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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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21.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1184 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2016
che modifica il regolamento (UE) 2015/2265 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio (1) dispone l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018. Per ciascun contingente tariffario sono stati stabiliti volumi congrui onde garantire un adeguato approvvigionamento all'industria unionale per il periodo 2016-2018. |
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(2) |
Il terzo paragrafo della nota in calce n. 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2015/2265 descrive le operazioni di trasformazione per le quali possono essere utilizzati determinati contingenti tariffari. Tale paragrafo non include l'affettatura tra le operazioni ammissibili per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2760 per quanto riguarda i naselli e gli abadeci rosa congelati. |
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(3) |
Affinché sia possibile utilizzare tale contingente tariffario, è opportuno includere l'affettatura tra le operazioni ammissibili. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/2265. |
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(5) |
Nel primo anno, il periodo di applicazione dei contingenti aperti dal regolamento (UE) 2015/2265 va dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016. Poiché è necessario garantire parità di trattamento degli operatori economici, è opportuno che il presente regolamento sia applicato retroattivamente con effetto dal 1o gennaio 2016, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel terzo paragrafo della nota in calce n. 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2015/2265 è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
affettatura per i prodotti di cui ai codici NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
G. MATEČNÁ
(1) Regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 4).
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21.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1185 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (1), in particolare l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (2), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 551/2004 prevede che la Commissione adotti le norme di attuazione delle regole dell'aria e dell'applicazione uniforme della classificazione dello spazio aereo. Le regole dell'aria dell'Unione si sono sviluppate in due fasi. Nella fase I (SERA parte A), la Commissione, sostenuta da Eurocontrol, dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») e dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale («ICAO»), ha preparato il recepimento nel diritto dell'Unione dell'allegato 2 della convenzione sull'aviazione civile internazionale («Convenzione di Chicago»). Nella fase II (SERA parte B), sono state recepite nel diritto dell'Unione le disposizioni pertinenti degli allegati 3 e 11 della Convenzione di Chicago. Il risultato è il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (3), che unisce in un unico atto dell'Unione le parti A e B. |
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(2) |
È opportuno completare il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 inserendovi le restanti disposizioni pertinenti dell'ICAO, in particolare quelle di cui all'allegato 10 della Convenzione di Chicago e al documento 4444 (PANS-ATM), riguardanti le regole dell'aria che non sono state ancora recepite nel diritto dell'Unione. |
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(3) |
Le disposizioni contenute nel presente regolamento dovrebbero sostenere e completare le regole relative alla fornitura di servizi di traffico aereo di cui all'allegato 10, volume II, e all'allegato 11 della Convenzione di Chicago, al documento dell'ICAO 4444(PANS ATM) e ai requisiti comuni stabiliti conformemente all'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 216/2008 al fine di garantire la coerenza della fornitura di servizi con le azioni dei piloti e di altri operatori ai sensi del presente regolamento. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 dovrebbe inoltre essere allineato ai regolamenti della Commissione (UE) n. 965/2012 (4) e (UE) n. 139/2014 (5) al fine di garantire un approccio coerente alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile. |
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(5) |
Per lo stesso motivo e per garantire una presentazione di più facile consultazione delle norme applicabili, le norme di cui al regolamento (CE) n. 730/2006 (6) dovrebbero essere inserite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e abrogare il regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione. |
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(7) |
Un periodo di transizione sufficiente dovrebbe essere previsto per consentire agli Stati membri, agli operatori di aeromobili, ai fornitori di servizi di navigazione aerea e alle altre parti interessate di applicare correttamente il presente regolamento, comprese la pubblicazione di nuove procedure e la formazione degli operatori e del personale interessati necessarie. Tuttavia alla luce delle recenti modifiche degli allegati 2 e 11 della Convenzione di Chicago o degli insegnamenti tratti dall'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, le disposizioni di questo regolamento contenenti modifiche urgenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 dovrebbero essere applicate a partire da una data precedente appropriata, tenendo contro dei termini di notifica del sistema di regolamentazione e controllo delle informazioni aeronautiche «AIRAC» (Aeronautical Information Regulation And Control). |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall'Agenzia conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 923/2012 è così modificato:
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1) |
L'articolo 1 è così modificato:
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2) |
L'articolo 2 è così modificato:
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3) |
L'articolo 4 è così modificato:
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4) |
L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 730/2006 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 ottobre 2017.
Le seguenti disposizioni si applicano tuttavia a decorrere dal 18 agosto 2016:
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1) |
articolo 1, paragrafo 1; |
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2) |
articolo 1, paragrafo 2, lettere f), i), j), l) e o); |
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3) |
articolo 1, paragrafo 3; |
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4) |
articolo 2; |
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5) |
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 26, lettera b), 26, lettera c), 27 e 28 dell'allegato. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.
(2) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 730/2006 della Commissione, dell'11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l'accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista (GU L 128 del 16.5.2006, pag. 3).
(7) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato è così modificato:
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1) |
il punto SERA.2001 è sostituito dal seguente: «SERA.2001 Oggetto Fatto salvo il precedente SERA.1001, conformemente all'articolo 1 il presente allegato si applica in particolare agli utenti dello spazio aereo e agli aeromobili:
Il presente allegato si applica anche alle autorità competenti degli Stati membri, ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP), agli operatori aeroportuali e al personale di terra impegnato nelle operazioni degli aeromobili.»; |
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2) |
il punto SERA.3215a) è così modificato:
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3) |
al punto SERA.4001d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «A meno che non sia stato prescritto un periodo di tempo inferiore da parte dell'autorità competente per i voli VFR nazionali, per qualsiasi volo pianificato per operare attraverso i confini internazionali o che preveda l'assistenza del servizio di controllo del traffico aereo o del servizio consultivo, deve essere presentato un piano di volo almeno sessanta minuti prima della partenza oppure, se presentato durante il volo, ad un orario che possa garantire la sua ricezione da parte dell'appropriato ente ATS almeno dieci minuti prima dell'arrivo stimato dell'aeromobile:» |
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4) |
al punto SERA.5001, tabella S5-1, nota a piè di pagina (***), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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5) |
il punto SERA.5005 è così modificato:
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6) |
il punto SERA.5010 è sostituito dal seguente: «I voli in VFR speciale possono essere autorizzati ad operare all'interno di una zona di controllo, soggetti ad un'autorizzazione ATC. Ad eccezione dei casi speciali permessi dall'autorità competente per gli elicotteri quali, ma non solo, voli di polizia, del servizio medico, di operazioni di ricerca e soccorso e antincendio, si applicano le seguenti condizioni aggiuntive:
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7) |
al punto SERA.5015 c), è aggiunto il seguente paragrafo 3):
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8) |
il punto SERA.6001 è sostituito dal seguente: «SERA.6001 Classificazione degli spazi aerei
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9) |
il seguente punto SERA.7002 è inserito: «SERA.7002 Informazioni sui rischi di collisione quando sono forniti servizi ATS basati sulla sorveglianza
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10) |
è inserito il seguente punto SERA.8012: «SERA.8012 Applicazione della separazione per turbolenza di scia
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11) |
il punto SERA.8015 è così modificato:
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12) |
il punto SERA.8020 a) 3) è sostituito dal seguente:
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13) |
il punto SERA.8020 b) 3) è sostituito dal seguente:
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14) |
al punto SERA.8025 sono aggiunti i seguenti punti 2) e 3):
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15) |
il punto SERA.8035 b) è sostituito dal seguente:
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16) |
il punto SERA.9010 è modificato come segue:
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17) |
al punto SERA.10001 sono aggiunte le seguenti lettere b) e c):
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18) |
i punti SERA.11001 a) e b) e SERA.11005 a) sono soppressi e SERA.11001 e SERA.11005 sono sostituiti dai seguenti: «SERA.11001 Generalità
SERA.11005 Interferenza illecita
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19) |
il punto SERA.11010 è modificato come segue:
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20) |
sono aggiunti i seguenti punti SERA.11012 e SERA.11013: «SERA.11012 «Minimum Fuel» e emergenza combustibile
SERA.11013 Prestazioni dell'aeromobile degradate
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21) |
il seguente punto SERA.11014 è inserito: «SERA.11014 ACAS Avviso di risoluzione (RA)
(*4) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).»;" |
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22) |
al punto SERA.11015 e), la tabella S11-3 è modificata come segue:
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23) |
al punto SERA.12005 è aggiunta la seguente lettera c):
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24) |
il punto SERA.12020 a) 2) è sostituito dal seguente:
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25) |
sono aggiunte le seguenti sezioni 13 e 14: «SEZIONE 13 Transponder SSR SERA.13001 Utilizzo di un transponder SSR
SERA.13005 Selezione del transponder SSR Modo A
SERA.13010 Informazioni derivate dall'altitudine-pressione
SERA.13015 Selezione dell'identificazione dell'aeromobile con il transponder SSR Modo S
SERA.13020 Avaria al transponder SSR quando è obbligatoria la dotazione di un transponder funzionante
SEZIONE 14 Procedure di comunicazione in fonia SERA.14001 Osservazioni generali La fraseologia standard deve essere utilizzata in tutte le situazioni per le quali è stata specificata. Soltanto quando la fraseologia standard non riesce a soddisfare una determinata trasmissione può essere utilizzato il linguaggio corrente. SERA.14005 Categorie dei messaggi
SERA.14010 Messaggi di sicurezza del volo I messaggi di sicurezza del volo comprendono i seguenti:
SERA.14015 Linguaggio da utilizzare nelle comunicazioni bordo-terra
SERA.14020 Trasmissione delle parole in radiotelefonia Quando i nomi propri, le abbreviazioni dei servizi e le parole, la cui ortografia è dubbia, sono scanditi in radiotelefonia, deve essere utilizzato l'alfabeto riportato nella tabella S14-2. Tabella S14-2 L'alfabeto per la radiotelefonia
SERA.14025 Principi che regolano l'identificazione delle rotte ATS diverse dalle rotte di arrivo e partenza standard
SERA.14026 Punti significativi Generalmente, per indicare i punti significativi nelle comunicazioni in fonia deve essere utilizzato il nominativo in chiaro per i punti significativi contraddistinti dalla località di una radioassistenza oppure il codice unico a cinque lettere per i punti significativi non contraddistinti dalla località di una radioassistenza. Qualora non sia utilizzato il nominativo in linguaggio corrente della località di una radioassistenza, esso deve essere sostituito dal designatore tri-letterale codificato che, nelle comunicazioni in fonia, è pronunciato conformemente all'alfabeto riportato nella tabella S14-2. SERA.14030 Uso dei designatori delle rotte di arrivo e partenza standard Nelle comunicazioni in fonia per le rotte di arrivo e partenza standard è utilizzato il designatore in linguaggio corrente. SERA.14035 Trasmissione dei numeri in radiotelefonia
SERA.14040 Pronuncia dei numeri Quando la lingua utilizzata per le comunicazioni radiotelefoniche è l'inglese, i numeri devono essere trasmessi utilizzando la pronuncia di cui alla Tabella S14-3. Tabella S14-3
SERA.14045 Tecnica di trasmissione
SERA.14050 Nominativi radiotelefonici degli aeromobili
SERA.14055 Procedure radiotelefoniche
SERA.14060 Trasferimento delle comunicazioni VHF
SERA.14065 Procedure radiotelefoniche per il cambio del canale di comunicazione in fonia bordo-terra
SERA.14070 Procedure di prova
SERA.14075 Scambio di comunicazioni
SERA.14080 Ascolto radio/Orario di servizio
SERA.14085 Utilizzo della trasmissione all'aria
SERA.14087 Utilizzo della tecnica di rilancio della comunicazione
SERA.14090 Procedure di comunicazione specifiche
SERA.14095 Procedure di comunicazione radiotelefonica di emergenza e urgenza
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26) |
l'appendice 1 è così modificata:
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27) |
all'appendice 2, il punto 5.1.3 è sostituito dal seguente:
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28) |
nell'appendice 4 la tabella è così modificata:
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29) |
l'appendice 5 è sostituita dalla seguente: «Appendice 5 Specifiche tecniche relative alle osservazioni da aeromobili e dei relativi riporti mediante comunicazione vocale A. ISTRUZIONI RELATIVE AI RIPORTI
1. CONTENUTO DEI RIPORTI DI VOLO 1.1. Riporti di posizione e riporti di volo speciali 1.1.1. La sezione 1 del modulo di cui alla lettera A è obbligatoria per i riporti di posizione e i riporti di volo speciali, tuttavia possono essere omesse le voci 5 e 6. La sezione 2 si deve aggiungere, integralmente o in parte, solo su richiesta dell'operatore o del suo rappresentante designato, o se ritenuto necessario dal pilota responsabile. La sezione 3 deve essere inclusa nei riporti di volo speciali. 1.1.2. Condizione di emissione del riporto di volo speciale, da selezionare nella lista riportata al punto SERA.12005 a). 1.1.3. Nel caso dei riporti di volo speciali contenenti informazioni sull'attività vulcanica, un riporto post-volo deve essere effettuato utilizzando il modulo per i riporti di attività vulcanica (VAR) di cui alla lettera B. Tutti gli elementi osservati devono essere registrati e indicati nei punti appropriati del modulo VAR. 1.1.4. Dopo che è stato osservato un fenomeno che richiede un riporto di volo speciale, un riporto di volo speciale viene emesso non appena possibile. 2. ISTRUZIONI DETTAGLIATE 2.1. Gli elementi di un riporto di volo devono essere indicati nell'ordine elencato nel modulo AIREP SPECIAL.
Sezione 1 Voce 1 — IDENTIFICAZIONE DELL'AEROMOBILE. Riportare il nominativo radiotelefonico dell'aeromobile come prescritto al punto SERA.14050. Voce 2 — POSIZIONE. Riportare la posizione in latitudine (gradi espressi con 2 cifre o gradi e minuti con 4 cifre, seguiti da «North» o «South») e in longitudine (gradi espressi con 3 cifre o gradi e minuti con 5 cifre, seguiti da «East» o «West»), oppure come un punto significativo identificato da una designazione codificata (da 2 a 5 caratteri) o come un punto significativo seguito dalla rotta magnetica (3 cifre) e la distanza in miglia nautiche dal punto. Il punto significativo deve essere preceduto da «ABEAM», se del caso. Voce 3 — TEMPO. Orario di riporto in ore e minuti UTC (4 cifre), a meno che non sia prescritto il riporto in minuti dopo l'ora (2 cifre) in base ad accordi regionali di navigazione aerea. L'ora indicata deve rappresentare il momento effettivo in cui l'aeromobile si trova sulla posizione e non l'orario di creazione o trasmissione del riporto. Per i riporti di volo speciali, l'ora deve essere sempre riportata in ore e minuti (UTC). Voce 4 — LIVELLO O ALTITUDINE DI VOLO. Riportare il livello di volo a 3 cifre quando l'altimetro barometrico è regolato su un'impostazione standard. Riportare l'altitudine in metri seguita da «METRES» o in feet seguito da «FEET» quando su QNH. Riportare «CLIMBING» (seguito dal livello) in salita oppure «DESCENDING» in discesa (seguito dal livello) quando si scende a un nuovo livello dopo aver passato il punto significativo. Voce 5 — POSIZIONE SEGUENTE E ORARIO STIMATO DI SORVOLO (TIME OVER). Riportare il seguente punto di riporto e l'orario stimato di sorvolo di tale punto oppure riportare la posizione stimata che sarà raggiunta un'ora più tardi in base alle procedure di riporto della posizione in vigore. Utilizzare le convenzioni per i dati di posizione di cui alla voce 2. Riportare l'orario stimato di sorvolo di questa posizione. Riportare l'ora in ore e minuti UTC (4 cifre), a meno che non sia prescritto il riporto in minuti dopo l'ora (2 cifre) in base ad accordi regionali di navigazione aerea. Voce 6 — PUNTO SIGNIFICATIVO SEGUENTE. Riportare il punto significativo seguente a seguito della «next position and estimated time over» (posizione seguente e orario stimato di sorvolo). Sezione 2 Voce 7 — ORARIO STIMATO DI ARRIVO Riportare il nome del primo aeroporto di atterraggio previsto, seguito dall'orario stimato di arrivo in questo aeroporto in ore e minuti UTC (4 cifre). Voce 8 — AUTONOMIA. Riportare «ENDURANCE» (autonomia) seguita dall'autonomia del combustibile in ore e minuti (4 cifre). Sezione 3 Voce 9 — FENOMENO CHE PROVOCA UN RIPORTO DI VOLO SPECIALE. Riportare uno dei seguenti fenomeni incontrati o osservati:
2.2. Le informazioni registrate sul modulo per i riporti di attività vulcanica (VAR) non sono destinate alla trasmissione in formato RTF, ma all'arrivo in un aeroporto devono essere consegnate senza indugio dall'operatore dell'aeromobile o da un membro dell'equipaggio di condotta all'ufficio meteorologico dell'aeroporto. Se tale ufficio non risulta facilmente accessibile, il modulo compilato deve essere consegnato in base agli accordi locali tra il MET e i fornitori di ATS e l'operatore dell'aeromobile. 3. TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PERVENUTE MEDIANTE COMUNICAZIONI VOCALI Se gli enti ATS ricevono riporti di volo speciali, essi devono trasmettere senza indugio tali riporti di volo all'ufficio di veglia meteorologica (MWO) a loro associato. Al fine di garantire l'assimilazione dei riporti di volo nei sistemi a terra automatizzati, gli elementi di tali riporti devono essere trasmessi utilizzando le convenzioni per i dati di cui in appresso e nell'ordine prescritto.
Sezione 1 Voce 0 — POSIZIONE. Registrare la posizione in latitudine (gradi espressi con 2 cifre o gradi e minuti con 4 cifre, seguiti, senza spazi, da «N» o «S») e in longitudine (gradi espressi con 3 cifre o gradi e minuti con 5 cifre, seguiti, senza spazi, da «E» o «W»), oppure come un punto significativo identificato da una designazione codificata (da 2 a 5 caratteri) o come un punto significativo seguito dalla rotta magnetica (3 cifre) e la distanza in miglia nautiche (3 cifre) dal punto. Il punto significativo deve essere preceduto da «ABEAM», se del caso. Voce 1 — TEMPO. Registrare il tempo in ore e minuti UTC (4 cifre). Voce 2 — LIVELLO O ALTITUDINE DI VOLO. Registrare «F» seguito da 3 cifre (ad esempio «F310») quando si comunica il livello di volo. Registrare l'altitudine in metri seguita da «M» o in feet seguito da «FT» quando si comunica l'altitudine. Registrare «ASC» (livello) in ascesa o «DES» (livello) in discesa. Sezione 2 Voce 9 — FENOMENO CHE PROVOCA UN RIPORTO DI VOLO SPECIALE. Registrare il fenomeno riportato nel modo seguente:
ORARIO DI TRASMISSIONE. Registrare solo se viene trasmessa la sezione 3. 4. PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI RIPORTI DI WIND-SHEAR E CENERI VULCANICHE 4.1. Riporti di wind-shear 4.1.1. Nel riporto di wind-shear riscontrato nelle fasi di salita iniziale e di avvicinamento dell'aeromobile, deve essere incluso il tipo di aeromobile. 4.1.2. Nel caso siano state precedentemente riportate o previste condizioni di wind-shear in fase di salita iniziale o di avvicinamento, ed esse non vengano riscontrate, il pilota responsabile deve avvisare non appena possibile l'ente ATS competente a meno che il pilota responsabile non sia a conoscenza del fatto che detto ente sia stato già informato da un altro aeromobile. 4.2. Riporto post-volo di attività vulcanica 4.2.1. All'arrivo in aeroporto deve essere consegnato senza indugio all'ufficio meteorologico, da parte dell'operatore o da parte di un membro d'equipaggio di condotta, il riporto completo di attività vulcanica. Se tale ufficio non risulta facilmente accessibile agli equipaggi di volo degli aeromobili in arrivo, il modulo compilato deve essere fatto pervenire in conformità agli accordi locali tra i fornitori di MET e ATS e l'operatore dell'aeromobile. 4.2.2. L'ufficio meteorologico che riceve il riporto completo su un'attività vulcanica deve trasmetterlo senza indugio all'Ufficio di Veglia Meteorologica responsabile della veglia meteorologica sulla regione informazioni volo in cui è stata osservata l'attività vulcanica. B. MODULO DI RIPORTO DI VOLO SPECIALE DI ATTIVITÀ VULCANICA (MODEL VAR)
|
|
30) |
Il supplemento all'allegato è così modificato:
|
(*1) Questi elementi sono sostituiti dal termine «CAVOK» se si verificano simultaneamente le seguenti condizioni all'orario di osservazione: a) visibilità: 10 km o superiore, mentre la visibilità più bassa non è segnalata; b) assenza di nubi operativamente significative; e c) assenza di fenomeni meteorologici significativi per l'aviazione.»;
(*2) Questi elementi sono sostituiti dal termine «CAVOK» se si verificano simultaneamente le seguenti condizioni all'orario di osservazione: a) visibilità: 10 km o superiore, mentre la visibilità più bassa non è segnalata; b) assenza di nubi operativamente significative; e c) assenza di fenomeni meteorologici significativi per l'aviazione.»;
(*3) Questi elementi sono sostituiti dal termine «CAVOK» se si verificano simultaneamente le seguenti condizioni all'orario di osservazione: a) visibilità: 10 km o superiore, mentre la visibilità più bassa non è segnalata; b) assenza di nubi operativamente significative; e c) assenza di fenomeni meteorologici significativi per l'aviazione.»;
(*4) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).»;»
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21.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1186 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2016
recante duecentoquarantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
|
(2) |
Il 15 luglio 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
|
(3) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:
«Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Indirizzo: Germania. Data di nascita: 28.4.1969. Luogo di nascita: a) Abasan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi; b) Kannyouiz, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Altre informazioni: a) documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (ufficio amministrativo della contea di Altenburg), Germania, il 30.4.2000; b) associato a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa e Mohamed Abu Dhess. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.»
|
21.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1187 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
173,3 |
|
ZZ |
173,3 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
135,8 |
|
ZZ |
135,8 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
169,6 |
|
BO |
223,6 |
|
|
CL |
178,3 |
|
|
UY |
172,0 |
|
|
ZA |
166,9 |
|
|
ZZ |
182,1 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
155,9 |
|
BR |
100,7 |
|
|
CL |
140,6 |
|
|
CN |
82,5 |
|
|
NZ |
144,0 |
|
|
US |
117,0 |
|
|
UY |
72,1 |
|
|
ZA |
122,7 |
|
|
ZZ |
116,9 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
105,2 |
|
CL |
129,2 |
|
|
NZ |
155,4 |
|
|
ZA |
128,9 |
|
|
ZZ |
129,7 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
203,6 |
|
ZZ |
203,6 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
276,9 |
|
ZZ |
276,9 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
|
21.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/48 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1188 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2016
che sospende la presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero. |
|
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2016 per il sottoperiodo dal 1o al 31 luglio 2016 sono, per il numero d'ordine 09.4325, pari alle quantità disponibili. Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingentale la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d'ordine. |
|
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È sospesa sino alla fine del periodo contingentale 2015/2016 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).
ALLEGATO
«Zucchero concessioni CXL»
Periodo contingentale 2015/2016
Domande presentate dal 1o al 7 luglio 2016
|
Numero d'ordine |
Paese |
Ulteriori domande |
|
09.4317 |
Australia |
Sospese |
|
09.4318 |
Brasile |
— |
|
09.4319 |
Cuba |
Sospese |
|
09.4320 |
Altri paesi terzi |
— |
|
09.4321 |
India |
Sospese |
«Zucchero Balcani»
Periodo contingentale 2015/2016
Domande presentate dal 1o al 7 luglio 2016
|
Numero d'ordine |
Paese |
Ulteriori domande |
|
09.4324 |
Albania |
— |
|
09.4325 |
Bosnia-Erzegovina |
Sospese |
|
09.4326 |
Serbia |
— |
|
09.4327 |
ex Repubblica jugoslava di Macedonia |
— |
«Zucchero di importazione eccezionale» e «Zucchero industriale»
Periodo contingentale 2015/2016
Domande presentate dal 1o al 7 luglio 2016
|
Numero d'ordine |
Tipo |
Ulteriori domande |
|
09.4380 |
Eccezionale |
— |
|
09.4390 |
Industriale |
— |
DECISIONI
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21.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/50 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1189 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2016
che autorizza l'immissione sul mercato del latte trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2016) 4565]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 settembre 2012 la società Dairy CREST Ltd ha presentato alle autorità competenti dell'Irlanda una richiesta di immissione sul mercato di latte trattato con raggi ultravioletti (UV) quale nuovo prodotto alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, punto f), del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(2) |
Il 10 gennaio 2013 l'organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che il latte trattato con raggi UV soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(3) |
Il 16 gennaio 2013 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. |
|
(4) |
Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate. |
|
(5) |
Il 9 febbraio 2015 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendole un'ulteriore valutazione del latte trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(6) |
Il 10 dicembre 2015 l'EFSA, nel suo parere sulla sicurezza del latte trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare (2), ha concluso che il latte trattato con raggi UV è sicuro alle condizioni di uso proposte. |
|
(7) |
Il parere offre quindi una base sufficiente per stabilire che il latte trattato con raggi UV come nuovo prodotto alimentare soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(8) |
Il trattamento con raggi UV del latte pastorizzato determina un aumento del contenuto di vitamina D del latte. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) specifica cosa si intende per una quantità significativa di vitamine e sali minerali. È pertanto importante informare in modo adeguato il consumatore della presenza nel prodotto di vitamina D ottenuta attraverso il trattamento con raggi UV. |
|
(9) |
Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa prescrizioni sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. L'uso di latte trattato con raggi UV dovrebbe essere autorizzato, fatte salve le prescrizioni di tale normativa. |
|
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il latte trattato con raggi UV specificato nell'allegato I della presente decisione può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo prodotto alimentare per gli impieghi indicati e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II della presente decisione, fatte salve le disposizioni particolari del regolamento (CE) n. 1925/2006.
Articolo 2
La denominazione del latte trattato con raggi UV autorizzato dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari è «latte trattato con raggi UV».
Se il latte trattato con raggi UV contiene un quantitativo di vitamina D considerato significativo ai sensi dell'allegato XIII, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, la denominazione sull'etichettatura deve essere accompagnata dalla dicitura «contiene vitamina D prodotta attraverso il trattamento con raggi UV» o «latte contenente vitamina D risultante dal trattamento con raggi UV».
Articolo 3
La presente decisione è destinata alla società Dairy Crest Ltd, Claygate House, Littleworth Road, Esher, Surrey, KT10 9PN, Regno Unito.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2016; 14(1):4370.
(3) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
(4) Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).
ALLEGATO I
SPECIFICHE PER IL LATTE TRATTATO CON RAGGI UV
Definizione:
Il latte trattato con raggi UV consiste in latte vaccino (intero e parzialmente scremato) sottoposto ad un trattamento con radiazione ultravioletta (UV) tramite flusso turbolento dopo la pastorizzazione. Il trattamento del latte pastorizzato con radiazione UV determina un aumento delle concentrazioni di vitamina D3 (colecalciferolo) dovuto alla trasformazione del 7-diidrocolesterolo in vitamina D3.
Radiazione UV: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d'onda compresa tra i 200 e i 310 nm con un apporto di energia di 1 045 J/l.
Vitamina D3:
|
Denominazione chimica |
(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metileptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-esaidro-1H-inden-4-ilidene]etilidene]-4-metilidenecicloesan-1-olo |
|
Sinonimo |
Colecalciferolo |
|
Numero CAS |
67-97-0 |
|
Peso molecolare |
384,6377 g/mol |
Contenuto:
|
Vitamina D3 nel prodotto finale |
(1) Come definito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(2) HPLC
ALLEGATO II
IMPIEGHI AUTORIZZATI DEL LATTE TRATTATO CON RAGGI UV
|
Categoria di alimenti |
Quantità di vitamina D3 |
|
Latte intero pastorizzato (1) |
5–32 μg/kg per la popolazione generale esclusi i lattanti |
|
Latte parzialmente scremato pastorizzato (1) |
1-15 μg/kg per la popolazione generale esclusi i lattanti |
(1) Consumato come tale.
|
21.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/53 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1190 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2016
che autorizza l'immissione sul mercato del trans-resveratrolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2016) 4567]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'8 novembre 2012 la società DSM Nutritional Products Ltd ha chiesto alle autorità competenti dell'Irlanda di poter immettere sul mercato il trans-resveratrolo quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(2) |
Il 28 giugno 2013 l'organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione esso concludeva che il trans-resveratrolo soddisfa i criteri relativi ai nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(3) |
Il 4 settembre 2013 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. |
|
(4) |
Entro il termine di 60 giorni fissato dall'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate. |
|
(5) |
Il 3 aprile 2014 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo un'ulteriore valutazione del trans-resveratrolo come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(6) |
L'11 dicembre 2015 l'EFSA, nel suo parere sulla sicurezza del trans-resveratrolo sintetico come nuovo prodotto alimentare (2) ha concluso che tale sostanza utilizzata negli integratori alimentari destinati agli adulti è sicura alle condizioni di impiego proposte. |
|
(7) |
Il parere offre quindi una base sufficiente per stabilire che il trans-resveratrolo, quale nuovo ingrediente alimentare, soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(8) |
Nel suo parere l'EFSA ha inoltre segnalato che il trans-resveratrolo può interagire con specifici medicinali ed è pertanto necessario informare i consumatori in caso di assunzione in combinazione con medicinali. |
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(9) |
La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce prescrizioni per gli integratori alimentari. L'impiego del trans-resveratrolo dovrebbe essere autorizzato fatte salve le prescrizioni delle suddette normative. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il trans-resveratrolo, come specificato nell'allegato della presente decisione, può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari in forma di capsule o compresse destinate agli adulti solo con una dose massima di 150 mg al giorno e fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.
Articolo 2
1. La denominazione del trans-resveratrolo autorizzato dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti che lo contengono è «trans-resveratrolo».
2. L'etichettatura degli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo deve recare l'indicazione che il consumo del prodotto in combinazione con medicinali può avvenire soltanto sotto controllo medico.
Articolo 3
La presente decisione è indirizzata a DSM Nutritional Products Ltd, Heanor Gate Ind. Est. Heanor, Derbyshire, Regno Unito.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2016;14(1):4368.
(3) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
ALLEGATO
CARATTERISTICHE DEL TRANS-RESVERATROLO
Definizione:
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Denominazione chimica |
5-[(E)-2-(4-idrossifenil)etenil]benzen-1,3-diolo |
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Formula chimica |
C14H12O3 |
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Peso molecolare |
228,25 Da |
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N. CAS |
501-36-0 |
Descrizione: Il trans-resveratrolo si presenta sotto forma di cristalli di colore che va dal biancastro al beige.
Purezza:
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Trans-resveratrolo |
Non meno del 99 % |
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Sottoprodotti totali (sostanze correlate) |
Non più dello 0,5 % |
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Ogni singola sostanza correlata |
Non più dello 0,1 % |
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Piombo |
Non più di 1 ppm |
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Mercurio |
Non più di 0,1 ppm |
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Cadmio |
Non più di 0,5 ppm |
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Arsenico |
Non più di 1 ppm |
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Perdita all'essiccazione |
Non più dello 0,5 % |
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Ceneri solfatate |
Non più dello 0,1 % |
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Diisopropilammina |
Non più di 50 mg/kg |
Rettifiche
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21.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/56 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195 del 20 luglio 2016 )
Pagina 8, articolo 3, punto 1, lettera b):
anziché:
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«b) |
9 luglio 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 2;» |
leggasi:
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«b) |
9 agosto 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 2;». |
Pagina 8, articolo 3, punto 1, lettera d):
anziché:
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«d) |
9 luglio 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 4.» |
leggasi:
|
«d) |
9 agosto 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 4.» |
Pagina 8, articolo 3, punto 2, lettera a):
anziché:
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«a) |
9 luglio 2019, […]» |
leggasi:
|
«a) |
9 agosto 2019, […]». |