ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 137

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
26 maggio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/822 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto concerne gli orizzonti temporali per il periodo di liquidazione da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/823 della Commissione, del 25 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 771/2008 recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione, del 25 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 1 )

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/825 della Commissione, del 25 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione, del 25 maggio 2016, che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto

19

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/827 della Commissione, del 20 maggio 2016, relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/822 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2016

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto concerne gli orizzonti temporali per il periodo di liquidazione da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (2) stabilisce norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (CCP) per quanto concerne gli orizzonti temporali per il periodo di liquidazione da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari. È necessario mantenere tali norme tecniche di regolamentazione al passo con gli sviluppi normativi pertinenti.

(2)

Al fine del calcolo dei requisiti di margine necessari per coprire l'esposizione al rischio di mercato di una CCP, talune strutture dei conti basate su un periodo di liquidazione minimo della durata di un giorno calcolato su base lorda forniscono un livello sufficiente di copertura per le CCP, offrono maggiore tutela ai clienti e attenuano i rischi sistemici. Tale periodo di liquidazione minimo dovrebbe pertanto essere consentito per la compensazione delle posizioni dei clienti in strumenti finanziari diversi dai derivati over-the-counter (OTC), purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(3)

Considerando che i conti segregati individuali garantiscono ai clienti un livello di protezione ancora maggiore rispetto ai conti omnibus su base lorda, i conti segregati individuali dovrebbero beneficiare di un periodo di liquidazione minimo per il calcolo dei margini pari a quello dei conti omnibus su base lorda.

(4)

Per le CCP che nel corso della giornata non assegnano le negoziazioni a ciascun cliente, la riduzione del periodo di liquidazione minimo da due giorni a un giorno potrebbe comportare che la CCP richieda un margine netto giornaliero per quelle nuove negoziazioni compensate nel corso della giornata e non assegnate a singoli clienti. Ciò potrebbe esporre la CCP a perdite significative in caso di movimenti di prezzo infragiornalieri che non provochino la richiesta di margini infragiornalieri. Pertanto, è necessario fissare una soglia specifica in modo tale da garantire che le CCP richiedano margini infragiornalieri e rimangano sufficientemente tutelate, anche in caso di riduzione del periodo di liquidazione.

(5)

È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 153/2013.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione previa consultazione dell'Autorità bancaria europea e del Sistema europeo di banche centrali.

(7)

A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 26 del regolamento (UE) n. 153/2013 è così modificato:

1)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Ai fini dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP definisce gli orizzonti temporali adeguati per il periodo di liquidazione tenendo conto delle caratteristiche dello strumento finanziario compensato, della tipologia di conto in cui lo strumento finanziario è detenuto, del mercato in cui lo strumento finanziario è negoziato e dei seguenti orizzonti temporali minimi per il periodo di liquidazione:

a)

cinque giorni lavorativi per i derivati OTC;

b)

due giorni lavorativi per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC detenuti in conti che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera c);

c)

un giorno lavorativo per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC detenuti in conti clienti omnibus o in conti clienti individuali a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

la CCP registra separatamente le posizioni di ciascun cliente almeno alla fine di ciascuna giornata, calcola i margini relativi a ciascun cliente e riscuote l'ammontare dei requisiti di margine applicabili a ciascun cliente su base lorda;

ii)

l'identità di tutti i clienti è nota alla CCP;

iii)

le posizioni detenute nel conto non sono posizioni proprietarie di imprese dello stesso gruppo del partecipante diretto;

iv)

la CCP misura le esposizioni e calcola i requisiti in ordine al margine iniziale e di variazione per ciascun conto in tempo quasi reale e almeno con cadenza oraria durante la giornata, facendo ricorso a posizioni e prezzi aggiornati;

v)

laddove la CCP non assegni le nuove negoziazioni a ciascun cliente nel corso della giornata, la CCP riscuote i margini entro un'ora qualora i requisiti di margine calcolati secondo il punto iv) siano superiori al 110 % del collaterale disponibile aggiornato in conformità al capo X, a meno che l'importo dei margini infragiornalieri da versare alla CCP non sia rilevante rispetto all'importo prestabilito fissato dalla CCP e approvato dall'autorità competente e nella misura in cui le negoziazioni precedentemente assegnate ai clienti siano soggette a marginazione separata rispetto a quelle negoziazioni che non sono assegnate nel corso della giornata.

2.   In ogni caso, ai fini della determinazione di adeguati orizzonti temporali per il periodo di liquidazione, la CCP valuta e somma almeno i seguenti elementi:

a)

il periodo più lungo possibile che può intercorrere tra l'ultima riscossione di margini fino alla dichiarazione di inadempimento o l'attivazione del processo di gestione degli inadempimenti da parte della CCP;

b)

il periodo stimato necessario per concepire ed eseguire la strategia per la gestione dell'inadempimento di un partecipante diretto in base alle specificità di ogni categoria di strumenti finanziari, compreso il suo livello di liquidità e le dimensioni e la concentrazione delle posizioni, e dei mercati che la CCP utilizzerà per chiudere o coprire completamente la posizione di un partecipante diretto;

c)

se del caso, il periodo di tempo necessario per coprire il rischio di controparte cui è esposta la CCP.»;

2)

al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

tale orizzonte temporale è pari ad almeno due giorni lavorativi o un giorno lavorativo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


26.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/823 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 771/2008 recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 93, paragrafo 4, e l'articolo 132,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito della revisione del regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione (2) si è concluso che diversi aspetti del suddetto regolamento dovrebbero essere modificati.

(2)

Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) autorizza l'agenzia ad adottare determinate decisioni individuali e conferisce alla commissione di ricorso istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 la facoltà di decidere sui ricorsi avverso le decisioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. È pertanto necessario stabilire regole riguardanti i ricorsi avverso le decisioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Le tariffe applicabili ai ricorsi avverso una decisione dell'agenzia di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012 sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione (4). È pertanto necessario stabilire regole riguardanti le tariffe applicabili ai ricorsi avverso le decisioni dell'agenzia di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Dal momento che la commissione di ricorso è attualmente istituita come struttura permanente all'interno dell'agenzia, è necessario assicurare che i ricorsi siano evasi ad un ritmo soddisfacente. Si dovrebbe pertanto prevedere la possibilità di assegnare ricorsi a membri supplementari o supplenti.

(5)

Basandosi sulla prassi corrente, è inoltre opportuno offrire alle parti la possibilità di raggiungere una soluzione amichevole. Al fine di aumentare la trasparenza, un membro della commissione di ricorso dovrebbe essere nominato allo scopo di facilitare il raggiungimento di tale soluzione. Una sintesi della soluzione raggiunta dovrebbe essere disponibile al pubblico sul sito web dell'agenzia.

(6)

Al fine di garantire l'indipendenza della commissione di ricorso, è necessario che il cancelliere sia nominato direttamente dal presidente della suddetta commissione.

(7)

Per ragioni di certezza del diritto, è inoltre opportuno chiarire le disposizioni esistenti riguardo le richieste di riservatezza, e in particolare che gli elementi richiesti nell'avviso non possono essere dichiarati riservati.

(8)

Per garantire una partecipazione efficace degli intervenienti, la procedura d'intervento dovrebbe essere snellita per assicurare maggiore chiarezza, e il termine entro cui presentare la domanda d'intervento dovrebbe essere prorogato. Nei casi attinenti al titolo VI, capo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 gli Stati membri dovrebbero poter presentare una domanda d'intervento senza dover giustificare il loro interesse per l'esito della controversia.

(9)

Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire le disposizioni relative alle spese, nel senso che ciascuna delle parti sostiene le proprie spese.

(10)

Per agevolare l'accesso alla giustizia e ridurre i costi, è altresì opportuno chiarire che le parti possono farsi rappresentare da una qualsiasi persona con mandato ad agire, e non necessariamente da un rappresentante con procura.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 771/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione, del 1o agosto 2008, recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 206 del 2.8.2008, pag. 5).

(3)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 17).


ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione è modificato come segue:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Per assicurare che i ricorsi siano evasi ad un ritmo soddisfacente, il presidente, previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'agenzia, può assegnare il ricorso a membri supplementari o supplenti. In tali casi il presidente può designare un presidente supplente.»;

2)

è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Soluzione amichevole

Nell'interesse della procedura il presidente della commissione di ricorso può invitare le parti a raggiungere una soluzione amichevole. In tal caso il presidente nomina un membro unico per agevolare il raggiungimento di tale soluzione. Il presidente comunica alle parti la decisione di nominare un membro unico.

Se le parti raggiungono una soluzione amichevole, il membro unico chiude il procedimento e una sintesi della soluzione raggiunta viene pubblicata sul sito web dell'agenzia. In mancanza di una soluzione amichevole entro 2 mesi dalla decisione di assegnarlo a un membro unico, il caso è rinviato alla commissione di ricorso.»;

3)

è inserito il seguente articolo 1 ter:

«Articolo 1 ter

Ritiro di un ricorso

Se un ricorso viene ritirato, il presidente chiude il procedimento.»;

4)

all'articolo 5, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Il personale della cancelleria, compreso il cancelliere, non partecipa a procedimenti dell'agenzia relativi a decisioni avverso le quali può essere presentato ricorso ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

5.   La commissione di ricorso è assistita, nello svolgimento delle sue funzioni, da un cancelliere nominato dal presidente.

Il presidente ha le facoltà gestionali e organizzative di dare istruzioni al cancelliere su questioni attinenti all'esercizio delle funzioni della commissione di ricorso.

(*)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).»;"

5)

all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nell'atto di ricorso, devono essere considerate riservate e la motivazione;»;

6)

all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'atto di ricorso è accompagnato dalla prova del pagamento della tariffa di ricorso di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 340/2008 o, se del caso, di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione (**).

(**)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 17).»;"

7)

all'articolo 6, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Durante il corso del termine di regolarizzazione, il termine di cui all'articolo 93, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sospeso.»;

8)

all'articolo 6, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

«Quando il ricorrente non è il destinatario della decisione impugnata, il cancelliere informa quest'ultimo della presentazione di un ricorso avverso tale decisione.»;

9)

all'articolo 6, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il primo comma, il presidente stabilisce se le informazioni fornite dal ricorrente in applicazione del paragrafo 1, lettera g), sono da considerarsi riservate e provvede affinché nell'avviso non sia pubblicata alcuna informazione considerata riservata. Le modalità pratiche della pubblicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.»;

10)

all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella memoria difensiva, devono considerarsi riservate e la motivazione;»;

11)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Intervento

1.   Chiunque dimostri di avere interesse all'esito della controversia promossa dinanzi alla commissione di ricorso può intervenire nel procedimento.

In deroga al primo paragrafo, per i casi attinenti al titolo VI, capo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, lo Stato membro la cui autorità competente ha effettuato la valutazione della sostanza può intervenire senza dover dimostrare di essere interessato all'esito di tale controversia.

2.   La domanda d'intervento, in cui devono essere esposte le circostanze comprovanti il diritto di intervenire, è presentata entro tre settimane dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

3.   L'intervento può avere come oggetto soltanto l'adesione o l'opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti.

L'intervento non conferisce gli stessi diritti procedurali riconosciuti alle parti ed è accessorio al procedimento principale. Esso diviene privo di oggetto quando il caso è cancellato dal registro della commissione di ricorso, in seguito a una rinuncia di una parte o al ritiro dagli atti o a una soluzione amichevole tra le parti, o quando l'atto di ricorso è dichiarato irricevibile.

Gli intervenienti accettano il caso nello stato in cui esso si trova al momento del loro intervento.

4.   La domanda d'intervento contiene:

a)

la descrizione del caso;

b)

il nome e il cognome delle parti;

c)

il nome, il cognome e il domicilio dell'interveniente;

d)

se l'interveniente si fa rappresentare conformemente all'articolo 9, il nome, il cognome e il domicilio del rappresentante;

e)

l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere c) e d);

f)

le conclusioni di una o più parti, a sostegno delle quali l'interveniente chiede d'intervenire;

g)

la descrizione delle circostanze che comprovano il diritto a intervenire;

h)

una dichiarazione da cui risulti se l'interveniente consente che le notificazioni destinate ad esso o, se del caso, al suo rappresentante, siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.

La domanda d'intervento è notificata alle parti al fine di ricevere le loro eventuali osservazioni prima che la commissione di ricorso prenda una decisione a riguardo.

5.   Qualora la commissione di ricorso decida di consentire l'intervento, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti procedurali notificati alle parti, forniti dalle parti alla commissione di ricorso per tale scopo. Gli atti o i documenti riservati sono esclusi da tale comunicazione.

6.   La commissione di ricorso decide se accogliere o respingere la domanda d'intervento.

Se la commissione di ricorso autorizza l'intervento, il presidente fissa il termine entro il quale l'interveniente può presentare una memoria di intervento.

La memoria di intervento contiene:

a)

le conclusioni dell'interveniente in adesione od opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti;

b)

i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto;

c)

se del caso, la natura delle prove dedotte;

d)

se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella domanda d'intervento, devono considerarsi riservate e la motivazione;

Dopo il deposito della memoria di intervento, il presidente può stabilire un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria.

7.   Ogni interveniente sostiene le proprie spese.»;

12)

l''articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Rappresentanza

Se una parte o un interveniente ha nominato un rappresentante, questi deve produrre un mandato ad agire conferitogli dalla parte o dall'interveniente che rappresenta.»;

13)

all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il ricorso non ha per oggetto una decisione di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di cui all'articolo 77, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/2012.»;

14)

all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le udienze della commissione di ricorso sono pubbliche, a meno che la commissione decida diversamente in casi debitamente giustificati, di sua iniziativa o su richiesta di una delle parti.»;

15)

all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

agevolare il raggiungimento di una soluzione amichevole tra le parti.»;

16)

è inserito il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

Spese

Le parti sostengono le proprie spese.»;

17)

all'articolo 21, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

il dispositivo della decisione della commissione di ricorso comprendente, se del caso, l'imputazione delle spese relative all'acquisizione delle prove e la decisione sul rimborso delle tariffe riscosse a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008 o dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013.»;

18)

all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Il presidente stabilisce se le informazioni fornite dal ricorrente a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), dall'agenzia a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), o da un interveniente a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera d), sono da considerarsi riservate. Il presidente assicura che qualsiasi informazione considerata riservata non sia pubblicata nella decisione finale.»



26.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/824 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 11, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

È importante riconoscere il fatto che le autorità competenti devono ricevere informazioni complete circa lo scopo, la struttura e l'organizzazione dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e dei sistemi organizzati di negoziazione (OTF) sui quali saranno tenute a vigilare per assicurare un funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari.

(2)

Dette informazioni dovrebbero basarsi sulle informazioni che l'impresa di investimento o il gestore del mercato sono tenuti a comunicare in ossequio agli obblighi generali ai fini dell'autorizzazione previsti dalla direttiva 2014/65/UE. Dovrebbero vertere sulla specifica funzionalità del sistema di negoziazione in modo da consentire alle autorità competenti di valutare se il sistema rientri nella definizione di MTF o di OTF e di valutarne la conformità ai requisiti specifici relativi alle sedi previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'obbligo di fornire una descrizione dettagliata non dovrebbe incidere sul dovere dell'impresa di investimento o del gestore del mercato di comunicare all'autorità competente le altre informazioni previste dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 né sul diritto delle autorità competenti di chiedere altre informazioni nell'ambito dell'esercizio della vigilanza continua sulle sedi di negoziazione.

(3)

Le informazioni ricevute dalle autorità competenti dovrebbero assicurare la raccolta, secondo modalità uniformi, di descrizioni dettagliate del funzionamento degli MTF e degli OTF a norma della direttiva 2014/65/UE e un trattamento efficiente delle informazioni relative agli MTF esistenti, già operativi in base a un'autorizzazione nazionale alla data in cui entra in vigore l'obbligo di presentare una descrizione dettagliata.

(4)

È necessario che i mercati di crescita per le PMI comunichino informazioni supplementari perché si differenziano dagli altri MTF in quanto soggetti a norme supplementari conformemente alla direttiva 2014/65/UE.

(5)

Gli OTF dovrebbero comunicare informazioni supplementari perché si differenziano dagli MTF in quanto, nel loro caso, il processo di negoziazione può comportare l'applicazione di norme discrezionali da parte del gestore e perché il gestore dell'OTF è responsabile nei confronti degli utenti del sistema.

(6)

Ai fini di un trattamento efficiente le informazioni richieste dovrebbero essere comunicate in formato elettronico.

(7)

Per agevolare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nella pubblicazione dell'elenco di tutti gli MTF e gli OTF esistenti nell'Unione, con indicazione dei servizi che prestano e del codice unico di identificazione di ciascuno, è opportuno comunicare le informazioni usando un modello uniforme.

(8)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(9)

I dati personali previsti dal presente regolamento dovrebbero essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. A norma dell'articolo 6 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i dati personali dovrebbero essere conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza e dovrebbe essere indicato un periodo massimo di conservazione.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(11)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)   «gestore»:

(a)

l'impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione (MTF);

(b)

l'impresa di investimento che gestisce un sistema organizzato di negoziazione (OTF);

(c)

il gestore del mercato che gestisce un MTF;

(d)

il gestore del mercato che gestisce un OTF;

(2)   «classe di attività»: ciascuna delle categorie di strumenti finanziari elencate all'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 2

Informazioni da comunicare sugli MTF e sugli OTF

1.   Il gestore comunica all'autorità competente le informazioni seguenti:

(a)

classi di attività degli strumenti finanziari negoziati nell'MTF o nell'OTF;

(b)

norme e procedure applicate per mettere gli strumenti finanziari a disposizione per la negoziazione, con indicazione delle modalità di pubblicazione applicate per rendere pubbliche le informazioni;

(c)

norme e procedure applicate per assicurare obiettività e non discriminazione nella concessione dell'accesso ai sistemi di negoziazione, con indicazione delle modalità di pubblicazione applicate per rendere pubbliche le informazioni;

(d)

misure e procedure applicate per assicurare la disponibilità pubblica di informazioni sufficienti a permettere agli utenti dell'MTF o dell'OTF di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura dell'utente sia della classe degli strumenti finanziari negoziati;

(e)

sistemi, procedure e modalità applicati per assicurare il soddisfacimento delle condizioni previste agli articoli 48 e 49 della direttiva 2014/65/UE;

(f)

descrizione dettagliata dei dispositivi volti ad agevolare la fornitura di liquidità al sistema, quali i sistemi di market making;

(g)

dispositivi e procedure applicati per monitorare le operazioni a norma dell'articolo 31 della direttiva 2014/65/UE;

(h)

norme e procedure applicate per la sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione a norma dell'articolo 32 della direttiva 2014/65/UE;

(i)

modalità applicate per adempiere gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione che si applicano agli strumenti finanziari negoziati e alla funzionalità di negoziazione dell'MTF o dell'OTF; queste informazioni sono corredate di informazioni sull'intenzione di avvalersi delle esenzioni previste dagli articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014 e della pubblicazione differita prevista dallo stesso regolamento, articoli 7 e 11;

(j)

misure applicate per il regolamento efficiente delle operazioni eseguite nel sistema che gestisce e per assicurare che gli utenti siano a conoscenza delle rispettive responsabilità al riguardo;

(k)

elenco dei membri o partecipanti dell'MTF o dell'OTF che gestisce.

2.   Il gestore comunica all'autorità competente una descrizione dettagliata del funzionamento del sistema di negoziazione che gestisce indicando:

(a)

se il sistema opera a voce, per via telematica o secondo una funzionalità ibrida;

(b)

in caso di sistema di negoziazione telematico o ibrido, la natura di qualsiasi algoritmo o programma usato per abbinare gli interessi di negoziazione ed eseguirli;

(c)

in caso di sistema di negoziazione a voce, le regole e i protocolli applicati per abbinare gli interessi di negoziazione ed eseguirli;

(d)

una descrizione che illustra in che modo il sistema di negoziazione risponde a ciascun elemento della definizione di MTF o OTF.

3.   Il gestore informa l'autorità competente del modo e dei casi in cui l'esercizio dell'MTF o dell'OTF determinerà potenziali conflitti tra gli interessi del sistema stesso, del relativo gestore o dei proprietari e il sano funzionamento dell'MTF o dell'OTF. Il gestore indica le procedure e modalità applicate per adempiere gli obblighi imposti dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE.

4.   Il gestore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni sulle modalità di esternalizzazione applicate per quanto riguarda la gestione e l'esercizio o la sorveglianza dell'MTF o dell'OTF:

(a)

provvedimenti organizzativi atti a individuare i rischi inerenti alle attività esternalizzate e a monitorare le attività esternalizzate;

(b)

accordo contrattuale tra il gestore e il prestatore del servizio esternalizzato nel quale sono stabiliti la natura, la portata, le finalità e il livello di servizio concordati.

5.   Il gestore informa l'autorità competente dei legami che intrattiene con un mercato regolamentato, un MTF, un OTF o un internalizzatore sistematico di sua proprietà e delle partecipazioni che lo legano ad esso.

Articolo 3

Altre informazioni da comunicare sugli MTF

Oltre alle informazioni previste all'articolo 2, il gestore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni relative agli obblighi imposti dall'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE:

(a)

descrizione dei dispositivi approntati e dei sistemi applicati per gestire i rischi ai quali è esposto, identificare tutti i rischi che possano comprometterne il funzionamento e prendere misure efficaci per attenuare tali rischi;

(b)

descrizione dei dispositivi applicati per agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell'ambito del sistema che gestisce;

(c)

tenuto conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse sul mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali il gestore è esposto, indicazione delle risorse finanziarie considerate sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato.

Articolo 4

Informazioni da comunicare sugli MTF già operativi

L'impresa di investimento o il gestore del mercato autorizzati, a norma dell'articolo 5 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), a gestire un MTF già operativo alla data di applicazione del presente regolamento comunica le informazioni previste agli articoli 2 e 3 laddove siano necessarie:

(a)

per rettificare, aggiornare o precisare le informazioni che il gestore ha precedentemente comunicato all'autorità competente;

(b)

per dimostrare la conformità agli obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 che non si applicavano all'MTF prima dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Altre informazioni da comunicare sugli MTF ai fini della registrazione come mercato di crescita per le PMI

Il gestore che chiede la registrazione dell'MTF come mercato di crescita per le PMI provvede a che le informazioni comunicate a norma degli articoli 2 e 3 indichino chiaramente le funzionalità o modalità applicabili al mercato di crescita per le PMI.

Articolo 6

Altre informazioni da comunicare sugli OTF

Oltre alle informazioni previste all'articolo 2, il gestore dell'OTF comunica all'autorità competente le informazioni seguenti:

(a)

se un'altra impresa di investimento è impiegata per svolgere market making nell'OTF su base indipendente a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE;

(b)

descrizione dettagliata del modo e delle situazioni in cui l'esecuzione degli ordini nell'OTF è realizzata su base discrezionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE;

(c)

norme, procedure e protocolli per dirigere gli interessi di negoziazione di un membro o partecipante al di fuori dei sistemi dell'OTF;

(d)

descrizione dell'impiego della negoziazione matched principal conformemente all'articolo 20, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE;

(e)

norme e procedure per garantire l'osservanza degli articoli 24, 25, 27 e 28 della direttiva 2014/65/UE per le operazioni concluse nell'OTF, laddove il gestore sia tenuto ad applicare tali norme in relazione agli utenti dell'OTF.

Articolo 7

Informazioni specifiche alla classe di attività

Il gestore dell'MTF o dell'OTF che applica norme diverse a classi di attività diverse comunica le informazioni richieste dal presente regolamento separatamente per ognuna di tali classi di attività.

Articolo 8

Modifiche rilevanti

1.   Il gestore trasmette all'autorità competente una descrizione della modifica rilevante delle informazioni precedentemente comunicate a norma del presente regolamento che risulterebbe pertinente ai fini della valutazione della conformità del gestore alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014.

2.   Il gestore trasmette all'autorità competente informazioni nuove che rettificano, aggiornano o precisano informazioni precedentemente comunicate a norma del presente regolamento senza includervi necessariamente le informazioni di carattere minimo o prettamente tecnico che non risulterebbero pertinenti ai fini della valutazione della conformità del gestore alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014.

3.   Oltre alle informazioni previste al paragrafo 1, l'impresa di investimento o il gestore del mercato autorizzati a norma della direttiva 2004/39/CE a gestire un MTF operativo alla data di applicazione del presente regolamento trasmettono all'autorità competente una descrizione delle modifiche rilevanti delle informazioni sull'MTF precedentemente comunicate all'autorità competente a norma di detta direttiva.

Articolo 9

Formato della descrizione

1.   Nel trasmettere all'autorità competente, a norma del presente regolamento, la descrizione del funzionamento dell'MTF o OTF che gestisce, il gestore vi inserisce riferimenti precisi rispondenti ai requisiti del modello riportato nella tabella 1 dell'allegato.

2.   Nella comunicazione delle informazioni prescritte dal presente regolamento il gestore inserisce i riferimenti alle regole applicabili dell'MTF o dell'OTF che gestisce, agli accordi o contratti con i partecipanti o i terzi pertinenti e alle procedure e politiche interne.

3.   Il gestore trasmette all'autorità competente le informazioni prescritte dal presente regolamento in formato elettronico.

4.   Il gestore che trasmette le informazioni prescritte dal presente regolamento:

(a)

attribuisce un numero di riferimento unico a ciascun documento presentato;

(b)

provvede a che le informazioni comunicate indichino chiaramente a quale requisito specifico del presente regolamento fanno riferimento e specifichino in quale documento sono contenute indicando il numero di riferimento unico che lo identifica;

(c)

provvede a indicare se un dato requisito prescritto dal presente regolamento non si applica e a spiegarne il motivo;

(d)

trasmette le informazioni nel formato previsto alla tabella 1 dell'allegato.

5.   Laddove la descrizione sia trasmessa nel contesto di una domanda di autorizzazione, il soggetto che chiede l'autorizzazione a prestare più di un servizio allo stesso tempo presenta una domanda che indica chiaramente i servizi cui si applicano le informazioni comunicate. Laddove lo stesso documento sia considerato pertinente per varie domande di autorizzazione, ai fini della comunicazione delle informazioni nel formato previsto alla tabella 1 dell'allegato lo stesso numero di riferimento è usato per la presentazione dello stesso documento nel quadro delle diverse domande.

Articolo 10

Notifica all'ESMA

L'autorità competente notifica all'ESMA di aver autorizzato il gestore quale MTF o OTF in formato elettronico e nel formato previsto alla tabella 2 dell'allegato.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(5)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Formati

Tabella 1

Informazioni trasmesse dai gestori di MTF e OTF

Gestore richiedente

Articolo applicabile del regolamento di esecuzione (UE) 2016/824

Numero di riferimento del documento

Titolo del documento

Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l'informazione è riportata o motivo della mancanza dell'informazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

Informazioni da comunicare all'ESMA

Autorità competente notificante

Nome del gestore

Nome dell'MTF o OTF gestito

Codice MIC

Servizi prestati dall'MTF o OTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/825 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

101,2

TR

60,8

ZZ

81,0

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 10 20

EG

53,2

IL

42,6

MA

56,1

TR

42,3

ZA

80,4

ZZ

54,9

0805 50 10

AR

129,2

TR

143,1

ZA

175,0

ZZ

149,1

0808 10 80

AR

107,3

BR

101,7

CL

120,4

CN

65,7

NZ

153,7

US

227,3

ZA

107,1

ZZ

126,2

0809 29 00

TR

538,5

US

931,3

ZZ

734,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


26.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/826 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2016

che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3), in particolare l'articolo 14 e l'articolo 16, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione (4), l'intervento pubblico per il latte scremato in polvere è disponibile fino al 30 settembre 2016.

(2)

Dalle comunicazioni presentate dagli Stati membri il 25 maggio 2016 a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009 risulta che il quantitativo totale di latte scremato in polvere conferito all'intervento a prezzo fisso dal 1o gennaio 2016 ha superato il limite di 218 000 tonnellate fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1370/2013. Occorre pertanto sospendere gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016, fissare un coefficiente di attribuzione per i quantitativi offerti agli organismi di intervento degli Stati membri il 24 maggio 2016 e respingere le offerte ricevute dagli organismi di intervento degli Stati membri a partire dal 25 maggio 2016.

(3)

A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1272/2009, il latte scremato in polvere conferito all'intervento deve essere confezionato in sacchi di contenuto pari a 25 kg netti. Occorre pertanto che i quantitativi di latte scremato in polvere conferiti all'intervento a cui è stato applicato un coefficiente di attribuzione siano arrotondati per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.

(4)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2013 deve essere aperta una gara permanente per il latte scremato in polvere per determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento.

(5)

Il titolo II, capo I, sezione III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 stabilisce le modalità da seguire quando la Commissione apre gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante una procedura di gara.

(6)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1272/2009, occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte.

(7)

A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, occorre fissare il termine entro il quale gli organismi di intervento comunicano alla Commissione tutte le offerte ricevibili.

(8)

Ai fini dell'efficienza amministrativa, per le comunicazioni alla Commissione è opportuno che gli Stati membri si avvalgano dei sistemi di informazione di cui al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (5).

(9)

Poiché gli organismi di intervento sono tenuti ad informare gli offerenti subito dopo la pubblicazione del presente regolamento in merito alla sospensione degli acquisti all'intervento a prezzo fisso e al coefficiente di attribuzione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sospensione degli acquisti all'intervento a prezzo fisso

1.   Gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso sono sospesi per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016.

Il quantitativo totale delle offerte di latte scremato in polvere destinato all'intervento che gli organismi di intervento degli Stati membri hanno ricevuto da ciascun offerente il 24 maggio 2016 è accettato, moltiplicato per un coefficiente di attribuzione del 10,4707 % e arrotondato per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.

2.   Le offerte a prezzo fisso ricevute dagli organismi di intervento degli Stati membri a partire dal 25 maggio 2016 e fino al 30 settembre 2016 sono respinte.

Articolo 2

Apertura della procedura di gara

Sono aperti, fino al 30 settembre 2016, gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere mediante gara, oltre il limite fissato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1370/2013, alle condizioni stabilite al titolo II, capo I, sezione III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e nel presente regolamento.

Articolo 3

Presentazione delle offerte

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 7 giugno 2016 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le successive gare parziali è fissato al primo e al terzo martedì del mese alle ore 12:00 (ora di Bruxelles).

Se il martedì di cui trattasi coincide con un giorno festivo, il termine scade alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

2.   Le offerte sono presentate agli organismi d'intervento riconosciuti dagli Stati membri (6).

Articolo 4

Comunicazione alla Commissione

La comunicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009 è effettuata entro le ore 16:00 (ora di Bruxelles) del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009, se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta ricevibile entro i termini di cui al primo comma, si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione, del 17 settembre 2015, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2016 (GU L 242 del 18.9.2015, pag. 28).

(5)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

(6)  Gli indirizzi degli organismi d'intervento sono pubblicati sul sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm


DECISIONI

26.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/22


DECISIONE (UE) 2016/827 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2016

relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sancisce i valori su cui si fonda l'Unione e l'articolo 6 riconosce alla Carta dei diritti fondamentali lo stesso valore giuridico dei trattati e stabilisce che i diritti fondamentali costituiscono principi generali del diritto dell'Unione.

(2)

Il 20 novembre 1991 la Commissione europea ha deciso di integrare la dimensione etica nel processo decisionale per le politiche comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico istituendo il gruppo di consulenti sulle implicazioni etiche della biotecnologia («GCEB»).

(3)

Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha deciso di sostituire il GCEB con il gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie («GEE»), estendendo il mandato del gruppo a tutti i settori di applicazione della scienza e della tecnologia. Il mandato del GEE è stato successivamente rinnovato, da ultimo con la decisione 2010/1/UE della Commissione (1). È adesso opportuno rinnovare il mandato per un periodo di cinque anni e successivamente nominare i nuovi membri.

(4)

Il GEE ha il compito di fornire orientamenti etici alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, e previo accordo con la Commissione. La Commissione può richiamare l'attenzione del GEE su questioni che il Parlamento europeo e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica.

(5)

È opportuno stabilire disposizioni per la divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

(6)

I dati personali vanno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(7)

È opportuno abrogare la decisione 2010/1/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Mandato

Il mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie, di seguito denominato «GEE», è rinnovato per un periodo di cinque anni.

Articolo 2

Compiti

Compito del GEE è fornire alla Commissione consulenze su questioni di carattere etico relative alle scienze e alle nuove tecnologie e sulle più vaste implicazioni per la società dei progressi realizzati in questi ambiti, su richiesta della Commissione o del presidente del GEE con l'accordo dei servizi della Commissione. Il gruppo quindi:

a)

individua, definisce ed esamina le questioni etiche sollevate dagli sviluppi della scienza e delle tecnologie;

b)

fornisce, sotto forma di analisi e raccomandazioni, orientamenti incentrati sulla promozione dell'etica nell'elaborazione delle politiche dell'UE, tenendo in debita considerazione la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi aspetto che rientri negli ambiti di cui all'articolo 2. In tale contesto, la Commissione può richiamare l'attenzione del gruppo su questioni che il Parlamento e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il GEE è composto da 15 membri al massimo. I membri intervengono nei settori di loro competenza di cui all'articolo 2.

2.   I membri agiscono a titolo personale. Consigliano la Commissione nell'interesse pubblico e in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. I membri informano in tempo utile la Commissione su un eventuale conflitto d'interessi che possa compromettere la loro indipendenza.

3.   I membri sono nominati dal presidente della Commissione sulla base di una proposta del commissario competente per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, previa trasmissione della loro candidatura in risposta all'invito a manifestare interesse per la nomina a membro del GEE e a seguito di un processo di selezione sotto la supervisione di un comitato di individuazione, sulla base dei criteri di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.

4.   Nel proporre la composizione del GEE, il comitato di identificazione mira a garantire, per quanto possibile, un elevato livello di competenza e pluralità di vedute, un equilibrio geografico e una rappresentazione equilibrata del know-how pertinente e delle aree di interesse, tenendo conto dei compiti specifici del GEE, del tipo di competenza necessario e delle risposte ottenute a seguito dell'invito a manifestare interesse. Il GEE è un organismo indipendente, pluralista e pluridisciplinare.

5.   Ciascun membro del GEE è nominato per due anni e mezzo. Al termine di un mandato, la nomina può essere rinnovata, al massimo per tre volte.

6.   I seguenti fattori e criteri saranno presi in considerazione per la selezione dei candidati per il gruppo:

a)

la composizione del gruppo garantisce consulenze indipendenti della qualità più elevata, che combinano saggezza e lungimiranza. La credibilità del gruppo risiede nell'equilibrio delle qualità delle donne e degli uomini che lo compongono, i quali collettivamente riflettono la varietà di vedute in tutta Europa. Si presterà particolare attenzione all'equilibrio di genere e di età e alla distribuzione geografica;

b)

i membri del gruppo sono esperti di fama internazionale, di comprovata eccellenza e esperienza a livello europeo e mondiale;

c)

i membri rispecchiano l'ampia portata interdisciplinare del mandato del gruppo, che comprende la filosofia e l'etica, le scienze naturali e sociali e il diritto. Tuttavia, essi non si considerano rappresentanti di una disciplina, visione, o linea di ricerca particolare; hanno una visione ampia che riflette collettivamente la conoscenza degli importanti sviluppi in corso ed emergenti, ivi comprese le prospettive interdisciplinari, multidisciplinari e transdisciplinari, e il bisogno di consulenze in campo etico a livello europeo;

d)

oltre alla loro comprovata reputazione, i membri utilizzano collettivamente le loro competenze, acquisite in vari Stati membri e a livello europeo e internazionale, per fornire consulenze di carattere etico ai responsabili delle politiche;

e)

il gruppo comprende membri con esperienza in organismi quali i consigli e i comitati consultivi, consulenti di organismi pubblici, comitati nazionali di etica, università e istituti di ricerca. Può essere utile al gruppo includere membri che hanno acquisito esperienza in più di un paese e membri provenienti da paesi terzi.

7.   I membri del GEE sono individuati e selezionati sulla base di un invito pubblico a manifestare interesse, in cui si specificano le modalità di trasmissione di una candidatura completa. La Commissione pubblica l'invito a presentare proposte sul sito web Europa. Sarà fornito anche un link dal registro dei gruppi di esperti della Commissione e da altre entità simili (il «registro dei gruppi di esperti») al sito web Europa.

8.   Le candidature possono essere trasmesse, purché il candidato si attenga alle modalità di trasmissione di una candidatura completa.

9.   La Commissione pubblica l'elenco dei membri del GEE nel registro dei gruppi di esperti.

10.   I candidati ritenuti idonei, ma non nominati a norma del paragrafo 2 del presente articolo, saranno iscritti in un elenco di riserva. Il presidente della Commissione può nominare membri dall'elenco di riserva.

11.   Qualora un membro non sia più in grado di contribuire in modo efficace al lavoro del GEE, o presenti le dimissioni o non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente della Commissione può nominare un membro di sostituzione dall'elenco di riserva per la durata rimanente del mandato del membro originario.

Articolo 5

Funzionamento

1.   La direzione generale della Ricerca e Innovazione, in stretta collaborazione con il presidente del GEE, è responsabile del coordinamento e dell'organizzazione del lavoro del GEE e provvede alle mansioni di segreteria.

2.   Tra i suoi membri il GEE elegge, a maggioranza semplice, un presidente e un vicepresidente per la durata del mandato.

3.   I membri del GEE e gli esperti invitati sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nelle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 (3) e (UE, Euratom) 2015/444 (4). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

4.   Il programma di lavoro del GEE, comprese le analisi etiche proposte dal GEE di propria iniziativa, è approvato dal presidente della Commissione. Ogni richiesta di analisi etica comprende i parametri dell'analisi richiesta. La Commissione, nel richiedere il parere del GEE, stabilisce il termine entro il quale tale parere deve essere formulato.

5.   I pareri del GEE comprendono una serie di raccomandazioni. Si basano su una panoramica dello stato dell'arte delle scienze e delle tecnologie in questione e su un'analisi esaustiva delle questioni etiche in gioco. I servizi competenti della Commissione sono informati in merito alle raccomandazioni formulate dal GEE.

6.   Il GEE opera in maniera collegiale, cercando il consenso tra i suoi membri. Adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti, previo accordo del rappresentante della Commissione. Le procedure di lavoro devono cercare di garantire che tutti i deputati abbiano un ruolo attivo nelle attività del gruppo.

7.   Il GEE si riunisce di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da questa fissati. Il GEE si riunisce almeno 6 volte nel corso di 12 mesi, per un totale di circa 12 giorni lavorativi l'anno. D'intesa con il rappresentante della Commissione, si possono organizzare, se necessario, riunioni aggiuntive.

Ai fini della preparazione delle analisi del GEE e nei limiti delle risorse disponibili, il rappresentante della Commissione può:

se del caso, invitare esperti e rappresentanti delle pertinenti organizzazioni non governative o organizzazioni rappresentative per uno scambio di opinioni su una base ad hoc. La Commissione può anche invitare esperti esterni a partecipare all'attività del GEE su una base temporanea ad hoc, se ciò è ritenuto necessario per coprire l'ampio spettro di questioni etiche relative ai progressi nel settore delle scienze e delle nuove tecnologie,

avviare studi per raccogliere le informazioni di natura tecnico-scientifica necessarie,

autorizzare la creazione di gruppi di lavoro che esaminano questioni specifiche,

stabilire legami stretti con esponenti dei vari organismi etici nell'Unione europea e nei paesi terzi.

Inoltre, per ogni parere formulato dal GEE, la Commissione organizza una tavola rotonda pubblica per promuovere il dialogo e migliorare la trasparenza. Il GEE stabilisce stretti legami con i servizi della Commissione competenti per le tematiche di cui si occupa il gruppo.

8.   Il gruppo si adopera per raggiungere un consenso. Tuttavia, ove un parere non venga adottato all'unanimità, esso darà conto di ogni posizione di dissenso (in quanto «parere di minoranza») con il nome dei membri dissenzienti. Il parere è trasmesso al presidente della Commissione o a un rappresentante designato dal presidente. Ogni parere viene pubblicato immediatamente e trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea dopo la sua adozione.

9.   Se, per motivi operativi, occorra fornire un parere su una determinata questione in tempi più rapidi rispetto a quelli necessari per la normale procedura di adozione di un parere, si possono effettuare brevi dichiarazioni o altre forme di analisi seguite eventualmente da un'analisi più approfondita, sotto forma di un parere, garantendo il pieno rispetto della trasparenza come per qualsiasi parere. Le dichiarazioni saranno pubblicate e messe a disposizione sul sito Internet del GEE. Come parte del suo programma di lavoro, d'intesa con il rappresentante della Commissione, il GEE può aggiornare il parere qualora lo ritenga necessario.

10.   Le discussioni del GEE hanno carattere riservato. D'intesa con il rappresentante della Commissione, il GEE può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di renderne pubblico il contenuto.

11.   Tutti i pertinenti documenti relativi alle attività del GEE (come gli ordini del giorno, i verbali, i pareri e i contributi dei partecipanti) sono messi a disposizione tramite il registro dei gruppi di esperti o mediante un link dal registro verso un sito web dedicato. Qualora si ritenga che la divulgazione di un documento comprometta la tutela di un interesse pubblico o privato definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), si possono prevedere deroghe alla pubblicazione.

12.   Prima della scadenza del mandato del GEE, viene elaborata, sotto la responsabilità del presidente del gruppo, una relazione di attività. La relazione è pubblicata e trasmessa secondo le modalità di cui al paragrafo 11.

Articolo 6

Spese per le riunioni

1.   I partecipanti alle attività del gruppo di esperti non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del GEE in base alle proprie disposizioni interne.

3.   Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Disposizioni finali

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione 2010/1/UE è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Decisione 2010/1/UE della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativa al rinnovo del mandato del Gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GU L 1 del 5.1.2010, pag. 8).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(3)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(4)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(5)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).