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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/1 |
Informazione riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia
L'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 22 settembre 2010, è entrato in vigore il 1o aprile 2016, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo, in quanto l'ultima notifica è stata depositata il 4 marzo 2016.
REGOLAMENTI
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14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/924 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Allgäuer Sennalpkäse (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Allgäuer Sennalpkäse» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Allgäuer Sennalpkäse» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Allgäuer Sennalpkäse» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 20 del 21.1.2016, pag. 10.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/925 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poulet de l'Ardèche/Chapon de l'Ardèche (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Poulet de l'Ardèche»/«Chapon de l'Ardèche» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Poulet de l'Ardèche»/«Chapon de l'Ardèche» deve essere registrata. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Poulet de l'Ardèche»/«Chapon de l'Ardèche» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 23.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/926 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pintade de l'Ardèche (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pintade de l'Ardèche» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pintade de l'Ardèche» deve essere registrata. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Pintade de l'Ardèche» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 53 del 12.2.2016, pag. 10.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/927 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Soumaintrain (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Soumaintrain» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Soumaintrain» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Soumaintrain» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 47 del 6.2.2016, pag. 11.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/928 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2016
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso Tetilla/Queixo Tetilla (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Queso Tetilla»/«Queixo Tetilla», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
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(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Queso Tetilla»/«Queixo Tetilla» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
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14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/929 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gall del Penedès (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Gall del Penedès» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Gall del Penedès» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Gall del Penedès» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 58 del 13.2.2016, pag. 42.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/930 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fogaça da Feira (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Fogaça da Feira» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Fogaça da Feira» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Fogaça da Feira» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 58 del 13.2.2016, pag. 45.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/931 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sel de Salies-de-Béarn (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Sel de Salies-de-Béarn» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Sel de Salies-de-Béarn» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Sel de Salies-de-Béarn» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.6. Sale dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 53 del 12.2.2016, pag. 14.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/932 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zagorski puran (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Zagorski puran» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Zagorski puran» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Zagorski puran» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 60 del 16.2.2016, pag. 13.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/933 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||||||||
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(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||
|
Prodotto sotto forma di polvere gialla con aroma di banana, composto da:
Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto in un recipiente di plastica avente un contenuto netto di 1,8 kg. Il prodotto è destinato a essere mescolato con bevande. Secondo le indicazioni riportate sull'etichetta, si mescola un misurino (30 g) con circa 3 dl di acqua o latte. |
2106 90 92 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 92 . Il prodotto contiene proteine idrolizzate e pertanto non può essere classificato nella voce 3502 . È esclusa la classificazione nella voce 3504 a causa della presenza di alcuni ingredienti (fra gli altri, dolcificanti, coloranti ed emulsionanti) che conferiscono al prodotto il carattere di preparazione alimentare rientrante nella voce 2106 . Il prodotto è una preparazione alimentare, condizionata per la vendita al minuto, e deve pertanto essere classificato nel codice NC 2106 90 92 . |
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14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/934 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
|
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||
|
Un prodotto composto dalle seguenti componenti, confezionate in un assortimento:
Gli autoadesivi vanno colorati coi pennarelli e quindi utilizzati a fini decorativi. Cfr. illustrazione (*1) |
4911 91 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 della sezione VII della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 4911 e 4911 91 00 . Il prodotto è presentato come un assortimento per la vendita al minuto. Il suo carattere essenziale è conferito dagli autoadesivi. La classificazione nella voce 3919 è esclusa in quanto la forma degli autoadesivi fustellati e in rilievo non è piatta. La classificazione nella voce 3926 è esclusa in quanto le illustrazioni stampate non hanno carattere accessorio riguardo all'utilizzazione iniziale delle merci (cfr. nota 2 della sezione VII). Il capitolo 49 contempla, con poche eccezioni, tutto il materiale stampato il cui carattere essenziale ed uso è determinato dal fatto di essere rivestito di impressioni od illustrazioni [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative al capitolo 49, considerazioni generali, primo paragrafo]. Gli autoadesivi stampati destinati a fini di decorazione sono contemplati dalla voce 4911 [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 4911 , punto 10)]. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 4911 91 00 . |
(*1) L'illustrazione ha carattere esclusivamente informativo.
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14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/935 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||||||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||
|
Il prodotto è costituito da un foglio di polietilene tereftalato («PET») metallizzato utilizzato come fonte di materie prime per la fabbricazione di un pigmento di alluminio, avente le seguenti caratteristiche:
Il prodotto è commercializzato in rotoli di lunghezza massima pari a 50 000 metri. |
7616 99 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 (b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7616 , 7616 99 e 7616 99 90 . La classificazione nella voce 3212 come lamina per impressione a caldo è esclusa, in quanto il prodotto non è costituito da polveri di metalli agglomerate tramite un agente legante, né da metalli oppure pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto, e non è del tipo utilizzato per la stampa. Di conseguenza, conformemente alla nota 6 del capitolo 32, il prodotto non è una lamina per impressione a caldo. Giacché il foglio di supporto di PET funge da strato di supporto strutturale per gli strati di alluminio e di polimeri di acrilato, collocati su uno dei lati del foglio di supporto di PET, esso non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale. Il suo carattere essenziale è conferito dall'alluminio. La classificazione come foglio di poliesteri o di materia plastica ai sensi della voce 3920 o 3921 è pertanto esclusa. Conformemente alla nota 1, lettera d), del capitolo 76, i fogli ai sensi della voce 7607 sono costituiti da un unico strato di alluminio che può essere ad esempio fissato su materie plastiche. Il prodotto in questione ha invece una struttura più complessa, essendo composto da diversi strati di alluminio separati da strati di polimeri di acrilato, sostenuti da un foglio di supporto di PET collocato al centro di tale struttura. Di conseguenza è esclusa anche la classificazione nella voce 7607 come foglio di alluminio fissato su materie plastiche. Il prodotto va perciò classificato nel codice NC 7616 99 90 fra gli altri lavori di alluminio. |
|
14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/936 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
|
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||||
|
Prodotto condizionato per la vendita al minuto sotto forma di capsule di gelatina, ciascuna delle quali costituita da (mg):
Il prodotto allevia i dolori di stomaco e previene meteorismo e flatulenza. Il prodotto viene commercializzato per il consumo umano indicando sull'etichetta una dose giornaliera raccomandata da una a due capsule, da assumere dopo ciascun pasto principale della giornata. |
3004 90 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 f) del capitolo 21 e del testo dei codici NC 3004 e 3004 90 00 . Il prodotto, in virtù della presenza di simeticone, possiede proprietà terapeutiche. La sua classificazione nella voce 2106 , come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove, è pertanto esclusa [cfr. nota 1 f) del capitolo 21]. Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto in dosi prestabilite e presenta in modo chiaramente definito le sue proprietà profilattiche e terapeutiche, ad esempio nel contrasto della dispepsia funzionale. Il prodotto deve pertanto essere classificato come farmaco condizionato in dosi prestabilite per la vendita al minuto alla voce NC 3004 90 00 . |
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14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/937 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
136,3 |
|
TR |
69,0 |
|
|
ZZ |
102,7 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
147,0 |
|
ZZ |
147,0 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
149,4 |
|
IL |
134,0 |
|
|
MA |
178,9 |
|
|
TR |
157,0 |
|
|
ZA |
173,5 |
|
|
ZZ |
158,6 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
125,3 |
|
BR |
108,1 |
|
|
CL |
132,8 |
|
|
CN |
102,3 |
|
|
NZ |
148,6 |
|
|
US |
185,9 |
|
|
ZA |
122,8 |
|
|
ZZ |
132,3 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
262,3 |
|
ZZ |
262,3 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
516,2 |
|
US |
888,6 |
|
|
ZZ |
702,4 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/23 |
DECISIONE (PESC) 2016/938 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 31 maggio 2016
che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2016)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
vista la decisione (PESC) 2015/76 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa all'avvio della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e recante modifica della decisione 2014/219/PESC (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi della decisione 2014/219/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUCAP Sahel Mali, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione. |
|
(2) |
Il 26 maggio 2014, il CPS ha adottato la decisione EUCAP Sahel Mali/1/2014 (3), con cui ha nominato il sig. Albrecht CONZE capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 26 maggio 2014 al 14 gennaio 2015. |
|
(3) |
Il 14 gennaio 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/67 (4), con cui ha prorogato il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali fino al 14 giugno 2015. |
|
(4) |
Il 15 aprile 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/610 (5), con cui ha prorogato il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali fino al 14 giugno 2016. |
|
(5) |
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali, dal 15 giugno 2016 al 14 gennaio 2017, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il mandato del sig. Albrecht CONZE quale capo della missione EUCAP Sahel Mali è prorogato fino al 14 gennaio 2017.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2016
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21.
(2) GU L 13 del 20.1.2015, pag. 5.
(3) Decisione EUCAP Sahel Mali/1/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 26 maggio 2014, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 43).
(4) Decisione (PESC) 2015/67 del comitato politico e di sicurezza, del 14 gennaio 2015, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2015) (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 72).
(5) Decisione (PESC) 2015/610 del comitato politico e di sicurezza, del 15 aprile 2015, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2015) (GU L 101 del 18.4.2015, pag. 60).
|
14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/25 |
DECISIONE (PESC) 2016/939 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
dell'8 giugno 2016
relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2015/2298 (EUTM Mali/1/2016)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (1), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della missione dell'UE. |
|
(2) |
Il 26 novembre 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/2298 (2), relativa alla nomina del generale di brigata Werner ALBL quale comandante della missione dell'UE per l'EUTM Mali. |
|
(3) |
Il Belgio ha raccomandato la nomina del generale di brigata Eric HARVENT quale nuovo comandante della missione dell'UE per l'EUTM Mali in sostituzione del generale di brigata Werner ALBL con effetto a decorrere dal 3 luglio 2016. |
|
(4) |
Il 7 aprile 2016 il comitato militare dell'Unione europea ha appoggiato tale raccomandazione. |
|
(5) |
È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2015/2298. |
|
(6) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il generale di brigata Eric HARVENT è nominato comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) con effetto a decorrere dal 3 luglio 2016.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2015/2298 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 luglio 2016.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19.
(2) Decisione (PESC) 2015/2298 del comitato politico e di sicurezza, del 26 novembre 2015, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2015/955 (EUTM Mali/3/2015) (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 13).
|
14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/27 |
DECISIONE (PESC) 2016/940 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 9 giugno 2016
relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2016/395 (ATALANTA/3/2016)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'UE»). |
|
(2) |
Il 15 marzo 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/395 (2), con la quale il contrammiraglio (LH) Jan C. KAACK è stato nominato comandante della forza dell'UE. |
|
(3) |
Il comandante dell'operazione UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio René LUYCKX nuovo comandante della forza dell'UE in sostituzione del contrammiraglio (LH) Jan C. KAACK a decorrere dal 6 agosto 2016. |
|
(4) |
Il 18 maggio 2016 il comitato militare dell'UE ha sostenuto tale raccomandazione. |
|
(5) |
È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2016/395. |
|
(6) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il contrammiraglio René LUYCKX è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 6 agosto 2016.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2016/395 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 agosto 2016.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2016
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(2) Decisione (PESC) 2016/395 del comitato politico e di sicurezza, del 15 marzo 2016, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2015/1823 (ATALANTA/1/2016) (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 97).
|
14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/29 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/941 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2016
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2015
[notificata con il numero C(2016) 3237]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2015 occorre tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2014 e il 15 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2). |
|
(3) |
A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento, devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2015, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso. |
|
(4) |
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2016, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie. |
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(5) |
Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. |
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(6) |
Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non consentono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati. |
|
(7) |
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (3), gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2015 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti. |
|
(8) |
La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili nella contabilizzazione delle spese per l'esercizio finanziario 2015 per inosservanza dei massimali o dei termini di pagamento o a causa di carenze nei controlli. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere ulteriormente esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
|
(9) |
L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero nel 2016. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. |
|
(10) |
A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali lo Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione. |
|
(11) |
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2015.
Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Per l'esercizio finanziario 2015 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese finanziate dal FEAGA, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.
Articolo 3
La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2016
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
ALLEGATO I
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro
NB: Nomenclatura 2016: 05 07 01 06, 6701, 6702
|
SM |
|
2015 — Spese/Entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono |
Totale a + b |
Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1) |
Riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 |
Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni |
Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro (2) |
|
|
liquidati |
stralciati |
||||||||
|
= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale |
= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili |
||||||||
|
|
|
a = A (col. i) |
b = A (col. h) |
c = a + b |
d = – C1 (col. e) |
e = – 50 – 50 |
f= c + d + e |
g |
h = f – g |
|
BE |
EUR |
620 028 329,03 |
0,00 |
620 028 329,03 |
– 525 730,33 |
– 381 681,06 |
619 120 917,64 |
619 356 710,51 |
– 235 792,87 |
|
BG |
EUR |
0,00 |
659 685 389,24 |
659 685 389,24 |
0,00 |
0,00 |
659 685 389,24 |
659 685 389,24 |
0,00 |
|
CZ |
EUR |
895 742 857,33 |
0,00 |
895 742 857,33 |
0,00 |
0,00 |
895 742 857,33 |
895 727 329,81 |
15 527,52 |
|
DK |
DKK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 2 041 831,34 |
– 2 041 831,34 |
0,00 |
– 2 041 831,34 |
|
DK |
EUR |
907 649 247,35 |
0,00 |
907 649 247,35 |
– 172 161,96 |
0,00 |
907 477 085,39 |
906 244 097,31 |
1 232 988,08 |
|
DE |
EUR |
5 065 304 844,22 |
0,00 |
5 065 304 844,22 |
– 279 044,04 |
– 78 000,00 |
5 064 947 800,18 |
5 064 549 030,37 |
398 769,81 |
|
EE |
EUR |
118 570 682,91 |
0,00 |
118 570 682,91 |
0,00 |
– 24 285,16 |
118 546 397,75 |
118 540 290,36 |
6 107,39 |
|
IE |
EUR |
1 215 973 716,18 |
0,00 |
1 215 973 716,18 |
– 153 843,27 |
– 106 218,99 |
1 215 713 653,92 |
1 215 095 188,94 |
618 464,98 |
|
EL |
EUR |
2 026 923 435,50 |
0,00 |
2 026 923 435,50 |
– 16 410 802,55 |
– 1 109 364,29 |
2 009 403 268,66 |
2 010 745 895,07 |
– 1 342 626,41 |
|
ES |
EUR |
5 584 801 342,03 |
0,00 |
5 584 801 342,03 |
– 2 499 098,54 |
– 923 986,74 |
5 581 378 256,75 |
5 581 960 961,83 |
– 582 705,09 |
|
FR |
EUR |
7 364 148 851,70 |
389 707 430,67 |
7 753 856 282,37 |
9 593 200,48 |
– 164 665,16 |
7 763 284 817,69 |
7 763 809 500,56 |
– 524 682,87 |
|
HR |
EUR |
165 210 965,71 |
0,00 |
165 210 965,71 |
0,00 |
0,00 |
165 210 965,71 |
165 212 373,47 |
– 1 407,76 |
|
IT |
EUR |
2 171 691 846,44 |
2 255 827 174,77 |
4 427 519 021,21 |
– 4 240 845,62 |
– 740 672,62 |
4 422 537 502,97 |
4 423 790 286,76 |
– 1 252 783,79 |
|
CY |
EUR |
57 276 537,11 |
0,00 |
57 276 537,11 |
0,00 |
0,00 |
57 276 537,11 |
57 275 647,93 |
889,18 |
|
LV |
EUR |
166 200 825,05 |
0,00 |
166 200 825,05 |
0,00 |
– 2 064,08 |
166 198 760,97 |
166 200 825,05 |
– 2 064,08 |
|
LT |
LTL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 317,24 |
– 317,24 |
0,00 |
– 317,24 |
|
LT |
EUR |
395 421 448,46 |
0,00 |
395 421 448,46 |
0,00 |
0,00 |
395 421 448,46 |
395 379 479,53 |
41 968,93 |
|
LU |
EUR |
32 275 082,07 |
0,00 |
32 275 082,07 |
0,00 |
0,00 |
32 275 082,07 |
32 138 642,90 |
136 439,17 |
|
HU |
HUF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 60 650 346,00 |
– 60 650 346,00 |
0,00 |
– 60 650 346,00 |
|
HU |
EUR |
1 311 850 189,94 |
0,00 |
1 311 850 189,94 |
– 655 597,29 |
0,00 |
1 311 194 592,65 |
1 311 621 663,79 |
– 427 071,14 |
|
MT |
EUR |
5 615 099,49 |
0,00 |
5 615 099,49 |
0,00 |
– 201 499,67 |
5 413 599,82 |
5 615 099,49 |
– 201 499,67 |
|
NL |
EUR |
741 369 266,22 |
0,00 |
741 369 266,22 |
– 82 869,92 |
0,00 |
741 286 396,30 |
742 413 245,16 |
– 1 126 848,86 |
|
AT |
EUR |
696 110 648,47 |
0,00 |
696 110 648,47 |
0,00 |
– 272,15 |
696 110 376,32 |
695 219 296,33 |
891 079,99 |
|
PL |
PLN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 1 257 688,33 |
– 1 257 688,33 |
0,00 |
– 1 257 688,33 |
|
PL |
EUR |
3 456 279 694,23 |
0,00 |
3 456 279 694,23 |
– 74 784,66 |
0,00 |
3 456 204 909,57 |
3 456 190 528,81 |
14 380,76 |
|
PT |
EUR |
676 657 210,74 |
0,00 |
676 657 210,74 |
– 42 322,62 |
– 1 247 702,15 |
675 367 185,97 |
675 203 428,36 |
163 757,61 |
|
RO |
RON |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 6 314,87 |
– 6 314,87 |
0,00 |
– 6 314,87 |
|
RO |
EUR |
1 420 132 557,71 |
0,00 |
1 420 132 557,71 |
0,00 |
0,00 |
1 420 132 557,71 |
1 420 242 043,49 |
– 109 485,78 |
|
SI |
EUR |
139 556 508,94 |
0,00 |
139 556 508,94 |
0,00 |
– 35,99 |
139 556 472,95 |
139 556 252,20 |
220,75 |
|
SK |
EUR |
436 709 901,57 |
0,00 |
436 709 901,57 |
0,00 |
– 94 305,14 |
436 615 596,43 |
436 709 901,57 |
– 94 305,14 |
|
FI |
EUR |
538 369 644,43 |
0,00 |
538 369 644,43 |
– 36,11 |
– 447,48 |
538 369 160,84 |
538 378 089,60 |
– 8 928,76 |
|
SE |
SEK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 346 528,73 |
– 346 528,73 |
0,00 |
– 346 528,73 |
|
SE |
EUR |
696 399 384,16 |
0,00 |
696 399 384,16 |
– 130 079,25 |
0,00 |
696 269 304,91 |
696 269 385,26 |
– 80,35 |
|
UK |
GBP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
– 16 942,82 |
– 16 942,82 |
0,00 |
– 16 942,82 |
|
UK |
EUR |
3 057 991 785,02 |
0,00 |
3 057 991 785,02 |
– 11 464,00 |
0,00 |
3 057 980 321,02 |
3 058 694 235,89 |
– 713 914,87 |
|
SM |
|
Spese (3) |
Entrate con destinazione specifica (3) |
Articolo 54, paragrafo 2, (= e) |
Totale (= h) |
|
05 07 01 06 |
6701 |
6702 |
|||
|
i |
j |
k |
l = i + j + k |
||
|
BE |
EUR |
147 672,56 |
– 1 784,37 |
– 381 681,06 |
– 235 792,87 |
|
BG |
EUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CZ |
EUR |
15 527,52 |
0,00 |
0,00 |
15 527,52 |
|
DK |
DKK |
0,00 |
0,00 |
– 2 041 831,34 |
– 2 041 831,34 |
|
DK |
EUR |
1 232 988,08 |
0,00 |
0,00 |
1 232 988,08 |
|
DE |
EUR |
476 769,81 |
0,00 |
– 78 000,00 |
398 769,81 |
|
EE |
EUR |
30 392,55 |
0,00 |
– 24 285,16 |
6 107,39 |
|
IE |
EUR |
724 683,97 |
0,00 |
– 106 218,99 |
618 464,98 |
|
EL |
EUR |
0,00 |
– 233 262,12 |
– 1 109 364,29 |
– 1 342 626,41 |
|
ES |
EUR |
341 281,65 |
0,00 |
– 923 986,74 |
– 582 705,09 |
|
FR |
EUR |
0,00 |
– 360 017,71 |
– 164 665,16 |
– 524 682,87 |
|
HR |
EUR |
253,93 |
– 1 661,69 |
0,00 |
– 1 407,76 |
|
IT |
EUR |
0,00 |
– 512 111,17 |
– 740 672,62 |
– 1 252 783,79 |
|
CY |
EUR |
889,18 |
0,00 |
0,00 |
889,18 |
|
LV |
EUR |
0,00 |
0,00 |
– 2 064,08 |
– 2 064,08 |
|
LT |
LTL |
0,00 |
0,00 |
– 317,24 |
– 317,24 |
|
LT |
EUR |
41 968,93 |
0,00 |
0,00 |
41 968,93 |
|
LU |
EUR |
136 439,17 |
0,00 |
0,00 |
136 439,17 |
|
HU |
HUF |
0,00 |
0,00 |
– 60 650 346,00 |
– 60 650 346,00 |
|
HU |
EUR |
0,00 |
– 427 071,14 |
0,00 |
– 427 071,14 |
|
MT |
EUR |
0,00 |
0,00 |
– 201 499,67 |
– 201 499,67 |
|
NL |
EUR |
1 300 135,07 |
– 2 426 983,93 |
0,00 |
– 1 126 848,86 |
|
AT |
EUR |
891 352,14 |
0,00 |
– 272,15 |
891 079,99 |
|
PL |
PLN |
0,00 |
0,00 |
– 1 257 688,33 |
– 1 257 688,33 |
|
PL |
EUR |
14 380,76 |
0,00 |
0,00 |
14 380,76 |
|
PT |
EUR |
1 411 459,76 |
0,00 |
– 1 247 702,15 |
163 757,61 |
|
RO |
RON |
0,00 |
0,00 |
– 6 314,87 |
– 6 314,87 |
|
RO |
EUR |
0,00 |
– 109 485,78 |
0,00 |
– 109 485,78 |
|
SI |
EUR |
256,74 |
0,00 |
– 35,99 |
220,75 |
|
SK |
EUR |
0,00 |
0,00 |
– 94 305,14 |
– 94 305,14 |
|
FI |
EUR |
0,00 |
– 8 481,28 |
– 447,48 |
– 8 928,76 |
|
SE |
SEK |
0,00 |
0,00 |
– 346 528,73 |
– 346 528,73 |
|
SE |
EUR |
0,00 |
– 80,35 |
0,00 |
– 80,35 |
|
UK |
GBP |
0,00 |
0,00 |
– 16 942,82 |
– 16 942,82 |
|
UK |
EUR |
0,00 |
– 713 914,87 |
0,00 |
– 713 914,87 |
(1) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(2) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, la base presa in esame è il totale della dichiarazione annuale delle spese liquidate (colonna a) o il totale delle dichiarazioni mensili delle spese stralciate (colonna b).
Tasso di cambio applicabile: articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
(3) LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
NB: Nomenclatura 2016: 05 07 01 06, 6701, 6702
ALLEGATO II
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (FEAGA)
Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono stralciati e soggetti a una decisione di liquidazione dei conti successiva
|
Stato membro |
Organismo pagatore |
|
Bulgaria |
Fondo statale per l'Agricoltura |
|
Francia |
FranceAgriMer |
|
Italia |
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) |
|
14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/942 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2016
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2015
[notificata con il numero C(2016) 3238]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2015, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) occorre prendere in considerazione le spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2014 e il 15 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2). |
|
(3) |
La presente decisione riguarda la liquidazione dei conti del periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020. Le spese sostenute nel periodo dal 16 ottobre 2014 al 31 dicembre 2015 e relative al periodo di programmazione 2007-2013 saranno oggetto di una decisione di liquidazione dopo il 30 giugno 2016, come previsto all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
|
(4) |
A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso. |
|
(5) |
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 30 aprile 2016, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie. |
|
(6) |
Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. |
|
(7) |
Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non consentono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati. |
|
(8) |
A norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti intermedi allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro interessato/gli Stati membri interessati. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. |
|
(9) |
L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono presentare alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti ad usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero nel 2016. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. |
|
(10) |
A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro decida di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza devono essere a carico del bilancio dell'Unione. |
|
(11) |
A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione lascia impregiudicate le ulteriori decisioni adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relative al periodo di programmazione 2014-2020 per l'esercizio finanziario 2015.
Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.
Articolo 2
Per l'esercizio finanziario 2015, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato II, relativi alle spese inerenti a ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020, non sono contemplati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.
Articolo 3
Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono indicati nell'allegato III della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2016
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
ALLEGATO I
SPESE LIQUIDATE DEL FEASR RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo stato membro, per programma
Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020
|
In euro |
||||||||
|
SM |
CCI |
Spese 2015 |
Rettifiche |
Totale |
Importi non riutilizzabili |
Importo liquidato e accettato per l'esercizio finanziario 2015 |
Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importo che deve essere recuperato dallo (–)/ erogato allo (+) Stato membro |
|
|
|
i |
ii |
iii = i + ii |
iv |
v = iii – iv |
vi |
vii = v – vi |
|
AT |
2014AT06RDNP001 |
381 310 898,63 |
0,00 |
381 310 898,63 |
0,00 |
381 310 898,63 |
381 361 903,88 |
– 51 005,25 (*1) |
|
BE |
2014BE06RDRP001 |
25 824 568,05 |
0,00 |
25 824 568,05 |
0,00 |
25 824 568,05 |
25 824 519,99 |
48,06 |
|
CZ |
2014CZ06RDNP001 |
165 754 969,31 |
0,00 |
165 754 969,31 |
0,00 |
165 754 969,31 |
192 471 958,06 |
– 26 716 988,75 |
|
DE |
2014DE06RDRP003 |
69 343 628,07 |
0,00 |
69 343 628,07 |
0,00 |
69 343 628,07 |
69 344 016,91 |
– 388,84 |
|
DE |
2014DE06RDRP004 |
145 877 031,79 |
0,00 |
145 877 031,79 |
0,00 |
145 877 031,79 |
145 877 031,80 |
– 0,01 |
|
DE |
2014DE06RDRP010 |
16 005 787,32 |
0,00 |
16 005 787,32 |
0,00 |
16 005 787,32 |
16 005 787,32 |
0,00 |
|
DE |
2014DE06RDRP015 |
12 294 259,14 |
0,00 |
12 294 259,14 |
0,00 |
12 294 259,14 |
12 294 259,14 |
0,00 |
|
DE |
2014DE06RDRP019 |
22 260 981,16 |
0,00 |
22 260 981,16 |
0,00 |
22 260 981,16 |
22 260 981,16 |
0,00 |
|
DE |
2014DE06RDRP020 |
690 939,74 |
0,00 |
690 939,74 |
0,00 |
690 939,74 |
690 939,74 |
0,00 |
|
DE |
2014DE06RDRP021 |
21 179 649,99 |
0,00 |
21 179 649,99 |
0,00 |
21 179 649,99 |
21 179 657,44 |
– 7,45 |
|
DE |
2014DE06RDRP023 |
531 180,02 |
0,00 |
531 180,02 |
0,00 |
531 180,02 |
531 180,01 |
0,01 |
|
DK |
2014DK06RDNP001 |
2 689 075,24 |
0,00 |
2 689 075,24 |
0,00 |
2 689 075,24 |
2 696 105,67 |
– 7 030,43 |
|
EE |
2014EE06RDNP001 |
35 181 403,94 |
0,00 |
35 181 403,94 |
0,00 |
35 181 403,94 |
35 181 411,29 |
– 7,35 |
|
ES |
2014ES06RDRP002 |
6 519 362,16 |
0,00 |
6 519 362,16 |
0,00 |
6 519 362,16 |
6 519 364,35 |
– 2,19 |
|
ES |
2014ES06RDRP006 |
6 691 192,15 |
0,00 |
6 691 192,15 |
0,00 |
6 691 192,15 |
6 691 190,86 |
1,29 |
|
ES |
2014ES06RDRP008 |
6 878 585,48 |
0,00 |
6 878 585,48 |
0,00 |
6 878 585,48 |
6 878 585,02 |
0,46 |
|
ES |
2014ES06RDRP009 |
190 411,31 |
0,00 |
190 411,31 |
0,00 |
190 411,31 |
190 411,31 |
0,00 |
|
FI |
2014FI06RDRP001 |
428 149 136,49 |
0,00 |
428 149 136,49 |
0,00 |
428 149 136,49 |
428 151 198,81 |
– 2 062,32 |
|
FI |
2014FI06RDRP002 |
2 399 619,93 |
0,00 |
2 399 619,93 |
0,00 |
2 399 619,93 |
2 399 488,31 |
131,62 |
|
HR |
2014HR06RDNP001 |
54 740 205,68 |
0,00 |
54 740 205,68 |
0,00 |
54 740 205,68 |
54 723 353,56 |
16 852,12 |
|
IE |
2014IE06RDNP001 |
377 083 584,62 |
0,00 |
377 083 584,62 |
0,00 |
377 083 584,62 |
377 083 558,84 |
25,78 |
|
IT |
2014IT06RDRP007 |
8 784 801,71 |
0,00 |
8 784 801,71 |
0,00 |
8 784 801,71 |
8 784 801,71 |
0,00 |
|
IT |
2014IT06RDRP011 |
4 562 792,61 |
0,00 |
4 562 792,61 |
0,00 |
4 562 792,61 |
4 562 792,73 |
– 0,12 |
|
IT |
2014IT06RDRP014 |
5 306 212,36 |
0,00 |
5 306 212,36 |
0,00 |
5 306 212,36 |
5 306 212,34 |
0,02 |
|
LT |
2014LT06RDNP001 |
39 557 009,30 |
0,00 |
39 557 009,30 |
0,00 |
39 557 009,30 |
39 561 467,01 |
– 4 457,71 |
|
LU |
2014LU06RDNP001 |
11 671 087,56 |
0,00 |
11 671 087,56 |
0,00 |
11 671 087,56 |
12 223 285,00 |
– 552 197,44 |
|
LV |
2014LV06RDNP001 |
55 866 391,67 |
0,00 |
55 866 391,67 |
0,00 |
55 866 391,67 |
55 866 391,67 |
0,00 |
|
NL |
2014NL06RDNP001 |
28 548 767,47 |
0,00 |
28 548 767,47 |
0,00 |
28 548 767,47 |
28 565 642,25 |
– 16 874,78 |
|
PL |
2014PL06RDNP001 |
82 487 087,18 |
0,00 |
82 487 087,18 |
0,00 |
82 487 087,18 |
174 360 864,74 |
– 91 873 777,56 (*1) |
|
PT |
2014T06RDRP001 |
19 570 366,84 |
0,00 |
19 570 366,84 |
0,00 |
19 570 366,84 |
19 570 366,80 |
0,04 |
|
PT |
2014PT06RDRP002 |
242 730 181,50 |
0,00 |
242 730 181,50 |
0,00 |
242 730 181,50 |
242 730 181,50 |
0,00 |
|
SI |
2014SI06RDNP001 |
31 096 838,46 |
0,00 |
31 096 838,46 |
0,00 |
31 096 838,46 |
31 096 834,45 |
4,01 |
|
SK |
2014SK06RDNP001 |
62 340 494,57 |
0,00 |
62 340 494,57 |
0,00 |
62 340 494,57 |
62 340 529,87 |
– 35,30 |
|
UK |
2014UK06RDRP001 |
331 363 762,48 |
0,00 |
331 363 762,48 |
0,00 |
331 363 762,48 |
331 377 679,49 |
– 13 917,01 |
|
UK |
2014UK06RDRP002 |
36 460 281,62 |
0,00 |
36 460 281,62 |
0,00 |
36 460 281,62 |
36 444 974,33 |
15 307,29 |
|
UK |
2014UK06RDRP003 |
150 987 082,94 |
– 40 670,17 |
150 946 412,77 |
0,00 |
150 946 412,77 |
151 215 460,52 |
– 269 047,75 |
(*1) L'attuazione della decisione di liquidazione dei conti deve tener conto di eventuali operazioni finanziarie già eseguite dalla Commissione a titolo di questo saldo.
ALLEGATO II
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (FEASR)
Elenco degli organismi pagatori e dei programmi i cui conti sono stati stralciati e formeranno oggetto di un'ulteriore decisione di liquidazione
|
Stato membro |
Organismo pagatore |
Programma |
|
Belgio |
Région Wallonne |
2014BE06RDRP002 |
|
Germania |
Mecklenburg-Vorpommern |
2014DE06RDRP011 |
|
Spagna |
Organismo pagador de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias |
2014ES06RDRP003 |
|
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja |
2014ES06RDRP016 |
|
|
Francia |
Office du Développement Agricole et Rural de Corse (ODARC) |
2014FR06RDRP094 |
|
Agence de Services et de Paiement (ASP) |
2014FR06RDRP006 2014FR06RDRP011 2014FR06RDRP021 2014FR06RDRP024 2014FR06RDRP025 2014FR06RDRP026 2014FR06RDRP031 2014FR06RDRP042 2014FR06RDRP043 2014FR06RDRP052 2014FR06RDRP053 2014FR06RDRP054 2014FR06RDRP072 2014FR06RDRP073 2014FR06RDRP082 2014FR06RDRP083 2014FR06RDRP091 2014FR06RDRP093 |
|
|
Svezia |
Statens Jorbruksverk (SJV) |
2014SE06RDNP001 |
ALLEGATO III
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (FEASR)
Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013
|
Stato membro |
Valuta |
In valuta nazionale |
In euro |
|
AT |
EUR |
— |
— |
|
BE (*1) |
EUR |
182,53 |
182,53 |
|
BG |
BGN |
— |
— |
|
CY |
EUR |
— |
— |
|
CZ |
CZK |
11 608,23 |
429,50 |
|
DE (*1) |
EUR |
15 423,04 |
15 423,04 |
|
DK |
DKK |
508 055,31 |
68 079,41 |
|
EE |
EUR |
25 072,89 |
25 072,89 |
|
ES (*1) |
EUR |
129 359,14 |
129 359,14 |
|
FI |
EUR |
12 095,83 |
12 095,83 |
|
FR (*1) |
EUR |
— |
— |
|
GB |
GBP |
27 682,77 |
37 703,93 |
|
GR |
EUR |
34 527,08 |
34 527,08 |
|
HU |
HUF |
38 935 496,00 |
116 806,49 |
|
IE |
EUR |
68 731,48 |
68 731,48 |
|
IT |
EUR |
124 824,58 |
124 824,58 |
|
LT |
LTL |
— |
— |
|
LU |
EUR |
— |
— |
|
LV |
EUR |
8 157,44 |
8 157,44 |
|
MT |
EUR |
861,21 |
861,21 |
|
NL |
EUR |
— |
— |
|
PL |
PLN |
1 302 207,30 |
306 018,72 |
|
PT |
EUR |
65 597,17 |
65 597,17 |
|
RO |
RON |
4 631,80 |
1 023,63 |
|
SE (*1) |
SEK |
— |
— |
|
SI |
EUR |
16 900,12 |
16 900,12 |
|
SK |
EUR |
24,88 |
24,88 |
(*1) Per gli organismi pagatori i cui conti sono stati stralciati, la riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, deve essere applicata una volta che i conti sono proposti per la liquidazione.