ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 177

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
1 luglio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/1062 del Consiglio, del 24 maggio 2016, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1063 della Commissione, del 30 giugno 2016, recante duecentoquarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1064 della Commissione, del 30 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni

9

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/1


DECISIONE (UE) 2016/1062 DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 2016

relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione e la Repubblica di Liberia hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo»), che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Liberia in materia di pesca.

(2)

L'accordo e il protocollo sono stati firmati in conformità alla decisione (UE) 2015/2312 (2) e si applicano in via provvisoria a decorrere dal 9 dicembre 2015.

(3)

L'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.

(4)

È opportuno approvare l'accordo e il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e il relativo protocollo di attuazione sono approvati a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alle notifiche previste dall'articolo 16 dell'accordo e all'articolo 13 del protocollo. (3)

Articolo 3

Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo in sede di commissione mista.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Approvazione del 10 maggio 2016 (non ancora pubblicata nel Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/2132 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 1).

(3)  La data di entrata in vigore dell'accordo e del protocollo, saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


ALLEGATO

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1)

La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica di Liberia e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle seguenti questioni:

a)

revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, del contributo finanziario pertinente, e della decisione sulla pesca sperimentale conformemente agli articoli 6 e 7 del protocollo;

b)

decisione sulle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 4 del protocollo;

c)

decisione sulle misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del protocollo;

d)

decsisione sulle disposizioni tecniche del protocollo e del relativo allegato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo.

2)

Nell'ambito della commissione, l'Unione:

a)

agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel quadro della politica comune della pesca;

b)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c)

promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e nel quadro della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.

3)

Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.

Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se tale scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

4)

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.

REGOLAMENTI

1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1063 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2016

recante duecentoquarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 24 giugno 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare nove voci del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono così sostituite:

(a)

la voce «Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon). Indirizzo: Francia. Data di nascita: 21.1.1971. Luogo di nascita: Roubaix, Francia. Nazionalità: francese. Altre informazioni: nel maggio 2004 si trovava in custodia cautelare in Francia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» è sostituita da quanto segue:

«Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon). Indirizzo: Francia. Data di nascita: 29.1.1971. Luogo di nascita: Roubaix, Francia. Cittadinanza: francese. Altre informazioni: nel maggio 2004 si trovava in custodia cautelare in Francia. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 25.6.2003.»

(b)

La voce «Emilie Konig. Data di nascita: 9.12.1984. Luogo di nascita: Ploemeur, Francia. Nazionalità: francese. Altre informazioni: localizzata in Siria dal 2013. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2014.» è sostituita da quanto segue:

«Emilie Edwige Konig (alias (a) Emilie Samra Konig). Data di nascita: 9.12.1984. Luogo di nascita: Ploemeur, Francia. Cittadinanza: francese. N. passaporto: (a) 05AT521433 (passaporto francese, rilasciato il 30.11.2005 dalla sous-prefecture of police di Lorient, Francia), (b) 050456101445 (carta d'identità nazionale francese, rilasciata il 19.5.2005 dalla sous-prefecture di polizia di Lorient, Francia), (c) 0205561020089 (carta d'identità francese rilasciata il 30.5.2002, intestata a Emilie Edwige Konig). Altre informazioni: localizzata in Siria dal 2013. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 23.9.2014.»

(c)

La voce «Kevin Guiavarch. Data di nascita: 12.3.1993. Luogo di nascita: Parigi, Francia. Nazionalità: francese. Altre informazioni: localizzato in Siria dal 2012. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2014.» è sostituita da quanto segue:

«Kevin Guiavarch. Data di nascita: 12.3.1993. Luogo di nascita: Parigi, Francia. Cittadinanza: francese. Altre informazioni: localizzato in Siria dal 2012. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 23.9.2014.»

(d)

La voce «Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim (alias (a) Boubakeur el-Hakim, (b) Boubaker el Hakim, (c) Abou al Moukatel, (d) Abou Mouqatel, (e) Abu-Muqatil al-Tunisi; data di nascita: 1.8.1983; luogo di nascita: Parigi, Francia; indirizzo: Repubblica araba siriana (settembre 2015); cittadinanza: (a) francese (b) tunisina. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.» è sostituita da quanto segue:

«Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim (alias (a) Boubakeur el-Hakim, (b) Boubaker el Hakim, (c) Abou al Moukatel, (d) Abou Mouqatel, (e) Abu-Muqatil al-Tunisi, (f) El Hakim Boubakeur). Data di nascita: 1.8.1983. Luogo di nascita: Parigi, Francia. Indirizzo: Repubblica araba siriana (settembre 2015). Cittadinanza: (a) francese (b) tunisina. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.»

(e)

La voce «Peter Cherif; data di nascita: 26.8.1982; luogo di nascita: Parigi, Francia; indirizzo: Al Mukalla, provincia di Hadramawt, Yemen; cittadinanza: francese. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.» è sostituita da quanto segue:

«Peter Cherif; Data di nascita: 26.8.1982. Luogo di nascita: Parigi, 20o arrondissement, Francia. Indirizzo: Al Mukalla, provincia di Hadramawt, Yemen. Cittadinanza: francese. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.»

(f)

La voce «Maxime Hauchard (alias Abou Abdallah al Faransi); data di nascita: 13.3.1992; luogo di nascita: Normandia, Francia; indirizzo: Repubblica araba siriana (settembre 2015). cittadinanza: francese. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.» è sostituita da quanto segue:

«Maxime Hauchard (alias Abou Abdallah al Faransi). Data di nascita: 17.3.1992. Luogo di nascita: Saint Aubin les Elbeuf, Normandia, Francia. Indirizzo: Repubblica araba siriana (settembre 2015). Cittadinanza: francese. N. passaporto: (a) 101127200129 (carta d'identità nazionale francese, rilasciata dalla Sous-Préfecture di Bernay, Francia, che scade il 4.11.2020). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.»

(g)

La voce «Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias (a) Nasir al-Wahishi, (b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, (c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, (d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, (e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, (f) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi, (g) Abu Baseer al-Wehaishi, (h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, (i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, (j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, (k) Abu Basir, (l) Abu Bashir). Data di nascita: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. N. passaporto: 40483 (passaporto yemenita rilasciato il 5.1.1997). Altre informazioni: (a) leader di Al-Qaeda nello Yemen (AQY) dal 2007; (b) da gennaio 2009 leader di Al-Qaeda nella Penisola arabica, che opera nello Yemen e in Arabia Saudita; (c) associato agli alti responsabili di Al-Qaeda; (d) afferma di essere stato il segretario di Osama Bin Laden (deceduto) prima del 2003; (e) arrestato in Iran e estradato nello Yemen nel 2003, è evaso nel 2006 e risultava ancora latitante a gennaio 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.» è sostituita da quanto segue:

«Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias (a) Nasir al-Wahishi, (b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, (c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, (d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, (e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, (f) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi, (g) Abu Baseer al-Wehaishi, (h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, (i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, (j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, (k) Abu Basir, (l) Abu Bashir). Data di nascita: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Yemen. Cittadinanza: yemenita. N. passaporto: 40483 (passaporto yemenita rilasciato il 5.1.1997). Altre informazioni: sarebbe deceduto in Yemen nel giugno 2015. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 19.1.2010.»

(h)

La voce «Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (alias (a) Qasim Al-Rimi, (b) Qasim al-Raymi, (c) Qassim al-Raymi, (d) Qasim al-Rami, (e) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, (f) Abu Hurayah al-Sana'ai, (g) Abu 'Ammar). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: 5.6.1978. Luogo di nascita: Sanaa, Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 00344994 (passaporto yemenita rilasciato il 3 luglio 1999). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.5.2010.» è sostituita da quanto segue:

«Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi (alias (a) Qasim Al-Rimi, (b) Qasim al-Raymi, (c) Qassim al-Raymi, (d) Qasim al-Rami, (e) Qasim Mohammed Mahdi Al Remi (f) Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi (g) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, (h) Abu Hurayrah al-Sana'ai, (i) Abu 'Ammar, (j) Abu Hurayrah). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: 5.6.1978. Luogo di nascita: villaggio di Raymah, governatorato di Sanaa, Yemen. Cittadinanza: yemenita. N. passaporto: (a) 00344994 (passaporto yemenita rilasciato il 3.7.1999 a Sanaa), (b) 973406 (carta d'identificazione nazionale yemenita rilasciata il 3.7.1996). Altre informazioni: nome della madre: Fatima Muthanna Yahya. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 11.5.2010.»

(2)

La voce seguente dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è così sostituita:

la voce «Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, (d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, (e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, (f) Ansar al-Shari'a, (g) AAS, (h) Al-Qaida in Yemen, (i) AQY). Altre informazioni: (a) Sede: Yemen o Arabia Saudita (2004 — 2006); (b) creata a gennaio 2009, quando Al-Qaeda nello Yemen si è associato agli agenti sauditi di Al-Qaeda, (c) il leader di AQAP è Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, (d) Ansar al-Shari'a è stata creata nel 2011 da AQAP e ha assunto la responsabilità di molti attacchi commessi nello Yemen contro obiettivi governativi e civili. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.» è sostituita da quanto segue:

«Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, (d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, (e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, (f) Ansar al-Shari'a, (g) AAS, (h) Al-Qaida in Yemen, (i) AQY). Altre informazioni: sede: Yemen o Arabia Saudita (2004 — 2006); Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 19.1.2010.»


1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1064 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

128,2

ZZ

128,2

0709 93 10

TR

135,6

ZZ

135,6

0805 50 10

AR

171,1

CL

198,5

MA

174,9

UY

133,2

ZA

173,5

ZZ

170,2

0808 10 80

AR

116,4

BR

101,9

CL

139,1

CN

133,6

NZ

141,3

US

161,9

UY

67,7

ZA

111,2

ZZ

121,6

0809 10 00

TR

225,4

ZZ

225,4

0809 29 00

TR

350,8

ZZ

350,8

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

124,7

ZZ

124,7

0809 40 05

TR

148,6

ZZ

148,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/9


DIRETTIVA (UE) 2016/1065 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2016

recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) stabilisce le norme concernenti il momento e il luogo della cessione di beni e della prestazione di servizi, la base imponibile, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il diritto a detrazione. Tali norme non sono tuttavia sufficientemente chiare o esaustive da garantire un trattamento fiscale coerente delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, con conseguenze indesiderabili per il buon funzionamento del mercato interno.

(2)

Al fine di garantire un trattamento uniforme e certo, assicurare la coerenza con i principi di un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi ed evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e di ridurre il rischio dell'elusione fiscale è necessario stabilire norme specifiche che si applichino al trattamento dei buoni ai fini dell'IVA.

(3)

Alla luce delle nuove norme sul luogo delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2015, è necessaria una soluzione comune per i buoni al fine di garantire che non si verifichino disallineamenti in materia di buoni forniti tra Stati membri. A tal fine, è di fondamentale importanza introdurre norme intese a chiarire il trattamento dei buoni ai fini dell'IVA.

(4)

Solo i buoni che possono essere utilizzati per il riscatto contro beni o servizi dovrebbero essere oggetto di tali norme. Tuttavia, gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto ad uno sconto all'atto dell'acquisto di beni o servizi ma che non danno diritto a ricevere tali beni o servizi non dovrebbero essere oggetto di dette norme.

(5)

Le disposizioni relative ai buoni non dovrebbero provocare modifiche al trattamento IVA dei titoli di trasporto, dei biglietti di ingresso a cinema e musei, dei francobolli o di altri titoli simili.

(6)

Per determinare chiaramente che cosa costituisce un buono ai fini dell'IVA e per distinguerlo dagli strumenti di pagamento, è necessario definire i buoni, che possono presentarsi in forma fisica o elettronica, riconoscendone le caratteristiche essenziali, in particolare la natura del diritto loro connesso e l'obbligo di accettare tale buono come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

(7)

Il trattamento ai fini dell'IVA delle operazioni associate ai buoni dipende dalle caratteristiche specifiche del buono. È pertanto necessario distinguere tra i diversi tipi di buoni e le distinzioni devono essere introdotte nella legislazione dell'Unione.

(8)

Qualora sia possibile determinare con certezza già al momento dell'emissione di un buono monouso il trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, l'IVA dovrebbe essere esigibile per ogni trasferimento, compresa l'emissione del buono monouso. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione di un buono monouso non dovrebbero essere considerate operazioni indipendenti. Per i buoni multiuso è necessario precisare che l'IVA dovrebbe essere esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati. In tale contesto, qualsiasi trasferimento precedente dei buoni multiuso non dovrebbe essere soggetto ad IVA.

(9)

Per i buoni monouso suscettibili di essere tassati al momento del trasferimento, compresa l'emissione del buono monouso da parte di un soggetto passivo che agisce in nome proprio, ogni trasferimento, compresa l'emissione di tale buono, è considerato cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono monouso si riferisce. Tale soggetto passivo dovrebbe in tal caso calcolare l'IVA sul corrispettivo ricevuto per il buono monouso a norma dell'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE. Se invece i buoni monouso sono emessi o distribuiti da un soggetto passivo che agisce in nome di terzi, non si considera che detto soggetto passivo intervenga nella cessione o prestazione corrispondente.

(10)

Solo i servizi resi da intermediari o la prestazione di servizi separata, quali servizi di distribuzione o promozione, sarebbero soggetti all'IVA. Pertanto, se un soggetto passivo che non agisce in nome proprio riceve un corrispettivo separato per il trasferimento di un buono, tale corrispettivo dovrebbe essere imponibile in base al regime normale dell'IVA.

(11)

Nel caso di buoni multiuso, per garantire l'esattezza dell'importo dell'IVA versato in relazione ai buoni multiuso per i quali l'IVA sulla fornitura di beni o di servizi corrispondenti è esigibile solo al momento del riscatto, fatto salvo l'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, il cedente dei beni o il prestatore dei servizi dovrebbe calcolare l'IVA sulla base del corrispettivo versato per il buono multiuso. In assenza di tali informazioni, la base imponibile dovrebbe essere pari al valore monetario indicato sul buono multiuso stesso o nella relativa documentazione diminuito dell'importo dell'IVA relativo ai beni ceduti o ai servizi prestati. Qualora un buono multiuso sia usato parzialmente rispetto alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, la base imponibile dovrebbe essere pari alla parte corrispondente del corrispettivo o del valore monetario, diminuita dell'importo dell'IVA relativo ai beni ceduti o ai servizi prestati.

(12)

La presente direttiva non riguarda le situazioni in cui un buono multiuso non è riscattato dal consumatore finale durante il periodo di validità e il corrispettivo ricevuto è conservato dal venditore.

(13)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia la semplificazione, la modernizzazione e l'armonizzazione delle norme in materia di IVA applicabili ai buoni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(15)

Le disposizioni relative al trattamento dei buoni ai fini dell'IVA dovrebbero applicarsi soltanto ai buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018 e non compromettono la validità della legislazione e dell'interpretazione precedentemente adottate dagli Stati membri.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1)

al titolo IV è aggiunto il capo seguente:

«CAPO 5

Disposizioni comuni ai capi 1 e 3

Articolo 30 bis

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)

«buono», uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative;

2)

«buono monouso», un buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono;

3)

«buono multiuso», un buono diverso da un buono monouso.

Articolo 30 ter

1.   Ogni trasferimento di un buono monouso effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome proprio è considerato come cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono si riferisce. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione di un buono monouso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore non sono considerate operazioni indipendenti.

Se il trasferimento di un buono monouso è effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome di un altro soggetto passivo, tale trasferimento è considerato come cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono si riferisce effettuate dall'altro soggetto passivo per conto del quale il soggetto passivo agisce.

Se il cedente dei beni o il prestatore dei servizi non è il soggetto passivo che, agendo in nome proprio, ha emesso il buono monouso, si considera che detto cedente o prestatore abbia comunque ceduto i beni o prestato i servizi cui il buono si riferisce a detto soggetto passivo.

2.   La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di un buono multiuso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore sono soggette all'IVA ai sensi dell'articolo 2, mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all'IVA.

Qualora il trasferimento di un buono multiuso sia effettuato da un soggetto passivo diverso da quello che esegue l'operazione soggetta all'IVA a norma del primo comma, le prestazioni di servizi che possano essere individuate, quali i servizi di distribuzione o di promozione, sono soggette all'IVA.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 73 bis

Fatto salvo l'articolo 73, la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuate a fronte di un buono multiuso è pari al corrispettivo versato per il buono o, in assenza di informazioni su tale corrispettivo, al valore monetario indicato sul buono multiuso stesso o nella relativa documentazione diminuito dell'importo dell'IVA relativo ai beni ceduti o ai servizi prestati.»;

3)

al titolo XV è aggiunto il capo seguente:

«CAPO 2 bis

Misure transitorie per l'applicazione della nuova legislazione

Articolo 410 bis

Gli articoli 30 bis, 30 ter e 73 bis si applicano solo ai buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018.

Articolo 410 ter

Entro il 31 dicembre 2022 al più tardi, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione di valutazione sull'applicazione delle disposizioni della presente direttiva in ordine al trattamento dei buoni a fini IVA, con particolare riferimento alla definizione di buoni, alle norme in materia di IVA applicabili alla tassazione dei buoni nella catena di distribuzione e ai buoni non riscattati, corredata se del caso da un'opportuna proposta di modifica delle norme pertinenti.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018 al più tardi, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2019.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM


(1)   GU C 45 del 5.2.2016, pag. 173.

(2)   GU C 11 del 15.1.2013, pag. 27.

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).