|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
|
* |
||
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
||
|
|
|
||
|
|
|
DIRETTIVE |
|
|
|
* |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
|
1.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/1 |
DECISIONE (UE) 2016/1062 DEL CONSIGLIO
del 24 maggio 2016
relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'Unione e la Repubblica di Liberia hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo»), che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Liberia in materia di pesca. |
|
(2) |
L'accordo e il protocollo sono stati firmati in conformità alla decisione (UE) 2015/2312 (2) e si applicano in via provvisoria a decorrere dal 9 dicembre 2015. |
|
(3) |
L'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata. |
|
(4) |
È opportuno approvare l'accordo e il protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e il relativo protocollo di attuazione sono approvati a nome dell'Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alle notifiche previste dall'articolo 16 dell'accordo e all'articolo 13 del protocollo. (3)
Articolo 3
Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo in sede di commissione mista.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) Approvazione del 10 maggio 2016 (non ancora pubblicata nel Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2015/2132 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 1).
(3) La data di entrata in vigore dell'accordo e del protocollo, saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista
|
1) |
La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica di Liberia e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle seguenti questioni:
|
|
2) |
Nell'ambito della commissione, l'Unione:
|
|
3) |
Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato. Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se tale scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio. Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori. |
|
4) |
La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione. |
REGOLAMENTI
|
1.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1063 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2016
recante duecentoquarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
|
(2) |
Il 24 giugno 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare nove voci del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
|
(3) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
|
(1) |
le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono così sostituite:
|
|
(2) |
La voce seguente dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è così sostituita: la voce «Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, (d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, (e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, (f) Ansar al-Shari'a, (g) AAS, (h) Al-Qaida in Yemen, (i) AQY). Altre informazioni: (a) Sede: Yemen o Arabia Saudita (2004 — 2006); (b) creata a gennaio 2009, quando Al-Qaeda nello Yemen si è associato agli agenti sauditi di Al-Qaeda, (c) il leader di AQAP è Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, (d) Ansar al-Shari'a è stata creata nel 2011 da AQAP e ha assunto la responsabilità di molti attacchi commessi nello Yemen contro obiettivi governativi e civili. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.» è sostituita da quanto segue: «Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, (d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, (e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, (f) Ansar al-Shari'a, (g) AAS, (h) Al-Qaida in Yemen, (i) AQY). Altre informazioni: sede: Yemen o Arabia Saudita (2004 — 2006); Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 19.1.2010.» |
|
1.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1064 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
128,2 |
|
ZZ |
128,2 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
135,6 |
|
ZZ |
135,6 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
171,1 |
|
CL |
198,5 |
|
|
MA |
174,9 |
|
|
UY |
133,2 |
|
|
ZA |
173,5 |
|
|
ZZ |
170,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
116,4 |
|
BR |
101,9 |
|
|
CL |
139,1 |
|
|
CN |
133,6 |
|
|
NZ |
141,3 |
|
|
US |
161,9 |
|
|
UY |
67,7 |
|
|
ZA |
111,2 |
|
|
ZZ |
121,6 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
225,4 |
|
ZZ |
225,4 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
350,8 |
|
ZZ |
350,8 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
124,7 |
|
ZZ |
124,7 |
|
|
0809 40 05 |
TR |
148,6 |
|
ZZ |
148,6 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
|
1.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/9 |
DIRETTIVA (UE) 2016/1065 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2016
recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) stabilisce le norme concernenti il momento e il luogo della cessione di beni e della prestazione di servizi, la base imponibile, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il diritto a detrazione. Tali norme non sono tuttavia sufficientemente chiare o esaustive da garantire un trattamento fiscale coerente delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, con conseguenze indesiderabili per il buon funzionamento del mercato interno. |
|
(2) |
Al fine di garantire un trattamento uniforme e certo, assicurare la coerenza con i principi di un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi ed evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e di ridurre il rischio dell'elusione fiscale è necessario stabilire norme specifiche che si applichino al trattamento dei buoni ai fini dell'IVA. |
|
(3) |
Alla luce delle nuove norme sul luogo delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2015, è necessaria una soluzione comune per i buoni al fine di garantire che non si verifichino disallineamenti in materia di buoni forniti tra Stati membri. A tal fine, è di fondamentale importanza introdurre norme intese a chiarire il trattamento dei buoni ai fini dell'IVA. |
|
(4) |
Solo i buoni che possono essere utilizzati per il riscatto contro beni o servizi dovrebbero essere oggetto di tali norme. Tuttavia, gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto ad uno sconto all'atto dell'acquisto di beni o servizi ma che non danno diritto a ricevere tali beni o servizi non dovrebbero essere oggetto di dette norme. |
|
(5) |
Le disposizioni relative ai buoni non dovrebbero provocare modifiche al trattamento IVA dei titoli di trasporto, dei biglietti di ingresso a cinema e musei, dei francobolli o di altri titoli simili. |
|
(6) |
Per determinare chiaramente che cosa costituisce un buono ai fini dell'IVA e per distinguerlo dagli strumenti di pagamento, è necessario definire i buoni, che possono presentarsi in forma fisica o elettronica, riconoscendone le caratteristiche essenziali, in particolare la natura del diritto loro connesso e l'obbligo di accettare tale buono come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. |
|
(7) |
Il trattamento ai fini dell'IVA delle operazioni associate ai buoni dipende dalle caratteristiche specifiche del buono. È pertanto necessario distinguere tra i diversi tipi di buoni e le distinzioni devono essere introdotte nella legislazione dell'Unione. |
|
(8) |
Qualora sia possibile determinare con certezza già al momento dell'emissione di un buono monouso il trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, l'IVA dovrebbe essere esigibile per ogni trasferimento, compresa l'emissione del buono monouso. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione di un buono monouso non dovrebbero essere considerate operazioni indipendenti. Per i buoni multiuso è necessario precisare che l'IVA dovrebbe essere esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati. In tale contesto, qualsiasi trasferimento precedente dei buoni multiuso non dovrebbe essere soggetto ad IVA. |
|
(9) |
Per i buoni monouso suscettibili di essere tassati al momento del trasferimento, compresa l'emissione del buono monouso da parte di un soggetto passivo che agisce in nome proprio, ogni trasferimento, compresa l'emissione di tale buono, è considerato cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono monouso si riferisce. Tale soggetto passivo dovrebbe in tal caso calcolare l'IVA sul corrispettivo ricevuto per il buono monouso a norma dell'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE. Se invece i buoni monouso sono emessi o distribuiti da un soggetto passivo che agisce in nome di terzi, non si considera che detto soggetto passivo intervenga nella cessione o prestazione corrispondente. |
|
(10) |
Solo i servizi resi da intermediari o la prestazione di servizi separata, quali servizi di distribuzione o promozione, sarebbero soggetti all'IVA. Pertanto, se un soggetto passivo che non agisce in nome proprio riceve un corrispettivo separato per il trasferimento di un buono, tale corrispettivo dovrebbe essere imponibile in base al regime normale dell'IVA. |
|
(11) |
Nel caso di buoni multiuso, per garantire l'esattezza dell'importo dell'IVA versato in relazione ai buoni multiuso per i quali l'IVA sulla fornitura di beni o di servizi corrispondenti è esigibile solo al momento del riscatto, fatto salvo l'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, il cedente dei beni o il prestatore dei servizi dovrebbe calcolare l'IVA sulla base del corrispettivo versato per il buono multiuso. In assenza di tali informazioni, la base imponibile dovrebbe essere pari al valore monetario indicato sul buono multiuso stesso o nella relativa documentazione diminuito dell'importo dell'IVA relativo ai beni ceduti o ai servizi prestati. Qualora un buono multiuso sia usato parzialmente rispetto alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, la base imponibile dovrebbe essere pari alla parte corrispondente del corrispettivo o del valore monetario, diminuita dell'importo dell'IVA relativo ai beni ceduti o ai servizi prestati. |
|
(12) |
La presente direttiva non riguarda le situazioni in cui un buono multiuso non è riscattato dal consumatore finale durante il periodo di validità e il corrispettivo ricevuto è conservato dal venditore. |
|
(13) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia la semplificazione, la modernizzazione e l'armonizzazione delle norme in materia di IVA applicabili ai buoni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
|
(14) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
|
(15) |
Le disposizioni relative al trattamento dei buoni ai fini dell'IVA dovrebbero applicarsi soltanto ai buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018 e non compromettono la validità della legislazione e dell'interpretazione precedentemente adottate dagli Stati membri. |
|
(16) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
|
1) |
al titolo IV è aggiunto il capo seguente: «CAPO 5 Disposizioni comuni ai capi 1 e 3 Articolo 30 bis Ai fini della presente direttiva, si intende per:
Articolo 30 ter 1. Ogni trasferimento di un buono monouso effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome proprio è considerato come cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono si riferisce. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione di un buono monouso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore non sono considerate operazioni indipendenti. Se il trasferimento di un buono monouso è effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome di un altro soggetto passivo, tale trasferimento è considerato come cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono si riferisce effettuate dall'altro soggetto passivo per conto del quale il soggetto passivo agisce. Se il cedente dei beni o il prestatore dei servizi non è il soggetto passivo che, agendo in nome proprio, ha emesso il buono monouso, si considera che detto cedente o prestatore abbia comunque ceduto i beni o prestato i servizi cui il buono si riferisce a detto soggetto passivo. 2. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di un buono multiuso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore sono soggette all'IVA ai sensi dell'articolo 2, mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all'IVA. Qualora il trasferimento di un buono multiuso sia effettuato da un soggetto passivo diverso da quello che esegue l'operazione soggetta all'IVA a norma del primo comma, le prestazioni di servizi che possano essere individuate, quali i servizi di distribuzione o di promozione, sono soggette all'IVA.»; |
|
2) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 73 bis Fatto salvo l'articolo 73, la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuate a fronte di un buono multiuso è pari al corrispettivo versato per il buono o, in assenza di informazioni su tale corrispettivo, al valore monetario indicato sul buono multiuso stesso o nella relativa documentazione diminuito dell'importo dell'IVA relativo ai beni ceduti o ai servizi prestati.»; |
|
3) |
al titolo XV è aggiunto il capo seguente: «CAPO 2 bis Misure transitorie per l'applicazione della nuova legislazione Articolo 410 bis Gli articoli 30 bis, 30 ter e 73 bis si applicano solo ai buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018. Articolo 410 ter Entro il 31 dicembre 2022 al più tardi, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione di valutazione sull'applicazione delle disposizioni della presente direttiva in ordine al trattamento dei buoni a fini IVA, con particolare riferimento alla definizione di buoni, alle norme in materia di IVA applicabili alla tassazione dei buoni nella catena di distribuzione e ai buoni non riscattati, corredata se del caso da un'opportuna proposta di modifica delle norme pertinenti.» |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018 al più tardi, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2019.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM
(1) GU C 45 del 5.2.2016, pag. 173.
(2) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 27.
(3) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).