ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 131

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
20 maggio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/776 del Consiglio, del 29 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione

1

 

 

Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

3

 

*

Accordo in forma di scambio di note diplomatiche con il Giappone conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo sul reciproco riconoscimento (ARR) al fine di modificare la parte B dell'allegato settoriale sulle buone pratiche di fabbricazione (BPF) dei medicinali

34

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/777 del Consiglio, del 29 aprile 2016, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

39

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali ( 1 )

41

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/779 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante ( 1 )

48

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/780 della Commissione, del 19 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

55

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/781 della Commissione, del 19 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

61

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/782 della Commissione, del 19 maggio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 maggio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

63

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/783 del Consiglio, del 12 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 12.02.01)

66

 

*

Decisione (UE) 2016/784 del Consiglio, del 12 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 04 03 01 03)

70

 

*

Decisione (PESC) 2016/785 del Consiglio, del 19 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

73

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/786 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce le procedure relative all'istituzione e al funzionamento di un gruppo consultivo indipendente che assiste gli Stati membri e la Commissione nello stabilire se i prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante [notificata con il numero C(2016) 2921]  ( 1 )

79

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/787 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce un elenco prioritario di additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare soggetti a obblighi rafforzati di segnalazione [notificata con il numero C(2016) 2923]  ( 1 )

88

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/1


DECISIONE (UE) 2016/776 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione e il governo delle Isole Cook hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e un protocollo di attuazione del suddetto accordo («protocollo»), che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette ai diritti di sovranità o di giurisdizione delle Isole Cook in materia di pesca.

(2)

I negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo e il protocollo sono stati siglati il 21 ottobre 2015.

(3)

L'articolo 16 dell'accordo e l'articolo 12 del protocollo prevedono l'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo a decorrere dalla data della firma.

(4)

È opportuno che l'accordo e il protocollo siano firmati e apllicati a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione, con riserva della conclusione dei suddetti accordo e protocollo.

Il testo dell'accordo e il testo del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo e il protocollo sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della loro firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione (1).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  La data dell'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


20.5.2016   

IT

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L 131/3


ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE

tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione», e

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK, di seguito denominato «le Isole Cook»,

in seguito denominate «Parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e le Isole Cook, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle proprie risorse alieutiche attraverso la cooperazione,

VISTE le pertinenti disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,

RICONOSCENDO che le Isole Cook esercitano i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona che si estende fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca di cui le Parti sono membri,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, ai fini di tale cooperazione, ad avviare un dialogo per attuare la politica della pesca delle Isole Cook coinvolgendo gli operatori della società civile,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione nelle acque di pesca delle Isole Cook e per il sostegno dell'Unione a favore di una pesca responsabile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate favorendo la cooperazione tra imprese di entrambe le Parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

(a)

«autorità delle Isole Cook»: il Ministero delle risorse marine delle Isole Cook;

(b)

«autorità dell'Unione»: la Commissione europea;

(c)

«pesca»: i) la ricerca, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce; ii) il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di pesce; iii) l'avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce; iv) l'azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di concentrazione del pesce o l'attrezzatura elettronica associata, compresi radiofari; v) qualsiasi operazione in mare a sostegno o in preparazione di una delle attività descritte nel presente paragrafo; o f), l'impiego di un aeromobile in relazione alle attività descritte nel presente paragrafo;

(d)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione, nave o altra imbarcazione utilizzata, attrezzata per essere utilizzata o di un tipo normalmente utilizzato per attività di pesca commerciale o di attività correlate;

(e)

«nave dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;

(f)

«acque di pesca delle Isole Cook», le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione in materia di pesca delle Isole Cook;

(g)

«zone di pesca delle Isole Cook», la parte delle acque di pesca delle Isole Cook in cui le Isole Cook autorizzano le navi dell'Unione a praticare attività di pesca, come descritto nel protocollo del presente accordo e nel relativo allegato;

(h)

«armatore», la persona legalmente responsabile di un peschereccio, che lo dirige e lo controlla;

(i)

«circostanze anomale», circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle Parti, tali da impedire l'esercizio dell'attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

(a)

le condizioni alle quali i pescherecci dell'Unione possono esercitare attività di pesca nelle zone delle Isole Cook;

(b)

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere una pesca responsabile nelle acque di pesca delle Isole Cook, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca delle Isole Cook;

(c)

la cooperazione relativa alle misure di gestione, controllo e sorveglianza per il controllo delle attività di pesca nella zona di pesca delle Isole Cook, al fine di garantire l'osservanza delle succitate norme e condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione degli stock ittici e di gestione delle attività di pesca, in particolare della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Articolo 3

Principi e obiettivi alla base del presente accordo

1.   Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca delle Isole Cook in conformità del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile sulla base del principio di non discriminazione.

2.   Le autorità delle Isole Cook si impegnano a non concedere condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente accordo ad altre flotte straniere presenti nelle zone di pesca delle Isole Cook che possiedano le stesse caratteristiche e operino sulle stesse specie contemplate dal presente accordo.

3.   Ai fini della trasparenza reciproca, le Isole Cook si impegnano a rendere pubblica l'esistenza di qualsiasi accordo inteso a autorizzare flotte straniere a pescare nelle acque soggette alla sua giurisdizione. La Commissione mista esaminerà le informazioni pertinenti sulla capacità di pesca nelle acque delle Isole Cook.

4.   Le Parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou relativamente ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e secondo la procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso.

5.   Le Parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo conformemente ai principi della buona gestione economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

6.   La dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro è applicabile nel suo complesso a tutti i marittimi imbarcati nelle navi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione e contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

7.   Le Parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione atta a incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 4

Accesso delle navi dell'Unione alle zone di pesca delle Isole Cook

1.   Possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. Qualsiasi attività di pesca che non rientri nel quadro del presente accordo è vietata.

2.   Le autorità delle Isole Cook non rilasciano autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione che non rientrano nell'ambito del presente accordo. Al di fuori di tale ambito, è vietato rilasciare autorizzazioni alle suddette navi, in particolare sotto forma di licenze private.

3.   La procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato del protocollo.

Articolo 5

Contropartita finanziaria

1.   L'Unione concede alle Isole Cook una contropartita finanziaria conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati del presente accordo al fine di:

a)

coprire parte dei costi per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca delle Isole Cook e alle risorse alieutiche delle stesse, a prescindere dai costi di accesso a carico degli armatori, nonché

b)

rafforzare la capacità delle Isole Cook di sviluppare una politica di pesca sostenibile attraverso il sostegno settoriale.

2.   La contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale di cui al paragrafo 1, lettera b), è:

a)

dissociata dai pagamenti per quanto riguarda i costi di accesso di cui al paragrafo 1, lettera a);

b)

determinata e condizionata dal conseguimento degli obiettivi di sostegno settoriale delle Isole Cook conformemente alle disposizioni del protocollo e alla programmazione annuale e pluriennale per la sua attuazione.

3.   La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata ogni anno conformemente al protocollo:

a)

l'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere rivisto dalla commissione mista per quanto riguarda:

1)

una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, o

2)

un aumento delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

b)

l'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere modificato in seguito a una revisione delle condizioni per la concessione del sostegno finanziario destinato all'attuazione di una politica settoriale della pesca nelle Isole Cook, ove ciò sia giustificato dai risultati specifici della programmazione annuale e pluriennale osservati dalla commissione mista;

c)

la contropartita finanziaria può essere sospesa in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 13 e 14.

Articolo 6

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista composta da rappresentanti dell'Unione e delle Isole Cook. Essa è responsabile della sorveglianza dell'applicazione del presente accordo e può adottare modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici.

2.   Il ruolo di sorveglianza della commissione mista consiste in particolare:

a)

nel controllare l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo, e segnatamente, la definizione e l'attuazione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 5, paragrafo 2;

b)

nell'assicurare il coordinamento necessario sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;

c)

nel fungere da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo.

3.   La funzione decisionale della Commissione mista consiste nell'approvare le modifiche del protocollo, degli allegati e delle appendici del presente accordo per quanto riguarda:

a)

la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria;

b)

le procedure del sostegno settoriale;

c)

le condizioni tecniche e le modalità in base alle quali le navi dell'Unione svolgono le proprie attività di pesca.

4.   La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo, con le norme adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali per la pesca, e tenendo conto dei risultati delle consultazioni scientifiche di cui all'articolo 8.

5.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente nelle Isole Cook e nell'Unione, o in base a quanto stabilito da ambe le Parti, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle Parti. Le decisioni sono adottate per consenso e sono allegate al verbale convenuto della riunione. Esse entrano in vigore alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

6.   La commissione mista può adottare il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1.   Le Parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. In particolare, esse si consultano per facilitare e promuovere le diverse azioni che possono essere attuate a questo scopo.

2.   Le Parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Ove opportuno, le Parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, promuovendo un ambiente favorevole allo sviluppo dell'attività imprenditoriale e degli investimenti.

4.   Ove opportuno, le Parti incoraggiano la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della normativa delle Isole Cook e dell'Unione.

Articolo 8

Cooperazione in campo scientifico

1.   Nel periodo di applicazione del presente accordo l'Unione e le Isole Cook si adoperano per cooperare nel controllo dell'evoluzione delle risorse nelle acque delle Isole Cook.

2.   Le Parti si impegnano, se necessario, a consultarsi l'un l'altra tramite un gruppo di lavoro scientifico congiunto o nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali interessate, al fine di rafforzare la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine nel Pacifico centro-occidentale e di cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

Articolo 9

Cooperazione in materia di monitoraggio, controllo, sorveglianza e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Le Parti si impegnano a collaborare strettamente per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per favorire lo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile.

Articolo 10

Ambito di applicazione geografico

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea alle condizioni precisate in detto trattato e, dall'altra, alle Isole Cook.

Articolo 11

Diritto applicabile

1.   Le navi dell'Unione operanti nelle zone di pesca delle Isole Cook sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili delle Isole Cook, salvo disposizione contraria dell'accordo. Le autorità delle Isole Cook comunicano alle autorità dell'Unione le proprie leggi e i propri regolamenti applicabili.

2.   Le Isole Cook si impegnano ad adottare tutte le disposizioni necessarie all'effettiva applicazione delle disposizioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente accordo. Le navi dell'Unione cooperano con le autorità delle Isole Cook preposte al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza di tali attività.

3.   L'Unione si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina l'esercizio della pesca nelle acque di pesca delle Isole Cook.

4.   Le Parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione atta a incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo. Esse si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e politiche nel settore della pesca che abbiano un potenziale impatto sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo. Le eventuali modifiche o le nuove norme di legge delle Isole Cook aventi un impatto sull'attività delle navi dell'Unione sono applicabili con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal 60o giorno successivo alla data del ricevimento della notifica inviata dalle Isole Cook alle autorità dell'Unione.

Articolo 12

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di otto anni a decorrere dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria. Esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di otto anni, salvo denuncia di una delle Parti notificata in conformità dell'articolo 14.

Articolo 13

Sospensione

1.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa a opera di una delle Parti, in caso:

(a)

circostanze anomale che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook; o

(b)

tra le Parti sorga una controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo; o

(c)

una violazione dell'accordo a opera di una delle Parti, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 4, concernente il rispetto dei diritti umani; o

(d)

mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente accordo, che possano dar luogo a una richiesta di modifica di una delle Parti;

2.   La sospensione dell'applicazione del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata all'altra parte e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. L'invio della suddetta notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le Parti al fine di trovare una soluzione amichevole della controversia entro tre mesi.

3.   In caso eventuali divergenze non siano risolte in via amichevole e siano applicate sospensioni, le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione della controversia. Se raggiungono un'intesa, il presente accordo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 5 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione dell'accordo, se non diversamente specificato.

Articolo 14

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da una delle Parti nei casi seguenti:

(a)

circostanze anomale;

(b)

un degrado degli stock interessati;

(c)

un livello ridotto dello sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione o

(d)

una violazione degli impegni assunti dalle Parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La denuncia del presente accordo è notificata per iscritto dalla parte interessata all'altra parte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le Parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine.

3.   Le Parti si consultano tra di loro dal momento della notifica al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro sei mesi.

4.   L'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 5 per l'anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 15

Protocollo e allegato

Il protocollo, l'allegato e le relative appendici formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 16

Applicazione provvisoria

La firma del presente accordo da parte delle Parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente accordo è redatto in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, gaelica, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Esso entra in vigore alla data in cui la conclusione delle procedure necessarie è notificata da entrambe le Parti.


PROTOCOLLO

di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria, le possibilità di pesca, concesse a norma dell'articolo 4 dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (in appresso «l'accordo»), sono stabilite come segue:

 

quattro (4) tonniere con reti a circuizione per la pesca delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3.   In conformità dell'articolo 4 dell'accordo, le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria totale di cui all'articolo 5 dell'accordo è stabilita a due milioni ottocento settantamila (2 870 000) EUR per l'intera durata del presente protocollo.

2.   Tale contropartita finanziaria totale comprende due elementi dissociati:

(a)

un importo annuo per l'accesso alle zone di pesca delle Isole Cook di trecento ottantacinquemila (385 000) EUR per il primo e il secondo anno e di trecento cinquantamila (350 000) EUR per il terzo e il quarto anno, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate all'anno e

(b)

un importo annuo specifico di trecento cinquantamila (350 000) EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca delle Isole Cook.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 5 e 6 del presente protocollo.

4.   L'Unione paga gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera a), non oltre novanta (90) giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria per il primo anno e, per gli anni successivi, entro la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.

5.   Le autorità delle Isole Cook monitorano l'andamento delle attività di pesca delle navi dell'Unione al fine di garantire un'adeguata gestione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione, tenendo conto dello stato dello stock e delle pertinenti misure di conservazione e di gestione.

(a)

Le Isole Cook informano le autorità dell'Unione quando le catture totali da parte di navi dell'Unione segnalate nelle zone di pesca delle Isole Cook ammontano all'80 % del quantitativo di riferimento. Al ricevimento della notifica le autorità dell'Unione informano immediatamente gli Stati membri.

(b)

Una volta raggiunto l'80 % del quantitativo di riferimento, le Isole Cook effettuano un monitoraggio giornaliero del livello di catture effettuate dalle navi dell'Unione e informano immediatamente le autorità dell'Unione in caso di raggiungimento del quantitativo di riferimento. Non appena ricevuta tale notifica dalle Isole Cook le autorità dell'Unione ne informano immediatamente gli Stati membri.

(c)

Quando le catture delle navi dell'Unione hanno raggiunto l'80 % del quantitativo di riferimento, le Parti si consultano immediatamente e analizzano il rapporto tra le catture dei pescherecci dell'Unione e i limiti di pesca specificati nella legislazione nazionale delle Isole Cook al fine di assicurare che tale legislazione sia rispettata. Nell'ambito di tale consultazione la commissione mista può decidere di comune accordo che le navi dell'Unione possano pescare quantità supplementari.

(d)

A decorrere dalla data in cui le Isole Cook notificano all'Unione l'avvenuto raggiungimento del quantitativo di riferimento, il tasso unitario versato dagli armatori per le catture che superano il quantitativo di riferimento fissato a sette mila (7 000) tonnellate è aumentato di un ulteriore 80 % del tasso unitario per l'anno in questione fino alla scadenza del periodo delle autorizzazioni di pesca annue. La quota europea rimane invariata. L'importo annuo complessivo versato dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo complessivo del pagamento annuo erogato dall'Unione europea, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

6.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità delle Isole Cook.

7.   Ciascun elemento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2 è versato su un conto bancario intestato al Governo delle Isole Cook. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è messa a disposizione del pertinente ente di attuazione del sostegno settoriale della pesca. Le autorità delle Isole Cook forniscono in tempo utile alle autorità dell'Unione le coordinate bancarie e le informazioni sulla pertinente linea nella legge finanziaria. Le coordinate bancarie includono almeno: nome dell'entità beneficiaria, nome del titolare del conto bancario, indirizzo del titolare del conto bancario; denominazione della banca; codice SWIFT; numero IBAN.

Articolo 3

Sostegno settoriale

1.   Entro 120 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale nonché modalità di applicazione dettagliate riguardanti in particolare:

(a)

gli orientamenti, annuali e pluriennali, in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

(b)

gli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungere nel tempo, nell'ottica di stabilire il quadro di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, la promozione di processi di consultazione con i gruppi di interesse, il rafforzamento delle capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi di sviluppo delle capacità per aiutare le Isole Cook a rafforzare ulteriormente i loro sistemi nazionali di politica della pesca sostenibile. Gli obiettivi tengono conto delle priorità espresse dalle Isole Cook nelle sue politiche nazionali riguardanti o aventi un impatto sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile, tra cui le aree marine protette;

(c)

i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, al fine di valutare i risultati ottenuti su base annua.

2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale è approvata dalla commissione mista.

3.   Se una delle Parti chiede una riunione speciale della commissione mista, invia una richiesta scritta almeno 14 giorni prima della data proposta per la riunione.

4.   Ogni anno, nell'ambito della commissione mista, le due Parti valutano il conseguimento di risultati specifici nell'attuazione del programma settoriale pluriennale concordato.

(a)

Ogni anno le Isole Cook presentano una relazione sullo stato di avanzamento delle azioni attuate e dei risultati conseguiti con il sostegno settoriale, che è esaminato dalla commissione mista. Le autorità delle Isole Cook provvedono inoltre a redigere una relazione finale prima della scadenza del protocollo. Se necessario, le Parti possono continuare a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale dopo la scadenza del protocollo.

(b)

L'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è corrisposto in rate. Durante il primo anno del protocollo, la rata è corrisposta sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata. Per i successivi anni di applicazione, le rate sono versate sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata e sulla base di un'analisi dei risultati raggiunti nell'attuazione del sostegno settoriale; Il pagamento delle rate deve avvenire entro 45 giorni dalla decisione della commissione mista.

5.   L'Unione si riserva il diritto di rivedere e/o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b):

(c)

quando i risultati ottenuti divergono significativamente dalla programmazione a seguito di una valutazione condotta dalla commissione mista;

(d)

se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alle modalità definite dalla commissione mista.

6.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione tra le Parti e accordo della commissione mista, non appena il suo utilizzo è giustificato sulla base dei risultati dell'attuazione della programmazione convenuta di cui al paragrafo 1. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del protocollo.

7.   Ogni anno le Isole Cook possono destinare, se necessario, un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dall'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione è notificata all'Unione entro due (2) mesi dalla ricorrenza anniversaria dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.

8.   Le Parti si impegnano ad assicurare la visibilità delle misure attuate tramite il sostegno settoriale.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, riconoscendo la sovranità delle Isole Cook sulle proprie risorse alieutiche, le Parti cooperano nel monitoraggio dello stato delle risorse alieutiche nelle acque di pesca delle Isole Cook.

2.   Le Parti cooperano altresì, se necessario, nello scambio delle pertinenti informazioni di tipo statistico, biologico, ambientale e di conservazione di informazioni che interessano le attività delle navi dell'Unione operanti nelle acque di pesca delle Isole Cook ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.

3.   Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca nell'ambito della commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e di ogni altra organizzazione subregionale, regionale e internazionale e la commissione mista può adottare misure volte a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche delle Isole Cook.

Articolo 5

Revisione delle possibilità di pesca e disposizioni tecniche della commissione mista

1.   La commissione mista può riesaminare e decidere di rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 nella misura in cui le risoluzioni e le misure di conservazione e di gestione della WCPFC indichino che tale modifica garantirà la gestione sostenibile dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, tenendo conto del fatto che le Parti hanno un interesse speciale nella gestione degli stock di tonno obeso.

2.   In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), viene adeguata proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

3.   Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni tecniche del presente protocollo e del suoi allegati.

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1.   Nel caso in cui i pescherecci dell'Unione siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1 del presente protocollo nel settore della pesca, le Parti si consultano nell'ambito della commissione mista prima dell'eventuale concessione della relativa autorizzazione e, se del caso, concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le necessarie modifiche al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   Su richiesta di una delle Parti, la commissione mista stabilisce caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.

3.   Le navi dell'Unione svolgono la pesca sperimentale conformemente ai parametri che saranno concordati con la commissione mista, incluso, se del caso, in un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono concesse per un periodo massimo di 6 mesi, in funzione dello status dello stock.

4.   Nel caso in cui le Parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, le autorità delle Isole Cook destinano una quota delle possibilità di pesca di nuove specie alle navi dell'Unione, commisurata al loro contributo alle campagne di pesca sperimentali fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo viene aumentata di conseguenza. I canoni e le altre condizioni applicabili agli armatori, figuranti nell'allegato, sono modificati di conseguenza. La commissione mista formula opportune modifiche al presente protocollo e al relativo allegato.

Articolo 7

Sospensione

1.   Il presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere sospeso su iniziativa di una delle Parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 13 dell'accordo.

2.   Fatto salvo l'articolo 3, il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena è stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati all'articolo 13 dell'accordo o è stata raggiunta un'intesa conformemente all'accordo.

Articolo 8

Denuncia

Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle Parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo.

Articolo 9

Riservatezza

1.   Le Isole Cook rispettano la riservatezza e la sicurezza dei dati sensibili dal punto di vista commerciale concernenti le attività di pesca dell'Unione nelle loro acque di pesca con un rigore non inferiore a quello delle norme stabilite dalla commissione WCPFC per il segretariato della WCPFC, nella sua politica di sicurezza dell'informazione.

2.   Le due Parti provvedono affinché possano essere diffusi solo i dati aggregati appartenenti all'ambito pubblico per le attività di pesca delle navi dell'Unione nelle acque di pesca delle Isole Cook, conformemente alle norme e alle procedure della WCPFC per la tutela, l'accesso e la diffusione dei dati raccolti dalla Commissione. I dati definiti come appartenenti all'ambito privato nella sezione 4.1 delle norme e procedure suddette della WCPFC e i dati che sono considerati riservati per altre ragioni sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione dell'accordo.

Articolo 10

Scambi elettronici di dati

1.   Le Isole Cook e l'Unione si impegnano ad attuare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

2.   Le Parti si comunicano immediatamente eventuali disfunzioni di un sistema informatico che ostacolino tali scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato.

Articolo 11

Obblighi in caso di scadenza o denuncia del protocollo

In caso di scadenza del protocollo o di denuncia dello stesso, di cui all'articolo 14 dell'accordo, gli armatori dell'Unione continuano a rispondere di eventuali violazioni dell'accordo o del protocollo o delle leggi delle Isole Cook intervenute anteriormente alla scadenza o denuncia del protocollo, come pure dei canoni di licenza o di altri importi non pagati al momento della scadenza o della denuncia.

Articolo 12

Applicazione provvisoria

La firma del presente protocollo da parte delle Parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO CHE FISSA LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E LE ISOLE COOK

Capo I

Disposizioni generali

Sezione 1

Definizioni

1.

«Autorità competente»:

a)

per l'Unione europea (in appresso «l'Unione»): Commissione europea;

b)

per le Isole Cook: Ministero delle risorse marine.

I contatti delle rispettive autorità competenti sono riportati nell'appendice 1.

2.

«Autorizzazione di pesca», un diritto o una licenza validi ai fini dell'esercizio di attività di pesca per determinate specie, utilizzando particolari attrezzi da pesca all'interno di specifiche zone di pesca conformemente ai termini di cui al presente allegato.

3.

«Delegazione», la delegazione dell'Unione europea a Suva, nelle Isole Figi.

4.

«Forza maggiore», la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a seguito di un'avaria tecnica grave.

Sezione 2

Zone di pesca

1.   Le navi dell'UE in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalle Isole Cook ai sensi dell'accordo sono autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook, vale a dire nelle acque di pesca delle Isole Cook, a eccezione delle zone protette o chiuse alla pesca. Le coordinate delle acque di pesca delle Isole Cook e delle zone protette o chiuse alla pesca, sono comunicate dalle Isole Cook all'Unione prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria dell'accordo.

2.   Le Isole Cook comunicano all'Unione le eventuali modifiche delle suddette zone in linea con le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'accordo.

Sezione 3

Agente della nave

Tutte le navi dell'Unione che chiedono un'autorizzazione di pesca possono essere rappresentate da un agente (società o singolo) residente nelle Isole Cook, debitamente notificato alle autorità competenti delle Isole Cook.

Sezione 4

Navi dell'Unione ammissibili

L'armatore, il comandante e la nave stessa sono ammessi all'esercizio della pesca se non è stata loro vietata l'attività di pesca nelle Isole Cook. Essi devono essere in regola con la normativa delle Isole Cook e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Isole Cook nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione. Essi rispettano inoltre la pertinente legislazione dell'Unione in materia di autorizzazioni di pesca, figurano nel registro delle navi da pesca della WCPFC e nel registro «Good standing» dell'FFA e non compaiono in alcuno degli elenchi delle navi INN gestiti dalle ORGP.

Capo II

Gestione delle autorizzazioni di pesca

Sezione 1

Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

1.   L'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del presente protocollo è valida per un periodo di 12 mesi ed è rinnovabile. Per determinare l'inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:

(a)

nel corso del primo anno di applicazione provvisoria del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno;

(d)

in seguito, ogni anno civile completo;

(e)

nel corso dell'anno di scadenza del protocollo, il periodo compreso fra il 1o gennaio e la data di scadenza del presente protocollo.

2.   Per il primo e per l'ultimo periodo annuale, il pagamento dovuto dagli armatori ai sensi della sezione 5, punto 2, dovrebbe essere calcolato pro rata temporis.

Sezione 2

Domanda di autorizzazione di pesca

1.   Solo le navi ammissibili dell'Unione, quali definite nel capitolo I, sezione 4, del presente allegato, possono ottenere un'autorizzazione di pesca.

2.   Le autorità competenti dell'Unione trasmettono per via elettronica all'autorità competente delle Isole Cook, con copia alla delegazione, una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook (in appresso l'accordo), almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo annuale di validità dell'autorizzazione di pesca, come specificato nella sezione 1 del presente capitolo.

3.   Se una domanda di autorizzazione di pesca non è stata presentata prima dell'inizio del periodo annuale di validità, l'armatore può ancora farlo al più tardi 20 giorni lavorativi prima della data richiesta di inizio delle attività di pesca. In tali casi, l'autorizzazione di pesca è valida solo sino alla fine del periodo durante il quale è stata richiesta. Gli armatori versano l'intero anticipo dovuto per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione di pesca.

4.   Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca o a seguito di un'importante modifica tecnica della nave interessata, la domanda è presentata tramite posta elettronica da parte dell'Unione all'autorità competente delle Isole Cook, utilizzando il modulo riportato nell'appendice 2 ed è corredata dei seguenti documenti:

(a)

la prova del pagamento dell'anticipo per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca;

(b)

fotografie digitali a colori recenti (12 mesi o meno) con timbro a data e una risoluzione 72 DPI, 1 400 × 1 050 pic. con vista laterale della nave, ove sia visibile il nome della nave in caratteri latini di base ISO;

(c)

copia del certificato di sicurezza per le dotazioni della nave;

(d)

copia del certificato di immatricolazione della nave;

(e)

copia del certificato di controllo di igienizzazione delle navi;

(f)

copia del certificato di iscrizione al registro «Good standing» FFA;

(g)

piano di stivaggio.

5.   Per il rinnovo dell'autorizzazione di pesca di una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è accompagnata unicamente dalla prova del pagamento dell'anticipo, dal certificato in vigore di iscrizione al registro «Good standing» dell'FFA e dalle copie di ogni rinnovo dei certificati di cui al punto 4, lettere c), d) ed e).

6.   L'anticipo viene versato su un conto bancario indicato dalle autorità delle Isole Cook. I costi inerenti ai trasferimenti bancari sono a carico degli armatori.

7.   I pagamenti includono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

8.   Se una domanda risulta incompleta o non soddisfa in altro modo le condizioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 di cui sopra, le autorità delle Isole Cook comunicano all'autorità competente dell'Unione, con copia alla delegazione, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, i motivi per cui la domanda è considerata incompleta o non conforme alle condizioni di cui ai punti suddetti.

Sezione 3

Rilascio dell'autorizzazione di pesca

1.   L'autorizzazione di pesca è rilasciata dalle Isole Cook entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa per via elettronica.

2.   L'autorizzazione di pesca è trasmessa senza indugio per via elettronica dall'autorità competente delle Isole Cook all'armatore e all'autorità competente dell'Unione, con copia alla delegazione. Allo stesso tempo, un'autorizzazione di pesca in forma cartacea è trasmessa all'armatore.

3.   Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, le autorità competenti delle Isole Cook includono la nave in un elenco di navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook. Tale elenco è messo a disposizione di tutti i pertinenti organismi di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle Isole Cook e alle autorità competenti dell'UE, con copia alla delegazione.

4.   Il formulario elettronico dell'autorizzazione di pesca sarà sostituito da un esemplare su carta non appena possibile.

5.   L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile tranne in caso di forza maggiore, come indicato alla sezione 4 sotto.

6.   L'autorizzazione di pesca (in formato elettronico o cartaceo se disponibile) deve essere tenuta a bordo della nave in qualsiasi momento.

Sezione 4

Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

1.   Se viene provata la forza maggiore e su richiesta dell'Unione, l'autorizzazione di pesca di una nave è trasferita, per il periodo di validità residuo, a un'altra nave avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone.

2.   Se le autorità competenti delle Isole Cook autorizzano il trasferimento, l'armatore della prima nave o il suo rappresentante, restituisce l'autorizzazione di pesca all'autorità competente delle Isole Cook e ne informa l'autorità dell'Unione e la delegazione.

3.   La nuova autorizzazione di pesca diventa effettiva il giorno in cui l'autorizzazione di pesca concessa al peschereccio interessato da eventi di forza maggiore è ricevuta dall'autorità competente delle Isole Cook. L'autorizzazione restituita è considerata annullata. L'autorità dell'Unione e la delegazione sono informate dalle autorità delle Isole Cook del trasferimento dell'autorizzazione di pesca.

Sezione 5

Condizioni relative all'autorizzazione di pesca - canoni e anticipi

1.   I canoni a carico degli armatori sono calcolati sulla base del seguente tasso per tonnellata di pesce catturato:

a)

per il primo anno di applicazione del protocollo, cinquantacinque (55) EUR per tonnellata;

b)

per il secondo anno di applicazione del protocollo, sessantacinque (65) EUR per tonnellata;

c)

per i successivi anni di applicazione del protocollo, settanta (70) EUR per tonnellata.

2.   Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento da parte dagli armatori alle Isole Cook dei seguenti importi:

a)

un canone annuo anticipato:

i)

per il primo anno di applicazione del protocollo l'anticipo è di ventiduemila (22 000) EUR, che è l'equivalente di cinquantacinque (55) EUR per tonnellata per quattrocento (400) tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Isole Cook;

ii)

per il secondo anno di applicazione del protocollo l'anticipo è di ventiseimila (26 000) EUR, che è l'equivalente di sessantacinque (65) EUR per tonnellata per quattrocento (400) tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Isole Cook;

iii)

per i successivi anni di applicazione del protocollo l'anticipo è di ventottomila (28 000) EUR, che è l'equivalente di settanta (70) EUR per tonnellata per quattrocento (400) tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle zone di pesca delle Isole Cook;

b)

uno speciale contributo annuo di autorizzazione di pesca dell'importo di trentottomilacinquecento euro (38 500 EUR) per nave dell'Unione.

Per il primo anno di applicazione del protocollo si intende il periodo compreso fra la data di inizio della sua entrata in applicazione provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno. L'ultimo anno è il periodo tra il 1o gennaio e la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria. Per il primo e l'ultimo anno, il contributo degli armatori è calcolato su base pro rata temporis.

Sezione 6

Computo finale dei canoni

1.   Le autorità delle Isole Cook effettuano il computo dei canoni dovuti per l'anno civile precedente sulla base delle dichiarazioni di cattura presentate dai pescherecci dell'Unione.

2.   Detto computo viene comunicato alle autorità dell'Unione con copia alla delegazione entro il 31 marzo dell'anno in corso. L'autorità dell'Unione lo trasmette, anteriormente al 15 aprile, simultaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

3.   Qualora contestino il computo presentato dalle autorità delle Isole Cook, gli armatori possono chiedere alle autorità dell'Unione di consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica delle statistiche relative alle catture, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l'IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar), discutere quindi con le autorità delle Isole Cook e tenere informate le autorità dell'Unione e la delegazione, per definire il computo definitivo anteriormente al 31 maggio dell'anno in corso. Qualora entro tale data gli armatori non abbiano formulato osservazioni, il computo presentato dalle autorità delle Isole Cook è considerato definitivo. Se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui alla sezione 5, punto 2, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

Capo III

Monitoraggio

Sezione 1

Registrazione e dichiarazione delle catture

1.   Le navi dell'Unione autorizzate a pescare nelle zone di pesca delle Isole Cook nell'ambito dell'accordo nel settore della pesca sono tenute a notificare le rispettive catture all'autorità competente delle Isole Cook secondo le modalità in appresso specificate, fino a quando entrambe le Parti non abbiano attuato un sistema elettronico di dichiarazione delle catture (ERS).

2.   Le navi dell'Unione europea autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook compilano un foglio del giornale di pesca, come stabilito nell'appendice 3, per ogni giorno di presenza nelle zone di pesca delle Isole Cook. In assenza di catture o se la nave è solo in transito, il foglio deve essere comunque compilato. I fogli sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante.

3.   Mentre si trovano nelle zone di pesca delle Isole Cook, le navi dell'Unione presentano ogni sette giorni all'autorità competente delle Isole Cook una sintesi del giornale di pesca di cui al punto 2 utilizzando il modello n. 3 dell'appendice 4.

4.   Per quanto riguarda la presentazione dei fogli dei giornali di pesca di cui al punto 2, le navi dell'Unione sono tenute:

a)

nel caso in cui facciano scalo in un porto d'entrata delle Isole Cook (Avarua, Avatui, Arutanga, Tuanganui, Omoka, Tauhunu, Tukao, Yato) a consegnare il foglio compilato alle rispettive autorità delle Isole Cook entro cinque (5) giorni dall'arrivo e comunque prima di lasciare il porto se la partenza avviene prima. Le autorità delle Isole Cook emettono una ricevuta scritta;

b)

in caso di uscita dalle zone di pesca delle Isole Cook senza passare preliminarmente per un porto di entrata delle stesse, le copie dei fogli del giornale di bordo sono inviate entro un termine di quindici (15) giorni lavorativi successivi all'uscita dalle zone di pesca delle Isole Cook con i seguenti mezzi;

i)

per posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica dell'autorità competente delle Isole Cook; o

ii)

per fax, al numero fornito dall'autorità competente delle Isole Cook;

L'originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di sette (7) giorni lavorativi dopo il primo scalo in un porto effettuato dopo aver lasciato le zone di pesca delle Isole Cook.

5.   Le copie dei fogli del giornale di pesca devono essere inviate contemporaneamente agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 6, punto 3, entro lo stesso arco di tempo previsto al punto 4 supra.

6.   La dicitura «Zone di pesca delle Isole Cook» deve essere inserita nei suddetti fogli del giornale di bordo per quanto riguarda i periodi nei quali la nave si trova nelle zone di pesca delle Isole Cook.

7.   Le due Parti si impegnano ad attivare un sistema ERS in relazione alle attività di pesca delle navi dell'Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook, oggetto di un accordo su una serie di orientamenti comuni per la gestione e l'attuazione di un sistema ERS.

8.   Una volta attuato, il sistema elettronico di dichiarazione di cattura sostituirà completamente le disposizioni in materia di registrazione di cui ai punti da 2 a 4, salvo nell'eventualità di problemi tecnici o di malfunzionamento, se le dichiarazioni relative alle catture vengono effettuate in conformità dei punti da 2 a 4.

Sezione 2

Comunicazioni da effettuare al momento dell'entrata nelle acque delle Isole Cook o dell'uscita dalle stesse

1.   Fatti salvi gli obblighi di cui alla sezione 1 del presente capo, le navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo notificano alle autorità delle Isole Cook, con almeno 24 ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o di uscire dalle zone di pesca delle Isole Cook.

2.   Nel notificare l'entrata/l'uscita, ogni nave comunica inoltre i quantitativi e le specie delle catture detenuti a bordo. Le navi comunicano altresì la propria posizione prevista al momento dell'entrata/uscita. Tali comunicazioni sono effettuate secondo il modello che figura all'appendice 4, modelli n. 1 e n. 2, via fax o per posta elettronica, ai contatti ivi previsti.

3.   I pescherecci dell'Unione sorpresi a praticare attività di pesca senza la notifica preventiva di entrata di cui al punto 2 della presente sezione, sono considerati sprovvisti di autorizzazione di pesca. In tal caso si applicano le sanzioni indicate al capo V.

Sezione 3

Sbarco

1.   I porti designati per le attività di sbarco nelle Isole Cook sono i porti di Avatui e Omoka.

2.   Le navi dell'UE in possesso di un'autorizzazione di pesca delle Isole Cook che desiderano sbarcare le catture nei porti designati delle stesse comunicano le seguenti informazioni alle autorità competenti delle Isole Cook, con almeno 72 ore in anticipo:

a)

il porto di sbarco;

b)

il nome e l'IRCS della nave che effettua lo sbarco;

c)

la data e l'ora dello sbarco;

d)

il quantitativo da sbarcare in chilogrammi, ripartito per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini);

e)

la presentazione dei prodotti.

3.   Le navi devono trasmettere alle autorità competenti delle Isole Cook le dichiarazioni di sbarco entro 48 ore dal completamento dello stesso o, in ogni caso, prima che la nave lasci il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse 48 ore.

Sezione 4

Trasbordo

1.   Le navi dell'UE in possesso di un'autorizzazione di pesca delle Isole Cook che intendono trasbordare catture nelle acque di pesca delle Isole Cook effettuano tale operazione unicamente nei porti designati delle Isole Cook, come indicato al capo III, sezione 1, punto 4, lettera a). Il trasbordo in mare al di fuori dei porti è vietato e chiunque contravvenga a questa disposizione è passibile delle sanzioni previste dalla legislazione delle Isole Cook.

2.   L'armatore o l'agente della nave deve notificare all'autorità competente le seguenti informazioni delle Isole Cook, con almeno 72 ore in anticipo:

a)

il porto di trasbordo in cui sarà effettuata l'operazione;

b)

il nome e l'IRCS del peschereccio cedente;

c)

il nome e l'IRCS del peschereccio ricevente;

d)

la data e l'ora del trasbordo;

e)

il quantitativo da trasbordare in chilogrammi, ripartito per specie (arrotondato ai 100 chilogrammi più vicini);

f)

la presentazione dei prodotti.

3.   Le navi trasmettono alle autorità competenti delle Isole Cook le dichiarazioni di trasbordo entro 48 ore dal completamento dello stesso o, in ogni caso, prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse 48 ore.

Sezione 5

Sistema di controllo via satellite (VMS)

Fatta salva la competenza dello Stato di bandiera e gli obblighi delle navi dell'Unione verso il centro di controllo della pesca del proprio Stato di bandiera, ogni nave dell'Unione rispetta il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) della FFA attualmente applicabile nelle zone di pesca delle Isole Cook.

Sezione 6

Osservatori

1.   Le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca delle Isole Cook, nel periodo in cui operano nelle zone di pesca delle stesse formano oggetto di un programma di osservazione conformemente alle pertinenti misure di conservazione e di gestione della WCPFC e alla pertinente legislazione delle Isole Cook.

2.   Le navi dell'Unione hanno a bordo un osservatore autorizzato dal programma di osservazione regionale della WCPFC o un osservatore della IATTC autorizzato tramite il memorandum d'intesa concordato tra la WCPFC e la IATTC sulla reciproca approvazione di osservatori.

Capo IV

Controllo

1.   Le navi dell'Unione rispettano le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale delle Isole Cook in relazione alle attività di pesca, nonché le misure in materia di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC.

2.   Procedure di controllo:

a)

I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in attività di pesca nelle acque delle Isole Cook collaborano con qualsiasi funzionario — autorizzato e debitamente identificato — delle Isole Cook incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca;

b)

fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale delle Isole Cook, il fermo deve avvenire in modo che le piattaforme di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto funzionari autorizzati delle Isole Cook;

c)

le Isole Cook mettono a disposizione dell'autorità competente dell'Unione l'elenco di tutte le piattaforme di ispezione utilizzate per le ispezioni in mare. Tale elenco deve contenere almeno:

i)

i nomi della navi pattuglia (FPV);

ii)

informazioni dettagliate sulle navi pattuglia;

iii)

la fotografia delle navi pattuglia;

d)

su richiesta dell'Unione o di un organismo da questa designato, le Isole Cook possono autorizzare gli ispettori dell'Unione a osservare le attività delle navi dell'Unione, in particolare i trasbordi, durante i controlli effettuati a terra;

e)

quando l'ispezione è stata completata e l'ispettore ha firmato il relativo rapporto, quest'ultimo è messo a disposizione del comandante che può firmarlo e apporvi eventuali commenti. Tale firma non pregiudica i diritti delle Parti in eventuali procedimenti di infrazione. Una copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante della nave prima che l'ispettore lasci la nave;

f)

la presenza a bordo degli ispettori non deve superare il tempo necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

3.   I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto delle Isole Cook consentono ai funzionari autorizzati delle Isole Cook di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato.

4.   In caso di violazione delle disposizioni del presente capo l'autorità delle Isole Cook si riserva il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca della nave contravventrice sino a espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla vigente normativa delle Isole Cook. Lo Stato membro di bandiera e l'autorità competente dell'Unione sono immediatamente informati.

Capo V

Esecuzione

1.   Sanzioni

a)

La mancata ottemperanza di una delle disposizioni dei capi che precedono, delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca o del diritto nazionale delle Isole Cook è soggetta alle sanzioni previste dal diritto nazionale delle Isole Cook.

b)

Lo Stato membro di bandiera e l'autorità competente dell'Unione vengono immediatamente e pienamente informati in merito alle eventuali sanzioni e a tutte le circostanze attinenti.

c)

Quando una sanzione comporta la sospensione o la revoca di un'autorizzazione di pesca nel periodo di validità residuo dell'autorizzazione di pesca, l'autorità competente dell'Unione può chiedere un'altra autorizzazione di pesca, che sarebbe stata altrimenti applicabile, per una nave appartenente a un altro armatore.

2.   Fermo e sequestro di pescherecci

a)

Le Isole Cook informano immediatamente l'Unione europea e lo Stato membro di bandiera del fermo e/o del sequestro di qualsiasi peschereccio in possesso di un'autorizzazione di pesca in virtù dell'accordo.

b)

Le Isole Cook trasmettono una copia del rapporto di ispezione all'Unione e lo Stato membro di bandiera, che precisa le circostanze e i motivi del fermo e/o del sequestro entro dodici (12) ore.

3.   Procedura di scambio di informazioni in caso di fermo e/o sequestro

a)

Pur rispettando i termini e le procedure legali previsti dalle leggi scritte delle Isole Cook relativi al fermo e/o sequestro, si tiene una riunione di consultazione, al ricevimento delle suddette informazioni, tra i rappresentanti dell'Unione e delle Isole Cook, alla quale partecipa possibilmente anche un rappresentante dello Stato membro interessato.

b)

Nel corso di tale riunione, le Parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire i fatti. L'armatore o il suo raccomandatario è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo e/o del sequestro.

4.   Risoluzione del fermo e/o del sequestro

a)

In caso di presunta infrazione si cerca di pervenire a una conciliazione. Questa procedura è conclusa entro tre (3) giorni lavorativi dal fermo e/o sequestro, conformemente alla legislazione nazionale delle Isole Cook.

b)

In caso di risoluzione amichevole, l'importo da pagare è determinato facendo riferimento alla legislazione nazionale delle Isole Cook. Se non è possibile giungere a una conciliazione, viene avviato il procedimento legale.

c)

Il fermo della nave viene revocato e il suo comandante sollevato dalle accuse non appena gli obblighi previsti dalla composizione amichevole sono stati soddisfatti e la cauzione è stata pagata.

5.   L'autorità dell'Unione e la delegazione vengono tenuti al corrente delle procedure avviate e delle sanzioni applicate.

Capo VI

Cooperazione in materia di lotta contro la pesca INN

1.   Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca e la lotta contro la pesca INN, i comandanti delle navi dell'Unione si adoperano per segnalare la presenza nelle acque di pesca delle Isole Cook di qualsiasi altra nave.

2.   Quando il comandante di una nave dell'Unione osserva una nave dedita ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN, raccoglie il maggior numero possibile di informazioni sulla nave e sulla sua attività nel momento in cui è stato avvistato. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio all'autorità competente delle Isole Cook con copia al CCP dello Stato di bandiera.

3.   L'autorità delle Isole Cook presenta quanto prima all'Unione ogni rapporto di osservazione in suo possesso relativo a navi dedite ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nelle acque di pesca delle Isole Cook.

Appendici del presente Allegato

Appendice 1 —

Dati di contatto delle autorità competenti

Appendice 2 —

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 3 —

Foglio del giornale di pesca

Appendice 4 —

Modello per la comunicazione di rapporti

Appendice 1

Dati di contatto delle autorità competenti

Dati di contatto dell'UE

1.

Autorità dell'Unione

Indirizzo

:

Mare B3 — Bilateral Agreements and Fisheries Control in International Waters

Rue Joseph II, 79, 01/079

1049 Brussels

Email

:

mare-b3@ec.europa.eu

Telefono

:

(+32) 229 69 493

Fax

:

(+32) 229 514 33

2.

Unità di rilascio delle licenze dell'Unione

Indirizzo

:

D4 — Unité Gestion intégrée des données halieutiques

Rue Joseph II, 99

B-1049 Bruxelles

Email

:

mare-licences@ec.europa.eu

Telefono

:

(+32) 229 91 262

3.

Centro di controllo della pesca (CCP) spagnolo

Indirizzo

:

Centro de Seguimiento Pesquero

Sección Sistema Localización Buques

Subdirección General de Control e Inspección — Secretaria General de Pesca

C/ Velazquez 147, planta baja. Madrid

Telefono

:

(+34) 913 471 559

Email

:

csp@magrama.es

Dati di contatto delle Isole Cook

1.

Autorità di pesca

Indirizzo

:

Ministry of Marine Resources

Avarua, PO Box 85, Rarotonga

Isole Cook

Email

:

rar@mmr.gov.ck

Telefono

:

(+682) 29 730

Fax

:

(+682) 29 721

2.

Autorità di rilascio delle licenze

Indirizzo

:

Ministry of Marine Resources

Avarua, PO Box 85, Rarotonga

Isole Cook

Email

:

licensing@mmr.gov.ck

Telefono

:

(+682) 29 730

Fax

:

(+682) 29 721

3.

Centro di controllo della pesca (CCP)

Indirizzo

:

Ministry of Marine Resources

Avarua, PO Box 85, Rarotonga

Isole Cook

Email

:

a.jones@mmr.gov.ck

Telefono

:

(+682) 29 730

Fax

:

(+682) 29 721

4.

Punto di contatto principale delle Isole Cook

Nome

:

Ben Ponia, Secretary of Marine Resources

Email

:

b.ponia@mmr.gov.ck

Telefono mobile

:

(+682) 555 24

Appendice 2

Image 1

Testo di immagine

Image 2

Testo di immagine

Image 3

Testo di immagine

Image 4

Testo di immagine

Image 5

Testo di immagine

Appendice 3

Image 6

Testo di immagine

Appendice 4

Modelli per la comunicazione di rapporti

1.   Rapporto di entrata (COE) (1)

Contenuto

Trasmissione

Destinazione del messaggio

 

Codice dell'azione

COE

Nome della nave

 

IRCS

 

Posizione di entrata

LT/LG

Data e ora (UTC) di entrata

GG/MM/AAAA — HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo per specie:

 

Albacora (YFT)

(Mt)

Tonno obeso (BET)

(Mt)

Tonnetto striato (SKJ)

(Mt)

Altro (Specificare)

(Mt)

2.   Rapporto di uscita (COX) (2)

Contenuto

Trasmissione

Destinazione del messaggio

 

Codice dell'azione

COX

Nome della nave

 

IRCS

 

Posizione al momento dell'uscita

LT/LG

Data e ora (UTC) di uscita

GG/MM/AAAA — HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo per specie:

 

Albacora (YFT)

(Mt)

Tonno obeso (BET)

(Mt)

Tonnetto striato (SKJ)

(Mt)

Altro (Specificare)

(Mt)

3.   Formato del rapporto sulle catture (CAT) all'interno delle zone di pesca nelle acque delle Isole Cook (3)

Contenuto

Trasmissione

Destinazione del messaggio

 

Codice dell'azione

CAT

Nome della nave

 

IRCS

 

Data e ora (UTC) del rapporto

GG/MM/AAAA — HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo per specie:

 

Albacora (YFT)

(Mt)

Tonno obeso (BET)

(Mt)

Tonnetto striato (SKJ)

(Mt)

Altro (Specificare)

(Mt)

Numero di cale effettuate dall'ultimo rapporto

 

4.   Tutti i rapporti devono essere trasmessi alle autorità competenti utilizzando i seguenti recapiti:

a)

Email a.jones@mmr.gov.ck

b)

Fax (+682) 29721


(1)  Inviato ventiquattro (24) ore prima dell'accesso alle zone di pesca all'interno delle acque di pesca delle Isole Cook.

(2)  Inviato ventiquattro (24) ore prima dell'uscita dalle zone di pesca all'interno delle acque di pesca delle Isole Cook.

(3)  Da inviare con cadenza settimanale dopo l'entrata nelle zone di pesca all'interno delle acque di pesca delle Isole Cook.


20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/34


ACCORDO

in forma di scambio di note diplomatiche con il Giappone conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo sul reciproco riconoscimento (ARR) al fine di modificare la parte B dell'allegato settoriale sulle buone pratiche di fabbricazione (BPF) dei medicinali

Bruxelles, 22 aprile 2016

Signor ministro,

mi pregio proporre a nome del governo del Giappone di sostituire le sezioni I e II, della parte B, dell'allegato settoriale sulle buone pratiche di fabbricazione (BPF) dei prodotti medicinali dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, concluso a Bruxelles il 4 aprile 2001 (nel seguito «l'accordo», con le sezioni I e II, della parte B, allegate alla presente nota, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo.

Qualora l'Unione europea ritenga la proposta accettabile, mi pregio proporre altresì che la presente nota e la relativa risposta positiva siano considerate alla stregua di un accordo tra il governo del Giappone e l'Unione europea in tale materia, con entrata in vigore alla data della Sua risposta.

Voglia gradire, signor Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione.

Keiichi KATAKAMI

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone presso l'Unione europea

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale

Direzione generale del Commercio Commissione europea

Bruxelles, 22 aprile 2016

Signor Ambasciatore,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua nota che recita:

«Mi pregio proporre a nome del governo del Giappone di sostituire le sezioni I e II, della parte B, dell'allegato settoriale sulle buone pratiche di fabbricazione (BPF) dei prodotti medicinali dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, concluso a Bruxelles il 4 aprile 2001 (nel seguito “l'accordo”, con le sezioni I e II, della parte B, allegate alla presente nota, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo.

Qualora l'Unione europea ritenga la proposta accettabile, mi pregio proporre altresì che la presente nota e la relativa risposta positiva siano considerate alla stregua di un accordo tra il governo del Giappone e l'Unione europea in tale materia, con entrata in vigore alla data della Sua risposta.»

Ho l'onore d'informarla, a nome dell'Unione europea, che l'Unione europea accetta la proposta del governo del Giappone e conferma che la Sua nota e la presente risposta sono considerate alla stregua di un accordo tra il governo del Giappone e l'Unione europea in tale materia, con entrata in vigore alla data della presente risposta.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale

Direzione generale del Commercio Commissione europea

S.E.

Keiichi KATAKAMI

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone presso l'Unione europea


ALLEGATO

PARTE B

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili che definiscono i medicinali, i requisiti delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali e i requisiti di verifica e conferma

Unione europea

Giappone

1.

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67)e relative modifiche

2.

Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 04 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34) e relative modifiche

3.

Direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 13) e relative modifiche

4.

Regolamento (CE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1) e relative modifiche

5.

Direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 22) e relative modifiche

6.

Regolamento delegato (UE) n. 1252/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne i principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive dei medicinali per uso umano (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 1) e relative modifiche

7.

Versione attuale della guida alle buone prassi di fabbricazione contenuta in Rules governing medicinal products in the European Union (Norme che disciplinano i medicinali nell'Unione europea), volume IV, e della Raccolta di procedure dell'Unione europea sulle Ispezioni e sullo scambio di informazioni

1.

Legge relativa alla garanzia della qualità, dell'efficacia e della sicurezza dei prodotti, compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici (legge n. 145 del 1960) e relative modifiche

2.

Ordinanza governativa sulla legge relativa alla garanzia della qualità, dell'efficacia e della sicurezza dei prodotti, compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici (Ordinanza governativa n. 11 del 1961) e relative modifiche

3.

Ordinanza sulla legge relativa alla garanzia della qualità, dell'efficacia e della sicurezza dei prodotti, compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici (Ordinanza n. 1 del 1961, del ministero della Salute e del benessere) e relative modifiche

4.

Prodotti farmaceutici designati dal ministero della Salute, del lavoro e del benessere di cui alle disposizioni dell'articolo 20-1, commi 6 e 7, dell'ordinanza governativa sulla legge relativa alla garanzia della qualità, dell'efficacia e della sicurezza dei prodotti, compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici, e alle disposizione dell'articolo 96, commi 6 e 7, dell'ordinanza sulla legge relativa alla garanzia della qualità, dell'efficacia e della sicurezza dei prodotti, compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici (comunicazione n. 431 del 2004, del ministero della Salute, del lavoro e del benessere) e relative modifiche

5.

Ordinanza relativa a strumenti e apparecchiature per farmacie ecc. (ordinanza n. 2 del 1961, del ministero della Salute e del benessere) e relative modifiche

6.

Ordinanza ministeriale relativa alle norme di controlli della fabbricazione e della qualità dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (ordinanza n. 179 del 2004, del ministero della Salute, del lavoro e del benessere) e relative modifiche

Sezione II

Autorità competenti

Unione europea

Giappone

Le autorità competenti dell'Unione europea sono le seguenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea o le autorità che ad esse succederanno:

 

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

 

Belgio

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten/Agence fédérale des médicaments et produits de santé

 

Bulgaria

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

 

Croazia

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

 

Cipro

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας

 

Repubblica ceca

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL)

 

Danimarca

Lægemiddelstyrelsen

 

Estonia

Ravimiamet

 

Finlandia

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

 

Francia

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

 

Germania

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel (solo per i prodotti biologici)

 

Grecia

Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)

 

Ungheria

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet(OGYÉI)

 

Irlanda

Health Products Regulatory Authority (HPRA)

 

Italia

Agenzia Italiana del Farmaco

 

Lettonia

Zāļu valsts aģentūra

 

Lituania

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

 

Lussemburgo

Ministère de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments

 

Malta

Medicines Authority — Autorità per i medicinali

 

Paesi Bassi

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

 

Polonia

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

 

Portogallo

INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P

 

Romania

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 

Slovacchia

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (SUKL)

 

Slovenia

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

 

Spagna

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitários

 

Svezia

Läkemedelsverket

 

Regno Unito

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

 

Unione europea

Agenzia europea per i medicinali

Ministry of Health, Labour and Welfare (ministero della Salute, del lavoro e del benessere) o l'autorità che ad esso succederà


REGOLAMENTI

20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/39


REGOLAMENTO (UE) 2016/777 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2016

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 ottobre 2015 l'Unione e il governo delle Isole Cook hanno siglato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo»), che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette ai diritti di sovranità o di giurisdizione delle Isole Cook in materia di pesca.

(2)

Il 29 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/776 (1) relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo e del relativo protocollo.

(3)

È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo.

(4)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (2), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informarne gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio dovrebbe considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione.

(5)

L'articolo 12 del protocollo dispone in merito all'applicazione provvisoria del protocollo a decorrere dalla data della sua firma. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data della firma del protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

 

tonniere con reti a circuizione

Spagna

3 unità

Francia

1 unità

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo.

3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca assegnate a titolo del protocollo, come previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è stabilito a 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione richiede tale conferma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione (UE) 2016/776 del Consiglio, del 29 aprile 2016, relativa alla firma per conto dell'Unione europea e all'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).


20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/41


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/778 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2016

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 104, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il rinvio del pagamento dei contributi straordinari ex post, di cui all'articolo 104 della direttiva 2014/59/UE, dovrebbe essere autorizzato dall'autorità di risoluzione su richiesta dell'ente, al fine di agevolare la valutazione, ad opera dell'autorità di risoluzione, del soddisfacimento da parte dell'ente delle condizioni per il rinvio, di cui all'articolo 104, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. L'ente interessato dovrebbe fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dall'autorità di risoluzione per effettuare tale valutazione. L'autorità di risoluzione dovrebbe tener conto di tutte le informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti per evitare duplicazioni di obblighi di notifica.

(2)

Nel valutare l'impatto del pagamento dei contributi straordinari ex post sulla solvibilità o sulla liquidità dell'ente, l'autorità di risoluzione dovrebbe analizzare l'impatto del pagamento sulla posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente. L'analisi dovrebbe ipotizzare una perdita nel bilancio dell'ente per un importo pari all'importo da pagare al momento in cui è dovuto e fare proiezioni sui coefficienti di capitale dell'ente a seguito di detta perdita per un periodo di tempo adeguato. Inoltre, dovrebbe ipotizzare un deflusso di fondi pari all'importo da pagare nel momento in cui è dovuto e valutare il rischio di liquidità.

(3)

Ai fini dei piani di risanamento e di risoluzione è necessario che gli enti e le autorità di risoluzione siano in grado di individuare e assicurare la prosecuzione delle funzioni essenziali degli enti o gruppi.

(4)

La continuità delle funzioni essenziali dell'ente soggetto a risoluzione è uno dei principali obiettivi della risoluzione. Essa mira a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'economia reale e riveste pertanto un ruolo chiave nel processo di pianificazione del risanamento e della risoluzione. Tra le funzioni essenziali possono figurare la raccolta dei depositi, i servizi di prestito, di pagamento, di compensazione, di custodia e di regolamento, le attività dei mercati del finanziamento all'ingrosso, le attività relative ai mercati dei capitali e agli investimenti.

(5)

Le funzioni essenziali di un ente o di un gruppo sono indicate nel suo piano di risanamento. Il piano di risanamento dovrebbe essere valutato dall'autorità di risoluzione e costituire la base del piano di risoluzione. L'autorità di risoluzione dovrebbe effettuare la propria valutazione delle funzioni essenziali nel momento in cui elabora il piano di risoluzione e dovrebbe dimostrare come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate giuridicamente ed economicamente da altre funzioni in modo tale da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente.

(6)

Nel valutare la possibilità di risoluzione di un ente, le autorità di risoluzione dovrebbero considerare se la strategia scelta garantisca la continuità delle funzioni essenziali e se il potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione riguardi funzioni essenziali. Analogamente, in caso di bail-in, le passività potrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del bail-in ove l'esclusione fosse strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali. Le funzioni essenziali sono rilevanti anche per il funzionamento dello strumento dell'ente-ponte, dato che un ente-ponte dovrebbe mantenere le funzioni essenziali.

(7)

Le funzioni essenziali dovrebbero essere identificate mediante una procedura in due fasi: la prima fase consiste in un'autovalutazione da parte degli enti nel momento in cui questi elaborano i propri piani di risanamento. La seconda fase consiste in una valutazione critica, da parte della autorità di risoluzione, dei piani di risanamento dei singoli enti al fine di garantire coerenza tra gli approcci utilizzati dalle banche. Le autorità di risoluzione, avendo una visione globale sulle funzioni indispensabili per mantenere la stabilità finanziaria nel suo complesso, dovrebbero assumere la decisione finale in merito alla designazione delle funzioni essenziali ai fini della pianificazione e dell'attuazione della risoluzione.

(8)

Dovrebbero essere considerati servizi essenziali le sottostanti operazioni, attività e servizi effettuati per una (servizi dedicati) o più unità operative o entità giuridiche (servizi comuni) all'interno del gruppo che sono necessari per fornire una o più funzioni essenziali. I servizi essenziali possono essere forniti da una o più entità (quali ad esempio un'entità giuridica distinta o un'unità interna) all'interno del gruppo (servizio interno) oppure essere affidati a un fornitore esterno (servizio esterno). Un servizio dovrebbe essere considerato essenziale qualora la sua interruzione possa costituire un grave ostacolo all'esercizio delle funzioni essenziali o impedirlo totalmente, poiché trattasi di un servizio intrinsecamente legato alle funzioni essenziali che l'ente svolge per terzi. L'individuazione dei servizi essenziali segue l'individuazione di una funzione essenziale.

(9)

Gli enti e le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre individuare i servizi essenziali all'interno dei piani di risanamento e di risoluzione. Nella misura in cui servizi essenziali sono esternalizzati a terzi, l'autorità di risoluzione dovrebbe essere in grado di limitare la propria valutazione a quanto necessario per verificare se l'ente dispone di adeguato piano di continuità operativa.

(10)

L'individuazione di un servizio come essenziale dovrebbe permettere agli enti di garantire il mantenimento della disponibilità di tale servizio garantendone la fornitura tramite entità o unità che risultino resilienti in caso di dissesto, o istituendo opportuni accordi qualora tale servizio sia affidato a un fornitore esterno.

(11)

La principale differenza tra una funzione essenziale e una linea di business principale risiede nell'impatto delle attività in questione. Mentre le funzioni essenziali dovrebbero essere valutate dal punto di vista della loro importanza per il funzionamento dell'economia reale e dei mercati finanziari, e quindi per la stabilità finanziaria nel suo complesso, le linee di business principali dovrebbero essere valutate sulla base dell'importanza per l'ente stesso (ad esempio per quanto concerne la loro incidenza sulle entrate e sugli utili dell'ente).

(12)

Nella misura in cui il piano di risanamento dovrebbe contenere una descrizione dettagliata delle procedure per la determinazione del valore e della commerciabilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività dell'ente, anche il piano di risoluzione dovrebbe riportare una mappatura delle operazioni essenziali e linee di business principali dell'ente e la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali potrebbero essere separate giuridicamente ed economicamente da altre funzioni, in modo tale da garantire la continuità in caso di dissesto dell'ente. In caso di risoluzione, la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali può giustificare l'esenzione di talune passività dall'applicazione del bail-in, così come può giustificare il suo trasferimento ad una banca-ponte.

(13)

Sebbene le linee di business principali siano spesso legate al contributo che esse offrono ai risultati finanziari dell'ente, un approccio di questo tipo potrebbe non cogliere completamente tutte le linee di business principali, in quanto un ente può fornire un servizio che non è direttamente redditizio (o che genera addirittura delle perdite), ma che crea un significativo valore di avviamento (franchise value) e che quindi è importante per il complesso della sua attività economica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a)

le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE;

b)

i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/59/UE;

c)

i criteri per l'individuazione delle linee di business e servizi connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE.

Tali norme sono applicate da un'autorità di risoluzione designata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)   «periodo di rinvio»: un periodo fino a sei mesi;

(2)   «funzione»: una serie strutturata di attività, servizi od operazioni forniti dall'ente o dal gruppo a terzi, indipendentemente dall'organizzazione interna dell'ente;

(3)   «linea di business»: una serie strutturata di attività, processi od operazioni sviluppati dall'ente o dal gruppo per terzi, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione.

CAPO II

RINVIO DEI CONTRIBUTI EX POST

Articolo 3

Rinvio dei contributi straordinari ex post

1.   Il rinvio del pagamento dei contributi ex post di cui all'articolo 104, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE può essere concesso dall'autorità di risoluzione su richiesta di un ente. L'ente fornisce tutte le informazioni ritenute necessarie dall'autorità di risoluzione per effettuare la valutazione dell'impatto del pagamento dei contributi straordinari ex post sulla propria posizione finanziaria. L'autorità di risoluzione tiene conto di tutte le informazioni di cui dispongono le autorità nazionali competenti per stabilire se l'ente soddisfa le condizioni per il rinvio di cui al paragrafo 3.

2.   Nel determinare se l'ente soddisfa le condizioni per il rinvio, l'autorità di risoluzione valuta l'impatto che il pagamento dei contributi straordinari ex post avrebbe sulla posizione di solvibilità e di liquidità dell'ente. Se l'ente fa parte di un gruppo, la valutazione riguarda anche l'impatto sulla solvibilità e sulla liquidità del gruppo nel suo insieme.

3.   L'autorità di risoluzione può rinviare il pagamento dei contributi straordinari ex post se giunge alla conclusione che il pagamento provoca una delle seguenti conseguenze:

a)

la probabile violazione, entro i sei mesi successivi, dei requisiti minimi di fondi propri stabiliti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlameno europeo e del Consiglio (2);

b)

la probabile violazione, entro i sei mesi successivi, del requisito dell'ente in materia di copertura minima della liquidità stabilito all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e specificato all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (3);

c)

la probabile violazione, entro i sei mesi successivi, del requisito specifico dell'ente in materia di liquidità stabilito all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

4.   L'autorità di risoluzione limita il periodo di rinvio al minimo necessario per evitare rischi per la situazione finanziaria dell'ente o del suo gruppo. L'autorità di risoluzione controlla regolarmente se le condizioni per il rinvio di cui al paragrafo 3 continuano a sussistere durante il periodo di rinvio.

5.   Su richiesta dell'ente, l'autorità di risoluzione può prorogare il periodo di rinvio se stabilisce che continuano a sussistere le condizioni per il rinvio di cui al paragrafo 3. La proroga non può superare i 6 mesi.

Articolo 4

Valutazione dell'impatto del rinvio sulla solvibilità

1.   L'autorità di risoluzione valuta l'impatto del pagamento dei contributi straordinari ex post sulla posizione patrimoniale regolamentare dell'ente. La valutazione include l'analisi dell'impatto che il pagamento dei contributi straordinari ex post avrebbe sul rispetto da parte dell'ente dei requisiti minimi di fondi propri stabiliti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Ai fini della valutazione, l'importo dei contributi ex post è detratto dalla posizione di fondi propri dell'ente.

3.   L'analisi di cui al paragrafo 1 copre almeno il periodo fino alla successiva data d'invio della segnalazione sul requisito di fondi propri stabilita all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (5).

Articolo 5

Valutazione dell'impatto del rinvio sulla liquidità

1.   L'autorità di risoluzione valuta l'impatto del pagamento dei contributi straordinari ex post sulla posizione di liquidità dell'ente. La valutazione include l'analisi dell'impatto che il pagamento dei contributi straordinari ex post avrebbe sulla capacità dell'ente di soddisfare il requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 specificato all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2   Ai fini dell'analisi di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione aggiunge un deflusso di liquidità, pari al 100 % dell'importo da pagare nel momento in cui il pagamento dei contributi straordinari ex post è dovuto, al calcolo dei deflussi netti di liquidità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61.

3.   L'autorità di risoluzione valuta anche l'impatto del deflusso previsto dal paragrafo 2 sui requisiti specifici in materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

4.   L'analisi di cui al paragrafo 1 copre almeno il periodo fino alla successiva data d'invio della segnalazione sul requisito in materia di copertura della liquidità stabilita all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

CAPO III

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI ESSENZIALI E DELLE LINEE DI BUSINESS PRINCIPALI

Articolo 6

Criteri per l'individuazione delle funzioni essenziali

1.   Una funzione è considerata essenziale se soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

a)

la funzione è assicurata da un ente a terzi non collegati all'ente o gruppo; e

b)

la sua improvvisa interruzione probabilmente avrebbe un significativo impatto negativo sui terzi, provocherebbe un contagio o minerebbe la fiducia generale dei partecipanti al mercato in ragione della rilevanza sistemica di tale funzione per i terzi e della rilevanza sistemica dell'ente o del gruppo nello svolgimento di tale funzione.

2.   Nel valutare il significativo impatto negativo su terzi, l'importanza sistemica della funzione per terzi e l'importanza sistemica dell'ente o del gruppo che svolgono la funzione, l'ente e l'autorità di risoluzione tengono conto della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità e delle attività transfrontaliere dell'ente o del gruppo.

I criteri di valutazione dell'impatto su terzi comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

la natura e la portata dell'attività, la portata globale, nazionale o regionale, il volume e il numero delle operazioni; il numero dei clienti e delle controparti; il numero di clienti per i quali l'ente è l'unico o il principale partner bancario;

b)

la pertinenza dell'ente, a livello locale, regionale, nazionale o europeo, in base a quanto appropriato per il mercato di cui trattasi. La pertinenza dell'ente può essere valutata in base alla quota di mercato, all'interconnessione, alla complessità e alle attività transfrontaliere;

c)

la natura dei clienti e dei soggetti interessati dalla funzione, tra cui, ad esempio, clienti al dettaglio, imprese, clienti interbancari, stanze di compensazione centrali ed enti pubblici;

d)

la possibile interruzione della funzione in relazione ai mercati, alle infrastrutture, ai clienti e ai servizi pubblici. In particolare, la valutazione può comprendere l'effetto sulla liquidità dei mercati interessati, l'impatto e la portata dell'interruzione per i clienti aziendali e il fabbisogno di liquidità a breve termine; la rilevanza per le controparti, la clientela e il pubblico; la capacità e la velocità di reazione dei clienti; l'importanza per il funzionamento di altri mercati; l'effetto sulla liquidità, le operazioni e la struttura di un altro mercato; l'effetto su altre controparti collegate ai clienti principali e le interrelazioni della funzione con altri servizi.

3.   Una funzione essenziale per l'economia reale e i mercati finanziari è considerata sostituibile laddove possa essere sostituita in maniera accettabile ed entro un lasso di tempo ragionevole, evitando in tal modo problemi sistemici per l'economia reale e i mercati finanziari.

Nel valutare la sostituibilità di una funzione vengono tenuti in considerazione i criteri seguenti:

a)

la struttura del mercato relativo a tale funzione e la disponibilità di fornitori alternativi;

b)

la situazione di altri fornitori in termini di capacità, i requisiti per eseguire la funzione e le potenziali barriere all'ingresso o all'espansione;

c)

l'incentivo per altri fornitori ad eseguire tali attività;

d)

il tempo richiesto per il passaggio degli utenti al nuovo fornitore di servizi e i costi di tale passaggio, il tempo necessario affinché altri concorrenti si facciano carico di tali funzioni e se detto periodo sia sufficiente a prevenire gravi interruzioni, a seconda del tipo di servizio.

4.   Un servizio è considerato essenziale qualora la sua interruzione possa costituire un grave ostacolo a una o più delle funzioni essenziali, o impedirne l'esecuzione. Un servizio non è considerato essenziale qualora possa essere fornito da un altro fornitore entro un lasso di tempo ragionevole e in misura comparabile in termini di oggetto, qualità e costi del servizio stesso.

5.   L'interruzione delle funzioni o dei servizi consiste nella mancata fornitura di funzioni e servizi in misura comparabile, a condizioni comparabili e con una qualità comparabile, a meno che il cambiamento nella fornitura della funzione o del servizio interessato avvenga in maniera ordinata.

Articolo 7

Criteri per l'individuazione delle linee di business principali

1.   Sono considerate linee di business principali le linee di business e i servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, di utili o di valore di avviamento (franchise value) di un ente o di un gruppo di cui un ente fa parte.

2.   Le linee di business principali sono individuate sulla base dell'organizzazione interna dell'ente, della sua strategia imprenditoriale e della misura in cui tali linee di business principali contribuiscono ai risultati finanziari dell'ente. Tra gli indicatori delle linee di business principali figurano i seguenti:

a)

le entrate generate dalla linea di business principale in percentuale delle entrate complessive;

b)

il profitto generato dalla linea di business principale in percentuale del profitto complessivo;

c)

il rendimento del capitale o delle attività;

d)

le attività, le entrate e gli utili totali;

e)

la clientela, la copertura geografica, il marchio e le sinergie operative dell'attività con altre attività del gruppo;

f)

l'impatto della cessazione della linea di business principale sui costi e sugli utili, laddove tale linea costituisca una fonte di finanziamento o di liquidità;

g)

le prospettive di crescita della linea di business principale;

h)

l'attrattiva per i concorrenti della potenziale acquisizione dell'attività;

i)

il potenziale di mercato e valore di avviamento (franchise value).

Le future entrate previste, le prospettive di crescita e il valore di avviamento (franchise value) possono essere presi in considerazione nell'individuazione di una linea di business principale nel caso in cui le ipotesi su cui si basano siano sostenute da proiezioni plausibili e fondate.

3.   Le linee di business principali possono basarsi su attività che, di per sé, non generano profitti diretti per l'ente, ma che sostengono le linee di business principali dell'ente, contribuendo in tal modo indirettamente agli utili dell'ente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).


20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/779 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE prevede che gli Stati membri vietino l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante.

(2)

Per assicurare che tali divieti siano applicati in modo uniforme in tutta l'Unione è opportuno stabilire, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/40/UE, procedure comuni per stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante.

(3)

Qualora ritenga che un prodotto del tabacco possa avere un aroma caratterizzante, uno Stato membro («lo Stato membro che avvia la procedura») o la Commissione dovrebbe chiedere al fabbricante o all'importatore di comunicare la sua valutazione del prodotto. La procedura per stabilire l'esistenza di un prodotto con un aroma caratterizzante dovrebbe essere avviata dagli Stati membri per quanto riguarda i prodotti che sono commercializzati solo in uno o in un ristretto numero di Stati membri. Qualora ritenga che un prodotto è ampiamente commercializzato in tutta una serie di Stati membri diversi, uno Stato membro dovrebbe poter chiedere che sia la Commissione ad avviare la procedura.

(4)

Per evitare procedure parallele gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente dell'avvio delle stesse. Qualora uno Stato membro avvii una procedura, tutti gli altri Stati membri dovrebbero astenersi dall'avviare una procedura per lo stesso prodotto; in alternativa gli Stati membri possono concordare che un altro Stato membro diventi lo Stato membro che avvia la procedura. Tutte le procedure avviate in Stati membri diversi dallo Stato membro che avvia la procedura dovrebbero essere sospese in attesa dell'adozione della decisione dello Stato membro che avvia la procedura.

(5)

La Commissione dovrebbe poter avviare una procedura in qualsiasi momento, anche dopo l'adozione di una decisione che conclude che un prodotto non ha un aroma caratterizzante. Qualora la Commissione avvii una procedura, tutte le procedure nazionali relative allo stesso prodotto dovrebbero cessare.

(6)

Se il fabbricante o l'importatore non contesta che il prodotto abbia un aroma caratterizzante o non presenta una risposta alla richiesta di una sua valutazione intesa a stabilire se un prodotto abbia un aroma caratterizzante, dovrebbe essere possibile stabilire ciò tramite una procedura semplificata.

(7)

Se il fabbricante o l'importatore contesta che il prodotto abbia un aroma caratterizzante, lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione dovrebbe intraprendere una valutazione approfondita. A questo fine può essere consultato il gruppo consultivo indipendente e possono essere raccolte informazioni da altre fonti. Possono anche essere scambiate informazioni con altri Stati membri e con la Commissione.

(8)

Dopo la valutazione approfondita e prima che sia presa la decisione intesa a stabilire se un prodotto abbia un aroma caratterizzante, il fabbricante o l'importatore del prodotto dovrebbe vedersi concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Nelle osservazioni scritte il fabbricante o l'importatore dovrebbe anche indicare, ove applicabile, se sia stata consultata la società madre. Gli importatori dovrebbero essere inoltre incoraggiati a consultare il fabbricante.

(9)

Lo Stato membro che avvia la procedura dovrebbe presentare un progetto di decisione alla Commissione comprensivo, ove applicabile, di una copia del parere del gruppo consultivo indipendente. Una copia di tali documenti dovrebbe essere inviata a tutti gli altri Stati membri, accompagnata da una sintesi in una lingua ampiamente conosciuta.

(10)

La Commissione e gli altri Stati membri possono formulare commenti sul progetto di decisione. Dovrebbe essere compiuto uno sforzo per raggiungere un consenso sul progetto di decisione e sulle argomentazioni principali alla base della decisione. Nel caso in cui gli Stati membri abbiano pareri divergenti in merito al possesso, da parte di un prodotto, di un aroma caratterizzante, la Commissione dovrebbe mirare al raggiungimento di un consenso. In assenza di un consenso, e se necessario per assicurare un'applicazione uniforme del divieto stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, la Commissione dovrebbe provvedere a stabilire se il prodotto in questione contenga un aroma caratterizzante.

(11)

Alla luce delle considerazioni di salute pubblica alla base del divieto dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante, e nel rispetto del principio di precauzione, è opportuno che lo Stato membro che avvia la procedura possa adottare misure di divieto non appena accerti, in conformità alla procedura prevista dal presente regolamento, che un prodotto ha un aroma caratterizzante. Qualora tuttavia la Commissione adotti in seguito una decisione in merito a tale prodotto, lo Stato membro che avvia la procedura dovrebbe prendere misure immediate per assicurare che il diritto e la pratica nazionali siano in linea con tale decisione e fare in modo che il divieto stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE sia applicato uniformemente in tutta l'Unione.

(12)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rendere pubblicamente disponibili le versioni non riservate delle decisioni adottate in conformità al presente regolamento. Dovrebbero essere tenute in debito conto le richieste di mantenere riservate le informazioni commercialmente sensibili. Qualora tali richieste siano considerate giustificate, le informazioni in questione dovrebbero essere comunicate solo tramite mezzi sicuri di trasmissione dei dati.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per quanto riguarda le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento per «stesso prodotto» si intendono i prodotti con gli stessi ingredienti, nelle stesse proporzioni, nella composizione della miscela di tabacco, indipendentemente dalla marca o dalla grafica.

CAPO II

AVVIO DELLA PROCEDURA

Articolo 3

Avvio da parte di uno Stato membro o della Commissione

1.   Qualora ritenga che un prodotto del tabacco potrebbe avere un aroma caratterizzante, uno Stato membro («lo Stato membro che avvia la procedura») o la Commissione può avviare la procedura intesa a stabilire se un prodotto del tabacco ha un aroma caratterizzante. Uno Stato membro può anche chiedere che sia la Commissione ad avviare una procedura.

2.   La Commissione può avviare la procedura di cui al paragrafo 1 anche qualora una o più procedure siano state avviate o concluse da uno o più Stati membri, in particolare quando sia necessario assicurare l'applicazione uniforme dell'articolo 7 della direttiva 2014/40/UE.

Articolo 4

Richiesta iniziale al fabbricante o all'importatore

1.   Lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione informa il fabbricante e l'importatore del prodotto del fatto che ritiene che un prodotto del tabacco potrebbe avere un aroma caratterizzante e chiede al fabbricante o all'importatore di trasmettere la sua valutazione.

2.   Il fabbricante o l'importatore risponde alla richiesta e presenta le sue osservazioni scritte entro un periodo di quattro settimane dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, o entro un'altra data concordata con lo Stato membro che avvia la procedura o con la Commissione, a seconda del caso. Nella risposta il fabbricante o l'importatore identifica, nella misura del possibile, gli eventuali altri Stati membri nei quali lo stesso prodotto è stato immesso sul mercato. Il fabbricante espone inoltre le opinioni della società madre, ove applicabile. L'importatore espone inoltre le opinioni del fabbricante.

3.   Il fabbricante o l'importatore, nella risposta di cui al paragrafo 2, indica se ritiene che gli stessi prodotti immessi sul mercato in altri Stati membri abbiano aromi diversi in uno o più degli Stati membri in questione. In caso affermativo il fabbricante o l'importatore espone i motivi su cui è basata tale affermazione.

Articolo 5

Coordinamento iniziale

1.   Qualora la procedura sia stata avviata da uno Stato membro, questo notifica alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri l'avvio della procedura senza indugio.

Qualora la Commissione abbia avviato la procedura, essa ne informa tutti gli Stati membri senza indugio.

Lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione comunica le informazioni ricevute dal fabbricante o dall'importatore in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, agli altri Stati membri e, ove applicabile, alla Commissione.

2.   Qualora uno Stato membro abbia avviato una procedura, tutti gli altri Stati membri si astengono dall'avviare una procedura parallela relativa allo stesso prodotto. Qualora siano già state avviate procedure relative allo stesso prodotto in due o più Stati membri, solo lo Stato membro in cui la procedura è stata avviata per prima continua la procedura. A titolo di deroga gli Stati membri in questione possono concordare che un altro Stato membro agisca in qualità di Stato membro che avvia la procedura. Tutte le procedure avviate in Stati membri diversi dallo Stato membro che avvia la procedura sono sospese in attesa dell'adozione della decisione dello Stato membro che avvia la procedura.

3.   Qualora la Commissione abbia avviato una procedura, tutti gli Stati membri si astengono dall'avviare procedure e, salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, tutte le procedure nazionali in corso cessano.

4.   Le informazioni già raccolte sono scambiate tra gli Stati membri e con la Commissione, su richiesta.

Articolo 6

Valutazione del fabbricante o dell'importatore

1.   Qualora non contesti che un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante, un fabbricante o un importatore ne informa lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione nella risposta presentata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

Qualora nella risposta il fabbricante o l'importatore non abbia contestato che un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante, o qualora non abbia provveduto a fornire una risposta in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione, a seconda del caso, può provvedere a deliberare, in conformità rispettivamente all'articolo 9 o all'articolo 10, qualora ritenga che le informazioni a sua disposizione siano sufficienti per farlo.

Nella misura in cui reputi necessario ottenere ulteriori informazioni per poter stabilire in via definitiva se un prodotto ha un aroma caratterizzante, lo Stato membro o la Commissione può raccogliere ulteriori informazioni in conformità all'articolo 7 prima di deliberare in conformità all'articolo 9 o all'articolo 10.

2.   Qualora il fabbricante o l'importatore contesti che il prodotto abbia un aroma caratterizzante, lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione continua la procedura in conformità agli articoli 7 e 8.

CAPO III

INDAGINE

Articolo 7

Raccolta di ulteriori informazioni e consultazione del gruppo consultivo

1.   Lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione può richiedere ulteriori informazioni al fabbricante o all'importatore in questione, che devono fornirle entro un termine specificato nella richiesta. Essi possono acquisire informazioni anche da altre fonti, scambiare informazioni con altri Stati membri e, ove applicabile, con la Commissione e consultare il gruppo consultivo dipendente (di seguito «il gruppo») istituito a norma della decisione di esecuzione (UE) 2016/786 della Commissione (2).

2.   In caso di consultazione, il gruppo presenta il suo parere entro il lasso di tempo applicabile in forza dell'articolo 10, paragrafo 6, della decisione di esecuzione (UE) 2016/786.

Articolo 8

Diritto dei fabbricanti e degli importatori di presentare osservazioni

1.   Lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione che, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 2, abbia svolto un'ulteriore indagine in forza dell'articolo 7 e che, tenendo in debito conto le informazioni ottenute nell'ambito dell'indagine, ritenga che un prodotto abbia un aroma caratterizzante, prima di adottare una decisione, concede al fabbricante o all'importatore la possibilità di presentare osservazioni scritte.

Lo Stato membro o la Commissione trasmette al fornitore o all'importatore una sintesi dei motivi in base ai quali la decisione proposta deve essere adottata. Qualora sia stato consultato il gruppo, il relativo parere è messo a disposizione del fabbricante o dell'importatore. Il fabbricante o l'importatore ha quattro settimane per presentare le sue osservazioni. Tale termine può essere esteso di comune accordo con lo Stato membro che ha avviato la procedura o con la Commissione, a seconda del caso. Nelle osservazioni il fabbricante indica anche, ove applicabile, se sia stata consultata la società madre. L'importatore indica se sia stato consultato il fabbricante.

2.   Qualora consideri necessario raccogliere informazioni supplementari dopo il ricevimento delle osservazioni del fabbricante o dell'importatore, lo Stato membro che avvia la procedura o la Commissione trasmette al fabbricante o all'importatore le informazioni supplementari raccolte e gli dà la possibilità di presentare osservazioni scritte supplementari.

CAPO IV

DELIBERAZIONE

Articolo 9

Coordinamento prima della decisione di uno Stato membro

1.   Lo Stato membro che avvia una procedura redige, sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni eventualmente ottenute in conformità agli articoli 6, 7 e 8, a seconda del caso, un progetto di decisione intesa a stabilire se il prodotto debba essere considerato in possesso di un aroma caratterizzante vietato in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE.

Il progetto di decisione è motivato e tiene in debito conto il parere del gruppo, ove applicabile, e le altre informazioni disponibili, a seconda del caso.

Lo Stato membro che avvia la procedura presenta tale progetto di decisione alla Commissione e agli altri Stati membri; presenta inoltre il parere del gruppo, se questo è stato consultato, e fornisce dettagli, nella misura del possibile, degli eventuali altri Stati membri nei quali lo stesso prodotto è stato immesso sul mercato.

La decisione finale può essere adottata solo dopo che sia trascorso un periodo di quattro settimane dalla presentazione del progetto di decisione. Tale periodo può essere esteso di comune accordo tra lo Stato membro che avvia la procedura e la Commissione.

2.   La Commissione e gli altri Stati membri possono presentare commenti sul progetto di decisione entro un periodo di tre settimane dalla sua presentazione. Le eventuali obiezioni alla conclusione contenuta nel progetto di decisione sono debitamente motivate.

3.   Lo Stato membro che avvia la procedura esamina i commenti ricevuti. In caso di divergenza sul possesso, da parte di un prodotto, di un aroma caratterizzante, lo Stato membro che avvia la procedura, gli altri Stati membri e la Commissione, a seconda del caso, si adoperano per raggiungere un consenso. In assenza di un consenso, qualora sia considerato necessario assicurare l'applicazione uniforme dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, la Commissione avvia la procedura in conformità all'articolo 3, paragrafo 1.

L'avvio della procedura da parte della Commissione in conformità al primo comma non pregiudica il diritto dello Stato membro che avvia la procedura di provvedere all'adozione di una decisione che vieta il prodotto sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1. In tal caso lo Stato membro che avvia la procedura notifica la decisione al fabbricante o all'importatore. Esso presenta inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione, a seconda del caso, una copia della decisione nella quale sono evidenziati, nella misura del possibile, gli Stati membri in cui lo stesso prodotto è immesso sul mercato. Dopo che la Commissione ha adottato la decisione, lo Stato membro prende immediatamente tutte le misure necessarie per assicurare che il diritto nazionale si conformi a tale decisione.

4.   Nel caso in cui gli Stati membri e la Commissione non abbiano presentato obiezioni al progetto di decisione dello Stato membro che avvia la procedura, quest'ultimo adotta la decisione e la notifica al fabbricante o all'importatore. Una copia è messa a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione, a seconda del caso, e in essa sono evidenziati, nella misura del possibile, gli Stati membri in cui lo stesso prodotto è immesso sul mercato.

Articolo 10

Decisione della Commissione

1.   Qualora il fabbricante o l'importatore abbia informato la Commissione del fatto che non contesta che il prodotto abbia un aroma caratterizzante, o qualora il fabbricante non abbia trasmesso una risposta in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione, tenendo in debito conto le informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni o i dati supplementari eventualmente ottenuti in forza dell'articolo 7, adotta una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, intesa a stabilire se un prodotto abbia un aroma caratterizzante.

2.   Qualora sulla base dell'articolo 6, paragrafo 2, abbia provveduto a svolgere un'indagine approfondita in conformità agli articoli 7 e 8, la Commissione, sulla base delle informazioni ottenute nel quadro di tale indagine, adotta una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE intesa a stabilire se un prodotto abbia un aroma caratterizzante.

Articolo 11

Procedure parallele

1.   Non appena lo Stato membro che avvia la procedura adotta una decisione, le procedure nazionali sospese relative allo stesso prodotto possono riprendere. Se uno Stato membro nel quale lo stesso prodotto è immesso sul mercato non concorda con la decisione dello Stato membro che avvia la procedura, esso comunica la sua posizione alla Commissione. Quest'ultima consulta lo Stato membro che avvia la procedura e gli altri Stati membri nel quale lo stesso prodotto è immesso sul mercato. Se sulla base di questa consultazione si considera necessario assicurare l'applicazione uniforme dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, la Commissione avvia una procedura in conformità all'articolo 3, paragrafo 1.

2.   Qualora la Commissione abbia preso una decisione, tutti gli Stati membri assicurano l'attuazione adeguata della decisione.

CAPO V

INFORMAZIONI

Articolo 12

Informazioni riservate

1.   I fabbricanti e gli importatori possono chiedere che alcune informazioni nelle loro comunicazioni siano mantenute riservate sulla base del fatto che costituiscono segreti commerciali o sono in altro modo commercialmente sensibili. In tal caso essi identificano chiaramente le informazioni in questione ed espongono le ragioni che giustificano la richiesta.

2.   Qualora la richiesta sia considerata giustificata, gli Stati membri e la Commissione assicurano che le informazioni ricevute sulla base del presente regolamento siano adeguatamente protette. Tutte le comunicazioni di tali informazioni avvengono mediante meccanismi che consentono la trasmissione sicura delle informazioni riservate.

Articolo 13

Pubblicazione delle decisioni

Gli Stati membri e la Commissione rendono pubblicamente disponibili le versioni non riservate di tutte le decisioni adottate a norma del presente regolamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/786 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce le procedure relative all'istituzione e al funzionamento di un gruppo consultivo indipendente che assiste gli Stati membri e la Commissione nello stabilire se i prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante (Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale).


20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/780 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'elenco dell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

Il 19 maggio 2016 il Consiglio ha deciso di aggiungere 18 persone fisiche e 1 entità all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. Sono inoltre state aggiornate le voci relative a 2 persone. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato V.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

(1)

le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)»:

«15.

CHOE Kyong-song

 

Generale colonnello dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

16.

CHOE Yong-ho

 

Generale colonnello dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante delle forze aeree. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

17.

HONG Sung Mu

(alias HUNG Sung Mu)

Data di nascita: 1.1.1942

Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In quanto tale, responsabile dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

18.

JO Chun Ryong

(alias CHO Chun Ryo'ng, JO Chun Ryong, JO Cho Ryong)

Data di nascita: 4.4.1960

Presidente del secondo comitato economico (SEC) dal 2014 e responsabile della gestione delle fabbriche di armi e dei siti di produzione delle armi della RPDC. Il SEC è stato iscritto nell'elenco dell'UNSCR 2270 (2016) per il suo coinvolgimento negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC, la sua responsabilità o la sua supervisione della produzione di missili balistici della RPDC e per aver diretto le attività del KOMID, la principale entità della RPDC connessa al commercio di armi. Membro della commissione nazionale di difesa. Ha partecipato a diversi programmi connessi ai missili balistici. Uno dei principali esponenti dell'industria degli armamenti della RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

19.

JO Kyongchol

 

Generale dell'esercito della RDPC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

20.

KIM Chun sam

 

Tenente generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. Direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell'esercito della RPDC e primo vice capo di stato maggiore. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

21.

KIM Chun sop

 

Membro della commissione nazionale di difesa, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

22.

KIM Jong gak

Data di nascita: 20.7.1941

Luogo di nascita: Pyongyang

Vice maresciallo dell'esercito della RDPC, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

23.

KIM Rak Kyom

(alias KIM Rak gyom)

 

Generale a quattro stelle, comandante delle forze strategiche (alias forze balistiche strategiche) che sarebbero oggi a capo di quattro unità di missili strategici e tattici, compresa la brigata KN08 (ICBM). Gli Stati Uniti hanno designato le forze strategiche a causa del loro coinvolgimento in attività che hanno contribuito materialmente alla proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei loro vettori. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) nell'aprile 2016 a fianco di KIM Jung Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

24.

KIM Won hong

Data di nascita: 7.1.1945

Luogo di nascita: Pyongyang

N. passaporto: 745310010

Generale, direttore del Dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

25.

PAK Jong chon

 

Generale colonnello dell'esercito della RDPC, capo delle forze armate del popolo coreano, vice capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando della potenza di fuoco. Capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando di artiglieria. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

26.

RI Jong su

 

Contrammiraglio. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante in capo della marina coreana coinvolto nello sviluppo dei programmi relativi ai missili balistici e nello sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

27.

SON Chol ju

 

Generale colonnello delle forze armate popolari coreane e direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

28.

YUN Jong rin

 

Generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

29.

PAK Yong sik

 

Generale a quattro stelle, membro del dipartimento per la sicurezza dello Stato, Ministro della difesa. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Era presente alla sperimentazione dei missili balistici nel marzo 2016. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

30.

HONG Yong Chil

 

Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Tale dipartimento, designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016, è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare il Taepo Dong-2, la produzione di armi e i programmi di ricerca e sviluppo. Il secondo comitato economico e la seconda accademia di scienze naturali, anch'essi designati nell'agosto 2010, dipendono dal MID. Da qualche anno il MID si dedica alla messa a punto del missile balistico intercontinentale KN08. HONG ha accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di eventi connessi con lo sviluppo dei programmi nucleari e dei missili balistici della RPDC ed è sospettato di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del 6 gennaio 2016 effettuato nella RPDC. Vice direttore del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

31.

RI Hak Chol

(alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Data di nascita: 19.1.1963 o 8.5.1966

Numeri del passaporto: 381320634, PS 563410163

Presidente della Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”). Secondo il comitato per le sanzioni dell'ONU, la Green Pine ha ripreso molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il più grande commerciante di armi della RPDC nonché il suo principale esportatore di beni e di attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e del materiale connesso esportati dalla RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. La Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica destinati ad aziende iraniane del settore della difesa. La Green Pine Associated Corporation è stata designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

32.

YUN Chang Hyok

Data di nascita: 9.8.1965

Vice direttore del centro di controllo satellitare, National Aerospace Development Administration (NADA). La NADA è oggetto di sanzioni a norma dell'UNSCR 2270 (2016) per la sua partecipazione allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali della RPDC, compresi i lanci satellitari e i razzi vettori. L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa».

(2)

La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, entità e organismi» di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a):

«17.

Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche)

 

Coinvolta, all'interno delle forze armate nazionali della RPDC, nello sviluppo e nell'attuazione operativa dei programmi legati ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa».

(3)

Le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» sono sostituite:

«3

CHU Kyu Chang

(alias JU Kyu Chang)

Data di nascita: 25.11.1928

Luogo di nascita: provincia dell'Hamgyo'ng meridionale.

Membro della commissione nazionale di difesa, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. Ex direttore del dipartimento Munizioni del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa».

«9.

PAEK Se bong

Anno di nascita: 1946.

Ex presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa».


20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/61


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/781 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

95,8

TR

63,7

ZZ

79,8

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 93 10

TR

110,2

ZZ

110,2

0805 10 20

EG

40,9

IL

62,6

MA

56,8

TR

41,8

ZA

80,4

ZZ

56,5

0805 50 10

AR

177,5

TR

111,0

ZA

185,1

ZZ

157,9

0808 10 80

AR

111,7

BR

101,9

CL

121,8

CN

79,2

NZ

154,6

US

196,9

ZA

108,7

ZZ

125,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/782 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 maggio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 maggio 2016 per il sottoperiodo dal 1o al 31 maggio 2016 sono, per il numero d'ordine 09.4321, superiori alle quantità disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingentale la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dal 1o al 7 maggio 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   È sospesa sino alla fine del periodo contingentale 2015/2016 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Periodo contingentale 2015/2016

Domande presentate dal 1o al 7 maggio 2016

Numero d'ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione (in %)

Ulteriori domande

09.4317

Australia

Sospese

09.4318

Brasile

09.4319

Cuba

Sospese

09.4320

Altri paesi terzi

09.4321

India

50,825046

Sospese


«Zucchero Balcani»

Periodo contingentale 2015/2016

Domande presentate dal 1o al 7 maggio 2016

Numero d'ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione (in %)

Ulteriori domande

09.4324

Albania

09.4325

Bosnia-Erzegovina

09.4326

Serbia

09.4327

ex Repubblica iugoslava di Macedonia


«Zucchero di importazione eccezionale» e «zucchero industriale»

Periodo contingentale 2015/2016

Domande presentate dal 1o al 7 maggio 2016

Numero d'ordine

Tipo

Coefficiente di attribuzione (in %)

Ulteriori domande

09.4380

Eccezionale

09.4390

Industriale


DECISIONI

20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/66


DECISIONE (UE) 2016/783 DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 12.02.01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE («protocollo 31»).

(3)

Il protocollo 31 contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione e allo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari.

(5)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2015.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2016

del …

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione e allo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1)

Ai paragrafi 3 e 4, i termini «ai paragrafi da 5 a [11]» sono sostituiti dai termini «al presente articolo»;

2)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«12.

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2016, alle azioni dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2016:

Linea di bilancio 12 02 01: “Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari”.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/70


DECISIONE (UE) 2016/784 DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 04 03 01 03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («l'accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE («protocollo 31»).

(3)

Il protocollo 31 contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno proseguire la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, inclusi i migranti dei paesi terzi.

(5)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2015.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2016

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per includere la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, inclusi i migranti dei paesi terzi.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafi 5 e 13, del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «e 2015» sono sostituite da «, 2015 e 2016».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/73


DECISIONE (PESC) 2016/785 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2016

che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione nella Repubblica popolare democratica di Corea, diciotto persone e una entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC. È altresì opportuno aggiornare le voci relative a due persone incluse in tale allegato.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2013/183/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2013/183/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)   GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.


ALLEGATO

1)   

All'allegato II, parte I, lettera A, della decisione 2013/183/PESC, le persone elencate di seguito sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, soggette a misure restrittive:

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni identificative

Motivi

15.

CHOE Kyong-song

 

Generale colonnello dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

16.

CHOE Yong-ho

 

Generale colonnello nell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante delle forze aeree. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

17.

HONG Sung-Mu

(alias HUNG Sung Mu)

Data di nascita: 1.1.1942

Vicedirettore del Munition Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In quanto tale, responsabile dei programmi della RPDC sulle armi nucleari, sui missili balistici e su altre armi di distruzione di massa.

18.

JO Chun Ryong

(alias CHO Chun Ryo'ng, JO Chun-Ryong, JO Cho Ryong)

Data di nascita: 4.4.1960

Presidente del secondo comitato economico (SEC) dal 2014 e responsabile della gestione delle fabbriche di armi e dei siti di produzione delle armi della RPDC. Il SEC è stato iscritto nell'elenco dell'UNSCR 2270 (2016) per il suo coinvolgimento negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC, la sua responsabilità o la sua supervisione della produzione di missili balistici della RPDC e per aver diretto le attività del KOMID, la principale entità della RPDC connessa al commercio di armi. Membro della commissione nazionale di difesa. Ha partecipato a numerosi programmi in relazione ai missili balistici. Uno dei principali responsabili dell'industria di armi in RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

19.

JO Kyongchol

 

Generale dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. Generale dell'esercito della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

20.

KIM Chun-sam

 

Tenente Generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. Direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell'esercito nazionale della RPDC e primo vice capo di Stato maggiore, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

21.

KIM Chun-sop

 

Membro del comitato nazionale di difesa, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

22.

KIM Jong-gak

Data di nascita: 20.7.1941

Luogo di nascita: Pyongyang

Vice maresciallo dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

23.

KIM Rak Kyom

(alias KIM Rak-gyom)

 

Generale a quattro stelle, comandante delle forze strategiche (alias forze balistiche strategiche) che sarebbero oggi a capo di quattro unità di missili strategici e tattici, compresa la brigata KN08 (ICBM). Gli Stati Uniti hanno iscritto sul loro elenco le forze strategiche a causa del loro coinvolgimento nelle attività che contribuiscono materialmente alla proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei loro vettori. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) in aprile 2016 a fianco di KIM Jung Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

24.

KIM Won-hong

Data di nascita: 7.1.1945

Luogo di nascita: Pyongyang

Passaporto N. 745310010

Generale, direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni della difesa nazionale in RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

25.

PAK Jong-chon

 

Colonnello generale dell'esercito della RPDC, capo delle forze armate popolari coreane, vicecapo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando della potenza di fuoco. capo di Stato maggiore e direttore del dipartimento del comando di artiglieria. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. In quanto tale, Responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

26.

RI Jong-su

 

Contrammiraglio, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. Comandante in capo della Marina coreana, coinvolta nello sviluppo dei programmi dei missili balistici e nello sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

27.

SON Chol-ju

 

Colonnello generale delle forze armate popolari coreane e direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

28.

YUN Jong-rin

 

Generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

29.

PAK Yong-sik

 

Generale a quattro stelle, membro del dipartimento per la sicurezza dello Stato, ministro della difesa. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Era presente alla sperimentazione dei missili balistici nel marzo 2016. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

30.

HONG Yong Chil

 

Vice direttore del Munitions Industry Department (MID). Tale dipartimento — designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016 — è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare il Taepo Dong-2, la produzione di armi così come i programmi di ricerca e sviluppo delle armi. Il secondo comitato economico e la seconda accademia delle scienze naturali — ugualmente designate in agosto del 2010 — dipendono dal MID. Da qualche anno il MID si dedica alla messa a punto del missile balistico intercontinentale KN08. HONG ha accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di eventi connessi con lo sviluppo dei programmi nucleari e dei missili balistici della RPDC ed è sospettato di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del 6 gennaio 2016 della RPDC. Vicedirettore del Partito dei Lavoratori della Corea In quanto tale, responsabile a titolo di supporto o favoreggiamento, dei programmi della RPDC in relazione alle armi nucleari, i missili balistici o altre armi di distruzione di massa.

31.

RI Hak Chol

(alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Data di nascita: 19.1.1963 oppure 8.5.1966

Passaporti N..: 381320634, PS- 563410163

Presidente della Green Pine Associated Corporation («Green Pine»). Secondo il comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Green Pine ha ripreso buona parte della attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata inserita nell'elenco dal comitato in aprile 2009 ed è il più grande commerciante di armi della RPDC nonché il suo principale esportatore di beni e di materiali connessi ai missili balistici e alle armi classiche. Green Pine è altresì responsabile di circa la metà delle esportazioni di armi e di relativo materiale della RPDC. Le sue esportazioni di armi e di relativo materiale dalla Corea del Nord sono la causa della sua iscrizione nell'elenco delle sanzioni. Green Pine è specializzata nella produzione di navi da guerra e di armamenti navali come sottomarini, navi militari e sistemi missilistici ed ha esportato siluri e assistenza tecnica alle industrie iraniane connesse alla difesa. La Green Pine Associated Corporation, è stata iscritta nell'elenco dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

32.

YUN Chang Hyok

Data di nascita: 9.8.1965

Vicedirettore del centro di controllo satellitare (NADA). La NADA è stata oggetto di sanzioni ai sensi dell'UNSCR 2270 (2016) a causa del suo coinvolgimento nello sviluppo delle scienze e delle tecniche spaziali, compreso il lancio di satelliti e razzi. L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile a titolo di supporto o favoreggiamento, dei programmi della RPDC in relazione alle armi nucleari, ai missili balistici o altre armi di distruzione di massa.

2)   

All'allegato II, parte I, lettera B, della decisione 2013/183/PESC, l'entità elencata di seguito è aggiunta nell'elenco delle entità responsabili dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa soggette a misure restrittive:

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni identificative

Motivi

13.

Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche)

 

Coinvolta, all'interno delle forze armate nazionali della RPDC, nello sviluppo e nell'attuazione operativa dei programmi legati ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

3)   

All'allegato II, parte I, lettera A, della decisione 2013/183/PESC, le voci per le seguenti persone sono sostituite nell'elenco delle entità responsabili dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, soggette a misure restrittive:

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni identificative

Motivi

3.

CHU Kyu-Chang

(alias JU Kyu-Chang)

Data d nascita: 25.11.1928

Luogo di nascita: South Hamgyo'ng Province

Membro della commissione nazionale di difesa, che è un organo fondamentale nelle questione della difesa della RPDC. Ex direttore del dipartimento delle munizioni del comitato centrale del partito dei Lavoratori della Corea.In quanto tale, responsabile per il supporto o la promozione dei programmi della RPDC relativi alle armi nucleari, ai missili balistici o altre armi di distruzione di massa.

8.

PAEK Se-bong

Anno di nascita:1946

Ex presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.


20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/79


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/786 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

che stabilisce le procedure relative all'istituzione e al funzionamento di un gruppo consultivo indipendente che assiste gli Stati membri e la Commissione nello stabilire se i prodotti del tabacco abbiano un aroma caratterizzante

[notificata con il numero C(2016) 2921]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7 della direttiva 2014/40/UE vieta l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante. Norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante sono stabilite dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2016/779 (2).

(2)

L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2014/40/UE prevede che gli Stati membri e la Commissione, nello stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante, possono consultare un gruppo consultivo indipendente («il gruppo»). Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono le procedure relative all'istituzione e al funzionamento di tale gruppo.

(3)

Il gruppo dovrebbe essere composto da esperti altamente qualificati, specializzati e indipendenti con competenze pertinenti nei settori dell'analisi sensoriale, statistica e chimica. Tali esperti dovrebbero esercitare le funzioni con imparzialità e nell'interesse pubblico. Essi dovrebbero essere selezionati in base a criteri obiettivi mediante un invito pubblico a presentare candidature ed essere nominati a titolo personale. Essi dovrebbero possedere la gamma di abilità e di competenze necessarie affinché il gruppo possa esercitare le sue funzioni.

(4)

Il gruppo dovrebbe essere assistito da un gruppo tecnico ingaggiato mediante una procedura di appalto pubblico. Il gruppo tecnico dovrebbe effettuare valutazioni chimiche e sensoriali basate su un confronto tra le proprietà olfattive del prodotto oggetto di prove e quelle dei prodotti di riferimento. L'analisi sensoriale, anche olfattiva, è una disciplina scientifica consolidata che applica i principi del disegno sperimentale e dell'analisi statistica per valutare e descrivere le percezioni sensoriali umane, tra cui l'olfatto, ai fini della valutazione dei prodotti di consumo. È stato appurato che si tratta di un metodo adeguato per produrre risultati validi, solidi, affidabili e riproducibili ai fini della valutazione in merito al possesso, da parte di un prodotto del tabacco, di un aroma caratterizzante. Tale analisi dovrebbe essere condotta sulla base di una metodologia consolidata e produrre risultati mediante l'impiego di strumenti statistici. Qualora sia ritenuto opportuno, l'analisi sensoriale dovrebbe essere integrata dall'analisi chimica dei prodotti.

(5)

Nell'esercizio delle sue funzioni consultive il gruppo dovrebbe esaminare, a seconda del caso, i dati forniti dal gruppo tecnico e qualsiasi altra informazione a sua disposizione che possa ritenere pertinente, comprese le informazioni ottenute nel quadro degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 5 della direttiva 2014/40/UE. Il gruppo dovrebbe fornire consulenza agli Stati membri e alla Commissione in modo tempestivo in merito al possesso, da parte dei prodotti oggetto di prove, di un aroma caratterizzante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE.

(6)

Poiché le tecniche e i metodi scientifici per stabilire l'esistenza di un aroma caratterizzante possono evolversi con il tempo e l'esperienza acquisita, è opportuno che la Commissione segua l'evoluzione del settore in modo da valutare se le metodologie utilizzate per il suddetto scopo debbano essere rivedute.

(7)

Il gruppo e la procedura tramite la quale esso valuta l'esistenza di un aroma caratterizzante dovrebbero essere protetti da qualsiasi interferenza esterna proveniente da organismi o associazioni aventi un interesse nell'esito della valutazione. Le informazioni riservate dovrebbero essere protette contro la divulgazione involontaria e intenzionale. I membri del gruppo e del gruppo tecnico che non possono più esercitare le loro funzioni o che cessano di soddisfare le prescrizioni della presente decisione dovrebbero essere sostituiti.

(8)

I lavori del gruppo dovrebbero basarsi sui principi di un elevato livello di competenze, indipendenza e trasparenza. Essi dovrebbero essere organizzati e condotti in conformità alle migliori pratiche e a elevati standard scientifici.

(9)

Il gruppo dovrebbe contribuire efficacemente a migliorare il funzionamento del mercato interno e al tempo stesso assicurare un livello elevato di salute pubblica, in particolare aiutando gli Stati membri e la Commissione a valutare i prodotti del tabacco che potenzialmente hanno un aroma caratterizzante. Le attività del gruppo sono necessarie per assicurare un'attuazione efficace e uniforme della direttiva 2014/40/UE, e la consulenza fornita dai membri del gruppo è fondamentale per raggiungere gli obiettivi della politica dell'Unione in materia. È pertanto opportuno fornire al gruppo un adeguato sostegno finanziario sotto forma di un'indennità speciale per i membri, oltre al rimborso delle spese.

(10)

La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dovrebbero avvenire in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le procedure relative all'istituzione e al funzionamento di un gruppo consultivo indipendente («il gruppo») che assiste gli Stati membri e la Commissione nello stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante.

Articolo 2

Definizione

Ai fini della presente decisione per «prodotto oggetto di prove» si intende un prodotto segnalato al gruppo da uno Stato membro o dalla Commissione ai fini di un parere in merito al possesso, da parte di tale prodotto, di un aroma caratterizzante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE.

Articolo 3

Compiti

Il gruppo fornisce pareri in merito al possesso, da parte dei prodotti oggetto di prove, di un aroma caratterizzante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE.

CAPO II

ISTITUZIONE DEL GRUPPO CONSULTIVO INDIPENDENTE

Articolo 4

Nomina

1.   Il gruppo è composto da sei membri.

2.   Il direttore generale responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, che agisce a nome della Commissione («il direttore generale»), nomina i membri del gruppo a partire da un elenco di candidati idonei compilato in seguito alla pubblicazione di un invito a presentare candidature sul sito web della Commissione e nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (il «registro dei gruppi di esperti»). I membri sono selezionati sulla base delle loro competenze ed esperienza nei settori dell'analisi sensoriale, statistica e chimica e tenendo debitamente conto della necessità di garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti d'interesse.

3.   I nomi delle persone comprese nell'elenco dei candidati idonei che non sono nominate membri del gruppo sono inclusi in un elenco di riserva di candidati idonei ai fini della sostituzione dei membri la cui appartenenza al gruppo sia cessata in conformità all'articolo 5, paragrafo 3. Il direttore generale chiede il consenso dei candidati prima di inserire i loro nomi nell'elenco di riserva.

4.   L'elenco dei membri del gruppo è pubblicato nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e messo a disposizione sul sito web pertinente della Commissione.

Articolo 5

Mandato

1.   I membri del gruppo sono nominati per un mandato rinnovabile di cinque anni.

2.   Se alla scadenza di un mandato non si è avuta conferma del rinnovo o della sostituzione del gruppo, i membri esistenti restano in carica.

3.   Un individuo cessa di essere membro del gruppo se:

a)

muore o diventa incapace in misura tale da non essere più in grado di esercitare le funzioni stabilite dalla presente decisione;

b)

rassegna le dimissioni;

c)

il direttore generale ne sospende l'appartenenza al gruppo a norma del paragrafo 5, nel qual caso l'individuo cessa di essere membro per la durata della sospensione; o

d)

il direttore generale pone termine alla sua appartenenza al gruppo a norma del paragrafo 5.

4.   Un membro che desideri rassegnare le dimissioni ne dà notifica al direttore generale per posta elettronica o per lettera raccomandata con un preavviso di almeno sei mesi. Qualora sia in grado di eseguire i suoi compiti e una procedura di sostituzione sia in corso, il membro può, su richiesta del direttore generale, rimanere in carica fino a quando la sostituzione sia confermata.

5.   Il direttore generale può sospendere temporaneamente l'appartenenza al gruppo di un membro o porvi definitivamente termine qualora sia stato constatato, o vi siano fondati motivi per ritenere, che:

a)

il membro non soddisfa più, o ha violato, le condizioni stabilite nella presente decisione o all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b)

il membro non soddisfa più una o più condizioni fondamentali stabilite nell'invito a presentare candidature o i principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza di cui all'articolo 16 o il suo comportamento o la sua posizione sono incompatibili con le dichiarazioni presentate in conformità agli articoli 16, 17 e 18;

c)

il membro non è in condizione di esercitare i compiti stabiliti dalla presente decisione;

d)

altri fattori significativi mettono in dubbio il funzionamento del gruppo.

6.   Qualora l'appartenenza al gruppo di un membro cessi in conformità al paragrafo 3, il direttore generale nomina un sostituto per la durata residua del mandato o per il periodo della sospensione temporanea. La Commissione pubblica un nuovo invito a presentare candidature quando l'elenco di riserva è esaurito.

CAPO III

FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO

Articolo 6

Elezione del presidente e del vicepresidente del gruppo

1.   All'inizio di ogni mandato il gruppo elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri. L'elezione avviene a maggioranza semplice del totale dei membri. In caso di parità il direttore generale designa il presidente tra i membri che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in base a una valutazione delle loro qualifiche e della loro esperienza.

2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente coincide con quello del gruppo ed è rinnovabile. L'eventuale sostituzione del presidente o del vicepresidente avviene per la durata residua del mandato del gruppo.

Articolo 7

Regole di voto

1.   Per le votazioni in casi diversi da quelli di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), il gruppo prende decisioni solo quando partecipano alla votazione almeno quattro membri, di cui uno deve essere il presidente o il vicepresidente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

2.   In caso di parità è decisivo il voto della persona che presiede la votazione.

3.   Le persone che hanno cessato di essere membri o la cui appartenenza al gruppo è temporaneamente sospesa a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Regolamento interno

1.   Il gruppo adotta, e se opportuno aggiorna, il suo regolamento interno su proposta del direttore generale e d'intesa con lo stesso.

2.   Il regolamento interno assicura che il gruppo eserciti i suoi compiti nel rispetto dei principi di eccellenza scientifica, indipendenza e trasparenza.

3.   Il regolamento interno prevede in particolare:

a)

la procedura di elezione del presidente e del vicepresidente del gruppo, in conformità all'articolo 6;

b)

l'applicazione dei principi di cui al capo IV;

c)

le procedure di adozione di un parere;

d)

le relazioni con i terzi, compresi gli organismi scientifici;

e)

altre disposizioni dettagliate sul funzionamento del gruppo.

Articolo 9

Metodologia

1.   Il gruppo specifica, e se opportuno aggiorna, la metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove. La metodologia per l'analisi sensoriale è basata su un confronto tra le proprietà olfattive del prodotto oggetto di prove e quelle dei prodotti di riferimento. Nell'elaborazione della metodologia il gruppo prende in considerazione, a seconda del caso, il contributo del gruppo tecnico di cui all'articolo 12.

2.   Il progetto di metodologia e gli eventuali successivi progetti di aggiornamento sono presentati al direttore generale per approvazione e diventano applicabili solo dopo che tale approvazione è stata concessa.

Articolo 10

Consulenza sui prodotti oggetto di prove

1.   Qualora il gruppo sia invitato a fornire un parere su un prodotto oggetto di prove, il presidente del gruppo ne informa tutti i membri. Il presidente può nominare tra i membri un relatore incaricato di coordinare l'esame di un determinato prodotto. Il presidente presenta una relazione finale alla Commissione e, se del caso, allo Stato membro richiedente.

2.   Qualora il gruppo lo ritenga necessario ai fini della formulazione di un parere, esso richiede il contributo del gruppo tecnico istituito in conformità all'articolo 12. Nel formulare il proprio parere il gruppo tiene conto delle informazioni e dei dati che ha ottenuto dal gruppo tecnico. Esso può tenere anche conto di qualsiasi altra informazione a sua disposizione che consideri autorevole e pertinente, comprese le informazioni derivanti dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 5 della direttiva 2014/40/UE.

3.   Con riferimento ai dati e alle informazioni fornite dal gruppo tecnico, il gruppo in particolare:

a)

verifica se il gruppo tecnico ha rispettato le regole e le norme scientifiche applicabili;

b)

valuta i dati e le informazioni, in particolare per accertare se siano sufficienti per trarre una conclusione o se servano ulteriori dati e informazioni;

c)

chiede al gruppo tecnico i chiarimenti eventualmente necessari per trarre una conclusione.

4.   Se il gruppo ritiene che i dati o le informazioni siano insufficienti o nutre dubbi sul rispetto delle regole e delle norme applicabili, esso consulta la Commissione e, se del caso, lo Stato membro richiedente. Qualora necessario, il gruppo può chiedere al gruppo tecnico di ripetere alcune prove tenendo conto dei suoi commenti.

5.   Se il gruppo constata che le regole e le norme applicabili sono state rispettate, compreso, se del caso, mediante la procedura stabilita al paragrafo 4, e che i dati e le informazioni sono sufficienti per trarre una conclusione, esso provvede a esprimere un parere in conformità al paragrafo 2.

6.   Il gruppo presenta il suo parere alla Commissione e agli eventuali Stati membri che effettuano la segnalazione entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta o entro una data concordata con la Commissione o con lo Stato membro richiedente.

Articolo 11

Consultazione su altre questioni

1.   La Commissione può consultare il gruppo su altre questioni inerenti alla deliberazione in merito a un aroma caratterizzante in conformità all'articolo 7 della direttiva 2014/40/UE. In tali casi essa decide, in consultazione con il presidente, se convocare una riunione o ricorrere a una procedura scritta.

2.   Il presidente può nominare tra i membri del gruppo un relatore incaricato di coordinare il compito e presenta una relazione finale alla Commissione.

3.   Nelle sue discussioni interne il gruppo prende in considerazione, a seconda del caso, i dati e le informazioni fornite dal gruppo tecnico e altre informazioni pertinenti a sua disposizione.

Articolo 12

Gruppo tecnico di valutatori sensoriali e chimici

1.   È istituito un gruppo tecnico di valutatori sensoriali e chimici («il gruppo tecnico») incaricato di fornire al gruppo una valutazione delle proprietà sensoriali e, se opportuno, chimiche del prodotto oggetto di prove nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10. Il gruppo tecnico è composto da:

a)

due persone qualificate selezionate sulla base delle loro conoscenze, abilità ed esperienza nel campo dell'analisi sensoriale, responsabili dell'ingaggio, della formazione e della supervisione dei valutatori sensoriali;

b)

valutatori sensoriali ingaggiati sulla base della loro abilità di discriminazione olfattiva e della loro capacità di percepire, analizzare e interpretare gli odori, e che hanno raggiunto la maggiore età secondo la legislazione nazionale applicabile; e

c)

due persone selezionate sulla base delle loro conoscenze e abilità nei campi della chimica e dell'analisi di laboratorio responsabili dell'analisi chimica dei prodotti oggetto di prove.

2.   È istituita una procedura di appalto pubblico per la selezione di un contraente responsabile della costituzione del gruppo tecnico. Il contraente dispone del livello minimo di competenze tecniche e di attrezzature specificato nel bando di gara e include le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).

Il bando di gara e la relativa documentazione contrattuale specificano che il gruppo tecnico ha l'obbligo di agire in piena indipendenza e proteggere le informazioni riservate e i dati personali. Essi prevedono inoltre per ogni membro del gruppo la prescrizione di restituire una dichiarazione di interessi debitamente compilata prima di impegnarsi in qualsiasi attività per il gruppo tecnico. Il bando di gara e la relativa documentazione contrattuale contengono inoltre almeno i seguenti elementi:

a)

una descrizione delle funzioni principali del gruppo tecnico;

b)

le specifiche relative alla costituzione, alla gestione e al funzionamento del gruppo tecnico, comprese le specifiche tecniche applicabili all'esercizio delle funzioni del gruppo;

c)

le specifiche relative alle competenze e alle attrezzature tecniche di cui deve disporre il contraente;

d)

le specifiche relative all'ingaggio dei valutatori sensoriali. Tali specifiche prevedono la condizione che i valutatori sensoriali possano essere ingaggiati solo dopo che la Commissione abbia approvato i candidati proposti.

3.   L'analisi sensoriale del gruppo tecnico è basata sulla metodologia di cui all'articolo 9.

4.   L'analisi sensoriale è integrata, se opportuno, da una valutazione chimica della composizione del prodotto mediante analisi chimiche. Tale valutazione è effettuata in modo tale da fornire risultati precisi, coerenti e riproducibili. La procedura e i risultati della valutazione chimica sono documentati.

5.   Il gruppo tecnico fa pervenire i risultati delle prove del prodotto al gruppo entro una data accettata da quest'ultimo.

6.   I lavori del gruppo tecnico sono subordinati ai limiti della dotazione annuale ad esso assegnata dalla Commissione.

Articolo 13

Segretariato

1.   La Commissione provvede alle funzioni di segretariato per il gruppo e per tutte le altre attività inerenti all'applicazione della presente decisione.

2.   Il segretariato è incaricato di fornire il supporto amministrativo per agevolare il funzionamento efficiente del gruppo e vigilare sul rispetto del regolamento interno.

Articolo 14

Indennità speciale

1.   I membri del gruppo hanno diritto a un'indennità speciale a compenso del lavoro preparatorio e della partecipazione, di persona o a distanza con l'ausilio di mezzi elettronici, alle riunioni del gruppo e alle altre attività inerenti all'applicazione della presente decisione e organizzate dalla Commissione, come pure quando prestano servizi in qualità di relatori su una questione specifica.

2.   L'indennità speciale consiste in un importo massimo di 450 EUR sotto forma di indennità giornaliera per ogni giornata intera di lavoro. L'indennità totale è calcolata e arrotondata per eccesso all'importo corrispondente alla mezza giornata di lavoro più vicina.

3.   Le spese di viaggio e, se del caso, di soggiorno sostenute dai membri e dagli esperti esterni nell'ambito delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità alle disposizioni interne di quest'ultima.

4.   Tutte le indennità e i rimborsi sono subordinati alla dotazione annuale assegnata al gruppo della Commissione.

CAPO IV

INDIPENDENZA, RISERVATEZZA E TRASPARENZA

Articolo 15

Comunicazione

1.   Il presidente del gruppo funge da persona di contatto per gli Stati membri e la Commissione.

2.   Il presidente segnala immediatamente alla Commissione qualsiasi circostanza che potrebbe pregiudicare il funzionamento del gruppo.

Articolo 16

Indipendenza

1.   I membri del gruppo sono nominati a titolo personale. Essi non possono delegare le loro responsabilità ad alcuna altra persona. Nell'esercizio delle loro funzioni essi rispettano i principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza e agiscono nell'interesse pubblico.

2.   Gli esperti che si candidano alla nomina di membri del gruppo sono tenuti a presentare una dichiarazione indicante qualsiasi interesse che possa compromettere, o essere ragionevolmente percepito come tale da compromettere, la loro indipendenza, comprese le eventuali circostanze pertinenti relative ai loro familiari stretti o partner. La presentazione di una dichiarazione di interessi debitamente compilata è necessaria affinché un esperto abbia titolo a essere nominato membro del gruppo. Se la Commissione giunge alla conclusione che non esiste alcun conflitto d'interessi, il candidato ha titolo di essere nominato sempre che sia ritenuto in possesso delle competenze necessarie.

3.   I membri del gruppo informano tempestivamente la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella loro dichiarazione; in questo caso essi presentano immediatamente una nuova dichiarazione che riporta le modifiche pertinenti.

4.   A ogni riunione i membri del gruppo dichiarano qualsiasi interesse specifico che potrebbe compromettere, o essere ragionevolmente percepito come tale da compromettere, la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno. In tali casi il presidente può chiedere al membro in questione di lasciare la riunione o parti di essa. Il presidente informa la Commissione di tale dichiarazione e delle azioni intraprese.

5.   I membri del gruppo si astengono da ogni contatto diretto o indiretto con l'industria del tabacco o i suoi rappresentanti.

Articolo 17

Riservatezza e protezione dei dati personali

1.   I membri del gruppo non divulgano le informazioni, compresi i dati commercialmente sensibili o personali, acquisite nel quadro dei lavori del gruppo o di altre attività inerenti all'applicazione della presente decisione, neanche dopo la cessazione della loro qualità di membri. A tal fine firmano una dichiarazione di riservatezza.

2.   I membri del gruppo si conformano alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (4) e 2015/444 (5). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

Articolo 18

Impegno

I membri del gruppo si impegnano a contribuire attivamente ai lavori del gruppo. A tal fine firmano una dichiarazione di impegno.

Articolo 19

Trasparenza

1.   Le attività del gruppo sono condotte con un elevato livello di trasparenza. La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti in un sito web dedicato e inserisce un collegamento a tale sito nel registro dei gruppi di esperti. In particolare, essa rende disponibile al pubblico, senza indebito indugio:

a)

i nomi dei membri;

b)

le dichiarazioni di interessi, di riservatezza e di impegno dei membri;

c)

il regolamento interno del gruppo;

d)

i pareri adottati dal gruppo a norma dell'articolo 10;

e)

gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni del gruppo;

f)

la metodologia stabilita in conformità all'articolo 9.

2.   In deroga al paragrafo 1 la pubblicazione non è richiesta qualora la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/779 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante (cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale)

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(4)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(5)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(6)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/88


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/787 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

che stabilisce un elenco prioritario di additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare soggetti a obblighi rafforzati di segnalazione

[notificata con il numero C(2016) 2923]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE prevede che la Commissione adotti atti di esecuzione che stabiliscono e aggiornano un elenco prioritario di additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare. Lo stesso articolo stabilisce inoltre obblighi rafforzati di segnalazione per gli additivi che figurano in tale elenco prioritario. Gli Stati membri devono disporre che i fabbricanti e gli importatori delle sigarette e del tabacco da arrotolare effettuino studi approfonditi sugli additivi contenuti in tali prodotti che sono stati inclusi nell'elenco prioritario.

(2)

L'elenco prioritario dovrebbe essere stabilito sulla base dei dati disponibili che indicano che un additivo può incidere sulla tossicità, sulla capacità di indurre dipendenza e sulle proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione («proprietà CMR») delle sigarette e del tabacco da arrotolare, conferire un aroma caratterizzante o facilitare l'inalazione o l'assorbimento di nicotina.

(3)

Gli additivi compresi nell'elenco dovrebbero inoltre figurare tra gli additivi più comunemente usati nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare conformemente alle segnalazioni, in conformità all'articolo 5 della direttiva 2014/40/UE. Poiché gli effetti degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 5 decorrono dal giorno in cui la direttiva 2014/40/UE diventa applicabile, è opportuno definire il primo elenco di sostanze sulla base dei dati pervenuti dagli Stati membri a norma della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)

Nell'individuazione degli additivi prioritari da inserire nell'elenco si è tenuto inoltre conto di un parere scientifico formulato dal comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) (3).

(5)

Gli additivi possono assumere varie forme diverse. Per facilitarne l'individuazione è opportuno specificare, per ciascun additivo inserito nell'elenco, la formula chimica (se del caso) e i numeri CAS (Chemical Abstracts Service) delle diverse forme nelle quali gli additivi possono essere presenti nei prodotti del tabacco.

(6)

Gli Stati membri, nell'adempiere l'obbligo di assicurare che i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco da arrotolare presentino studi approfonditi sugli additivi inseriti nell'elenco, dovrebbero poter esigere la presentazione di tali studi secondo un formato e una metodologia uniformi. Un approccio coordinato all'elaborazione e alla presentazione di tali studi facilita l'analisi dei dati e assicura la comparabilità. Per assicurare che agli Stati membri sia accordato un periodo sufficiente per elaborare i protocolli di studio senza limitare il tempo accordato ai fabbricanti e agli importatori per effettuare gli studi, la presente decisione dovrebbe applicarsi solo a decorrere dal 1o gennaio 2017. In conformità all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2014/40/UE, i fabbricanti e gli importatori dovrebbero essere tenuti a presentare segnalazioni rafforzate in relazione alla prima serie di additivi individuati solo entro il 1o luglio 2018.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

L'elenco prioritario di additivi di cui all'articolo 6 della direttiva 2014/40/UE è stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

(2)  Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).

(3)  CSRSERI, Additives used in tobacco products (Additivi impiegati nei prodotti del tabacco) adottato il 25 gennaio 2016, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/opinions/index_en.htm


ALLEGATO

Elenco prioritario di additivi impiegati nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare soggetti a obblighi rafforzati di segnalazione

Additivo

Formula chimica

(se del caso)

Numeri CAS applicabili alla sostanza (elenco non esaustivo)

Carruba

 

9000-40-2, 84961-45-5

Cacao

 

84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1

Diacetile

C4H6O2

431-03-8

Fieno greco

 

68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1

Fico

 

90028-74-3

Geraniolo

C10H18O

106-24-1, 8000-46-2

Glicerolo

C3H8O3

56-81-5

Guaiacolo

C6H4(OH)(OCH3)

90-05-1

Gomma di guar

 

9000-30-0

Liquirizia

 

68916-91-6

Maltolo

C6H6O3

118-71-8

Mentolo

C10H20O

2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 1490-04-6, 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5

Glicole propilenico

C3H8O2

57-55-6

Sorbitolo

C6H14O6

50-70-4

Biossido di titanio

TiO2

13463-67-7, 1317-70-0