ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 170

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
29 giugno 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/1042 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1043 della Commissione, del 15 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Café de Valdesia (DOP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1044 della Commissione, del 15 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ginja de Óbidos e Alcobaça (IGP)]

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 della Commissione, del 28 giugno 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1046 della Commissione, del 28 giugno 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1047 della Commissione, del 28 giugno 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

36

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1048 della Commissione, del 28 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

67

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1049 della Commissione, del 27 giugno 2016, che stabilisce il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute da Cipro nel 2013 per il finanziamento delle misure di emergenza per combattere la malattia di Newcastle [notificata con il numero C(2016) 3857]

69

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ( GU L 181 del 29.6.2013 )

71

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1042 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del mercato. Mentre a livello mondiale la domanda di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nel 2015 è rimasta complessivamente stabile rispetto al 2014, nell'Unione e nelle altre principali regioni esportatrici si è registrato un notevole aumento della produzione.

(2)

Gli investimenti nella capacità di produzione lattiera nell'Unione effettuati in preparazione della cessazione del regime delle quote latte e in vista delle prospettive positive a medio termine sul mercato mondiale si sono tradotti nel costante aumento della produzione lattiera nell'Unione. I volumi di latte prodotti in eccesso sono trasformati in prodotti stoccabili a lungo termine come il burro e il latte scremato in polvere.

(3)

I prezzi del latte scremato in polvere nell'Unione sono di conseguenza diminuiti nel 2014 e nel 2015, anni in cui hanno raggiunto il prezzo di intervento pubblico.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (1) fissa limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere al prezzo fisso di cui allo stesso regolamento. Una volta raggiunti tali limiti, gli acquisti all'intervento devono essere effettuati mediante una procedura di gara volta a determinare il prezzo massimo di acquisto.

(5)

La limitazione quantitativa iniziale di 109 000 tonnellate per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso stabilita dal regolamento (UE) n. 1370/2013 è stata raggiunta il 31 marzo 2016.

(6)

Per aiutare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a trovare un nuovo equilibrio nella grave situazione di mercato attuale e preservare la fiducia nell'efficacia dei meccanismi d'intervento pubblico, le limitazioni quantitative per l'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso sono state raddoppiate per il 2016 dal regolamento (UE) 2016/591 del Consiglio (2).

(7)

Prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/591 si è tenuta una procedura di gara che ha portato all'acquisto all'intervento di 27 000 tonnellate di latte scremato in polvere.

(8)

Dalla ripresa degli acquisti all'intervento a prezzo fisso con la nuova limitazione quantitativa, i quantitativi di latte scremato in polvere acquistati ogni settimana sono stati decisamente superiori rispetto all'inizio dell'anno. Si prevede pertanto che la nuova limitazione quantitativa sia raggiunta rapidamente.

(9)

Qualora sia avviata una procedura di gara prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli eventuali volumi acquistati all'intervento nell'ambito di tale procedura non dovrebbero essere presi in considerazione per determinare i volumi disponibili per gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso nel 2016.

(10)

Per far sì che la misura a carattere temporaneo prevista dal presente regolamento abbia un impatto immediato sul mercato e contribuisca alla stabilizzazione dei prezzi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo comma, nel 2016, le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso sono fissate a 100 000 tonnellate per il burro e 350 000 tonnellate per il latte scremato in polvere. I volumi acquistati nell'ambito di una procedura di gara avviata il 29 giugno 2016 non sono imputati a tali limitazioni quantitative.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

(2)  Regolamento (UE) 2016/591 del Consiglio, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 3).


29.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1043 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Café de Valdesia (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Café de Valdesia» presentata dalla Repubblica dominicana è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Café de Valdesia» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Café de Valdesia» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 91 dell'8.3.2016, pag. 15.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


29.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1044 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ginja de Óbidos e Alcobaça (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Ginja de Óbidos e Alcobaça» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Ginja de Óbidos e Alcobaça» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Ginja de Óbidos e Alcobaça» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 91 dell'8.3.2016, pag. 12.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


29.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1045 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2016

che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)

Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.

(3)

Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

(5)

In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») insieme alla CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato della presente decisione contiene un elenco dei produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, in cui sono incluse la società Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd («Shinetime China») e la sua società collegata nell'Unione Shinetime Solar GmbH («Shinetime Europe»), congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC B919.

(6)

Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta presentata dal gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME di alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). I dazi antidumping e compensativi di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure».

(7)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.

(8)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1403 (11) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(9)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2018 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.

(10)

La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (13).

(11)

La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (14).

(12)

La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (15).

(13)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (16) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

(14)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (17) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e di Taiwan.

(15)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (18) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni dei prodotti in esame originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e di Taiwan.

B.   TERMINI DELL'IMPEGNO

(16)

I produttori esportatori hanno accettato tra l'altro di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del livello annuale di importazioni verso l'Unione («il livello annuale») corrispondente, fissato nell'impegno.

(17)

L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. Tale elenco comprende in particolare l'emissione di una fattura commerciale o di rivendita il cui valore nominale non corrisponde alla transazione finanziaria sottostante (ad esempio all'importo effettivamente ricevuto dall'acquirente dopo eventuali adeguamenti per le note di credito/debito ecc.).

Il produttore esportatore è responsabile in caso di violazione commessa da una delle sue parti collegate definite nell'impegno.

(18)

L'impegno obbliga inoltre i produttori esportatori a fornire alla Commissione, con cadenza trimestrale, informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò comporta che i dati trasmessi in queste relazioni trimestrali siano completi e corretti e che le transazioni riportate siano pienamente conformi ai termini dell'impegno.

(19)

Al fine di assicurare il rispetto dell'impegno, i produttori esportatori si sono inoltre impegnati a fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.

C.   MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI

(20)

Nell'ambito del monitoraggio del rispetto dell'impegno la Commissione ha verificato le relative informazioni fornite dalla Shinetime China e dalla sua società collegata nell'Unione. La Commissione ha inoltre ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di uno Stato membro, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base.

(21)

I risultati indicati nei considerando da 22 a 25 illustrano i problemi constatati per la Shinetime China e la sua società collegata nell'Unione, che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per detto produttore esportatore.

D.   MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

a)   Vendite della Shinetime China

(22)

Gli elementi di prova forniti e le informazioni pubbliche disponibili dimostrano che un importatore dell'Unione presumibilmente non collegato ha condiviso, almeno per un certo periodo, lo stesso indirizzo con la Shinetime Europe. Tale importatore aveva rilasciato due fatture di rivendita per una transazione di moduli solari al suo cliente finale: una fattura per la quale è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione e un'altra per cui tale prezzo non è stato rispettato. I numeri delle fatture, il volume dei moduli e i codici dei prodotti della società erano identici. Il pagamento del cliente finale è stato effettuato alla Shinetime China per questa transazione e corrispondeva al valore della fattura per cui non era stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. Tale prassi è stata seguita in almeno un caso.

(23)

Gli elementi di prova forniti dimostrano inoltre l'esistenza di un'altra forma di elusione dell'impegno. La Shinetime China ha rilasciato una fattura pro forma per un importo inferiore al prezzo minimo all'importazione a un cliente non collegato nell'Unione. Tale cliente si era impegnato a pagare l'importo inferiore al prezzo minimo all'importazione sul conto della Shinetime China a Hong Kong.

b)   Vendite della Shinetime Europe

(24)

Gli elementi di prova forniti dimostrano che anche la Shinetime Europe aveva rilasciato due fatture di rivendita per una transazione di moduli solari al primo cliente non collegato nell'Unione: una fattura per la quale è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione e un'altra per cui tale prezzo non è stato rispettato. I numeri delle fatture, il volume dei moduli e i codici dei prodotti della società erano identici. Il pagamento effettuato dal primo cliente non collegato nell'Unione alla Shinetime Europe per questa transazione corrispondeva al valore della fattura per cui non era stato rispettato il prezzo minimo all'importazione.

(25)

Inoltre, per il periodo in cui è avvenuta la transazione di cui al considerando 24, la Shinetime Europe non ha presentato alla Commissione una relazione trimestrale sulle vendite.

(26)

La Commissione ha valutato gli elementi di prova forniti e la mancata presentazione della relazione e ha concluso che si sono verificate violazioni dell'impegno assunto.

E.   ANNULLAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA ALL'IMPEGNO

(27)

Gli elementi di prova forniti dimostrano che la fattura di rivendita di cui al considerando 24 è collegata alla seguente transazione:

N. della fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno:

Data

Rilasciata da

Rilasciata a

XTSSG1501-004-CI

16 gennaio 2015

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

Shinetime Solar GmbH

Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tale fattura è dichiarata nulla. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) quando entra in vigore la revoca dell'impegno nei confronti della Shinetime China e della sua società collegata nell'Unione. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza.

In questo contesto, la Commissione ricorda che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo e gli eventuali sgravi. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione.

F.   VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME

(28)

L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporta automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In un caso del genere, la Commissione deve valutare l'impatto di quella particolare violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.

(29)

Di conseguenza la Commissione ha valutato le ripercussioni delle violazioni commesse dalla Shinetime China e dalla sua società collegata nell'Unione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.

(30)

La responsabilità delle violazioni è da attribuire esclusivamente al produttore esportatore in questione; il monitoraggio non ha rilevato finora violazioni sistematiche da parte di un numero considerevole di produttori esportatori o della CCCME.

(31)

La Commissione conclude quindi che il funzionamento globale dell'impegno non risulta compromesso e che attualmente non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.

G.   OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

(32)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni, in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. La Shinetime China ha presentato osservazioni per conto delle società Shinetime China e Shinetime Europe ed è stata sentita.

Autenticità delle fatture emesse da Shinetime China e Shinetime Europe

(33)

La Shinetime China ha contestato l'assunto che la Shinetime China e la Shinetime Europe abbiano emesso fatture commerciali e fatture di rivendita per le quali non è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. La Shinetime China ha spiegato che il loro regolamento interno prevede che tutte le fatture ufficiali siano firmate e sigillate. In mancanza di una firma e di un sigillo sulle fatture di cui ai considerando 23 e 24, la Shinetime China non poteva rintracciare tali fatture nel suo sistema. La Shinetime China ha confermato solo l'emissione di una fattura di rivendita per la quale il prezzo minimo all'importazione è stato rispettato.

(34)

La Commissione respinge tale argomentazione. La Commissione non ha messo in dubbio che le fatture di cui ai considerando suddetti non fossero fatture ufficiali della Shinetime China e fatture di rivendita ufficiali della Shinetime Europe.

(35)

L'affermazione della Shinetime China sull'autenticità di tali fatture non è comunque rilevante. La Commissione ha constatato che un cliente non collegato nell'Unione si è impegnato a versare alla Shinetime China un importo inferiore al prezzo minimo all'importazione per la transazione di cui al considerando 23. La Commissione ha basato questa conclusione su una corrispondenza che la Shinetime China ha asserito di non essere in grado di confutare a causa della partenza del personale interessato. La Commissione ritiene che la semplice dichiarazione della Shinetime China che la corrispondenza pertinente e la fattura in questione non siano rintracciabili nel suo sistema o che la società non disponga di un conto a Hong Kong non sia sufficiente per cambiare la suddetta conclusione.

(36)

Inoltre, la Commissione ha anche provato che il pagamento effettuato dal primo cliente non collegato nell'Unione alla Shinetime Europe per la transazione di cui al considerando 24 corrispondeva al valore della fattura di rivendita per la quale non era stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. Pertanto, anche se la Shinetime China ha sostenuto che la fattura di rivendita emessa per un importo inferiore al prezzo minimo all'importazione non fosse autentica, la transazione finanziaria sottostante (ad esempio l'importo effettivamente ricevuto dall'acquirente dopo gli eventuali adeguamenti per le note di credito/debito ecc.) non corrispondeva al valore nominale della fattura commerciale di rivendita risultata come fattura di rivendita ufficiale della Shinetime Europe. La argomentazioni della Shinetime China riguardanti il pagamento della fattura sono trattate nei considerando da 41 a 48.

Vendite al di sotto del prezzo minimo all'importazione effettuate dalla Shinetime China

(37)

La Shinetime China ha sostenuto che il pagamento ricevuto dall'importatore presumibilmente non collegato di cui al considerando 22 fosse solo un pagamento anticipato. A sostegno di quest'affermazione essa ha presentato la documentazione relativa all'esportazione e un estratto del registro dei clienti relativo all'importatore presumibilmente non collegato.

(38)

La Commissione respinge tale argomentazione. Le prove fornite dalle autorità doganali nazionali dimostrano che il cliente finale nell'Unione ha pagato direttamente alla Shinetime China la fattura di rivendita emessa dall'importatore presumibilmente non collegato di cui al considerando 22. Tale pagamento (inferiore al prezzo minimo all'importazione) effettuato alla Shinetime China faceva riferimento al numero della fattura di rivendita emessa dall'importatore presumibilmente non collegato.

(39)

Un estratto del registro dei clienti, senza alcun ulteriore elemento di prova che permetta di associare il pagamento ricevuto dall'importatore presumibilmente non collegato alla transazione del cliente finale nell'Unione, non è rilevante e quindi non consente di confutare gli elementi di prova comunicati alla Shinetime China. Anche l'argomentazione relativa all'eventuale pagamento anticipato effettuato dall'importatore presumibilmente non collegato non è rilevante a tale riguardo.

(40)

La Commissione conferma quindi la conclusione che la Shinetime China ha violato l'impegno vendendo merci al di sotto del prezzo minimo all'importazione tramite un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione.

Vendite al di sotto del prezzo minimo all'importazione effettuate dalla Shinetime Europe

(41)

La Shinetime China ha sostenuto che la documentazione relativa alla transazione di cui al considerando 24 fosse conforme agli obblighi previsti dall'impegno e che il prezzo minimo all'importazione fosse stato rispettato. Essa ha presentato la documentazione relativa all'esportazione e la dichiarazione doganale.

(42)

La Commissione respinge tale argomentazione. Il presunto rispetto del prezzo minimo all'importazione in base a tale documentazione non è rilevante per valutare se l'operazione di pagamento correlata confermi l'effettivo rispetto del prezzo minimo all'importazione.

(43)

La Shinetime China ha sostenuto inoltre che il pagamento alla Shinetime Europe fosse solo un pagamento parziale. Il saldo, che comprendeva gli interessi di mora, sarebbe stato versato alla Shinetime China dopo dieci mesi a causa della cessazione dell'attività commerciale della Shinetime Europe. La Shinetime China ha presentato la conferma di pagamento correlata a sostegno della sua argomentazione relativa al pagamento parziale.

(44)

La Commissione non può accettare tale argomentazione per i motivi seguenti.

(45)

In primo luogo la condizione di pagamento indicata nella fattura di rivendita correlata era chiaramente un pagamento anticipato del 100 %. Inoltre, il pagamento del cliente non collegato nell'Unione non conteneva alcun riferimento a un pagamento anticipato. Conteneva invece un riferimento alla fattura di rivendita e corrispondeva al valore della fattura di rivendita per la quale non è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione.

(46)

In secondo luogo, l'avviso di consegna presentato dalla Shinetime China lascia ritenere che i moduli solari sono stati effettivamente consegnati al cliente non collegato nell'Unione nonostante il mancato rispetto dei termini di pagamento. Il pagamento del saldo non è stato richiesto per quasi dieci mesi successivi alla consegna.

(47)

In terzo luogo, la Shinetime China non ha fornito nessun altro elemento di prova (per esempio un accordo con il cliente sul presunto pagamento parziale o una nota di addebito per gli interessi di mora) a sostegno della sua affermazione relativa al presunto pagamento parziale e agli interessi di mora, a parte la conferma del pagamento di tali importi.

(48)

Infine, nessuna delle presunte richieste di pagamento, fra cui la richiesta di interessi di mora, è stata comunicata alla Commissione.

(49)

La Commissione ritiene quindi che le argomentazioni della Shinetime China siano infondate e conferma la sua conclusione che la Shinetime Europe ha violato l'impegno effettuando vendite al di sotto del prezzo minimo all'importazione a un cliente non collegato nell'Unione.

Omessa comunicazione

(50)

La Shinetime China ha sostenuto che la Shinetime Europe ha presentato in ritardo la relazione trimestrale pertinente sulle vendite. Essa ha ammesso inoltre che la transazione di cui al considerando 24 non è stata comunicata alla Commissione.

(51)

A parte il fatto che la Shinetime China non ha rispettato l'obbligo di informare la Commissione della cessazione dell'attività commerciale della Shinetime Europe, la Commissione sottolinea che l'obbligo di comunicazione comprende tutte le transazioni di un dato trimestre di calendario. La Shinetime Europe ha omesso di comunicare la transazione di cui al considerando 24, avvenuta in un trimestre precedente la cessazione dell'attività commerciale. La Commissione conferma quindi la sua conclusione che la Shinetime Europe ha violato l'obbligo di comunicazione previsto dall'impegno.

(52)

La Shinetime China ha anche sostenuto che la presentazione tardiva della relazione trimestrale non sarebbe sufficiente ad invalidare la transazione di cui al considerando 24.

(53)

La Commissione sottolinea che i motivi che hanno portato a invalidare la specifica transazione sono spiegati nei considerando 24 e 27. La presentazione tardiva della relazione trimestrale sulle vendite e soprattutto il fatto che la transazione in questione non sia stata comunicata costituiscono violazioni dell'obbligo di comunicazione previsto dall'impegno. Sebbene tali violazioni costituiscano ragioni sufficienti per la revoca dell'impegno della Shinetime China, esse non sono prese in considerazione nella valutazione concernente l'annullamento della specifica transazione.

H.   REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

(54)

In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, nonché ai termini dell'impegno, la Commissione ha concluso pertanto che l'accettazione dell'impegno per la Shinetime China e la sua società collegata nell'Unione debba essere revocata.

(55)

Di conseguenza, conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato dalla società Shinetime China (codice addizionale TARIC B919) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(56)

A titolo informativo, la tabella dell'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accettazione dell'impegno per la società Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC B919, è revocata.

Articolo 2

La fattura commerciale n. XTSSG1501-004-CI, rilasciata il 16 gennaio 2015 dalla Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd alla società Shinetime Solar GmbH, è dichiarata nulla. Le autorità doganali nazionali sono invitate a riscuotere l'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(3)   GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

(4)   GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

(5)   GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.

(6)   GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

(7)   GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(8)   GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

(9)   GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

(10)   GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.

(11)   GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.

(12)   GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.

(13)   GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

(14)   GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

(15)   GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.

(16)   GU L 23 del 29.1.2016, pag. 23.

(17)   GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.

(18)   GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.

(19)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.


ALLEGATO

Elenco delle società

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xìan SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xìan LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


29.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1046 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2016

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1),(«il regolamento di base») in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») con il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio (2) («le misure iniziali»).

(2)

Le misure iniziali hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 64,3 %.

(3)

Nel 2012 e nel 2013, in seguito a due inchieste antielusione, le misure iniziali sono state dapprima estese alle importazioni di cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia (3) e in un secondo momento alle importazioni dalla RPC di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm (4). Il 30 ottobre 2015, in seguito a una terza inchiesta antielusione, le misure sono state estese ai cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm (5).

2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(4)

Successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

La domanda è stata presentata da Plansee SE («il richiedente»), il principale produttore dell'Unione di cavi di molibdeno, che rappresenta il 90 % della produzione totale dell'Unione.

(6)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(7)

Il 12 giugno 2015 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, al fine di determinare se la scadenza delle misure potesse comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio e ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7) («l'avviso di apertura»).

3.   Parti interessate

(8)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi, invitandoli a partecipare.

(9)

A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura del riesame e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

3.1.   Campionamento

(10)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

a)   Campionamento degli importatori

(11)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(12)

Nessun importatore si è manifestato per fornire le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

b)   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(13)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.

(14)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(15)

Solo una società della RPC ha trasmesso il 29 giugno 2015 un questionario compilato. Dalle informazioni fornite è risultato tuttavia che tale società non aveva effettuato alcuna esportazione nell'Unione del prodotto in esame, quale definito al considerando 23, ma solamente altri tipi di cavi di molibdeno con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm. Il 25 agosto 2015 detta società è stata invitata a presentare osservazioni o informazioni nel contesto del riesame in previsione della scadenza, ma tale invito è rimasto senza risposta. In quella fase dell'inchiesta, inoltre, la società in questione era coinvolta nell'inchiesta antielusione che ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2015/1952. Sulla base di questi elementi la Commissione ha ritenuto che tale società non dovesse far parte del campione.

(16)

Poiché nessun altro produttore esportatore cinese si è manifestato, non è stato necessario ricorrere al campionamento.

3.2.   Questionari e visite di verifica

(17)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione.

(18)

La Commissione ha inviato questionari a due produttori dell'Unione noti. Un produttore dell'Unione (Plansee SE), che rappresenta circa il 90 % del totale delle vendite dell'industria dell'Unione, ha risposto al questionario. L'11 maggio 2015 l'altro produttore dell'Unione ha espresso il desiderio di non prendere posizione in merito all'inchiesta e non ha compilato il questionario che ha ricevuto il 12 giugno 2015.

(19)

Ai produttori esportatori cinesi non sono stati inviati questionari perché, come spiegato nei considerando da 13 a 16, nessuno di essi si è manifestato.

(20)

La Commissione ha inviato questionari a nove utilizzatori che si sono manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta e ha ricevuto cinque risposte dagli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame.

(21)

Una visita di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base è stata effettuata presso la sede del produttore dell'Unione Plansee SE in Austria.

4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(22)

L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(23)

Il prodotto in esame è rappresentato dai cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00.

2.   Prodotto simile

(24)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché gli stessi utilizzi di base:

il prodotto in esame,

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(25)

La Commissione ha concluso che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(26)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping.

(27)

Come precisato al considerando 16, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato alla presente inchiesta ed è stato pertanto necessario basarsi sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(28)

A tale proposito le autorità cinesi sono state debitamente informate del fatto che, in conseguenza della mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione poteva applicare l'articolo 18 del regolamento di base riguardo alle conclusioni per quanto attiene alla RPC. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.

(29)

Di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping illustrate in appresso sono state raggiunte in base ai dati disponibili. Sono stati presi in considerazione a tal fine la domanda di riesame in previsione della scadenza, le statistiche di Eurostat, i dati rilevati dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») e i dati raccolti in occasione delle precedenti inchieste (cfr. considerando 3) per lo stesso prodotto in esame. Sono state altresì esaminate le informazioni della banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni. Tuttavia, essendo emerso da tale analisi che la struttura di codifica del prodotto in esame non era sufficientemente precisa per fornire informazioni utili, questa fonte di informazioni non ha potuto essere utilizzata.

2.   Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

2.1.   Paese di riferimento

(30)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).

(31)

Nell'inchiesta iniziale sono stati utilizzati come paese di riferimento gli Stati Uniti d'America. Nell'avviso di apertura della presente inchiesta la Commissione ha proposto di utilizzare l'India come paese di riferimento, perché il produttore americano ha cessato la produzione di cavi di molibdeno dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. La Commissione ha invitato le parti a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta, ma nessuna di esse è intervenuta.

(32)

La Commissione ha cercato di raccogliere informazioni sui produttori di cavi di molibdeno di altri potenziali paesi di riferimento e ha contattato l'India, il Giappone, il Messico, l'Ucraina e gli Stati Uniti, invitando tutti i produttori noti di cavi di molibdeno di questi paesi a fornire le informazioni necessarie.

(33)

Nessuna delle società contattate in tali paesi ha accettato di collaborare all'inchiesta. Inoltre, non vi sono indicazioni di altri paesi in cui potrebbero essere fabbricati cavi di molibdeno. La Commissione ha dovuto pertanto ricorrere al mercato dell'Unione come unica opzione possibile per determinare il valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

2.2.   Valore normale

(34)

I dati relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione ricevuti dai due produttori dell'Unione sono stati utilizzati come base per la determinazione del valore normale applicabile ai produttori esportatori della RPC.

(35)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se durante il periodo dell'inchiesta di riesame il volume complessivo delle vendite dell'industria dell'Unione del prodotto simile sul mercato interno fosse rappresentativo. Tali vendite sarebbero state considerate rappresentative se il volume totale delle vendite ad acquirenti indipendenti avesse rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione cinesi del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In base a tali elementi le vendite del prodotto simile dell'industria dell'Unione sul mercato interno erano rappresentative.

(36)

L'inchiesta ha accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione è stata remunerativa durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che poteva quindi essere considerata come relativa a vendite realizzate nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(37)

Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno sono state remunerative nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame e realizzate in quantità rappresentative. Il valore normale è stato pertanto basato sui prezzi di vendita del prodotto simile praticati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione.

2.3.   Prezzo all'esportazione

(38)

Come menzionato al considerando 27, a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, ossia prendendo in considerazione i valori tratti dalla «banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6» e sottoposti a un controllo incrociato con le informazioni fornite nella domanda e con le statistiche di Eurostat.

2.4.   Confronto

(39)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi non è stato possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla RPC. Non è stato pertanto possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati rettificati per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Sono state apportate rettifiche in merito a costi di trasporto (nolo marittimo e interno), costi di assicurazione e diritti di sdoganamento, in base a informazioni raccolte nell'inchiesta iniziale.

2.5.   Margine di dumping

(40)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con la media ponderata dei prezzi all'esportazione determinata secondo le modalità sopra esposte, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(41)

Sulla base di tali elementi il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 49,6 %.

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(42)

Alla luce delle conclusioni sull'esistenza di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha valutato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata nella RPC, la politica di esportazione cinese verso altri paesi terzi e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione.

3.1.   Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata nella RPC

(43)

In assenza di informazioni pubblicamente disponibili e a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata nella RPC sono state determinate in base a stime fornite dal richiedente nella sua domanda e in base alla sua conoscenza del mercato. Tali stime hanno potuto essere sottoposte a un controllo incrociato con i dati raccolti durante l'inchiesta iniziale e l'inchiesta antielusione chiusa nell'ottobre 2015 menzionata al considerando 3, ed è stata raggiunta la conclusione che si tratta di stime ragionevoli.

(44)

In base a tali elementi, durante il periodo dell'inchiesta di riesame la capacità di produzione era di circa 3 400 tonnellate, la produzione effettiva di circa 750 tonnellate, mentre la capacità produttiva inutilizzata era pari a circa 2 650 tonnellate. La capacità produttiva inutilizzata stimata superava di parecchie volte i consumi dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A causa dell'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione, come descritto nei considerando 48 e 50, è probabile che gran parte di tale capacità produttiva inutilizzata possa essere impiegata per la produzione a fini di esportazione verso l'Unione.

(45)

La rilevante capacità produttiva inutilizzata stimata della RPC fa ritenere che i produttori cinesi siano potenzialmente in grado di incrementare notevolmente le loro esportazioni. Il consumo di cavi di molibdeno dipende in larga misura dalla produzione di cambi di velocità manuali per l'industria delle automobili e dei veicoli pesanti. Se è vero che nella prospettiva di un'espansione del settore automobilistico della RPC il consumo di cavi di molibdeno nel mercato interno cinese potrebbe aumentare, ciò non toglie che la capacità produttiva inutilizzata di tale paese supera di gran lunga i consumi dell'Unione. Pertanto, anche nell'ipotesi di un aumento dei consumi interni nella RPC, è probabile che le capacità produttive inutilizzate rimangano ancora significative, con grandi potenzialità di esportazione. Inoltre, il potenziale aumento della domanda in altri mercati automobilistici importanti come gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea e l'America meridionale è piuttosto limitato, in quanto l'industria automobilistica in tali paesi si sta orientando principalmente verso l'impiego di cambi automatici che non utilizzano cavi di molibdeno.

(46)

Se le misure venissero a scadere nell'Unione, data l'ampia capacità produttiva inutilizzata nella RPC a fronte di una domanda limitata del prodotto in altri grandi mercati di paesi terzi nonché il fatto che, probabilmente, gran parte di questa capacità inutilizzata non sarà assorbita dai consumi sul mercato interno cinese, gli esportatori cinesi sarebbero pertanto fortemente incentivati a riorientare le loro esportazioni verso il mercato dell'Unione.

3.2.   Politica di esportazione cinese verso altri paesi terzi

(47)

Non sono pubblicamente disponibili informazioni sui prezzi medi delle esportazioni cinesi verso i mercati dei paesi terzi. Il richiedente ha fornito dati su due quotazioni dei prezzi all'esportazione cinesi verso mercati di paesi terzi per un quantitativo totale di 20 tonnellate, corrispondenti a circa il 6 % dei consumi dell'Unione. Tali dati mostrano livelli di prezzo inferiori all'attuale livello dei prezzi nell'Unione. La società cinese di cui al considerando 15 ha riferito inoltre nel modulo per il campionamento di aver venduto alla Corea del Sud un quantitativo trascurabile di cavi di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm, a un prezzo più basso rispetto all'attuale livello dei prezzi nell'Unione.

3.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(48)

È emerso dall'inchiesta che, tenendo conto delle pratiche di elusione accertate in passato di cui al considerando 3, i produttori esportatori cinesi sono riusciti a incrementare la loro già consistente quota di mercato e i volumi esportati sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame rispettivamente del 7 % e del 9 %, come indicato nella tabella 2. La quota di mercato cinese era compresa tra il 15 % e il 35 % durante tutto il periodo in esame.

(49)

Le precedenti pratiche di elusione, l'aumento della quota di mercato durante il periodo in esame e la sua entità sono chiari segnali del fatto che il mercato dell'Unione rimane attrattivo per gli esportatori cinesi.

(50)

In base alle informazioni fornite dal richiedente, i prezzi delle esportazioni cinesi verso il mercato dell'Unione sono più elevati dei prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi. Ciò evidenzia l'attrattiva del mercato UE in termini di livelli di prezzo in quanto le esportazioni verso l'Unione genererebbero maggiori profitti. Come spiegato al considerando 45, date le differenze tecniche del settore automobilistico in altri grandi mercati di fabbricazione di automobili, le esportazioni di cavi di molibdeno sono limitate ai mercati nei quali l'industria automobilistica usa cambi di velocità manuali e il mercato dell'Unione è uno dei maggiori fra questi. Il mercato dell'Unione rimane infatti il mercato più importante per i cavi di molibdeno dato che la sua grande industria di fabbricazione di automobili e veicoli pesanti continua a utilizzare cambi di velocità manuali.

3.4.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(51)

In conclusione, l'elevata capacità produttiva inutilizzata disponibile secondo le stime nella RPC, la conseguente capacità dei produttori esportatori cinesi di aumentare i volumi di produzione e le vendite dirette verso l'Unione e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione fanno ritenere che l'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente un aumento significativo delle esportazioni verso l'Unione. In considerazione del margine di dumping constatato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, è anche probabile che le future esportazioni siano effettuate a prezzi che implicano un considerevole dumping. È stato pertanto concluso che qualora le misure antidumping in vigore venissero lasciate scadere il rischio di persistenza del dumping sarebbe elevato.

D.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(52)

L'industria dell'Unione non ha subito cambiamenti strutturali sostanziali rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato nell'Unione da due produttori noti. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.   Consumi dell'Unione

(53)

La Commissione ha determinato i consumi dell'Unione sommando i) i volumi delle vendite sul mercato dell'Unione dei due produttori dell'Unione e ii) il volume complessivo delle importazioni. Il volume totale delle importazioni dalla RPC è stato calcolato sommando i volumi delle importazioni tratti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e i volumi di cavi di molibdeno oggetto di elusione rilevati nell'ultima inchiesta antielusione, poiché il regolamento (UE) 2015/1952 aggrega i dati delle due precedenti inchieste antielusione di cui al considerando 3 ed è basato pertanto sul set di dati più completo. Durante il periodo in esame non vi sono state importazioni da altri paesi terzi.

(54)

Dal momento che l'industria dell'Unione è costituita da due soli produttori, per motivi di riservatezza i dati hanno dovuto essere presentati sotto forma di indici o espressi come intervalli di valori.

(55)

Alla luce di quanto precede, i consumi dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumi dell'Unione (valori indicizzati)

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Indice (2012 = 100)

100

104

103

102

Fonte:

dati dell'industria dell'Unione, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, ultima inchiesta antielusione, Eurostat

(56)

Durante il periodo in esame i consumi dell'Unione sono rimasti pressoché inalterati, con un aumento di appena il 2 %. Più in dettaglio, essi sono dapprima aumentati del 4 % fino al 2013 per poi calare lievemente del 2 % tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame.

(57)

La relativa stabilità dei consumi dell'Unione di cavi di molibdeno si spiega principalmente con l'andamento dell'industria automobilistica nel periodo in esame, che non ha subito variazioni nel corso dello stesso periodo.

3.   Importazioni dal paese interessato

3.1.   Volumi e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

Tabella 2

Volumi delle importazioni e quota di mercato (valori indicizzati)

Paese

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

RPC

Volumi delle importazioni

Indice (2012 = 100)

100

75

99

109

Quota di mercato

Indice (2012 = 100)

100

72

97

107

Fonte:

dati dell'industria dell'Unione, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, ultima inchiesta antielusione, Eurostat

(58)

Come spiegato nel considerando 53, i volumi delle importazioni dalla RPC sono stati calcolati sommando i volumi delle importazioni tratti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e i volumi delle importazioni di cavi di molibdeno oggetto di elusione rilevati nell'ultima inchiesta antielusione. Poiché questi ultimi hanno dovuto essere trattati come informazioni riservate (8), i dati della tabella 2 sono espressi sotto forma di indici.

(59)

In base a tali dati, le importazioni in termini di volume sono aumentate del 9 % durante il periodo in esame. Esse sono diminuite significativamente nel 2013 (del 25 %) e da allora sono in costante aumento (del 46 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013).

(60)

I volumi delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame sono aumentati in misura superiore ai consumi dell'Unione. Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi del 7 % durante il periodo in esame. La quota di mercato ha registrato tendenze analoghe a quelle dei volumi delle importazioni. Più specificamente, la quota di mercato è diminuita del 28 % nel 2013 ed è aumentata del 46 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013, in linea con il calo dei volumi delle importazioni nel 2013 e il loro aumento nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(61)

La diminuzione sia dei volumi delle importazioni sia della quota di mercato nel 2013 è stata la conseguenza dell'apertura di un'inchiesta antielusione che ha portato all'estensione dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di molibdeno alle importazioni dalla RPC di un prodotto leggermente modificato (cfr. considerando 3 e nota 3).

(62)

La quota di mercato delle importazioni cinesi all'inizio del periodo in esame raggiungeva un livello elevato, compreso tra il 15 % e il 35 %. Come indicato al considerando 48, i produttori esportatori cinesi sono riusciti ad ampliare del 7 % la loro considerevole quota di mercato durante il periodo in esame, nonostante le misure in vigore, grazie soprattutto alle pratiche di elusione.

3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato

(63)

A causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, come spiegato nel considerando 38, i prezzi delle importazioni sono stati determinati sulla base delle informazioni della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e sono stati sottoposti a un controllo incrociato con le informazioni fornite nella domanda e con le statistiche di Eurostat. La tabella che segue fornisce un'indicazione dei prezzi medi delle importazioni dalla RPC:

Tabella 3

Prezzi all'importazione (valori indicizzati)  (*1)

Paese

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

RPC

Indice (2012 = 100)

100

97

89

87

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

(64)

Tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC è diminuito in modo costante, con un calo complessivo del 13 %.

3.3.   Sottoquotazione dei prezzi

(65)

La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media dei prezzi di vendita di Plansee SE sul mercato dell'Unione, rettificati al livello franco fabbrica, con la media dei prezzi delle importazioni dal paese interessato praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione e stabiliti a livello cif (costo, assicurazione e nolo) in base ai dati tratti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, come specificato al considerando 38, dazi antidumping inclusi.

(66)

Come indicato al considerando 39, data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi non è stato possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla RPC nell'Unione. Non è stato pertanto possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto. Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai prezzi medi, debitamente rettificati ove necessario, previa detrazione di riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato ipotetico dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(67)

Dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame non si è verificata alcuna sottoquotazione dei prezzi. Tuttavia, se si detrae il dazio antidumping in vigore pari al 64,3 %, il margine di sottoquotazione raggiungerebbe il 25,9 %.

3.4.   Importazioni da paesi terzi

(68)

Come menzionato al considerando 53, non sono state effettuate importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC durante il periodo in esame.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1.   Osservazioni di carattere generale

(69)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici rilevanti per la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(70)

I dati di cui disponeva la Commissione ai fini della determinazione del pregiudizio erano differenti per gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Per gli indicatori macroeconomici, la Commissione ha potuto basarsi sulle risposte al questionario fornite da Plansee SE e, per quanto riguarda l'altro produttore noto dell'Unione, sui dati relativi a tale produttore forniti da Plansee SE nella sua domanda. Per gli indicatori microeconomici, la domanda non conteneva invece alcun dato in merito alla situazione del secondo produttore e, poiché tale produttore non ha compilato il questionario, la Commissione si è dovuta basare sui dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da Plansee SE. Poiché Plansee SE rappresenta circa il 90 % del totale delle vendite nell'Unione, la Commissione ha ritenuto che i suoi dati verificati sugli indicatori microeconomici riflettessero in modo equo la situazione dell'intera industria dell'Unione.

(71)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volumi di vendita, quota di mercato, crescita, occupati, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(72)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

(73)

I due insiemi di dati sono stati entrambi considerati rappresentativi della situazione economica dell'industria dell'Unione.

4.2.   Indicatori macroeconomici

a)   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(74)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno mostrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volumi di produzione

Indice (2012 = 100)

100

113

102

98

Capacità produttiva

Indice (2012 = 100)

100

99

98

98

Utilizzo degli impianti

Indice (2012 = 100)

100

114

105

100

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

(75)

I volumi di produzione sono diminuiti di appena il 2 % durante il periodo in esame. Più in particolare, essi sono aumentati dapprima del 13 % fino al 2013 per poi calare costantemente di oltre il 13 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013.

(76)

La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è diminuita progressivamente durante il periodo in esame, con un calo complessivo del 2 %.

(77)

In conseguenza dell'aumento dei volumi di produzione e della lieve diminuzione della capacità produttiva nel 2013, l'utilizzo degli impianti è aumentato del 14 % nel 2013 rispetto al 2012. Dopo il 2013 l'utilizzo degli impianti è diminuito fino a raggiungere i livelli del 2012. Nel complesso, durante il periodo in esame l'utilizzo degli impianti è rimasto pertanto invariato.

b)   Volumi di vendita e quota di mercato

(78)

I volumi delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 5

Volumi di vendita e quota di mercato dei produttori dell'Unione

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volumi di vendita nell'Unione

Indice (2012 = 100)

100

113

104

100

Quota di mercato

Indice (2012 = 100)

100

109

101

98

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

(79)

Nel corso del periodo in esame le vendite complessive dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE sono rimaste stabili. Le vendite dell'industria dell'Unione sono aumentate del 13 % fino al 2013 per poi diminuire costantemente del 12 % fino a raggiungere nel periodo dell'inchiesta di riesame i livelli del 2012. L'aumento delle vendite dell'industria dell'Unione nel 2013 è da attribuire principalmente all'apertura di un'inchiesta antielusione che ha portato all'estensione dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di molibdeno alle importazioni dalla RPC di un prodotto leggermente modificato (cfr. considerando 3 e nota 3). Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata del 9 % nel 2013. In seguito essa è diminuita costantemente del 10 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013. Nel complesso, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 2 %.

c)   Crescita

(80)

Mentre i consumi dell'Unione sono aumentati del 2 % durante il periodo in esame, i volumi di vendita dell'industria dell'Unione sono rimasti invariati, il che si è tradotto in una perdita di quota di mercato del 2 %.

d)   Occupati e produttività

(81)

Nel periodo in esame gli occupati e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupati e produttività dei produttori dell'Unione

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Numero di addetti

Indice (2012 = 100)

100

95

89

88

Produttività (tonnellate/addetto)

Indice (2012 = 100)

100

119

115

111

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

(82)

Nel periodo in esame gli occupati dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 12 %, mentre la produttività è aumentata dell'11 % nello stesso periodo.

e)   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(83)

L'inchiesta ha accertato che le importazioni di cavi di molibdeno dalla RPC hanno continuato a essere effettuate sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping. Il margine di dumping accertato per la RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame era notevolmente superiore al livello minimo (cfr. considerando 41). Ciò ha coinciso con un aumento dei volumi delle importazioni dalla RPC e con una diminuzione dei prezzi all'importazione, con conseguente leggero aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi rispetto al 2012. Pur riuscendo a trarre profitto dalle misure antidumping in vigore e mantenere pertanto sostanzialmente inalterata la propria quota di mercato, l'industria dell'Unione ha tuttavia registrato una tendenza al ribasso.

4.3.   Indicatori microeconomici

a)   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(84)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita praticati dall'industria dell'Unione (Plansee SE) ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi medi di vendita nell'Unione e costo unitario

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione

Indice (2012 = 100)

100

95

94

94

Costo unitario di produzione

Indice (2012 = 100)

100

84

83

84

Fonte: dati relativi a Plansee SE

(85)

Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 6 % nel periodo in esame. Il calo dei prezzi è il risultato della diminuzione dei costi delle materie prime e delle iniziative adottate dal produttore dell'Unione per ridurre i costi.

(86)

Nel periodo in esame il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione è calato in misura ancora maggiore, del 16 %. Le riduzioni dei costi di produzione sono da attribuire soprattutto alla diminuzione dei costi delle materie prime, nonché alle citate iniziative adottate per abbattere i costi come la tutela contro le oscillazioni dei prezzi delle materie prime.

b)   Costo del lavoro

(87)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per addetto

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

Indice (2012 = 100)

100

106

103

103

Fonte: dati relativi a Plansee SE

(88)

Il costo medio del lavoro per addetto è rimasto relativamente inalterato nel corso del periodo in esame, con un aumento marginale del 3 % durante tale periodo. In particolare, il costo medio del lavoro è aumentato del 6 % nel 2013, per poi diminuire del 2 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013.

c)   Scorte

(89)

Nel periodo in esame il livello delle scorte ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Scorte finali

Indice (2012 = 100)

100

140

115

46

Scorte finali in percentuale della produzione

Indice (2012 = 100)

100

124

112

47

Fonte: dati relativi a Plansee SE

(90)

Durante il periodo in esame le scorte rappresentavano soltanto una percentuale molto ridotta del totale della produzione. Questo fattore non è stato quindi ritenuto significativo ai fini della valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione.

d)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(91)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

Indice (2012 = 100)

100

512

509

463

Flusso di cassa (EUR)

Indice (2012 = 100)

100

393

333

301

Investimenti (EUR)

Indice (2012 = 100)

100

3 360

0

0

Utile sul capitale investito

Indice (2012 = 100)

100

403

375

338

Fonte: dati relativi a Plansee SE

(92)

La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione come l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione espresso in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dell'industria dell'Unione è aumentata in misura considerevole durante il periodo in esame. Ha raggiunto il suo livello massimo nel 2013, per poi diminuire durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come spiegato nei considerando 85 e 86, tale aumento della redditività dell'industria dell'Unione è da attribuire principalmente alla diminuzione dei costi delle materie prime e a iniziative efficaci per abbattere i costi.

(93)

Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità del produttore dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, è triplicato durante il periodo in esame. Il notevole aumento del flusso di cassa si spiega principalmente con il forte aumento della redditività, come spiegato al considerando 92.

(94)

Gli investimenti sono aumentati notevolmente nel 2013, per azzerarsi poi negli anni successivi. In effetti, il produttore dell'Unione ha effettuato un considerevole investimento nel 2013 per sostituire attrezzature e macchinari, senza procedere a ulteriori investimenti negli anni successivi.

(95)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Durante il periodo in esame l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è aumentato. Più precisamente, è aumentato nel 2013 ed è poi leggermente diminuito del 16 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013.

4.4.   Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

(96)

Indicatori quali la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito hanno registrato un miglioramento nel periodo in esame. Tale andamento è dovuto principalmente al calo dei costi delle materie prime e a iniziative efficaci per ridurre i costi.

(97)

Per contro, alcuni dei principali indicatori del pregiudizio, quali produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti e volumi di vendita, sono rimasti relativamente invariati o hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In particolare i volumi di produzione, la capacità produttiva e la quota di mercato hanno registrato un leggero calo del 2 %. Durante il periodo in esame l'utilizzo degli impianti è aumentato di un lieve 1 %. I volumi delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione sono rimasti invariati. Gli occupati sono diminuiti del 12 %.

(98)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

(99)

Come indicato ai considerando 41 e 83 le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, come concluso al considerando 51, esiste un elevato rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.

(100)

Non è stata riscontrata alcuna sottoquotazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ma, come illustrato al considerando 67, una volta detratto il dazio antidumping in vigore il margine di sottoquotazione è di circa il 26 %. Date queste premesse, è prevedibile che in caso di abrogazione dei dazi antidumping le importazioni cinesi saranno effettuate a prezzi significativamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Tenuto conto dell'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione, come descritto nei considerando 48 e 50, un aumento delle importazioni in dumping è probabile. Nel caso in cui queste nuove importazioni fossero effettuate a prezzi nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, ciò potrebbe esercitare una pressione al ribasso sui prezzi del mercato dell'Unione. I cavi di molibdeno sono un prodotto abbastanza omogeneo in termini di qualità. Il livello dei prezzi costituisce pertanto un fattore importante al momento di decidere se acquistare dai produttori dell'Unione o dai produttori esportatori cinesi. Il repentino calo delle importazioni cinesi in seguito all'apertura della seconda inchiesta antielusione nel 2013, come illustrato al considerando 79, indica inoltre che i clienti possono facilmente lasciare un fornitore per passare a un altro con un prezzo più competitivo (ossia dai produttori esportatori cinesi ai produttori dell'Unione). L'industria dell'Unione sarà quindi probabilmente costretta a ridurre i suoi prezzi di vendita a scapito della sua redditività o a mantenere i prezzi di vendita allo stesso livello, con la probabile conseguenza di perdere vendite e quote di mercato a vantaggio degli esportatori cinesi. In ultima analisi, ciò comporterebbe perdite e il mercato dell'Unione sarebbe dominato dalle importazioni cinesi.

(101)

Come menzionato al considerando 44, la capacità produttiva inutilizzata della RPC è stata stimata in 2 650 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il che supera di varie volte i consumi dell'Unione nello stesso periodo. Pertanto, anche nel caso in cui una parte di tale capacità produttiva fosse utilizzata per far fronte a un possibile aumento dei consumi interni nella RPC, è possibile che una notevole capacità produttiva resti comunque disponibile per le esportazioni verso l'Unione.

(102)

Alla luce di quanto precede e tenuto conto dell'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione come descritto nei considerando 48 e 50, è elevato il rischio che i produttori esportatori cinesi aumentino considerevolmente le loro esportazioni del prodotto in esame verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

(103)

In uno scenario di questo tipo l'industria dell'Unione è destinata a perdere volumi di vendita considerevoli e una quota di mercato rilevante. Ciò si tradurrebbe anche in una riduzione del tasso di utilizzo degli impianti e dei livelli di utile, fino a determinare perdite. La conseguenza è che il mercato dell'Unione sarà probabilmente dominato dalle importazioni dalla RPC.

(104)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che è elevato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure.

E.   INTERESSE DELL'UNIONE

(105)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti gli interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(106)

A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(107)

Sulla base di tali elementi la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, esistessero validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore.

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(108)

L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione non ha subito un notevole pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(109)

L'industria dell'Unione ha dimostrato di essere strutturalmente solida. Essa ha compiuto notevoli sforzi per razionalizzare il processo produttivo e per aumentare la propria competitività, il che ha comportato un aumento della produttività (dell'11 %), un calo della capacità produttiva (del 2 %) e una diminuzione dei costi di produzione (del 16 %).

(110)

In caso di scadenza delle misure, il probabile afflusso di ingenti volumi di importazioni in dumping dalla RPC comprometterebbe la situazione dell'industria dell'Unione. Potrebbe causarle ulteriori perdite di quota di mercato e determinare il calo dei prezzi di vendita a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi, mentre la diminuzione del tasso di utilizzo degli impianti comporterebbe l'aumento dei costi medi dell'industria. Questo provocherebbe con ogni probabilità un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

(111)

Sulla base di tali elementi la Commissione ha concluso che la proroga delle misure antidumping in vigore sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

(112)

Come menzionato al considerando 12, nessuno degli importatori ha collaborato o si è manifestato nell'attuale inchiesta. Dagli elementi forniti da un importatore nel corso dell'inchiesta iniziale risultava tuttavia che l'impatto complessivo sul totale delle attività della società sarebbe stato limitato. Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa sugli importatori tale da non essere compensata dall'impatto positivo delle misure.

3.   Interesse degli utilizzatori

(113)

Dei nove utilizzatori che si sono manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta, cinque hanno risposto al questionario. L'ultima inchiesta antielusione conclusa nel 2015 e menzionata al considerando 3 ha accertato che una di queste cinque società ha partecipato a pratiche di elusione. Dalle risposte che la società ha fornito al questionario era evidente che essa non utilizzava il prodotto in esame, ma che importava dalla RPC cavi di molibdeno leggermente modificati che non rientrano nella descrizione del prodotto dell'avviso di apertura del presente riesame e solo dopo l'apertura dell'attuale inchiesta è stata riconosciuta la partecipazione a pratiche di elusione delle misure antidumping in vigore. Le sue risposte non sono state pertanto prese in considerazione ai fini dell'attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

(114)

Nessuno dei quattro altri utilizzatori che hanno collaborato ha importato il prodotto in esame dalla RPC: essi hanno acquistato il prodotto simile dell'industria dell'Unione. Due di queste società sono società di rivestimento. La terza società è un fabbricante di automobili che produce cambi di velocità per le proprie autovetture. La quarta società è un produttore di componenti per automobili. I dati presentati da quest'ultima sono risultati tuttavia insufficienti e non hanno potuto essere utilizzati. Dall'inchiesta è emerso che tutti gli utilizzatori hanno registrato utili durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nessuno dei quattro utilizzatori ha addotto alcuna argomentazione contro il mantenimento delle misure in vigore.

(115)

Sulla base di tali elementi e conformemente alle conclusioni formulate nell'inchiesta iniziale, è presumibile che il mantenimento delle misure non incida in modo particolarmente negativo sugli utilizzatori e non vi siano pertanto valide ragioni per concludere che la proroga delle misure antidumping in vigore sia contraria all'interesse dell'Unione.

(116)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che, poiché il prezzo delle materie prime per i cavi di molibdeno è notevolmente diminuito durante il periodo in esame, tale diminuzione dovrebbe essere presa in considerazione in sede di calcolo del dazio antidumping in vigore. La stessa parte ha sostenuto inoltre che il mantenimento del dazio antidumping in vigore in un momento in cui il prezzo delle materie prime è diminuito in misura significativa costituisce un fattore di distorsione per gli utilizzatori dell'Unione che hanno un modello di business basato sui cavi di molibdeno cinesi.

(117)

Va osservato, in primo luogo, che il prezzo delle materie prime dei cavi di molibdeno è stato debitamente preso in considerazione. Il forte calo del prezzo delle materie prime è stato riconosciuto come uno dei fattori determinanti della diminuzione dei costi di produzione (cfr. considerando 86) e dell'incremento della redditività (cfr. considerando 92) dell'industria dell'Unione. In secondo luogo, va rilevato che lo scopo della presente inchiesta era quello di valutare se il dazio antidumping in vigore dovesse essere abrogato o lasciato in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 5, e non di modificare il dazio antidumping. In terzo luogo, il dazio antidumping in vigore è destinato a garantire parità di condizioni tra i produttori esportatori cinesi e l'industria dell'Unione. Pur avendo un'incidenza sui costi e, di conseguenza, sulla politica dei prezzi dei produttori di cavi di molibdeno, l'andamento dei prezzi delle materie prime (sia l'aumento sia la diminuzione) non ha alcun impatto sul livello del dazio antidumping in quanto tale. Pertanto, come illustrato nel considerando 114, il calo dei prezzi delle materie prime non ha un effetto distorsivo sugli utilizzatori, i quali possono scegliere se acquistare dai produttori esportatori cinesi o dall'industria dell'Unione. Infine, come spiegato al considerando 114, è stato constatato che tutti gli utilizzatori hanno registrato utili durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(118)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC.

F.   MISURE ANTIDUMPING

(119)

Tutte le parti interessate sono state informate dei dati di fatto fondamentali e delle considerazioni in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. Dopo tale comunicazione è stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. La Commissione ha opportunamente e debitamente tenuto conto delle comunicazioni e delle osservazioni.

(120)

Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della RPC, istituite con il regolamento (UE) n. 511/2010, dovrebbero essere mantenute.

(121)

Di conseguenza, la proroga delle misure per il prodotto in esame originario della RPC dovrebbe essere mantenuta anche in primo luogo per le importazioni di cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia (9), in secondo luogo per le importazioni dalla RPC di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm (10), e in terzo luogo per i cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm.

(122)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codici TARIC 8102960011 e 8102960019).

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 64,3 %.

3.   Salvo diverse disposizioni si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio, del 14 giugno 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio, del 9 gennaio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite dalla Svizzera (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 22).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 243 del 12.9.2013, pag. 2).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1952 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 100).

(6)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 371 del 18.10.2014, pag. 19).

(7)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU C 194 del 12.6.2015, pag. 4).

(8)  Un unico produttore esportatore ha collaborato nel corso della precedente inchiesta antielusione. Per motivi di riservatezza tutti dati sensibili hanno dovuto essere pertanto espressi sotto forma di indici o come intervalli di valori.

(*1)  Il prezzo medio non comprende i dazi antidumping in vigore.

(9)  Cfr. nota 3.

(10)  Cfr. nota 4.


29.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1047 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, punti b) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.

(2)

La decisione (UE) 2016/971 del Consiglio (2) prevede l'eliminazione o la riduzione dei dazi doganali per un certo numero di prodotti. Al fine di attuare le misure previste da tale decisione nella nomenclatura combinata, è necessario individuare i prodotti interessati mediante i codici NC. Quando un codice NC esistente comprende un gruppo di prodotti più ampio di quello interessato dall'eliminazione o riduzione dei dazi doganali, il trattamento di esenzione dai dazi o la riduzione dei dazi devono essere concessi solo ai prodotti elencati nella decisione.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(4)

Poiché la decisione (UE) 2016/971 entra in vigore il 1o luglio 2016, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a partire dalla data di entrata in vigore della decisione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA) (GU L 161 del 18.6.2016, pag. 2).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

a)

alla parte prima, Titolo II, è aggiunto il seguente punto G:

«G.   Esenzione dai dazi dei «Circuiti integrati multicomponenti»:

1.

L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i «Circuiti integrati multicomponenti», definiti come:

una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici, ibridi o multichip, aventi almeno uno dei seguenti componenti: sensori, attuatori, oscillatori, risonatori a base di silicio o relative combinazioni o componenti che eseguono le funzioni degli articoli classificabili nelle voci 8532, 8533 e 8541, o degli induttori classificabili nella voce 8504, e che costituiscono a tutti gli effetti un corpo unico come un circuito integrato, per formare un componente del tipo utilizzato per l'assemblaggio su un circuito stampato o su altro supporto, mediante il collegamento di piedini (pin), conduttori, punti di saldatura, piazzole, piattine o attenuatori.

Ai fini della definizione fornita nel precedente capoverso:

1.

i «componenti» possono essere separati, fabbricati indipendentemente gli uni dagli altri e successivamente assemblati in un circuito integrato multicomponenti o integrati in altri componenti.

2.

L'espressione «a base di silicio» indica che il componente è installato su un substrato di silicio o costituito da materiali di silicio oppure è fabbricato su un chip di circuito integrato.

3.

a)

I «sensori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel rilevare quantità fisiche o chimiche e convertirle in segnali elettrici quando si producono variazioni delle proprietà elettriche o si verifica una deformazione di una struttura meccanica. Le «quantità fisiche o chimiche» si riferiscono a fenomeni reali quali la pressione, le onde acustiche, l'accelerazione, la vibrazione, il movimento, l'orientamento, la tensione, l'intensità di campo magnetico, l'intensità di campo elettrico, la luce, la radioattività, l'umidità, il flusso, la concentrazione delle sostanze chimiche e così via.

b)

Gli «attuatori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche e meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel convertire i segnali elettrici in movimento fisico.

c)

I «risonatori a base di silicio» sono componenti costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture in risposta a un input esterno.

d)

Gli «oscillatori a base di silicio» sono componenti attivi costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture.

2.

Le merci ammissibili al beneficio della franchigia di cui al paragrafo 1 possono rientrare nelle seguenti sottovoci della NC:

8422 90 10, 8422 90 90, 8431 20 00, 8443 91 10, 8450 90 00, 8466 10 31, 8466 10 38, 8466 20 20, 8466 20 91, 8466 20 98, 8466 91 20, 8466 91 95, 8466 92 20, 8466 92 80, 8466 93 30, 8466 93 70, 8466 94 00, 8476 90 00, 8504 90 11, 8504 90 18, 8504 90 99, 8518 90 00, 8522 90 49, 8522 90 80, 8529 10 11, 8529 10 31, 8529 10 39, 8529 10 65, 8529 10 80, 8529 90 65, 8529 90 92, 8529 90 97, 8530 90 00, 8535 10 00, 8535 21 00, 8535 29 00, 8535 30 10, 8535 30 90, 8535 40 00, 8535 90 00, 8536 10 10, 8536 10 50, 8536 10 90, 8536 20 10, 8536 20 90, 8536 30 10, 8536 30 30, 8536 30 90, 8536 41 10, 8536 41 90, 8536 49 00, 8536 50 11, 8536 50 15, 8536 50 19, 8536 50 80, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 90, 8536 70 00, 8536 90 01, 8536 90 85, 8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 8537 20 91, 8537 20 99, 8538 10 00, 8538 90 11, 8538 90 19, 8538 90 91, 8538 90 99, 8548 90 90, 9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00, 9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9114 90 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00, 9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90,

3.

All'atto della presentazione alle autorità doganali dello Stato membro interessato della dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica dei circuiti integrati multicomponenti, il dichiarante indica il codice «Y035» nella casella 44 del DAU (regolamento (UE) 341/2016 — allegato 9).»

b)

La parte seconda è modificata come segue:

(1)

le righe relative ai codici NC da 3215 a 3215 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«3215

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:

 

 

 

– –

Inchiostri da stampa:

 

 

3215 11 00

– –

neri

6,5 (1)

3215 19 00

– –

altri

6,5 (3)

3215 90 00

altri

6,5 (5)

(2)

la riga relativa al codice NC 3506 91 00 è sostituita dalla seguente:

«3506 91 00

– –

Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma

6,5 (7)

(3)

la riga relativa al codice NC 3701 30 00 è sostituita dalla seguente:

«3701 30 00

altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm

4,9

m2»

(4)

la riga relativa al codice NC 3701 99 00 è sostituita dalla seguente:

«3701 99 00

– –

altre

4,9

—»

(5)

le righe relative ai codici NC 3705 90 10 e 3705 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«3705 90 10

– –

Microfilm

esenzione

3705 90 90

– –

altre

esenzione

—»

(6)

le righe relative ai codici NC 3707 90 20 e 3707 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«3707 90 20

– –

Rivelatori e fissatori

4,5  (8)

3707 90 90

– –

altri

esenzione

(7)

le righe relative ai codici NC da 3907 99 a 3907 99 90 sono sostituite dalle seguenti:

«3907 99

– –

altri:

 

 

3907 99 10

– – –

Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)

esenzione

3907 99 90

– – –

altri

6,5 (9)

(8)

la riga relativa al codice NC 3919 90 00 è sostituita dalla seguente:

«3919 90 00

altri

6,5 (11)

(9)

la riga relativa al codice NC 3923 10 00 è sostituita dalla seguente:

«3923 10 00

Scatole, casse, casellari e oggetti simili

6,5 (13)

(10)

la riga relativa al codice NC 5911 90 90 è sostituita dalla seguente:

«5911 90 90

– –

altri

6 (15)

(11)

le righe relative ai codici NC da 8414 10 a 8414 10 89 sono sostituite dalle seguenti:

«8414 10

Pompe per vuoto:

 

 

8414 10 20

– –

destinate alla produzione di semiconduttori

esenzione

p/st

 

– –

altre:

 

 

8414 10 25

– – –

Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots

1,7 (17)

p/st

 

– – –

altre:

 

 

8414 10 81

– – – –

Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento

1,7 (17)

p/st

8414 10 89

– – – –

altre

1,7 (17)

p/st

(12)

le righe relative ai codici NC da 8414 59 a 8414 59 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8414 59

– –

altri:

 

 

8414 59 20

– – –

assiali

2,3 (18)

p/st

8414 59 40

– – –

centrifughi

2,3 (18)

p/st

8414 59 80

– – –

altri

2,3 (18)

p/st

(13)

la riga relativa al codice NC 8419 50 00 è sostituita dalla seguente:

«8419 50 00

Scambiatori di calore

1,7 (19)

(14)

le righe relative ai codici NC da 8420 10 a 8420 10 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8420 10

Calandre e laminatoi:

 

 

8420 10 10

– –

dei tipi utilizzati nell'industria tessile

1,7

8420 10 30

– –

dei tipi utilizzati nell'industria della carta

1,7

8420 10 80

– –

altri

1,7 (21)

(15)

la riga relativa al codice NC 8421 29 00 è sostituita dalla seguente:

«8421 29 00

– –

altri

1,7 (23)

(16)

le righe relative ai codici NC da 8421 39 a 8421 39 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8421 39

– –

altri:

 

 

8421 39 20

– – –

Apparecchi per filtrare o depurare l'aria

1,7 (25)

 

– – –

Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:

 

 

8421 39 60

– – – –

Mediante processo catalitico

1,7 (25)

8421 39 80

– – – –

altri

1,7 (25)

(17)

la riga relativa al codice NC 8421 99 00 è sostituita dalla seguente:

«8421 99 00

– –

altre

1,7 (29)

(18)

la riga relativa al codice NC 8423 20 00 è sostituita dalla seguente:

«8423 20 00

Basculle per la pesatura continua su trasportatori

1,7 (31)

p/st

(19)

le righe relative ai codici NC da 8423 30 00 a 8423 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8423 30 00

Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici

1,7 (33)

p/st

 

altri apparecchi e strumenti per pesare:

 

 

8423 81

– –

di portata inferiore o uguale a 30 kg:

 

 

8423 81 10

– – –

Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali

1,7 (35)

p/st

8423 81 30

– – –

Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati

1,7 (35)

p/st

8423 81 50

– – –

Bilance per magazzini

1,7 (35)

p/st

8423 81 90

– – –

altri

1,7 (35)

p/st

8423 82

– –

di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000  kg:

 

 

8423 82 10

– – –

Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali

1,7 (40)

p/st

8423 82 90

– – –

altri

1,7 (40)

p/st

8423 89 00

– –

altri

1,7 (43)

p/st

8423 90 00

Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare

1,7 (45)

(20)

le righe relative ai codici NC da 8424 89 00 a 8424 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8424 89 00

– –

altri

1,7 (47)

8424 90 00

Parti

1,7 (50)

(21)

le righe relative ai codici NC da 8442 30 a 8442 50 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8442 30

Macchine, apparecchi e materiale:

 

 

8442 30 10

– –

Macchine per comporre mediante procedimento fotografico

esenzione

p/st

 

– –

altri:

 

 

8442 30 91

– – –

Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes ecc.), anche con dispositivo per fondere

esenzione

p/st

8442 30 99

– – –

altri

esenzione

8442 40 00

Parti di macchine, apparecchi o materiale

esenzione

8442 50

Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):

 

 

8442 50 20

– –

con originale grafico

esenzione

8442 50 80

– –

altri

esenzione

—»

(22)

le righe relative ai codici NC da 8443 31 a 8443 99 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8443 31

– –

Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete:

 

 

8443 31 20

– – –

Macchine che eseguono come funzione principale la copia digitale scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico

esenzione

p/st

8443 31 80

– – –

altre

esenzione

p/st

8443 32

– –

altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete:

 

 

8443 32 10

– – –

Stampanti

esenzione

p/st

8443 32 30

– – –

Telecopiatrici (telefax)

esenzione

p/st

 

– – –

altre:

 

 

8443 32 91

– – – –

Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico

esenzione

p/st

8443 32 93

– – – –

altre macchine che esercitano le funzioni di copia a sistema ottico

esenzione

p/st

8443 32 99

– – – –

altre

esenzione

p/st

8443 39

– –

altre:

 

 

8443 39 10

– – –

Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico

esenzione

p/st

 

– – –

altre macchine copiatrici

 

 

8443 39 31

– – – –

a sistema ottico

esenzione

p/st

8443 39 39

– – – –

altre

esenzione

p/st

8443 39 90

– – –

altre

esenzione

p/st

 

Parti ed accessori:

 

 

8443 91

– –

Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 :

 

 

8443 91 10

– – –

di macchine della sottovoce 8443 19 40  (1)

esenzione

 

– – –

altri:

 

 

8443 91 91

– – – –

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

esenzione

8443 91 99

– – – –

altre

esenzione

8443 99

– –

altri:

 

 

8443 99 10

– – –

Assiemaggi elettronici

esenzione

8443 99 90

– – –

altri

esenzione

(23)

la riga relativa al codice NC 8456 10 00 è sostituita dalla seguente:

«8456 10 00

operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni

4,5 (51)

p/st

(24)

le righe relative ai codici NC 8466 93, 8466 93 30 e 8466 93 70 sono sostituite dalle seguenti:

«8466 93

– –

per macchine delle voci da 8456 a 8461 :

 

 

8466 93 30

– – –

per macchine della sottovoce 8456 90 20

1,7

8466 93 70

– – –

altri

1,2 (54)

(25)

la riga relativa al codice NC 8472 10 00 è sostituita dalla seguente:

«8472 10 00

Duplicatori

1,5

p/st»

(26)

le righe relative ai codici NC da 8472 90 a 8472 90 70 sono sostituite dalle seguenti:

«8472 90

altre:

 

 

8472 90 10

– –

Macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete

1,7

p/st

8472 90 30

– –

Sportelli automatici

esenzione

p/st

8472 90 70

– –

altre

1,7

—»

(27)

la riga relativa al codice NC 8473 10 19 è sostituita dalla seguente:

«8473 10 19

– – –

altri

esenzione

—»

(28)

la riga relativa al codice NC 8473 40 18 è sostituita dalla seguente:

«8473 40 18

– – –

altri

esenzione

—»

(29)

la riga relativa al codice NC 8475 21 00 è sostituita dalla seguente:

«8475 21 00

– –

Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati

esenzione

—»

(30)

la riga relativa al codice NC 8475 90 00 è sostituita dalla seguente:

«8475 90 00

Parti

1,7 (140)

(31)

le righe relative ai codici NC 8476 89 00 e 8476 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8476 89 00

– –

altre

1,7 (57)

p/st

8476 90 00

Parti

1,7 (59)

(32)

le righe relative ai codici NC da 8479 89 a 8479 90 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8479 89

– –

altri:

 

 

8479 89 30

– – –

Sostegno avanzante idraulico per miniere

1,7

8479 89 60

– – –

Apparecchiature di lubrificazione centralizzata

1,7

8479 89 97

– – –

altri

1,7 (61)

8479 90

Parti:

 

 

8479 90 20

– –

di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8479 90 80

– –

altre

1,7 (63)

(33)

le righe relative ai codici NC da 8486 20 a 8486 30 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8486 20

Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici:

 

 

8486 20 10

– –

Macchine utensili operanti con ultrasuoni

esenzione

p/st

8486 20 90

– –

altre

esenzione

8486 30

Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto:

esenzione

8486 30 10

– –

Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD

esenzione

8486 30 30

– –

Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD

esenzione

8486 30 50

– –

Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD

esenzione

8486 30 90

– –

altre

esenzione

—»

(34)

le righe relative ai codici NC da 8486 90 a 8486 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8486 90

Parti ed accessori:

 

 

8486 90 10

– –

Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi

esenzione

 

– –

altri:

 

 

8486 90 20

– – –

Parti di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche

esenzione

8486 90 30

– – –

Parti di macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica

esenzione

8486 90 40

– – –

Parti di apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD

esenzione

8486 90 50

– – –

Parti ed accessori di apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD

esenzione

8486 90 60

– – –

Parti ed accessori di apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD

esenzione

8486 90 70

– – –

Parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni

esenzione

8486 90 90

– – –

altri

esenzione

—»

(35)

le righe relative ai codici NC da 8504 40 55 a 8504 90 99 sono sostituite dalle seguenti:

«8504 40 55

– – –

Caricatori di accumulatori

2,5

p/st

 

– – –

altri:

 

 

8504 40 82

– – – –

Raddrizzatori

2,5

 

– – – –

Ondulatori:

 

 

8504 40 84

– – – – –

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

2,5

8504 40 88

– – – – –

di potenza superiore a 7,5 kVA

2,5

8504 40 90

– – – –

altri

2,5

8504 50

altre bobine di reattanza e di autoinduzione:

 

 

8504 50 20

– –

del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità

esenzione

8504 50 95

– –

altre

2,8

8504 90

Parti:

 

 

 

– –

di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione:

 

 

8504 90 05

– – –

Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 20

esenzione

 

– – –

altre:

 

 

8504 90 11

– – – –

Nuclei di ferrite

1,7

8504 90 18

– – – –

altre

1,7

 

– –

di convertitori statici:

 

 

8504 90 91

– – –

Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 30

esenzione

8504 90 99

– – –

altre

1,7

—»

(36)

le righe relative ai codici NC da 8505 90 a 8505 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8505 90

altri, comprese le parti:

 

 

8505 90 20

– –

Elettromagneti; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione

1,8 (70)

8505 90 50

– –

Teste di sollevamento elettromagnetiche

2,2

8505 90 90

– –

Parti

1,8

(37)

la riga relativa al codice NC 8514 30 00 è sostituita dalla seguente:

«8514 30 00

altri forni

2,2 (72)

p/st

(38)

la riga relativa al codice NC 8514 90 00 è sostituita dalla seguente:

«8514 90 00

Parti

2,2 (75)

(39)

la riga relativa al codice NC 8515 19 00 è sostituita dalla seguente:

«8515 19 00

– –

altri

2,7 (78)

(40)

la riga relativa al codice NC 8515 90 00 è sostituita dalla seguente:

«8515 90 00

Parti

2,7 (80)

(41)

la riga relativa al codice NC 8517 69 39 è sostituita dalla seguente:

«8517 69 39

– – – –

altri

esenzione

p/st»

(42)

le righe relative ai codici NC 8517 70 15 e 8517 70 19 sono sostituite dalle seguenti:

«8517 70 15

– – –

Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli

esenzione

8517 70 19

– – –

altre

esenzione

—»

(43)

le righe relative ai codici NC da 8518 10 a 8518 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8518 10

Microfoni e loro supporti:

 

 

8518 10 30

– –

Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni

esenzione

8518 10 95

– –

altri

1,9

 

Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:

 

 

8518 21 00

– –

Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica

esenzione

p/st

8518 22 00

– –

Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica

3,4

p/st

8518 29

– –

altri:

 

 

8518 29 30

– – –

Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni

esenzione

p/st

8518 29 95

– – –

altri

2,3

p/st

8518 30

Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti:

 

 

8518 30 20

– –

per apparecchi telefonici per abbonati, su filo

esenzione

8518 30 95

– –

altri

1,5

8518 40

Amplificatori elettrici a bassa frequenza:

 

 

8518 40 30

– –

utilizzati in telefonia o per la misura

2,3

8518 40 80

– –

altri

3,4

p/st

8518 50 00

Apparecchi elettrici di amplificazione del suono

1,5

p/st

8518 90 00

Parti

1,5

—»

(44)

le righe relative ai codici NC da 8519 81 a 8519 81 21 sono sostituite dalle seguenti:

«8519 81

– –

muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori:

 

 

 

– – –

Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:

 

 

8519 81 11

– – – –

Dittafoni

esenzione

p/st

 

– – – –

altri apparecchi per la riproduzione del suono

 

 

8519 81 15

– – – – –

Lettori tascabili di cassette

esenzione

p/st

 

– – – – –

altri lettori di cassette:

 

 

8519 81 21

– – – – – –

con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

6,8

p/st»

(45)

le righe relative ai codici NC da 8519 81 25 a 8519 89 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8519 81 25

– – – – – –

altri

esenzione

p/st

 

– – – – –

altri:

 

 

 

– – – – – –

con sistema di lettura mediante fascio laser:

 

 

8519 81 31

– – – – – – –

del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

6,8

p/st

8519 81 35

– – – – – – –

altri

7,1

p/st

8519 81 45

– – – – – –

altri

3,4

p/st

 

– – –

altri apparecchi:

 

 

8519 81 51

– – – –

Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

esenzione

p/st

 

– – – –

altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici:

 

 

 

– – – – –

a cassette:

 

 

 

– – – – – –

con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati:

 

 

8519 81 55

– – – – – – –

che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

esenzione

p/st

8519 81 61

– – – – – – –

altri

esenzione

p/st

8519 81 65

– – – – – –

tascabili

esenzione

p/st

8519 81 75

– – – – – –

altri

esenzione

p/st

 

– – – – –

altri:

 

 

8519 81 81

– – – – – –

che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori

esenzione

p/st

8519 81 85

– – – – – –

altri

esenzione

p/st

8519 81 95

– – – –

altri

1,5

p/st

8519 89

– –

altri:

 

 

 

– – –

Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:

 

 

8519 89 11

– – – –

Elettrofoni, diversi da quelli della sottovoce 8519 20

esenzione

p/st

8519 89 15

– – – –

Dittafoni

esenzione

p/st

8519 89 19

– – – –

altri

esenzione

p/st

8519 89 90

– – –

altri

esenzione

p/st»

(46)

le righe relative ai codici NC da 8521 10 a 8521 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8521 10

a nastri magnetici:

 

 

8521 10 20

– –

che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s

esenzione

p/st

8521 10 95

– –

altri

6

p/st

8521 90 00

altri

12,2

p/st»

(47)

la riga relativa al codice NC 8522 90 49 è sostituita dalla seguente:

«8522 90 49

– – – –

altri

3

—»

(48)

la riga relativa al codice NC 8522 90 80 è sostituita dalla seguente:

«8522 90 80

– – –

altri

3  (90)

(49)

la riga relativa al codice NC 8523 21 00 è sostituita dalla seguente:

«8523 21 00

– –

Schede munite di una pista magnetica

esenzione

p/st»

(50)

le righe relative ai codici NC 8523 29 39 e 8523 29 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8523 29 39

– – – – –

altri

esenzione

p/st

8523 29 90

– – –

altri

esenzione

—»

(51)

la riga relativa al codice NC 8523 49 31 è sostituita dalla seguente:

«8523 49 31

– – – – –

di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

esenzione

p/st»

(52)

la riga relativa al codice NC 8523 49 39 è sostituita dalla seguente:

«8523 49 39

– – – – –

di diametro superiore a 6,5 cm

esenzione

p/st»

(53)

le righe relative ai codici NC 8523 49 51 e 8523 49 59 sono sostituite dalle seguenti:

«8523 49 51

– – – – – –

Dischi digitali versatili (DVD)

esenzione

p/st

8523 49 59

– – – – – –

altri

esenzione

p/st»

(54)

la riga relativa al codice NC 8523 49 99 è sostituita dalla seguente:

«8523 49 99

– – – –

altri

esenzione

p/st»

(55)

la riga relativa al codice NC 8523 51 99 è sostituita dalla seguente:

«8523 51 99

– – – –

altri

esenzione

p/st»

(56)

la riga relativa al codice NC 8523 52 10 è sostituita dalla seguente:

«8523 52 10

– – –

con due o più circuiti integrati elettronici

esenzione

p/st»

(57)

la riga relativa al codice NC 8523 59 99 è sostituita dalla seguente:

«8523 59 99

– – – –

altri

esenzione

p/st»

(58)

la riga relativa al codice NC 8523 80 99 è sostituita dalla seguente:

«8523 80 99

– – –

altri

esenzione

—»

(59)

le righe relative ai codici NC da 8525 50 00 a 8526 92 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8525 50 00

Apparecchi trasmittenti

2,7

p/st

8525 60 00

Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente

esenzione

p/st

8525 80

Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali:

 

 

 

– –

Telecamere:

 

 

8525 80 11

– – –

con almeno tre tubi da ripresa

esenzione

p/st

8525 80 19

– – –

altre

4,1

p/st

8525 80 30

– –

Fotocamere digitali

esenzione

p/st

 

– –

Videocamere digitali:

 

 

8525 80 91

– – –

che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

4,1

p/st

8525 80 99

– – –

altri

10,5

p/st

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando:

 

 

8526 10 00

Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)

2,8

 

altri:

 

 

8526 91

– –

Apparecchi di radionavigazione:

 

 

8526 91 20

– – –

Ricevitori di radionavigazione

2,8

p/st

8526 91 80

– – –

altri

2,8

8526 92 00

– –

Apparecchi di radiotelecomando

2,8

—»

(60)

le righe relative ai codici NC da 8527 12 a 8527 13 91 sono sostituite dalle seguenti:

«8527 12

– –

Radiocassette tascabili:

 

 

8527 12 10

– – –

con sistema di lettura analogico e digitale

esenzione

p/st

8527 12 90

– – –

altri

7,5

p/st

8527 13

– –

altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:

 

 

8527 13 10

– – –

con sistema di lettura mediante fascio laser

9

p/st

 

– – –

altri:

 

 

8527 13 91

– – – –

a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

10,5

p/st»

(61)

le righe relative ai codici NC da 8527 13 99 a 8527 99 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8527 13 99

– – – –

altri

7,5

p/st

8527 19 00

– –

altri

esenzione

p/st

 

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli:

 

 

8527 21

– –

combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:

 

 

 

– – –

capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali):

 

 

8527 21 20

– – – –

con sistema di lettura mediante fascio laser

12,3

p/st

 

– – – –

altri:

 

 

8527 21 52

– – – – –

a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

12,3

p/st

8527 21 59

– – – – –

altri

8,8

p/st

 

– – –

altri:

 

 

8527 21 70

– – – –

con sistema di lettura mediante fascio laser

14

p/st

 

– – – –

altri:

 

 

8527 21 92

– – – – –

a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

14

p/st

8527 21 98

– – – – –

altri

10

p/st

8527 29 00

– –

altri

10,5

p/st

 

altri:

 

 

8527 91

– –

combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:

 

 

 

– – –

con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro:

 

 

8527 91 11

– – – –

a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

10,5

p/st

8527 91 19

– – – –

altri

7,5

p/st

 

– – –

altri:

 

 

8527 91 35

– – – –

con sistema di lettura mediante fascio laser

9

p/st

 

– – – –

altri:

 

 

8527 91 91

– – – – –

a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

esenzione

p/st

8527 91 99

– – – – –

altri

7,5

p/st

8527 92

– –

non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria

 

 

8527 92 10

– – –

Radiosveglie

esenzione

p/st

8527 92 90

– – –

altri

6,8

p/st

8527 99 00

– –

altri

6,8

p/st»

(62)

le righe relative ai codici NC da 8528 49 a 8528 49 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8528 49

– –

altri:

 

 

8528 49 10

– – –

in monocromie

10,5

p/st

8528 49 80

– – –

a colori

10,5

p/st»

(63)

la riga relativa al codice NC 8528 71 19 è sostituita dalla seguente:

«8528 71 19

– – – –

altri

12,3

p/st»

(64)

la riga relativa al codice NC 8528 71 99 è sostituita dalla seguente:

«8528 71 99

– – – –

altri

12,3

p/st»

(65)

le righe relative ai codici NC da 8529 10 a 8529 10 95 sono sostituite dalle seguenti:

«8529 10

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:

 

 

 

– –

Antenne:

 

 

8529 10 11

– – –

Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli

3,8

 

– – –

Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:

 

 

8529 10 31

– – – –

per ricezione via satellite

2,7

8529 10 39

– – – –

altre

2,7

8529 10 65

– – –

Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate

3

8529 10 69

– – –

altre antenne

esenzione

8529 10 80

– –

Filtri e separatori di antenne

2,7

8529 10 95

– –

altri

esenzione

—»

(66)

le righe relative ai codici NC da 8529 90 a 8529 90 97 sono sostituite dalle seguenti:

«8529 90

altri:

 

 

8529 90 20

– –

Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 60 00 , 8525 80 30 , 8528 41 00 , 8528 51 00 e 8528 61 00

esenzione

 

– –

altri:

esenzione

 

– – –

Mobili e cofanetti:

 

 

8529 90 41

– – – –

di legno

esenzione

8529 90 49

– – – –

di altre materie

esenzione

8529 90 65

– – –

Assiemaggi elettronici

2,6

 

– – –

altri:

 

 

8529 90 92

– – – –

di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528

4,4  (3)

8529 90 97

– – – –

altri

2,6  (2)  (3)

(67)

le righe relative ai codici NC da 8531 80 a 8531 90 85 sono sostituite dalle seguenti:

«8531 80

altri apparecchi:

 

 

8531 80 20

– –

Visualizzatori a schermo piatto

esenzione

8531 80 95

– –

altri

esenzione  (83)

8531 90

Parti:

 

 

8531 90 20

– –

di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 20

esenzione

8531 90 85

– –

altri

esenzione

(68)

le righe relative ai codici NC da 8536 30 a 8536 30 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8536 30

altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:

 

 

8536 30 10

– –

per una intensità inferiore o uguale a 16 A

1,7

8536 30 30

– –

per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A

1,7

8536 30 90

– –

per una intensità superiore a 125 A

1,7

—»

(69)

le righe relative ai codici NC da 8536 50 11 a 8536 50 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8536 50 11

– – – –

a tasto o pulsante

1,7

8536 50 15

– – – –

rotanti

1,7

8536 50 19

– – – –

altri

1,7

8536 50 80

– – –

altri

1,7

—»

(70)

la riga relativa al codice NC 8536 90 01 è sostituita dalla seguente:

«8536 90 01

– –

Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche

1,7

—»

(71)

la riga relativa al codice NC 8536 90 85 è sostituita dalla seguente:

«8536 90 85

– –

altri

1,7  (87)

(72)

le righe relative ai codici NC da 8537 10 a 8537 10 99 sono sostituite dalle seguenti:

«8537 10

per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:

 

 

8537 10 10

– –

Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

2,1

 

– –

altri:

 

 

8537 10 91

– – –

Apparecchi di comando a memoria programmabile

2,1

8537 10 99

– – –

altri

2,1 (88)

(73)

la riga relativa al codice NC 8538 10 00 è sostituita dalla seguente:

«8538 10 00

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537 , sprovvisti dei loro apparecchi

1,7

—»

(74)

la riga relativa al codice NC 8539 39 00 è sostituita dalla seguente:

«8539 39 00

– –

altri

2,7 (89)

p/st

(75)

le righe relative ai codici NC da 8543 20 00 a 8543 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8543 20 00

Generatori di segnali

2,8

8543 30 00

Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi

3,7 (100)

8543 70

altre macchine ed apparecchi:

 

 

8543 70 10

– –

Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

esenzione

8543 70 30

– –

Amplificatori di antenne

3,7

8543 70 50

– –

Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

3,7

p/st

8543 70 60

– –

Elettrificatori di recinti

3,7

8543 70 90

– –

altri

3,7 (53)  (88)  (102)  (103)  (104)  (105)  (106)  (107)  (108)

8543 90 00

Parti

esenzione

(76)

le righe relative ai codici NC 8548 90, 8548 90 20 e 8548 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8548 90

altri:

 

 

8548 90 20

– –

Memorie in forma multicombinate, come per esempio D-RAM stack e moduli

esenzione

8548 90 90

– –

altri

2,7 (110)

(77)

le righe relative ai codici NC 8802 60, 8802 60 10 e 8802 60 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8802 60

Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:

 

 

8802 60 10

– –

Veicoli spaziali (compresi i satelliti)

4,2 (113)

p/st

8802 60 90

– –

Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

4,2

p/st

(78)

le righe relative ai codici NC da 8803 90 a 8803 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8803 90

altre:

 

 

8803 90 10

– –

di cervi volanti

1,7

8803 90 20

– –

di veicoli spaziali (compresi i satelliti)

1,7 (115)

8803 90 30

– –

di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

1,7

8803 90 90

– –

altre

2,7 (4)

(79)

le righe relative ai codici NC 8805 21 00 e 8805 29 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8805 21 00

– –

Simulatori di combattimento aereo e loro parti

esenzione

8805 29 00

– –

altri

esenzione

—»

(80)

la riga relativa al codice NC 9001 20 00 è sostituita dalla seguente:

«9001 20 00

Materie polarizzanti in fogli o in lastre

2,2

—»

(81)

la riga relativa al codice NC 9001 90 00 è sostituita dalla seguente:

«9001 90 00

altri

2,4

—»

(82)

le righe relative ai codici NC 9002 19 00, 9002 20 00 e 9002 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«9002 19 00

– –

altri

5

p/st

9002 20 00

Filtri

5

p/st

9002 90 00

altri

5,9

—»

(83)

le righe relative ai codici NC da 9010 50 00 a 9010 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«9010 50 00

altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi

esenzione

9010 60 00

Schermi per proiezioni

2

9010 90 00

Parti ed accessori

2,7  (118)

(84)

la riga relativa al codice NC 9011 10 90 è sostituita dalla seguente:

«9011 10 90

– –

altri

5

p/st»

(85)

la riga relativa al codice NC 9011 80 00 è sostituita dalla seguente:

«9011 80 00

altri microscopi

5

p/st»

(86)

la riga relativa al codice NC 9011 90 90 è sostituita dalla seguente:

«9011 90 90

– –

altri

5

—»

(87)

la riga relativa al codice NC 9012 10 90 è sostituita dalla seguente:

«9012 10 90

– –

altri

2,8

—»

(88)

la riga relativa al codice NC 9012 90 90 è sostituita dalla seguente:

«9012 90 90

– –

altri

esenzione

—»

(89)

le righe relative ai codici NC 9013 10 00 e 9013 20 00 sono sostituite dalle seguenti:

«9013 10 00

Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI

4,7 (120)

9013 20 00

Laser, diversi dai diodi laser

esenzione

(90)

le righe relative ai codici NC da 9013 90 a 9013 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«9013 90

Parti ed accessori:

 

 

9013 90 10

– –

per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)

esenzione

9013 90 90

– –

altri

esenzione  (122)

(91)

la riga relativa al codice NC 9014 10 00 è sostituita dalla seguente:

«9014 10 00

Bussole, comprese quelle di navigazione

2

—»

(92)

le righe relative ai codici NC da 9014 20 a 9014 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«9014 20

Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole):

 

 

9014 20 20

– –

Centrali inerziali

esenzione

p/st

9014 20 80

– –

altri

esenzione

9014 80 00

altri strumenti ed apparecchi

esenzione

9014 90 00

Parti ed accessori

esenzione

—»

(93)

le righe relative ai codici NC da 9015 10 a 9015 20 90 sono sostituite dalle seguenti:

«9015 10

Telemetri:

 

 

9015 10 10

– –

elettronici

2,8

9015 10 90

– –

altri

esenzione

9015 20

Teodoliti e tacheometri:

 

 

9015 20 10

– –

elettronici

2,8

9015 20 90

– –

altri

esenzione

—»

(94)

le righe relative ai codici NC da 9015 40 a 9015 80 11 sono sostituite dalle seguenti:

«9015 40

Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria:

 

 

9015 40 10

– –

elettronici

esenzione

9015 40 90

– –

altri

esenzione

9015 80

altri strumenti ed apparecchi:

 

 

 

– –

elettronici:

 

 

9015 80 11

– – –

di meteorologia, idrologia e geofisica

esenzione

—»

(95)

le righe relative ai codici NC da 9015 80 19 a 9015 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«9015 80 19

– – –

altri

esenzione

 

– –

altri:

 

 

9015 80 91

– – –

di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia

esenzione

9015 80 93

– – –

di meteorologia, idrologia e geofisica

esenzione

9015 80 99

– – –

altri

esenzione

9015 90 00

Parti ed accessori

esenzione

—»

(96)

le righe relative ai codici NC 9022 29 00 e 9022 30 00 sono sostituite dalle seguenti:

«9022 29 00

– –

per altri usi

esenzione

p/st

9022 30 00

Tubi a raggi X

esenzione

p/st»

(97)

le righe relative ai codici NC da 9022 90 00 a 9023 00 80 sono sostituite dalle seguenti:

«9022 90 00

altri, comprese le parti ed accessori

2,1 (125)

9023 00

Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi:

 

 

9023 00 10

per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica

esenzione

9023 00 80

altri

esenzione

(98)

le righe relative ai codici NC da 9024 10 a 9024 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«9024 10

Macchine ed apparecchi per prove su metalli:

 

 

 

– –

elettronici:

 

 

9024 10 11

– – –

universali e per prove di trazione

esenzione

9024 10 13

– – –

per prove di durezza

esenzione

9024 10 19

– – –

altri

esenzione

9024 10 90

– –

altri

esenzione

9024 80

altre macchine ed apparecchi:

 

 

 

– –

elettronici:

 

 

9024 80 11

– – –

per prove su tessili, carta e cartoni

esenzione

9024 80 19

– – –

altri

2,4

9024 80 90

– –

altri

1,6

9024 90 00

Parti ed accessori

esenzione

—»

(99)

le righe relative ai codici NC 9025 19 20 e 9025 19 80 sono sostituite dalle seguenti:

«9025 19 20

– – –

elettronici

esenzione

p/st

9025 19 80

– – –

altri

1,6

p/st»

(100)

la riga relativa al codice NC 9025 90 00 è sostituita dalla seguente:

«9025 90 00

Parti ed accessori

2,4

—»

(101)

le righe relative ai codici NC 9027 10 10 e 9027 10 90 sono sostituite dalle seguenti:

«9027 10 10

– –

elettronici

1,9

p/st

9027 10 90

– –

altri

1,9

p/st»

(102)

la riga relativa al codice NC 9027 80 05 è sostituita dalla seguente:

«9027 80 05

– –

Indicatori dei tempi di posa

1,9

—»

(103)

le righe relative ai codici NC da 9027 90 10 a 9027 90 80 sono sostituite dalle seguenti:

«9027 90 10

– –

Microtomi

1,9

p/st

 

– –

Parti ed accessori:

 

 

9027 90 50

– – –

di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80

esenzione

9027 90 80

– – –

di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi

1,9

—»

(104)

le righe relative ai codici NC da 9028 30 a 9028 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«9028 30

Contatori di elettricità:

 

 

 

– –

per corrente alternata:

 

 

9028 30 11

– – –

monofase

1,8

p/st

9028 30 19

– – –

polifase

1,8

p/st

9028 30 90

– –

altri

1,8

p/st

9028 90

Parti ed accessori:

 

 

9028 90 10

– –

di contatori elettrici

1,6

9028 90 90

– –

altri

1,6

—»

(105)

le righe relative ai codici NC da 9030 10 00 a 9030 33 99 sono sostituite dalle seguenti:

«9030 10 00

Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti

esenzione

9030 20

Oscilloscopi ed oscillografi:

 

 

9030 20 10

– –

catodici

esenzione

9030 20 30

– –

altri, con dispositivo registratore

esenzione

 

– –

altri:

 

 

9030 20 91

– – –

elettronici

esenzione

9030 20 99

– – –

altri

esenzione

 

altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza:

 

 

9030 31 00

– –

Multimetri, senza dispositivo registratore

3,2

9030 32 00

– –

Multimetri, con dispositivo registratore

esenzione

9030 33

– –

altri, senza dispositivo registratore:

 

 

9030 33 10

– – –

elettronici

3,2

 

– – –

altri:

 

 

9030 33 91

– – – –

Voltametri

1,6

9030 33 99

– – – –

altri

1,6  (127)

(106)

la riga relativa al codice NC 9030 89 90 è sostituita dalla seguente:

«9030 89 90

– – –

altri

1,6

—»

(107)

la riga relativa al codice NC 9030 90 85 è sostituita dalla seguente:

«9030 90 85

– –

altri

esenzione

—»

(108)

la riga relativa al codice NC 9031 10 00 è sostituita dalla seguente:

«9031 10 00

Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche

2,1

—»

(109)

le righe relative ai codici NC da 9031 49 a 9031 49 90 sono sostituite dalle seguenti:

«9031 49

– –

altri:

 

 

9031 49 10

– – –

Proiettori di profili

esenzione

p/st

9031 49 90

– – –

altri

esenzione

—»

(110)

le righe relative ai codici NC da 9031 80 a 9031 90 85 sono sostituite dalle seguenti:

«9031 80

altri strumenti, apparecchi e macchine:

 

 

 

– –

elettronici:

 

 

 

– – –

per la misura o il controllo di grandezze geometriche:

 

 

9031 80 32

– – – –

per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

esenzione

9031 80 34

– – – –

altri

esenzione

9031 80 38

– – –

altri

esenzione

 

– –

altri:

 

 

9031 80 91

– – –

per la misura o il controllo di grandezze geometriche

esenzione

9031 80 98

– – –

altri

esenzione

9031 90

Parti ed accessori:

 

 

9031 90 20

– –

per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 90

esenzione

9031 90 30

– –

per apparecchi della sottovoce 9031 80 32

esenzione

9031 90 85

– –

altri

esenzione

—»

(111)

la riga relativa al codice NC 9032 20 00 è sostituita dalla seguente:

«9032 20 00

Manostati (pressostati)

2,1

p/st»

(112)

la riga relativa al codice NC 9032 81 00 è sostituita dalla seguente:

«9032 81 00

– –

idraulici o pneumatici

esenzione

—»

(113)

la riga relativa al codice NC 9033 00 00 è sostituita dalla seguente:

«9033 00 00

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

3,7  (130)

(114)

la riga relativa al codice NC 9503 00 95 è sostituita dalla seguente:

«9503 00 95

– – –

di materia plastica

4,7 (133)


(1)  Cartucce d'inchiostro (senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443 31, 8443 32 o 8443 39 e contenenti componenti meccanici o elettrici: esenzione

(3)  Cartucce d'inchiostro (senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443 31, 8443 32 o 8443 39 e contenenti componenti meccanici o elettrici: esenzione

(5)  Inchiostro solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443 31, 8443 32 o 8443 39: esenzione »

(7)  Pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizzabili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con schermi tattili: 4,9 % »

(8)  Cartucce di toner termoplastiche o elettrostatiche (senza parti mobili), da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339: esenzione »

(9)  Copolimeri termoplastici di cristalli liquidi a base di poliestere aromatico: 4,9 »

(11)  Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore: esenzione »

(13)  Scatole, casse, casellari e oggetti simili, di materie plastiche, appositamente costruiti per il trasporto o l'imballaggio di dischi (wafer) a semiconduttore, maschere o reticoli: esenzione »

(15)  Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore: esenzione »

(17)  Dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto: esenzione »

(18)  Ventilatori dei tipi usati esclusivamente o principalmente per raffreddare microprocessori, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione: esenzione »

(19)  Scambiatori di calore di fluoropolimeri e con fori per i tubi di entrata e di uscita aventi un diametro interno non superiore a 3 cm: esenzione »

(21)  Laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati: esenzione »

(23)  Di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron: esenzione »

(25)  Con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm: esenzione »

(29)  parti dei seguenti apparecchi:

apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron: esenzione

apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm: esenzione »

(31)  Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: esenzione »

(33)  Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: esenzione

(35)  Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: esenzione

(40)  Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse macchine per pesare autoveicoli: esenzione

(43)  Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: esenzione

(45)  parti di apparecchi e strumenti per pesare che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse parti di macchine per pesare autoveicoli: esenzione »

(47)  Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati: esenzione

(50)  parti di apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati: esenzione »

(1)  

(E0013)

(L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia (cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1

(51)  Macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione: esenzione »

(54)  parti ed accessori di macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine delle sottovoci 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 o 8461 50, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione: esenzione »

(140)  parti di macchine della sottovoce 8475 21 00: esenzione »

(57)  Macchine per cambiare in moneta spicciola: esenzione

(59)  parti di macchine per cambiare in moneta spicciola: esenzione »

(61)  Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: esenzione

(63)  parti di macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: esenzione »

(70)  Elettromagneti dei tipi usati esclusivamente o principalmente per gli apparecchi di diagnosi ad immagine a risonanza magnetica, diversi dagli elettromagneti della voce 9018: esenzione »

(72)  Dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati: 1,7 % »

(75)  Di altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati: 1,7 % »

(78)  Saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: 2 % »

(80)  Di saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: esenzione »

(90)  Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): esenzione »

(2)  

(145a)

Moduli e pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle sottovoci 8528 72 o 8528 73: 3 %

(3)  

(145b)

Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): esenzione»

(83)  Suonerie, cicalini, carillon di porte e simili: 2,2 %»

(87)  Morsetti per batterie dei tipi usati per gli autoveicoli delle voci 8702, 8703, 8704 o 8711: 2,3 % »

(88)  Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo: esenzione »

(89)  Lampade fluorescenti a catodi freddi (CCFL) per la retroilluminazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto: 2 %»

(53)  Macchine per la pulizia al plasma destinate a rimuovere i contaminanti organici dai campioni e portacampioni per microscopi elettronici: 2,8 %

(88)  Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo: esenzione

(100)  Macchine per la galvanoplastica e l'elettrolisi dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati: esenzione

(102)  Articoli specificamente progettati per essere connessi ad apparecchi o strumenti telegrafici o telefonici o a reti telegrafiche o telefoniche: 2,8 %

(103)  Amplificatori di microonde: 2,8 %

(104)  Dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza per console per videogiochi: 2,8 %

(105)  Registratori digitali di dati di volo: 2,8 %

(106)  Lettore elettronico portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione di testi, immagini fisse o elementi audio: 2,8 %

(107)  Apparecchio per l'elaborazione di segnali digitali in grado di connettersi a una rete con o senza filo per missaggio suono: 2,8 %

(108)  Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini: esenzione »

(110)  Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): esenzione »

(113)  Satelliti per telecomunicazioni: 3,2 % »

(115)  Di satelliti per telecomunicazioni: esenzione

(4)  

(E0166)

Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nell'Unione europea. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)].»

(118)  Di apparecchi e materiale di cui alle sottovoci 9010 50 00 o 9010 60 00: esenzione»

(120)  Cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI: 3,5 %»

(122)  Per cannocchiali con mirino di puntamento per armi o per periscopi: 4,7 % »

(125)  parti ed accessori di apparecchi a raggi X: esenzione »

(127)  Strumenti per la misura della resistenza: 2,1 % »

(130)  Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): esenzione »

(133)  Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini: esenzione »


29.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/67


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1048 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

143,9

ZZ

143,9

0709 93 10

TR

139,3

ZZ

139,3

0805 50 10

AR

165,0

CL

182,0

MA

174,9

UY

208,0

ZA

166,6

ZZ

179,3

0808 10 80

AR

128,2

BR

91,1

CL

133,7

CN

75,7

NZ

145,9

US

161,9

ZA

112,3

ZZ

121,3

0809 10 00

TR

224,3

ZA

254,4

ZZ

239,4

0809 29 00

TR

356,0

ZZ

356,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

164,4

ZZ

164,4

0809 40 05

TR

148,6

ZZ

148,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

29.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/69


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1049 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2016

che stabilisce il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute da Cipro nel 2013 per il finanziamento delle misure di emergenza per combattere la malattia di Newcastle

[notificata con il numero C(2016) 3857]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 84, paragrafo 2, l'articolo 121, paragrafo 1, e l'articolo 133, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (3) stabilisce le norme per il versamento di un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi urgenti per l'eradicazione di certe malattie animali, tra cui la malattia di Newcastle. L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce i documenti che lo Stato membro che richiede il contributo finanziario all'Unione deve presentare e i termini per la presentazione di tali documenti.

(2)

La decisione di esecuzione 2013/724/UE della Commissione (4) dispone la concessione di un contributo finanziario dell'Unione a Cipro a copertura dei costi sostenuti da tale Stato membro per combattere la malattia di Newcastle nel 2013 a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio (5). Una prima quota di 250 000,00 EUR è stata pertanto versata a tale Stato membro per i costi sostenuti nel 2013 nel quadro del contributo finanziario dell'Unione. La decisione di esecuzione 2013/724/UE dispone inoltre che l'importo del contributo finanziario dell'Unione sia fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura ivi indicata.

(3)

Il regolamento (UE) n. 652/2014 prevede il versamento di contributi finanziari agli Stati membri in tali circostanze. Prevede altresì l'adozione di atti di esecuzione per definire il livello di tali contributi finanziari. Tale regolamento ha abrogato inoltre la decisione 2009/470/CE e i riferimenti alla suddetta decisione si intendono fatti al regolamento (UE) n. 652/2014.

(4)

Mediante la decisione di esecuzione 2013/724/CE sono state soddisfatte le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare dell'articolo 84.

(5)

Il 13 febbraio 2014 Cipro ha presentato alla Commissione una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati macellati e distrutti. La domanda di rimborso ammonta a 355 361,23 EUR.

(6)

In base ai risultati dell'audit ex ante sul posto condotto dal servizio di audit competente, sono risultate inammissibili a un contributo finanziario dell'Unione le spese per un importo di 81 156,54 EUR. Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe quindi essere fissato a 274 204,69 EUR. Oltre alla quota già versata dovrebbe pertanto essere concessa la quota complementare finale di 24 204,69 EUR.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il contributo finanziario dell'Unione a copertura delle spese sostenute da Cipro nel 2013 per il finanziamento delle misure di emergenza per combattere la malattia di Newcastle è fissato a 274 204,69 EUR.

2.   Il saldo del contributo finanziario dell'Unione da versare a Cipro è fissato a 24 204,69 EUR.

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

(2)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/724/UE della Commissione, del 5 dicembre 2013, concernente un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi d'urgenza per combattere la malattia di Newcastle a Cipro nel 2013 (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 121).

(5)  Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).


Rettifiche

29.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/71


Rettifica del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 181 del 29 giugno 2013 )

Alla pagina 27, articolo 19, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Le autorità doganali possono prelevare campioni rappresentativi delle merci. Esse possono fornire o inviare tali campioni al destinatario della decisione, su richiesta del detentore ed esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità esclusiva del destinatario della decisione.»,

leggasi:

«2.   Le autorità doganali possono prelevare campioni rappresentativi delle merci. Esse possono fornire o inviare tali campioni al destinatario della decisione, su richiesta di quest'ultimo e esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità esclusiva del destinatario della decisione.».