ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/1 |
Informazione sulla firma del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Il protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese è stato firmato a Bruxelles il 28 aprile 2016.
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/1 |
Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014 (1), entra in vigore il 1o luglio 2016, conformemente all'articolo 431, paragrafo 2, del medesimo accordo, essendo stato depositato il 23 maggio 2016 l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
(1) GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.
18.6.2016 |
IT |
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L 161/1 |
Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014 (1), entra in vigore il 1o luglio 2016, conformemente all'articolo 464, paragrafo 2, del medesimo accordo, essendo stato depositato il 23 maggio 2016 l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
(1) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.
18.6.2016 |
IT |
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L 161/2 |
DECISIONE (UE) 2016/971 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2016
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La dichiarazione ministeriale sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, comunemente denominata «accordo sulle tecnologie dell'informazione» (Information Technology Agreement — «ITA»), è stata adottata a Singapore il 13 dicembre 1996. Il punto 3 dell'allegato dell'ITA precisa che i partecipanti debbano riunirsi periodicamente sotto l'egida del Consiglio per gli scambi di merci dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) al fine di rivedere i prodotti contemplati con l'obiettivo di convenire, mediante consenso, sull'opportunità di modificare negli allegati di tale allegato per aggiungere ulteriori prodotti alla luce degli sviluppi tecnologici, delle esperienze acquisite in materia di concessioni tariffarie o di avvenute modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato. |
(2) |
L'8 luglio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare una revisione dell'ITA al fine dell'ampliamento dell'ambito dei prodotti contemplati per tener conto degli sviluppi e della convergenza tecnologici. |
(3) |
I negoziati per l'ampliamento dell'ITA sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale istituito ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato. |
(4) |
Il 28 luglio 2015 i partecipanti ai negoziati hanno formulato una dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione («dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA»), che registra i risultati dei negoziati. |
(5) |
Nel corso della 10a conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Nairobi dal 15 al 18 dicembre 2015, i partecipanti ai negoziati hanno formulato il 16 dicembre 2015 una dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (WT/MIN 15/25) («dichiarazione ministeriale»), che approva e apre all'accettazione la dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA a norma del punto 9 della stessa. La dichiarazione ministeriale registra altresì l'assenso dei partecipanti ai negoziati ai progetti di elenco presentati da ciascuno di essi a norma del punto 5 della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA, inclusi nel documento dell'OMC G/MA/W/117. |
(6) |
L'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione, insieme all'elenco dell'Unione e agli elenchi presentati dagli altri partecipanti ai negoziati, inclusi nel documento dell'OMC G/MA/W/117. |
(7) |
A norma della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA, l'Unione dovrebbe presentare all'OMC le necessarie modifiche al suo elenco allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994»), quali figuranti nell'elenco dell'Unione CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA e gli elenchi presentati a norma del punto 5 della stessa sono approvati a nome dell'Unione europea.
Il testo della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA e gli allegati della stessa sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è autorizzata a presentare all'Organizzazione mondiale del commercio le necessarie modifiche all'elenco dell'Unione allegato al GATT 1994, quali figuranti nell'elenco dell'Unione CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).
Articolo 3
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione di cui al punto 9 della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA (2).
Articolo 4
La dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA non può essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Approvazione dell'8 giugno 2016 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale).
(2) La data di entrata in vigore della dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
18.6.2016 |
IT |
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L 161/4 |
DICHIARAZIONE SULL'AMPLIAMENTO DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
I seguenti membri dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), che hanno convenuto di ampliare il commercio mondiale dei prodotti delle tecnologie dell'informazione («parti»):
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Albania |
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Australia |
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Canada |
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Cina |
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Costa Rica |
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Unione europea |
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Guatemala |
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Hong Kong, Cina |
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Islanda |
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Israele |
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Giappone |
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Corea |
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Malaysia |
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Montenegro |
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Nuova Zelanda |
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Norvegia |
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Filippine |
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Singapore |
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Svizzera (1) |
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Territorio doganale separato di Taiwan Penghu, Kinmen e Matsu |
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Thailandia |
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Stati Uniti |
dichiarano quanto segue:
1. |
Le parti consolidano e sopprimono i dazi doganali e tutti i diritti e le imposizioni di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, secondo le modalità sotto indicate, nei confronti di:
|
Soppressione progressiva dei dazi
2. |
Le parti applicano una soppressione progressiva standard dei dazi doganali in tre anni, sotto forma di quattro riduzioni annuali uguali a partire dal 2016 e fino al 2019, se non diversamente convenuto dalle parti, e riconoscono che, in circostanze limitate, potrebbe essere necessario protrarre i tempi di tali riduzioni. In ogni fase, l'aliquota ridotta dovrebbe essere arrotondata alla prima cifra decimale. Le parti riportano gli impegni in materia di soppressione progressiva dei dazi per ciascun prodotto nei rispettivi elenchi delle concessioni all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («elenco delle concessioni»). |
Attuazione
3. |
Se non diversamente convenuto dalle parti e fatto salvo il completamento delle prescrizioni procedurali nazionali, le parti sopprimono tutti i dazi doganali, i diritti e le imposizioni di qualsiasi genere per i prodotti elencati negli allegati come segue:
|
Attuazione accelerata
4. |
Le parti incoraggiano la soppressione autonoma immediata dei dazi doganali o l'attuazione accelerata prima delle date di cui al punto 3, ad esempio per i prodotti soggetti a dazi doganali relativamente bassi. |
Calendario di presentazione degli elenchi
5. |
Le parti forniscono alle altre parti quanto prima, e comunque entro il 30 ottobre 2015, un progetto di elenco recante: a) dettagli sulla modalità di pubblicazione dell'adeguato trattamento tariffario nel proprio elenco delle concessioni, e b) un elenco delle sottovoci del SA dettagliate interessate per i prodotti specificati nell'allegato B, comprensivo altresì di una nota introduttiva in cui si dichiara che tali prodotti sono esenti da dazi indipendentemente dalla loro classificazione nel SA. Ciascun progetto di elenco è riveduto e approvato dalle parti, mediante consenso, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dalle parti durante i negoziati. Tale processo di revisione dovrebbe essere completato entro il 4 dicembre 2015. |
6. |
Una volta completato il processo di revisione per ogni progetto di elenco di una parte, quest'ultima presenta il proprio elenco approvato, purché siano state espletate le prescrizioni procedurali nazionali, come modifica del proprio elenco delle concessioni, conformemente alla decisione del 26 marzo 1980 sulle procedure di modifica e rettifica degli elenchi delle concessioni tariffarie (BISD 27S/25). |
7. |
Le parti attuano i punti 3 e 6 della presente dichiarazione dopo che saranno stati riveduti e approvati, mediante consenso, progetti di elenco che rappresentino circa il 90 per cento del commercio mondiale (2) dei prodotti qui contemplati. |
Formato del progetto di elenchi delle concessioni
8. |
Al fine di realizzare il consolidamento e la soppressione dei dazi doganali e di diritti e imposizioni di qualsiasi genere per i prodotti elencati negli allegati, le modifiche apportate da ogni parte al proprio elenco di concessioni:
|
Accettazione
9. |
La dichiarazione è aperta all'accettazione di tutti i membri dell'OMC. L'accettazione è notificata per iscritto al direttore generale dell'OMC, che ne dà comunicazione a tutte le parti. |
Ostacoli non tariffari
10. |
Le parti convengono di intensificare le consultazioni sugli ostacoli non tariffari nel settore delle tecnologie dell'informazione e sostengono a tal fine l'eventuale elaborazione di un programma di lavoro aggiornato su ostacoli non tariffari. |
Considerazioni finali
11. |
Le parti si riuniscono periodicamente, almeno un anno prima delle regolari modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, e comunque entro gennaio 2018, per rivedere i prodotti contemplati negli allegati e valutare se, alla luce degli sviluppi tecnologici, dell'esperienza maturata nell'applicazione delle concessioni tariffarie o delle modifiche della nomenclatura del SA, gli allegati non debbano essere aggiornati al fine di inserire ulteriori prodotti. |
12. |
Le parti riconoscono che i risultati di questi negoziati implicano concessioni che andrebbero tenute in considerazione negli attuali negoziati multilaterali in materia di accesso al mercato per i prodotti non agricoli nel quadro dell'agenda di Doha per lo sviluppo. |
Allegati della presente dichiarazione:
— |
Nell'elenco di cui all'allegato A figurano le sottovoci del SA 2007 o loro parti da contemplare nella presente dichiarazione. |
— |
Nell'elenco di cui all'allegato B figurano prodotti specifici da contemplare nella presente dichiarazione indipendentemente dalla loro classificazione nel SA 2007. |
(1) A nome dell'Unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein.
(2) Da calcolare a cura del segretariato dell'OMC e comunicare alle parti in base ai dati disponibili più recenti.
ALLEGATO A
Voce |
SA 2007 |
Ex (*) |
Designazione delle merci |
001 |
350691 |
ex |
Pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizzabili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con schermi tattili |
002 |
370130 |
|
Altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm |
003 |
370199 |
|
Altre |
004 |
370590 |
|
Altre |
005 |
370790 |
|
Altri |
006 |
390799 |
ex |
Copolimeri termoplastici di cristalli liquidi a base di poliestere aromatico |
007 |
841459 |
ex |
Ventilatori dei tipi usati esclusivamente o principalmente per raffreddare microprocessori, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione |
008 |
841950 |
ex |
Scambiatori di calore di fluoropolimeri e con fori per i tubi di entrata e di uscita aventi un diametro interno non superiore a 3 cm |
009 |
842010 |
ex |
Laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati |
010 |
842129 |
ex |
Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron |
011 |
842139 |
ex |
Apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm |
012 |
842199 |
ex |
Parti di apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron; parti di apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm |
013 |
842320 |
ex |
Basculle per la pesatura continua su trasportatori, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi |
014 |
842330 |
ex |
Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi |
015 |
842381 |
ex |
Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata inferiore o uguale a 30 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi |
016 |
842382 |
ex |
Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse macchine per pesare autoveicoli |
017 |
842389 |
ex |
Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 5 000 kg, che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi |
018 |
842390 |
ex |
Parti di apparecchi e strumenti per pesare che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse parti di macchine per pesare autoveicoli |
019 |
842489 |
ex |
Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati |
020 |
842490 |
ex |
Parti di apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati |
021 |
844230 |
|
Macchine, apparecchi e materiale |
022 |
844240 |
|
Parti di macchine, apparecchi e materiale |
023 |
844250 |
|
Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati) |
024 |
844331 |
|
Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete |
025 |
844332 |
|
Altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete |
026 |
844339 |
|
Altre |
027 |
844391 |
|
Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42 |
028 |
844399 |
|
Altri |
029 |
845610 |
ex |
Macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione |
030 |
846693 |
ex |
Parti ed accessori di macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di centri di lavorazione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di (altri torni) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di (altre foratrici) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di (altre fresatrici) a comando numerico, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine per segare o troncare, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine utensili operanti per elettroerosione, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517 , o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione |
031 |
847210 |
|
Duplicatori |
032 |
847290 |
|
Altre |
033 |
847310 |
|
Parti ed accessori di macchine della voce 8469 |
034 |
847340 |
|
Parti ed accessori di macchine della voce 8472 |
035 |
847521 |
|
Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati |
036 |
847590 |
ex |
Parti di macchine della sottovoce 847521 |
037 |
847689 |
ex |
Macchine per cambiare in moneta spicciola |
038 |
847690 |
ex |
Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola |
039 |
847989 |
ex |
Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati |
040 |
847990 |
ex |
Parti di macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati |
041 |
848610 |
|
Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette |
042 |
848620 |
|
Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici |
043 |
848630 |
|
Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto |
044 |
848640 |
|
Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo |
045 |
848690 |
|
Parti ed accessori |
046 |
850440 |
|
Convertitori statici |
047 |
850450 |
|
Altre bobine di reattanza e di autoinduzione |
048 |
850490 |
|
Parti |
049 |
850590 |
ex |
Elettromagneti dei tipi usati esclusivamente o principalmente per gli apparecchi di diagnosi ad immagine a risonanza magnetica, diversi dagli elettromagneti della voce 90.18 |
050 |
851430 |
ex |
Altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati |
051 |
851490 |
ex |
Parti di altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati |
052 |
851519 |
ex |
Altre saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati |
053 |
851590 |
ex |
Parti di altre saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati |
054 |
851761 |
|
Stazioni fisse |
055 |
851762 |
|
Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing |
056 |
851769 |
|
Altri |
057 |
851770 |
|
Parti |
058 |
851810 |
|
Microfoni e loro supporti |
059 |
851821 |
|
Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica |
060 |
851822 |
|
Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica |
061 |
851829 |
|
Altri |
062 |
851830 |
|
Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti |
063 |
851840 |
|
Amplificatori elettrici a bassa frequenza |
064 |
851850 |
|
Apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
065 |
851890 |
|
Parti |
066 |
851981 |
|
Muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori |
067 |
851989 |
|
Altri |
068 |
852110 |
|
A nastri magnetici |
069 |
852190 |
|
Altri |
070 |
852290 |
|
Altri |
071 |
852321 |
|
Schede munite di una pista magnetica |
072 |
852329 |
|
Altri |
073 |
852340 |
|
Supporti ottici |
074 |
852351 |
|
Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori |
075 |
852352 |
|
Schede intelligenti («smart cards») |
076 |
852359 |
|
Altri |
077 |
852380 |
|
Altri |
078 |
852550 |
|
Apparecchi trasmittenti |
079 |
852560 |
|
Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente |
080 |
852580 |
|
Telecamere; apparecchi fotografici numerici e «camescopes» |
081 |
852610 |
|
Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar) |
082 |
852691 |
|
Apparecchi di radionavigazione |
083 |
852692 |
|
Apparecchi di radiotelecomando |
084 |
852712 |
|
Radiocassette tascabili |
085 |
852713 |
|
Altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono |
086 |
852719 |
|
Altri |
087 |
852721 |
ex |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali) |
088 |
852729 |
|
Altri |
089 |
852791 |
|
Combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono |
090 |
852792 |
|
Non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria |
091 |
852799 |
|
Altri |
092 |
852849 |
|
Altri |
093 |
852871 |
|
Non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video |
094 |
852910 |
|
Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti |
095 |
852990 |
ex |
Altri, esclusi i moduli e i pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle sottovoci 8528.72 o 8528.73 |
096 |
853180 |
ex |
Altri apparecchi, esclusi suonerie, cicalini, carillon di porte e simili |
097 |
853190 |
|
Parti |
098 |
853630 |
|
Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici |
099 |
853650 |
|
Altri interruttori, sezionatori e commutatori |
100 |
853690 |
ex |
Altri apparecchi, esclusi i morsetti per batterie dei tipi usati per gli autoveicoli delle voci 8702 , 8703 , 8704 o 8711 |
101 |
853810 |
|
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537 , sprovvisti dei loro apparecchi |
102 |
853939 |
ex |
Lampade fluorescenti a catodi freddi (CCFL) per la retroilluminazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto |
103 |
854231 |
|
Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti |
104 |
854232 |
|
Memorie |
105 |
854233 |
|
Amplificatori |
106 |
854239 |
|
Altri |
107 |
854290 |
|
Parti |
108 |
854320 |
|
Generatori di segnali |
109 |
854330 |
ex |
Macchine per la galvanoplastica e l'elettrolisi dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati |
110 |
854370 |
ex |
Articoli specificamente progettati per essere connessi ad apparecchi o strumenti telegrafici o telefonici o a reti telegrafiche o telefoniche |
111 |
854370 |
ex |
Amplificatori di microonde |
112 |
854370 |
ex |
Dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza per console per videogiochi |
113 |
854370 |
ex |
Registratori digitali di dati di volo |
114 |
854370 |
ex |
Lettore elettronico portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione di testi, immagini fisse o elementi audio |
115 |
854370 |
ex |
Apparecchio per l'elaborazione di segnali digitali in grado di connettersi a una rete con o senza filo per missaggio suono |
116 |
854390 |
|
Parti |
117 |
880260 |
ex |
Satelliti per telecomunicazioni |
118 |
880390 |
ex |
Parti di satelliti per le telecomunicazioni |
119 |
880521 |
|
Simulatori di combattimento aereo e loro parti |
120 |
880529 |
|
Altri |
121 |
900120 |
|
Materie polarizzanti in fogli o in lastre |
122 |
900190 |
|
Altri |
123 |
900219 |
|
Altri |
124 |
900220 |
|
Filtri |
125 |
900290 |
|
Altri |
126 |
901050 |
|
Altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi |
127 |
901060 |
|
Schermi per proiezioni |
128 |
901090 |
ex |
Parti ed accessori di apparecchi e materiale delle sottovoci 901050 o 901060 |
129 |
901110 |
|
Microscopi stereoscopici |
130 |
901180 |
|
Altri microscopi |
131 |
901190 |
|
Parti ed accessori |
132 |
901210 |
|
Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi |
133 |
901290 |
|
Parti ed accessori |
134 |
901310 |
ex |
Cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI |
135 |
901320 |
|
Laser, diversi dai diodi laser |
136 |
901390 |
ex |
Parti ed accessori, diversi da quelli per cannocchiali con mirino di puntamento per armi o per periscopi |
137 |
901410 |
|
Bussole, comprese quelle di navigazione |
138 |
901420 |
|
Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole) |
139 |
901480 |
|
Altri strumenti ed apparecchi |
140 |
901490 |
|
Parti ed accessori |
141 |
901510 |
|
Telemetri |
142 |
901520 |
|
Teodoliti e tacheometri |
143 |
901540 |
|
Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria |
144 |
901580 |
|
Altri strumenti ed apparecchi |
145 |
901590 |
|
Parti ed accessori |
146 |
901811 |
|
Elettrocardiografi |
147 |
901812 |
|
Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica |
148 |
901813 |
|
Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica |
149 |
901819 |
|
Altri |
150 |
901820 |
|
Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi |
151 |
901850 |
|
Altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia |
152 |
901890 |
ex |
Strumenti ed apparecchi elettrochirurgici o elettromedicali e loro parti e accessori |
153 |
902150 |
|
Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori |
154 |
902190 |
|
Altri |
155 |
902212 |
|
Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione |
156 |
902213 |
|
Apparecchi per uso odontoiatrico |
157 |
902214 |
|
Altri, per uso medico, chirurgico o veterinario |
158 |
902219 |
|
Per altri usi |
159 |
902221 |
|
Per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario |
160 |
902229 |
|
Per altri usi |
161 |
902230 |
|
Tubi a raggi X |
162 |
902290 |
ex |
Parti ed accessori di apparecchi a raggi X |
163 |
902300 |
|
Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi |
164 |
902410 |
|
Macchine ed apparecchi per prove su metalli |
165 |
902480 |
|
Altre macchine ed apparecchi |
166 |
902490 |
|
Parti ed accessori |
167 |
902519 |
|
Altri |
168 |
902590 |
|
Parti ed accessori |
169 |
902710 |
|
Analizzatori di gas o di fumi |
170 |
902780 |
|
Altri strumenti ed apparecchi |
171 |
902790 |
|
Microtomi; parti ed accessori |
172 |
902830 |
|
Contatori di elettricità |
173 |
902890 |
|
Parti ed accessori |
174 |
903010 |
|
Strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti |
175 |
903020 |
|
Oscilloscopi ed oscillografi |
176 |
903031 |
|
Multimetri, senza dispositivo registratore |
177 |
903032 |
|
Multimetri, con dispositivo registratore |
178 |
903033 |
ex |
Altri, senza dispositivo registratore, esclusi gli strumenti per la misura della resistenza |
179 |
903039 |
|
Altri, con dispositivo registratore |
180 |
903084 |
|
Altri, con dispositivo registratore |
181 |
903089 |
|
Altri |
182 |
903090 |
|
Parti ed accessori |
183 |
903110 |
|
Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche |
184 |
903149 |
|
Altri |
185 |
903180 |
|
Altri strumenti, apparecchi e macchine |
186 |
903190 |
|
Parti ed accessori |
187 |
903220 |
|
Manostati (pressostati) |
188 |
903281 |
|
Idraulici o pneumatici |
189 |
950410 |
|
Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione |
190 |
950430 |
ex |
Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings) e i giochi di azzardo che erogano immediatamente una vincita in denaro |
191 |
950490 |
ex |
Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 950430 |
(*) Le sottovoci contemplate parzialmente sono contrassegnate dal simbolo «ex».
ALLEGATO B
192 |
Circuiti integrati multicomponenti: una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici, ibridi o multichip aventi almeno uno dei seguenti componenti: sensori, attuatori, oscillatori, risonatori a base di silicio o relative combinazioni o componenti che eseguono le funzioni degli articoli classificabili nelle voci 8532 , 8533 e 8541 , o degli induttori classificabili nella voce 8504 , e che costituiscono a tutti gli effetti un corpo unico come un circuito integrato, per formare un componente del tipo utilizzato per l'assemblaggio su un circuito stampato o su altro supporto, mediante il collegamento di piedini (pin), conduttori, punti di saldatura, piazzole, piattine o attenuatori. Ai fini della presente definizione: 1.I componenti possono essere separati, fabbricati indipendentemente gli uni dagli altri e successivamente assemblati in un circuito integrato multicomponenti o integrati in altri componenti.2.L'espressione a base di silicio indica che il componente è installato su un substrato di silicio o costituito da materiali di silicio oppure è fabbricato su un chip di circuito integrato.
|
||||||||
193 |
Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED),che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD) |
||||||||
194 |
Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo. Il rilevamento del tocco può avvenire tramite resistenza, capacità elettrostatica, riconoscimento di impulsi acustici, luci infrarosse o altra tecnologia sensibile al tocco |
||||||||
195 |
Cartucce d'inchiostro (con o senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331 , 844332 o 844339 e contenenti componenti meccanici o elettrici; cartucce di toner termoplastiche o elettrostatiche (con o senza parti mobili), da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331 , 844332 o 844339 ; inchiostro solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331 , 844332 o 844339 |
||||||||
196 |
Stampati che danno diritto di accesso, installazione, riproduzione o altro utilizzo di programmi informatici (inclusi giochi), dati, contenuto o servizi Internet (incluso il contenuto integrato nei giochi o nelle applicazioni), o servizi per le telecomunicazioni (inclusi servizi mobili) (**) |
||||||||
197 |
Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore |
||||||||
198 |
Scatole, casse, casellari e oggetti simili, di materie plastiche, appositamente costruiti per il trasporto o l'imballaggio di dischi (wafer) a semiconduttore, maschere o reticoli, delle sottovoci 392310 o 848690 |
||||||||
199 |
Pompe a vuoto dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto |
||||||||
200 |
Macchine per la pulizia al plasma destinate a rimuovere i contaminanti organici dai campioni e portacampioni per microscopi elettronici |
||||||||
201 |
Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini |
(**) La soppressione dei dazi per gli stampati incide unicamente sui diritti e sugli obblighi in relazione al commercio di beni e non incide pertanto sull'accesso dei partecipanti al mercato per aspetti che esulano dai dazi. Nessun elemento dell'accordo sull'ampliamento dell'ITA (accordo sulle tecnologie dell'informazione) impedisce a un membro del medesimo di disciplinare il contenuto di tali merci compresi, tra l'altro, i contenuti Internet. Nessuna disposizione dell'accordo sull'ampliamento dell'ITA incide sui diritti e sugli obblighi delle parti di accesso al mercato in materia di commercio di servizi o impedisce a un membro di disciplinare il proprio mercato dei servizi.
REGOLAMENTI
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/972 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2016
relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-arginina come additivo nei mangimi. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali». |
(4) |
Nel suo parere del 1o dicembre 2015 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, la L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l'ambiente e che può essere considerata un'efficace fonte dell'aminoacido arginina per tutte le specie animali; perché sia completamente efficace nei ruminanti, la L-arginina supplementare deve essere protetta dalla degradazione nel rumine. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
Dalla valutazione della sostanza risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2016; 14(1):4345.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
||||||||||
mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi |
|||||||||||||||||||
3c361 |
— |
L-arginina |
Composizione dell'additivo: Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di umidità del 10 % Caratterizzazione della sostanza attiva: L-arginina (acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico) ottenuta tramite fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP Formula chimica: C6H14N4O2 Numero CAS: 74-79-3 Metodo di analisi: (1) Per l'identificazione della L-arginina nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione della L-arginina nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell'arginina nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
|
Tutte le specie |
|
|
|
|
8 luglio 2026 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/973 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2016
relativo all'autorizzazione del bislisinato di zinco quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del chelato di zinco di L-lisinato HCl corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione del chelato di zinco di L-lisinato HCl come additivo per i mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali». |
(4) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 20 ottobre 2015 (2) che, nelle condizioni di impiego proposte, il chelato di zinco di L-lisinato HCl non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori e non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. |
(5) |
Per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente, in particolare il drenaggio e deflusso di zinco verso le acque di superficie, l'Autorità ha raccomandato nel suo parere dell'8 aprile 2014 (3) di ridurre in modo significativo il tenore massimo di zinco nei mangimi completi per varie specie bersaglio. Per evitare di non soddisfare le esigenze fisiologiche degli animali in particolari periodi della loro vita oppure qualsiasi altro impatto negativo sulla salute degli animali, la diminuzione del contenuto di zinco raccomandata dall'Autorità non dovrebbe tuttavia essere introdotta in un'unica fase. Gli operatori del settore dei mangimi e gli istituti di ricerca dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere nuovi dati scientifici riguardo le esigenze fisiologiche delle diverse specie animali al fine di consentire ulteriori riduzioni. |
(6) |
L'Autorità ha concluso inoltre che il chelato di zinco di L-Lisinato HCl può essere considerato un'efficace fonte di zinco per tutte le specie animali ed ha raccomandato di denominare tale sostanza bislisinato di zinco. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione dello bislisinato di zinco dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata quale additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal (2015); 13(11):4267.
(3) The EFSA Journal (2014); 12(5):3668.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||
Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi |
|||||||||||||||||||||||||||||
3b613 |
— |
Bislisinato di zinco |
Caratterizzazione dell'additivo: Polvere o granulato con un tenore minimo di 13,5 % di zinco e un tenore minimo di 85,0 % di lisina. Zinco in forma di chelato di zinco di bislisinato HCl: minimo 85 %. Caratterizzazione della sostanza attiva Chelato di zinco di bislisinato HCl Formula chimica: Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O Numero CAS: 23333-98-4; Metodi di analisi: (1) Per la determinazione del tenore totale di lisina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:
Per la determinazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:
Per la determinazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
Cani e gatti: 200 (in totale) Salmonidi e succedanei del latte per i vitelli: 180 (in totale) Suinetti svezzati, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi: 150 (in totale) Altre specie e categorie: 120 (in totale) |
|
8 luglio 2026 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1)
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/974 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
134,8 |
ZZ |
134,8 |
|
0709 93 10 |
TR |
133,0 |
ZZ |
133,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
169,6 |
BR |
92,5 |
|
MA |
179,9 |
|
TR |
151,6 |
|
UY |
147,6 |
|
ZA |
163,6 |
|
ZZ |
150,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
127,0 |
BR |
97,3 |
|
CL |
131,1 |
|
CN |
66,5 |
|
NZ |
157,2 |
|
US |
120,4 |
|
ZA |
116,2 |
|
ZZ |
116,5 |
|
0809 10 00 |
TR |
267,2 |
ZZ |
267,2 |
|
0809 29 00 |
TR |
397,4 |
ZZ |
397,4 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
174,9 |
ZZ |
174,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/975 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2016
che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 (in kg equivalente uova in guscio) |
09.4015 |
27 000 000 |
09.4401 |
1 400 000 |
09.4402 |
3 875 000 |
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/976 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2016
che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1o lugio al 30 settembre 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 (in kg) |
09.4169 |
5 336 250 |
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/977 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2016
che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 57).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 (in kg equivalente uova in guscio) |
09.4275 |
1 012 500 |
09.4276 |
2 250 000 |
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/978 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2016
che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o ottobre -31 dicembre 2016 (in kg) |
09.4091 |
420 000 |
09.4092 |
2 800 000 |
DECISIONI
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/35 |
DECISIONE (UE) 2016/979 DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2016
relativa all'adesione della Croazia alla convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafi 4 e 5,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (2) («convenzione») è stata firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1997. Essa entra in vigore novanta giorni dopo la notifica del completamento delle procedure costituzionali per l'adozione della convenzione da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la convenzione, che procede per ultimo a tale formalità. |
(2) |
In conformità dell'articolo 32, paragrafo 4, della convenzione, sino alla sua entrata in vigore ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui all'articolo 32, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento successivo, che la convenzione si deve applicare, per quanto lo riguarda, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. |
(3) |
L'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione della Croazia («atto di adesione») prevede che la Croazia aderisca alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell'atto stesso. Tali convenzioni e protocolli includono, tra l'altro, la convenzione. La convenzione deve entrare in vigore per la Croazia alla data fissata dal Consiglio. |
(4) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto di adesione, il Consiglio deve decidere di apportare alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I dell'atto di adesione tutti gli adattamenti richiesti a seguito dell'adesione della Croazia, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La convenzione entra in vigore per la Croazia il primo giorno del primo mese successivo alla pubblicazione della presente decisione.
Articolo 2
Il testodella convezione (3) in lingua croata fa fede alle stesse condizioni del testo della convenzione nelle altre lingue.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF
(1) Parere del 28 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.
(3) Il testo in lingua croata è stato pubblicato in un'edizione speciale della Gazzetta ufficiale (Capo 19, volume 014, pag. 156).
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/37 |
DECISIONE (UE) 2016/980 DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2016
relativa alla nomina di cinque membri e di sei supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Bulgaria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo bulgaro,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), 2015/190 (2) e 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Cinque seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Vladimir KISSIOV, del sig. Krassimir KOSTOV, del sig. Madzhid MANDADZHA, del sig. Krasimir MIREV e della sig.ra Detelina NIKOLOVA. |
(3) |
Cinque seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Stanislav BLAGOV, del sig. Nikolay IVANOV, della sig.ra Dimitranka KAMENOVA, della sig.ra Anastasiya MLADENOVA e del sig. Emil NAIDENOV. |
(4) |
Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina della sig.ra Malina Edreva AUDOIN a membro del Comitato delle regioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
a) |
quali membri:
e |
b) |
quali supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/39 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2016/981 DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2016
relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta della Repubblica di Lituania,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il mandato della sig.ra Rasa BUDBERGYTĖ è scaduto il 6 maggio 2016. |
(2) |
È pertanto opportuno procedere a una nuova nomina, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Rimantas ŠADŽIUS è nominato membro della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 16 giugno 2016 e il 15 giugno 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
L.F. ASSCHER
(1) Parere del 7 giugno 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/40 |
DECISIONE (PESC) 2016/982 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2016
che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC (1). |
(2) |
Il Consiglio non riconosce e continua a condannare l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e rimarrà impegnato ad attuare pienamente la propria politica di non riconoscimento. |
(3) |
In base a un riesame della decisione 2014/386/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 23 giugno 2017. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 5 della decisione 2014/386/CE, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 23 giugno 2017.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).
Rettifiche
18.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/41 |
Rettifica della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014 )
Pagina 217, articolo 2, punto 87):
anziché:
«87) ‘impresa madre di un paese terzo’: un'impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno Stato terzo;»
leggasi:
«87) ‘impresa madre di un paese terzo’: un'impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita in un paese terzo;».
Pagina 286, articolo 55, paragrafo 1:
anziché:
«1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare la svalutazione, la conversione e i poteri di modifica della scadenza dei titoli di debito o di variare i pagamenti degli interessi e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate da un'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività:
a) |
non sia esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2; |
b) |
non sia un deposito ai sensi dell'articolo 108, lettera a); |
c) |
siano disciplinate dal diritto di uno Stato terzo; e |
d) |
siano emesse o stipulate dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.» |
leggasi:
«1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale nominale o dell'importo ancora dovuto, conversione o cancellazione effettuate da un'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività:
a) |
non sia esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2; |
b) |
non sia un deposito ai sensi dell'articolo 108, lettera a); |
c) |
sia disciplinata dal diritto di un paese terzo; e |
d) |
sia emessa o stipulata dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.». |
Pagina 320, articolo 94, paragrafo 5:
anziché:
«5. Le autorità di risoluzione possono, qualora ciò sia necessario nell'interesse pubblico, adottare azioni di risoluzione nei confronti di un'impresa madre quando l'autorità pertinente del paese terzo stabilisce che un ente costituito entro tale Stato terzo soddisfa le condizioni di risoluzione secondo il diritto del paese terzo in questione. …»
leggasi:
«5. Le autorità di risoluzione possono, qualora ciò sia necessario nell'interesse pubblico, adottare azioni di risoluzione nei confronti di un'impresa madre quando l'autorità pertinente del paese terzo stabilisce che un ente costituito entro tale paese terzo soddisfa le condizioni di risoluzione secondo il diritto del paese terzo in questione. …».