ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 168

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
25 giugno 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1024 della Commissione, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1025 della Commissione, del 24 giugno 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei gruppi di attrezzi delle sfogliare in determinate zone geografiche

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1026 della Commissione, del 24 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1027 della Commissione, del 24 giugno 2016, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009

11

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva delegata (UE) 2016/1028 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura in taluni dispositivi ( 1 )

13

 

*

Direttiva delegata (UE) 2016/1029 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa agli anodi di cadmio delle celle di Hersch di taluni sensori per la rilevazione dell'ossigeno utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali ( 1 )

15

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1030 della Commissione, del 23 giugno 2016, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Libano figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti territorio di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2016) 3778]  ( 1 )

17

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) ( GU L 341 del 24.12.2015 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1024 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 (2) della Commissione stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco sia sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3)

L'esperienza acquisita nel corso degli ultimi 6 anni ha dimostrato che è opportuno contemplare una riduzione della frequenza prevista dei riesami dell'allegato I a una frequenza semestrale, pur mantenendo la possibilità per la Commissione di rivedere l'elenco più spesso se necessario. Tale semplificazione dovrebbe migliorare l'efficienza, pur mantenendo le caratteristiche e gli obiettivi principali del regolamento. La riduzione della frequenza prevista dei riesami dell'allegato I a una frequenza semestrale dovrebbe portare a una corrispondente modifica della frequenza delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto inviare le relazioni ogni semestre.

(4)

La comparsa e la gravità dei recenti incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco.

(5)

In particolare, per le partite di nocciole provenienti dalla Georgia, le pertinenti fonti di informazione indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa a tali partite.

(6)

L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato con la soppressione delle voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato. Le voci dell'elenco riguardanti le uve secche dall'Afghanistan e le mandorle dall'Australia devono quindi essere soppresse.

(7)

Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'elenco di cui all'allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente.»;

2)

all'articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La relazione è presentata semestralmente, entro la fine del mese successivo a ogni semestre.»;

3)

l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

10

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari (2)  (3)

50

ex 0710 22 00

10

Melanzane

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Sedano da taglio (Apium graveolens)

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 40 00

20

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari (2)  (4)

50

Brassica oleracea

(altri prodotti commestibili del genere Brassica, «broccoli cinesi») (5)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0704 90 90

40

Cina (CN)

Residui di antiparassitari (2)

50

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Cina (CN)

Residui di antiparassitari (2)  (6)

10

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

10

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari (2)  (7)

20

ex 0710 22 00

10

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ;

 

0710 80 51

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Fragole

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0810 10 00

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (2)  (8)

10

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ;

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (2)  (9)

10

0710 80 51

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Nocciole con guscio

0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatossine

20

Nocciole sgusciate

0802 22 00

(Alimenti)

 

Olio di palma

(Alimenti)

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Coloranti Sudan (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Semi di sesamo

(Alimenti — freschi o refrigerati)

1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella (11)

20

Enzimi; enzimi preparati

(Mangimi e alimenti)

3507

 

India (IN)

Cloramfenicolo

50

Piselli non sgranati

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Residui di antiparassitari (2)  (12)

10

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Lamponi

(Alimenti — congelati)

0811 20 31 ;

 

Serbia (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

10

ex 0811 20 19

10

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatossine

50

ex 1106 30 90 ;

30

ex 2008 99 99

50

(Alimenti)

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0709 60 99

20

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari (2)  (13)

10

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

10

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari (2)  (14)

20

ex 0710 22 00

10

Melanzane

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Albicocche secche

0813 10 00

 

Turchia (TR)

Solfiti (15)

10

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

2008 50 61

(Alimenti)

 

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

(Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)

0805 50 10

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2)

10

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2)  (16)

10

0710 80 51

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

11; 19

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2)  (17)

50

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Stati Uniti (US)

Aflatossine

20

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

(Alimenti)

 

Albicocche secche

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Solfiti (15)

50

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

2008 50 61

(Alimenti)

 

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2)  (18)

50

Basilico

ex 1211 90 86 ;

20

ex 2008 99 99

75

Menta

ex 1211 90 86 ;

30

ex 2008 99 99

70

Prezzemolo

ex 0709 99 90

40

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

 

 

Gombi (Okra)

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2)  (18)

50

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Alimenti — freschi o refrigerati)

 

 

Pitahaya (frutto del dragone)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2)  (18)

20


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(3)  Residui di clorbufam.

(4)  Residui di fentoato.

(5)  Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come «Kai Lan», «Gai Lan»,«Gailan», «Kailan», «Chinese kale», «Jie Lan».

(6)  Residui di trifluralin.

(7)  Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb).

(8)  Residui di esaflumuron, metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb), fentoato e tiofanato-metile.

(9)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(10)  Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

(11)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(12)  Residui di acefato e di diafentiuron.

(13)  Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato), protiofos e triforina.

(14)  Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforina.

(15)  Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(16)  Residui di diafentiuron e di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato) e di metiltiofanato.

(17)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(18)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.»


25.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1025 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei gruppi di attrezzi delle sfogliare in determinate zone geografiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1342/2008, i limiti dello sforzo di pesca sono assegnati a gruppi di sforzo definiti in base ai gruppi di attrezzi e alle zone geografiche di cui all'allegato I di tale regolamento.

(2)

Uno degli obiettivi principali della politica comune della pesca è eliminare la dannosa pratica dei rigetti in mare. Per alcuni tipi di pesca demersale, attualmente soggetti al regime di gestione dello sforzo di pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1342/2008, l'obbligo di sbarco entrerà in vigore gradualmente a decorrere dal 2016, ma comunque non più tardi del 2019.

(3)

In vista dell'attuazione dell'obbligo di sbarco, è necessario rendere più flessibile l'attuale regime di gestione dello sforzo di pesca per consentire ai pescatori di utilizzare attrezzi più selettivi e dotati di una maggiore apertura di maglia. In tale contesto è apparso necessario verificare se l'attuale struttura dei gruppi di sforzo presenta ancora un buon rapporto costi-efficacia in termini di onere di gestione rispetto alle esigenze di conservazione.

(4)

Per tale motivo è stato chiesto al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di formulare un parere sulla possibilità di fondere gli attuali gruppi di attrezzi delle sfogliare BT1 e BT2 utilizzati per definire i gruppi di sforzo. Lo CSTEP ha concluso (2) che il rischio di mortalità per pesca del merluzzo bianco aumenterebbe nel caso in cui i gruppi di attrezzi BT1 e BT2 fossero fusi. Ha inoltre concluso che il nuovo gruppo di attrezzi risultante dalla fusione sarebbe più eterogeneo in termini di stock biologici catturati rispetto ai due gruppi distinti BT1 e BT2. Lo CTSEP ha inoltre constatato che difficilmente si avrebbe un miglioramento del rapporto costi-efficacia in quanto sarebbe necessario adottare nuove misure per contrastare un possibile aumento della mortalità per pesca del merluzzo bianco. Tuttavia, il parere dello CSTEP aggiunge che la fusione consentirebbe ai pescatori di operare in maniera più selettiva. La fusione dei gruppi di attrezzi potrebbe ridurre le catture indesiderate di passere di mare e altre specie di pesci piatti.

(5)

Lo CTSEP segnala altresì che, cumulativamente, i gruppi di attrezzi BT1 e BT2 rappresentano soltanto il 5 % delle catture totali di merluzzo bianco nel Mare del Nord e che tale fusione avrebbe un'incidenza potenziale limitata sulla mortalità del merluzzo bianco.

(6)

La recente fusione dei gruppi di attrezzi TR delle reti a strascico e sciabiche ad opera del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2324 della Commissione (3) ha avuto ripercussioni negative per gli Stati membri che trasferivano regolarmente lo sforzo dai gruppi di attrezzi BT a quello TR2. Una fusione dei gruppi di attrezzi BT porrà rimedio a tali effetti negativi.

(7)

La fusione ridurrà notevolmente i costi di gestione, riducendo i costi amministrativi a carico delle autorità nazionali e dei pescatori. Ciò è dovuto in particolare al fatto che molti pescatori utilizzano attrezzi diversi, ricadendo così in vari gruppi di sforzo, con la conseguente necessità di calcoli complessi al momento dell'assegnazione dello sforzo di pesca.

(8)

Conformemente al parere del CIEM (4), lo stato di conservazione dello stock di merluzzo bianco del Mare del Nord nella sottozona CIEM IV, nella divisione CIEM VIId e nella parte occidentale della divisione CIEM IIIa (Skagerrak) è notevolmente migliorato.

(9)

Pertanto, non è opportuno mantenere separati i gruppi di attrezzi BT1 e BT2 nelle zone seguenti: Skagerrak, parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; zona CIEM IV e acque dell'Unione della zona CIEM IIa; e zona CIEM VIId. Tenuto conto del cattivo stato degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle zone CIEM VIIa e VIa e nelle acque dell'Unione della zona CIEM Vb, è opportuno che la fusione dei gruppi di attrezzi non si applichi a tali zone.

(10)

La Commissione monitorerà attentamente gli effetti della fusione dei gruppi di attrezzi BT1 e BT2 sulla mortalità per pesca del merluzzo bianco. Se necessario, adatterà la struttura dei gruppi di attrezzi di conseguenza in caso di aumento della mortalità per pesca del merluzzo bianco dovuta ai rigetti.

(11)

Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di monitorare l'evoluzione della situazione senza ulteriori costi amministrativi è opportuno non modificare l'attuale sistema di comunicazione.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2008.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 è aggiunto il punto seguente:

«4.

In deroga al punto 1, per la gestione dello sforzo di pesca nella zona di cui al punto 2, lettera b), i gruppi di attrezzi BT2 e BT1 sono considerati un unico gruppo di attrezzi con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm. Gli Stati membri continuano a comunicare separatamente l'utilizzo dello sforzo per i gruppi di attrezzi BT1 e BT2, secondo il disposto degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

(2)  Merging of the BT1 and BT2 gear categories in the North Sea (STECF-16-02).

(3)  GU L 328 del 12.12.2015, pag. 101.

(4)  Parere del CIEM sulle possibilità di pesca, le catture e lo sforzo nelle ecoregioni del grande Mare del Nord e dei Mari Celtici: 6.3.4 merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottozona IV e nelle divisioni VIId e IIIa ovest (Mare del Nord, Manica orientale, Skagerrak), 30.6.2015.


25.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1026 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

147,6

ZZ

147,6

0709 93 10

TR

129,9

ZZ

129,9

0805 50 10

AR

155,6

CL

136,1

MA

174,9

ZA

170,0

ZZ

159,2

0808 10 80

AR

122,3

BR

102,8

CL

140,8

CN

75,7

NZ

151,1

SA

114,4

US

160,2

ZA

116,4

ZZ

123,0

0809 10 00

TR

233,9

ZA

254,4

ZZ

244,2

0809 29 00

TR

375,8

ZZ

375,8

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

170,7

ZZ

170,7

0809 40 05

TR

148,6

ZZ

148,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


25.6.2016   

IT

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L 168/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1027 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2016

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (2) stabilisce la procedura per l'attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto per tale paese.

(2)

L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009 contempla la possibilità che gli operatori presentino le domande dei titoli di esportazione dal 20 al 30 maggio per le esportazioni relative all'anno contingentale dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno seguente. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009, è opportuno determinare in quale misura è possibile concedere i titoli di esportazione per i quantitativi richiesti in maggio e fissare il coefficiente di attribuzione per ciascuna quota del contingente.

(3)

Le domande presentate fra il 20 e il 30 maggio 2016 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009, è opportuno fissare il quantitativo residuo per il quale sarà possibile presentare domanda di titoli di esportazione dal 1o al 10 novembre 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 20 e il 30 maggio 2016.

Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma del presente articolo per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:

1,00 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009,

1,00 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009.

Il quantitativo residuo di cui all'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è pari a 8 095 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).


DIRETTIVE

25.6.2016   

IT

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L 168/13


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2016/1028 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2016

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura in taluni dispositivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Il piombo è usato per le connessioni elettriche dei sensori criogenici dei dispositivi medici e degli strumenti di monitoraggio e controllo, per prevenire la formazione di fasi intermetalliche dure, whisker e peste dello stagno. Tali sensori sono usati in alcune applicazioni per misurare temperature estremamente basse per brevi periodi.

(3)

Nelle applicazioni criogeniche non è possibile usare saldature senza piombo, in quanto sono soggette alla peste dello stagno, che incide gravemente sull'affidabilità delle apparecchiature. È stato dimostrato che per i sensori criogenici utilizzati in modo convenzionale non sono disponibili tecnologie di connessione affidabili alternative alla saldatura.

(4)

È pertanto opportuno esentare fino al 30 giugno 2021 le saldature a piombo nei contatti esterni dei sensori di temperatura usati periodicamente a temperature inferiori a – 150 °C, in quanto l'esenzione di cui al punto 26 dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei cicli di innovazione dei dispositivi medici e degli strumenti di monitoraggio e controllo, la durata della presente esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

All'allegato IV della direttiva delegata 2011/65/UE, il punto 26 è sostituito dal seguente:

«26.

Piombo nelle seguenti applicazioni usate per periodi prolungati a una temperatura inferiore a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio:

a)

saldature su schede a circuiti stampati;

b)

rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati;

c)

saldature per la connessione di fili e cavi;

d)

saldature per la connessione di trasduttori e sensori.

Piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a – 150 °C.

Queste esenzioni scadono il 30 giugno 2021.»


25.6.2016   

IT

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L 168/15


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2016/1029 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2016

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa agli anodi di cadmio delle celle di Hersch di taluni sensori per la rilevazione dell'ossigeno utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. Il cadmio (Cd) è presente negli anodi delle celle di Hersch usate nei sensori per la rilevazione dell'ossigeno specializzati ad elevata sensibilità. Per quanto concerne i sensori a celle di Hersch, nessuna delle tecnologie alternative disponibili offre pari sensibilità, affidabilità e accuratezza nella misurazione della concentrazione dell'ossigeno a livelli molto bassi.

(2)

L'affidabilità delle alternative alle celle di Hersch a base di cadmio per i sensori per la rilevazione dell'ossigeno negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali non è garantita quando è richiesta una sensibilità inferiore a 10 parti per milione. L'uso di anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell'ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 parti per milione, dovrebbe pertanto essere esentato dal divieto.

(3)

Poiché non esistono alternative prive di cadmio sufficientemente affidabili per l'uso specifico e tenuto conto del fatto che, per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, un periodo settennale è una transizione relativamente breve non suscettibile di incidere negativamente sull'innovazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE, si dovrebbe concedere un corrispondente periodo di validità dell'esenzione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

All'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, è aggiunto il seguente punto 43:

«43.

Anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell'ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm.

Scade il 15 luglio 2023.»


DECISIONI

25.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1030 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2016

che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Libano figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti territorio di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2016) 3778]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede, tra l'altro, che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi indenni da morva da sei mesi.

(2)

La decisione 2004/211/CE della Commissione (3) stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti — ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano, tra l'altro, l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati.

(3)

In seguito all'individuazione di casi di morva in Libano nel 2011, con l'adozione della decisione di esecuzione 2011/512/UE della Commissione (4), la Commissione ha sospeso l'importazione di cavalli registrati dal Libano. Nel maggio 2016 il Libano ha presentato informazioni che dimostrano che la malattia era stata completamente eradicata e che, dall'ultimo caso confermato il 23 agosto 2011, la sorveglianza permanente dell'intera popolazione equina non aveva segnalato alcun nuovo caso.

(4)

Poiché sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo caso di morva in Libano, è opportuno autorizzare l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati in provenienza da tale paese. La voce riguardante il Libano di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2004/211/CE la voce relativa al Libano è sostituita dal testo seguente:

«LB

Libano

LB-0

Tutto il paese

E

X

X

X

—»

 

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(3)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

(4)  Decisione di esecuzione 2011/512/UE della Commissione, del 18 agosto 2011, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e al Libano figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 214 del 19.8.2011, pag. 22).


Rettifiche

25.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/19


Rettifica del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341 del 24 dicembre 2015 )

Pagina 88, articolo 2, punto 10:

anziché:

«alla regola 112, nel paragrafo 2 le parole “nella Comunità” sono sostituite da “nello Spazio economico europeo”»

leggasi:

«alla regola 62, nel paragrafo 2 le parole “nella Comunità” sono sostituite da “nello Spazio economico europeo”».

Pagina 88, articolo 2, punto 11:

anziché:

«alla regola 71, nel paragrafo 1 le parole “nella Comunità” sono sostituite da “nello Spazio economico europeo”»

leggasi:

«alla regola 71, nel paragrafo 1 le parole “all'interno della Comunità” sono sostituite da “all'interno dello Spazio economico europeo”».