotto al fine di evitare la possibilità di elusione attraverso importazioni di merci non certificate che lo sarebbero soltanto una volta all'interno del territorio dell'Unione.

(20)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, due parti interessate hanno affermato che il prodotto in esame è venduto in realtà anche in Spagna e in Portogallo, e che di conseguenza le cifre della Commissione relative al consumo non comprendono il consumo complessivo dell'Unione. Le parti interessate hanno basato la loro asserzione su una dichiarazione pubblicata sul sito web di un produttore dell'Unione, in cui Spagna e Portogallo figuravano tra i paesi che utilizzano barre di rinforzo ad elevata duttilità.

(21)

La Commissione ribadisce che le barre di rinforzo corrispondenti alle norme spagnole e portoghesi non sono incluse nella definizione del prodotto in esame poiché i requisiti tecnici delle barre di rinforzo utilizzate in Spagna e in Portogallo non corrispondono alla definizione del prodotto di cui alla presente inchiesta, come indicato nel considerando 15. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

(22)

In assenza di altre osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 17 a 19 del regolamento provvisorio.

C.   DUMPING

(23)

Il calcolo del dumping è esposto particolareggiatamente nei considerando da 21 a 45 del regolamento provvisorio.

(24)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie due parti interessate hanno ribadito le loro preoccupazioni, descritte nel considerando 22 del regolamento provvisorio, dovute al fatto che entrambi i gruppi di società sono stati considerati collegati ai fini del calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio. Tali parti hanno ripetuto le argomentazioni già avanzate, negando l'esistenza di qualsiasi legame operativo tra i due gruppi e asserendo di non essere coinvolte nei rispettivi processi decisionali. Le parti interessate hanno inoltre sottolineato di essere state trattate come entità separate in procedimenti antidumping avviati da paesi terzi (segnatamente Malaysia, Thailandia e Stati Uniti), argomentazioni che le parti interessate in questione hanno ribadito in proposito dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.

(25)

La Commissione rimane tuttavia del parere che la natura e l'intensità dei rapporti tra i gruppi, vale a dire l'esistenza di vincoli di capitale e il diritto, chiaramente stabilito nell'atto costitutivo, di nominare i dirigenti di uno dei gruppi negli organi statutari dell'altro, non consentono di trattare tali parti interessate come entità separate, in particolare perché tale interconnessione permette di stabilire senza difficoltà un più stretto rapporto commerciale e strutturale tra loro. Il semplice fatto che entrambe le parti interessate rivendichino un trattamento separato, quando la presente decisione comporterebbe in realtà misure antidumping più severe per una di esse, potrebbe anch'esso confortare la conclusione di cui sopra. Va altresì sottolineato che la Commissione non è tenuta ad applicare le decisioni prese dalle autorità di paesi terzi nei loro procedimenti antidumping in base alla propria legislazione applicabile a livello nazionale. Si conferma pertanto la conclusione preliminare raggiunta nel considerando 23 del regolamento provvisorio, in merito al trattamento comune dei due gruppi di esportatori.

(26)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha ribadito le sue preoccupazioni riguardo alla scelta del Sud Africa come paese di riferimento e alla successiva determinazione del valore normale sulla base di tale paese. La parte interessata ha sottolineato il fatto che nessuno degli otto tipi di prodotto fabbricati e venduti dagli esportatori cinesi ha superato il test di rappresentatività del 5 % sulle vendite nel mercato interno del Sud Africa e che tre di essi non erano neppure fabbricati dal produttore sudafricano. Non era quindi disponibile alcun costo di produzione per questi tre tipi. La parte interessata ha contestato anche l'elevata quota di profitti (tra il 10 % e il 20 % (5)) utilizzata per la determinazione del valore normale. La parte interessata ha infine affermato che i costi di produzione in Sud Africa erano elevati e addirittura di gran lunga superiori ai prezzi di vendita nell'Unione, e ha asserito che ciò era in contraddizione con le conclusioni provvisorie della Commissione secondo cui il Sud Africa è un mercato aperto e caratterizzato da concorrenza interna ed esterna.

(27)

In risposta alle suddette argomentazioni è opportuno innanzi tutto precisare che, anche se un produttore nel paese di riferimento non dispone, per alcuni tipi di prodotto, di volumi di vendite sul mercato interno sufficienti da soddisfare il test di rappresentatività del 5 %, ciò non impedisce la determinazione del valore normale per questi tipi di prodotto. Essendo questi ultimi fabbricati e venduti dal produttore sudafricano, il valore normale è stato costruito in base ai costi effettivi di produzione. Per quanto riguarda i tre tipi di prodotto non fabbricati in Sud Africa, il valore normale è stato determinato in base ai costi di produzione dei tipi di prodotto più simili fabbricati in Sud Africa. In questo caso, i tipi di prodotto più simili sono stati individuati cambiando soltanto uno dei parametri del prodotto, cioè la sua lunghezza. È stato utilizzato il costo di produzione (per kg) dei prodotti di lunghezza media al posto di quello dei prodotti corti o lunghi. Per quanto riguarda il margine di profitto impiegato per determinare il valore normale, è stata applicato il metodo standard. Per i tipi di prodotto per i quali non esistevano vendite sul mercato interno o queste non erano remunerative, è stata utilizzata la media dei profitti della società su tutte le vendite sul mercato interno del prodotto in esame. L'inchiesta ha dimostrato che questo margine di profitto sul mercato interno era compreso tra il 10 % e il 20 %. La Commissione ha inoltre applicato la decisione del gruppo di esperti dell'OMC nel caso del salmone norvegese (6) ai fini della determinazione dei valori normali per quei tipi di prodotto per i quali non esistevano sufficienti transazioni remunerative sul mercato interno. Nella fattispecie è stato applicato il profitto effettivo, il cui tasso era generalmente inferiore al 10-20 %, realizzato sulle transazioni remunerative sul mercato interno per tipo di prodotto.

(28)

Infine l'inchiesta ha effettivamente evidenziato come i costi di produzione siano più elevati in Sud Africa rispetto ai costi e ai prezzi dell'industria dell'Unione. Si tratta di costi effettivi verificati presso la sede del produttore sudafricano e da questi correttamente comunicati, come è stato altresì riscontrato. La Commissione non vede come ciò possa essere in contraddizione con la sua conclusione preliminare riguardo all'apertura e alla natura concorrenziale del mercato sudafricano. È opportuno sottolineare che, mentre i prezzi dell'industria dell'Unione sono schiacciati dalla presenza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla Cina, il produttore sudafricano può operare in condizioni di concorrenza normali. La situazione dell'industria dell'Unione non è un parametro di riferimento per la scelta del paese di riferimento che, dopo tutto, è un sostituto della Cina.

(29)

Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive la parte interessata in questione ha ulteriormente sviluppato le sue argomentazioni riguardo al livello asseritamente molto elevato dei prezzi sul mercato interno e dei costi di produzione nel paese analogo, affermando che il valore normale basato su tali cifre è superiore di quasi il 40 % al prezzo di riferimento dell'Unione utilizzato per determinare il margine di vendita sottocosto. La parte interessata ha collegato tali prezzi presuntamente elevati sul mercato interno e i costi di produzione nel paese analogo con diverse misure di difesa commerciale che proteggono tale mercato e confuterebbero anche un'altra conclusione della Commissione, secondo la quale il mercato sudafricano sarebbe aperto alla concorrenza.

(30)

I dati relativi ai prezzi e ai costi nel paese di riferimento sono stati riesaminati alla luce delle suddette osservazioni. In primo luogo, l'argomentazione in questione è eccessiva in quanto i prezzi franco fabbrica del produttore sudafricano, verificati in loco dalla Commissione e utilizzati per determinare il valore normale per i produttori esportatori cinesi, sono notevolmente inferiori a quelli indicati dalla parte interessata in questione. In secondo luogo, il riesame ha portato all'individuazione di alcuni tipi di prodotto fabbricati unicamente in base a norme sudafricane e quindi non in concorrenza con i tipi di prodotto esportati dalla Cina. Dato che la Commissione ha garantito la piena concordanza di tutte le transazioni cinesi tramite il confronto con i tipi di prodotto originari del Sud Africa che erano in concorrenza diretta con i tipi di prodotto esportati e richiedevano pertanto aggiustamenti più lievi, permettendo un confronto più preciso, la Commissione ha deciso di non tenere conto di tali prodotti non concorrenti. Di conseguenza i valori normali e i margini di dumping sono stati rivisti al ribasso per tutti i produttori esportatori inclusi nel campione. Va tuttavia sottolineato che l'asserzione relativa all'apertura limitata del mercato del paese di riferimento a causa dell'esistenza di misure di difesa commerciale è respinta. Le misure di difesa citate nelle osservazioni non contemplano il prodotto in esame nel loro ambito di applicazione (misure antidumping) oppure sono state istituite dopo il periodo dell'inchiesta (misure di salvaguardia). Ad ogni modo le misure di difesa commerciale che un paese potrebbe aver applicato per ripristinare condizioni commerciali eque non invalidano la natura di economia di mercato di tale paese né la sua idoneità quale paese terzo ad economia di mercato selezionato per determinare il valore normale riguardo alla Cina (7).

(31)

Tenendo conto di quanto precede, la Commissione conferma la sua conclusione preliminare, di cui al considerando 30 del regolamento provvisorio, secondo cui il Sud Africa costituisce un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. In tale contesto la Commissione osserva altresì che non è stato possibile ottenere la collaborazione di un altro paese ad economia di mercato e che la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione impone alla Commissione di utilizzare in siffatta situazione i dati del paese in cui tale cooperazione è stata ottenuta.

(32)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie due parti interessate hanno sostenuto che, a causa della diminuzione costante e concomitante dei prezzi dell'acciaio e dei costi di produzione durante il PI, la Commissione avrebbe dovuto calcolare i margini di dumping e di pregiudizio su base mensile o, quanto meno, trimestrale. Esse fanno valere in particolare che, in caso contrario, sarebbero stati penalizzati quei produttori che avevano registrato molte vendite nel corso dei primi mesi. Tale argomentazione è stata reiterata anche dopo la comunicazione delle informazioni definitive.

(33)

L'inchiesta ha però dimostrato che i prezzi delle barre di rinforzo ad alta resistenza erano scesi durante l'intero PI, e in particolare quando la domanda era in aumento a causa delle importazioni oggetto di dumping. Tale situazione non sembra richiedere o giustificare il ricorso ad un metodo speciale. Le stesse parti interessate ammettono che il calo dei costi è stato un fenomeno globale e non specifico all'Unione. Esso avrebbe dovuto pertanto interessare equamente tutte le parti. Inoltre, nonostante le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e del prodotto finale le variazioni nel corso del PI non erano di livello tale da giustificare l'applicazione di un metodo speciale. I dati presentati dalle parti interessate per il mercato mondiale dell'acciaio indicano una riduzione dei prezzi del 12 % circa. Per quanto concerne il rapido declino (oltre il 50 %) dei prezzi dei minerali di ferro sul mercato cinese, la Commissione fa rilevare che il suo impatto sui prezzi delle barre di rinforzo ad alta resistenza era limitato al 20 % durante il PI. Inoltre l'aumento dei prezzi era soltanto temporaneo poiché i prezzi sul mercato mondiale sono fluttuanti, un fenomeno normale per questo tipo di materia prima. Tali fluttuazioni dei prezzi delle materie prime devono essere considerati un fattore normale delle operazioni commerciali. L'andamento dei prezzi delle materie prime osservato nel corso del periodo dell'inchiesta non indica pertanto la necessità di un'analisi mensile, né sembra essere di una portata tale da influire in misura significativa sui calcoli del margine di dumping e di pregiudizio. In ogni caso la determinazione del valore normale su base mensile non è fattibile perché i test di redditività delle vendite sul mercato interno del paese di riferimento e il costo di produzione del produttore del paese di riferimento sono, conformemente al regolamento di base, determinati su base annuale per tutti i tipi di prodotto esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi. La mancanza di tali dati rende impossibile determinare con precisione il valore normale per periodi di tempo così limitati.

(34)

In assenza di ulteriori osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 21 a 45 del regolamento provvisorio, con l'aggiustamento di cui al considerando 30 del presente regolamento. I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto e dopo l'aggiustamento di cui sopra, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo (%)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

62,1

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

62,1

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

48,1

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

48,1

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

48,1

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

48,1

Tutte le altre società

62,1

D.   PREGIUDIZIO

1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

(35)

In assenza di osservazioni relative alla definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 46 a 50 del regolamento provvisorio.

2.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(36)

In assenza di osservazioni relative al campionamento dei produttori dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui al considerando 51 del regolamento provvisorio.

3.   Mercato libero e vincolato

(37)

In assenza di osservazioni relative al mercato libero e vincolato, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 52 a 56 del regolamento provvisorio.

4.   Consumo dell'Unione

(38)

Come spiegato nei considerando da 20 a 21, in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha affermato che le cifre relative al consumo dell'Unione avrebbero erroneamente escluso il consumo di Spagna e Portogallo. Questa argomentazione è stata respinta poiché le barre di rinforzo utilizzate in Spagna e in Portogallo non rientrano nell'ambito dell'inchiesta.

(39)

In assenza di osservazioni relative al consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui al considerando 57 del regolamento provvisorio.

5.   Importazioni nell'Unione provenienti dal paese in esame

(40)

In assenza di osservazioni relative al volume, alla quota di mercato e ai prezzi delle importazioni in esame, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 58 a 61 del regolamento provvisorio.

(41)

Come spiegato nel considerando 62 del regolamento provvisorio, la sottoquotazione dei prezzi è stata stabilita confrontando i prezzi delle importazioni dalla Cina, stabiliti a livello cif, e i prezzi dei tipi di prodotto corrispondenti dell'industria dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica.

(42)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie l'industria dell'Unione ha sostenuto che, nel caso di specie, confrontare i prezzi a condizioni di vendita diverse, segnatamente cif e franco fabbrica, determina una stima per difetto dell'effettiva sottoquotazione dei prezzi praticata dagli esportatori cinesi. Ciò è vero in particolare quando i prezzi delle importazioni dalla Cina sono messi a confronto con i prezzi dei prodotti venduti dall'Europa continentale nel Regno Unito e in Irlanda, che sono gli unici due mercati nei quali sono utilizzate esclusivamente barre di rinforzo ad alta resistenza. Secondo l'industria dell'Unione, l'adeguamento dei prezzi di vendita dell'Unione praticati dai produttori dell'Europa continentale al livello franco fabbrica non rispecchia l'effettiva concorrenza con le importazioni dalla Cina consegnate nei porti britannici e irlandesi, in prossimità delle sedi dei loro clienti. L'industria dell'Unione ha sostenuto che la sottoquotazione, come pure il livello di eliminazione del pregiudizio («vendita sottocosto»), dovrebbero essere stabiliti nel momento più opportuno per il confronto, vale a dire raffrontando i prezzi delle importazioni cinesi con i prezzi dell'Unione all'arrivo dei prodotti nel porto di importazione nel Regno Unito e in Irlanda, al fine di paragonare i prezzi cinesi a livello cif e i prezzi dell'industria dell'Unione alla stessa destinazione. L'industria dell'Unione ha sottolineato l'ampio margine discrezionale della Commissione nella scelta del metodo più accurato per stabilire la sottoquotazione dei prezzi e le vendite sottocosto.

(43)

In risposta a tali argomentazioni la Commissione osserva che l'inchiesta ha rivelato l'esistenza di norme e qualità diverse utilizzate nel settore edilizio in vari Stati membri. Mentre la norma delle barre di rinforzo ad alta resistenza corrisponde alla norma adatta al consumo esclusivamente nel Regno Unito e in Irlanda, la produzione avviene sia nel Regno Unito che in vari altri Stati membri, in particolare Francia, Spagna e Portogallo. La Commissione conferma che la determinazione della sottoquotazione dovrebbe basarsi su un confronto equo dei prezzi tra tipi di prodotto corrispondenti. L'inchiesta ha stabilito che i tipi di prodotto corrispondenti sono fabbricati esclusivamente da produttori dell'Unione ubicati nell'Europa continentale che consegnano i loro prodotti via mare ai porti britannici e irlandesi. Per contro l'inchiesta ha anche rivelato che le barre di rinforzo ad alta resistenza prodotte nel Regno Unito sono di una qualità diversa rispetto a quelle importate dalla Cina e non potevano pertanto essere confrontate con le importazioni dalla Cina.

(44)

Risulta evidente che, in questo caso, le importazioni dalla Cina entrano in concorrenza con i prodotti dell'industria dell'Unione soltanto quando sono consegnate nel Regno Unito o in Irlanda. I clienti prenderanno le loro decisioni di acquisto in base ai prezzi di mercato nello stesso punto di destinazione. La Commissione ritiene pertanto che, per poter determinare equamente la sottoquotazione e di conseguenza le vendite sottocosto, i calcoli dovrebbero basarsi su un confronto all'atto dell'importazione nel Regno Unito o in Irlanda. L'argomentazione dell'industria dell'Unione è pertanto accolta.

(45)

A differenza dell'argomentazione avanzata dall'industria dell'Unione, la Commissione ritiene però che il momento più opportuno per il confronto non sia il livello cif, bensì il momento in cui le merci sono state scaricate dalle navi e sbarcate nel porto. Ciò significa che, per operare un confronto di questo tipo, i prezzi cinesi devono comprendere i costi successivi all'importazione, di norma a carico dell'importatore, in aggiunta ai prezzi cif. L'inchiesta non ha riscontrato alcuna differenza nei costi di movimentazione portuale tra le spedizioni provenienti dalla Cina e quelle dall'Unione. Per contro, un equo confronto dovrebbe anche rispecchiare il fatto che le spedizioni dalla Cina devono essere sdoganate nel porto di importazione, diversamente dalle spedizioni provenienti dall'Unione.

(46)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha adeguato la determinazione della sottoquotazione confrontando i prezzi nel momento in cui le merci provenienti dalla Cina e dall'Unione vengono sbarcate nel Regno Unito o in Irlanda. Ciò ha comportato l'inclusione, nel prezzo comparabile dell'industria dell'Unione, dei costi di trasporto (dell'ordine di 25-35 EUR/tonnellata) e dei costi di movimentazione (dell'ordine di 5-10 EUR/tonnellata), il che corrispondeva a circa l'8 % del prezzo cif. Lo stesso adeguamento è stato applicato al calcolo delle vendite sottocosto, come illustrato nel considerando 127.

(47)

I considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio sono pertanto sostituiti dai seguenti:

(48)

Per determinare se vi sia stata sottoquotazione dei prezzi durante il PI, e in quale misura, è stato effettuato un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello dei prezzi allo sbarco, aggiungendo gli effettivi costi di consegna fino all'arrivo nel porto e i costi di movimentazione nel porto stesso e detraendo le commissioni e le note di credito, e la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai produttori cinesi inclusi nel campione praticati al primo cliente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello cif e adeguati ai costi successivi all'importazione, corrispondenti ai costi di movimentazione e di sdoganamento, detraendo le commissioni e le note di credito. Come spiegato nel considerando 103 del regolamento provvisorio, le vendite sottocosto sono state accertate esclusivamente in rapporto alle vendite ad acquirenti indipendenti e soltanto per tipi di prodotto corrispondenti. Le vendite effettuate dall'industria dell'Unione alle parti collegate erano costituite esclusivamente da tipi di prodotto non importati dalla Cina.

(49)

Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI, ha evidenziato un margine di sottoquotazione compreso tra l'8,3 % e l'11,8 %. I prezzi delle importazioni oggetto di dumping, inferiori rispetto a quelli dell'Unione durante il periodo in esame, spiegano l'aumento significativo del volume delle importazioni cinesi e della quota di mercato delle importazioni dalla Cina dal 2013 in poi.

(50)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, varie parti interessate hanno contestato il confronto tra i prezzi sulla base dei prezzi allo sbarco. Due parti interessate hanno dichiarato la loro opposizione asserendo che il suddetto confronto non si addiceva al caso di specie, senza però addurre motivazioni. Non si è pertanto potuto tener conto di tale argomentazione.

(51)

Un'altra parte interessata ha sostenuto che il confronto dovrebbe riguardare l'intera industria dell'Unione e che quindi non era corretto prendere in considerazione i prezzi in uno o più Stati membri soltanto. Essa si è dichiarata preoccupata della conseguente modifica al principio fondamentale della determinazione dei prezzi dell'Unione.

(52)

La Commissione ribadisce che il confronto tra i prezzi in base ai prezzi allo sbarco rimane un'eccezione. In situazioni in cui il consumo dell'Unione può riguardare vari Stati membri, come avviene solitamente, il confronto tra i prezzi dell'Unione franco fabbrica e i prezzi cif all'importazione è giustificato. Nel caso in esame, tuttavia, è legittimo in via eccezionale un confronto diverso, in considerazione delle circostanze specifiche del mercato, come spiegato sopra.

(53)

La stessa parte interessata ha inoltre chiesto la divulgazione delle informazioni riguardanti i costi di trasporto e di movimentazione e la redditività, fattori che hanno influito sulla diversa determinazione rispetto alle misure provvisorie.

(54)

La Commissione osserva che le conclusioni definitive comprendevano informazioni dettagliate in merito ai fatti e alle considerazioni utilizzati nel calcolo. Nel considerando 41 del documento di divulgazione generale, la Commissione ha rivelato le gamme dei costi di trasporto e dei costi di movimentazione. Tali costi sono stati espressi sotto forma di intervalli al fine di tutelare la riservatezza dei dati commerciali dei produttori dell'Unione che hanno collaborato. Gli intervalli hanno consentito alle parti interessate di verificare i fatti su cui ci si è basati per la determinazione. La Commissione rileva che nessuna delle parti interessate ha contestato il livello di tali costi. I considerando da 46 a 49 del documento di divulgazione generale contenevano informazioni dettagliate sui calcoli della redditività, il che consentiva un confronto con i dati comunicati durante la fase provvisoria nei considerando da 81 a 83 del regolamento provvisorio. La Commissione conclude pertanto che le parti interessate hanno ricevuto i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali intende istituire misure definitive.

(55)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, varie parti interessate hanno sostenuto che il produttore dell'Unione che fabbrica esclusivamente i tipi di prodotto non corrispondenti («qualità C») non può aver subito un pregiudizio a causa delle importazioni provenienti dalla Cina («qualità B»), in quanto i due tipi di prodotto non sono in concorrenza l'uno con l'altro. Le parti interessate hanno argomentato che la Commissione, per essere coerente, avrebbe dovuto limitare la descrizione del prodotto e la definizione dell'industria dell'Unione alla sola qualità B. In alternativa le parti interessate hanno asserito che, se la definizione del prodotto comprende sia la qualità B che la C, non è corretto calcolare la sottoquotazione e le vendite sottocosto unicamente in base ai tipi di prodotto corrispondenti. Esse hanno sostenuto che la differenza nei costi di produzione delle qualità B e C è esigua e hanno aggiunto che, nel caso di specie, la Commissione avrebbe dovuto ignorare la differenza tra tipi di prodotto e inserire invece tutti i tipi di prodotto nel calcolo della sottoquotazione e delle vendite sottocosto.

(56)

La Commissione precisa che è stato applicato il metodo standard per quanto riguarda la descrizione del prodotto e i tipi di prodotto. Il prodotto oggetto dell'inchiesta comprende diversi tipi di prodotto, alcuni dei quali sono importati dalla Cina mentre altri non lo sono. La Commissione ha concluso che i diversi tipi di prodotto sono in concorrenza gli uni con gli altri in quanto la qualità C può essere usata per tutte le applicazioni in cui è richiesta la qualità B, come del resto sottolineato anche nelle osservazioni delle parti interessate. La Commissione conferma che la descrizione del prodotto e la definizione dell'industria dell'Unione comprendono sia la qualità B che la C. Gli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti in base all'intera industria dell'Unione, conformemente alla prassi corrente. Come spiegato nel considerando 69 del regolamento provvisorio, anche se gli indicatori di pregiudizio fossero stati definiti soltanto sulla base di tipi di prodotto corrispondenti, questo non avrebbe alterato le tendenze osservate.

(57)

Per quanto concerne il calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto, la Commissione ha confrontato i prezzi in base al numero di controllo del prodotto, mettendo cioè a raffronto elementi omogenei, come da prassi corrente. La Commissione sottolinea inoltre che la rappresentatività dei tipi di prodotto corrispondenti tra i tipi di prodotto esportati dalla Cina e i tipi di prodotto venduti dall'industria dell'UE sul mercato libero era elevata. I numeri di controllo del prodotto indicano, tra l'altro, anche la qualità B o C. L'inserimento del grado tra le caratteristiche indicate dal numero di controllo del prodotto è giustificato poiché le due qualità presentano caratteristiche fisiche diverse: la qualità C ha una duttilità superiore alla qualità B, che la rende necessaria per alcune applicazioni in cui non può essere impiegata la qualità B. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che la qualità C è venduta a un prezzo più elevato di quello della qualità B, e i suoi costi di produzione sono in media più elevati. Per questi motivi la Commissione ha tenuto conto di questa caratteristica del prodotto nel calcolare la sottoquotazione e le vendite sottocosto. Di conseguenza non è stato possibile operare un confronto tra i prezzi della qualità B e della qualità C poiché non vi era alcuna corrispondenza tra i tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori cinesi e la categoria C venduta dall'industria dell'Unione. Non vi era inoltre alcun motivo che giustificasse una modifica del numero di controllo del prodotto, in quanto la rappresentatività dei tipi di prodotto importati era elevata. Al tempo stesso, il fatto che un tipo di prodotto venduto dall'industria dell'Unione non corrisponda esattamente ai tipi di prodotto importati nell'UE dal paese in esame non osta a che tali tipi di prodotto si facciano concorrenza tra loro e rientrino nella descrizione del prodotto. L'argomentazione delle parti interessate deve pertanto essere respinta.

(58)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, due parti interessate hanno sostenuto che i prezzi dei tipi di prodotto non corrispondenti non erano sottoquotati dalle importazioni dalla Cina e che quindi una parte significativa del mercato dell'Unione non è stata influenzata dalle importazioni dalla Cina.

(59)

La Commissione osserva che i prezzi dei tipi di prodotto non corrispondenti (qualità C) erano superiori a quelli dei tipi di prodotto corrispondenti (qualità B): le importazioni dalla Cina hanno pertanto provocato una sottoquotazione dei prezzi della qualità C più rilevante rispetto alla sottoquotazione della qualità B. Si è riscontrato che le importazioni dalla Cina erano in concorrenza anche con le vendite della qualità C, come spiegato nel considerando 56. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte interessata, di conseguenza, i prezzi dell'Unione per tutti i tipi di prodotto hanno subito una sottoquotazione a causa delle importazioni dalla Cina. Tuttavia, come spiegato nel considerando 57, la determinazione dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto è stata effettuata in base ai numeri di controllo del prodotto al fine di ottenere una determinazione obiettiva ed equa. Questa situazione si rivela vantaggiosa per i produttori cinesi poiché le importazioni cinesi non sono state confrontate con i tipi di prodotto più costosi dell'Unione. In ogni caso i tipi di prodotto non corrispondenti rappresentavano solo una parte esigua del mercato libero, dato che la grande maggioranza delle vendite della qualità C è avvenuta nel mercato vincolato. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

6.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(60)

In assenza di considerazioni in merito alle osservazioni preliminari e agli indicatori macroeconomici, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 64 a 80 del regolamento provvisorio.

(61)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, come spiegato nel considerando 8, l'industria dell'Unione ha presentato dati riveduti sui costi, in particolare per il periodo in esame. I dati riveduti verificati presso le sedi dei produttori dell'Unione interessano anche il flusso di cassa e gli investimenti. Di conseguenza gli indicatori riguardanti i costi, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito sono stati riformulati per rispecchiare i dati verificati. Se le modifiche interessano leggermente il livello esatto di taluni indicatori, esse non alterano le conclusioni generali del regolamento provvisorio in materia di pregiudizio. I considerando da 66 a 68 sostituiscono i considerando da 81 a 83 del regolamento provvisorio.

(62)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive varie parti interessate hanno messo in dubbio i motivi procedurali relativi alla presentazione dei dati riveduti e alla loro verifica da parte della Commissione. Le parti interessate hanno chiesto altre informazioni complementari sui dati riveduti e hanno affermato che le revisioni mettevano in discussione la conclusione generale dell'esistenza di un pregiudizio.

(63)

In merito alla procedura, la Commissione osserva che le nuove comunicazioni riguardavano quesiti od omissioni riscontrati nella fase provvisoria ed erano pertanto destinate a migliorare l'accuratezza delle risultanze. La Commissione ha accettato solo le revisioni che potevano essere verificate, il che ha limitato l'impatto delle comunicazioni rivedute rispetto alle argomentazioni iniziali dell'industria dell'Unione.

(64)

In merito alle conseguenze delle modifiche sulle risultanze relative al pregiudizio, la Commissione fa rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti interessate, tali modifiche hanno avuto un impatto limitato. La Commissione osserva che gli adeguamenti dei prezzi per i rottami e del costo delle merci vendute erano compresi tra l'1 % e il 2 %. Le modifiche non alterano pertanto le conclusioni generali relative all'esistenza di un pregiudizio.

(65)

Per quanto riguarda il flusso di cassa proveniente dalle vendite ad acquirenti indipendenti, la Commissione ha preso in considerazione dati riveduti che non erano disponibili nella fase provvisoria. Tale rettifica non ha influito sul flusso di cassa per le vendite ad acquirenti collegati, né ha modificato la conclusione secondo cui la situazione del flusso di cassa è peggiorata dall'inizio delle importazioni dalla Cina. Per quanto concerne l'utile sul capitale investito e il costo del lavoro, la Commissione ha rettificato gli errori materiali nelle formule delle tabelle di cui ai considerando 83 e 91 del regolamento provvisorio. Tali rettifiche hanno confermato le conclusioni sul deterioramento dell'utile sul capitale investito e l'impatto del costo del lavoro.

a)   Prezzi medi unitari di vendita sul mercato dell'Unione e costo unitario di produzione

(66)

I prezzi medi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione sono diminuiti del 16 % dal 2012 al PI. Il calo dei prezzi riflette una tendenza al ribasso generale del livello mondiale del costo delle materie prime, sia dei rottami frantumati utilizzati nell'Unione sia dei minerali di ferro utilizzati in Cina e nel paese di riferimento, come risulta dalla seguente tabella:

 

2011

2012

2013

2014

PI

Prezzo dei rottami in EUR/tonnellata (produttori dell'Unione inclusi nel campione)

319

307

279

269

260

Indice (2012 = 100)

104

100

91

88

85

Prezzo dei rottami frantumati in EUR/tonnellata (mercato dell'Unione)

318

285

254

261

251

Indice (2012 = 100)

112

100

89

92

88

Prezzo dei minerali di ferro in EUR/tonnellata (importazioni in Cina)

124

100

96

72

60

Indice (2012 = 100)

125

100

96

73

61

Prezzo dei minerali di ferro in EUR/tonnellata (importazioni in Cina) presentato dai produttori esportatori cinesi

Non fornito

Non fornito

[90-110]

[60-80]

[50-70]

Fonte: denuncia, risposte al questionario, www.indexmundi.com, CISA.

(67)

Tuttavia, dal 2012 al PI i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono diminuiti più rapidamente dei prezzi delle materie prime per i rottami frantumati, in termini sia assoluti che relativi. Come risulta dalla tabella riportata di seguito, questo ha comportato perdite a partire dal 2013.

 

2011

2012

2013

2014

PI

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione ad acquirenti collegati

529

540

483

464

458

Indice (2012 = 100)

98

100

89

86

85

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione ad acquirenti indipendenti

505

507

456

434

427

Indice (2012 = 100)

100

100

90

86

84

Costo unitario delle merci vendute per acquirenti collegati (EUR/tonnellata)

544

527

490

479

470

Indice (2012 = 100)

103

100

93

91

89

Costo unitario delle merci vendute per acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata)

504

491

458

444

433

Indice (2012 = 100)

103

100

93

90

88

Fonte: risposte al questionario.

b)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(68)

Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali dei produttori dell'Unione hanno registrato la seguente evoluzione:

 

2011

2012

2013

2014

PI

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti collegati (% del fatturato delle vendite)

- 2,8

+ 2,5

– 1,5

– 3,2

– 2,7

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti per tipi di prodotto comparabili (% del fatturato delle vendite)

+ 0,2

+ 4,8

+ 0,9

– 1,9

– 0,5

Flusso di cassa delle vendite ad acquirenti collegati (EUR)

– 208 055

6 928 639

1 692 126

609 421

1 441 890

Flusso di cassa delle vendite ad acquirenti indipendenti (EUR)

3 311 842

11 567 283

1 947 404

2 258 271

1 060 330

Investimenti (EUR)

7 176 323

6 546 524

5 880 627

4 504 181

5 030 792

Indice (2012 = 100)

110

100

90

69

77

Utile sul capitale investito (%)

– 3

8

– 2

– 7

– 5

Fonte: risposte al questionario.

(69)

In assenza di modifiche in merito alla redditività delle vendite ad acquirenti collegati, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 84 e 85 del regolamento provvisorio.

(70)

In conseguenza dei nuovi dati, i considerando da 86 a 87 del regolamento provvisorio sono sostituiti dai considerando 71 e 72 di seguito indicati.

(71)

Per le vendite ad acquirenti indipendenti è stata osservata una tendenza analoga a quella delle vendite ad acquirenti collegati. Le vendite ad acquirenti indipendenti erano redditizie nel 2012 e quasi in pareggio nel 2013, per poi andare in perdita dal 2014 in poi.

(72)

Il flusso di cassa, che è la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, era inizialmente positivo per le vendite ad acquirenti indipendenti ma si è ridotto dal 2013 in poi, in linea con il declino dei profitti. Il flusso di cassa per le vendite ad acquirenti collegati era negativo nel 2011 ma positivo nel resto del periodo in esame. Tuttavia, dato che i prezzi delle vendite ad acquirenti collegati non riflettono necessariamente i prezzi di mercato, il flusso di cassa per dette vendite non ha potuto essere considerato indicativo della situazione del flusso di cassa dell'industria dell'Unione.

(73)

In assenza di altre osservazioni in merito agli indicatori elencati nella tabella di cui al precedente considerando 68, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 88 e 89 del regolamento provvisorio.

c)   Scorte

(74)

In assenza di osservazioni relative alle scorte, si confermano le conclusioni di cui al considerando 90 del regolamento provvisorio.

d)   Costo del lavoro

(75)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un errore nella tabella di cui al considerando 91 del regolamento provvisorio ha richiamato l'attenzione della Commissione. L'errore materiale riguardava la formula del costo medio per dipendente nella tabella di cui al considerando 91 del regolamento provvisorio. La frase «il 13 % del costo totale di produzione» è sostituita da «il 4 % del costo totale di produzione». La tabella di cui al considerando 91 del regolamento provvisorio è sostituita dalla seguente tabella:

 

2011

2012

2013

2014

PI

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

41 407

47 208

41 650

45 539

49 449

Indice (2012 = 100)

88

100

88

96

105

Fonte: risposte al questionario.

(76)

Alla luce del considerando 91 del regolamento provvisorio, una parte interessata ha osservato che il costo del lavoro per l'industria dell'Unione è sensibilmente aumentato tra il 2012 e il PI.

(77)

La Commissione rileva che la tabella corretta di cui sopra indica un modesto 5 % di aumento del costo medio del lavoro tra il 2012 e il PI. Si è riscontrato che l'osservazione della parte interessata era fondata e se ne è tenuto conto nella tabella corretta. La correzione non altera la conclusione generale sul pregiudizio.

7.   Conclusioni relative al pregiudizio

(78)

Nel considerando 93 del regolamento provvisorio l'espressione «di 4 punti percentuali» è sostituita da «superiore a 5 punti percentuali».

(79)

In assenza di altre osservazioni in merito alle conclusioni relative al pregiudizio, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 92 a 94 del regolamento provvisorio, cioè che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio materiale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione ed effetto delle importazioni oggetto di dumping

(80)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione aveva spostato la sua attenzione dal prodotto in esame ad altri prodotti di sua spontanea volontà. Il calo osservato nelle vendite del prodotto in esame sarebbe pertanto dovuto alle scelte effettuate dall'industria dell'Unione e non sarebbe attribuibile alle importazioni cinesi. La parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha pertanto subito alcun pregiudizio poiché altri prodotti hanno compensato il calo di produzione del prodotto in esame, senza produrre effetti negativi netti sulla situazione dell'industria dell'Unione. Tale affermazione è stata ribadita da due parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.

(81)

La Commissione osserva che possono essere utilizzati gli stessi macchinari sia per fabbricare le barre di rinforzo ad alta resistenza che per altri prodotti, come spiegato nel considerando 72 del regolamento provvisorio. Tale circostanza non consente tuttavia di concludere che l'incremento della produzione di altri prodotti sia la causa del calo della produzione delle barre di rinforzo ad alta resistenza. Tale nesso di causalità sussisterebbe soltanto se gli impianti operassero quasi al massimo delle loro capacità produttive. A capacità inferiore, come nel caso di specie, la fabbricazione di altri prodotti può aumentare senza provocare la diminuzione della produzione di barre di rinforzo ad alta resistenza. L'aumento della fabbricazione di altri prodotti non incide sulla valutazione del pregiudizio riguardo alle barre di rinforzo ad alta resistenza, di cui alla sezione D. La Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che i produttori dell'Unione avessero deciso attivamente di ridurre la produzione di barre di rinforzo ad alta resistenza per concentrarsi su altri prodotti. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

(82)

In assenza di altre osservazioni relative all'introduzione e all'effetto delle importazioni oggetto di dumping, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 95 a 99 del regolamento provvisorio.

2.   Effetto di altri fattori

2.1.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(83)

Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio materiale sarebbe stato causato dall'inefficienza dell'industria dell'Unione, anziché dalle importazioni dalla Cina. La parte interessata ha asserito che la mancanza di esportazioni verso i paesi terzi e l'esistenza di importazioni nell'Unione in provenienza dalla Turchia, nonostante i loro prezzi elevati, sono altrettanti segni dell'inefficienza dell'industria dell'Unione. La parte interessata ha sostenuto che, di conseguenza, l'istituzione di misure nei confronti delle importazioni dalla Cina non avrebbe aiutato l'industria dell'Unione dal momento che le importazioni dalla Cina sarebbero state sostituite dalle importazioni in provenienza da altri paesi. Tale affermazione è stata ribadita da due parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.

(84)

La Commissione osserva che l'industria dell'Unione era redditizia nel 2012, ossia prima dell'inizio delle importazioni dalla Cina. I volumi delle esportazioni erano già limitati, senza per questo impedire all'industria di realizzare un profitto. Il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione non può pertanto essere stato causato dall'assenza di esportazioni verso paesi terzi. La Commissione osserva che tale deterioramento ha avuto inizio con la comparsa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina.

(85)

La Commissione fa inoltre notare che, come spiegato nel considerando 105 del regolamento provvisorio, le importazioni dalla Turchia rappresentavano una quota di mercato pari soltanto al 2 % durante il PI e che l'impatto delle importazioni dalla Turchia non è stato quindi tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio materiale subito dall'industria dell'Unione.

(86)

La Commissione non ha riscontrato elementi di prova che dimostrino la presunta inefficienza dell'industria dell'Unione, anzi i costi di produzione di quest'ultima sono stati inferiori ai costi di produzione del paese di riferimento. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

(87)

In assenza di altre osservazioni relative all'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui al considerando 100 del regolamento provvisorio.

2.2.   Vendite a parti collegate

(88)

Una parte interessata ha osservato che il calo complessivo delle vendite a parti non collegate si spiega con un aumento delle vendite di un produttore dell'Unione alle parti collegate a scapito delle parti non collegate. La parte interessata ha sostenuto che il calo delle vendite ad acquirenti indipendenti non è quindi provocato dalle importazioni dalla Cina, bensì dalla decisione di un produttore dell'Unione di effettuare le sue vendite ad acquirenti collegati.

(89)

In primo luogo la Commissione osserva che la diminuzione delle vendite dell'industria dell'Unione a parti non collegate è avvenuta in un contesto di crescita del consumo dell'Unione, come spiegato nei considerando da 74 a 76 del regolamento provvisorio. Le vendite ad acquirenti collegati non possono spiegare perché i produttori dell'Unione non siano riusciti ad aumentare le proprie vendite seguendo l'aumento del consumo. In secondo luogo l'argomentazione precedente riguardo alle vendite dell'industria dell'Unione alle parti collegate è contraddetta dalla tabella di cui al considerando 74 del regolamento provvisorio, che indica che le vendite ad acquirenti collegati non sono aumentate, anzi sono rimaste sostanzialmente stabili nel corso del periodo in esame. L'argomentazione circa un presunto aumento delle vendite ad acquirenti collegati a scapito di quelle ad acquirenti indipendenti è infondata e non può pertanto annullare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio materiale subito dall'industria dell'Unione.

(90)

In assenza di altre osservazioni relative alle vendite alle parti collegate, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 101 a 103 del regolamento provvisorio.

2.3.   Importazioni da paesi terzi

(91)

In assenza di osservazioni relative alle importazioni da paesi terzi, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 104 a 106 del regolamento provvisorio.

2.4.   Crisi economica

(92)

In assenza di osservazioni relative alla crisi economica, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 107 e 108 del regolamento provvisorio.

2.5.   Costi delle principali materie prime

(93)

Una parte interessata ha ribadito l'argomentazione di cui ai considerando 109 e 110 del regolamento provvisorio, affermando che le ragioni fondamentali del pregiudizio sarebbero le materie prime e i metodi di produzione più costosi per l'industria dell'UE (che utilizza rottami e forni elettrici) rispetto alla Cina (che impiega minerali di ferro e carbone). Essa asserisce che il ragionamento sviluppato nei considerando 109 e 110 del regolamento provvisorio non ha preso in considerazione i diversi tassi di consumo dei minerali di ferro e dei rottami.

(94)

La Commissione ribadisce, come indicato al considerando 110 del regolamento provvisorio, che i due metodi di produzione sono diversi e utilizzano combinazioni differenti di materie prime e di energia. La parte interessata non ha fornito dati circostanziati sul presunto impatto del metodo di produzione. In base alle informazioni disponibili la Commissione osserva che il peso della materia prima rappresenta circa il 60 % del costo di produzione dell'industria dell'Unione, mentre il costo dell'energia si aggira attorno all'8-10 %. Qualunque risparmio sul prezzo della materia prima grazie a un metodo di produzione alternativo sarebbe almeno in parte controbilanciato da un consumo di energia più elevato. La Commissione conclude pertanto che i prezzi delle due diverse materie prime non sono direttamente comparabili. Ad ogni modo la Commissione osserva che il margine di dumping è stato calcolato in funzione del valore normale in Sud Africa, non in base ai prezzi delle materie prime e dell'energia in Cina. Le argomentazioni fatte valere dalla parte interessata non consentono di dimostrare che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia dovuto al metodo di produzione. La Commissione conclude pertanto che, quand'anche il calo dei prezzi dei minerali di ferro in Cina possa aver avuto un impatto positivo per i produttori esportatori cinesi, il metodo di produzione non può di per sé aver provocato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione né aver annullato il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina. Tale argomentazione deve pertanto essere respinta.

(95)

In assenza di altre osservazioni relative ai costi delle principali materie prime, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 109 e 110 del regolamento provvisorio.

2.6.   Concorrenza tra i produttori dell'Unione

(96)

Una parte interessata ha sostenuto che il calo dei prezzi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non sono causati dalle importazioni dalla Cina, bensì dall'agguerrita concorrenza tra i produttori dell'Unione, come asseritamente dimostrato dal continuo calo dei prezzi nel periodo successivo al PI, anche in assenza di importazioni dalla Cina.

(97)

La Commissione osserva che, secondo quanto riscontrato, le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno provocato la sottoquotazione dei prezzi UE durante il PI e ciò ha stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio e le suddette importazioni. Per quanto riguarda l'evoluzione successiva al PI, la Commissione rileva l'aumento significativo delle giacenze di origine cinese, il che potrebbe nel tempo portare i prezzi a livelli eccessivamente bassi anche in assenza di importazioni immediate. Tale argomentazione deve pertanto essere respinta.

2.7.   Tasso di cambio USD/GBP

(98)

Una parte interessata ha sostenuto che le fluttuazioni del tasso di cambio tra la sterlina (GBP) e il dollaro USA (USD) sarebbero la causa delle importazioni provenienti dalla Cina. L'apprezzamento della sterlina sul dollaro avrebbe reso non competitivo il produttore del Regno Unito e provocato la domanda di importazioni dalla Cina, quotate in USD.

(99)

La Commissione rileva che la determinazione della sottoquotazione e delle vendite sottocosto si basa sulle vendite dei produttori dell'Unione ubicati in Francia, Portogallo e Spagna, mentre il dumping è calcolato sul valore normale in Sud Africa. Tali risultanze non sono influenzate dalle fluttuazioni del tasso di cambio USD/GBP. Il dollaro USA ha inoltre registrato un apprezzamento sulla sterlina tra il 2012 e il PI. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

2.8.   Altri presunti fattori

(100)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, varie parti interessate hanno sostenuto che le importazioni dalla Cina non possono aver causato il pregiudizio ai danni del produttore dell'Unione i cui tipi di prodotto non corrispondevano ai tipi di prodotto importati dalla Cina. Ciò sarebbe dimostrato dal tasso di profitto di tale produttore che, confrontato con il profitto medio degli altri produttori dell'Unione, risultava inferiore. Secondo le affermazioni delle parti interessate, il pregiudizio ai danni di tale produttore deve essere stato provocato da un altro fattore di cui la Commissione non aveva tenuto conto: essi non hanno tuttavia specificato una possibile causa alternativa. Le parti interessate hanno sostenuto che i produttori dell'Unione non avrebbero dovuto essere inclusi nell'analisi del pregiudizio.

(101)

In primo luogo la Commissione fa riferimento al considerando 69 del regolamento provvisorio, in cui si chiarisce che anche se il pregiudizio fosse stato definito soltanto sulla base di tipi di prodotto corrispondenti, questo non avrebbe alterato le tendenze osservate. In secondo luogo e come spiegato nei precedenti considerando da 55 a 57, i tipi di prodotto importati dalla Cina possono essere sostituiti dal prodotto non corrispondente e possono quindi arrecare un pregiudizio anche al produttore dell'Unione i cui tipi di prodotto non corrispondevano ai tipi di prodotto importati dalla Cina. In terzo luogo i profitti dei diversi produttori possono differire a causa delle specifiche strutture dei costi e dei prezzi di ciascun produttore. Infine la parte interessata non ha suggerito alcuna causa alternativa del pregiudizio che possa annullare il nesso di causalità. Per le suddette ragioni, l'argomentazione deve essere respinta.

2.9.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(102)

In sintesi la Commissione ritiene che nessuna delle argomentazioni avanzate dalle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie è in grado di modificare le conclusioni provvisorie che hanno stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio materiale subito dall'industria dell'Unione durante il PI. Si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 111 a 114 del regolamento provvisorio.

(103)

In base alla suddetta analisi, che ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, è stato concluso che le importazioni in dumping dalla Cina hanno causato un pregiudizio materiale all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

(104)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, varie parti interessate hanno sostenuto che l'istituzione di misure sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.

1.   Considerazioni generali

(105)

In assenza di osservazioni relative alle considerazioni generali, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 115 a 117 del regolamento provvisorio.

2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(106)

In assenza di osservazioni relative all'interesse dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 118 a 124 del regolamento provvisorio.

3.   Interesse degli utilizzatori

(107)

Varie parti interessate hanno espresso preoccupazioni quanto alla disponibilità di approvvigionamento per gli utilizzatori indipendenti, sottolineando che le importazioni sono necessarie per soddisfare la domanda in quanto la capacità interna è di gran lunga inferiore al consumo. Secondo tali parti interessate gli utilizzatori indipendenti avranno difficoltà a procurarsi il prodotto in esame nel caso in cui le importazioni dalla Cina perdano competitività in seguito all'istituzione delle misure. Esse hanno sostenuto che non sono disponibili fonti alternative perché il produttore dell'Unione ubicato nel Regno Unito privilegia i suoi utilizzatori collegati, il che limita la disponibilità di approvvigionamento per gli utilizzatori indipendenti e potrebbe costringerli ad uscire dal mercato. A sua volta ciò provocherà distorsioni della concorrenza sul mercato a valle, mettendo a repentaglio gran parte dei posti di lavoro attualmente esistenti presso gli utilizzatori indipendenti. Le parti interessate hanno sottolineato che il numero di posti di lavoro a rischio nell'industria a valle è più elevato che nell'industria dell'Unione interessata dal prodotto in esame.

(108)

La Commissione osserva che lo scopo delle misure antidumping non è chiudere il mercato agli esportatori che praticano il dumping, bensì eliminare gli effetti di distorsione degli scambi dovuti alle pratiche di dumping pregiudizievoli e ripristinare un'effettiva concorrenza sul mercato. Gli utilizzatori avrebbero la possibilità di continuare ad acquistare barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della Cina, una volta eliminata la discriminazione basata sul prezzo. Inoltre, come indicato al considerando 132 del regolamento provvisorio, l'Unione dispone di una capacità inutilizzata significativa, in particolare grazie ai produttori ubicati al di fuori del Regno Unito, i quali non hanno utilizzatori collegati. La Commissione ritiene che non siano state avanzate argomentazioni atte a dimostrare che gli utilizzatori indipendenti avranno difficoltà a rifornirsi da tali produttori dell'Unione. Ne consegue che gli utilizzatori indipendenti potranno continuare a competere sul mercato. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

(109)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, due parti interessate hanno sostenuto che le misure non sono nell'interesse dell'Unione perché gli utilizzatori andrebbero in perdita qualora le misure nei confronti delle importazioni dalla Cina venissero istituite. Tuttavia le parti interessate non hanno addotto argomentazioni sui motivi per cui gli utilizzatori non potrebbero rivolgersi alle fonti alternative di approvvigionamento sopra illustrate. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(110)

In assenza di altre osservazioni relative all'interesse degli utilizzatori, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 125 a 136 del regolamento provvisorio.

4.   Interesse degli importatori

(111)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'istituzione di misure avrebbe ripercussioni negative sugli importatori, i quali non sarebbero in grado di trasferire sui loro acquirenti gli aumenti dei prezzi e rischierebbero così di operare in perdita. Considerando i loro limitati margini di profitto, essi correrebbero il rischio di cessare l'attività.

(112)

La Commissione tuttavia rileva che la produzione nazionale nel Regno Unito non è sufficiente a coprire l'intero consumo, determinando in tal modo la necessità costante di importazioni. Gli importatori saranno in grado di proseguire la loro attività importando da altre fonti di approvvigionamento e anche dalla Cina a prezzi non pregiudizievoli in seguito all'istituzione dei dazi. È quindi improbabile che gli importatori subiscano effetti negativi di rilievo in conseguenza delle misure.

(113)

In assenza di altre osservazioni relative all'interesse degli importatori, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 137 a 139 del regolamento provvisorio.

5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(114)

In sintesi nessuna delle argomentazioni avanzate dalle parti interessate dimostra l'esistenza di motivi fondati contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina. Eventuali effetti negativi per gli utilizzatori indipendenti vengono attenuati dalla disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative. Inoltre, se si considera l'impatto globale delle misure antidumping sul mercato dell'Unione, gli effetti positivi, in particolare per l'industria dell'Unione, sembrano prevalere sui potenziali effetti negativi per gli altri gruppi d'interesse. Si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 140 a 142 del regolamento provvisorio.

G.   ISTITUZIONE RETROATTIVA DI DAZI ANTIDUMPING

(115)

Come indicato nel considerando 3, la Commissione ha disposto, in seguito a una richiesta del denunciante, la registrazione delle importazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della RPC a partire dal 19 dicembre 2015.

(116)

La registrazione riguarda le importazioni effettuate tra il 19 dicembre 2015 e la data dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, ossia il 29 gennaio 2016.

(117)

Come indicato nel considerando 10, è stata ottenuta la cooperazione di tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione e di tre importatori indipendenti. Le loro importazioni hanno rappresentato il 70 % di tutte le importazioni dalla Cina durante il PI e il 79 % di tutte le importazioni dalla Cina nel periodo successivo al PI, ossia dall'aprile 2015 al gennaio 2016.

(118)

Varie parti interessate hanno presentato osservazioni in opposizione ad una riscossione retroattiva dei dazi. L'industria dell'Unione, al contrario, ha chiesto l'applicazione retroattiva.

(119)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base possono essere riscossi dazi con effetto retroattivo se «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare».

(120)

La Commissione osserva che, dopo la registrazione, le importazioni dalla Cina si sono interrotte, ad eccezione di una spedizione di circa 10 000 tonnellate entrata nell'Unione dopo la registrazione. La verifica da parte delle autorità doganali nazionali, a seguito di una richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, non ha rivelato la presenza di altre dichiarazioni nell'ambito del codice TARIC pertinente: le statistiche sulle importazioni a disposizione della Commissione appaiono pertanto attendibili. La Commissione osserva di conseguenza che la registrazione è bastata a bloccare quasi completamente le importazioni e ad evitare così un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione conclude che, con ogni probabilità, la spedizione non dovrebbe pertanto compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi.

1.   Conclusioni relative alla retroattività

(121)

Su tale base la Commissione ritiene che una delle condizioni giuridiche a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non è soddisfatta e che pertanto non dovrebbero essere riscossi dazi con effetto retroattivo sulle importazioni registrate.

H.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(122)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, l'industria dell'Unione ha contestato il profitto di riferimento utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio di cui al considerando 147 del regolamento provvisorio, sostenendo che tale livello (+ 1,65 %) era insufficiente e non rappresentativo di quel tipo di industria in assenza di importazioni oggetto di dumping. L'industria dell'Unione ha sostenuto che la Commissione dovrebbe selezionare un tasso di profitto più elevato e ha proposto una serie di metodi alternativi per determinare il tasso di profitto pertinente. Come indicato nel considerando 8, l'industria dell'Unione ha anche presentato dati sui livelli storici di redditività risalenti al periodo precedente quello in esame e ha suggerito, quale possibile alternativa, di utilizzare il 2008 come anno di riferimento più adatto. Infine, come spiegato anche nel considerando 61, la verifica dei dati riveduti sui costi dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame ha indotto altresì a modificare i dati sulla redditività.

(123)

La Commissione osserva che i dati sulla redditività relativi specificamente al prodotto in esame costituiscono un parametro di riferimento più preciso rispetto ai dati sulla redditività di altri prodotti in acciaio o del settore in generale, su cui si basavano alcuni dei metodi suggeriti dall'industria dell'Unione. Tali metodi sono stati pertanto respinti.

(124)

Inoltre la Commissione osserva che i dati sulla redditività per il periodo in esame, qualora sia disponibile un anno con condizioni normali di concorrenza, costituiscono un parametro di riferimento più preciso rispetto ai dati sulla redditività risalenti al periodo precedente quello in esame, su cui si basavano alcuni altri metodi suggeriti dall'industria dell'Unione. Per le ragioni esposte nei considerando 147 e 148 del regolamento provvisorio, la Commissione ha riscontrato che l'anno 2012 illustrava gli utili che avrebbero potuto essere realizzati dall'industria dell'Unione in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping. I metodi basati sui dati risalenti agli anni precedenti il periodo in esame sono stati pertanto respinti.

(125)

La Commissione osserva che il livello degli utili stabilito in via provvisoria nel considerando 147 del regolamento provvisorio era in linea con i ricavi e i costi dell'anno 2012, presentati dall'industria dell'Unione e verificati dalla Commissione nella fase provvisoria.

(126)

Come spiegato nel considerando 61, i dati riveduti presentati e verificati dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie hanno portato a modificare il livello di taluni indicatori riguardanti la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito. I dati riveduti sono stati applicati in modo coerente per l'intero periodo in esame. Come si può leggere nelle tabelle di cui ai considerando da 66 a 68, i costi e i profitti sono stati di conseguenza leggermente modificati per tutti gli anni in esame. In particolare la redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti realizzate nell'esercizio 2012 è passata a + 4,8 %, mentre nella fase provvisoria la redditività era pari all'1,65 %. La modifica apportata alla redditività è dovuta al fatto che i costi riveduti erano inferiori, dando luogo così a un profitto maggiore.

(127)

La Commissione ha constatato che i profitti realizzati nell'anno 2012 rispecchiavano gli utili che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di pratiche di dumping. Per stabilire il margine di pregiudizio nella fase definitiva è stato pertanto applicato quale profitto di riferimento il livello riveduto dei profitti realizzati nel 2012. Di conseguenza nel considerando 147 del regolamento provvisorio la cifra «1,65 %» dovrebbe essere sostituita dalla cifra «4,8 %».

(128)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, l'industria dell'Unione ha osservato che i margini di profitto di altri prodotti e per altri periodi non dovrebbero essere esclusi quali possibili alternative per stabilire il profitto normale. L'industria dell'Unione ha sottolineato il ruolo della Commissione che consiste nell'effettuare una valutazione dei fatti al fine di determinare il margine di profitto più accurato in ogni situazione. Per quanto riguarda il caso in esame, l'industria dell'Unione ha sostenuto che il 2012 non è stato un anno caratterizzato da condizioni di concorrenza normali a causa degli elevati prezzi dei rottami, della fiacchezza della domanda e della liquidazione di un produttore del Regno Unito che ha provocato l'arrivo di un volume supplementare di forniture sul mercato. Sarebbe stato pertanto più opportuno utilizzare invece i margini di profitto di altri prodotti e/o per altri periodi.

(129)

La Commissione afferma di avere specificamente analizzato la situazione del mercato nel corso del periodo in esame alla luce delle argomentazioni avanzate dall'industria dell'Unione, nella fase provvisoria, a proposito dei prezzi dei rottami, della domanda e della liquidazione di un produttore. Come spiegato nel considerando 148 del regolamento provvisorio, tali circostanze hanno indotto la Commissione a ritenere che l'anno 2011 non fosse un periodo di condizioni di mercato normali. Per contro, la Commissione non ritiene che questi fattori giustifichino l'esclusione dell'anno 2012. Per quanto riguarda i prezzi dei rottami, essi hanno registrato un picco agli inizi del 2011 per poi continuare a scendere durante il 2012, come indicato nel considerando 81 del regolamento provvisorio. Per quanto concerne la pretesa fiacchezza della domanda, il consumo è aumentato del 9 % dal 2011 al 2012, come indicato nel considerando 7 del regolamento provvisorio. Per quanto poi riguarda la liquidazione di un produttore, il mercato è risultato particolarmente perturbato durante l'anno 2011, mentre la liquidazione è stata completata all'inizio del 2012.

(130)

Per questi motivi la Commissione respinge l'argomentazione del denunciante e ribadisce la conclusione secondo cui il 2012 è stato un periodo di condizioni di mercato normali. Poiché un anno di condizioni di concorrenza normali si è verificato nel periodo dell'inchiesta, non è necessario basare la determinazione del profitto normale su altri periodi o altri prodotti.

(131)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha messo in dubbio il fatto che i prezzi di riferimento dell'industria dell'Unione fossero stati calcolati correttamente; in particolare ha sollevato la questione se la Commissione avesse calcolato il profitto effettivo e il profitto di riferimento separatamente per ciascun NCP (numero di controllo del prodotto) o se avesse applicato gli stessi margini di profitto a tutti gli NCP.

(132)

In risposta al quesito la Commissione conferma di aver applicato il metodo standard: il prezzo unitario di riferimento è stato calcolato aggiungendo il profitto di riferimento di cui sopra ai costi individuali di produzione per ciascun NCP. Il profitto effettivamente realizzato era invece diverso per ciascun NCP e corrispondeva alla differenza tra il prezzo di vendita medio e i costi medi per ciascun NCP. Si ritiene pertanto di aver risposto al quesito sollevato dalla parte interessata.

(133)

Infine, come spiegato nei considerando da 40 a 49, il confronto dei prezzi tra le importazioni dalla Cina e i produttori dell'Unione è stato adeguato al livello delle merci sbarcate nel Regno Unito o in Irlanda. Ne consegue che anche il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio è stato modificato per rispecchiare il confronto dei prezzi al livello dei prodotti sbarcati in un porto del Regno Unito o d'Irlanda, e ciò ha provocato l'aumento del margine di pregiudizio.

(134)

Una parte interessata ha sottolineato che i livelli dei margini di pregiudizio e di dumping dei produttori esportatori cinesi sembrano essere contraddittori, in quanto i produttori con margini di dumping più elevati registrano margini di pregiudizio inferiori.

(135)

La Commissione fa rilevare che il valore normale si basa sul paese di riferimento ed è quindi lo stesso per tutti i produttori esportatori cinesi. Si potrebbe effettivamente supporre che una riduzione dei prezzi all'esportazione cif possa comportare un margine di dumping più elevato e, successivamente, anche un margine di vendita sottocosto maggiore. Tuttavia le esportazioni verso l'Unione di un produttore esportatore cinese (il gruppo Xicheng) sono state effettuate tramite società commerciali indipendenti ubicate in Cina. I prezzi all'esportazione utilizzati per il calcolo del margine di dumping sono stati stabiliti in base ai prezzi fatturati alle società commerciali indipendenti, mentre i prezzi cif utilizzati per il calcolo del margine di pregiudizio sono stati determinati in base ai prezzi corrisposti dai primi acquirenti indipendenti nell'Unione. I prezzi cif erano superiori ai prezzi all'esportazione di almeno il 20 % e questa differenza tra canali di vendita ha avuto per effetto di aumentare la differenza tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio del produttore esportatore in questione.

(136)

Considerando la modifica nel profitto di riferimento di cui al considerando 121 e in mancanza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano le altre conclusioni di cui ai considerando da 144 a 151 del regolamento provvisorio.

2.   Misure definitive

(137)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in relazione al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine di pregiudizio a norma della regola del dazio inferiore. La Commissione osserva che, quand'anche le argomentazioni delle parti interessate in relazione al margine di dumping fossero state accolte, esse non avrebbero di conseguenza alterato il livello delle misure.

(138)

Alla luce di quanto precede, le aliquote alle quali tali dazi saranno istituiti sono fissate come segue:

Società

Margine di pregiudizio (%)

Margine di dumping (%)

Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd.

Jiangyin

18,4

62,1

18,4

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.

Jiangyin

18,4

62,1

18,4

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.

Zhangjiagang

22,5

48,1

22,5

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd.

Zhangjiagang

22,5

48,1

22,5

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd.

Zhangjiagang

22,5

48,1

22,5

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd.

Zhangjiagang

22,5

48,1

22,5

Tutte le altre società

22,5

62,1

22,5

(139)

Le aliquote del dazio antidumping applicate alle società a titolo individuale specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione di queste società constatata durante l'inchiesta. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio a livello nazionale, applicabile a «tutte le altre società») sono perciò applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato da queste società e quindi dai soggetti giuridici specificamente menzionati. Il prodotto in esame importato, fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, con indicazione della loro ragione sociale e dell'indirizzo, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non può beneficiare di tali aliquote ed è soggetto all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(140)

Le richieste di applicazione di queste aliquote del dazio antidumping fissate per le società a titolo individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate immediatamente alla Commissione (8), corredate di tutte le opportune informazioni, in particolare le eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione, connesse ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o delle entità produttive e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(141)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a una differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società con dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(142)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo non dovrebbe essere applicato soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell'Unione durante il PI.

3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(143)

Alla luce dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

(144)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione; la caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa, attualmente classificati con i codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89 (codici TARIC 7214200010, 7228302010, 7228304110, 7228304910, 7228306110, 7228306910, 7228307010 e 7228308910) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso, sono:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

18,4

C060

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin

18,4

C061

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

22,5

C062

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

22,5

C063

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd. Zhangjiagang

22,5

C064

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

22,5

C065

Tutte le altre società

22,5

C999

3.   L'applicazione dell'aliquota del dazio individuale specificata per le società indicate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16).

(3)  GU C 143 del 30.4.2015, pag. 12.

(4)  Regolamento (UE) 2015/2386 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che dispone la registrazione delle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 111).

(5)  Dal momento che il calcolo del valore normale si basa sui dati di una sola società in Sud Africa, la cifra esatta non può essere rivelata.

(6)  Relazione del gruppo di esperti DS337, del 16 novembre 2007, Comunità europee — Misure antidumping alle importazioni di salmone d'allevamento dalla Norvegia (WT/DS337/R).

(7)  Causa C-26/96, Rotexchemie, sentenza del 29 maggio 1997, EU:C:1997:261, punto 16.

(8)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio CHAR 04/039, 1049 Bruxelles, Belgio.


29.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/92


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1247 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2016

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Il 26 febbraio 2016 la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 della Commissione («il regolamento provvisorio») (2), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC»), in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di base.

(2)

L'inchiesta è stata aperta il 30 maggio 2015, in seguito a una denuncia presentata il 16 aprile 2015 dalla società Ajinomoto Sweeteners Europe SAS («ASE»), unico produttore di aspartame dell'Unione. Il 15 ottobre 2015 l'ASE è stata acquistata dalla Hyet Holding BV e conseguentemente il suo nome è stato cambiato in Hyet Sweet SAS («Hyet»). La Hyet rappresenta il 100 % della produzione di aspartame dell'Unione e costituisce l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(3)

Come indicato al considerando 18 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2.   Fase successiva della procedura

(4)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte riguardo ai risultati provvisori. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

Su richiesta della Camera di commercio internazionale cinese ha avuto luogo un'audizione in presenza dei rappresentanti di un unico produttore esportatore, la Sinosweet Co. Ltd. I principali punti discussi sono stati la possibilità di ottenere un impegno sui prezzi, nonché altre richieste e osservazioni sui calcoli del dumping. Le osservazioni sono state in seguito formalizzate in una comunicazione e sono trattate nel presente regolamento.

(6)

L'intervento del consigliere auditore per i procedimenti in materia commerciale è stato chiesto da uno dei produttori esportatori, la Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. I principali punti trattati sono stati i motivi del rifiuto del trattamento riservato alle società operanti in un'economia di mercato, la scelta del paese di riferimento, la necessità di adeguamenti nel determinare la sottoquotazione dei prezzi (price undercutting) e la presunta mancanza di un nesso di causalità tra il pregiudizio notevole e le importazioni in dumping.

(7)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e, ove opportuno, ha modificato di conseguenza i risultati provvisori.

(8)

La Commissione ha informato tutte le parti riguardo ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario della RPC e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.

(9)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione.

1.3.   Campionamento

(10)

In mancanza di osservazioni sul campionamento degli importatori, si confermano i considerando da 8 a 10 del regolamento provvisorio.

(11)

In mancanza di osservazioni sul campionamento dei produttori esportatori della RPC, si confermano i considerando 11 e 12 del regolamento provvisorio.

(12)

In mancanza di osservazioni sull'esame individuale, si conferma il considerando 13 del regolamento provvisorio.

1.4.   Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(13)

In mancanza di osservazioni sulle richieste TEM, si conferma il considerando 14 del regolamento provvisorio.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(14)

Il prodotto in esame, quale definito e precisato ulteriormente nei considerando da 19 a 22 del regolamento provvisorio, è costituito da aspartame [N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-estere metilico, N-estere metilico dell'acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico], CAS RN 22839-47-0, originario della RPC, attualmente classificato con il codice NC ex 2924 29 98 («il prodotto in esame» o «il prodotto simile»).

(15)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, l'industria dell'Unione ha ribadito la sua preoccupazione per la possibile elusione delle misure tramite miscele e preparazioni contenenti aspartame. L'industria dell'Unione ha anche affermato che non vi sarebbero difficoltà di attuazione nel caso venissero istituiti dazi su tali miscele e preparazioni. A titolo di esempio, ha fatto riferimento a un'altra inchiesta relativa al glutammato monosodico negli Stati Uniti.

(16)

In risposta a tale osservazione va notato che una recente inchiesta relativa a un prodotto simile ha concluso nella fase definitiva che vari Stati membri e la Svizzera hanno incontrato notevoli difficoltà di attuazione a causa dell'inclusione di tali miscele e preparazioni nel prodotto in esame. Di conseguenza è stato deciso di toglierli dalla definizione del prodotto nella fase definitiva. Date le similarità dei prodotti (edulcoranti con le stesse applicazioni nei settori degli alimenti, delle bevande e dei farmaceutici) è molto probabile che nel caso in questione si verifichino problemi simili.

(17)

Un aspetto ancora più importante è che i risultati dell'inchiesta non hanno comprovato l'asserzione che il rischio di elusione tramite miscele e preparazioni sia elevato. Gli utilizzatori che hanno collaborato hanno confermato che ciascun prodotto a valle, e il tipo o la marca di ciascun prodotto a valle, richiedono percentuali diverse di diversi edulcoranti e quindi sarebbe praticamente impossibile importare separatamente ciascuna miscela. Inoltre, le importazioni di aspartame in forma liquida (miscela con acqua) richiederebbero modalità di imballaggio e di trasporto completamente diverse e notevolmente più costose.

(18)

In considerazione di quanto precede, la definizione del prodotto figurante al considerando 22 del regolamento provvisorio è mantenuta.

2.2.   Prodotto simile

(19)

In mancanza di osservazioni sul prodotto simile, si conferma il considerando 23 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   Valore normale

3.1.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(20)

Come indicato al considerando 26 del regolamento provvisorio, la richiesta di TEM presentata da un produttore esportatore incluso nel campione è stata respinta, poiché l'inchiesta ha rilevato che non era conforme ai criteri 2 e 3 dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. La parte ha risposto che essa soddisfa tali criteri. Per quanto riguarda il criterio 2, non ha comunque presentato alcuna nuova prova o argomentazione che potesse richiedere un riesame della valutazione provvisoria.

(21)

Per quanto riguarda il criterio 3, la parte ha citato una recente sentenza del Tribunale (3), in cui il tribunale non ha accolto l'analisi degli incentivi fiscali effettuata dalla Commissione in relazione a tale criterio. Va notato che la sentenza non è ancora entrata in vigore. Come ricordato al considerando 31 del regolamento provvisorio, ciascun caso è valutato in modo indipendente, cioè sulla base dei dati disponibili alla Commissione. In mancanza di ulteriori argomentazioni e di nuovi fatti in relazione alla sostanza dell'analisi concreta degli incentivi fiscali nel caso in questione, le conclusioni non hanno potuto essere riesaminate.

(22)

Durante l'audizione con il consigliere auditore la parte ha ribadito l'argomentazione riportata nel considerando 29 del regolamento provvisorio, secondo cui i vantaggi ricavati da regimi fiscali preferenziali e da sovvenzioni dovrebbero essere considerati sovvenzioni e quindi l'esistenza di una sovvenzione non dovrebbe essere classificata come una distorsione derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato.

(23)

Come ricordato al considerando 32 del regolamento provvisorio, lo scopo della valutazione del TEM è diverso da quello di un'inchiesta antisovvenzioni. La valutazione del TEM mira a stabilire se una società operi o meno in condizioni di economia di mercato in base alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, mentre l'inchiesta antisovvenzioni mira a stabilire se una società abbia beneficiato o meno di sovvenzioni compensabili in base alle disposizioni del regolamento relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'UE (4). Le due questioni hanno quindi un base giuridica diversa e vanno trattate separatamente. Per il TEM, uno degli aspetti rilevanti per la valutazione del criterio 3 è il fatto che i costi di produzione e la situazione finanziaria delle società oggetto dell'inchiesta siano o no soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato e non il fatto che una società abbia beneficiato di sovvenzioni compensabili.

(24)

In ogni caso, il considerando 29 del regolamento provvisorio spiega che detto produttore esportatore non ha soddisfatto il criterio 3, non solo a causa degli incentivi fiscali ottenuti, ma anche a causa del vantaggio ricavato dall'acquisizione dei diritti di utilizzo del terreno. Per quanto riguarda i diritti di utilizzo del terreno, la parte ha sostenuto che la documentazione presentata nel caso in questione era identica a quella presentata in due inchieste precedenti, nelle quali le era stato concesso il TEM. La conclusione che il criterio 3 non è stato soddisfatto non è comunque basata soltanto sui documenti presentati nelle inchieste precedenti, bensì anche su nuovi elementi di prova raccolti durante la presente inchiesta, cioè una relazione di stima della proprietà redatta da un revisore indipendente. Tale documento è allegato a un prospetto pubblicato nella borsa di Hong Kong, destinato ai potenziali investitori. Dalla relazione risulta che esiste una differenza rilevante tra il prezzo pagato dal produttore esportatore per i diritti di utilizzo del terreno e il suo valore di mercato. In considerazione di ciò, è stato ritenuto che la parte non avesse ottenuto i diritti di utilizzo del terreno al valore di mercato e che il criterio 3 non fosse soddisfatto.

(25)

Sulla base di quanto precede, l'argomentazione del produttore esportatore è stata respinta e si confermano i considerando da 24 a 37 del regolamento provvisorio.

3.1.2.   Scelta del paese di riferimento

(26)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, tre parti interessate hanno espresso riserve per la scelta del Giappone come paese di riferimento, in particolare del produttore Ajinomoto Co. Japan («Ajinomoto Japan»), società madre del denunciante, e per la determinazione del valore normale per la RPC sulla base di tale paese.

(27)

Le parti hanno sostenuto in particolare che la società Ajinomoto Japan avesse una posizione di monopolio sul proprio mercato nazionale, in cui è in grado di dettare un prezzo notevolmente più elevato rispetto ad altri mercati, come quello coreano o cinese, in cui vige la concorrenza. Durante l'audizione con il consigliere auditore, una parte ha sostenuto che l'Ajinomoto Japan avesse una posizione dominante sul mercato nazionale, praticamente con una quota di mercato del 100 %, e che perciò in Giappone non vi fossero né importazioni né concorrenza. Inoltre, le parti ritengono che il Giappone non sia un paese di riferimento adeguato, perché le diversità tra il mercato giapponese e quello cinese sono evidenti, come dimostrato dall'elevato livello dei margini di dumping rilevato nel regolamento provvisorio. Esse hanno anche sostenuto che l'esistenza di vari produttori nazionali rendeva il mercato interno cinese più competitivo e che i profitti registrati dai produttori cinesi sul loro mercato nazionale erano notevolmente inferiori a quelli riportati dal produttore del paese di riferimento.

(28)

Un'altra parte ha affermato che la scelta del Giappone come paese di riferimento era il peggior scenario possibile e che il risultato del confronto tra i prezzi giapponesi e quelli cinesi dimostrava che la scelta non è realistica o ragionevole.

(29)

Nella fase iniziale dell'indagine la Commissione ha chiesto la collaborazione di altri paesi terzi per la selezione di un paese di riferimento adeguato. L'inchiesta ha rivelato che la produzione mondiale di aspartame si concentra in pochi paesi: Francia, Giappone, Corea e RPC. Sono stati contattati i produttori noti della Corea e del Giappone. L'unico produttore noto coreano ha rifiutato di collaborare. Come indicato nella fase provvisoria, soltanto il produttore giapponese ha accettato di collaborare e quindi il Giappone è l'unico paese terzo ad economia di mercato disponibile come paese di riferimento. I suoi dati sono stati utilizzati per stabilire i valori normali nel regolamento provvisorio.

(30)

La Commissione constata che la scelta del Giappone è contestata da varie parti, in particolare per l'elevata quota di mercato detenuta dalla Ajinomoto Japan e per la limitata concorrenza attribuita al mercato giapponese. Le parti non hanno tuttavia fornito alcun elemento di prova a sostegno delle loro affermazioni a tale riguardo. L'inchiesta non ha dimostrato che il Giappone non è un mercato aperto per via di restrizioni all'importazione, come elevati dazi doganali o altre tariffe e restrizioni quantitative, ma ha rivelato invece che nel mercato giapponese sono state registrate importazioni di aspartame provenienti anche dalla RPC e dalla Corea.

(31)

Al fine di valutare l'adeguatezza del Giappone come paese di riferimento per la RPC, la Commissione ha tuttavia esaminato ulteriormente le condizioni di concorrenza in cui si formano i prezzi del prodotto simile in Giappone. Come già indicato, sul mercato giapponese opera un unico produttore, in concorrenza con le importazioni provenienti dalla RPC e dalla Corea. Soprattutto, è stato constatato che i margini di profitto del produttore giapponese variavano fortemente a seconda dei tipi di clienti e delle loro dimensioni. Dall'inchiesta non è emerso alcun motivo razionale che spiegasse la grande differenza tra i margini di profitto. In particolare, non è stato constatato che le variazioni del margine di profitto dipendevano ad esempio dal quantitativo venduto. Vista la questione irrisolta, si è quindi ritenuto che l'uso di prezzi che generano variazioni così irrazionali dei profitti renderebbe effettivamente inadeguata e irragionevole la determinazione del valore normale.

(32)

Nella fase definitiva la Commissione ha pertanto dovuto determinare il valore normale su qualsiasi altra base equa, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Per questo motivo il valore normale per la RPC è stato calcolato in base ai prezzi dell'industria dell'Unione, debitamente adeguati per includere un equo margine di profitto.

3.1.3.   Valore normale

(33)

I prezzi praticati dall'unico produttore dell'Unione per il prodotto simile sul mercato dell'Unione sono stati utilizzati come base equa per determinare il valore normale per i produttori esportatori della RPC cui non è stato accordato il TEM, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(34)

In primo luogo la Commissione ha esaminato se, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione fosse nel complesso rappresentativo. A tal fine il volume totale delle vendite è stato confrontato con il volume totale del prodotto in esame esportato nell'Unione da ciascun produttore esportatore cinese incluso nel campione. Su questa base è stato constatato che il produttore dell'Unione ha effettuato vendite del prodotto simile in quantità rappresentative sul mercato dell'Unione.

(35)

In secondo luogo la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dal produttore dell'Unione che erano identici ai tipi esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. Essa ha confrontato, in base al tipo di prodotto, il volume delle vendite nell'Unione e le esportazioni nell'Unione effettuate da ciascun produttore esportatore incluso nel campione. Tale confronto ha dimostrato che un unico tipo di prodotto fabbricato nell'Unione corrispondeva completamente al tipo di prodotto esportato dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

(36)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite di questo tipo di prodotto effettuate sul mercato dell'Unione dal produttore dell'Unione potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se il volume venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato rappresenta più dell'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione. Dato che le vendite di questo tipo di prodotto non sono state remunerative, il valore normale non ha potuto essere basato sulla media ponderata del prezzo delle vendite effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, ma ha dovuto essere calcolato nel modo spiegato nel considerando 37.

(37)

La Commissione ha infine individuato i tipi di prodotto esportati nell'Unione dalla RPC e non venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ed ha costruito il valore normale in base all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Per determinare il valore normale per questi tipi di prodotto e il tipo di prodotto non remunerativo di cui al considerando precedente, la Commissione ha aggiunto al costo di produzione medio dei tipi di prodotti più simili fabbricati dal produttore dell'Unione un importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto, corrispondente agli importi medi ponderati spesi dal produttore del paese dell'Unione per le vendite del prodotto simile nel mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta.

(38)

In risposta all'asserzione di una parte sulla presunta mancanza di informazioni riguardo alle caratteristiche dettagliate del prodotto, si precisa inoltre che, a differenza di altri prodotti soggetti a inchieste antidumping, come alcuni elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della RPC, il prodotto in esame e il prodotto simile della presente inchiesta sono piuttosto omogenei, con un numero limitato di tipi e varianti. A titolo di esempio, la maggior parte dei tipi di prodotti venduti dai produttori esportatori cinesi aveva esattamente le stesse caratteristiche di base per quanto riguarda l'utilizzo, la concentrazione, l'imballaggio e la composizione.

(39)

Per spiegare ulteriormente la metodologia seguita per stabilire il valore normale, va notato tuttavia che la Commissione ha individuato sei caratteristiche specifiche, rilevanti per la definizione dettagliata dei diversi tipi di prodotto in esame: la forma fisica, la concentrazione, il tipo di imballaggio, la dimensione degli imballaggi, l'utilizzo e al composizione. Dalla RPC sono stati esportati nell'Unione cinque tipi di prodotti, per i quali è stata constatata una sola caratteristica diversa dai tipi di prodotti venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(40)

Nell'ambito della divulgazione delle conclusioni definitive la Commissione ha informato ciascun produttore esportatore cinese riguardo alle caratteristiche e al tipo di prodotto che aveva utilizzato per costruire il valore normale per tutti i tipi di prodotto, compresi i tipi esportati nell'Unione dalla RPC che non corrispondevano completamente ai tipi venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione, come spiegato nei considerando 35 e 39.

3.2.   Prezzo all'esportazione

(41)

In mancanza di osservazioni sui prezzi all'esportazione, si confermano i considerando da 51 a 53 del regolamento provvisorio.

3.3.   Confronto

(42)

Una parte ha contestato il rifiuto della sua richiesta di adeguamento per la conversione valutaria nei contratti di regolamento in base all'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Come indicato nel considerando 57 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha dimostrato che non esisteva alcun legame diretto tra i contratti di cambio e il contratto commerciale di vendita all'esportazione. La parte non ha presentato alcuna nuova prova o argomentazione che potesse richiedere un riesame della valutazione provvisoria.

(43)

In base a quanto precede, l'argomentazione del produttore esportatore è stata respinta. Inoltre, dato che sono stati utilizzati i prezzi dell'industria dell'Unione per determinare il valore normale, non è necessario rispondere alle osservazioni concernenti il confronto tra il prodotto simile giapponese e il prodotto in esame.

3.4.   Osservazioni sulle conclusioni definitive

(44)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate.

(45)

La prima parte interessata ha sostenuto che i dati del denunciante non dovevano essere utilizzati per determinare il valore normale, poiché avrebbero condizionato e reso non neutrale tale valore. La parte interessata ritiene che l'unica opzione possibile sia l'utilizzo dei dati cinesi.

(46)

I dati del produttore dell'Unione in base ai quali è stato determinato il valore normale sono stati verificati sul posto e sono stati ritenuti attendibili ed accurati. In queste circostanze, la relazione del produttore giapponese con il produttore dell'Unione non costituisce un ostacolo per l'utilizzo dei dati del produttore dell'Unione. L'utilizzo dei dati dell'Unione per determinare il valore normale è previsto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. L'argomentazione è pertanto respinta.

(47)

La stessa parte interessata ha sostenuto che la decisione di utilizzare i dati dell'industria dell'Unione violava il suo diritto di essere informata in tempo utile. A tale riguardo la Commissione ritiene sufficiente la divulgazione, in quanto conteneva dati relativi al produttore dell'Unione. La parte interessata ha inoltre avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(48)

La stessa parte interessata ha infine sostenuto che esistevano differenze tra i costi di produzione del produttore dell'Unione e del produttore cinese per la produzione dell'aspartame, in particolare per il processo di produzione, i servizi aggiuntivi prestati, il tipo di energia utilizzata, a causa dell'attuazione di prescrizioni supplementari sulle specifiche normative, come le prescrizioni concernenti i metalli pesanti, l'arsenico, i coliformi, l'E. coli, l'accesso alle materie prime, i costi dei brevetti, la tredicesima e i costi di imballaggio. La parte interessata ha sostenuto che tali differenze incidevano sulla comparabilità dei prezzi tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. Un'altra parte interessata ha affermato che l'industria dell'Unione aveva pagato i diritti di licenza per l'aspartame solubile, un prodotto non fabbricato nella RPC, e quindi ha chiesto che i calcoli del dumping venissero riveduti di conseguenza.

(49)

Le parti interessate non hanno comprovato le loro argomentazioni sulle presunte differenze dei costi di produzione che incidono sulla comparabilità dei prezzi, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. In particolare, non è stato fornito alcun elemento di prova del fatto che gli acquirenti pagavano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della diversità di questi fattori. I prodotti nazionali e i prodotti esportati sono percepiti come simili dal consumatore, che non è disposto a pagare prezzi diversi. Su tale base, le argomentazioni sono state respinte.

(50)

Una terza parte interessata ha sostenuto che la Commissione non aveva precisato se, nel calcolo del valore normale, gli importi medi per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti erano stati utilizzati per tutti i prodotti venduti nell'Unione o solo per il tipo di prodotto più vicino. La prima parte interessata ha sostenuto che la redditività non poteva superare il 3 % a causa della situazione del settore dell'aspartame. La Commissione ricorda, come spiegato al considerando 50 del regolamento provvisorio, che per costruire i valori normali essa ha aggiunto un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, corrispondente agli importi medi ponderati effettivamente pagati dal produttore dell'Unione nelle vendite del prodotto simile sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

(51)

La terza parte interessata ha ripetuto la richiesta di un adeguamento per la conversione valutaria nei suoi contratti di regolamento. In mancanza di nuovi elementi di prova o di argomentazioni che possano richiedere un riesame della valutazione provvisoria, la richiesta è tuttavia stata respinta.

(52)

La prima parte interessata ha ribadito che il rifiuto del trattamento riservato alle società operanti in un'economia di mercato era ingiustificato, ha contestato le conclusioni precedenti della Commissione e ha sostenuto che gli incentivi fiscali e le sovvenzioni non dovevano essere considerati una distorsione derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato. Queste argomentazioni sono state esaminate nei considerando da 21 a 23.

(53)

Tale parte interessata ha inoltre sostenuto che il prospetto menzionato al considerando 24 era stato preso in considerazione nei precedenti accertamenti ai fini del TEM.

(54)

La parte interessata non ha dimostrato che tale documento ha avuto un'incidenza sulla determinazione del valore dei diritti di utilizzo del terreno nei precedenti accertamenti ai fini del TEM. In ogni caso, per ciascuna inchiesta la decisione in merito al TEM viene presa in modo indipendente, sulla base delle circostanze specifiche pertinenti per l'inchiesta.

(55)

Tale parte interessata ha anche affermato che la valutazione del prospetto non poteva essere confrontata con il prezzo del contratto di acquisto, poiché il terreno venduto non era trattato e preparato.

(56)

Per quanto riguarda la valutazione dei diritti di utilizzo dei terreni, la Commissione ha informato dettagliatamente la parte interessata sulla metodologia usata per stimare la differenza tra il valore equo di mercato e i costi effettivi. A tale riguardo, il costo di costruzione totale è stato detratto dalla stima totale per l'insieme degli edifici e delle strutture. La differenza del + 35 % è stata ritenuta considerevole e si spiega solo con un prezzo di cessione molto più basso del valore equo di mercato al momento della transazione tra la società e le autorità locali. Il fatto che, come sostenuto dalla parte interessata, nelle inchieste precedenti la differenza tra il valore equo di mercato e i costi effettivi sia stata valutata in modo diverso non cambia i risultati della presente inchiesta.

3.5.   Margini di dumping

(57)

In mancanza di ulteriori osservazioni, i margini di dumping provvisori di cui ai considerando da 61 a 67 del regolamento provvisorio sono confermati e i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo %

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

124,0

Gruppo Sinosweet

126,0

Gruppo Niutang

121,4

Tutte le altre società che hanno collaborato

124,6

Tutte le altre società

126,0

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

(58)

In mancanza di osservazioni sulla definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, si confermano i considerando 68 e 69 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumi dell'Unione

(59)

In mancanza di osservazioni sui consumi dell'Unione, si confermano i considerando da 70 a 73 del regolamento provvisorio.

4.3.   Importazioni dalla RPC

4.3.1.   Volume e prezzi delle importazioni dalla RPC

(60)

Una parte ha sostenuto che i suoi diritti della difesa erano stati violati, dato che le statistiche sulle importazioni non erano state rese pubbliche. Tale parte ha anche chiesto spiegazioni su come i volumi e i valori del prodotto in esame sono ricavati dalle statistiche disponibili e ha chiesto chiarimenti su quali basi dati e modalità erano stati usati per verificare questi volumi/valori, come indicato al considerando 71 del regolamento provvisorio. La parte ha chiesto di avere accesso alle statistiche sulle importazioni.

(61)

La Commissione conferma che i volumi e i prezzi delle importazioni cinesi sono stati stabiliti in base ai dati forniti da una società di ricerca con sede in Cina, la CCM (5). Tali dati sono stati verificati consultando le informazioni disponibili della base dati sulle esportazioni cinesi, gestita dalle autorità doganali cinesi. I dati ottenuti dalla base dati sulle esportazioni cinesi sono disponibili nel fascicolo non riservato consultabile dalle parti interessate. Inoltre, sono disponibili al pubblico a pagamento. Sia la CCM sia la base dati sulle esportazioni cinesi hanno un codice specifico esclusivamente per l'aspartame (29242930) e perciò i dati erano abbastanza specifici e non è stata necessaria alcuna cernita.

(62)

L'unità di misura figurante nel considerando 76 e nella tabella 3 del regolamento provvisorio contiene un errore di trascrizione. I prezzi indicati nel considerando 76 e nella tabella 3 del regolamento provvisorio sono in EUR/kg e non in EUR/t.

(63)

In mancanza di altre osservazioni i risultati del regolamento provvisorio riguardanti il volume, la quota di mercato e i prezzi medi delle importazioni dalla RPC, indicate nei considerando da 74 a 77 sono confermate e l'unità di misura figurante nel considerando 76 e nella tabella 3 del regolamento provvisorio è rettificata in EUR/kg.

4.3.2.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(64)

Una parte interessata ha chiesto alla Commissione di rivedere l'analisi della sottoquotazione dei prezzi tenendo conto delle diversità del tipo di imballaggio. A sostegno della sua richiesta, tale parte ha fornito indicazioni sui prezzi dei diversi materiali di imballaggio. Un'altra parte ha sostenuto che il calcolo della sottoquotazione doveva tener conto delle differenze del processo di produzione e del prezzo di acquisto delle materie prime dovute al nolo marittimo e all'assicurazione internazionale, perché presumibilmente tali parametri incidevano in modo significativo sul prezzo unitario del prodotto finale.

(65)

Una parte interessata ha anche affermato che, poiché l'industria dell'Unione non aveva perso quote di mercato, la sottoquotazione dei prezzi era priva di conseguenze e che essa sarebbe stata rilevante solo se le importazioni dalla RPC avessero ridotto la quota di mercato dell'industria dell'Unione.

(66)

In primo luogo, come spiegato nel considerando 79 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha rivelato che l'imballaggio non incide sui prezzi. Inoltre, analizzando le indicazioni dei prezzi fornite dalla parte, la Commissione ha constatato che queste rivelano una differenza massima di 0,33 RMB/kg nei costi di imballaggio (pari a 0,046 EUR/kg), un importo trascurabile per un prodotto con un prezzo medio superiore o pari a circa 10 EUR/kg.

(67)

In secondo luogo, i calcoli del pregiudizio si basano sui prezzi comparabili dell'Unione e sui prezzi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta, come spiegato nel considerando 78 del regolamento provvisorio. In caso di differenze tra la RPC e l'Unione per quanto riguarda il prezzo delle materie prime, è necessario dimostrare che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi. Non è inconsueto che i produttori di un dato paese debbano acquistare materie prime a prezzi diversi da quelli pagati dai produttori di un altro paese. Tale differenza di costi non si traduce però necessariamente in una differenza di prezzi o non incide necessariamente su un equo confronto dei prezzi, dato che rappresenta solo un elemento del prezzo e non tutti gli elementi. In ogni caso, la parte interessata non ha dimostrato in che modo la presunta differenza di costi delle materie prime possa incidere sulla comparabilità dei prezzi. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(68)

In terzo luogo, l'inchiesta ha dimostrato che il processo di produzione utilizzato dal produttore dell'Unione e quello utilizzato dai produttori esportatori cinesi sono simili. Inoltre, la parte interessata non ha spiegato quale tipo di adeguamento dovesse essere effettuato per la differenza nel processo di produzione, se del caso. L'argomentazione è quindi respinta.

(69)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte interessata ha ribadito che le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi indicate al considerando 48 dovevano essere prese in considerazione anche nei calcoli della sottoquotazione. Tale parte interessata ha inoltre sostenuto che per uno dei suoi clienti, un operatore commerciale, doveva essere aggiunto un determinato margine di profitto nel calcolo della sottoquotazione.

(70)

L'inchiesta non ha rilevato l'esistenza di un supplemento di prezzo per il prodotto simile, che è un prodotto di base. Essa ha riscontrato che non esiste alcuna differenza di qualità o di altro tipo tra il prodotto in esame e il prodotto simile che possa essere riflessa sistematicamente nei prezzi. Per quanto riguarda la richiesta di aggiungere un margine di profitto ai costi successivi all'importazione di un operatore commerciale, la Commissione ricorda che i calcoli si basano sui prezzi pagati dai primi acquirenti indipendenti, a prescindere dal fatto che siano operatori commerciali o meno. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.

(71)

L'asserzione secondo cui la sottoquotazione dei prezzi è rilevante solo nei casi in cui le importazioni in dumping riducono la quota di mercato dell'industria è priva di fondamento e non corrisponde all'enunciato dell'articolo 3 del regolamento di base. Tale argomentazione è respinta.

(72)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha contestato la conclusione della Commissione e ha sostenuto che la sottoquotazione dei prezzi non aveva avuto un impatto materiale sui parametri economici dell'industria dell'Unione.

(73)

La Commissione ritiene che l'articolo 3, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base permetta di basare la determinazione del pregiudizio sugli indicatori di prezzo e/o di volume. L'argomentazione relativa all'entità della sottoquotazione dei prezzi è trattata al punto 4.5.

(74)

In mancanza di ulteriori osservazioni sulla sottoquotazione dei prezzi, si confermano i considerando da 78 a 80 del regolamento provvisorio.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

In mancanza di osservazioni che contraddicano le cifre e le tendenze che descrivono l'evoluzione degli indicatori di pregiudizio, i risultati dei considerando da 81 a 100 del regolamento provvisorio sono mantenuti.

4.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(75)

Le prestazioni economiche dell'industria dell'Unione sono state valutate esaminando tutti i fattori economici specificati nell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Tutti gli indicatori economici (ad eccezione della quota di mercato e della capacità produttiva) hanno subito un deterioramento durante il periodo in esame. È importante sottolineare che per stabilire il pregiudizio non tutti gli indicatori di pregiudizio devono mostrare una tendenza pregiudizievole, dato che nessuno di essi è determinante conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(76)

Dall'inchiesta è emerso in particolare che a causa dei grandi volumi di importazioni cinesi a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell'Unione (del 21,1 % durante il periodo dell'inchiesta), l'industria dell'Unione è stata costretta a ridurre i suoi prezzi di vendita, nonostante il peggioramento della situazione dei costi. Questa riduzione dei prezzi di vendita ha avuto un impatto negativo diretto su redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito. Il significativo deterioramento di questi indicatori di pregiudizio è quindi un chiaro segnale del notevole pregiudizio causato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. La parte interessata non ha fornito nuovi elementi di prova o argomentazioni per contestare tale conclusione.

(77)

La parte interessata ha messo in dubbio che l'industria dell'Unione fosse effettivamente stata costretta a ridurre i prezzi per mantenere la propria quota di mercato, poiché nonostante una sottoquotazione del 21,1 %, essa ha ridotto i prezzi solo del 7 %.

(78)

Nel rispondere a questa asserzione è importante sottolineare che la sottoquotazione dei prezzi non è un semplice confronto dei prezzi, ma segue la metodologia descritta nei considerando da 78 a 80 del regolamento provvisorio e pertanto la sua portata non è necessariamente riflessa nell'evoluzione dei prezzi dell'industria dell'Unione. In ogni caso, si ricorda che l'industria dell'Unione è stata costretta a ridurre costantemente i prezzi nel corso del periodo in esame, nonostante il peggioramento della sua situazione economica, ed è andata in perdita già nel 2013. Alla luce di ciò, una riduzione dei prezzi del 7 % non può essere considerata non significativa.

(79)

In base a quanto precede, si conferma la conclusione raggiunta al considerando 106 del regolamento provvisorio, secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(80)

Alcune parti hanno sostenuto che determinati indicatori, come la capacità produttiva, non seguivano un andamento pregiudizievole e che altri indicatori, come il volume delle vendite, la quota di mercato e il livello dei prezzi di vendita, dovevano essere analizzati nel contesto di un calo dei consumi del periodo in esame.

(81)

Per quanto riguarda la capacità produttiva, essa è effettivamente rimasta stabile nel corso del periodo in esame. Ciò è dovuto al fatto che l'industria dell'Unione è costituita da un unico produttore, che dispone di un impianto di produzione integrato costituito da fasi di produzione accuratamente allineate le quali limitano la possibilità che improvvisi cali della capacità richiedano profonde e costose riorganizzazioni. Nonostante ciò, l'industria dell'Unione ha attenuato gli effetti del calo della domanda con arresti di produzione, come spiegato nel considerando 84 del regolamento provvisorio. Inoltre, l'industria dell'Unione ha ridotto i suoi costi fissi per attenuare l'impatto del calo della domanda sul costo di produzione.

(82)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha affermato che non erano state fornite informazioni dettagliate sul modo in cui l'industria dell'Unione ha ridotto i suoi costi fissi. Inoltre, tale parte interessata ha sostenuto che qualsiasi riduzione dei costi era solo marginale. Essa ha asserito che l'industria dell'Unione non fosse riuscita ad adeguarsi ai mutamenti del mercato dell'Unione e che quindi qualsiasi pregiudizio subito fosse autoinflitto.

(83)

In risposta, la Commissione rammenta che sulla riduzione dei costi fissi effettuata dall'industria dell'Unione sono state fornite informazioni dettagliate al considerando 84 del regolamento provvisorio. L'industria dell'Unione si è inoltre adeguata al calo della domanda adattando il suo processo produttivo a un tasso di produzione più basso. La Commissione ha analizzato attentamente lo sviluppo dei costi fissi durante il periodo in esame. L'inchiesta ha rilevato che l'industria dell'Unione è riuscita a ridurre notevolmente i suoi costi fissi complessivi e di conseguenza nello stesso periodo il costo fisso per tonnellata è aumentato solo del 24 %. Se l'industria dell'Unione non avesse adottato i suddetti provvedimenti e quelli descritti nel considerando 84 del regolamento provvisorio, i costi fissi sarebbero aumentati del 66 %. In considerazione di ciò, la Commissione conferma la conclusione che l'industria dell'Unione ha agito in modo appropriato per adeguarsi al calo delle vendite ed è riuscita a ridurre notevolmente i suoi costi fissi. L'asserzione che il pregiudizio fosse autoinflitto non è pertanto confermata dai risultati dell'inchiesta e di conseguenza è respinta.

(84)

L'inchiesta ha rilevato che i prezzi delle importazioni in dumping dalla RPC sono diminuiti del 12 % nel periodo in esame. Questa politica dei prezzi non può essere spiegata con l'evoluzione dei prezzi delle materie prime. È anche importante sottolineare che le importazioni cinesi in dumping rappresentano una percentuale considerevole delle vendite sul mercato dell'Unione e quindi hanno un impatto importante su tale mercato, che costituisce il mercato principale dell'industria dell'Unione. Inoltre, come indicato al considerando 76, il margine di sottoquotazione delle importazioni cinesi rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione ha raggiunto il 21,1 % durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza l'industria dell'Unione non ha potuto far altro che ridurre i prezzi di vendita per mantenere un livello sufficiente di attrattività e limitare la perdita di volume delle vendite e di quota di mercato. La Commissione ha raccolto elementi di prova sulle trattative contrattuali, alle quali hanno partecipato utilizzatori e distributori di aspartame, da cui risulta che il prezzo delle importazioni cinesi viene utilizzato per esercitare pressioni sull'industria dell'Unione. Ciò ha avuto effetti negativi diretti in particolare per la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione. Il deterioramento di questi indicatori di pregiudizio è quindi legato direttamente alle importazioni cinesi in dumping e tale nesso non è alterato dal calo dei consumi dell'Unione.

(85)

Per quanto riguarda il considerando 110 del regolamento provvisorio, una parte ha sostenuto che la fonte delle statistiche sull'evoluzione dei prezzi delle materie prime doveva essere resa pubblica e ha messo in dubbio la constatazione che due delle principali materie prime rappresentano solo il 25 % del costo di produzione complessivo del prodotto in esame/prodotto simile. In base ai dati sui costi di tale parte, queste due materie prime costituirebbero quasi il 50 % del costo di produzione complessivo dei produttori esportatori e quindi la Commissione dovrebbe riconsiderare le conclusioni raggiunte nel considerando 110 del regolamento provvisorio.

(86)

Le informazioni relative ai prezzi delle materie prime sono state ottenute dalla CCM e una loro sintesi è stata inserita nel fascicolo non riservato consultabile dalle parti interessate in seguito alle osservazioni pervenute dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio.

(87)

Come spiegato al considerando 110 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame/prodotto simile viene fabbricato miscelando due amminoacidi (L-aspartico e L-fenilalanina) in quantità più o meno uguali. Dopo la ricezione di statistiche supplementari riguardanti il periodo dell'inchiesta invece dell'anno di calendario 2014, l'evoluzione dei prezzi delle materie prime è stata riveduta. Durante il periodo in esame il prezzo dell'L-aspartico è aumentato dell'1 % e quello dell'L-fenilalanina è diminuito del 23,6 %. Tale revisione del prezzo delle materie prime non ha alterato la conclusione raggiunta nella fase provvisoria, secondo cui questi due amminoacidi rappresentano insieme circa il 25 % del costo di produzione complessivo per l'industria dell'Unione. Ciò corrisponde anche con i dati del produttore del paese di riferimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte interessata, i suoi dati sui costi non sono stati verificati dalla Commissione, dato che essa non ha beneficiato di un trattamento riservato alle società operanti in un'economia di mercato. Di conseguenza i suoi dati sui costi non possono essere presi in considerazione. La constatazione che le due principali materie prime rappresentano circa il 25 % del costo di produzione complessivo del prodotto in esame/prodotto simile è quindi mantenuta, come indicato al considerando 110 del regolamento provvisorio.

(88)

Sulla base di dati statistici aggiornati, l'impatto massimo del costo delle materie prime sull'evoluzione del costo/prezzo del prodotto in esame e del prodotto simile è una riduzione del 4,6 %. Dall'inchiesta è risultato tuttavia che la riduzione del prezzo del prodotto in esame è stata del 12 % durante il periodo dell'inchiesta, come indicato nel considerando 77 del regolamento provvisorio. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte interessata, il calo del prezzo delle materie prime non può spiegare in modo chiaro la riduzione del prezzo del prodotto in esame e pertanto non modifica la conclusione raggiunta nel considerando 110 del regolamento provvisorio, cioè che i produttori esportatori cinesi hanno praticato una politica dei prezzi piuttosto aggressiva nel mercato dell'Unione e hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.

(89)

Un'altra parte ha sostenuto che il fatto che l'industria dell'Unione sia stata in grado di mantenere la propria quota di mercato indica chiaramente che le importazioni dalla RPC non causano alcun pregiudizio all'industria dell'Unione.

(90)

Riguardo a tale obiezione va notato che l'evoluzione delle quote di mercato è solo uno degli aspetti considerati nell'analisi del nesso di causalità. Il fatto che la notevole pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi nel periodo in esame non abbia ancora portato a una perdita della quota di mercato dell'industria dell'Unione e che quindi sia i produttori esportatori cinesi sia l'industria dell'Unione abbiano mantenuto la propria quota di mercato sembra inoltre indicare che il mercato dell'Unione è più rigido di quanto previsto per un prodotto di base. Il prodotto in esame/prodotto simile ha un ruolo piuttosto marginale nel costo di produzione degli utilizzatori (inferiore al 3 %), mentre i fornitori dell'industria farmaceutica e alimentare sono soggetti a procedure di certificazione molto lunghe e onerose. Ciò significa che, almeno fino al termine del periodo dell'inchiesta, la maggior parte degli utilizzatori ha preferito mantenere i fornitori di fiducia già certificati piuttosto che affrontare una procedura di certificazione basata su indicazioni dei prezzi.

(91)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione aveva ridotto i suoi prezzi nel periodo dell'inchiesta «solo» del 7 %, di cui il 4,6 % era dovuto al calo dei prezzi delle materie prime. Secondo tale parte interessata, la vera causa del calo dei prezzi di vendita è quindi l'evoluzione dei prezzi delle materie prime. Detta parte interessata ha inoltre annualizzato il calo dei prezzi dovuto ad altri fattori, pari al 2,4 %, osservato nel periodo in esame ed è giunta a 0,056 EUR/kg all'anno. In base a ciò la parte interessata ha concluso che il calo è analogo alla differenza di prezzo osservata per i materiali di imballaggio, considerata trascurabile dalla Commissione nel considerando 66. La parte interessata ha pertanto sostenuto che l'impatto sui prezzi di altri fattori non poteva essere considerato notevole.

(92)

In risposta a tale argomentazione è importante chiarire che nel considerando 88 la Commissione ha stabilito che l'evoluzione dei prezzi delle materie prime potrebbe spiegare al massimo un calo del 4,6 % del prezzo del prodotto in esame. Si tratta di un massimo teorico e ciò non significa che i prezzi debbano necessariamente diminuire dello stesso margine nello stesso periodo. Ciò vale in particolare per un prodotto come l'aspartame, che non è venduto a prezzi ad hoc bensì tramite contratti di vendita annuali o pluriennali con prezzi fissi. L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione era soggetta alla forte e continua pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi in dumping e che è stata costretta a ridurre i prezzi di vendita nonostante un generale deterioramento della struttura dei costi. Inoltre, l'approccio annualizzato presentato dalla parte interessata non può essere accettato. A causa delle fluttuazioni annuali osservate nei prezzi di vendita e nei prezzi delle materie prime, quest'approccio annualizzato non rispecchia la realtà economica e non è corretto dal punto di visto metodologico. La differenza di prezzo per i materiali di imballaggio costituisce invece una differenza reale in un dato anno e in quanto tale è effettivamente trascurabile, visto il prezzo del prodotto in esame.

(93)

In base a quanto precede, la Commissione ritiene che nel fascicolo esistano prove sufficienti riguardo alla pressione sui prezzi e al suo notevole impatto negativo sull'industria dell'Unione.

(94)

In mancanza di altre osservazioni relative agli effetti delle importazioni in dumping sulla situazione dell'industria dell'Unione descritti nei considerando da 108 a 113 del regolamento provvisorio, si confermano questi risultati.

5.2.   Effetto di altri fattori

(95)

Alcune parti interessate hanno sostenuto o ribadito che qualsiasi pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione era causato dal calo dei consumi nell'Unione. A tale riguardo una parte interessata ha sostenuto che il calo dei consumi era dovuto alla maggiore concorrenza di altri edulcoranti, in particolare l'acesulfame potassio («acesulfame K»), e alle maggiori preoccupazioni per la salute associate al prodotto in esame e al prodotto simile. Alcune parti interessate hanno anche sostenuto che il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era causato dal peggioramento dell'andamento delle esportazioni e/o era autoinflitto per l'incapacità dell'industria di adeguarsi al calo della domanda.

(96)

Una parte ha anche affermato che le perdite dell'industria dell'Unione sono da attribuire al considerevole deprezzamento registrato, che ha avuto un impatto negativo sui costi dell'industria dell'Unione e spiega le perdite subite dall'industria dell'Unione. Una parte ha sostenuto che la vendita del produttore dell'Unione avvenuta poco dopo l'apertura della presente inchiesta non era stata presa in considerazione nella valutazione della causa del pregiudizio.

5.2.1.   Consumo

(97)

Come già indicato nei considerando 121 e 122 del regolamento provvisorio, il calo dei consumi nell'Unione può aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che tale calo non era sufficiente per spiegare l'ampiezza e il gravità del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e quindi non poteva annullare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(98)

Per quanto concerne l'argomentazione che la Commissione non abbia valutato l'impatto degli altri edulcoranti, in particolare quello dell'acesulfame K, sul mercato dell'aspartame, non è stato dimostrato perché e come le cifre relative pregiudizio presumibilmente più grave nel caso dell'acesulfame K (6) siano un elemento rilevante ai fini della presente inchiesta.

(99)

Fatto ancora più importante, l'inchiesta ha rilevato che anche se tra i diversi edulcoranti talvolta si effettuano sostituzioni, queste sono piuttosto limitate, poiché lo sviluppo e l'approvazione di nuove formule è un processo rischioso, lungo e costoso. In ogni caso, i dazi istituiti sull'acesulfame K originario della RPC possono solo rafforzare l'attuale posizione del prodotto in esame e del prodotto simile sul mercato dell'Unione, piuttosto che incidere negativamente e unicamente sull'industria dell'Unione, come sostenuto.

(100)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte interessata ha ribadito che la causa principale del pregiudizio fosse il calo dei consumi dovuto a considerazioni di ordine sanitario e alla conseguente sostituzione con altri edulcoranti, tra cui l'acesulfame K. La parte interessata ha affermato che la conclusione della Commissione, secondo cui la possibilità di sostituzione degli edulcoranti è limitata, era in contraddizione con il regolamento provvisorio ed ha ribadito che la Commissione non aveva affrontato le conclusioni dell'inchiesta antidumping contrarie all'acesulfame K e il loro impatto sull'attuale inchiesta.

(101)

Nel considerando 97 la Commissione ha concluso che gli effetti del calo dei consumi e il loro impatto limitato non può spiegare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. La parte interessata non ha fornito alcuna nuova informazione al riguardo e quindi l'asserzione che il calo dei consumi annulli il nesso di causalità è respinta.

(102)

In mancanza di altre osservazioni sul calo dei consumi si confermano le conclusioni raggiunte nel considerando 122 del regolamento provvisorio.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni

(103)

La tabella 10 del regolamento provvisorio conteneva un errore di trascrizione (invece degli indici dei prezzi medi all'esportazione indicava gli indici dei livelli dei prezzi osservati sul mercato dell'Unione). Nonostante questo errore di trascrizione, l'analisi e le conclusioni erano basate su dati corretti. Gli indici dei prezzi rettificati sono i seguenti:

Tabella 10

Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

 

2011

2012

2013

2014

PI

Prezzo medio

Indice

100

89

101

97

94

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

(104)

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha causato il pregiudizio, si ricorda che è stato rilevato, come indicato al considerando 115 del regolamento provvisorio, che questo fattore ha effettivamente contribuito al pregiudizio subito. Tuttavia, come spiegato nei considerando 116 e 118 del regolamento provvisorio, non è stato ritenuto tale da annullare il nesso di causalità. Si ricorda che l'inchiesta ha accertato che durante il periodo dell'inchiesta la quota di produzione esportata è stata sostanzialmente inferiore alla quota di produzione venduta sul mercato dell'Unione.

(105)

Va inoltre ricordato che l'inchiesta ha rivelato che è stata la RPC a estromettere l'industria dell'Unione dai mercati di altri paesi terzi. Le statistiche disponibili (7) mostrano che nei principali mercati di destinazione delle esportazioni dell'industria dell'Unione, come il Brasile, l'Argentina, il Messico e la Turchia, la RPC ha venduto considerevoli e crescenti quantitativi a prezzi simili o persino inferiori a quelli praticati sul mercato dell'Unione. Non si può non tener conto della situazione mondiale generale, in cui la RPC si sta praticamente assicurando la fornitura mondiale di questo prodotto (8). Gli esportatori cinesi hanno praticato prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione anche sui mercati dei paesi terzi. In considerazione del fatto che non esistono praticamente altri operatori sul mercato mondiale fuorché quello giapponese, che vende quantitativi molto inferiori a prezzi notevolmente superiori a quelli della RPC nei principali mercati di esportazione dell'industria dell'Unione, è lecito concludere che il calo dei volumi e dei prezzi delle vendite all'esportazione sia dovuto principalmente alla politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi.

(106)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, le parti interessate hanno chiesto alla Commissione di dimostrare in termini quantificabili come l'impatto del calo dei consumi e dell'andamento delle esportazioni dell'Unione fosse limitato e non avesse annullato il nesso di causalità.

(107)

La Commissione ricorda che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, vengono esaminati fattori diversi dalle importazioni in dumping e i loro effetti pregiudizievoli non dovrebbero essere attribuiti alle importazioni oggetto di dumping. Pertanto non si esclude che altri fattori possano contribuire al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. L'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base non prescrive tuttavia alcuna quantificazione del contributo degli altri fattori. Distinguendo e separando gli effetti di altri fattori, la Commissione ha rispettato l'obbligo previsto all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base.

(108)

In mancanza di altre osservazioni sull'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, si confermano i risultati riportati nei considerando da 114 a 118 del regolamento provvisorio.

5.2.3.   Pregiudizio autoinflitto

(109)

In risposta all'asserzione che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia stato autoinflitto, va detto che tale argomento è stato affrontato nel considerando 81. In ogni caso, dato che la capacità di produzione totale dell'industria dell'Unione è ancora nettamente inferiore al consumo dell'Unione, non si può parlare di un pregiudizio autoinflitto a causa di una generale sovraccapacità.

5.2.4.   Altri fattori citati dalle parti interessate

(110)

Per quanto riguarda l'argomentazione della parte interessata riguardante il deprezzamento registrato, si ricorda che il deprezzamento registrato nella contabilità dell'industria dell'Unione non è stato preso in considerazione nella valutazione dei costi e della redditività, come indicato al considerando 98 del regolamento provvisorio.

(111)

Per quanto riguarda l'affermazione che le vendite del produttore dell'Unione avrebbero dovuto essere valutate nell'analisi del nesso di causalità, occorre sottolineare quanto segue. La parte interessata non ha dimostrato in che senso il cambiamento di proprietà dell'industria dell'Unione avrebbe dovuto essere preso in considerazione nell'analisi del nesso di causalità. Il proprietario precedente, Ajinomoto Co., ha sempre avuto il suo principale impianto di produzione in Giappone, dove ha recentemente sviluppato un nuovo metodo di produzione. La società Ajinomoto Co. ha preso la decisione commerciale di consolidare le proprie sedi di produzione di aspartame in Giappone. L'inchiesta ha confermato che il nuovo proprietario sostiene pienamente la denuncia e si è impegnato a continuare la produzione di aspartame, come indicato al considerando 68 del regolamento provvisorio.

(112)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte interessata ha sostenuto che, poiché l'intenzione di vendere l'impianto di produzione dell'Unione era già nota nel 2014, il proprietario di tale impianto non ha effettuato i necessari adeguamenti e investimenti/miglioramenti per affrontare le difficili condizioni di mercato. La parte interessata ha sostenuto che tale questione non era stata debitamente valutata dalla Commissione nell'analisi del nesso di causalità.

(113)

In risposta a tale affermazione, la Commissione ricorda che l'inchiesta ha esaminato i provvedimenti del produttore dell'Unione ed ha concluso che era stata adottata una serie di misure per attenuare gli effetti negativi del mercato in declino e delle pratiche di dumping cinesi. Le conclusioni a tale riguardo sono riportate nel considerando 83. La tabella 8 del regolamento provvisorio indica che gli investimenti, anche se in calo, hanno continuato ad essere effettuati e in alcuni anni durante il periodo in esame sono persino aumentati. Inoltre, è chiaro che l'Ajinomoto Co. aveva un forte interesse a non incidere negativamente sull'attività commerciale del produttore dell'Unione, dato che intendeva vendere la società in continuità aziendale. Alla luce di quanto precede, si ritiene che la vendita del produttore dell'Unione sia stata analizzata in misura sufficiente e che nel fascicolo non esista alcuna prova a sostegno delle affermazioni della parte interessata.

(114)

In assenza di altre osservazioni in merito ai considerando 119, 120, 123, 124, 126 e 127 del regolamento provvisorio, si confermano le conclusioni ivi contenute.

5.3.   Conclusione sul nesso di causalità

(115)

L'inchiesta ha dimostrato che la continua pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi combinata alla loro forte presenza sul mercato dell'Unione ha causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione. I prezzi già bassi delle importazioni cinesi sono diminuiti in modo marcato durante il periodo in esame e tale calo non può essere attribuito interamente all'evoluzione dei prezzi delle materie prime. Il ribasso dei prezzi ha avuto un impatto negativo diretto sulla redditività dell'industria dell'Unione ed ha contribuito a renderla deficitaria sul mercato dell'Unione.

(116)

In base a quanto precede la Commissione conferma la sua conclusione che le importazioni oggetto di dumping hanno causato all'industria dell'Unione un notevole pregiudizio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(117)

La Commissione ha esaminato attentamente gli effetti di tutti gli altri fattori noti che potevano incidere negativamente sulla situazione dell'industria dell'Unione. Essa riconosce che alcuni fattori (il calo dei consumi nell'Unione e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione) possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Il loro impatto è stato limitato in termini di portata o/e intensità e perciò non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi in dumping e il pregiudizio subito.

(118)

Si confermano pertanto le conclusioni riportate nei considerando 128 e 131 del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

(119)

Una parte interessata ha asserito che l'istituzione di misure sarebbe contraria all'interesse dell'Unione, dato che le misure proposte comporterebbero effettivamente la chiusura del mercato dell'Unione per i produttori esportatori cinesi, lasciando agli utilizzatori un'unica fonte di approvvigionamento (cioè l'industria dell'Unione). Secondo la parte interessata, ciò significa anche che le misure metterebbero l'industria dell'Unione in una posizione di mercato dominante, di cui essa potrebbe approfittare pienamente. Le parti hanno anche messo in discussione la coincidenza temporale della vendita del denunciante e della presentazione della denuncia.

(120)

La Commissione non è d'accordo con questa argomentazione. Oltre che nella RPC, esiste una produzione considerevole anche in Giappone. Ciò significa che vi sono fonti alternative a disposizione degli utilizzatori. Fatto ancora più importante, l'asserzione secondo la quale le misure proposte chiuderebbero il mercato per i produttori cinesi non è né comprovata né sostenuta dai risultati dell'inchiesta. I dazi proposti sono stati calcolati in base ai dati verificati di tutte le parti interessate coinvolte in questo caso. In base ai livelli dei prezzi osservati durante il periodo dell'inchiesta, i dazi elimineranno soltanto gli effetti delle pratiche commerciali sleali e non sostenibili sul livello dei prezzi dell'Unione. Il fatto che esista un unico produttore dell'Unione non significa che egli sarà in una posizione dominante e non vi sono indicazioni che abuserà di tale posizione se dovesse ottenerla in futuro, visto che esistono fonti di approvvigionamento alternative, come la RPC e il Giappone. Si prevede che in seguito all'istituzione di misure l'industria dell'Unione sarà in grado di aumentare la sua produzione e il volume delle vendite in un mercato retto da un'effettiva concorrenza. I prezzi praticati dagli esportatori cinesi dovrebbero aumentare e l'industria dell'Unione sarà liberata dalla forte pressione sui prezzi che questi esercitano attualmente sul mercato dell'Unione. Infine, le parti non hanno dimostrato in che senso la coincidenza temporale tra la vendita degli impianti di produzione dell'Unione e la presentazione della denuncia aveva un impatto sull'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene in ogni caso che la questione non abbia alcun influsso sulla valutazione dell'interesse dell'Unione. Tali argomentazioni sono quindi considerate infondate.

(121)

D'altra parte merita di essere sottolineato che, secondo i risultati dell'inchiesta, se si permette la continuazione delle attuali pratiche commerciali, l'industria dell'Unione sarà con ogni probabilità costretta ad abbandonare completamente il mercato, lasciando agli utilizzatori la sola alternativa di importazione che non è certamente nell'interesse dell'industria dell'Unione. La Commissione ritiene che il mantenimento della produzione nell'Unione sia essenziale per la concorrenza.

(122)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha sostenuto che, dato il basso valore dell'operazione di vendita dell'industria dell'Unione, il proprietario non poteva garantire con certezza il futuro dell'aspartame.

(123)

Tale affermazione è puramente speculativa. In ogni caso, la Commissione osserva che la produzione di aspartame è continuata in seguito al cambiamento di proprietà. La Commissione ha valutato attentamente gli interessi di tutte le parti interessate e, come spiegato al considerando 144 del regolamento provvisorio, ha concluso che l'istituzione di misure è giustificata e non è contraria all'interesse generale dell'Unione.

(124)

In assenza di altre osservazioni sull'interesse dell'Unione, si mantengono i risultati e le conclusioni riportati nei considerando da 133 a 145 del regolamento provvisorio.

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(125)

Una parte interessata ha chiesto alla Commissione di separare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping e quello causato dall'andamento delle esportazioni e di calcolare un margine di pregiudizio distinto per questi due fattori. Tale parte ha anche chiesto che venisse effettuato un adeguamento al prezzo non pregiudizievole per far fronte all'aumento dei costi fissi dovuto al calo del volume di produzione. La parte ha proposto di utilizzare i costi osservati nell'ambito del miglior utilizzo della capacità produttiva dell'industria dell'Unione nei tre anni precedenti il periodo dell'inchiesta. Infine, detta parte ha chiesto anche un adeguamento al prezzo non pregiudizievole presumibilmente gonfiato dalle materie prime acquistate a prezzi di trasferimento.

(126)

Come spiegato sopra ai punti 4 e 5 in relazione al pregiudizio e al nesso di causalità, la Commissione ha constatato che le condizioni per la determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità fissate nell'articolo 3, paragrafi da 1 a 7, sono soddisfatte. Il calcolo dei margini di pregiudizio distinti per i diversi fattori che contribuiscono al pregiudizio non è un obbligo giuridico e non è nella prassi della Commissione. La Commissione ha debitamente distinto e separato gli effetti di altri fattori che hanno contribuito al pregiudizio dagli effetti delle importazioni in dumping. La Commissione ha constatato che gli altri fattori non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(127)

Inoltre, il prezzo non pregiudizievole è stabilito per il periodo dell'inchiesta in base ai dati relativi al periodo dell'inchiesta, e ciò vale per tutti i parametri, compreso l'utilizzo degli impianti. Infine, l'asserzione che l'industria dell'Unione abbia acquistato materie prime a prezzi di trasferimento dalle parti collegate non è stata confermata dall'inchiesta. Anzi, l'inchiesta ha stabilito chiaramente (come già indicato al considerando 125 del regolamento provvisorio) che l'industria dell'Unione ha acquistato materie prime a prezzi di mercato nel corso di tutto il periodo in esame.

(128)

Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione doveva verificare se il calo dei prezzi delle materie prime a livello mondiale si era tradotto in un calo dei prezzi delle materie prime per l'industria dell'Unione. Essa ha affermato che se i prezzi delle materie prime sono più elevati sul mercato internazionale, il calcolo del pregiudizio dovrebbe essere adeguato di conseguenza. A tale riguardo la Commissione ricorda che al considerando 125 del regolamento provvisorio essa ha concluso che l'industria dell'Unione ha acquistato le materie prime a condizioni di mercato e non sono stati presentati nuovi elementi che mettano in discussione tale conclusione.

(129)

In considerazione di quanto precede, le richieste riguardanti gli adeguamenti al prezzo non pregiudizievole sono respinte. In mancanza di altre osservazioni sul livello di eliminazione del pregiudizio, si mantiene la metodologia applicata alla fase provvisoria, come spiegato nei considerando da 147 a 152 del regolamento provvisorio.

7.2.   Misure definitive

(130)

Viste le conclusioni raggiunte sul dumping, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull'interesse dell'Unione, in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni di aspartame originario della RPC. Secondo la regola del dazio inferiore, in questo caso le misure dovrebbero essere istituite al livello corrispondente al più basso di questi margini.

(131)

In base a quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Margine di dumping (%)

Margine di pregiudizio (%)

Dazio antidumping definitivo (%)

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

124,0

55,4

55,4

Gruppo Sinosweet

126,0

59,4

59,4

Gruppo Niutang

121,4

59,1

59,1

Tutte le altre società che hanno collaborato

124,6

58,8

58,8

Tutte le altre società

126,0

59,4

59,4

(132)

Le aliquote del dazio antidumping applicate alle società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante tale inchiesta per dette società. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuale.

(133)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (9) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(134)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

7.3.   Impegni

(135)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, alcuni produttori esportatori cinesi e la Camera di commercio internazionale cinese (CCOIC) hanno espresso un interesse a presentare offerte di impegno sui prezzi o un'offerta di impegno congiunto. Tuttavia, soltanto una società ha presentato un'offerta di impegno sufficientemente comprovata entro il termine fissato all'articolo 8 del regolamento di base. Il prezzo minimo all'importazione proposto era costituito da un elemento variabile che rifletteva l'andamento dei prezzi della principale materia prima (cioè L-fenilalanina) e un elemento fisso che rifletteva i costi rimanenti.

(136)

La Commissione ha valutato l'offerta e ha rilevato una serie di rischi connessi allo specifico prodotto.

(137)

L'aspartame è venduto a grandi clienti che acquistano quantità considerevoli all'interno e all'esterno dell'Unione con contratti globali. Gli esportatori sarebbero in grado di compensare l'aumento dei prezzi nell'Unione riducendo i prezzi applicati nei paesi terzi. Tale compensazione annullerebbe perciò qualsiasi effetto riparatore. Il problema è particolarmente grave nel caso in questione, perché sarebbe impossibile (o per lo meno molto difficile) individuare la compensazione.

(138)

Inoltre, i prezzi delle materie prime dell'aspartame sono volatili, come spiegato al considerando 110 del regolamento provvisorio. Gli impegni sui prezzi non sono rimedi efficaci in caso di prodotti con costi di produzione volatili. Nei periodi di calo dei prezzi essi impediscono agli esportatori di reagire alle forze di mercato. Tale fluttuazione è confermata, come dimostrano le ultime statistiche sulle esportazioni, in cui i prezzi cinesi dell'aspartame sono risultati in costante diminuzione.

(139)

Infine, dato che a nessuna delle società era stato concesso il TEM, la Commissione non ha potuto valutare appieno l'attendibilità dei conti, che, tra l'altro, è fondamentale per creare il rapporto di fiducia su cui si basano gli impegni.

(140)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che le offerte di impegno non potevano essere accettate.

7.4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(141)

In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

(142)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame [N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-estere metilico, N-estere metilico dell'acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico], CAS RN 22839-47-0, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice NC ex 2924 29 98 (codice TARIC 2924299805).

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Dazi antidumping definitivi

Codice addizionale TARIC

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

55,4 %

C067

Gruppo Sinosweet:

 

Sinosweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, RPC

 

e Hansweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, RPC

59,4 %

C068

Gruppo Niutang:

 

Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd., Nantong city, RPC

 

e Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd., Niutang town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC

59,1 %

C069

Tutte le altre società che hanno collaborato:

Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd., Shaoxing, Zhejiang Province, RPC

58,8 %

C070

Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd., Chunjiang Town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC

58,8 %

C071

Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province, RPC

58,8 %

C072

Tutte le altre società

59,4 %

C999

3.   Qualora un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015),

b)

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento e

c)

ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne una quantità rilevante nell'Unione,

la tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificata aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi assoggettate all'aliquota del dazio medio ponderato delle società incluse nel campione.

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 26.2.2016, pag. 4).

(3)  Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd contro Commissione europea, causa T-586/14 (GU C 156 del 2.5.2016, pag. 36). La sentenza è stata oggetto d'impugnazione, causa C-301/16 P.

(4)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(5)  La CCM Information Sciences and Technology Co., Ltd. è una società di ricerca che fornisce servizi di informazione sui mercati, di esplorazione e ricerca dei dati e di consulenza (www.cnchemicals.com).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1963 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 287 del 31.10.2015, pag. 52).

(7)  Le statistiche sono state ottenute dalla base dati sulle esportazioni cinesi e sono disponibili nel fascicolo aperto consultabile dalle parti interessate.

(8)  L'unico produttore degli Stati Uniti ha abbandonato il mercato nel 2014, indicando le importazioni a basso costo come motivo principale: Nutrasweet to exit artificial sweetener aspartame business del 24 settembre 2014, www.cnbc.com/2014/09/24/. In base ai dati del mercato, la Corea del Sud ha gradualmente ridotto il volume di produzione e si appresta a cessare del tutto la produzione in un prossimo futuro.

(9)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


29.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/112


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1248 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa al Botswana nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/99/CE stabilisce, tra l'altro, i requisiti di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Conformemente a tali requisiti l'introduzione di tali prodotti nell'Unione va autorizzata unicamente da paesi terzi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione di partite di carni fresche di taluni ungulati nell'Unione. Nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento figura un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione nonché i modelli di certificati veterinari che devono accompagnare tali partite, tenendo conto delle condizioni specifiche o delle garanzie supplementari richieste.

(3)

Il Botswana è regionalizzato ai fini dell'iscrizione in tale elenco. I suoi territori regionalizzati figurano nella parte 1 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 come aree di tale paese autorizzate a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di taluni ungulati domestici e selvatici. Tali aree comprendono una serie di zone veterinarie di sorveglianza (VDZ — Veterinary Disease control Zones) o parte di esse.

(4)

Nel marzo 2013 la Commissione ha effettuato un audit in Botswana allo scopo di valutare il sistema di controlli di polizia sanitaria in atto, in particolare in merito all'afta epizootica (3). La Commissione ha ritenuto che il rischio di introduzione del virus dell'afta epizootica nella VDZ 6, autorizzata a introdurre nell'Unione carni fresche di taluni ungulati domestici e selvatici, non può essere considerato trascurabile. Visto il rischio di introduzione del virus dell'afta epizootica tramite l'importazione di carni fresche derivanti da ungulati di specie sensibili a tale malattia, l'autorizzazione ad esportare nell'Unione queste carni fresche provenienti da tale VDZ è stata sospesa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 482/2013 della Commissione (4).

(5)

Nell'ottobre 2015 la Commissione ha effettuato un audit per valutare l'efficacia delle misure di sorveglianza e di regionalizzazione imposte in relazione all'afta epizootica (5). La Commissione ha constatato che la VDZ 6 è stata riorganizzata e suddivisa in 6a e 6b, con l'inclusione dell'ex zona di alta sorveglianza lungo il confine nazionale con lo Zimbabwe nella zona 6b. Entrambe queste VDZ sono riconosciute dall'Organizzazione mondiale per la salute animale come zone immuni da afta epizootica in cui non viene praticata la vaccinazione (6).

(6)

La Commissione è giunta alla conclusione che le carenze che hanno portato alla sospensione dell'autorizzazione delle importazioni dalla VDZ 6 sono state completamente risolte dall'autorità competente del Botswana e che il paese offre ora garanzie soddisfacenti per quanto riguarda l'afta epizootica per le VDZ 6a e 6b, conformi o equivalenti alle condizioni dell'Unione per l'introduzione di carni fresche di ungulati domestici e selvatici delle specie sensibili all'afta epizootica.

(7)

Il Botswana ha richiesto che le VDZ 6a e 6b siano autorizzate ad introdurre nell'Unione carni fresche disossate e frollate di taluni ungulati domestici e selvatici sottoposti a garanzie supplementari provenienti da tali zone.

(8)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra è pertanto opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di carni fresche di taluni ungulati domestici e selvatici dalle VDZ 6a e 6b del Botswana.

(9)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3103

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 482/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 6).

(5)  http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3559

(6)  http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

«BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11 maggio 2011

26 giugno 2012

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 marzo 2002

BW-3

La zona veterinaria di sorveglianza 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20 ottobre 2008

20 gennaio 2009

BW-4

La zona veterinaria di sorveglianza 4a, tranne la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l'afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica

BOV

F

1

28 maggio 2013

18 febbraio 2011

BW-5

Le zone veterinarie di sorveglianza 6a e 6b

BOV, OVI RUF, RUW

F

1

28 maggio 2013

18 agosto 2016»


29.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/115


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1249 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

156,1

ZZ

156,1

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

141,4

ZZ

141,4

0805 50 10

AR

186,3

AU

158,0

CL

121,2

MA

157,0

TR

153,3

UY

166,3

ZA

160,3

ZZ

157,5

0806 10 10

BR

269,1

EG

216,1

MA

191,5

MX

378,3

US

233,8

ZZ

257,8

0808 10 80

AR

178,3

BR

111,3

CL

129,3

CN

74,5

NZ

138,4

US

166,4

UY

99,9

ZA

107,1

ZZ

125,7

0808 30 90

AR

196,9

CL

126,7

NZ

171,3

TR

167,7

ZA

121,1

ZZ

156,7

0809 10 00

TR

195,5

ZZ

195,5

0809 29 00

TR

239,4

US

485,5

ZA

271,2

ZZ

332,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

166,5

ZZ

166,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».