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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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29.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1042 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2016
che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del mercato. Mentre a livello mondiale la domanda di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nel 2015 è rimasta complessivamente stabile rispetto al 2014, nell'Unione e nelle altre principali regioni esportatrici si è registrato un notevole aumento della produzione. |
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(2) |
Gli investimenti nella capacità di produzione lattiera nell'Unione effettuati in preparazione della cessazione del regime delle quote latte e in vista delle prospettive positive a medio termine sul mercato mondiale si sono tradotti nel costante aumento della produzione lattiera nell'Unione. I volumi di latte prodotti in eccesso sono trasformati in prodotti stoccabili a lungo termine come il burro e il latte scremato in polvere. |
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(3) |
I prezzi del latte scremato in polvere nell'Unione sono di conseguenza diminuiti nel 2014 e nel 2015, anni in cui hanno raggiunto il prezzo di intervento pubblico. |
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(4) |
Il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (1) fissa limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere al prezzo fisso di cui allo stesso regolamento. Una volta raggiunti tali limiti, gli acquisti all'intervento devono essere effettuati mediante una procedura di gara volta a determinare il prezzo massimo di acquisto. |
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(5) |
La limitazione quantitativa iniziale di 109 000 tonnellate per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso stabilita dal regolamento (UE) n. 1370/2013 è stata raggiunta il 31 marzo 2016. |
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(6) |
Per aiutare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a trovare un nuovo equilibrio nella grave situazione di mercato attuale e preservare la fiducia nell'efficacia dei meccanismi d'intervento pubblico, le limitazioni quantitative per l'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso sono state raddoppiate per il 2016 dal regolamento (UE) 2016/591 del Consiglio (2). |
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(7) |
Prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/591 si è tenuta una procedura di gara che ha portato all'acquisto all'intervento di 27 000 tonnellate di latte scremato in polvere. |
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(8) |
Dalla ripresa degli acquisti all'intervento a prezzo fisso con la nuova limitazione quantitativa, i quantitativi di latte scremato in polvere acquistati ogni settimana sono stati decisamente superiori rispetto all'inizio dell'anno. Si prevede pertanto che la nuova limitazione quantitativa sia raggiunta rapidamente. |
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(9) |
Qualora sia avviata una procedura di gara prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli eventuali volumi acquistati all'intervento nell'ambito di tale procedura non dovrebbero essere presi in considerazione per determinare i volumi disponibili per gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso nel 2016. |
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(10) |
Per far sì che la misura a carattere temporaneo prevista dal presente regolamento abbia un impatto immediato sul mercato e contribuisca alla stabilizzazione dei prezzi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, nel 2016, le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso sono fissate a 100 000 tonnellate per il burro e 350 000 tonnellate per il latte scremato in polvere. I volumi acquistati nell'ambito di una procedura di gara avviata il 29 giugno 2016 non sono imputati a tali limitazioni quantitative.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).
(2) Regolamento (UE) 2016/591 del Consiglio, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 3).
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29.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1043 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Café de Valdesia (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Café de Valdesia» presentata dalla Repubblica dominicana è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Café de Valdesia» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Café de Valdesia» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 91 dell'8.3.2016, pag. 15.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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29.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1044 DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ginja de Óbidos e Alcobaça (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Ginja de Óbidos e Alcobaça» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Ginja de Óbidos e Alcobaça» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Ginja de Óbidos e Alcobaça» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 91 dell'8.3.2016, pag. 12.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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29.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1045 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2016
che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,
informando gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE
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(1) |
Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
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(2) |
Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa. |
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(3) |
Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio. |
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(4) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame. |
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(5) |
In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») insieme alla CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato della presente decisione contiene un elenco dei produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, in cui sono incluse la società Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd («Shinetime China») e la sua società collegata nell'Unione Shinetime Solar GmbH («Shinetime Europe»), congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC B919. |
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(6) |
Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta presentata dal gruppo di produttori esportatori insieme alla CCCME di alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). I dazi antidumping e compensativi di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure». |
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(7) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori. |
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(8) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1403 (11) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
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(9) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2018 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
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(10) |
La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (13). |
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(11) |
La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (14). |
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(12) |
La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (15). |
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(13) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (16) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
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(14) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (17) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e di Taiwan. |
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(15) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (18) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni dei prodotti in esame originarie o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e di Taiwan. |
B. TERMINI DELL'IMPEGNO
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(16) |
I produttori esportatori hanno accettato tra l'altro di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del livello annuale di importazioni verso l'Unione («il livello annuale») corrispondente, fissato nell'impegno. |
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(17) |
L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. Tale elenco comprende in particolare l'emissione di una fattura commerciale o di rivendita il cui valore nominale non corrisponde alla transazione finanziaria sottostante (ad esempio all'importo effettivamente ricevuto dall'acquirente dopo eventuali adeguamenti per le note di credito/debito ecc.). Il produttore esportatore è responsabile in caso di violazione commessa da una delle sue parti collegate definite nell'impegno. |
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(18) |
L'impegno obbliga inoltre i produttori esportatori a fornire alla Commissione, con cadenza trimestrale, informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò comporta che i dati trasmessi in queste relazioni trimestrali siano completi e corretti e che le transazioni riportate siano pienamente conformi ai termini dell'impegno. |
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(19) |
Al fine di assicurare il rispetto dell'impegno, i produttori esportatori si sono inoltre impegnati a fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione. |
C. MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI
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(20) |
Nell'ambito del monitoraggio del rispetto dell'impegno la Commissione ha verificato le relative informazioni fornite dalla Shinetime China e dalla sua società collegata nell'Unione. La Commissione ha inoltre ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di uno Stato membro, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. |
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(21) |
I risultati indicati nei considerando da 22 a 25 illustrano i problemi constatati per la Shinetime China e la sua società collegata nell'Unione, che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per detto produttore esportatore. |
D. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO
a) Vendite della Shinetime China
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(22) |
Gli elementi di prova forniti e le informazioni pubbliche disponibili dimostrano che un importatore dell'Unione presumibilmente non collegato ha condiviso, almeno per un certo periodo, lo stesso indirizzo con la Shinetime Europe. Tale importatore aveva rilasciato due fatture di rivendita per una transazione di moduli solari al suo cliente finale: una fattura per la quale è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione e un'altra per cui tale prezzo non è stato rispettato. I numeri delle fatture, il volume dei moduli e i codici dei prodotti della società erano identici. Il pagamento del cliente finale è stato effettuato alla Shinetime China per questa transazione e corrispondeva al valore della fattura per cui non era stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. Tale prassi è stata seguita in almeno un caso. |
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(23) |
Gli elementi di prova forniti dimostrano inoltre l'esistenza di un'altra forma di elusione dell'impegno. La Shinetime China ha rilasciato una fattura pro forma per un importo inferiore al prezzo minimo all'importazione a un cliente non collegato nell'Unione. Tale cliente si era impegnato a pagare l'importo inferiore al prezzo minimo all'importazione sul conto della Shinetime China a Hong Kong. |
b) Vendite della Shinetime Europe
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(24) |
Gli elementi di prova forniti dimostrano che anche la Shinetime Europe aveva rilasciato due fatture di rivendita per una transazione di moduli solari al primo cliente non collegato nell'Unione: una fattura per la quale è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione e un'altra per cui tale prezzo non è stato rispettato. I numeri delle fatture, il volume dei moduli e i codici dei prodotti della società erano identici. Il pagamento effettuato dal primo cliente non collegato nell'Unione alla Shinetime Europe per questa transazione corrispondeva al valore della fattura per cui non era stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. |
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(25) |
Inoltre, per il periodo in cui è avvenuta la transazione di cui al considerando 24, la Shinetime Europe non ha presentato alla Commissione una relazione trimestrale sulle vendite. |
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(26) |
La Commissione ha valutato gli elementi di prova forniti e la mancata presentazione della relazione e ha concluso che si sono verificate violazioni dell'impegno assunto. |
E. ANNULLAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA ALL'IMPEGNO
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(27) |
Gli elementi di prova forniti dimostrano che la fattura di rivendita di cui al considerando 24 è collegata alla seguente transazione:
Pertanto, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tale fattura è dichiarata nulla. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) quando entra in vigore la revoca dell'impegno nei confronti della Shinetime China e della sua società collegata nell'Unione. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza. In questo contesto, la Commissione ricorda che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo e gli eventuali sgravi. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione. |
F. VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME
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(28) |
L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporta automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In un caso del genere, la Commissione deve valutare l'impatto di quella particolare violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME. |
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(29) |
Di conseguenza la Commissione ha valutato le ripercussioni delle violazioni commesse dalla Shinetime China e dalla sua società collegata nell'Unione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME. |
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(30) |
La responsabilità delle violazioni è da attribuire esclusivamente al produttore esportatore in questione; il monitoraggio non ha rilevato finora violazioni sistematiche da parte di un numero considerevole di produttori esportatori o della CCCME. |
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(31) |
La Commissione conclude quindi che il funzionamento globale dell'impegno non risulta compromesso e che attualmente non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME. |
G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI
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(32) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni, in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. La Shinetime China ha presentato osservazioni per conto delle società Shinetime China e Shinetime Europe ed è stata sentita. |
Autenticità delle fatture emesse da Shinetime China e Shinetime Europe
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(33) |
La Shinetime China ha contestato l'assunto che la Shinetime China e la Shinetime Europe abbiano emesso fatture commerciali e fatture di rivendita per le quali non è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. La Shinetime China ha spiegato che il loro regolamento interno prevede che tutte le fatture ufficiali siano firmate e sigillate. In mancanza di una firma e di un sigillo sulle fatture di cui ai considerando 23 e 24, la Shinetime China non poteva rintracciare tali fatture nel suo sistema. La Shinetime China ha confermato solo l'emissione di una fattura di rivendita per la quale il prezzo minimo all'importazione è stato rispettato. |
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(34) |
La Commissione respinge tale argomentazione. La Commissione non ha messo in dubbio che le fatture di cui ai considerando suddetti non fossero fatture ufficiali della Shinetime China e fatture di rivendita ufficiali della Shinetime Europe. |
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(35) |
L'affermazione della Shinetime China sull'autenticità di tali fatture non è comunque rilevante. La Commissione ha constatato che un cliente non collegato nell'Unione si è impegnato a versare alla Shinetime China un importo inferiore al prezzo minimo all'importazione per la transazione di cui al considerando 23. La Commissione ha basato questa conclusione su una corrispondenza che la Shinetime China ha asserito di non essere in grado di confutare a causa della partenza del personale interessato. La Commissione ritiene che la semplice dichiarazione della Shinetime China che la corrispondenza pertinente e la fattura in questione non siano rintracciabili nel suo sistema o che la società non disponga di un conto a Hong Kong non sia sufficiente per cambiare la suddetta conclusione. |
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(36) |
Inoltre, la Commissione ha anche provato che il pagamento effettuato dal primo cliente non collegato nell'Unione alla Shinetime Europe per la transazione di cui al considerando 24 corrispondeva al valore della fattura di rivendita per la quale non era stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. Pertanto, anche se la Shinetime China ha sostenuto che la fattura di rivendita emessa per un importo inferiore al prezzo minimo all'importazione non fosse autentica, la transazione finanziaria sottostante (ad esempio l'importo effettivamente ricevuto dall'acquirente dopo gli eventuali adeguamenti per le note di credito/debito ecc.) non corrispondeva al valore nominale della fattura commerciale di rivendita risultata come fattura di rivendita ufficiale della Shinetime Europe. La argomentazioni della Shinetime China riguardanti il pagamento della fattura sono trattate nei considerando da 41 a 48. |
Vendite al di sotto del prezzo minimo all'importazione effettuate dalla Shinetime China
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(37) |
La Shinetime China ha sostenuto che il pagamento ricevuto dall'importatore presumibilmente non collegato di cui al considerando 22 fosse solo un pagamento anticipato. A sostegno di quest'affermazione essa ha presentato la documentazione relativa all'esportazione e un estratto del registro dei clienti relativo all'importatore presumibilmente non collegato. |
|
(38) |
La Commissione respinge tale argomentazione. Le prove fornite dalle autorità doganali nazionali dimostrano che il cliente finale nell'Unione ha pagato direttamente alla Shinetime China la fattura di rivendita emessa dall'importatore presumibilmente non collegato di cui al considerando 22. Tale pagamento (inferiore al prezzo minimo all'importazione) effettuato alla Shinetime China faceva riferimento al numero della fattura di rivendita emessa dall'importatore presumibilmente non collegato. |
|
(39) |
Un estratto del registro dei clienti, senza alcun ulteriore elemento di prova che permetta di associare il pagamento ricevuto dall'importatore presumibilmente non collegato alla transazione del cliente finale nell'Unione, non è rilevante e quindi non consente di confutare gli elementi di prova comunicati alla Shinetime China. Anche l'argomentazione relativa all'eventuale pagamento anticipato effettuato dall'importatore presumibilmente non collegato non è rilevante a tale riguardo. |
|
(40) |
La Commissione conferma quindi la conclusione che la Shinetime China ha violato l'impegno vendendo merci al di sotto del prezzo minimo all'importazione tramite un importatore presumibilmente non collegato nell'Unione. |
Vendite al di sotto del prezzo minimo all'importazione effettuate dalla Shinetime Europe
|
(41) |
La Shinetime China ha sostenuto che la documentazione relativa alla transazione di cui al considerando 24 fosse conforme agli obblighi previsti dall'impegno e che il prezzo minimo all'importazione fosse stato rispettato. Essa ha presentato la documentazione relativa all'esportazione e la dichiarazione doganale. |
|
(42) |
La Commissione respinge tale argomentazione. Il presunto rispetto del prezzo minimo all'importazione in base a tale documentazione non è rilevante per valutare se l'operazione di pagamento correlata confermi l'effettivo rispetto del prezzo minimo all'importazione. |
|
(43) |
La Shinetime China ha sostenuto inoltre che il pagamento alla Shinetime Europe fosse solo un pagamento parziale. Il saldo, che comprendeva gli interessi di mora, sarebbe stato versato alla Shinetime China dopo dieci mesi a causa della cessazione dell'attività commerciale della Shinetime Europe. La Shinetime China ha presentato la conferma di pagamento correlata a sostegno della sua argomentazione relativa al pagamento parziale. |
|
(44) |
La Commissione non può accettare tale argomentazione per i motivi seguenti. |
|
(45) |
In primo luogo la condizione di pagamento indicata nella fattura di rivendita correlata era chiaramente un pagamento anticipato del 100 %. Inoltre, il pagamento del cliente non collegato nell'Unione non conteneva alcun riferimento a un pagamento anticipato. Conteneva invece un riferimento alla fattura di rivendita e corrispondeva al valore della fattura di rivendita per la quale non è stato rispettato il prezzo minimo all'importazione. |
|
(46) |
In secondo luogo, l'avviso di consegna presentato dalla Shinetime China lascia ritenere che i moduli solari sono stati effettivamente consegnati al cliente non collegato nell'Unione nonostante il mancato rispetto dei termini di pagamento. Il pagamento del saldo non è stato richiesto per quasi dieci mesi successivi alla consegna. |
|
(47) |
In terzo luogo, la Shinetime China non ha fornito nessun altro elemento di prova (per esempio un accordo con il cliente sul presunto pagamento parziale o una nota di addebito per gli interessi di mora) a sostegno della sua affermazione relativa al presunto pagamento parziale e agli interessi di mora, a parte la conferma del pagamento di tali importi. |
|
(48) |
Infine, nessuna delle presunte richieste di pagamento, fra cui la richiesta di interessi di mora, è stata comunicata alla Commissione. |
|
(49) |
La Commissione ritiene quindi che le argomentazioni della Shinetime China siano infondate e conferma la sua conclusione che la Shinetime Europe ha violato l'impegno effettuando vendite al di sotto del prezzo minimo all'importazione a un cliente non collegato nell'Unione. |
Omessa comunicazione
|
(50) |
La Shinetime China ha sostenuto che la Shinetime Europe ha presentato in ritardo la relazione trimestrale pertinente sulle vendite. Essa ha ammesso inoltre che la transazione di cui al considerando 24 non è stata comunicata alla Commissione. |
|
(51) |
A parte il fatto che la Shinetime China non ha rispettato l'obbligo di informare la Commissione della cessazione dell'attività commerciale della Shinetime Europe, la Commissione sottolinea che l'obbligo di comunicazione comprende tutte le transazioni di un dato trimestre di calendario. La Shinetime Europe ha omesso di comunicare la transazione di cui al considerando 24, avvenuta in un trimestre precedente la cessazione dell'attività commerciale. La Commissione conferma quindi la sua conclusione che la Shinetime Europe ha violato l'obbligo di comunicazione previsto dall'impegno. |
|
(52) |
La Shinetime China ha anche sostenuto che la presentazione tardiva della relazione trimestrale non sarebbe sufficiente ad invalidare la transazione di cui al considerando 24. |
|
(53) |
La Commissione sottolinea che i motivi che hanno portato a invalidare la specifica transazione sono spiegati nei considerando 24 e 27. La presentazione tardiva della relazione trimestrale sulle vendite e soprattutto il fatto che la transazione in questione non sia stata comunicata costituiscono violazioni dell'obbligo di comunicazione previsto dall'impegno. Sebbene tali violazioni costituiscano ragioni sufficienti per la revoca dell'impegno della Shinetime China, esse non sono prese in considerazione nella valutazione concernente l'annullamento della specifica transazione. |
H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI
|
(54) |
In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, nonché ai termini dell'impegno, la Commissione ha concluso pertanto che l'accettazione dell'impegno per la Shinetime China e la sua società collegata nell'Unione debba essere revocata. |
|
(55) |
Di conseguenza, conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato dalla società Shinetime China (codice addizionale TARIC B919) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
|
(56) |
A titolo informativo, la tabella dell'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'accettazione dell'impegno per la società Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate con il codice addizionale TARIC B919, è revocata.
Articolo 2
La fattura commerciale n. XTSSG1501-004-CI, rilasciata il 16 gennaio 2015 dalla Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd alla società Shinetime Solar GmbH, è dichiarata nulla. Le autorità doganali nazionali sono invitate a riscuotere l'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(3) GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.
(4) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.
(5) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.
(6) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
(7) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
(8) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.
(9) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.
(10) GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.
(11) GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.
(12) GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.
(13) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.
(14) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.
(15) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.
(16) GU L 23 del 29.1.2016, pag. 23.
(17) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.
ALLEGATO
Elenco delle società
|
Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
|
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
|
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd |
B799 |
|
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
|
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B802 |
|
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
|
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
|
Xìan SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
|
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
|
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
|
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
|
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
|
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
|
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd |
B813 |
|
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
|
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
|
Delsolar (Wujiang) Ltd |
B792 |
|
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
|
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD |
B817 |
|
Era Solar Co. Ltd |
B818 |
|
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
|
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
|
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED |
B850 |
|
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
|
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
|
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
|
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
|
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
|
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
|
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd |
B830 |
|
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
|
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
|
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
|
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
|
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
|
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
B836 |
|
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
|
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
|
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
|
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
|
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
|
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
|
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd |
B842 |
|
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
|
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd |
B794 |
|
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD |
B845 |
|
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
|
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
|
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
|
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
|
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
|
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
|
MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD |
B852 |
|
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
|
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
|
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd |
B856 |
|
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd |
B857 |
|
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
|
Ningbo Osda Solar Co. Ltd |
B859 |
|
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd |
B860 |
|
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
|
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
|
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd |
B863 |
|
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
|
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
|
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd |
B866 |
|
RISEN ENERGY CO. LTD |
B868 |
|
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD |
B869 |
|
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
|
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd |
B871 |
|
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd |
B872 |
|
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
|
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
|
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd |
B875 |
|
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
|
Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd |
B878 |
|
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd |
B880 |
|
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
|
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
|
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
|
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
|
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
|
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
|
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
|
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
|
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
|
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd |
B890 |
|
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
|
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
|
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd |
B796 |
|
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd |
B893 |
|
Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
|
Xìan LONGi Silicon Materials Corp. Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd |
B897 |
|
Years Solar Co. Ltd |
B898 |
|
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd |
B797 |
|
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd |
B899 |
|
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd |
B900 |
|
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
|
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
|
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
|
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
|
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
|
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
|
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
|
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
|
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
|
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
|
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd |
B914 |
|
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
|
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
|
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
|
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD |
B918 |
|
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |
|
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd |
B922 |
|
29.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1046 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2016
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1),(«il regolamento di base») in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
|
(1) |
In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») con il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio (2) («le misure iniziali»). |
|
(2) |
Le misure iniziali hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 64,3 %. |
|
(3) |
Nel 2012 e nel 2013, in seguito a due inchieste antielusione, le misure iniziali sono state dapprima estese alle importazioni di cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia (3) e in un secondo momento alle importazioni dalla RPC di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm (4). Il 30 ottobre 2015, in seguito a una terza inchiesta antielusione, le misure sono state estese ai cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm (5). |
2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
|
(4) |
Successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
|
(5) |
La domanda è stata presentata da Plansee SE («il richiedente»), il principale produttore dell'Unione di cavi di molibdeno, che rappresenta il 90 % della produzione totale dell'Unione. |
|
(6) |
La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
|
(7) |
Il 12 giugno 2015 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, al fine di determinare se la scadenza delle misure potesse comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio e ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7) («l'avviso di apertura»). |
3. Parti interessate
|
(8) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi, invitandoli a partecipare. |
|
(9) |
A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura del riesame e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
3.1. Campionamento
|
(10) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. |
a) Campionamento degli importatori
|
(11) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
|
(12) |
Nessun importatore si è manifestato per fornire le informazioni richieste nell'avviso di apertura. |
b) Campionamento dei produttori esportatori della RPC
|
(13) |
In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento. |
|
(14) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
|
(15) |
Solo una società della RPC ha trasmesso il 29 giugno 2015 un questionario compilato. Dalle informazioni fornite è risultato tuttavia che tale società non aveva effettuato alcuna esportazione nell'Unione del prodotto in esame, quale definito al considerando 23, ma solamente altri tipi di cavi di molibdeno con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm. Il 25 agosto 2015 detta società è stata invitata a presentare osservazioni o informazioni nel contesto del riesame in previsione della scadenza, ma tale invito è rimasto senza risposta. In quella fase dell'inchiesta, inoltre, la società in questione era coinvolta nell'inchiesta antielusione che ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2015/1952. Sulla base di questi elementi la Commissione ha ritenuto che tale società non dovesse far parte del campione. |
|
(16) |
Poiché nessun altro produttore esportatore cinese si è manifestato, non è stato necessario ricorrere al campionamento. |
3.2. Questionari e visite di verifica
|
(17) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. |
|
(18) |
La Commissione ha inviato questionari a due produttori dell'Unione noti. Un produttore dell'Unione (Plansee SE), che rappresenta circa il 90 % del totale delle vendite dell'industria dell'Unione, ha risposto al questionario. L'11 maggio 2015 l'altro produttore dell'Unione ha espresso il desiderio di non prendere posizione in merito all'inchiesta e non ha compilato il questionario che ha ricevuto il 12 giugno 2015. |
|
(19) |
Ai produttori esportatori cinesi non sono stati inviati questionari perché, come spiegato nei considerando da 13 a 16, nessuno di essi si è manifestato. |
|
(20) |
La Commissione ha inviato questionari a nove utilizzatori che si sono manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta e ha ricevuto cinque risposte dagli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame. |
|
(21) |
Una visita di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base è stata effettuata presso la sede del produttore dell'Unione Plansee SE in Austria. |
4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
|
(22) |
L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»). |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
|
(23) |
Il prodotto in esame è rappresentato dai cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00. |
2. Prodotto simile
|
(24) |
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché gli stessi utilizzi di base:
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|
(25) |
La Commissione ha concluso che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
1. Osservazioni preliminari
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(26) |
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping. |
|
(27) |
Come precisato al considerando 16, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato alla presente inchiesta ed è stato pertanto necessario basarsi sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
|
(28) |
A tale proposito le autorità cinesi sono state debitamente informate del fatto che, in conseguenza della mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione poteva applicare l'articolo 18 del regolamento di base riguardo alle conclusioni per quanto attiene alla RPC. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo. |
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(29) |
Di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping illustrate in appresso sono state raggiunte in base ai dati disponibili. Sono stati presi in considerazione a tal fine la domanda di riesame in previsione della scadenza, le statistiche di Eurostat, i dati rilevati dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») e i dati raccolti in occasione delle precedenti inchieste (cfr. considerando 3) per lo stesso prodotto in esame. Sono state altresì esaminate le informazioni della banca dati cinese delle statistiche sulle esportazioni. Tuttavia, essendo emerso da tale analisi che la struttura di codifica del prodotto in esame non era sufficientemente precisa per fornire informazioni utili, questa fonte di informazioni non ha potuto essere utilizzata. |
2. Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame
2.1. Paese di riferimento
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(30) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»). |
|
(31) |
Nell'inchiesta iniziale sono stati utilizzati come paese di riferimento gli Stati Uniti d'America. Nell'avviso di apertura della presente inchiesta la Commissione ha proposto di utilizzare l'India come paese di riferimento, perché il produttore americano ha cessato la produzione di cavi di molibdeno dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. La Commissione ha invitato le parti a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa scelta, ma nessuna di esse è intervenuta. |
|
(32) |
La Commissione ha cercato di raccogliere informazioni sui produttori di cavi di molibdeno di altri potenziali paesi di riferimento e ha contattato l'India, il Giappone, il Messico, l'Ucraina e gli Stati Uniti, invitando tutti i produttori noti di cavi di molibdeno di questi paesi a fornire le informazioni necessarie. |
|
(33) |
Nessuna delle società contattate in tali paesi ha accettato di collaborare all'inchiesta. Inoltre, non vi sono indicazioni di altri paesi in cui potrebbero essere fabbricati cavi di molibdeno. La Commissione ha dovuto pertanto ricorrere al mercato dell'Unione come unica opzione possibile per determinare il valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
2.2. Valore normale
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(34) |
I dati relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione ricevuti dai due produttori dell'Unione sono stati utilizzati come base per la determinazione del valore normale applicabile ai produttori esportatori della RPC. |
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(35) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se durante il periodo dell'inchiesta di riesame il volume complessivo delle vendite dell'industria dell'Unione del prodotto simile sul mercato interno fosse rappresentativo. Tali vendite sarebbero state considerate rappresentative se il volume totale delle vendite ad acquirenti indipendenti avesse rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione cinesi del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In base a tali elementi le vendite del prodotto simile dell'industria dell'Unione sul mercato interno erano rappresentative. |
|
(36) |
L'inchiesta ha accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione è stata remunerativa durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che poteva quindi essere considerata come relativa a vendite realizzate nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
|
(37) |
Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno sono state remunerative nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame e realizzate in quantità rappresentative. Il valore normale è stato pertanto basato sui prezzi di vendita del prodotto simile praticati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione. |
2.3. Prezzo all'esportazione
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(38) |
Come menzionato al considerando 27, a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, ossia prendendo in considerazione i valori tratti dalla «banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6» e sottoposti a un controllo incrociato con le informazioni fornite nella domanda e con le statistiche di Eurostat. |
2.4. Confronto
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(39) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi non è stato possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla RPC. Non è stato pertanto possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati rettificati per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Sono state apportate rettifiche in merito a costi di trasporto (nolo marittimo e interno), costi di assicurazione e diritti di sdoganamento, in base a informazioni raccolte nell'inchiesta iniziale. |
2.5. Margine di dumping
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(40) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con la media ponderata dei prezzi all'esportazione determinata secondo le modalità sopra esposte, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
|
(41) |
Sulla base di tali elementi il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 49,6 %. |
3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure
|
(42) |
Alla luce delle conclusioni sull'esistenza di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha valutato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata nella RPC, la politica di esportazione cinese verso altri paesi terzi e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione. |
3.1. Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata nella RPC
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(43) |
In assenza di informazioni pubblicamente disponibili e a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata nella RPC sono state determinate in base a stime fornite dal richiedente nella sua domanda e in base alla sua conoscenza del mercato. Tali stime hanno potuto essere sottoposte a un controllo incrociato con i dati raccolti durante l'inchiesta iniziale e l'inchiesta antielusione chiusa nell'ottobre 2015 menzionata al considerando 3, ed è stata raggiunta la conclusione che si tratta di stime ragionevoli. |
|
(44) |
In base a tali elementi, durante il periodo dell'inchiesta di riesame la capacità di produzione era di circa 3 400 tonnellate, la produzione effettiva di circa 750 tonnellate, mentre la capacità produttiva inutilizzata era pari a circa 2 650 tonnellate. La capacità produttiva inutilizzata stimata superava di parecchie volte i consumi dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A causa dell'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione, come descritto nei considerando 48 e 50, è probabile che gran parte di tale capacità produttiva inutilizzata possa essere impiegata per la produzione a fini di esportazione verso l'Unione. |
|
(45) |
La rilevante capacità produttiva inutilizzata stimata della RPC fa ritenere che i produttori cinesi siano potenzialmente in grado di incrementare notevolmente le loro esportazioni. Il consumo di cavi di molibdeno dipende in larga misura dalla produzione di cambi di velocità manuali per l'industria delle automobili e dei veicoli pesanti. Se è vero che nella prospettiva di un'espansione del settore automobilistico della RPC il consumo di cavi di molibdeno nel mercato interno cinese potrebbe aumentare, ciò non toglie che la capacità produttiva inutilizzata di tale paese supera di gran lunga i consumi dell'Unione. Pertanto, anche nell'ipotesi di un aumento dei consumi interni nella RPC, è probabile che le capacità produttive inutilizzate rimangano ancora significative, con grandi potenzialità di esportazione. Inoltre, il potenziale aumento della domanda in altri mercati automobilistici importanti come gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea e l'America meridionale è piuttosto limitato, in quanto l'industria automobilistica in tali paesi si sta orientando principalmente verso l'impiego di cambi automatici che non utilizzano cavi di molibdeno. |
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(46) |
Se le misure venissero a scadere nell'Unione, data l'ampia capacità produttiva inutilizzata nella RPC a fronte di una domanda limitata del prodotto in altri grandi mercati di paesi terzi nonché il fatto che, probabilmente, gran parte di questa capacità inutilizzata non sarà assorbita dai consumi sul mercato interno cinese, gli esportatori cinesi sarebbero pertanto fortemente incentivati a riorientare le loro esportazioni verso il mercato dell'Unione. |
3.2. Politica di esportazione cinese verso altri paesi terzi
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(47) |
Non sono pubblicamente disponibili informazioni sui prezzi medi delle esportazioni cinesi verso i mercati dei paesi terzi. Il richiedente ha fornito dati su due quotazioni dei prezzi all'esportazione cinesi verso mercati di paesi terzi per un quantitativo totale di 20 tonnellate, corrispondenti a circa il 6 % dei consumi dell'Unione. Tali dati mostrano livelli di prezzo inferiori all'attuale livello dei prezzi nell'Unione. La società cinese di cui al considerando 15 ha riferito inoltre nel modulo per il campionamento di aver venduto alla Corea del Sud un quantitativo trascurabile di cavi di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm, a un prezzo più basso rispetto all'attuale livello dei prezzi nell'Unione. |
3.3. Attrattiva del mercato dell'Unione
|
(48) |
È emerso dall'inchiesta che, tenendo conto delle pratiche di elusione accertate in passato di cui al considerando 3, i produttori esportatori cinesi sono riusciti a incrementare la loro già consistente quota di mercato e i volumi esportati sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame rispettivamente del 7 % e del 9 %, come indicato nella tabella 2. La quota di mercato cinese era compresa tra il 15 % e il 35 % durante tutto il periodo in esame. |
|
(49) |
Le precedenti pratiche di elusione, l'aumento della quota di mercato durante il periodo in esame e la sua entità sono chiari segnali del fatto che il mercato dell'Unione rimane attrattivo per gli esportatori cinesi. |
|
(50) |
In base alle informazioni fornite dal richiedente, i prezzi delle esportazioni cinesi verso il mercato dell'Unione sono più elevati dei prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi. Ciò evidenzia l'attrattiva del mercato UE in termini di livelli di prezzo in quanto le esportazioni verso l'Unione genererebbero maggiori profitti. Come spiegato al considerando 45, date le differenze tecniche del settore automobilistico in altri grandi mercati di fabbricazione di automobili, le esportazioni di cavi di molibdeno sono limitate ai mercati nei quali l'industria automobilistica usa cambi di velocità manuali e il mercato dell'Unione è uno dei maggiori fra questi. Il mercato dell'Unione rimane infatti il mercato più importante per i cavi di molibdeno dato che la sua grande industria di fabbricazione di automobili e veicoli pesanti continua a utilizzare cambi di velocità manuali. |
3.4. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping
|
(51) |
In conclusione, l'elevata capacità produttiva inutilizzata disponibile secondo le stime nella RPC, la conseguente capacità dei produttori esportatori cinesi di aumentare i volumi di produzione e le vendite dirette verso l'Unione e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione fanno ritenere che l'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente un aumento significativo delle esportazioni verso l'Unione. In considerazione del margine di dumping constatato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, è anche probabile che le future esportazioni siano effettuate a prezzi che implicano un considerevole dumping. È stato pertanto concluso che qualora le misure antidumping in vigore venissero lasciate scadere il rischio di persistenza del dumping sarebbe elevato. |
D. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
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(52) |
L'industria dell'Unione non ha subito cambiamenti strutturali sostanziali rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato nell'Unione da due produttori noti. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
2. Consumi dell'Unione
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(53) |
La Commissione ha determinato i consumi dell'Unione sommando i) i volumi delle vendite sul mercato dell'Unione dei due produttori dell'Unione e ii) il volume complessivo delle importazioni. Il volume totale delle importazioni dalla RPC è stato calcolato sommando i volumi delle importazioni tratti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e i volumi di cavi di molibdeno oggetto di elusione rilevati nell'ultima inchiesta antielusione, poiché il regolamento (UE) 2015/1952 aggrega i dati delle due precedenti inchieste antielusione di cui al considerando 3 ed è basato pertanto sul set di dati più completo. Durante il periodo in esame non vi sono state importazioni da altri paesi terzi. |
|
(54) |
Dal momento che l'industria dell'Unione è costituita da due soli produttori, per motivi di riservatezza i dati hanno dovuto essere presentati sotto forma di indici o espressi come intervalli di valori. |
|
(55) |
Alla luce di quanto precede, i consumi dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumi dell'Unione (valori indicizzati)
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|||||||||||||||||
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(56) |
Durante il periodo in esame i consumi dell'Unione sono rimasti pressoché inalterati, con un aumento di appena il 2 %. Più in dettaglio, essi sono dapprima aumentati del 4 % fino al 2013 per poi calare lievemente del 2 % tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame. |
|
(57) |
La relativa stabilità dei consumi dell'Unione di cavi di molibdeno si spiega principalmente con l'andamento dell'industria automobilistica nel periodo in esame, che non ha subito variazioni nel corso dello stesso periodo. |
3. Importazioni dal paese interessato
3.1. Volumi e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
Tabella 2
Volumi delle importazioni e quota di mercato (valori indicizzati)
|
Paese |
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2012 |
2013 |
2014 |
Periodo dell'inchiesta di riesame |
||
|
RPC |
Volumi delle importazioni Indice (2012 = 100) |
100 |
75 |
99 |
109 |
||
|
Quota di mercato Indice (2012 = 100) |
100 |
72 |
97 |
107 |
|||
|
|||||||
|
(58) |
Come spiegato nel considerando 53, i volumi delle importazioni dalla RPC sono stati calcolati sommando i volumi delle importazioni tratti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e i volumi delle importazioni di cavi di molibdeno oggetto di elusione rilevati nell'ultima inchiesta antielusione. Poiché questi ultimi hanno dovuto essere trattati come informazioni riservate (8), i dati della tabella 2 sono espressi sotto forma di indici. |
|
(59) |
In base a tali dati, le importazioni in termini di volume sono aumentate del 9 % durante il periodo in esame. Esse sono diminuite significativamente nel 2013 (del 25 %) e da allora sono in costante aumento (del 46 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013). |
|
(60) |
I volumi delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame sono aumentati in misura superiore ai consumi dell'Unione. Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi del 7 % durante il periodo in esame. La quota di mercato ha registrato tendenze analoghe a quelle dei volumi delle importazioni. Più specificamente, la quota di mercato è diminuita del 28 % nel 2013 ed è aumentata del 46 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013, in linea con il calo dei volumi delle importazioni nel 2013 e il loro aumento nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
|
(61) |
La diminuzione sia dei volumi delle importazioni sia della quota di mercato nel 2013 è stata la conseguenza dell'apertura di un'inchiesta antielusione che ha portato all'estensione dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di molibdeno alle importazioni dalla RPC di un prodotto leggermente modificato (cfr. considerando 3 e nota 3). |
|
(62) |
La quota di mercato delle importazioni cinesi all'inizio del periodo in esame raggiungeva un livello elevato, compreso tra il 15 % e il 35 %. Come indicato al considerando 48, i produttori esportatori cinesi sono riusciti ad ampliare del 7 % la loro considerevole quota di mercato durante il periodo in esame, nonostante le misure in vigore, grazie soprattutto alle pratiche di elusione. |
3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato
|
(63) |
A causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, come spiegato nel considerando 38, i prezzi delle importazioni sono stati determinati sulla base delle informazioni della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e sono stati sottoposti a un controllo incrociato con le informazioni fornite nella domanda e con le statistiche di Eurostat. La tabella che segue fornisce un'indicazione dei prezzi medi delle importazioni dalla RPC: Tabella 3 Prezzi all'importazione (valori indicizzati) (*1)
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||||||||||||||||||
|
(64) |
Tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC è diminuito in modo costante, con un calo complessivo del 13 %. |
3.3. Sottoquotazione dei prezzi
|
(65) |
La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media dei prezzi di vendita di Plansee SE sul mercato dell'Unione, rettificati al livello franco fabbrica, con la media dei prezzi delle importazioni dal paese interessato praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione e stabiliti a livello cif (costo, assicurazione e nolo) in base ai dati tratti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, come specificato al considerando 38, dazi antidumping inclusi. |
|
(66) |
Come indicato al considerando 39, data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi non è stato possibile determinare i tipi di prodotto esportati dalla RPC nell'Unione. Non è stato pertanto possibile effettuare un confronto per tipo di prodotto. Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai prezzi medi, debitamente rettificati ove necessario, previa detrazione di riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato ipotetico dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
|
(67) |
Dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame non si è verificata alcuna sottoquotazione dei prezzi. Tuttavia, se si detrae il dazio antidumping in vigore pari al 64,3 %, il margine di sottoquotazione raggiungerebbe il 25,9 %. |
3.4. Importazioni da paesi terzi
|
(68) |
Come menzionato al considerando 53, non sono state effettuate importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC durante il periodo in esame. |
4. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.1. Osservazioni di carattere generale
|
(69) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici rilevanti per la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. |
|
(70) |
I dati di cui disponeva la Commissione ai fini della determinazione del pregiudizio erano differenti per gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Per gli indicatori macroeconomici, la Commissione ha potuto basarsi sulle risposte al questionario fornite da Plansee SE e, per quanto riguarda l'altro produttore noto dell'Unione, sui dati relativi a tale produttore forniti da Plansee SE nella sua domanda. Per gli indicatori microeconomici, la domanda non conteneva invece alcun dato in merito alla situazione del secondo produttore e, poiché tale produttore non ha compilato il questionario, la Commissione si è dovuta basare sui dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da Plansee SE. Poiché Plansee SE rappresenta circa il 90 % del totale delle vendite nell'Unione, la Commissione ha ritenuto che i suoi dati verificati sugli indicatori microeconomici riflettessero in modo equo la situazione dell'intera industria dell'Unione. |
|
(71) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volumi di vendita, quota di mercato, crescita, occupati, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
|
(72) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali. |
|
(73) |
I due insiemi di dati sono stati entrambi considerati rappresentativi della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
4.2. Indicatori macroeconomici
a) Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(74) |
Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno mostrato nel complesso il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione
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|||||||||||||||||||||||||
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(75) |
I volumi di produzione sono diminuiti di appena il 2 % durante il periodo in esame. Più in particolare, essi sono aumentati dapprima del 13 % fino al 2013 per poi calare costantemente di oltre il 13 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013. |
|
(76) |
La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è diminuita progressivamente durante il periodo in esame, con un calo complessivo del 2 %. |
|
(77) |
In conseguenza dell'aumento dei volumi di produzione e della lieve diminuzione della capacità produttiva nel 2013, l'utilizzo degli impianti è aumentato del 14 % nel 2013 rispetto al 2012. Dopo il 2013 l'utilizzo degli impianti è diminuito fino a raggiungere i livelli del 2012. Nel complesso, durante il periodo in esame l'utilizzo degli impianti è rimasto pertanto invariato. |
b) Volumi di vendita e quota di mercato
|
(78) |
I volumi delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 5 Volumi di vendita e quota di mercato dei produttori dell'Unione
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||||||||||||||||||||
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(79) |
Nel corso del periodo in esame le vendite complessive dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE sono rimaste stabili. Le vendite dell'industria dell'Unione sono aumentate del 13 % fino al 2013 per poi diminuire costantemente del 12 % fino a raggiungere nel periodo dell'inchiesta di riesame i livelli del 2012. L'aumento delle vendite dell'industria dell'Unione nel 2013 è da attribuire principalmente all'apertura di un'inchiesta antielusione che ha portato all'estensione dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di molibdeno alle importazioni dalla RPC di un prodotto leggermente modificato (cfr. considerando 3 e nota 3). Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata del 9 % nel 2013. In seguito essa è diminuita costantemente del 10 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013. Nel complesso, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 2 %. |
c) Crescita
|
(80) |
Mentre i consumi dell'Unione sono aumentati del 2 % durante il periodo in esame, i volumi di vendita dell'industria dell'Unione sono rimasti invariati, il che si è tradotto in una perdita di quota di mercato del 2 %. |
d) Occupati e produttività
|
(81) |
Nel periodo in esame gli occupati e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Occupati e produttività dei produttori dell'Unione
|
||||||||||||||||||||
|
(82) |
Nel periodo in esame gli occupati dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 12 %, mentre la produttività è aumentata dell'11 % nello stesso periodo. |
e) Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
|
(83) |
L'inchiesta ha accertato che le importazioni di cavi di molibdeno dalla RPC hanno continuato a essere effettuate sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping. Il margine di dumping accertato per la RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame era notevolmente superiore al livello minimo (cfr. considerando 41). Ciò ha coinciso con un aumento dei volumi delle importazioni dalla RPC e con una diminuzione dei prezzi all'importazione, con conseguente leggero aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi rispetto al 2012. Pur riuscendo a trarre profitto dalle misure antidumping in vigore e mantenere pertanto sostanzialmente inalterata la propria quota di mercato, l'industria dell'Unione ha tuttavia registrato una tendenza al ribasso. |
4.3. Indicatori microeconomici
a) Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
|
(84) |
Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita praticati dall'industria dell'Unione (Plansee SE) ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Prezzi medi di vendita nell'Unione e costo unitario
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||||||||||||||||||||
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(85) |
Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 6 % nel periodo in esame. Il calo dei prezzi è il risultato della diminuzione dei costi delle materie prime e delle iniziative adottate dal produttore dell'Unione per ridurre i costi. |
|
(86) |
Nel periodo in esame il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione è calato in misura ancora maggiore, del 16 %. Le riduzioni dei costi di produzione sono da attribuire soprattutto alla diminuzione dei costi delle materie prime, nonché alle citate iniziative adottate per abbattere i costi come la tutela contro le oscillazioni dei prezzi delle materie prime. |
b) Costo del lavoro
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(87) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Costo medio del lavoro per addetto
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|||||||||||||||
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(88) |
Il costo medio del lavoro per addetto è rimasto relativamente inalterato nel corso del periodo in esame, con un aumento marginale del 3 % durante tale periodo. In particolare, il costo medio del lavoro è aumentato del 6 % nel 2013, per poi diminuire del 2 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013. |
c) Scorte
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(89) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Scorte
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||||||||||||||||||||
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(90) |
Durante il periodo in esame le scorte rappresentavano soltanto una percentuale molto ridotta del totale della produzione. Questo fattore non è stato quindi ritenuto significativo ai fini della valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
d) Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali
|
(91) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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||||||||||||||||||||||||||||||
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(92) |
La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione come l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione espresso in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dell'industria dell'Unione è aumentata in misura considerevole durante il periodo in esame. Ha raggiunto il suo livello massimo nel 2013, per poi diminuire durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come spiegato nei considerando 85 e 86, tale aumento della redditività dell'industria dell'Unione è da attribuire principalmente alla diminuzione dei costi delle materie prime e a iniziative efficaci per abbattere i costi. |
|
(93) |
Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità del produttore dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, è triplicato durante il periodo in esame. Il notevole aumento del flusso di cassa si spiega principalmente con il forte aumento della redditività, come spiegato al considerando 92. |
|
(94) |
Gli investimenti sono aumentati notevolmente nel 2013, per azzerarsi poi negli anni successivi. In effetti, il produttore dell'Unione ha effettuato un considerevole investimento nel 2013 per sostituire attrezzature e macchinari, senza procedere a ulteriori investimenti negli anni successivi. |
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(95) |
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Durante il periodo in esame l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è aumentato. Più precisamente, è aumentato nel 2013 ed è poi leggermente diminuito del 16 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013. |
4.4. Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione
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(96) |
Indicatori quali la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito hanno registrato un miglioramento nel periodo in esame. Tale andamento è dovuto principalmente al calo dei costi delle materie prime e a iniziative efficaci per ridurre i costi. |
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(97) |
Per contro, alcuni dei principali indicatori del pregiudizio, quali produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti e volumi di vendita, sono rimasti relativamente invariati o hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In particolare i volumi di produzione, la capacità produttiva e la quota di mercato hanno registrato un leggero calo del 2 %. Durante il periodo in esame l'utilizzo degli impianti è aumentato di un lieve 1 %. I volumi delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione sono rimasti invariati. Gli occupati sono diminuiti del 12 %. |
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(98) |
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. Rischio di reiterazione del pregiudizio
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(99) |
Come indicato ai considerando 41 e 83 le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, come concluso al considerando 51, esiste un elevato rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. |
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(100) |
Non è stata riscontrata alcuna sottoquotazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ma, come illustrato al considerando 67, una volta detratto il dazio antidumping in vigore il margine di sottoquotazione è di circa il 26 %. Date queste premesse, è prevedibile che in caso di abrogazione dei dazi antidumping le importazioni cinesi saranno effettuate a prezzi significativamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Tenuto conto dell'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione, come descritto nei considerando 48 e 50, un aumento delle importazioni in dumping è probabile. Nel caso in cui queste nuove importazioni fossero effettuate a prezzi nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, ciò potrebbe esercitare una pressione al ribasso sui prezzi del mercato dell'Unione. I cavi di molibdeno sono un prodotto abbastanza omogeneo in termini di qualità. Il livello dei prezzi costituisce pertanto un fattore importante al momento di decidere se acquistare dai produttori dell'Unione o dai produttori esportatori cinesi. Il repentino calo delle importazioni cinesi in seguito all'apertura della seconda inchiesta antielusione nel 2013, come illustrato al considerando 79, indica inoltre che i clienti possono facilmente lasciare un fornitore per passare a un altro con un prezzo più competitivo (ossia dai produttori esportatori cinesi ai produttori dell'Unione). L'industria dell'Unione sarà quindi probabilmente costretta a ridurre i suoi prezzi di vendita a scapito della sua redditività o a mantenere i prezzi di vendita allo stesso livello, con la probabile conseguenza di perdere vendite e quote di mercato a vantaggio degli esportatori cinesi. In ultima analisi, ciò comporterebbe perdite e il mercato dell'Unione sarebbe dominato dalle importazioni cinesi. |
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(101) |
Come menzionato al considerando 44, la capacità produttiva inutilizzata della RPC è stata stimata in 2 650 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il che supera di varie volte i consumi dell'Unione nello stesso periodo. Pertanto, anche nel caso in cui una parte di tale capacità produttiva fosse utilizzata per far fronte a un possibile aumento dei consumi interni nella RPC, è possibile che una notevole capacità produttiva resti comunque disponibile per le esportazioni verso l'Unione. |
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(102) |
Alla luce di quanto precede e tenuto conto dell'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione come descritto nei considerando 48 e 50, è elevato il rischio che i produttori esportatori cinesi aumentino considerevolmente le loro esportazioni del prodotto in esame verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. |
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(103) |
In uno scenario di questo tipo l'industria dell'Unione è destinata a perdere volumi di vendita considerevoli e una quota di mercato rilevante. Ciò si tradurrebbe anche in una riduzione del tasso di utilizzo degli impianti e dei livelli di utile, fino a determinare perdite. La conseguenza è che il mercato dell'Unione sarà probabilmente dominato dalle importazioni dalla RPC. |
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(104) |
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che è elevato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. |
E. INTERESSE DELL'UNIONE
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(105) |
A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti gli interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
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(106) |
A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(107) |
Sulla base di tali elementi la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, esistessero validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore. |
1. Interesse dell'industria dell'Unione
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(108) |
L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione non ha subito un notevole pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
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(109) |
L'industria dell'Unione ha dimostrato di essere strutturalmente solida. Essa ha compiuto notevoli sforzi per razionalizzare il processo produttivo e per aumentare la propria competitività, il che ha comportato un aumento della produttività (dell'11 %), un calo della capacità produttiva (del 2 %) e una diminuzione dei costi di produzione (del 16 %). |
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(110) |
In caso di scadenza delle misure, il probabile afflusso di ingenti volumi di importazioni in dumping dalla RPC comprometterebbe la situazione dell'industria dell'Unione. Potrebbe causarle ulteriori perdite di quota di mercato e determinare il calo dei prezzi di vendita a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi, mentre la diminuzione del tasso di utilizzo degli impianti comporterebbe l'aumento dei costi medi dell'industria. Questo provocherebbe con ogni probabilità un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. |
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(111) |
Sulla base di tali elementi la Commissione ha concluso che la proroga delle misure antidumping in vigore sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. |
2. Interesse degli importatori/operatori commerciali
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(112) |
Come menzionato al considerando 12, nessuno degli importatori ha collaborato o si è manifestato nell'attuale inchiesta. Dagli elementi forniti da un importatore nel corso dell'inchiesta iniziale risultava tuttavia che l'impatto complessivo sul totale delle attività della società sarebbe stato limitato. Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa sugli importatori tale da non essere compensata dall'impatto positivo delle misure. |
3. Interesse degli utilizzatori
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(113) |
Dei nove utilizzatori che si sono manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta, cinque hanno risposto al questionario. L'ultima inchiesta antielusione conclusa nel 2015 e menzionata al considerando 3 ha accertato che una di queste cinque società ha partecipato a pratiche di elusione. Dalle risposte che la società ha fornito al questionario era evidente che essa non utilizzava il prodotto in esame, ma che importava dalla RPC cavi di molibdeno leggermente modificati che non rientrano nella descrizione del prodotto dell'avviso di apertura del presente riesame e solo dopo l'apertura dell'attuale inchiesta è stata riconosciuta la partecipazione a pratiche di elusione delle misure antidumping in vigore. Le sue risposte non sono state pertanto prese in considerazione ai fini dell'attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza. |
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(114) |
Nessuno dei quattro altri utilizzatori che hanno collaborato ha importato il prodotto in esame dalla RPC: essi hanno acquistato il prodotto simile dell'industria dell'Unione. Due di queste società sono società di rivestimento. La terza società è un fabbricante di automobili che produce cambi di velocità per le proprie autovetture. La quarta società è un produttore di componenti per automobili. I dati presentati da quest'ultima sono risultati tuttavia insufficienti e non hanno potuto essere utilizzati. Dall'inchiesta è emerso che tutti gli utilizzatori hanno registrato utili durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nessuno dei quattro utilizzatori ha addotto alcuna argomentazione contro il mantenimento delle misure in vigore. |
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(115) |
Sulla base di tali elementi e conformemente alle conclusioni formulate nell'inchiesta iniziale, è presumibile che il mantenimento delle misure non incida in modo particolarmente negativo sugli utilizzatori e non vi siano pertanto valide ragioni per concludere che la proroga delle misure antidumping in vigore sia contraria all'interesse dell'Unione. |
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(116) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni, una parte interessata ha sostenuto che, poiché il prezzo delle materie prime per i cavi di molibdeno è notevolmente diminuito durante il periodo in esame, tale diminuzione dovrebbe essere presa in considerazione in sede di calcolo del dazio antidumping in vigore. La stessa parte ha sostenuto inoltre che il mantenimento del dazio antidumping in vigore in un momento in cui il prezzo delle materie prime è diminuito in misura significativa costituisce un fattore di distorsione per gli utilizzatori dell'Unione che hanno un modello di business basato sui cavi di molibdeno cinesi. |
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(117) |
Va osservato, in primo luogo, che il prezzo delle materie prime dei cavi di molibdeno è stato debitamente preso in considerazione. Il forte calo del prezzo delle materie prime è stato riconosciuto come uno dei fattori determinanti della diminuzione dei costi di produzione (cfr. considerando 86) e dell'incremento della redditività (cfr. considerando 92) dell'industria dell'Unione. In secondo luogo, va rilevato che lo scopo della presente inchiesta era quello di valutare se il dazio antidumping in vigore dovesse essere abrogato o lasciato in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 5, e non di modificare il dazio antidumping. In terzo luogo, il dazio antidumping in vigore è destinato a garantire parità di condizioni tra i produttori esportatori cinesi e l'industria dell'Unione. Pur avendo un'incidenza sui costi e, di conseguenza, sulla politica dei prezzi dei produttori di cavi di molibdeno, l'andamento dei prezzi delle materie prime (sia l'aumento sia la diminuzione) non ha alcun impatto sul livello del dazio antidumping in quanto tale. Pertanto, come illustrato nel considerando 114, il calo dei prezzi delle materie prime non ha un effetto distorsivo sugli utilizzatori, i quali possono scegliere se acquistare dai produttori esportatori cinesi o dall'industria dell'Unione. Infine, come spiegato al considerando 114, è stato constatato che tutti gli utilizzatori hanno registrato utili durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
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(118) |
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC. |
F. MISURE ANTIDUMPING
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(119) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei dati di fatto fondamentali e delle considerazioni in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. Dopo tale comunicazione è stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. La Commissione ha opportunamente e debitamente tenuto conto delle comunicazioni e delle osservazioni. |
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(120) |
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della RPC, istituite con il regolamento (UE) n. 511/2010, dovrebbero essere mantenute. |
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(121) |
Di conseguenza, la proroga delle misure per il prodotto in esame originario della RPC dovrebbe essere mantenuta anche in primo luogo per le importazioni di cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia (9), in secondo luogo per le importazioni dalla RPC di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm (10), e in terzo luogo per i cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm. |
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(122) |
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codici TARIC 8102960011 e 8102960019).
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 64,3 %.
3. Salvo diverse disposizioni si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio, del 14 giugno 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio, del 9 gennaio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite dalla Svizzera (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 22).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 243 del 12.9.2013, pag. 2).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1952 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 100).
(6) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 371 del 18.10.2014, pag. 19).
(7) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU C 194 del 12.6.2015, pag. 4).
(8) Un unico produttore esportatore ha collaborato nel corso della precedente inchiesta antielusione. Per motivi di riservatezza tutti dati sensibili hanno dovuto essere pertanto espressi sotto forma di indici o come intervalli di valori.
(*1) Il prezzo medio non comprende i dazi antidumping in vigore.
(9) Cfr. nota 3.
(10) Cfr. nota 4.
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29.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1047 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2016
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, punti b) e d),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci. |
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(2) |
La decisione (UE) 2016/971 del Consiglio (2) prevede l'eliminazione o la riduzione dei dazi doganali per un certo numero di prodotti. Al fine di attuare le misure previste da tale decisione nella nomenclatura combinata, è necessario individuare i prodotti interessati mediante i codici NC. Quando un codice NC esistente comprende un gruppo di prodotti più ampio di quello interessato dall'eliminazione o riduzione dei dazi doganali, il trattamento di esenzione dai dazi o la riduzione dei dazi devono essere concessi solo ai prodotti elencati nella decisione. |
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(3) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
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(4) |
Poiché la decisione (UE) 2016/971 entra in vigore il 1o luglio 2016, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a partire dalla data di entrata in vigore della decisione. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA) (GU L 161 del 18.6.2016, pag. 2).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:
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a) |
alla parte prima, Titolo II, è aggiunto il seguente punto G: «G. Esenzione dai dazi dei «Circuiti integrati multicomponenti»:
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b) |
La parte seconda è modificata come segue:
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(1) Cartucce d'inchiostro (senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443 31, 8443 32 o 8443 39 e contenenti componenti meccanici o elettrici: esenzione
(3) Cartucce d'inchiostro (senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443 31, 8443 32 o 8443 39 e contenenti componenti meccanici o elettrici: esenzione
(5) Inchiostro solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443 31, 8443 32 o 8443 39: esenzione »
(7) Pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizzabili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con schermi tattili: 4,9 % »
(8) Cartucce di toner termoplastiche o elettrostatiche (senza parti mobili), da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339: esenzione »
(9) Copolimeri termoplastici di cristalli liquidi a base di poliestere aromatico: 4,9 »
(11) Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore: esenzione »
(13) Scatole, casse, casellari e oggetti simili, di materie plastiche, appositamente costruiti per il trasporto o l'imballaggio di dischi (wafer) a semiconduttore, maschere o reticoli: esenzione »
(15) Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore: esenzione »
(17) Dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto: esenzione »
(18) Ventilatori dei tipi usati esclusivamente o principalmente per raffreddare microprocessori, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione: esenzione »
(19) Scambiatori di calore di fluoropolimeri e con fori per i tubi di entrata e di uscita aventi un diametro interno non superiore a 3 cm: esenzione »
(21) Laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati: esenzione »
(23) Di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron: esenzione »
(25) Con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm: esenzione »
(29) parti dei seguenti apparecchi:
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— |
apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron: esenzione |
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— |
apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm: esenzione » |
(31) Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: esenzione »
(33) Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: esenzione
(35) Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: esenzione
(40) Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse macchine per pesare autoveicoli: esenzione
(43) Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: esenzione
(45) parti di apparecchi e strumenti per pesare che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse parti di macchine per pesare autoveicoli: esenzione »
(47) Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati: esenzione
(50) parti di apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati: esenzione »
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(E0013) |
(L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia (cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)» |
(51) Macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione: esenzione »
(54) parti ed accessori di macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine delle sottovoci 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 o 8461 50, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione: esenzione »
(140) parti di macchine della sottovoce 8475 21 00: esenzione »
(57) Macchine per cambiare in moneta spicciola: esenzione
(59) parti di macchine per cambiare in moneta spicciola: esenzione »
(61) Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: esenzione
(63) parti di macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: esenzione »
(70) Elettromagneti dei tipi usati esclusivamente o principalmente per gli apparecchi di diagnosi ad immagine a risonanza magnetica, diversi dagli elettromagneti della voce 9018: esenzione »
(72) Dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati: 1,7 % »
(75) Di altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati: 1,7 % »
(78) Saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: 2 % »
(80) Di saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: esenzione »
(90) Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): esenzione »
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(145a) |
Moduli e pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle sottovoci 8528 72 o 8528 73: 3 % |
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(145b) |
Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): esenzione» |
(83) Suonerie, cicalini, carillon di porte e simili: 2,2 %»
(87) Morsetti per batterie dei tipi usati per gli autoveicoli delle voci 8702, 8703, 8704 o 8711: 2,3 % »
(88) Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo: esenzione »
(89) Lampade fluorescenti a catodi freddi (CCFL) per la retroilluminazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto: 2 %»
(53) Macchine per la pulizia al plasma destinate a rimuovere i contaminanti organici dai campioni e portacampioni per microscopi elettronici: 2,8 %
(88) Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo: esenzione
(100) Macchine per la galvanoplastica e l'elettrolisi dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati: esenzione
(102) Articoli specificamente progettati per essere connessi ad apparecchi o strumenti telegrafici o telefonici o a reti telegrafiche o telefoniche: 2,8 %
(103) Amplificatori di microonde: 2,8 %
(104) Dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza per console per videogiochi: 2,8 %
(105) Registratori digitali di dati di volo: 2,8 %
(106) Lettore elettronico portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione di testi, immagini fisse o elementi audio: 2,8 %
(107) Apparecchio per l'elaborazione di segnali digitali in grado di connettersi a una rete con o senza filo per missaggio suono: 2,8 %
(108) Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini: esenzione »
(110) Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): esenzione »
(113) Satelliti per telecomunicazioni: 3,2 % »
(115) Di satelliti per telecomunicazioni: esenzione
|
(E0166) |
Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nell'Unione europea. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)].» |
(118) Di apparecchi e materiale di cui alle sottovoci 9010 50 00 o 9010 60 00: esenzione»
(120) Cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI: 3,5 %»
(122) Per cannocchiali con mirino di puntamento per armi o per periscopi: 4,7 % »
(125) parti ed accessori di apparecchi a raggi X: esenzione »
(127) Strumenti per la misura della resistenza: 2,1 % »
(130) Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): esenzione »
(133) Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini: esenzione »
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29.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/67 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1048 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
143,9 |
|
ZZ |
143,9 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
139,3 |
|
ZZ |
139,3 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
165,0 |
|
CL |
182,0 |
|
|
MA |
174,9 |
|
|
UY |
208,0 |
|
|
ZA |
166,6 |
|
|
ZZ |
179,3 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
128,2 |
|
BR |
91,1 |
|
|
CL |
133,7 |
|
|
CN |
75,7 |
|
|
NZ |
145,9 |
|
|
US |
161,9 |
|
|
ZA |
112,3 |
|
|
ZZ |
121,3 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
224,3 |
|
ZA |
254,4 |
|
|
ZZ |
239,4 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
356,0 |
|
ZZ |
356,0 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
164,4 |
|
ZZ |
164,4 |
|
|
0809 40 05 |
TR |
148,6 |
|
ZZ |
148,6 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
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29.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/69 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1049 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2016
che stabilisce il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute da Cipro nel 2013 per il finanziamento delle misure di emergenza per combattere la malattia di Newcastle
[notificata con il numero C(2016) 3857]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 84, paragrafo 2, l'articolo 121, paragrafo 1, e l'articolo 133, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (3) stabilisce le norme per il versamento di un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi urgenti per l'eradicazione di certe malattie animali, tra cui la malattia di Newcastle. L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce i documenti che lo Stato membro che richiede il contributo finanziario all'Unione deve presentare e i termini per la presentazione di tali documenti. |
|
(2) |
La decisione di esecuzione 2013/724/UE della Commissione (4) dispone la concessione di un contributo finanziario dell'Unione a Cipro a copertura dei costi sostenuti da tale Stato membro per combattere la malattia di Newcastle nel 2013 a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio (5). Una prima quota di 250 000,00 EUR è stata pertanto versata a tale Stato membro per i costi sostenuti nel 2013 nel quadro del contributo finanziario dell'Unione. La decisione di esecuzione 2013/724/UE dispone inoltre che l'importo del contributo finanziario dell'Unione sia fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura ivi indicata. |
|
(3) |
Il regolamento (UE) n. 652/2014 prevede il versamento di contributi finanziari agli Stati membri in tali circostanze. Prevede altresì l'adozione di atti di esecuzione per definire il livello di tali contributi finanziari. Tale regolamento ha abrogato inoltre la decisione 2009/470/CE e i riferimenti alla suddetta decisione si intendono fatti al regolamento (UE) n. 652/2014. |
|
(4) |
Mediante la decisione di esecuzione 2013/724/CE sono state soddisfatte le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare dell'articolo 84. |
|
(5) |
Il 13 febbraio 2014 Cipro ha presentato alla Commissione una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati macellati e distrutti. La domanda di rimborso ammonta a 355 361,23 EUR. |
|
(6) |
In base ai risultati dell'audit ex ante sul posto condotto dal servizio di audit competente, sono risultate inammissibili a un contributo finanziario dell'Unione le spese per un importo di 81 156,54 EUR. Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe quindi essere fissato a 274 204,69 EUR. Oltre alla quota già versata dovrebbe pertanto essere concessa la quota complementare finale di 24 204,69 EUR. |
|
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il contributo finanziario dell'Unione a copertura delle spese sostenute da Cipro nel 2013 per il finanziamento delle misure di emergenza per combattere la malattia di Newcastle è fissato a 274 204,69 EUR.
2. Il saldo del contributo finanziario dell'Unione da versare a Cipro è fissato a 24 204,69 EUR.
Articolo 2
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.
(2) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12).
(4) Decisione di esecuzione 2013/724/UE della Commissione, del 5 dicembre 2013, concernente un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi d'urgenza per combattere la malattia di Newcastle a Cipro nel 2013 (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 121).
(5) Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).
Rettifiche
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29.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/71 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 181 del 29 giugno 2013 )
Alla pagina 27, articolo 19, paragrafo 2:
anziché:
«2. Le autorità doganali possono prelevare campioni rappresentativi delle merci. Esse possono fornire o inviare tali campioni al destinatario della decisione, su richiesta del detentore ed esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità esclusiva del destinatario della decisione.»,
leggasi:
«2. Le autorità doganali possono prelevare campioni rappresentativi delle merci. Esse possono fornire o inviare tali campioni al destinatario della decisione, su richiesta di quest'ultimo e esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità esclusiva del destinatario della decisione.».