ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 165

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
23 giugno 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/1004 della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d'amianto (crisotilo) ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 255/2010 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, paragrafo 1 ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1007 della Commissione, del 22 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso e a cani e gatti (titolare dell'autorizzazione Latochema Co. Ltd) ( 1 )

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1008 della Commissione, del 22 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1009 della Commissione, del 22 giugno 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

15

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1010 della Commissione, del 21 giugno 2016, relativa all'adeguatezza delle autorità competenti di alcuni paesi terzi e territori in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 3727]  ( 1 )

17

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico ( GU L 191 del 23.7.2009 )

23

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico ( GU L 314 del 30.11.2010 )

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/1004 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e f),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 elenca i regolamenti UNECE allegati all'«accordo del 1958 riveduto» (3) che si applicano in via obbligatoria. Tale elenco dovrebbe essere aggiornato per tener conto dell'applicazione, a livello di UE, di nuovi requisiti nei rispettivi regolamenti UNECE.

(2)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 661/2009, l'appendice dell'allegato IV elenca le direttive abrogate in conformità delle quali le omologazioni rilasciate prima del 1o novembre 2012 dovrebbero rimanere valide purché non entrino in vigore nuovi requisiti. Nel momento in cui, con l'aggiornamento dell'allegato IV del regolamento, entrano in vigore nuovi requisiti a livello di UE, è necessario aggiornare anche l'appendice di detto allegato.

(3)

Poiché i nuovi requisiti dei regolamenti UNECE nn. 107 e 118 imporranno ai costruttori l'obbligo di adattare i propri veicoli, prima che essi entrino in vigore è opportuno prevedere un congruo periodo di tempo.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 1o luglio 2016, per motivi attinenti alla visione indiretta, le autorità nazionali cessano di considerare validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi delle categorie N2 e N3 omologati a norma della direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli.

Articolo 3

A decorrere dal 1o luglio 2016, per motivi attinenti alla costruzione generale, le autorità nazionali cessano di considerare validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi delle categorie M2 e M3 e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli qualora non siano conformi alle disposizioni del regolamento UNECE n. 107 quale modificato dalla serie di modifiche 05.

Articolo 4

A decorrere dal 1o luglio 2016, per motivi attinenti al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere combustibili o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione, le autorità nazionali cessano di considerare validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di conformità dei veicoli nuovi della categoria M3, classi II e III, e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli qualora non siano conformi alle disposizioni del regolamento UNECE n. 118 quale modificato dalla serie di modifiche 01.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(2)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(3)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(4)  Direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Modifiche del regolamento (CE) n. 661/2009

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è così modificato:

1)

nella tabella, le righe relative ai regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 14, 16, 58, 95, 100, 107, 110, 118 e 121 sono sostituite dalle seguenti:

«13

Frenatura dei veicoli e loro rimorchi

Supplemento 13 alla serie di modifiche 11

GU L 42 del 18.2.2016, pag. 1

M2, M3, N, O (b)

13-H

Frenatura delle autovetture

Supplemento 16 alla versione originale del regolamento

GU L 335 del 22.12.2015, pag. 1

M1, N1 (c)

14

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi ISOFIX e ancoraggi di fissaggio superiore ISOFIX

Supplemento 5 alla serie di modifiche 07

GU L 218 del 19.8.2015, pag. 27

M, N

16

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX

Supplemento 5 alla serie di modifiche 06

GU L 304 del 20.11.2015, pag. 1

M, N (d)

58

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Supplemento 3 alla serie di modifiche 02

GU L 89 del 27.3.2013, pag. 34

M, N, O

95

Protezione degli occupanti in caso di urto laterale

Supplemento 4 alla serie di modifiche 03

GU L 183 del 10.7.2015, pag. 91

M1, N1

100

Sicurezza elettrica

Supplemento 1 alla serie di modifiche 02

GU L 87 del 31.3.2015, pag. 1

M, N

107

Veicoli delle categorie M2 e M3

Supplemento 1 alla serie di modifiche 06

GU L 153 del 18.6.2015, pag. 1

M2, M3

110

Componenti specifici per GNC

Supplemento 2 alla serie di modifiche 01

GU L 166 del 30.6.2015, pag. 1

M, N

118

Resistenza al fuoco dei materiali utilizzati per gli autobus

Supplemento 1 alla serie di modifiche 02

GU L 102 del 21.4.2015, pag. 67

M3

121

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Serie di modifiche 01

GU L 5 dell'8.1.2016, pag. 9

M, N»

2)

l'appendice è così modificata:

a)

la voce relativa al regolamento n. 46 è sostituita dal testo seguente:

«46

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Direttiva 2003/97/CE

GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1

M, N1, componente»

b)

la riga relativa al regolamento n. 118 è soppressa.


23.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/4


REGOLAMENTO (UE) 2016/1005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2016

che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d'amianto (crisotilo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La voce 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso delle fibre d'amianto e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte.

(2)

Gli Stati membri potevano concedere una deroga per l'immissione sul mercato e l'uso dei diaframmi contenenti fibre di crisotilo destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti. La deroga poteva essere applicata anche all'immissione sul mercato di fibre di crisotilo da utilizzare nella fabbricazione o manutenzione di tali diaframmi e all'uso di fibre di crisotilo per tali scopi.

(3)

Dei cinque impianti di elettrolisi in relazione ai quali gli Stati membri hanno dichiarato (2) nel 2011 di aver concesso una deroga, sono rimasti in funzione solo due, in Svezia e in Germania.

(4)

Il 18 gennaio 2013, conformemente all'obbligo di cui al punto 1 della voce 6, la Commissione europea ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») di preparare un fascicolo conforme all'allegato XV a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento REACH al fine di proibire l'immissione sul mercato e l'uso di diaframmi contenenti crisotilo. Il 17 gennaio 2014 l'Agenzia ha messo a punto il fascicolo conforme all'allegato XV, nel quale ha proposto di modificare le restrizioni esistenti, limitando al 31 dicembre 2025 la durata delle deroghe concesse dagli Stati membri per l'immissione sul mercato e per l'uso di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro manutenzione e consentendo agli Stati membri di imporre un obbligo di comunicazione per consentire un monitoraggio e un'applicazione migliori.

(5)

Il fascicolo è stato successivamente oggetto di una consultazione pubblica e sottoposto all'esame del comitato per la valutazione dei rischi (nel seguito «RAC» — Risk Assessment Committee) e del comitato per l'analisi socioeconomica (nel seguito «SEAC» — Socio-Economic Analysis Committee).

(6)

Il 26 novembre 2014 il RAC ha adottato un parere in cui giunge alla conclusione che in uno stabilimento non vi è alcuna esposizione dei lavoratori al crisotilo e che nell'altro l'esposizione è ridotta a un livello di rischio trascurabile mediante misure di gestione dei rischi che risultano efficaci nel controllo di potenziali rischi derivanti dall'uso del crisotilo. Il RAC ha altresì concluso che il crisotilo non viene disperso nell'ambiente e che pertanto i vantaggi per la salute e l'ambiente derivanti da un'immediata chiusura dei due stabilimenti sarebbero trascurabili. Sulla base di considerazioni specifiche relative ai processi e alla tecnologia di uno degli impianti non erano inoltre disponibili alternative adeguate.

(7)

Al fine di promuovere l'obiettivo di eliminare gradualmente l'uso del crisotilo nell'UE e di migliorare la chiarezza e la trasparenza dell'attuale deroga, il RAC ha concordato con la proposta di modifica che figura nel fascicolo conforme all'allegato XV. Nel parere ha inoltre concluso che occorre un intervento a livello dell'Unione.

(8)

Il 9 marzo 2015 il SEAC ha adottato un parere, nel quale constata che in uno stabilimento l'eliminazione delle celle contenenti amianto è prevista entro il 2025 e che nell'altro il gestore afferma che i test in corso relativi al livello di produzione con diaframmi senza crisotilo nell'attuale impianto comporteranno la completa sostituzione entro il 2025. Il SEAC ha inoltre concluso che la chiusura immediata del primo impianto comporterebbe costi in termini di perdita di valore aggiunto e di posti di lavoro e ha preso atto dell'impegno del gestore del secondo impianto di cessare tutte le importazioni di crisotilo entro la fine del 2017. Dato l'obiettivo generale di eliminare gradualmente l'uso del crisotilo nell'UE e al fine di migliorare la chiarezza e la trasparenza dell'attuale deroga, il SEAC ha raccomandato che la durata delle deroghe concesse dagli Stati membri per l'immissione sul mercato di diaframmi e fibre dovrebbe essere limitata alla fine del 2017 e ha concluso che la proposta di modifica dell'attuale restrizione, quale modificata dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione.

(9)

La decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione (3), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativa alle emissioni industriali (direttiva IED), stabilisce che l'uso di diaframmi contenenti amianto non va considerato BAT e pertanto le condizioni di autorizzazione degli impianti di produzione di cloro-alcali in funzione nell'Unione devono essere aggiornate entro il 12 dicembre 2017, in modo che tali impianti non utilizzino più diaframmi contenenti amianto a decorrere da tale data. A differenza delle celle a mercurio che non sono considerate BAT in nessun caso, gli Stati membri possono tuttavia stabilire che, in circostanze specifiche ed eccezionali, possono essere utilizzati diaframmi contenenti amianto in un particolare impianto per un periodo di tempo più lungo ben definito e in condizioni coerenti con gli obiettivi ambientali della direttiva IED, purché le condizioni e la durata dell'uso in questione siano specificati in modo giuridicamente vincolante.

(10)

Dopo l'adozione del parere del SEAC, il gestore dell'impianto nel quale è prevista la sostituzione completa entro il 2025, ha stipulato un accordo vincolante con le autorità dello Stato membro interessato al fine di garantire la graduale sostituzione dei diaframmi contenenti crisotilo con un materiale alternativo privo di amianto dal 2014 in poi e la completa sostituzione entro il 30 giugno 2025. È pertanto opportuno che la durata della deroga concessa dagli Stati membri per autorizzare l'uso di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro manutenzione sia limitata, al più tardi, al 30 giugno 2025.

(11)

Il gestore inoltre, nell'ambito dell'accordo vincolante ha accettato di cessare l'importazione di fibre di crisotilo e dei diaframmi contenenti crisotilo entro la fine del 2017, tuttavia in seguito ha confermato che le importazioni sono già cessate poiché ha acquisito quantitativi sufficienti di fibre di crisotilo per gestire la transizione verso un materiale alternativo. È pertanto opportuno revocare la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l'immissione sul mercato di diaframmi contenenti crisotilo e di fibre di crisotilo destinate esclusivamente alla loro manutenzione.

(12)

Alla Commissione dovrebbe essere trasmessa una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi presenti negli impianti che beneficiano di deroghe. La legislazione dell'Unione relativa alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dispone già che i datori di lavoro debbano ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori alle fibre di crisotilo e in ogni caso a un livello inferiore al limite stabilito. Gli Stati membri possono fissare valori limite più rigorosi per i tenori di tali fibre nell'aria e possono esigere una misurazione o un monitoraggio regolare. I risultati di tale misurazione o monitoraggio dovrebbero essere inclusi nella relazione.

(13)

Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione è stato consultato e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Deroghe concesse dai paesi dell'UE e degli Stati SEE-EFTA sull'amianto contenuto negli articoli in conformità alla voce 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 34).

(4)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).


ALLEGATO

Nell'allegato XVII, voce 6, colonna 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

«1.

La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.

Tuttavia, se l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1o luglio 2025 all'uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettono allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. Lo Stato membro trasmette una copia alla Commissione europea.

Qualora, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, uno Stato membro richieda il monitoraggio del tenore di crisotilo nell'aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati devono essere inclusi nella relazione.



23.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1006 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 255/2010 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, paragrafo 1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione (2) impone che le misure tese a pianificare, coordinare e attuare la gestione del flusso di traffico aereo (air traffic flow management — ATFM), adottate dalle parti o dai loro mandatari che partecipano alle procedure di ATFM di cui all'articolo 1, paragrafo 3, siano conformi alle disposizioni dell'ICAO precisate nell'allegato. Tale allegato menziona le diverse definizioni e disposizioni di cui all'allegato 11 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago) e in particolare alla tredicesima edizione della medesima (luglio 2001), che include la modifica n. 47. Dall'adozione del regolamento (UE) n. 255/2010, l'ICAO ha modificato numerose definizioni e disposizioni dell'allegato 11 della Convenzione di Chicago, e incluso, di recente, la modifica n. 49.

(2)

L'allegato del regolamento (UE) n. 255/2010 fa riferimento anche a disposizioni stabilite nelle procedure regionali supplementari dell'ICAO (doc. 7030), in particolare alla quinta edizione di quest'ultimo, del 2007. La quinta edizione del doc 7030 reca però la data effettiva del 2008 e il riferimento al 2007 come data dell'edizione deve quindi essere corretto.

(3)

Occorre perciò correggere e aggiornare anche i riferimenti all'allegato 11 della convenzione di Chicago e al doc. 7030 dell'ICAO che si trovano nel regolamento (UE) n. 255/2010, in modo che gli Stati membri possano soddisfare i loro obblighi giuridici internazionali e dare coerenza al quadro normativo internazionale dell'ICAO.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 255/2010.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato del regolamento (CE) n. 255/2010 è così sostituito:

«ALLEGATO

Elenco delle norme ICAO relative alla gestione dei flussi del traffico aereo

1.

Capitolo 3, paragrafo 3.7.5 (gestione dei flussi del traffico aereo) dell'allegato 11 della Convenzione di Chicago — Servizi di traffico aereo (13a edizione — luglio 2001, che include l'emendamento n. 49).

2.

Capitolo 3 (gestione della capacità ATS e dei flussi di traffico aereo) del documento 4444 dell'ICAO, procedure per i servizi di navigazione aerea — Gestione del traffico aereo (PANS-ATM) (15a edizione — 2007).

3.

Capitolo 8, paragrafo 8.3 (deroghe all'assegnazione di bande orarie ATFM) del documento 7030 dell'ICAO — Procedure supplementari regionali europee (EUR) (5a edizione 2008).

4.

Capitolo 8, paragrafo 8.4.1.c) (rispetto da parte dell'operatore aereo delle misure di ATFM) del documento 7030 dell'ICAO — Procedure supplementari regionali europee (EUR) (5a edizione 2008).

5.

Capitolo 2, paragrafo 2.3.2 (modifiche all'EOBT) del documento 7030 dell'ICAO — Procedure supplementari regionali europee (EUR) (5a edizione 2008).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(2)  Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10).

(3)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).


23.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1007 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2016

relativo all'autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso e a cani e gatti (titolare dell'autorizzazione Latochema Co. Ltd)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del cloruro di ammonio. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Detta domanda riguarda l'autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti, gatti e cani, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'additivo è già stato autorizzato per l'impiego per agnelli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2012 della Commissione (2).

(5)

Nel parere del 4 dicembre 2015 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il cloruro di ammonio non ha presumibilmente effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che il suo impiego può ridurre il valore pH delle urine. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del cloruro di ammonio dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il cloruro di ammonio di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2012 della Commissione, del 17 settembre 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Latochema Co. Ltd) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 27).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(1):4352.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario)

4d7

Latochema Co. Ltd

Cloruro di ammonio

Composizione dell'additivo

Cloruro di ammonio ≥ 99,5

In forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cloruro di ammonio ≥ 99,5 %

NH4Cl Numero CAS: 12125-02-9

Cloruro di sodio ≤ 0,5 %

Prodotto mediante sintesi chimica

Metodo di analisi  (1)

Quantificazione del cloruro di ammonio nell'additivo per mangimi: titolazione con idrossido di sodio (Farmacopea europea, monografia 0007) o titolazione con nitrato d'argento (JECFA, monografia «cloruro di ammonio»).

Ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso

 

10 000 per un periodo di alimentazione non superiore a tre mesi

5 000 per un periodo di alimentazione superiore a tre mesi

1.

L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.

3.

Le miscele di diverse fonti di cloruro di ammonio non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per ruminanti, gatti e cani.

13 luglio 2026

Gatti

Cani

5 000


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


23.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1008 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

128,2

ZZ

128,2

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

141,0

BR

92,5

CL

136,1

MA

100,9

TR

151,6

UY

147,6

ZA

185,3

ZZ

136,4

0808 10 80

AR

116,7

BR

99,0

CL

136,7

CN

66,5

NZ

151,0

SA

114,4

US

160,2

ZA

114,2

ZZ

119,8

0809 10 00

TR

251,5

ZA

254,4

ZZ

253,0

0809 29 00

TR

382,1

ZZ

382,1

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

170,7

ZZ

170,7

0809 40 05

TR

180,1

ZZ

180,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


23.6.2016   

IT

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L 165/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1009 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2016

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 10 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2016 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).


ALLEGATO

I.A

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1.1.2017 — 30.6.2017

(in kg)

09.4590

34 268 500

09.4599

5 680 000

09.4591

2 680 000

09.4592

9 219 000

09.4593

2 673 236

09.4594

10 003 500

09.4595

6 412 500

09.4596

9 596 200

I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1.1.2017 — 30.6.2017

(in kg)

09.4155

828 000

I.I

Prodotti originari dell'Islanda

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1.1.2017 — 30.6.2017

(in kg)

09.4205

25 000

09.4206

0

I.K

Prodotti originari della Nuova Zelanda

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1.10.2016 — 31.12.2016

(in kg)

09.4514

7 000 000

09.4515

4 000 000

09.4182

33 612 000

09.4195

40 877 000


DECISIONI

23.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1010 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2016

relativa all'adeguatezza delle autorità competenti di alcuni paesi terzi e territori in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 3727]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame soltanto se dette autorità soddisfano condizioni che la Commissione ha considerato adeguate e hanno convenuto accordi di cooperazione basati sulla reciprocità con le autorità competenti degli Stati membri interessati. Occorre pertanto stabilire se le autorità competenti di alcuni paesi terzi soddisfino condizioni adeguate che permettano di trasmettere loro le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e le relazioni su ispezioni o indagini.

(2)

La decisione sull'adeguatezza prevista all'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE non tratta altre condizioni specifiche ai fini della trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini, quali gli accordi di cooperazione basati sulla reciprocità convenuti tra le autorità competenti, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva, o le condizioni relative alla trasmissione di dati personali, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva.

(3)

Ai fini della presente decisione, le autorità competenti di alcuni territori designate dalla legge e responsabili, in tali territori, della regolamentazione e/o del controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici dovrebbero essere equiparate alle autorità competenti dei paesi terzi.

(4)

La trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini all'autorità competente di un paese terzo o territorio risponde all'interesse pubblico rilevante all'esercizio di un controllo pubblico indipendente. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto, nel quadro degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, provvedere a che l'autorità competente del paese terzo o territorio usi i documenti che le sono trasmessi a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della stessa direttiva esclusivamente nell'esercizio delle sue funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile.

(5)

La trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile all'autorità competente di un paese terzo o territorio implica che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che li detiene dia all'autorità del paese terzo o territorio accesso a tali documenti o glieli trasmetta, previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro interessato, oppure che vi provveda quest'ultima autorità.

(6)

In caso di ispezioni o indagini, i revisori legali e le imprese di revisione contabile sono autorizzati a dare all'autorità competente di un paese terzo o territorio accesso alle loro carte di lavoro o altri documenti, oppure a trasmetterli loro, soltanto alle condizioni stabilite all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE e nella presente decisione.

(7)

Fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che, ai fini del controllo pubblico, del controllo della qualità e delle indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile, i contatti tra i revisori legali o le imprese di revisione contabile da essi abilitati e l'autorità competente del paese terzo o del territorio si svolgano attraverso le autorità competenti dello Stato membro interessato.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che gli accordi di cooperazione ai quali la direttiva 2006/43/CE subordina la trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti dei paesi terzi o territori contemplate dalla presente decisione siano convenuti su base di reciprocità e prevedano la tutela dei segreti professionali e delle informazioni commerciali sensibili contenuti in tali carte o documenti e relativi ai soggetti sottoposti a revisione, compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, o relativi ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che ve li hanno sottoposti.

(9)

Laddove la trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini all'autorità competente di un paese terzo o territorio implichi la comunicazione di dati personali, tale comunicazione è lecita solo se soddisfa anche le condizioni applicabili ai trasferimenti internazionali di dati a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/43/CE impone quindi agli Stati membri di provvedere a che la trasmissione dei dati personali tra le loro autorità competenti e l'autorità competente del paese terzo o territorio sia conforme al capo IV della direttiva 95/46/CE. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che vigano garanzie adeguate di protezione dei dati personali trasmessi, se necessario attraverso accordi vincolanti, e che l'autorità competente del paese terzo o territorio non comunichi ad altri i dati personali contenuti nei documenti trasmessi senza il previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

(10)

L'adeguatezza delle condizioni cui è soggetta l'autorità competente di un paese terzo o territorio è valutata in base alle condizioni applicabili alla cooperazione a norma dell'articolo 36 della direttiva 2006/43/CE o a risultati funzionali essenzialmente equivalenti. In particolare, l'adeguatezza dovrebbe essere valutata alla luce delle competenze esercitate dall'autorità competente del paese terzo o territorio, delle garanzie applicabili a difesa dalle violazioni delle norme sul segreto professionale e sulla riservatezza e delle condizioni alle quali le disposizioni legislative e regolamentari del paese terzo o territorio subordinano la cooperazione tra detta autorità competente e le autorità competenti degli Stati membri.

(11)

I dipendenti o ex dipendenti delle autorità competenti di paesi terzi o territori destinatari delle carte di lavoro o altri documenti a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE dovrebbero essere vincolati al segreto professionale.

(12)

I revisori legali e le imprese di revisione contabile abilitati in uno Stato membro che sottopongono a revisione società che hanno emesso valori mobiliari in Brasile, nel Centro finanziario internazionale di Dubai, a Guernsey, in Indonesia, nell'Isola di Man, a Jersey, in Malaysia, in Sud Africa, nella Corea del Sud, a Taiwan o in Thailandia, o che fanno parte di un gruppo che redige i conti consolidati in uno di detti paesi terzi o territori, sono disciplinati dalle leggi nazionali del rispettivo paese terzo o territorio. È pertanto opportuno stabilire se le autorità competenti di detti paesi terzi e territori soddisfino condizioni che possono essere considerate adeguate in base alle condizioni applicabili alla cooperazione a norma dell'articolo 36 della direttiva 2006/43/CE o a risultati funzionali essenzialmente equivalenti.

(13)

Le autorità competenti di Brasile, Centro finanziario internazionale di Dubai, Guernsey, Indonesia, Isola di Man, Jersey, Malaysia, Sud Africa, Corea del Sud, Taiwan e Thailandia sono state sottoposte a valutazione dell'adeguatezza ai fini dell'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE. Le decisioni sull'adeguatezza di tali autorità dovrebbero basarsi su dette valutazioni.

(14)

In Brasile la Comissão de Valores Mobiliários è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari brasiliane, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. La Comissão de Valores Mobiliários del Brasile soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(15)

Nel Centro finanziario internazionale di Dubai la Dubai Financial Service Authority è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari di Dubai e del Centro finanziario internazionale di Dubai, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. La Dubai Financial Service Authority del Centro finanziario internazionale di Dubai soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(16)

A Guernsey il Registrar of Companies è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari di Guernsey, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. Il Registrar of Companies di Guernsey soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(17)

In Indonesia il Finance Professions Supervisory Centre è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Sebbene svolga le sue funzioni unitamente o parallelamente alla Financial Services Authority, il Finance Professions Supervisory Centre è l'autorità nazionale di regolamentazione della professione di revisore contabile in Indonesia. Il Finance Professions Supervisory Centre è quindi l'autorità competente ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. Al momento, la conclusione che il Finance Professions Supervisory Centre è in grado di trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE può derivare da un'interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari indonesiane. È pertanto opportuno prevedere un attento monitoraggio e riesame da parte della Commissione per quanto riguarda la cooperazione tra il Finance Professions Supervisory Centre e le autorità competenti degli Stati membri. Il Finance Professions Supervisory Centre dell'Indonesia soddisfa quindi condizioni da considerare, per un periodo limitato, adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(18)

Nell'Isola di Man la Financial Supervision Commission è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Isola di Man, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. La Financial Supervision Commission dell'Isola di Man soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(19)

A Jersey la Jersey Financial Services Commission è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari di Jersey, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. La Jersey Financial Services Commission soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(20)

In Malaysia l'Audit Oversight Board è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile, comprese le questioni legate alla cooperazione con le autorità straniere in termini di scambio e di trasmissione di informazioni a fini di controllo delle attività di revisione contabile; la presente decisione dovrebbe riguardare solo dette competenze. Sebbene svolga le sue funzioni per conto della Securities Commission malese, l'Audit Oversight Board opera in indipendenza. L'Audit Oversight Board è quindi l'autorità competente ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari malesi, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. L'Audit Oversight Board della Malaysia soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(21)

In Sud Africa l'Independent Regulatory Board for Auditors è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari sudafricane, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. I documenti ottenuti nel corso di ispezioni e le relazioni sulle ispezioni possono essere tuttavia condivisi soltanto con il consenso del revisore o dell'impresa di revisione contabile registrati presso l'Independent Regulatory Board for Auditors. Questa condizione può porre difficoltà di attuazione riguardo alle condizioni della cooperazione a norma dell'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE. È pertanto opportuno prevedere un attento monitoraggio e riesame da parte della Commissione per quanto riguarda la cooperazione tra l'Independent Regulatory Board for Auditors e le autorità competenti degli Stati membri, al fine di valutare se l'obbligo del consenso erige un ostacolo allo scambio di informazioni nella pratica. L'Independent Regulatory Board for Auditors del Sud Africa soddisfa quindi condizioni da considerare, per un periodo limitato, adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(22)

Nella Corea del Sud la Financial Services Commission e, al suo interno, il Financial Supervisory Service sono competenti in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Alla Financial Services Commission incombe la responsabilità politica generale in materia di revisione contabile, mentre il Financial Supervisory Service è responsabile dello svolgimento delle ispezioni e delle indagini per la Financial Services Commission. La presente decisione dovrebbe riguardare il Financial Supervisory Service nell'ambito della Financial Services Commission e le competenze della Financial Services Commission in materia di controllo sulla revisione contabile. La Financial Services Commission e il Financial Supervisory Service mettono in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei loro dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari sudcoreane, possono trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. La Financial Services Commission e il Financial Supervisory Service della Corea del Sud soddisfano quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(23)

A Taiwan la Financial Supervisory Commission è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari taiwanesi, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. La Financial Supervisory Commission di Taiwan soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(24)

In Thailandia la Securities and Exchange Commission è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte dei suoi dipendenti o ex dipendenti. In base alle disposizioni legislative e regolamentari thailandesi, può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. La Securities and Exchange Commission della Thailandia soddisfa quindi condizioni da considerare adeguate ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE.

(25)

La presente decisione lascia impregiudicati gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(26)

La presente decisione intende favorire una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle di Brasile, Centro finanziario internazionale di Dubai, Guernsey, Indonesia, Isola di Man, Jersey, Malaysia, Sud Africa, Corea del Sud, Taiwan e Thailandia. La finalità ricercata è consentire a tali autorità di esercitare le loro funzioni di controllo pubblico, controllo esterno della qualità e indagine tutelando nel contempo i diritti delle parti interessate. Gli Stati membri sono tenuti a rendere noti alla Commissione gli accordi di mutua cooperazione conclusi con dette autorità, al fine di consentirle di verificare se la cooperazione sia conforme all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.

(27)

Obiettivo ultimo della cooperazione in materia di controllo sulla revisione contabile con Brasile, Centro finanziario internazionale di Dubai, Guernsey, Indonesia, Isola di Man, Jersey, Malaysia, Sud Africa, Corea del Sud, Taiwan e Thailandia è la reciproca fiducia nel rispettivo sistema di controllo, così che la trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini diventino l'eccezione. La fiducia reciproca si baserebbe sull'equivalenza dei sistemi di controllo dei revisori contabili applicati nell'Unione e nel paese terzo o territorio.

(28)

La Commissione verificherà periodicamente il quadro normativo e di vigilanza dei paesi terzi e territori considerati. La presente decisione sarà riesaminata secondo necessità alla luce delle modifiche normative e di vigilanza introdotte nell'Unione e nei paesi terzi e territori considerati, tenuto conto delle fonti di informazioni disponibili. In particolare la Commissione, assistita dal comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (Committee of European Auditing Oversight Bodies — CEAOB), di cui all'articolo 30, paragrafo 7, lettera c), e all'articolo 30, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), può procedere in qualsiasi momento a una nuova valutazione dell'adeguatezza, segnatamente in caso di modifiche della normativa o della situazione di fatto. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca della dichiarazione di adeguatezza.

(29)

Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 17 dicembre 2015.

(30)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti autorità competenti di paesi terzi o territori soddisfano condizioni che sono considerate adeguate ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE ai fini della trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti e delle relazioni su ispezioni o indagini a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della stessa direttiva:

1.

Comissão de Valores Mobiliários del Brasile;

2.

Dubai Financial Service Authority del Centro finanziario internazionale di Dubai;

3.

Registrar of Companies di Guernsey;

4.

Finance Professions Supervisory Centre dell'Indonesia;

5.

Financial Supervision Commission dell'Isola di Man;

6.

Jersey Financial Services Commission;

7.

Audit Oversight Board della Malaysia;

8.

Independent Regulatory Board for Auditors del Sud Africa;

9.

Financial Services Commission sudcoreana e Financial Supervisory Service della Corea del Sud;

10.

Financial Supervisory Commission di Taiwan;

11.

Securities and Exchange Commission della Thailandia.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che, qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile siano detenuti unicamente da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile registrati in uno Stato membro che non è quello nel quale è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente ha ricevuto una richiesta da una delle autorità di cui all'articolo 1, dette carte o detti documenti siano trasmessi all'autorità competente del paese terzo o territorio interessato solo se l'autorità competente del primo Stato membro ha acconsentito alla trasmissione.

Articolo 3

La presente decisione cessa di applicarsi il 31 luglio 2019 nei confronti delle autorità competenti di cui all'articolo 1, punti 4 e 8.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2016

Per la Commissione

Jonathan HILL

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(3)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(4)  Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).


Rettifiche

23.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/23


Rettifica del regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 191 del 23 luglio 2009 )

Pagina 67, allegato V, primo capoverso, seconda frase:

anziché:

«Se i parametri misurati non rispondono ai valori dichiarati dal fabbricante, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, all'interno degli intervalli riportati nella tabella 1, le misurazioni possono essere effettuate su tre apparecchi supplementari per uso domestico.»,

leggi:

«Se i parametri misurati non rispondono ai valori dichiarati dal fabbricante, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, all'interno degli intervalli riportati nella tabella 1, le misurazioni devono essere effettuate su tre apparecchi supplementari per uso domestico.»


23.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/23


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314 del 30 novembre 2010 )

Pagina 39, allegato VII, primo capoverso, seconda frase:

anziché:

«Se i parametri misurati non rispondono ai valori dichiarati dal fornitore negli intervalli indicati nella tabella 1, le misurazioni possono essere effettuate su tre apparecchi supplementari.»

leggi:

«Se i parametri misurati non rispondono ai valori dichiarati dal fornitore negli intervalli indicati nella tabella 1, le misurazioni devono essere effettuate su tre apparecchi supplementari.»