ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 193

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
19 luglio 2016


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/1165 del Consiglio, del 18 luglio 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

15

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/1166 della Commissione, del 17 maggio 2016, che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di acquisto della barbabietola nel settore dello zucchero a decorrere dal 1o ottobre 2017

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1167 della Commissione, del 18 luglio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea

19

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1168 della Commissione, del 18 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1169 della Commissione, del 18 luglio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

27

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1170 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati

29

 

*

Decisione (UE) 2016/1171 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

38

 

*

Decisione (PESC) 2016/1172 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

106

 

*

Decisione (PESC) 2016/1173 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

108

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1174 della Commissione, del 15 luglio 2016, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente difenacum comunicati dalla Spagna a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4380]  ( 1 )

110

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1175 della Commissione, del 15 luglio 2016, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente spinosad comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4385]  ( 1 )

113

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1176 della Commissione, del 18 luglio 2016, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

115

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ( GU L 141 del 28.5.2016 )

117

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

19.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/1


DIRETTIVA (UE) 2016/1164 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2016

recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Le attuali priorità politiche nella fiscalità internazionale evidenziano la necessità di assicurare che l'imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati. È pertanto fondamentale ristabilire la fiducia nell'equità dei sistemi fiscali e consentire ai governi di esercitare effettivamente la loro sovranità fiscale. Questi nuovi obiettivi politici sono stati tradotti in raccomandazioni di azioni concrete nel quadro dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Nelle sue conclusioni del 13 e 14 marzo 2013 e del 19 e 20 dicembre 2013 il Consiglio europeo ha accolto con favore questi lavori. In risposta all'esigenza di una maggiore equità fiscale la Commissione, nella sua comunicazione del 17 giugno 2015, definisce un piano d'azione per una tassazione delle società equa ed efficace nell'Unione europea.

(2)

Le relazioni finali sulle 15 azioni dell'OCSE contro il BEPS sono state pubblicate il 5 ottobre 2015. Tali risultati sono stati accolti con favore dal Consiglio nelle sue conclusioni dell'8 dicembre 2015, nelle quali sottolinea l'esigenza di trovare soluzioni comuni, seppur flessibili, a livello dell'UE in linea con le conclusioni dell'OCSE sul BEPS, sostiene inoltre un'attuazione efficace, rapida e coordinata delle misure anti-BEPS a livello dell'UE e ritiene che le direttive dell'UE debbano essere, se del caso, lo strumento preferenziale per l'attuazione delle conclusioni dell'OCSE sul BEPS a livello dell'UE. È essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri attuino come minimo i loro impegni in materia di BEPS e, più in generale, prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un'equa ed efficace imposizione nell'Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato. In un mercato di economie altamente integrate si avverte l'esigenza di approcci strategici comuni e di un'azione coordinata al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e massimizzare gli effetti positivi dell'iniziativa contro il BEPS. Inoltre solo un quadro comune potrebbe impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti. Infine, misure nazionali di attuazione che seguono una linea comune in tutta l'Unione fornirebbero ai contribuenti la certezza giuridica della compatibilità di dette misure con il diritto dell'Unione.

(3)

È necessario stabilire norme per rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno. Dal momento che dovrebbero adattarsi a 28 diversi regimi di imposta sulle società, queste norme dovrebbero limitarsi a disposizioni generali e lasciare il compito dell'attuazione agli Stati membri, che si trovano in una posizione migliore per definire gli elementi specifici di tali norme secondo le modalità più adatte ai rispettivi regimi di imposizione delle società. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito creando un livello minimo di protezione per i regimi nazionali di imposta sulle società contro le pratiche di elusione fiscale in tutta l'Unione. È pertanto necessario coordinare le risposte degli Stati membri nell'attuare i risultati delle 15 azioni dell'OCSE intese a contrastare il BEPS, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia del mercato interno nel suo insieme nella lotta contro le pratiche di elusione fiscale. Occorre pertanto stabilire un livello minimo comune di protezione per il mercato interno in settori specifici.

(4)

È necessario stabilire norme applicabili a tutti i contribuenti che sono assoggettati all'imposta societaria in uno Stato membro. Considerando che ciò comporterebbe la necessità di coprire una gamma più ampia di imposte nazionali, non è auspicabile estendere l'ambito di applicazione della presente direttiva alle categorie di entità non assoggettate all'imposta sulle società in uno Stato membro ovvero, in particolare, le entità trasparenti. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle stabili organizzazioni di tali società che possono essere situate in altri Stati membri. Le società possono essere residenti a fini fiscali in uno Stato membro o essere costituite a norma delle leggi di uno Stato membro. Anche le stabili organizzazioni di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo dovrebbero essere soggette a tali norme se sono situate in uno o più Stati membri.

(5)

È necessario stabilire norme contro l'erosione della base imponibile nel mercato interno e il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno. Per contribuire al conseguimento di tale obiettivo sono necessarie disposizioni nei seguenti settori: limiti sulla deducibilità degli interessi, imposizione in uscita, una norma generale antiabuso, norme sulle società controllate estere e norme per contrastare i disallineamenti da ibridi. Ove l'applicazione di tali norme dia luogo a una doppia imposizione, i contribuenti dovrebbero beneficiare di uno sgravio tramite una detrazione dell'imposta versata in un altro Stato membro o in un paese terzo, a seconda del caso. Le norme dovrebbero pertanto mirare non solo a contrastare le pratiche di elusione fiscale, ma anche a evitare la creazione di altri ostacoli al mercato, come la doppia imposizione.

(6)

Nel tentativo di ridurre il proprio onere fiscale globale, i gruppi di società ricorrono sempre più di frequente al BEPS attraverso pagamenti di interessi eccessivi. La norma relativa ai limiti sugli interessi è necessaria per scoraggiare tali pratiche in quanto limita la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti dei contribuenti. È pertanto necessario fissare una percentuale di deducibilità che sia riferita agli utili imponibili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA). Al fine di assicurare un livello di protezione più elevato gli Stati membri potrebbero diminuire tale percentuale oppure porre limiti temporali o ridurre l'importo degli oneri finanziari non dedotti che possono essere riportati in avanti o all'indietro. Dato l'obiettivo di stabilire norme minime, gli Stati membri potrebbero avere la facoltà di adottare un parametro alternativo in riferimento agli utili del contribuente al lordo di interessi e imposte (EBIT), determinato in modo tale da essere equivalente alla percentuale stabilita sulla base dell'EBITDA. Gli Stati membri, oltre alla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui alla presente direttiva, potrebbero altresì ricorrere a norme mirate contro il finanziamento intragruppo con capitale di debito, in particolare norme sulla sottocapitalizzazione. Le entrate esenti da imposta non dovrebbero essere compensate a fronte di oneri finanziari deducibili. Infatti solo il reddito imponibile dovrebbe essere preso in considerazione per determinare l'importo degli interessi che può essere dedotto.

(7)

Se il contribuente fa parte di un gruppo che redige conti consolidati, si potrebbe prendere in considerazione l'indebitamento complessivo del gruppo a livello mondiale ai fini della concessione ai contribuenti del diritto a dedurre importi più elevati di oneri finanziari eccedenti. Potrebbe altresì essere opportuno stabilire norme per una clausola di salvaguardia basata sul capitale proprio, per cui la norma relativa ai limiti sugli interessi non si applica se la società può dimostrare che il rapporto tra il suo capitale proprio e gli attivi totali è pressoché pari o superiore al corrispondente rapporto del gruppo. La norma relativa ai limiti sugli interessi dovrebbe applicarsi agli oneri finanziari eccedenti di un contribuente senza distinguere se i costi traggono origine da un debito contratto a livello nazionale, a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione o in un paese terzo oppure da terzi, imprese associate o intragruppo. Qualora un gruppo comprenda più di un'entità in uno Stato membro, lo Stato membro può prendere in considerazione la posizione complessiva di tutte le entità del gruppo nel medesimo Stato, anche prevedendo, nell'applicare le norme che limitano la deducibilità degli interessi, un sistema d'imposta separato per le entità al fine di consentire il trasferimento degli utili o delle quote di deducibilità degli interessi tra entità all'interno di un gruppo.

(8)

Per ridurre gli oneri amministrativi e di adempimento delle norme senza attenuarne in maniera significativa gli effetti a livello fiscale, potrebbe essere opportuno prevedere una norma «porto sicuro», di modo che gli interessi netti siano sempre deducibili fino a un determinato importo qualora ciò comporti una deduzione maggiore rispetto alla percentuale stabilita sulla base dell'EBITDA. Al fine di assicurare un livello di protezione più elevato della rispettiva base imponibile nazionale gli Stati membri potrebbero ridurre la soglia monetaria fissata. Poiché in linea di principio il BEPS avviene mediante pagamenti di interessi eccessivi tra entità che sono imprese associate, è opportuno e necessario consentire l'eventuale esclusione delle entità indipendenti dall'ambito di applicazione della norma relativa ai limiti sugli interessi, visto il rischio limitato di elusione fiscale. Al fine di agevolare la transizione verso la nuova norma relativa ai limiti sugli interessi, gli Stati membri potrebbero prevedere una clausola di anteriorità che si applicherebbe ai prestiti esistenti nella misura in cui le loro condizioni non siano successivamente modificate, vale a dire che in caso di modifiche successive la clausola non si applicherebbe all'eventuale aumento dell'importo o della durata del prestito ma sarebbe limitata alle condizioni originali dello stesso. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri potrebbero altresì escludere gli oneri finanziari eccedenti sostenuti per prestiti utilizzati per il finanziamento di progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine, considerando che tali modalità di finanziamento presentano rischi minimi o nulli di BEPS. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero dimostrare adeguatamente che le modalità di finanziamento per i progetti infrastrutturali pubblici presentano caratteristiche particolari che giustificano tale trattamento rispetto ad altre modalità di finanziamento soggette alla norma restrittiva.

(9)

Benché sia generalmente riconosciuto che anche le imprese finanziarie, ossia gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione, dovrebbero essere soggette a limiti sulla deducibilità degli interessi, è parimenti riconosciuto che questi due settori presentano caratteristiche particolari che richiedono un approccio più adeguato alle loro esigenze. Dal momento che le discussioni in questo settore non sono sufficientemente conclusive nel contesto internazionale e dell'Unione, non è ancora possibile prevedere norme specifiche per i settori finanziario ed assicurativo e pertanto gli Stati membri dovrebbero poterli escludere dall'ambito di applicazione delle norme relative ai limiti sugli interessi.

(10)

L'imposizione in uscita ha la funzione di garantire che quando un contribuente trasferisce attivi o la propria residenza fiscale al di fuori della giurisdizione fiscale di uno Stato, detto Stato assoggetta ad imposta il valore economico di qualsiasi plusvalenza creata nel suo territorio, anche se tale plusvalenza non è ancora stata realizzata al momento dell'uscita. È pertanto necessario specificare i casi in cui i contribuenti sono soggetti a norme in materia di imposizione in uscita e sono tassati sulle plusvalenze non realizzate che sono state integrate nei loro attivi trasferiti. È altresì utile precisare che i trasferimenti di attivi, denaro in contanti incluso, tra una società madre e le sue controllate non rientrano nell'ambito di applicazione della norma prevista in materia di imposizione in uscita. Al fine di calcolare gli importi è fondamentale stabilire un valore di mercato per gli attivi trasferiti al momento della loro uscita, basato sul principio di libera concorrenza. Per garantire la compatibilità della norma con l'utilizzo del metodo del credito d'imposta, è auspicabile che sia consentito agli Stati membri di fare riferimento al momento in cui viene perduto il diritto di tassare gli attivi trasferiti. Il diritto di imposizione dovrebbe essere definito a livello nazionale. È altresì necessario consentire allo Stato membro ricevente di contestare il valore degli attivi trasferiti determinato dallo Stato di uscita, qualora esso non rifletta tale valore di mercato. A tal fine gli Stati membri potrebbero ricorrere agli esistenti meccanismi di risoluzione delle controversie. All'interno dell'Unione occorre esaminare l'applicazione dell'imposizione in uscita e illustrare le condizioni di conformità al diritto dell'Unione. In tali situazioni i contribuenti dovrebbero avere il diritto di versare immediatamente l'importo dell'imposta in uscita dovuta o di dilazionare il pagamento dell'importo dell'imposta, eventualmente maggiorato degli interessi e di una garanzia, mediante la rateizzazione ripartita su un certo numero di anni.

A tale scopo gli Stati membri potrebbero chiedere ai contribuenti interessati di inserire le informazioni necessarie in una dichiarazione. L'imposizione in uscita non dovrebbe essere applicata nei casi in cui il trasferimento di attivi è di natura temporanea e questi ultimi sono destinati a tornare allo Stato membro dell'autore del trasferimento, se il trasferimento avviene allo scopo di rispettare requisiti patrimoniali prudenziali o a fini di gestione della liquidità o se si tratta di operazioni di finanziamento tramite titoli o attivi forniti come garanzia collaterale.

(11)

Norme generali antiabuso sono presenti nei sistemi fiscali per contrastare le pratiche fiscali abusive che non sono ancora state oggetto di disposizioni specifiche. Tali norme sono pertanto destinate a colmare lacune e non dovrebbero pregiudicare l'applicabilità di norme antiabuso specifiche. All'interno dell'Unione le norme generali antiabuso dovrebbero essere applicate alle costruzioni che non sono genuine; in caso contrario il contribuente dovrebbe avere il diritto di scegliere la struttura più vantaggiosa dal punto di vista fiscale per i propri affari commerciali. È inoltre importante garantire che le norme generali antiabuso si applichino in modo uniforme in situazioni nazionali, all'interno dell'Unione e nei confronti di paesi terzi, così che l'ambito di applicazione e i risultati dell'applicazione in contesti nazionali e transfrontalieri siano identici. Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di imporre sanzioni nei casi in cui è applicabile la norma generale antiabuso. Nel valutare se una costruzione debba essere considerata non genuina, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prendere in esame tutte le valide ragioni economiche, incluse le attività finanziarie.

(12)

Le norme sulle società controllate estere (CFC) hanno come effetto la riattribuzione dei redditi di una società controllata soggetta a bassa imposizione alla società madre. La società madre diventa quindi tassabile per i redditi che le sono stati attribuiti nello Stato in cui è residente a fini fiscali. In funzione delle priorità politiche di tale Stato, le norme sulle società controllate estere possono riguardare un'intera controllata soggetta a bassa imposizione o specifiche categorie di reddito oppure essere limitate ai redditi artificialmente dirottati verso la controllata. In particolare, al fine di assicurare che le norme sulle società controllate estere rappresentino una risposta proporzionata alle preoccupazioni in materia di BEPS, è essenziale che gli Stati membri che limitano le loro norme sulle società controllate estere ai redditi che sono stati artificialmente dirottati verso la controllata puntino precisamente alle situazioni in cui la maggior parte delle funzioni decisionali che hanno generato il dirottamento dei redditi a livello della società controllata sia svolta nello Stato membro del contribuente. Al fine di limitare l'onere amministrativo e i costi di conformità, dovrebbe essere accettabile inoltre che tali Stati membri esentino talune entità con scarsi utili o uno scarso margine di profitto che comportano rischi minori di elusione fiscale. È pertanto necessario che le norme sulle società controllate estere si estendano agli utili di stabili organizzazioni laddove tali utili non siano soggetti ad imposta o siano esenti da imposta nello Stato membro del contribuente. Non vi è tuttavia la necessità di assoggettare a imposizione, ai sensi delle norme sulle società controllate estere, gli utili di stabili organizzazioni cui è negata l'esenzione da imposta ai sensi delle norme nazionali in quanto tali stabili organizzazioni sono trattate come se fossero società controllate estere. Al fine di assicurare un livello di protezione più elevato, gli Stati membri potrebbero abbassare la soglia di controllo o ricorrere a una soglia più elevata raffrontando l'imposta sulle società realmente versata con l'imposta sulle società che sarebbe stata applicata nello Stato membro del contribuente. Nel recepire le norme sulle società controllate estere nel diritto nazionale, gli Stati membri potrebbero ricorrere a una soglia frazionaria sufficientemente elevata dell'aliquota d'imposta.

È auspicabile porre rimedio a situazioni di questo tipo sia nei paesi terzi che all'interno dell'Unione. Al fine di rispettare le libertà fondamentali, le categorie di reddito dovrebbero essere combinate con un'esclusione basata sulla sostanza economica intesa a limitare, all'interno dell'Unione, l'impatto delle norme ai casi in cui la società controllata estera non svolge un'attività economica sostanziale. È importante che le amministrazioni fiscali e i contribuenti cooperino per raccogliere le circostanze e i fatti pertinenti al fine di determinare se la norma di esclusione va applicata. Dovrebbe essere ammissibile che, nel recepire le norme sulle società controllate estere nel diritto nazionale, gli Stati membri ricorrano a un sistema di liste bianca, grigia e nera di paesi terzi, che siano compilate sulla base di determinati criteri stabiliti dalla presente direttiva e possano comprendere il livello di aliquota di imposta sulle società, oppure ricorrano a liste bianche di Stati membri redatte su tale base.

(13)

I disallineamenti da ibridi sono la conseguenza delle differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti (strumenti finanziari) o delle entità e tali differenze emergono quando i sistemi giuridici di due giurisdizioni interagiscono. L'effetto di tali disallineamenti è spesso una doppia deduzione (ossia una deduzione in entrambi gli Stati) o una deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano inclusi nella base imponibile dell'altro Stato. Per neutralizzare gli effetti delle regolazioni ibride da disallineamento fiscale è necessario stabilire norme secondo le quali una delle due giurisdizioni coinvolta nel disallineamento debba negare la deduzione di un pagamento che causerebbe tale disallineamento. In tale contesto è utile precisare che le misure della presente direttiva volte a contrastare i disallineamenti da ibridi hanno lo scopo di contrastare situazioni di disallineamento imputabili a differenze nella qualificazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità e non intendono incidere sulle caratteristiche generali del sistema fiscale di uno Stato membro. Anche se gli Stati membri, nell'ambito del gruppo «Codice di condotta (tassazione delle imprese)», hanno concordato linee guida sul trattamento fiscale delle entità ibride e delle stabili organizzazioni ibride all'interno dell'Unione, nonché sul trattamento fiscale delle entità ibride legate a paesi terzi, rimane necessario adottare norme vincolanti. È fondamentale che siano proseguiti i lavori sui disallineamenti da ibridi tra Stati membri e paesi terzi, come pure su altri disallineamenti da ibridi, ad esempio quelli che coinvolgono le stabili organizzazioni.

(14)

È necessario chiarire che l'attuazione delle norme contro l'elusione fiscale contemplate nella presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'obbligo dei contribuenti di rispettare il principio di libera concorrenza o il diritto dello Stato membro di adeguare un debito fiscale al rialzo in conformità al principio di libera concorrenza, ove applicabile.

(15)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) si applica al trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva.

(16)

Considerando che uno dei principali obiettivi della presente direttiva è migliorare la resilienza del mercato interno nel suo complesso contro le pratiche transfrontaliere di elusione fiscale, tale obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri che agiscono singolarmente. I regimi nazionali di tassazione delle società sono eterogenei e l'azione indipendente degli Stati membri si limiterebbe a riprodurre l'attuale frammentazione del mercato interno nel campo della fiscalità diretta. L'interazione di misure nazionali distinte comporterebbe la persistenza di inefficienze e distorsioni, con la conseguente mancanza di coordinamento. Misure correttive dovrebbero invece essere adottate a livello di Unione in quanto gran parte dell'inefficienza nel mercato interno si traduce principalmente in problemi di natura transfrontaliera. È pertanto fondamentale adottare soluzioni che funzionino per il mercato interno nel suo complesso e tale obiettivo può essere meglio conseguito a livello dell'Unione. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Fissando un livello minimo di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all'interno dell'Unione essenziale per conseguire i suoi obiettivi.

(17)

La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione della presente direttiva quattro anni dopo la sua entrata in vigore e presentare al Consiglio una relazione al riguardo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti all'imposta sulle società in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«oneri finanziari», gli interessi passivi su tutte le forme di debito nonché altri oneri economicamente equivalenti a interessi e costi sostenuti in relazione alla raccolta di finanziamenti ai sensi del diritto nazionale, inclusi, in via esemplificativa ma non esclusiva, pagamenti a titolo di prestiti con partecipazione agli utili, interessi di computo per strumenti quali obbligazioni convertibili e a cedola zero, importi a titolo di meccanismi di finanziamento alternativi, come per esempio la finanza islamica, la componente relativa ai costi di finanziamento dei pagamenti di leasing finanziari, interessi capitalizzati inclusi nel valore di bilancio dell'attivo corrispondente o l'ammortamento degli interessi capitalizzati, importi calcolati in riferimento alla restituzione di fondi ai sensi delle norme in materia di prezzi di trasferimento (se applicabili), importi di interessi nozionali a titolo di strumenti derivati o meccanismi di copertura relativi a prestiti dell'entità, determinati utili o perdite su cambi nell'ambito di prestiti e strumenti connessi alla raccolta di finanziamenti, commissioni di garanzia relative a meccanismi di finanziamento, commissioni di istruttoria e costi analoghi connessi all'ottenimento di finanziamenti;

2)

«oneri finanziari eccedenti», l'importo di cui gli oneri finanziari deducibili di un contribuente superano gli interessi attivi imponibili e altre entrate imponibili economicamente equivalenti che il contribuente riceve conformemente al diritto nazionale;

3)

«periodo d'imposta», un esercizio fiscale, un anno civile o qualsiasi altro periodo appropriato a fini fiscali;

4)

«impresa associata»:

a)

un'entità nella quale il contribuente detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in termini di diritto di voto o proprietà del capitale pari o superiore al 25 per cento o ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili di tale entità pari o superiore al 25 per cento;

b)

un individuo o un'entità che detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un contribuente una partecipazione in termini di diritto di voto o proprietà del capitale pari o superiore al 25 per cento o ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili del contribuente pari o superiore al 25 per cento.

Se un individuo o un'entità detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di un contribuente e in una o più entità una partecipazione pari o superiore al 25 per cento, tutte le entità interessate, contribuente compreso, sono considerate imprese associate.

Ai fini dell'articolo 9 e qualora il disallineamento coinvolga un'entità ibrida, la definizione è modificata in modo tale da sostituire il requisito del 25 per cento con un requisito del 50 per cento.

5)

«impresa finanziaria», una delle seguenti entità:

a)

un ente creditizio o un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), o un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o una società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

b)

un'impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

c)

un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;

d)

un ente pensionistico aziendale o professionale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell'articolo 5 di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all'ente in questione, o il delegato di un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva;

e)

istituti pensionistici che gestiscono regimi pensionistici considerati regimi di sicurezza sociale oggetto del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), come pure qualsiasi entità giuridica istituita a fini di investimento in tali regimi;

f)

un fondo di investimento alternativo (FIA) gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE o un FIA sottoposto a vigilanza ai sensi del diritto nazionale applicabile;

g)

OICVM ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;

h)

una controparte centrale quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

i)

un depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

6)

«trasferimento di attivi», l'operazione mediante la quale uno Stato membro perde il diritto di tassare gli attivi trasferiti, mentre gli attivi restano sotto la proprietà giuridica o economica del medesimo contribuente;

7)

«trasferimento di residenza fiscale», l'operazione mediante la quale un contribuente cessa di essere residente a fini fiscali in uno Stato membro e nel contempo acquisisce la residenza fiscale in un altro Stato membro o in un paese terzo;

8)

«trasferimento di un'attività svolta da una stabile organizzazione», l'operazione mediante la quale un contribuente cessa di essere presente a fini fiscali in uno Stato membro e nel contempo acquisisce tale presenza in un altro Stato membro o in un paese terzo senza diventare residente a fini fiscali in tale Stato membro o paese terzo;

9)

«disallineamento da ibridi», una situazione che insorge tra un contribuente in uno Stato membro e un'impresa associata in un altro Stato membro o una modalità strutturata tra parti negli Stati membri in cui il seguente risultato è imputabile a differenze della caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità:

a)

lo stesso pagamento, le stesse spese o le stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite sia in un altro Stato membro («doppia deduzione»); o

b)

a un pagamento è applicata una deduzione nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso nell'altro Stato membro («deduzione senza inclusione»).

Articolo 3

Livello minimo di protezione

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a salvaguardare un livello di protezione più elevato delle basi imponibili nazionali per l'imposta sulle società.

CAPO II

MISURE VOLTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE FISCALE

Articolo 4

Norma relativa ai limiti sugli interessi

1.   Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti solo fino al 30 per cento degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA).

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono trattare come un contribuente anche:

a)

un'entità a cui è consentito o imposto di applicare le norme a nome di un gruppo, come stabilito ai sensi del diritto fiscale nazionale;

b)

un'entità di un gruppo, ai sensi del diritto fiscale nazionale, che non consolida a fini fiscali i risultati dei suoi membri nel bilancio.

In tali circostanze gli oneri finanziari eccedenti e l'EBITDA possono essere calcolati a livello del gruppo e includono i risultati di tutti i suoi membri.

2.   L'EBITDA si calcola aggiungendo ai redditi soggetti all'imposta sulle società nello Stato membro del contribuente gli importi corretti per l'imposta relativi agli oneri finanziari eccedenti nonché gli importi corretti per l'imposta relativi a deprezzamento e ammortamento. I redditi esenti da imposta sono esclusi dall'EBITDA di un contribuente.

3.   In deroga al paragrafo 1, il contribuente può ottenere il diritto:

a)

di dedurre gli oneri finanziari eccedenti fino a 3 000 000 EUR;

b)

di dedurre integralmente gli oneri finanziari eccedenti qualora il contribuente sia un'entità indipendente.

Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, l'importo di 3 000 000 EUR è inteso per l'intero gruppo.

Ai fini del primo comma, lettera b), un'entità indipendente è un contribuente che non è parte di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria e non ha alcuna impresa associata o stabile organizzazione.

4.   Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 gli oneri finanziari eccedenti sostenuti in relazione a:

a)

prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, sebbene l'esclusione non si applichi a successive modifiche di tali prestiti;

b)

prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, in cui il gestore del progetto, gli oneri finanziari, gli attivi e i redditi siano tutti nell'Unione.

Ai fini del primo comma, lettera b), un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è un progetto volto a fornire, ammodernare, gestire e/o mantenere un bene su larga scala ritenuto di interesse pubblico generale da uno Stato membro.

Nei casi in cui si applica la lettera b) del primo comma, qualsiasi reddito derivante da un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è escluso dall'EBITDA del contribuente e qualsiasi onere finanziario eccedente escluso non va incluso negli oneri finanziari eccedenti del gruppo nei confronti di terzi di cui al paragrafo 5, lettera b).

5.   Se un contribuente è membro di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria, può ottenere il diritto:

a)

di dedurre integralmente gli oneri finanziari eccedenti qualora sia in grado di dimostrare che il rapporto tra il capitale proprio e i suoi attivi totali è pari o superiore al rapporto equivalente del gruppo, alle seguenti condizioni:

i)

il rapporto tra il capitale proprio del contribuente e i suoi attivi totali è considerato pari al rapporto equivalente del gruppo se il rapporto tra il capitale proprio del contribuente e i suoi attivi totali è inferiore al massimo di due punti percentuali; e

ii)

tutti gli attivi e i passivi sono valutati secondo lo stesso metodo utilizzato per il bilancio consolidato di cui al paragrafo 8;

o

b)

di dedurre gli oneri finanziari eccedenti per un importo maggiore di quello che avrebbe il diritto di dedurre conformemente al paragrafo 1. Il limite più elevato alla deducibilità degli oneri finanziari eccedenti si riferisce al gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria di cui il contribuente è membro ed è calcolato in due fasi:

i)

innanzitutto si calcola il rapporto del gruppo, dividendo gli oneri finanziari eccedenti del gruppo nei confronti di terzi per l'EBITDA del gruppo, e

ii)

successivamente si moltiplica il rapporto del gruppo per l'EBITDA del contribuente calcolato conformemente al paragrafo 2.

6.   Lo Stato membro del contribuente può prevedere norme:

a)

per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente ai sensi dei paragrafi da 1 a 5;

b)

per riportare in avanti, senza limiti di tempo, e all'indietro, per un massimo di tre anni, gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente ai sensi dei paragrafi da 1 a 5; oppure

c)

per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri finanziari eccedenti, e per un massimo di cinque anni la quota di deducibilità degli interessi non utilizzata, che non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente ai sensi dei paragrafi da 1 a 5.

7.   Gli Stati membri possono escludere le imprese finanziarie dall'ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 6, anche se tali imprese finanziarie sono parte di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria.

8.   Ai fini del presente articolo, il gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria consta di tutte le entità pienamente incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità ai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o al sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro. Il contribuente può ottenere il diritto di utilizzare il bilancio consolidato preparato in conformità di altri principi contabili.

Articolo 5

Imposizione in uscita

1.   Un contribuente è soggetto ad imposta per un importo pari al valore di mercato degli attivi trasferiti, al momento dell'uscita degli attivi, meno il loro valore a fini fiscali, in una delle seguenti situazioni:

a)

un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo, nella misura in cui lo Stato membro della sede centrale non abbia più il diritto di tassare gli attivi trasferiti a seguito del trasferimento;

b)

un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un'altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo, nella misura in cui lo Stato membro della stabile organizzazione non abbia più il diritto di tassare gli attivi trasferiti a seguito del trasferimento;

c)

un contribuente trasferisce la sua residenza fiscale in un altro Stato membro o in un paese terzo, ad eccezione degli attivi che rimangono effettivamente collegati a una stabile organizzazione situata nel primo Stato membro;

d)

un contribuente trasferisce le attività svolte dalla sua stabile organizzazione da uno Stato membro a un altro Stato membro o a un paese terzo, nella misura in cui lo Stato membro della stabile organizzazione non abbia più il diritto di tassare gli attivi trasferiti a seguito del trasferimento.

2.   Un contribuente ha il diritto di dilazionare il pagamento dell'imposta in uscita di cui al paragrafo 1 mediante pagamenti rateizzati ripartiti su un arco di cinque anni in uno dei seguenti casi:

a)

un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE);

b)

un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un'altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE;

c)

un contribuente trasferisce la sua residenza fiscale in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE;

d)

un contribuente trasferisce le attività svolte dalla sua stabile organizzazione in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE.

Il presente paragrafo si applica ai paesi terzi parti contraenti dell'accordo SEE che abbiano concluso un accordo con lo Stato membro del contribuente o con l'Unione relativo all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti fiscali, equivalente all'assistenza reciproca prevista dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio (14).

3.   Se un contribuente dilaziona il pagamento in conformità del paragrafo 2, possono essere addebitati interessi a norma della legislazione dello Stato membro del contribuente o della stabile organizzazione, secondo il caso.

Se esiste un rischio dimostrabile ed effettivo di non recupero, i contribuenti possono essere anche tenuti a costituire una garanzia come condizione per dilazionare il pagamento in conformità del paragrafo 2.

Il secondo comma non si applica se la legislazione dello Stato membro del contribuente o della stabile organizzazione prevede la possibilità di recuperare il debito d'imposta tramite un altro contribuente che è membro del medesimo gruppo ed è residente a fini fiscali in tale Stato membro.

4.   Ove si applichi il paragrafo 2, la dilazione di pagamento è immediatamente interrotta e il debito fiscale diventa recuperabile nei seguenti casi:

a)

gli attivi trasferiti o le attività svolte dalla stabile organizzazione del contribuente sono venduti o altrimenti ceduti;

b)

gli attivi trasferiti sono successivamente trasferiti in un paese terzo;

c)

la residenza fiscale del contribuente o le attività svolte dalla sua stabile organizzazione sono successivamente trasferite in un paese terzo;

d)

il contribuente è in stato di fallimento o di liquidazione;

e)

il contribuente non ottempera agli obblighi che gli incombono con riguardo ai pagamenti rateizzati e non regolarizza la sua situazione in un periodo di tempo ragionevole, che non supera i 12 mesi.

Le lettere b) e c) non si applicano ai paesi terzi parti contraenti dell'accordo SEE che abbiano concluso un accordo con lo Stato membro del contribuente o con l'Unione relativo all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti fiscali, equivalente all'assistenza reciproca prevista dalla direttiva 2010/24/UE.

5.   Se gli attivi, la residenza fiscale o le attività svolte da una stabile organizzazione sono trasferiti in un altro Stato membro, detto Stato membro accetta il valore determinato dallo Stato membro del contribuente o della stabile organizzazione come valore di partenza degli attivi a fini fiscali, a meno che esso non rispecchi il valore di mercato.

6.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 5, per «valore di mercato» si intende l'importo in cambio del quale un attivo può essere scambiato o reciproche obbligazioni possono essere fissate tra acquirenti e venditori indipendenti e disponibili nel quadro di una transazione diretta.

7.   A condizione che gli attivi siano destinati a tornare allo Stato membro dell'autore del trasferimento nell'arco di 12 mesi, il presente articolo non si applica ai trasferimenti di attivi connessi al finanziamento tramite titoli, agli attivi forniti come garanzia collaterale o quando il trasferimento di attivi avviene allo scopo di rispettare requisiti patrimoniali prudenziali o a fini di gestione della liquidità.

Articolo 6

Norma generale antiabuso

1.   Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle società, gli Stati membri ignorano una costruzione o una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

2.   Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica.

3.   Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l'imposta dovuta è calcolata in conformità del diritto nazionale.

Articolo 7

Norme sulle società controllate estere

1.   Lo Stato membro di un contribuente tratta un'entità o una stabile organizzazione i cui utili non sono soggetti ad imposta o sono esenti da imposta in tale Stato membro come una società controllata estera se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

nel caso di un'entità, il contribuente, da solo o insieme alle sue imprese associate, detiene una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 50 per cento dei diritti di voto o possiede direttamente o indirettamente oltre il 50 per cento del capitale o ha il diritto di ricevere oltre il 50 per cento degli utili di tale entità; e

b)

l'imposta sulle società realmente versata sui suoi utili dall'entità o dalla stabile organizzazione è inferiore alla differenza tra l'imposta sulle società che sarebbe stata applicata all'entità o alla stabile organizzazione nell'ambito del sistema di imposizione delle società vigente nello Stato membro del contribuente e l'imposta sulle società realmente versata sui suoi utili dall'entità o dalla stabile organizzazione.

Ai fini del primo comma, lettera b), la stabile organizzazione di una società controllata estera che non è soggetta ad imposta o è esente da imposta nella giurisdizione della società controllata estera non è presa in considerazione. Inoltre, per imposta sulle società che sarebbe stata applicata nello Stato membro del contribuente si intende l'imposta calcolata secondo le norme dello Stato membro del contribuente.

2.   Qualora un'entità o una stabile organizzazione sia trattata come una società controllata estera a norma del paragrafo 1, lo Stato membro del contribuente include nella base imponibile:

a)

i redditi non distribuiti dell'entità o i redditi della stabile organizzazione rientranti nelle seguenti categorie:

i)

interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;

ii)

canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;

iii)

dividendi e redditi derivanti dalla cessione di azioni;

iv)

redditi da leasing finanziario;

v)

redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

vi)

redditi da società di fatturazione che percepiscono redditi da vendite e servizi derivanti da beni e servizi acquistati da e venduti a imprese associate, e aggiungono un valore economico scarso o nullo.

La presente lettera non si applica se la società controllata estera svolge un'attività economica sostanziale sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali, come evidenziato da circostante e fatti pertinenti.

Se la società controllata estera è residente o situata in un paese terzo che non è parte contraente dell'accordo SEE, gli Stati membri possono decidere di astenersi dall'applicazione del comma precedente;

o

b)

i redditi non distribuiti di un'entità o di una stabile organizzazione derivanti da costruzioni non genuine che sono state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.

Ai fini della presente lettera, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui l'entità o la stabile organizzazione non possiederebbe gli attivi o non avrebbe assunto i rischi che generano la totalità o una parte dei suoi redditi se non fosse controllata da una società in cui le funzioni significative del personale che sono pertinenti per tali attivi e rischi sono svolte e sono funzionali al fine di generare i redditi della società controllata.

3.   Qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, la base imponibile di un contribuente sia calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro può scegliere di non trattare un'entità o una stabile organizzazione come una società controllata estera a norma del paragrafo 1 se non oltre un terzo dei redditi ottenuti dall'entità o dalla stabile organizzazione rientra nelle categorie di cui al paragrafo 2, lettera a).

Qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, la base imponibile di un contribuente sia calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro può scegliere di non trattare le imprese finanziarie come società controllate estere se non oltre un terzo dei redditi dell'entità appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 2, lettera a), deriva da operazioni con il contribuente o le sue imprese associate.

4.   Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 2, lettera b), un'entità o una stabile organizzazione:

a)

con utili contabili non superiori a 750 000 EUR e redditi non derivanti da scambi non superiori a 75 000 EUR; o

b)

i cui utili contabili non ammontano a più del 10 per cento dei suoi costi di esercizio nel periodo d'imposta.

Ai fini del primo comma, lettera b), i costi di esercizio non possono includere i costi di beni venduti al di fuori del paese in cui è residente l'entità o è situata la stabile organizzazione a fini fiscali e i pagamenti alle imprese associate.

Articolo 8

Calcolo dei redditi delle società controllate estere

1.   Ove si applichi l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), i redditi da includere nella base imponibile del contribuente sono calcolati in conformità delle norme della legge sull'imposta societaria dello Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali o è situato. Le perdite dell'entità o della stabile organizzazione non sono incluse nella base imponibile ma possono essere riportate, conformemente al diritto nazionale, e prese in conto nei periodi d'imposta successivi.

2.   Ove si applichi l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), i redditi da includere nella base imponibile del contribuente sono limitati agli importi generati dagli attivi e dai rischi collegati alle funzioni significative del personale svolte dalla società controllante. L'attribuzione dei redditi di una società controllata estera è calcolata secondo il principio di libera concorrenza.

3.   I redditi da includere nella base imponibile sono calcolati in proporzione alla partecipazione del contribuente nell'entità, quale definita all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

4.   I redditi sono inclusi nel periodo d'imposta del contribuente nel quale si conclude l'esercizio fiscale dell'entità.

5.   Se l'entità distribuisce utili al contribuente, e tali utili distribuiti sono inclusi nel reddito imponibile del contribuente, gli importi dei redditi precedentemente inclusi nella base imponibile a norma dell'articolo 7 sono dedotti dalla base imponibile in sede di calcolo dell'importo dell'imposta dovuta sugli utili distribuiti, al fine di evitare una doppia imposizione.

6.   Se il contribuente cede la sua partecipazione nell'entità o le attività svolte dalla stabile organizzazione, e una qualsiasi parte dei proventi derivante dalla cessione è stata precedentemente inclusa nella base imponibile a norma dell'articolo 7, tale importo è dedotto dalla base imponibile in sede di calcolo dell'importo dell'imposta dovuta su tali proventi, al fine di evitare una doppia imposizione.

7.   Lo Stato membro del contribuente consente la detrazione dell'imposta versata dall'entità o dalla stabile organizzazione dal debito d'imposta del contribuente nello Stato in cui risiede a fini fiscali o è situato. La detrazione è calcolata conformemente al diritto nazionale.

Articolo 9

Disallineamenti da ibridi

1.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione, la deduzione si applica unicamente nello Stato membro in cui detto pagamento ha origine.

2.   Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione di detto pagamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Riesame

1.   La Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva, in particolare gli effetti dell'articolo 4, entro il 9 agosto 2020 e presenta al Consiglio una relazione al riguardo. La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare l'attuazione della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri di cui all'articolo 11, paragrafo 6, comunicano alla Commissione entro il 1o luglio 2017 tutte le informazioni necessarie per valutare l'efficacia delle norme nazionali mirate intese a prevenire i rischi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili (BEPS).

Articolo 11

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano senza ritardo alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   Laddove la presente direttiva citi un importo monetario in euro (EUR), gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono scegliere di calcolare il valore corrispondente nella moneta nazionale al 12 luglio 2016.

4.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, l'Estonia può, finché non tassi gli utili non distribuiti, considerare il trasferimento di attivi in forma monetaria o non monetaria, denaro in contanti incluso, da una stabile organizzazione situata in Estonia a una sede centrale o un'altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo parte contraente dell'accordo SEE alla stregua di una distribuzione di utili e applicare l'imposta sul reddito, senza concedere ai contribuenti il diritto di dilazionare il pagamento di tale imposta.

5.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 5. Essi comunicano senza ritardo alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

6.   In deroga all'articolo 4, gli Stati membri che all'8 agosto 2016 dispongono di norme nazionali mirate intese a prevenire i rischi di BEPS, di analoga efficacia rispetto alla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui alla presente direttiva, possono applicare tali norme nazionali mirate fino al termine del primo esercizio intero successivo alla data di pubblicazione — sul sito web ufficiale dell'OCSE — dell'accordo tra suoi membri su una norma minima per quanto concerne l'azione 4 sul BEPS, e comunque al più tardi fino al 1o gennaio 2024.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  Non ancora pubblicato nella presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Non ancora pubblicato nella presente Gazzetta ufficiale.

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(4)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(5)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(7)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(8)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(9)  Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

(10)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(14)  Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/15


REGOLAMENTO (UE) 2016/1165 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 (2) attua la decisione 2010/788/PESC del Consiglio e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni.

(2)

La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2293 (2016) del 21 giugno 2016 ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1807 (2008) e ha esteso le disposizioni relative all'embargo sulle armi. Con decisione (PESC) 2016/1173 (3), il Consiglio ha deciso di estendere di conseguenza l'ambito di applicazione dei criteri.

(3)

Occorre quindi un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare tale decisione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

(1)

all'articolo 1 ter, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«d)

assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni;»;

(2)

L'articolo 2 bis, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

nel pianificare, dirigere o commettere nell'RDC atti che costituiscono violazioni dei diritti umani o abusi o violazioni del diritto umanitario internazionale, a seconda dei casi, compresi gli atti contro civili, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;»

b)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

nel sostenere persone o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, coinvolti in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali, compresi l'oro o la fauna selvatica e i prodotti derivati;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

(2)  Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2016/1173 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (cfr. pagina 108 della presente Gazzetta ufficiale).


19.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1166 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2016

che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di acquisto della barbabietola nel settore dello zucchero a decorrere dal 1o ottobre 2017

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), e in particolare l'articolo 125, paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i produttori di barbabietole da zucchero e le imprese produttrici di zucchero devono concludere accordi interprofessionali scritti. L'allegato XI di tale regolamento stabilisce alcune condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero applicabili fino al termine della campagna di commercializzazione 2016-2017, mentre l'allegato X dello stesso definisce tali condizioni a decorrere dal 1o ottobre 2017 quando terminerà il sistema di quote.

(2)

Al fine di tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e della sua prevista evoluzione nel periodo successivo al termine del sistema di quote, le condizioni di acquisto della barbabietola di cui all'allegato X devono essere modificate.

(3)

A decorrere dal 1o ottobre 2017 il settore della barbabietola da zucchero si dovrà adeguare alla fine del sistema di quote, che implica la fine del prezzo minimo della barbabietola e della regolamentazione dei quantitativi di produzione interna. Pertanto, il settore necessita di un quadro giuridico chiaro durante tale transizione da settore altamente regolamentato a settore più liberalizzato. I bieticoltori e le imprese produttrici di zucchero hanno richiesto una maggiore certezza del diritto per quanto riguarda le norme applicabili ai meccanismi di ripartizione del valore, inclusi gli utili e le perdite di mercato legati ai pertinenti prezzi di mercato.

(4)

La catena di approvvigionamento dello zucchero di barbabietola dell'Unione è caratterizzata da numerosi produttori di barbabietole da zucchero, perlopiù di piccole dimensioni, e da un numero limitato di imprese produttrici di zucchero, prevalentemente di grandi dimensioni. Vista la necessità dei fornitori di barbabietole di pianificare e organizzare le forniture ai produttori di zucchero durante i periodi di raccolta, i bieticoltori hanno interesse a negoziare determinate condizioni relative alle clausole di ripartizione del valore legate all'acquisto delle barbabietole da parte delle imprese interessate. Si tratta di una caratteristica intrinseca della catena di approvvigionamento dello zucchero che continua a esistere indipendentemente dall'esistenza di un sistema di quote. Le clausole di ripartizione del valore di cui al punto XI dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 1308/2013 consentono attualmente ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero di garantire gli approvvigionamenti in base a condizioni di acquisto predefinite, con la certezza di condividere i profitti e i costi generati dalla catena di approvvigionamento a beneficio dei produttori di barbabietole. Un ulteriore beneficio della ripartizione del valore consiste nel fatto che essa trasmette direttamente ai produttori anche i segnali di prezzo sul mercato.

(5)

Tenuto conto dell'evoluzione prevista nel settore per il periodo successivo alla fine del sistema di quote e dei prezzi dello zucchero relativamente bassi osservati di recente, è improbabile che nuove imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero decidano di entrare nel mercato, in quanto gli investimenti necessari per la creazione di un impianto di trasformazione dello zucchero richiederebbero, per essere remunerativi, un prezzo dello zucchero superiore al prezzo di mercato previsto per le prossime campagne di commercializzazione. Le previsioni a medio termine della Commissione prevedono che, successivamente alla fine del sistema di quote, i prezzi si adeguino piuttosto al ribasso. Pertanto, si prevede che la struttura attuale dell'industria saccarifera, incluso il rapporto tra i produttori di barbabietole e le imprese produttrici di zucchero, perduri nelle campagne di commercializzazione successive all'abolizione del sistema di quote poiché prevedibilmente poche nuove imprese entreranno nel mercato.

(6)

In assenza delle clausole di ripartizione del valore, la posizione dei produttori di barbabietole nella filiera alimentare potrebbe essere compromessa. Se perdessero la possibilità di negoziare clausole di ripartizione del valore, e ancor più in un contesto di prezzi bassi, i produttori di barbabietole potrebbero trovarsi in chiaro svantaggio economico.

(7)

Rimane pertanto valida la motivazione per la modifica dell'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 al fine di consentire la negoziazione di clausole di ripartizione del valore. Per tale motivo, potrebbe continuare a essere necessario negoziare tali clausole dopo il 1o ottobre 2017.

(8)

Al fine di agevolare la negoziazione di clausole di ripartizione del valore, è opportuno che tali negoziazioni siano possibili soltanto tra una singola impresa e i suoi fornitori attuali o potenziali.

(9)

Per garantire un processo di negoziazione flessibile, l'introduzione di una clausola di ripartizione del valore dovrebbe essere opzionale.

(10)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel punto XI, allegato X, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

L'impresa produttrice di zucchero e i venditori di barbabietole interessati possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi del mercato dello zucchero o di altri mercati di materie prime.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


19.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1167 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base») e in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio (2) è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. In seguito a due riesami in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping sono state confermate dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio (4).

(2)

Con il regolamento (UE) n. 400/2010 del Consiglio (5) il dazio antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese è stato esteso alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarate originarie della Repubblica di Corea, a seguito di un'inchiesta antielusione in forza dell'articolo 13 del regolamento di base. Lo stesso regolamento ha esentato determinati produttori esportatori coreani dall'estensione di tali misure.

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, quale modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/90 della Commissione (6) («le misure in vigore»). Le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame spedito dalla Repubblica di Corea sono soggette a un dazio del 60,4 %, fatta eccezione per il prodotto fabbricato dalle società esentate.

B.   PROCEDURA

1.   Apertura

(4)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(5)

La richiesta è stata presentata il 7 settembre 2015 da Daechang Steel Co. Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di cavi d'acciaio nella Repubblica di Corea («il paese interessato») ed è limitata al richiedente.

(6)

Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure (dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009), che non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore, che non ha eluso le misure applicabili ai cavi d'acciaio di origine cinese e che ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.

(7)

Il 26 novembre 2015, dopo avere esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente, consultati gli Stati membri, e dopo avere dato all'industria dell'Unione la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto l'inchiesta di riesame con il regolamento (UE) n. 2015/2179 del 25 novembre 2015 (7). A norma dell'articolo 3 di tale regolamento la Commissione ha inoltre chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni del prodotto oggetto del riesame spedito dalla Repubblica di Corea e fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

2.   Prodotto oggetto del riesame

(8)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813).

3.   Periodo di riferimento

(9)

Il periodo di riferimento va dal 1o ottobre 2014 al 30 settembre 2015. Sono stati raccolti dati a partire dal 2008 fino alla fine del periodo di riferimento («periodo dell'inchiesta»).

4.   Inchiesta

(10)

La Commissione ha comunicato ufficialmente l'apertura del riesame al richiedente e ai rappresentanti della Repubblica di Corea. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni ed informate della possibilità di chiedere un'audizione. Non sono pervenute richieste.

(11)

La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine previsto. La Commissione ha raccolto e verificato in loco tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.

(12)

La Commissione ha esaminato se fossero soddisfatte le condizioni per la concessione di un'esenzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, vale a dire se:

il richiedente non avesse esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo considerato nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009.

Il richiedente ha iniziato ad esportare il prodotto oggetto del riesame dopo la fine del periodo dell'inchiesta antielusione.

Il richiedente non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore e non ha eluso le misure applicabili ai cavi d'acciaio di origine cinese.

C.   CONCLUSIONI

(13)

L'inchiesta ha confermato che il richiedente non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta antielusione che ha portato all'estensione delle misure, vale a dire dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009. Le prime esportazioni del prodotto oggetto del riesame da parte del richiedente hanno avuto luogo successivamente all'estensione delle misure alla Repubblica di Corea, più precisamente nella seconda metà del 2015.

(14)

L'inchiesta ha inoltre confermato che il richiedente non era collegato a nessun esportatore o produttore cinese soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 102/2012.

(15)

L'inchiesta ha anche confermato che il richiedente è un effettivo produttore del prodotto oggetto del riesame, non coinvolto in pratiche di elusione. Il richiedente acquista vergella d'acciaio di produzione nazionale e materiali quali zinco e piombo, ma importa altresì dalla Repubblica popolare cinese vergella d'acciaio e successivamente effettua il decapaggio, la trafilatura, la galvanizzatura, una seconda trafilatura, la formatura e l'avvolgimento nel suo stabilimento nella Repubblica di Corea. Il prodotto finito viene venduto sul mercato locale ed esportato negli Stati Uniti, in Asia e nell'Unione.

(16)

Le attività di produzione possono essere considerate come un'operazione di assemblaggio o di completamento. L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base specifica le circostanze in cui un'operazione di assemblaggio sia da considerare elusiva delle misure vigenti. Ai sensi della lettera b) di tale articolo, una delle condizioni è che il valore dei pezzi in questione sia superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato. Nel corso dell'inchiesta è stato stabilito che la proporzione di materie prime di origine cinese utilizzate dal richiedente era notevolmente inferiore alla soglia del 60 % di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. La percentuale di pezzi cinesi (ovvero le materie prime) utilizzate era pari al 38 %. Nei casi in cui tale soglia è superata, l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), stabilisce che venga accertato se sia stata raggiunta la soglia del 25 % di valore aggiunto («verifica del valore aggiunto»). La soglia del 60 % del valore complessivo delle parti non è stata superata. Di conseguenza, sulla base dei costi effettivi sostenuti durante il periodo di riferimento, non è stato necessario verificare il raggiungimento della soglia del 25 % di valore aggiunto, come prescritto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(17)

Il richiedente ha avviato la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame verso la metà del 2015. A causa dei costi di fabbricazione eccezionali sostenuti nella fase di avviamento della fabbricazione, è stato effettuato un altro calcolo sulla base dei costi standard di fabbricazione (esclusi i costi di avviamento e anticipando un elevato tasso di utilizzo della capacità produttiva). È stato così stabilito che la proporzione di materie prime di origine cinese ha superato il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto finale (69 %). Per tale motivo si è dovuto verificare il valore aggiunto come prescritto dall'articolo13, paragrafo 2, del regolamento di base. La verifica ha dimostrato che il valore aggiunto ai pezzi importati dalla Repubblica popolare cinese era notevolmente al di sopra della soglia del 25 % dei costi di fabbricazione, secondo quanto previsto all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Di conseguenza le attività di produzione del richiedente non sono considerate elusive ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(18)

L'inchiesta ha infine confermato che il richiedente non stava acquistando il prodotto finito oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese al fine di rivenderlo o trasbordarlo nell'Unione e che la società può giustificare tutte le proprie esportazioni durante il periodo di riferimento.

(19)

Alla luce delle risultanze di cui ai considerando da 13 a 18, la Commissione conclude che il richiedente soddisfa le condizioni per l'esenzione a titolo degli articoli 11, paragrafo 4, e 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(20)

Le risultanze di cui sopra sono state comunicate al richiedente e all'industria dell'Unione, cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Il richiedente ha affermato di approvare le conclusioni della Commissione. Non sono state presentate altre osservazioni.

D.   MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI UN'ESENZIONE DALLE MISURE IN VIGORE

(21)

Coerentemente con le conclusioni di cui sopra, il richiedente dovrebbe essere aggiunto all'elenco di società esentate dal dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.

(22)

Come disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 400/2010, l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla condizione che una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato di tale regolamento, sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora tale fattura non venga presentata, si continua ad applicare il dazio antidumping.

(23)

L'esenzione dalle misure estese concessa alle importazioni di cavi d'acciaio prodotti dal richiedente, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, resta in vigore a condizione che i fatti, così come definitivamente accertati, giustifichino l'esenzione. Qualora nuovi elementi di prova dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un'inchiesta per stabilire se la revoca dell'esenzione sia giustificata.

(24)

L'esenzione dalle misure estese concessa alle importazioni di cavi d'acciaio prodotti dal richiedente viene decisa in base ai risultati del presente riesame. Tale esenzione si applica quindi esclusivamente alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti dalla persona giuridica specificata in precedenza. Le importazioni di cavi d'acciaio prodotti da società non espressamente menzionate con la denominazione sociale all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, incluse le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non dovrebbero beneficiare dell'esenzione e andrebbero assoggettate all'aliquota del dazio residuo stabilita da tale regolamento.

(25)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/90, dovrebbe essere modificato al fine di inserire la società Daechang Steel Co. Ltd nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

(26)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/90, è sostituita dalla tabella seguente:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Repubblica di Corea

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd. 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd., 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd., 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman-Gun, Gyungnam

A969

Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon

C057

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

Kiswire Ltd., 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong,Changwon City, Gyungnam

A969

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni effettuata in forza dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2179. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/90 della Commissione, del 26 gennaio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, dell'Ucraina a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 19 del 27.1.2016, pag. 22).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2179 della Commissione, del 25 novembre 2015, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure ad un esportatore coreano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 309 del 26.11.2015, pag. 3).


19.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1168 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

176,8

ZZ

176,8

0709 93 10

TR

136,8

ZZ

136,8

0805 50 10

AR

173,5

BO

223,6

CL

210,7

UY

201,7

ZA

175,8

ZZ

197,1

0808 10 80

AR

191,0

BR

90,8

CL

135,5

NZ

145,5

US

117,0

UY

72,1

ZA

115,9

ZZ

124,0

0808 30 90

AR

183,1

CL

125,1

NZ

155,4

ZA

127,8

ZZ

147,9

0809 10 00

TR

193,6

ZZ

193,6

0809 29 00

TR

280,5

ZZ

280,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


19.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1169 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di luglio 2016, per il sottoperiodo dal 1o settembre 2016 al 30 novembre 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione «A», fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1o settembre 2016 al 30 novembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.9.2016al 30.11.2016

(in %)

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

99,306141

Nuovi importatori

09.4100

0,465017

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

Nuovi importatori

09.4102


DECISIONI

19.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/29


DECISIONE (UE) 2016/1170 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2016

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (1) (l'«accordo»), è entrato in vigore il 1o maggio 2014.

(2)

A norma dell'articolo 41 dell'accordo, è stato istituito un comitato misto per garantire, tra l'altro, il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo (il «comitato misto»).

(3)

Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo dovrebbe essere adottato il regolamento interno del comitato misto.

(4)

A norma dell'articolo 41 dell'accordo, il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati per assisterlo nello svolgimento delle proprie funzioni.

(5)

Pertanto, la posizione dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati, dovrebbe basarsi sugli acclusi progetti di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 41 dell'accordo per quanto riguarda:

a)

l'adozione del regolamento interno del comitato misto;

b)

l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati,

è basata sui progetti di decisione del comitato misto acclusi alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza rinvio al Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 17).


PROGETTO

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO UE-INDONESIA

del …

che adotta il proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO UE-INDONESIA,

visto l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (1) (l'«accordo»), in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo è entrato in vigore il 1o maggio 2014.

(2)

Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo è opportuno istituire quanto prima il comitato misto.

(3)

A norma dell'articolo 41, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto dovrebbe adottare il proprio regolamento interno per l'applicazione dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È adottato il regolamento interno del comitato misto, riportato in allegato.

Fatto a …,

Per il comitato misto UE-Indonesia

Il presidente


(1)  GU L 125 del 26.4.2014, pag. 17.

ALLEGATO

Regolamento interno del comitato misto

Articolo 1

Composizione e presidenza

1.   Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 41 dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (l'«accordo»), svolge le proprie funzioni conformemente all'articolo 41 dell'accordo.

2.   Il comitato misto è composto da rappresentanti di entrambe le parti al più alto livello possibile.

3.   Il comitato misto è presieduto alternativamente dal ministro degli Esteri della Repubblica di Indonesia e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Essi possono delegare ad un alto funzionario l'autorità di presiedere tutte le riunioni del comitato misto o parte di esse.

Articolo 2

Rappresentanza

1.   Le parti si comunicano reciprocamente l'elenco dei rispettivi rappresentanti nel comitato misto (i «membri»). L'elenco è amministrato dal segretariato del comitato misto.

2.   Un membro che desideri essere rappresentato da un supplente comunica al presidente per iscritto il nome del suo supplente prima della riunione in questione. Il rappresentante supplente di un membro esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 3

Delegazioni

1.   I membri del comitato misto possono essere accompagnati da altri funzionari. Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato, della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione.

2.   Se del caso e di comune accordo tra le parti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organismi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento.

Articolo 4

Riunioni

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato misto si riunisce di norma almeno ogni due anni. Le riunioni del comitato sono convocate dal presidente e si tengono alternativamente in Indonesia e a Bruxelles, a una data fissata di comune accordo. Le parti possono altresì convocare di concerto riunioni straordinarie.

2.   A titolo eccezionale e ove le parti siano d'accordo, le riunioni del comitato misto possono anche svolgersi mediante mezzi tecnologici, ad esempio mediante video o teleconferenza.

3.   Il comitato misto si riunisce al più alto livello possibile, concordato dalle parti. Entrambe le parti si adoperano per assicurare la partecipazione a livello ministeriale ogniqualvolta possibile.

4.   Le riunioni del comitato misto presiedute a livello ministerialesono preparate mediante una riunione preliminare a livello di alti funzionari.

Articolo 5

Pubblicità

1.   Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Se una parte comunica al comitato misto informazioni ritenute riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

2.   Se lo ritiene opportuno, il comitato misto può rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Articolo 6

Segretariato

Un rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del governo della Repubblica di Indonesia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni del presidente del comitato misto o a lui destinate sono inoltrate ai segretari. La corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o da lui inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

Articolo 7

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente redige per ciascuna riunione un ordine del giorno provvisorio, che di norma è trasmesso all'altra parte, unitamente ai documenti pertinenti, non più tardi di 15 giorni prima dell'inizio della riunione.

2.   Il presidente può proporre che alle riunioni del comitato misto partecipino esperti per fornire informazioni su qualsiasi punto dell'ordine del giorno.

3.   L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti diversi da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

4.   In circostanze speciali e d'intesa con le parti, il presidente può abbreviare i termini di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 8

Verbale concordato

1.   L'esito delle riunioni del comitato misto è registrato in forma di verbale concordato.

2.   I due segretari redigono congiuntamente un progetto di verbale concordato di ciascuna riunione, sulla base di quanto presentato dalla parte ospitante, di norma entro 30 giorni dalla data della riunione stessa. Il progetto di verbale concordato si basa su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato misto.

3.   Il verbale concordato è approvato dalle parti entro 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle parti. Dopo l'approvazione del verbale, le parti firmano due esemplari originali dello stesso. Ciascuna parte riceve un originale.

Articolo 9

Decisioni e raccomandazioni

1.   Al fine di assolvere le sue funzioni conformemente all'articolo 41 dell'accordo, il comitato misto può disporre l'adozione di una decisione e/o di una raccomandazione. Dette decisioni e/o raccomandazioni riportano un numero progressivo, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto.

2.   Qualora richiesto da determinate circostanze, il comitato misto può adottare le proprie deicsioni o raccomandazioni mediante procedura scritta.

3.   In deroga all'articolo 5, ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 10

Corrispondenza

1.   La corrispondenza destinata al comitato misto è inviata al segretario di una delle parti, che a sua volta informerà l'altro segretario.

2.   Il segretariato provvede affinché la corrispondenza destinata al comitato misto sia inoltrata al presidente e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 11.

3.   La corrispondenza inviata dal presidente è trasmessa alle parti dal segretariato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 11.

Articolo 11

Documenti

1.   Qualora le discussioni del comitato misto si fondino su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e distribuiti ai membri dal segretariato.

2.   Ogni segretario è responsabile della distribuzione dei documenti ai membri del comitato misto della propria parte, mettendo sistematicamente in copia l'altro segretario.

Articolo 12

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 13

Modifica del regolamento interno

Ciascuna parte può chiedere per iscritto una revisione del regolamento interno, che può essere modificato di comune accordo tra le parti a norma dell'articolo 9.

Articolo 14

Gruppi di lavoro specializzati e altri meccanismi

1.   Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati o altri meccanismi che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. I gruppi di lavoro specializzati e gli altri meccanismi riferiscono al comitato misto.

2.   Il comitato misto può decidere di abolire i gruppi di lavoro specializzati o gli altri meccanismi esistenti oppure di istituire altri gruppi di lavoro specializzati o altri meccanismi che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.

3.   I gruppi di lavoro specializzati e gli altri meccanismi relazionano dettagliatamente in merito alle proprie attività il comitato misto ad ogni sua riunione.

4.   I gruppi di lavoro specializzati hanno solo il potere di rivolgere raccomandazioni al comitato misto.


PROGETTO

DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO MISTO UE-INDONESIA

del …

relativa all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e di altri meccanismi

IL COMITATO MISTO UE-INDONESIA,

visto l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra (1) (l' «accordo»), in particolare l'articolo 41 e l'articolo 14 del regolamento interno del comitato misto,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo è entrato in vigore il 1o maggio 2014.

(2)

Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo, è opportuno istituire quanto prima il relativo quadro istituzionale.

(3)

A norma dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'accordo e dell'articolo 14 del regolamento interno del comitato misto, il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati e altri meccanismi che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.

(4)

Per consentire discussioni a livello di esperti in settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo è possibile istituire gruppi di lavoro specializzati o altri meccanismi. Le parti possono inoltre concordare di modificare l'elenco dei gruppi di lavoro specializzati o degli altri meccanismi e/o i loro ambiti di competenza.

(5)

A norma dell'articolo 9 del regolamento interno, il comitato misto può anche adottare decisioni mediante procedura scritta.

(6)

È opportuno adottare la presente decisione affinché i gruppi di lavoro specializzati o gli altri meccanismi siano rapidamente operativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono istituiti i gruppi di lavoro specializzati e gli altri meccanismi elencati nell'allegato della presente decisione.

Fatto a …,

Per il comitato misto UE-Indonesia

Il presidente


(1)  GU L 125 del 26.4.2014, pag. 17.

ALLEGATO

Comitato misto UE-Indonesia

Gruppi di lavoro specializzati e altri meccanismi

1)

Gruppo di lavoro specializzato in materia di cooperazione allo sviluppo

2)

Gruppo di lavoro specializzato in materia di commercio e investimenti

3)

Dialogo sui diritti umani

4)

Dialogo politico

5)

Dialogo sulla sicurezza


19.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/38


DECISIONE (UE) 2016/1171 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 e, in particolare, dell'articolo 102 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IX dell'accordo SEE che contiene disposizioni sui servizi finanziari.

(3)

Gli atti elencati di seguito riguardano i servizi finanziari e devono essere integrati nell'accordo SEE:

regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (9),

regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione (10),

regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione (11),

regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione (12),

regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione (13),

regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14),

regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione (15),

regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione (16),

regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione (17),

regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione (18),

regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione (19),

regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20),

regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (21),

regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22),

regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione (23),

regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione (24),

regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione (25),

regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione (26),

regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione (27),

regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione (28),

decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione (29),

decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione (30),

decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione (31),

decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione (32),

decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione (33).

(4)

L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alle proposte di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sui progetti di decisione del Comitato misto SEE allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(7)  Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

(8)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 3).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18).

(13)  Regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 5).

(14)  Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

(15)  Regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 1).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 11).

(17)  Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1).

(18)  Regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 16).

(19)  Regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 per quanto riguarda la notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 22).

(20)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30).

(22)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).

(23)  Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6).

(24)  Regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2).

(25)  Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14).

(26)  Regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17).

(27)  Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (OJ L 140 del 30.5.2012, pag. 32).

(28)  Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23).

(29)  Decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65).

(30)  Decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68).

(31)  Decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71).

(32)  Decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73).

(33)  Decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76).


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31ed (Decisione 2010/C-326/07 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31f.

32010 R 1092: Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le autorità competenti degli Stati EFTA partecipano ai lavori del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS);

b)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, i termini «Stato/i membro/i», «autorità competenti» e «autorità di vigilanza» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti e autorità di vigilanza. Ciò non si applica all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);

c)

all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

«c)

i governatori delle banche centrali nazionali o, per quanto riguarda il Liechtenstein, un rappresentante ad alto livello del ministero delle finanze;

d)

un membro del Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA, ove pertinente per le sue funzioni.

I membri del consiglio generale senza diritto di voto di cui alle lettere c) e d) non partecipano ai lavori del consiglio generale nei casi in cui potrebbe essere discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell'UE;»;

d)

all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente

«i)

un rappresentante di ciascuna banca centrale nazionale degli Stati EFTA o, per quanto riguarda il Liechtenstein, un rappresentante del ministero delle finanze. Questi rappresentanti non partecipano ai lavori del comitato tecnico consultivo nei casi in cui potrebbe essere discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell'UE.»;

e)

all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA, le banche centrali nazionali, le autorità di vigilanza nazionali e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS e gli forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti in conformità con l'accordo SEE.»;

f)

all'articolo 16, paragrafo 3, le parole «e, quando sono indirizzate a uno Stato EFTA o a una o più autorità di vigilanza nazionali, al comitato permanente degli Stati EFTA» sono aggiunte dopo le parole «alla Commissione» e le parole «e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunte dopo le parole «alle AEV»;

g)

all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 18, paragrafo 1, le parole «e, quando sono indirizzate a uno Stato EFTA o a una o più autorità di vigilanza nazionali, al comitato permanente degli Stati EFTA» sono aggiunte dopo le parole «al Consiglio»;

h)

l'articolo 17, paragrafo 3, non si applica alle decisioni relative a raccomandazioni indirizzate a uno o più Stati EFTA;

i)

all'articolo 18, paragrafo 4, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA e il comitato permanente degli Stati EFTA» sono aggiunte dopo le parole «le AEV».».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1092/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il …, o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(*)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti

relativa alla decisione n. …/… che integra il regolamento (UE) n. 1092/2010 nell'accordo SEE

Le parti contraenti osservano che il regolamento (UE) n. 1092/2010 consente solo un certo livello di partecipazione al Comitato europeo per il rischio sistemico per gli Stati che non sono membri dell'UE. Nell'ambito di eventuali future revisioni del regolamento (UE) n. 1092/2010, l'UE valuterà se sia possibile concedere agli Stati SEE-EFTA un diritto di partecipazione corrispondente alla loro partecipazione alle tre autorità europee di vigilanza di cui alle decisioni del Comitato misto SEE n. …/…, n. …/… e n. …/….


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (2).

(3)

Nelle loro conclusioni (3) del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri delle finanze e dell'economia dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.

(4)

I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, quali l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(5)

Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.

(6)

Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31f (Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31 g.

32010 R 1093: Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12), modificato da:

32013 R 1022: Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le autorità competenti degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), di seguito «Autorità», del suo consiglio e di tutti i suoi organi preparatori, compresi i comitati e gruppi di esperti interni, in conformità delle disposizioni del presente accordo;

fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente accordo, l'Autorità è ammessa a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Autorità previste dal presente accordo;

il regolamento interno dell'Autorità e dell'Autorità di vigilanza EFTA dà pieno effetto alla loro partecipazione, nonché alla partecipazione delle autorità competenti degli Stati EFTA, ai rispettivi lavori, conformemente al disposto del presente accordo;

b)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

c)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, per le questioni che riguardano le autorità competenti e gli istituti finanziari dell'EFTA si applica, mutatis mutandis, il regolamento interno dell'Autorità. In particolare, la preparazione dei progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA è soggetta alle stesse procedure interne applicate per la preparazione delle decisioni adottate in merito a questioni analoghe riguardanti gli Stati membri dell'UE, comprese le loro autorità competenti e i loro istituti finanziari;

d)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di assumere qualsiasi iniziativa.

In caso di disaccordo fra l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'Autorità e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non viene raggiunto un consenso, il presidente dell'Autorità o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del comitato misto n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

e)

i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;

f)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 1, paragrafo 4, va letto come segue:

«Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite all'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, al fine di assicurare il rispetto di tale accordo o dell'accordo SEE.»;

g)

all'articolo 9, paragrafo 5:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al primo comma, anziché «L'Autorità» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l'adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo al scadenza del periodo di tre mesi di cui al terzo comma, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto. L'Autorità di vigilanza EFTA può informare l'Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame.

Uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Autorità. In tal caso l'Autorità valuta, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.

Qualora l'Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità prepara senza indebiti ritardi un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

h)

all'articolo 16, paragrafo 4, dopo le parole «la Commissione» sono inserite le parole«, il comitato permanente degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA»;

i)

all'articolo 17:

i)

anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;

ii)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;

iii)

al paragrafo 2, le parole «, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «della Commissione»;

iv)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Quando effettua indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda un'autorità competente di uno Stato EFTA, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell'indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente ai propri compiti a norma dei paragrafi 4 e 6.»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 3 va letto come segue:

«Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi all'accordo SEE.»;

vi)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, i paragrafi 4 e 5 vanno letti come segue:

«4.   Se l'autorità competente non si conforma all'accordo SEE entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, l'Autorità di vigilanza EFTA può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di adottare le misure necessarie per rispettare l'accordo SEE. Il parere formale dell'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

L'Autorità di vigilanza EFTA esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. L'Autorità di vigilanza EFTA può prorogare tale termine di un mese.

I pareri formali dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottati senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Le autorità competenti forniscono all'Autorità e all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni necessarie.

5.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.»;

vii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, primo comma, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», e anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

viii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 6 va letto come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

ix)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 8 va letto come segue:

«8.   L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica annualmente informazioni sulle autorità competenti e sugli istituti finanziari degli Stati EFTA che non si sono conformati ai pareri formali o alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.»;

j)

all'articolo 18:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché «Autorità» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

ai paragrafi 3 e 4 è aggiunto il seguente comma:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia»;

k)

all'articolo 19:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;

ii)

al paragrafo 3, le parole «negli Stati membri dell'UE» sono inserite dopo le parole «con valore vincolante per le autorità competenti interessate»;

iii)

al paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA» e anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;

v)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

l)

all'articolo 20 sono aggiunti i commi seguenti:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA, rispettivamente, possono adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati, a seconda dei casi, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e/o dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi, raggiungono posizioni comuni a norma dell'articolo 56 e adottano in parallelo le decisioni e/o i progetti.»;

m)

all'articolo 21, paragrafo 4, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo le parole «L'Autorità»;

n)

all'articolo 22, paragrafo 1 bis, e all'articolo 31, lettera d), le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA e il comitato permanente degli Stati EFTA» sono inserite dopo le parole «la Commissione»;

o)

all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 1, le parole «, dell'Autorità di vigilanza EFTA e del comitato permanente degli Stati EFTA» sono inserite dopo le parole «del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione»;

p)

all'articolo 32, paragrafo 3 bis, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

anziché «e può chiedere» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere»;

ii)

(non riguarda la versione italiana);

iii)

è aggiunto il seguente comma:

«Le richieste dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente paragrafo sono presentate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

q)

all'articolo 35, paragrafo 5, le parole «, alla banca centrale nazionale» non si applicano al Liechtenstein;

r)

all'articolo 36, paragrafo 5, le parole «l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «la Commissione»;

s)

all'articolo 38, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

anziché «l'Autorità», «l'Autorità e la Commissione», «l'Autorità, la Commissione» e «la Commissione e l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

anziché «il Consiglio» leggi «il comitato permanente degli Stati EFTA»;

iii)

dopo il quarto comma del paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità e alla Commissione. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di mantenere, modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iv)

dopo il terzo comma del paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;

v)

dopo il primo comma del paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA inoltra senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;

vi)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Qualora, in un caso rientrante nell'articolo 19, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, e riguardante una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, una decisione sia sospesa o i suoi effetti cessino ai sensi del presente articolo, si procede alla sospensione e alla cessazione degli effetti di qualsiasi decisione parallela dell'Autorità di vigilanza EFTA nel caso in questione.

Qualora, in tali casi, l'Autorità modifichi o revochi la propria decisione, essa prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

t)

all'articolo 39:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA, fissando un termine entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.»;

ii)

al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:

«Qualora abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione a intervalli opportuni. L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame.

La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza di un progetto.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, le parole «o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «dall'Autorità»;

u)

all'articolo 40, paragrafo 1:

i)

alla lettera b), dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:

«e, senza diritto di voto, il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato EFTA,»;

ii)

alla lettera f), le parole «e dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «di vigilanza»;

v)

all'articolo 43:

i)

al paragrafo 2, le parole «, prepara progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo la parola «decisioni»;

i)

ai paragrafi 4 e 6, le parole «, all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,» sono inserite dopo le parole «al Consiglio»;

w)

all'articolo 44:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, nel caso di progetti preparati dall'Autorità di vigilanza EFTA a norma delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.»;

ii)

al paragrafo 4, le parole «, e del rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «del direttore esecutivo»;

iii)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«I membri del consiglio delle autorità di vigilanza degli Stati EFTA a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), possono assistere alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari.»;

x)

all'articolo 57, paragrafo 2, dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:

«, di un rappresentante ad alto livello dell'autorità competente di ogni Stato EFTA e di un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

y)

all'articolo 60, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Se il ricorso riguarda una decisione dell'Autorità adottata a norma dell'articolo 19, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, nel caso di una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, la commissione di ricorso invita l'autorità competente EFTA interessata a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. L'autorità competente dell'EFTA interessata può presentare osservazioni orali.»;

z)

all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i commi seguenti:

«Le autorità pubbliche nazionali EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente alla presente lettera.

La ponderazione per ogni Stato EFTA applicata per determinare i contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali EFTA competenti per la vigilanza degli istituti finanziari è la seguente:

 

Islanda: 2

 

Liechtenstein: 1

 

Norvegia: 7»;

za)

all'articolo 67 è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA applicano all'Autorità e al suo personale il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.»;

zb)

all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Autorità, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.»;

zc)

all'articolo 72 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Alle autorità competenti degli Stati EFTA si applica, per i documenti preparati dall'Autorità e ai fini dell'attuazione del regolamento, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.»».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1022/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

Le parti contraenti riesaminano il quadro istruito conformemente alla presente decisione e alle decisioni n. …/… [CERS], n. …/… [EIOPA] e n. …/… [AESFEM] al più tardi entro la fine dell'anno [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione] per accertarsi che continui a garantire un'applicazione effettiva e omogenea della vigilanza e delle regole comuni in tutto il SEE.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il … [inserire il giorno successivo all'adozione] o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(2)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5.

(3)  Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti

relativa alla decisione n. […] che integra il regolamento (UE) n. 1093/2010 nell'accordo SEE

[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, modificato dal regolamento (UE) n. 1022/2013, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), di seguito denominata «Autorità», agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione. In seguito all'integrazione del regolamento (UE) n. 1093/2010 nell'accordo SEE, le autorità competenti degli Stati EFTA hanno, fatta eccezione per il diritto di voto, gli stessi diritti delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE nell'ambito dell'attività dell'Autorità.

Di conseguenza, e nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'Autorità, le parti contraenti dell'accordo SEE convengono che, quando agisce conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, l'Autorità agisce nell'interesse comune di tutte le parti contraenti dell'accordo SEE.


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (1).

(2)

Nelle loro conclusioni (2) del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.

(3)

I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(4)

Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.

(5)

Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31 g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31 h.

32010 R 1094: Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le autorità competenti degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), di seguito denominata «Autorità», del suo consiglio e di tutti i suoi organi preparatori, compresi i comitati e gruppi di esperti interni, in conformità delle disposizioni del presente accordo.

Fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente accordo, l'Autorità è ammessa a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Autorità previste dal presente accordo.

Il regolamento interno dell'Autorità e dell'Autorità di vigilanza EFTA dà pieno effetto alla loro partecipazione, nonché alla partecipazione delle autorità competenti degli Stati EFTA, ai rispettivi lavori, conformemente al disposto del presente accordo;

b)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

c)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, per le questioni che riguardano le autorità competenti e gli istituti finanziari dell'EFTA si applica, mutatis mutandis, il regolamento interno dell'Autorità. In particolare, la preparazione dei progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA è soggetta alle stesse procedure interne applicate per la preparazione delle decisioni adottate in merito a questioni analoghe riguardanti gli Stati membri dell'UE, comprese le loro autorità competenti e i loro istituti finanziari;

d)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa.

In caso di disaccordo fra l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'Autorità e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebiti ritardi, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non viene raggiunto un consenso, il presidente dell'Autorità o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratterà il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

e)

i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;

f)

all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

al paragrafo 4, le parole «o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «dall'Autorità»;

ii)

il paragrafo 5 va letto come segue:

«Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite all'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, al fine di assicurare il rispetto di tale accordo o dell'accordo SEE.»;

g)

all'articolo 9, paragrafo 5:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al primo comma, anziché «L'Autorità» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l'adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo al scadenza del periodo di tre mesi di cui al terzo comma, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto. L'Autorità di vigilanza EFTA può informare l'Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame.

Uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Autorità. In tal caso l'Autorità valuta, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.

Qualora l'Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

h)

all'articolo 16, paragrafo 4, le parole «, il comitato permanente degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «la Commissione»;

i)

all'articolo 17:

i)

anziché «diritto dell'Unione» leggi «accordo SEE»;

ii)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;

iii)

al paragrafo 2, le parole «, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «della Commissione»;

iv)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Quando effettua indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda un'autorità competente di uno Stato EFTA, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell'indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente alle proprie funzioni a norma dei paragrafi 4 e 6.»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 3 va letto come segue:

«Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi all'accordo SEE.»;

vi)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, i paragrafi 4 e 5 vanno letti come segue:

«4.   Se l'autorità competente non si conforma all'accordo SEE entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, l'Autorità di vigilanza EFTA può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di adottare le misure necessarie per rispettare l'accordo SEE. Il parere formale dell'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

L'Autorità di vigilanza EFTA esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. L'Autorità di vigilanza EFTA può prorogare tale termine di un mese.

I pareri formali dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottati senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Le autorità competenti forniscono all'Autorità e all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni necessarie.

5.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.»;

vii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, primo comma, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», e anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

viii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 6 va letto come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

ix)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 8 va letto come segue:

«8.   L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica annualmente informazioni sulle autorità competenti e sugli istituti finanziari degli Stati EFTA che non si sono conformati ai pareri formali o alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.»;

j)

all'articolo 18:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché «Autorità» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

ai paragrafi 3 e 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia»;

k)

all'articolo 19:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;

ii)

al paragrafo 3, le parole «negli Stati membri dell'UE» sono inserite dopo le parole «con valore vincolante per le autorità competenti interessate»;

iii)

al paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA» e anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;

v)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebiti ritardi in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

l)

all'articolo 20 sono aggiunti i commi seguenti:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA, rispettivamente, possono adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati, a seconda dei casi, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e/o dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi, raggiungono posizioni comuni a norma dell'articolo 56 e adottano in parallelo le decisioni e/o i progetti.»;

m)

all'articolo 21, paragrafo 4, le parole «o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo le parole «dall'Autorità»;

n)

all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 1, le parole «, dell'Autorità di vigilanza EFTA e del comitato permanente degli Stati EFTA» sono inserite dopo le parole «del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione»;

o)

all'articolo 35, paragrafo 5, le parole «, alla banca centrale nazionale» non si applicano al Liechtenstein;

p)

all'articolo 38, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

anziché «l'Autorità», «l'Autorità e la Commissione», «l'Autorità, la Commissione» e «la Commissione e l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

anziché «il Consiglio» leggi «il comitato permanente degli Stati EFTA»;

iii)

dopo il quarto comma del paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità e alla Commissione. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di mantenere, modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iv)

dopo il terzo comma del paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;

v)

dopo il primo comma del paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;

vi)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Qualora, in un caso rientrante nell'articolo 19, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, e riguardante una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, una decisione sia sospesa o i suoi effetti cessino ai sensi del presente articolo, si procede alla sospensione e alla cessazione degli effetti di qualsiasi decisione parallela dell'Autorità di vigilanza EFTA nel caso in questione.

Qualora, in tali casi, l'Autorità modifichi o revochi la propria decisione, essa prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

q)

all'articolo 39:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA, fissando un termine entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.»;

ii)

al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:

«Qualora abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità di vigilanza EFTA la riesamina a intervalli opportuni. L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame.

La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza di un progetto.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, le parole «o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «dall'Autorità»;

r)

all'articolo 40, paragrafo 1:

i)

alla lettera b), dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:

«e, senza diritto di voto, il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli istituti mercati finanziari in ogni Stato EFTA,»;

ii)

alla lettera e), le parole «e dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunte dopo le parole «di vigilanza»;

s)

all'articolo 43:

i)

al paragrafo 2, le parole «, prepara progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo la parola «decisioni»;

ii)

ai paragrafi 4 e 6, le parole «, all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,» sono inserite dopo le parole «al Consiglio»;

t)

all'articolo 44:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, nel caso di progetti preparati dall'Autorità di vigilanza EFTA a norma delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.»;

ii)

al paragrafo 4, le parole «, e del rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «del direttore esecutivo»;

iii)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«I membri del consiglio delle autorità di vigilanza degli Stati EFTA a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), possono assistere alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari.»;

u)

all'articolo 57, paragrafo 2, dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:

«, di un rappresentante ad alto livello dell'autorità competente di ogni Stato EFTA e di un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

v)

all'articolo 60, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Se il ricorso riguarda una decisione dell'Autorità adottata a norma dell'articolo 19, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, nel caso di una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, la commissione di ricorso invita l'autorità competente EFTA interessata a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. L'autorità competente EFTA interessata può presentare osservazioni orali.»;

w)

all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i commi seguenti:

«Le autorità pubbliche nazionali EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente alla presente lettera.

La ponderazione per ogni Stato EFTA applicata per determinare i contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali EFTA competenti per la vigilanza degli istituti finanziari è la seguente:

 

Islanda: 2

 

Liechtenstein: 1

 

Norvegia: 7»;

x)

all'articolo 67 è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA applicano all'Autorità e al suo personale il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.»;

y)

All'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Autorità, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.»;

z)

all'articolo 72 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Alle autorità competenti degli Stati EFTA si applica per i documenti preparati dall'Autorità e ai fini dell'attuazione del regolamento il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.»».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1094/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

Le parti contraenti riesaminano il quadro istituito conformemente alla presente decisione e alle decisioni n. …/… [CERS], n. …/… [ABE] e n. …/… [AESFEM] al più tardi entro la fine dell'anno [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione] per accertarsi che continui a garantire un'applicazione effettiva e omogenea della vigilanza e delle regole comuni in tutto il SEE.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il …, o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(2)  Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti

relativa alla decisione n. […] che integra il regolamento (UE) n. 1094/2010 nell'accordo SEE

[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

A norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), di seguito denominata «Autorità», agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione. In seguito all'integrazione del presente regolamento nell'accordo SEE, le autorità competenti degli Stati EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità.

Di conseguenza, e nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'Autorità, le parti contraenti dell'accordo SEE convengono che, quando agisce conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, l'Autorità agisce nell'interesse comune di tutte le parti contraenti dell'accordo SEE.


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (1).

(2)

Nelle loro conclusioni (2) del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.

(3)

I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(4)

Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.

(5)

Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31 h (Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31i.

32010 R 1095: Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

le autorità competenti degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di seguito denominata «Autorità», del suo consiglio e di tutti i suoi organi preparatori, compresi i comitati e gruppi di esperti interni, in conformità delle disposizioni del presente accordo.

Fatti salvi gli articoli 108 e 109 del presente accordo, l'Autorità è ammessa a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Autorità di vigilanza EFTA e dei suoi organi preparatori quando l'Autorità di vigilanza EFTA svolge, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le funzioni dell'Autorità previste dal presente accordo.

Il regolamento interno dell'Autorità e dell'Autorità di vigilanza EFTA dà pieno effetto alla loro partecipazione, nonché alla partecipazione delle autorità competenti degli Stati EFTA, ai rispettivi lavori, conformemente al disposto del presente accordo;

b)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

c)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, per le questioni che riguardano le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari dell'EFTA si applica, mutatis mutandis, il regolamento interno dell'Autorità. In particolare, la preparazione dei progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA è soggetta alle stesse procedure interne applicate per la preparazione delle decisioni adottate in merito a questioni analoghe riguardanti gli Stati membri dell'UE, comprese le loro autorità competenti e i loro partecipanti ai mercati finanziari;

d)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa.

In caso di disaccordo fra l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'Autorità e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. Se non viene raggiunto un consenso, il presidente dell'Autorità o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111 dell'accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

e)

i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;

f)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 1, paragrafo 4, va letto come segue:

«Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite all'Autorità di vigilanza EFTA, in particolare ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, al fine di assicurare il rispetto di tale accordo o dell'accordo SEE.»;

g)

all'articolo 9, paragrafo 5:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al primo comma, anziché «L'Autorità» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo e il terzo comma vanno letti come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA riesamina la decisione di cui ai primi due commi ad intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità della data di scadenza il più presto possibile dopo l'adozione della decisione di cui ai primi due commi. A tempo debito, dopo la scadenza del periodo di tre mesi di cui al terzo comma, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto. L'Autorità di vigilanza EFTA può informare l'Autorità di qualsiasi sviluppo ritenuto pertinente ai fini del riesame.

Uno Stato EFTA può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di riconsiderare la decisione. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette la richiesta all'Autorità. In tal caso l'Autorità valuta, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, l'opportunità di preparare un nuovo progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.

Qualora l'Autorità modifichi o revochi una decisione parallela alla decisione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

h)

all'articolo 16, paragrafo 4, dopo le parole «la Commissione» sono inserite le parole «, il comitato permanente degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA»;

i)

all'articolo 17:

i)

anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;

ii)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;

iii)

al paragrafo 2, le parole «, del comitato permanente degli Stati EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «della Commissione»;

iv)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Quando effettua indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda un'autorità competente di uno Stato EFTA, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA della natura e dello scopo dell'indagine e in seguito le fornisce periodicamente le informazioni aggiornate necessarie per consentirle di assolvere correttamente alle proprie funzioni a norma dei paragrafi 4 e 6.»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 3 va letto come segue:

«Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi all'accordo SEE.»;

vi)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, i paragrafi 4 e 5 vanno letti come segue:

«4.   Se l'autorità competente non si conforma all'accordo SEE entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, l'Autorità di vigilanza EFTA può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare l'accordo SEE. Il parere formale dell'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

L'Autorità di vigilanza EFTA esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. L'Autorità di vigilanza EFTA può prorogare tale termine di un mese.

I pareri formali dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottati senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Le autorità competenti forniscono all'Autorità e all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni necessarie.

5.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.»;

vii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, primo comma, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», e anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

viii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 6 va letto come segue:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

ix)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 8 va letto come segue:

«8.   L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica annualmente informazioni sulle autorità competenti e sui partecipanti ai mercati finanziari degli Stati EFTA che non si sono conformati ai pareri formali o alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.»;

j)

all'articolo 18:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché «Autorità» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

ai paragrafi 3 e 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia»;

k)

all'articolo 19:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità»;

ii)

al paragrafo 3, le parole «negli Stati membri dell'UE» sono inserite dopo le parole «con valore vincolante per le autorità competenti interessate»;

iii)

al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA e tali autorità competenti non riescano a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA possono adottare una decisione per imporre, rispettivamente, alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE e degli Stati EFTA interessati di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto dell'accordo SEE.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE» leggi «Fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia», anziché «l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA» e anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;

v)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

l)

All'articolo 20 sono aggiunti i commi seguenti:

«Ove siano interessate solo le autorità competenti degli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Ove siano interessate le autorità competenti di uno o più Stati membri dell'UE e di uno o più Stati EFTA, l'Autorità e l'Autorità di vigilanza EFTA, rispettivamente, possono adottare una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4.

Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati, a seconda dei casi, dall'Autorità, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e/o dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), a seconda dei casi, raggiungono posizioni comuni a norma dell'articolo 56 e adottano in parallelo le decisioni e/o i progetti.»;

m)

all'articolo 21, paragrafo 4, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo le parole «L'Autorità»;

n)

all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 1, le parole «, dell'Autorità di vigilanza EFTA e del comitato permanente degli Stati EFTA» sono inserite dopo le parole «del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione»;

o)

all'articolo 35, paragrafo 5, le parole «, alla banca centrale nazionale» non si applicano al Liechtenstein;

p)

all'articolo 38, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

anziché «l'Autorità», «l'Autorità e la Commissione», «l'Autorità, la Commissione» e «la Commissione e l'Autorità» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

anziché «il Consiglio» leggi «il comitato permanente degli Stati EFTA»;

iii)

dopo il quarto comma del paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«L'Autorità di vigilanza EFTA inoltra senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità e alla Commissione. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di mantenere, modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

iv)

dopo il terzo comma del paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;

v)

dopo il primo comma del paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indebito ritardo la notifica dello Stato EFTA interessato all'Autorità, alla Commissione e al Consiglio.»;

vi)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Qualora, in un caso rientrante nell'articolo 19, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, e riguardante una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, una decisione sia sospesa o i suoi effetti cessino ai sensi del presente articolo, si procede alla sospensione e alla cessazione degli effetti di qualsiasi decisione parallela dell'Autorità di vigilanza EFTA nel caso in questione.

Qualora, in tali casi, l'Autorità modifichi o revochi la propria decisione, essa prepara senza indebito ritardo un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

q)

all'articolo 39:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Nel preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del presente regolamento, l'Autorità informa l'Autorità di vigilanza EFTA, fissando un termine entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA può consentire a qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità competenti, che sia destinataria della decisione di esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione.»;

ii)

al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:

«Qualora abbia adottato una decisione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 o 4, l'Autorità di vigilanza EFTA la riesamina a intervalli opportuni. L'Autorità di vigilanza EFTA informa l'Autorità delle future revisioni e di qualsiasi sviluppo pertinente ai fini del riesame.

La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di modificare o revocare una decisione è adottata in base a progetti preparati dall'Autorità. A tempo debito prima di qualsiasi revisione, l'Autorità sottopone all'Autorità di vigilanza EFTA le sue conclusioni corredate, all'occorrenza, di un progetto.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, le parole «o dall'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «dall'Autorità»;

r)

all'articolo 40, paragrafo 1:

i)

alla lettera b), dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:

«e, senza diritto di voto, il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari in ogni Stato EFTA,»;

ii)

alla lettera e), le parole «e dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono aggiunte dopo le parole «di vigilanza»;

s)

all'articolo 43:

i)

al paragrafo 2, le parole «, prepara progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo la parola «decisioni»;

ii)

ai paragrafi 4 e 6, le parole «, all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA,» sono inserite dopo le parole «al Consiglio»;

t)

all'articolo 44:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, nel caso di progetti preparati dall'Autorità di vigilanza EFTA a norma delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.»;

ii)

al paragrafo 4, le parole «, e del rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «del direttore esecutivo»;

iii)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«I membri del consiglio delle autorità di vigilanza degli Stati EFTA a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), possono assistere alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari.»;

u)

all'articolo 57, paragrafo 2, dopo le parole «Stato membro» è inserito quanto segue:

«, di un rappresentante ad alto livello dell'autorità competente di ogni Stato EFTA e di un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA.»;

v)

all'articolo 60, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Se il ricorso riguarda una decisione dell'Autorità adottata a norma dell'articolo 19, in combinato disposto con l'articolo 20, a seconda dei casi, nel caso di una controversia in cui siano coinvolte anche le autorità competenti di uno o più Stati EFTA, la commissione di ricorso invita l'autorità competente EFTA interessata a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle comunicazioni provenienti dalle parti del procedimento di ricorso. L'autorità competente EFTA interessata può presentare osservazioni orali.»;

w)

all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i commi seguenti:

«Le autorità pubbliche nazionali EFTA contribuiscono finanziariamente al bilancio dell'Autorità conformemente alla presente lettera.

La ponderazione per ogni Stato EFTA applicata per determinare i contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali EFTA competenti per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari è la seguente:

 

Islanda: 2

 

Liechtenstein: 1

 

Norvegia: 7»;

x)

all'articolo 67 è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA applicano all'Autorità e al suo personale il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.»;

y)

all'articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Autorità.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Autorità, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.»;

z)

all'articolo 72 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Alle autorità competenti degli Stati EFTA si applica, per i documenti preparati dall'Autorità e ai fini dell'attuazione del regolamento, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.»»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1095/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

Le parti contraenti riesaminano il quadro istituito conformemente alla presente decisione e alle decisioni n. …/… [CERS], n. …/… [ABE] e n. …/… [EIOPA] al più tardi entro la fine dell'anno [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione] per accertarsi che continui a garantire un'applicazione effettiva e omogenea della vigilanza e delle regole comuni in tutto il SEE.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il …, o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(2)  Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti

relativa alla decisione n. […] che integra il regolamento (UE) n. 1095/2010 nell'accordo SEE

[da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU]

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), di seguito denominata «Autorità», agisce in maniera indipendente e obiettiva, nell'interesse esclusivo dell'Unione. In seguito all'integrazione del presente regolamento nell'accordo SEE, le autorità competenti degli Stati EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto, nell'ambito dei lavori dell'Autorità.

Di conseguenza, e nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'Autorità, le parti contraenti dell'accordo SEE convengono che, quando agisce conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, l'Autorità agisce nell'interesse comune di tutte le parti contraenti dell'accordo SEE.


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

Nelle loro conclusioni (7) del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati del SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, ad esempio l'adozione di raccomandazioni e la mediazione non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(8)

La direttiva 2011/61/UE specifica i casi in cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) può vietare o limitare temporaneamente certe attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente al punto 31i dell'allegato IX dell'accordo SEE e alle condizioni ivi specificate. Per integrare nel processo le competenze dell'AESFEM e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti presentati dall'AESFEM. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle conclusioni del 14 ottobre 2014.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31bac (Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31bb.

32011 L 0061: Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM/ESMA) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini della direttiva, specialmente prima di assumere qualsiasi iniziativa;

c)

i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;

d)

i riferimenti ai poteri dell'AESFEM a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31i del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

e)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera an), va letto come segue:

««società veicolo di cartolarizzazione», i soggetti il cui unico scopo sia effettuare un'operazione od operazioni di cartolarizzazione come definite di seguito e altre attività idonee a tale scopo.

Ai fini della direttiva, per «cartolarizzazione» si intende un'operazione o uno schema in cui un soggetto che è distinto dal cedente o dall'impresa di assicurazione o riassicurazione ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

a)

un'attività o un insieme di attività, o una parte di esse, è trasferito a un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, attraverso il trasferimento della titolarità giuridica o effettiva di tali attività da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione;

b)

il rischio di credito di un'attività o di un insieme di attività, o di parte di esse, è trasferito, attraverso il ricorso a derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile, agli investitori negli strumenti di finanziamento emessi da un soggetto che è distinto dal cedente ed è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema;

c)

i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un'impresa di assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che è creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, di modo che il soggetto finanzi interamente tali rischi attraverso l'emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione del soggetto;

laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione;»;

f)

all'articolo 7, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

«L'AESFEM include nel registro centrale pubblico di cui al secondo comma, alle stesse condizioni, informazioni sui GEFIA autorizzati dalle autorità competenti di uno Stato EFTA ai sensi della presente direttiva, sui FIA gestiti e/o commercializzati nel SEE da detto GEFIA e sull'autorità competente per ciascun GEFIA.»;

g)

all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 21, paragrafo 6, lettera b), all'articolo 21, paragrafo 7 e all'articolo 21, paragrafo 17, lettera b), le parole «diritto dell'Unione» sono sostituite dalle parole «accordo SEE»;

h)

all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «dal 21 luglio 2011» leggi «dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]»;

i)

all'articolo 43:

i)

al paragrafo 1, anziché «del diritto dell'Unione» leggi «applicabili a norma dell'accordo SEE»;

ii)

al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Entro il 22 luglio 2014» leggi «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]»;

j)

all'articolo 47:

i)

al paragrafo 1, secondo comma, e ai paragrafi 2, 8 e 10, le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 3, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 4, 5 e 9, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iv)

al paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente:

«Nei casi che riguardano gli Stati EFTA, prima di preparare un progetto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 ai fini di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al paragrafo 4, l'AESFEM consulta, ove opportuno, il CERS e le altre autorità competenti. L'AESFEM trasmette le osservazioni ricevute all'Autorità di vigilanza EFTA.»;

k)

all'articolo 50, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

al paragrafo 1, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 4, primo comma, le parole «, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

l)

all'articolo 61, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «22 luglio 2013» e «22 luglio 2017» leggi «diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]».

31bba

32013 R 0231: Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti dell'«UE» o dell'«Unione» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento delegato, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

agli articoli 15, 84, 86 e 99, le parole «diritto dell'Unione» e «normativa dell'Unione» sono sostituite dalle parole «accordo SEE»;

c)

all'articolo 55, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «1o gennaio 2011» leggi «alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]» e anziché «31 dicembre 2014» leggi «dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]»;

d)

all'articolo 114, paragrafo 3, le parole «della normativa dell'Unione» e sono sostituite dalle parole «dell'accordo SEE».

31bbb.

32013 R 0447: Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 1).

31bbc.

32013 R 0448: Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento di esecuzione, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti.

31bbd.

32014 R 0694: Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18).

31bbe.

32015 R 0514: Regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento delegato, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti.»

Articolo 2

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 30 (Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 31eb (Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata/o da:

32011 L 0061: Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).».

2.

Al punto 31d (Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«—

32011 L 0061: Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).».

Articolo 3

I testi della direttiva 2011/61/UE, dei regolamenti delegati (UE) n. 231/2013, (UE) n. 694/2014 e (UE) 2015/514 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 447/2013 e (UE) n. 448/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (9) [che integra il regolamento AESFEM (UE) n. 1095/2010].

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 174, del'1.7.2011, pag. 1.

(2)  GU L 83, del 22.3.2013, pag. 1.

(3)  GU L 183, del 24.6.2014, pag. 18.

(4)  GU L 82, del 27.3.2015, pag. 5.

(5)  GU L 132, del 16.5.2013, pag. 1.

(6)  GU L 132, del 16.5.2013, pag. 3.

(7)  Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(8)  GU L 331, del 15.12.2010, pag. 84.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(9)  GU L …


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o di debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che rettifica il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 per quanto riguarda la notifica di importanti posizioni corte nette in debito sovrano (6).

(7)

Nelle loro conclusioni (7) del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(8)

Il regolamento (UE) n. 236/2012 specifica i casi in cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) può vietare o limitare temporaneamente certe attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente al punto 31i dell'allegato IX dell'accordo SEE e alle condizioni ivi specificate. Per integrare nel processo le competenze dell'AESFEM e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti presentati dall'AESFEM. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni del 14 ottobre 2014.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 29e (Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«29f.

32012 R 0236: Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa;

c)

all'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono aggiunte dopo la sigla «Aesfem»;

d)

all'articolo 28:

i)

al paragrafo 1, primo comma, le parole «, o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «Aesfem»;

ii)

al paragrafo 1, secondo comma, ai paragrafi 2, 3, 5, 6, 8, 10 e 11 e al paragrafo 7, lettera b), le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «Aesfem»;

iii)

al paragrafo 3, le parole «senza emettere il parere» sono sostituite dalle parole «senza che l'Aesfem emetta il parere»;

iv)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Nei casi che riguardano gli Stati EFTA, prima di preparare un progetto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010 ai fini di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al paragrafo 1, l'Aesfem consulta il CERS e, ove opportuno, le altre autorità competenti. L'Aesfem trasmette le osservazioni ricevute all'Autorità di vigilanza EFTA.»;

v)

al paragrafo 7, anziché «una decisione» leggi «ciascuna delle sue decisioni»;

vi)

al paragrafo 7, le parole «. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito Internet l'avviso di ogni sua decisione di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1. Sul sito Internet dell'Aesfem è inserito un riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «paragrafo 1»;

vii)

al paragrafo 9, le parole «o, per quanto riguarda le misure adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA, quando l'avviso è pubblicato sul sito Internet dell'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo le parole «sito Internet dell'Aesfem»;

e)

all'articolo 31, dopo la parola «competenti» sono inserite le parole «, del comitato permanente degli Stati EFTA»;

f)

all'articolo 32, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «l'Aesfem»;

g)

all'articolo 36, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «e l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «Aesfem»;

h)

all'articolo 37, paragrafo 3, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono aggiunte dopo le parole «necessarie per permettere all'Aesfem»;

i)

all'articolo 46, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

il paragrafo 1 non si applica;

ii)

al paragrafo 2, anziché «del 25 marzo 2012» leggi «della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]».

29fa.

32012 R 0826: Regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 1).

29fb.

32012 R 0827: Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 11).

29fc.

32012 R 0918: Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1), modificato da:

32015 R 0097: Regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione, del 17 ottobre 2014 (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 22).

29fd.

32012 R 0919: Regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 16).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 236/2012, dei regolamenti delegati (UE) n. 826/2012, (UE) n. 918/2012, (UE) n. 919/2012 e (UE) 2015/97 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (9) [che integra il regolamento Aesfem (UE) n. 1095/2010].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 86, del 24.3.2012, pag. 1.

(2)  GU L 251, del 18.9.2012, pag. 1.

(3)  GU L 251, del 18.9.2012, pag. 11.

(4)  GU L 274, del 9.10.2012, pag. 1.

(5)  GU L 274, del 9.10.2012, pag. 16.

(6)  GU L 16, del 23.1.2015, pag. 22.

(7)  Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(8)  GU L 331, del 15.12.2010, pag. 84.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(9)  GU L …


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1).

(2)

Nelle loro conclusioni (2) del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.

(3)

I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte alle autorità competenti SEE-EFTA o agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(4)

Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Questi principi si applicheranno, in particolare, alla vigilanza diretta dei repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'AESFEM.

(5)

Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 16b (Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«—

32012 R 0648: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).»;

2.

Dopo il punto 31bb (Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«31bc.

32012 R 0648: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di assumere qualsiasi iniziativa. Questo comprende, in particolare, l'obbligo per ciascun organismo di trasmettere all'altro, senza indebito ritardo, le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento, come la preparazione da parte dell'AESFEM dei progetti di cui alla lettera d). Si tratta, fra l'altro, delle informazioni ricevute da ciascun organismo in seguito a domande di registrazione o a risposte a domande di registrazione presentate da gestori del mercato o ottenute da uno degli organismi nel corso di indagini o ispezioni in loco.

Fatto salvo l'articolo 109 del presente accordo, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si trasmettono reciprocamente qualsiasi domanda, informazione, ricorso o richiesta che rientri nelle competenze dell'altra autorità.

In caso di disaccordo fra l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'AESFEM e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. In mancanza di tale consenso, il presidente dell'AESFEM o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che la tratta conformemente all'articolo 111 del presente accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

c)

i riferimenti ai «membri del SEBC» o alle «banche centrali» comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA ad eccezione del Liechtenstein, a cui non si applicano questi riferimenti;

d)

le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e le altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'articolo 58, paragrafo 1, dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'articolo 62, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 4, dell'articolo 64, paragrafo 5, dell'articolo 65, paragrafo 1, dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'articolo 71 e dell'articolo 73, paragrafo 1, sono adottate, senza ingiustificato ritardo, in base a progetti preparati dall'AESFEM di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA;

e)

all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafi 6 e 10, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

f)

all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), le parole «nell'Unione e, ove differisca, negli Stati EFTA» sono inserite dopo le parole «di decorrenza»;

g)

all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «del/dal 16 agosto 2012» leggi «della/dalla di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]»;

h)

all'articolo 12, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Entro il 17 febbraio 2013» leggi «Entro sei mesi dalla di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]»;

i)

all'articolo 17:

i)

al paragrafo 4 e al paragrafo 5, primo comma, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 5, anziché «del diritto dell'Unione» leggi «dell'accordo SEE»;

j)

agli articoli 18 e 25, anziché «valute dell'Unione» leggi «valute ufficiali delle parti contraenti dell'accordo SEE»;

k)

all'articolo 55, paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

l)

all'articolo 56:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 2, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

m)

all'articolo 57, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

n)

all'articolo 58, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

o)

all'articolo 59:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«L'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si comunicano reciprocamente, e comunicano alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.»;

p)

all'articolo 60, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

q)

all'articolo 61:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di repertori di dati sulle negoziazioni o di parti correlate cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative che sono stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

ai paragrafi 2, 3 e 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la lettera g) del paragrafo 3 va letta come segue:

«indica il diritto di ottenere la revisione dalla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

iv)

al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza indebito ritardo, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.»;

r)

all'articolo 62:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, se la persona oggetto di indagine è stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«I funzionari e altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell'AESFEM.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 e al paragrafo 6, prima e seconda frase, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 3 va letta come segue:

«La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 66 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, terza frase, anziché «nel fascicolo dell'AESFEM» leggi «nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

vi)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quarta frase del paragrafo 6 va letta come segue:

«Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

s)

all'articolo 63:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di persone giuridiche stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza indebito ritardo, le informazioni ottenute a norma del presente articolo.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 9, prima, seconda e terza frase, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iv)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«I funzionari e altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco.»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 4 va letta come segue:

«La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 66, nonché il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

vi)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 9, quarta frase, anziché «nel fascicolo dell'AESFEM» leggi «nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

vii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quinta frase del paragrafo 9 va letta come segue:

«Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

t)

all'articolo 64:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 1, prima frase anziché «l'AESFEM nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini» leggi «previe consultazioni con l'AESFEM l'Autorità di vigilanza EFTA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini.»;

ii)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Il funzionario incaricato delle indagini nominato dall'Autorità di vigilanza EFTA non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dal Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA e dal Consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 le parole «e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, la parte della frase che segue le parole «all'articolo 67» va letta come segue:

«l'Autorità di vigilanza EFTA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato I, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 73 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 65.

L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.»;

v)

al paragrafo 6, le parole «, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «dell'AESFEM»;

vi)

al paragrafo 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

u)

all'articolo 65:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «l'AESFEM» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

v)

all'articolo 66:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni o la persona interessati siano stabiliti in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

w)

all'articolo 67:

i)

al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma degli articoli 65 e 66, l'AESFEM dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'AESFEM basa i suoi progetti solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

L'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma degli articoli 65 e 66 solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «al fascicolo dell'AESFEM» leggi «al fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «ai documenti preparatori interni dell'AESFEM» leggi «ai documenti preparatori interni dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

x)

all'articolo 68:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto quanto segue:

«Anche l'Autorità di vigilanza EFTA comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 65 e 66 alle condizioni specificate nel presente paragrafo per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di tali sanzioni da parte dell'AESFEM.»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 3 e 4, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché «il Parlamento europeo, il Consiglio» leggi «l'AESFEM e il comitato permanente degli Stati EFTA»;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 4, anziché «Corte di giustizia» leggi «Corte EFTA»;

v)

al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l'assegnazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscosse dall'Autorità di vigilanza EFTA.»;

y)

all'articolo 71:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «l'AESFEM» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

nella seconda frase del paragrafo 3, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, di non preparare a tal fine un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la parola «interessato»;

z)

all'articolo 72, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altri repertori di dati sulle negoziazioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3.

Gli importi riscossi dall'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all'AESFEM senza indebito ritardo.»;

za)

all'articolo 73:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «l'AESFEM» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

«L'Autorità di vigilanza EFTA notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 al repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e le comunica alle autorità competenti e alla Commissione. La stessa rende pubblica ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica inoltre ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata.

Quando rendono pubblica una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al terzo comma, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA rendono altresì pubblico il diritto del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA nonché, se del caso, il fatto che sia stato avviato tale procedimento, precisando che le azioni promosse dinanzi alla Corte EFTA non hanno effetti sospensivi, e il fatto che la Corte EFTA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 40 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

zb)

all'articolo 74:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite prima delle parole «può delegare specifici compiti di vigilanza»;

ii)

ai paragrafi da 2 a 5, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

iii)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   L'Autorità di vigilanza EFTA e l'AESFEM si consultano prima di delegare un compito.»;

zc)

l'articolo 75, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 76 non si applicano;

zd)

all'articolo 81, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

alla lettera f), anziché «con l'Unione di cui all'articolo 75» leggi «con lo Stato EFTA in cui sono stabilite sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati»;

ii)

alla lettera i), anziché «l'ESMA di cui all'articolo 76» leggi «con lo Stato EFTA in cui sono stabilite sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati stabiliti in tale Stato EFTA»;

iii)

il testo della lettera j) va letto come segue:

«l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia, fatti salvi il contenuto e l'entrata in vigore di una decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.»;

zf)

all'articolo 83, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

zg)

all'articolo 84, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

zh)

all'articolo 87, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «entro il 17 agosto 2014» leggi «entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione];

zi)

all'articolo 89:

i)

al paragrafo 1, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

«Per i tre anni successivi all'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione], l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti all'articolo 2, paragrafo 10, che sono stabiliti in uno Stato EFTA. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell'erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento.»;

ii)

ai paragrafi 3, 5, 6 e 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «prima dell'adozione da parte della Commissione di [o «delle» a seconda dei casi]» leggi «prima che si applichino nel SEE»;

iii)

al paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «decisioni del Comitato misto SEE contenenti» sono inserite dopo le parole «entrata in vigore di tutte le»;

iv)

ai paragrafi 5 e 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «decisioni del Comitato misto SEE contenenti» sono inserite dopo le parole «entrata in vigore di tali [o «delle» a seconda dei casi]»;

zj)

all'allegato I, parte VI, lettere a) e c), e all'allegato II, parte I, lettera g) e parte II, lettera c), le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM».»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 648/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEEF (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (3) [che integra il regolamento (CE) n. 1095/2010].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(3)  GU L …


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (2).

(3)

Nelle loro conclusioni (3) del 14 ottobre 2014 sull'inclusione, nell'accordo SEE, dei regolamenti dell'UE che istituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV dell'UE), i ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno accolto con favore la soluzione equilibrata definita di comune accordo dalle parti contraenti, che tiene conto della struttura e degli obiettivi dei regolamenti UE che istituiscono le AEV e dell'accordo SEE, nonché dei vincoli giuridici e politici dell'UE e degli Stati del SEE-EFTA.

(4)

I ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA hanno sottolineato che, conformemente alla struttura improntata a due pilastri dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA adotterà decisioni rivolte rispettivamente agli operatori di mercato negli Stati SEE-EFTA. Le AEV dell'UE saranno competenti per azioni di natura non vincolante, anche nei confronti delle autorità competenti e degli operatori di mercato SEE-EFTA. L'azione dell'una o dell'altra parte sarà preceduta, a seconda dei casi, da consultazioni, coordinamento o scambio di informazioni tra le AEV dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(5)

Al fine di assicurare l'integrazione nel processo della competenza delle AEV dell'UE e la coerenza tra i due pilastri, le singole decisioni e le opinioni formali dell'Autorità di vigilanza EFTA rivolte a una o più autorità competenti o operatori di mercato del SEE-EFTA saranno adottate sulla base di progetti preparati dalla pertinente AEV dell'UE. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. Questi principi si applicheranno in particolare alla vigilanza diretta da parte dell'AESFEM delle agenzie di rating del credito.

(6)

Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo di cui alle suddette conclusioni e deve pertanto essere interpretata in linea con i principi su cui si basano.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31eb (Regolamento (UE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«—

32011 R 0513: Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011 (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30).

32013 R 0462: Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i», «autorità competenti» e «autorità settoriali competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA, le loro autorità competenti e le loro autorità settoriali competenti;

b)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa. Questo comprende, in particolare, l'obbligo per ciascun organismo di trasmettere all'altro, senza indebito ritardo, le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento, come la preparazione da parte dell'AESFEM dei progetti di cui alla lettera d). Si tratta, fra l'altro, delle informazioni ricevute da ciascun organismo in seguito a domande di registrazione o a risposte a domande di registrazione presentate da gestori del mercato o ottenute da uno degli organismi nel corso di indagini o ispezioni in loco.

Fatto salvo l'articolo 109 del presente accordo, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si trasmettono reciprocamente qualsiasi domanda, informazione, ricorso o richiesta che rientri nelle competenze dell'altra autorità.

In caso di disaccordo fra l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del regolamento, il presidente dell'AESFEM e il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA convocano senza indebito ritardo, tenendo conto dell'urgenza della questione, una riunione per raggiungere un consenso. In mancanza di tale consenso, il presidente dell'AESFEM o il Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere alle parti contraenti di sottoporre la questione al Comitato misto SEE che la tratta conformemente all'articolo 111 del presente accordo, applicabile mutatis mutandis. A norma dell'articolo 2 della decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell'8 febbraio 1994, relativa all'adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60), in caso di urgenza una parte contraente può chiedere la convocazione immediata di riunioni. Fatto salvo il presente paragrafo, una parte contraente può sottoporre in qualsiasi momento, di propria iniziativa, la questione al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 o all'articolo 111 del presente accordo;

c)

i riferimenti alle banche centrali nazionali contenuti nel presente regolamento non si applicano al Liechtenstein;

d)

le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 20, dell'articolo 23 ter, paragrafo 1, dell'articolo 23 quater, paragrafo 3, dell'articolo 23 quinquies, paragrafo 4, dell'articolo 23 sexies, paragrafo 5, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 36 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 36 ter, paragrafo 1, sono adottate senza indebito ritardo in base a progetti preparati dall'AESFEM di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA;

e)

all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), anziché «al diritto dell'Unione» leggi «all'accordo SEE»;

f)

all'articolo 6, paragrafo 3:

i)

le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

sono aggiunti i commi seguenti:

«Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito composto almeno un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA e da un'agenzia di rating del credito che ha la sede legale in uno Stato membro dell'UE, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA garantiscono congiuntamente che almeno una delle agenzie appartenenti al gruppo non sia esentata dall'osservanza dei requisiti dell'allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e dell'articolo 7, paragrafo 4.

L'Autorità di vigilanza EFTA e l'AESFEM si informano reciprocamente di qualsiasi sviluppo pertinente per l'adozione di atti a norma del presente paragrafo.»;

g)

all'articolo 8 ter, paragrafo 2, anziché dell'«Unione» leggi «l'accordo SEE»;

h)

all'articolo 8 quinquies, paragrafo 2, e all'articolo 18, paragrafo 3, è aggiunto quanto segue:

«L'AESFEM include nell'elenco le agenzie di rating del credito registrate stabilite in uno Stato EFTA.»;

i)

all'articolo 9, le parole «o dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo «dell'AESFEM»;

j)

all'articolo 10, paragrafo 6, e all'allegato III, parte I, punto 52, le parole«, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

k)

all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 11 bis, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«L'AESFEM pubblica le informazioni fornite dalle agenzie di rating del credito stabilite in uno Stato EFTA ai sensi del presente articolo.»;

l)

all'articolo 14:

i)

ai paragrafi 2 e 5, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 4, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo l sigla «AESFEM»;

m)

all'articolo 15:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

ii)

al paragrafo 2, le parole «o, quando incaricano un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

iii)

al paragrafo 4, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

n)

all'articolo 16, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

o)

all'articolo 17:

i)

ai paragrafi 1, 2 e 4, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 3, le parole «e, per quanto riguarda ciascuna agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

p)

all'articolo 18:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«L'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA si comunicano reciprocamente e comunicano alla Commissione, all'ABE, all'AEAP, alle autorità competenti e alle autorità settoriali competenti ogni decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20.»;

q)

all'articolo 19, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altre agenzie di rating del credito in conformità del presente regolamento e del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 2.

Gli importi riscossi dall'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all'AESFEM senza indebito ritardo.»;

r)

all'articolo 20:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 2, seconda frase, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, di non preparare a tal fine un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la parola «interessata»;

s)

all'articolo 21:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 5 è aggiunto quanto segue:

«La relazione comprende anche le agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento in virtù di una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA.

L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 6 va letto come segue:

«L'Autorità di vigilanza EFTA presenta annualmente al comitato permanente degli Stati EFTA una relazione sulle sanzioni imposte ai sensi del presente regolamento, comprese le misure di vigilanza, le ammende e le penalità di mora.»;

t)

all'articolo 23, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

u)

all'articolo 23 bis, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

v)

all'articolo 23 ter:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito o di persone che partecipano alle attività di rating, a entità valutate e a terzi collegati, nonché a terzi cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato funzioni o attività operative e ad altre persone diversamente collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating, stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 5, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la lettera g) del paragrafo 3 va letta come segue:

«indica il diritto di ottenere la revisione dalla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

iv)

al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza indebito ritardo, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.»;

w)

all'articolo 23 quater:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, se la persona oggetto di indagine è stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«I funzionari e le altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell'AESFEM.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 e al paragrafo 6, prima e seconda frase, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iv)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 3 va letta come segue:

«La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 36 ter e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 6, terza frase, anziché «nel fascicolo dell'AESFEM» leggi «nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

vi)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quarta frase del paragrafo 6 va letta come segue:

«Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

x)

all'articolo 23 quinquies:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di persone giuridiche stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM, senza indebito ritardo, le informazioni ottenute a norma del presente articolo.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 9, prima e seconda frase, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iv)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«I funzionari e le altre persone autorizzate dall'AESFEM sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco su richiesta dell'AESFEM.»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la seconda frase del paragrafo 4 va letta come segue:

«La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 36 ter, nonché il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA conformemente all'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

vi)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 9, terza frase, anziché «nel fascicolo dell'AESFEM» leggi «nel fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

vii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la quarta frase del paragrafo 9 va letta come segue:

«Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

y)

all'articolo 23 sexies:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 1, prima frase, anziché «l'AESFEM nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini» leggi «previe consultazioni con l'AESFEM, l'Autorità di vigilanza EFTA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini.»;

ii)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Il funzionario incaricato delle indagini nominato dall'Autorità di vigilanza EFTA non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione delle agenzie di rating del credito interessate e svolge i propri compiti indipendentemente dal Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA e dal Consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2, 3 e 4 le parole «e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

iv)

al terzo comma del paragrafo 2, le parole «e dall'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «dall'AESFEM»;

v)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 5, la parte della frase che segue le parole «e 36 quater,» va letta come segue:

«l'Autorità di vigilanza EFTA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato III, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 24 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 36 bis.

L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'AESFEM tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.»;

vi)

al paragrafo 6, le parole «o dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «dell'AESFEM»;

vii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 8, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

z)

all'articolo 24:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 2 e 4, anziché «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

al paragrafo 4, anziché «la decisione dell'AESFEM» leggi «la decisione dell'AESFEM o dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,»;

iv)

al paragrafo 5 sono aggiunti i commi seguenti:

«L'Autorità di vigilanza EFTA notifica senza indebito ritardo ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 all'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA interessata, e comunica tale decisione alle autorità competenti, e alle autorità settoriali competenti, alla Commissione, all'ABE e all'AEAP. La stessa rende pubblica ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica inoltre ogni decisione sul proprio sito Internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata.

Quando rendono pubblica una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al terzo comma, l'AESFEM e l'Autorità di vigilanza EFTA rendono altresì pubblico il diritto dell'agenzia di rating del credito interessata di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA nonché, se del caso, il fatto che sia stato avviato tale procedimento, precisando che le azioni promosse dinanzi alla Corte EFTA non hanno effetti sospensivi, e il fatto che la Corte EFTA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 40 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.»;

za)

all'articolo 25:

i)

al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

L'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

Il terzo e il quarto comma non si applicano qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tali circostanze l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata, dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.»;

ii)

al paragrafo 2, anziché «al fascicolo dell'AESFEM» leggi «al fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

zb)

all'articolo 26 e all'articolo 27, paragrafo 1, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

zc)

all'articolo 27, paragrafo 2, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

zd)

all'articolo 30:

i)

al paragrafo 1, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite prima delle parole «può delegare specifici compiti di vigilanza»;

ii)

ai paragrafi 2, 3 e 4, le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

iii)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   L'Autorità di vigilanza EFTA e l'AESFEM si consultano prima di delegare un compito.»;

ze)

all'articolo 31:

i)

al paragrafo 1, secondo comma, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

ii)

al paragrafo 2, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «tale autorità può richiedere all'AESFEM»;

iii)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Se la richiesta di un'autorità nazionale competente riguarda un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'AESFEM consulta senza indebito ritardo l'Autorità di vigilanza EFTA.»;

zf)

all'articolo 32:

i)

al paragrafo 1, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo il primo uso della sigla «AESFEM»;

ii)

al paragrafo 1, le parole «, per l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo il secondo uso della sigla «AESFEM»;

iii)

al paragrafo 1, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo il terzo uso della sigla «AESFEM»;

iv)

al paragrafo 2, le parole «, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

zg)

all'articolo 35 bis, paragrafo 6, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

zh)

all'articolo 36 bis:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, nel caso di un'agenzia di rating del credito stabilita in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA,» sono inserite dopo le parole «il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM» e la sigla «AESFEM»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

zi)

all'articolo 36 ter:

i)

al paragrafo 1, le parole «o, qualora l'agenzia di rating del credito o la persona interessate siano stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

ii)

al paragrafo 4, le parole «o, a seconda dei casi, dell'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «dell'AESFEM»;

zj)

all'articolo 36 quater:

i)

al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 36 bis o dell'articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

L'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni a norma dell'articolo 36 bis o dell'articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché «al fascicolo dell'AESFEM» leggi «al fascicolo dell'AESFEM e dell'Autorità di vigilanza EFTA»;

zk)

all'articolo 36 quinquies:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto quanto segue:

«Anche l'Autorità di vigilanza EFTA comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione reiterata inflitta ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter, alle condizioni specificate nel presente paragrafo per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di tali sanzioni da parte dell'AESFEM.»;

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 3, anziché «Corte di giustizia» leggi «Corte EFTA»;

iv)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l'assegnazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni reiterate riscosse dall'Autorità di vigilanza EFTA.»;

zl)

l'articolo 40 bis non si applica per quanto riguarda gli Stati EFTA;

zm)

all'allegato IV, parte I, punto 7 e parte II, punto 3, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «AESFEM».»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 513/2011 e (UE) n. 462/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (4) [che integra il regolamento (CE) n. 1095/2010].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30.

(2)  GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1.

(3)  Conclusioni del Consiglio approvate dai ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(4)  GU L …

Dichiarazione degli Stati EFTA

relativa alla decisione n. …/… che integra i regolamenti (UE) n. 513/2011 e (UE) n. 462/2013 nell'accordo SEE

Il regolamento (CE) n. 1060/2009, modificato dai regolamenti (UE) n. 513/2011 e (UE) n. 462/2013, disciplina in particolare l'utilizzazione a fini regolamentari di rating del credito emessi da agenzie di rating del credito di paesi terzi, specifica le condizioni alle quali la Commissione può riconoscere l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo rispetto ai requisiti del regolamento e prevede la possibilità che le imprese di paesi terzi siano certificate dall'AESFEM per agevolare l'utilizzazione dei loro rating del credito. L'integrazione di questo regolamento nell'accordo SEE lascia impregiudicato l'ambito di applicazione dell'accordo SEE per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi.


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (11).

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31ebd (Decisione di esecuzione 2012/630/UE della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31ebe.

32014 D 0245: Decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65).

31ebf.

32014 D 0246: Decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68).

31ebg.

32014 D 0247: Decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71).

31ebh.

32014 D 0248: Decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73).

31ebi.

32014 D 0249: Decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76).

31ebj.

32012 R 0272: Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem)»;

b)

all'articolo 2, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «Aesfem»;

c)

all'articolo 5, paragrafo 3:

i)

al quarto comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Aesfem» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Quando, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA deve inviare alle agenzie di rating le fatture relative alle rate, l'Aesfem informa l'Autorità di vigilanza EFTA dei calcoli necessari per quanto riguarda ciascuna agenzia di rating del credito con un anticipo sufficiente rispetto alle rispettive date di pagamento.»;

d)

all'articolo 6, paragrafo 7:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Aesfem» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Quando, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA deve rimborsare parte della commissione di registrazione versata, l'Aesfem mette senza indugio a disposizione dell'Autorità di vigilanza EFTA, a tal fine, gli importi che devono essere rimborsati a un'agenzia di rating del credito.»;

e)

all'articolo 9:

i)

al paragrafo 1, le parole «Soltanto l'Aesfem» sono sostituite dalle parole «Soltanto l'Aesfem o, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo la sigla «Aesfem»;

31ebk.

32012 R 0446: Regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2).

31ebl.

32012 R 0447: Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14).

31ebm.

32012 R 0448: Regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17).

31ebn.

32012 R 0449: Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (OJ L 140 del 30.5.2012, pag. 32).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,» sono inserite dopo le parole «all'AESFEM»;

b)

nel capo 2 e negli allegati IV e V, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Aesfem» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

31ebo.

32012 R 0946: Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)» e «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

b)

all'articolo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole «e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

c)

all'articolo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

al paragrafo 1, le parole «e all'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

ii)

le parole «ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA, senza indebito ritardo,» sono inserite prima delle parole «glielo rimanda», «trasmette» e «informa», rispettivamente, ai paragrafi 2, 4 e 5 e prima delle parole «notifica la decisione» al paragrafo 3;

iii)

al paragrafo 4, secondo comma, e al paragrafo 5, primo comma, terza frase, le parole «, prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA, o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

iv)

al paragrafo 4, terzo comma, e al paragrafo 5, secondo comma, le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

v)

al paragrafo 6, anziché «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM» leggi «L'Autorità di vigilanza EFTA»;

d)

all'articolo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

al primo comma, anziché «dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM» leggi «dall'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

al terzo comma, le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo le parole «Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM»;

e)

all'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

le parole «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

ii)

anziché «il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM» leggi «l'Autorità di vigilanza EFTA»;

f)

all'articolo 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

ai paragrafi 1 e 4, anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

ai paragrafi 3 e 5, le parole «o l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inserite dopo la sigla «AESFEM»;

iii)

al paragrafo 5, anziché «alla commissione di ricorso ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 36 sexies del regolamento (CE) n. 1060/2009» leggi «alla Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia»;

g)

all'articolo 7, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

anziché «AESFEM» leggi «Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

al paragrafo 5, lettera b), anziché «commissione di ricorso dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 36 sexies del regolamento (CE) n. 1060/2009» leggi «Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia».».»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 272/2012, (UE) n. 446/2012, (UE) n. 447/2012, (UE) n. 448/2012, (UE) n. 449/2012 e (UE) n. 946/2012 e delle decisioni di esecuzione 2014/245/UE, 2014/246/UE, 2014/247/UE, 2014/248/UE e 2014/249/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (12) [che integra il regolamento (UE) n. 513/2011].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6.

(2)  GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2.

(3)  GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14.

(4)  GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17.

(5)  GU L 140 del 30.5.2012, pag. 32.

(6)  GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23.

(7)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65.

(8)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68.

(9)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71.

(10)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73.

(11)  GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(12)  GU L …


19.7.2016   

IT

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L 193/106


DECISIONE (PESC) 2016/1172 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/392/PESC (1) che istituisce una missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger per sostenere lo sviluppo di capacità degli operatori della sicurezza nigerini di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata (EUCAP SAHEL Niger).

(2)

Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/482/PESC (2) che ha prorogato la missione fino al 15 luglio 2016.

(3)

Il 13 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1141 (3) che prevede un importo di riferimento finanziario fino al 15 luglio 2016. Il 5 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1780 (4) che riesamina l'importo di riferimento finanziario in vista dell'ulteriore pianificazione operativa.

(4)

Alla luce della revisione strategica il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di adattare e prorogare il mandato dell'EUCAP Sahel Niger per un periodo di due anni, fino al 15 luglio 2018, e di fornire un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 16 luglio 2016 al 15 luglio 2017.

(5)

Con lettera in data 19 maggio 2016 il governo della Repubblica del Niger ha invitato l'Unione europea a prorogare il mandato dell'EUCAP Sahel Niger per un periodo di due anni.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/392/PESC.

(7)

L'EUCAP Sahel Niger sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/392/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Obiettivi

Nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel, l'EUCAP Sahel Niger mira a consentire alle autorità nigerine di definire e attuare la strategia di sicurezza nazionale. L'EUCAP Sahel Niger mira altresì a contribuire allo sviluppo di un approccio integrato, pluridisciplinare, coerente, sostenibile e basato sui diritti umani tra i vari operatori della sicurezza nigerini nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Assiste inoltre le autorità centrali e locali e le forze di sicurezza nigerine nell'elaborazione di politiche, tecniche e procedure per meglio controllare e contrastare la migrazione irregolare»;

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Compiti

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 l' EUCAP Sahel Niger:

a)

rafforza il comando e il controllo, l'interoperabilità e la capacità di pianificazione a livello strategico del Niger, sostenendo nel contempo l'elaborazione di una strategia di sicurezza nazionale e delle relative strategie di gestione delle frontiere in coordinamento con gli altri attori pertinenti;

b)

rafforza le competenze tecniche delle forze di sicurezza pertinenti che sono necessarie nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata;

c)

incoraggia, mediante l'impegno sia a livello strategico che operativo, le forze di sicurezza interna, e se del caso le forze armate, a potenziare le politiche in materia di risorse umane, logistica e formazione connesse alla lotta al terrorismo, alla migrazione irregolare e alla criminalità organizzata per assicurare la sostenibilità delle azioni dell'EUCAP Sahel Niger, anche fornendo sostegno tecnico mediante i progetti;

d)

rafforza il coordinamento a livello nazionale, regionale e internazionale nel settore della lotta al terrorismo, alla migrazione irregolare e alla criminalità organizzata e, ove opportuno, valuta un possibile contributo alla cooperazione regionale, come il G5 Sahel;

e)

a sostegno degli obiettivi dell'Unione nel settore della migrazione, assiste le autorità centrali e locali e le forze di sicurezza nigerine nell'elaborazione di politiche, procedure e tecniche per meglio controllare e gestire i flussi migratori, contrastare la migrazione irregolare e ridurre il livello di reati a essa associati.

2.   L'EUCAP Sahel Niger si concentra sulle attività di cui al paragrafo 1 che contribuiscono al miglioramento del controllo del territorio del Niger, incluso in coordinamento con le forze armate nigerine.

3.   L' EUCAP Sahel Niger non svolge alcuna funzione esecutiva.»;

3)

all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Niger nel periodo dal 16 luglio 2016 al 15 luglio 2017 è pari a 26 300 000 EUR.»;

4)

all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 15 luglio 2018.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 16 luglio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48).

(2)  Decisione 2014/482/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014 che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 31).

(3)  Decisione (PESC) 2015/1141 del Consiglio del 13 luglio 2015 che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 18).

(4)  Decisione (PESC) 2015/1780 del Consiglio del 5 ottobre 2015 che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 259 del 6.10.2015, pag. 21).


19.7.2016   

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L 193/108


DECISIONE (PESC) 2016/1173 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

In data 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1).

(2)

Il 23 giugno 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2293 (2016) concernente la Repubblica democratica del Congo (RDC). Tale risoluzione prevede alcune modifiche delle deroghe all'embargo sulle armi nonché dei criteri di designazione per quanto riguarda le restrizioni di viaggio e il congelamento dei fondi, imposti dalla risoluzione 1807 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare tali modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, o alla fornitura di formazione e assistenza tecnica connesse con tali equipaggiamenti non letali, notificati preventivamente al Comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Comitato delle sanzioni);»;

b)

è aggiunta la seguente lettera:

«e)

ad altre vendite e/o forniture di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza o personale, approvate preventivamente dal Comitato delle sanzioni.»;

2)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

il fatto di essere implicati nel pianificare, dirigere o compiere atti nell'RDC che costituiscono violazioni dei diritti umani ovvero abusi o violazioni del diritto internazionale umanitario applicabili, compresi gli atti che comportano attacchi alle popolazioni civili, tra cui tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;»;

b)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

il sostegno a persone o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, implicati in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illecito di risorse naturali, compresi oro, fauna selvatica e suoi prodotti;».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).


19.7.2016   

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L 193/110


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1174 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2016

relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente difenacum comunicati dalla Spagna a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 4380]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2013 la società Will Kill SA («il richiedente») ha presentato una richiesta completa alla Francia («lo Stato membro interessato») per il riconoscimento reciproco di un'autorizzazione concessa dalla Spagna («lo Stato membro di riferimento») per un biocida rodenticida contenente il principio attivo difenacum in formulazione liquida («il prodotto in causa»).

(2)

Lo Stato membro di riferimento ha autorizzato l'uso del prodotto in causa contro topi e ratti della specie Rattus norvegicus («ratti») all'interno e intorno agli immobili da parte di utilizzatori professionali e all'esterno solo da parte di utilizzatori professionali appositamente formati. Il prodotto in causa è fornito in bottiglie a perdere con un distributore roll-on e un'esca («il dispositivo») al fine di evitare l'avvelenamento primario e secondario. Dopo l'uso il dispositivo deve essere smaltito in modo da evitare l'esposizione dell'utilizzatore.

(3)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, lo Stato membro interessato ha comunicato diversi elementi di disaccordo al gruppo di coordinamento, indicando che il prodotto in causa non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti i), iii) e iv), di tale regolamento.

(4)

Il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni in merito alla comunicazione. Hanno presentato osservazioni Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e il richiedente. Gli elementi di disaccordo sono stati discussi con le autorità degli Stati membri competenti per i biocidi nell'ambito delle riunioni del gruppo di coordinamento del 23 gennaio e del 17 marzo 2015.

(5)

A norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 30 giugno 2015 lo Stato membro di riferimento ha fornito alla Commissione una descrizione dettagliata delle questioni su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo, unitamente alle relative motivazioni. Una copia della suddetta descrizione è stata inviata anche agli Stati membri interessati e al richiedente.

(6)

Le obiezioni irrisolte comunicate alla Commissione riguardavano l'efficacia del prodotto in causa contro ratti e topi, che non era stata sufficientemente dimostrata mediante prove sul campo ben documentate; l'efficacia negli Stati membri con climi umidi, che potrebbe essere ridotta a causa del fatto che gli organismi bersaglio hanno un accesso più facile all'acqua; l'efficienza del dispositivo come misura di mitigazione dei rischi per evitare la lisciviazione; e il rischio inaccettabile per la salute degli utilizzatori durante la pulizia delle esche.

(7)

A norma dell'allegato VI, punto 12, del regolamento (UE) n. 528/2012, lo Stato membro di riferimento ha ritenuto che il prodotto in causa fosse sufficientemente efficace in base ai dati raccolti sul campo generati con l'uso di un prototipo e al giudizio dei suoi esperti. Tale conclusione era tuttavia condizionata alla presentazione di dati raccolti sul campo che corroborassero tali conclusioni.

(8)

Lo Stato membro di riferimento ha concluso che i risultati delle prove sul campo presentati dal richiedente dimostrano un livello di efficacia accettabile a norma dei criteri stabiliti negli orientamenti dell'UE in materia di valutazione dell'efficacia dei rodenticidi (2).

(9)

Per quanto riguarda l'efficacia nei climi umidi, non si rilevano differenze significative tra Stati membri per l'uso del prodotto all'interno nelle zone in cui sono a disposizione dei roditori alimenti o mangimi in quantità abbondanti. Per quanto riguarda l'uso all'interno degli edifici ed intorno ad essi e all'esterno, l'autorizzazione del prodotto comprende già la condizione di limitarne l'uso alle situazioni in cui è difficile accedere all'acqua. Dato che il prodotto è stato sufficientemente efficace nelle prove sul campo in aree con pieno accesso all'acqua, l'autorizzazione del prodotto non dovrebbe essere soggetta ad alcuna restrizione per motivi inerenti a specifiche condizioni meteorologiche.

(10)

Lo Stato membro di riferimento ritiene che il dispositivo sia un'adeguata misura di attenuazione dei rischi per prevenire le perdite e l'avvelenamento primario e secondario rispetto all'impiego del prodotto in causa in vassoi aperti. Tale conclusione è stata confermata nelle prove sul campo in cui le perdite si sono verificate solo due volte a causa di un incidente con un macchinario agricolo o vandalismo. Al fine di limitare il più possibile le perdite accidentali, l'autorizzazione del prodotto dovrebbe includere ulteriori istruzioni per l'uso, come ad esempio la fissazione dell'esca al suolo, e una raccomandazione che, in caso di perdite accidentali, l'esca deve essere smaltita come rifiuto pericoloso.

(11)

Lo Stato membro di riferimento ha valutato il rischio sanitario per gli utilizzatori del prodotto utilizzando un modello elaborato per le formulazioni solide delle esche e applicando parametri molto prudenti nello scenario più sfavorevole. Poiché è stato individuato un rischio inaccettabile per l'utilizzatore, è stata introdotta una misura di attenuazione dei rischi in cui si dichiara che il dispositivo deve essere smaltito dopo l'uso al fine di evitare ogni potenziale esposizione durante la pulizia delle esche.

(12)

L'autorizzazione del prodotto è stata assoggettata a una modifica concordata che consiste nel ricalcolare il rischio per la salute umana derivante dall'esposizione al prodotto in causa, in base aduno studio sull'assorbimento cutaneo specifico al prodotto e a nuovi parametri generati dal richiedente che si riferiscono all'utilizzo in condizioni reali del prodotto in causa (ad esempio il numero di spruzzi cui l'utilizzatore può essere esposto nonché la dimensione delle gocce dello spruzzo).

(13)

Considerando il rischio di esposizione accidentale agli spruzzi, è opportuno includere ulteriori misure di mitigazione del rischio nell'autorizzazione. Tali misure dovrebbero includere la limitazione dell'uso ai soli utilizzatori professionali appositamente formati e la specificazione che gli utilizzatori indossino guanti di protezione. Tenendo conto del fatto che gli utilizzatori professionali formati dovrebbero seguire attentamente le istruzioni per l'uso, il prodotto in causa dovrebbe essere sicuro per questa categoria di utilizzatori ai termini e alle condizioni proposti.

(14)

Al fine di evitare rifiuti di plastica inutili dovrebbe essere soppressa dall'autorizzazione l'attuale condizione che riguarda la fornitura del prodotto e del distributore roll-on unitamente all'esca come un unico dispositivo e lo smaltimento dell'intero dispositivo, compresa l'esca, dopo l'uso.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica al prodotto identificato dal numero di riferimento ES-0000196-0000, come previsto dal registro per i biocidi.

Articolo 2

1.   Il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012.

2.   La condizione che limita l'uso del prodotto a situazioni in cui è difficile accedere all'acqua è soppressa dall'autorizzazione del prodotto.

Articolo 3

1.   La categoria di utilizzatori per gli impieghi autorizzati del prodotto è limitata unicamente agli utilizzatori professionali appositamente formati.

2.   L'autorizzazione include le seguenti misure di mitigazione del rischio: «Indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche durante la manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti è indicato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)».

3.   È soppressa dall'autorizzazione del prodotto la condizione di fornire il prodotto e il distributore roll-on unitamente all'esca come dispositivo unico e di smaltire l'esca in quanto parte dell'intero dispositivo dopo l'uso.

4.   Secondo i termini e le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 4

1.   Le seguenti istruzioni per l'uso sono incluse nell'autorizzazione del prodotto:

«Fissare l'esca a terra».

«In caso di perdita accidentale del liquido, smaltire l'esca come rifiuto pericoloso».

2.   Secondo i termini e le condizioni di cui al paragrafo 1 il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Cfr. Technical Notes for Guidance on Product Evaluation. Appendici del capo 7. Tipo di prodotto 14: Efficacy Evaluation of Rodenticidal Biocidal Products, disponibile sul sito web http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_revised_appendix_chapter_7_pt14_2009_en.pdf


19.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/113


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1175 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2016

relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente spinosad comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 4385]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), (e) in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 giugno 2015 la società Scotts Celaflor GmbH (di seguito «il richiedente») ha presentato una domanda completa alla Germania («lo Stato membro interessato») con lo scopo di ottenere il riconoscimento reciproco di un'autorizzazione concessa dal Regno Unito («lo Stato membro di riferimento») per un biocida insetticida contenente il principio attivo spinosad, che si presenta sotto forma di esca solida granulare da applicare direttamente o diluita («il prodotto in causa»).

(2)

Il 23 aprile 2015 lo Stato membro di riferimento ha autorizzato l'uso all'aperto da parte del pubblico del prodotto in causa contro le formiche mediante applicazione diretta sui formicai. L'autorizzazione è stata in seguito riconosciuta reciprocamente da parte dell'Irlanda.

(3)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 ottobre 2015 lo Stato membro interessato ha comunicato un elemento di dissenso al gruppo di coordinamento, segnalando che il prodotto in causa non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iv), di tale regolamento.

(4)

Lo Stato membro interessato ritiene che il prodotto in causa non soddisfi il requisito di cui al paragrafo 66 dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto il rapporto PEC/PNEC per il comparto suolo è superiore a 1 e di conseguenza il prodotto in causa costituisce un rischio inaccettabile per l'ambiente, sebbene in piccole aree e per periodi di tempo molto brevi.

(5)

Il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni in merito alla comunicazione. Il Belgio, la Francia, i Paesi Bassi, il Regno Unito e il richiedente hanno presentato le loro osservazioni. La comunicazione è stata oggetto di discussione anche tra le autorità degli Stati membri competenti per i biocidi in occasione delle riunioni del gruppo di coordinamento del 17 novembre 2015 e del 20 gennaio 2016.

(6)

Poiché non è stato raggiunto alcun accordo in seno al gruppo di coordinamento, il 5 febbraio 2016 lo Stato membro di riferimento ha fornito alla Commissione una descrizione dettagliata delle questioni su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Una copia di tale descrizione è stata inviata anche agli Stati membri interessati e al richiedente.

(7)

Per quanto riguarda le obiezioni irrisolte riferite alla Commissione, il punto 66 dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che se il rapporto PEC/PNEC è superiore a 1, l'organismo di valutazione giudica, caso per caso, gli elementi o le misure di attenuazione del rischio da prendere in considerazione al fine di stabilire se il biocida soddisfa l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iv).

(8)

Dalle discussioni in seno al gruppo di coordinamento sembra che non vi siano orientamenti concordati dell'Unione atti a sostenere l'organismo di valutazione nell'elaborazione di un giudizio.

(9)

Da tali discussioni risulta inoltre che l'inaccettabile rischio individuato è limitato a causa delle modalità d'uso del prodotto, che è applicabile solamente a piccole superfici (ad esempio i formicai) e si prevede che si dissolva in un breve periodo di tempo, in modo che le specie non bersaglio possano nuovamente colonizzare l'area trattata dopo l'uso.

(10)

In assenza di orientamenti concordati dell'Unione, la conclusione dello Stato membro di riferimento si è basata sulle informazioni disponibili e sul parere dei suoi esperti, ai sensi del paragrafo 12 dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012.

(11)

In questo contesto e fino a quando tali linee guida concordate non verranno adottate formalmente, la conclusione raggiunta dallo Stato membro di riferimento sull'elemento di dissenso è considerata valida fino al rinnovo dell'autorizzazione del prodotto.

(12)

Dalle discussioni in seno al gruppo di coordinamento risulta inoltre che i termini e le condizioni attuali dell'autorizzazione del prodotto dovrebbero descrivere meglio il campo di applicazione del prodotto in causa e dovrebbero fornire informazioni sulla sua applicazione. È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza tali termini e condizioni.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica al prodotto identificato dal numero di riferimento UK-0008829-0000, come previsto dal registro per i biocidi.

Articolo 2

Il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 3

1.   Il campo di applicazione nell'autorizzazione del prodotto è modificato come segue: «Uso all'aperto (solo per l'applicazione diretta sui formicai nelle vicinanze delle abitazioni (ad uso domestico)]».

2.   La frase «Applicare direttamente ed esclusivamente sul nido» presente nell'autorizzazione del prodotto sia come un'istruzione per l'uso sia come misura di attenuazione del rischio è sostituita dalla seguente: «Applicare il biocida direttamente ed esclusivamente sui formicai. Non disperdere i granuli secchi né versare il liquido su superfici dure o suolo nudo utilizzati come passaggi dalle formiche».

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.


19.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/115


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1176 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2016

che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio (2), ha istituito misure antidumping su determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia, a seguito di un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»).

(2)

Il 25 novembre 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni nell'Unione di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC e della Thailandia, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) («l'avviso di apertura»).

(3)

La Commissione ha avviato il riesame relativo alla RPC in seguito a una domanda presentata il 2 marzo 2015 da Metpro Limited («il richiedente»), un importatore di determinati tipi di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, per quanto riguarda le importazioni dalla RPC. Il richiedente ha chiesto il riesame al fine di stabilire se gli accessori per cavi elettrici (a forma di T, curve e gomiti) con un passo di filettatura metrica standard di 1,5 mm secondo la norma ISO Metric BS3643 («il prodotto candidato all'esclusione») dovessero essere esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013. Dato che le misure si applicano anche alle importazioni originarie della Thailandia, la Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare anche un riesame relativo alle importazioni dalla Thailandia. La domanda conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura del riesame.

(4)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare al riesame. La Commissione ha inoltre informato specificamente il richiedente, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC e della Thailandia e le autorità cinesi e thailandesi, i fornitori, gli utilizzatori e gli importatori noti, gli operatori commerciali, nonché un'associazione, dell'apertura del riesame e li ha invitati a partecipare.

(5)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura del riesame e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2.   RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(6)

Con lettera del 5 aprile 2016 indirizzata alla Commissione il richiedente ha ritirato la domanda di riesame.

(7)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, in caso il richiedente ritiri la domanda il riesame può essere chiuso a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

(8)

La Commissione ha ritenuto opportuno chiudere il riesame per quanto riguarda la RPC poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni tali da dimostrare che la chiusura fosse contraria all'interesse dell'Unione.

(9)

Per quanto riguarda la Thailandia, nessuna delle autorità thailandesi o delle società note contattate ha fornito informazioni pertinenti all'inchiesta, per quanto riguarda il prodotto candidato all'esclusione, che consentissero la svolgimento del riesame. Nessuno degli importatori noti contattati ha segnalato importazioni del prodotto candidato all'esclusione dalla Thailandia. Dall'inchiesta non è emersa alcuna altra informazione pertinente che possa costituire la base per lo svolgimento di un riesame della definizione del prodotto.

(10)

Dal momento che il richiedente ha ritirato la domanda per quanto riguarda la RPC, e poiché non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti relative alla Thailandia, è opportuno chiudere il riesame d'ufficio per quanto riguarda la Thailandia, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base.

(11)

Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni entro il termine stabilito.

(12)

La Commissione conclude pertanto che è opportuno chiudere il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia.

(13)

La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010) è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1).

(3)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GU C 392 del 25.11.2015, pag. 14) e rettifica dell'avviso di apertura (GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 27).


Rettifiche

19.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/117


Rettifica della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141 del 28 maggio 2016 )

Pagina 55, nella tabella 5.1(a) di cui al punto 2), lettera h), dell'allegato riguardante l'allegato della direttiva 2009/45/CE:

anziché:

«Tabella 5.1(a)

Resistenza al fuoco delle paratie che separano locali contigui

Locali

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Stazioni di comando

(1)

A-0e

A-0

60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Corridoi

(2)

 

Ce

B-0e

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-15

A-60

A-15

A-0d

*

A-30

Locali di alloggio

(3)

 

 

Ce

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

A-0d

Scale

(4)

 

 

 

A-0e

B-0e

A-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

Locali di servizio (a basso rischio di incendio)

(5)

 

 

 

 

Ce

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Locali macchine di categoria A

(6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Altri locali macchine

(7)

 

 

 

 

 

 

A-0b

A-0

A-0

*

A-0

Locali per il carico

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Locali di servizio (a elevato rischio di incendio)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0b

*

A-30

Ponti scoperti

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Locali di categoria speciale e locali ro-ro

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30»

leggasi:

«Tabella 5.1(a)

Resistenza al fuoco delle paratie che separano locali contigui

Locali

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Stazioni di comando

(1)

A-0c

A-0

A-60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Corridoi

(2)

 

Ce

B-0e

A-0a

B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

Locali di alloggio

(3)

 

 

Ce

A-0a

B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

A-0d

Scale

(4)

 

 

 

A-0a

B-0e

A-0a

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

Locali di servizio (a basso rischio di incendio)

(5)

 

 

 

 

Ce

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Locali macchine di categoria A

(6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Altri locali macchine

(7)

 

 

 

 

 

 

A-0b

A-0

A-0

*

A-0

Locali per il carico

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Locali di servizio (a elevato rischio di incendio)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0b

*

A-30

Ponti scoperti

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Locali di categoria speciale

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30»

Pagina 56, nella tabella 5.2(a) di cui al punto 2), lettera i), dell'allegato riguardante l'allegato della direttiva 2009/45/CE:

anziché:

«Tabella 5.2(a)

Resistenza al fuoco dei ponti che separano locali contigui

Locali sottostanti↓

Locali → soprastanti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Stazioni di comando

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Corridoi

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Locali di alloggio

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

A-0d

Scale

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Locali di servizio (a basso rischio di incendio)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Locali macchine di categoria A

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60f

A-30

A-60

*

A-60

Altri locali macchine

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Locali per il carico

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Locali di servizio (a elevato rischio di incendio)

(9)

A-60

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Ponti scoperti

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A-0

Locali di categoria speciale e locali ro-ro

(11)

A-60

A-30

A-30

A-0d

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30»

leggasi:

«Tabella 5.2(a)

Resistenza al fuoco dei ponti che separano locali contigui

Locali sottostantiLocali soprastanti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Stazioni di comando

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Corridoi

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Locali di alloggio

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

A-0d

Scale

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Locali di servizio (a basso rischio di incendio)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Locali macchine di categoria A

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60f

A-30

A-60

*

A-60

Altri locali macchine

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Locali per il carico

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Locali di servizio (a elevato rischio di incendio)

(9)

A-60

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Ponti scoperti

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A-0

Locali di categoria speciale

(11)

A-60

A-30

A-30

A-0d

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30»

Pagina 61, punto 2), lettera l), dell'allegato riguardante il punto 7 della regola 9a nell'allegato I della direttiva 2009/45/CE:

anziché:

«.7   Impianti di ventilazione per le lavanderie delle navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri

Le condotte di estrazione di locali quali lavanderie ed essiccatoi di categoria (13), definiti alla regola II-2/B/.2.2, devono essere muniti di:»

leggasi:

«.7   Impianti di ventilazione per le lavanderie delle navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri

Le condotte di estrazione di locali quali lavanderie ed essiccatoi di categoria (13), definiti alla regola II-2/B/4.2.2, devono essere muniti di:».