ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 173

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
30 giugno 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/1050 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/1051 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

5

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione, dell'8 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione ( 1 )

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1053 della Commissione, del 28 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

42

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1054 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

44

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

47

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato ( 1 )

52

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1057 della Commissione, del 29 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

55

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1058 della Commissione, del 29 giugno 2016, che chiude la procedura di gara di acquisto all'intervento pubblico di latte scremato in polvere aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826

57

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2016) 3753]

59

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1060 della Commissione, del 29 giugno 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

99

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2016/1061 della Banca centrale europea, del 26 maggio 2016, recante modifiche all'indirizzo BCE/2008/8 sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2 (BCE/2016/15)

102

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1050 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1) ha aperto contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2016 per altri nove prodotti.

(2)

In certi casi è inoltre opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di un prodotto, è necessario modificare la designazione dello stesso a fini di maggior chiarezza. Nel caso di altri tre prodotti, è necessario aumentare il volume del contingente, in quanto tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione.

(3)

Infine, nel caso di un prodotto, il contingente tariffario autonomo dell'Unione dovrebbe essere chiuso con effetto a decorrere dal 1o luglio 2016, in quanto non è nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti tariffari autonomi dopo tale data.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.

(5)

Poiché i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati previsti dal presente regolamento devono essere applicati dal 1o luglio 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 e 09.2695 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella che figura nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;

2)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2637, 09.2703, 09.2683 e 09.2659 sono sostituite dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento;

3)

la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2689 è soppressa.

4)

La nota finale 1 è sostituita dalla seguente:

«(1)

La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).


ALLEGATO I

Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2691

ex 2914 70 00

45

1-(1-Clorociclopropil)etanone (CAS RN 63141-09-3)

1.7-31.12

400 tonnellate

0 %

09.2692

ex 2914 70 00

55

2-Cloro-1-(1-clorociclopropil)etanone (CAS RN 120983-72-4)

1.7-31.12

1 200 tonnellate

0 %

09.2693

ex 2930 90 99

28

Flubendiammide (ISO) (CAS RN 272451-65-7)

1.7-31.12

100 tonnellate

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.7-31.12

2 430 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.7-31.12

2 080 kg

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4

1.7-31.12

75 tonnellate

0 %

09.2699

ex 8526 91 20

ex 8527 29 00

80

10

Modulo audio integrato (IAM) con un'uscita video digitale per connessione a schermo tattile LCD, collegato alla rete MOST (Media Oriented Systems Transport) e trasferito sul protocollo di alto livello MOST, con o senza:

una scheda a circuiti stampati (PCB), incorporante un ricevitore GPS, un giroscopio e un sintonizzatore per canali per messaggi di traffico (TMC),

un'unità hard disk capace di supportare mappe multiple,

una radio HD,

un sistema di riconoscimento vocale,

un lettore CD e DVD,

e comprendente

la possibilità di connessione Bluetooth, MP3, USB,

una tensione pari o superiore a 10V ma non superiore a 16V,

destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui al capitolo 87 (1)

1.7-31.12.2016

500 000 pezzi

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette

1.7-31.12

500 000 pezzi

0 %

09.2695

ex 8714 10 90

40

Pistoni per ammortizzatori di sterzo di acciaio sinterizzato conformi alla norma ISO P2054 del tipo usato per le motociclette

1.7-31.12

1 000 000 pezzi

0 %


ALLEGATO II

Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Tutoli di mais a granelli zuccherini (Zea Mays Saccharata) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento (1) (2)

1.1-31.12

550 tonnellate

0 % (3)

09.2703

ex 2825 30 00

10

Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

1.1-31.12

20 000 tonnellate

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (1)

1.1-31.12

150 tonnellate

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda

1.1-31.12

35 000 tonnellate

0 %


30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/5


REGOLAMENTO (UE) 2016/1051 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 140 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (1).

(2)

Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per sei prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.

(3)

È necessario modificare le condizioni relative a 46 sospensioni che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti, delle tendenze economiche del mercato e di un ulteriore esame della classificazione e per effettuare adattamenti linguistici. Le condizioni modificate riguardano i cambiamenti della designazione delle merci, della loro classificazione, dei dazi applicabili o dell'obbligo relativo alla destinazione particolare. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e inserire in tale elenco le sospensioni modificate.

(4)

A fini di chiarezza, la nota finale che indica una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate elencata nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere soppressa e le voci modificate dal presente regolamento dovrebbero essere contrassegnate da un asterisco.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

(6)

Poiché le modifiche riguardanti le sospensioni dei prodotti interessati di cui al presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. Inoltre, al fine di assicurare adeguatamente il beneficio della sospensione classificata con il codice TARIC 7616991030, il codice TARIC appena inserito 8708999750 dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

1)

le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013;

2)

le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse;

3)

la nota finale 1 è sostituita dalla seguente:

«(1)

La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)»;

4)

la nota finale 4 è sostituita dalla seguente:

«(4)

Secondo la procedura di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), è istituita una sorveglianza delle importazioni di merci cui si applica la presente sospensione tariffaria.»;

5)

la nota finale 7 è soppressa;

6)

è aggiunta la seguente nota finale con asterisco:

«*

Sospensione relativa a un prodotto elencato nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 di cui il presente regolamento ha modificato il codice NC o TARIC o la designazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Tuttavia, il codice TARIC «ex 8708999750» si applica dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).


ALLEGATO I

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Unità supplementare

Data prevista per il riesame obbligatorio

ex 1512 19 10

10

Olio di cartamo raffinato (Safloröl, CAS RN 8001-23-8) destinato alla fabbricazione di

acido linoleico coniugato di cui alla voce 3823 o

esteri etilici o metilici dell'acido linoleico di cui alla voce 2916 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 2008 99 91

20

Castagne d'acqua cinesi (Eleocharis dulcis o Eleocharis tuberosa), pelate, lavate, sbianchite, raffreddate e surgelate individualmente, destinate ad essere usate in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento (1) (2)

0 % (3)

31.12.2020

*ex 2009 89 99

96

Acqua di cocco

non fermentata,

senza aggiunta di alcole o zuccheri e

in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 50 litri (2)

0 %

31.12.2016

*ex 2106 10 20

30

Preparazione a base di isolato di proteine di soia, contenente, in peso, una percentuale pari o superiore al 6,6 % ma non superiore all'8,6 % di fosfato di calcio

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Litio metallico di purezza, in peso, di 98,8 % o più (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Biossido di silicio amorfo (CAS RN 60676-86-0),

in polvere

avente una purezza, in peso, pari o superiore al 99,7 %

con grani di dimensione media pari o superiore a 0,7 μm, ma non superiore a 2,1 μm

in cui il 70 % delle particelle ha un diametro non superiore a 3 μm

0 %

31.12.2020

ex 2818 30 00

20

Idrossido di alluminio (CAS RN 21645-51-2)

in polvere

avente una purezza, in peso, pari o superiore al 99,5 %

avente un punto di decomposizione pari o superiore a 263 °C

con particelle di dimensioni pari a 4 μm (± 1 μm)

con un contenuto totale di Na2O, in peso, non superiore a 0,06 %

0 %

31.12.2020

ex 2825 50 00

30

Ossido di rame (II) (CAS RN 1317-38-0), con dimensioni delle particelle non superiori a 100 nm

0 %

31.12.2020

*ex 2836 99 17

30

Carbonato basico di zirconio (IV) (CAS RN 57219-64-4 o 37356-18-6) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 %

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-Perfluoroesano (CAS RN 355-37-3)

0 %

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-Bromo-5-iodo-benzenmetanolo (CAS RN 946525-30-0)

0 %

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorofenolo (CAS RN 99627-05-1)

0 %

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluorofenolo (CAS RN 371-41-5)

0 %

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Etossi-2,3-difluorobenzene (CAS RN 121219-07-6)

0 %

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butossi-2,3-difluorobenzene (CAS RN 136239-66-2)

0 %

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-Propossipropan-2-olo (CAS RN 1569-01-3)

0 %

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Etossi-2,2-difluoroetanolo (CAS RN 148992-43-2)

0 %

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-Idrossi-3,4-diidro-1(2H)-naftalenone (CAS RN 22009-38-7)

0 %

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

Acido 2-etil-2-metil butanoico (CAS RN 19889-37-3)

0 %

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Metacrilato di allile (CAS RN 96-05-9) e i suoi isomeri aventi purezza, in peso, pari o superiore al 98 % e contenenti almeno:

0,01 % o più ma non più di 0,02 % di alcole allilico (CAS RN 107-18-6),

0,01 % o più ma non più di 0,1 % di acido metacrilico (CAS RN 79-41-4), e

0,5 % o più ma non più di 1 % di 4-metossifenolo (CAS RN 150-76-5) (1)

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

20

Cloruro di 3,5-diclorobenzoile (CAS RN 2905-62-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

Cloruro di 4-bromo-2,6-difluorobenzoile (CAS RN 497181-19-8)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

51

Acido 3-cloro-2-fluorobenzoico (CAS RN 161957-55-7)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

Acido 2-fenilbutirrico (CAS RN 90-27-7)

0 %

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Anidride naftalen-1,8-dicarbossilica (CAS RN 81-84-5)

0 %

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Metil-2-nitrotereftalato(CAS RN 35092-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

Cloruro di 3-metossi-2-metilbenzoile (CAS RN 24487-91-0)

0 %

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

2-Idrossi-2-(4-fenossifenil)propanoato di etile (CAS RN 132584-17-9)

0 %

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropilanilina (CAS RN 24544-04-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimetilammino)etossi]etanolo (CAS RN 1704-62-7)

0 %

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Aclonifene (ISO) (CAS RN 74070-46-5) avente una purezza, in peso, pari o superiore al 97 %

0 %

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

Cloridrato di 3-(Dimetilammino)-1-(1-naftalenil)-1-propanone (CAS RN 5409-58-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Cloro-2-(metilammino)benzofenone (CAS RN 1022-13-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Soluzione acquosa con un contenuto, in peso, pari o superiore al 40 % di sodio metilamminoacetato (CAS RN 4316-73-8)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-2-[((1R,2R)-2-allilciclopropossi)carbonilammino)-3,3-dimetilbutanoato di (S)-1-feniletanammina (CUS 0143288-8)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-Clorobenzammide (CAS RN 609-66-5)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(3′,4′-dicloro-5-fluoro[1,1′-bifenil]-2-il)acetammide (CAS RN 877179-03-8)

0 %

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Acido cianoacetico (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Cipermetrina (ISO) con i suoi stereoisomeri (CAS RN 52315-07-8) avente purezza, in peso, pari o superiore al 90 %

0 %

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Metobromurone (ISO) (CAS RN 3060-89-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 99

19

N-(2-Metilsulfinil-1,1-dimetil-etil)-N′-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}ftalammide (CAS RN 371771-07-2)

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 99

22

Tembotrione (ISO) (CAS RN 335104-84-2) avente purezza, in peso, pari o superiore al 94,5 %

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97,5 %

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

Acido 4-cloro-2-fluoro-3-metossifenilboronico (CAS RN 944129-07-1)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Cloroetenildimetilsilano (CAS RN 1719-58-0)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Esafluorofosfato di bis(4-tert-butilfenil)iodonio (CAS RN 61358-25-6)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Dioleato di dimetilstagno (CAS RN 3865-34-7)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

Acido (4-propilfenil)boronico (CAS RN 134150-01-9)

0 %

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Tetraidrofurano-borano (CAS RN 14044-65-6)

0 %

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetil-3,5,8-triossabiciclo[5,1,0]ottano (CAS RN 57280-22-5)

0 %

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

Cloridrato di 1-amminoidantoina (CAS RN 2827-56-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

(S)-tert-butile 2-(5-bromo-1H-imidazol-2-il)pirrolidina-1-carbossilato (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-azabiciclo[2.2.1]epta-5-ene-3-carbossilato di metile (CAS RN 130194-96-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

Dicloridrato di 1-(benzil)-N, 4-dimetil -3- piperidinammina (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Dicloridrato di (2S,5R) 5-[(benzilossi)ammino)piperidina-2-carbossilato di metile (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetilpiridina (CAS RN 591-22-0)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

19

Nicotinato di metile (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

23

2-Cloro-3-cianopiridina (CAS RN 6602-54-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

Dicloridrato di 2-[4-(idrazinilmetil)-fenil]piridina (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

Acido 1-ciclopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-osso-3-chinolincarbossilico (CAS RN 94695-52-0)

0 %

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-Metil-3-fenilpiperazina (CAS RN 5271-27-2)

0 %

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-osso-1,2-diidropirimidin-4-il)benzammide (CAS RN 26661-13-2)

0 %

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 93 %

0 %

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Benzoguanamina (CAS RN 91-76-9)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Piridato (ISO)(CAS RN 55512-33-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 90 %

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Carfentrasone-etile (ISO) (CAS RN 128639-02-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 93 %

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

Esafluorofosfato (V) di 1-(Bis(dimetilammino)metilene)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinio 3-ossido (CAS RN 148893-10-1)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metil 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enil)-7-metossiquinossalina-2-ilossi)-3-etilpirrolidina-2-carbossilato 4-metilbenzenesulfonato (CUS 0143289-9)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenale (CAS RN 93957-50-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Triadimenolo (ISO) (CAS RN 55219-65-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 97 %

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Ossadiazone (ISO) (CAS RN 19666-30-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 95 %

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Clomazone (ISO)(CAS RN 81777-89-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 96 %

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

39

4-(Ossiran-2-ilmetossi)-9H-carbazolo (CAS RN 51997-51-4)

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Cloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepina (CAS RN 352232-17-8)

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-one (CAS RN 5117-12-4)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Propiconazolo (ISO) (CAS RN 60207-90-1) avente purezza, in peso, pari o superiore al 92 %

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

Idrocloruro di (1R,2R)-1-Ammino-2-(difluorometil)-N-(1-metilciclopropilsulfonil) ciclopropanocarbossammide (CUS 0143290-2) (5)

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Propossicarbazone di sodio (ISO) (CAS RN 181274-15-7) avente purezza, in peso, pari o superiore al 95 %

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluenesulfonil)-N′-(3-(p-toluenesulfonilossi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenilcarbamoil)ammino]fenil}benzenesulfonammide (CAS RN 215917-77-4)

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-Metilciclopropan-1-sulfonammide (CAS RN 669008-26-8)

0 %

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) di purezza, in peso, pari o superiore al 94 %

0 %

31.12.2020

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Prodotto di reazione a base di estratto di Acacia mearnsii, cloruro di ammonio e formaldeide (CAS RN 85029-52-3)

0 %

31.12.2020

ex 3204 17 00

16

Colorante C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) e preparazioni a base di tale colorante, contenenti, in peso, una percentuale pari o superiore al 60 % di colorante C.I. Pigment Red 49:2

0 %

31.12.2020

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Foglio metallizzato:

costituito da un minimo di otto strati di alluminio di purezza non inferiore al 99,8 % (CAS RN 7429-90-5),

con una densità ottica massima di 3,0 per strato di alluminio,

in cui ciascuno strato di alluminio è separato dal successivo strato di alluminio da uno strato di resina,

su un foglio di PET di supporto,

in rotoli di lunghezza massima di 50 000 metri

0 %

31.12.2019

ex 3507 90 90

20

Creatina amidino idrolasi (CAS RN 37340-58-2)

0 %

31.12.2020

*ex 3701 30 00

30

Lastra tipografica in rilievo, del tipo utilizzato per la stampa su carta da giornale, costituita da un sostrato metallico rivestito d'uno strato di fotopolimero di spessore di 0,15 mm o più ed uguale o inferiore a 0,8 mm, non ricoperta da pellicola di protezione amovibile, di spessore totale uguale o inferiore a 1 mm

0 %

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Miscela di carbone attivo e polietilene, in polvere

0 %

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importato in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 500 kg (2)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Agente di dispersione contenente:

esteri di acido poliisobutenilsuccinico e pentaeritritolo (CAS RN 103650-95-9),

più del 35 % ma non oltre il 55 %, in peso, di oli minerali e

con un contenuto di cloro non superiore allo 0,05 % in peso,

destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (1)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

14

Agente di dispersione:

contenente poliisobutene succinimmide derivato da prodotti di reazione delle polietilenepoliammine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 147880-09-9),

contenente più del 35 % ma non oltre il 55 %, in peso, di oli minerali,

con un contenuto di cloro, in peso, non superiore allo 0,05 %,

avente un totale di basicità inferiore a 15,

destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (1)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

16

Detergente contenente:

sale di calcio di beta-amminocarbonil alchilfenolo (prodotto di reazione della base di Mannich dell'alchilfenolo)

più del 40 % ma non oltre il 60 %, in peso, di oli minerali e

avente un totale di basicità superiore a 120

destinato alla produzione di miscele di additive per oli lubrificanti (1)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

18

Detergente contenente:

sulfonati di calcio alchiltoluene a catena lunga,

più del 30 % ma non oltre il 50 %, in peso, di oli minerali e

avente un totale di basicità superiore a 310 ma inferiore a 340

destinato alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (1)

0 %

31.12.2020

ex 3824 90 92

21

Soluzione di 2-cloro-5-(clorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) in toluene

0 %

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Soluzione acquosa contenente in peso

non meno del 38 % ma al massimo il 42 % di 2-(3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il)etanammina (CAS RN 658066-44-5),

non meno del 21 % ma al massimo il 25 % di acido solforico (CAS RN 7664-93-9) e

non meno dell'1 % ma al massimo il 2,9 % di metanolo (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

ex 3824 90 92

23

Complessi di titanio (IV) butilsolfato (CAS RN 109037-78-7), disciolti in etanolo e 2-propanolo (CAS RN 109037-78-7)

0 %

31.12.2020

*ex 3901 10 10

40

Polietilene lineare a bassa densità (PELBD) (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere

contenente, in peso, non più del 5 % di comonomero,

con indice di fusione pari o superiore a 15 g/10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min, e

con densità pari o superiore a 0,922 g/cm3, ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm3

0 %

m3

31.12.2018

ex 3901 90 90

53

Copolimero di etilene e acido acrilico (CAS RN 9010-77-9) con

un contenuto di acido acrilico non inferiore al 18,5 % ma non superiore al 49,5 %, in peso (ASTM D4094), e

un indice di fluidità in massa pari o superiore a 14 g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238)

0 %

m3

31.12.2020

ex 3901 90 90

57

Ottene polietilene lineare a bassa densità (PELBD), in forma granulare, usato nel processo di coestrusione di fogli per imballaggi flessibili destinati all'industria alimentare,

contenente 10 % o più, ma non oltre il 20 %, in peso, di ottene,

con indice di fusione pari o superiore a 9,0 ma inferiore a 10,0 (secondo la norma ASTM D1238 10.0/2.16),

con tasso di fusione (190 °C/2,16 kg) compreso fra 0,4 g/10 min e 0,6 g/10 min,

con densità (ASTM D4703) pari o superiore a 0,909 g/cm3, ma inferiore o uguale a 0,913 g/cm3,

con un'area di gelificazione per 24,6 cm3 non superiore a 20 mm2; e

un livello antiossidante non superiore a 240 ppm

0 %

m3

31.12.2020

ex 3901 90 90

63

Ottene polietilene lineare a bassa densità (PELBD), ottenuto con il metodo del catalizzatore Ziegler-Natta, in forma granulare,

contenente, in peso, più del 10 % ma non più del 20 % di copolimero,

con indice di fusione (MFR 190 °C/2,16 kg) compreso fra 0,7 g/10 min e 0,9 g/10 min, e

con densità (ASTM D4703) pari o superiore a 0,911 g/cm3, ma inferiore o uguale a 0,913 g/cm3

destinato al processo di coestrusione di fogli per imballaggi flessibili destinati all'industria alimentare (1)

0 %

m3

31.12.2020

*ex 3901 90 90

65

Polietilene lineare a bassa densità (PELBD) (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere,

contenente, in peso, più del 5 % e non più dell'8 % di comonomero,

con indice di fusione pari o superiore a 15 g/10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min, e

con densità pari o superiore a 0,922 g/cm3, ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm3

0 %

m3

31.12.2018

*ex 3901 90 90

67

Copolimero composto esclusivamente da monomeri di etilene e acido metacrilico in cui il contenuto di acido metacrilico in peso è pari o superiore all'11 %

0 %

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Copolimero in granuli contenente, in peso:

il 74 % (± 4 %) di stirene,

il 24 % (± 2 %) N-butilacrilato e

dallo 0,01 % a un massimo del 2 % di acido metacrilico

0 %

m3

31.12.2020

ex 3903 90 90

70

Copolimero in granuli contenente, in peso:

il 75 % (± 7 %) di stirene e

il 25 % (± 7 %) di metilmetacrilato

0 %

m3

31.12.2020

ex 3907 10 00

10

Miscela di un copolimero triossan-ossirano e politetrafluoroetilene

0 %

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Poliossimetilene con gruppi terminali di acetile, contenente polidimetilsilossano e fibre di un copolimero di acido tereftalico e 1,4-fenildiammina

0 %

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Resina epossidica, esente da alogeni,

contenente, in peso, più del 2 % di sostanze fosforose calcolate sul contenuto solido, legate chimicamente nella resina epossidica,

priva di cloruro idrolizzabile o contenente meno di 300 ppm di cloruro idrolizzabile, e

contenente solventi

destinata alla produzione di fogli o rotoli preimpregnati del tipo destinato alla produzione di circuiti stampati (1)

0 %

31.12.2020

ex 3907 30 00

25

Resina epossidica

contenente, in peso, una percentuale pari o superiore al 21 % di bromo,

priva di cloruro idrolizzabile o contenente meno di 500 ppm di cloruro idrolizzabile e

contenente solventi

0 %

31.12.2020

*ex 3907 40 00

35

α-Fenossicarbonil-ω-fenossipoli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene) isopropilidene(3,5-dibromo-1,4-fenilene)ossicarbonil](CAS RN 94334-64-2)

0 %

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Dimetil, metil(propil(polipropilene ossido)] silossano (CAS RN 68957-00-6), trimetilsilossi terminato

0 %

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Pellicola riflettente che consiste in

uno strato di resina acrilica recante marcature contro la contraffazione, l'alterazione o la sostituzione dei dati o contro la duplicazione, o un contrassegno ufficiale per un determinato uso,

uno strato di resina acrilica con perle di vetro incastonate,

uno strato di resina acrilica indurita da un agente melamminico di reticolazione,

uno strato metallico,

un adesivo acrilico e

una pellicola amovibile

0 %

31.12.2020

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Foglio riflettente autoadesivo, eventualmente segmentato:

anche filigranato

con o senza un nastro di applicazione rivestito su un lato di adesivo;

il foglio riflettente consiste di:

uno strato di polimero acrilico o vinilico,

uno strato di poli(metilmetacrilato) o policarbonato contenente microprismi,

uno strato di metallizzazione,

un foglio adesivo e

una pellicola amovibile

con o senza uno strato supplementare di poliestere

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

52

Nastro di poliolefina bianca che consiste di:

uno strato adesivo su una base di gomma sintetica con spessore non inferiore a 8 μm ma non superiore al 17 μm,

uno strato di poliolefina con spessore non inferiore 28 μm ma non superiore a 40 μm, e

uno strato amovibile senza silicone di spessore inferiore a 1 μm

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 00

54

Pellicola di poli(cloruro di vinile), anche ricoperta su un lato da uno strato di polimero:

rivestita da un adesivo acrilico con forza adesiva non inferiore a 70 N/m, anche in grado di ridursi all'irradiazione,

di spessore totale, senza strato protettivo amovibile, non inferiore a 78 μm, e

una pellicola di protezione, dotata o meno di sfere schiacciate ai poli e lavorata a sbalzo su un lato

0 %

31.12.2019

*ex 3920 20 29

60

Foglio orientato monoassialmente, di spessore totale non superiore a 75 μm, costituito da due o tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene e da uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, avente:

una resistenza alla trazione in direzione di macchina non inferiore a 120 MPa ma non superiore a 270 MPa

una resistenza alla trazione in direzione trasversale non inferiore a 10 MPa ma non superiore a 40 MPa

determinate con il metodo di prova ASTM D882/ISO 527-3

0 %

31.12.2018

*ex 3920 20 29

70

Foglio orientato monoassialmente, costituito da tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e da un copolimero di etilene e acetato di vinile, con uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, avente:

uno spessore non inferiore a 55 μm ma non superiore a 97 μm,

un modulo di elasticità in direzione di macchina non inferiore a 0,30 GPa ma non superiore a 1,45 GPa e

un modulo di elasticità in direzione trasversale non inferiore a 0,20 GPa ma non superiore a 0,70 GPa

0 %

31.12.2019

*ex 3920 99 59

65

Foglio di un copolimero di alcole vinilico, solubile in acqua fredda, di spessore di 34 μm o più ed uguale o inferiore a 90 μm, di un carico di rottura a trazione uguale o superiore a 20 MPa, ma non superiore a 55 MPa e di un allungamento a rottura uguale o superiore a 250 %, ma non superiore a 900 %

0 %

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Foglio trasparente microporoso di polietilene con innesto di acido acrilico, sotto forma di rotoli:

di larghezza uguale o superiore a 98 mm, ma non superiore a 170 mm,

di spessore di 15 μm o più e uguale o inferiore a 36 μm,

del tipo utilizzato per la fabbricazione di separatori di batterie alcaline

0 %

31.12.2020

ex 3921 90 55

50

Fogli di resina epossidica, rinforzati con fibra di vetro, reattiva e priva di alogeni con filler indurenti, additivi e inorganici destinati all'incapsulamento di sistemi semiconduttori (1)

0 %

m2

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Guarnizione di gomma vulcanizzata (monomeri di etilen-propilen-diene), con fuoriuscita ammissibile del materiale in corrispondenza della linea di separazione non superiore a 0,25 mm, di forma rettangolare:

di lunghezza pari o superiore a 72 mm ma non superiore a 825 mm;

di larghezza pari o superiore a 18 mm ma non superiore a 155 mm

0 %

31.12.2020

ex 4104 41 51

10

Pelle in crosta di zebu o specie ibride di zebu con una superficie unitaria superiore a 2,6 m2 e contenente un taglio per gibbo di dimensioni comprese tra 450 cm2 e 2 850  cm2, destinata alla produzione di materie prime per i sedili di veicoli a motore (1)

0 %

31.12.2020

ex 5403 39 00

10

Monofilamento biodegradabile (norma EN 14995) di non più di 33 dtex, contenente almeno il 98 %, in peso, di poliactide (PLA), destinato alla produzione di tessuti per filtrazione per l'industria alimentare (1)

0 %

31.12.2020

*ex 6804 21 00

20

Dischi

di diamanti sintetici agglomerati con una lega metallica, una lega ceramica o una lega plastica,

aventi un effetto autoaffilante grazie al costante rilascio di diamanti,

idonei per il taglio abrasivo dei wafer,

con o senza foro centrale,

anche su supporto

con peso non superiore a 377 g per pezzo

con diametro esterno non superiore a 206 mm

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 6813 89 00

20

Guarnizioni di frizione, di spessore inferiore a 20 mm, non montate, destinate alla fabbricazione di componenti di frizione (1)

0 %

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Specchietto retrovisore elettrocromico auto dimmer, che consiste di:

un supporto

un alloggiamento di plastica

un circuito integrato

destinato alla produzione dei veicoli a motore di cui al capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 97

30

50

Supporto per motore in alluminio, avente le seguenti dimensioni:

altezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm

larghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm

lunghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm

provvisto di almeno due fori di fissazione, in lega di alluminio ENAC-46100 o ENAC-42100 (sulla base della norma EN:1706) con le seguenti caratteristiche:

porosità interna non superiore a 1 mm;

porosità esterna non superiore a 2 mm;

durezza Rockwell pari o superiore a 10 HRB

del tipo utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sospensione per i motori di autoveicoli

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8108 20 00

40

Lingotto in lega di titanio,

con altezza non inferiore a 17,8 cm, lunghezza non inferiore a 180 cm e larghezza non inferiore a 48,3 cm,

di peso non inferiore a 680 kg,

contenente elementi leganti in peso:

dal 3 % al 6 % di alluminio

dal 2,5 % al 5 % di stagno

dal 2,5 % al 4,5 % di zirconio

dallo 0,2 % all' 1 % di niobio

dallo 0,1 % all'1 % di molibdeno

dallo 0,1 % allo 0,5 % di silicone

0 %

31.12.2020

ex 8108 20 00

50

Lingotto in lega di titanio,

di altezza non inferiore a 17,8 cm, di lunghezza non inferiore a 180 cm e di larghezza non inferiore a 48,3 cm,

di peso non inferiore a 680 kg,

contenente elementi leganti in peso:

dal 3 % al 7 % di alluminio

dall'1 % al 5 % di stagno

dal 3 % al 5 % di zinco

dal 4 % all'8 % di molibdeno

0 %

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Lingotto in lega di titanio,

con diametro non inferiore a 63,5 cm e lunghezza non inferiore a 450 cm,

di peso non inferiore a 6 350  kg,

contenente elementi leganti in peso:

dal 5,5 % al 6,7 % di alluminio

dal 3,7 % al 4,9 % di vanadio

0 %

31.12.2020

ex 8113 00 90

20

Distanziale di forma cubica in carburo di silicio di alluminio (AlSiC) composito usato per l'imballaggio dei moduli IGBT

0 %

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Supporto a rulli, con

diametro esterno di 21 mm o superiore, ma non superiore a 23 mm,

larghezza con vite non inferiore a 19 mm, ma non superiore a 23 mm,

anello esterno in plastica a forma di U,

una vite di assemblaggio inserita nel diametro interno e usata come anello interno

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8407 90 10

10

Motori a benzina a quattro tempi con cilindrata non superiore a 250 cm3, destinati alla fabbricazione di attrezzature da giardino delle voci 8432 , 8433 , 8436 o 8508  (1)

0 %

31.12.2016

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Motore a quattro cilindri a quattro tempi, ad accensione per compressione e raffreddato a liquido, di:

cilindrata massima di 3 850  cm3 e

di potenza nominale pari o superiore a 15 kW ma non superiore a 85 kW,

destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8415 90 00

30

Recettore-disidratatore rimovibile in alluminio, saldato ad arco, con un blocco di connessione, contenente elementi di poliammide e ceramica, avente

lunghezza di 166 mm (+/– 1 mm),

diametro di 70 mm (+/– 1 mm),

capacità interna di almeno 280 cm3

tasso di assorbimento d'acqua di 17 g o superiore, e

purezza interna espressa in quantità di impurezze ammesse non superiore a 0,9 mg/dm2

del tipo usato negli impianti di climatizzazione per autoveicoli

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

40

Blocco di alluminio saldato a fiamma con linee di connettori curve estruse, del tipo utilizzato nei sistemi di condizionamento degli autoveicoli

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Recettore-disidratatore rimovibile in alluminio, saldato ad arco, contenente elementi di poliammide e ceramica, avente

lunghezza di 291 mm (+/– 1 mm),

diametro di 32 mm (+/– 1 mm),

con una paglietta di lunghezza non superiore a 0,2 mm e uno spessore non superiore a 0,06 mm,

con diametro delle particelle solide non superiore a 0,06 mm,

del tipo usato negli impianti di climatizzazione per autoveicoli

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8436 99 00

10

Elemento contenente:

un motore monofase a corrente alternata,

un ingranaggio epiciclico,

una lama

con o senza:

un condensatore,

un elemento dotato di bullone filettato

destinato alla produzione di sminuzzatrici da giardino (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8479 89 97

15

Bioreattore per la coltura cellulare

con superfici interne in acciaio austenitico di tipo 316L

con una capacità di lavorazione di 50, 500, 3 000 , 5 000 , 10 000 o 15 000 litri

combinato o no con un sistema di pulizia integrato e/o uno specifico recipiente di coltura

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Cuscinetti a sfere:

di diametro interno pari o superiore a 3 mm

di diametro esterno non superiore a 100 mm,

con una larghezza uguale o inferiore a 40 mm,

anche con protezione antipolvere,

destinati alla fabbricazione di sistemi sterzanti di motori con trasmissione a cinghia, di sistemi sterzanti elettrici o di sterzi (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8501 10 10

20

Motore sincrono per lavastoviglie con meccanismo di controllo del flusso d'acqua, avente

lunghezza fuori asse di 24 mm (+/– 0,3),

diametro di 49,3 mm (+/– 0,3),

tensione nominale pari o superiore a 220 V CA, ma non superiore a 240 V CA,

frequenza nominale pari o superiore a 50 Hz ma non superiore a 60 Hz,

alimentazione non superiore a 4 W,

velocità di rotazione pari o superiore a 4 rpm ma non superiore a 4,8 rpm,

coppia prodotta non superiore a 10kgf/cm

0 %

31.12.2020

ex 8501 10 99

55

Azionatore elettrico di termocompressore, dotato di:

un motore a corrente continua con una potenza non inferiore a 10 W ma non superiore a 15 W,

un meccanismo di cambio integrato,

una forza di trazione non inferiore a 250 N a una temperatura ambiente pari a 160 °C,

una forza di trazione non inferiore a 250 N in ciascuna posizione della propria corsa,

una corsa effettiva non inferiore a 15 mm ma non superiore a 20 mm,

con o senza un'interfaccia diagnostica di bordo

0 %

31.12.2020

ex 8501 10 99

57

Motore a corrente continua:

con velocità del rotore non superiore a 6 500  rpm a vuoto;

con tensione nominale di 12,0 V (+/– 0,1);

di una gamma di temperature specificata non inferiore a – 40 °C e non superiore a + 165 °C;

con o senza pignone di collegamento;

con o senza connettore di azionamento

0 %

31.12.2020

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Motore per usi automobilistici, in corrente continua, senza spazzole, a eccitazione permanente, avente:

una velocità specificata massima di 4 000 rpm,

una potenza minima compresa fra 400 W e 1,3 kW (a 12 V),

un diametro di flangia pari o superiore a 90 mm ma non superiore a 150 mm,

una lunghezza massima di 190 mm misurata dall'inizio dell'albero fino all'estremità esterna,

una lunghezza massima dell'alloggiamento di 150 mm misurata dalla flangia fino all'estremità esterna,

un alloggiamento in alluminio fuso in due parti (alloggiamento di base comprensivo di componenti elettrici e flangia con almeno 2 e non più di 6 fori), munito di composto sigillante (scanalatura con anello toroidale e grasso lubrificante),

statore dentato a T semplice e avvolgimento unico della bobina in topologia 12/8 e

magneti di superficie

0 %

31.12.2020

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Motore di trazione con:

coppia prodotta non inferiore a 200 Nm ma non superiore a 300 Nm

potenza sviluppata non inferiore a 50 kW ma non superiore a 100 kW

regime non superiore a 12 500 giri/min

destinato alla fabbricazione di veicoli elettrici (1)

0 %

31.12.2019

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Barre piatte di una lega di samario e cobalto con

lunghezza pari a 30,4 mm (± 0,05 mm);

larghezza pari a 12,5 mm (± 0,15 mm);

spessore di 6,9 mm (± 0,05 mm), o composte di ferrite in forma di quarto di manicotto con:

lunghezza pari a 46 mm (± 0,75 mm);

larghezza pari a 29,7 mm (± 0,2 mm),

destinate a diventare magneti permanenti dopo magnetizzazione, del tipo utilizzato nei motorini di avviamento degli autoveicoli e negli apparecchi che estendono il range di guida delle auto elettriche

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 50 10

10

Pile di pile elettriche, cilindriche, al litio, con:

un diametro pari a o superiore 14,0 mm ma non superiore a 26,0 mm;

una lunghezza pari a o superiore a 25 mm ma non superiore a 51 mm,

una tensione pari o superiore a 1,5 V ma non superiore a 3,6 V,

una capacità pari o superiore a 0,80 Ah ma non superiore a 5,00 Ah

destinate all'uso nella fabbricazione di dispositivi telemetrici e medicali, misuratori elettronici o telecomandi (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8507 10 20

30

Accumulatori o moduli al piombo, aventi

capacità nominale non superiore a 32 Ah,

lunghezza non superiore a 205 mm,

larghezza non superiore a 130 mm, e

altezza non superiore a 190 mm,

destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce NC 8711 (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8507 60 00

71

Batterie ricaricabili agli ioni di litio:

di lunghezza non inferiore a 700 mm, ma non superiore a 2 820  mm,

di larghezza non inferiore a 935 mm, ma non superiore a 1 660  mm,

di altezza non inferiore a 85 mm, ma non superiore a 700 mm,

di peso non inferiore a 280 kg, ma non superiore a 700 kg,

con potenza non superiore a 130 kWh

0 %

31.12.2017

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Scheda a circuiti stampati senza alloggiamento separato per attivare e controllare le spazzole dell'aspirapolvere avente una potenza inferiore o uguale a 300 W

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8512 20 00

30

Moduli di illuminazione contenenti almeno:

due LED,

lenti di vetro o plastica, che concentrano/disperdono la luce emessa dai LED,

riflettori che ridirigono la luce emessa dai LED,

in un alloggiamento di alluminio munito di radiatore, montato su una staffa con azionatore

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8512 20 00

40

Proiettori fendinebbia con superficie interna galvanizzata, comprendenti:

supporto in plastica munito di quattro o più staffe,

una o più lampadine da 12 V

connettore,

copertura in plastica

anche con cavo di connessione

destinati alla fabbricazione di merci del capitolo 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8512 30 90

20

Dispositivo di segnalamento acustico per sistemi di sensori di parcheggio in alloggiamento plastico operante in base al principio piezomeccanico, contenente:

una scheda a circuiti stampati,

un connettore,

con o senza supporto metallico di fissazione,

del tipo utilizzato nella produzione di merci di cui al capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8518 90 00

60

Piastra superiore per sistemi magnetici di altoparlanti di acciaio integralmente forato, punzonato e placcato, in forma di disco, con o senza un foro centrale, del tipo utilizzato negli altoparlanti per auto

0 %

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

Scheda di memoria SD con una serie di mappe non aggiornabili caricate da incorporare nelle unità di navigazione degli autoveicoli (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Telecamera infrarossi di lunghezza d'onda lunga (conformemente a ISO/TS16949), avente:

sensibilità nella zona di lunghezza d'onda di 7,5 μm o superiore, ma inferiore a 17 μm,

risoluzione di 640 × 512 pixels,

peso non superiore a 400 g,

misure non superiori a 70 mm × 86 mm × 82 mm,

con o senza alloggiamento

con presa di qualità adeguata ai veicoli a motore e

deviazione del segnale di produzione sull'intera gamma di temperature di funzionamento non superiore al 20 %

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 92

35

Moduli LCD con:

misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,5 cm ma non superiore a 25,5 cm,

retroilluminazione LED,

scheda a circuiti stampati dotata di memoria EPROM, microcontrollore, controllore della temporizzazione, modulo driver del bus LIN e altri componenti attivi e passivi,

spina a otto poli per l'alimentazione e interfaccia LVDS a 4 coppie,

con o senza alloggiamento,

destinati ad essere incorporati o montati in modo permanente sugli autoveicoli del capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8529 90 92

36

Modulo LCD con:

misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,5 cm ma non superiore a 20,3 cm,

con o senza schermo tattile,

retroilluminazione LED,

scheda a circuiti stampati dotata di memoria EEPROM, microcontrollore, ricevitore LVDS e altri componenti attivi e passivi,

spina a dodici poli per l'alimentazione e interfacce CAN e LVDS,

in un alloggiamento con monitor e altre funzioni di controllo,

destinato a essere installato sugli autoveicoli del capitolo 87 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8529 90 92

55

Moduli OLED, costituiti da una o più celle di vetro o di plastica TFT, contenenti materiale organico, non combinati con un dispositivo di schermo tattile e con una o più schede a circuiti stampati con elettronica di controllo per indirizzamento pixel, del tipo usato per la fabbricazione di televisori e monitor (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Modulo LCD a colori in un alloggiamento:

con misura diagonale dello schermo non inferiore a 14,48 cm ma non superiore a 26 cm,

senza schermo tattile,

con retroilluminazione e microcontrollore,

dotato di controllore CAN (Controller Area Network), un'interfaccia LVDS (Low-Voltage Differential Signalling) e un connettore CAN/corrente elettrica,

senza modulo di trattamento del segnale,

con elettronica di controllo solo per l'indirizzamento pixel,

con meccanismo motorizzato per movimentare lo schermo,

destinato ad essere installato in modo permanente nei veicoli di cui al capitolo 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8535 90 00

20

Circuito integrato in forma di piastre costituite di materiale isolante con collegamenti elettrici e punti saldati, utilizzato nella costruzione di unità di retroilluminazione per moduli LCD (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8536 69 90

60

Prese e spine elettriche con lunghezza non superiore a 12,7 mm o diametro non superiore a 10,8 mm, destinate alla produzione di apparecchi acustici e processori di linguaggio (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Alloggiamento per chip semiconduttori a forma di telaio di plastica contenente un telaio di piombo munito di contatti per voltaggio non superiore a 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Rivetti di contatto

di rame

rivestiti con una lega di argento e nichel AgNi10 o d'argento contenente in peso l'11,2 % (± 1,0 %) di ossido di stagno e di ossido di indio, complessivamente

con spessore del rivestimento pari a 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

50

Modulo di controllo dei fusibili in un alloggiamento di plastica con supporti di montaggio costituito da:

prese con o senza fusibili,

porte di collegamento,

una scheda a circuiti stampati con microprocessore incorporato, microinterruttore e relé

destinato alla produzione delle merci di cui al capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Unità di controllo elettroniche, fabbricate conformemente alla classe 2 della norma IPC-A-610E, munite di almeno:

un'alimentazione CA uguale o superiore a 208 V ma non superiore a 400 V,

alimentazione logica da 24 V CC,

un interruttore automatico,

un interruttore principale di alimentazione,

cavi e connettori elettrici interni o esterni,

in un alloggiamento di dimensioni pari o superiore a 281 × 180 × 75 mm ma non superiori a 630 × 420 × 230 mm,

del tipo usato per la fabbricazione di macchine per il riciclaggio o la selezione

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 99

35

Unità di comando elettronico senza memoria, per una tensione pari a 12 V, per sistemi di scambio di informazioni nei veicoli (per il collegamento di audio, telefonia, navigazione, telecamera e assistenza wireless (wireless care service)] costituita da:

2 manopole rotanti

almeno 27 pulsanti

luci LED

2 circuiti integrati per ricevere e inviare segnali di comando attraverso il LIN-bus

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Antenna interna per sistema di chiusura centralizzata per auto comprendente:

modulo antenna in un alloggiamento di plastica,

cavo di connessione con spina,

almeno due staffe di montaggio

con o senza scheda a circuito stampato comprensiva di circuiteria, diodi e transistor

del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci della voce NC 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Cavo bipolare di prolunga con due connettori, contenente almeno:

una boccola di gomma,

un condotto di plastica,

un supporto metallico di fissaggio

del tipo utilizzato per collegare i sensori di velocità dei veicoli nella produzione di veicoli di cui al capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 42 90

70

Conduttori elettrici:

con tensione non superiore a 80 V,

di lunghezza non superiore a 120 cm,

dotati di connettori,

destinati alla produzione di apparecchi acustici, kit di accessori e processori di linguaggio (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 49 93

30

Conduttori elettrici:

con tensione non superiore a 80 V,

di una lega platino-iridio,

rivestiti di poli(tetrafluoroetilene),

privi di connettori,

destinati alla produzione di apparecchi acustici, impianti e processori di linguaggio (1)

0 %

m

31.12.2020

*ex 8708 30 10

20

Unità di comando del freno dotata di

una capacità pari a 13,5 V (± 0,5V)

un meccanismo di viti a sfere che consente di controllare la pressione del liquido del freno nel cilindro principale

destinata alla fabbricazione di veicoli a motore elettrico (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8708 40 50

10

Cambio idrodinamico automatico dotato di convertitore idraulico di coppia senza gruppo di rinvio, giunto cardanico e differenziale frontale destinato alla produzione di veicoli a motore di cui al capitolo 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Asse di trasmissione laterale per autoveicoli dotato di giunto omocinetico a ciascuna estremità, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci di cui alla voce 8703  NC

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Serbatoio d'aria in ingresso o uscita, in lega di alluminio, fabbricato in base alla norma EN AC 42100 con:

una planarità della superficie isolante non superiore a 0,1 mm,

una quantità ammissibile di particelle pari a 0,3 mg per serbatoio,

una distanza tra i pori pari o superiore a 2 mm,

dimensione dei pori non superiore a 0,4 mm, e

non più di 3 pori con larghezza superiore a 0,2 mm

del tipo utilizzato negli scambiatori di calore per i sistemi di raffreddamento degli autoveicoli

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8714 10 90

20

Radiatori del tipo utilizzato nei motocicli per il montaggio di attacchi (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Forcelle anteriori con bracci in alluminio, destinate alla fabbricazione di biciclette (1)

0 %

31.12.2018

ex 8714 96 10

10

Pedali, destinati alla fabbricazione di biciclette (1)

0 %

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Sedili, destinati alla fabbricazione di biciclette (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Lenti per occhiali, di materiale organico, non tagliate, correttive, lavorate sulle due facce, di forma circolare:

di diametro non inferiore a 4,9 cm, ma non superiore a 8,2 cm,

di altezza non inferiore a 0,5 cm, ma non superiore a 1,8 cm, misurata, con lente poggiata su una superficie piana, dal piano orizzontale al centro ottico della superficie anteriore della lente,

del tipo destinato a essere lavorato per essere adattato su un paio di occhiali

1.45 %

31.12.2019

*ex 9001 50 80

30

Lenti grezze per occhiali, di materiale organico, non tagliate, correttive, lavorate su una sola faccia, di forma circolare, aventi:

diametro non inferiore a 5,9 cm, ma non superiore a 8,5 cm,

altezza non inferiore a 1,2 cm, ma non superiore a 3,5 cm, misurata, con lente poggiata su una superficie piana, dal piano orizzontale al centro ottico della superficie anteriore della lente,

del tipo destinato a essere lavorato per essere adattato su un paio di occhiali

0 %

31.12.2019

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Obiettivo a infrarossi con messa a fuoco motorizzata,

che utilizza lunghezze d'onda pari o superiori a 3 μm ma non superiori a 5 μm,

che fornisce un'immagine nitida da 50 m all'infinito,

con dimensioni dei campi di visione pari a 3° × 2,25° e 9° × 6,75°,

di peso non superiore a 230 g,

di lunghezza non superiore a 88 mm,

con diametro non superiore a 46 mm,

atermico,

per l'utilizzo nella fabbricazione di fotocamere termiche, binocoli a infrarossi, mirini per armi (1)

0 %

31.12.2020

*ex 9025 80 40

50

Sensore elettronico per semiconduttore per misurare almeno due dei seguenti fenomeni:

pressione atmosferica, temperatura (anche per la compensazione termica), umidità o composti organici volatili,

in un alloggiamento idoneo alla stampa automatica delle schede dei conduttori o tecnologia Bare Die, contenente:

uno o più circuiti integrati monolitici ad applicazione specifica (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit),

uno o più sensori microelettromeccanici (MEMS), fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore

del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9031 80 38

15

Dispositivo di misurazione della velocità di marcia dei veicoli a motore (sensore di velocità a semiconduttore) composto da:

un circuito integrato monolitico in alloggiamento,

uno o più condensatori SMD discreti collegati in parallelo al circuito integrato,

sensore magnetico permanente

che rileva il movimento di un generatore di impulsi

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 9031 80 38

25

Sensore elettronico per semiconduttore per misurare l'accelerazione e/o la velocità angolare:

anche combinato con un sensore di campo magnetico;

in un alloggiamento idoneo alla stampa automatica delle schede dei conduttori o tecnologia Bare Die, contenente:

uno o più circuiti integrati monolitici ad applicazione specifica (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit),

uno o più sensori microelettromeccanici (MEMS), fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore

anche con un microcontrollore integrato

del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9401 90 80

20

Longherone con uno spessore da 0,8 mm a 3,0 mm, utilizzato nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Cursori, nastri stretti dotati di denti di cerniera lampo, pin/box e altre parti di chiusure a slittamento, di metallo comune, destinati alla fabbricazione di cerniere lampo (1)

0 %

31.12.2020

ex 9607 20 90

10

Nastri stretti dotati di denti di plastica destinati alla fabbricazione di cerniere lampo (1)

0 %

31.12.2020


ALLEGATO II

Codice NC

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 7616 99 10

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20


30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/34


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1052 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2016

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per beneficiare dell'esenzione dai divieti in materia di abusi di mercato, la negoziazione di azioni proprie nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie e la negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati a fini di stabilizzazione dovrebbero essere conformi ai requisiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 e al presente regolamento.

(2)

Sebbene il regolamento (UE) n. 596/2014 consenta la stabilizzazione attraverso strumenti collegati, l'esenzione per le operazioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie dovrebbe essere limitata all'effettiva negoziazione di azioni proprie dell'emittente e non dovrebbe applicarsi alle operazioni su prodotti finanziari derivati.

(3)

La trasparenza è una condizione indispensabile per la prevenzione degli abusi di mercato; pertanto è importante assicurare l'adeguata comunicazione o la segnalazione di informazioni durante e dopo la negoziazione di azioni proprie nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie e di operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari.

(4)

Per prevenire abusi di mercato, è opportuno fissare le condizioni relative al prezzo di acquisto e al volume giornaliero consentito per la negoziazione di azioni proprie nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie. Per evitare l'elusione di tali condizioni, le operazioni di riacquisto dovrebbero essere effettuate nella sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione o sono negoziate. Tuttavia, le operazioni negoziate che non contribuiscono alla formazione dei prezzi potrebbero essere utilizzate ai fini dei programmi di riacquisto di azioni proprie e beneficiare dell'esenzione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 e al presente regolamento.

(5)

Per evitare il rischio di abuso dell'esenzione per le negoziazioni di azioni proprie effettuate nel quadro di programmi di riacquisto di azioni proprie, è importante che il presente regolamento stabilisca restrizioni per quanto riguarda il tipo di operazioni che l'emittente può effettuare nel quadro del programma di riacquisto e i termini per le negoziazioni di azioni proprie. Le restrizioni dovrebbero pertanto impedire la vendita di azioni proprie da parte dell'emittente nel corso della durata del programma di riacquisto di azioni proprie e tenere conto della possibile esistenza nell'ambito dell'emittente di divieti temporanei alla negoziazione e del fatto che l'emittente possa avere legittime ragioni di rinviare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.

(6)

La stabilizzazione dei valori mobiliari mira principalmente a sostenere, per un periodo di tempo limitato, il prezzo dell'offerta iniziale o secondaria dei valori mobiliari, qualora essi siano soggetti ad una pressione alla vendita, allentando in tal modo la pressione esercitata dagli investitori a breve termine e mantenendo quindi condizioni regolari di mercato per i valori mobiliari stessi. In tal modo, la stabilizzazione contribuisce ad accrescere la fiducia degli investitori e degli emittenti nei mercati finanziari. Pertanto, nell'interesse degli investitori che hanno sottoscritto o acquistato i valori mobiliari nel quadro di una distribuzione significativa e nell'interesse degli emittenti, le operazioni nel mercato dei blocchi che costituiscono operazioni strettamente private non dovrebbero essere considerate una distribuzione significativa di valori mobiliari.

(7)

Nel contesto delle offerte pubbliche iniziali alcuni Stati membri consentono la negoziazione prima dell'avvio della negoziazione ufficiale sui mercati regolamentati. Si tratta di negoziazione effettuata sulla base della clausola «when issued» (al momento dell'emissione). Pertanto, dovrebbe essere possibile ai fini dell'esenzione delle operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari far decorrere il periodo di stabilizzazione da prima dell'inizio della negoziazione ufficiale, purché siano soddisfatte talune condizioni.

(8)

L'integrità del mercato impone un'adeguata comunicazione al pubblico delle misure di stabilizzazione. La segnalazione delle operazioni di stabilizzazione è altresì necessaria per consentire alle autorità competenti di vigilare sulle misure di stabilizzazione. Per garantire la tutela degli investitori, preservare l'integrità dei mercati e scoraggiare gli abusi di mercato, è inoltre importante che nell'esercizio della loro attività di vigilanza le autorità competenti siano a conoscenza di tutte le operazioni di stabilizzazione, indipendentemente dal fatto che si svolgano in una sede di negoziazione o al di fuori di essa. Inoltre, è opportuno chiarire preliminarmente la ripartizione delle responsabilità tra emittenti, offerenti e soggetti che effettuano la stabilizzazione per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi di segnalazione e di trasparenza. Tale ripartizione delle responsabilità dovrebbe tener conto di chi dispone delle informazioni pertinenti. Il soggetto designato dovrebbe essere altresì incaricato di rispondere alle richieste dell'autorità competente in ogni Stato membro interessato. Per facilitare l'accesso degli investitori o dei partecipanti al mercato, le informazioni da comunicare prima dell'inizio dell'offerta iniziale o dell'offerta secondaria dei valori mobiliari da stabilizzare ai sensi del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (2) non pregiudicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

(9)

È necessario un adeguato coordinamento tra tutte le imprese di investimento e tutti gli enti creditizi che effettuano operazioni di stabilizzazione. Mentre è in corso la stabilizzazione una delle imprese di investimento o uno degli enti creditizi dovrebbe fungere da punto di informazione per ogni eventuale intervento regolamentare delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

(10)

Per fornire risorse e copertura per l'attività di stabilizzazione, dovrebbero essere consentite le attività accessorie alla stabilizzazione sotto forma di esercizio della facoltà di sovrallocazione o delle opzioni greenshoe. Tuttavia, è importante definire le condizioni relative alla trasparenza delle attività accessorie alla stabilizzazione e il modo in cui sono realizzate, tra cui il periodo in cui possono essere effettuate. Inoltre, particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'esercizio da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio della facoltà di sovrallocazione a fini di stabilizzazione, qualora ne risulti una posizione non coperta dall'opzione greenshoe.

(11)

Per evitare confusione, le operazioni di stabilizzazione dovrebbero essere effettuate tenendo conto delle condizioni del mercato e del prezzo di offerta dei valori mobiliari. Le operazioni per liquidare le posizioni acquisite a seguito delle misure di stabilizzazione dovrebbero essere effettuate in modo da ridurre al minimo l'impatto sul mercato, con il dovuto riguardo alle condizioni di mercato prevalenti. Dato che la finalità delle operazioni di stabilizzazione è sostenere i prezzi, la vendita dei valori mobiliari che sono stati acquisiti mediante acquisti di stabilizzazione, compresa la vendita al fine di facilitare la successiva attività di stabilizzazione, non dovrebbe essere considerata come effettuata a fini di sostegno dei prezzi. Né le predette vendite né i successivi acquisti dovrebbero essere considerati di per sé un abuso di mercato, anche se non beneficiano dell'esenzione prevista dal regolamento (UE) n. 596/2014.

(12)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(13)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(14)

Per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a decorrere dalla stessa data delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato»: programma di riacquisto di azioni proprie in cui le date delle operazioni e i volumi di azioni da negoziare nel periodo di durata del programma sono già stabiliti al momento della comunicazione al pubblico del programma di riacquisto di azioni proprie;

b)   «adeguata comunicazione al pubblico»: comunicazione al pubblico effettuata secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione (4), e se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

c)   «offerente»: il precedente possessore o l'emittente dei valori mobiliari;

d)   «allocazione»: la/le procedura/e tramite la/le quale/i viene determinato il numero di valori mobiliari pertinenti che riceveranno gli investitori che li hanno precedentemente sottoscritti o richiesti;

e)   «attività accessorie alla stabilizzazione»: esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione greenshoe da parte di imprese di investimento o di enti creditizi, nel quadro di una distribuzione significativa di valori mobiliari, allo scopo esclusivo di consentire l'attività di stabilizzazione;

f)   «facoltà di sovrallocazione»: clausola del contratto di sottoscrizione o del contratto di collocamento che permette di accettare sottoscrizioni o offerte di acquisto di un numero di valori mobiliari superiore al numero inizialmente offerto;

g)   «opzione greenshoe»: opzione concessa dall'offerente all'impresa/alle imprese di investimento o all'ente creditizio/agli enti creditizi che partecipa/partecipano all'offerta allo scopo di coprire le sovrallocazioni, ai sensi della quale, per un certo periodo di tempo susseguente all'offerta di valori mobiliari, tale impresa/tali imprese o tale ente/tali enti sono autorizzati ad acquistare al prezzo di offerta fino ad un determinato quantitativo di valori mobiliari.

CAPO II

PROGRAMMI DI RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Articolo 2

Obblighi di comunicazione e di segnalazione

1.   Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 prima dell'inizio della negoziazione nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie autorizzato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'emittente assicura l'adeguata comunicazione al pubblico delle seguenti informazioni:

a)

la finalità del programma ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b)

l'importo massimo in denaro allocato al programma;

c)

il numero massimo di azioni da acquistare;

d)

il periodo per il quale è stata concessa l'autorizzazione per il programma (di seguito «durata del programma»).

L'emittente assicura l'adeguata comunicazione al pubblico delle modifiche successive del programma e delle informazioni già pubblicate conformemente al primo comma.

2.   L'emittente pone in essere meccanismi che consentano di soddisfare gli obblighi di segnalazione alle autorità competenti e di registrazione di tutte le operazioni effettuate nel quadro del programma di riacquisto di azioni proprie, comprese le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014. Entro la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione dell'operazione l'emittente segnala alle autorità competenti di ogni sede di negoziazione in cui le azioni sono ammesse alla negoziazione o sono negoziate tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie, in forma dettagliata e in forma aggregata. In forma aggregata sono indicati il volume aggregato e il prezzo medio ponderato per giorno e per sede di negoziazione.

3.   L'emittente assicura l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni sulle operazioni relative ai programmi di riacquisto di azioni proprie di cui al paragrafo 2 da effettuarsi non oltre la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni. L'emittente pubblica le operazioni segnalate anche sul suo sito web e tiene le informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico.

Articolo 3

Condizioni relative alla negoziazione

1.   Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, le operazioni nel quadro dei programmi di riacquisto di azioni proprie soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le azioni sono acquistate dall'emittente nella sede di negoziazione in cui le azioni sono ammesse alla negoziazione o negoziate;

b)

per le azioni negoziate in continuo in una sede di negoziazione, gli ordini non sono immessi nel corso di una fase d'asta e gli ordini immessi prima dell'inizio della fase d'asta non sono modificati nel corso di essa;

c)

per le azioni negoziate nella sede di negoziazione unicamente mediante asta, gli ordini sono immessi e modificati dall'emittente nel corso dell'asta a condizione che gli altri partecipanti al mercato abbiano il tempo sufficiente per reagire.

2.   Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti, quando eseguono operazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, non acquistano azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione.

3.   Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti, quando eseguono operazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, non acquistano in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25 % del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

Ai fini del primo comma, il volume medio giornaliero è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nel corso di uno dei seguenti periodi:

a)

il mese precedente il mese della comunicazione richiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 1; tale volume fisso è indicato nel programma di riacquisto di azioni proprie e si applica per la durata del programma;

b)

i 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto, quando il volume non è indicato nel programma.

Articolo 4

Restrizioni alla negoziazione

1.   Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, nel corso della durata del programma di riacquisto di azioni proprie l'emittente non effettua le seguenti operazioni:

a)

la vendita di azioni proprie;

b)

la negoziazione nel periodo di chiusura di cui all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014;

c)

la negoziazione nel caso in cui l'emittente abbia deciso di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 596/2014.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se:

a)

l'emittente ha in corso un programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato; o

b)

il programma di riacquisto di azioni proprie è coordinato da un'impresa di investimento o da un ente creditizio che prende le decisioni di negoziazione in merito ai tempi in cui effettuare l'acquisto delle azioni dell'emittente in piena indipendenza da quest'ultimo.

3.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio che ha stabilito e attuato e che mantiene procedure e meccanismi interni adeguati ed efficaci, soggetti alla vigilanza dell'autorità competente, per prevenire la comunicazione illecita di informazioni privilegiate tra le persone aventi accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente e i responsabili delle decisioni di negoziazione delle azioni proprie, quando la negoziazione di azioni proprie avviene sulla base di dette decisioni.

4.   Il paragrafo 1, lettere b) e c), non si applica se l'emittente è un'impresa di investimento o un ente creditizio che ha stabilito e attuato e che mantiene procedure e meccanismi interni adeguati ed efficaci, soggetti alla vigilanza dell'autorità competente, per prevenire la comunicazione illecita di informazioni privilegiate tra le persone aventi accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente, ivi comprese le decisioni di acquisizione nel quadro del programma di riacquisto di azioni proprie e i responsabili della negoziazione di azioni proprie per conto della clientela, quando vengono effettuate negoziazioni di azioni proprie per conto della clientela.

CAPO III

MISURE DI STABILIZZAZIONE

Articolo 5

Condizioni riguardanti il periodo di stabilizzazione

1.   Per le azioni e per gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il periodo limitato di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 596/2014 (di seguito «periodo di stabilizzazione»):

a)

in caso di distribuzione significativa in forma di offerta iniziale annunciata al pubblico, decorre dalla data di inizio della negoziazione dei valori mobiliari nella sede di negoziazione interessata e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario;

b)

in caso di distribuzione significativa in forma di offerta secondaria, decorre dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), se l'offerta iniziale annunciata pubblicamente si svolge in uno Stato membro che consente la negoziazione prima dell'avvio delle negoziazioni nella sede di negoziazione, il periodo di stabilizzazione decorre dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico del prezzo definitivo dei valori mobiliari e termina non oltre i successivi 30 giorni di calendario. Tali negoziazioni sono effettuate conformemente alle regole della sede di negoziazione in cui i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione, comprese eventuali regole in materia di comunicazione al pubblico e di segnalazione delle operazioni.

3.   Per quanto riguarda le obbligazioni e altre forme di titoli di debito, tra cui i titoli di debito convertibili o scambiabili con azioni o con altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il periodo di stabilizzazione decorre dalla data dell'adeguata comunicazione al pubblico delle condizioni definitive dell'offerta dei valori mobiliari e termina non oltre i 30 giorni di calendario successivi alla data alla quale l'emittente degli strumenti finanziari ha ricevuto il ricavato dell'emissione o, se precedente, non oltre i 60 giorni di calendario successivi alla data dell'allocazione dei valori mobiliari.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione e di segnalazione

1.   Prima dell'inizio dell'offerta iniziale o dell'offerta secondaria di valori mobiliari, la persona designata ai sensi del paragrafo 5 assicura un'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni seguenti:

a)

l'avvertenza che la stabilizzazione può non verificarsi e che può cessare in qualsiasi momento;

b)

l'avvertenza che le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei valori mobiliari durante il periodo di stabilizzazione;

c)

l'inizio e la fine del periodo nel corso del quale la stabilizzazione potrebbe essere effettuata;

d)

l'identità del soggetto che effettua la stabilizzazione, salvo se sconosciuto al momento della comunicazione, nel qual caso deve essere oggetto di adeguata comunicazione al pubblico prima dell'inizio della stabilizzazione;

e)

l'esistenza di facoltà di sovrallocazione o di opzioni greenshoe e il numero massimo di valori mobiliari coperti dalla facoltà o dall'opzione, il periodo durante il quale l'opzione greenshoe può essere esercitata, nonché tutte le condizioni per l'esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione greenshoe; e

f)

il luogo in cui la stabilizzazione può essere effettuata, includendo, se del caso, la denominazione delle sedi di negoziazione.

2.   Nel periodo di stabilizzazione le persone designate conformemente al paragrafo 5 assicurano un'adeguata comunicazione al pubblico dei dettagli di tutte le operazioni di stabilizzazione entro la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni.

3.   Entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione la persona designata ai sensi del paragrafo 5 assicura un'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni seguenti:

a)

se le operazioni di stabilizzazione sono state effettuate;

b)

la data di inizio delle operazioni di stabilizzazione;

c)

la data dell'ultima operazione di stabilizzazione;

d)

la forchetta di prezzo nell'ambito della quale la stabilizzazione è stata effettuata per ognuna delle date in cui sono state effettuate operazioni di stabilizzazione;

e)

se del caso, la/le sede/i di negoziazione nelle quali le operazioni di stabilizzazione sono state effettuate.

4.   Ai fini del rispetto dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli enti che effettuano la stabilizzazione, sia che agiscano per conto dell'emittente o dell'offerente, registrano ogni ordine od ogni operazione di stabilizzazione in valori mobiliari e strumenti collegati a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Le entità che effettuano la stabilizzazione, sia che agiscano per conto dell'emittente o dell'offerente, notificano tutte le operazioni di stabilizzazione di valori mobiliari e strumenti collegati alle seguenti autorità:

a)

l'autorità competente di ciascuna sede di negoziazione in cui i valori mobiliari oggetto della stabilizzazione sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati;

b)

l'autorità competente di ciascuna sede di negoziazione in cui sono effettuate le operazioni su strumenti collegati per la stabilizzazione di valori mobiliari.

5.   L'emittente, l'offerente e il soggetto che effettua la stabilizzazione, nonché le persone che agiscono per loro conto, designano tra di loro una persona per fungere da punto centrale responsabile:

a)

degli obblighi di comunicazione al pubblico di cui ai paragrafi 1, 2 e 3; e

b)

della gestione di eventuali richieste provenienti da una delle autorità competenti di cui al paragrafo 4.

Articolo 7

Condizioni relative al prezzo

1.   In caso di offerta di azioni o di altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, le operazioni di stabilizzazione dei valori mobiliari non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di offerta.

2.   In caso di offerta di titoli di debito convertibili o scambiabili con gli strumenti di cui al paragrafo 1, le operazioni di stabilizzazione di tali strumenti non vengono in nessun caso effettuate ad un prezzo superiore al prezzo di mercato di tali strumenti al momento della comunicazione al pubblico delle condizioni definitive della nuova offerta.

Articolo 8

Condizioni relative alle attività accessorie alla stabilizzazione

Le attività accessorie alla stabilizzazione sono effettuate conformemente agli articoli 6 e 7 e soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la sovrallocazione di valori mobiliari è consentita esclusivamente nel corso del periodo di sottoscrizione e al prezzo di offerta;

b)

la posizione risultante dall'esercizio della facoltà di sovrallocazione da parte di un'impresa di investimento o di un ente creditizio non coperta dall'opzione greenshoe non eccede il 5 % dell'offerta iniziale;

c)

l'opzione greenshoe è esercitata dai beneficiari esclusivamente in caso di sovrallocazione dei valori mobiliari;

d)

l'opzione greenshoe non eccede il 15 % dell'offerta iniziale;

e)

il periodo di esercizio dell'opzione greenshoe è identico al periodo di stabilizzazione previsto all'articolo 5;

f)

l'esercizio dell'opzione greenshoe è comunicato al pubblico prontamente e con gli opportuni dettagli, ivi compresa la data dell'esercizio dell'opzione, il numero e la natura dei valori mobiliari oggetto dell'opzione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Cfr. pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(6)  Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

(7)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).


30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1053 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

122,1

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

136,1

0

AR

162,5

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

273,1

8

AR

177,5

41

BR

280,4

6

CL

224,4

23

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

341,3

0

BR

308,1

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

390,3

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

189,5

30

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» sta per «altre origini».»


30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1054 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»).

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio (4), il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni all'interno dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sui relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla RPC.

(3)

La Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd (di seguito «la società interessata»), codice addizionale TARIC B872, una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 41,3 % e a un'aliquota individuale del dazio compensativo del 6,4 %, ha informato la Commissione del suo cambio di ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd.

(4)

Nel 2014 la società interessata era stata dichiarata fallita e nel febbraio 2015 era stata acquistata da Jiangsu GCL Energy Co., Ltd, la quale appartiene a un gruppo di società con il codice addizionale TARIC B850.

(5)

La società interessata ha sostenuto che tale modifica non pregiudica il suo diritto di continuare a beneficiare dell'aliquota individuale del dazio antidumping e dell'aliquota individuale del dazio compensativo ad essa applicate.

(6)

A seguito dell'acquisizione la società interessata ha tuttavia non solo cambiato la ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd., ma è anche entrata a far parte del gruppo delle società con il codice addizionale TARIC B850 (5).

(7)

Sia la società interessata sia il gruppo di società di cui al considerando 4 sono soggetti a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 41,3 % e a un'aliquota individuale del dazio compensativo del 6,4 %. La Commissione ha pertanto concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. (UE) n. 1239/2013.

(8)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni salienti sulla base dei quali essa intendeva modificare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013. Alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(3)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

(4)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(5)  Segnatamente Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd., Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd., Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd., GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Suzhou) Limited.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sono così modificati:

1)

la voce relativa al codice addizionale TARIC B850 è sostituita dalla seguente:

«GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd.

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd.

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd.

Konca Solar Cell Co. Ltd.

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd.

GCL System Integration Technology Co. Ltd.

B850 »

2)

la voce relativa al codice addizionale TARIC B872 è sostituita dalla seguente:

«Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd.

B872 »


30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1055 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Per tutelare gli investitori occorre che gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunichino al pubblico le informazioni privilegiate efficacemente e tempestivamente. Per assicurare a livello di Unione parità di accesso a tutti gli investitori, le informazioni privilegiate dovrebbero essere comunicate al pubblico gratuitamente, simultaneamente e quanto più rapidamente possibile, raggiungendo tutte le categorie di investitori in tutta l'Unione, e dovrebbero essere comunicate ai mezzi di informazione ai fini dell'effettiva divulgazione al pubblico.

(2)

Se i partecipanti al mercato delle quote di emissioni soddisfano già requisiti equivalenti di divulgazione delle informazioni privilegiate a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e detto regolamento e il regolamento (UE) n. 596/2014 impongono loro di comunicare al pubblico le stesse informazioni, è opportuno considerare soddisfatti gli obblighi previsti dal presente regolamento quando le informazioni sono divulgate tramite una piattaforma per la comunicazione delle informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011, a condizione che le informazioni privilegiate siano comunicate ai pertinenti mezzi di informazione.

(3)

Per consentire agli emittenti e ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni di adempiere l'obbligo di notifica alle autorità competenti, è importante che gli strumenti tecnici per ritardare la divulgazione delle informazioni privilegiate assicurino la conservazione delle informazioni essenziali per il relativo processo.

(4)

Il ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate e, se richiesta, la spiegazione del modo in cui erano soddisfatte tutte le condizioni che lo hanno permesso dovrebbero essere notificati all'autorità competente per iscritto e con il mezzo elettronico protetto indicato dalla stessa autorità, in modo da garantire l'integrità e la riservatezza del contenuto delle informazioni e la celerità della trasmissione.

(5)

Per consentire all'autorità competente di identificare le persone che, presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni, sono implicate nel ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate, la notifica del ritardo dovrebbe indicare l'identità del notificante e l'identità del o dei responsabili della decisione di ritardare detta divulgazione. La notifica dovrebbe indicare anche la tempistica del ritardo, così che l'autorità competente possa valutare se siano soddisfatte le condizioni per il ritardo stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014.

(6)

L'emittente che è un ente creditizio o finanziario dovrebbe informare per iscritto l'autorità competente dell'intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario; date la sensibilità di tali informazioni e la necessità di proteggerne il contenuto con la massima riservatezza, dovrebbe essere applicato a tal fine un protocollo di sicurezza adeguato.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(8)

Il 25 maggio 2016, la Commissione ha comunicato all'ESMA l'intenzione di approvare con modifiche il progetto di norma tecnica di attuazione, in quanto le disposizioni sulla divulgazione previste dal regolamento (UE) n. 1227/2011 sono sufficienti per garantire che i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunichino al pubblico le informazioni privilegiate in modo efficiente e tempestivo, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione (3) impone già ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni di fornire un web feed per comunicare al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni caricate sui siti web. Nel parere formale del 16 giugno 2016 l'ESMA ha confermato la posizione iniziale e non ha presentato un nuovo progetto di norma tecnica di attuazione modificato coerentemente con le modifiche proposte dalla Commissione. Poiché gli obblighi di divulgazione imposti ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni dal regolamento (UE) n. 1227/2011 possono essere considerati sufficienti ai fini del rispetto dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, è opportuno modificare il progetto di norma tecnica di attuazione per evitare una duplicazione degli obblighi di informazione.

(9)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(10)

Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

CAPO II

STRUMENTI TECNICI PER UN'ADEGUATA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AL PUBBLICO

Articolo 2

Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico

1.   Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di:

(a)

diffondere le informazioni privilegiate:

i)

senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia;

ii)

gratuitamente;

iii)

simultaneamente in tutta l'Unione;

(b)

comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:

i)

la natura privilegiata delle informazioni comunicate;

ii)

l'identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa;

iii)

l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni;

iv)

l'oggetto delle informazioni privilegiate;

v)

la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione.

2.   I partecipanti al mercato delle quote di emissioni tenuti a divulgare informazioni privilegiate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011 possono usare gli strumenti tecnici che detto regolamento prevede a tale scopo anche per divulgare informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, a condizione che le informazioni privilegiate da divulgare abbiano sostanzialmente lo stesso contenuto e che lo strumento tecnico usato per la divulgazione ne assicuri la comunicazione ai pertinenti mezzi di informazione.

Articolo 3

Pubblicazione delle informazioni privilegiate su un sito web

I siti web di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 9, del regolamento (UE) n. 596/2014 soddisfano i requisiti seguenti:

(a)

consentono agli utenti di accedere alle informazioni privilegiate pubblicate sul sito senza discriminazioni e gratuitamente;

(b)

consentono agli utenti di reperire le informazioni privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito;

(c)

assicurano che le informazioni privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.

CAPO III

STRUMENTI TECNICI PER RITARDARE LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AL PUBBLICO

Articolo 4

Notifica del ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate e spiegazione per iscritto

1.   Per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni usano uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti:

(a)

data e ora:

i)

della prima esistenza dell'informazione privilegiata presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni;

ii)

dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;

iii)

della probabile divulgazione dell'informazione privilegiata da parte dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;

(b)

identità delle persone che presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni sono responsabili:

i)

dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;

ii)

del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;

iii)

dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata;

iv)

della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;

(c)

prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:

i)

barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;

ii)

modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

2.   Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto all'autorità competente, per il tramite dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, il ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate, fornendone una spiegazione per iscritto e usando il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente.

L'autorità competente pubblica sul proprio sito web il nominativo dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato e l'indicazione del mezzo elettronico di cui al primo comma. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

3.   Il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che la notifica del ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate comprenda le informazioni seguenti:

(a)

identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa;

(b)

identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni;

(c)

estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;

(d)

identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico;

(e)

data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;

(f)

identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico.

4.   Se, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, la spiegazione per iscritto del ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate è fornita solo su richiesta dell'autorità competente, il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che tale spiegazione includa le informazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 5

Notifica dell'intenzione di ritardare la divulgazione di informazioni privilegiate

1.   Per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente che è un ente creditizio o finanziario notifica per iscritto all'autorità competente, per il tramite dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, l'intenzione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, assicurando la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

Se trasmette la notifica di cui al primo comma per via elettronica, l'emittente usa il mezzo elettronico di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2.   L'autorità competente comunica per iscritto all'emittente la decisione di autorizzare o di rifiutare il ritardo nella divulgazione assunta in base alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, assicurando la completezza, l'integrità e la riservatezza dell'informazione.

3.   L'emittente comunica all'autorità competente qualsiasi nuova informazione che possa influenzarne la decisione circa il ritardo nella divulgazione dell'informazione privilegiata con lo stesso strumento tecnico usato per trasmetterle la notifica di cui al paragrafo 1.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1056 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) sono elencate le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato scadrà il 30 giugno 2016. Una domanda di rinnovo dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4).

(3)

Poiché la valutazione della sostanza e la decisione sul rinnovo dell'approvazione sono state ritardate per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione della sostanza attiva scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo.

(4)

Stando alle conclusioni dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro per quanto riguarda il potenziale cancerogeno del glifosato, il 29 aprile 2015 la Commissione ha incaricato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») di esaminare le informazioni di supporto e di inserire tali risultati nella sua conclusione. Nell'ambito della procedura di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha concluso che è improbabile che il glifosato rappresenti un rischio cancerogeno per l'uomo e che gli elementi a disposizione non sosterrebbero la classificazione armonizzata del glifosato di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (5) per quanto concerne il suo potenziale cancerogeno. In questo contesto l'Autorità ricorda tuttavia che le sue proposte di classificazione presentate nell'ambito della procedura di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono proposte formali di classificazione armonizzata conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008.

(5)

Il 22 luglio 2015 (6) lo Stato membro relatore ha dichiarato l'intenzione di presentare un fascicolo sulla classificazione armonizzata del glifosato, riguardante anche la classe di pericolo «cancerogenicità», conformemente all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il 17 marzo 2016 lo Stato membro relatore ha presentato detto fascicolo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, la quale dovrà formulare il proprio parere a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(6)

Le conclusioni dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e la proposta di classificazione dell'Autorità per quanto riguarda il potenziale cancerogeno del glifosato sono divergenti. La procedura di classificazione armonizzata del glifosato era inoltre già stata avviata. Dalle discussioni del 18 e 19 maggio 2016 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi è emerso che nella situazione specifica del glifosato vari Stati membri, nel loro ruolo di responsabili della gestione del rischio, hanno ritenuto opportuno disporre di un parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativo alla classificazione armonizzata per quanto riguarda la cancerogenicità del glifosato prima di prendere una decisione sul rinnovo dell'approvazione, in quanto un tale parere potrebbe essere importante ai fini dell'approvazione in base ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009.

(7)

Considerando il tempo necessario per valutare il fascicolo relativo alla classificazione armonizzata, è necessario prorogare il periodo di approvazione della sostanza attiva fino a sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. La Commissione, non appena riceverà il parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, comunicherà la data di ricevimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(8)

Considerando l'obiettivo dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, qualora in seguito al ricevimento del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche la Commissione adotti un regolamento che preveda di non rinnovare l'approvazione del glifosato per mancato rispetto dei criteri di approvazione, fisserà la data di scadenza del periodo di approvazione alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'autorizzazione del glifosato non è rinnovata, anche se tale data è anteriore alla data di scadenza dell'approvazione.

(9)

Tenuto conto della proroga del periodo di approvazione del glifosato di cui ai considerando precedenti, e alla luce delle questioni sollevate dall'Autorità per quanto riguarda l'uso del coformulante ammina di sego polietossilata (numero CAS 61791-26-2) nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato, la Commissione intende avviare quanto prima un riesame dell'approvazione del glifosato ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(11)

Poiché l'attuale approvazione del glifosato giunge a scadenza il 30 giugno 2016, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

(12)

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per l'ulteriore delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della voce numero 25 sul glifosato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, le parole «30 giugno 2016» sono sostituite dalle parole «Sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Commissione del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, o entro il 31 dicembre 2017 se questa data è anteriore».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(6)  Registro delle intenzioni dell'ECHA. Disponibile online all'indirizzo: echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions.


30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1057 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

135,4

ZZ

135,4

0709 93 10

TR

138,7

ZZ

138,7

0805 50 10

AR

160,3

CL

198,5

MA

174,9

UY

142,5

ZA

175,1

ZZ

170,3

0808 10 80

AR

118,3

BR

102,8

CL

128,2

CN

133,6

NZ

144,7

UY

71,6

ZA

106,7

ZZ

115,1

0809 10 00

TR

224,4

ZZ

224,4

0809 29 00

TR

347,0

ZZ

347,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

124,7

ZZ

124,7

0809 40 05

TR

148,6

ZZ

148,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1058 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2016

che chiude la procedura di gara di acquisto all'intervento pubblico di latte scremato in polvere aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione (2) ha aperto una procedura di gara per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere, essendo stata superata la limitazione quantitativa di 218 000 tonnellate fissata dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1370/2013 per l'acquisto all'intervento pubblico di latte scremato in polvere a prezzo fisso.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1370/2013, modificato dal regolamento (UE) 2016/1042 del Consiglio (3), ha aumentato la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il 2016 a decorrere dal 30 giugno 2016.

(3)

È quindi opportuno chiudere la procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 e riprendere gli acquisti all'intervento pubblico di latte scremato in polvere a prezzo fisso fino al raggiungimento delle limitazioni quantitative aumentate.

(4)

Poiché gli organismi di intervento devono comunicare agli offerenti la chiusura della procedura di gara in tempi rapidi dopo la pubblicazione del presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Chiusura della procedura di gara

La procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 è chiusa.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione, del 25 maggio 2016, che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto (GU L 137 del 26.5.2016, pag. 19).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1042 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere (GU L 170 del 29.6.2016, pag. 1).


DECISIONI

30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/59


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1059 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2016

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2016) 3753]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, francese, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, portoghese, spagnola, slovena, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (2) e, dal 1o gennaio 2015, dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione europea.

(4)

Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi (3).

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 1o aprile 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2016

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

(3)  D/1597464/2016-ANN2rev2-EN/FR e D/1597464/2016-ANN3rev1-Panache.


ALLEGATO

Voce di bilancio: 05040206

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

FR

SR Orientamento LEADER+ (SR-400)

2008

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-516/10

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

7 437 217,61

0,00

7 437 217,61

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

7 437 217,61

 0,00

7 437 217,61


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

7 437 217,61

 0,00

7 437 217,61

Voce di bilancio: 05040501

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

CZ

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-32/16

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

151 171,36

0,00

151 171,36

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-32/16

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

212 512,83

0,00

212 512,83

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2013

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-32/16

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

220 615,06

0,00

220 615,06

 

 

 

 

 

Totale CZ:

EUR

 584 299,25

 0,00

 584 299,25

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

FR

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Mancato conteggio degli animali e mancata valutazione della densità del bestiame durante i controlli in loco — esclusione degli importi relativi agli ovini e caprini che non hanno fatto oggetto di una domanda di premio

PERCENTUALE STIMATA

– 0,48 %

EUR

1 071 009,19

– 8 925,08

1 079 934,27

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Mancato conteggio degli animali e mancata valutazione della densità del bestiame durante i controlli in loco — esclusione degli importi relativi agli ovini e caprini che non hanno fatto oggetto di una domanda di premio

PERCENTUALE STIMATA

– 0,48 %

EUR

1 386 002,35

– 11 430,02

1 397 432,37

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Mancato conteggio degli animali e mancata valutazione della densità del bestiame durante i controlli in loco — esclusione degli importi relativi agli ovini e caprini che non hanno fatto oggetto di una domanda di premio

PERCENTUALE STIMATA

– 0,48 %

EUR

1 383 793,19

– 11 531,61

1 395 324,80

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2008

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-259/13

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

706 623,78

0,00

706 623,78

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-259/13

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

167 468,29

0,00

167 468,29

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

4 714 896,80

– 31 886,71

4 746 783,51

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

ES

Certificazione

2013

Errori casuali FEASR non SIGC e statistiche di controllo FEAGA Correzione di una rettifica nella decisione ad hoc 48

UNA TANTUM

 

EUR

2 195,93

0,00

2 195,93

 

Certificazione

2013

Errori noti FEAGA non SIGC e FEASRS non SIGC Correzione di una rettifica nella decisione ad hoc 48

UNA TANTUM

 

EUR

26 105,45

0,00

26 105,45

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

 28 301,38

 0,00

 28 301,38


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

5 327 497,43

– 31 886,71

5 359 384,14

Voce di bilancio: 05070107

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

SI

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Rimborso nella causa T-12/16 a seguito della sentenza nella causa T-667/14

UNA TANTUM

 

EUR

42 615,90

0,00

42 615,90

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Rimborso nella causa T-12/16 a seguito della sentenza nella causa T-667/14

UNA TANTUM

 

EUR

45 519,08

0,00

45 519,08

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Rimborso nella causa T-12/16 a seguito della sentenza nella causa T-667/14

UNA TANTUM

 

EUR

34 211,94

0,00

34 211,94

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-667/14

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

85 780,08

2 203,29

83 576,79

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-667/14

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

115 956,46

0,00

115 956,46

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-667/14

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

131 269,23

0,00

131 269,23

 

 

 

 

 

Totale SI:

EUR

 455 352,69

 2 203,29

 453 149,40


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

 455 352,69

 2 203,29

 453 149,40

Voce di bilancio: 6701

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

BG

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nei controllo in loco, nelle sanzioni e nei calcoli dei pagamenti — anno di domanda 2012

UNA TANTUM

 

EUR

– 167 489,00

0,00

– 167 489,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nei controllo in loco, nelle sanzioni e nei calcoli dei pagamenti — anno di domanda 2012

UNA TANTUM

 

EUR

– 131,00

0,00

– 131,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nei controllo in loco, nelle sanzioni e nei calcoli dei pagamenti — anno di domanda 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 250 296,00

0,00

– 250 296,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Carenze nei controllo in loco, nelle sanzioni e nei calcoli dei pagamenti — anno di domanda 2014

UNA TANTUM

 

EUR

– 263 217,00

0,00

– 263 217,00

 

 

 

 

 

Totale BG:

EUR

– 681 133,00

 0,00

– 681 133,00

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

CZ

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Anno di domanda 2012: Carenza nella procedura di aggiornamento del SIPA, carenza nell'analisi dei rischi, mancato ampliamento del campione o estrapolazione in caso di dichiarazione in eccesso > 3 %

UNA TANTUM

 

EUR

– 112 441,28

0,00

– 112 441,28

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Anno di domanda 2013: Carenza nella procedura di aggiornamento del SIPA, carenza nell'analisi dei rischi, mancata estensione o estrapolazione in caso di dichiarazione in eccesso > 3 %

UNA TANTUM

 

EUR

– 164 086,21

0,00

– 164 086,21

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Anno di domanda 2014: Carenza nella procedura di aggiornamento del SIPA, carenza nell'analisi dei rischi, mancato ampliamento del campione o estrapolazione in caso di dichiarazione in eccesso > 3 %

UNA TANTUM

 

EUR

– 185 990,34

0,00

– 185 990,34

 

Condizionalità

2011

Controllo inadeguato degli obblighi di identificazione e registrazione, azienda con animali, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 5 297 424,42

– 41,95

– 5 297 382,47

 

Condizionalità

2012

Controllo inadeguato degli obblighi di identificazione e registrazione, azienda con animali, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 5 947 911,00

– 0,69

– 5 947 910,31

 

Condizionalità

2013

Controllo inadeguato degli obblighi di identificazione e registrazione, azienda con animali, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 6 473 886,96

– 1 124,41

– 6 472 762,55

 

Condizionalità

2014

Controllo inadeguato degli obblighi di identificazione e registrazione, azienda con animali, anno di domanda 2013

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 6 852 121,42

– 1 640,86

– 6 850 480,56

 

Vino — Investimento

2011

Livello insufficiente di controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 124 003,47

0,00

– 124 003,47

 

Vino — Investimento

2012

Livello insufficiente di controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 207 479,98

0,00

– 207 479,98

 

Vino — Investimento

2013

Livello insufficiente di controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 201 933,62

0,00

– 201 933,62

 

Vino — Investimento

2014

Livello insufficiente di controlli in loco

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 103 099,13

0,00

– 103 099,13

 

Condizionalità

2011

Mancata definizione di una BCAA e portata limitata del controllo per il CGO5, azienda senza animali, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 059 484,88

– 8,39

– 1 059 476,49

 

Condizionalità

2012

Mancata definizione di una BCAA e portata limitata del controllo per il CGO5, azienda senza animali, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 189 582,20

– 0,14

– 1 189 582,06

 

Condizionalità

2013

Mancata definizione di una BCAA e portata limitata del controllo per il CGO5, azienda senza animali, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 294 777,39

– 224,88

– 1 294 552,51

 

Condizionalità

2014

Mancata definizione di una BCAA e portata limitata del controllo per il CGO5, azienda senza animali, anno di domanda 2013

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 370 424,28

0,00

– 1 370 424,28

 

 

 

 

 

Totale CZ:

EUR

– 30 584 646,58

– 3 041,32

– 30 581 605,26

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DE

Certificazione

2013

Rettifica finanziaria per errori finanziari non recuperati dagli esercizi precedenti

UNA TANTUM

 

EUR

– 46 753,71

0,00

– 46 753,71

 

Misure di promozione

2010

Mancato rispetto della disposizione relativa agli appalti

FORFETTARIA

100,00 %

EUR

– 140 636,87

– 632,38

– 140 004,49

 

Misure di promozione

2011

Mancato rispetto della disposizione relativa agli appalti

FORFETTARIA

100,00 %

EUR

– 331 758,14

– 168,23

– 331 589,91

 

Misure di promozione

2012

Mancato rispetto della disposizione relativa agli appalti

FORFETTARIA

100,00 %

EUR

– 346 390,91

– 382,01

– 346 008,90

 

Misure di promozione

2013

Mancato rispetto della disposizione relativa agli appalti

FORFETTARIA

100,00 %

EUR

– 67 459,69

– 33,69

– 67 426,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nell'efficacia del metodo di controllo e nella qualità dei controlli in loco nell'anno di domanda 2012

UNA TANTUM

 

EUR

– 224 492,66

0,00

– 224 492,66

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nell'efficacia del metodo di controllo e nella qualità dei controlli in loco nell'anno di domanda 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 186 360,48

0,00

– 186 360,48

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

– 1 343 852,46

– 1 216,31

– 1 342 636,15

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

ES

Irregolarità

2013

Ritardi nell'avvio della procedura di recupero e scarsa diligenza nel follow-up dei debiti

UNA TANTUM

 

EUR

– 364 397,21

0,00

– 364 397,21

 

Certificazione

2011

Errori noti FEAGA non SIGC e FEASRS non SIGC Correzione di una rettifica nella decisione ad hoc 48

UNA TANTUM

 

EUR

3 523,35

0,00

3 523,35

 

Certificazione

2013

Errori noti FEAGA non SIGC e FEASRS non SIGC Correzione di una rettifica nella decisione ad hoc 48

UNA TANTUM

 

EUR

19 304,02

0,00

19 304,02

 

Condizionalità

2010

Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2009

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 115 116,22

– 3 067,03

– 112 049,19

 

Condizionalità

2011

Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2009

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 10 039,58

0,00

– 10 039,58

 

Condizionalità

2012

Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2009

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 202,56

0,00

– 202,56

 

Condizionalità

2011

Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2010

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 1 779 083,63

– 4 749,00

– 1 774 334,63

 

Condizionalità

2012

Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2010

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 1 466,85

0,00

– 1 466,85

 

Condizionalità

2013

Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2010

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 408,69

0,00

– 408,69

 

Condizionalità

2012

Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2011

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 1 796 132,37

– 8 320,41

– 1 787 811,96

 

Condizionalità

2013

Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2011

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 379,25

0,00

– 379,25

 

Condizionalità

2013

Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2012

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 921 486,77

0,00

– 921 486,77

 

Certificazione

2014

Errore noto calcolato in base a carenze sistemiche nelle verifiche sostanziali della popolazione FEAGA non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 555 280,17

0,00

– 555 280,17

 

Certificazione

2014

Errore noto rilevato nel FEASR non SIGC. Mancata applicazione della disciplina finanziaria

UNA TANTUM

 

EUR

– 84 578,54

0,00

– 84 578,54

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Mancato recupero, anno di domanda 2009

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 797 657,81

0,00

– 1 797 657,81

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Mancato recupero, anno di domanda 2010

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 476 822,58

0,00

– 2 476 822,58

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Mancato recupero, anno di domanda 2011

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 041 501,02

0,00

– 2 041 501,02

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Riconoscimento — esternalizzazione: lacune nei controlli

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 146 583,54

– 17 707,29

– 128 876,25

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2011

Riconoscimento — esternalizzazione: lacune nei controlli

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 173 015,89

– 20 900,32

– 152 115,57

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nella qualità dei controlli in loco e nel calcolo dei pagamenti e delle sanzioni (anno di domanda 2012)

UNA TANTUM

 

EUR

– 237 956,45

0,00

– 237 956,45

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nella qualità dei controlli in loco e nel calcolo dei pagamenti e delle sanzioni (anno di domanda 2012)

UNA TANTUM

 

EUR

– 35,09

0,00

– 35,09

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nella qualità dei controlli in loco (anno di domanda 2013)

UNA TANTUM

 

EUR

– 5 437,95

0,00

– 5 437,95

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009

FORFETTARIA

0,41 %

EUR

– 36 254,13

0,00

– 36 254,13

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009

FORFETTARIA

1,27 %

EUR

– 491 140,74

0,00

– 491 140,74

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009

FORFETTARIA

1,87 %

EUR

– 5 206 315,05

0,00

– 5 206 315,05

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,45 %

EUR

– 525 444,92

0,00

– 525 444,92

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,71 %

EUR

– 193 701,07

0,00

– 193 701,07

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,84 %

EUR

– 3 385 206,63

0,00

– 3 385 206,63

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009

FORFETTARIA

2,97 %

EUR

– 274 558,17

0,00

– 274 558,17

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009

FORFETTARIA

3,03 %

EUR

– 6 425 414,59

0,00

– 6 425 414,59

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009

FORFETTARIA

3,32 %

EUR

– 264 285,02

0,00

– 264 285,02

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009

FORFETTARIA

3,53 %

EUR

– 370 297,50

0,00

– 370 297,50

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2009

FORFETTARIA

4,34 %

EUR

– 5 810 700,42

0,00

– 5 810 700,42

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010

FORFETTARIA

1,59 %

EUR

– 140 897,44

0,00

– 140 897,44

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010

FORFETTARIA

3,58 %

EUR

– 12 557 181,35

0,00

– 12 557 181,35

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010

FORFETTARIA

3,80 %

EUR

– 1 604 161,19

0,00

– 1 604 161,19

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010

FORFETTARIA

4,46 %

EUR

– 7 281 180,73

0,00

– 7 281 180,73

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010

FORFETTARIA

4,99 %

EUR

– 521 889,14

0,00

– 521 889,14

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,86 %

EUR

– 14 705 686,08

0,00

– 14 705 686,08

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010

FORFETTARIA

6,40 %

EUR

– 754 883,66

0,00

– 754 883,66

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010

FORFETTARIA

6,52 %

EUR

– 1 465 916,24

0,00

– 1 465 916,24

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010

FORFETTARIA

7,68 %

EUR

– 1 054 399,87

0,00

– 1 054 399,87

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010

FORFETTARIA

8,60 %

EUR

– 898 074,78

0,00

– 898 074,78

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2010

FORFETTARIA

10,04 %

EUR

– 17 872 503,33

0,00

– 17 872 503,33

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011

FORFETTARIA

1,53 %

EUR

– 129 372,04

0,00

– 129 372,04

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011

FORFETTARIA

3,52 %

EUR

– 1 670 394,11

0,00

– 1 670 394,11

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011

FORFETTARIA

3,61 %

EUR

– 12 569 567,63

0,00

– 12 569 567,63

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011

FORFETTARIA

4,40 %

EUR

– 457 993,13

0,00

– 457 993,13

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011

FORFETTARIA

4,41 %

EUR

– 6 222 534,74

0,00

– 6 222 534,74

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011

FORFETTARIA

5,47 %

EUR

– 14 047 831,11

0,00

– 14 047 831,11

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011

FORFETTARIA

6,42 %

EUR

– 1 460 940,66

0,00

– 1 460 940,66

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011

FORFETTARIA

7,67 %

EUR

– 1 039 427,27

0,00

– 1 039 427,27

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011

FORFETTARIA

8,71 %

EUR

– 896 518,36

0,00

– 896 518,36

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011

FORFETTARIA

8,84 %

EUR

– 1 073 434,31

0,00

– 1 073 434,31

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2012

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2011

FORFETTARIA

10,06 %

EUR

– 18 587 226,24

0,00

– 18 587 226,24

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012

FORFETTARIA

1,52 %

EUR

– 282 433,44

0,00

– 282 433,44

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012

FORFETTARIA

2,73 %

EUR

– 2 189 472,27

0,00

– 2 189 472,27

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012

FORFETTARIA

3,47 %

EUR

– 436 427,69

0,00

– 436 427,69

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012

FORFETTARIA

3,60 %

EUR

– 13 607 317,98

0,00

– 13 607 317,98

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012

FORFETTARIA

4,34 %

EUR

– 6 859 547,08

0,00

– 6 859 547,08

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012

FORFETTARIA

5,23 %

EUR

– 14 573 066,77

0,00

– 14 573 066,77

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012

FORFETTARIA

5,67 %

EUR

– 1 481 797,81

0,00

– 1 481 797,81

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012

FORFETTARIA

8,11 %

EUR

– 937 029,74

0,00

– 937 029,74

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012

FORFETTARIA

8,35 %

EUR

– 1 152 945,89

0,00

– 1 152 945,89

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012

FORFETTARIA

8,47 %

EUR

– 1 067 848,09

0,00

– 1 067 848,09

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2012

FORFETTARIA

10,09 %

EUR

– 18 550 881,56

0,00

– 18 550 881,56

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013

FORFETTARIA

1,78 %

EUR

– 242 483,04

0,00

– 242 483,04

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013

FORFETTARIA

2,43 %

EUR

– 1 440 419,43

0,00

– 1 440 419,43

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013

FORFETTARIA

3,58 %

EUR

– 13 675 357,81

0,00

– 13 675 357,81

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013

FORFETTARIA

3,67 %

EUR

– 244 557,73

0,00

– 244 557,73

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013

FORFETTARIA

5,22 %

EUR

– 22 266 789,93

0,00

– 22 266 789,93

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013

FORFETTARIA

5,62 %

EUR

– 1 460 452,24

0,00

– 1 460 452,24

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013

FORFETTARIA

8,21 %

EUR

– 1 461 393,24

0,00

– 1 461 393,24

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013

FORFETTARIA

8,22 %

EUR

– 967 202,28

0,00

– 967 202,28

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013

FORFETTARIA

8,53 %

EUR

– 1 203 367,96

0,00

– 1 203 367,96

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nel SIPA (pascolo permanente) anno di domanda 2013

FORFETTARIA

10,09 %

EUR

– 18 791 305,94

0,00

– 18 791 305,94

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2010

Carenza nel riconoscimento delle OP — controllo della produzione commercializzata — consegna totale

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 149 704,70

– 18 084,33

– 131 620,37

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi

2011

Carenza nel riconoscimento delle OP — controllo della produzione commercializzata — consegna totale

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 3 967,05

– 479,22

– 3 487,83

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

– 275 525 856,12

– 73 307,60

– 275 452 548,52

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

FR

Diritti

2013

Dotazione per gli agricoltori che non hanno potuto firmare un contratto privato per motivi oggettivi e dotazione per i nuovi agricoltori

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 822 428,05

0,00

– 822 428,05

 

Diritti

2014

Dotazione per gli agricoltori che non hanno potuto firmare un contratto privato per motivi oggettivi e dotazione per i nuovi agricoltori

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 1 382 331,15

0,00

– 1 382 331,15

 

Diritti

2013

Premio per l'estirpazione dei vigneti 2012

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

 

Diritti

2014

Premio per l'estirpazione dei vigneti 2012

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

 

Diritti

2013

Premio per vitelli da carne

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 363 665,37

– 29 946,09

– 1 333 719,28

 

Diritti

2014

Premio per vitelli da carne

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 363 665,37

0,00

– 1 363 665,37

 

Diritti

2013

Calcolo errato della riduzione lineare

UNA TANTUM

 

EUR

– 89 489 899,24

– 1 965 198,18

– 87 524 701,06

 

Diritti

2014

Calcolo errato della riduzione lineare

UNA TANTUM

 

EUR

– 98 131 085,38

0,00

– 98 131 085,38

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

– 192 585 443,96

– 1 995 144,27

– 190 590 299,69

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

GB

Condizionalità

2013

Applicazione di tolleranze per il GCO7 e il GCO8, anno di domanda 2012

UNA TANTUM

 

EUR

– 216 342,93

0,00

– 216 342,93

 

Condizionalità

2014

Applicazione di tolleranze per il GCO7 e il GCO8, anno di domanda 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 133 445,51

0,00

– 133 445,51

 

Condizionalità

2015

Applicazione di tolleranze per il GCO7 e il GCO8, anno di domanda 2014

UNA TANTUM

 

EUR

– 125 894,15

0,00

– 125 894,15

 

Certificazione

2010

Recupero e completezza dell'allegato III

UNA TANTUM

 

EUR

– 373 689,17

0,00

– 373 689,17

 

Certificazione

2011

Recupero e completezza dell'allegato III

UNA TANTUM

 

EUR

– 388,00

0,00

– 388,00

 

Certificazione

2012

Recupero e completezza dell'allegato III

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 394,82

0,00

– 3 394,82

 

Condizionalità

2011

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 456 734,56

– 16 924,48

– 1 439 810,08

 

Condizionalità

2012

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 9 246,99

8,89

– 9 255,88

 

Condizionalità

2013

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 6 356,12

0,00

– 6 356,12

 

Condizionalità

2012

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 4 128 736,01

– 82 450,81

– 4 046 285,20

 

Condizionalità

2013

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 6 293,36

0,00

– 6 293,36

 

Condizionalità

2014

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 188,27

0,00

– 1 188,27

 

Condizionalità

2013

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo per il CGO8 non raggiunta, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 4 133 131,91

– 82 712,75

– 4 050 419,16

 

Condizionalità

2014

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo per il CGO8 non raggiunta, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 3 715,44

– 75,10

– 3 640,34

 

Condizionalità

2011

Tolleranza richiesta per l'identificazione per il CGO7 e il CGO8, anno di domanda 2010

UNA TANTUM

 

EUR

– 358 022,71

– 7 160,45

– 350 862,26

 

Condizionalità

2012

Tolleranza richiesta per l'identificazione per il CGO7 e il CGO8, anno di domanda 2011

UNA TANTUM

 

EUR

– 570 898,01

– 12 536,93

– 558 361,08

 

Condizionalità

2013

Tolleranza richiesta per l'identificazione per il CGO7 e il CGO8, anno di domanda 2012

UNA TANTUM

 

EUR

– 306 764,01

– 613,53

– 306 150,48

 

 

 

 

 

Totale UK:

EUR

– 11 834 241,97

– 202 465,16

– 11 631 776,81

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

IT

Condizionalità

2011

Diversi CGO controllati parzialmente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con animali, anno di domanda 2010

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 1 541 264,44

– 451,39

– 1 540 813,05

 

Condizionalità

2012

Diversi CGO controllati parzialmente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con animali, anno di domanda 2011

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 1 509 688,44

0,00

– 1 509 688,44

 

Condizionalità

2013

Diversi CGO controllati parzialmente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con animali, anno di domanda 2012

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 1 482 417,28

0,00

– 1 482 417,28

 

Condizionalità

2011

Due CGO controllati parzialmente, aziende senza animali, anno di domanda 2010

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 450 758,57

0,00

– 450 758,57

 

Condizionalità

2012

Due CGO controllati parzialmente, aziende senza animali, anno di domanda 2011

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 473 989,06

0,00

– 473 989,06

 

Condizionalità

2013

Due CGO controllati parzialmente, aziende senza animali, anno di domanda 2012

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 497 207,98

0,00

– 497 207,98

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

– 5 955 325,77

– 451,39

– 5 954 874,38

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LU

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Anno di domanda 2012: carenze nell'efficacia dell'analisi dei rischi

UNA TANTUM

 

EUR

– 77 965,03

– 155,93

– 77 809,10

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Anno di domanda 2013: carenze nell'efficacia dell'analisi dei rischi

UNA TANTUM

 

EUR

– 19 066,61

0,00

– 19 066,61

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Anno di domanda 2014: carenze nell'efficacia dell'analisi dei rischi

UNA TANTUM

 

EUR

– 10 880,09

0,00

– 10 880,09

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Anni di domanda da 2012 a 2013: mancata retroattività delle riduzioni e delle sanzioni a norma degli articoli 57 e 80 del reg. 1122/2009.

UNA TANTUM

 

EUR

– 28 439,04

0,00

– 28 439,04

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Anni di domanda da 2012 a 2014: ammissibilità degli elementi naturali del paesaggio a norma dell'articolo 26 del reg. 1122/2009.

UNA TANTUM

 

EUR

– 7 926,48

– 6,00

– 7 920,48

 

 

 

 

 

Totale LU:

EUR

– 144 277,25

– 161,93

– 144 115,32

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LV

Aiuto alimentare nella Comunità

2013

L'anticipo versato all'operatore supera il massimo regolamentare

UNA TANTUM

 

EUR

– 44 082,50

0,00

– 44 082,50

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Calcolo errato dei pagamenti degli aiuti versati

UNA TANTUM

 

EUR

– 34 355,75

0,00

– 34 355,75

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Calcolo errato dei pagamenti degli aiuti versati

UNA TANTUM

 

EUR

– 33 114,31

0,00

– 33 114,31

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Nessuna menzione della misura nella relazione di controllo — ispettori insufficientemente informati dei rischi specifici

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 356,35

0,00

– 2 356,35

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Nessuna menzione della misura nella relazione di controllo — ispettori insufficientemente informati dei rischi specifici

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 271,21

0,00

– 2 271,21

 

Aiuto alimentare nella Comunità

2013

Inosservanza dei termini applicabili per gli appalti pubblici

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 98 781,18

– 881,65

– 97 899,53

 

 

 

 

 

Totale LV:

EUR

– 214 961,30

– 881,65

– 214 079,65

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

NL

Condizionalità

2015

Carenze nel controllo in loco per il CGO12, anno di domanda 2014

UNA TANTUM

 

EUR

– 17 819,22

0,00

– 17 819,22

 

Condizionalità

2013

Carenze nei controlli in loco per il CGO8 e il CGO12, anno di domanda 2012

UNA TANTUM

 

EUR

– 37 075,36

0,00

– 37 075,36

 

Condizionalità

2014

Carenze nei controlli in loco per il CGO8 e il CGO12, anno di domanda 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 5 779,47

0,00

– 5 779,47

 

 

 

 

 

Totale NL:

EUR

– 60 674,05

 0,00

– 60 674,05

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

PT

Condizionalità

2013

Definizione inadeguata di una BCAA, mancato controllo di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 3 233 085,77

– 108 110,02

– 3 124 975,75

 

Condizionalità

2011

Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 899 122,29

– 208 499,79

– 690 622,50

 

Condizionalità

2012

Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 7 817,09

– 842,64

– 6 974,45

 

Condizionalità

2013

Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

180,91

0,00

180,91

 

Condizionalità

2012

Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 3 217 040,09

– 245 336,98

– 2 971 703,11

 

Condizionalità

2013

Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 2 037,25

0,00

– 2 037,25

 

Condizionalità

2011

Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 166 454,16

0,00

– 166 454,16

 

Condizionalità

2012

Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 46 559,18

0,00

– 46 559,18

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Carenze nel consolidamento, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 21 462 543,90

0,00

– 21 462 543,90

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nel consolidamento, anno di domanda 2013

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 8 494 795,80

0,00

– 8 494 795,80

 

 

 

 

 

Totale PT:

EUR

– 37 529 274,62

– 562 789,43

– 36 966 485,19

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

SE

Latte — latte nelle scuole

2010

Controllo amministrativo incompleto delle domande di aiuto

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 78 643,30

0,00

– 78 643,30

 

Latte — latte nelle scuole

2011

Controllo amministrativo incompleto delle domande di aiuto

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 84 843,00

0,00

– 84 843,00

 

Latte — latte nelle scuole

2012

Controllo amministrativo incompleto delle domande di aiuto

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 90 599,19

0,00

– 90 599,19

 

Latte — latte nelle scuole

2013

Controllo amministrativo incompleto delle domande di aiuto

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 71 717,30

0,00

– 71 717,30

 

Latte — latte nelle scuole

2014

Controllo amministrativo incompleto delle domande di aiuto

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 53 174,59

0,00

– 53 174,59

 

 

 

 

 

Totale SE:

EUR

– 378 977,38

 0,00

– 378 977,38


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

– 556 838 664,46

– 2 839 459,06

– 553 999 205,40

Voce di bilancio: 6711

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DE

Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Proposta di pagamento del 10 % dei costi del progetto da parte dell'aggiudicatario — rettifica del 25 % sui progetti individuali

UNA TANTUM

 

EUR

– 98 865,51

0,00

– 98 865,51

 

Investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale FEASR — beneficiari pubblici

2014

Proposta di pagamento del 10 % dei costi del progetto da parte dell'aggiudicatario — rettifica del 25 % sui progetti individuali

UNA TANTUM

 

EUR

– 36 996,07

0,00

– 36 996,07

 

Investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale FEASR — beneficiari pubblici

2014

pagamento del 10 % dei costi del progetto da parte dell'aggiudicatario — rettifica del 100 % sui singoli progetti

UNA TANTUM

 

EUR

– 461 580,98

0,00

– 461 580,98

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Misure agroambientali — mancata verifica della densità del bestiame durante il controllo in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 127 073,79

0,00

– 127 073,79

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Misure agroambientali — mancata verifica della densità del bestiame durante il controllo in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 126 252,39

0,00

– 126 252,39

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2015

Misure agroambientali — mancata verifica della densità del bestiame durante il controllo in loco

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 110 666,82

0,00

– 110 666,82

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Carenze a livello di procedure di gara, aggiudicazione degli appalti, superamento dei massimali, controlli amministrativi e ripresa del contributo proprio

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 375 618,20

0,00

– 375 618,20

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Carenze a livello di procedure di gara, aggiudicazione degli appalti, superamento dei massimali, controlli amministrativi e ripresa del contributo proprio

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 164 490,50

0,00

– 164 490,50

 

Investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale FEASR — beneficiari pubblici

2014

Carenze a livello di procedure di gara, offerta più vantaggiosa, superamento dei massimali (aiuti di Stato e finanziamento nazionale), copertura dei costi dei progetti da parte dell'aggiudicatario, carenze associate nei controlli amministrativi

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 70 931,60

0,00

– 70 931,60

 

Investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale FEASR — beneficiari pubblici

2015

Carenze a livello di procedure di gara, offerta più vantaggiosa, superamento dei massimali (aiuti di Stato e finanziamento nazionale), copertura dei costi dei progetti da parte dell'aggiudicatario, carenze associate nei controlli amministrativi

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

12,49

0,00

12,49

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

– 1 572 463,37

0,00

– 1 572 463,37

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DK

Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2008

Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 19 234,20

0,00

– 19 234,20

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2009

Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 10 410,87

0,00

– 10 410,87

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2010

Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 10 520,43

0,00

– 10 520,43

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 21 757,75

0,00

– 21 757,75

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 93 474,30

0,00

– 93 474,30

 

Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 671 102,85

0,00

– 671 102,85

 

Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati

2014

Carenze nei controlli essenziali: controllo sulla ragionevolezza dei costi, portata dei controlli ex post

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 187 926,23

0,00

– 1 187 926,23

 

 

 

 

 

Totale DK:

EUR

– 2 014 426,63

0,00

– 2 014 426,63

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

ES

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2013

Mancata verifica della ragionevolezza dei costi

UNA TANTUM

 

EUR

– 40 312,61

0,00

– 40 312,61

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2013

Mancanza di un controllo complementare — mancanza di documenti di controllo numerico

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 238 846,71

0,00

– 238 846,71

 

Condizionalità

2011

Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2009

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 30 820,17

– 238,69

– 30 581,48

 

Condizionalità

2013

Istruzioni inadeguate per i controlli, carenze nella portata dei controlli, 2010

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 29 052,62

0,00

– 29 052,62

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)

2012

Mancanza di una pista di controllo nel trattamento delle domande e nella verifica dei criteri di ammissibilità — misure 226 e 227: azioni attuate direttamente dalle regioni

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 630 767,90

0,00

– 630 767,90

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)

2013

Mancanza di una pista di controllo nel trattamento delle domande e nella verifica dei criteri di ammissibilità — misure 226 e 227: azioni attuate direttamente dalle regioni

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 1 092 936,85

0,00

– 1 092 936,85

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Mancato recupero, sviluppo rurale, anno di domanda 2009

UNA TANTUM

 

EUR

– 106 540,72

0,00

– 106 540,72

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2011

Mancato recupero, sviluppo rurale, anno di domanda 2010

UNA TANTUM

 

EUR

– 507 976,98

0,00

– 507 976,98

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Mancato recupero, sviluppo rurale, anno di domanda 2011

UNA TANTUM

 

EUR

– 726 960,97

0,00

– 726 960,97

 

Certificazione

2014

Errore più probabile FEASR non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 76 305,79

0,00

– 76 305,79

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)

2012

Mancato rispetto delle separazione dei compiti stabilita dall'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 65/2011 — misure 226 e 227, sovvenzioni (riguarda solo alcuni fascicoli)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 21 756,65

0,00

– 21 756,65

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)

2013

Mancato rispetto delle separazione dei compiti stabilita dall'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 65/2011 — misure 226 e 227, sovvenzioni (riguarda solo alcuni fascicoli)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 18 956,82

0,00

– 18 956,82

 

Certificazione

2014

Rimborso al Fondo

UNA TANTUM

 

EUR

13 600,00

0,00

13 600,00

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

– 3 507 634,79

– 238,69

– 3 507 396,10

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

GB

Condizionalità

2011

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 204 524,82

– 6 200,68

– 198 324,14

 

Condizionalità

2012

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

13 346,23

– 1 357,03

14 703,26

 

Condizionalità

2013

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

5 741,82

– 305,80

6 047,62

 

Condizionalità

2011

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 350 753,25

0,00

– 350 753,25

 

Condizionalità

2012

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 317 738,94

0,00

– 317 738,94

 

Condizionalità

2013

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

9 145,37

– 15,58

9 160,95

 

Condizionalità

2014

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo non raggiunta per il CGO8, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

10 371,16

– 966,81

11 337,97

 

Condizionalità

2012

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo per il CGO8 non raggiunta, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 361 073,80

0,00

– 361 073,80

 

Condizionalità

2013

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo per il CGO8 non raggiunta, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 371 204,15

0,00

– 371 204,15

 

Condizionalità

2014

Carenze nel controllo di 3 BCAA e dei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari, percentuale minima di controllo per il CGO8 non raggiunta, campione di dimensione insufficiente per il CGO7, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

1 642,49

0,00

1 642,49

 

 

 

 

 

Totale UK:

EUR

– 1 565 047,89

– 8 845,90

– 1 556 201,99

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

IT

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Mancanza di tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati (visite in loco) per la misura 214 (solo per la parte risorse genetiche)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 20 143,37

0,00

– 20 143,37

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)

2013

Mancanza di tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati (visite in loco) per le misure 216, 226 e 227.

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 287 733,55

0,00

– 287 733,55

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)

2014

Mancanza di tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati (visite in loco) per le misure 216, 226 e 227.

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 351 204,50

0,00

– 351 204,50

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2012

Misura 112: Mancato rispetto della regola dei 18 mesi (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento 1974/2006)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 29 568,70

0,00

– 29 568,70

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2013

Misura 112: Mancato rispetto della regola dei 18 mesi (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento 1974/2006)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 473 821,00

0,00

– 473 821,00

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario

2014

Misura 112: Mancato rispetto della regola dei 18 mesi (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento 1974/2006)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 9 059,40

0,00

– 9 059,40

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario

2015

Misura 112: Mancato rispetto della regola dei 18 mesi (articolo 13, paragrafo 4, del regolamento 1974/2006)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 3 425,50

0,00

– 3 425,50

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)

2013

Spese non ammissibili rilevate nel corso dell'audit

UNA TANTUM

 

EUR

– 20 228,00

0,00

– 20 228,00

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Spese non ammissibili rilevate nel corso dell'audit

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 427,98

0,00

– 2 427,98

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)

2014

Spese non ammissibili rilevate nel corso dell'audit

UNA TANTUM

 

EUR

– 28 173,30

0,00

– 28 173,30

 

Condizionalità

2011

Diversi CGO controllati parzialmente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con animali, anno di domanda 2010

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 60 953,16

3,67

– 60 956,83

 

Condizionalità

2012

Diversi CGO controllati parzialmente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con animali, anno di domanda 2011

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 82 528,15

– 2 949,30

– 79 578,85

 

Condizionalità

2013

Diversi CGO controllati parzialmente, regime sanzionatorio poco rigoroso, aziende con animali, anno di domanda 2012

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 89 122,06

– 2 306,35

– 86 815,71

 

Condizionalità

2011

Due CGO controllati parzialmente, aziende senza animali, anno di domanda 2010

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 17 826,41

0,00

– 17 826,41

 

Condizionalità

2012

Due CGO controllati parzialmente, aziende senza animali, anno di domanda 2011

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 25 910,93

0,00

– 25 910,93

 

Condizionalità

2013

Due CGO controllati parzialmente, aziende senza animali, anno di domanda 2012

IMPORTO STIMATO

 

EUR

– 29 891,85

0,00

– 29 891,85

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

– 1 532 017,86

– 5 251,98

– 1 526 765,88

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LT

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2012

Controllo dei criteri di ammissibilità per la misura NH (seguito dell'indagine RD2/2009/010)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 233 271,48

0,00

– 233 271,48

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Controllo dei criteri di ammissibilità per la misura NH (seguito dell'indagine RD2/2009/010)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 198 148,95

0,00

– 198 148,95

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Controllo dei criteri di ammissibilità per la misura NH (seguito dell'indagine RD2/2009/010)

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 304 459,02

0,00

– 304 459,02

 

 

 

 

 

Totale LT:

EUR

– 735 879,45

0,00

– 735 879,45

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

PT

Condizionalità

2011

Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 231 656,69

– 87,24

– 231 569,45

 

Condizionalità

2012

Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 10 909,92

0,00

– 10 909,92

 

Condizionalità

2013

Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2010

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 883,90

0,00

– 1 883,90

 

Condizionalità

2011

Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 382 418,80

– 19 445,93

– 362 972,87

 

Condizionalità

2012

Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 449 842,53

– 616,54

– 449 225,99

 

Condizionalità

2013

Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2011

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 17 947,73

0,00

– 17 947,73

 

Condizionalità

2012

Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 581 182,86

0,00

– 581 182,86

 

Condizionalità

2013

Definizione inadeguata di una BCAA, carenze parziali in 4 CGO, regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2012

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 320 053,39

0,00

– 320 053,39

 

 

 

 

 

Totale PT:

EUR

– 1 995 895,82

– 20 149,71

– 1 975 746,11

Stato membro

Misura

EF

Motivazione

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

SE

Certificazione

2013

Errore individuato nella popolazione FEASR non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 58 780,85

0,00

– 58 780,85

 

Certificazione

2014

Errore individuato nella popolazione FEASR non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 29 887,03

0,00

– 29 887,03

 

Certificazione

2014

Errori individuati nella popolazione FEASR non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 474 359,50

0,00

– 474 359,50

 

 

 

 

 

Totale SE:

EUR

– 563 027,38

0,00

– 563 027,38


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

– 13 486 393,19

– 34 486,28

– 13 451 906,91


30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/99


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1060 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2016

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 8 e 9,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2), in particolare gli articoli 13 e 15,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (4), il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

(3)

Con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (5), la Commissione ha accettato l'impegno offerto in relazione a un procedimento antidumping e antisovvenzioni relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

(4)

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd («la società interessata»), codice addizionale TARIC B872, il cui impegno è stato accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, ha informato la Commissione del suo cambio di ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd.

(5)

Nel 2014 la società interessata è stata dichiarata fallita. Nel febbraio 2015 la società interessata è stata acquisita dalla Jiangsu GCL Energy CO., Ltd., che fa parte di un gruppo di società con il codice addizionale TARIC B850.

(6)

La società interessata ha sostenuto che tale cambio di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di continuare a beneficiare delle aliquote individuali del dazio a essa applicate.

(7)

A seguito dell'acquisizione, tuttavia, la società interessata ha non solo cambiato la sua ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd., ma è anche entrata a far parte del gruppo delle società con il codice addizionale TARIC B850 (6).

(8)

Sia la società interessata sia il gruppo di società di cui al considerando 7 sono soggetti all'impegno. Pertanto la Commissione ha concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni della decisione di esecuzione 2013/707/UE.

(9)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali essa intendeva modificare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013. Alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione. Nessuna parte ha formulato osservazioni.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).

(5)  Decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214

(6)  Vale a dire Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Suzhou) Limited.


ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione 2013/707/UE è così modificato:

1)

la voce relativa al codice addizionale TARIC B850 è sostituita dalla seguente:

«Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co. Ltd.

B850 »

2)

la voce relativa al codice addizionale TARIC B872 è sostituita dalla seguente:

«Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872 »


ORIENTAMENTI

30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/102


INDIRIZZO (UE) 2016/1061 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 maggio 2016

recante modifiche all'indirizzo BCE/2008/8 sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2 (BCE/2016/15)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5 e 16,

visto il Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato (1) e in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 16 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione.

(2)

L'articolo 128, paragrafo 2, del trattato dispone che gli Stati membri possano coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Pertanto, la BCE adotta decisioni annuali relative all'approvazione del volume di conio di monete metalliche da parte degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito gli «Stati membri partecipanti») e decisioni ad hoc relative all'approvazione di volumi di conio supplementari da parte di uno o più Stati membri partecipanti.

(3)

L'articolo 5 dello Statuto del SEBC dispone che al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la BCE, assistita dalla banche centrali nazionali (BCN), dovrebbe raccogliere le necessarie informazioni statistiche, che includono le informazioni statistiche nel settore dell'emissione di banconote e del conio di monete metalliche.

(4)

Inoltre, la BCE ha bisogno di raccogliere informazioni al fine di monitorare l'osservanza del divieto imposto dall'articolo 123 del trattato e attuato dal Regolamento (CE) n. 3603/93. In particolare, l'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 3603/93 dispone che non si considera come facilitazione creditizia, nell'accezione di cui all'articolo 123 del trattato, la detenzione da parte delle BCN di monete divisionali emesse dal settore pubblico e accreditate al suo conto se l'importo di tale credito rimane inferiore al 10 % delle monete divisionali in circolazione.

(5)

Ferme le competenze degli Stati membri in materia di conio di monete metalliche in euro e tenuto conto del ruolo fondamentale assolto dalla maggioranza delle BCN nella loro distribuzione, al fine di assolvere i compiti sopra descritti, la BCE, insieme alle BCN, ha necessità di raccogliere dati sulle banconote in euro così come quelli sulle monete metalliche in euro. Tale raccolta di dati dovrebbe agevolare l'assunzione di decisioni nel settore dell'emissione di banconote e del conio di monete metalliche e dovrebbe consentire alla BCE di verificare l'osservanza delle decisioni in materia per quanto riguarda la pianificazione della produzione delle banconote in euro e il coordinamento della loro emissione, la messa in circolazione delle banconote in euro e l'organizzazione dei necessari trasferimenti di banconote in euro tra le BCN. Gli effetti sinergici di tale raccolta di dati dovrebbe anche consentire alla BCE, su richiesta, di fornire i dati alle istituzioni e agli organismi competenti in materia di monete metalliche in euro.

(6)

È necessario migliorare la procedura per la raccolta dei dati relativi alle banconote in euro, in particolare, integrando certi elementi dell'articolo 2 bis dell'Indirizzo BCE/2008/8 (2) nell'articolo 2 e sopprimendone altri non più necessari.

(7)

Anche la procedura di raccolta dei dati relativi alle monete metalliche in euro dovrebbe essere migliorata.

(8)

Dovrebbe introdursi una definizione di «enti emittenti monete» in linea con l'articolo128, paragrafo 2, del trattato.

(9)

Anche la procedura di raccolta dei dati relativi all'infrastruttura per la gestione del contante e alle attività operative di terze parti dovrebbe essere migliorata. Talune disposizioni che indicano il momento in cui è necessario segnalare per la prima volta i dati e definiscono i periodi transitori non sono più richieste.

(10)

L'accesso al Sistema informativo in valuta 2 (Currency Information System 2, CIS 2) sarà limitato alla BCE, alle BCN e alle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema. Sarà eliminata la possibilità di concedere l'accesso a terze parti autorizzate. Le terze parti interessate, come la Commissione europea e le entità emittenti monete, riguardo ai dati relativi alle monete, saranno informate dalla Direzione Banconote della BCE.

(11)

Si rendono necessarie ulteriori modifiche minori per aggiornare le procedure di raccolta di informazioni statistiche nell'area delle banconote in euro e dell'emissione di monete metalliche.

(12)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2008/8,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2008/8 è modificato come segue:

1.

Nell'articolo 1, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c)

per «Sistema informativo in valuta 2» o «CIS 2» si intende il sistema che comprende: i) il database centrale installato alla BCE per immagazzinare tutte le informazioni rilevanti in relazione alle banconote in euro, alle monete in euro e alle attività operative di terze parti, raccolte ai sensi del presente indirizzo e della Decisione BCE/2010/14 (*); ii) l'applicazione on line che permette una configurazione flessibile del sistema e fornisce informazioni sulla consegna dei dati e lo stato di convalida, revisioni e vari tipi di dati di riferimento e parametri del sistema; iii) il modulo di segnalazione per visionare e analizzare i dati raccolti; e iv) il meccanismo di trasmissione CIS 2;

(*)  Decisione BCE/2010/14, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).»;"

b)

le lettere da g) a n) sono sostituite dalle seguenti:

«g)

per «meccanismo di trasmissione CIS 2» si intende l'applicazione del SEBC di integrazione dati via XML (ESCB XML Data Integration, EXDI). L'applicazione EXDI è utilizzata per trasmettere messaggi dati tra BCN, BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema e BCE in maniera confidenziale, indipendentemente dalle infrastrutture tecniche, ad esempio reti informatiche e applicazioni software che la supportano;

h)

per «messaggio dati» si intende un file contenente dati giornalieri, mensili o semestrali di una BCN o di una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema per un periodo di segnalazione o, in caso di revisioni, per uno o più periodi di segnalazione in un formato dati compatibile con il meccanismo di trasmissione CIS 2;

i)

per «futuro Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro non partecipante che ha soddisfatto le condizioni previste per l'adozione dell'euro e in relazione al quale è stata adottata una decisione sull'abrogazione della deroga (ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

j)

per «giorno lavorativo» si intende un qualunque giorno in cui una BCN segnalante è aperta;

k)

per «dato contabile» si intende il valore non modificato delle banconote in euro in circolazione corretto dell'importo dei crediti non remunerati nei confronti degli enti creditizi che effettuano un vasto programma di archivio e custodia alla fine di un periodo di segnalazione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'indirizzo BCE/2010/20 (**);

l)

per «dati-evento» si intende un evento registrato nel CIS 2 da cui scaturisce l'invio della notifica dal CIS 2 a una o più BCN e alla BCE. Dati-evento si verificano quando: i) una BCN ha inviato un messaggio dati giornalieri, mensili o semestrali al CIS 2 da cui scaturisce una risposta a quella BCN e alla BCE; ii) i messaggi dati di tutte le BCN sono stati convalidati con successo per un nuovo periodo di segnalazione scaturendo da ciò un messaggio di conferma dal CIS 2 alle BCN e alla BCE; ovvero iii) in seguito alla spedizione di un messaggio di conferma, un messaggio sui dati revisionati per una BCN è convalidato con successo dal CIS 2, dando luogo a una notifica di revisione alle BCN e alla BCE;

m)

per «soggetti che operano con il contante» si intendono gli enti e gli operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1338/2001 (***);

n)

per «entità emittenti monete» si intendono organismi cui uno Stato membro dell'area dell'euro conferisce il compito di mettere in circolazione monete metalliche in euro. Le entità emittenti monete possono includere BCN, zecche nazionali, ministeri del tesoro nazionali, agenzie pubbliche designate e enti che mettono in circolazione monete nell'ambito di sistemi «coins-held-to-order»:

(**)  Indirizzo BCE/2010/20, dell'11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31)."

(***)  Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce le misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).»;"

c)

le seguenti definizioni sono aggiunte dopo la lettera n):

«o)

per «sistema c.d. coins-held-to-order (sistema CHTO)» si intende un sistema che consiste in accordi contrattuali individuali tra un'entità emittente monete e uno o più custodi nello Stato membro dell'entità emittente monete, in forza del quale l'entità emittente monete:

i)

fornisce ai custodi monete in euro per la detenzione in custodia al di fuori dei locali dell'unità emittente monete al fine di metterle in circolazione; e

ii)

accredita o addebita il conto presso la BCN detenuto da uno dei seguenti soggetti:

il custode;

gli enti creditizi che, in veste di clienti, acquistano monete in euro dal custode.

Le monete in euro che rientrano nel sistema CHTO sono depositate o ritirate presso i locali di detenzione in custodia dell'entità emittente monete dal custode o dai clienti del custode come da notifica alla BCN;

p)

per «voce di categoria 1» si intende una voce segnalata dalle BCN al CIS 2 come definita negli allegati da I a III e nell'allegato VII segnalata per ciascun periodo di segnalazione;

q)

per «voce da evento» si intende una voce segnalata dalle BCN al CIS 2 come definita negli allegati da I a III e nell'allegato VII segnalata solo se il relativo evento accade durante il periodo di segnalazione;

r)

per «gestione integrata di accessi e identità (Identity Access Management, IAM)» si intende un servizio di sicurezza comune, utilizzato per garantire e controllare l'accesso alle applicazioni del SEBC.»;

2.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Raccolta dei dati relativi alle banconote in euro

1.   Le BCN segnalano alla BCE i dati CIS 2 relativi alle banconote in euro, ossia, le voci specificate nella parte 1 dell'allegato I e nell'allegato VII, osservando la frequenza di segnalazione ivi indicata e le regole di registrazione indicate nella parte 3 dell'allegato I.

2.   Le BCN trasmettono i dati mensili individuati come dati di «categoria 1» e «da evento» relativi alle banconote in euro entro il sesto giorno lavorativo del mese seguente il periodo di segnalazione.

3.   Le BCN trasmettono i dati giornalieri individuati come dati di «categoria 1» e «da evento» relativi alle banconote in euro entro le ore 17:00 orario dell'Europa centrale (Central European Time, CET) (****) del giorno lavorativo seguente il periodo di segnalazione.

4.   Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere alla BCE i dati relativi alle banconote in euro ai sensi del presente indirizzo.;

(****)  La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.»"

3.

L'articolo 2 bis è soppresso.

4.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Raccolta dei dati relativi alle monete in euro

1.   Le BCN raccolgono i dati CIS 2 relativi alle monete in euro, ossia le voci specificate nella parte 1 dell'allegato II dalle entità emittenti monete interessate nei loro Stati membri.

2.   Le BCN segnalano alla BCE i dati CIS 2 relativi alle monete in euro con cadenza mensile, osservando le regole di registrazione specificate nella parte 3 dell'allegato II.

3.   Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere alla BCE i dati relativi alle monete in euro in conformità al presente indirizzo.»;

5.

L'articolo 4 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Raccolta di dati relativi all'infrastruttura per la gestione del contante e alle attività operative di terze parti ai sensi della Decisione BCE/2010/14»;

b)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le BCN forniscono alla BCE i dati relativi all'infrastruttura per la gestione del contante e i dati operativi, come specificato nell'allegato III bis, su base semestrale. I dati forniti alla BCE si basano sui dati che le BCN hanno ottenuto dai soggetti che operano con il contante ai sensi dell'allegato IV alla Decisione BCE/2010/14.»;

c)

i paragrafi 2, 3 e 7 sono soppressi;

6.

nell'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Una BCN include negli accordi contrattuali che conclude con una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'Indirizzo BCE/2006/9 (*****), disposizioni specifiche relative agli obblighi di segnalazione previsti in tale indirizzo. Inoltre, gli accordi contrattuali impongono alla BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema di segnalare su base mensile le voci indicate nelle sezioni 4 e 5 della tabella nell'allegato I e nelle sezioni 4 e 7 della tabella nell'allegato II. La BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema è tenuta a effettuare le segnalazioni rispettando mutatis mutandis le regole di registrazione di cui alla parte 3 dell'allegato I e alla parte 3 dell'allegato II, in relazione a banconote e/o monete in euro che essa prenda in prestito da una BCN e che le siano state da questa consegnate. Laddove una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema non abbia concluso tali accordi contrattuali con una BCN, la BCE conclude tali accordi contrattuali con la BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema, includendo gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo.

(*****)  Indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell'area dell'euro (GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39).»;"

7.

nell'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere i dati di cui al paragrafo 1.»;

8.

nell'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le BCN, su richiesta, trasmettono alla BCE in maniera tempestiva i parametri del sistema specificati nell'allegato IV nonché qualsiasi successiva modifica dei parametri del sistema.»;

9.

nell'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le BCN prendono misure appropriate per assicurare la completezza e la correttezza dei dati richiesti ai sensi del presente indirizzo prima di trasmetterli alla BCE. Come minimo, eseguono:

a)

i controlli sulla completezza, ossia assicurando che le voci di categoria 1 e quelle da evento siano segnalate secondo i principi indicati nel presente indirizzo e negli allegati V e VII;

b)

i controlli di correttezza di cui all'allegato VI.

L'applicazione CIS 2 rifiuta messaggi di dati che non contengono voci di categoria 1 come definita negli allegati da I a III e nell'allegato VII, che sono segnalati per il rispettivo periodo di segnalazione.»;

10.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Accesso al CIS 2

1.   Al ricevimento di una richiesta di accesso utente con mezzi elettronici tramite lAM e previa conclusione del separato accordo contrattuale descritto nel paragrafo 2, la BCE permette l'accesso al CIS 2 a singoli utenti di ogni BCN e di ogni BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema purché vi sia disponibilità e capacità.

2.   La responsabilità per la gestione tecnica di singoli utenti è disciplinata da accordi contrattuali distinti tra la BCE e una BCN per i suoi utenti individuali e tra la BCE e una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema per gli utenti individuali di quest'ultima. La BCE può anche includere in tali accordi contrattuali riferimenti alle procedure per la gestione degli utenti, misure di sicurezza e condizioni di autorizzazione applicabili al CIS 2.»;

11.

Nell'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito come segue:

«2.   Conformemente all'articolo 17.3 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Comitato esecutivo è autorizzato ad apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo e alle specificazioni del meccanismo di trasmissione CIS 2, dopo aver preso in considerazione i pareri del comitato per le banconote, del comitato legale e del comitato per le tecnologie informatiche.»;

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o luglio 2016.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 maggio 2016

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1. Gli articoli 104 e 104 B, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea sono stati sostituiti dall'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(2)  Indirizzo BCE/2008/8, dell'11 settembre 2008, sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2 (GU L 346 del 23.12.2008, pag. 89).