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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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27.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/1 |
DECISIONE (UE) 2016/828 DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2016
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione (UE) 2015/2469 del Consiglio (2), il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi («protocollo di modifica») è stato firmato l'8 dicembre 2015, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
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(2) |
Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (3) («accordo») con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, gli Stati membri e la Repubblica di San Marino hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal presente protocollo di modifica, deve costituire la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di San Marino. |
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(3) |
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato. |
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(4) |
Il protocollo di modifica dovrebbe essere approvato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato a nome dell'Unione. (5)
Articolo 2
1. Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica.
2. La Commissione informa la Repubblica di San Marino e gli Stati membri delle notifiche ricevute a norma dell'articolo l, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo risultanti dal protocollo di modifica.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016
Per il Consiglio
Il presidente
G.A. VAN DER STEUR
(1) Parere del 3 marzo 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2015/2469 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 346 del 31.12.2015, pag. 1).
(3) GU L 381 del 28.12.2004, pag. 33.
(4) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1)..
(5) Il testo del protocollo di modifica è stato pubblicato nella GU L 346 del 31.12.2015, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria.
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27.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/3 |
DECISIONE (Euratom) 2016/829 DEL CONSIGLIO
del 12 maggio 2016
che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, l'adesione della Repubblica di Croazia a un accordo firmato o concluso o dagli Stati membri e dall'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali deve essere approvata tramite un protocollo di tale accordo. A norma di tale articolo, a tali adesioni si applica una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e da parte del paese terzo interessato. |
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(2) |
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione. |
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(3) |
I negoziati con la Repubblica del Tagikistan si sono conclusi positivamente con la sigla di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione (1) («protocollo»). |
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(4) |
La firma e la conclusione del protocollo sono oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di competenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, |
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(5) |
La conclusione del protocollo da parte della Commissione dovrebbe essere approvata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (2).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 350 del 29.12.2009, pag. 3.
(2) Il testo del protocollo è accluso alla decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
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27.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/5 |
DECISIONE (UE) 2016/830 DEL CONSIGLIO
del 12 maggio 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l' articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia del 2011, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, l'adesione della Repubblica di Croazia a un accordo firmato o conclusodagli Stati membri e dall'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali deve essere approvata tramite un protocollo allegato a tale accordo. A norma di tale artico, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati. |
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(2) |
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione. |
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(3) |
I negoziati con la Repubblica del Tagikistan si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione (1) («protocollo»). |
|
(4) |
È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la firma del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva di conclusione di tale protocollo (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 350 del 29.12.2009, pag. 3.
(2) Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
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27.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/831 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
|
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
|
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
130,1 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
131,7 |
0 |
AR |
|
161,9 |
0 |
BR |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
281,1 |
6 |
AR |
|
188,4 |
36 |
BR |
||
|
280,0 |
6 |
CL |
||
|
207,3 |
28 |
TH |
||
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
334,8 |
0 |
BR |
|
197,0 |
30 |
CL |
||
|
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
380,2 |
0 |
AR |
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
185,0 |
32 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
|
27.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/832 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
428,2 |
|
MA |
117,6 |
|
|
TR |
60,8 |
|
|
ZZ |
202,2 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
99,6 |
|
ZZ |
99,6 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
128,9 |
|
ZZ |
128,9 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
51,6 |
|
IL |
42,2 |
|
|
MA |
54,6 |
|
|
TR |
59,2 |
|
|
ZA |
84,5 |
|
|
ZZ |
58,4 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
78,6 |
|
TR |
143,1 |
|
|
ZA |
181,4 |
|
|
ZZ |
134,4 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
111,7 |
|
BR |
98,9 |
|
|
CL |
125,3 |
|
|
CN |
139,8 |
|
|
NZ |
157,0 |
|
|
US |
191,3 |
|
|
ZA |
108,9 |
|
|
ZZ |
133,3 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
601,9 |
|
US |
904,6 |
|
|
ZZ |
753,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
27.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/12 |
DECISIONE (UE) 2016/833 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2016
che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 54a sessione del comitato di esperti in materia di trasporto delle merci pericolose istituito dall'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardo ad alcune modifiche all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»), a norma della decisione 2013/103/UE del Consiglio (1). |
|
(2) |
Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti e applicano la convenzione COTIF. |
|
(3) |
La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le norme relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all'interno degli Stati membri o tra gli stessi. Essa lo fa, tra l'altro, facendo riferimento al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C della convenzione COTIF («RID»). Inoltre, l'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE stabilisce che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi deve essere autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni del RID, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato. |
|
(4) |
In occasione della 54a sessione prevista per il 25 maggio 2016, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID»), istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della convenzione COTIF, deve decidere in merito ad alcune modifiche del RID. L'obiettivo di tali modifiche, che riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, è quello di garantire la sicurezza e l'efficienza dei trasporti di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore così come della messa a punto di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto di tali merci. |
|
(5) |
Il comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE ha svolto discussioni preliminari sulle modifiche proposte. |
|
(6) |
Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione. |
|
(7) |
La posizione dell'Unione in occasione della 54a sessione del comitato di esperti RID dovrebbe pertanto essere basata aull'allegato alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 54a sessione del comitato di esperti RID nel quadro della Convenzione COTIF è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.
2. Nel comitato di esperti RID possono essere accettate modifiche di minore entità ad opera dei rappresentanti dell'Unione per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del comitato di esperti RID, una volta adottata, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con indicazione della data di entrata in vigore.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM
(1) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).
(2) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
ALLEGATO
|
Proposta |
Documento di riferimento |
Oggetto |
Osservazioni |
Posizione dell'Unione |
|
1 |
OTIF/RID/CE/GTP/2015/2 OTIF/RID/CE/GTP/INF.14 OTIF/RID/CE/GTP/INF.15 |
Introduzione nel RID di obblighi per i soggetti responsabili della manutenzione |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF riguardo l'adozione di un testo modificato |
Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente |
|
2 |
OTIF/RID/CE/GTP/2015/3 |
Modifica della disposizione speciale TU 16 RID/ADR/ADN capitolo 4.3 |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF |
Concorda con le modificche rivedute dal gruppo di lavoro permanente |
|
3 |
OTIF/RID/CE/GTP/2015/5 |
Dovere del vettore di informare il macchinista della posizione delle merci pericolose nel treno |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF |
Concorda con le modificche rivedute dal gruppo di lavoro permanente |
|
4 |
OTIF/RID/CE/GTP/2015/6 |
Contenitori flessibili per merci alla rinfusa |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF |
Concorda con il testo relativo ai contenitori flessibili per merci alla rinfusa nel OTIF/RID/CE/GTP/2015/12 |
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5 |
OTIF/RID/CE/GTP/2015/7 |
Definizioni di «pieno carico»/«vagone completo» |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF |
Concorda con le modifiche |
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6 |
OTIF/RID/CE/GTP/2015/12 OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.2 OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.3 |
Varie modifiche consolidate approvate dal gruppo di lavoro permanente |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF |
Concorda con le modifiche |
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7 |
Come sopra |
Modifiche che necessitano di un ulteriore esame da parte del gruppo di lavoro permanente |
— |
— |
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8 |
Come sopra |
Modifiche che necessitano di un parere comune nella riunione congiunta UN-ECE — OTIF |
Occorre agevolare un trasporto multimodale efficiente |
Concorda con le modifiche raccomandate dalla riunione congiunta |
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9 |
OTIF/RID/CE/GTP/2015/14 |
Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose a norma del RID 1.8.5; Hamburg-Billwerder, 3 luglio 2013 |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF |
Concorda con le modificche rivedute dal gruppo di lavoro permanente |
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10 |
OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.4 |
Distanza di sicurezza per i veicoli stradali |
Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente dell'OTIF |
Concorda con le modifiche |
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27.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/15 |
DECISIONE (UE) 2016/834 DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2016
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione 2013/521/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (1),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (2) («accordo») è entrato in vigore il 1o dicembre 2014. |
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(2) |
L'articolo 10 dell'accordo dispone che sia istituito dalle parti un comitato misto di esperti («comitato»). |
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(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato deve adottare il proprio regolamento interno. Il regolamento interno è necessario per organizzare i lavori del comitato, a cui è stato assegnato l'incarico di gestire l'accordo e di controllarne l'applicazione. |
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(4) |
È opportuno pertanto definire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea, con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2016 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE RELATIVO ALLA FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA A CITTADINI DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE E DELL'UNIONE EUROPEA
del …
per quanto riguarda l'adozione del proprio regolamento interno
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea («accordo»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1o dicembre 2014,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Presidenza
Il comitato misto («comitato») è presieduto congiuntamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Capo Verde.
Articolo 2
Compiti del comitato misto
1. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
|
a) |
controlla l'applicazione dell'accordo; |
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b) |
propone modifiche o aggiunte all'accordo; |
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c) |
dirime eventuali controversie in relazione all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni dell'accordo. |
2. Il comitato può concordare raccomandazioni contenenti linee direttive o buone prassi per assistere nell'applicazione dell'accordo.
Articolo 3
Riunioni
1. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta risulti necessario, su richiesta delle parti.
2. Salvo decisione contraria, le parti ospitano a turno le riunioni.
3. Le riunioni del comitato sono convocate dai copresidenti.
4. I copresidenti stabiliscono la data della riunione e si scambiano i necessari documenti con il dovuto anticipo, possibilmente 14 giorni prima della riunione, per assicurare un'adeguata preparazione.
5. La parte che ospita la riunione si occupa degli aspetti logistici.
Articolo 4
Delegazioni
1. Le parti si notificano, almeno sette giorni prima di ogni riunione, la composizione prevista delle rispettive delegazioni.
2. L'Unione europea è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.
Articolo 5
Ordine del giorno delle riunioni
1. Almeno 14 giorni prima di ciascuna riunione i copresidenti redigono un ordine del giorno provvisorio. Tale ordine del giorno comprende i punti per i quali uno dei copresidenti ha ricevuto una richiesta d'iscrizione all'ordine del giorno almeno 14 giorni prima della riunione.
2. Ciascuna parte può aggiungere dei punti all'ordine del giorno in qualsiasi momento prima della riunione, previo accordo dell'altra parte. Le richieste di aggiungere punti all'ordine del giorno provvisorio sono inviate per iscritto e sono accolte nella misura del possibile.
3. All'inizio di ciascuna riunione i copresidenti adottano l'ordine del giorno definitivo. Un punto non previsto nell'ordine del giorno provvisorio può essere iscritto all'ordine del giorno con l'assenso delle parti e nella misura del possibile.
Articolo 6
Verbali della riunione
1. Il copresidente della parte che ospita la riunione prepara appena possibile un progetto di verbale.
2. Il verbale indica di norma per ciascun punto all'ordine del giorno:
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a) |
la documentazione fornita al comitato; |
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b) |
le dichiarazioni che le parti hanno chiesto di mettere a verbale; nonché |
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c) |
le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate per ciascun punto. |
3. Il verbale riporta anche i nomi dei singoli componenti delle delegazioni partecipanti, nonché l'indicazione del ministero, dell'organismo o dell'istituzione che rappresentano.
4. Il verbale è approvato dal comitato nella riunione successiva a quella cui si riferisce.
Articolo 7
Decisioni e raccomandazioni del comitato
1. Le decisioni del comitato sono adottate con l'accordo di entrambe le parti.
2. Le decisioni del comitato recano il titolo «decisione», seguito da un numero progressivo e da una descrizione dell'oggetto. È indicata inoltre la data dell'entrata in vigore. Le decisioni sono firmate dai rappresentanti del comitato abilitati a deliberare a nome delle parti. Le decisioni sono redatte in duplice esemplare, ciascuna copia facente ugualmente fede.
3. Mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle raccomandazioni del comitato.
Articolo 8
Spese
1. Ciascuna parte è responsabile delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del comitato, comprese le spese di personale, viaggio e soggiorno e le spese postali e di telecomunicazioni.
2. Le altre spese connesse all'organizzazione delle riunioni sono generalmente a carico della parte che ospita la riunione.
Articolo 9
Procedure amministrative
1. Salvo decisione contraria da parte del comitato, le riunioni di quest'ultimo non sono aperte al pubblico.
2. I verbali e altri documenti del comitato sono riservati.
3. Previo accordo dei copresidenti, possono essere invitati alle riunioni partecipanti diversi dai funzionari delle parti e degli Stati membri, e sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza.
4. Le parti possono procedere a comunicazioni pubbliche o informare altrimenti il pubblico interessato circa i risultati delle riunioni del comitato.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …,
Per l'Unione europea
Per la Repubblica del Capo Verde
DICHIARAZIONE CONGIUNTA ALLEGATA AL REGOLAMENTO INTERNO
Per garantire un'applicazione costante, armonizzata e corretta dell'accordo, la Repubblica del Capo Verde, gli Stati membri e la Commissione europea prendono contatti informali prima delle riunioni formali del comitato misto, al fine di trattare le questioni urgenti. Essi riferiscono in occasione della successiva riunione del comitato misto su tali questioni e contatti informali.
|
27.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/21 |
DECISIONE (UE) 2016/835 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2016
relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sancisce i valori su cui si fonda l'Unione e l'articolo 6 riconosce alla Carta dei diritti fondamentali lo stesso valore giuridico dei trattati e stabilisce che i diritti fondamentali costituiscono principi generali del diritto dell'Unione. |
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(2) |
Il 20 novembre 1991 la Commissione europea ha deciso di integrare la dimensione etica nel processo decisionale per le politiche comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico istituendo il gruppo di consulenti sulle implicazioni etiche della biotecnologia («GCEB»). |
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(3) |
Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha deciso di sostituire il GCEB con il gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie («GEE»), estendendo il mandato del gruppo a tutti i settori di applicazione della scienza e della tecnologia. Il mandato del GEE è stato successivamente rinnovato, da ultimo con la decisione 2010/1/UE della Commissione (1). È adesso opportuno rinnovare il mandato per un periodo di cinque anni e successivamente nominare i nuovi membri. |
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(4) |
Il GEE ha il compito di fornire orientamenti etici alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, e previo accordo con la Commissione. La Commissione può richiamare l'attenzione del GEE su questioni che il Parlamento europeo e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica. |
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(5) |
È opportuno stabilire disposizioni per la divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo. |
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(6) |
I dati personali vanno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(7) |
È opportuno abrogare la decisione 2010/1/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Mandato
Il mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie, di seguito denominato «GEE», è rinnovato per un periodo di cinque anni.
Articolo 2
Compiti
Compito del GEE è fornire alla Commissione consulenze su questioni di carattere etico relative alle scienze e alle nuove tecnologie e sulle più vaste implicazioni per la società dei progressi realizzati in questi ambiti, su richiesta della Commissione o del presidente del GEE con l'accordo dei servizi della Commissione. Il gruppo quindi:
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a) |
individua, definisce ed esamina le questioni etiche sollevate dagli sviluppi della scienza e delle tecnologie; |
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b) |
fornisce, sotto forma di analisi e raccomandazioni, orientamenti incentrati sulla promozione dell'etica nell'elaborazione delle politiche dell'UE, tenendo in debita considerazione la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
Articolo 3
Consultazione
La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi aspetto che rientri negli ambiti di cui all'articolo 2. In tale contesto, la Commissione può richiamare l'attenzione del gruppo su questioni che il Parlamento e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica.
Articolo 4
Composizione — Nomina
1. Il GEE è composto da 15 membri al massimo. I membri intervengono nei settori di loro competenza di cui all'articolo 2.
2. I membri agiscono a titolo personale. Consigliano la Commissione nell'interesse pubblico e in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. I membri informano in tempo utile la Commissione su un eventuale conflitto d'interessi che possa compromettere la loro indipendenza.
3. I membri sono nominati dal presidente della Commissione sulla base di una proposta del commissario competente per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, previa trasmissione della loro candidatura in risposta all'invito a manifestare interesse per la nomina a membro del GEE e a seguito di un processo di selezione sotto la supervisione di un comitato di individuazione, sulla base dei criteri di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.
4. Nel proporre la composizione del GEE, il comitato di identificazione mira a garantire, per quanto possibile, un elevato livello di competenza e pluralità di vedute, un equilibrio geografico e una rappresentazione equilibrata del know-how pertinente e delle aree di interesse, tenendo conto dei compiti specifici del GEE, del tipo di competenza necessario e delle risposte ottenute a seguito dell'invito a manifestare interesse. Il GEE è un organismo indipendente, pluralista e pluridisciplinare.
5. Ciascun membro del GEE è nominato per due anni e mezzo. Al termine di un mandato, la nomina può essere rinnovata, al massimo per tre volte.
6. I seguenti fattori e criteri saranno presi in considerazione per la selezione dei candidati per il gruppo:
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a) |
la composizione del gruppo garantisce consulenze indipendenti della qualità più elevata, che combinano saggezza e lungimiranza. La credibilità del gruppo risiede nell'equilibrio delle qualità delle donne e degli uomini che lo compongono, i quali collettivamente riflettono la varietà di vedute in tutta Europa. Si presterà particolare attenzione all'equilibrio di genere e di età e alla distribuzione geografica; |
|
b) |
i membri del gruppo sono esperti di fama internazionale, di comprovata eccellenza e esperienza a livello europeo e mondiale; |
|
c) |
i membri rispecchiano l'ampia portata interdisciplinare del mandato del gruppo, che comprende la filosofia e l'etica, le scienze naturali e sociali e il diritto. Tuttavia, essi non si considerano rappresentanti di una disciplina, visione, o linea di ricerca particolare; hanno una visione ampia che riflette collettivamente la conoscenza degli importanti sviluppi in corso ed emergenti, ivi comprese le prospettive interdisciplinari, multidisciplinari e transdisciplinari, e il bisogno di consulenze in campo etico a livello europeo; |
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d) |
oltre alla loro comprovata reputazione, i membri utilizzano collettivamente le loro competenze, acquisite in vari Stati membri e a livello europeo e internazionale, per fornire consulenze di carattere etico ai responsabili delle politiche; |
|
e) |
il gruppo comprende membri con esperienza in organismi quali i consigli e i comitati consultivi, consulenti di organismi pubblici, comitati nazionali di etica, università e istituti di ricerca. Può essere utile al gruppo includere membri che hanno acquisito esperienza in più di un paese e membri provenienti da paesi terzi. |
7. I membri del GEE sono individuati e selezionati sulla base di un invito pubblico a manifestare interesse, in cui si specificano le modalità di trasmissione di una candidatura completa. La Commissione pubblica l'invito a presentare proposte sul sito web Europa. Sarà fornito anche un link dal registro dei gruppi di esperti della Commissione e da altre entità simili (il «registro dei gruppi di esperti») al sito web Europa.
8. Le candidature possono essere trasmesse, purché il candidato si attenga alle modalità di trasmissione di una candidatura completa.
9. La Commissione pubblica l'elenco dei membri del GEE nel registro dei gruppi di esperti.
10. I candidati ritenuti idonei, ma non nominati a norma del paragrafo 2 del presente articolo, saranno iscritti in un elenco di riserva. Il presidente della Commissione può nominare membri dall'elenco di riserva.
11. Qualora un membro non sia più in grado di contribuire in modo efficace al lavoro del GEE, o presenti le dimissioni o non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente della Commissione può nominare un membro di sostituzione dall'elenco di riserva per la durata rimanente del mandato del membro originario.
Articolo 5
Funzionamento
1. La direzione generale della Ricerca e Innovazione, in stretta collaborazione con il presidente del GEE, è responsabile del coordinamento e dell'organizzazione del lavoro del GEE e provvede alle mansioni di segreteria.
2. Tra i suoi membri il GEE elegge, a maggioranza semplice, un presidente e un vicepresidente per la durata del mandato.
3. I membri del GEE e gli esperti invitati sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nelle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 (3) e (UE, Euratom) 2015/444 (4). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.
4. Il programma di lavoro del GEE, comprese le analisi etiche proposte dal GEE di propria iniziativa, è approvato dal presidente della Commissione. Ogni richiesta di analisi etica comprende i parametri dell'analisi richiesta. La Commissione, nel richiedere il parere del GEE, stabilisce il termine entro il quale tale parere deve essere formulato.
5. I pareri del GEE comprendono una serie di raccomandazioni. Si basano su una panoramica dello stato dell'arte delle scienze e delle tecnologie in questione e su un'analisi esaustiva delle questioni etiche in gioco. I servizi competenti della Commissione sono informati in merito alle raccomandazioni formulate dal GEE.
6. Il GEE opera in maniera collegiale, cercando il consenso tra i suoi membri. Adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti, previo accordo del rappresentante della Commissione. Le procedure di lavoro devono cercare di garantire che tutti i deputati abbiano un ruolo attivo nelle attività del gruppo.
7. Il GEE si riunisce di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da questa fissati. Il GEE si riunisce almeno 6 volte nel corso di 12 mesi, per un totale di circa 12 giorni lavorativi l'anno. D'intesa con il rappresentante della Commissione, si possono organizzare, se necessario, riunioni aggiuntive.
Ai fini della preparazione delle analisi del GEE e nei limiti delle risorse disponibili, il rappresentante della Commissione può:
|
— |
se del caso, invitare esperti e rappresentanti delle pertinenti organizzazioni non governative o organizzazioni rappresentative per uno scambio di opinioni su una base ad hoc. La Commissione può anche invitare esperti esterni a partecipare all'attività del GEE su una base temporanea ad hoc, se ciò è ritenuto necessario per coprire l'ampio spettro di questioni etiche relative ai progressi nel settore delle scienze e delle nuove tecnologie, |
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— |
avviare studi per raccogliere le informazioni di natura tecnico-scientifica necessarie, |
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— |
autorizzare la creazione di gruppi di lavoro che esaminano questioni specifiche, |
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— |
stabilire legami stretti con esponenti dei vari organismi etici nell'Unione europea e nei paesi terzi. |
Inoltre, per ogni parere formulato dal GEE, la Commissione organizza una tavola rotonda pubblica per promuovere il dialogo e migliorare la trasparenza. Il GEE stabilisce stretti legami con i servizi della Commissione competenti per le tematiche di cui si occupa il gruppo.
8. Il gruppo si adopera per raggiungere un consenso. Tuttavia, ove un parere non venga adottato all'unanimità, esso darà conto di ogni posizione di dissenso (in quanto «parere di minoranza») con il nome dei membri dissenzienti. Il parere è trasmesso al presidente della Commissione o a un rappresentante designato dal presidente. Ogni parere viene pubblicato immediatamente e trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea dopo la sua adozione.
9. Se, per motivi operativi, occorra fornire un parere su una determinata questione in tempi più rapidi rispetto a quelli necessari per la normale procedura di adozione di un parere, si possono effettuare brevi dichiarazioni o altre forme di analisi seguite eventualmente da un'analisi più approfondita, sotto forma di un parere, garantendo il pieno rispetto della trasparenza come per qualsiasi parere. Le dichiarazioni saranno pubblicate e messe a disposizione sul sito Internet del GEE. Come parte del suo programma di lavoro, d'intesa con il rappresentante della Commissione, il GEE può aggiornare il parere qualora lo ritenga necessario.
10. Le discussioni del GEE hanno carattere riservato. D'intesa con il rappresentante della Commissione, il GEE può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di renderne pubblico il contenuto.
11. Tutti i pertinenti documenti relativi alle attività del GEE (come gli ordini del giorno, i verbali, i pareri e i contributi dei partecipanti) sono messi a disposizione tramite il registro dei gruppi di esperti o mediante un link dal registro verso un sito web dedicato. Qualora si ritenga che la divulgazione di un documento comprometta la tutela di un interesse pubblico o privato definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), si possono prevedere deroghe alla pubblicazione.
12. Prima della scadenza del mandato del GEE, viene elaborata, sotto la responsabilità del presidente del gruppo, una relazione di attività. La relazione è pubblicata e trasmessa secondo le modalità di cui al paragrafo 11.
Articolo 6
Spese per le riunioni
1. I partecipanti alle attività del gruppo di esperti non sono retribuiti per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del GEE in base alle proprie disposizioni interne.
3. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 7
Disposizioni finali
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione 2010/1/UE è abrogata.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) Decisione 2010/1/UE della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativa al rinnovo del mandato del Gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GU L 1 del 5.1.2010, pag. 8).
(2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(3) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(4) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(5) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
Rettifiche
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27.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/26 |
Rettifica della decisione (UE) 2016/827 della Commissione, del 20 maggio 2016, relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137 del 26 maggio 2016 )
La pubblicazione della decisione (UE) 2016/827 della Commissione va considerata nulla e non avvenuta.