ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 202

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
28 luglio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/1224 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un' associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, dell'Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

1

 

*

Decisione (UE) 2016/1225 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/1226 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le menzioni riservate facoltative per l'olio di oliva

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1228 della Commissione, del 27 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1229 della Commissione, del 27 luglio 2016, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2016

17

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1230 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che stabilisce che il Portogallo non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013

21

 

*

Decisione (UE) 2016/1231 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione

24

 

*

Decisione (UE) 2016/1232 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno ( *1 )

27

 

*

Decisione (UE) 2016/1233 del Consiglio, del 26 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Cipro

41

 

*

Decisione (UE) 2016/1234 del Consiglio, del 26 luglio 2016, relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

42

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1235 della Commissione, del 26 luglio 2016, che autorizza un laboratorio nella Repubblica di Corea ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2016) 4665]  ( 1 )

43

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1236 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia [notificata con il numero C(2016) 4983]  ( 1 )

45

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/973 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del bislisinato di zinco quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali ( GU L 161 del 18.6.2016 )

56

 


 

(*1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/1


DECISIONE (UE) 2016/1224 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un' associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, dell'Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e l'articolo 218, paragrafo 8,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra (il «protocollo»), è stato firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri il 1o aprile 2015.

(2)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, dell'Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica seguente:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo euromediterraneo e del protocollo si intendono fatti, ove opportuno, all'“Unione europea” o all' “Unione”.»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Il protocollo è accluso alla decisione relativa alla firma.


28.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/3


DECISIONE (UE) 2016/1225 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2015/268 (2), il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (3), riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione («protocollo»), è stato firmato a nome dell'Unione il 9 febbraio 2015.

(2)

L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica libanese di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal protocollo enuncia principi per la cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente alla Repubblica libanese di ricevere assistenza, in particolare assistenza finanziaria, dall'Unione nell'ambito di tali programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione della Repubblica libanese. La conclusione del protocollo non comporta pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi.

(3)

È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 10 del protocollo (5).

Articolo 3

La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica libanese a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario da versare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Parere del 23 giugno 2016 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/268 del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a taluni programmi dell'Unione (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 1).

(3)   GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.

(4)  Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 47 del 20.2.2015, pag. 3 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(5)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

28.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1226 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2016

che modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le menzioni riservate facoltative per l'olio di oliva

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 86,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2) definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. I metodi e i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli sono aggiornati periodicamente in base al parere degli esperti chimici e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (in appresso: «COI»).

(2)

Il 26 novembre 2015 il Consiglio oleicolo internazionale ha approvato un nuovo metodo per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini che modifica la terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura.

(3)

Le menzioni riservate facoltative sono definite nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO IX

MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE

Categoria di prodotto

(riferimento alla classificazione della nomenclatura combinata)

Menzioni riservate facoltative

Carni di pollame

(codici NC 0207 , NC 0210 )

alimentato con il … % di …

oche alimentate con avena

estensivo al coperto

all'aperto

rurale all'aperto

rurale in libertà

età alla macellazione

durata del periodo d'ingrasso

Uova

(codice NC 0407 )

fresche

extra o extra fresche

indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole

Olio di oliva

(codice NC 1509 )

prima spremitura a freddo

estratto a freddo

acidità

piccante

fruttato: maturo o verde

amaro

intenso

medio

leggero

ben equilibrato

olio dolce»


28.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1227 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2016

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 91, primo comma, lettera d), e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2) definisce le caratteristiche chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Detti metodi sono regolarmente aggiornati in base al parere degli esperti di chimica e conformemente all'operato svolto nell'ambito del Consiglio oleicolo internazionale (COI).

(2)

Per garantire l'applicazione a livello dell'Unione delle più recenti norme internazionali stabilite dal COI, è opportuno aggiornare il metodo per la determinazione dell'acidità libera e il metodo per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2568/91.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:

1)

l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato XII è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

DETERMINAZIONE DEGLI ACIDI GRASSI LIBERI, METODO A FREDDO

1.   OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo descrive la determinazione degli acidi grassi liberi negli oli d'oliva e negli oli di sansa d'oliva. Il tenore in acidi grassi liberi viene espresso mediante l'acidità calcolata come percentuale di acido oleico.

2.   PRINCIPIO

Dissoluzione di una aliquota della sostanza da analizzare in una miscela di solventi, poi titolazione degli acidi grassi liberi presenti mediante una soluzione di idrossido di potassio o idrossido di sodio.

3.   REAGENTI

Tutti i reagenti devono essere di qualità analitica riconosciuta; l'acqua impiegata dev'essere acqua distillata o di purezza equivalente.

3.1   Etere etilico; etanolo al 95 % (V/V), miscela 1 — 1 in volume.

Neutralizzare esattamente al momento dell'impiego con la soluzione di idrossido di potassio (3.2) in presenza di 0,3 ml della soluzione di fenolftaleina (3.3) per 100 ml di miscela.

Nota 1:

l'etere etilico è molto infiammabile e può formare perossidi esplosivi. Esso deve pertanto essere usato con precauzioni particolari.

Nota 2:

se non è possibile usare l'etere etilico, si può ricorrere a una miscela di solventi costituita da etanolo e da toluene. Se necessario, l'etanolo può essere sostituito dal 2-propanolo.

3.2   Idrossido di potassio o idrossido di sodio, soluzione etanolica o acquosa titolata c(KOH) o [c(NaOH)] all'incirca 0,1 mol/l oppure, se necessario, c(KOH) [o c(NaOH)] 0,5 mol/l circa. Esistono in commercio soluzioni pronte per l'uso.

La concentrazione esatta della soluzione di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) deve essere nota e verificata prima dell'uso. Impiegare una soluzione preparata almeno 5 giorni prima dell'uso e decantata in un flacone di vetro bruno chiuso con un tappo di gomma. La soluzione deve essere incolore o giallo pallida.

Qualora si riscontri una separazione delle fasi utilizzando una soluzione acquosa di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio), questa dev'essere sostituita con una soluzione etanolica.

Nota 3:

una soluzione incolore stabile di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) può essere preparata come segue. Portare e mantenere per un'ora all'ebollizione a ricadere 1 000 ml di etanolo o acqua con 8 g di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) e 0,5 g di trucioli di alluminio. Distillare immediatamente. Sciogliere nel distillato il quantitativo necessario di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio). Lasciar riposare per parecchi giorni e decantare il liquido chiaro sopranatante del precipitato di carbonato di potassio (o di carbonato di sodio).

La soluzione può essere preparata altresì senza distillazione, come segue. A 1 000 ml di etanolo (o acqua) aggiungere 4 ml di butilato di alluminio e lasciar riposare la miscela per qualche giorno. Decantare il liquido sopranatante e sciogliervi il quantitativo necessario di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio). Questa soluzione è pronta per l'uso.

3.3   Fenolftaleina, soluzione di 10 g/l in etanolo al 95-96 % (V/V) o blu alcalino 6B o timolftaleina, soluzione di 20 g/l in etanolo al 95-96 % (V/V). Nel caso di oli fortemente colorati, dev'essere utilizzato il blu alcalino o la timolftaleina.

4.   APPARECCHIATURA

Materiale corrente da laboratorio, in particolare:

4.1

bilancia analitica;

4.2

beuta, avente una capacità di 250 ml;

4.3

buretta da 10 ml, classe A, graduata in divisioni di 0,05 ml, o buretta automatica equivalente.

5.   PROCEDIMENTO

5.1   Preparazione del campione per l'analisi

Quando il campione è torbido, occorre filtrarlo.

5.2   Sostanza da analizzare

Prelevare un'aliquota della sostanza da analizzare, a seconda dell'acidità presunta, secondo le indicazioni della seguente tabella.

Acidità prevista

(acidità in acido oleico g/100 g)

Massa della sostanza da analizzare (g)

Precisione della pesata della sostanza da analizzare (g)

da 0 a 2

10

0,02

da > 2 a 7,5

2,5

0,01

> 7,5

0,5

0,001

Pesare la sostanza da analizzare nella beuta (4.2).

5.3   Determinazione

Sciogliere l'aliquota di sostanza da analizzare (5.2) in 50-100 ml della miscela etere etilico/etanolo (3.1) precedentemente neutralizzata.

Titolare, agitando, con la soluzione di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) di 0,1 mol/l (3.2) (cfr. nota 4) fino a viraggio dell'indicatore (colorazione dell'indicatore colorato persistente per almeno 10 s).

Nota 4:

se il quantitativo necessario di soluzione di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) di 0,1 mol/l supera 10 ml, usare una soluzione di 0,5 mol/l o modificare la massa della sostanza da analizzare a seconda dell'acidità libera prevista e alla tabella proposta.

Nota 5:

se la soluzione diventa torbida durante la titolazione, aggiungere un quantitativo sufficiente della miscela di solventi (3.1) per ottenere una soluzione chiara.

Effettuare una seconda determinazione soltanto nel caso in cui il primo risultato sia superiore al limite specificato per la categoria dell'olio in questione.

6.   ESPRESSIONE DEI RISULTATI

L'acidità, espressa come percentuale di acido oleico, è pari a:

Formula

dove:

V

è il volume, in millilitri, della soluzione titolata di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) usata;

c

è la concentrazione esatta, in moli per litro, della soluzione titolata di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) usata;

M

è pari a 282 g/mol, la massa molare in g per mole di acido oleico;

m

è la massa in g del campione.

L'acidità oleica è indicata come segue:

a)

con due cifre decimali per i valori da 0 fino a 1 compreso;

b)

con una cifra decimale per i valori da 1 fino a 100 compreso.»


ALLEGATO II

L'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:

1)

il punto 3.3 è sostituito dal seguente testo:

«3.3.   Terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura

Su richiesta, il capo panel può certificare che gli oli valutati corrispondono alle definizioni e agli intervalli relativi esclusivamente alle diciture di seguito elencate, in funzione dell'intensità e della percezione degli attributi.

Attributi positivi (fruttato, amaro e piccante): in funzione dell'intensità della percezione:

robusto, quando la mediana dell'attributo è superiore a 6;

medio, quando la mediana dell'attributo è compresa fra 3 e 6;

delicato, quando la mediana dell'attributo è inferiore a 3.

Fruttato

Insieme delle sensazioni olfattive, che dipendono dalla varietà delle olive, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi senza predominanza del fruttato verde o del fruttato maturo, percepite per via diretta e/o retronasale.

Fruttato verde

Insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti verdi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti verdi, sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.

Fruttato maturo

Insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti maturi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.

Equilibrato

Olio che non presenta squilibrio. Per squilibrio si intende la sensazione olfatto-gustativa e tattile dell'olio in cui la mediana dell'attributo amaro e/o quella dell'attributo piccante non superano di 2 punti la mediana del fruttato.

Olio dolce

Olio in cui la mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante sono inferiori o uguali a 2.

Elenco delle diciture in funzione dell'intensità della percezione:

Diciture soggette alla presentazione di un certificato delle prove organolettiche

Mediana dell'attributo

Fruttato

Fruttato maturo

Fruttato verde

Fruttato delicato

Meno di 3

Fruttato medio

Compreso tra 3 e 6

Fruttato robusto

Più di 6

Fruttato maturo delicato

Meno di 3

Fruttato maturo medio

Compreso tra 3 e 6

Fruttato maturo robusto

Più di 6

Fruttato verde delicato

Meno di 3

Fruttato verde medio

Compreso tra 3 e 6

Fruttato verde robusto

Più di 6

Amaro delicato

Meno di 3

Amaro medio

Compreso tra 3 e 6

Amaro robusto

Più di 6

Piccante delicato

Meno di 3

Piccante medio

Compreso tra 3 e 6

Piccante robusto

Più di 6

Olio equilibrato

La mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante non superano di 2 punti la mediana del fruttato

Olio dolce

La mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante non superano 2»

2)

il punto 9.1.1 è sostituito dal seguente testo:

«9.1.1.

L'assaggiatore prenderà il bicchiere tenendolo coperto con il vetro di orologio, lo inclinerà leggermente e in questa posizione lo girerà completamente per bagnare il più possibile la superficie interna. Fatto ciò, separerà il vetro d'orologio e odorerà il campione, facendo inspirazioni lente e profonde, al fine di valutarlo. Il periodo di odorazione non deve eccedere i 30 secondi. Se in questo periodo non è giunto a nessuna conclusione, l'assaggiatore farà una pausa e procederà a un nuovo tentativo.

Conclusa la prova olfattiva, procederà alla valutazione delle sensazioni orali (sensazione congiunta olfatto-gustativa per via retronasale e tattile). Prenderà un sorso d'olio di circa 3 ml. È importante ripartire l'olio per tutta la cavità orale, dalla parte anteriore e dalla lingua, passando sulle parti laterali e la parte posteriore, fino al velo palatino e alla gola, in quanto, come è noto, la percezione dei sapori e delle sensazioni tattili varia d'intensità secondo le zone della lingua, del palato e della gola.

Si deve insistere sulla necessità che l'olio si spanda in quantità sufficiente e molto lentamente dalla parte posteriore della lingua verso il velo palatino e la gola, concentrando l'attenzione sull'ordine di apparizione degli stimoli amaro e piccante; in caso contrario, per alcuni oli i due stimoli potrebbero passare inavvertiti o l'amaro potrebbe essere coperto dal piccante.

Aspirazioni corte e successive, attraverso la bocca, permettono sia di estendere il campione nella cavità orale sia di percepire i componenti volatili aromatici mediante il passaggio forzato per la via retronasale.

NB: Qualora l'assaggiatore non percepisca il fruttato in un campione e l'intensità dell'attributo negativo di classificazione sia pari o inferiore a 3,5 il capo panel può decidere di far analizzare nuovamente all'assaggiatore il campione a temperatura ambiente (COI/T.20/Doc. n. 6/Rev. 1, settembre 2007, punto 3 — Guida per l'allestimento di una sala di assaggio), specificando il contesto e il concetto di temperatura ambiente. Quando il campione raggiunge la temperatura ambiente, l'assaggiatore deve procedere a una nuova valutazione per esaminare esclusivamente la presenza di fruttato. In caso affermativo, deve contrassegnare l'intensità sulla scala.

Occorre tener conto anche della sensazione tattile del piccante ed è pertanto opportuno che l'olio venga inghiottito.»;

3)

il punto 9.4 è sostituito dal seguente testo:

«9.4.   Classificazione dell'olio di oliva

L'olio è classificato nelle categorie sotto riportate in funzione della mediana dei difetti e della mediana dell'attributo fruttato. Per mediana dei difetti si intende la mediana del difetto percepito con l'intensità più alta. La mediana dei difetti e la mediana del fruttato sono espresse con una sola cifra decimale.

La classificazione dell'olio avviene confrontando il valore della mediana dei difetti e della mediana del fruttato con gli intervalli di riferimento indicati di seguito. Poiché i limiti di questi intervalli sono stati stabiliti tenendo conto del margine di errore del metodo, sono considerati assoluti. I programmi informatici consentono di visualizzare la classificazione su una tabella di dati statistici o un grafico.

a)

Olio extravergine di oliva: la mediana dei difetti è pari a 0 e la mediana del fruttato è superiore a 0;

b)

olio di oliva vergine: la mediana dei difetti è superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è superiore a 0;

c)

olio di oliva vergine lampante: la mediana dei difetti è superiore a 3,5 oppure la mediana dei difetti è inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è pari a 0.

Nota 1:

quando la mediana dell'amaro e/o piccante è superiore a 5,0, il capo panel lo segnalerà nel certificato di analisi dell'olio.

Per le analisi eseguite ai fini del controllo di conformità, si effettua una unica prova. Nel caso di analisi contraddittorie dev'essere effettuata l'analisi in doppio in sessioni di assaggio distinte. I risultati dell'analisi in doppio devono essere statisticamente omogenei. (Cfr. punto 9.5) In caso negativo, il campione deve essere analizzato ancora due volte. Il valore finale della mediana degli attributi di classificazione sarà calcolato sulla base della media di entrambe le mediane.»;

4)

è aggiunto il seguente punto 9.5:

«9.5   Criteri di accettazione e rifiuto di duplicati

L'errore normalizzato, definito di seguito, è usato per determinare se i due risultati dell'analisi in doppio sono omogenei o statisticamente accettabili:

Formula

Se Me1 e Me2 sono le mediane dei due duplicati (rispettivamente della prima e della seconda analisi) e U1 e U2 sono le incertezze estese ottenute per i due valori, calcolate come segue come specificato nell'appendice:

U 1 = c × s* and

Formula

Per l'incertezza estesa, c = 1,96; da cui

U1 = 0,0196 × CVr × Me1

dove CVr è il coefficiente di variazione robusto.

Per dichiarare che i due valori ottenuti non sono statisticamente differenti, En deve essere pari o inferiore a 1,0.».


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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1228 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

162,7

ZZ

162,7

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

140,0

ZZ

140,0

0805 50 10

AR

171,7

AU

158,0

CL

204,9

MA

157,0

TR

164,0

UY

138,1

ZA

182,0

ZZ

168,0

0806 10 10

BR

269,1

EG

267,6

MA

244,9

ZZ

260,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

106,8

CL

129,2

CN

74,5

NZ

142,7

US

157,1

ZA

97,9

ZZ

124,0

0808 30 90

AR

110,7

CL

132,7

NZ

171,3

TR

175,0

ZA

107,5

ZZ

139,4

0809 10 00

TR

198,1

ZZ

198,1

0809 29 00

TR

259,3

US

535,2

ZA

271,2

ZZ

355,2

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

166,5

ZZ

166,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


28.7.2016   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1229 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2016

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2016

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

Il mese di luglio è il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e il secondo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del medesimo regolamento.

(3)

Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti il numero d'ordine 09.4154 e 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(4)

Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 e 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166.

(6)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti il numero d'ordine 09.4154 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2016, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di luglio 2016 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

a)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2016

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2016 (in kg)

Stati Uniti

09.4127

 (1)

18 693 108

Thailandia

09.4128

 (1)

570 921

Australia

09.4129

 (1)

502 800

Altre origini

09.4130

 (2)

0

b)

Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2016

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2016 (in kg)

Tutti i paesi

09.4148

 (3)

578 000

c)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2016

Thailandia

09.4149

 (4)

Australia

09.4150

 (5)

Guyana

09.4152

 (5)

Stati Uniti

09.4153

 (4)

Altre origini

09.4154

8,905159 %

d)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2016

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2016 (in kg)

Thailandia

09.4112

 (6)

7 410

Stati Uniti

09.4116

 (6)

0

India

09.4117

 (6)

23 603

Pakistan

09.4118

 (6)

7 334

Altre origini

09.4119

 (6)

5 239

Tutti i paesi

09.4166

0,597830 %

0


(1)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(2)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

(3)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(4)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(5)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(6)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.


DECISIONI

28.7.2016   

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L 202/21


DECISIONE (UE) 2016/1230 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2016

che stabilisce che il Portogallo non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 8,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 126 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita è basato sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (1), adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi.

(3)

Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, ha deciso in data 2 dicembre 2009, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, che in Portogallo esisteva un disavanzo eccessivo, e ha emanato una raccomandazione ai fini della sua correzione entro il 2013 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2). A seguito della richiesta delle autorità portoghesi di beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione, degli Stati membri la cui moneta è l'euro e del Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio ha concesso assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (3). Il memorandum d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica (Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality) tra la Commissione e le autorità portoghesi è stato firmato il 17 maggio 2011. Successivamente il Consiglio ha adottato due raccomandazioni per il Portogallo (il 9 ottobre 2012 e il 21 giugno 2013) sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, che prorogavano il termine per la correzione del disavanzo eccessivo rispettivamente al 2014 e 2015. In entrambe le raccomandazioni il Consiglio ha ritenuto che il Portogallo avesse adottato misure efficaci ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche.

(4)

In particolare, per portare il disavanzo pubblico nominale al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL entro il 2015 in maniera credibile e sostenibile, è stato raccomandato al Portogallo di: a) portare il disavanzo nominale al 5,5 % del PIL nel 2013, al 4,0 % del PIL nel 2014 e al 2,5 % del PIL nel 2015, il linea con un miglioramento del saldo strutturale pari allo 0,6 % del PIL nel 2013, all'1,4 % del PIL nel 2014 e allo 0,5 % del PIL nel 2015, sulla base dell'aggiornamento del maggio 2013 delle prospettive economiche del Portogallo preparato dai servizi della Commissione; b) attuare misure equivalenti al 3,5 % del PIL per contenere il disavanzo 2013 al 5,5 % del PIL, comprese le misure stabilite nella legge di bilancio 2013 e le ulteriori misure contenute nel bilancio supplementare, vale a dire riduzioni supplementari della spesa salariale, incrementi di efficienza nella pubblica amministrazione, riduzione dei consumi pubblici e miglior uso dei fondi UE; c) partendo dalla revisione della spesa pubblica, adottare misure di risanamento permanenti equivalenti ad almeno il 2 % del PIL al fine di raggiungere un disavanzo nominale del 4 % del PIL nel 2014 e puntare a razionalizzare e ammodernare la pubblica amministrazione affrontando la questione degli esuberi nelle funzioni e negli enti del settore pubblico, migliorando la sostenibilità del regime pensionistico e conseguendo economie mirate nei singoli ministeri competenti; d) adottare le misure di risanamento permanenti necessarie per conseguire l'obiettivo di un disavanzo del 2,5 % del PIL nel 2015. Era stato inoltre raccomandato al Portogallo di mantenere lo slancio delle riforme nella gestione delle finanze pubbliche riformando entro la fine del 2013 la legge quadro di bilancio per rafforzare ulteriormente le procedure di bilancio e i principi di gestione, responsabilità, trasparenza e semplificazione in materia di conti pubblici e per continuare a contenere le passività potenziali derivanti da imprese pubbliche e partenariati pubblico-privato.

(5)

L'aggiornamento del maggio 2013 delle prospettive economiche del Portogallo preparato dai servizi della Commissione, su cui si basava la raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, prevedeva che l'economia portoghese si sarebbe contratta del 2,3 % nel 2013 per poi crescere rispettivamente dello 0,6 % e dell'1,5 % nei due anni successivi. La previsione relativa alla crescita del PIL nominale era di – 0,6 % per il 2013, 1,8 % nel 2014 e 2,7 % nell'anno successivo.

(6)

Nella sua raccomandazione del 21 giugno 2013 il Consiglio aveva fissato al 1o ottobre 2013 il termine per l'adozione di misure efficaci in linea con le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 472/2013 il Portogallo era stato esonerato dal presentare una relazione separata nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e aveva riferito in merito nel quadro del suo programma di aggiustamento macroeconomico.

(7)

Nelle valutazioni successive erano stati evidenziati i rischi di non conformità con la raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013. A luglio 2015 sulla base della sua valutazione del programma di stabilità 2015, il primo dopo l'uscita dal programma di aggiustamento economico, il Consiglio aveva concluso che sussisteva il rischio che il Portogallo non rispettasse le disposizioni del patto di stabilità e crescita. Analogamente la Commissione nel suo parere sul documento programmatico di bilancio 2015 ha concluso che sussisteva il rischio che il Portogallo non rispettasse le disposizioni del patto di stabilità e crescita. In particolare la Commissione ha rilevato un rischio per la correzione tempestiva del disavanzo eccessivo entro il 2015. Inoltre la Commissione ha rilevato un'inadeguatezza nello sforzo strutturale rispetto a quello di cui alla raccomandazione, indicando l'esigenza di ulteriori misure di risanamento strutturale per il 2015 per sostenere una correzione credibile e duratura del disavanzo eccessivo.

(8)

Una nuova valutazione del seguito dato dal Portogallo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 per correggere entro il 2015 il disavanzo eccessivo porta alle conclusioni seguenti.

A seguito della notifica della procedura relativa al disavanzo della pubblica amministrazione del 2015 e alla sua convalida da parte della Commissione europea (Eurostat), il disavanzo 2015 è stato pari al 4,4 % del PIL, al di sopra del valore di riferimento del trattato del 3 %. La discrepanza con il valore di riferimento era in larga parte dovuta alle misure a sostegno del settore finanziario nel quadro della risoluzione di Banif (Banco Internacional do Funchal, SA) alla fine del 2015, che ha avuto un impatto negativo sul disavanzo pubblico pari all'1,4 % del PIL. Anche considerando questo elemento insieme alle voci una tantum, il disavanzo al netto delle misure una tantum sarebbe stato ancora appena al di sopra del valore di riferimento previsto dal trattato.

Il miglioramento cumulato del saldo strutturale nel periodo 2013-2015 è stimato all'1,1 % del PIL, significativamente al di sotto del 2,5 % del PIL raccomandato dal Consiglio. Se si tiene conto degli effetti della crescita riveduta del prodotto potenziale e delle entrate straordinarie maggiori o minori rispetto allo scenario di base della raccomandazione, il miglioramento cumulato si riduce notevolmente a – 0,1 % del PIL.

L'entità delle misure attuate fino a giugno 2014 era in linea con gli obiettivi del programma di aggiustamento macroeconomico. Successivamente, l'entità delle misure di risanamento permanenti alla base degli obiettivi di bilancio per il 2014 è stata significativamente ridotta nel tempo, dal 2,3 % del PIL previsto nel bilancio 2014 a circa l'1,5 % del PIL nelle proiezioni alla base del bilancio 2015. Pertanto, l'entità delle misure adottate è chiaramente inferiore rispetto alla raccomandazione di adottare misure aggiuntive per almeno il 2 % del PIL nel 2014. Per il 2015 l'entità delle misure permanenti di risanamento di bilancio è stata ulteriormente ridotta a circa lo 0,6 % del PIL nel bilancio 2015 e l'obiettivo nominale è stato fissato al 2,7 % del PIL. Pertanto, le misure di risanamento strutturale programmate erano insufficienti per conseguire l'obiettivo di disavanzo del 2,5 % del PIL raccomandato per il 2015. Il disavanzo 2015 ha confermato che le misure programmate non erano sufficienti.

Nel complesso, da giugno 2014, il miglioramento del disavanzo nominale è stato sostenuto dalla ripresa economica e dalla riduzione della spesa per interessi in un contesto di tassi agevolati. Le entrate straordinarie e impreviste non sono state usate per accelerare la riduzione del disavanzo e il volume delle misure di risanamento strutturale è stato insufficiente per raggiungere gli obiettivi.

Il debito pubblico lordo si è in generale stabilizzato dopo la raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 raggiungendo il 129,2 % del PIL alla fine del 2013, il 130,2 % del PIL nel 2014 e il 129 % del PIL nel 2015 secondo la previsione della Commissione della primavera 2016.

Le riforme strutturali di bilancio hanno compiuto progressi nella maggior parte dei settori, anche se a ritmo differenziato. La legge quadro di bilancio è stata riveduta e rafforzata, ed è destinata ad entrare pienamente in vigore nel settembre 2018. Sono stati compiuti notevoli sforzi per ridurre la frode e l'evasione fiscale e riformare l'amministrazione fiscale. La sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico è stata migliorata negli ultimi anni ma permangono sfide a breve e medio termine. Le riforme del settore sanitario volte ad assicurare la sostenibilità del servizio sanitario nazionale progrediscono a ritmo adeguato. Negli ultimi anni, in particolare durante il programma di aggiustamento economico, sono state attuate riforme della pubblica amministrazione volte a migliorare la gestione di bilancio a livello regionale e locale, e riforme dei partenariati pubblico-privato e delle imprese statali.

(9)

Ciò consente di concludere che le misure adottate dal Portogallo in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 non sono state sufficienti. Il Portogallo non ha posto fine alla sua situazione di disavanzo eccessivo entro il 2015. Lo sforzo di bilancio è stato sensibilmente inferiore a quanto raccomandato dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(2)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi del Portogallo sono disponibili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/portugal_en.htm

(3)  Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).


28.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/24


DECISIONE (UE) 2016/1231 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione») è entrata in vigore il 1o dicembre 2012.

(2)

L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.

(3)

Il 23 settembre 2015 la Georgia ha presentato al depositario della convenzione una domanda scritta di adesione alla convenzione.

(4)

La Georgia ha sottoscritto un accordo di libero scambio con due parti contraenti della convenzione, vale a dire l'Unione e la Repubblica di Turchia, e soddisfa la condizione per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.

(5)

L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione stabilisce che il comitato misto istituito dalla convenzione («comitato misto») deve adottare, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione.

(6)

È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto sia pertanto basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee riguardo alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ


(1)   GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


PROGETTO DI

DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE

del

relativa alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL COMITATO MISTO,

considerata la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.

(2)

Il 23 settembre 2015 la Georgia ha presentato al depositario della convenzione una domanda scritta di adesione alla convenzione.

(3)

La Georgia ha sottoscritto un accordo di libero scambio con due parti contraenti della convenzione, vale a dire l'Unione europea e la Repubblica di Turchia, e soddisfa la condizione per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.

(4)

L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione stabilisce che il comitato misto deve adottare, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Georgia è invitata ad aderire alla convezione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a…, il

Per il comitato misto

Il presidente


(1)   GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


28.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/27


DECISIONE (UE) 2016/1232 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1) dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 126 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall'altra (1), (l'«accordo») istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.

(2)

A norma dell'articolo 127, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione deve stabilire il proprio regolamento interno.

(3)

A norma dell'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato»).

(4)

A norma dell'articolo 129, paragrafi 2 e 3, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione determina, nel suo regolamento interno, le funzioni del comitato, a cui può delegare i suoi poteri.

(5)

A norma dell'articolo 131 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire altri comitati o organi speciali che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Tale articolo prevede inoltre che il consiglio di stabilizzazione e di associazione determini, nel suo regolamento interno, la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

(6)

È importante procedere a consultazioni regolari e formali con gli Stati membri e tener conto del loro punto di vista. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere invitati a far parte della delegazione dell'Unione europea in tutte le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

(7)

La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») seguiranno da vicino e in permanenza gli sforzi del Kosovo a favore della normalizzazione delle sue relazioni con la Serbia e riferiranno ove opportuno, e almeno due volte l'anno, sulla questione.

(8)

A norma dell'articolo 140, quarto comma, dell'accordo, l'Unione può adottare le misure che ritiene appropriate, compresa la sospensione integrale o parziale dell'accordo, con effetto immediato, in caso di inosservanza da parte del Kosovo dei principi essenziali di cui agli articoli 5 e 13 dell'accordo. Eventuali raccomandazioni o decisioni pertinenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione, nonché le relazioni presentate dalla Commissione e dall'alto rappresentante riguardo agli sforzi del Kosovo a favore della normalizzazione delle sue relazioni con la Serbia, dovrebbero essere prese in considerazione nel contesto di qualsiasi eventuale proposta della Commissione finalizzata alla sospensione dell'accordo sulla base dell'articolo 140, quarto comma, dell'accordo.

(9)

Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione e nei relativi allegati, o in decisioni, raccomandazioni e altri documenti, compresi i verbali, adottati dal consiglio di stabilizzazione e di associazione, costituiscono un riconoscimento del Kosovo da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.

(10)

Al momento del ricevimento di documenti emessi dalle autorità del Kosovo ai sensi del presente accordo, possono essere applicate le procedure interne degli Stati membri.

(11)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno.

(12)

La posizione dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 126 dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

Modifiche di natura tecnica di tale progetto di decisione possono essere accettate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Gli Stati membri sono invitati a far parte della delegazione dell'Unione europea in tutte le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Essi ricevono inoltre tutti i documenti trasmessi al consiglio di stabilizzazione e di associazione o da esso emessi. Gli Stati membri forniscono all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in funzione delle sue competenze ai sensi dei trattati e nella sua qualità di presidente del Consiglio «Affari esteri», le informazioni necessarie a tal fine.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)   GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.


DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — KOSOVO (*1)

del [data]

recante adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall'altra (l'«accordo»), in particolare gli articoli 126, 127, 129 e 131,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1o aprile 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce una volta all'anno conformemente alla prassi consolidata per i consigli di stabilizzazione e di associazione, anche per quanto riguarda il livello di rappresentanza e il luogo. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai suoi segretari di concerto con il presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la BEI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può inoltre invitare altre persone a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 4

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della rappresentanza del Kosovo in Belgio.

Articolo 5

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Entrambi i segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al segretariato generale della Commissione, al servizio europeo per l'azione esterna e alla rappresentanza del Kosovo in Belgio.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari da entrambi i segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui al secondo comma.

Articolo 6

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 7

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all'articolo 5 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

2.   Il presidente, d'intesa con entrambe le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 8

Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto da entrambi i segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,

le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e da entrambi i segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5.

Articolo 9

Decisioni e raccomandazioni

1.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti, fatti salvi gli articoli 2 e 5 dell'accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.

2.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 128 dell'accordo recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate da entrambi i segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 10

Lingue

Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue facenti fede dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.

Articolo 11

Spese

L'Unione europea e il Kosovo prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 12

Comitato di stabilizzazione e di associazione

1.   È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato») incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto da rappresentanti dell'Unione europea, da un lato, e del Kosovo, dall'altro, di norma alti funzionari.

2.   Il comitato prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per adozione.

3.   Laddove l'accordo faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra entrambe le parti.

4.   Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è allegato alla presente decisione.

Fatto a

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il presidente


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

ALLEGATO

della

DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — KOSOVO (*1)

del [data]

Regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione

Articolo 1

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato»). Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti. Ogni riunione del comitato si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti. Le riunioni del comitato sono indette dal presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Articolo 4

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del Kosovo. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato nonché ai segretari e al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 35 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

2.   Il presidente, d'intesa con entrambe le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni del comitato. Una volta approvato dal comitato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

Nei casi specifici in cui il comitato è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 128 dell'accordo, tali azioni sono eseguite conformemente all'articolo 9 del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 9

Spese

L'Unione europea e il Kosovo prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi speciali

Il comitato può istituire sottocomitati e gruppi speciali operanti sotto la sua autorità. Essi riferiscono al comitato dopo ciascuna riunione. Il comitato può decidere di eliminare i sottocomitati o i gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Tali sottocomitati e gruppi non hanno potere decisionale.


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


ALLEGATO

 

PROGETTO

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-KOSOVO (*1)

del [giorno mese] 2016

che istituisce sottocomitati e gruppi speciali

IL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall'altra, in particolare l'articolo 130,

visto il suo regolamento interno, in particolare l'articolo 10,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono creati i sottocomitati e i gruppi speciali elencati all'allegato I. Il loro mandato è definito all'allegato II.

Fatto a …, il [giorno mese] 2016.

Per il comitato di stabilizzazione e di associazione

Il presidente


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

ALLEGATO I

Struttura dei sottocomitati pluridisciplinari

Denominazione

Competenze

Articolo dell'accordo

1.

Commercio, industria, dogane e fiscalità

Libera circolazione delle merci

Articolo 20

Prodotti industriali

Articoli 21-25

Questioni commerciali

Articoli 36-49

Standardizzazione, metrologia, accreditamento, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato

Articolo 80

Cooperazione industriale

Articolo 99

PMI

Articolo 100

Turismo

Articolo 101

Dogane

Articolo 104

Fiscalità

Articolo 105

Norme di origine

protocollo III

Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

protocollo IV

2.

Agricoltura e pesca

Prodotti agricoli

Articoli 26, 28, 29, 33, 34 e 37

Prodotti della pesca

Articoli 31 e 32, allegati IV e V

Prodotti agricoli trasformati

Articolo 27 e protocollo I

Vini

Articolo 30 e protocollo II

Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche

Articolo 35

Agricoltura e settore agroindustriale, questioni veterinarie e fitosanitarie

Articolo 102

Cooperazione nel settore della pesca

Articolo 103

3.

Mercato interno e concorrenza

Diritto di stabilimento

Articoli 50-54

Prestazione di servizi

Articoli 55-60

Altre questioni connesse al titolo V dell'accordo

Articoli 61-73

Ravvicinamento e applicazione della legislazione

Articolo 74

Concorrenza

Articoli 75-76

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

Articoli 77-78

Appalti pubblici

Articolo 79

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

Articolo 96

Protezione dei consumatori

Articolo 81

4.

Questioni economico-finanziarie e statistiche

Pagamenti correnti e circolazione di capitali

Articoli 64-66

Politica economica

Articolo 94

Cooperazione nel settore statistico

Articolo 95

Promozione e tutela degli investimenti

Articolo 98

 

Cooperazione finanziaria

Articoli 121-125

5.

Giustizia, libertà e sicurezza

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Articolo 83

Diritti fondamentali, comprese la lotta contro la discriminazione e la protezione dei dati

Articoli 3, 4 e 84

Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Articolo 83

Visti, controllo delle frontiere/dei confini territoriali, asilo e migrazione

Articoli 85-86

Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione

Articoli 87-88

Riciclaggio di denaro

Articolo 89

Stupefacenti

Articolo 90

Lotta al terrorismo

Articolo 92

Prevenzione della criminalità organizzata e di altre attività illecite

Articolo 91

6.

Innovazione, società dell'informazione e politica sociale

 

 

 

Condizioni di lavoro e pari opportunità

Articolo 82

Cooperazione nel settore sociale

Articolo 106

Istruzione e formazione

Articolo 107

Cooperazione culturale

Articolo 108

Cooperazione nel settore audiovisivo

Articolo 109

 

Società dell'informazione

Articolo 110

 

Reti e servizi di comunicazione elettronica

Articolo 111

 

Informazione e comunicazione

Articolo 112

 

Ricerca e sviluppo tecnologico

Articolo 118

7.

Trasporti, energia, ambiente e sviluppo regionale

Trasporti

Articolo 113

 

Energia

Articolo 114

 

Ambiente

Articolo 115

 

Cambiamenti climatici

Articolo 116

 

Protezione civile

Articolo 117

Sviluppo regionale e locale

Articolo 119

Struttura dei gruppi speciali

Denominazione

Competenze

Articolo dell'accordo

Gruppo speciale per la riforma della pubblica amministrazione

Riforma della pubblica amministrazione

Articolo 120

Gruppo speciale sulla normalizzazione (1)

Miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni del Kosovo con la Serbia e cooperazione efficace con la missione PSDC dell'UE, per tutto il tempo in cui questa sarà presente

Articolo 5


(1)  Questo gruppo speciale non sostituisce il dialogo tra Pristina e Belgrado condotto sotto l'egida dell'alto rappresentante.

ALLEGATO II

Mandato dei sottocomitati e dei gruppi speciali UE — Kosovo  (*1)

Composizione e presidenza

I sottocomitati e i gruppi speciali per la riforma della pubblica amministrazione (RPA) e sulla normalizzazione sono composti da rappresentanti della Commissione europea, del servizio europeo per l'azione esterna nel caso del gruppo speciale sulla normalizzazione, e da rappresentanti del Kosovo. Entrambe le parti si alternano alla presidenza. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni dei sottocomitati e dei gruppi speciali per la RPA e sulla normalizzazione.

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria dei sottocomitati e dei gruppi speciali sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea, o del servizio europeo per l'azione esterna nel caso del gruppo speciale sulla normalizzazione, e da un funzionario del Kosovo.

Tutte le comunicazioni riguardanti i sottocomitati e i gruppi speciali sono trasmesse ai segretari dei sottocomitati interessati e dei gruppi speciali.

Riunioni

I sottocomitati e i gruppi speciali si riuniscono quando lo richiedono le circostanze, previo accordo di entrambe le parti. Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni dei sottocomitati o dei gruppi speciali.

Previo accordo delle parti, i sottocomitati e i gruppi speciali hanno facoltà di invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

Ordine del giorno e documenti giustificativi

Il presidente e i due segretari preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi 35 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

In seguito all'accordo sull'ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione il segretario del Kosovo presenta al segretario della Commissione europea, o del servizio europeo per l'azione esterna nel caso del gruppo speciale sulla normalizzazione, la necessaria documentazione scritta in funzione degli elementi concordati nell'ordine del giorno provvisorio.

Qualora il termine di cui al terzo paragrafo non sia rispettato, la riunione è automaticamente annullata senza ulteriore avviso.

Settori di competenza

I sottocomitati esaminano le questioni connesse ai settori dell'accordo elencati nella struttura dei sottocomitati pluridisciplinari. I progressi in materia di ravvicinamento e applicazione della legislazione devono essere valutati per tutti i settori. I sottocomitati esaminano gli eventuali problemi incontrati nei settori di loro competenza e suggeriscono le misure del caso.

I sottocomitati permettono inoltre di fornire ulteriori chiarimenti sull'acquis e di esaminare i progressi compiuti dal Kosovo nell'allineare l'acquis conformemente agli impegni assunti a norma dell'accordo.

Il gruppo speciale per la RPA discute delle questioni inerenti alla riforma della pubblica amministrazione e suggerisce le misure del caso. Il gruppo speciale sulla normalizzazione esamina le questioni relative al miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni del Kosovo con la Serbia e alla cooperazione efficace con la missione di politica di sicurezza e di difesa comune, per tutto il tempo in cui questa sarà presente, e suggerisce le misure del caso.

Verbale

Per ciascuna riunione si redige un verbale, che viene approvato dopo la riunione. Una copia del verbale è inviata dai segretari del sottocomitato o del gruppo speciale al segretario del comitato di stabilizzazione e di associazione.

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni dei sottocomitati e dei gruppi speciali non sono pubbliche.


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


28.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/41


DECISIONE (UE) 2016/1233 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2016

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo cipriota,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), 2015/190 (2) e 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Georgios GEORGIOU.

(3)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Kyriakos CHATZITTOFIS a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quale membro:

sig. Kyriakos CHATZITTOFIS, Mayor of Agios Athanasios,

e

b)

quale supplente:

sig. Stavros YEROLATSITES, Municipal Councilor, Strovolos Municipality.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


28.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/42


DECISIONE (UE) 2016/1234 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2016

relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), 2015/190 (2) e 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati sulla cui base il sig. Carlo FIDANZA (Assessore di Veleso (CO)) e il sig. Giuseppe VARACALLI (Sindaco del Comune di Gerace (RC)) sono stati proposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

Sig. Carlo FIDANZA, Consigliere del Comune di Rosazza (BI) (modifica del mandato),

Sig. Giuseppe VARACALLI, Consigliere del Comune di Gerace (RC) (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


28.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/43


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1235 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2016

che autorizza un laboratorio nella Repubblica di Corea ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti

[notificata con il numero C(2016) 4665]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/258/CE designa l'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici. L'AFSSA è stata ora integrata nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), in Francia.

(2)

La decisione 2000/258/CE dispone, tra l'altro, che l'ANSES valuti i laboratori dei paesi terzi che hanno presentato domanda di autorizzazione a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.

(3)

L'autorizzazione rilasciata il 9 febbraio 2007 conformemente alla decisione 2000/258/CE al laboratorio Choong Ang Vaccine di Daejeon è stata revocata in conformità alla decisione 2010/436/UE della Commissione (2), in seguito alla relazione di valutazione sfavorevole del 29 settembre 2015 redatta dall'ANSES per tale laboratorio e sottoposta alla Commissione.

(4)

L'autorità competente nella Repubblica di Corea ha presentato una nuova domanda di autorizzazione per il laboratorio Choong Ang Vaccine di Daejeon, e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 21 marzo 2016.

(5)

Risulta quindi opportuno autorizzare tale laboratorio ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, il seguente laboratorio è autorizzato a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

Choong Ang Vaccine laboratory

1476-37 Yuseong-daero Yuseong-gu

Daejeon, 34055

Repubblica di Corea

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2016.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

(2)  Decisione 2010/436/UE della Commissione, del 9 agosto 2010, recante applicazione della decisione 2000/258/CE del Consiglio riguardo alle prove di competenza finalizzate a mantenere le autorizzazioni dei laboratori ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 209 del 10.8.2010, pag. 19).


28.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1236 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2016

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia

[notificata con il numero C(2016) 4983]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(2)

Nel giugno e nel luglio 2016 si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali nelle zone delle contee di Jekabpils, Baldones e Riga, in Lettonia, altri casi nelle popolazioni di cinghiali nelle zone delle contee di Pärnu, Harju e Rapla, in Estonia, e un caso nelle popolazioni di cinghiali nella zona di Czyże, in Polonia. Tali zone sono elencate nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, nelle strette vicinanze delle zone elencate nella parte II di tale allegato. Alcune zone di Estonia, Lettonia e Polonia elencate nella parte I dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II e alcune nuove zone della Lettonia dovrebbero essere elencate nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(3)

Nel giugno e nel luglio 2016 si sono verificati ulteriori focolai di peste suina africana nei suini domestici nelle contee di Jõgeva e Lääne-Viru, in Estonia, pertanto alcune zone dell'Estonia attualmente elencate nella parte II dovrebbero essere ora elencate nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(4)

Nel giugno e nel luglio 2016 si sono verificati ulteriori focolai di peste suina africana nei suini domestici nelle zone di Elektrėnai, Anykšciu e Kruonio, in Lituania. Tali zone sono attualmente elencate nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Di conseguenza, per quanto riguarda la Lituania, alcune zone elencate nella parte II dovrebbero essere elencate nella parte III dell'allegato.

(5)

Nel giugno e nel luglio 2016 si sono verificati ulteriori focolai di peste suina africana nei suini domestici nella zona di Hajnówka, in Polonia. Tale zona è attualmente elencata nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Di conseguenza, per quanto riguarda la Polonia, l'attuale elenco presente nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe essere esteso a sud e alcune zone elencate nelle parti I e II dovrebbero essere elencate nella parte III dell'allegato.

(6)

L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali colpite dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoosanitari rappresentati da tale malattia in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di lotta contro la malattia possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana nonché per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Īslīces, Gailīšu, Brunavas e Ceraukstes,

nel comune (novads) di Dobeles, le frazioni (pagasti) di Jaunbērzes, Dobeles e Bērzes,

nel comune (novads) di Jelgavas le frazioni (pagasti) di Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas e Sesavas,

nel comune (novads) di Tukuma, le frazioni (pagasti) di Slampes e Džūkstes,

il comune (novads) di Engures,

il comune (novads) di Rundāles,

il comune (novads) di Stopiņu,

la città (republikas pilsēta) di Jelgava,

la città (republikas pilsēta) di Jūrmala,

la cittadina (pilsēta) di Bauska,

2.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnijos) di Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus e Juodaičių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnijos) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevežys, la parte delle frazioni (seniūnijos) di Krekenavos situata a ovest del fiume Nevėžis,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnijos) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų e Šiluvos,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnijos) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis,

il comune (savivaldybė) di Kalvarija,

il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda,

il comune (savivaldybė) di Marijampolė.

3.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

i comuni (gminy) di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów,

i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady e Dobrzyniewo Duże nella provincia (powiat) di Białystok,

le parti del comune (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka,

i comuni (gminy) di Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie con la città di Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo e Ciechanowiec nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,

la provincia (powiat) di Sejny,

i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki,

il comune (gmina) di Rutki nella provincia (powiat) di Zambrów,

i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka,

i comuni (gminy) di Brańsk con la città di Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, la parte del comune di Bielsk Podlaski situata a ovest della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada numero 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la città di Bielsk Podlaski, la parte del comune di Orla situata a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk, la provincia (powiat) di Białystok,

la provincia (powiat) di Suwałki,

la provincia (powiat) di Mońki,

la provincia (powiat) di Siemiatycze.

PARTE II

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la città (linn) di Kallaste,

la città (linn) di Rakvere,

la città (linn) di Tartu,

la città (linn) di Viljandi,

la contea (maakond) di Harjumaa, esclusa la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20), il comune (vald) di Aegviidu, il comune (vald) di Anija,

la contea (maakond) di IDA-Virumaa,

la contea (maakond) di Läänemaa,

la contea (maakond) di Pärnumaa,

la contea (maakond) di Põlvamaa,

la contea (maakond) di Raplamaa,

la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a nord della strada n. 1 (E20),

la parte del comune (vald) di Pärsti situata a ovest della strada n. 24126,

la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a ovest della strada n. 49,

la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Tartu situata a est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a ovest della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),

il comune (vald) di Abja,

il comune (vald) di Alatskivi,

il comune (vald) di Avanduse,

il comune (vald) di Haaslava,

il comune (vald) di Haljala,

il comune (vald) di Halliste,

il comune (vald) di Kambja,

il comune (vald) di Karksi,

il comune (vald) di Koonga,

il comune (vald) di Kõpu,

il comune (vald) di Laekvere,

il comune (vald) di Luunja,

il comune (vald) di Mäksa,

il comune (vald) di Märjamaa,

il comune (vald) di Meeksi,

il comune (vald) di Peipsiääre,

il comune (vald) di Piirissaare,

il comune (vald) di Rägavere,

il comune (vald) di Rakvere,

il comune (vald) di Saksi,

il comune (vald) di Sõmeru,

il comune (vald) di Vara,

il comune (vald) di Vihula,

il comune (vald) di Võnnu.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Mežotnes, Codes, Dāviņu e Vecsaules,

Nel comune (novads) di Jelgavas, la frazione (pagasts) di Valgunde,

nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Skultes, Vidrižu, Limbažu e Umurgas,

nel comune (novads) di Salacgrīvas, la frazione di Liepupes,

il comune (novads) di Ādažu,

il comune (novads) di Aizkraukles, il comune (novads) di Aknīstes,

il comune (novads) di Alūksnes,

il comune (novads) di Amatas,

il comune (novads) di Apes,

il comune (novads) di Babītes,

il comune (novads) di Baldones,

il comune (novads) di Baltinavas,

il comune (novads) di Balvu;

il comune (novads) di Carnikavas,

il comune (novads) di Cēsu,

il comune (novads) di Cesvaines,

il comune (novads) di Ērgļu,

il comune (novads) di Garkalnes,

il comune (novads) di Gulbenes,

il comune (novads) di Iecavas,

il comune (novads) di Ikšķiles,

il comune (novads) di Ilūkstes,

il comune (novads) di Inčukalna, il comune (novads) di Jaunjelgavas,

il comune (novads) di Jaunpiebalgas,

il comune (novads) di Jēkabpils,

il comune (novads) di Ķeguma,

il comune (novads) di Ķekavas,

il comune (novads) di Kocēnu,

il comune (novads) di Kokneses,

il comune (novads) di Krimuldas,

il comune (novads) di Krustpils,

il comune (novads) di Lielvārdes,

il comune (novads) di Līgatnes, il comune (novads) di Līvānu,

il comune (novads) di Lubānas,

il comune (novads) di Madonas,

il comune (novads) di Mālpils,

il comune (novads) di Mārupes,

il comune (novads) di Neretas,

il comune (novads) di Ogres,

il comune (novads) di Olaines,

il comune (novads) di Ozolnieki,

il comune (novads) di Pārgaujas,

il comune (novads) di Pļaviņu,

il comune (novads) di Priekuļu,

il comune (novads) di Raunas,

il comune (novads) di Ropažu,

il comune (novads) di Rugāju,

il comune (novads) di Salas,

il comune (novads) di Salaspils,

il comune (novads) di Saulkrastu,

il comune (novads) di Sējas,

il comune (novads) di Siguldas,

il comune (novads) di Skrīveru,

il comune (novads) di Smiltenes,

il comune (novads) di Varakļānu,

il comune (novads) di Vecpiebalgas,

il comune (novads) di Vecumnieku,

il comune (novads) di Viesītes,

il comune (novads) di Viļakas,

la cittadina (pilsēta) di Limbaži.

la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils,

la città (republikas pilsēta) di Valmiera.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Kavarskas, Kurkliai e la parte di Anykščiai situata a sud-ovest delle strade n. 121 e n. 119,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnijos) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi (kaimai) di Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos e Kėdainių miesto,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio e la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a est del fiume Nevėžis,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai le frazioni (seniūnijos) di Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, le frazioni (seniūnijos) di Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių, Kuodiškių,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

nel comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus le frazioni (seniūnijos) di Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Prienai,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Druskininkai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Molėtai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai,

il comune (savivaldybė) di Birštonas,

il comune (savivaldybe) di Visaginas.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków e Zabłudów nella provincia (powiat) di Białystok,

i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka,

il comune (gmina) di Lipsk nella provincia (powiat) di Augustów,

il comune (gmina) di Dubicze Cerkiewne, le parti del comune (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka,

la parte del comune (gmina) di Bielsk Podlaski situata a est della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada numero 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la parte del comune di Orla situata a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk.

PARTE III

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la città (linn) di Elva,

la città (linn) di Võhma,

la contea (maakond) di Jõgevamaa,

la contea (maakond) di Järvamaa,

la contea (maakond) di Valgamaa,

la contea (maakond) di Võrumaa,

la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20),

la parte del comune (vald) di Pärsti situata a est della strada n. 24126,

la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a est della strada n. 49,

la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Tartu situata a ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a est della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),

il comune (vald) di Aegviidu,

il comune (vald) di Anija,

il comune (vald) di Kadrina,

il comune (vald) di Kolga-Jaani,

il comune (vald) di Konguta,

il comune (vald) di Kõo,

il comune (vald) di Laeva,

il comune (vald) di Nõo,

il comune (vald) di Paistu,

il comune (vald) di Puhja,

il comune (vald) di Rakke,

il comune (vald) di Rannu,

il comune (vald) di Rõngu,

il comune (vald) di Saarepeedi,

il comune (vald) di Tapa,

il comune (vald) di Tähtvere,

il comune (vald) di Tarvastu,

il comune (vald) di Ülenurme,

il comune (vald) di Väike-Maarja.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Viļķenes, Pāles e Katvaru,

nel comune (novads) di Salacgrīvas, le frazioni (pagasti) di Ainažu e Salacgrīvas,

il comune (novads) di Aglonas,

il comune (novads) di Alojas,

il comune (novads) di Beverīnas,

il comune (novads) di Burtnieku,

il comune (novads) di Ciblas,

il comune (novads) di Dagdas,

il comune (novads) di Daugavpils,

il comune (novads) di Kārsavas,

il comune (novads) di Krāslavas,

il comune (novads) di Ludzas,

il comune (novads) di Mazsalacas,

il comune (novads) di Naukšēnu,

il comune (novads) di Preiļu,

il comune (novads) di Rēzeknes,

il comune (novads) di Riebiņu,

il comune (novads) di Rūjienas,

il comune (novads) di Strenču,

il comune (novads) di Valkas;

il comune (novads) di Vārkavas,

il comune (novads) di Viļānu,

il comune (novads) di Zilupes,

la città (republikas pilsēta) di Daugavpils;

la città (republikas pilsēta) di Rēzekne,

la cittadina (pilsēta) di Ainaži,

la cittadina (pilsēta) di Salacgrīva.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio e la parte della frazione di Anykščiai situata a nord-est delle strade n. 121 e n. 119,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus, la frazione (seniūnija) di Butrimonių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnijos) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi (kaimai) di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai e Žeimių miestelis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, la frazione (seniūnija) di Pelėdnagių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai, le frazioni (seniūnijos) di Jiezno, Stakliškių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Miežiškių e Raguvos,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, le parti della frazione di Sudervė e Dūkštai situate a sud-ovest della strada n. 171,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Užpalių, Vyžuonų, Leliūnų,

il comune (savivaldybė) di Elektrėnai,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

i comuni (gminy) di Czyże, Białowieża, Hajnówka con la città di Hajnówka, Narew e Narewka nella provincia (powiat) di Hajnówka.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.»


Rettifiche

28.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/56


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/973 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del bislisinato di zinco quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 18 giugno 2016 )

Pagina 23, nell'allegato, quarta riga della quarta colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi»

anziché:

«[…] lisina.»

leggasi:

«[…] lisina-HCl.»