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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) 2016/1198 della Commissione, del 22 luglio 2016, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 ) |
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DECISIONI |
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Decisione (PESC) 2016/1207 del comitato politico e di sicurezza, del 20 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016) ( *1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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23.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/1 |
DECISIONE (UE) 2016/1197 DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica di Kiribati dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). |
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(2) |
Tale menzione della Repubblica di Kiribati è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea. |
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(3) |
Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Kiribati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»). |
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(4) |
I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 17 dicembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura dello stesso, con scambio di lettere, il 6 maggio 2015 da parte della Repubblica di Kiribati e il 10 giugno 2015 da parte dell'Unione. |
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(5) |
È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale. |
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(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
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(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»), con riserva della conclusione dell'accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
C. DIESCHBOURG
(1) Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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23.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/3 |
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e
LA REPUBBLICA DI KIRIBATI, in seguito denominata «Kiribati»,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Kiribati, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;
CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Kiribati per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Kiribati che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);
c) «cittadino di Kiribati»: chiunque possieda la cittadinanza di Kiribati;
d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Kiribati senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Kiribati titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Kiribati possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Kiribati o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
Per la suddetta categoria di persone, Kiribati può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.
3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Kiribati si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Kiribati.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Kiribati per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. I cittadini di Kiribati possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini di Kiribati possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Kiribati e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell'accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito denominato «il comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Kiribati. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
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a) |
controlla l'applicazione del presente accordo; |
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b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
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c) |
dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Kiribati
Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Kiribati, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.
Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Kiribati può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и трети юни през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintitrés de junio de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne dvacátého třetího června dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende juni to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the twenty-third day of June in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventitré giugno duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit trešajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt trečią dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év június havának huszonharmadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, drieëntwintig juni tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e três de junho de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei iunie două mii șaisprezece.
V Bruseli dvadsiateho tretieho júna dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne triindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugotredje juni år tjugohundrasexton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou Unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Кирибати
Por la República de Kiribati
Za Republiku Kiribati
Por Republikken Kiribati
Für die Republik Kiribati
Kiribati Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Kιριμπάτι
For the Republic of Kiribati
Pour la République de Kiribati
Za Republiku Kiribati
Per la Repubblica di Kiribati
Kiribati Republikas vārdā –
Kiribačio Respublikos vardu
Kiribati Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Kiribati
Voor de Republiek Kiribati
W imieniu Republiki Kiribati
Pela República da Quiribáti
Pentru Republica Kiribati
Za Kiribatskú republiku
Za Republiko Kiribati
Kiribatin tasavallan puolesta
För Republiken Kiribati
(1) GUUE L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GUUE L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Kiribati, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE
SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO
Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non comprende:
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gente d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente), |
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sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica, |
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giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e |
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— |
tirocinanti nell'ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE
SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DICHIARAZIONE COMUNE
SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Kiribati, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
REGOLAMENTI
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23.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/10 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1198 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2016
che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, al numero d'ordine 57, il metilisotiazolinone è autorizzato come conservante nei prodotti cosmetici a concentrazioni non superiori allo 0,01 % p/p (100 ppm). |
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(2) |
Il 12 dicembre 2013 (2) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere sulla sicurezza del metilisotiazolinone (solo sensibilizzazione). |
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(3) |
Il CSSC ha concluso che i dati clinici attualmente disponibili indicano che una concentrazione di 100 ppm di metilisotiazolinone nei prodotti cosmetici non è sicura per il consumatore. Per i prodotti cosmetici da non sciacquare, comprese le salviette umidificate, non sono state dimostrate in modo adeguato concentrazioni sicure di metilisotiazolinone per quanto riguarda l'induzione o l'elicitazione di allergia da contatto. |
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(4) |
Alla luce del suddetto parere del CSSC è importante affrontare l'aumento dell'incidenza di allergie indotte dal metilisotiazolinone e tale sostanza dovrebbe pertanto essere vietata nei prodotti da non sciacquare. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009. |
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(6) |
L'applicazione del suddetto divieto dovrebbe essere differita per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare è opportuno concedere alle imprese sei mesi di tempo per l'immissione sul mercato di prodotti conformi e per il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
A decorrere dal 12 febbraio 2017 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento possono essere immessi e messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) SCCS/1521/13 revisione 27 marzo 2014.
ALLEGATO
Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, il numero d'ordine 57 è sostituito dal seguente:
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Numero d'ordine |
Identificazione della sostanza |
Condizioni |
Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze |
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Denominazione chimica/INN |
Denominazione comune nel glossario degli ingredienti |
Numero CAS |
Numero CE |
Tipo di prodotto, parti del corpo |
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso |
Altre |
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a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
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«57 |
2-methyl-2H-isothiazol-3-one |
Methylisothiazolinone (1) |
2682-20-4 |
220-239-6 |
Prodotti da sciacquare |
0,01 % |
|
|
(1) Il metilisotiazolinone è disciplinato anche all'allegato V, numero d'ordine 39, in una miscela con il metilcloroisotiazolinone. I due numeri d'ordine si escludono reciprocamente: l'impiego della miscela di metilcloroisotiazolinone (e) metilisotiazolinone è incompatibile con l'impiego del solo metilisotiazolinone nello stesso prodotto.»
|
23.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/13 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1199 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'approvazione operativa della navigazione basata su requisiti di prestazione, la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi dati e le operazioni fuori costa effettuate da elicotteri e che rettifica tale regolamento
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce condizioni per l'impiego in sicurezza dell'aeromobile. |
|
(2) |
Le informazioni o i dati aeronautici inesatti confluiti nei sistemi di bordo dell'aeromobile possono comportare rischi significativi per la sicurezza del volo. È pertanto auspicabile garantire che i fornitori di servizi dati trattino le informazioni e i dati aeronautici in modo tale da garantire la loro qualità e soddisfare i requisiti stabiliti dai costruttori degli aeromobili per l'uso previsto degli utenti dello spazio aereo. |
|
(3) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 richiede un'approvazione specifica per tutte le operazioni di navigazione basata su requisiti di prestazione (performance-based navigation — PBN), ad eccezione di alcuni metodi di navigazione di base. I casi che richiedono l'approvazione specifica dovrebbero essere notevolmente ridotti al fine di alleggerire gli oneri economici e amministrativi non necessari che gravano sugli operatori dell'aviazione generale, tenendo in considerazione l'esperienza e la maturità già raggiunte nelle operazioni di avvicinamento che utilizzano il sistema globale di navigazione satellitare («GNSS») e al fine di garantire la coerenza con i più recenti standard di sicurezza internazionali. |
|
(4) |
Per facilitare il rispetto da parte degli operatori delle norme in materia di trasporto di merci pericolose nonché di quelle relative ai sistemi di vincolo per la parte superiore del busto sui sedili per i membri dell'equipaggio e sui sedili passeggeri di alcuni piccoli aerei e, di conseguenza, per migliorarne la sicurezza, è necessario adattare tali norme al tipo di operazione e alla complessità dell'aeromobile utilizzato. |
|
(5) |
A norma del regolamento (UE) n. 965/2012 determinati piccoli operatori non commerciali devono istituire un sistema di gestione all'interno della loro organizzazione, in quanto gestiscono aeromobili a motore complessi. In alcuni casi però, come quelli relativi alle operazioni non commerciali con aeromobili a biturboelica più leggeri, tali operatori possono incontrare difficoltà ad attuare i requisiti del sistema di gestione di cui all'allegato III di detto regolamento. Dato che l'impegno di conformità richiesto da parte di tali operatori è sproporzionato rispetto ai benefici che l'attuazione di detti requisiti apporta alla sicurezza delle loro operazioni, i suddetti operatori dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 965/2012 e, al contrario, essere autorizzati a conformarsi alle prescrizioni di cui all'allegato VII del medesimo regolamento. Per coerenza, anche le organizzazioni di addestramento che svolgono attività di addestramento al volo sugli stessi aeromobili a biturboelica più leggeri dovrebbero essere autorizzate a conformarsi alle prescrizioni di cui all'allegato VII. |
|
(6) |
L'allegato VII del regolamento (UE) n. 965/2012 prescrive il trasporto e l'utilizzo di ossigeno in caso di volo al di sopra di una determinata altitudine di pressione. In base al principio di differenziazione del rischio, laddove il livello di protezione normativa offerto ai soggetti interessati dipenda dalla loro capacità di valutare e controllare i rischi, la necessità di ossigeno in aeromobili non pressurizzati impegnati in operazioni non commerciali dovrebbe essere determinata dal pilota di tali aeromobili tenendo conto di taluni fattori oggettivi. |
|
(7) |
Le operazioni fuori costa effettuate da elicotteri («HOFO») presentano alcuni rischi specifici per la sicurezza che non sono adeguatamente presi in considerazione dal regolamento (UE) n. 965/2012 nella sua versione attuale. Alcuni Stati membri adottano pertanto prescrizioni supplementari, compreso l'impiego obbligatorio delle nuove tecnologie, per attenuare detti rischi e mantenere i livelli di sicurezza. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e assicurare la parità di condizioni per gli operatori aerei, dovrebbero tuttavia essere stabilite misure comuni di sicurezza a livello di Unione, tenendo conto dell'esperienza acquisita a livello nazionale nonché degli sviluppi nel settore delle operazioni effettuate da elicotteri fuori costa. |
|
(8) |
Nel regolamento (UE) n. 965/2012 sono stati individuati anche alcuni errori di natura redazionale, che hanno determinato difficoltà di attuazione. |
|
(9) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza. |
|
(10) |
È necessario concedere agli operatori interessati e alle autorità competenti degli Stati membri un lasso di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove norme in materia di informazioni e dati aeronautici e di operazioni effettuate da elicotteri fuori costa. |
|
(11) |
La Commissione intende rivedere le norme relative ai palloni e agli alianti stabilite nel regolamento (UE) n. 965/2012 nel contesto dell'iniziativa intesa all'elaborazione di una normativa più semplice, snella e migliore in tema di aviazione civile. I lavori preparatori per detta revisione sono attualmente in corso. La data di applicazione di tali norme dovrebbe pertanto essere adattata in modo da garantire che la summenzionata revisione possa essere portata a termine e dette norme possano essere modificate, se del caso, prima che inizino ad essere applicate. |
|
(12) |
Ai fini della chiarezza del diritto e dell'attuazione armonizzata dei requisiti comuni in tutta l'Unione, le date di applicazione di tali requisiti dovrebbero essere fisse, o immediatamente al momento dell'entrata in vigore o in una fase successiva. Le misure transitorie e i compiti che devono essere debitamente attuati da tutti gli Stati membri dovrebbero essere inclusi nell'atto giuridico, in modo da evitare problematiche e incertezze giuridiche. La possibilità di fare ricorso alle clausole di esenzione previste in alcuni regolamenti di esecuzione della Commissione nel settore della sicurezza aerea, qualora assolutamente necessaria, dovrebbe essere limitata a casi debitamente giustificati e dovrebbe invece essere impiegato un sistema prevedibile e trasparente. È pertanto fondamentale che il regolamento (UE) n. 965/2012 sia modificato per tener conto di tali considerazioni. |
|
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono basate sui pareri (3) espressi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008, articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e articolo 19, paragrafo 1. |
|
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
|
1) |
l'articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:
|
|
2) |
l'articolo 6 è così modificato:
|
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3) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 28 ottobre 2012, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Gli allegati II e VII si applicano alle operazioni non commerciali con palloni e alianti a decorrere dal 25 agosto 2013, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II e VII alle operazioni non commerciali con palloni a decorrere dall'8 aprile 2018 e alle operazioni non commerciali con alianti a decorrere dall'8 aprile 2019 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso. 3. Gli allegati II, III, VII e VIII si applicano alle operazioni specializzate con palloni e alianti a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II, III, VII e VIII alle operazioni specializzate con palloni a decorrere dall'8 aprile 2018 e alle operazioni specializzate con alianti a decorrere dall'8 aprile 2019 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso. 4. Gli allegati II, III, VII e VIII si applicano alle operazioni specializzate con velivoli ed elicotteri a decorrere dal 1o luglio 2014, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II, III, VII e VIII alle operazioni specializzate con velivoli ed elicotteri a decorrere dal 21 aprile 2017 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso. 5. Gli allegati II, III e IV si applicano alle:
6. Durante i periodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, a seconda del caso, le disposizioni seguenti:
|
|
4) |
gli allegati I, II, IV, V, VI, VII e VIII sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così rettificato:
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1) |
nell'allegato IV (parte CAT), CAT.POL.A.240, lettera b), il paragrafo 4) è sostituito dal seguente:
|
|
2) |
nell'allegato VII (parte NCO), il testo della norma NCO.GEN.103 è sostituito dal seguente: «I voli introduttivi di cui all'articolo 6, paragrafo 4 bis, lettera c), del presente regolamento, quando vengono effettuati in conformità al presente allegato, devono:
|
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2016.
Tuttavia:
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a) |
l'articolo 1, paragrafo 1, e il punto 1, lettere a), b), c) e d), il punto 2, lettera c), il punto 3, lettere a), e), g), m), n) e o), il punto 4, lettera c), il punto 5, lettere d), j), k) e l), il punto 7, lettere d), k) e l), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2018; |
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b) |
il punto 3, lettere l) e q), il punto 5, lettere i) e n), il punto 6, lettere k) e n), il punto 7, lettere j) e n), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(3) European Aviation Safety Agency Opinion No 02/2015 of 12.3.2015 for a Commission Regulation establishing technical requirements and operating procedures for the provision of data to airspace users for the purpose of air navigation (parere n. 02/2015 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 12.3.2015, concernente un regolamento della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure operative per la fornitura di dati agli utenti dello spazio aereo per scopi di navigazione aerea; European Aviation Safety Agency Opinion No 03/2015 of 31.3.2015 for a Commission Regulation on revision of operational approval criteria for Performance Based Navigation (PBN) (parere n. 03/2015 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 31.3.2015, concernente la revisione dei criteri operativi di approvazione per la navigazione PBN); European Aviation Safety Agency Opinion No 04/2015 of 8.5.2015 for a Commission Regulation on specific approval for helicopter offshore operations (parere n. 04/2015 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, dell'8.5.2015, concernente un regolamento della Commissione relativo all'approvazione specifica per le operazioni effettuate fuori costa da elicotteri).
ALLEGATO
Gli allegati I, II, IV, V, VI, VII e VIII del regolamento (UE) n. 965/2012 sono così modificati:
|
1) |
nell'allegato I (Definizioni):
|
|
2) |
nell'allegato II (Parte ARO):
|
|
3) |
nell'allegato IV (Parte CAT):
|
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4) |
Nell'allegato V (Parte SPA):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5) |
Nell'allegato VI (Parte NCC):
|
|
6) |
nell'allegato VII (Parte NCO):
|
|
7) |
nell'allegato VIII (Parte SPO):
|
(*1) La base delle nubi deve permettere il volo all'altezza specificata, che deve essere al di sotto e al di fuori di nubi.
(*2) Gli elicotteri possono essere utilizzati con visibilità in volo di 800 m, sempre che la destinazione o una struttura intermedia siano visibili continuamente.
(*3) Gli elicotteri possono essere utilizzati con visibilità in volo di 1 500 m, sempre che la destinazione o una struttura intermedia siano visibili continuamente.
|
23.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/38 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1200 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
144,8 |
|
ZZ |
144,8 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
103,7 |
|
ZZ |
103,7 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
142,5 |
|
ZZ |
142,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
187,5 |
|
AU |
158,0 |
|
|
BO |
223,6 |
|
|
CL |
192,7 |
|
|
TR |
164,0 |
|
|
UY |
192,0 |
|
|
ZA |
172,2 |
|
|
ZZ |
184,3 |
|
|
0806 10 10 |
EG |
272,8 |
|
MA |
245,1 |
|
|
ZZ |
259,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
125,6 |
|
BR |
101,4 |
|
|
CL |
130,9 |
|
|
CN |
131,8 |
|
|
NZ |
137,9 |
|
|
US |
157,1 |
|
|
UY |
72,1 |
|
|
ZA |
109,0 |
|
|
ZZ |
120,7 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
111,0 |
|
CL |
122,4 |
|
|
NZ |
171,3 |
|
|
TR |
197,6 |
|
|
ZA |
113,7 |
|
|
ZZ |
143,2 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
198,0 |
|
ZZ |
198,0 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
218,9 |
|
US |
535,2 |
|
|
ZZ |
377,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
23.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/40 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2016/1201 DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2016
che nomina i membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2.
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 prevede che il comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sia composto da cinque membri indipendenti con esperienza in alte funzioni giudiziarie o di indagine o in funzioni comparabili connesse ai settori di attività dell'Ufficio. Essi sono nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. La decisione di nomina dei membri del comitato di vigilanza comprende anche un elenco di riserva di membri potenziali per sostituire i membri del comitato di vigilanza per la restante durata del mandato in caso di dimissioni, decesso o incapacità permanente di uno o più di tali membri. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, il mandato dei membri del comitato di vigilanza ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile. Tre e due membri sono sostituiti a turno al fine di preservare le competenze del comitato di vigilanza. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, le funzioni di due membri del comitato di vigilanza estratti a sorte devono cessare, in deroga all'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, allo scadere dei primi 36 mesi del loro mandato. Pertanto, le funzioni di due membri nominati a decorrere dal 23 gennaio 2012 sono cessate il 22 gennaio 2015. In conformità con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, i suddetti membri hanno continuato ad esercitare le proprie funzioni dopo la scadenza del loro mandato, in attesa che si portasse a compimento la procedura di nomina di nuovi membri del comitato di vigilanza. Di conseguenza è opportuno nominare nuovi membri in sostituzione di questi due membri. |
|
(4) |
A seguito di una procedura di selezione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno accertato che le persone che saranno nominate membri e membri potenziali del comitato di vigilanza soddisfano i requisiti di indipendenza ed esperienza in alte funzioni giudiziarie o di indagine o in funzioni comparabili connesse ai settori di attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, |
DECIDONO:
Articolo 1
1. Le seguenti persone sono nominate membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione:
|
— |
sig.ra Colette DRINAN, |
|
— |
sig.ra Grażyna Maria STRONIKOWSKA. |
2. Le seguenti persone sono nominate membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a decorrere dal 23 gennaio 2017:
|
— |
sig.ra Maria Helena Pereira Loureiro Correia FAZENDA, |
|
— |
sig. Petr KLEMENT, |
|
— |
sig. Jan MULDER. |
3. Qualora una delle suddette persone dovesse dimettersi dal comitato di vigilanza, decedere o divenire inabile in maniera permanente, verrà immediatamente sostituita per la restante durata del mandato dalla prima persona menzionata nell'elenco seguente che non abbia ancora sostituito un membro del comitato di vigilanza:
|
— |
sig. Rafael MUÑOZ LÓPEZ-CARMONA, |
|
— |
sig.ra Anca JURMA, |
|
— |
sig.ra Dobrinka MIHAYLOVA, |
|
— |
sig. Gerhard JAROSCH, |
|
— |
sig.ra Kalliopi THEOLOGITOU, |
|
— |
sig. Antonio BALSAMO, |
|
— |
sig. Angelo Maria QUAGLINI. |
Articolo 2
Nell'adempimento delle proprie funzioni, i membri del comitato di vigilanza non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo.
Essi non devono occuparsi di questioni in cui abbiano un interesse personale diretto o indiretto, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la loro indipendenza.
I membri del comitato di vigilanza sono vincolati all'obbligo del segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni e continuano a essere vincolati a tale obbligo dopo la fine del loro mandato.
Articolo 3
I membri del comitato di vigilanza sono rimborsati delle spese che affrontano durante lo svolgimento delle proprie funzioni e ricevono una diaria per ciascun giorno trascorso nello svolgimento di tali funzioni. L'importo della diaria e le procedure di rimborso sono stabiliti dalla Commissione.
Articolo 4
La Commissione comunica la presente decisione alle suddette persone e informa immediatamente qualsiasi persona che sostituisca un membro del comitato di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il 13 luglio 2016.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Martin SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
Peter KAŽIMÍR
Per la Commissione
Il vicepresidente
Kristalina GEORGIEVA
|
23.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/43 |
DECISIONE (UE) 2016/1202 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2016
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare il sistema di trattamento preferenziale accordato all'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») fissa le procedure per derogare a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da uno degli accordi commerciali multilaterali. |
|
(2) |
Agli Stati Uniti è stata concessa una deroga agli obblighi derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994»), da ultimo prorogata in data 1o agosto 2007 per il periodo fino al 31 dicembre 2016. |
|
(3) |
A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta di deroga fino al 31 dicembre 2026 degli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 nella misura necessaria a permettere agli Stati Uniti di continuare ad accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili provenienti dall'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria (Repubblica delle Isole Marshall, Stati federati di Micronesia, Commonwealth delle Isole Marianne settentrionali e Repubblica di Palau) importati nel territorio doganale degli Stati Uniti. |
|
(4) |
L'accoglimento della richiesta degli Stati Uniti di concessione di una deroga OMC non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali con i beneficiari della deroga. |
|
(5) |
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC per sostenere la richiesta di deroga presentata dagli Stati Uniti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la richiesta degli Stati Uniti volta a derogare agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio 1994 fino al 31 dicembre 2026 in conformità alle condizioni di tale richiesta.
Tale posizione è espressa dalla Commissione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
G. MATEČNÁ
|
23.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/44 |
DECISIONE (UE) 2016/1203 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2016
relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
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(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Francesc HOMS i MOLIST. |
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(3) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Roger ALBINYANA i SAIGÍ, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
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a) |
quale membro:
e |
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b) |
quale supplente:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
G. MATEČNÁ
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(*1) La denominazione di « Representante Permanente ante la Unión Europea, Comunidad Autónoma de Cataluña » è stata impugnata dal governo spagnolo dinanzi alla corte superiore di giustizia della Catalogna.
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23.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/45 |
DECISIONE (UE) 2016/1204 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2016
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
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(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Tilman TÖGEL. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
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— |
Katrin BUDDE, Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
G. MATEČNÁ
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
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23.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/46 |
DECISIONE (UE) 2016/1205 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2016
relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 13 luglio 2015, con decisione (UE) 2015/1140 del Consiglio (4), il sig. N.A. (André) VAN DE NADORT è stato sostituito dal sig. H.J.J. (Henri) LENFERINK in qualità di supplente. Il 18 settembre 2015, con decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio (5), il sig. J.H.J. (Hans) KONST è stato sostituito dal sig. A. (Ard) VAN DER TUUK in qualità di supplente. |
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(2) |
Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza del mandato del sig. H.J.J. (Henri) LENFERINK e del sig. A. (Ard) VAN DER TUUK, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
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— |
sig. B.R. (Bouke) ARENDS, Wethouder van de gemeente Emmen, |
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— |
sig. T. (Tjisse) STELPSTRA, Gedeputeerde van de provincie Drenthe. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
G. MATEČNÁ
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2015/1140 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativa alla nomina di due membri titolari olandesi e di due membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 17).
(5) Decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di quattro membri titolari olandesi e di cinque membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 10).
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23.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/47 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1206 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2016
recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE che autorizza la Romania a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). |
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(2) |
La decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio (2) e la successiva decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio (3) hanno autorizzato la Romania a introdurre una misura speciale di deroga al fine di designare il destinatario quale debitore dell'IVA nei casi di cessione di prodotti del legno da parte di soggetti passivi. |
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(3) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 febbraio 2016 la Romania ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura di deroga dopo il 31 dicembre 2016. |
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(4) |
La Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania con una lettera datata 23 marzo 2016. Con lettera del 29 marzo 2016 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. |
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(5) |
Prima dell'autorizzazione ad applicare l'inversione contabile alle cessioni di prodotti del legno, la Romania aveva incontrato problemi nel mercato del legname, dovuti alla natura del mercato e alle imprese operanti al suo interno. Secondo la relazione della Romania, presentata unitamente alla domanda di proroga della misura, la designazione del destinatario quale debitore dell'imposta ha avuto l'effetto di evitare l'evasione e l'elusione fiscale in questo settore e tale meccanismo continua a essere pertanto giustificato. |
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(6) |
La misura è commisurata agli obiettivi perseguiti, in quanto non è destinata ad applicarsi in maniera generalizzata, ma solo a operazioni molto specifiche in un settore che pone notevoli problemi relativamente all' evasione e all'elusione fiscale. |
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(7) |
Secondo il parere della Commissione, la misura non dovrebbe avere un impatto negativo sulla prevenzione delle frodi nel commercio al dettaglio, in altri settori o in altri Stati membri. |
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(8) |
La durata dell'autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2019. |
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(9) |
Qualora la Romania ritenesse necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2019, la domanda di proroga, unitamente a una nuova relazione, dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 1o aprile 2019. |
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(10) |
La misura non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA. |
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(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/676/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2013/676/UE è così modificata:
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1. |
all'articolo 1, la data del «31 dicembre 2016» è sostituita da quella del «31 dicembre 2019»; |
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2. |
all'articolo 3, la data del «1o aprile 2016» è sostituita da quella del «1o aprile 2019». |
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
G. MATEČNÁ
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 27).
(3) Decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 31).
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23.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/49 |
DECISIONE (PESC) 2016/1207 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 20 luglio 2016
relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (*1), EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione. |
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(2) |
Il 14 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/947 (2), che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la durata dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2018. |
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(3) |
L'11 luglio 2016 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare la signora Alexandra PAPADOPOULOU capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 1o settembre 2016 al 14 giugno 2017, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La signora Alexandra PAPADOPOULOU è nominata capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO, per il periodo dal 1o settembre 2016 al 14 giugno 2017.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2016
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(1) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.
(2) Decisione (PESC) 2016/947 del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 26).
Rettifiche
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23.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/50 |
Rettifica del regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio del 18 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274 del 18 ottobre 2015 )
Pagina 8, articolo 1, paragrafo 10, nuovo articolo 15bis, paragrafo 2, lettera a):
anziché:
«2. Le autorità competenti non concedono autorizzazioni ai sensi del presente articolo qualora:
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a) |
abbiano fondati motivi per stabilire che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di grafite e metalli grezzi o semilavorati sono o potrebbero essere finalizzate ad un utilizzo connesso a:
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leggasi:
«2. Le autorità competenti non concedono autorizzazioni ai sensi del presente articolo qualora:
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a) |
abbiano fondati motivi per stabilire che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di grafite e metalli grezzi o semilavorati sono o potrebbero essere finalizzate ad un utilizzo connesso a:
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