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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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8.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/891 DEL CONSIGLIO
del 6 giugno 2016
che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/72 (1) del Consiglio stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. |
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(2) |
Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, l'allegato IID del regolamento (UE) 2016/72 definisce sette zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2016/72, modificato dal regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio (2), il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV è fissato a 87 219 tonnellate, mentre il limite di cattura per il cicerello nella zona di gestione 1 è fissato a 13 000 tonnellate, al fine di consentire alla Danimarca di effettuare un esercizio di monitoraggio in tempo reale per ottenere indicazioni più precise sullo stato reale dello stock, conformemente al parere espresso dal CIEM riguardo a una richiesta specifica. |
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(4) |
Dall'analisi dei risultati del monitoraggio in tempo reale delle dimensioni dello stock risulta che i limiti di cattura per il cicerello nella zona 1 avrebbero dovuto essere mantenuti a 5 000 tonnellate come inizialmente raccomandato dal CIEM per questa zona. |
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(5) |
In tali circostanze, il TAC dovrebbe essere ridotto di 8 000 tonnellate. Sulla base dell'impegno assunto dalla Danimarca prima dell'adozione del regolamento 2016/458, tale riduzione dovrebbe operare nei confronti della sotto-quota danese nella zona di gestione 3. Tale riduzione costituisce una soluzione ad hoc alla luce di una inattesa riduzione sostanziale nelle possibilità di pesca per il cicerello indicata nel parere scientifico del CIEM alla luce degli impegni specifici assunti dallo Stato membro interessato. Ciò non pregiudica il criterio della stabilità relativa e non costituirà un precedente per casi futuri. |
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(6) |
La biomassa e il reclutamento dello stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sono tra i più elevati nelle serie temporali storiche, il che consente di fissare un TAC precauzionale più elevato per il 2016 conformemente alla strategia di gestione valutata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel 2014. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72. |
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(8) |
Poiché la modifica dei limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. |
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(9) |
I limiti di cattura stabiliti nel regolamento (UE) 2016/72 si applicano dal 1o gennaio 2016. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72:
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a) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:
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b) |
la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'acciuga nella zona VIII è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
H.G.J. KAMP
(1) Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 1).
(3) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(4) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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8.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/892 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2016
sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante i procedimenti di autorizzazione e di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») esistenti, l'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale tutte le CCP mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni possono essere considerate dai predetti enti come controparti centrali qualificate. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 (2) in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso CCP. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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(3) |
Era previsto che entrambi i periodi transitori scadessero il 15 giugno 2014. |
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(4) |
L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Detti periodi transitori sono stati prorogati fino al 15 giugno 2016 dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014 (3), (UE) n. 1317/2014 (4), (UE) 2015/880 (5) e (UE) 2015/2326 (6) della Commissione. |
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(5) |
Il procedimento di autorizzazione per le CCP esistenti stabilite nell'Unione è in corso, ma non sarà completato entro il 15 giugno 2016. Vi sono ancora due CCP stabilite nell'Unione che sono in attesa di autorizzazione. Se il periodo transitorio non fosse prorogato, agli enti stabiliti nell'Unione esposti verso le due suddette CCP si applicherebbero aumenti significativi dei requisiti di fondi propri per tali esposizioni. Anche se fossero solo temporanei, tali aumenti potrebbero potenzialmente comportare il ritiro degli enti operanti come partecipanti diretti in tali CCP o la cessazione, almeno temporanea, della prestazione di servizi di compensazione ai clienti di tali enti, causando così perturbazioni nei mercati in cui tali CCP operano e, potenzialmente, nei mercati dell'Unione in generale. |
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(6) |
Per quanto riguarda le CCP stabilite in paesi terzi che a tutt'oggi hanno chiesto il riconoscimento, 17 sono già state riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Di queste, sei CCP di Canada, Messico, Sudafrica e Svizzera sono state riconosciute dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326. Inoltre, le CCP della Corea del Sud e degli Stati Uniti d'America possono essere riconosciute rispettivamente in virtù delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/2038 (7) e (UE) 2016/377 (8). Tuttavia, le altre CCP di paesi terzi sono ancora in attesa di riconoscimento e il relativo procedimento non sarà completato entro il 15 giugno 2016. Se il periodo transitorio per gli enti esposti verso queste altre CCP non è prorogato potrebbero determinarsi gravi perturbazioni dei mercati serviti da tali CCP, per le stesse ragioni come in caso di mancata proroga dei periodi transitori per le CCP stabilite nell'Unione. |
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(7) |
La necessità di evitare perturbazioni ai mercati all'interno e all'esterno dell'Unione, che ha portato in precedenza alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, si ripresenterebbe pertanto dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio dovrebbe quindi consentire agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri a causa del mancato completamento del procedimento di autorizzazione o riconoscimento delle CCP che forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti stabiliti nell'Unione (o dalle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione). È pertanto opportuna un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori. |
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(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I periodi di 15 mesi di cui rispettivamente all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati a norma dell'articolo 1 dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014, (UE) n. 1317/2014, (UE) 2015/880 e (UE) 2015/2326, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 dicembre 2016.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 31).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 6).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 108).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2038 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Repubblica di Corea in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 25).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione, del 15 marzo 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Commodity Futures Trading Commission ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 32).
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8.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/893 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
IL |
259,4 |
|
MA |
124,3 |
|
|
TR |
66,0 |
|
|
ZZ |
149,9 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
140,4 |
|
ZZ |
140,4 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
173,4 |
|
IL |
134,0 |
|
|
MA |
160,2 |
|
|
TR |
75,0 |
|
|
ZA |
179,5 |
|
|
ZZ |
144,4 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
121,1 |
|
BR |
114,8 |
|
|
CL |
126,5 |
|
|
CN |
102,3 |
|
|
NZ |
144,9 |
|
|
PE |
111,0 |
|
|
US |
152,4 |
|
|
UY |
107,2 |
|
|
ZA |
115,8 |
|
|
ZZ |
121,8 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
256,6 |
|
ZZ |
256,6 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
550,9 |
|
US |
721,3 |
|
|
ZZ |
636,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
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8.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/894 DEL CONSIGLIO
del 12 maggio 2016
recante una raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1), in particolare l'articolo 29,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In seguito a un netto incremento dei flussi migratori misti dal 2015, l'UE sta affrontando una crisi senza precedenti relativa alla migrazione e ai rifugiati. Tale crisi ha reso molto difficile garantire un controllo efficiente delle frontiere esterne nel rispetto dell'acquis di Schengen, così come l'accoglienza dei migranti in arrivo e il trattamento delle loro domande. Ha inoltre messo in luce carenze strutturali più vaste nelle modalità di protezione delle frontiere esterne dell'Unione. |
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(2) |
La Repubblica ellenica, specialmente a causa della sua posizione geografica, è particolarmente colpita da tale fenomeno e ha dovuto far fronte a un drastico aumento del numero di migranti in arrivo sulle isole dell'Egeo. |
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(3) |
In conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (2) e del programma di valutazione annuale per il 2015 (3), dal 10 al 13 novembre 2015 è stata effettuata una visita in loco senza preavviso per valutare l'attuazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne da parte della Repubblica ellenica lungo le sue frontiere terrestri (Orestiada, Fylakio, Kastanies, Nea Vyssa) e marittime (isole di Chios e Samos) con la Turchia. |
|
(4) |
Il 2 febbraio 2016 la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione relativa alla relazione di valutazione della Repubblica ellenica sull'attuazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (4), nella quale constatava gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne che le autorità greche avrebbero dovuto affrontare e rimediare. |
|
(5) |
Il 12 febbraio 2016 il Consiglio ha adottato raccomandazioni relative alla correzione delle gravi carenze individuate nel corso della valutazione e ha indicato le priorità per metterle in atto. È opportuno che le autorità greche prendano misure adeguate per garantire che i controlli di frontiera a tutte le frontiere esterne della Repubblica ellenica siano svolti e resi conformi all'acquis di Schengen, per evitare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen. |
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(6) |
Il 24 febbraio 2016 la Commissione ha adottato raccomandazioni sulle misure specifiche che la Repubblica ellenica doveva adottare, a seguito della relazione di valutazione del 2 febbraio 2016, per garantire l'osservanza delle raccomandazioni del Consiglio del 12 febbraio 2016. |
|
(7) |
Il 12 marzo 2016 la Repubblica ellenica ha trasmesso il suo piano d'azione volto a correggere le carenze individuate nella relazione di valutazione secondo le raccomandazioni del Consiglio. Il 12 aprile 2016 la Commissione ha presentato al Consiglio la sua valutazione circa l'adeguatezza del piano d'azione. Pur concludendo che la Grecia aveva compiuto notevoli progressi, la Commissione osservava che erano necessari ulteriori miglioramenti del piano d'azione per affrontare in maniera adeguata e globale le carenze riscontrate nella relazione di valutazione. Ha chiesto alla Grecia di fornire dettagli supplementari e chiarimenti sul suo piano d'azione entro il 26 aprile. |
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(8) |
Il 26 aprile 2016 la Repubblica ellenica ha fornito alla Commissione i dettagli supplementari e i chiarimenti sul suo piano d'azione che erano stati richiesti. Il 29 aprile 2016 la Repubblica ellenica ha trasmesso alla Commissione la relazione sull'attuazione del piano d'azione, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1053/2013. |
|
(9) |
Tra il 10 e il 16 aprile 2016, in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 e del programma di valutazione annuale per il 2016, è stata svolta una visita in loco con preavviso nella Repubblica ellenica (5). |
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(10) |
Il numero senza precedenti di migranti giunti nell'Unione europea dal 2015 e le carenze presso alcuni tratti delle frontiere esterne dell'Unione riscontrate durante la valutazione del novembre 2015 hanno provocato consistenti movimenti secondari, determinando una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di vari Stati membri. |
|
(11) |
Attualmente cinque Stati Schengen (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia) svolgono controlli di frontiera alle frontiere interne in risposta a una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna causata da movimenti secondari di migranti irregolari, dovuti a loro volta a gravi carenze nei controlli alle frontiere esterne. Tali ripristini dei controlli alle frontiere interne costituiscono una risposta adeguata alla minaccia constatata per la sicurezza interna e l'ordine pubblico in conformità del codice frontiere Schengen, e le misure in questione sono necessarie e sono ritenute proporzionate. Il 23 ottobre 2015 la Commissione ha formulato un parere sulla necessità e proporzionalità dei controlli alle frontiere interne ripristinati dalla Germania e dall'Austria (6), concludendo che il ripristino dei controlli e il loro prolungamento erano conformi al codice frontiere Schengen. |
|
(12) |
Nella sua comunicazione «Ritorno a Schengen — Tabella di marcia» (7), la Commissione ha manifestato la necessità, se le pressioni migratorie e le gravi carenze nel controllo alle frontiere esterne dovessero sussistere dopo il 12 maggio 2016, di presentare una proposta al Consiglio a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen per raccomandare un approccio coerente dell'Unione in materia di controlli alle frontiere interne finché le carenze strutturali nel controllo alle frontiere esterne non siano attenuate o risolte. La comunicazione illustra le iniziative da prendere per ritornare al funzionamento normale dello spazio Schengen entro la fine del 2016. |
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(13) |
La Repubblica ellenica ha compiuto progressi significativi nell'affrontare molte delle carenze nella sua gestione delle frontiere esterne riscontrate durante la valutazione del novembre 2015. Inoltre, l'inizio dell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 (8), insieme alle operazioni in corso di Frontex e della NATO, hanno portato a una netta diminuzione del numero di migranti irregolari e richiedenti asilo che passano dalla Turchia alla Repubblica ellenica. Tale sostanziale diminuzione, insieme al sostegno fornito dalle agenzie dell'UE e da altri Stati membri nei «punti di crisi», hanno consentito alla Repubblica ellenica di migliorare notevolmente la registrazione dei nuovi migranti irregolari e richiedenti asilo in arrivo. La sostenibilità della riduzione sostanziale del flusso migratorio dev'essere confermata. |
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(14) |
Malgrado questi notevoli progressi, non tutte le gravi carenze riscontrate hanno potuto essere affrontate in modo adeguato e complessivo entro il periodo di tre mesi previsto all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399. Alcune delle gravi carenze nel controllo alle frontiere esterne persistono e compromettono il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne. In particolare, non sono ancora state colmate le carenze strutturali nel controllo alle frontiere esterne connesse al sistema complessivo di gestione delle frontiere, sorveglianza di frontiera e conoscenza situazionale. Inoltre, alcune persone che soggiornano irregolarmente sul territorio della Repubblica ellenica non sono state registrate e potrebbero tentare di spostarsi irregolarmente in altri Stati membri. Il rischio di movimenti secondari è particolarmente elevato per i migranti irregolari che non sono alloggiati in adeguate strutture di accoglienza. Infine, anche se il Consiglio ha raccomandato alla Repubblica ellenica di adottare provvedimenti adeguati per garantire che su tutte le sue frontiere esterne il controllo di frontiera sia svolto e reso conforme all'acquis di Schengen, la sorveglianza alla frontiera con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non è attualmente del tutto conforme al codice frontiere Schengen. Ciò aggrava il rischio di movimenti secondari di migranti verso altri Stati membri. |
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(15) |
Di conseguenza, alcune delle gravi carenze nei controlli alle frontiere esterne che hanno provocato movimenti secondari di migranti irregolari e hanno indotto vari Stati membri a ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne per motivi di ordine pubblico o di sicurezza interna persistono, mettendo a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Il rischio persistente di movimenti secondari richiede un'impostazione coerente, coordinata e sostenibile nel controllo temporaneo alle frontiere interne. |
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(16) |
Poiché tutte le altre misure non hanno consentito di ridurre efficacemente la grave minaccia individuata, sono rispettate le condizioni per applicare, come extrema ratio, l'articolo 29 del codice frontiere Schengen. |
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(17) |
È quindi opportuno raccomandare di svolgere controlli alle frontiere interne, in virtù dell'articolo 29 del codice frontiere Schengen, sulla base delle informazioni disponibili, agli Stati membri che attualmente svolgono controlli alle frontiere interne per rispondere a una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna causata da movimenti secondari di migranti irregolari, ossia la Germania, la Danimarca, l'Austria e la Svezia, e la Norvegia in quanto paese associato. Tali Stati membri dovrebbero essere autorizzati a svolgere tali controlli in quanto essi rispondono in modo adeguato alla grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna connessa ai movimenti secondari di migranti irregolari. Le frontiere interne attualmente interessate dai controlli corrispondono alle rotte migratorie e alle minacce individuate, con particolare attenzione a specifiche sezioni delle frontiere terrestri o specifici porti. |
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(18) |
Gli Stati membri che decidono di svolgere controlli alle frontiere interne in seguito alla presente raccomandazione dovrebbero comunicarlo agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione. |
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(19) |
I controlli a norma dell'articolo 29 del codice frontiere Schengen dovrebbero essere svolti solo nella misura necessaria e la loro intensità dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile, ostacolando il meno possibile i cittadini nell'attraversamento delle rispettive frontiere interne. In questo senso occorrerebbe svolgere solo controlli mirati. Sarebbe opportuno, inoltre, rivalutare periodicamente la necessità di tali controlli e le sezioni di frontiera interessate, in cooperazione con gli Stati membri coinvolti. |
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(20) |
Il controllo di frontiera dovrebbe essere svolto soltanto finché necessario per rispondere alla minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Occorre inoltre che siano predisposte, e pienamente operative in tempi brevi, varie iniziative legislative e azioni dell'Unione intese a rafforzare la sua gestione delle frontiere esterne (guardia costiera e di frontiera europea, ritorno alla piena applicazione delle disposizioni dell'UE in materia di asilo da parte della Repubblica ellenica, accelerazione dell'attuazione del meccanismo di ricollocazione di emergenza, dichiarazione UE-Turchia), che contribuirebbero ulteriormente a ridurre in misura notevole i movimenti secondari di migranti irregolari. |
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(21) |
Il Consiglio prende atto che la Commissione monitorerà l'applicazione della presente raccomandazione e, se necessario e proporzionato, proporrà adeguamenti in funzione dell'evoluzione delle circostanze specifiche che hanno condotto all'adozione della presente raccomandazione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice frontiere Schengen. |
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(22) |
La Commissione ha inoltre annunciato che riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio, quattro mesi dopo la data di adozione della presente raccomandazione, o precedentemente se possibile, in merito alla sua applicazione, e in tale occasione potrebbe proporre modifiche alla presente raccomandazione alla luce dell'esperienza maturata e delle circostanze, |
RACCOMANDA:
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1. |
L'Austria, la Germania, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia dovrebbero mantenere controlli di frontiera temporanei proporzionati per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione di esecuzione, alle seguenti frontiere interne:
Prima di introdurre tali controlli, lo Stato membro interessato dovrebbe procedere a uno scambio di pareri con lo o gli Stati membri confinanti pertinenti al fine di garantire che i controlli alle frontiere interne vengano effettuati esclusivamente nei tratti delle frontiere interne ove è ritenuto necessario e proporzionato, ai sensi del codice frontiere Schengen. |
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2. |
Gli Stati membri interessati dovrebbero riferire in merito agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione. |
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3. |
I controlli di frontiera dovrebbero essere mirati e limitati, in termini di portata, frequenza, ubicazione e tempo, a quanto strettamente necessario per rispondere a gravi minacce e per proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Lo Stato membro che svolge controlli alla frontiera interna in conformità della presente decisione di esecuzione dovrebbe riesaminare periodicamente la necessità, la frequenza, l'ubicazione e il tempo dei controlli, adeguare i controlli stessi al livello della minaccia affrontata, eliminandoli gradualmente quando è appropriato, e riferire alla Commissione ogni due mesi. |
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
(3) Decisione di esecuzione C(2014) 8377 della Commissione, del 14 novembre 2014, che stabilisce il programma di valutazione annuale delle visite in loco senza preavviso per il 2015, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen.
(4) C(2016) 450 del 2 febbraio 2016.
(5) C(2015) 8537 del 9 dicembre 2015.
(6) C(2015) 7100 del 23 ottobre 2015.
(7) COM(2016) 120 final.
(8) SN 38/16 del 18.3.2016.
Rettifiche
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8.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/12 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/780 della Commissione, del 19 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 131 del 20 maggio 2016 )
Allegato V:
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1) |
pagina 56, sotto il titolo «Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)», per le voci da 15 a 32: |
anziché:
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«15. |
CHOE Kyong-song |
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Generale colonnello dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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16. |
CHOE Yong-ho |
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Generale colonnello dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante delle forze aeree. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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17. |
HONG Sung Mu (alias HUNG Sung Mu) |
Data di nascita: 1.1.1942 |
Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In quanto tale, responsabile dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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18. |
JO Chun Ryong (alias CHO Chun Ryo'ng, JO Chun Ryong, JO Cho Ryong) |
Data di nascita: 4.4.1960 |
Presidente del secondo comitato economico (SEC) dal 2014 e responsabile della gestione delle fabbriche di armi e dei siti di produzione delle armi della RPDC. Il SEC è stato iscritto nell'elenco dell'UNSCR 2270 (2016) per il suo coinvolgimento negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC, la sua responsabilità o la sua supervisione della produzione di missili balistici della RPDC e per aver diretto le attività del KOMID, la principale entità della RPDC connessa al commercio di armi. Membro della commissione nazionale di difesa. Ha partecipato a diversi programmi connessi ai missili balistici. Uno dei principali esponenti dell'industria degli armamenti della RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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19. |
JO Kyongchol |
|
Generale dell'esercito della RDPC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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20. |
KIM Chun sam |
|
Tenente generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. Direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell'esercito della RPDC e primo vice capo di stato maggiore. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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21. |
KIM Chun sop |
|
Membro della commissione nazionale di difesa, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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22. |
KIM Jong gak |
Data di nascita: 20.7.1941 Luogo di nascita: Pyongyang |
Vice maresciallo dell'esercito della RDPC, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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23. |
KIM Rak Kyom (alias KIM Rak- gyom) |
|
Generale a quattro stelle, comandante delle forze strategiche (alias forze balistiche strategiche) che sarebbero oggi a capo di quattro unità di missili strategici e tattici, compresa la brigata KN08 (ICBM). Gli Stati Uniti hanno designato le forze strategiche a causa del loro coinvolgimento in attività che hanno contribuito materialmente alla proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei loro vettori. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) nell'aprile 2016 a fianco di KIM Jung Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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24. |
KIM Won hong |
Data di nascita: 7.1.1945 Luogo di nascita: Pyongyang N. passaporto: 745310010. |
Generale, direttore del Dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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25. |
PAK Jong chon |
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Generale colonnello dell'esercito della RDPC, capo delle forze armate del popolo coreano, vice capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando della potenza di fuoco. Capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando di artiglieria. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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26. |
RI Jong su |
|
Contrammiraglio. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante in capo della marina coreana coinvolto nello sviluppo dei programmi relativi ai missili balistici e nello sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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27. |
SON Chol ju |
|
Generale colonnello delle forze armate popolari coreane e direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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28. |
YUN Jong rin |
|
Generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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29. |
PAK Yong sik |
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Generale a quattro stelle, membro del dipartimento per la sicurezza dello Stato, Ministro della difesa. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Era presente alla sperimentazione dei missili balistici nel marzo 2016. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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30. |
HONG Yong Chil |
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Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Tale dipartimento, designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016, è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare il Taepo Dong-2, la produzione di armi e i programmi di ricerca e sviluppo. Il secondo comitato economico e la seconda accademia di scienze naturali, anch'essi designati nell'agosto 2010, dipendono dal MID. Da qualche anno il MID si dedica alla messa a punto del missile balistico intercontinentale KN08. HONG ha accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di eventi connessi con lo sviluppo dei programmi nucleari e dei missili balistici della RPDC ed è sospettato di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del 6 gennaio 2016 effettuato nella RPDC. Vice direttore del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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31. |
RI Hak Chol (alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol) |
Data di nascita: 19.1.1963 o 8.5.1966 Numeri del passaporto: 381320634, PS 563410163 |
Presidente della Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”). Secondo il comitato per le sanzioni dell'ONU, la Green Pine ha ripreso molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il più grande commerciante di armi della RPDC nonché il suo principale esportatore di beni e di attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e del materiale connesso esportati dalla RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. La Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica destinati ad aziende iraniane del settore della difesa. La Green Pine Associated Corporation è stata designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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32. |
YUN Chang Hyok |
Data di nascita: 9.8.1965 |
Vice direttore del centro di controllo satellitare, National Aerospace Development Administration (NADA). La NADA è oggetto di sanzioni a norma dell'UNSCR 2270 (2016) per la sua partecipazione allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali della RPDC, compresi i lanci satellitari e i razzi vettori. L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.» |
leggasi:
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«15. |
CHOE Kyong-song |
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Generale colonnello dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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16. |
CHOE Yong-ho |
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Generale colonnello dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante delle forze aeree. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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17. |
HONG Sung-Mu (alias HUNG Sung Mu) |
Data di nascita: 1.1.1942 |
Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In quanto tale, responsabile dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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18. |
JO Chun Ryong (alias CHO Chun Ryo'ng, JO Chun-Ryong, JO Cho Ryong) |
Data di nascita: 4.4.1960 |
Presidente del secondo comitato economico (SEC) dal 2014 e responsabile della gestione delle fabbriche di armi e dei siti di produzione delle armi della RPDC. Il SEC è stato iscritto nell'elenco dell'UNSCR 2270 (2016) per il suo coinvolgimento negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC, la sua responsabilità o la sua supervisione della produzione di missili balistici della RPDC e per aver diretto le attività del KOMID, la principale entità della RPDC connessa al commercio di armi. Membro della commissione nazionale di difesa. Ha partecipato a diversi programmi connessi ai missili balistici. Uno dei principali esponenti dell'industria degli armamenti della RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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19. |
JO Kyongchol |
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Generale dell'esercito della RDPC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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20. |
KIM Chun-sam |
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Tenente generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. Direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell'esercito della RPDC e primo vice capo di stato maggiore. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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21. |
KIM Chun-sop |
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Membro della commissione nazionale di difesa, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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22. |
KIM Jong-gak |
Data di nascita: 20.7.1941 Luogo di nascita: Pyongyang |
Vice maresciallo dell'esercito della RDPC, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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23. |
KIM Rak Kyom (alias KIM Rak- gyom) |
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Generale a quattro stelle, comandante delle forze strategiche (alias forze balistiche strategiche) che sarebbero oggi a capo di quattro unità di missili strategici e tattici, compresa la brigata KN08 (ICBM). Gli Stati Uniti hanno designato le forze strategiche a causa del loro coinvolgimento in attività che hanno contribuito materialmente alla proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei loro vettori. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) nell'aprile 2016 a fianco di KIM Jung Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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24. |
KIM Won-hong |
Data di nascita: 7.1.1945 Luogo di nascita: Pyongyang N. passaporto: 745310010. |
Generale, direttore del Dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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25. |
PAK Jong-chon |
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Generale colonnello dell'esercito della RDPC, capo delle forze armate del popolo coreano, vice capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando della potenza di fuoco. Capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando di artiglieria. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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26. |
RI Jong-su |
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Contrammiraglio. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante in capo della marina coreana coinvolto nello sviluppo dei programmi relativi ai missili balistici e nello sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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27. |
SON Chol-ju |
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Generale colonnello delle forze armate popolari coreane e direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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28. |
YUN Jong-rin |
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Generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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29. |
PAK Yong-sik |
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Generale a quattro stelle, membro del dipartimento per la sicurezza dello Stato, Ministro della difesa. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Era presente alla sperimentazione dei missili balistici nel marzo 2016. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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30. |
HONG Yong Chil |
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Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Tale dipartimento, designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016, è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare il Taepo Dong-2, la produzione di armi e i programmi di ricerca e sviluppo. Il secondo comitato economico e la seconda accademia di scienze naturali, anch'essi designati nell'agosto 2010, dipendono dal MID. Da qualche anno il MID si dedica alla messa a punto del missile balistico intercontinentale KN08. HONG ha accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di eventi connessi con lo sviluppo dei programmi nucleari e dei missili balistici della RPDC ed è sospettato di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del 6 gennaio 2016 effettuato nella RPDC. Vice direttore del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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31. |
RI Hak Chol (alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol) |
Data di nascita: 19.1.1963 o 8.5.1966 Numeri del passaporto: 381320634, PS 563410163 |
Presidente della Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”). Secondo il comitato per le sanzioni dell'ONU, la Green Pine ha ripreso molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il più grande commerciante di armi della RPDC nonché il suo principale esportatore di beni e di attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e del materiale connesso esportati dalla RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. La Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica destinati ad aziende iraniane del settore della difesa. La Green Pine Associated Corporation è stata designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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32. |
YUN Chang Hyok |
Data di nascita: 9.8.1965 |
Vice direttore del centro di controllo satellitare, National Aerospace Development Administration (NADA). La NADA è oggetto di sanzioni a norma dell'UNSCR 2270 (2016) per la sua partecipazione allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali della RPDC, compresi i lanci satellitari e i razzi vettori. L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.» |
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2) |
a pagina 59, sotto il titolo «Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)»: |
anziché:
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«17. |
Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche) |
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Coinvolta, all'interno delle forze armate nazionali della RPDC, nello sviluppo e nell'attuazione operativa dei programmi legati ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa» |
leggasi:
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«17. |
Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche) |
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Coinvolta, all'interno delle forze armate nazionali della RPDC, nello sviluppo e nell'attuazione operativa dei programmi legati ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa». |
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3) |
a pagina 59, sotto il titolo «Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)»: |
anziché:
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«3. |
CHU Kyu Chang (alias JU Kyu Chang) |
Data di nascita: 25.11.1928 Luogo di nascita: provincia dell'Hamgyo'ng meridionale |
Membro della commissione nazionale di difesa, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. Ex direttore del dipartimento Munizioni del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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9. |
PAEK Se bong |
Anno di nascita: 1946. |
Ex presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.» |
leggasi:
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«3. |
CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang) |
Data di nascita: 25.11.1928 Luogo di nascita: provincia dell'Hamgyo'ng meridionale |
Membro della commissione nazionale di difesa, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. Ex direttore del dipartimento Munizioni del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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9. |
PAEK Se-bong |
Anno di nascita: 1946. |
Ex presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.» |