ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 197

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
22 luglio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/1193 del comitato politico e di sicurezza, del 12 luglio 2016, che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2016)

1

 

*

Decisione (PESC) 2016/1194 del comitato politico e di sicurezza, del 12 luglio 2016, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2016)

3

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1195 della Commissione, del 4 luglio 2016, che esonera i servizi di corriere e altri servizi diversi da quelli postali in Polonia dall'applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE [notificata con il numero C(2016) 3986]  ( 1 )

4

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1196 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica gli allegati della decisione 2007/275/CE relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE [notificata con il numero C(2016) 4494]  ( 1 )

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

22.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/1


DECISIONE (PESC) 2016/1193 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 12 luglio 2016

che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/354/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 17 febbraio 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/381 (2), con cui ha nominato il sig. Rodolphe MAUGET quale capo della missione EUPOL COPPS dal 16 febbraio 2015 al 30 giugno 2015.

(3)

Il 7 luglio 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/1129 (3), che proroga il mandato del sig. Rodolphe MAUGET quale capo della missione EUPOL COPPS dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016.

(4)

Il 7 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1108 (4), che proroga il mandato di EUPOL COPPS dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017.

(5)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Rodolphe MAUGET quale capo della missione EUPOL COPPS dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Rodolphe MAUGET quale capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) è prorogato fino al 30 giugno 2017.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12.

(2)  Decisione (PESC) 2015/381 del comitato politico e di sicurezza, del 17 febbraio 2015, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2015) (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 37).

(3)  Decisione (PESC) 2015/1129 del Comitato politico e di sicurezza, del 7 luglio 2015, che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/2/2015) (GU L 184 dell'11.7.2015, pag. 17).

(4)  Decisione (PESC) 2016/1108 del Consiglio, del 7 luglio 2016, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 65).


22.7.2016   

IT

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L 197/3


DECISIONE (PESC) 2016/1194 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 12 luglio 2016

che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/889/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 7 luglio 2015 il CPS ha adottato la decisione EUBAM Rafah/1/2015 (2) con cui ha nominato la signora Natalina CEA quale capo della missione EU BAM Rafah, dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016.

(3)

Il 7 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1107 (3) che proroga il mandato di EU BAM Rafah dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017.

(4)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della signora Natalina CEA quale capo della missione EUBAM Rafah dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato della signora Natalina CEA quale capo della missione EUBAM Rafah è prorogato dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

(2)  Decisione (PESC) 2015/1128 del comitato politico e di sicurezza, del 7 luglio 2015, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015) (GU L 184 dell'11.7.2015, pag. 16).

(3)  Decisione (PESC) 2016/1107 del Consiglio, del 7 luglio 2016, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 64).


22.7.2016   

IT

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L 197/4


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1195 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2016

che esonera i servizi di corriere e altri servizi diversi da quelli postali in Polonia dall'applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

[notificata con il numero C(2016) 3986]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare gli articoli 34 e 35,

vista la richiesta trasmessa per posta dal presidente dell'Ufficio delle comunicazioni elettroniche per conto di Poczta Polska SA e ricevuta il 2 febbraio 2016,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

(1)

Il 2 febbraio 2016 la Commissione europea ha ricevuto per posta una richiesta formale da parte del presidente dell'Ufficio delle comunicazioni elettroniche per conto di Poczta Polska SA (nel prosieguo «il richiedente») ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE. La richiesta era accompagnata da un parere del presidente dell'Ufficio delle comunicazioni elettroniche secondo cui i servizi elencati soddisfarebbero le condizioni per l'esenzione in base all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE. La Commissione ritiene che tale parere non si configuri come posizione motivata e giustificata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, in quanto si tratta di una semplice dichiarazione attestante il soddisfacimento delle condizioni, priva di argomentazione a sostegno. Con la richiesta si invitava la Commissione a stabilire che le disposizioni della direttiva 2014/25/UE e le procedure di appalto previste da tale direttiva non si applicano ai servizi di corriere e ai servizi diversi da quelli postali in Polonia.

(2)

La richiesta era stata presentata dall'autorità competente, il presidente dell'Ufficio delle comunicazioni elettroniche, a norma dell'articolo 138 septies della legge sugli appalti pubblici (2), su richiesta di Poczta Polska SA in qualità di ente aggiudicatore, con sede a Varsavia, e concordata con il presidente dell'Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori (UOKiK) e con il presidente dell'Ufficio per gli appalti pubblici (UZP).

(3)

In data 19 febbraio 2016 la Commissione ha chiesto, per posta elettronica, ulteriori informazioni. Tali informazioni sono state fornite dall'Ufficio delle comunicazioni elettroniche con messaggio di posta elettronica del 26 febbraio 2016 entro il termine stabilito dalla Commissione.

(4)

Conformemente all'allegato IV, punto 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione dispone di 105 giorni lavorativi per adottare la decisione. Il termine scade il 7 luglio 2016.

II.   QUADRO GIURIDICO

(5)

Ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 di tale direttiva non sono soggetti alla stessa se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore in questione. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di apertura del mercato pertinente di cui all'allegato III della direttiva 2014/25/UE. A norma del punto F di tale allegato, la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (nel prosieguo «la direttiva sui servizi postali») (modificata dalla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)) costituisce la pertinente legislazione dell'Unione in materia di apertura dei mercati dei servizi postali.

(6)

La Polonia ha attuato la direttiva sui servizi postali con la legge del 23 novembre 2012 — Legge postale (6), divenuta applicabile a partire dal 1o gennaio 2013, riguardo ai servizi di raccolta, smistamento, trasporto e consegna di invii di corriere e ai servizi di posta non indirizzata. Per questi servizi la Polonia ha raggiunto un livello sufficiente di apertura del mercato e il mercato può essere considerato liberamente accessibile conformemente all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE.

(7)

Si può anche osservare che nessuno dei servizi per cui è stata presentata la richiesta è stato oggetto in passato di monopolio legale. Solo i servizi postali di cui all'articolo 7 della direttiva 97/67/CE modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE sono stati riservati ai fornitori designati del servizio universale. Con l'attuazione della direttiva 2008/6/CE, tutti gli Stati membri, compresa la Polonia, hanno completamente liberalizzato i rispettivi mercati postali e, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 8 della direttiva suddetta, nessun servizio postale dovrebbe essere oggetto di monopolio legale.

(8)

La richiesta riguarda attività relative alla fornitura di servizi postali e di altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali, indicati come pertinenti ai sensi della direttiva 2004/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che costituiva una delle basi giuridiche su cui la richiesta si fondava. Questi servizi sono:

1)

raccolta, smistamento, trasporto e consegna di invii di corriere;

2)

servizi di stampa e imballaggio;

3)

servizi di posta non indirizzata;

4)

servizi di vaglia internazionali;

5)

servizi di pagamento su conto bancario;

6)

uffici di cambio valuta;

7)

servizi di intermediazione per il pagamento di prestazioni pensionistiche;

8)

servizi di vendita di prodotti bancari;

9)

servizi di vendita di prodotti assicurativi;

10)

servizi di prelievo di contante mediante carta di pagamento;

11)

servizi di gestione del contante;

12)

servizi di trasporto di merci su strada;

13)

servizi di deposito.

(9)

Va notato che tra i servizi, diversi da quelli postali, interessati dalla richiesta, i servizi elencati ai punti da 4 a 13 del precedente considerando, che pure rientravano nel campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE, non sono contemplati dalla direttiva 2014/25/UE. Per essi il legislatore ha già esaminato la situazione concorrenziale, che è stata ritenuta tale da non dover più essere disciplinata dall'ultima direttiva per quanto concerne gli appalti per l'esercizio di tali attività, che sono state pertanto escluse dal campo di applicazione.

(10)

L'esposizione diretta alla concorrenza in un determinato mercato è valutata in base a vari criteri, nessuno dei quali di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla richiesta, un parametro da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali in un determinato mercato. Può essere infine rilevante anche la questione dell'eventuale presenza di barriere all'ingresso. Poiché le diverse attività oggetto della richiesta sono caratterizzate da condizioni differenti, l'esame della situazione concorrenziale dovrebbe tenere conto delle situazioni specifiche dei diversi mercati.

(11)

La presente decisione fa salva l'applicazione delle regole sulla concorrenza. In particolare, i criteri e la metodologia usati per valutare l'esposizione diretta alla concorrenza a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente identici a quelli usati per la valutazione a norma dell'articolo 101 o 102 del trattato o del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (8).

III.   VALUTAZIONE

(12)

Il richiedente, Poczta Polska SA, è un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE che svolge attività relative ai servizi postali di cui all'articolo 13 della direttiva 2014/25/UE.

(13)

Le imprese collegate all'ente aggiudicatore, dietro cui domanda il richiedente ha presentato la richiesta, che svolgono l'attività che è alla base della richiesta sono le seguenti: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Pocztowa Agencja Usług Finansowych SA, Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, Bank Pocztowy SA.

(14)

Le attività rilevanti ai fini della valutazione sono le seguenti:

a)

servizi di raccolta, smistamento, trasporto e consegna di invii di corriere;

b)

servizi di posta non indirizzata;

c)

servizi di stampa e imballaggio.

Servizi di raccolta, smistamento, trasporto e consegna di invii di corriere

(15)

In decisioni precedenti la Commissione ha stabilito che il mercato dei servizi di distribuzione postale può essere suddiviso tra servizi postali di base e servizi di corriere espresso (9). Oltre ad essere più rapido ed affidabile dal punto di vista della raccolta, del trasporto e della consegna degli invii postali, un servizio di corriere espresso si distingue per la fornitura di servizi supplementari, quali la garanzia di recapito entro una determinata data, la consegna nelle mani del destinatario o la tracciabilità e la rintracciabilità degli invii postali lungo tutto il processo distributivo. La definizione proposta dal richiedente è in linea con la prassi della Commissione. Ai fini della presente decisione e fatta salva la normativa sulla concorrenza, il mercato rilevante del prodotto è individuato in quello della distribuzione di invii di corriere.

(16)

Per quanto riguarda il mercato geografico, nelle sue decisioni precedenti la Commissione ha ritenuto che i mercati dei servizi postali, che possono includere mercati più limitati (ad esempio i servizi di corrispondenza o di consegna di piccoli pacchi), avessero una dimensione nazionale (10). La Commissione ha inoltre ritenuto che, ad esempio, il mercato relativo alla consegna internazionale di piccoli pacchi fosse di portata nazionale (11). La definizione proposta dal richiedente è in linea con la prassi della Commissione. Non essendovi motivo di presumere una maggiore o minore dimensione del mercato, ai fini della presente decisione e fatta salva la normativa sulla concorrenza, il mercato geografico per i servizi di corriere è considerato di dimensione nazionale.

(17)

Per quanto concerne la valutazione della questione se l'attività sia esposta direttamente alla concorrenza, alla luce delle informazioni fornite dal richiedente, nonché della disamina dell'ultimo rapporto sui mercati postali in Polonia (12), è possibile concludere che esistono diversi operatori attivi nel mercato dei servizi di corriere espresso, fra cui le società affiliate di tutti i grandi integratori (UPS, DHL, FedEx) e di operatori postali nazionali attivi in tale segmento del mercato dei servizi postali (ad esempio DPD, GLS), oltre a fornitori nazionali (ad esempio InPost, K-EX). In base alle informazioni disponibili (13), la quota di mercato di Poczta Polska in questo segmento corrispondeva nel 2014 a quasi il 12 % in termini di volumi e al 9 % in termini di fatturato, a fronte del 3 % scarso di volumi e del 5 % di fatturato del 2013.

(18)

Le quote di mercato dei concorrenti di Poczta Polska SA sembrano essere superiori o analoghe a quelle di Poczta Polska SA Dal punto di vista del fatturato, le quote di mercato dei maggiori concorrenti sono le seguenti: […] [%] nel 2013 e [%] nel 2014; […] [%] nel 2013 e [%] nel 2014; […] [%] nel 2013 e [%] nel 2014; […] [%] nel 2013 e [%] nel 2014; […] [%] nel 2013 e [%] nel 2014 (14).

(19)

Ai fini della presente decisione e fatta salva la normativa sulla concorrenza, i fattori di cui ai considerando da 15 a 18 dovrebbero essere ritenuti indicativi di un'esposizione alla concorrenza di tale attività in Polonia. Di conseguenza, constatato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, è opportuno stabilire che la direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti destinati a permettere l'esercizio di questa attività in Polonia.

Servizi di posta non indirizzata

(20)

La posta pubblicitaria non indirizzata è caratterizzata dall'assenza di un indirizzo specifico che identifichi individualmente i singoli destinatari. Si tratta di comunicazioni pubblicitarie non richieste che rispondono a determinati criteri (peso, formato, contenuto e aspetto uniformi) e finalizzate alla distribuzione a un gruppo di destinatari.

(21)

In decisioni precedenti la Commissione ha stabilito che il mercato dei servizi di distribuzione postale può essere suddiviso tra i mercati della posta indirizzata e i mercati della posta non indirizzata (15).

(22)

In base alle informazioni fornite dall'UKE e tenendo presente l'attuale prassi della Commissione, ai fini della presente decisione e fatta salva la normativa sulla concorrenza, il mercato del prodotto in questione può essere definito come mercato di servizi connessi alla distribuzione di posta non indirizzata.

(23)

Secondo la prassi precedente della Commissione, la consegna di posta non indirizzata costituisce in linea di principio un'attività di tipo nazionale, in quanto le reti di consegna sono organizzate a livello nazionale, i prezzi sono suscettibili di variazioni tra i diversi Stati membri e la maggior parte della posta non indirizzata è costituita da materiale pubblicitario, la cui lingua è un fattore importante per il pubblico cui si rivolge (i destinatari). La definizione proposta dal richiedente è in linea con la prassi della Commissione. Non essendovi motivo di presumere una maggiore o minore dimensione del mercato, ai fini della presente decisione e fatta salva la normativa sulla concorrenza, il mercato geografico rilevante per i servizi di posta non indirizzata è considerato di dimensione nazionale.

(24)

Le quote di mercato dei concorrenti di Poczta Polska SA sembrano essere superiori o analoghe a quelle di Poczta Polska SA Dal punto di vista del fatturato, le quote di mercato dei maggiori concorrenti sono le seguenti: […] [… %] nel 2013, [… %] nel 2014; […] [… %] nel 2013, [… %] nel 2014; […] [… %] nel 2013, [… %] nel 2014. La quota di mercato di Poczta Polska SA era bassa rispetto a quelle dei concorrenti; nel 2014 essa era infatti pari al 6,2 % in termini di volumi e al 13,94 % in termini di fatturato (16).

(25)

Dalle informazioni fornite nella richiesta e dai dati del rapporto dell'UKE del 2014 si evince che in questo mercato operano vari concorrenti di Poczta Polska. In considerazione del fatto che nel 2013 e nel 2014 le loro quote di mercato sono rimaste stabili e che per tale mercato non esistono praticamente barriere di ingresso, si può ricavare con una certa sicurezza che Poczta Polska è attualmente esposta a concorrenza diretta e che dovrà affrontare la pressione della concorrenza anche nel prossimo futuro.

(26)

Ai fini della presente decisione e fatta salva la normativa sulla concorrenza, i fattori di cui ai considerando da 20 a 25 dovrebbero essere ritenuti indicativi di un'esposizione alla concorrenza di tale attività in Polonia. Di conseguenza, constatato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, è opportuno stabilire che la direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti mirati a permettere l'esercizio di questa attività in Polonia.

Servizi di stampa e imballaggio

(27)

I servizi di stampa e imballaggio sono proposti sotto forma di pacchetti di servizi per la fornitura in massa. Si tratta di una pratica usuale per la corrispondenza in grandi quantitativi. Un pacchetto comprende, tra le altre cose, il ricevimento dei documenti, la stampa, l'imbustamento, la cellofanatura e l'imballaggio.

(28)

Per ragioni di efficienza sotto l'aspetto dei costi, questi processi interni sono spesso demandati dalle imprese a terzi.

(29)

In base alle informazioni fornite dall'UKE e tenendo presente l'attuale prassi della Commissione (17), ai fini della presente decisione e fatta salva la normativa sulla concorrenza, il mercato del prodotto in questione è definito come mercato di servizi connessi alla stampa e all'imballaggio di invii postali.

(30)

Secondo la prassi della Commissione, il mercato dei servizi di stampa e imballaggio è in linea di principio nazionale. In primo luogo, il centro di stampa è organizzato a livello nazionale, anche se è possibile che alcuni lavori di stampa siano fatti eseguire al di fuori del territorio nazionale. In secondo luogo, i prezzi sono suscettibili di variazioni tra i diversi Stati membri. In terzo luogo, questi servizi sono prestati soprattutto per mittenti effettivamente o potenzialmente nazionali che intendono ottimizzare i loro processi interni e ridurre i costi a loro carico.

(31)

La definizione proposta dal richiedente è in linea con la prassi della Commissione. Non essendovi motivo di presumere una maggiore o minore dimensione del mercato, ai fini della presente decisione e fatta salva la normativa sulla concorrenza, il mercato geografico per i servizi di stampa e imballaggio è considerato di dimensione nazionale.

(32)

La quota di mercato di Poczta Polska SA è molto bassa, essendo risultata nel 2014 pari a soltanto l'1,17 % (18).

(33)

Le quote di mercato dei concorrenti di Poczta Polska SA sono nettamente superiori. Dal punto di vista del fatturato, le quote di mercato dei maggiori concorrenti sono le seguenti: Emerson Polska sp. z o.o. S.K.A. 28,4 % nel 2013 e 24,6 % nel 2014; Unizeto Technologies SA 21,2 % nel 2013 e 21,0 % nel 2014; Inforsys SA 17,8 % nel 2013 e 20,7 % nel 2014 (19).

(34)

Dalle informazioni fornite nella richiesta e dai dati del rapporto dell'UKE del 2014 si evince che Poczta Polska SA è attualmente esposta a concorrenza diretta e che dovrà affrontare la pressione della concorrenza anche nel prossimo futuro.

(35)

Ai fini della presente decisione e fatta salva la normativa sulla concorrenza, i fattori di cui ai considerando da 27 a 34 dovrebbero essere ritenuti indicativi di un'esposizione alla concorrenza per tale attività in Polonia. Di conseguenza, constatato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, è opportuno stabilire che la direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti mirati a permettere l'esercizio di questa attività in Polonia.

IV.   CONCLUSIONI

(36)

Sulla base dei fattori esaminati ai considerando da 3 a 35, è opportuno considerare soddisfatta in Polonia la condizione dell'esposizione diretta alla concorrenza di cui all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE relativamente ai seguenti servizi:

a)

raccolta, smistamento, trasporto e consegna di invii di corriere,

b)

posta non indirizzata,

c)

stampa e imballaggio.

(37)

Dato che la condizione della libera accessibilità del mercato si considera rispettata, la direttiva 2014/25/UE non dovrebbe applicarsi quando gli enti aggiudicatori attribuiscono appalti per consentire la prestazione in Polonia di servizi di raccolta, smistamento, trasporto e consegna di invii di corriere, di stampa e imballaggio o di posta non indirizzata, né quando vengono organizzati concorsi di progettazione finalizzati all'esercizio di tali attività nella zona geografica indicata.

(38)

La presente decisione si fonda sulla situazione giuridica e di fatto vigente fra il 2 febbraio 2016 e il 23 marzo 2016 quale risulta dalle informazioni fornite dal richiedente e ricavate dal rapporto dell'UKE del 2014. Essa può essere rivista qualora, a seguito di cambiamenti significativi della situazione giuridica o di fatto, le condizioni di applicabilità di cui all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non siano più soddisfatte.

(39)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori per consentire la prestazione dei seguenti servizi in Polonia:

a)

raccolta, smistamento, trasporto e consegna di invii di corriere;

b)

posta non indirizzata;

c)

stampa e imballaggio.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(2)  Gazzetta ufficiale 2013, punto 907 e successive modifiche.

(3)  Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

(4)  Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21).

(5)  Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52 del 27.2.2008, pag. 3).

(6)  Gazzetta ufficiale 2012, punto 1529.

(7)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(9)  Decisione 90/16/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa alla prestazione del servizio di corriere accelerato nei Paesi Bassi (GU L 10 del 12.1.1990, pag. 47) e decisione della Commissione 90/456/CEE, del 1o agosto 1990, relativa alla prestazione del servizio internazionale di corriere rapido in Spagna (GU L 233 del 28.8.1990, pag. 19).

(10)  Caso n. COMP/M.2908 Deutsche Post/DHL (II), considerando 20, e caso n. COMP/M.5152- Posten AB/Post Danmark A/S, considerando 64-74, caso COMP/M.6570 — UPS/TNT Express, considerando 243, caso COMP 39562 Slovak Post.

(11)  Caso n. COMP/M.5152 — Posten AB/Post Danmark A/S, considerando 74.

(12)  Rapporto della Urzad Komunikacji Elektronicznej del 2014, tabella 17, pag. 35.

(13)  Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2014, pag. 44.

(14)  […] informazioni riservate.

(15)  Caso COMP/M.5152 — Posten AB/Post Danmark A/S.

(16)  Rapporto della Urzad Komunikacji Elektronicznej del 2014, tabella 20, pag. 46.

(17)  Decisione di esecuzione 2014/184/UE della Commissione, del 2 aprile 2014, che esonera taluni servizi del settore postale in Austria dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 101 del 4.4.2014, pag. 4) considerando 76.

(18)  In base alle informazioni fornite dal richiedente.

(19)  Ibidem.


22.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/10


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1196 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2016

che modifica gli allegati della decisione 2007/275/CE relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE

[notificata con il numero C(2016) 4494]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/275/CE della Commissione (3) stabilisce che gli animali e i prodotti elencati nell'allegato I della stessa decisione siano sottoposti a controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE (i «controlli veterinari»). La decisione 2007/275/CE prevede inoltre una deroga a tali controlli veterinari per alcuni prodotti composti e per i prodotti alimentari elencati nell'allegato II della stessa decisione.

(2)

L'elenco stabilito nell'allegato I della decisione 2007/275/CE indica gli animali e i prodotti conformemente alla nomenclatura combinata («NC») di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4). La consultazione di tale elenco da parte delle autorità competenti degli Stati membri costituisce il primo passo per la selezione delle partite di merci da sottoporre ai controlli veterinari.

(3)

Dalla data di adozione della decisione 2007/275/CE, i codici NC fissati nel regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati aggiornati varie volte: le modifiche più recenti sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione (5). Poiché sono state apportate numerose modifiche ai codici NC concernenti i prodotti di origine animale, è opportuno aggiornare l'elenco che figura nell'allegato I della decisione 2007/275/CE per tenere conto di tali modifiche.

(4)

Nel caso di diverse voci NC e codici NC elencati nell'allegato I della decisione 2007/275/CE, i prodotti di origine animale rappresentano solo una piccola parte dei prodotti compresi nella voce NC o nel codice NC pertinenti. In questi casi la colonna 3 del suddetto elenco fa riferimento alla normativa veterinaria applicabile dell'Unione e riporta dati dettagliati sugli animali e sui prodotti da sottoporre a controlli veterinari. Tenendo conto della terminologia e dei riferimenti contenuti in altre norme veterinarie dell'Unione, è opportuno aggiornare i corrispondenti riferimenti della decisione 2007/275/CE per renderli conformi alla vigente normativa veterinaria dell'Unione.

(5)

Per garantire la coerenza della normativa dell'Unione, l'elenco che figura nell'allegato I della decisione 2007/275/CE andrebbe aggiornato per tenere conto delle modifiche dei codici NC e della normativa veterinaria dell'Unione. L'allegato I della decisione 2007/275/CE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

I prodotti composti e i prodotti alimentari elencati nell'allegato II della decisione 2007/275/CE non devono essere sottoposti a controlli veterinari. Essi dovrebbero pertanto essere chiaramente identificabili ed essere correlati ai rispettivi codici NC. Alcuni prodotti composti e prodotti alimentari dovrebbero inoltre essere cancellati dall'elenco di cui all'allegato II della decisione 2007/275/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto elenco.

(7)

La decisione 2007/275/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione 2007/275/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 285 del 30.10.2015, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2007/275/CE sono così modificati:

1)

L'allegato I è così modificato:

a)

La tabella di cui al CAPITOLO 2 è sostituita dalla seguente:

«Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate.

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate.

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate.

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate.

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0205 00

Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata.

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate.

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 .

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate.

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

Sono comprese le altre materie prime per la produzione di gelatina o collagene destinati al consumo umano. Sono comprese tutte le carni e frattaglie commestibili delle seguenti sottovoci:

 

0208 10 (di coniglio o lepri)

 

0208 30 00 (di primati)

 

0208 40 [di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)].

 

0208 50 00 (di rettili, compresi i serpenti e le tartarughe marine)

 

0208 60 00 [di cammelli e altri camelidi (Camelidae)]

 

0208 90 (altre: di piccioni domestici, di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri): sono comprese le carni di quaglia, renna o qualsiasi altra specie di mammiferi. Sono comprese le cosce di rane con il codice NC 0208 90 70 .

0209

Grasso di maiale, privo di carne magra e grasso di pollame, non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati.

Tutti, compresi i grassi, anche trasformati, descritti nella colonna 2, anche se destinati esclusivamente ad uso industriale (non idonei al consumo umano).

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie.

Tutte, compresi le carni, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale.

Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

Sono comprese le proteine animali trasformate e le orecchie di maiale essiccate destinate al consumo umano. Anche quando tali orecchie di maiale essiccate sono usate come cibo per animali, l'allegato del regolamento (CE) n. 1125/2006 della Commissione (*) precisa che possono essere classificate nel codice NC 0210 99 49 . Le frattaglie essiccate e le orecchie di maiale non atte all'alimentazione umana sono invece classificate nel codice NC 0511 99 85 .

Le ossa destinate al consumo umano sono comprese nella voce 0506 .

Le salsicce sono comprese nella voce 1601 .

Gli estratti e i sughi di carne sono compresi nella voce 1603 .

I ciccioli sono compresi nella voce 2301 .

b)

La tabella di cui al CAPITOLO 5 è così modificata:

i)

il testo della voce 0506 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie.

Sono comprese le ossa usate come articoli da masticare per cani e le ossa per la produzione di gelatina o il collagene, se ottenute da carcasse macellate per il consumo umano.

La farina d'ossa destinata al consumo umano è compresa nella voce 0410 .

Le prescrizioni specifiche per questi prodotti non destinati al consumo umano sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, righe 6 (trofei di caccia), 11 [ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati a usi diversi dall'alimentazione animale, concimi organici o ammendanti] e 12 (articoli da masticare) del regolamento (UE) n. 142/2011.»

ii)

il testo del codice NC 0508 00 00 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami.

Conchiglie vuote destinate all'alimentazione umana e a essere utilizzate come materia prima per la glucosamina.

Sono classificati anche le conchiglie e i carapaci, compresi gli ossi di seppie, con tessuti molli o carni di cui all'articolo 10, lettera k), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009.»

iii)

il testo della voce ex 0511 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana.

Tutti, comprese le sottovoci da 0511 10 a 0511 99 .

Sono compresi il materiale genetico (sperma ed embrioni di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina) e i sottoprodotti di origine animale di materiali delle categorie 1 e 2 in conformità degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Esempi di prodotti di origine animale che rientrano nelle sottovoci da 0511 10 a 0511 99 :

 

0511 10 00 (sperma di tori)

 

0511 91 (prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici): tutti, compresi le uova di pesce destinate alla riproduzione, gli animali morti, i sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia e di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici. Sono compresi gli animali morti di cui al capitolo 3, non commestibili o riconosciuti non atti all'alimentazione umana, ad esempio le dafnidi, note come pulci d'acqua, e altri ostracodi o fillopodi, essiccati, per l'alimentazione di pesci d'acquario; sono comprese le esche per la pesca.

 

ex 0511 99 10 (nervi e tendini; ritagli e altri cascami simili di cuoio o pelli gregge).

I controlli veterinari sono necessari per cuoio e pelli non trattati di cui all'allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

 

ex 0511 99 31 (spugne naturali di origine animale gregge): tutte, se destinate all'alimentazione umana; se non destinate all'alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per l'alimentazione non umana sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.

 

ex 0511 99 39 (spugne, diverse dalle spugne naturali di origine animale gregge): tutte, se destinate all'alimentazione umana; se non destinate all'alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per l'alimentazione non umana sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.

 

0511 99 85 (altri prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove; animali morti di cui al capitolo 1, non atti all'alimentazione umana): tutti, questa voce comprende embrioni, ovuli, seme e materiale genetico non rientranti nella voce 0511 10 e di specie diverse da quella bovina. Sono compresi i sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia o di altri prodotti tecnici.

Sono compresi i crini di cavallo non trattati, i prodotti dell'apicoltura diversi dalle cere per apicoltura o per uso tecnico, lo spermaceti per uso tecnico, gli animali morti di cui al capitolo 1 non commestibili o non atti all'alimentazione umana (p.es. cani, gatti, insetti), il materiale di origine animale le cui caratteristiche essenziali non sono state cambiate e il sangue animale commestibile non proveniente da pesci, per l'alimentazione umana.»

c)

È inserito il seguente CAPITOLO 6:

«CAPITOLO 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende il bianco di funghi (micelio) in un compost di letame sterilizzato di origine animale.

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

0602 90 10 Bianco di funghi (micelio).

Con la denominazione “bianco di funghi” si designa un intreccio di fili sottili (tallo o micelio), spesso sotterraneo, che vive e cresce alla superficie delle sostanze animali o vegetali in decomposizione o che si sviluppa nei tessuti stessi e che dà origine ai funghi.

Rientra in questa sottovoce il prodotto che consiste in micelio non ancora completamente sviluppato, presentato sotto forma di particelle microscopiche depositate su un compost di letame equino sterilizzato (miscela di paglia e di escrementi di cavallo).

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Bianco di funghi (micelio).

Unicamente se contenente stallatico trasformato di origine animale, le prescrizioni specifiche sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.»

d)

Il titolo del CAPITOLO 12 è così modificato:

«Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi».

e)

Il CAPITOLO 15 è così modificato:

i)

nelle «Considerazioni generali», nella sezione che segue il titolo «Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato», sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«La voce 1518 comprende i miscugli o le preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove.

Questa parte comprende, tra l'altro, gli oli per friggere già utilizzati contenenti per esempio olio di ravizzone, olio di soia e un'esigua quantità di grassi animali, impiegati nella preparazione di alimenti per animali.»;

ii)

la tabella è così modificata:

il testo del codice NC 1505 00 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina).

Tutti, il grasso di lana importato come grasso fuso, conformemente all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, o la lanolina importata come prodotto intermedio, conformemente all'allegato XII del suddetto regolamento.»

i testi dei codici NC 1518 00 95 e 1518 00 99 sono sostituiti dai seguenti:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 1518 00 95

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o loro frazioni.

Unicamente grassi e preparati oleosi, grassi fusi e derivati lipidici di origine animale; compreso l'olio da cucina già utilizzato, destinato ad essere impiegato nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Derivati lipidici prodotti con uno dei metodi di cui all'allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 1518 00 99

Altri

Unicamente se contenenti grassi di origine animale.»

f)

Nella tabella di cui al CAPITOLO 16, il testo del codice NC 1603 00 e delle voci 1604 e 1605 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici.

Tutti, compresi gli estratti di carne e i concentrati di carne, compresa la proteina di pesce gelificata, refrigerata o congelata, compresa la cartilagine di squalo.

ex 1604

Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce.

Tutti, le preparazioni culinarie cotte o precotte contenenti o mescolate con pesce o prodotti della pesca. È compreso il surimi al codice NC 1604 20 05 .

Sono comprese le conserve di pesce e di caviale in recipienti a chiusura ermetica nonché il sushi (purché non debbano essere classificati in un codice NC di cui al capitolo 19).

Alla voce 1902 sono comprese le paste alimentari farcite di prodotti ittici.

I cosiddetti spiedini di pesce (carne di pesce cruda o gamberetti crudi con verdure serviti su uno stecchino di legno) sono classificati al codice NC 1604 19 97 .

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.

ex 1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati.

Tutti, comprese le lumache pronte o semipreparate. Sono comprese le conserve di crostacei o di altri invertebrati acquatici nonché la polvere di mitili comuni.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

g)

Nella tabella di cui al CAPITOLO 17, il testo del codice NC 1702 11 00 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale.

Succedanei del miele, lattosio, miscele di miele naturale e di succedanei del miele e miscele contenenti lattosio.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

h)

È inserito il seguente CAPITOLO 18:

«CAPITOLO 18

Cacao e sue preparazioni

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende i prodotti di origine animale e i prodotti composti contenenti prodotti animali trasformati.

Note relative al capitolo 18 [estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)]

Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 o 3004.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao.

Contenenti prodotti di origine animale, per esempio prodotti lattiero-caseari.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

i)

La tabella di cui al CAPITOLO 19 è così modificata:

i)

il testo della voce 1901 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove.

Unicamente quelle contenenti meno del 20 % di prodotti di origine animale; sono compresi gli alimenti per bambini a base di latte e le pizze non cotte con guarniture di origine animale.

Le preparazioni culinarie sono comprese nei capitoli 16 e 21.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

ii)

dopo il codice NC ex 1902 40 e prima del codice NC ex 1904 90 10 è inserito il seguente testo:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 1904 10 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura di granturco.

Unicamente quelli contenenti meno del 20 % di prodotti di origine animale, per esempio quelli di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2013 (**), e soggetti a controlli veterinari conformemente all'articolo 4, lettera c), della presente decisione.

iii)

il testo della voce ex 1905 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 1905

Prodotti di pasticceria

Sono comprese le preparazioni contenenti meno del 20 % di carne o di altri prodotti di origine animale, ad esempio:

 

ex 1905 32 91 : cialde e cialdini ripieni di carne o di formaggio (per esempio: burek);

 

ex 1905 32 99 : cialde e cialdine ripieni di prodotti di origine animale diversi dalla carne o dal formaggio;

 

ex 1905 90 : pizze e torte “quiche” precotte o cotte, riempite o ricoperte con prodotti di origine animale;

 

ex 1905 90 90 : sono esclusi i prodotti a lunga conservazione.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

j)

Il CAPITOLO 21 è così modificato:

i)

Nelle «Note relative al capitolo 21» sono aggiunte le seguenti note complementari:

«Note complementari

5.

Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove.»;

ii)

la tabella è così modificata:

il testo della voce ex 2104 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate.

Sono classificate le preparazioni contenenti prodotti di origine animale, compresi gli alimenti per bambini in recipienti di contenuto non eccedente 250 g in peso netto.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

i testi dei codici NC ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 sono sostituiti dai seguenti:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 2106 90 92

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o isoglucosio e meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola.

Sono comprese le preparazioni alimentari (per esempio gli integratori alimentari) contenenti prodotti di origine animale, p.es. isolato di proteine di siero di latte, condroitina, glucosamina, chitosano, carbonato di calcio, tuorlo d'uovo liquido salato pastorizzato, oli animali (per esempio olio di pesce in capsule), anche con altre sostanze.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.

ex 2106 90 98

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.

Sono comprese le preparazioni alimentari (per esempio gli integratori alimentari, le fondute di formaggio) contenenti prodotti di origine animale, per esempio condroitina, glucosamina, oli animali (per esempio olio di pesce in capsule).

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

k)

Nella tabella di cui al CAPITOLO 22, il testo del codice NC 2202 90 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 2202 90 91

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 , aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 inferiore allo 0,2 %.

Sono comprese le bevande non alcoliche contenenti prodotti animali trasformati, per esempio bevande allo yogurt con fiocchi di cereali, bevande a base di caffè o cioccolato.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.

ex 2202 90 95

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 , aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore allo 0,2 % ma inferiore al 2 %.

Sono comprese le bevande non alcoliche contenenti prodotti animali trasformati, per esempio bevande allo yogurt con fiocchi di cereali, bevande a base di caffè o cioccolato.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.

ex 2202 90 99

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 , aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 superiore al 2 %.

Sono comprese le bevande non alcoliche contenenti prodotti animali trasformati, per esempio bevande allo yogurt con fiocchi di cereali, bevande a base di caffè o cioccolato.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.

ex 2208 70

Liquori

Sono compresi i liquori detti d'emulsione con prodotti di origine animale quali il tuorlo d'uova o la crema fresca.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

l)

Nella tabella di cui al CAPITOLO 23, il testo della voce ex 2309 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali.

Tutti, purché contenenti prodotti di origine animale, eccetto le sottovoci 2309 90 20 e 2309 90 91 .

Sono compresi, tra l'altro, gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto (sottovoce 2309 10 ), contenenti prodotti di origine animale e prodotti detti “solubili” di pesce o di mammiferi marini (codice NC 2309 90 10 ). Prodotti per l'alimentazione animale, comprese le miscele di farine (p.es. di zoccoli e corna).

Questa voce comprende il latte liquido, il colostro e i prodotti contenenti prodotti lattieri, colostro o carboidrati, tutti atti all'alimentazione degli animali ma non al consumo umano.

Sono compresi gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare e le miscele di farine; le miscele possono contenere insetti morti.

Le prescrizioni specifiche per gli alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Sono compresi i prodotti a base di uova non destinati al consumo umano e altri prodotti trasformati di origine animale non destinati al consumo umano.

Le prescrizioni specifiche per i prodotti a base di uova sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011.»

m)

Nella tabella di cui al CAPITOLO 29, il testo del codice NC ex 2932 99 00 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 2922 49

Amminoacidi, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti.

Unicamente materie prime di origine animale utilizzate per integratori alimentari o per alimenti per animali.

ex 2925 29 00

Altre immine e loro derivati diversi dal clordimeforme (ISO); sali di tali prodotti.

Creatina di origine animale.

ex 2930

Tiocomposti organici.

Alcuni amminoacidi di origine animale:

 

ex 2930 90 13 cisteina e cistina;

 

ex 2930 90 16 derivati della cisteina e della cistina.

ex 2932 99 00

Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno.

Unicamente di origine animale, per esempio glucosamina, glucosamina-6-fosfato e loro solfati.

ex 2942 00 00

Altri composti organici.

Unicamente se di origine animale.»

n)

La tabella di cui al CAPITOLO 30 è così modificata:

i)

il testo del codice NC 3001 90 91 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 3001 90 91

Sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici: eparina e suoi sali.

Tutti i prodotti di origine animale, destinati a ulteriore trasformazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 al fine di rispettare le definizioni di cui all'articolo 33, lettere da a) a f), del medesimo regolamento.»

ii)

il testo del codice NC ex 3002 10 99 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 3002 10 98

Altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati od ottenuti mediante procedimenti biotecnologici.

Unicamente materiali di origine animale.»

o)

Nella tabella di cui al CAPITOLO 31, il testo del codice NC ex 3101 00 00 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 3101 00 00

Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale.

Unicamente prodotti di origine animale allo stato puro.

È compreso il guano, escluso il guano mineralizzato.

È compreso lo stallatico misto a proteine animali trasformate, se utilizzato come concime; sono invece escluse le miscele di stallatico con sostanze chimiche, utilizzate come concime (cfr. la voce 3105 , che comprende unicamente i concimi minerali o chimici).

Le prescrizioni specifiche per lo stallatico, lo stallatico trasformato o i prodotti derivati dallo stallatico trasformato sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 3105 10 00

Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg.

Unicamente i concimi contenenti prodotti di origine animale.

Le prescrizioni specifiche per lo stallatico, lo stallatico trasformato o i prodotti derivati dallo stallatico trasformato sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.»

p)

Sono inseriti i seguenti CAPITOLI 32 e 33:

«CAPITOLO 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come “agenti fluorescenti di avvivaggio” o come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita.

Unicamente pigmenti in dispersione nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione degli alimenti e dei mangimi.

CAPITOLO 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

Unicamente aromi nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione degli alimenti e dei mangimi.»

q)

La tabella di cui al CAPITOLO 35 è così modificata:

i)

il testo del codice NC ex 3503 00 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 .

È compresa la gelatina destinata al consumo umano e all'industria alimentare.

Sono escluse dai controlli veterinari le gelatine classificate alle voci 3913 (proteine indurite) e 9602 (gelatina non indurita lavorata e lavori di gelatina non indurita), p.es. capsule vuote se non destinate all'alimentazione umana o animale.

Le prescrizioni specifiche per la gelatina e le proteine idrolizzate non destinate al consumo umano sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011 e per la gelatina fotografica nell'allegato XIV, capo II, sezione 11, del medesimo regolamento.»

ii)

è aggiunta la seguente voce:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 3507 90 90

Enzimi diversi dal presame e suoi concentrati o dalla lipoproteina lipasi e dalla proteasi alcalina da aspergillus.

Solo se di origine animale e utilizzati nell'industria alimentare, per esempio pepsina o enzimi contenenti il 45 % di lattosio.»

r)

Il CAPITOLO 38 è così modificato:

i)

dopo il titolo e prima della tabella sono inserite le seguenti note:

«Note relative al capitolo 38 [estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)]

4.

Per “rifiuti urbani” nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materiali, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. …»;

ii)

la tabella è così modificata:

i testi dei codici NC 3822 00 00 ed ex 3825 10 00 sono sostituiti dai seguenti:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 3822 00 00

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati.

Derivanti unicamente da prodotti di origine animale, ad eccezione dei dispositivi medici quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (***) e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (****).

ex 3825 10 00

Rifiuti urbani.

Unicamente i rifiuti di cucina e ristorazione contenenti prodotti di origine animale, se rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione direttamente provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali e smaltiti conformemente all'articolo 12, lettera d), dello stesso regolamento.

Può essere compreso nel presente codice NC l'olio da cucina già utilizzato, destinato ad essere impiegato nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, ad esempio per concimi organici o biogas.

il codice NC 3826 00 è soppresso.

s)

La tabella di cui al CAPITOLO 39 è così modificata:

i)

nella tabella, il testo del codice NC ex 3913 90 00 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 3913 90 00

Altri polimeri naturali (eccetto l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri) e polimeri naturali modificati (p.es. proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie.

Derivati unicamente da prodotti di origine animale, p.es. solfato di condroitina, chitosano, gelatina indurita.»

ii)

sono aggiunte le seguenti voci:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 3926 90 92

Altri lavori di materie plastiche e lavori in altre materie delle voci da 3901 a 3914 , ottenuti da fogli.

Capsule vuote di gelatina indurita destinate all'alimentazione animale; le prescrizioni specifiche sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 3926 90 97

Altri lavori di materie plastiche e lavori in altre materie delle voci da 3901 a 3914 , ottenuti altrimenti che da fogli.

Capsule vuote di gelatina indurita destinate all'alimentazione animale; le prescrizioni specifiche sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.»

t)

Il seguente CAPITOLO 71 è inserito alla fine del CAPITOLO 67:

«CAPITOLO 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Parere di classificazione del sistema armonizzato 7101.21/1: ostriche non atte all'alimentazione umana, contenenti una o più perle coltivate, conservate in salamoia e condizionate in recipienti metallici ermeticamente chiusi.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Perle coltivate gregge.

Sono comprese ostriche non atte all'alimentazione umana, contenenti una o più perle coltivate, conservate in salamoia o con metodi diversi e condizionate in recipienti metallici ermeticamente chiusi.

Perle coltivate gregge di cui all'allegato XIV, capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, a meno che non siano escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 secondo quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento.»

u)

Il seguente CAPITOLO 96 è inserito alla fine del CAPITOLO 95:

«CAPITOLO 96

Lavori diversi

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Gelatina non indurita, lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita.

Capsule vuote di gelatina non indurita destinate all'alimentazione umana o animale; le prescrizioni specifiche per l'alimentazione animale sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.»

v)

Il CAPITOLO 99 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 99

Codici speciali della nomenclatura combinata

Sottocapitolo II

Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci

Considerazioni generali

Sono compresi in questo capitolo gli animali, i prodotti alimentari di origine animale, i prodotti composti e i sottoprodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e destinati a navi e aeromobili nell'Unione europea in regime di transito doganale (T1). Una deroga alle condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione è applicabile ai prodotti alimentari di origine animale e ai prodotti composti destinati alle navi in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE, con o senza custodia temporanea in zone franche, depositi doganali o depositi franchi riconosciuti per questo scopo.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Merci destinate a navi e aeromobili indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC.

I prodotti alimentari di origine animale, compresi i prodotti composti, destinati all'approvvigionamento delle navi, come stabilito dagli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE.

ex 9930 99 00

Merci destinate a navi e aeromobili, classificate altrove.

I prodotti alimentari di origine animale, compresi i prodotti composti, destinati all'approvvigionamento delle navi, come stabilito dagli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE.»

2)

Il testo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Elenco dei prodotti composti e dei prodotti alimentari non soggetti a controlli veterinari a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione

Questo elenco, basato sulla nomenclatura delle merci utilizzata nell'Unione, comprende i prodotti composti e i prodotti alimentari che non devono essere sottoposti ai controlli veterinari al posto d'ispezione frontaliero.

Note relative alla tabella:

Colonna (1) — Codice NC

In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema internazionale armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottato dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvato a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE (la “convenzione SA”). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l'ottava cifra corrispondono a ulteriori sottovoci specifiche della NC.

Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti i prodotti composti e i prodotti alimentari preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli veterinari al posto d'ispezione frontaliero, se non disposto diversamente.

Qualora solo determinati prodotti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest'ultimo è preceduto da ex [p.es. ex 2001 90 65: non sono prescritti controlli veterinari per i prodotti riportati nella colonna (2)].

Colonna (2) — Spiegazioni

In questa colonna sono riportate precisazioni sui prodotti composti e i prodotti alimentari ai quali si applica la deroga dai controlli veterinari presso i posti d'ispezione frontalieri. Se necessario i veterinari ufficiali dei posti d'ispezione frontalieri devono valutare gli ingredienti di un prodotto composto o di un prodotto alimentare e precisare se il prodotto di origine animale contenuto nel prodotto composto o nel prodotto alimentare è sufficientemente trasformato perché non siano necessari i controlli veterinari previsti dalla normativa dell'Unione.

Codici NC

Spiegazioni

(1)

(2)

1704 , 1806 20 , 1806 31 , 1806 32 , 1806 90 11 , 1806 90 19 , 1806 90 31 , 1806 90 39 , 1806 90 50

Prodotti della confetteria (comprese le caramelle) e cioccolato contenenti meno del 50 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione.

1902 19 , 1902 30 , 1902 40

Paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con, prodotti trasformati a base di carne, contenenti meno del 50 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione.

1905 10 , 1905 20 , 1905 31 , 1905 32 , 1905 40 , 1905 40 10 , 1905 90 10 , 1905 90 20 , 1905 90 30 , 1905 90 45 , 1905 90 55 , 1905 90 60 , ex 1905 90 90

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, contenenti meno del 20 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione.

La voce 1905 90 riguarda soltanto i prodotti secchi e friabili.

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00

ex 1604

Olive ripiene contenenti meno del 20 % di pesce

Olive ripiene contenenti più del 20 % di pesce

ex 2104 10 , ex 2104 20

Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti meno del 50 % di oli di pesce, polveri di pesce o estratti di pesce e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione.

ex 2106 10 , ex 2106 90

Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano) diversi dai prodotti a base di carne.»


(*)  Regolamento (CE) n. 1125/2006 della Commissione, del 21 luglio 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 3).»

(**)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 130 del 15.5.2013, pag. 17).»

(***)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

(****)  Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).»