ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 198

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
23 luglio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/1197 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

1

 

 

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/1198 della Commissione, del 22 luglio 2016, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 )

10

 

*

Regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione, del 22 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'approvazione operativa della navigazione basata su requisiti di prestazione, la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi dati e le operazioni fuori costa effettuate da elicotteri e che rettifica tale regolamento

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1200 della Commissione, del 22 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

38

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2016/1201 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 13 luglio 2016, che nomina i membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

40

 

*

Decisione (UE) 2016/1202 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare il sistema di trattamento preferenziale accordato all'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria

43

 

*

Decisione (UE) 2016/1203 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

44

 

*

Decisione (UE) 2016/1204 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

45

 

*

Decisione (UE) 2016/1205 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

46

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1206 del Consiglio, del 18 luglio 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE che autorizza la Romania a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

47

 

*

Decisione (PESC) 2016/1207 del comitato politico e di sicurezza, del 20 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016) ( *1 )

49

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio del 18 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran ( GU L 274 del 18.10.2015 )

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(*1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

23.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/1


DECISIONE (UE) 2016/1197 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica di Kiribati dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

(2)

Tale menzione della Repubblica di Kiribati è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)

Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Kiribati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»).

(4)

I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 17 dicembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura dello stesso, con scambio di lettere, il 6 maggio 2015 da parte della Repubblica di Kiribati e il 10 giugno 2015 da parte dell'Unione.

(5)

È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»), con riserva della conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. DIESCHBOURG


(1)  Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


23.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/3


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e

LA REPUBBLICA DI KIRIBATI, in seguito denominata «Kiribati»,

in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Kiribati, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Kiribati per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Kiribati che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)   «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

b)   «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

c)   «cittadino di Kiribati»: chiunque possieda la cittadinanza di Kiribati;

d)   «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Kiribati senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini di Kiribati titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Kiribati possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Kiribati o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).

Per la suddetta categoria di persone, Kiribati può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.

3.   L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Kiribati si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4.   L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5.   Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Kiribati.

Articolo 4

Durata del soggiorno

1.   I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Kiribati per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   I cittadini di Kiribati possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.

I cittadini di Kiribati possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

3.   Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Kiribati e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1.   Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2.   Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6

Comitato misto di gestione dell'accordo

1.   Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito denominato «il comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Kiribati. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2.   Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:

a)

controlla l'applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Kiribati

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Kiribati, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4.   Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.

5.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6.   Kiribati può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

7.   L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и трети юни през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvacátého třetího června dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende juni to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twenty-third day of June in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré giugno duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit trešajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év június havának huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drieëntwintig juni tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de junho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei iunie două mii șaisprezece.

V Bruseli dvadsiateho tretieho júna dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne triindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje juni år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou Unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Република Кирибати

Por la República de Kiribati

Za Republiku Kiribati

Por Republikken Kiribati

Für die Republik Kiribati

Kiribati Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Kιριμπάτι

For the Republic of Kiribati

Pour la République de Kiribati

Za Republiku Kiribati

Per la Repubblica di Kiribati

Kiribati Republikas vārdā –

Kiribačio Respublikos vardu

Kiribati Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Kiribati

Voor de Republiek Kiribati

W imieniu Republiki Kiribati

Pela República da Quiribáti

Pentru Republica Kiribati

Za Kiribatskú republiku

Za Republiko Kiribati

Kiribatin tasavallan puolesta

För Republiken Kiribati

Image 2


(1)   GUUE L 149 del 20.5.2014, pag. 67.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GUUE L 81 del 21.3.2001, pag. 1).


DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Kiribati, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE

SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

gente d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente),

sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,

giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e

tirocinanti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.


DICHIARAZIONE COMUNE

SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


DICHIARAZIONE COMUNE

SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Kiribati, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.


REGOLAMENTI

23.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/10


REGOLAMENTO (UE) 2016/1198 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2016

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, al numero d'ordine 57, il metilisotiazolinone è autorizzato come conservante nei prodotti cosmetici a concentrazioni non superiori allo 0,01 % p/p (100 ppm).

(2)

Il 12 dicembre 2013 (2) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere sulla sicurezza del metilisotiazolinone (solo sensibilizzazione).

(3)

Il CSSC ha concluso che i dati clinici attualmente disponibili indicano che una concentrazione di 100 ppm di metilisotiazolinone nei prodotti cosmetici non è sicura per il consumatore. Per i prodotti cosmetici da non sciacquare, comprese le salviette umidificate, non sono state dimostrate in modo adeguato concentrazioni sicure di metilisotiazolinone per quanto riguarda l'induzione o l'elicitazione di allergia da contatto.

(4)

Alla luce del suddetto parere del CSSC è importante affrontare l'aumento dell'incidenza di allergie indotte dal metilisotiazolinone e tale sostanza dovrebbe pertanto essere vietata nei prodotti da non sciacquare.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

(6)

L'applicazione del suddetto divieto dovrebbe essere differita per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare è opportuno concedere alle imprese sei mesi di tempo per l'immissione sul mercato di prodotti conformi e per il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 12 febbraio 2017 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento possono essere immessi e messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  SCCS/1521/13 revisione 27 marzo 2014.


ALLEGATO

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, il numero d'ordine 57 è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«57

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Methylisothiazolinone (1)

2682-20-4

220-239-6

Prodotti da sciacquare

0,01 %

 

 


(1)  Il metilisotiazolinone è disciplinato anche all'allegato V, numero d'ordine 39, in una miscela con il metilcloroisotiazolinone. I due numeri d'ordine si escludono reciprocamente: l'impiego della miscela di metilcloroisotiazolinone (e) metilisotiazolinone è incompatibile con l'impiego del solo metilisotiazolinone nello stesso prodotto.»


23.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/13


REGOLAMENTO (UE) 2016/1199 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'approvazione operativa della navigazione basata su requisiti di prestazione, la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi dati e le operazioni fuori costa effettuate da elicotteri e che rettifica tale regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce condizioni per l'impiego in sicurezza dell'aeromobile.

(2)

Le informazioni o i dati aeronautici inesatti confluiti nei sistemi di bordo dell'aeromobile possono comportare rischi significativi per la sicurezza del volo. È pertanto auspicabile garantire che i fornitori di servizi dati trattino le informazioni e i dati aeronautici in modo tale da garantire la loro qualità e soddisfare i requisiti stabiliti dai costruttori degli aeromobili per l'uso previsto degli utenti dello spazio aereo.

(3)

Il regolamento (UE) n. 965/2012 richiede un'approvazione specifica per tutte le operazioni di navigazione basata su requisiti di prestazione (performance-based navigation — PBN), ad eccezione di alcuni metodi di navigazione di base. I casi che richiedono l'approvazione specifica dovrebbero essere notevolmente ridotti al fine di alleggerire gli oneri economici e amministrativi non necessari che gravano sugli operatori dell'aviazione generale, tenendo in considerazione l'esperienza e la maturità già raggiunte nelle operazioni di avvicinamento che utilizzano il sistema globale di navigazione satellitare («GNSS») e al fine di garantire la coerenza con i più recenti standard di sicurezza internazionali.

(4)

Per facilitare il rispetto da parte degli operatori delle norme in materia di trasporto di merci pericolose nonché di quelle relative ai sistemi di vincolo per la parte superiore del busto sui sedili per i membri dell'equipaggio e sui sedili passeggeri di alcuni piccoli aerei e, di conseguenza, per migliorarne la sicurezza, è necessario adattare tali norme al tipo di operazione e alla complessità dell'aeromobile utilizzato.

(5)

A norma del regolamento (UE) n. 965/2012 determinati piccoli operatori non commerciali devono istituire un sistema di gestione all'interno della loro organizzazione, in quanto gestiscono aeromobili a motore complessi. In alcuni casi però, come quelli relativi alle operazioni non commerciali con aeromobili a biturboelica più leggeri, tali operatori possono incontrare difficoltà ad attuare i requisiti del sistema di gestione di cui all'allegato III di detto regolamento. Dato che l'impegno di conformità richiesto da parte di tali operatori è sproporzionato rispetto ai benefici che l'attuazione di detti requisiti apporta alla sicurezza delle loro operazioni, i suddetti operatori dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 965/2012 e, al contrario, essere autorizzati a conformarsi alle prescrizioni di cui all'allegato VII del medesimo regolamento. Per coerenza, anche le organizzazioni di addestramento che svolgono attività di addestramento al volo sugli stessi aeromobili a biturboelica più leggeri dovrebbero essere autorizzate a conformarsi alle prescrizioni di cui all'allegato VII.

(6)

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 965/2012 prescrive il trasporto e l'utilizzo di ossigeno in caso di volo al di sopra di una determinata altitudine di pressione. In base al principio di differenziazione del rischio, laddove il livello di protezione normativa offerto ai soggetti interessati dipenda dalla loro capacità di valutare e controllare i rischi, la necessità di ossigeno in aeromobili non pressurizzati impegnati in operazioni non commerciali dovrebbe essere determinata dal pilota di tali aeromobili tenendo conto di taluni fattori oggettivi.

(7)

Le operazioni fuori costa effettuate da elicotteri («HOFO») presentano alcuni rischi specifici per la sicurezza che non sono adeguatamente presi in considerazione dal regolamento (UE) n. 965/2012 nella sua versione attuale. Alcuni Stati membri adottano pertanto prescrizioni supplementari, compreso l'impiego obbligatorio delle nuove tecnologie, per attenuare detti rischi e mantenere i livelli di sicurezza. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e assicurare la parità di condizioni per gli operatori aerei, dovrebbero tuttavia essere stabilite misure comuni di sicurezza a livello di Unione, tenendo conto dell'esperienza acquisita a livello nazionale nonché degli sviluppi nel settore delle operazioni effettuate da elicotteri fuori costa.

(8)

Nel regolamento (UE) n. 965/2012 sono stati individuati anche alcuni errori di natura redazionale, che hanno determinato difficoltà di attuazione.

(9)

Il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.

(10)

È necessario concedere agli operatori interessati e alle autorità competenti degli Stati membri un lasso di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove norme in materia di informazioni e dati aeronautici e di operazioni effettuate da elicotteri fuori costa.

(11)

La Commissione intende rivedere le norme relative ai palloni e agli alianti stabilite nel regolamento (UE) n. 965/2012 nel contesto dell'iniziativa intesa all'elaborazione di una normativa più semplice, snella e migliore in tema di aviazione civile. I lavori preparatori per detta revisione sono attualmente in corso. La data di applicazione di tali norme dovrebbe pertanto essere adattata in modo da garantire che la summenzionata revisione possa essere portata a termine e dette norme possano essere modificate, se del caso, prima che inizino ad essere applicate.

(12)

Ai fini della chiarezza del diritto e dell'attuazione armonizzata dei requisiti comuni in tutta l'Unione, le date di applicazione di tali requisiti dovrebbero essere fisse, o immediatamente al momento dell'entrata in vigore o in una fase successiva. Le misure transitorie e i compiti che devono essere debitamente attuati da tutti gli Stati membri dovrebbero essere inclusi nell'atto giuridico, in modo da evitare problematiche e incertezze giuridiche. La possibilità di fare ricorso alle clausole di esenzione previste in alcuni regolamenti di esecuzione della Commissione nel settore della sicurezza aerea, qualora assolutamente necessaria, dovrebbe essere limitata a casi debitamente giustificati e dovrebbe invece essere impiegato un sistema prevedibile e trasparente. È pertanto fondamentale che il regolamento (UE) n. 965/2012 sia modificato per tener conto di tali considerazioni.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono basate sui pareri (3) espressi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008, articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e articolo 19, paragrafo 1.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

1)

l'articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:

a)

il termine «e» alla fine della lettera e) è soppresso;

b)

è aggiunta la lettera g) seguente:

«g)

elicotteri utilizzati per operazioni fuori costa (HOFO).»;

2)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga all'articolo 5, gli Stati membri possono continuare, fino al 30 giugno 2018, a esigere un'approvazione specifica e requisiti supplementari sotto il profilo delle procedure, della dotazione, delle qualifiche dell'equipaggiamento e della formazione per quanto riguarda le operazioni CAT fuori costa effettuate da elicotteri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Agenzia i requisiti supplementari previsti per queste approvazioni specifiche. Tali requisiti non possono essere meno restrittivi di quelli previsti agli allegati III e IV.»;

b)

il paragrafo 7 è soppresso;

c)

sono aggiunti i paragrafi 8 e 9 seguenti:

«8.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, prima frase, gli operatori di velivoli a motore complessi aventi una massa massima certificata al decollo (MCTOM) uguale o inferiore a 5 700 kg, equipaggiati con motori a turboelica, impiegati in operazioni non commerciali, utilizzano tali velivoli solo a norma dell'allegato VII.

9.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), le organizzazioni di addestramento, quando svolgono attività di addestramento al volo su velivoli a motore complessi aventi una massa massima certificata al decollo (MCTOM) uguale o inferiore a 5 700 kg, equipaggiati con motori a turboelica, utilizzano tali velivoli a norma dell'allegato VII.»;

3)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 ottobre 2012, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.

2.   Gli allegati II e VII si applicano alle operazioni non commerciali con palloni e alianti a decorrere dal 25 agosto 2013, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II e VII alle operazioni non commerciali con palloni a decorrere dall'8 aprile 2018 e alle operazioni non commerciali con alianti a decorrere dall'8 aprile 2019 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso.

3.   Gli allegati II, III, VII e VIII si applicano alle operazioni specializzate con palloni e alianti a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II, III, VII e VIII alle operazioni specializzate con palloni a decorrere dall'8 aprile 2018 e alle operazioni specializzate con alianti a decorrere dall'8 aprile 2019 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso.

4.   Gli allegati II, III, VII e VIII si applicano alle operazioni specializzate con velivoli ed elicotteri a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II, III, VII e VIII alle operazioni specializzate con velivoli ed elicotteri a decorrere dal 21 aprile 2017 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso.

5.   Gli allegati II, III e IV si applicano alle:

a)

operazioni CAT che iniziano e si concludono nello stesso aeroporto o sito operativo con velivoli con prestazioni di classe B o elicotteri non complessi a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II, III e IV alle operazioni CAT che iniziano e si concludono nello stesso aeroporto o sito operativo con velivoli con prestazioni di classe B o elicotteri non complessi a decorrere dal 21 aprile 2017 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso;

b)

operazioni CAT con palloni e alianti a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II, III e IV alle operazioni CAT con palloni a decorrere dall'8 aprile 2018 e alle operazioni CAT con alianti a decorrere dall'8 aprile 2019 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso.

6.   Durante i periodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, a seconda del caso, le disposizioni seguenti:

a)

a decorrere dalla data di entrata in vigore dei requisiti di cui al presente regolamento le autorità competenti adottano misure graduali ed efficaci per conformarsi a tali requisiti, anche adeguando i rispettivi sistemi di organizzazione e di gestione, la formazione del personale, le procedure e i manuali nonché i programmi di sorveglianza;

b)

gli operatori adeguano i rispettivi sistemi di gestione, i programmi di formazione, le procedure e i manuali per renderli conformi ai requisiti di cui al presente regolamento, se pertinente, entro la data di applicazione di tali requisiti;

c)

fino alla data di applicazione dei requisiti pertinenti di cui al presente regolamento, gli Stati membri continuano a rilasciare, rinnovare o modificare certificati, autorizzazioni e approvazioni in conformità alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore di tali requisiti o, nel caso di operazioni CAT che iniziano e si concludono nello stesso aeroporto o sito operativo con velivoli con prestazioni di classe B o elicotteri non complessi, conformemente:

all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 e relative deroghe nazionali, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3922/91, per i velivoli, e

alle norme nazionali per gli elicotteri;

d)

i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati dagli Stati membri prima della data di applicazione dei requisiti pertinenti di cui al presente regolamento si considerano rilasciati in conformità a tali requisiti. Essi saranno tuttavia sostituiti dai certificati, dalle autorizzazioni e dalle approvazioni rilasciati, ove opportuno, a norma del presente regolamento entro sei mesi dalla data di applicazione dei requisiti pertinenti del presente regolamento;

e)

gli operatori soggetti a un obbligo di dichiarazione in conformità al presente regolamento presentano le loro dichiarazioni entro la data di applicazione dei requisiti pertinenti del presente regolamento.»;

4)

gli allegati I, II, IV, V, VI, VII e VIII sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così rettificato:

1)

nell'allegato IV (parte CAT), CAT.POL.A.240, lettera b), il paragrafo 4) è sostituito dal seguente:

«4)

l'equipaggio di condotta deve avere una conoscenza adeguata della rotta e delle procedure da utilizzare conformemente al capo FC della parte ORO.»;

2)

nell'allegato VII (parte NCO), il testo della norma NCO.GEN.103 è sostituito dal seguente:

«I voli introduttivi di cui all'articolo 6, paragrafo 4 bis, lettera c), del presente regolamento, quando vengono effettuati in conformità al presente allegato, devono:

a)

iniziare e concludersi nello stesso aeroporto o sito operativo, ad eccezione di palloni e alianti;

b)

essere operati in VFR di giorno;

c)

essere controllati da una persona designata responsabile della sicurezza; e

d)

essere conformi alle altre condizioni stabilite dall'autorità competente.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2016.

Tuttavia:

a)

l'articolo 1, paragrafo 1, e il punto 1, lettere a), b), c) e d), il punto 2, lettera c), il punto 3, lettere a), e), g), m), n) e o), il punto 4, lettera c), il punto 5, lettere d), j), k) e l), il punto 7, lettere d), k) e l), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2018;

b)

il punto 3, lettere l) e q), il punto 5, lettere i) e n), il punto 6, lettere k) e n), il punto 7, lettere j) e n), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(3)   European Aviation Safety Agency Opinion No 02/2015 of 12.3.2015 for a Commission Regulation establishing technical requirements and operating procedures for the provision of data to airspace users for the purpose of air navigation (parere n. 02/2015 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 12.3.2015, concernente un regolamento della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure operative per la fornitura di dati agli utenti dello spazio aereo per scopi di navigazione aerea; European Aviation Safety Agency Opinion No 03/2015 of 31.3.2015 for a Commission Regulation on revision of operational approval criteria for Performance Based Navigation (PBN) (parere n. 03/2015 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 31.3.2015, concernente la revisione dei criteri operativi di approvazione per la navigazione PBN); European Aviation Safety Agency Opinion No 04/2015 of 8.5.2015 for a Commission Regulation on specific approval for helicopter offshore operations (parere n. 04/2015 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, dell'8.5.2015, concernente un regolamento della Commissione relativo all'approvazione specifica per le operazioni effettuate fuori costa da elicotteri).


ALLEGATO

Gli allegati I, II, IV, V, VI, VII e VIII del regolamento (UE) n. 965/2012 sono così modificati:

1)

nell'allegato I (Definizioni):

a)

il paragrafo 69) è sostituito dal seguente:

«69)   «ambiente ostile»:

a)

un'area in cui:

i)

un atterraggio forzato non può essere compiuto in sicurezza per l'inadeguatezza della superficie; o

ii)

gli occupanti dell'elicottero non possono essere adeguatamente protetti dagli elementi; o

iii)

i tempi di risposta e la capacità di ricerca e salvataggio non sono assicurati in modo congruo con l'esposizione prevista; o

iv)

c'è un rischio inaccettabile di danni a persone o proprietà in superficie;

b)

in ogni caso, le seguenti aree:

i)

per operazioni su specchi d'acqua, l'area di mare aperto a Nord di 45N e a Sud di 45S, a meno che le zone siano designate quali non ostili dall'autorità responsabile dello Stato in cui vengono effettuate le operazioni; e

ii)

le zone di un'area congestionata, prive di aree idonee per un atterraggio di emergenza in sicurezza»;

b)

il paragrafo 86) è sostituito dal seguente:

«86)

«operazione fuori costa», un'operazione con elicottero che richiede l'effettuazione di una parte sostanziale del volo su aree di mare aperto da o verso una località fuori costa.»;

c)

è inserito il paragrafo 86 bis) seguente:

«86 bis)

«località fuori costa», una installazione destinata a essere utilizzata per le operazioni con elicotteri su una struttura fuori costa fissa o galleggiante o un'imbarcazione.»;

d)

è inserito il paragrafo 86 ter) seguente:

«86 ter)

«area di mare aperto», l'area d'acqua al largo della costa.»;

e)

è inserito il paragrafo 103 bis) seguente:

«103 bis)

«specifica relativa alle prestazioni di navigazione richieste (RNP)», specifica di navigazione per operazioni PBN che comprende un obbligo di monitoraggio e allarme a bordo delle prestazioni di navigazione.»;

2)

nell'allegato II (Parte ARO):

a)

è aggiunta la norma ARO.OPS.240 seguente:

«ARO.OPS.240   Approvazione specifica di RNP AR APCH

a)

Laddove la conformità ai requisiti di cui alla norma SPA.PBN.105 sia stata dimostrata dal richiedente, l'autorità competente rilascia un'approvazione specifica generica o un'approvazione specifica riferita a una procedura per RNP AR APCH.

b)

In caso di approvazione specifica riferita a una procedura, l'autorità competente:

1)

elenca nell'approvazione PBN le procedure di avvicinamento strumentale approvate in determinati aeroporti;

2)

istituisce un coordinamento con le autorità competenti per tali aeroporti, se del caso; e

3)

tiene conto di eventuali crediti derivanti dalle approvazioni specifiche RNP AR APCH già rilasciate al richiedente.»;

b)

l'appendice II è sostituita dalla seguente:

«Appendice II

Image 3

Testo di immagine

Image 4

Testo di immagine
»;

c)

nell'appendice V, la nota 6 del MODELLO AESA 140 è sostituita dalla seguente:

«(6)

Elencare nella presente colonna tutte le operazioni approvate, ad esempio, merci pericolose, LVO, RVSM, PBN, MNPS, HOFO.»;

3)

nell'allegato IV (Parte CAT):

a)

la norma CAT.OP.MPA.120 è soppressa;

b)

è inserita la norma CAT.OP.MPA.126 seguente:

«CAT.OP.MPA.126   Navigazione basata su requisiti di prestazione

L'operatore garantisce che, quando la navigazione basata su requisiti di prestazione (PBN) è necessaria per la rotta o la procedura da seguire:

a)

la specifica di navigazione PBN pertinente è indicata nel manuale di volo del velivolo o in un altro documento approvato dall'autorità di certificazione nell'ambito della valutazione di aeronavigabilità o si basa su tale approvazione; e

b)

l'aeromobile è operato in conformità alla specifica di navigazione pertinente e alle limitazioni contenute nel manuale di volo o nell'altro documento di cui sopra.»;

c)

alla norma CAT.OP.MPA.135, lettera a), il paragrafo 1) è sostituito dal seguente:

«1)

le installazioni nello spazio, le installazioni e i servizi a terra, compresi i servizi meteorologici, sono adeguati alle operazioni previste;»;

d)

alla norma CAT.OP.MPA.175, lettera b):

i)

il paragrafo 6) è sostituito dal seguente:

«6)

le installazioni nello spazio, le installazioni e i servizi a terra richiesti per il volo previsto sono disponibili e adeguati;»

ii)

il termine «e» alla fine del paragrafo 7) è soppresso;

iii)

è inserito il paragrafo 7 bis) seguente:

«7 bis)

Le banche dati di navigazione richieste per la navigazione basata su requisiti di prestazione sono idonee e attuali; e»;

e)

la norma CAT.OP.MPA.181 è sostituita dalla seguente:

«CAT.OP.MPA.181   Selezione di aeroporti e siti operativi — elicotteri

a)

Per i voli in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC), il comandante seleziona un aeroporto alternato al decollo entro un'ora di volo alla velocità normale di crociera qualora non sia possibile ritornare al sito di partenza a causa di condizioni meteorologiche avverse.

b)

Per voli IFR o voli VFR con navigazione tramite mezzi diversi dai riferimenti visivi al suolo, il comandante specifica almeno un aeroporto alternato di destinazione nel piano di volo operativo, a meno che:

1)

per un volo verso un'altra destinazione su terra, la durata del volo e le condizioni meteorologiche siano tali da rendere possibile un avvicinamento e un atterraggio in condizioni meteorologiche di volo a vista (VMC) al tempo stimato di arrivo al sito sul quale si vuole atterrare; o

2)

il sito dove si vuole atterrare sia isolato e non ci sia disponibilità di un sito alternato; in questo caso viene determinato un punto di non ritorno (PNR).

c)

L'operatore sceglie due aeroporti alternati alla destinazione se:

1)

le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche relative all'aeroporto di destinazione indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo, le condizioni meteorologiche saranno inferiori ai minimi di pianificazione applicabili; o

2)

non è disponibile alcuna informazione meteorologica per l'aeroporto di destinazione.

d)

L'operatore indica nel piano di volo operativo gli aeroporti alternati richiesti.»;

f)

è inserita la norma CAT.OP.MPA.182 seguente:

«CAT.OP.MPA.182   Aeroporti di destinazione — Operazioni di avvicinamento strumentale

L'operatore assicura che siano disponibili mezzi sufficienti per navigare e atterrare all'aeroporto di destinazione o a ogni aeroporto alternato di destinazione in caso di perdita di capacità per la prevista operazione di avvicinamento e di atterraggio.»;

g)

alla norma CAT.OP.MPA.247, la lettera b) è soppressa;

h)

la norma CAT.OP.MPA.295 è sostituita dalla seguente:

«CAT.OP.MPA.295   Uso del sistema anticollisione in volo (ACAS)

L'operatore stabilisce le procedure operative e i programmi di addestramento quando l'ACAS è installato e funzionante, in modo che l'equipaggio sia adeguatamente addestrato nella prevenzione delle collisioni e competente nell'uso dell'ACAS II.»;

i)

alla norma CAT.IDE.A.205, lettera a), il paragrafo 3) è sostituito dal seguente:

«3)

una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto su ciascun sedile passeggero e bretelle su ciascuna cuccetta nel caso di velivoli con una MCTOM inferiore a 5 700 kg e con una MOPSC inferiore a nove, con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato per la prima volta l'8 aprile 2015 o in una data successiva;»;

j)

alla norma CAT.IDE.A.205, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto deve:

1)

avere un unico punto di sgancio;

2)

includere, sui sedili per l'equipaggio di cabina minimo richiesto, due cinghie per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente; e

3)

sui sedili per i membri dell'equipaggio di condotta e su ciascun sedile accanto a un sedile pilota:

i)

due cinghie per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente; o

ii)

una cinghia diagonale per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente per i seguenti velivoli:

A)

velivoli con una MCTOM inferiore a 5 700 kg e con una MOPSC inferiore a nove, conformi alle condizioni dinamiche dell'atterraggio di emergenza definite nella specifica di certificazione applicabile;

B)

velivoli con una MCTOM inferiore a 5 700 kg e con una MOPSC inferiore a nove, non conformi alle condizioni dinamiche dell'atterraggio di emergenza definite nella specifica di certificazione applicabile e con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato per la prima volta anteriormente al 28 ottobre 2014; e

C)

velivoli certificati in conformità al CS-VLA o equivalente e al CS-LSA o equivalente.»;

k)

alla norma CAT.IDE.A.345, è aggiunta la lettera f) seguente:

«f)

Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»

l)

La norma CAT.IDE.A.355 è sostituita dalla seguente:

«CAT.IDE.A.355   Gestione delle basi di dati aeronautici

a)

Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.

b)

L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate in tutti i velivoli in cui sono necessarie.

c)

In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi l'operatore informa l'equipaggio di volo e altro personale interessato, garantendo che tali dati non siano utilizzati.»;

m)

alla norma CAT.IDE.H.280, la lettera b) è soppressa;

n)

La norma CAT.IDE.H.295 è sostituita dalla seguente:

«CAT.IDE.H.295   Tute termiche per l'equipaggio

Ciascun membro dell'equipaggio indossa una tuta termica nelle prestazioni di classe 3 in voli sull'acqua oltre la distanza di autorotazione o la distanza dalla costa per effettuare un atterraggio forzato in sicurezza, nei casi in cui le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche disponibili al comandante indichino che la temperatura del mare sarà inferiore a 10 °C durante il volo.»;

o)

la norma CAT.IDE.H.310 è soppressa;

p)

alla norma CAT.IDE.H.345, è aggiunta la lettera e) seguente:

«e)

Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»;

q)

è aggiunta la norma CAT.IDE.H.355 seguente:

«CAT.IDE.A.355   Gestione delle basi di dati aeronautici

a)

Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.

b)

L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate in tutti i velivoli in cui sono necessarie.

c)

In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi l'operatore informa l'equipaggio di volo e altro personale interessato, garantendo che tali dati non siano utilizzati.»;

4)

Nell'allegato V (Parte SPA):

a)

la norma SPA.PBN.100 è sostituita dalla seguente:

«SPA.PBN.100   Operazioni PBN

a)

L'approvazione è richiesta per ciascuna delle seguenti specifiche PBN:

1)

RNP AR APCH; e

2)

RNP 0.3 per le operazioni con elicotteri.

b)

L'approvazione per le operazioni RNP AR APCH consente gli interventi sulle procedure pubbliche di avvicinamento strumentale che soddisfano i criteri di progettazione di procedure ICAO applicabili.

c)

L'approvazione specifica riferita a una procedura per RNP AR APCH o RNP 0.3 è richiesta per le procedure private di avvicinamento strumentale o per le procedure pubbliche di avvicinamento strumentale che non soddisfano i criteri di progettazione di procedure ICAO applicabili o qualora sia prevista dalle pubblicazioni di informazione aeronautica (Aeronautical Information Publication -AIP) o dall'autorità competente.»;

b)

la norma SPA.PBN.105 PBN è sostituita dalla seguente:

«SPA.PBN.105   Approvazione operativa PBN

Al fine di ottenere un'approvazione operativa PBN specifica da parte dell'autorità competente, l'operatore deve fornire le prove che:

a)

l'approvazione di aeronavigabilità pertinente, idonea per l'operazione PBN che si intende effettuare, è specificata nel manuale di volo del velivolo o in un altro documento approvato dall'autorità di certificazione nell'ambito della valutazione di aeronavigabilità o si basa su tale approvazione;

b)

è stato stabilito un programma di addestramento per i membri dell'equipaggio di condotta e per il personale pertinente che partecipa alla preparazione del volo;

c)

è stata effettuata una valutazione di sicurezza;

d)

sono state stabilite le procedure operative che specificano:

1)

l'equipaggiamento da trasportare, incluse le sue limitazioni operative e le corrispondenti voci nella lista dell'equipaggiamento minimo (MEL);

2)

la composizione, le qualifiche e l'esperienza dell'equipaggio di condotta;

3)

le procedure normali, speciali e di contingenza; e

4)

la gestione elettronica dei dati di navigazione;

e)

è stato specificato un elenco di eventi da segnalare; e

f)

è stato istituito un programma gestionale per il controllo delle RNP per le operazioni RNP AR APCH, se del caso.»;

c)

è aggiunto il capo K seguente:

«CAPO K

OPERAZIONI FUORI COSTA EFFETTUATE DA ELICOTTERI

SPA.HOFO.100   Operazioni fuori costa effettuate da elicotteri (HOFO)

I requisiti di cui al presente capo si applicano a:

a)

un operatore di trasporto aereo commerciale in possesso di un COA valido in conformità alla parte ORO;

b)

un operatore che effettua operazioni specializzate che ha dichiarato la sua attività in conformità alla parte ORO; o

c)

un operatore non commerciale che ha dichiarato la sua attività in conformità alla parte ORO;

SPA.HOFO.105   Approvazione per operazioni fuori costa effettuate da elicotteri

a)

Prima di impegnarsi in operazioni a norma del presente capo, l'operatore deve aver ricevuto un'approvazione specifica dall'autorità competente.

b)

Al fine di ottenere tale approvazione, l'operatore presenta una domanda all'autorità competente come specificato alla norma SPA.GEN.105, dimostrando la conformità ai requisiti di cui al presente capo.

c)

Prima di effettuare operazioni da uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha rilasciato l'approvazione di cui alla lettera a), l'operatore ne informa le autorità competenti di entrambi gli Stati membri.

SPA.HOFO.110   Procedure operative

a)

Nell'ambito del processo di gestione dalla sicurezza, l'operatore attenua e riduce al minimo i rischi e i pericoli specifici per le operazioni fuori costa effettuate da elicotteri. L'operatore specifica nel manuale delle operazioni:

1)

selezione, composizione e addestramento degli equipaggi;

2)

doveri e responsabilità dei membri dell'equipaggio e di altro personale interessato;

3)

equipaggiamento richiesto e criteri per la partenza; e

4)

procedure operative e minimi, affinché le operazioni normali e anormali siano descritte e adeguatamente mitigate.

b)

L'operatore assicura che:

1)

un piano di volo operativo venga preparato prima di ogni volo;

2)

le informazioni in merito alla sicurezza dei passeggeri comprendano anche tutte le informazioni specifiche sulle voci riguardanti le operazioni fuori costa e siano fornite prima dell'imbarco sull'elicottero;

3)

ogni membro dell'equipaggio di condotta indossa una tuta termica approvata:

i)

nei casi in cui le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche disponibili al pilota in comando/comandante indichino che la temperatura del mare sarà inferiore a 10 °C durante il volo; o

ii)

quando il tempo di salvataggio stimato eccede il tempo di sopravvivenza stimato; o

iii)

quando il volo è pianificato per essere svolto di notte in un ambiente ostile;

4)

se stabilita, sia seguita la struttura delle rotte fuori costa fornita dagli appropriati servizi del traffico aereo (ATS);

5)

i piloti ottimizzino l'impiego dei sistemi di controllo automatico del volo (automatic flight control systems — AFCS) durante l'intera durata del volo;

6)

siano stabiliti profili specifici di avvicinamento fuori costa, compresi i parametri relativi all'avvicinamento stabile e le misure correttive da adottare nel caso in cui un avvicinamento diventi instabile;

7)

per le operazioni a equipaggio plurimo, siano in vigore procedure in base alle quale un membro dell'equipaggio di condotta controlla gli strumenti di volo durante un volo fuori costa, specialmente in fase di avvicinamento o di partenza, per garantire che la traiettoria di volo sia mantenuta in condizioni di sicurezza;

8)

l'equipaggio di condotta adotti immediatamente le misure più opportune quando viene attivato un allarme relativo all'altezza;

9)

siano applicate procedure per richiedere che siano armati i sistemi di galleggiamento di emergenza per tutte le partenze e gli arrivi sull'acqua, quando ciò è sicuro; e

10)

le operazioni siano condotte in conformità a tutte le restrizioni sulle rotte o sulle aree delle operazioni imposte dall'autorità competente o dall'autorità responsabile per lo spazio aereo.

SPA.HOFO.115   Utilizzo delle località fuori costa

L'operatore utilizza soltanto le località fuori costa che sono idonee per quanto riguarda le dimensioni e la massa del tipo di elicottero e le operazioni interessate.

SPA.HOFO.120   Selezione di aeroporti e siti operativi

a)

Aeroporto di destinazione alternato di terra. In deroga alle norme CAT.OP.MPA.181, NCC.OP.152 e SPO.OP.151, il pilota in comando/comandante non deve necessariamente specificare un aeroporto di destinazione alternato nel piano di volo operativo quando conduce voli provenienti da una località fuori costa verso aeroporto di terra, se:

1)

l'aeroporto di destinazione è definito quale aeroporto costiero, o

2)

sono soddisfatti i seguenti criteri:

i)

l'aeroporto di destinazione dispone di procedure di avvicinamento pubblicate;

ii)

il tempo di volo è inferiore a 3 ore; e

iii)

le previsioni meteorologiche pubblicate, valide da un'ora prima a un'ora dopo il previsto orario di atterraggio, specificano che:

A)

la base delle nubi è almeno 700 piedi al di sopra dei minimi associati all'avvicinamento strumentale, o 1 000 piedi sopra l'aeroporto di destinazione, a seconda di quale valore sia superiore; e

B)

la visibilità è di almeno 2 500 metri.

b)

Piattaforma di destinazione alternata per elicotteri situata fuori costa. L'operatore può scegliere una piattaforma di destinazione alternata per elicotteri situata fuori costa se sono soddisfatti i seguenti criteri:

1)

Una piattaforma di destinazione alternata per elicotteri situata fuori costa deve essere utilizzata solo una volta raggiunto il punto di non ritorno (PNR) e nel caso in cui un aeroporto di destinazione alternato di terra non sia geograficamente disponibile. Prima del PNR deve essere utilizzato un aeroporto di destinazione alternato di terra.

2)

La piattaforma di destinazione alternata per elicotteri situata fuori costa deve fornire la possibilità di atterraggio OEI (con un motore inoperativo).

3)

Per quanto possibile, deve essere garantita la disponibilità di piattaforme per elicotteri prima del PNR. Le dimensioni, la configurazione e la separazione dagli ostacoli di piattaforme per elicotteri individuali o di altri siti deve essere idonea all'utilizzo quale piattaforma alternata per ogni tipo di elicottero che si intende utilizzare.

4)

Devono essere stabilite le minime meteorologiche, tenendo conto dell'accuratezza e dell'affidabilità delle informazioni meteorologiche.

5)

La MEL contiene disposizioni specifiche per questo tipo di operazione.

6)

Una piattaforma di destinazione alternata per elicotteri situata fuori costa deve essere selezionata soltanto se l'operatore ha stabilito una procedura nel manuale delle operazioni.

SPA.HOFO.125   Avvicinamenti radar (ARA) a località fuori costa — operazioni CAT

a)

Un operatore di trasporto aereo commerciale (CAT) stabilisce le procedure operative e assicura che gli avvicinamenti ARA siano effettuati solo se:

1)

l'elicottero è dotato di un radar in grado di fornire informazioni riguardanti la configurazione degli ostacoli; e

2):

i)

l'altezza minima di discesa (MDH) è determinata per mezzo di un radioaltimetro; o

ii)

viene applicata l'altitudine minima di discesa (MDA) maggiorata di un margine adeguato.

b)

Gli avvicinamenti ARA a piattaforme o imbarcazioni in transito possono essere effettuati solamente nelle operazioni a equipaggio plurimo.

c)

La distanza di decisione deve fornire un'adeguata separazione dagli ostacoli nel mancato avvicinamento da ogni destinazione per la quale si pianifica di effettuare un avvicinamento ARA.

d)

L'avvicinamento può essere continuato oltre la distanza di decisione o al di sotto dell'altitudine/altezza minima di discesa (MDA/H) soltanto se è stato stabilito un riferimento visivo con la destinazione.

e)

Per le operazioni CAT a pilotaggio singolo, vengono aggiunti incrementi adeguati alle MDA/H e alla distanza di decisione.

f)

Quando viene effettuato un avvicinamento ARA ad una località fissa situata fuori costa (vale a dire un impianto fisso o un'imbarcazione ormeggiata) e nel sistema di navigazione è disponibile una posizione GPS affidabile per la localizzazione, deve essere utilizzato il GPS/sistema di navigazione d'area per potenziare la sicurezza dell'avvicinamento ARA.

SPA.HOFO.130   Condizioni meteorologiche

In deroga alle norme CAT.OP.MPA.247, NCC.OP.180 e SPO.OP.170, se si vola tra località fuori costa situate nello spazio aereo di classe G dove il settore sull'acqua è inferiore a 10 NM, i voli VFR possono essere condotti se i limiti sono uguali o superiori ai seguenti:

Minimi per voli tra località fuori costa situate nello spazio aereo di classe G

 

di giorno

di notte

 

Altezza (*1)

Visibilità

Altezza (*1)

Visibilità

Pilota singolo

300 piedi

3 km

500 piedi

5 km

Due piloti

300 piedi

2 km (*2)

500 piedi

5 km (*3)

SPA.HOFO.135   Limitazioni di vento per operazioni verso località fuori costa

Le operazioni verso una località fuori costa possono essere effettuate solo se la velocità del vento alla piattaforma per elicotteri è inferiore a 60 nodi, comprese le raffiche.

SPA.HOFO.140   Requisiti di prestazione in località fuori costa

Gli elicotteri che decollano e atterrano in località fuori costa devono essere utilizzati in conformità ai requisiti di prestazione del pertinente allegato, secondo il tipo di operazione da effettuare.

SPA.HOFO.145   Sistema di controllo dei dati relativi al volo (FDM)

a)

Per le operazioni CAT con un elicottero dotato di un registratore dei dati di volo, l'operatore istituisce e mantiene un sistema FDM, nell'ambito del suo sistema di gestione integrata, entro il 1o gennaio 2019.

b)

Il sistema di controllo dei dati relativi al volo non è punitivo e contiene opportune salvaguardie per proteggere le fonti dei dati.

SPA.HOFO.150   Sistema di monitoraggio degli aeromobili

L'operatore stabilisce e mantiene un sistema di monitoraggio degli aeromobili per le operazioni fuori costa in un ambiente ostile dal momento della partenza dell'elicottero fino all'arrivo alla destinazione finale.

SPA.HOFO.155   Sistema di controllo delle vibrazioni (VHM)

a)

I seguenti elicotteri che effettuano operazioni CAT fuori costa in un ambiente ostile devono essere equipaggiati, entro il 1o gennaio 2019, di un sistema in grado di monitorare lo status del rotore critico e dei sistemi di azionamento dei rotori:

1)

elicotteri a motore complessi il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato la prima volta dopo il 31 dicembre 2016;

2)

tutti gli elicotteri con una configurazione massima operativa di sedili passeggeri (MOPSC) superiore a nove e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 2017;

3)

tutti gli elicotteri il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato la prima volta dopo il 31 dicembre 2018.

b)

L'operatore dispone di un sistema per:

1)

la raccolta dei dati, comprese le segnalazioni di allarme generate dal sistema;

2)

l'analisi e la determinazione dell'efficienza dei componenti; e

3)

la risposta alle carenze individuate in fase iniziale.

SPA.HOFO.160   Requisiti relativi agli equipaggiamenti

a)

L'operatore soddisfa i seguenti requisiti relativi agli equipaggiamenti:

1)

Sistema di avviso ai passeggeri in elicotteri utilizzati per operazioni CAT e operazioni non commerciali con elicotteri a motore complessi (NCC):

i)

gli elicotteri con una configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) superiore a nove devono essere dotati di un sistema di avviso ai passeggeri.

ii)

Gli elicotteri con una MOPSC uguale a nove o inferiore non devono essere dotati di un sistema di avviso ai passeggeri se l'operatore può dimostrare che la voce del pilota è comprensibile in tutti i posti passeggeri in volo.

2)

Radio altimetro

Gli elicotteri devono essere dotati di un radio altimetro che sia in grado di emettere un allarme acustico al di sotto di un'altezza prefissata e un allarme visivo a un'altezza selezionabile dal pilota.

b)

Uscite di emergenza

Tutte le uscite di emergenza, incluse le uscite di emergenza per l'equipaggio e qualsiasi porta, finestra o altra apertura atta alla discesa dei passeggeri in situazioni di emergenza e i mezzi per aprirle, devono essere marcati in modo vistoso per guidare gli occupanti che devono utilizzare tali aperture alla luce del giorno o al buio. Le indicazioni devono essere progettate per rimanere visibili nei casi in cui l'elicottero sia capovolto o la cabina sommersa.

c)

Sistema di avviso e rappresentazione del terreno per elicotteri (HTAWS)

Gli elicotteri utilizzati nelle operazioni CAT con una massa massima certificata al decollo superiore a 3 175 kg o con una MOPSC superiore a nove, il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 31 dicembre 2018, devono essere dotati di un HTAWS che soddisfi i requisiti per gli equipaggiamenti di classe A come specificato in uno standard accettabile.

SPA.HOFO.165   Ulteriori procedure ed equipaggiamenti per operazioni in un ambiente ostile

a)   Giubbotti di salvataggio

I giubbotti di salvataggio approvati devono essere indossati sempre da tutte le persone a bordo, a meno che non siano indossate tute termiche integrate che soddisfano il requisito combinato di tuta termica e giubbotto salvagente.

b)   Tute termiche

Tutti i passeggeri a bordo indossano una tuta termica approvata:

1)

nei casi in cui le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche disponibili al comandante/pilota in comando indichino che la temperatura del mare sarà inferiore a 10 °C durante il volo; o

2)

quando il tempo di salvataggio stimato eccede il tempo di sopravvivenza stimato; o

3)

quando il volo è pianificato per essere svolto di notte.

c)   Sistema di respirazione di emergenza

Tutte le persone a bordo sono munite di sistemi di respirazione di emergenza e informate in merito al relativo utilizzo.

d)   Canotti di salvataggio

1)

Tutti i canotti di salvataggio trasportati devono essere stivati in modo da essere utilizzabili in condizioni di mare nelle quali l'ammaraggio dell'elicottero, le caratteristiche di galleggiamento e manovrabilità sono state valutate per la certificazione.

2)

Tutti i canotti di salvataggio trasportati devono essere stivati in modo da facilitare il loro utilizzo durante un'emergenza.

3)

Numero di canotti di salvataggio stivati:

i)

nel caso di elicotteri che trasportano meno di 12 persone, almeno un canotto di salvataggio con una capacità nominale non inferiore al numero massimo di persone a bordo; o

ii)

nel caso di elicotteri che trasportano più di 11 persone, almeno due canotti di salvataggio, sufficienti ad accogliere tutte le persone che possono essere trasportate a bordo e, in caso di perdita di uno di essi, con capacità di sovraccarico sufficiente ad accogliere tutte le persone presenti sull'elicottero.

4)

Ciascun canotto di salvataggio deve contenere almeno un trasmettitore localizzatore di emergenza [ELT(S)]; e

5)

ciascun canotto di salvataggio deve contenere un equipaggiamento di sopravvivenza comprendente i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere.

e)   Illuminazione di emergenza in cabina

L'elicottero deve essere dotato di un sistema di illuminazione di emergenza con alimentazione indipendente per fornire una sorgente di illuminazione generale in cabina, al fine di facilitare l'evacuazione dell'elicottero.

f)   Trasmettitore localizzatore di emergenza a presentazione automatica [ELT (AD)]

L'elicottero deve essere dotato di un ELT(AD) in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz.

g)   Blocco delle porte non eiettabili

Le porte non eiettabili che sono designate quali uscite di emergenza in caso di ammaraggio devono avere dei mezzi per bloccarle nella posizione aperta, in modo tale da non interferire con l'uscita degli occupanti in qualunque condizione di mare fino alle condizioni massime richieste per la valutazione ai fini di ammaraggio e galleggiamento.

h)   Uscite di emergenza e botole di evacuazione

Tutte le uscite di emergenza, comprese le uscite d'emergenza per l'equipaggio e le porte, finestre o altre aperture atte ad essere utilizzate allo scopo di un'evacuazione sott'acqua devono essere dotate di mezzi tali da renderle utilizzabili durante un'emergenza.

i)   In deroga alle lettere a), b) e c) di cui sopra l'operatore può, in base a una valutazione dei rischi, autorizzare i passeggeri fisicamente inabili, in una località fuori costa, a indossare in parte o a non indossare giubbotti di salvataggio, tute termiche o sistemi di respirazione di emergenza nei voli di rientro o nei voli effettuati tra località fuori costa.

SPA.HOFO.170   Requisiti dell'equipaggio

a)

L'operatore stabilisce:

1)

i criteri per la selezione dei membri dell'equipaggio di condotta tenendo conto dell'esperienza maturata;

2)

un livello minimo di esperienza per il comandante/pilota in comando che intende effettuare operazioni fuori costa; e

3)

un programma di addestramento e di controllo dell'equipaggio di volo, che ciascun membro dell'equipaggio di volo deve completare con successo. Tale programma deve essere adattato all'ambiente fuori costa e comprendere le procedure normali, anormali e di emergenza, la gestione delle risorse dell'equipaggio, l'addestramento relativo all'entrata in acqua e alla sopravvivenza in mare.

b)

Requisiti di aggiornamento

Un pilota utilizza un elicottero che trasporta passeggeri solo:

1)

in una località fuori costa, in qualità di comandante o pilota in comando, o copilota, solo se, nel corso dei 90 giorni precedenti, ha effettuato almeno tre decolli, partenze, avvicinamenti e atterraggi in una località fuori costa con un elicottero dello stesso tipo o in un simulatore integrale di volo (FFS) dello stesso tipo; o

2)

di notte in una località fuori costa, in qualità di comandante o pilota in comando, o copilota, solo se, nel corso dei 90 giorni precedenti, ha effettuato almeno tre decolli, partenze, avvicinamenti e atterraggi di notte in una località fuori costa con un elicottero dello stesso tipo o in un FFS dello stesso tipo.

I tre decolli e atterraggi sono effettuati in voli a equipaggio plurimo o singolo, a seconda dell'operazione effettuata.

c)

Prescrizioni specifiche per le operazioni CAT:

1)

Il periodo di 90 giorni di cui alla precedente lettera b), paragrafi 1) e 2), può essere prorogato fino a un massimo di 120 giorni, a condizione che il pilota effettui voli di linea sotto la supervisione di un istruttore o esaminatore titolare di abilitazione.

2)

Qualora un pilota non soddisfi il requisito di cui al paragrafo 1), deve completare un volo di addestramento in elicotteri o in un FFS corrispondente allo stesso tipo di elicottero da utilizzare, che comprenda almeno i requisiti di cui alla lettera b), paragrafi 1) e 2), prima di poter esercitare i suoi privilegi.».

5)

Nell'allegato VI (Parte NCC):

a)

la norma NCC.GEN.106 è così modificata:

i)

il termine «e» alla fine della lettera a), paragrafo 4), punto vii), è soppresso;

ii)

è inserito il termine «e» alla fine della lettera a), paragrafo 4), punto viii);

iii)

è inserita una nuova lettera a), paragrafo 4), punto ix), seguente:

«ix)

le banche dati di navigazione richieste per la navigazione basata su requisiti di prestazione sono idonee e attuali.»;

b)

è inserita la norma NCC.OP.116 seguente:

«NCC.OP.116   Navigazione basata su requisiti di prestazione — velivoli ed elicotteri

L'operatore garantisce che, quando la navigazione PBN è necessaria per la rotta o la procedura da seguire:

a)

la specifica PBN pertinente è indicata nel manuale di volo del velivolo o in un altro documento approvato dall'autorità di certificazione nell'ambito della valutazione di aeronavigabilità o si basa su tale approvazione; e

b)

l'aeromobile è operato in conformità alla specifica di navigazione pertinente e alle limitazioni contenute nel manuale di volo o nell'altro documento di cui sopra.»;

c)

alla norma NCC.OP.145, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Prima di iniziare un volo, il pilota in comando si accerta, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, che le installazioni nello spazio, a terra e/o in mare, comprese le strutture per le comunicazioni e gli aiuti per la navigazione disponibili e direttamente richiesti per tale volo, ai fini dell'utilizzo in sicurezza dell'aeromobile, siano adeguate al tipo di operazione prevista per il volo che si intende effettuare.»;

d)

la norma NCC.OP.152 è così modificata:

i)

il termine «e» alla fine della lettera b), paragrafo 2), punto ii), è soppresso;

ii)

la lettera b), paragrafo 3), è soppressa;

e)

è inserita la norma NCC.OP.153 seguente:

«NCC.OP.153   Aeroporti di destinazione — Operazioni di avvicinamento strumentale

Il pilota in comando assicura che siano disponibili mezzi sufficienti per navigare e atterrare all'aeroporto di destinazione o a ogni aeroporto alternato di destinazione in caso di perdita di capacità per la prevista operazione di avvicinamento e di atterraggio.»;

f)

la norma NCC.OP.220 è così modificata:

«NCC.OP.220   Sistema anticollisione in volo (ACAS)

L'operatore stabilisce le procedure operative e i programmi di addestramento quando l'ACAS è installato e funzionante, in modo che l'equipaggio sia adeguatamente addestrato nella prevenzione delle collisioni e competente nell'uso dell'ACAS II.»;

g)

alla norma NCC.IDE.A.180, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto deve:

1)

avere un unico punto di sgancio;

2)

includere, sui sedili per l'equipaggio di cabina minimo richiesto, due cinghie per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente; e

3)

sui sedili per i membri dell'equipaggio di condotta e su ciascun sedile accanto a un sedile pilota:

i)

due cinghie per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente; o

ii)

una cinghia diagonale per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente per i seguenti velivoli:

A)

velivoli con una MCTOM inferiore a 5 700 kg e con una MOPSC inferiore a nove, conformi alle condizioni dinamiche dell'atterraggio di emergenza definite nella specifica di certificazione applicabile;

B)

velivoli con una MCTOM inferiore a 5 700 kg e con una MOPSC inferiore a nove, non conformi alle condizioni dinamiche dell'atterraggio di emergenza definite nella specifica di certificazione applicabile e con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato per la prima volta anteriormente al 25 agosto 2016.»;

h)

alla norma NCC.IDE.A.250, è aggiunta la lettera d) seguente:

«d)

Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»;

i)

la norma NCC.IDE.A.260 è sostituita dalla seguente:

«NCC.IDE.A.260   Gestione delle basi di dati aeronautici

a)

Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.

b)

L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate in tutti i velivoli in cui sono necessarie.

c)

In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi l'operatore informa l'equipaggio di volo e altro personale interessato, garantendo che tali dati non siano utilizzati.»;

j)

alla norma NCC.IDE.H.215, la lettera b) è soppressa;

k)

la norma NCC.IDE.H.226 è sostituita dalla seguente:

«NCC.IDE.H.226   Tute termiche per l'equipaggio

Ciascun membro dell'equipaggio deve indossare una tuta termica, se così è deciso dal pilota in comando sulla scorta di una valutazione dei rischi che tenga conto delle seguenti condizioni:

a)

voli sull'acqua oltre la distanza di autorotazione o la distanza dalla costa per effettuare un atterraggio forzato in sicurezza, laddove in caso di avaria a un motore critico l'elicottero non sia in grado di mantenere il volo livellato; e

b)

le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche disponibili al comandante/pilota in comando indichino che la temperatura del mare sarà inferiore a 10 °C durante il volo.»;

l)

la norma NCC.IDE.H.231 è soppressa;

m)

alla norma NCC.IDE.H.250, è aggiunta la lettera d) seguente:

«d)

Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»;

n)

è aggiunta la norma NCC.IDE.H.260 seguente:

«NCC.IDE.A.260   Gestione delle basi di dati aeronautici

a)

Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.

b)

L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate in tutti i velivoli in cui sono necessarie.

c)

In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi l'operatore informa l'equipaggio di volo e altro personale interessato, garantendo che tali dati non siano utilizzati.»;

6)

nell'allegato VII (Parte NCO):

a)

la norma NCO.GEN.105 è così modificata:

i)

il termine «e» alla fine della lettera a), paragrafo 4), punto v), è soppresso;

ii)

è inserito il termine «e» alla fine della lettera a), paragrafo 4), punto vi);

iii)

alla lettera a), paragrafo 4), è inserito il punto vii) seguente:

«vii)

le banche dati di navigazione richieste per la navigazione PBN sono idonee e attuali.»;

b)

alla norma NCO.GEN.140, è aggiunta la lettera f) seguente:

«f)

Quantità ragionevoli di articoli e sostanze che sarebbero altrimenti classificati come merci pericolose e che sono utilizzati per facilitare la sicurezza del volo, quando il trasporto a bordo dell'aeromobile è consigliabile per garantirne la disponibilità tempestiva a scopi operativi, sono considerati autorizzati a norma del paragrafo 1, punto 2.2.1, lettera a), delle Istruzioni tecniche. Ciò può avvenire indipendentemente dal fatto che tali articoli e sostanze debbano essere trasportati o siano destinati a essere utilizzati nel contesto di un determinato volo.

L'imballaggio e il carico a bordo dei suddetti articoli e sostanze devono essere effettuati, sotto la responsabilità del pilota in comando, in modo tale da ridurre al minimo i rischi per i membri dell'equipaggio, i passeggeri, le merci o l'aeromobile durante le operazioni dell'aeromobile.»;

c)

è inserita la norma NCO.OP.116 seguente:

«NCO.OP.116   Navigazione basata su requisiti di prestazione — velivoli ed elicotteri

Il pilota in comando garantisce che, quando la navigazione PBN è necessaria per la rotta o la procedura da seguire:

a)

la specifica di navigazione PBN pertinente è indicata nel manuale di volo del velivolo o in un altro documento approvato dall'autorità di certificazione nell'ambito della valutazione di aeronavigabilità o si basa su tale approvazione; e

b)

l'aeromobile è operato in conformità alla specifica di navigazione pertinente e alle limitazioni contenute nel manuale di volo o nell'altro documento di cui sopra.»;

d)

alla norma NCO.OP.135, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Prima di iniziare un volo, il pilota in comando si accerta, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, che le installazioni nello spazio, a terra e/o in mare, comprese le strutture per le comunicazioni e gli aiuti per la navigazione disponibili e direttamente richiesti per tale volo, ai fini dell'utilizzo in sicurezza dell'aeromobile, siano adeguate al tipo di operazione prevista per il volo che si intende effettuare.»;

e)

è inserita la norma NCO.OP.142 seguente:

«NCO.OP.142   Aeroporti di destinazione — Operazioni di avvicinamento strumentale

Il pilota in comando assicura che siano disponibili mezzi sufficienti per navigare e atterrare all'aeroporto di destinazione o a ogni aeroporto alternato di destinazione in caso di perdita di capacità per la prevista operazione di avvicinamento e di atterraggio.»;

f)

la norma NCO.OP.190 è sostituita dalla seguente:

«NCO.OP.190   Uso dell'ossigeno supplementare

a)

Il pilota in comando si accerta che tutti i membri dell'equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali per la sicurezza delle operazioni di volo dell'aeromobile utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che, all'altitudine di volo, ritenga che la mancanza di ossigeno possa comportare una riduzione delle facoltà dei membri dell'equipaggio e garantire che l'ossigeno supplementare è a disposizione dei passeggeri nel caso in cui la mancanza di ossigeno possa causare ripercussioni negative sui passeggeri.

b)

In qualsiasi altro caso in cui il pilota in comando non sia in grado di determinare in che modo tutte le persone a bordo possano risentire della mancanza di ossigeno, assicura che:

1)

tutti i membri dell'equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali alla sicurezza delle operazioni di un aeromobile in volo utilizzino l'ossigeno supplementare per tutto il periodo superiore a 30 minuti se l'altitudine di pressione nella cabina passeggeri sarà compresa tra i 10 000 piedi e i 13 000 piedi; e

2)

tutte le persone a bordo utilizzino l'ossigeno supplementare per tutto il tempo in cui l'altitudine di pressione nel compartimento passeggeri sarà superiore ai 13 000 piedi.»;

g)

è aggiunta la norma NCO.OP.220 seguente:

«NCO.OP.200   Sistema anticollisione in volo (ACAS II)

Quando viene utilizzato l'ACAS II il pilota in comando applica le procedure operative opportune e riceve una formazione adeguata.»;

h)

alla norma NCO.IDE.A.140, lettera a), il paragrafo 4) è sostituito dal seguente:

«4)

una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto su ciascun sedile dell'equipaggio di condotta, con un unico punto di sgancio per velivoli con un certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta il 25 agosto 2016 o in una data successiva.»;

i)

La norma NCO.IDE.A.155 è sostituita dalla seguente:

«NCO.IDE.A.155   Ossigeno supplementare — velivoli non pressurizzati

I velivoli non pressurizzati utilizzati in condizioni in cui è richiesta l'erogazione di ossigeno conformemente alla norma NCO.OP.190 devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell'ossigeno in grado di conservare e distribuire i quantitativi di ossigeno richiesti.»;

j)

alla norma NCO.IDE.A.195, è aggiunta la lettera d) seguente:

«d)

Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»;

k)

è aggiunta la norma NCO.IDE.A.205 seguente:

«NCO.IDE.A.205   Gestione delle basi di dati aeronautici

a)

Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.

b)

Il pilota in comando assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate nel velivolo in cui sono necessarie.

c)

In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, il pilota in comando segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi il pilota in comando non utilizza detti dati.»;

l)

La norma NCO.IDE.H.155 è sostituita dalla seguente:

«NCO.IDE.H.155   Ossigeno supplementare — elicotteri non pressurizzati

Gli elicotteri non pressurizzati utilizzati in condizioni in cui è richiesta l'erogazione di ossigeno conformemente alla norma NCO.OP.190 devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell'ossigeno in grado di conservare e distribuire i quantitativi di ossigeno richiesti.»;

m)

alla norma NCO.IDE.H.195, è aggiunta la lettera d) seguente:

«d)

Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»;

n)

è aggiunta la norma NCO.IDE.H.205 seguente:

«NCO.IDE.H.205   Gestione delle basi di dati aeronautici

a)

Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.

b)

L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate nei velivoli in cui sono necessarie.

c)

In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi il pilota in comando non utilizza detti dati.»;

o)

La norma NCO.IDE.S.130 è sostituita dalla seguente:

«NCO.IDE.S.130   Ossigeno supplementare

Gli alianti utilizzati in condizioni in cui è richiesta l'erogazione di ossigeno conformemente alla norma NCO.OP.190 devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell'ossigeno in grado di conservare e distribuire i quantitativi di ossigeno richiesti.»;

p)

alla norma NCO.SPEC.110, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

assicurare che gli specialisti e i membri dell'equipaggio utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che, all'altitudine di volo, ritenga che la mancanza di ossigeno possa comportare una riduzione delle facoltà dei membri dell'equipaggio o causare ripercussioni negative sugli specialisti. Se il pilota in comando non è in grado di determinare in che modo le persone a bordo possano risentire della mancanza di ossigeno, assicura che gli specialisti e i membri dell'equipaggio utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che l'altitudine della cabina supera i 10 000 piedi per un periodo superiore a 30 minuti e ogni volta che l'altitudine della cabina supera i 13 000 piedi.»;

7)

nell'allegato VIII (Parte SPO):

a)

La norma SPO.GEN.107 è così modificata:

i)

il termine «e» alla fine della lettera a), paragrafo 4), punto v), è soppresso;

ii)

è inserito il termine «e» alla fine della lettera a), paragrafo 4), punto vi);

iii)

alla lettera a), paragrafo 4), è inserito il punto vii) seguente:

«vii)

le banche dati di navigazione richieste per la navigazione PBN sono idonee e attuali.»;

b)

è inserita la norma SPO.OP.116 seguente:

«SPO.OP.116   Navigazione basata su requisiti di prestazione — velivoli ed elicotteri

L'operatore garantisce che, quando la navigazione PBN è necessaria per la rotta o la procedura da seguire:

a)

la specifica PBN pertinente è indicata nel manuale di volo del velivolo o in un altro documento approvato dall'autorità di certificazione nell'ambito della valutazione di aeronavigabilità o si basa su tale approvazione; e

b)

l'aeromobile è operato in conformità alla specifica di navigazione pertinente e alle limitazioni contenute nel manuale di volo o nell'altro documento di cui sopra.»;

c)

alla norma SPO.OP.140, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Prima di iniziare un volo, il pilota in comando si accerta, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, che le installazioni nello spazio, a terra e/o in mare, comprese le strutture per le comunicazioni e gli aiuti per la navigazione disponibili e direttamente richiesti per tale volo, ai fini dell'utilizzo in sicurezza dell'aeromobile, siano adeguate al tipo di operazione prevista per il volo che si intende effettuare.»;

d)

alla norma SPO.OP.151, lettera b), il paragrafo 3) è soppresso;

e)

è inserita la norma SPO.OP.152 seguente:

«SPO.OP.152   Aeroporti di destinazione — Operazioni di avvicinamento strumentale

Il pilota in comando assicura che siano disponibili mezzi sufficienti per navigare e atterrare all'aeroporto di destinazione o a ogni aeroporto alternato di destinazione in caso di perdita di capacità per la prevista operazione di avvicinamento e di atterraggio.»;

f)

alla norma SPO.OP.205, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L'operatore stabilisce le procedure operative e i programmi di addestramento quando l'ACAS è installato e funzionante, in modo che l'equipaggio sia adeguatamente addestrato nella prevenzione delle collisioni e competente nell'uso dell'ACAS II.»;

g)

alla norma SPO.IDE.A.160, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

per i velivoli a motore non complessi, una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto su ciascun sedile dell'equipaggio di condotta, con un unico punto di sgancio per velivoli con un certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta il 25 agosto 2016 o in una data successiva.

d)

per i velivoli a motore complessi, una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto che incorpori un sistema che trattiene automaticamente il busto dell'occupante in caso di decelerazione rapida:

1)

su ciascun sedile dei membri dell'equipaggio di condotta e su ciascun sedile accanto a un sedile pilota; e

2)

su ciascun sedile osservatori situato nella cabina di pilotaggio.»;

h)

alla norma SPO.IDE.A.160, è aggiunta la lettera e) seguente:

«e)

La cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto di cui alla lettera d) deve:

1)

avere un unico punto di sgancio;

2)

sui sedili per i membri dell'equipaggio di condotta e su ciascun sedile accanto a un sedile pilota:

i)

due cinghie per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente; o

ii)

una cinghia diagonale per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente per i seguenti velivoli:

A)

velivoli con una MCTOM inferiore a 5 700 kg e con una MOPSC inferiore a nove, conformi alle condizioni dinamiche dell'atterraggio di emergenza definite nella specifica di certificazione applicabile;

B)

velivoli con una MCTOM inferiore a 5 700 kg e con una MOPSC inferiore a nove, non conformi alle condizioni dinamiche dell'atterraggio di emergenza definite nella specifica di certificazione applicabile e con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato per la prima volta anteriormente al 25 agosto 2016.»;

i)

alla norma SPO.IDE.A.220, è aggiunta la lettera d) seguente:

«d)

Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»;

j)

è aggiunta la norma SPO.IDE.A.230 seguente:

«SPO.IDE.A.230   Gestione delle basi di dati aeronautici

a)

Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.

b)

L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate in tutti i velivoli in cui sono necessarie.

c)

In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi l'operatore informa l'equipaggio di volo e altro personale interessato, garantendo che tali dati non siano utilizzati.»;

k)

La norma SPO.IDE.H.198 è sostituita dalla seguente:

«SPO.IDE.H.198   Giubbotti di salvataggio — elicotteri a motore complessi

Ciascuna persona a bordo deve indossare una tuta termica, se così è deciso dal pilota in comando sulla scorta di una valutazione dei rischi che tenga conto delle seguenti condizioni:

a)

voli sull'acqua oltre la distanza di autorotazione o la distanza dalla costa per effettuare un atterraggio forzato in sicurezza, laddove in caso di avaria a un motore critico l'elicottero non sia in grado di mantenere il volo livellato; e

b)

le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche disponibili al pilota in comando indichino che la temperatura del mare sarà inferiore a 10 °C durante il volo.»;

l)

la norma SPO.IDE.H.201 è soppressa;

m)

alla norma SPO.IDE.H.220, è aggiunta la lettera d) seguente:

«d)

Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»;

n)

è aggiunta la norma SPO.IDE.H.230 seguente:

«SPO.IDE.H.230   Gestione delle basi di dati aeronautici

a)

Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.

b)

L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate in tutti i velivoli in cui sono necessarie.

c)

In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi l'operatore informa l'equipaggio di volo e altro personale interessato, garantendo che tali dati non siano utilizzati.».


(*1)  La base delle nubi deve permettere il volo all'altezza specificata, che deve essere al di sotto e al di fuori di nubi.

(*2)  Gli elicotteri possono essere utilizzati con visibilità in volo di 800 m, sempre che la destinazione o una struttura intermedia siano visibili continuamente.

(*3)  Gli elicotteri possono essere utilizzati con visibilità in volo di 1 500 m, sempre che la destinazione o una struttura intermedia siano visibili continuamente.


23.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1200 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

144,8

ZZ

144,8

0707 00 05

TR

103,7

ZZ

103,7

0709 93 10

TR

142,5

ZZ

142,5

0805 50 10

AR

187,5

AU

158,0

BO

223,6

CL

192,7

TR

164,0

UY

192,0

ZA

172,2

ZZ

184,3

0806 10 10

EG

272,8

MA

245,1

ZZ

259,0

0808 10 80

AR

125,6

BR

101,4

CL

130,9

CN

131,8

NZ

137,9

US

157,1

UY

72,1

ZA

109,0

ZZ

120,7

0808 30 90

AR

111,0

CL

122,4

NZ

171,3

TR

197,6

ZA

113,7

ZZ

143,2

0809 10 00

TR

198,0

ZZ

198,0

0809 29 00

TR

218,9

US

535,2

ZZ

377,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

23.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/40


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/1201 DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2016

che nomina i membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2.

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 prevede che il comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sia composto da cinque membri indipendenti con esperienza in alte funzioni giudiziarie o di indagine o in funzioni comparabili connesse ai settori di attività dell'Ufficio. Essi sono nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. La decisione di nomina dei membri del comitato di vigilanza comprende anche un elenco di riserva di membri potenziali per sostituire i membri del comitato di vigilanza per la restante durata del mandato in caso di dimissioni, decesso o incapacità permanente di uno o più di tali membri.

(2)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, il mandato dei membri del comitato di vigilanza ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile. Tre e due membri sono sostituiti a turno al fine di preservare le competenze del comitato di vigilanza.

(3)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, le funzioni di due membri del comitato di vigilanza estratti a sorte devono cessare, in deroga all'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, allo scadere dei primi 36 mesi del loro mandato. Pertanto, le funzioni di due membri nominati a decorrere dal 23 gennaio 2012 sono cessate il 22 gennaio 2015. In conformità con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, i suddetti membri hanno continuato ad esercitare le proprie funzioni dopo la scadenza del loro mandato, in attesa che si portasse a compimento la procedura di nomina di nuovi membri del comitato di vigilanza. Di conseguenza è opportuno nominare nuovi membri in sostituzione di questi due membri.

(4)

A seguito di una procedura di selezione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno accertato che le persone che saranno nominate membri e membri potenziali del comitato di vigilanza soddisfano i requisiti di indipendenza ed esperienza in alte funzioni giudiziarie o di indagine o in funzioni comparabili connesse ai settori di attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013,

DECIDONO:

Articolo 1

1.   Le seguenti persone sono nominate membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione:

sig.ra Colette DRINAN,

sig.ra Grażyna Maria STRONIKOWSKA.

2.   Le seguenti persone sono nominate membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a decorrere dal 23 gennaio 2017:

sig.ra Maria Helena Pereira Loureiro Correia FAZENDA,

sig. Petr KLEMENT,

sig. Jan MULDER.

3.   Qualora una delle suddette persone dovesse dimettersi dal comitato di vigilanza, decedere o divenire inabile in maniera permanente, verrà immediatamente sostituita per la restante durata del mandato dalla prima persona menzionata nell'elenco seguente che non abbia ancora sostituito un membro del comitato di vigilanza:

sig. Rafael MUÑOZ LÓPEZ-CARMONA,

sig.ra Anca JURMA,

sig.ra Dobrinka MIHAYLOVA,

sig. Gerhard JAROSCH,

sig.ra Kalliopi THEOLOGITOU,

sig. Antonio BALSAMO,

sig. Angelo Maria QUAGLINI.

Articolo 2

Nell'adempimento delle proprie funzioni, i membri del comitato di vigilanza non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo.

Essi non devono occuparsi di questioni in cui abbiano un interesse personale diretto o indiretto, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la loro indipendenza.

I membri del comitato di vigilanza sono vincolati all'obbligo del segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni e continuano a essere vincolati a tale obbligo dopo la fine del loro mandato.

Articolo 3

I membri del comitato di vigilanza sono rimborsati delle spese che affrontano durante lo svolgimento delle proprie funzioni e ricevono una diaria per ciascun giorno trascorso nello svolgimento di tali funzioni. L'importo della diaria e le procedure di rimborso sono stabiliti dalla Commissione.

Articolo 4

La Commissione comunica la presente decisione alle suddette persone e informa immediatamente qualsiasi persona che sostituisca un membro del comitato di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 13 luglio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Martin SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Peter KAŽIMÍR

Per la Commissione

Il vicepresidente

Kristalina GEORGIEVA


(1)   GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.


23.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/43


DECISIONE (UE) 2016/1202 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare il sistema di trattamento preferenziale accordato all'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») fissa le procedure per derogare a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da uno degli accordi commerciali multilaterali.

(2)

Agli Stati Uniti è stata concessa una deroga agli obblighi derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994»), da ultimo prorogata in data 1o agosto 2007 per il periodo fino al 31 dicembre 2016.

(3)

A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta di deroga fino al 31 dicembre 2026 degli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 nella misura necessaria a permettere agli Stati Uniti di continuare ad accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili provenienti dall'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria (Repubblica delle Isole Marshall, Stati federati di Micronesia, Commonwealth delle Isole Marianne settentrionali e Repubblica di Palau) importati nel territorio doganale degli Stati Uniti.

(4)

L'accoglimento della richiesta degli Stati Uniti di concessione di una deroga OMC non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali con i beneficiari della deroga.

(5)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC per sostenere la richiesta di deroga presentata dagli Stati Uniti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la richiesta degli Stati Uniti volta a derogare agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio 1994 fino al 31 dicembre 2026 in conformità alle condizioni di tale richiesta.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ


23.7.2016   

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L 198/44


DECISIONE (UE) 2016/1203 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Francesc HOMS i MOLIST.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Roger ALBINYANA i SAIGÍ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quale membro:

sig. Jordi SOLÉ i FERRANDO, Secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, Comunidad Autónoma de Cataluña,

e

b)

quale supplente:

sig. Amadeu ALTAFAJ i TARDIO, Representante Permanente ante la Unión Europea  (*1) , Comunidad Autónoma de Cataluña.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(*1)  La denominazione di « Representante Permanente ante la Unión Europea, Comunidad Autónoma de Cataluña » è stata impugnata dal governo spagnolo dinanzi alla corte superiore di giustizia della Catalogna.


23.7.2016   

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L 198/45


DECISIONE (UE) 2016/1204 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Tilman TÖGEL.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

Katrin BUDDE, Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


23.7.2016   

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L 198/46


DECISIONE (UE) 2016/1205 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 13 luglio 2015, con decisione (UE) 2015/1140 del Consiglio (4), il sig. N.A. (André) VAN DE NADORT è stato sostituito dal sig. H.J.J. (Henri) LENFERINK in qualità di supplente. Il 18 settembre 2015, con decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio (5), il sig. J.H.J. (Hans) KONST è stato sostituito dal sig. A. (Ard) VAN DER TUUK in qualità di supplente.

(2)

Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza del mandato del sig. H.J.J. (Henri) LENFERINK e del sig. A. (Ard) VAN DER TUUK,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. B.R. (Bouke) ARENDS, Wethouder van de gemeente Emmen,

sig. T. (Tjisse) STELPSTRA, Gedeputeerde van de provincie Drenthe.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/1140 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativa alla nomina di due membri titolari olandesi e di due membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 17).

(5)  Decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di quattro membri titolari olandesi e di cinque membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 10).


23.7.2016   

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L 198/47


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1206 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE che autorizza la Romania a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)

La decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio (2) e la successiva decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio (3) hanno autorizzato la Romania a introdurre una misura speciale di deroga al fine di designare il destinatario quale debitore dell'IVA nei casi di cessione di prodotti del legno da parte di soggetti passivi.

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 febbraio 2016 la Romania ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura di deroga dopo il 31 dicembre 2016.

(4)

La Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania con una lettera datata 23 marzo 2016. Con lettera del 29 marzo 2016 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(5)

Prima dell'autorizzazione ad applicare l'inversione contabile alle cessioni di prodotti del legno, la Romania aveva incontrato problemi nel mercato del legname, dovuti alla natura del mercato e alle imprese operanti al suo interno. Secondo la relazione della Romania, presentata unitamente alla domanda di proroga della misura, la designazione del destinatario quale debitore dell'imposta ha avuto l'effetto di evitare l'evasione e l'elusione fiscale in questo settore e tale meccanismo continua a essere pertanto giustificato.

(6)

La misura è commisurata agli obiettivi perseguiti, in quanto non è destinata ad applicarsi in maniera generalizzata, ma solo a operazioni molto specifiche in un settore che pone notevoli problemi relativamente all' evasione e all'elusione fiscale.

(7)

Secondo il parere della Commissione, la misura non dovrebbe avere un impatto negativo sulla prevenzione delle frodi nel commercio al dettaglio, in altri settori o in altri Stati membri.

(8)

La durata dell'autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2019.

(9)

Qualora la Romania ritenesse necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2019, la domanda di proroga, unitamente a una nuova relazione, dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 1o aprile 2019.

(10)

La misura non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/676/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/676/UE è così modificata:

1.

all'articolo 1, la data del «31 dicembre 2016» è sostituita da quella del «31 dicembre 2019»;

2.

all'articolo 3, la data del «1o aprile 2016» è sostituita da quella del «1o aprile 2019».

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ


(1)   GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 27).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 31).


23.7.2016   

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L 198/49


DECISIONE (PESC) 2016/1207 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 20 luglio 2016

relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (*1), EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 14 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/947 (2), che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la durata dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2018.

(3)

L'11 luglio 2016 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare la signora Alexandra PAPADOPOULOU capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 1o settembre 2016 al 14 giugno 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La signora Alexandra PAPADOPOULOU è nominata capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO, per il periodo dal 1o settembre 2016 al 14 giugno 2017.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)   GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(2)  Decisione (PESC) 2016/947 del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 26).


Rettifiche

23.7.2016   

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L 198/50


Rettifica del regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio del 18 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274 del 18 ottobre 2015 )

Pagina 8, articolo 1, paragrafo 10, nuovo articolo 15bis, paragrafo 2, lettera a):

anziché:

«2.   Le autorità competenti non concedono autorizzazioni ai sensi del presente articolo qualora:

a)

abbiano fondati motivi per stabilire che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di grafite e metalli grezzi o semilavorati sono o potrebbero essere finalizzate ad un utilizzo connesso a:

i)

attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o altre attività nucleari non conformi al PACG;

ii)

il programma militare o balistico iraniano; o

ii)

un vantaggio diretto o indiretto per il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica;»

leggasi:

«2.   Le autorità competenti non concedono autorizzazioni ai sensi del presente articolo qualora:

a)

abbiano fondati motivi per stabilire che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di grafite e metalli grezzi o semilavorati sono o potrebbero essere finalizzate ad un utilizzo connesso a:

i)

attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o altre attività nucleari non conformi al PACG;

ii)

il programma militare o balistico iraniano; o

iii)

un vantaggio diretto o indiretto per il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica;».