ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 187

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
12 luglio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/1120 della Commissione, dell'11 luglio 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/1121 della Commissione, dell'11 luglio 2016, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 )

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1122 della Commissione, dell'11 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1123 del Consiglio, del 17 giugno 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifiche dei regolamenti UN nn. 9, 11, 13, 13-H, 14, 16, 30, 41, 44, 49, 54, 55, 60, 64, 75, 78, 79, 83, 90, 106, 113, 115, 117, 129 e 134, le proposte di modifiche dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 15 e 16, le proposte per nuovi regolamenti UN sui sistemi di assistenza alla frenata (BAS), sul controllo elettronico della stabilità (ESC), sui sistemi di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS) e sul montaggio dei pneumatici, la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN sulle procedure di misurazione delle emissioni dei veicoli a motore a due o tre ruote e la proposta di una nuova risoluzione speciale n. 2 (S.R.2) mirante a migliorare l'attuazione dell'accordo globale del 1998

9

 

*

Decisione (UE) 2016/1124 del Consiglio, del 24 giugno 2016, relativa alla posizione che gli Stati membri devono adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di commissione permanente di Eurocontrol, in merito alle decisioni per quanto riguarda i servizi centralizzati

13

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2016/1125 del Consiglio, dell'8 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica portoghese

15

 

*

Decisione (UE) 2016/1126 della Commissione, del 4 aprile 2016, sugli aiuti di Stato SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] relativi alle attività generali di controllo sanitario ai sensi della legge sul latte e sulle materie grasse [notificata con il numero C(2016) 1878]

16

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 173 del 12.6.2014 )

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1120 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2016

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il nerofumo è autorizzato come colorante nei prodotti cosmetici di cui all'allegato IV, voce 126, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») ha effettuato una valutazione dei rischi presentati dal nerofumo (nano) e il 12 dicembre 2013 ha emesso un parere (2) nel quale ha concluso che l'uso di nerofumo in forma nanostrutturata (con dimensione delle particelle primarie pari o superiore a 20 nm) in concentrazione massima del 10 % p/p come colorante nei prodotti cosmetici non presenta rischi di effetti nocivi negli esseri umani in seguito ad applicazione su pelle sana e intatta.

(2)

In un ulteriore parere del 23 settembre 2014 per chiarire il significato dell'espressione «prodotti/applicazioni sotto forma di spray» per le nanoforme di nerofumo CI 77266, biossido di titanio e ossido di zinco (3), il CSSC ha inoltre indicato che il suo parere sul nerofumo (nano) non riguarda le applicazioni che potrebbero comportare un'esposizione dei polmoni del consumatore a nanoparticelle di nerofumo per inalazione.

(3)

Le conclusioni del CSSC valgono per il nerofumo (nano) con un profilo di purezza e impurezza definito. I criteri di purezza stabiliti per il nerofumo non-nano inoltre non sono più aggiornati e andrebbero eliminati, in quanto la direttiva 95/45/CE della Commissione (4) è stata abrogata dalla direttiva 2008/128/CE (5). Tali criteri dovrebbero essere sostituiti dai criteri applicabili al nerofumo (nano).

(4)

Alla luce dei sopracitati pareri del CSSC la Commissione ritiene che il nerofumo (nano) (secondo le specifiche del CSSC) dovrebbe essere autorizzato per l'impiego come colorante nei prodotti cosmetici in una concentrazione massima del 10 % p/p, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.

(5)

La Commissione ritiene che l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 andrebbe modificato per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  SCCS/1515/13, revisione del 15 dicembre 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_144.pdf.

(3)  SCCS/1539/14, revisione del 25 giugno 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf

(4)  Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).

(5)  Direttiva 2008/128/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20).


ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

Numero d'ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica

Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Colorazione

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentra-zione massima nella preparazione pronta per l'uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

«126

Nerofumo (carbon black)

77266

1333-86-4, 7440-44-0

215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3

Nero

 

 

Purezza > 97 %, con il seguente profilo di impurezza: tenore di ceneri ≤ 0,15 %, zolfo totale ≤ 0,65 %, IPA totali ≤ 500 ppb e benzo(a)pirene ≤ 5 ppb, dibenzo(a,h)antracene ≤ 5 ppb, As totale ≤ 3 ppm, Pb totale ≤ 10 ppm, Hg totale ≤ 1 ppm.

 

126a

Nerofumo (carbon black)

77266 (nano)

Carbon Black (nano)

1333-86-4, 7440-44-0

215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3

Nero

 

10 %

Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.

Sono consentiti solo i nanomateriali con le seguenti caratteristiche:

purezza > 97 %, con il seguente profilo di impurezza: tenore di ceneri ≤ 0,15 %, zolfo totale ≤ 0,65 %, IPA totali ≤ 500 ppb e benzo(a)pirene ≤ 5 ppb, dibenzo(a,h)antracene ≤ 5 ppb, As totale ≤ 3 ppm, Pb totale ≤ 10 ppm, Hg totale ≤ 1 ppm.

dimensione delle particelle primarie ≥ 20 nm.»

 


12.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/4


REGOLAMENTO (UE) 2016/1121 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2016

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza cloridrato di etil-N-alfa-dodecanoil-L-argininato, denominata Ethyl Lauroyl Arginate HCl nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), è attualmente disciplinata al n. 197 dell'allegato III e al n. 58 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009. Al n. 58 dell'allegato V l'Ethyl Lauroyl Arginate HCl è autorizzato come conservante nei prodotti cosmetici, fuorché in prodotti per labbra, prodotti per il cavo orale e prodotti spray, a una concentrazione massima dello 0,4 % p/p.

(2)

Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell'Ethyl Lauroyl Arginate HCl nei prodotti per il cavo orale il 19 settembre 2013 (riveduto il 12 dicembre 2013) (2) e un addendum a tale parere il 16 dicembre 2014 (riveduto il 25 marzo 2015) (3).

(3)

Il CSSC ha concluso che l'utilizzo dell'Ethyl Lauroyl Arginate HCl come conservante è sicuro nei collutori a una concentrazione massima dello 0,15 % p/p, ma non nei prodotti per il cavo orale in generale. Tale comitato ha inoltre ritenuto che in base alle stime dell'esposizione, quando all'esposizione alimentare si aggiunge l'esposizione ai cosmetici, può accadere che venga superata la dose giornaliera ammissibile per i bambini di età compresa tra tre e nove anni. Esso ha quindi concluso che l'utilizzo continuato dell'Ethyl Lauroyl Arginate HCl come conservante nei collutori alla suddetta concentrazione non è sicuro per i bambini.

(4)

Alla luce di tale parere del CSSC, la Commissione ritiene che l'Ethyl Lauroyl Arginate HCl dovrebbe essere autorizzato come conservante a una concentrazione massima dello 0,15 % p/p nei collutori, fuorché per i bambini di età inferiore a dieci anni.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  SCCS/1519/13, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_138.pdf.

(3)  SCCS/1543/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_166.pdf.


ALLEGATO

Il n. 58 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è sostituito dal testo seguente:

Numero d'ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«58

Cloridrato di etil-N-alfa-dodecanoil-L-argininato (*)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372-77-2

434-630-6

a)

Collutori

a)

0,15 %

a)

Da non usare in preparati destinati ai bambini di età inferiore a 10 anni

a)

Da non usare per i bambini di età inferiore a 10 anni

b)

Altri prodotti

b)

0,4 %

b)

Da non usare in prodotti per le labbra, prodotti per il cavo orale (diversi dai collutori) e prodotti spray


(*)  Per usi diversi dal conservante, cfr. allegato III, n. 197».


12.7.2016   

IT

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L 187/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1122 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

168,9

ZZ

168,9

0709 93 10

TR

136,8

ZZ

136,8

0805 50 10

AR

179,4

BO

217,8

CL

185,5

TR

134,0

UY

192,8

ZA

148,0

ZZ

176,3

0808 10 80

AR

154,8

BR

97,4

CL

126,7

CN

102,6

NZ

145,5

ZA

316,8

ZZ

157,3

0808 30 90

AR

129,1

CL

128,1

CN

91,9

NZ

154,1

ZA

118,2

ZZ

124,3

0809 10 00

TR

206,7

ZZ

206,7

0809 29 00

TR

321,0

ZZ

321,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

12.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/9


DECISIONE (UE) 2016/1123 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2016

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifiche dei regolamenti UN nn. 9, 11, 13, 13-H, 14, 16, 30, 41, 44, 49, 54, 55, 60, 64, 75, 78, 79, 83, 90, 106, 113, 115, 117, 129 e 134, le proposte di modifiche dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 15 e 16, le proposte per nuovi regolamenti UN sui sistemi di assistenza alla frenata (BAS), sul controllo elettronico della stabilità (ESC), sui sistemi di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS) e sul montaggio dei pneumatici, la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN sulle procedure di misurazione delle emissioni dei veicoli a motore a due o tre ruote e la proposta di una nuova risoluzione speciale n. 2 (S.R.2) mirante a migliorare l'attuazione dell'accordo globale del 1998

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 97/836/CE del Consiglio (1), l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).

(2)

Conformemente alla decisione 2000/125/CE del Consiglio (2), l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).

(3)

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati conformemente all'accordo del 1958 riveduto («regolamenti UN») nel sistema UE di omologazione o in quanto prescrizioni da soddisfare ai fini dell'omologazione o in quanto alternativi alla normativa dell'Unione. In seguito all'adozione di detta direttiva, i regolamenti UN sono stati progressivamente incorporati nella normativa dell'Unione e inquadrati nell'omologazione UE.

(4)

Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici, occorre adeguare al progresso tecnico le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UN nn. 9, 11, 13, 13-H, 14, 16, 30, 41, 44, 49, 54, 55, 60, 64, 75, 78, 79, 83, 90, 106, 113, 115, 117, 129 e 134 e dai regolamenti tecnici mondiali UN (GTR) nn. 15 e 16.

(5)

Al fine di stabilire prescrizioni uniformi per omologare sistemi di assistenza alla frenata (BAS), sistemi di controllo elettronico della stabilità (ESC), sistemi di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS) e montaggio dei pneumatici, è opportuno adottare quattro nuovi regolamenti UN.

(6)

Al fine di stabilire prescrizioni tecniche uniformi sulle procedure di misurazione delle emissioni dal basamento e per evaporazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, è opportuno adottare un nuovo regolamento tecnico mondiale UN (GTR).

(7)

Al fine di migliorare l'attuazione dell'accordo globale del 1998, è opportuno adottare una nuova risoluzione speciale n. 2 (S.R.2).

(8)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di pertinenti comitati dell'UNECE, vale a dire il comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e il comitato esecutivo dell'accordo parallelo, riguardo all'adozione dei summenzionati atti UN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e di comitato esecutivo dell'accordo parallelo nel periodo dal 20 al 24 giugno 2016 è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(2)  Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

(3)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Titolo del punto dell'ordine del giorno

Documento di riferimento

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 07 del regolamento UN n. 9 (Rumorosità dei veicoli a due o tre ruote)

ECE/TRANS/WP.29/2016/45

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 11 (Serrature e cerniere delle porte)

ECE/TRANS/WP.29/2016/33

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 11 (Serrature e cerniere delle porte)

ECE/TRANS/WP.29/2016/34

Proposta di supplemento 14 alla serie di modifiche 11 del regolamento UN n. 13 (Frenatura dei veicoli pesanti)

ECE/TRANS/WP.29/2016/49

Proposta di serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 13-H (Freni dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1)

ECE/TRANS/WP.29/2016/50

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 07 del regolamento UN n. 14 (Cinture di sicurezza, ancoraggi ISOFIX e i-Size)

ECE/TRANS/WP.29/2016/35

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 06 del regolamento UN n. 16 (Cinture di sicurezza, ISOFIX e i-Size)

ECE/TRANS/WP.29/2016/36

Proposta di supplemento 18 alla serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 30 (pneumatici per autovetture e loro rimorchi)

ECE/TRANS/WP.29/2016/51

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 41 (Emissioni acustiche dei motocicli)

ECE/TRANS/WP.29/2016/46

Proposta di supplemento 11 alla serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 44 (Sistemi di ritenuta per bambini)

ECE/TRANS/WP.29/2016/37

Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 05 del regolamento UN n. 49 [Emissioni dei motori ad accensione spontanea e ad accensione comandata (a GPL e a GNC)]

ECE/TRANS/WP.29/2016/40

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 06 del regolamento UN n. 49 [Emissioni dei motori ad accensione spontanea e ad accensione comandata (a GPL e a GNC)]

ECE/TRANS/WP.29/2016/41

Proposta di supplemento 21 alla serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 54 (pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi)

ECE/TRANS/WP.29/2016/52

Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 55 (dispositivi di aggancio meccanici)

ECE/TRANS/WP.29/2016/53

Proposta di supplemento 5 al regolamento UN n. 60 (Comandi azionati dal conducente per ciclomotori e motocicli)

ECE/TRANS/WP.29/2016/27

Proposta di nuova serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 64 (unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura, sistema di marcia a piatto, sistema di controllo della pressione dei pneumatici)

ECE/TRANS/WP.29/2016/54

Proposta di supplemento 16 al regolamento UN n. 75 (pneumatici per veicoli appartenenti alla categoria L)

ECE/TRANS/WP.29/2016/55

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 78 (Frenatura dei veicoli appartenenti alla categoria L)

ECE/TRANS/WP.29/2016/56 e WP.29-169-03

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 79 (Dispositivo di sterzo)

ECE/TRANS/WP.29/2016/57

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 06 del regolamento UN n. 83 (Emissioni dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1)

ECE/TRANS/WP.29/2016/42

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 07 del regolamento UN n. 83 (Emissioni dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1)

ECE/TRANS/WP.29/2016/43

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 90 (Ricambi per freni)

ECE/TRANS/WP.29/2016/58

Proposta di supplemento 14 al regolamento UN n. 106 (pneumatici per veicoli agricoli)

ECE/TRANS/WP.29/2016/59

Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 113 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante simmetrico)

ECE/TRANS/WP.29/2016/74

Proposta di supplemento 7 del regolamento UN n. 115 (Impianti a GPL e GNC installati a posteriori)

ECE/TRANS/WP.29/2016/44

Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 117 (Pneumatici, resistenza al rotolamento, rumore di rotolamento e aderenza sul bagnato)

ECE/TRANS/WP.29/2016/60

Proposta di serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 129 (Sistemi avanzati di ritenuta per bambini — ECRS)

ECE/TRANS/WP.29/2016/38

Proposta di supplemento 2 al regolamento UN n. 134 (Veicoli a idrogeno, con pile a combustibile — HFCV)

ECE/TRANS/WP.29/2016/39

Proposta di nuovo regolamento UN relativo ai sistemi di assistenza alla frenata (BAS)

ECE/TRANS/WP.29/2016/61

Proposta di nuovo regolamento UN relativo ai sistemi di controllo elettronico della stabilità (ESC)

ECE/TRANS/WP.29/2016/62

Proposta di nuovo regolamento UN relativo ai sistemi di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS)

ECE/TRANS/WP.29/2016/63

Proposta di nuovo regolamento UN relativo al montaggio dei pneumatici

ECE/TRANS/WP.29/2016/64

Proposta di modifica 1 del regolamento tecnico mondiale (UN GTR) n. 15 — Procedura di prova armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali leggeri (WLTP)

ECE/TRANS/WP.29/2016/68

Proposta di modifica 1 del regolamento tecnico mondiale (UN GTR) n. 16 (Pneumatici)

ECE/TRANS/WP.29/2016/70

Proposta di nuova risoluzione speciale n. 2 (S.R.2) — Miglioramento dell'attuazione dell'accordo globale del 1998

ECE/TRANS/WP.29/2016/65

Proposta di regolamento tecnico mondiale (UN GTR) sulla procedura di misurazione dei veicoli a motore a due o tre ruote muniti di motore a combustione interna riguardo alle emissioni dal basamento ed evaporative

ECE/TRANS/WP.29/2016/66


12.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/13


DECISIONE (UE) 2016/1124 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

relativa alla posizione che gli Stati membri devono adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di commissione permanente di Eurocontrol, in merito alle decisioni per quanto riguarda i servizi centralizzati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2015/2394 del Consiglio (1), stabiliva la posizione dell'Unione in relazione a una decisione sui servizi centralizzati che la commissione permanente di Eurocontrol («la commissione permanente») avrebbe dovuto adottare il 9 dicembre 2015. Lo scopo di tale decisione sui servizi centralizzati era di consentire a Eurocontrol di elaborare finanziamenti, accordi sugli appalti e specifiche tecniche in vista di una tempestiva realizzazione dei nuovi «servizi europei di comunicazione bordo-terra» (European Air/Ground Data Communication Services, EAGDCS).

(2)

Secondo la posizione stabilita nella decisione (UE) 2015/2394, una decisione per quanto riguarda servizi centralizzati della commissione permanente si sarebbe dovuta rinviare in quanto l'Unione non disponeva di sufficienti informazioni per valutare la sostanza di tale decisione in materia di tali servizi e perché avrebbe potuto pregiudicare future attività svolte da Eurocontrol a detrimento di quelle dell'Unione in tale settore.

(3)

Il 9 dicembre 2015, in ragione della posizione dell'Unione stabilita nella decisione (UE) 2015/2394, la commissione permanente non ha preso una decisione sugli EAGDCS e ha chiesto all'agenzia Eurocontrol di continuare a lavorare a una proposta riveduta in stretta cooperazione con le parti interessate dell'industria e di fornire una valutazione delle ripercussioni economiche degli EAGDCS.

(4)

Il 9 febbraio 2016 l'agenzia Eurocontrol e le parti interessate dell'industria hanno presentato una proposta riveduta congiuntamente sostenuta sugli EAGDCS, e l'agenzia Eurocontrol ha assicurato la piena disponibilità della valutazione delle ripercussioni economiche mediante studi di fattibilità esistenti.

(5)

L'agenzia Eurocontrol ha proposto il 6 aprile 2016 alla commissione permanente di adottare la decisione basata sulla proposta sugli EAGDCS mediante procedura scritta.

(6)

Tale decisione riguarda lo sviluppo degli EAGDCS. Essa ha effetti giuridici in quanto disciplina settori che rientrano nel diritto dell'Unione e, a seconda del contenuto, può avere effetti concreti su tali settori. Essa può avere ripercussioni sui benefici derivanti dal lavoro tecnico realizzato dall'impresa comune SESAR relativamente ai servizi di collegamento dati, sul rischio di discrepanze in materia di certificazione e sorveglianza, considerato il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») in tale ambito, e di conseguenza sul rischio di un uso inefficace dei fondi provenienti dai canoni di rotta e dal sostegno dell'Unione; infine, sull'efficienza in termini di costi delle pertinenti attività di realizzazione che l'Unione deve svolgere nel quadro del progetto SESAR.

(7)

Tenuto conto dei vantaggi che possono derivare dallo sviluppo di soluzioni tecniche, quali un dimostratore, la decisione a favore della pertinente collaborazione dovrebbe essere in linea di principio sostenuta. La decisione dovrebbe tuttavia contenere condizioni a salvaguardia degli interessi dell'Unione in merito ai punti di cui sopra.

(8)

È pertanto opportuno stabilire la posizione che gli Stati membri devono adottare, a nome dell'Unione in sede di commissione permanente, in merito alle decisioni che tale commissione deve adottare sui servizi centralizzati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione in sede di commissione permanente di Eurocontrol è la seguente:

 

riguardo alla proposta del 6 aprile 2016 trasmessa dall'agenzia Eurocontrol, la posizione dell'Unione è sostenere la continuazione della collaborazione dell'agenzia Eurocontrol con i fornitori di servizi di navigazione aerea e, se del caso, con gli esercenti di aeromobili degli Stati membri di Eurocontrol nel contesto del progetto SESAR, compresi la messa a punto dei necessari accordi sulla governance, il finanziamento e gli appalti appropriati, nonché lo sviluppo di specifiche tecniche, in vista di una tempestiva realizzazione dei servizi europei di comunicazione bordo-terra (European Air/Ground Data Communication Services, EAGDCS). Tali accordi e soluzioni tecniche saranno sottoposte al consiglio interinale/alla commissione permanente di Eurocontrol per informazione e prima di procedere a qualsiasi eventuale appalto. Ciò si dovrebbe basare anche sulla comprovata fattibilità tecnica e operativa e sull'elaborazione di un'esauriente valutazione dell'impatto economico.

La decisione da adottare in sede di commissione permanente garantisce che:

l'esito del lavoro tecnico sul collegamento dati realizzato dall'impresa comune SESAR sia preso pienamente in considerazione,

le attività previste dalla decisione siano condotte in collaborazione con l'EASA nella misura in cui tale decisione riguarda il lavoro preparatorio dell'EASA relativo alla certificazione e alla sorveglianza future degli EAGDCS,

non siano pregiudicati la realizzazione e il funzionamento degli EAGDCS, nonché gli appalti relativi, che sono oggetto di ulteriori decisioni degli Stati membri di Eurocontrol,

le attività previste dalla decisione si basino su un accordo con i fornitori di servizi di navigazione aerea, e

gli accordi sul finanziamento e sugli appalti nonché le specifiche tecniche restino senza pregiudizio per eventuali investimenti e relativi costi già sostenuti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dagli esercenti di aeromobili degli Stati membri dell'Unione in conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione (2).

Gli Stati membri agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione (UE) 2015/2394 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione europea in relazione alle decisioni che devono essere adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol per quanto riguarda i ruoli e i compiti di Eurocontrol e i servizi centralizzati (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 136).

(2)  Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).


12.7.2016   

IT

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L 187/15


DECISIONE (UE, Euratom) 2016/1125 DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2016

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica portoghese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo portoghese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e 2015/1790 (2), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Lino DA SILVA MAIA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. José Custódio LEIRIÃO, Member of the National Confederation of Solidarity Institutions (CNIS), è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).


12.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/16


DECISIONE (UE) 2016/1126 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2016

sugli aiuti di Stato SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] relativi alle attività generali di controllo sanitario ai sensi della legge sul latte e sulle materie grasse

[notificata con il numero C(2016) 1878]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettere del 28 novembre 2011 e del 27 febbraio 2012, la Commissione europea (in appresso «la Commissione») ha chiesto alla Germania di fornire ulteriori informazioni in merito alla relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo che la Germania aveva presentato ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (2). Le autorità tedesche hanno risposto alle domande della Commissione con lettere del 16 gennaio 2012 e del 27 aprile 2012. Dalle risposte fornite è emerso che la Germania aveva concesso aiuti finanziari al settore lattiero-caseario tedesco a norma della legge sul latte e sulle materie grasse del 1952 (Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten, in appresso la «MFG»).

(2)

Con lettera del 2 ottobre 2012, la Commissione ha comunicato alla Germania che le misure in questione erano state registrate come aiuti non notificati con il numero SA.35484 (2012/NN). La Germania ha trasmesso ulteriori informazioni con lettere del 16 novembre 2012, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19 febbraio, 21 marzo, 8 aprile, 28 maggio, 10 e 25 giugno e 2 luglio 2013.

(3)

Con lettera del 17 luglio 2013 [C(2013) 4457 final], la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (3) (in appresso la «decisione di avvio del procedimento») in considerazione di determinate sottomisure attuate in conformità della MFG. Nella medesima lettera la Commissione ha concluso che ulteriori sottomisure sono compatibili con il mercato interno per il periodo tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 o per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2007 o per entrambi i periodi, oppure che ulteriori sottomisure non rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE o non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

(4)

Per quanto riguarda le sottomisure oggetto della presente decisione, ossia le sottomisure generali di controllo sanitario citate nella decisione di avvio del procedimento come sottomisure di monitoraggio dei contaminanti (4) BW 9, BY 5, HE 8, NI 2, NW 1, RP 3, SL 4 e TH 8 (in appresso le «sottomisure»), la Commissione ha affermato che esse sembrano possedere tutte le caratteristiche degli aiuti di Stato e ha chiesto alle autorità tedesche di presentare le proprie osservazioni e di fornire tutte le informazioni utili per la valutazione degli aiuti relativi al periodo dal 28 novembre 2001 in poi.

(5)

Con lettera del 20 settembre 2013 le autorità tedesche hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento.

(6)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (5). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni entro un mese. La Commissione ha ricevuto dalle parti interessate dieci osservazioni relative alle sottomisure di cui al considerando 4. Le osservazioni ricevute sono state trasmesse alla Germania con lettere del 27 febbraio, 3 marzo e 3 ottobre 2014. Le autorità tedesche non hanno replicato a tali osservazioni.

2.   DESCRIZIONE DEL REGIME

(7)

La MFG è una legge federale della Germania entrata in vigore nel 1952. Costituisce il quadro giuridico delle sottomisure e ha durata illimitata.

(8)

L'articolo 22, paragrafo 1, della MFG autorizza gli Stati federati della Germania (in appresso i «Land») a imporre alle aziende lattiero-casearie un prelievo sul latte commisurato alle quantità di latte conferite.

(9)

L'articolo 22, paragrafo 2, della MFG prevede che i fondi provenienti dal prelievo sul latte possano essere utilizzati solo per:

a)

la promozione e la salvaguardia della qualità in base a determinate disposizioni attuative;

b)

il miglioramento delle condizioni igieniche nelle fasi di raccolta, conferimento, trattamento, trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

c)

la registrazione delle quantità di latte prodotte;

d)

la consulenza alle aziende su questioni relative al settore lattiero-caseario e la formazione permanente dei giovani dipendenti;

e)

la pubblicità mirata a incrementare il consumo di latte e dei prodotti lattiero-caseari;

f)

l'esecuzione dei compiti affidati in base alla MFG.

(10)

L'articolo 22, paragrafo 2a, della MFG prevede che, in deroga a quanto prescritto dal paragrafo 2, i fondi di cui al paragrafo 1 possano essere utilizzati anche per:

a)

la riduzione dei costi di registrazione strutturalmente più elevati della consegna di latte e panna (crema) dal produttore all'azienda lattiero-casearia;

b)

la riduzione dei costi di trasporto più elevati per la consegna del latte tra aziende lattiero-casearie, qualora la consegna sia necessaria per garantire l'approvvigionamento di latte destinato al consumo nel territorio di vendita delle aziende lattiero-casearie destinatarie;

c)

la promozione della qualità nella commercializzazione centralizzata di prodotti lattiero-caseari.

(11)

Nei «Länder» Baden-Württemberg, Baviera, Assia, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland e Turingia il prelievo sul latte era utilizzato per finanziare le sottomisure di cui al considerando 4.

(12)

Le sottomisure comprendono controlli della presenza di vari contaminanti nel latte e nei prodotti lattiero-caseari, come diossina, policlorobifenili (PCB), aflatossina, detergenti, pesticidi e idrogeno policlorinato, che possono essere nocivi per la salute umana. I controlli erano eseguiti da organismi di controllo speciali incaricati a tal fine dalle autorità pubbliche competenti dei «Länder» in cui sono attuate le sottomisure. I campioni utilizzati per i controlli erano prelevati in modo casuale e anonimo dai veicoli adibiti al trasporto del latte. I controlli erano finalizzati a verificare la presenza di contaminanti nel latte allo scopo di prevenire i rischi per la salute umana e di tutela dei consumatori. Queste attività sono definite nella presente decisione come «monitoraggio dei contaminanti». Tra il 2001 e il 2011 il bilancio totale delle suddette attività (somma di tutti i «Länder» in cui sono state eseguite le sottomisure) ammontava a circa 9 milioni di EUR.

(13)

Secondo la valutazione effettuata dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, le autorità tedesche non hanno indicato le disposizioni del diritto nazionale o dell'Unione in base alle quali il monitoraggio dei contaminanti non dovrebbe essere classificato come aiuto di Stato. Inoltre, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che le sottomisure non conferiscano vantaggi alle aziende lattiero-casearie; la Commissione ha ritenuto infatti che i controlli fossero intesi a garantire la qualità dei prodotti lattiero-caseari e che pertanto i costi della loro esecuzione gravassero normalmente sulle aziende lattiero-casearie interessate. La Commissione ha altresì espresso il dubbio che i controlli di qualità in questione fossero eseguiti di routine.

3.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA GERMANIA

(14)

Le autorità tedesche hanno indicato la base giuridica del monitoraggio dei contaminanti, che constava di due serie di norme. La prima serie di disposizioni giuridiche disciplinava l'esecuzione dei controlli nel quadro del monitoraggio dei contaminanti, che comprendeva la preparazione metodologica e l'indicazione del regime di controllo, delle modalità di campionamento, del metodo di analisi e dell'utilizzo dei risultati. Queste attività erano disciplinate principalmente dalla legge sulla sicurezza alimentare.

(15)

La seconda serie di disposizioni giuridiche riguardava il finanziamento delle suddette attività. Come già spiegato nella decisione di avvio del procedimento, tali attività erano finanziate mediante il prelievo sul latte versato dalle aziende lattiero-casearie. La base giuridica era l'articolo 22, paragrafo 2, della MFG. C'erano, inoltre, altre norme di attuazione a livello regionale, tra cui norme in materia di bilancio.

(16)

Le autorità tedesche hanno presentato una sintesi della legislazione sulla sicurezza alimentare applicabile, come indicato di seguito:

a)

A livello di Unione: i controlli ufficiali della sicurezza alimentare erano disciplinati dai seguenti atti giuridici: regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in particolare l'allegato IV, regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), in particolare l'allegato I, parte A, regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (10) e regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Il monitoraggio di residui e sostanze era disciplinato dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio (12) e dalla decisione 97/747/CE della Commissione (13);

b)

A livello nazionale: il controllo ufficiale della sicurezza alimentare e il monitoraggio di residui o sostanze erano disciplinati dal codice sulla sicurezza di alimenti e mangimi (Lebensmittel — und Futtermittelgesetzbuch), dall'ordinanza amministrativa sui principi di esecuzione dei controlli ufficiali della sicurezza di alimenti e mangimi (Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Erhaltung lebensmittelrechticher, weinrechlticher, futtermittelrechtlicher und tabakrechtlicher Vorschriften), dal regolamento sulla limitazione dei contaminanti negli alimenti (Verordnung zur Begrenzung von Kontaminanten in Lebensmittel) e dal piano nazionale di controllo dei residui (Nationaler Rückstandskontrollplan);

c)

Oltre ai summenzionati controlli ufficiali della sicurezza alimentare, era eseguito anche il monitoraggio dei contaminanti sulla base delle seguenti disposizioni del diritto nazionale e dell'Unione: regolamento (CE) n. 178/2002, regolamento (CE) n. 882/2004 e raccomandazione 2011/516/UE della Commissione (14), articolo 14 della MFG, articoli 50 e 51 della legge sulla sicurezza di alimenti e mangimi e le disposizioni regionali (dei Länder) annuali sull'approvazione delle attività di monitoraggio dei contaminanti e sul loro finanziamento.

(17)

Le autorità tedesche hanno presentato dati statistici relativi ai controlli ufficiali della sicurezza alimentare, ai controlli dei residui e al monitoraggio dei contaminanti, nonché un elenco degli organismi responsabili di tali controlli.

3.1   Osservazioni della Germania sul carattere del monitoraggio dei contaminanti quale componente aggiuntiva del sistema ufficiale di sorveglianza della sicurezza alimentare

(18)

La principale osservazione presentata dalle autorità tedesche è stata che il monitoraggio dei contaminanti è una componente aggiuntiva del sistema ufficiale di sorveglianza della sicurezza alimentare e non conferisce alcun vantaggio alle aziende lattiero-casearie. A tale proposito le autorità tedesche hanno precisato quanto segue.

(19)

Il monitoraggio dei contaminanti era da considerarsi una componente aggiuntiva del sistema ufficiale di sorveglianza della sicurezza alimentare, che era basato sul diritto nazionale e dell'Unione e finalizzato alla tutela dei consumatori preventiva e orientata all'assistenza sanitaria, nonché alla gestione delle crisi basata sui rischi.

(20)

Il monitoraggio dei contaminanti non poteva essere considerato un controllo di routine. I controlli previsti dal monitoraggio dei contaminanti erano eseguiti sulla base di campioni prelevati dopo la raccolta del latte effettuata tramite veicoli appositi. Il sistema di campionamento è stato elaborato da speciali organismi di controllo ufficialmente incaricati a tal fine. Gli organismi designati stabilivano quando e da quali veicoli dovevano essere prelevati i campioni, la durata dei controlli e i contaminanti da analizzare.

(21)

Per stabilire il sistema di controllo e i contaminanti da analizzare, gli organismi designati si basavano su analisi precedenti, sui risultati ottenuti in precedenza, sui rischi esistenti per la salute e la sicurezza alimentare, sulle specificità regionali, su fattori ambientali, incidenti e altre considerazioni simili. Il sistema di controllo e i contaminanti potevano variare a seconda della regione e possono essere modificati periodicamente. Non tutti i contaminanti soggetti a limiti di legge erano sottoposti ai controlli; per converso, potevano essere sottoposti ai controlli altri contaminanti, che non sono soggetti a limiti di legge ma che, sulla base di analisi, sono considerati portatori di rischi per la salute. Pertanto, nel corso del tempo i controlli si sono concentrati su priorità differenti: in alcuni casi avevano la precedenza i controlli dei contaminanti radioattivi, in altri i controlli dell'aflatossina o della diossina. È stato possibile anche eseguire i controlli conformemente alle priorità regionali.

(22)

Le informazioni ottenute durante tali controlli sono state utilizzate per stabilire lo status di una determinata regione di produzione del latte per quanto riguarda la sua esposizione a taluni contaminanti che hanno conseguenze in termini di rischi per la salute. Queste informazioni sono state inoltre utilizzate dalle competenti autorità pubbliche ai fini dell'adozione di misure sanitarie preventive sotto forma di controlli ufficiali sanitari e della sicurezza alimentare, provvedimenti legislativi, divulgazione di informazioni ecc. Questo tipo di controlli rientrava nel «sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione» di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002.

(23)

In particolare, le informazioni ottenute grazie ai controlli sono state utilizzate per adeguare i piani di controllo ufficiali a norma del regolamento (CE) n. 882/2004. In generale, il regolamento (CE) n. 178/2002 imponeva agli Stati membri di basare le misure per la sicurezza alimentare su una valutazione del rischio fondata su informazioni e dati scientifici obiettivi, trasparenti e indipendenti. Quest'obbligo è stato ulteriormente specificato nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 854/2004. I risultati ottenuti grazie al monitoraggio dei contaminanti sono stati utilizzati dalle autorità tedesche competenti per la sicurezza alimentare come base della valutazione del rischio e delle misure citate.

(24)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri erano tenuti a svolgere altre attività adatte alle circostanze per garantire la sicurezza alimentare, accanto al sistema ufficiale di controllo. Sebbene tali attività non fossero elencate specificamente nella disposizione citata, le autorità tedesche hanno sostenuto che gli organismi degli Stati membri che svolgono attività di controllo adatte in aggiunta ai controlli ufficiali non violano le norme in materia di aiuti di Stato. Sulla scorta di questo approccio, le autorità tedesche hanno sostenuto che il monitoraggio dei contaminanti fosse un controllo complementare rispetto ai controlli ufficiali della sicurezza alimentare.

(25)

Lo stesso approccio è stato applicato in altri atti giuridici dell'Unione in materia di sicurezza alimentare. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 prevede l'esecuzione periodica di controlli ufficiali e il paragrafo 2 prevede l'esecuzione di controlli ufficiali supplementari ad hoc. Questi controlli devono essere basati sui rischi. Anche la direttiva 96/23/CE segue questa struttura e all'articolo 11 prevede l'esecuzione di controlli ufficiali complementari a campione in aggiunta ai controlli ufficiali regolari. Inoltre, la raccomandazione della Commissione sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti fissa livelli d'azione che sono inferiori ai limiti di legge previsti dal regolamento (CE) n. 1881/2006 e costituiscono uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è necessario identificare le fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione.

(26)

La legislazione dell'Unione intesa a garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti [articolo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002] prevede che le misure per la sicurezza alimentare debbano essere giustificate da valutazioni del rischio indipendenti, obiettive e trasparenti fondate su dati scientifici esistenti. I risultati del monitoraggio dei contaminanti sono stati utilizzati come base di riferimento ai fini dell'osservanza di tali principi, come ulteriormente specificato nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 854/2004. Per quanto riguarda, poi, i controlli della diossina e dei PCB, la Germania ha citato la raccomandazione della Commissione sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti.

(27)

Inoltre, i risultati dei controlli sono stati utilizzati anche per individuare le tendenze di lungo periodo, analizzare i fattori e i motivi di rischio e mantenere banche dati a fini scientifici e di prevenzione delle crisi. Le informazioni raccolte sono state un'utile fonte di riferimento per decisioni politiche e amministrative di più ampia portata riguardanti studi di casi e la divulgazione di informazioni neutrali.

(28)

I campioni da sottoporre ai controlli sono stati prelevati da pool (un pool consisteva nel latte raccolto da un veicolo adibito al suo trasporto presso un numero variabile di produttori di latte). Le aziende lattiero-casearie non erano a conoscenza dei campionamenti e dei controlli, né dei risultati di questi ultimi. Pertanto i controlli non sono stati utilizzati dalle aziende (né erano utili) ai fini della commercializzazione dei prodotti e neppure come strumento per determinare la qualità o il prezzo dei prodotti. Gli organismi di controllo hanno avviato indagini separate, informandone le aziende lattiero-casearie interessate, solo nei casi in cui i controlli hanno rivelato un'elevata presenza di contaminanti o il raggiungimento o il superamento dei limiti di legge.

(29)

Se, durante il monitoraggio dei contaminanti, l'organismo designato riscontrava valori elevati ma inferiori ai limiti di legge, avviava un processo di valutazione per individuare la fonte della contaminazione, come alimenti, mezzi di disinfezione, incidenti ambientali ecc. L'azienda o le aziende che avevano causato la contaminazione dovevano adottare provvedimenti per eliminarne la fonte a proprie spese. Questa valutazione è stata utile a fini preventivi.

(30)

Se, durante il monitoraggio dei contaminanti, l'organismo designato riscontrava valori superiori ai limiti di legge o la presenza di sostanze vietate dalla legge, procedeva a un controllo completo supplementare. Successivamente l'autorità competente emetteva un divieto di conferimento del latte e disponeva controlli supplementari. Il latte contaminato veniva smaltito. Se erano riscontrati nuovamente valori di contaminazione superiori ai limiti di legge, l'autorità competente applicava sanzioni in base al diritto amministrativo tedesco oppure, ove del caso, al diritto penale tedesco. Per le aziende lattiero-casearie, quindi, il monitoraggio dei contaminanti non ha avuto alcun effetto (quando non erano riscontrati problemi) o ha avuto effetti negativi (in caso di superamento dei limiti di legge per i contaminanti). Il divieto di conferimento del latte veniva revocato soltanto dopo che, in base a controlli, il latte risultava non essere più contaminato.

(31)

Le autorità tedesche hanno concluso che il monitoraggio dei contaminanti non era un compito inerente al settore lattiero-caseario bensì una misura di tutela dei consumatori e, in particolare, della loro salute. La tutela dei consumatori è un obiettivo perseguito dal TFUE, segnatamente dall'articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 169, paragrafo 1, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (15), segnatamente dall'articolo 38.

(32)

Inoltre, il monitoraggio dei contaminanti era coerente con l'obbligo esplicito degli Stati membri di garantire l'esecuzione di controlli ufficiali della sicurezza alimentare, i cui costi gravavano pertanto sullo Stato membro interessato.

(33)

Le autorità tedesche hanno sostenuto che le aziende lattiero-casearie effettuavano autocontrolli per verificare la conformità del latte ai limiti di legge per i contaminanti e che i costi di tali autocontrolli gravavano sulle aziende stesse. L'obbligo di eseguire autocontrolli è previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Gli obblighi in materia di sicurezza alimentare a carico delle aziende lattiero-casearie per quanto riguarda la presenza di sostanze nocive sono ulteriormente specificati in altri atti giuridici, ad esempio nei regolamenti (CE) n. 1881/2006, (CE) n. 396/2005 e (UE) n. 37/2010 della Commissione (16).

(34)

Nessuna norma giuridica nazionale imponeva alle aziende lattiero-casearie di sostenere i costi dei controlli ufficiali, né sussisteva alcun obbligo di pagamento di imposte nei loro confronti. Le aziende lattiero-casearie dovevano sostenere i costi degli autocontrolli intesi ad accertare la conformità alla legislazione in materia di sicurezza alimentare e ai limiti di legge per contaminanti e residui, che sono diversi dai controlli pubblici effettuati nell'ambito del monitoraggio dei contaminanti.

3.2   Altre osservazioni presentate dalla Germania

(35)

Le autorità tedesche hanno giustificato il diritto degli Stati membri di attuare misure di controllo, come il monitoraggio dei contaminanti, sulla base della delimitazione delle competenze conferite dai trattati (TUE e TFUE) alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione del diritto dell'Unione. Sono stati citati gli articoli 290 e 291 del TFUE, che definiscono i rispettivi ruoli delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri e attribuiscono agli Stati membri la responsabilità primaria di garantire l'attuazione della legislazione dell'Unione. Tale responsabilità comprende anche funzioni quali il controllo. Sono state citate anche le cause riunite da 205 a 215/82 (17), nelle quali la Corte ha stabilito che, conformemente ai principi generali su cui si basa il sistema istituzionale dell'UE e che disciplinano i rapporti tra l'Unione e gli Stati membri, spetta a questi garantire sul proprio territorio l'attuazione della normativa dell'Unione.

(36)

Conseguentemente, la Germania ha sostenuto che avrebbe violato l'articolo 291 del TFUE soltanto se avesse effettuato un minor numero di controlli di quelli prescritti dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002; diversamente, avendo eseguito nel caso in esame controlli supplementari, complementari rispetto ai controlli ufficiali della sicurezza alimentare nonché conformi alla citata disposizione del suddetto regolamento, non ha commesso violazione alcuna.

(37)

In risposta a una domanda della Commissione sulla possibile applicazione delle norme sui servizi di interesse economico generale, le autorità tedesche hanno negato che, per sua natura, il monitoraggio dei contaminanti rientri nell'ambito di applicazione della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (18), sostenendo invece che il monitoraggio dei contaminanti sia da considerarsi un'attività non economica. A tale proposito le autorità tedesche hanno citato le cause C-364/92, C-343/95 e C-288/11 P (19), nelle quali si afferma che un compito che comporti l'esercizio di pubblici poteri di regolamentazione al fine di garantire la pubblica sicurezza non ha natura economica, costituendo tale attività un compito di interesse generale inteso a proteggere l'intera popolazione, e che l'affidamento di tale compito a un ente privato non ne modifica il carattere pubblico. Nel caso in esame, relativo al monitoraggio dei contaminanti, gli organismi di controllo designati hanno svolto un compito pubblico che ha contribuito al miglioramento del sistema sanitario. Lo Stato era tenuto a garantire un livello elevato di tutela della salute in conformità sia della legislazione dell'Unione (20) sia della legge costituzionale della Repubblica federale di Germania; in tale materia lo Stato è investito di poteri discrezionali.

(38)

In risposta alla domanda della Commissione se la disposizione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 imponga agli Stati membri un obbligo chiaro e preciso ai sensi della causa T-351/02 nella misura in cui si possa escludere l'imputabilità allo Stato, le autorità tedesche hanno sostenuto che l'oggetto della causa citata era l'imputabilità allo Stato, mentre l'oggetto del caso in esame è l'esistenza di un vantaggio per le aziende lattiero-casearie.

(39)

Inoltre, la Renania settentrionale-Vestfalia ha sostenuto che la sottomisura NW1 non era selettiva poiché era destinata all'intero settore lattiero-caseario di tale Stato federato (Land). In virtù della sovranità giuridica di cui gode, la Renania settentrionale-Vestfalia ha il potere di stabilire l'ambito di applicazione materiale e regionale della sottomisura. La Renania settentrionale-Vestfalia ha nuovamente sottolineato che la misura riguardava l'esecuzione di controlli sanitari generali ed era di interesse pubblico.

4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(40)

Tra il 6 e il 18 febbraio 2014 la Commissione ha ricevuto dalle parti interessate complessivamente dieci lettere contenenti osservazioni sugli aiuti concessi in relazione alle sottomisure (21).

(41)

Nella sua lettera, protocollata dalla Commissione il 6 febbraio 2014, la Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e.V. ha sostenuto che i programmi dei controlli di residui e contaminanti nei prodotti lattiero-caseari dovevano essere considerati supplementari rispetto al programma di monitoraggio nazionale ed erano finalizzati alla tutela dei consumatori e alla prevenzione delle crisi. L'associazione ha sottolineato che i campioni erano prelevati in imprese differenti, per ottenere un quadro generale delle diverse regioni della Baviera. Poiché i risultati sono stati divulgati, è stato possibile elaborare strategie e misure di prevenzione con il fine ultimo di ridurre i livelli di contaminanti. Per questi motivi la misura non conferiva alcun vantaggio alle aziende lattiero-casearie sottoposte ai controlli.

(42)

Nella sua lettera, protocollata dalla Commissione il 10 febbraio 2014, la Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Region Allgäu ha sostenuto che il monitoraggio dei livelli di contaminanti e sostanze radioattive nei prodotti lattiero-caseari era una parte molto importante della tutela dei consumatori. Questa misura era molto utile non soltanto per le singole aziende lattiero-casearie, ma anche per tutti i consumatori di latte.

(43)

Nella sua lettera, protocollata dalla Commissione il 10 febbraio 2014, la Landeskontrollverband Nordrhein-Westfalen e.V. ha dichiarato di condividere il parere del Land Renania settentrionale-Vestfalia (trasmesso alla Commissione in quanto parte della documentazione presentata dalla Germania il 20 settembre 2013).

(44)

Nella sua lettera, protocollata dalla Commissione il 10 febbraio 2014, la Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW e.V. ha dichiarato di condividere il parere del Land Renania settentrionale-Vestfalia (trasmesso alla Commissione in quanto parte della documentazione presentata dalla Germania il 20 settembre 2013).

(45)

Nella sua lettera, protocollata dalla Commissione l'11 febbraio 2014, la Landesvereinigung Thüringer Milch e.V. ha dichiarato di condividere il parere dello Stato libero di Turingia (trasmesso alla Commissione in quanto parte della documentazione presentata dalla Germania il 20 settembre 2013).

(46)

Nella sua lettera, protocollata dalla Commissione il 13 febbraio 2014, la Genossenschaftsverband Bayern ha dichiarato che il programma di monitoraggio inteso a individuare residui e contaminanti nel latte e nei prodotti lattiero-caseari non conferiva alcun vantaggio competitivo alle aziende del settore. Questo programma aveva come scopo primario la creazione di capacità di reazione a eventuali crisi e la tutela dei consumatori da prodotti non sicuri; pertanto era di interesse pubblico. I campioni erano prelevati in modo irregolare e le aziende lattiero-casearie non tenevano registri né erano informate dei risultati, tranne nei casi di superamento dei limiti di legge. Per contro, le aziende lattiero-casearie attuavano in proprio un sistema più completo e dettagliato di garanzia della qualità che non era paragonabile al monitoraggio dei contaminanti.

(47)

Nella sua lettera, protocollata dalla Commissione il 14 febbraio 2014, la Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e.V. ha sostenuto che la sottomisura RP3 non era da considerarsi un aiuto di Stato in quanto non conferiva alle aziende o a un determinato settore produttivo vantaggi tali da falsare o minacciare di falsare la concorrenza o da incidere sugli scambi tra Stati membri. L'associazione ha sostenuto che il prelievo non era utilizzato per coprire i costi dei controlli che le aziende lattiero-casearie erano tenute a eseguire a norma dei regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e (CE) n. 854/2004. Per contro, i controlli in questione erano effettuati per conto delle autorità pubbliche mediante campionamenti e non erano di routine. I controlli in questione facevano quindi parte dell'attività pubblica di prevenzione e gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. L'associazione conclude pertanto che il pagamento di detti controlli non sollevava le aziende lattiero-casearie dai loro costi, trattandosi di costi che gravano sulle autorità pubbliche in ragione della loro funzione pubblica di garantire la sicurezza alimentare.

(48)

In alternativa, la Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e.V. ha sostenuto che, qualora la sottomisura RP3 dovesse essere considerata un aiuto di Stato, la sua compatibilità nel periodo a decorrere dal 2007 dovrebbe essere valutata conformemente al capitolo IV.J degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (23).

(49)

Nella sua lettera, protocollata dalla Commissione il 18 febbraio 2014, la DHB-Netzwerk Haushalt e.V. ha sostenuto che il programma di monitoraggio dei contaminanti, il programma di valutazione della radioattività e le analisi delle sostanze nutritive erano un importante contributo alla tutela e alla sensibilizzazione dei consumatori. L'associazione ha sottolineato la neutralità dei risultati dei controlli (che non erano influenzati dal settore lattiero-caseario), la rapida individuazione di sostanze nocive nei prodotti lattiero-caseari e la possibilità di reagire velocemente in situazioni di crisi.

(50)

Nella sua lettera, protocollata dalla Commissione il 18 febbraio 2014, la Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft e.V. ha sostenuto che i controlli volti a individuare sostanze nocive nel latte e nei prodotti lattiero-caseari erano importanti ai fini della fiducia dei consumatori nella sicurezza di tali prodotti. I controlli citati fungevano da sistema di individuazione precoce che consentiva di identificare ed eliminare i rischi o adottare le misure di prevenzione necessarie.

5.   VALUTAZIONE DELL'ESISTENZA DI AIUTI

(51)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso il parere che le sottomisure sembrano possedere tutte le caratteristiche degli aiuti di Stato. La Commissione ha sostenuto che le autorità tedesche non avevano indicato la normativa applicabile in materia di controlli ufficiali della sicurezza alimentare e di monitoraggio dei contaminanti che assegna tale compito allo Stato. La Commissione ha ritenuto che l'obbligo di eseguire il monitoraggio dei contaminanti ricadesse sulle aziende lattiero-casearie, che godevano pertanto di un vantaggio se tali controlli erano effettuati e pagati dallo Stato.

(52)

Durante il procedimento di indagine formale la Germania e le parti interessate hanno sostenuto che il monitoraggio dei contaminanti non conferiva alcun vantaggio alle aziende lattiero-casearie. Le autorità tedesche hanno trasmesso informazioni esaustive sugli elementi giuridici, amministrativi e fattuali delle sottomisure. Si rende perciò necessario riesaminare la questione della presenza di aiuti e, in particolare, della presenza di un vantaggio per le aziende lattiero-casearie.

(53)

L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE così recita: «Sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(54)

Le condizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono cumulative. Ciò significa che, per stabilire se una misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, devono essere soddisfatte tutte le condizioni succitate. Pertanto, se una di esse non è soddisfatta, la misura in questione non può essere considerata un aiuto di Stato.

(55)

La condizione della presenza di aiuti sarà esaminata prima delle altre condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE perché la principale argomentazione della Germania e delle parti interessate è che le sottomisure non conferiscono alcun vantaggio alle aziende lattiero-casearie.

(56)

Le argomentazioni della Germania e delle parti interessate si basano sull'esistenza di compiti di controllo differenti previsti dalla legislazione nazionale e dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e, in particolare, sulla separazione tra i controlli ufficiali effettuati dagli organismi competenti e gli autocontrolli eseguiti dalle aziende lattiero-casearie. A tale riguardo, secondo le autorità tedesche il monitoraggio dei contaminanti effettuato dagli organismi designati e finanziato con fondi pubblici mediante il prelievo sul latte è complementare rispetto ai controlli ufficiali della sicurezza alimentare ed è cosa diversa dagli autocontrolli eseguiti dalle aziende lattiero-casearie, che ne sostengono i costi. Pertanto, le aziende lattiero-casearie non ottengono alcun vantaggio dal fatto che lo Stato effettui il monitoraggio dei contaminanti.

(57)

Per verificare la validità di queste argomentazioni è necessario valutare. 1) dove si collochi il monitoraggio dei contaminanti all'interno del sistema delle responsabilità dei controlli così come istituito dalla legislazione nazionale e dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e, in particolare, se tale monitoraggio sia effettuato in quanto obbligo attribuito allo Stato o a operatori alimentari privati (le aziende lattiero-casearie); e 2) se, sulla base dei risultati, l'esecuzione del monitoraggio dei contaminanti conferisca un vantaggio alle aziende lattiero-casearie ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

5.1   Responsabilità dei controlli in base alla legislazione nazionale e dell'Unione in materia di sicurezza alimentare

(58)

Come stabilito nella decisione di avvio del procedimento, il periodo di indagine comincia il 28 novembre 2001 (si veda il considerando 152 della decisione citata). L'esame delle pertinenti disposizioni della legislazione in materia di sicurezza alimentare riguarderà il periodo che decorre da tale data.

5.1.1   Legislazione dell'Unione in materia di sicurezza alimentare

5.1.1.1   Legislazione dell'Unione relativa ai contaminanti nei prodotti alimentari, latte incluso

(59)

Il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (24) fissa alcuni principi di base relativi ai contaminanti nei prodotti alimentari e stabilisce, in particolare, (1) che un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l'aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico e (2) che occorre stabilire livelli massimi di taluni contaminanti per tutelare la salute pubblica.

(60)

I regolamenti (CE) n. 466/2001 (25) e (CE) n. 1881/2006 della Commissione stabiliscono i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, con particolare riguardo per i seguenti contaminanti nel latte: aflatossine, piombo (Pb), diossina, policlorodibenzofurani e policlorobifenili (PCB).

(61)

Conformemente agli atti giuridici citati nei considerando 59 e 60, è vietato commercializzare prodotti alimentari (latte incluso) che contengono taluni contaminanti in tenore superiore al livello massimo stabilito dagli atti giuridici menzionati. Tali atti prevedono altresì che gli Stati membri debbano adottare misure di sorveglianza adatte per verificare la presenza di contaminanti nei prodotti alimentari.

(62)

Inoltre, nella propria raccomandazione sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (26) la Commissione raccomanda livelli d'azione e livelli obiettivo per gli alimenti, latte incluso, al fine di stimolare un approccio attivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili negli alimenti. I livelli d'azione sono, nello specifico, uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è necessario identificare le fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione. La Commissione raccomanda inoltre che gli Stati membri eseguano, proporzionalmente alla loro produzione, al loro uso e al loro consumo di alimenti, latte incluso, un monitoraggio casuale della presenza di diossine, PCB diossina-simili e, se possibile, PCB non diossina-simili negli alimenti, latte incluso. Qualora le disposizioni del regolamento (CE) n. 466/2001 non siano rispettate e vengano riscontrati livelli di diossine e/o di PCB diossina-simili eccedenti i livelli d'azione, la Commissione raccomanda che gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori, avviino indagini per individuare la fonte di contaminazione e prendano provvedimenti per ridurla o eliminarla.

(63)

Si può pertanto concludere che la legislazione dell'Unione in materia di contaminanti negli alimenti, latte incluso, prevede (1) per taluni contaminanti alimentari, compresi quelli presenti nel latte, limiti di legge che valgono direttamente per gli operatori, i quali non possono commercializzare alimenti, latte incluso, non conformi ai limiti, e (2) l'obbligo per gli Stati membri di vigilare sul rispetto di tali limiti di legge. Inoltre, una raccomandazione a livello di Unione (raccomandazione della Commissione) invita gli Stati membri a controllare i livelli d'azione della diossina e di contaminanti simili e ad adottare misure di prevenzione.

5.1.1.2   Legislazione dell'Unione relativa ai residui nei prodotti di origine animale, latte incluso

(64)

La direttiva 96/23/CE impone agli Stati membri di adottare misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I della direttiva citata. Le sostanze e i residui monitorati nel caso del latte sono taluni composti, sostanze antibatteriche, antielmintici, antinfiammatori non steroidei, organoclorurati, organofosforati, elementi chimici e micotossine.

(65)

La direttiva 96/23/CE obbliga gli Stati membri a controllare taluni prodotti di origine animale, latte incluso, per individuare la presenza di residui e sostanze. Per tale motivo gli Stati membri sottopongono piani di sorveglianza all'approvazione della Commissione. Inoltre, gli Stati membri possono procedere a controlli ufficiali casuali senza preavviso in tutta la catena di produzione di materie prime di origine animale, latte incluso.

(66)

La direttiva 96/23/CE prevede altresì l'esecuzione di autocontrolli e la corresponsabilità degli operatori. I proprietari o i responsabili degli stabilimenti di prima trasformazione di prodotti primari di origine animale (ossia il latte) devono adottare tutte le disposizioni, in particolare effettuando autocontrolli, che sono necessarie per verificare che i prodotti introdotti nello stabilimento non contengano residui o sostanze vietate in quantità superiori ai limiti massimi autorizzati.

(67)

Si può pertanto concludere che la legislazione dell'Unione in materia di prodotti di origine animale, latte incluso, (1) contiene un elenco di sostanze e residui nocivi nel latte che devono essere controllati; (2) affida agli Stati membri il compito di controllare e procedere a tutti i controlli supplementari della presenza di tali sostanze e residui nel latte; (3) obbliga gli operatori economici impegnati nella produzione e nella trasformazione del latte a eseguire autocontrolli.

5.1.1.3   Legislazione orizzontale dell'Unione relativa al controllo della sicurezza alimentare

(68)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali e le responsabilità in materia di sicurezza alimentare. Per quanto riguarda le responsabilità, l'articolo 17 del regolamento citato prevede quanto segue:

«1.

Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

2.

Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»

(69)

Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 gli alimenti comprendono il latte, sia esso trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

(70)

Le responsabilità di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardano sia gli operatori del settore alimentare sia le autorità nazionali competenti. L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 distingue nettamente tra gli operatori del settore alimentare (ossia le aziende lattiero-casearie), che sono responsabili degli autocontrolli eseguiti nei loro stabilimenti in osservanza degli obblighi previsti dalla legislazione alimentare, compreso l'obbligo di rispettare i limiti di legge per contaminanti e residui, e le autorità degli Stati membri, cui spetta il controllo e la verifica della conformità agli obblighi previsti dalla legislazione alimentare. Le attività svolte dalle autorità degli Stati membri a tale proposito sono duplici: gli Stati membri devono effettuare controlli ufficiali in senso stretto e compiere altre attività adatte, come la sorveglianza della sicurezza alimentare e altre attività di monitoraggio in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

(71)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce, tra l'altro, ulteriori norme relative ai controlli ufficiali degli Stati membri sugli alimenti di origine animale, latte incluso, e prevede che gli Stati membri elaborino piani di controllo nazionali ufficiali e li aggiornino regolarmente alla luce dei pertinenti sviluppi. È possibile adeguare e modificare i piani di controllo in considerazione di taluni fattori, o per tenerne conto, quali, tra l'altro, il manifestarsi di nuove malattie o di altri rischi per la salute oppure i risultati scientifici, come previsto dall'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004.

(72)

Si può pertanto concludere che le disposizioni dell'Unione sui controlli della sicurezza alimentare (latte incluso) prevedono due differenti livelli di responsabilità che devono esistere in parallelo: la responsabilità degli operatori del settore alimentare (le aziende lattiero-casearie) di ottemperare agli obblighi relativi alla sicurezza alimentare e la responsabilità degli Stati membri di vigilare sul rispetto da parte degli operatori del settore alimentare dei pertinenti obblighi previsti dalla legislazione alimentare. Gli Stati membri sono responsabili anche dell'esecuzione dei controlli ufficiali della sicurezza alimentare in senso stretto nonché di altre attività adatte, come le attività di monitoraggio, compreso il controllo dei rischi per la salute, che possono facilitare l'adeguamento dei loro controlli ai nuovi sviluppi.

5.1.2   Legislazione nazionale in materia di sicurezza alimentare

(73)

Prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 178/2002, la legge alimentare tedesca (articolo 8 della Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz) prevedeva il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti pericolosi per la salute umana. Tale divieto valeva per tutti i produttori di alimenti, compresi i produttori di latte. I controlli ufficiali erano disciplinati dall'articolo 40 della legge alimentare tedesca, in base al quale le autorità ufficiali competenti erano tenute a eseguire i controlli e i campionamenti necessari.

(74)

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 178/2002, la legislazione dell'Unione prevede, come obbligo direttamente applicabile, che i produttori di alimenti producano e commercializzino alimenti sani e, sempre come obbligo direttamente applicabile, che gli Stati membri effettuino controlli ufficiali. La legge tedesca sulla sicurezza di alimenti e mangimi contiene ulteriori chiarimenti riguardo a tali obblighi, tra cui norme sulla distribuzione delle competenze tra il livello federale e quello regionale e sulla preparazione e l'esecuzione di piani di controllo ufficiali. I costi degli autocontrolli degli operatori alimentari (comprese le aziende lattiero-casearie) sono a carico delle aziende stesse. I costi dei controlli ufficiali, compreso il monitoraggio dei contaminanti, sono a carico dello Stato.

(75)

Il monitoraggio dei contaminanti è considerato complementare rispetto ai controlli ufficiali della sicurezza alimentare in senso stretto ed è un'attività di controllo prevista dagli articoli 50 e 51 della legge sulla sicurezza di alimenti e mangimi. L'esatta relazione tra i controlli ufficiali della sicurezza alimentare e il monitoraggio dei contaminanti è descritta nella documentazione presentata dalle autorità tedesche (si vedano i considerando da 18 a 34). Le caratteristiche di tale relazione sono sintetizzate di seguito.

(76)

Il monitoraggio dei contaminanti è di natura preventiva. Il suo oggetto principale non consiste nel verificare l'osservanza dei limiti di legge (essendo questo l'oggetto dei controlli ufficiali della sicurezza alimentare), bensì nell'osservare l'evoluzione della presenza dei contaminanti entro i limiti di legge e nell'individuare i valori superiori a quelli abituali che possono costituire un preallarme o un segnale dell'esistenza di rischi potenziali.

(77)

I parametri (l'indicazione esatta dei contaminanti da controllare, la tempistica, le regioni) del monitoraggio dei contaminanti sono proposti da appositi organismi designati dalle autorità dei Land competenti per la sicurezza alimentare. Tali parametri sono stabiliti ad hoc sulla base di una valutazione del rischio e sono approvati dalle autorità dei Land competenti per la sicurezza alimentare. Il monitoraggio dei contaminanti è effettuato dagli organismi designati dalle autorità dei Land competenti per la sicurezza alimentare. I Land svolgono una funzione di guida nei confronti degli organismi incaricati di effettuare il monitoraggio dei contaminanti.

(78)

Il monitoraggio dei contaminanti, che è complementare rispetto ai controlli ufficiali della sicurezza alimentare, contribuisce a questi ultimi nei seguenti modi: i risultati del monitoraggio dei contaminanti sono utilizzati per adeguare e modificare i piani di controllo ufficiali, ove ritenuto necessario, e per adottare ulteriori misure di prevenzione, come quelle atte a individuare precocemente i rischi per la salute, la divulgazione al pubblico di informazioni sui rischi per la salute e l'ambiente, la creazione di banche dati e l'analisi dei dati disponibili, nonché la presentazione di proposte di modifiche legislative.

(79)

Si può pertanto concludere che:

1)

la legislazione nazionale in materia di sicurezza alimentare è conforme alla corrispondente legislazione dell'Unione e introduce due tipi di responsabilità: uno al livello delle aziende lattiero-casearie e uno al livello dello Stato membro;

2)

il monitoraggio dei contaminanti è effettuato in quanto parte della funzione ufficiale di controllo attribuita agli Stati membri e, più precisamente, come «un'altra attività adatta» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. Inoltre, il monitoraggio dei contaminanti è direttamente collegato agli obblighi degli Stati membri di monitorare ed effettuare controlli supplementari della presenza di contaminanti nel latte, come previsto dai regolamenti (CE) n. 466/2001 e (CE) n. 1881/2006, dalla raccomandazione sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti e dalla direttiva 96/23/CE;

3)

il monitoraggio dei contaminanti è direttamente collegato ai controlli ufficiali della sicurezza alimentare effettuati dallo Stato membro, in quanto fornisce informazioni che sono utilizzate per integrare tali controlli.

4)

il monitoraggio dei contaminanti si basa su una valutazione del rischio compiuta da un organismo pubblicamente designato ed è eseguito secondo uno schema pubblicamente approvato che stabilisce le regioni, il calendario e le sostanze da controllare ed è aggiornato sulla base della valutazione del rischio. Si può pertanto concludere che il monitoraggio dei contaminanti non è un controllo di routine;

5)

il monitoraggio dei contaminanti è eseguito sotto forma di controlli casuali a campione, in cui i campioni sono prelevati dai veicoli adibiti alla raccolta e al trasporto del latte; sia i campioni sia i risultati sono anonimi;

6)

i risultati dei controlli sono utilizzati per l'individuazione precoce dei rischi e per l'adozione di misure pubbliche di prevenzione;

7)

il monitoraggio dei contaminanti non solleva le aziende lattiero-casearie dall'obbligo di effettuare autocontrolli ai fini dell'osservanza dei limiti di legge stabiliti per i livelli di contaminanti e residui nel latte.

5.2   Esistenza di un vantaggio per le aziende lattiero-casearie

(80)

Sulla base delle conclusioni su esposte in merito alla natura del monitoraggio dei contaminanti, occorre verificare se esso conferisca un vantaggio alle aziende lattiero-casearie.

(81)

Tutti i tipi di misure che alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che, per ciò stesso, senza essere sovvenzioni nel senso stretto della parola, sono della stessa natura e producono identici effetti, conferiscono un vantaggio all'impresa interessata (27). Occorre quindi valutare se il monitoraggio dei contaminanti finanziato dallo Stato sollevi le aziende lattiero-casearie da un onere che grava normalmente sul loro bilancio.

(82)

Il concetto di «onere che grava normalmente sul bilancio di un'impresa» comprende i costi considerati inerenti all'attività economica dell'impresa in questione e i costi supplementari che le imprese devono sostenere in ragione degli obblighi loro imposti dalla normativa applicabile all'attività economica (28).

(83)

Per quanto riguarda il settore lattiero-caseario, tali costi inerenti alle aziende lattiero-casearie, compresi i costi supplementari imposti a norma di legge, sono, a titolo di esempio:

i costi per determinare la qualità del latte che sono inerenti all'attività economica in quanto necessari per stabilire il prezzo del latte (29),

i costi per gli autocontrolli della sicurezza alimentare eseguiti dalle aziende lattiero-casearie ai fini dell'osservanza dell'obbligo di produrre e commercializzare soltanto latte sicuro per il consumo umano. Questi controlli sono effettuati e pagati dalle aziende lattiero-casearie (si vedano i considerando 33 e 34).

(84)

Per contro, i costi del monitoraggio dei contaminanti non sono costi inerenti alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione del latte, né costi supplementari che le aziende devono sostenere in ragione degli obblighi loro imposti per legge.

(85)

Il monitoraggio dei contaminanti non è correlato a singole aziende lattiero-casearie, bensì è eseguito a caso sul latte raccolto e pertanto è anonimo (si vedano i considerando 20 e 28). Inoltre, non riguarda tutto il latte prodotto, trasportato e commercializzato ma soltanto una sua parte, e la frequenza e il luogo dei controlli sono stabiliti sulla base di una valutazione del rischio. Ne consegue che il monitoraggio dei contaminanti non è un controllo di routine (si vedano i considerando 20 e 21).

(86)

Va poi considerato che il monitoraggio dei contaminanti non mira ad accertare l'osservanza dei limiti previsti dalla legge per la presenza di diverse sostanze nocive, dato che, in primo luogo, a questo scopo le aziende lattiero-casearie eseguono autocontrolli (si veda il considerando 83, secondo trattino) e, in secondo luogo, il monitoraggio dei contaminanti mira a individuare precocemente i rischi analizzando i valori che sono inferiori ai limiti di legge ma superiori ai valori normali di una determinata regione (si vedano i considerando 26, 27 e 29).

(87)

Le aziende lattiero-casearie non possono utilizzare il monitoraggio dei contaminanti e i relativi risultati per determinare la qualità del proprio latte. Inoltre, il monitoraggio dei contaminanti non è una condizione indispensabile per la trasformazione del latte raccolto e la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari ottenuti. L'autorità competente per la sicurezza alimentare adotterà, con procedura separata, misure che hanno conseguenze negative su una determinata azienda lattiero-casearia soltanto qualora, nel quadro del monitoraggio dei contaminanti, sia riscontrato il superamento dei valori di legge (si veda il considerando 30).

(88)

I costi del monitoraggio dei contaminanti non sono costi supplementari che le imprese devono sostenere in ragione di obblighi loro imposti per legge che si applicano alla produzione di latte (si vedano i considerando 32, 33 e 34). Le aziende lattiero-casearie sono tenute a effettuare al proprio interno autocontrolli della sicurezza alimentare ai fini dell'osservanza dell'obbligo di produrre e commercializzare latte e prodotti lattiero-caseari sicuri per il consumo umano, compreso il rispetto dei limiti di legge per i contaminanti e i residui (si veda il considerando 83, secondo trattino). Il monitoraggio dei contaminanti non esonera le aziende lattiero-casearie dall'esecuzione di autocontrolli della sicurezza ai fini dell'osservanza dei loro obblighi di legge (si veda il considerando 34).

(89)

Il monitoraggio dei contaminanti è da considerarsi un compito correlato ai controlli ufficiali della sicurezza alimentare di cui sono responsabili le autorità pubbliche e che sono finanziati dallo Stato (si vedano i considerando 32, 63, 67, 72 e 79, punto 2); tale compito non esonera le aziende lattiero-casearie dall'obbligo di eseguire autocontrolli della sicurezza alimentare imposto dalla legislazione nazionale e dell'Unione.

(90)

La giurisprudenza recente, in particolare la sentenza del Tribunale nella causa Regno del Belgio/Commissione europea (T-538/11) (30), ha ribadito che «la nozione di oneri che gravano normalmente sul bilancio di un'impresa include, segnatamente, i costi supplementari che le imprese devono sopportare in ragione degli obblighi legali, regolamentari o contrattuali che si applicano a un'attività economica» (cfr. il punto 76 della sentenza citata). In quella fattispecie, una legge aveva esplicitamente imposto alle imprese interessate l'obbligo di effettuare i test diagnostici relativi alla BSE.

(91)

Diversamente, nel caso in esame del monitoraggio dei contaminanti, i controlli non sono imposti alle aziende lattiero-casearie in forza di leggi, regolamenti o accordi che si applicano a un'attività economica. I controlli imposti alle aziende lattiero-casearie in forza di leggi, regolamenti o accordi che si applicano a un'attività economica sono descritti sopra nei considerando 63, punto 1, 67, punto 3, e 83, secondo trattino. Tali controlli sono necessari affinché le aziende lattiero-casearie possano dimostrare la propria conformità ai limiti di legge per la presenza di contaminanti, come previsto dalla legislazione.

(92)

Per contro, il monitoraggio dei contaminanti non è uno strumento inteso a dimostrare la conformità a tali limiti di legge, avendo lo scopo di individuare, a fini preventivi, valori della presenza di contaminanti inferiori ai limiti di legge, come spiegato sopra, e i relativi controlli sono effettuati in modo casuale e irregolare (si veda il considerando 76). Il monitoraggio dei contaminanti non rientra tra i controlli che sono necessari affinché le aziende lattiero-casearie possano dimostrare la propria conformità ai limiti di legge per la presenza di contaminanti, come previsto dalla legislazione. Pertanto, le conclusioni della causa T-538/11 sull'esistenza di un vantaggio per le imprese interessate dai test BSE obbligatori non sono applicabili al caso in esame concernente il monitoraggio dei contaminanti.

(93)

Conseguentemente, i costi del monitoraggio dei contaminanti non possono essere considerati costi inerenti alle attività economiche delle aziende lattiero-casearie né costi supplementari che esse devono sopportare in ragione degli obblighi di legge che si applicano alla loro attività economica.

(94)

Pertanto, il monitoraggio dei contaminanti non esonera le aziende lattiero-casearie dagli oneri che gravano normalmente sul loro bilancio e non allevia gli oneri abitualmente a carico del loro bilancio; quindi, il monitoraggio dei contaminanti non conferisce alcun vantaggio a tali aziende.

(95)

Per questi motivi, non essendo soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, ossia la presenza di vantaggi, la Commissione conclude che il monitoraggio dei contaminanti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo citato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le attività generali di carattere sanitario ai sensi della legge sul latte e le materie grasse note come monitoraggio dei contaminanti e citate nella decisione di avvio del procedimento come sottomisure BW 9, BY 5, HE 8, NI 2, NW 1, RP 3, SL 4 e TH 8, non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2016

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU C 7 del 10.1.2014, pag. 8.

(2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(3)  Con effetto dal 1o dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le due serie di disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE si intendono fatti, ove del caso, agli articoli 107 e 108 del TFUE. Il TFUE ha introdotto anche alcune modifiche terminologiche, ad esempio ha sostituito «Comunità» con «Unione» e «mercato comune» con «mercato interno». In tutta la presente decisione è utilizzata la terminologia del TFUE.

(4)  Sebbene la breve descrizione delle misure BW9 e RP3 nell'allegato della decisione di avvio del procedimento si riferisca anche ad altri controlli di qualità, dalle ulteriori informazioni fornite dalla Germania è emerso che tali misure riguardano soltanto il monitoraggio dei contaminanti, oggetto della presente decisione, e non altri controlli di qualità.

(5)  GU C 7 del 10.1.2014, pag. 8.

(6)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

(9)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(11)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(12)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

(13)  Decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 12).

(14)  Raccomandazione della Commissione 2011/516/UE, del 23 agosto 2011, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (GU L 218 del 24.8.2011, pag. 23).

(15)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(16)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

(17)  Sentenza della Corte del 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor GmbH e altri/Repubblica federale di Germania, cause riunite da 205 a 215/82, ECLI:EU:C:1983:233.

(18)  GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4.

(19)  Sentenze della Corte del 19 gennaio 1994, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol, C-364/92, ECLI:EU:C:1994:7; del 18 marzo 1997, Calì & Figli/Servizi Ecologici Porto di Genova, C-343/95, ECLI:EU:C:1997:160; del 19 dicembre 2012, Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig-Halle/Commissione, C-288/11 P, ECLI:EU:C:2012:821.

(20)  Articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; articolo 114, paragrafo 3, e articolo 168, paragrafo 1, del TFUE; articolo 2, paragrafo 2, della legge costituzionale tedesca (Grundgesetz).

(21)  La Commissione ha ricevuto dalla Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. osservazioni riguardanti, in generale, tutte le misure finanziate mediante il prelievo sul latte, e non soltanto le sottomisure qui considerate. Detta associazione ha sostenuto che non vi sono stati aiuti. Per una descrizione completa di queste osservazioni si rimanda alla decisione della Commissione C(2015) 6295 final, del 18 settembre 2015, sugli aiuti di Stato SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] concessi dalla Germania per le verifiche della qualità del latte nell'ambito della legge sul latte e le materie grasse.

(22)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(23)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(24)  Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

(25)  Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1).

(26)  GU L 67 del 9.3.2002, pag. 69.

(27)  Cfr. la sentenza nella causa Regno del Belgio/Commissione europea, T-538/11, ECLI:EU:T:2015:188, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata.

(28)  Cfr., per analogia, le sentenze nelle seguenti cause: Regno del Belgio/Commissione europea, T-538/11, ECLI:EU:T:2015:188, punto 76; Heiser, C-172/03, EU:C:2005:130, punto 38; GEMO, C-126/01, ECLI:EU:C:2003:622, punti 31 e 32; Francia/Commissione, C-251/97, EU:C:1999:480, punto 40; Italia/Commissione, 173/73, CLI:EU:C:1974:71, punti da 15 a 18.

(29)  Cfr. la decisione della Commissione C(2015) 6295 final, del 18 settembre 2015, sugli aiuti di Stato SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] concessi dalla Germania per le verifiche della qualità del latte nell'ambito della legge sul latte e le materie grasse, considerando da 136 a 140.

(30)  ECLI:EU:T:2015:188.


Rettifiche

12.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/30


Rettifica del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014 )

Pagina 98, articolo 2, paragrafo 1, punto 18:

anziché:

«18.   “autorità competente”: un'autorità competente quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE;»

leggasi:

«18.   “autorità competente”: un'autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE;».