ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 159

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
16 giugno 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/949 del Consiglio, del 6 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/951 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo SC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/952 della Commissione, del 15 giugno 2016, che approva la sostanza attiva a basso rischio Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/953 della Commissione, del 15 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate

16

 

*

Decisione (UE) 2016/955 della Banca centrale europea, del 6 maggio 2016, recante modifica alla decisione BCE/2013/54 sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (BCE/2016/12)

19

 

*

Decisione (UE) 2016/956 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2016, che modifica la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/17)

21

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 49 del 22.2.2013 )

23

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU L 343 del 22.12.2009 )

24

 

*

Rettifica della direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana ( GU L 258 del 4.10.2007 )

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/1


DECISIONE (UE) 2016/949 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, deve essere approvata mediante conclusione di un protocollo dell'accordo. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata con la quale deve essere concluso un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.

(2)

Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Mongolia si sono conclusi positivamente con unanota di verbale in data 2 dicembre 2014.

(3)

È opportuno firmare il protocollo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (1), con riserva di conclusione del protocollo.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

H.G.J. KAMP


(1)  Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/950 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione (3) recava deroga alle disposizioni relative ai periodi di approvazione delle sostanze attive carfentrazone etile, ciazofamid, etofumesato, fenamidone, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutole, linuron, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin e trifloxystrobina. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2016.

(3)

Il regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione recava deroga alle disposizioni relative ai periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), deltametrina, dimethenamid-P, flufenacet, flurtamone, fostiazato, iodosulfuron, iprodione, idrazide maleica, picoxystrobin e siltiofam. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2016.

(4)

Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 (4).

(5)

Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione di rinnovo. È quindi necessario prorogare il loro periodi di approvazione.

(6)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato di tale regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell'iscrizione di una sostanza attiva di cui all'allegato di tale regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione, del 14 settembre 2012, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acido benzoico, beta-ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, etossisulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, propiconazolo, propineb, propoxycarbazone, propizamide, piraclostrobin, siltiofam, triflossistrobina, warfarin e zoxamide (GU L 250 del 15.9.2012, pag. 13).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 29, Etofumesato, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

2)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 40, Deltametrina, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

3)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 41, Imazamox, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

4)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 42, Oxasulfron, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

5)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 44, Foramsulfron, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

6)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 46, Ciazofamid, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

7)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 47, 2,4-DB, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

8)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 48, Beta ciflutrin, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

9)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 50, Iprodione, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

10)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 51, Linuron, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

11)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 52, Idrazide maleica, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

12)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 53, Pendimetalin, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

13)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 59, Triflossistrobina, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

14)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 60, Cerfentrazone etile, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

15)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 61, Mesotrione, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

16)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 62, Fenamidone, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

17)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 63, Isoxaflutole, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

18)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 64, Flurtamone, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

19)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 65, Flufenacet, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

20)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 66, Iodosulfron, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

21)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 67, Dimethenamid-P, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

22)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 68, Picoxistrobin, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

23)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 69, Fostiazato, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

24)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 70, Siltiofam, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

25)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 71, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), la data è sostituita da «31 ottobre 2017».


16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/951 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2016

che approva la sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo SC1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 6 novembre 2012 la società BI-PA NV ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo SC1. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 5 febbraio 2013 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato la Commissione dell'ammissibilità della domanda.

(2)

Il 27 maggio 2014 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3)

L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione nel febbraio 2015.

(4)

Il 21 aprile 2015 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che la sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo SC1 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2). L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.

(5)

Il 10 dicembre 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame del Trichoderma atroviride ceppo SC1 e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza.

(6)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.

(7)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nella relazione di riesame, è stato stabilito che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. È pertanto opportuno approvare il Trichoderma atroviride ceppo SC1.

(8)

La Commissione ha inoltre considerato che il Trichoderma atroviride ceppo SC1 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Trichoderma atroviride ceppo SC1 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Trichoderma atroviride ceppo SC1 è un ceppo selvatico isolato dal legno di nocciolo in decomposizione presente in Italia. Esso non è patogeno o virulento per l'uomo o per gli animali. L'esposizione supplementare dell'uomo, degli animali e dell'ambiente attraverso gli impieghi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere trascurabile rispetto all'esposizione prevista in situazioni naturali realistiche.

(9)

È pertanto opportuno approvare il Trichoderma atroviride ceppo SC1 come sostanza a basso rischio per un periodo di 15 anni. In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva a basso rischio

La sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo SC1, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA Journal (2015); 13(4):4092. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Trichoderma atroviride ceppo SC1

Numero di registrazione CBS 122089 nella raccolta del Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) di Utrecht, Paesi Bassi

N. CIPAC: 988

Non pertinente

concentrazione minima 1 × 1010 CFU/g

6 luglio 2016

6 luglio 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul Trichoderma atroviride ceppo SC1, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

Nella parte D dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

 

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«7

Trichoderma atroviride ceppo SC1

Numero di registrazione CBS 122089 nella raccolta del Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) di Utrecht, Paesi Bassi

N. CIPAC: 988

Non pertinente

concentrazione minima 1 × 1010 CFU/g

6 luglio 2016

6 luglio 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul Trichoderma atroviride ceppo SC1, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.»


(*)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/952 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2016

che approva la sostanza attiva a basso rischio Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 9 aprile 2013 la società Agro-Levures et Dérivés SAS ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02. In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 15 ottobre 2013 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.

(2)

Il 4 dicembre 2014 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità, in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3)

L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione il 14 settembre 2015.

(4)

Il 3 dicembre 2015 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che la sostanza attiva Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2). L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.

(5)

Il 7 marzo 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame per il Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza come sostanza attiva a basso rischio.

(6)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di riesame.

(7)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. È pertanto opportuno approvare il Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02.

(8)

La Commissione ha inoltre considerato che il Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 è un lievito presente in natura, comunemente utilizzato nei prodotti alimentari, ed è inoltre ampiamente presente nell'ambiente. L'esposizione supplementare dell'uomo, degli animali e dell'ambiente attraverso gli impieghi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere trascurabile rispetto all'esposizione prevista in situazioni naturali realistiche.

(9)

È pertanto opportuno approvare il Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 come sostanza a basso rischio per un periodo di 15 anni. In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva a basso rischio

La sostanza attiva Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  The EFSA Journal 2015; 13(12):4322. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02

Numero di registrazione nella raccolta «Collection Nationale de Cultures de Microorganismes» (Raccolta Nazionale di Colture di Microrganismi — CNCM) dell'Istituto Pasteur: CNCM I-3936

Non pertinente

Concentrazione minima: 1 × 1013 CFU/kg

6 luglio 2016

6 luglio 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 va considerata un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

Nella parte D dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, Numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«6

Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02

Numero di registrazione nella raccolta «Collection Nationale de Cultures de Microorganismes» (Raccolta Nazionale di Colture di Microrganismi — CNCM) dell'Istituto Pasteur: CNCM I-3936

Non pertinente

Concentrazione minima: 1 × 1013 CFU/kg

6 luglio 2016

6 luglio 2031

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 va considerata un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.»


(*)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/953 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

119,0

TR

69,0

ZZ

94,0

0709 93 10

TR

147,7

ZZ

147,7

0805 50 10

AR

147,8

MA

179,9

TR

153,1

ZA

166,3

ZZ

161,8

0808 10 80

AR

124,3

BR

97,2

CL

130,5

CN

102,3

NZ

151,6

US

120,4

ZA

113,2

ZZ

119,9

0809 10 00

TR

262,4

ZZ

262,4

0809 29 00

TR

467,4

US

888,6

ZZ

678,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

107,9

ZZ

107,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/16


DECISIONE (UE) 2016/954 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2016

che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 329, paragrafo 1,

viste le richieste trasmesse dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dal Granducato di Lussemburgo, Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria su questioni di diritto civile che presentino implicazioni transnazionali.

(2)

A norma dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure comprendono la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi, incluse le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali.

(3)

Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

(4)

Nella sessione del 3 dicembre 2015 il Consiglio è giunto alla conclusione che non sarebbe stato possibile raggiungere un accordo entro un termine ragionevole da parte dell'Unione nel suo insieme per l'adozione dei regolamenti.

(5)

Stanti tali premesse, Malta, la Croazia e il Belgio, con lettere del 14 dicembre 2015, 15 dicembre 2015 e 17 dicembre 2015 rispettivamente, e la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Slovenia e la Svezia, con lettere del 18 dicembre 2015, hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta al riguardo. La Repubblica ceca, i Paesi Bassi, la Bulgaria, l'Austria e la Finlandia hanno trasmesso analoga richiesta alla Commissione con lettere del 28 gennaio 2016, 2 febbraio 2016, 9 febbraio 2016, 16 febbraio 2016 e 26 febbraio 2016 rispettivamente. Con lettera del 18 marzo 2016, Cipro ha indicato la propria intenzione di partecipare all'instaurazione di una cooperazione rafforzata ed ha successivamente reiterato tale intenzione. In totale, la cooperazione rafforzata è stata richiesta da diciotto Stati membri.

(6)

La cooperazione rafforzata dovrebbe istituire negli Stati membri partecipanti un quadro giuridico chiaro e completo in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, e facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti pubblici tra gli Stati membri partecipanti.

(7)

Conformemente alle richiese degli Stati membri ai fini dell'instaurazione della cooperazione rafforzata, due atti sostanziali dovrebbero attuare la cooperazione rafforzata, uno riguardante i regimi patrimoniali tra coniugi e l'altro gli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Al fine di coprire l'intero ambito di applicazione della cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali e garantire la non discriminazione dei cittadini, i due atti sostanziali di attuazione dovrebbero essere adottati contemporaneamente.

(8)

Ricorrono le condizioni previste dall'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli articoli da 326 a 329 TFUE.

(9)

In base all'articolo 81, paragrafo 2, lettere a) e c), e all'articolo 81, paragrafo 3 TFUE, il pertinente settore della cooperazione rafforzata, vale a dire la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, costituisce uno dei settori previsti dai trattati. Non si tratta di un settore di competenza esclusiva dell'Unione.

(10)

Il requisito dell'ultima istanza di cui all'articolo 20, paragrafo 2 TUE è soddisfatto in quanto il Consiglio, il 3 dicembre 2015, ha concluso che gli obiettivi della proposta di regolamento non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme.

(11)

La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, mira a sviluppare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali in base al principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi. Pertanto, tale cooperazione promuove gli obiettivi dell'Unione, protegge i suoi interessi e rafforza il suo processo di integrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 1 TUE.

(12)

La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, rispetta i trattati e il diritto dell'Unione e non reca pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Essa non costituisce un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né provoca distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

(13)

In particolare, la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, rispetta il diritto dell'Unione relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile, in quanto non pregiudica l'acquis in questo settore.

(14)

La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, rispetta le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Le norme comuni sulla competenza, sui conflitti di leggi e sul riconoscimento e l'esecuzione negli Stati membri partecipanti non pregiudicano le norme degli Stati membri non partecipanti. Le autorità giurisdizionali degli Stati membri non partecipanti continueranno ad applicare le proprie norme interne per determinare la competenza e la legge applicabile e ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

(15)

La presente decisione rispetta i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dagli articoli 9 e 21.

(16)

La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri, in conformità dell'articolo 328 TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Approvazione del 7 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).


16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/19


DECISIONE (UE) 2016/955 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 maggio 2016

recante modifica alla decisione BCE/2013/54 sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (BCE/2016/12)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 16 e 34.3,

visto il Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1),

visto il Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (2),

Considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione delle banconote in euro all'interno dell'Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l'integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.

(2)

A seguito dell'entrata in vigore della Decisione BCE/2013/54 (3), è risultato chiaro che il potere della BCE di irrogare sanzioni adeguate e proporzionate, incluse sanzioni pecuniarie, in caso di inottemperanza, deve essere rafforzato per contemplare tutti i casi che possano richiedere l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 20 della Decisione BCE/2013/54.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2013/54 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L'articolo 20 della Decisione BCE/2013/54 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Sanzioni pecuniarie in caso di discrepanze nel quantitativo di banconote in euro o di carta per le banconote

1.   Un fabbricante che svolge attività di produzione di carta per le banconote in euro o di banconote in euro, segnala alla BCE, in conformità ai requisiti sostanziali di sicurezza, qualsiasi discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate riscontrata nel corso di qualsiasi attività di sicurezza dell'euro presso il sito di fabbricazione accreditato.

2.   Se una discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate si verifica nel corso di un'attività di sicurezza dell'euro presso il sito di fabbricazione accreditato e il fabbricante non interviene in conformità ai requisiti sostanziali di sicurezza, la BCE può irrogare nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria.

3.   Della gravità della discrepanza si tiene conto caso per caso, all'atto della decisione circa l'ammontare della sanzione pecuniaria. In particolare si tiene conto del valore nominale delle banconote oggetto della discrepanza e della gravità della violazione dei requisiti sostanziali di sicurezza. Se il predetto valore nominale supera EUR 50 000, la BCE irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria corrispondente a detto valore nominale, salvo che le circostanze del caso giustifichino l'irrogazione di una diversa sanzione. Se il valore nominale è inferiore a EUR 50 000, la BCE irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria pari a EUR 50 000, salvo che le circostanze del caso giustifichino l'irrogazione di una sanzione inferiore. Una sanzione pecuniaria non può in alcun caso essere superiore a EUR 500 000.

4.   Una sanzione pecuniaria si applica esclusivamente quando una violazione dei requisiti sostanziali di sicurezza da parte del fabbricante è chiaramente accertata. Le decisioni sulle sanzioni pecuniarie sono adottate in conformità alle procedure previste dal Regolamento (CE) n. 2532/98 e dal Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (*). In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, la BCE può decidere di adottare una decisione di avvertimento o di revocare o sospendere un accreditamento provvisorio o un accreditamento.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Si applica dal 1o giugno 2016.

Articolo 3

Destinatari

Destinatari della presente decisione sono i fabbricanti di elementi di sicurezza dell'euro e di elementi dell'euro nonché le Banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, ogni qual volta svolgono controlli relativi alle scorte, alla distruzione o al trasporto.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 maggio 2016

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318, del 27.11.1998, pag. 4.

(2)  GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21.

(3)  Decisione BCE/2013/54 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2013, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro e che modifica la Decisione BCE/2008/3 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 29).


16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/21


DECISIONE (UE) 2016/956 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 giugno 2016

che modifica la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/17)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Per ragioni di chiarezza, alcune norme della Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (BCE/2016/2) (2) necessitano di essere definite ulteriormente.

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) è modificata come segue:

1.

Nell'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La BCE può richiedere all'appaltatore iniziale prodotti, servizi o lavori supplementari, indipendentemente dal loro valore, a condizione che le necessarie modifiche al contratto iniziale non siano sostanziali.

Le modifiche sono considerate sostanziali se cambiano la natura generale del contratto, in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura d'appalto;

b)

la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in un modo non previsto nel contratto iniziale;

c)

la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d)

un nuovo appaltatore sostituisce quello a cui l'appalto è stato inizialmente aggiudicato in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 4.

In ogni caso, le modifiche sono ritenute non sostanziali se il loro valore complessivo rimane inferiore a) alla relativa soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3; e b) al 10 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di forniture e di servizi o al 15 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di lavori.»;

2.

nell'articolo 11, l'ultima frase del paragrafo 3 è eliminata;

3.

nell'articolo 12, l'ultima frase del paragrafo 4 è eliminata;

4.

nell'articolo 24, il paragrafo 1 è eliminato;

5.

Nell'articolo 30, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Qualora un candidato o un offerente, o un'impresa ad essi collegata, sia stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto, per esempio fornendo una consulenza sulla strategia dell'appalto o sulle specifiche, la BCE adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione. Qualora sia necessario al raggiungimento di tale obiettivo, la BCE può escludere il candidato o l'offerente in questione dalla procedura. Prima dell'esclusione, al candidato o all'offerente è offerta la possibilità di dimostrare che il loro previo coinvolgimento non distorce la concorrenza.»;

6.

Nell'articolo 35, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

La BCE seleziona i fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione tra gli offerenti ammessi a un sistema dinamico di acquisizione o, ove non sia stato istituito un tale sistema, da un elenco di fornitori idonei redatto a seguito di un invito a manifestare interesse. Ove non sia istituito un tale elenco, la BCE seleziona i fornitori da invitare a propria discrezione, sulla base di un'adeguata analisi di mercato, tenendo conto di ogni possibile interesse transfrontaliero, confermando l'idoneità dei fornitori e il loro interesse a partecipare nella procedura. L'analisi di mercato può includere una pubblicazione dell'opportunità di appalto in un sistema di appalti elettronici. In alternativa, la BCE può pubblicare un bando di gara sul suo sito Internet o utilizzando altri mezzi di comunicazione appropriati. In tal caso, i fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione sono selezionati sulla base delle risposte ricevute. Anche altri fornitori che soddisfano gli stessi criteri possono essere invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione.»;

7.

nell'articolo 35, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Se il valore di un appalto di servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, al netto dell'IVA, supera o è pari a 750 000 EUR, la BCE pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale. I fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione sono selezionati sulla base delle risposte ricevute. Anche altri fornitori che soddisfano gli stessi criteri possono essere invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione.»;

8.

All'articolo 41, il primo periodo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità alla Decisione BCE/2007/5.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 giugno 2016

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

(2)  Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 15).


Rettifiche

16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/23


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 49 del 22 febbraio 2013 )

Pagina 31, considerando 32:

anziché:

«(32)

A tal proposito nella sentenza sulla scelta del paese di riferimento la Corte ha interpretato le statistiche comunicate dalla Commissione alla Corte il 27 luglio 2011 come dati relativi esclusivamente al prodotto in esame. Tuttavia, la Commissione ha riesaminato nella sua interezza ciascun codice NC inserito in tali statistiche e occorre notare che esse riguardano uno spettro di prodotti più ampio di quello dei prodotti oggetto di misure riferendosi anche ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 e 2008 30 90 nella loro interezza. I dati statistici che riguardano solo il prodotto in esame o il prodotto simile (codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75), relativi ai paesi precitati nel periodo d'inchiesta sono i seguenti: …»

leggasi:

«(32)

A tal proposito, nella sentenza sulla scelta del paese di riferimento la Corte ha interpretato le statistiche comunicate dalla Commissione alla Corte il 27 luglio 2011 come dati relativi esclusivamente al prodotto in esame. Tuttavia, la Commissione ha riesaminato l'ambito completo di ciascun codice NC inserito in tali statistiche e occorre notare che esse riguardano uno spettro di prodotti più ampio di quello del prodotto oggetto di misure, riferendosi ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 e 2008 30 90 nella loro interezza. I dati statistici che riguardano solo il prodotto in esame o il prodotto simile per i codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75 relativi ai paesi precitati nel periodo d'inchiesta sono i seguenti: …».

Pagina 31, considerando 33:

anziché:

«(33)

Nel codice NC 2008 30 90 le statistiche riguardavano prodotti diversi da quelli in esame. Di conseguenza, in base a tale codice NC non si può trarre alcuna conclusione relativa alle importazione del prodotto simile. Non è possibile pertanto desumere dalle statistiche che il prodotto simile sia stato importato da Israele, Swaziland, Thailandia e Turchia durante il periodo d'inchiesta.»

leggasi:

«(33)

Nel codice NC 2008 30 90 le statistiche riguardavano prodotti diversi da quello in esame. Di conseguenza, in base a tale codice NC non si può trarre alcuna conclusione relativa alle importazioni del prodotto simile. Non è possibile pertanto desumere dalle statistiche che il prodotto simile sia stato importato in quantità significative da Israele o dallo Swaziland durante il periodo d'inchiesta.»

Pagina 32, considerando 43, ultima frase:

anziché:

«(43)

… Mentre nell'inchiesta iniziale l'analisi dell'esistenza del pregiudizio è effettuata ex post durante il periodo d'inchiesta, l'analisi del pregiudizio nel corso di un riesame intermedio è effettuata in prospettiva poiché il pregiudizio constatato durante il periodo di riesame potrebbe essere influenzato dai dazio antidumping in vigore.»

leggasi:

«(43)

… Mentre nell'inchiesta iniziale l'analisi dell'esistenza del pregiudizio è effettuata ex post per il periodo d'inchiesta, l'analisi del pregiudizio nel corso di un riesame intermedio è effettuata in prospettiva, poiché il pregiudizio constatato durante il periodo d'inchiesta del riesame potrebbe essere influenzato dal fatto che vi è un dazio antidumping in vigore.»

Pagina 33, considerando 48:

anziché:

«(48)

Nonostante due tentativi di prender contatto con esse, le missioni dello Swaziland e dalla Thailandia presso l'Unione europea non hanno dato risposta, mentre quelle di Israele e Turchia si sono manifestate. La missione turca ha comunicato gli indirizzi di sei probabili produttori, mentre la missione di Israele ha informato i servizi della Commissione che non vi era stata durante il PI in Israele né attualmente vi è alcuna produzione di un prodotto simile.»

leggasi:

«(48)

Nonostante due tentativi di prender contatto con esse, le missioni dello Swaziland e della Thailandia presso l'Unione europea non hanno dato risposta, mentre quelle di Israele e Turchia si sono manifestate. La missione turca ha comunicato gli indirizzi di sei presunti produttori, mentre la missione di Israele ha informato i servizi della Commissione che non vi era stata alcuna produzione del prodotto simile durante il PI in Israele (né vi è attualmente).»


16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/24


Rettifica del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 22 dicembre 2009 )

Pagina 55, articolo 2, paragrafo 7, lettera a):

anziché:

«a)

Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato (1), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa la Comunità, …»

leggasi:

«a)

Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato (1), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa la Comunità, …».

Pagina 55, articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino:

anziché:

«—

i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;»

leggasi:

«—

i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, in particolare relativamente alle svalutazioni degli attivi, ad altre cancellazioni contabili, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;».

Pagina 61, articolo 6, paragrafo 9:

anziché:

«9.   … In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9.»

leggasi:

«9.   … In ogni caso, tali inchieste si concludono entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 in materia di impegni o dell'articolo 9 in materia di azione definitiva.»

Pagina 63, articolo 11, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Le misure di antidumping definitive scadono…»

leggasi:

«2.   Le misure antidumping definitive scadono…».


16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/25


Rettifica della direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 258 del 4 ottobre 2007 )

Pagina 28, allegato, punto 4), lettera b), punto ii):

anziché:

«Permeato di latte

Prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato.»

leggasi:

«Permeato di latte

Prodotto ottenuto rimuovendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato.»