ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Decisione (PESC) 2016/947 del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) ( 2 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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(2) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
15.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/1 |
DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2016
sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Le imprese e gli enti di ricerca non commerciali investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, che sono la moneta di scambio dell'economia della conoscenza e forniscono un vantaggio competitivo. L'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale è un fattore determinante per la competitività e la capacità innovativa delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo delle imprese. Queste ultime ricorrono a vari mezzi per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel settore della ricerca e dell'innovazione. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro mezzo per appropriarsi dei risultati delle attività innovative consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l'ente che le detiene e non sono diffuse. Questo prezioso patrimonio di know-how e di informazioni commerciali, che non è divulgato ed è destinato a rimanere riservato, si definisce segreto commerciale. |
(2) |
Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritto di proprietà intellettuale. Esse usano la riservatezza come strumento di competitività commerciale e di gestione dell'innovazione nel settore della ricerca, e in relazione ad un'ampia gamma di informazioni, che si estendono dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali e le ricerche e le strategie di mercato. Le piccole e medie imprese (PMI) attribuiscono un valore anche maggiore ai segreti commerciali e vi fanno un più grande affidamento. Tutelando una gamma così ampia di know-how e di informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali consentono al creatore e all'innovatore di trarre profitto dalle proprie creazioni o innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la competitività delle imprese nonché per la ricerca, lo sviluppo e la capacità innovativa. |
(3) |
L'innovazione aperta funge da catalizzatore per nuove idee che rispondano alle esigenze dei consumatori e affrontino le sfide della società, consentendo a tali idee di arrivare sul mercato. Tale innovazione costituisce uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze e rafforza l'emergere di modelli commerciali nuovi e innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. La diffusione delle conoscenze e delle informazioni dovrebbe essere considerata un elemento essenziale al fine di assicurare opportunità di sviluppo dinamiche, virtuose ed eque per le imprese, in particolare per le PMI. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione, e in cui la mobilità occupazionale non sia ostacolata, è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali svolgono un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese, incluse in particolare le PMI, e gli istituti di ricerca all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione. I segreti commerciali sono una delle forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più comunemente usate dalle imprese, anche se nel contempo sono la forma di protezione meno tutelata dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di altri soggetti. |
(4) |
Le imprese innovative sono sempre più esposte a pratiche fraudolente intese ad appropriarsi illecitamente di segreti commerciali, quali furto, copia non autorizzata, spionaggio economico o violazione degli obblighi di riservatezza, aventi origine sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Gli sviluppi recenti, quali la globalizzazione, il maggiore ricorso all'esternalizzazione (outsourcing), le catene di approvvigionamento più lunghe e un uso più diffuso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, contribuiscono ad aumentare il rischio di diffusione di tali pratiche. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale compromettono la capacità dei legittimi detentori del segreto commerciale di ottenere i vantaggi derivanti dal loro ruolo di precursori grazie ai risultati dei propri sforzi in materia di innovazione. Senza strumenti giuridici di tutela del segreto commerciale efficaci e comparabili in tutta l'Unione, gli incentivi a intraprendere attività transfrontaliere innovative sul mercato interno risultano indeboliti e i segreti commerciali non sono in grado di mettere a frutto le loro potenzialità di motori della crescita economica e dell'occupazione. Pertanto, l'innovazione e la creatività sono scoraggiate e gli investimenti diminuiscono, incidendo in tal modo sul corretto funzionamento del mercato interno e mettendone a repentaglio le potenzialità di sostegno alla crescita. |
(5) |
Gli sforzi intrapresi a livello internazionale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio per porre rimedio a questo problema hanno portato alla conclusione dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS). L'accordo TRIPS contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi, che costituiscono norme internazionali comuni. Tutti gli Stati membri, ma anche l'Unione stessa, sono vincolati da tale accordo, che è stato approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio (3). |
(6) |
Nonostante l'accordo TRIPS, tra le legislazioni degli Stati membri sussistono importanti differenze per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi. Ad esempio, non tutti gli Stati membri hanno adottato definizioni nazionali dei segreti commerciali o dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, pertanto la conoscenza dell'ambito di applicazione della protezione non è di facile determinazione e tale ambito differisce tra gli Stati membri. Inoltre, non vi è nessuna coerenza per quanto riguarda gli strumenti di tutela civili disponibili in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali, in quanto non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri ordini di cessazione e astensione contro terzi che non siano concorrenti del legittimo detentore del segreto commerciale. Esistono differenze tra gli Stati membri anche per quanto riguarda il trattamento di un terzo che ha acquisito il segreto commerciale in buona fede ma viene successivamente a conoscenza, al momento dell'utilizzo, che l'acquisizione faceva seguito ad una precedente acquisizione illecita da parte di un altro soggetto. |
(7) |
Le norme nazionali differiscono anche quanto alla facoltà, per i legittimi detentori dei segreti commerciali, di chiedere la distruzione delle merci prodotte da terzi che utilizzano illecitamente segreti commerciali oppure la restituzione o la distruzione dei documenti, file o materiali che contengono o incorporano il segreto commerciale acquisito o utilizzato illecitamente. Inoltre, le norme nazionali applicabili al calcolo dei danni non tengono sempre conto della natura immateriale dei segreti commerciali: ciò rende difficile dimostrare l'effettivo lucro cessante o l'ingiustificato arricchimento dell'autore della violazione, laddove non può essere determinato alcun valore di mercato per le informazioni in questione. Solo pochi Stati membri applicano regole astratte per il calcolo dei danni sulla base dei diritti che avrebbero potuto ragionevolmente essere dovuti se fosse esistita un'autorizzazione all'utilizzo del segreto commerciale. Inoltre, le regole nazionali non forniscono un'adeguata protezione della riservatezza di un segreto commerciale se il detentore di quest'ultimo presenta una denuncia per presunti acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte di terzi, riducendo in tal modo l'attrattività delle misure e degli strumenti di tutela esistenti e indebolendo la protezione offerta. |
(8) |
Le differenze esistenti nella protezione giuridica dei segreti commerciali prevista dai vari Stati membri implicano che i segreti commerciali non godono di un livello di protezione omogeneo in tutta l'Unione, provocando in tal modo una frammentazione del mercato interno in questo settore e indebolendo l'effetto deterrente complessivo delle norme pertinenti. Il mercato interno ne subisce le conseguenze nella misura in cui tali differenze scoraggiano le imprese dall'intraprendere attività economiche transfrontaliere innovative, compresi la cooperazione con i partner in materia di ricerca o di produzione, l'esternalizzazione o gli investimenti in altri Stati membri, che dipendono dall'utilizzo delle informazioni protette in quanto segreti commerciali. Le attività transfrontaliere di ricerca e sviluppo in rete e quelle connesse all'innovazione, comprese le attività di produzione e i successivi scambi transfrontalieri, sono rese meno attraenti e più difficili all'interno dell'Unione, cosa che comporta anche inefficienze a livello di Unione sul piano dell'innovazione. |
(9) |
Inoltre, c'è un rischio più elevato per le imprese negli Stati membri dotati di livelli di protezione relativamente più bassi, dovuto al fatto che i segreti commerciali possono più facilmente essere sottratti o acquisiti in altri modi illeciti. Ciò comporta un'allocazione inefficiente dei capitali da destinare alle attività innovative favorevoli alla crescita nel mercato interno, a causa della spesa più elevata che si rende necessaria per adottare misure di protezione tali da compensare la protezione giuridica insufficiente in alcuni Stati membri. Tale situazione, inoltre, favorisce l'attività dei concorrenti sleali che, dopo aver illecitamente acquisito i segreti commerciali, potrebbero diffondere in tutto il mercato interno merci derivanti da tale acquisizione. Le differenze tra i regimi legislativi facilitano inoltre l'importazione nell'Unione, attraverso punti di entrata, di merci provenienti da paesi terzi con un livello di protezione inferiore che sono state progettate, prodotte e commercializzate grazie a segreti commerciali sottratti o acquisiti in altri modi illeciti. Nel complesso, tali differenze recano pregiudizio al corretto funzionamento del mercato interno. |
(10) |
È opportuno definire a livello di Unione norme intese a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in modo da garantire azioni civili riparatorie sufficienti e coerenti nel mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Tali norme dovrebbero far salva la facoltà degli Stati membri di fornire un livello di protezione più ampio contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali nella misura in cui sono rispettate le garanzie esplicitamente previste dalla presente direttiva per la protezione degli interessi di altre parti. |
(11) |
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione o nazionali che prevedono la divulgazione di informazioni, inclusi i segreti commerciali, al pubblico o alle autorità pubbliche, né essa dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme che consentono alle autorità pubbliche di raccogliere informazioni per lo svolgimento dei loro compiti o delle norme che consentono o prevedono qualsiasi successiva divulgazione, da parte di tali autorità pubbliche, di informazioni rilevanti al pubblico. Tali norme comprendono in particolare le norme sulla divulgazione, da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione o da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle imprese di cui essi dispongono, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) oppure ai sensi di altre norme relative all'accesso del pubblico ai documenti o agli obblighi di trasparenza da parte delle autorità pubbliche nazionali. |
(12) |
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto delle parti sociali di stipulare accordi collettivi, laddove previsto dal diritto del lavoro, per quanto riguarda ogni obbligo di non divulgare un segreto commerciale o limitarne l'utilizzo come pure le conseguenze della violazione di tale obbligo commessa dalla parte assoggettata allo stesso. Ciò dovrebbe valere a condizione che tali accordi collettivi non limitino le eccezioni contemplate nella presente direttiva qualora sia respinta una domanda di misure, procedure o strumenti di tutela di cui alla presente direttiva per presunti acquisizione, utilizzo e divulgazione di un segreto commerciale. |
(13) |
La presente direttiva non dovrebbe essere intesa come una limitazione alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione o alla mobilità dei lavoratori prevista dal diritto dell'Unione, né tantomeno intende pregiudicare la possibilità di concludere accordi di non concorrenza tra datori di lavoro e dipendenti in conformità del diritto applicabile. |
(14) |
È importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza nonché una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Inoltre, tali know-how o informazioni dovrebbero avere un valore commerciale, sia esso effettivo o potenziale. Tali know-how o informazioni dovrebbero considerarsi come aventi un valore commerciale, ad esempio, laddove l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione non autorizzati degli stessi rischino di recare danno agli interessi della persona che li controlla lecitamente, poiché pregiudicano il potenziale scientifico e tecnico, gli interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche o la capacità di competere di detta persona. La definizione di segreto commerciale esclude le informazioni trascurabili, l'esperienza e le competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro, ed esclude altresì le informazioni che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone all'interno delle cerchie che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione. |
(15) |
È altresì importante individuare le circostanze nelle quali la protezione giuridica del segreto commerciale è giustificata. Per questo motivo, è necessario stabilire i comportamenti e le pratiche che devono essere considerati acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. |
(16) |
Nell'interesse dell'innovazione e della concorrenza, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali. Pertanto, la scoperta indipendente dello stesso know-how o delle stesse informazioni dovrebbe rimanere possibile. L'ingegneria inversa (reverse engineering) di un prodotto acquisito lecitamente dovrebbe essere considerata un metodo lecito per acquisire informazioni, salvo ove diversamente convenuto mediante contratto. La libertà di stipulare tali pattuizioni contrattuali può tuttavia essere limitata per legge. |
(17) |
In alcuni settori industriali, in cui i creatori e gli innovatori non possono beneficiare di diritti esclusivi e l'innovazione si è tradizionalmente affidata ai segreti commerciali, al giorno d'oggi i prodotti possono essere facilmente oggetto di ingegneria inversa una volta che sono sul mercato. In tali casi, i creatori e gli innovatori possono essere vittime di pratiche come le copie pirata o le imitazioni servili che ne sfruttano la reputazione e gli sforzi di innovazione. Alcuni diritti nazionali in materia di concorrenza sleale affrontano tali pratiche. Benché la presente direttiva non sia intesa a riformare o armonizzare il diritto in materia di concorrenza sleale nel suo complesso, sarebbe opportuno che la Commissione esaminasse con attenzione la necessità di un intervento dell'Unione in tale ambito. |
(18) |
Inoltre dovrebbero ritenersi leciti ai fini della presente direttiva l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali quando imposti o consentiti dalla legge. Ciò riguarda, in particolare, l'acquisizione e la divulgazione dei segreti commerciali nel contesto dell'esercizio dei diritti all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali, come pure la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la codeterminazione, e l'acquisizione o la divulgazione di un segreto commerciale nel contesto delle revisioni legali effettuate conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale. Tuttavia, tale fatto di considerare lecita l'acquisizione di un segreto commerciale non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi di riservatezza per quanto concerne il segreto commerciale o eventuali limitazioni al suo utilizzo, che il diritto dell'Unione o nazionale impongono al destinatario delle informazioni o al soggetto che le acquisisce. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe esonerare le autorità pubbliche dagli obblighi di riservatezza cui sono soggette in relazione alle informazioni trasmesse dai detentori di segreti commerciali, a prescindere dal fatto che tali obblighi siano sanciti dal diritto dell'Unione o da quello nazionale. Tali obblighi di riservatezza includono, tra l'altro, gli obblighi connessi alle informazioni trasmesse alle amministrazioni aggiudicatrici nel contesto delle procedure di aggiudicazione, quali previsti, ad esempio, dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
(19) |
Nonostante la presente direttiva preveda misure e strumenti di tutela che possono impedire la divulgazione di informazioni al fine di proteggere la riservatezza dei segreti commerciali, è essenziale che non vi sia limitazione all'esercizio della libertà di espressione e di informazione, che comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare per quanto concerne il giornalismo d'inchiesta e la protezione delle fonti giornalistiche. |
(20) |
Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela previsti dalla presente direttiva non dovrebbero limitare la denuncia delle irregolarità. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l'interesse pubblico, nella misura in cui siano rivelate condotte scorrette, irregolarità o attività illecite direttamente pertinenti. Ciò non dovrebbe essere inteso come un impedimento per le competenti autorità giudiziarie ad autorizzare una deroga all'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela, laddove il convenuto abbia tutti i motivi per credere, in buona fede, che la sua condotta abbia rispettato i criteri pertinenti di cui alla presente direttiva. |
(21) |
In linea con il principio di proporzionalità, le misure, le procedure e gli strumenti di tutela destinati a proteggere i segreti commerciali dovrebbero essere tarati in modo da raggiungere l'obiettivo di un corretto funzionamento del mercato interno per la ricerca e l'innovazione, in particolare dissuadendo dall'acquisizione, dall'utilizzo e dalla divulgazione illeciti di segreti commerciali. Tali misure, procedure e strumenti di tutela dovrebbero essere tarati in modo da non compromettere o minare i diritti e le libertà fondamentali e l'interesse pubblico, come la pubblica sicurezza, la tutela dei consumatori, la sanità pubblica e la protezione dell'ambiente, e non dovrebbero pregiudicare la mobilità dei lavoratori. Sotto questo profilo, le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva sono concepiti in modo da garantire che le competenti autorità giudiziarie tengano conto di fattori quali il valore del segreto commerciale, la gravità del comportamento che ha portato all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché l'impatto di tale condotta. È altresì opportuno garantire che le competenti autorità giudiziarie abbiano il potere discrezionale di ponderare gli interessi delle parti in causa, nonché gli interessi dei terzi, compresi, se del caso, i consumatori. |
(22) |
Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure, le procedure e gli strumenti di tutela previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante conferire alle autorità giudiziarie il potere di adottare misure appropriate relativamente ai richiedenti che agiscono in modo illecito o in malafede e presentano denunce manifestamente infondate con l'obiettivo, ad esempio, di ritardare o limitare indebitamente l'accesso del convenuto al mercato o di creare un clima intimidatorio o persecutorio nei suoi confronti. |
(23) |
Nell'interesse della certezza del diritto e considerando che i legittimi detentori del segreto commerciale dovrebbero esercitare un dovere di diligenza per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei loro preziosi segreti commerciali e il controllo del loro utilizzo, è opportuno limitare i ricorsi nel merito o la possibilità di avviare azioni per la protezione dei segreti commerciali a un periodo limitato. Il diritto nazionale dovrebbe altresì specificare, in modo chiaro e inequivocabile, da quando inizia a decorrere tale periodo e le circostanze nelle quali quest'ultimo è interrotto o sospeso. |
(24) |
La prospettiva di perdere la riservatezza di un segreto commerciale nel corso di un procedimento giudiziario spesso scoraggia i legittimi detentori di segreti commerciali dall'avviare tali procedimenti per tutelare detti segreti, mettendo così a repentaglio l'efficacia delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela previsti a tal fine. Per questo motivo è necessario stabilire, oltre ad opportune misure di salvaguardia intese a garantire il diritto a una tutela effettiva e a un processo equo, prescrizioni specifiche volte a tutelare la riservatezza del segreto commerciale oggetto di contenzioso nel corso dei procedimenti giudiziari avviati per la sua difesa. La tutela così realizzata dovrebbe restare in vigore dopo la conclusione del procedimento e fino a quando le informazioni che costituiscono il segreto commerciale non sono di dominio pubblico. |
(25) |
Tra tali prescrizioni dovrebbero figurare almeno la possibilità di limitare la cerchia di persone autorizzate ad avere accesso alle prove o alle udienze, tenendo conto che dovrebbero essere tutte soggette ai requisiti di riservatezza stabiliti dalla presente direttiva, e la possibilità di pubblicare soltanto gli elementi non riservati delle decisioni adottate in ambito giudiziario. In tale contesto, considerando che la valutazione della natura delle informazioni oggetto della controversia costituisce uno dei fini principali del procedimento giudiziario, è particolarmente importante assicurare sia la tutela efficace della riservatezza dei segreti commerciali, sia il rispetto del diritto delle parti di tale procedimento a uno strumento di tutela efficace e a un processo equo. Nella cerchia ristretta di persone dovrebbero pertanto figurare almeno una persona fisica per ciascuna parte in causa e i rispettivi avvocati, nonché, se del caso, altri rappresentanti adeguatamente qualificati ai sensi del diritto nazionale per difendere, rappresentare o servire gli interessi di una parte nel procedimento giudiziario di cui alla presente direttiva; tutti dovrebbero avere pieno accesso alle prove o alle udienze. Se una delle parti è una persona giuridica, per garantire la sua adeguata rappresentanza essa dovrebbe essere in grado di proporre la persona o le persone fisiche che dovrebbero far parte di tale cerchia di persone, fatto salvo un adeguato controllo giurisdizionale per evitare che sia pregiudicato l'obiettivo di limitare l'accesso alle prove e alle udienze. Tali garanzie non dovrebbero essere intese né come un obbligo imposto alle parti di essere rappresentate da un avvocato o un altro rappresentante nel corso del procedimento giudiziario, qualora ciò non sia richiesto ai sensi del diritto nazionale, né come una limitazione alla competenza dell'organo giurisdizionale di decidere, conformemente alle norme e alle prassi applicabili dello Stato membro in questione, se e in quale misura è opportuno che anche il pertinente personale giudiziario abbia pieno accesso alle prove e alle udienze per esercitare i suoi compiti. |
(26) |
L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale da parte di terzi potrebbero avere effetti devastanti sul suo legittimo detentore in quanto, se il segreto venisse divulgato pubblicamente, sarebbe impossibile per il suo detentore tornare alla situazione precedente alla perdita del segreto. Di conseguenza, è essenziale prevedere misure provvisorie rapide, efficaci e accessibili che pongano immediatamente fine all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di un segreto commerciale, anche laddove esso sia utilizzato per la fornitura di servizi. È essenziale che tali misure siano disponibili senza dover attendere una decisione sul merito della controversia, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche del caso. In alcune circostanze, dovrebbe essere possibile consentire al presunto autore della violazione, in subordine alla costituzione di una o più garanzie, di continuare a utilizzare il segreto commerciale, in particolare se il rischio che possa diventare di dominio pubblico è limitato. Dovrebbe inoltre essere possibile richiedere garanzie di un livello sufficiente a coprire i costi e il danno causato al convenuto da una domanda infondata, in particolare nei casi in cui un ritardo arrecherebbe un danno irreparabile al legittimo detentore di un segreto commerciale. |
(27) |
Per lo stesso motivo, è altresì importante prevedere provvedimenti definitivi intesi a prevenire divulgazioni o utilizzi illeciti di un segreto commerciale, anche laddove esso sia utilizzato per la fornitura di servizi. Affinché tali misure siano efficaci e proporzionate, la loro durata, quando le circostanze richiedono una durata limitata nel tempo, dovrebbe essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale che il terzo avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale. In ogni caso, nessun provvedimento di questo tipo dovrebbe essere esecutivo se le informazioni inizialmente coperte dal segreto commerciale sono di dominio pubblico per ragioni non imputabili al convenuto. |
(28) |
È possibile che un segreto commerciale possa essere utilizzato illecitamente per progettare, produrre o commercializzare merci, o loro componenti, che potrebbero essere diffusi in tutto il mercato interno, cosa che avrebbe un impatto sugli interessi commerciali del detentore del segreto e sul funzionamento del mercato interno. In tali casi, e se il segreto commerciale in questione ha un impatto significativo sulla qualità, sul valore o sul prezzo delle merci che derivano da tale utilizzo illecito, oppure sulla riduzione dei costi, l'agevolazione o l'accelerazione dei loro processi di produzione o commercializzazione, è importante mettere le autorità giudiziarie in condizione di ordinare misure efficaci e appropriate al fine di garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso. Considerando la natura globale del commercio, è altresì necessario che tali misure comprendano il divieto di importare dette merci nell'Unione o di immagazzinarle con l'intento di offrirle o di immetterle sul mercato. Visto il principio di proporzionalità, le misure correttive non dovrebbero necessariamente prevedere la distruzione delle merci quando sono possibili altre opzioni, quali ad esempio eliminare dalle merci costituenti violazione le qualità che le rendono tali oppure smaltire le merci al di fuori del mercato, ad esempio attraverso donazioni ad organizzazioni a scopo benefico. |
(29) |
È possibile che una persona abbia originariamente acquisito un segreto commerciale in buona fede, ma abbia appreso solo in un momento successivo, ad esempio all'atto della notifica da parte del detentore originario del segreto commerciale, che la sua conoscenza del segreto in questione proveniva da fonti che stavano utilizzando o divulgando il segreto in questione in modo illecito. Al fine di evitare che, in tali circostanze, le misure correttive o le ingiunzioni previste rechino un danno sproporzionato alla persona in questione, gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità, ove opportuno, di erogare risarcimenti alla parte lesa come misura alternativa. Tali risarcimenti non dovrebbero, tuttavia, superare l'importo dei diritti dovuti qualora il soggetto interessato avesse ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo durante il quale l'utilizzo del segreto avrebbe potuto essere vietato dal suo detentore originario. Tuttavia, qualora l'utilizzo illecito del segreto commerciale costituisse una violazione della legge diversa da quella prevista nella presente direttiva o fosse tale da poter recare danno ai consumatori, tale utilizzo illecito non dovrebbe essere consentito. |
(30) |
Per evitare che una persona che, consapevolmente o con ragionevoli motivi di essere consapevole, acquisisce, utilizza o divulga illecitamente un segreto commerciale possa beneficiare di tale comportamento e per garantire che il detentore del segreto commerciale, ossia la parte lesa, si trovi, nei limiti del possibile, nella posizione nella quale si sarebbe trovata se detto comportamento non avesse avuto luogo, è necessario prevedere un adeguato risarcimento del danno subito a causa di tale comportamento illecito. L'importo del risarcimento riconosciuto alla parte lesa, ossia al detentore del segreto commerciale, dovrebbe tener conto di tutti i fattori pertinenti, quali il lucro cessante subito dal detentore del segreto o i profitti realizzati ingiustamente dall'autore della violazione e, se del caso, i danni morali arrecati al detentore del segreto commerciale. In alternativa, ad esempio nei casi in cui, data la natura immateriale dei segreti commerciali, sarebbe difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, l'importo del risarcimento potrebbe essere desunto da elementi quali l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'utilizzo del segreto commerciale in questione. Il fine di tale strumento di tutela alternativo non è quello di introdurre l'obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di garantire un risarcimento fondato su una base oggettiva, tenendo nel contempo conto delle spese sostenute dal detentore del segreto commerciale, quali ad esempio i costi legati all'individuazione della violazione e alle relative ricerche. La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere nel proprio diritto nazionale una limitazione delle responsabilità a carico dei dipendenti per i danni che hanno causato involontariamente. |
(31) |
Come ulteriore deterrente nei confronti di futuri autori di violazioni e al fine di contribuire alla sensibilizzazione del grande pubblico, è opportuno divulgare le sentenze, anche se del caso tramite pubblicità a grande diffusione, relative ai procedimenti riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di segreti commerciali, a condizione che tale pubblicità non comporti la divulgazione dei segreti commerciali né incida eccessivamente sulla vita privata e la reputazione delle persone fisiche. |
(32) |
L'efficacia delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela disponibili per i detentori di segreti commerciali potrebbe essere compromessa in caso di non conformità con le pertinenti decisioni adottate dalle competenti autorità giudiziarie. Per questo motivo è necessario garantire che tali autorità dispongano degli idonei poteri sanzionatori. |
(33) |
Al fine di facilitare l'applicazione uniforme delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva, è opportuno prevedere sistemi di cooperazione e lo scambio di informazioni sia tra gli Stati membri, da un lato, che tra gli Stati membri e la Commissione, dall'altro, in particolare attraverso la creazione di una rete di corrispondenti designati dagli Stati membri. Inoltre, al fine di verificare se tali misure sono in grado di conseguire l'obiettivo che si prefiggono, la Commissione, assistita, ove opportuno, dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, dovrebbe esaminare l'applicazione della presente direttiva e l'efficacia delle misure nazionali adottate. |
(34) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, e in particolare l'accesso ai fascicoli rispettando la riservatezza commerciale, il diritto a una tutela effettiva e a un processo equo e il diritto alla difesa. |
(35) |
È importante che siano rispettati i diritti al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla protezione dei dati personali di tutti coloro i cui dati personali possono essere oggetto di trattamento, nell'adottare misure intese a proteggere il segreto commerciale, da parte del detentore del segreto commerciale o di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario relativo all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di segreti commerciali ai sensi della presente direttiva e i cui dati personali sono oggetto di trattamento. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto della presente direttiva e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. La presente direttiva non dovrebbe pertanto pregiudicare i diritti e gli obblighi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, in particolare i diritti della persona interessata di accedere ai suoi dati personali che sono oggetto di trattamento e di ottenere la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati incompleti o inesatti e, se del caso, l'obbligo di trattare i dati sensibili conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE. |
(36) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire il corretto funzionamento del mercato interno mediante l'introduzione di possibilità di ricorso sufficienti e comparabili in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(37) |
La presente direttiva non intende stabilire norme armonizzate in materia di cooperazione giudiziaria, di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, né occuparsi del diritto applicabile. Gli altri strumenti dell'Unione che disciplinano tali materie sul piano generale dovrebbero, in linea di principio, rimanere applicabili anche nel settore disciplinato dalla presente direttiva. |
(38) |
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione del diritto in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva non dovrebbero essere utilizzate per limitare indebitamente la concorrenza con modalità contrarie al TFUE. |
(39) |
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di qualsiasi altra pertinente normativa in altri settori, compresi i diritti di proprietà intellettuale, e il diritto contrattuale. Tuttavia, se l'ambito di applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e quello della presente direttiva si sovrappongono, la presente direttiva prevale in quanto lex specialis. |
(40) |
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 12 marzo 2014, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.
Gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni del TFUE, fornire un livello più ampio di protezione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali rispetto a quello previsto dalla presente direttiva, purché sia assicurato il rispetto degli articoli 3, 5 e 6, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, degli articoli 11 e 13 nonché dell'articolo 15, paragrafo 3.
2. La presente direttiva non pregiudica:
a) |
l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione sancito dalla Carta, compreso il rispetto della libertà e del pluralismo dei media; |
b) |
l'applicazione delle norme dell'Unione o nazionali che impongono al detentore del segreto commerciale di rivelare, per motivi di interesse pubblico, informazioni, compresi segreti commerciali, alle autorità pubbliche o amministrative o giudiziarie nell'espletamento delle loro funzioni; |
c) |
l'applicazione delle norme dell'Unione o nazionali che impongono o consentono alle istituzioni e agli organi dell'Unione o alle autorità pubbliche nazionali di divulgare informazioni fornite da imprese di cui tali istituzioni, organi o autorità dispongono in conformità e nel rispetto degli obblighi e delle prerogative stabiliti nel diritto dell'Unione o nel diritto nazionale; |
d) |
l'autonomia delle parti sociali e il loro diritto a stipulare contratti collettivi in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali. |
3. Nessuna disposizione della presente direttiva è da intendersi come giustificazione per limitare la mobilità dei dipendenti. In particolare, in relazione all'esercizio di tale mobilità, la presente direttiva non offre giustificazioni per:
a) |
limitare l'utilizzo, da parte dei dipendenti, di informazioni che non costituiscono un segreto commerciale quale definito all'articolo 2, punto 1); |
b) |
limitare l'utilizzo, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro; |
c) |
imporre ai dipendenti, nei loro contratti di lavoro, restrizioni aggiuntive rispetto a quelle imposte a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) |
«segreto commerciale», informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
|
2) |
«detentore del segreto commerciale», qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale; |
3) |
«autore della violazione», qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale; |
4) |
«merci costituenti violazione», le merci di cui la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente. |
CAPO II
Acquisizione, utilizzo e divulgazione dei segreti commerciali
Articolo 3
Acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali
1. L'acquisizione di un segreto commerciale è considerata lecita qualora il segreto commerciale sia ottenuto con una delle seguenti modalità:
a) |
scoperta o creazione indipendente; |
b) |
osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale; |
c) |
esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali; |
d) |
qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali. |
2. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.
Articolo 4
Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali
1. Gli Stati membri garantiscono che i detentori del segreto commerciale siano legittimati a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti del loro segreto commerciale ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.
2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita qualora compiuta in uno dei seguenti modi:
a) |
con l'accesso non autorizzato, l'appropriazione o la copia non autorizzate di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto; |
b) |
con qualsiasi altra condotta che, secondo le circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali. |
3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:
a) |
ha acquisito il segreto commerciale illecitamente; |
b) |
viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; |
c) |
viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all'utilizzo del segreto commerciale. |
4. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano altresì illeciti qualora un soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, fosse a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava o lo divulgava ai sensi del paragrafo 3
5. La produzione, l'offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente ai sensi del paragrafo 3.
Articolo 5
Eccezioni
Gli Stati membri garantiscono che una richiesta di applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva sia respinta qualora la presunta acquisizione, il presunto utilizzo o la presunta divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti in uno dei casi seguenti:
a) |
nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione come previsto dalla Carta, compreso il rispetto della libertà e del pluralismo dei media; |
b) |
per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito per proteggere l'interesse pubblico generale; |
c) |
con la divulgazione dai lavoratori ai loro rappresentanti nell'ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi, conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, a condizione che la divulgazione fosse necessaria per tale esercizio; |
d) |
al fine di tutelare un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale. |
CAPO III
Misure, procedure e strumenti di tutela
Articolo 6
Obbligo generale
1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e gli strumenti di tutela necessari ad assicurare la disponibilità di azioni civili riparatorie contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.
2. Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui al paragrafo 1 devono:
a) |
essere leali ed equi; |
b) |
non essere inutilmente complessi o costosi, né comportare scadenze irragionevoli o ritardi ingiustificati; ed |
c) |
essere efficaci e dissuasivi. |
Articolo 7
Proporzionalità e abuso del processo
1. Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva sono applicati in modo:
a) |
proporzionato; |
b) |
tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi nel mercato interno; e |
c) |
tale da prevedere garanzie contro gli abusi. |
2. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, a richiesta del convenuto, applicare adeguate misure previste dal diritto nazionale quando una domanda relativa all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di un segreto commerciale è manifestamente infondata e l'attore risulta aver avviato l'azione legale in modo abusivo o in malafede. Le suddette misure possono comprendere, a seconda dei casi, la concessione del risarcimento del danno in favore del convenuto, l'imposizione di sanzioni nei confronti dell'attore o l'ordine di pubblicazione delle informazioni riguardanti una decisione di cui all'articolo 15.
Gli Stati membri possono prevedere che le misure di cui al primo comma siano oggetto di procedimenti giudiziari distinti.
Articolo 8
Prescrizione
1. Gli Stati membri, ai sensi del presente articolo, stabiliscono le norme sulla prescrizione dei diritti e delle azioni per chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e degli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva.
Le norme di cui al primo comma determinano la decorrenza iniziale del termine di prescrizione, la durata del periodo di prescrizione e le cause di interruzione o sospensione del termine di prescrizione.
2. La durata della prescrizione non supera i sei anni.
Articolo 9
Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di procedimenti giudiziari
1. Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro avvocati o altri rappresentanti, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzati a utilizzare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell'accesso a detta documentazione. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare siffatte misure di propria iniziativa.
L'obbligo di cui al primo comma resta in vigore dopo la conclusione del procedimento giudiziario. Tuttavia, tale obbligo viene meno in uno qualsiasi dei casi seguenti:
a) |
se una decisione definitiva ha accertato che il presunto segreto commerciale non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2, punto 1); o |
b) |
se, nel tempo, le informazioni in questione diventano generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano di questo tipo di informazioni. |
2. Gli Stati membri garantiscono inoltre che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta debitamente motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare tali misure di propria iniziativa.
Le misure di cui al primo comma prevedono almeno la possibilità di:
a) |
limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali o presunti segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi, ad un numero ristretto di persone; |
b) |
limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni, quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali o presunti segreti commerciali, ad un numero ristretto di persone; |
c) |
rendere disponibili, a qualsiasi persona diversa da quelle incluse nel numero ristretto di persone di cui alle lettere a) e b), le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati. |
Il numero di persone di cui al secondo comma, lettere a) e b), non è superiore a quanto necessario al fine di assicurare il rispetto del diritto delle parti del procedimento giudiziario a una tutela effettiva e a un processo equo e comprende almeno una persona fisica di ciascuna parte in causa, nonché i rispettivi avvocati o altri rappresentanti di tali parti del procedimento giudiziario.
3. Nel decidere le misure di cui al paragrafo 2 e nel valutare la loro proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto della necessità di assicurare il diritto a una tutela effettiva e a un processo equo, dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, nonché dei potenziali danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall'accoglimento o dal rigetto di tali misure.
4. Qualsiasi trattamento di dati personali di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE.
Articolo 10
Misure provvisorie e misure cautelari
1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta del detentore del segreto commerciale, ordinare una o più delle seguenti misure provvisorie e cautelari nei confronti del presunto autore della violazione:
a) |
la cessazione o, a seconda dei casi, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale a titolo provvisorio; |
b) |
il divieto di produzione, offerta, commercializzazione o utilizzo di merci costituenti violazione oppure di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini; |
c) |
il sequestro o la consegna delle merci sospettate di costituire violazione, compresi i prodotti importati, in modo da impedirne l'ingresso sul mercato o la circolazione al suo interno. |
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie possano, in alternativa alle misure di cui al paragrafo 1, subordinare il proseguimento del presunto utilizzo illecito di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese ad assicurare il risarcimento in favore del detentore del segreto commerciale. La divulgazione di un segreto commerciale a fronte della costituzione di garanzie non è consentita.
Articolo 11
Condizioni di applicazione e protezione
1. Relativamente alle misure di cui all'articolo 10, gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie dispongano del potere di esigere dall'attore la produzione delle prove ragionevolmente disponibili e atte a dimostrare con un sufficiente grado di certezza:
a) |
l'esistenza del segreto commerciale; |
b) |
la detenzione del segreto commerciale da parte dell'attore; e |
c) |
l'avvenuta acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti, o l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti e imminenti di un segreto commerciale. |
2. Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rigetto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso, inclusi, ove opportuno:
a) |
il valore e le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale; |
b) |
le misure adottate per proteggere il segreto commerciale; |
c) |
la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale; |
d) |
l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale; |
e) |
i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti; |
f) |
i legittimi interessi di terzi; |
g) |
l'interesse pubblico; e |
h) |
la tutela dei diritti fondamentali. |
3. Gli Stati membri garantiscono che le misure di cui all'articolo 10 siano revocate o altrimenti cessino di avere effetto, su richiesta del convenuto, se:
a) |
l'attore non avvia un procedimento giudiziario inteso ad ottenere una decisione sul merito della controversia dinanzi la competente autorità giudiziaria entro un termine ragionevole stabilito dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se previsto dal diritto di uno Stato membro o, altrimenti, entro un periodo di tempo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo; o |
b) |
le informazioni in questione non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 2, punto 1), per ragioni non imputabili al convenuto. |
4. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano subordinare le misure di cui all'articolo 10 alla costituzione, da parte dell'attore, di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto e, se del caso, da qualsiasi altra persona interessata dalle misure.
5. Se le misure di cui all'articolo 10 sono revocate sulla base del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo qualora esse si estinguano a causa di un'azione o di un'omissione dell'attore, oppure se è stato successivamente accertato che non vi sono stati acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale né la minaccia di tale comportamento, le competenti autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto o di un terzo danneggiato, di fornire al convenuto o al terzo danneggiato un adeguato risarcimento dell'eventuale danno provocato da tali misure.
Gli Stati membri possono prevedere che la richiesta di risarcimento di cui al primo comma sia oggetto di procedimenti giudiziari distinti.
Articolo 12
Ingiunzioni e misure correttive
1. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria adottata nel merito che accerti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare una o più delle seguenti misure nei confronti dell'autore della violazione:
a) |
la cessazione o, se del caso, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale; |
b) |
il divieto di produzione, offerta, commercializzazione o utilizzazione di merci costituenti violazione oppure di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini; |
c) |
l'adozione delle opportune misure correttive per quanto riguarda le merci costituenti violazione; |
d) |
la distruzione della totalità o di una parte dei documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici che contengono o incorporano un segreto commerciale, oppure, se del caso, la consegna all'attore di una parte o della totalità di tali documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici. |
2. Le misure correttive di cui al paragrafo 1, lettera c), comprendono:
a) |
il richiamo dal mercato delle merci costituenti violazione; |
b) |
l'eliminazione dalle merci costituenti violazione delle qualità che le rendono tali; |
c) |
la distruzione delle merci costituenti violazione o, se del caso, il loro ritiro dal mercato, a condizione che il ritiro non pregiudichi la tutela del segreto commerciale in questione. |
3. Gli Stati membri possono prevedere che, all'atto di ordinare il ritiro dal mercato delle merci costituenti violazione, le autorità giudiziarie competenti possano disporre, su richiesta del detentore del segreto commerciale, che le merci siano consegnate al detentore del segreto commerciale o ad associazioni a scopo benefico.
4. Le autorità giudiziarie competenti ordinano che le misure di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo laddove sussistano motivi particolari per non farlo. Tali misure non pregiudicano l'eventuale risarcimento del danno in favore del detentore del segreto commerciale in conseguenza dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale.
Articolo 13
Condizioni di applicazione, protezione e misure alternative
1. Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all'articolo 12 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso, inclusi se del caso:
a) |
il valore o le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale; |
b) |
le misure adottate per proteggere il segreto commerciale; |
c) |
la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale; |
d) |
l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale; |
e) |
i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti; |
f) |
i legittimi interessi di terzi; |
g) |
l'interesse pubblico; e |
h) |
la tutela dei diritti fondamentali. |
Laddove le competenti autorità giudiziarie limitano la durata delle misure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), detta durata deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l'autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), siano revocate o cessino altrimenti di avere effetto, a richiesta del convenuto, se le informazioni in questione non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 2, punto 1), per ragioni non imputabili direttamente o indirettamente al convenuto.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 12, la competente autorità giudiziaria possa ordinare il pagamento di un indennizzo alla parte lesa invece che l'applicazione di dette misure, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) |
il soggetto interessato, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, non era a conoscenza né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente; |
b) |
l'esecuzione delle misure in questione può arrecare un danno sproporzionato al soggetto interessato; e |
c) |
l'indennizzo alla parte lesa appare ragionevolmente soddisfacente. |
Qualora in alternativa alla misura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), sia disposto l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato.
Articolo 14
Risarcimento del danno
1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie, a richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione del segreto commerciale, di provvedere in favore del detentore del segreto commerciale al risarcimento dei danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale.
Gli Stati membri possono limitare la responsabilità a carico dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale del datore di lavoro, in caso di danni causati involontariamente.
2. Nello stabilire il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 1, le competenti autorità giudiziarie tengono conto di tutti i fattori pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante subito dalla parte lesa, i profitti realizzati illecitamente dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, quale ad esempio il pregiudizio morale causato al detentore del segreto commerciale dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale.
Le competenti autorità giudiziarie, in alternativa, possono, ove opportuno, stabilire come risarcimento una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'utilizzo del segreto commerciale in questione.
Articolo 15
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
1. Gli Stati membri assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la pubblicazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la pubblicazione, integrale o per estratto, della decisione.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo tutelano la riservatezza dei segreti commerciali come previsto all'articolo 9.
3. Nel decidere se ordinare o meno una misura di cui al paragrafo 1 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie considerano, se del caso, il valore del segreto commerciale, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale, l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti di detto segreto, nonché il rischio di ulteriore utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte dell'autore della violazione.
Le competenti autorità giudiziarie considerano altresì se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata, in particolare alla luce degli eventuali danni che tale misura può provocare alla vita privata e alla reputazione dell'autore della violazione.
CAPO IV
Sanzioni, relazioni e disposizioni finali
Articolo 16
Sanzioni in caso di mancato adempimento della presente direttiva
Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano imporre sanzioni a qualsiasi soggetto che non adempia o rifiuti di adempiere le misure adottate in applicazione degli articoli 9, 10 e 12.
Le sanzioni previste comprendono la possibilità di imporre penalità di mora in caso di mancata osservanza di una misura adottata a norma degli articoli 10 e 12.
Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 17
Scambio di informazioni e corrispondenti
Al fine di promuovere la collaborazione, compreso lo scambio di informazioni, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per le questioni riguardanti l'applicazione delle misure di cui alla presente direttiva. Esso comunica i dati di contatto del corrispondente o dei corrispondenti nazionali agli altri Stati membri e alla Commissione.
Articolo 18
Relazioni
1. Entro il 9 giugno 2021, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, nel quadro delle attività dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, elabora una relazione preliminare sulle controversie relative all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di segreti commerciali, in applicazione della presente direttiva.
2. Entro il 9 giugno 2022, la Commissione redige una relazione intermedia sull'applicazione della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione tiene debitamente conto della relazione di cui al paragrafo 1.
Tale relazione intermedia, in particolare, esamina i possibili effetti dell'applicazione della presente direttiva sulla ricerca e sull'innovazione, sulla mobilità dei dipendenti e sull'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione.
3. Entro il 9 giugno 2026, la Commissione redige una valutazione dell'impatto della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 19
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 giugno 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 20
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 21
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) GU C 226 del 16.7.2014, pag. 48.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 maggio 2016.
(3) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(5) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
(6) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(7) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(8) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(9) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(10) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(11) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).
(12) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
15.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/19 |
DECISIONE (UE) 2016/944 DEL CONSIGLIO
del 6 giugno 2016
concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione 2006/700/CE del Consiglio (2), l'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (3) (accordo), è stato firmato il 9 settembre 2006, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(2) |
L'accordo ha lo scopo di incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione fra le parti nel settore della navigazione satellitare civile globale. |
(3) |
La posizione dell'Unione in sede di comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo (comitato) deve essere adottata dal Consiglio, su proposta della Commissione, in quanto il comitato deve adottare atti che hanno effetti giuridici o decisioni che sospendono l'applicazione dell'accordo. |
(4) |
In aggiunta, per le questioni che non hanno effetti giuridici trattate dal comitato, la Commissione dovrebbe coordinare la posizione dell'Unione con gli Stati membri. |
(5) |
È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a inviare, a nome dell'Unione europea, la notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo (5) ed effettua la seguente notifica:
«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo devono essere intesi come riferimenti all'“Unione europea”.»
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
H.G.J. KAMP
(1) Approvazione espressa il 10 maggio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 2006/700/CE del Consiglio, del 1o settembre 2006, concernente la firma, a nome della Comunità, dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 30).
(3) Accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 31).
(4) Il testo è stato pubblicato nella GU L 288 del 19.10.2006, pag. 31, unitamente alla decisione relativa alla firma.
(5) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
REGOLAMENTI
15.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/945 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
132,8 |
TR |
69,0 |
|
ZZ |
100,9 |
|
0709 93 10 |
TR |
148,7 |
ZZ |
148,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
160,2 |
MA |
179,9 |
|
TR |
157,0 |
|
ZA |
176,3 |
|
ZZ |
168,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
122,6 |
BR |
108,7 |
|
CL |
138,7 |
|
CN |
102,3 |
|
NZ |
150,1 |
|
US |
185,9 |
|
ZA |
115,7 |
|
ZZ |
132,0 |
|
0809 10 00 |
TR |
259,2 |
ZZ |
259,2 |
|
0809 29 00 |
TR |
472,5 |
US |
888,6 |
|
ZZ |
680,6 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
TR |
107,9 |
ZZ |
107,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
15.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/23 |
DECISIONE (UE) 2016/946 DEL CONSIGLIO
del 9 giugno 2016
che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. |
(2) |
Conformemente all'articolo 80 TFUE, le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri, e gli atti dell'Unione adottati in questo settore devono contenere misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio. |
(3) |
Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio (2), 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. A norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio (3), 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. |
(4) |
Ai sensi dell'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e dell'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601, nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione della partecipazione di tale Stato membro alla ricollocazione quale prevista dalle suddette decisioni, nonché eventuali misure di compensazione per l'Italia e per la Grecia. |
(5) |
La Svezia è confrontata a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio dovuto al brusco spostamento dei flussi migratori. L'8 dicembre 2015 la Svezia ha formalmente chiesto la sospensione dei suoi obblighi ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601. |
(6) |
Il considerevole aumento degli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione e dei movimenti secondari nell'Unione ha fatto registrare in Svezia un'impennata del numero delle richieste di protezione internazionale, avanzate principalmente da persone entrate nell'Unione dall'Italia e dalla Grecia. |
(7) |
I dati Eurostat confermano il netto aumento in Svezia del numero di richiedenti protezione internazionale. Il numero delle domande di protezione internazionale è aumentato di oltre il 60 %, passando da 68 245 presentate nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 ottobre 2014 a 112 040 presentate nello stesso periodo del 2015. |
(8) |
È stato inoltre registrato un incremento del numero mensile di richiedenti protezione internazionale, che sono raddoppiati tra agosto e settembre (da 11 735 a 24 261), per arrivare a quota 39 055 in ottobre 2015 (aumento del 61 % rispetto a settembre). |
(9) |
Nel 2015 la Svezia è stata di gran lunga il paese dell'Unione con il numero più elevato di richiedenti protezione internazionale pro capite, con 11 503 richiedenti per milione di abitanti. |
(10) |
La situazione della Svezia è inoltre ulteriormente complicata dall'aumento significativo del numero di minori non accompagnati verificatosi negli ultimi tempi, con un richiedente su quattro che dichiara di essere un minore non accompagnato. |
(11) |
L'attuale situazione ha messo a dura prova il sistema di asilo e migrazione svedese, con gravi conseguenze pratiche sul terreno per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità del sistema di asilo e di migrazione di trattare le domande. Per contribuire ad alleviare la forte pressione che la Svezia deve affrontare, gli obblighi della Svezia in quanto Stato membro di ricollocazione ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 dovrebbero essere sospesi per un anno. |
(12) |
La sospensione degli obblighi della Svezia dovrebbe essere integrata, come opportuno, da misure di sostegno operativo coordinate dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e da altre agenzie competenti. |
(13) |
La Svezia dovrebbe presentare al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia contenente le misure che intende adottare per garantire l'efficacia dei propri sistemi di asilo e migrazione e riassumere i propri obblighi ai sensi delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 una volta che la sospensione dei suoi obblighi cessa di avere effetto. |
(14) |
Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(15) |
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(16) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione. |
(17) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(18) |
Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, al fine di sostenere tale Stato membro nell'affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi.
Articolo 2
Sospensione degli obblighi ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601
Gli obblighi della Svezia in quanto Stato membro di ricollocazione ai sensi della decisione (UE) 2015/1523 e della decisione (UE) 2015/1601 è sospesa fino al giugno 2017.
Articolo 3
Sostegno operativo alla Svezia
Per sostenere la Svezia nell'affrontare meglio la pressione eccezionale sui suoi sistemi di asilo e migrazione, le è fornito sostegno specifico, come opportuno, attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO e da altre agenzie competenti.
Articolo 4
Misure complementari a carico della Svezia
Entro 16 luglio 2016 la Svezia presenta al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia contenente le misure che intende adottare per garantire l'efficacia dei propri sistemi di asilo e migrazione e riassumere i propri obblighi ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 una volta che la sospensione di cui all'articolo 2 cessa di avere effetto.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
G.A. VAN DER STEUR
(1) Parere del 26 maggio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).
(3) Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).
15.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/26 |
DECISIONE (PESC) 2016/947 DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2016
che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (*) (EULEX KOSOVO)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC (1). |
(2) |
Il 12 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/349/PESC (2), che ha modificato e prorogato l'azione comune 2008/124/PESC fino al 14 giugno 2016. |
(3) |
L'11 giugno 2015 il Consiglio ha adottato la decisione 2015/901/PESC (3) che modifica l'azione comune 2008/124/PESC, prevedendo un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 15 giugno 2015 al 14 giugno 2016. |
(4) |
L'azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata al fine di prorogare il mandato dell'EULEX Kosovo fino al 14 giugno 2018 e prevedere un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire il periodo dal 15 giugno 2016 al 14 giugno 2017. |
(5) |
Nessuna disposizione della presente decisione dovrebbe essere interpretata in senso tale da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei procuratori. |
(6) |
In virtù della particolare natura delle attività dell'EULEX Kosovo a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, nella presente decisione è opportuno individuare l'importo previsto a copertura del sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro e prevedere l'esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione. |
(7) |
L'EULEX Kosovo sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato. |
(8) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 16 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2018. In base a una proposta dell'Alto rappresentante e tenendo conto delle fonti di finanziamento complementari nonché dei contributi di altri partner, il Consiglio adotta le decisioni necessarie al fine di garantire che il mandato dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti di cui all'articolo 3 bis e i relativi mezzi finanziari necessari abbiano effetto fino al momento della conclusione di tali procedimenti giudiziari.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(1) Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).
(2) Decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 42).
(3) Decisione (PESC) 2015/901 del Consiglio, dell'11 giugno 2015, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 147 del 12.6.2015, pag. 21).
15.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/28 |
DECISIONE (UE) 2016/948 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 1o giugno 2016
sull'attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/6)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,
considerando quanto segue:
(1) |
La Banca centrale europea (BCE), insieme alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili. |
(2) |
La Decisione BCE/2014/40 (1), che ha istituito un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite, è stata adottata il 15 ottobre 2014. La Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea (BCE/2014/45) (2), che ha istituito un programma di acquisto di titoli garantiti da attività, è stata adottata il 19 novembre 2014. La Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (3), che ha istituito un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito il «PSPP»), è stata adottata il 4 marzo 2015 e ha ampliato i programmi di acquisto di attività esistenti. In aggiunta alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, ai sensi della Decisione BCE/2014/34 della Banca centrale europea (4) e della Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea (BCE/2016/10) (5), tali programmi di acquisto di attività mirano a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 per cento nel medio termine, in linea con l'obiettivo principale della Banca centrale europea del mantenimento della stabilità dei prezzi. |
(3) |
Il 10 marzo 2016 il Consiglio direttivo ha deciso di ampliare ulteriormente i predetti programmi di acquisto di attività e di varare un programma di acquisto per il settore societario (corporate sector purchase programme, CSPP), facente parte integrante della politica monetaria unica e nel perseguimento del proprio obiettivo di stabilità dei prezzi. Tale decisione è stata presa al fine di rafforzare ulteriormente la trasmissione degli acquisti di attività dell'Eurosistema alle condizioni di finanziamento dell'economia reale e al fine di attuare, in combinazione con le altre misure di politica monetaria non convenzionali, una politica monetaria ancor più accomodante e contribuire a riportare i tassi d'inflazione a livelli inferiori, ma prossimi, al 2 per cento nel medio termine. |
(4) |
Il CSPP costituirà parte integrante del programma di acquisto di attività (asset purchase programme, APP), nell'ambito del quale si intende procedere ad acquisti fino alla fine di marzo 2017 ovvero, se necessario, anche oltre e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non ravvisi una correzione nell'andamento dell'inflazione in linea con l'obiettivo di conseguire tassi di inflazione inferiori, ma prossimi al 2 per cento nel medio termine. |
(5) |
Il CSPP dovrebbe prevedere una serie di salvaguardie per assicurare che gli acquisti programmati siano proporzionati agli obiettivi perseguiti. Tali salvaguardie dovrebbero anche assicurare che la progettazione del CSPP tenga conto dei relativi rischi finanziari e rispecchiare i profili di gestione dei rischi. Inoltre, agli strumenti di debito negoziabili idonei emessi da imprese pubbliche dovrebbero applicarsi limiti coerenti con quelli applicabili agli acquisti nell'ambito del PSPP. |
(6) |
Il CSPP dovrebbe svolgersi nel pieno rispetto degli obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema ai sensi del trattato, compreso il divieto di finanziamento monetario in relazione all'acquisto di strumenti di debito negoziabili idonei emessi da imprese pubbliche. |
(7) |
Il CSPP dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, prestando debita considerazione alla formazione dei prezzi di mercato e al funzionamento dei mercati. |
(8) |
In linea con altre componenti dell'APP, i rimborsi del capitale di strumenti di debito negoziabili idonei acquistati nell'ambito del CSPP dovrebbero essere reinvestiti quando gli strumenti di debito sottostanti giungono a scadenza, per tutto il tempo necessario, contribuendo così alla realizzazione di condizioni di liquidità favorevoli e a un adeguato orientamento della politica monetaria. |
(9) |
Gli acquisti definitivi di strumenti di debito negoziabili idonei da parte dell'Eurosistema nell'ambito del CSPP dovrebbero essere effettuati in maniera decentrata in conformità alla presente decisione ed essere coordinati dalla BCE, salvaguardando in questo modo l'unicità della politica monetaria dell'Eurosistema, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione e portata dell'acquisto definitivo di obbligazioni societarie
È istituito il CSPP. Nell'ambito del CSPP determinate banche dell'Eurosistema possono acquistare obbligazioni societarie idonee da controparti idonee sui mercati primari e secondari, mentre le obbligazioni societarie emesse dal settore pubblico, come definite nell'articolo 3, paragrafo 1, possono essere acquistate esclusivamente sui mercati secondari a determinate condizioni.
Articolo 2
Criteri di idoneità per le obbligazioni societarie
Per essere idonei all'acquisto definitivo nell'ambito del CSPP, gli strumenti di debito negoziabili emessi dalle società soddisfano i criteri di idoneità per le attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, ai sensi della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (6), e i seguenti requisiti aggiuntivi:
1. |
L'emittente dello strumento di debito negoziabile:
|
2. |
Lo strumento di debito negoziabile ha scadenza residua minima di 6 mesi e massima di 30 anni e 364 giorni al momento del suo acquisto acquisto da parte della banca centrale dell'Eurosistema competente. |
3. |
In deroga all'articolo 59, paragrafo 5, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), per la valutazione dei requisiti di qualità creditizia dello strumento di debito negoziabile, si tiene conto esclusivamente delle informazioni relative al merito creditizio fornite da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution) accettata nell'ambito del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (eurosystem credit assessment framework). |
4. |
Lo strumento di debito negoziabile è denominato in euro. |
5. |
Sono consentiti acquisti di strumenti di debito negoziabili nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale. |
Articolo 3
Limiti all'esecuzione di acquisti di obbligazioni societarie del settore pubblico
1. Ai fini della presente decisione, per «obbligazione societaria del settore pubblico» s'intende un'obbligazione societaria che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 ed è emessa da un'impresa pubblica nell'accezione di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio (13).
2. Per consentire la formazione di un prezzo di mercato per obbligazioni societarie del settore pubblico, non sono consentiti acquisti di obbligazioni societarie del settore pubblico di nuova emissione o emesse a rubinetto o di obbligazioni societarie del settore pubblico emesse dallo stesso soggetto o da soggetti appartenenti al gruppo dell'emittente con scadenze prossime, immediatamente antecedenti o successive, a quella degli strumenti di debito negoziabili da emettere, anche a rubinetto, nel periodo di tempo determinato dal Consiglio direttivo.
Articolo 4
Limiti all'acquisto
1. Si applica, nell'ambito del CSPP, un limite relativo alla quota parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema. Il limite relativo alla quota parte di un'emissione è pari al 70 per cento per codice ISIN per tutte le obbligazioni societarie diverse dalle obbligazioni societarie del settore pubblico.
In casi particolari, inclusi quelli di obbligazioni societarie del settore pubblico o per ragioni inerenti alla gestione dei rischi, può applicarsi un limite relativo alla quota parte di un'emissione inferiore. Il trattamento delle obbligazioni societarie del settore pubblico è coerente con quello ad esse riservato nell'ambito del PSPP.
2. L'Eurosistema attua, in modo continuativo, procedure adeguate di due diligence e valutazione del rischio di credito sulle obbligazioni societarie idonee.
3. L'Eurosistema definisce limiti di acquisto supplementari per gruppi emittenti sulla base di un'allocazione di riferimento connessa alla capitalizzazione di mercato del gruppo emittente per assicurare un'allocazione diversificata degli acquisti tra emittenti e gruppi emittenti.
Articolo 5
Banche centrali dell'Eurosistema che effettuano gli acquisti
Le banche centrali dell'Eurosistema che acquistano obbligazioni societarie nell'ambito del CSPP sono indicate nell'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE. L'Eurosistema applica un criterio di specializzazione per l'allocazione delle obbligazioni societarie da acquistare nell'ambito del CSPP basato sul paese in cui ha sede l'emittente. Il Consiglio direttivo autorizza deroghe ad hoc al criterio di specializzazione qualora considerazioni oggettive impediscano l'attuazione di tale criterio ovvero tali deroghe siano consigliabili al fine di raggiungere gli obiettivi complessivi di politica monetaria del CSPP. In particolare, ogni determinata banca centrale dell'Eurosistema acquista esclusivamente obbligazioni societarie idonee i cui emittenti abbiano sede in determinati Stati membri dell'area dell'euro. La distribuzione geografica dei paesi ove hanno sede gli emittenti di obbligazioni societarie idonee in relazione alle banche centrali dell'Eurosistema specificate è indicata in un elenco pubblicato sul sito Internet della BCE.
Articolo 6
Controparti idonee
Sono controparti idonee per il CSPP, sia per operazioni definitive che per operazioni di concessione di titoli in prestito riguardanti obbligazioni societarie detenute nei portafogli CSPP dell'Eurosistema:
a) |
i soggetti che soddisfano i criteri di idoneità per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ai sensi dell'articolo 55 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e |
b) |
ogni altra controparte utilizzata dalle banche centrali dell'Eurosistema per l'investimento dei propri portafogli di investimento in euro. |
Articolo 7
Operazioni di prestito dei titoli
Le banche centrali dell'Eurosistema che acquistano obbligazioni societarie nell'ambito del CSPP rendono disponibili per il prestito i titoli acquistati nell'ambito del PSPP, compresi i pronti contro termine, al fine di garantire l'efficacia del programma stesso.
Articolo 8
Disposizioni finali
La presente decisione entra in vigore il 6 giugno 2016.
Fatto a Vienna, il 1o giugno 2016
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione BCE/2014/40 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 22).
(2) Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).
(3) Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).
(4) Decisione BCE/2014/34, del 29 luglio 2014, relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (GU L 258 del 29.8.2014, pag. 11).
(5) Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea, del 28 aprile 2016, su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 107).
(6) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
(7) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
(9) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(10) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(11) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(12) Un elenco di tali enti è pubblicato sul sito Internet della BCE all'indirizzo: www.ecb.europa.eu.
(13) Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).
Rettifiche
15.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/33 |
Rettifica della decisione (UE) 2015/1156 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una II (Regolamentazioni modifica dell'allegato tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (pile e accumulatori)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 15 luglio 2015 )
Sommario, seconda pagina, sezione «Decisioni», e pagina 24, titolo:
anziché:
«… relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una II (Regolamentazioni modifica dell'allegato tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (Pile e accumulatori)»
leggasi:
«… relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (Pile e accumulatori)».