ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
24.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1017 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2016
recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i sali di ammonio inorganici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il 14 agosto 2013 la Repubblica francese ha informato la Commissione, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (nel seguito «l'Agenzia») e gli altri Stati membri di aver adottato, in data 21 giugno 2013, una misura provvisoria (2) per proteggere la popolazione dall'esposizione all'ammoniaca rilasciata da materiali isolanti in ovatta di cellulosa con sali di ammonio, utilizzati in edilizia. |
(2) |
La misura provvisoria è stata autorizzata fino al 14 ottobre 2016 dalla decisione di esecuzione 2013/505/UE della Commissione (3), adottata a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(3) |
Conformemente all'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Repubblica francese ha avviato la procedura di restrizione inoltrando all'Agenzia un fascicolo conforme all'allegato XV il 18 giugno 2014. |
(4) |
Nel fascicolo conforme all'allegato XV (4) veniva proposta una restrizione relativa ai sali di ammonio inorganici, che sono aggiunti agli isolanti in cellulosa come ritardanti di fiamma poiché questi provocano, in determinate condizioni, l'emissione di gas di ammoniaca. Anziché fissare un limite per il tenore di sali di ammonio negli isolanti in cellulosa, il fascicolo proponeva un limite di 3 ppm per l'emissione di ammoniaca da isolanti in cellulosa trattati con sali di ammonio inorganici. Il fascicolo dimostrava la necessità di intervenire a livello di Unione. |
(5) |
Il 3 marzo 2015 il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia (nel seguito il «RAC») ha adottato un parere sulla restrizione proposta nel fascicolo conforme all'allegato XV, giungendo alla conclusione che esiste un rischio per la salute umana legato al rilascio di ammoniaca da miscele e articoli isolanti in cellulosa e che tale rischio va affrontato. Il RAC ha inoltre affermato che la restrizione proposta, quale modificata dal RAC stesso, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione in termini di efficacia nella riduzione di tali rischi. |
(6) |
Il RAC ha proposto che la restrizione riguardi l'immissione sul mercato di isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio inorganici, sia sotto forma di miscela sia sotto forma di articolo. Il RAC ha raccomandato che la restrizione imponga ai fornitori di miscele isolanti in cellulosa di comunicare a valle della catena di approvvigionamento e, in ultima istanza, agli utilizzatori finali (utilizzatori professionali e consumatori) il tasso di carico massimo ammissibile (5) della miscela isolante in cellulosa utilizzata nella prova condotta prima dell'immissione sul mercato per dimostrarne la conformità, ad esempio attraverso la documentazione che accompagna le miscele o l'etichettatura. La restrizione dovrebbe inoltre imporre che, nel momento in cui le miscele isolanti in cellulosa vengono utilizzate da utilizzatori a valle, il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore non sia superato, in modo che le emissioni di ammoniaca non superino il livello determinato nella prova condotta prima dell'immissione sul mercato. Il RAC ha inoltre raccomandato che, a titolo di deroga, le miscele isolanti in cellulosa utilizzate unicamente per la produzione di articoli isolanti in cellulosa non debbano rispettare il valore limite stabilito per l'emissione di ammoniaca, in quanto tale valore limite va rispettato dall'articolo stesso al momento della sua immissione sul mercato o del suo uso. |
(7) |
Il 10 giugno 2015 il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia (nel seguito il «SEAC») ha adottato un parere sulla restrizione proposta nel fascicolo conforme all'allegato XV indicando che tale restrizione, quale modificata dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati in termini di proporzionalità tra vantaggi e costi socioeconomici che essa comporta. |
(8) |
Il SEAC ha concluso che, piuttosto che il termine di un anno proposto nel fascicolo conforme all'allegato XV, agli operatori economici andrebbe concesso un termine di due anni per disporre di tempo sufficiente onde garantire che le emissioni di ammoniaca da isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio inorganici siano inferiori al valore limite di emissione specificato. |
(9) |
Il RAC e il SEAC hanno convenuto con la Repubblica francese che non fosse opportuno concedere un'esenzione per gli isolanti in cellulosa trattati con sali di ammonio inorganici da utilizzare all'aperto. |
(10) |
Nel corso della procedura di restrizione è stato consultato il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione, che fa capo all'Agenzia, e si è tenuto conto delle sue raccomandazioni. |
(11) |
Il 25 giugno 2015 l'Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC (6) alla Commissione. In base a tali pareri la Commissione ha concluso che gli isolanti in cellulosa trattati con sali di ammonio inorganici presentano un rischio inaccettabile per la salute umana laddove l'emissione di ammoniaca raggiunga o superi una concentrazione di 3 ppm nelle condizioni di prova specificate. |
(12) |
Al momento non è disponibile alcun metodo specifico per misurare l'emissione di ammoniaca da isolanti di cellulosa trattati con sali di ammonio inorganici. Finché non sarà sviluppato un metodo specifico è pertanto opportuno adattare un metodo di prova esistente, la specifica tecnica CEN/TS 16516, ai fini del suo uso per determinare la conformità con la restrizione relativa ai sali di ammonio inorganici. |
(13) |
Le parti interessate dovrebbero disporre di un tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a garantire che, qualora negli isolanti in cellulosa siano utilizzati sali di ammonio inorganici, le emissioni di ammoniaca non superino il limite specificato. L'applicazione della restrizione relativa ai sali di ammonio inorganici andrebbe pertanto differita. Ai fini della continuità e della certezza del diritto la restrizione dovrebbe essere tuttavia immediatamente applicabile al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento in uno Stato membro che ha già adottato misure nazionali volte alla restrizione dell'uso di sali di ammonio negli isolanti in cellulosa, autorizzate dalla Commissione nel quadro della procedura di salvaguardia di cui al regolamento REACH. |
(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Journal officiel de la République française del 3 luglio 2013, «Ordinanza del 21 giugno 2013 relativa al divieto di immissione sul mercato, importazione, vendita, distribuzione e fabbricazione di materiali isolanti in ovatta di cellulosa con sali di ammonio come additivi». Il progetto di ordinanza è stato per la prima volta presentato alla Commissione a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
(3) Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2013, che autorizza la misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per limitare l'uso di sali di ammonio nei materiali isolanti in ovatta di cellulosa (GU L 275 del 16.10.2013, pag. 52).
(4) http://echa.europa.eu/documents/10162/999a106c-6baf-48c7-8764-0c55576a2517
(5) Il tasso di carico dell'isolante in cellulosa (indicato, ad esempio, in kg/m2) è espresso in spessore (indicato, ad esempio, in m) e densità (indicata, ad esempio, in kg/m3).
(6) http://echa.europa.eu/documents/10162/522a9f94-058a-4bef-9818-f265a1d2d64d
ALLEGATO
Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:
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24.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1018 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2016
recante duecentoquarantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 20 giugno 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di cancellare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(3) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è cancellata dall'elenco «Persone fisiche»:
«Farid Aider (alias a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Data di nascita: 12.10.1964. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: a) codice fiscale italiano DRAFRD64R12Z301; b) mandato di arresto spiccato dalle autorità italiane il 16.11.2007; c) considerato latitante dalle autorità italiane (14.12.2007). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.»
24.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1019 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
135,3 |
ZZ |
135,3 |
|
0709 93 10 |
TR |
120,5 |
ZZ |
120,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
164,2 |
CL |
136,1 |
|
MA |
100,9 |
|
TR |
151,6 |
|
ZA |
173,5 |
|
ZZ |
145,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
118,6 |
BR |
109,7 |
|
CL |
138,2 |
|
CN |
75,7 |
|
NZ |
156,6 |
|
SA |
114,4 |
|
US |
160,2 |
|
ZA |
114,0 |
|
ZZ |
123,4 |
|
0809 10 00 |
TR |
238,5 |
ZA |
254,4 |
|
ZZ |
246,5 |
|
0809 29 00 |
TR |
397,6 |
ZZ |
397,6 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
148,5 |
ZZ |
148,5 |
|
0809 40 05 |
TR |
148,6 |
ZZ |
148,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
24.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1020 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2016
recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la seconda gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa all'acquisto di latte scremato in polvere per il periodo fino al 30 settembre, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (3). |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute in risposta a gare parziali, la Commissione deve fissare un prezzo massimo di acquisto. |
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute per la prima gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la seconda gara parziale relativa all'acquisto di latte scremato in polvere nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 21 giugno 2016, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 169,80 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione, del 25 maggio 2016, che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto (GU L 137 del 26.5.2016, pag. 19).
(3) Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).
DECISIONI
24.6.2016 |
IT |
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L 166/10 |
DECISIONE (UE) 2016/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO
dell'8 giugno 2016
sull'istituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale
IL PARLAMENTO EUROPEO,
— |
vista la richiesta presentata da 337 deputati relativa alla costituzione di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, |
— |
vista la proposta della Conferenza dei presidenti, |
— |
visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1), |
— |
visto l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, |
— |
visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2), |
— |
vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE (3), |
— |
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (4), |
— |
vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (5), |
— |
vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (6), |
— |
vista la direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (7), |
— |
vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (8), |
— |
visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (9), |
— |
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (10), |
— |
vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (11), |
— |
visto il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (12), |
— |
vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (13), |
— |
vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (14), |
— |
vista la direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (15), |
— |
viste la raccomandazione della Commissione 2012/771/UE, del 6 dicembre 2012, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale (16) e la raccomandazione della Commissione 2012/772/UE, del 6 dicembre 2012, sulla pianificazione fiscale aggressiva (17), |
— |
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 gennaio 2016, su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016)0024), |
— |
visto l'articolo 198 del suo regolamento, |
1. |
decide di costituire una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale; |
2. |
decide che la commissione d'inchiesta sarà incaricata di:
|
3. |
decide che la commissione d'inchiesta presenterà la sua relazione entro un termine di 12 mesi dall'approvazione della presente decisione; |
4. |
decide che la commissione d'inchiesta dovrà tener conto nel proprio lavoro degli eventuali sviluppi pertinenti di sua competenza che dovessero intervenire durante il suo mandato; |
5. |
decide che le eventuali raccomandazioni formulate dalla commissione d'inchiesta e dalla commissione speciale TAXE2 saranno esaminate in seno alle competenti commissioni permanenti; |
6. |
decide che la commissione d'inchiesta sarà composta di 65 membri; |
7. |
incarica il suo presidente di provvedere alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(1) GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.
(2) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(3) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
(4) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
(5) GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.
(6) GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.
(7) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 186.
(8) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.
(9) GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1.
(10) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(11) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(12) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77.
(13) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196.
(14) GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.
(15) GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1.
(16) GU L 338 del 12.12.2012, pag. 37.
(17) GU L 338 del 12.12.2012, pag. 41.
24.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/14 |
DECISIONE (UE) 2016/1022 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2016
che abroga la decisione 2010/401/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 13 luglio 2010, con decisione 2010/401/UE del Consiglio (1), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che a Cipro esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che, stando ai dati notificati dalle autorità cipriote nell'aprile 2010, nel 2009 il disavanzo pubblico di Cipro ha raggiunto il 6,1 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato. Si prevedeva che il debito pubblico lordo avrebbe raggiunto il 62 % del PIL nel 2010, superando quindi il valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato. |
(2) |
Il 13 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 (2), il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, aveva destinato a Cipro una raccomandazione, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo pubblico eccessivo entro il 2012. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica. |
(3) |
Il 27 gennaio 2011, la Commissione ha concluso che, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, Cipro aveva adottato misure che costituivano progressi adeguati verso la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio. L'11 gennaio 2012, la Commissione ha confermato nuovamente che Cipro aveva adottato misure efficaci verso una correzione tempestiva e duratura del disavanzo eccessivo. |
(4) |
Le autorità cipriote hanno chiesto assistenza finanziaria all'Unione, agli Stati membri la cui moneta è l'euro e al Fondo monetario internazionale (FMI) per favorire il ritorno dell'economia di Cipro a una crescita sostenibile. Il 25 aprile 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/236/UE (3), destinata a Cipro, riguardante misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile. Parallelamente, il Meccanismo europeo di stabilità (MES) ha concesso a Cipro uno strumento di assistenza finanziaria. In tale contesto, il 26 aprile 2013 le autorità cipriote e la Commissione, per conto del MES, hanno firmato un memorandum d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica. |
(5) |
Il 16 maggio 2013, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio ha concluso che Cipro aveva adottato misure efficaci ma che si erano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione della raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010. Il Consiglio ha pertanto concluso, su raccomandazione della Commissione, che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha adottato una nuova raccomandazione destinata a Cipro, a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2016. |
(6) |
Il 6 settembre 2013, la Commissione ha concluso che Cipro aveva adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2016, come raccomandato dal Consiglio il 16 maggio 2013. |
(7) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e dell Consiglio (4), Cipro è stata esonerata dall'obbligo di presentare relazioni distinte nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e ha invece presentato relazioni nell'ambito del suo programma di aggiustamento macroeconomico. |
(8) |
Nel marzo 2016 Cipro è uscita dal suo programma di aggiustamento macroeconomico triennale, che comprendeva l'attuazione di un ambizioso programma di riforme e ha contribuito a garantire la stabilità finanziaria, a migliorare le finanze pubbliche e a ripristinare una crescita economica sostenibile. |
(9) |
A norma dell'articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato dell'Unione europea e al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio (5). |
(10) |
Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento previsto dal trattato del 3 % del PIL nel periodo oggetto delle previsioni (6). |
(11) |
Sulla base dei dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati da Cipro nell'aprile 2016, il programma di stabilità 2016 e le previsioni di primavera 2016 della Commissione giustificano le conclusioni seguenti.
|
(12) |
A partire dal 2016, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, Cipro è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe assicurare il rispetto sia con del suo obiettivo a medio termine, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e compiere sufficienti progressi verso il rispetto del criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. In tale contesto, si prevede che nel 2016 Cipro rispetti il suo obiettivo a medio termine, mentre per il 2017 si prospetta una qualche deviazione. Il saldo strutturale di Cipro dovrebbe registrare un deterioramento superiore a quanto consentito dalla regola del debito transitoria. Nel 2017 saranno necessarie ulteriori misure. |
(13) |
A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
(14) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo di Cipro sia stato corretto e che la decisione 2010/401/UE debba pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo a Cipro è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2010/401/UE è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Decisione 2010/401/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro (GU L 186 del 20.7.2010, pag. 30).
(2) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(3) Decisione 2013/236/UE del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 32).
(4) Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).
(6) In linea con le «Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf
24.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/17 |
DECISIONE (UE) 2016/1023 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2016
che abroga la decisione 2010/289/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 dicembre 2009, con decisione 2010/289/UE del Consiglio (1), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che in Slovenia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico previsto per il 2009 era pari al 5,9 %, e pertanto superava il valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato. Sempre per il 2009 era previsto un debito pubblico lordo pari al 34,2 % del PIL, al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. |
(2) |
Il 2 dicembre 2009, a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato alla Slovenia una raccomandazione al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica. |
(3) |
Il 21 giugno 2013, il Consiglio ha concluso che la Slovenia ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE ma che, dopo l'adozione di tale raccomandazione iniziale, si sono verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha pertanto ritenuto che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha adottato una nuova raccomandazione destinata alla Slovenia a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2015. Tale nuova raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica. |
(4) |
Il 5 marzo 2014, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in considerazione dei rischi relativi al raggiungimento di una correzione sostenibile entro il 2015, la Commissione ha destinato una raccomandazione alla Slovenia, al fine dell'adozione delle misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto della raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, in particolare realizzando lo sforzo di bilancio raccomandato dal Consiglio. |
(5) |
A norma dell'articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (4). |
(6) |
Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL stabilita dal trattato nel corso del periodo oggetto delle previsioni (5). |
(7) |
In base ai dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati dalla Slovenia nell'aprile 2016, il programma di stabilità 2016 e le previsioni di primavera 2016 della Commissione sono giustificate le conclusioni seguenti.
|
(8) |
A partire dal 2016, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Slovenia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. In tale contesto, sembra esserci il rischio di una qualche deviazione rispetto all'aggiustamento richiesto dello 0,6 % del PIL verso l'obiettivo a medio termine nel 2016. Nel 2017, a politiche invariate, sembra esserci il rischio di una deviazione significativa rispetto all'aggiustamento raccomandato dello 0,6 % del PIL verso l'obiettivo a medio termine. Si prevede che la Slovenia rispetterà la regola del debito transitoria nel 2016 e la rispetterà sostanzialmente nel 2017. Nel complesso, nel 2016 e nel 2017 saranno necessarie ulteriori misure. |
(9) |
A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
(10) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Slovenia sia stato corretto e che la decisione 2010/289/UE debba pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Slovenia è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2010/289/UE è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Decisione 2010/289/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia (GU L 125 del 21.5.2010, pag. 46).
(2) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(3) Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).
(4) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).
(5) In linea con le «Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza».