ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 130

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
19 maggio 2016


Sommario

 

Rettifiche

pagina

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013 )

1

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU L 347 del 20.12.2013 )

7

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013 )

10

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013 )

11

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ( GU L 346 del 20.12.2013 )

23

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 ( GU L 347 del 20.12.2013 )

25

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


Rettifiche

19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/1


Rettifica del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

( Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

Pagina 495, considerando 45:

anziché:

«(45)

La realizzazione di progetti innovativi sotto l'egida del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura dovrebbe essere affidata a gruppi operativi composti di agricoltori, gestori forestali, comunità rurali, ricercatori, consulenti di ONG, imprenditori e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo. …»

leggasi:

«(45)

La realizzazione di progetti innovativi sotto l'egida del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura dovrebbe essere affidata a gruppi operativi composti di agricoltori, gestori forestali, comunità rurali, ricercatori, ONG, consulenti, imprenditori e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo. …»

Pagina 497, considerando 61:

anziché:

«… Dovrebbe inoltre riguardare: gli specifici regimi dell'Unione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e le caratteristiche delle associazioni di produttori e le tipologie di interventi che possono essere sovvenzionate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, nonché la definizione di condizioni per prevenire le distorsioni della concorrenza e la discriminazione verso i prodotti, e per escludere i marchi commerciali dal sostegno;»

leggasi:

«… Dovrebbe inoltre riguardare: gli specifici regimi dell'Unione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e le caratteristiche delle associazioni di produttori e le tipologie di interventi che possono essere sovvenzionate a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, nonché la definizione di condizioni per prevenire le distorsioni della concorrenza e la discriminazione verso i prodotti, e per escludere i marchi commerciali dal sostegno.»

Pagina 505, articolo 15, paragrafo 4, ultimo comma:

anziché:

«Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni e, in particolare, le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, oppure questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. …»

leggasi:

«Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni e, in particolare, le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. …»

Pagina 509, articolo 21, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da 22 a 26 non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (1) e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

leggasi:

«2.   Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da 22 a 26 non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2) e delle regioni ultraperiferiche francesi.

Pagina 510, articolo 26, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), è concesso a silvicoltori privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.»

leggasi:

«1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), è concesso a silvicoltori privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013 e delle regioni ultraperiferiche francesi, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.»

Pagina 511, articolo 22, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari terrieri pubblici e privati, nonché a loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.»

leggasi:

«1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a gestori fondiari pubblici e privati, nonché a loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.»

Pagina 511, articolo 23, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.»

leggasi:

«1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a gestori fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.»

Pagina 512, articolo 28, paragrafo 6, secondo comma:

anziché:

«Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.»

leggasi:

«Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013

Pagina 512, articolo 28, paragrafo 11:

anziché:

«11.   Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 6, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, anche in caso di misure equivalenti previste dall'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.»

leggasi:

«11.   Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 6, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, anche in caso di misure equivalenti previste dall'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013

Pagina 512, articolo 29, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. DP/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.»

leggasi:

«2.   Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.»

Pagina 513, articolo 31, paragrafo 1, secondo comma:

anziché:

«I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.»

leggasi:

«I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.»

Pagina 515, articolo 32, paragrafo 4, primo comma:

anziché:

«4.   Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.»

leggasi:

«4.   Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.»

Pagina 515, articolo 32, paragrafo 4, ultimo comma:

anziché:

«In deroga a quanto precede, il primo comma non si applica agli Stati membri il cui intero territorio è stato considerato zona soggetta a svantaggi specifici a norma dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (CE) n. 1257/1999.»

leggasi:

«In deroga a quanto precede, il secondo comma non si applica agli Stati membri il cui intero territorio è stato considerato zona soggetta a svantaggi specifici a norma dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (CE) n. 1257/1999.»

Pagina 523, articolo 51, paragrafo 1, primo comma:

anziché:

«1.   Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 e della rete PEI di cui all'articolo 53.»

leggasi:

«1.   Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 e della rete PEI di cui all'articolo 53.»

Pagina 525, articolo 54, paragrafo 3, frase introduttiva:

anziché:

«3.   Il sostegno del FEASR di cui all'articolo 51, paragrafo 3, è utilizzato:»

leggasi:

«3.   Il sostegno del FEASR di cui all'articolo 51, paragrafo 2, è utilizzato:»

Pagina 526, articolo 58, paragrafo 5:

anziché:

«5.   I fondi trasferiti da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono sottratti dagli importi assegnati a tale Stato membro conformemente al paragrafo 4.»

leggasi:

«5.   I fondi trasferiti da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono sottratti dagli importi assegnati a tale Stato membro conformemente al paragrafo 4.»

Pagina 527, articolo 59, paragrafo 3, primo comma:

anziché:

«3.   I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93, nonché per le regioni in transizione. …»

leggasi:

«3.   I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/93, nonché per le regioni in transizione. …»

Pagina 527, articolo 59, paragrafo 3, lettera a):

anziché:

«a)

all' 85 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;»

leggasi:

«a)

all' 85 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013

Pagina 527, articolo 59, paragrafo 4, lettera a):

anziché:

«Tale tasso può essere aumentato al massimo fino al 90 % per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche, delle isole minori dell'Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e delle regioni in transizione di cui al paragrafo 3, lettere b) e c);»

leggasi:

«Tale tasso può essere aumentato al massimo fino al 90 % per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche, delle isole minori dell'Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013 e delle regioni in transizione di cui al paragrafo 3, lettere b) e c);»

Pagina 527, articolo 59, paragrafo 4, lettera e):

anziché:

«e)

al 100 % per gli interventi finanziati tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013;»

leggasi:

«e)

al 100 % per gli interventi finanziati tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Pagina 531, articolo 74, titolo:

anziché:

«Responsabilità del comitato di sorveglianza»;

leggasi:

«Responsabilità del comitato di monitoraggio».

Pagina 532, articolo 83, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6 e all'articolo 89, alle condizioni stabilite nel presente articolo.»

leggasi:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 89, alle condizioni stabilite nel presente articolo.»

Pagina 533, articolo 83, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6 e all'articolo 89 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. …»

leggasi:

«2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 89 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. …»

Pagina 533, articolo 83, paragrafo 3:

anziché:

«3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6 e all'articolo 89 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. …»

leggasi:

«3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 89 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. …»

Pagina 533, articolo 83, paragrafo 5:

anziché:

«5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 5, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 29, paragrafo 6, dell'articolo 30, paragrafo 8, dell'articolo 33, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 5, dell'articolo 35, paragrafo 10, dell'articolo 36, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 47, paragrafo 6, e dell'articolo 89 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

leggasi:

«5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 5, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 29, paragrafo 6, dell'articolo 30, paragrafo 8, dell'articolo 33, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 5, dell'articolo 35, paragrafo 10, dell'articolo 36, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 47, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 7, e dell'articolo 89 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

Pagina 547, allegato VI, frase dopo l'articolo 39:

anziché:

«Misure di particolare rilevanza per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste …»

leggasi:

«Misure di particolare rilevanza per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste …»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).»

(2)   Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).»


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/7


Rettifica del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

Pagina 553, considerando 26:

anziché:

«(26)

Oltre al prefinanziamento, è necessario operare una distinzione tra i pagamenti effettuati dalla Commissione agli organismi pagatori riconosciuti, i pagamenti intermedi, il pagamento del saldo e stabilire norme dettagliate sulle modalità del loro versamento. La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria. Le norme sui quadri nazionali degli Stati membri con programmi regionali previste nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) forniscono anche uno strumento per gli Stati membri per assicurare l'esecuzione e la sana gestione finanziaria.»

leggasi:

«(26)

Oltre al prefinanziamento, è necessario operare una distinzione tra i pagamenti effettuati dalla Commissione agli organismi pagatori riconosciuti, i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo e stabilire norme dettagliate sulle modalità del loro versamento. La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria. Le norme sui quadri nazionali degli Stati membri con programmi regionali previste nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) forniscono anche uno strumento per gli Stati membri per assicurare l'esecuzione e la sana gestione finanziaria.»

Pagina 563, articolo 4, paragrafo 1, lettera d):

anziché:

«d)

il contributo finanziario dell'Unione al programma »Frutta e verdura nelle scuole» di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 155 di tale regolamento.»

leggasi:

«d)

il contributo finanziario dell'Unione al programma »Frutta e verdura nelle scuole» di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 220 di tale regolamento.»

Pagina 565, articolo 9, paragrafo 1:

anziché:

«1.   L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esso esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.»

leggasi:

«1.   L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esso esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.»

Pagina 567, articolo 18, paragrafo 3

anziché:

«3.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili da versare. Mediante tali atti di esecuzione, la Commissione stabilisce tra l'altro l'importo di tali pagamenti mensili in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 41 o di eventuali altre correzioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.»

leggasi:

«3.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti l'importo dei pagamenti mensili da versare in base a una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 41 o di eventuali altre correzioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.»

Pagina 573, articolo 40, secondo comma

anziché:

«Al fine di pagare le spese effettuate anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento stabilita per il finanziamento unionale limitando nel contempo il relativo impatto finanziario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 115, deroganti alla norma contenuta nel primo comma.»

leggasi:

«Al fine di rendere eligibili al finanziamento unionale le spese effettuate anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile stabilita per l'esecuzione del pagamento, limitando nel contempo il relativo impatto finanziario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 115, deroganti alla norma contenuta nel primo comma.»

Pagina 574, articolo 43, paragrafo 1, lettera e)

anziché:

«e)

gli importi corrispondenti a incameramenti di cauzioni, di fideiussioni o di garanzie costituite a norma del diritto dell'Unione adottata nel quadro della PAC, escluso lo sviluppo rurale e successivamente forfetizzati. Tuttavia le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri.»

leggasi:

«e)

gli importi corrispondenti a incameramenti di cauzioni, di fideiussioni o di garanzie costituite a norma del diritto dell'Unione adottato nel quadro della PAC, escluso lo sviluppo rurale, e in seguito incamerate. Tuttavia le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri.»

Pagina 578, articolo 54, paragrafo 5

anziché:

«5.   Purché abbia seguito la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, la Commissione può, adottare atti di esecuzione che escludano dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione europea nei seguenti casi:»

leggasi:

«5.   Purché abbia seguito la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti di esecuzione che escludano dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione europea nei seguenti casi:»

Pagina 580, articolo 62, paragrafo 2, lettera e)

anziché:

«e)

per la canapa di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;»

leggasi:

«e)

per la canapa di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1307/2013, disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;»

Pagina 583, articolo 67, paragrafo 4, lettera b)

anziché:

«b)   “pagamento diretto per superficie”: il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie e il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013, …»

leggasi:

«b)   “pagamento diretto per superficie”: il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie e il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013, …»

Pagina 584, articolo 72, paragrafo 1

anziché:

«1.   Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento per la superficie corrispondente e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali, …»

leggasi:

«1.   Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali, …»

Pagina 587, articolo 77, paragrafo 7, lettera a)

anziché:

«a)

identificano per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, l'identificazione della sanzione amministrativa e la determinazione del tasso specifico che devono imporre gli Stati membri dall'elenco di cui al paragrafo 4 ed entro i limiti stabiliti nei paragrafi 5 e 6, anche in casi di inadempienza non quantificabile;»

leggasi:

«a)

identificano, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, la sanzione amministrativa dall'elenco di cui al paragrafo 4 e nei limiti di cui ai paragrafi 5 e 6, e determinano il tasso specifico che devono imporre gli Stati membri, anche in casi di inadempienza non quantificabile;»

Pagina 590, Articolo 88, primo comma

anziché:

«Laddove necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione he stabiliscono norme per l'applicazione uniforme nell'Unione del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue:»

leggasi:

«Laddove necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme per l'applicazione uniforme nell'Unione del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue:»

Pagina 590, articolo 89, paragrafo 1

anziché:

«1.   Gli Stati membri adottano provvedimenti atti a garantire che i prodotti di cui all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non etichettati in conformità delle disposizioni di tale regolamento non siano immessi sul mercato né ritirati dal mercato.»

leggasi:

«1.   Gli Stati membri adottano provvedimenti atti a garantire che i prodotti di cui all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non etichettati in conformità delle disposizioni di tale regolamento non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato.»

Pagina 600, Articolo 120

anziché:

«Per garantire la transizione ordinata dai regimi previsti nei regolamenti abrogati di cui all'articolo 118 a quelli stabiliti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardo ai casi in cui possono essere applicate deroghe e aggiunte alle norme previste nel presente regolamento.»

leggasi:

«Per garantire la transizione ordinata dai regimi previsti nei regolamenti abrogati di cui all'articolo 119 a quelli stabiliti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardo ai casi in cui possono essere applicate deroghe e aggiunte alle norme previste nel presente regolamento.»


19.5.2016   

IT

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L 130/10


Rettifica del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

Pagina 632, articolo 31, paragrafo 1, lettera f):

anziché:

«f)

a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale se la riserva nazionale o le riserve regionali sono sufficienti a soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 9, del presente regolamento;»

leggasi:

«f)

a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale se la riserva nazionale o le riserve regionali non sono sufficienti a soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 9, del presente regolamento;».

Pagina 648, articolo 61, paragrafo 2, primo comma:

anziché:

«2.   I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.»

leggasi:

«2.   I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti diretti da concedere a norma dei titoli III e IV.»

Pagina 649, articolo 63, paragrafo 2, lettera a):

anziché:

«a)

un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV; o»

leggasi:

«a)

un importo pari al totale dei pagamenti diretti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV; o».

Pagina 649, articolo 63, paragrafo 2, lettera b):

anziché:

«b)

un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare …»

leggasi:

«b)

un importo pari al totale dei pagamenti diretti da assegnare …».

19.5.2016   

IT

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L 130/11


Rettifica del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

Pagina 672, considerando 18:

anziché:

«(18)

Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e …»

leggasi:

«(18)

Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e siano di qualità sana, leale e mercantile e …».

Pagina 674, considerando 36:

anziché:

«(36)

Il presente regolamento dovrebbe distinguere da un lato, tra prodotti ortofrutticoli destinati al consumo diretto, e prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione e trasformati, dall'altro. Le regole sui fondi di esercizio …»

leggasi:

«(36)

Il presente regolamento dovrebbe effettuare una distinzione tra, da un lato, prodotti ortofrutticoli, che comprendono prodotti ortofrutticoli destinati al consumo fresco e prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione e, dall'altro, prodotti ortofrutticoli trasformati. Le regole sui fondi di esercizio …».

Pagina 678, considerando 74:

anziché:

«(74)

I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi dovrebbero essere commercializzati soltanto se rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se è indicato il paese di origine. Per assicurare la corretta applicazione …»

leggasi:

«(74)

I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi dovrebbero essere commercializzati soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. Per assicurare la corretta applicazione …».

Pagina 347, considerando 100:

anziché:

«(100)

Per garantire la qualità e la traccia abilità dei prodotti è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.»

leggasi:

«(100)

Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.»

Pagina 691, articolo 3, paragrafo 4:

anziché:

«4.   Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità 227 intesi a modificare le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I, nella misura necessaria per aggiornare le definizioni alla luce degli sviluppi del mercato.»

leggasi:

«4.   Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 227 intesi a modificare le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I, nella misura necessaria per aggiornare le definizioni alla luce degli sviluppi del mercato.»

Pagina 693, articolo 13, paragrafo 1, frase introduttiva:

anziché:

«1.   Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:»

leggasi:

«1.   Durante i periodi di cui all'articolo 12, l'intervento pubblico:».

Pagina 693, articolo 15, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi i quantitativi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.»

leggasi:

«2.   Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi gli importi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.»

Pagina 694, articolo 16, paragrafo 2, seconda frase:

anziché:

«In tali casi, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.»

leggasi:

«In tali casi, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.»

Pagina 694, articolo 17, primo comma:

anziché:

«Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o dell'articolo19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 18, paragrafi 2 o 4, o dell'articolo 20:»

leggasi:

«Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o dell'articolo19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, o dell'articolo 20:».

Pagina 694, articolo 19, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e per tener conto delle specificità dei diversi settori …»

leggasi:

«1.   Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e siano di qualità sana, leale e mercantile e per tener conto delle specificità dei diversi settori …».

Pagina 697, articolo 23, titolo:

anziché:

«Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati»

leggasi:

«Aiuti per la distribuzione ai bambini di prodotti ortofrutticoli, di prodotti ortofrutticoli trasformati e di banane».

Pagina 701, articolo 33, paragrafo 4, lettera b):

anziché:

«b)

    “mancata raccolta”, l'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato e risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.»

leggasi:

«b)

    “mancata raccolta”, l'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.»

Pagina 705, articolo 41, paragrafo 1 e 2:

anziché:

«1.   Ogni Stato membro produttore elencato nell'allegato VI presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 38.

2.   Le misure di sostegno nel quadro dei progetti di programmi di sostegno sono elaborate al livello territoriale che lo Stato membro ritiene più adeguato. I progetti di programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale.»

leggasi:

«1.   Ogni Stato membro produttore elencato nell'allegato VI presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 43.

2.   Le misure di sostegno contenute nei progetti di programmi di sostegno sono elaborate al livello territoriale che lo Stato membro ritiene più adeguato. I progetti di programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale adeguato.»

Pagina 708, articolo 51:

anziché:

«Può essere concesso un sostegno per gli investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI, parte II. Tale sostegno …»

leggasi:

«Può essere concesso un sostegno per gli investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VII, parte II. Tale sostegno …».

Pagina 710, articolo 62, paragrafi 1 e 4:

anziché:

«1.   L'impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione in conformità con gli articoli 64, 66 e 68 alle condizioni stabilite nel presente capo.

[…]

4.   Il presente capo non si applica ad impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.»

leggasi:

«1.   L'impianto o il reimpianto di viti di uve da vino di varietà classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione conformemente agli articoli 64, 66 e 68 alle condizioni stabilite nel presente capo.

[…]

4.   Il presente capo non si applica a impianti o reimpianti di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.»

Pagina 711, articolo 63, paragrafi 2 e 3:

anziché:

«2.   Gli Stati membri possono:

a)

applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;

b)

limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica.

3.   Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono a un aumento ordinato degli impianti viticoli, risultano in una percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche:

a)

l'esigenza di evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alla prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza.;

b)

l'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.»

leggasi:

«2.   Gli Stati membri possono:

a)

applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;

b)

limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica.

3.   Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono a garantire un aumento controllato degli impianti viticoli, risultano in un aumento percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche:

a)

l'esigenza di evitare un evidente rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alle prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza;

b)

l'esigenza di evitare un evidente rischio di significativo deprezzamento di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.»

Pagina 711, articolo 64, paragrafi 1 e 2:

anziché:

«1.   Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

a)

il richiedente ha una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

b)

il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

c)

la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;

d)

ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

2.   Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può anche essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

a)

produttori che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);

b)

superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;

c)

superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

d)

superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;

e)

sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;

f)

le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale;

g)

progetti con il potenziale per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;

h)

superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.»

leggasi:

«1.   Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

a)

il richiedente dispone di una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

b)

il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

c)

la domanda non pone un significativo rischio di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;

d)

ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

2.   Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può anche essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

a)

produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);

b)

superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;

c)

superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

d)

superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;

e)

sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;

f)

le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e a livello regionale;

g)

progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;

h)

superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.»

Pagina 712, articolo 65, secondo comma:

anziché:

«Le raccomandazioni sono fatte per periodi non superiori a tre anni.»

leggasi:

«Le raccomandazioni sono valide per un periodo non superiore a tre anni.»

Pagina 712, articolo 66, paragrafi 1 e 3:

anziché:

«1.   Gli Stati membri concedono automaticamente un'autorizzazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1o gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. Le superfici a cui siffatte autorizzazioni si riferiscono non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.

3.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65, alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata.»

leggasi:

«1.   Gli Stati membri concedono automaticamente un'autorizzazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata a partire dal 1o gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta. Tale autorizzazione corrisponde a una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. Le superfici a cui tali autorizzazioni si riferiscono non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.

3.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle zone ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65, ai vitigni conformi agli stessi disciplinari di produzione della denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata.»

Pagina 712, articolo 70, primo comma:

anziché:

«La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:

a)

le procedure per la concessione delle autorizzazioni;

b)

i documenti che devono essere conservati dagli Stati membri e le comunicazioni che devono essere trasmesse alla Commissione.»

leggasi:

«La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:

a)

le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;

b)

i registri che devono essere tenuti dagli Stati membri e le comunicazioni che devono essere trasmesse alla Commissione.»

Pagina 713, articolo 73:

anziché:

«Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alle norme di commercializzazione. Tali disposizioni sono suddivise tra norme obbligatorie e menzioni riservate facoltative per i prodotti agricoli.»

leggasi:

«Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni concernenti le norme di commercializzazione. Tali disposizioni sono suddivise tra norme obbligatorie e menzioni riservate facoltative per i prodotti agricoli.»

Pagina 714, articolo 75, paragrafi 3 e 5:

anziché:

«3.   Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:

 

[…]

5.   Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e all'allegato IX e tengono conto di quanto segue:»

leggasi:

«3.   Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, della necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e delle condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:

 

[…]

5.   Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e l'allegato IX e tengono conto di quanto segue:».

Pagina 715, articolo 76, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili di cui all'articolo 75, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se è indicato il paese di origine.»

leggasi:

«1.   Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili di cui all'articolo 75, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.»

Pagina 716, articolo 80, paragrafo 3, lettera c):

anziché:

«c)

tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle aspettative corrispondenti ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;»

leggasi:

«c)

tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini nella percezione del prodotto e alle corrispondenti aspettative tenuto conto della disponibilità e utilizzabilità di strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;».

Pagina 719, articolo 91, primo comma, lettera a):

anziché:

«a)

che stabiliscano l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VII, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato…»

leggasi:

«a)

che stabiliscano l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VII, punto 1, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato…».

Pagina 719, articolo 92, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VIII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.»

leggasi:

«1.   Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.»

Pagina 721, articolo 98, primo comma:

anziché:

«Entro due mesi dalla data di pubblicazione prevista all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica …»

leggasi:

«Entro due mesi dalla data di pubblicazione del singolo documento di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica …».

Pagina 729, articolo 125, paragrafo 5:

anziché:

«5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, compreso in merito a procedure, comunicazioni e assistenza amministrativa nel caso di accordi interprofessionali riguardanti più di uno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.»

leggasi:

«5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, compreso in merito a procedure, comunicazioni e assistenza amministrativa nel caso di accordi interprofessionali riguardanti più di uno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.»

Pagina 730, articolo 130, paragrafo 5, secondo comma:

anziché:

«Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, terzo comma, lettere a) o b), del secondo comma del paragrafo 3 del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 135 sul prezzo minimo.»

leggasi:

«Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, secondo comma, lettere a) o b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 135 sul prezzo minimo.»

Pagina 731, articolo 136, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina sono fissate a livello nazionale e regionale nell'allegato XII.»

leggasi:

«1.   Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina sono fissate a livello nazionale o regionale nell'allegato XII.»

Pagina 731, articolo 138, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % la quota di zucchero o isoglucosio assegnata ad un'impresa stabilita nel proprio territorio. Nella rassegnazione della quota, gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.»

leggasi:

«1.   Uno Stato membro può ridurre la quota di zucchero o di isoglucosio che è stata assegnata a un'impresa stabilita nel suo territorio fino al 10 %. Nel fare quanto sopra, gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.»

Pagina 733, articolo 141, paragrafo 5:

anziché:

«5.   Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di ammasso di cui agli articoli 16 o 130.»

leggasi:

«5.   Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di ammasso di cui agli articoli 17 o 130.»

Pagina 733, articolo 144, primo comma, lettera (a):

anziché:

«a)

le domande di riconoscimento delle imprese, i documenti che devono essere conservati dalle imprese riconosciute, le informazioni che queste devono fornire;»

leggasi:

«a)

le domande di riconoscimento delle imprese, i registri che devono essere tenuti dalle imprese riconosciute, le informazioni che queste devono fornire;».

Pagina 738, articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punto x):

anziché:

«x)

gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013;»

leggasi:

«x)

gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo33, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013;».

Pagina 738, articolo 153, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«b)

aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda; tuttavia, gli Stati membri possono derogare …»

leggasi:

«b)

aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori; tuttavia, gli Stati membri possono derogare …».

Pagina 739, articolo 154, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«b)

abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;»

leggasi:

«b)

abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;».

Pagina 739, articolo 155:

anziché:

«Gli Stati membri possono consentire a un'organizzazione di produttori riconosciuta o a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, ivi compreso alle consociate, nei settori specificati dalla Commissione conformemente all'articolo 173, paragrafo 1, lettera f), di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, purché l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimanga responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato allo svolgimento di tale attività.»

leggasi:

«Gli Stati membri possono consentire a un'organizzazione di produttori riconosciuta o a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, nei settori specificati dalla Commissione conformemente all'articolo 173, paragrafo 1, lettera f), di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, anche alle filiali, purché l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimanga responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato allo svolgimento di tale attività.»

Pagina 742, articolo 160, secondo comma:

anziché:

«Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori.»

leggasi:

«Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri soci produttori di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori.»

Pagina 746, articolo 169, paragrafo 2, lettera c):

anziché:

«c)

purché, per una singola organizzazione di produttori, il volume della produzione di olio d'oliva oggetto di dette trattative prodotto in un determinato Stato membro non sia superiore al 20 % del mercato pertinente;»

leggasi:

«c)

purché, per una singola organizzazione di produttori, il volume della produzione di olio d'oliva oggetto di dette trattative prodotto in un determinato Stato membro non sia superiore al 20 % del mercato pertinente; ai fini del calcolo di tale volume, si opera una distinzione tra l'olio d'oliva per l'alimentazione umana e quello destinato ad altri impieghi».

Pagina 746, articolo 169, paragrafo 4:

anziché:

«4.   Ai fini del calcolo del volume di produzione di olio d'oliva di cui al paragrafo 2, lettera c), si opera una distinzione tra l'olio d'oliva per l'alimentazione umana e quello destinato ad altri impieghi.»

leggasi:

«4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, il volume della produzione di olio d'oliva negli Stati membri.»

Pagina 746, articolo 169, paragrafo 5:

anziché:

«5.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, il volume della produzione di olio d'oliva negli Stati membri. In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere …»

leggasi:

«5.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere …».

Pagina 750, articolo 173, paragrafo 1, lettera f):

anziché:

«f)

i settori cui si applica l'articolo 161, …»

leggasi:

«f)

i settori cui si applica l'articolo 155, …».

Pagina 751, articolo 175, primo comma, lettera a):

anziché:

«a)

il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, lettera d);»

leggasi:

«a)

il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, paragrafo 1, lettera d);».

Pagina 751, articolo 175, primo comma, lettera c):

anziché:

«c)

l'elenco delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, lettera d);»

leggasi:

«c)

l'elenco delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, paragrafo 1, lettera i), e paragrafo 2, lettera d);».

Pagina 768, articolo 230, paragrafo 1, lettera c):

anziché:

«c)

l'articolo 113 bis, paragrafo 4, gli articoli 114, 115 e 116, l'articolo 117, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 121, lettera e), punto iv), nonché l'allegato XIV, parte B, punto I, paragrafi 2 e 3, e punto III, paragrafo 1, e parte C, e l'allegato XV, punto II, paragrafi 1, 3, 5 e 6, e punto IV, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione di tali articoli, …;»

leggasi:

«c)

l'articolo 113 bis, paragrafo 4, gli articoli 114, 115 e 116, l'articolo 117, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 121, lettera e), punto iv), nonché l'allegato XIV, parte A, punto IV, parte B, punto I, paragrafi 2 e 3, e punto III, paragrafo 1, e parte C, e l'allegato XV, punto II, paragrafi 1, 3, 5 e 6, e punto IV, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione di tali articoli, …;».

Pagina 768, articolo 230, paragrafo 1, lettera h):

anziché:

«h)

l'allegato XV, punto III, paragrafo 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015;»

leggasi:

«h)

l'allegato XV, punto III, paragrafo 3, fino al 31 dicembre 2015;».

Pagina 768, articolo 232, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«b)

l'allegato VII, parte VII, punto II, paragrafo 3 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016.»

leggasi:

«b)

l'allegato VII, parte VII, punto II, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.»

Pagina 792, allegato I, parte XXIV, sezione 2, ottava voce della tabella:

anziché:

«ex 1212 99 95

Radici di cicoria»

leggasi:

«1212 94 00

Radici di cicoria»

Pagina 793, allegato II, parte I, paragrafo 2, lettera c), punti i) e ii):

anziché:

«i)

categoria A, segnatamente riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;

ii)

categoria B, segnatamente riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;»

leggasi:

«i)

categoria A, vale a dire riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;

ii)

categoria B, vale a dire riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;».

Pagina 797, allegato II, parte V:

anziché:

«“Bovini”: gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei codici NC 0102 21, 0102 31 00, 0102 90 20, da ex 0102 29 10 a ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91.»

leggasi:

«“Bovini”: gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei codici NC 0102 21, ex 0102 31 00, 0102 90 20, da ex 0102 29 10 a ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91.»

Pagina 799, allegato III, sezione A. Qualità tipo del risone, lettera a):

anziché:

«a)

risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità, ed è privo di odore;»

leggasi:

«a)

è di qualità sana, leale e mercantile ed è privo di odore;».

Pagina 799, allegato III, Sezione B. Qualità tipo dello zucchero, lettera a):

anziché:

«a)

risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità;»

leggasi:

«a)

è di qualità sana, leale e mercantile;».

Pagina 801, allegato IV, parte III. Classificazione:

anziché:

«La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:»

leggasi:

«La classificazione delle carcasse di bovini si effettua valutando successivamente:».

Pagina 826, appendice II dell'allegato VII, sotto alla tabella è aggiunta la frase seguente:

«Il tenore di grassi lattieri dei prodotti elencati nell'appendice può essere modificata solo mediante procedimenti fisici.»

Pagina 830, allegato VIII, sezione 2, lettera D, punto 3:

anziché:

«3.

Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità.»

leggasi:

«3.

Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.»

Pagina 839, allegato XIII, punto II, lettera a):

anziché:

«a)

in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, gli Stato membri assegnano all'impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;»

leggasi:

«a)

in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, gli Stati membri assegnano all'impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;».

Pagine 841-854, allegato XIV:

a)

Le linee della tavola di concordanza concernenti gli articoli da 66 a 85 quinquies, 103 octies, 113 bis, punto 4), 113 ter, 114, 115, 116, 118 sexdecies, 118 septdecies, 122, 125 bis e 126 ter vanno lette come segue:

[Regolamento (CE) n. 1234/2007]

[Presente regolamento]

[Regolamento (UE) n. 1306/2013]

«Articolo 66

(2)

Articolo 67

(2)

Articolo 68

(2)

Articolo 69

(2)

Articolo 70

(2)

Articolo 71

(2)

Articolo 72

(2)

Articolo 73

(2)

Articolo 74

(2)

Articolo 75

(2)

Articolo 76

(2)

Articolo 77

(2)

Articolo 78

(2)

Articolo 79

(2)

Articolo 80

(2)

Articolo 81

(2)

Articolo 82

(2)

Articolo 83

(2)

Articolo 84

(2)

Articolo 85

Per quanto riguarda il latte:

(2)

Per quanto riguarda altri settori:

— Articolo 85, lettera a)

Articolo 143, paragrafo 1, e articolo 144, lettera a)

 

— Articolo 85, lettera b)

Articolo 144, lettera j)

— Articolo 85, lettera c

Articolo 144, lettera i)

— Articolo 85 quinquies

 

Articolo 103 octies

Articolo 33, paragrafo 1, Articolo 37, lettera a), e articolo 38, lettera b)

Articolo 113 bis, paragrafo 4

(2)

Articolo 113 ter

Articolo 78

Articolo 114

Articolo 78, paragrafo 1 (2)

Articolo 115

Articolo 78, paragrafo 1, articolo 75, paragrafo 1, lettera h) (2)

Articolo 116

Articolo 78, paragrafo 1, articolo 75, paragrafo 1, lettere f) e g) (2)

 

Articolo 118 sexdecies

Articolo 90, paragrafo 2

Articolo 118 sepdecies

 

Articolo 90, paragrafo 3

Articolo 122

Articoli 152 e 160

Articolo 125 bis

Articoli 153 e 160

Articolo 126 ter

Articolo 163

—»

b)

la riga della tavola di concordanza concernente l'allegato XIV.A del regolamento (CE) n. 1234/2007 va letta come le due righe seguenti:

«Allegato XIV.A, punti I, II e III

Allegato VII, Parte VI

Allegato XIV.A, punto IV

Articolo 89

».

Pagina 854, allegato XIV, nota 1:

anziché:

«(1)

Cfr. anche regolamento del Consiglio da adottare in conformità all'articolo 43, paragrafo 3 TFUE.»

leggasi:

«(1)

Cfr. anche regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).»

19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/23


Rettifica del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 346 del 20 dicembre 2013 )

Pagina 13, articolo 1:

anziché:

«Il presente regolamento reca misure per la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative nell'ambito dell'organizzazione comune unica dei mercati agricoli istituita dal regolamento (UE) n. 1308/2013»

leggasi:

«Il presente regolamento reca misure per la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli istituita dal regolamento (UE) n. 1308/2013.»

Pagina 14, articolo 3, paragrafi 2 e 4:

anziché:

«2.   In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

 

4.   I prezzi all'acquisto di cui ai paragrafi 2 e 3 per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone è adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.»

leggasi:

«2.   In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

 

4.   I prezzi all'acquisto di cui ai paragrafi 2 e 3 per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.»

Pagina 15, articolo 5, paragrafo 1:

anziché:

«1.   L'aiuto dell'Unione per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli freschi, di ortofrutticoli trasformati, di banane e prodotti derivati di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013:»

leggasi:

«1.   L'aiuto dell'Unione per la distribuzione ai bambini di prodotti ortofrutticoli freschi, di ortofrutticoli trasformati e di banane di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013:»

Pagina 19, la tavola di concordanza è sostituita dalla seguente:

«Regolamento (CE) n. 1234/2007

Il presente regolamento

Articolo 18, paragrafi 1 e 3

Articolo 2

Articolo 18, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2 bis

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2 ter

Articolo 43 bis bis

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 103 octies bis, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 103 octies bis, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 102, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 102, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 97

Articolo 8

Articolo 49

Articolo 9

Articolo 64, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 64, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 164, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafi 1 e 3

Articolo 164, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 164, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 165

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 166

Articolo 14, paragrafo 3».


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/25


Rettifica del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

Pagina 877, allegato I, tavola di concordanza, colonna concernente il regolamento (CE) n. 1698/2005:

anziché:

«Articolo 36, punto v): Pagamenti per il benessere degli animali»

leggasi:

«Articolo 36, lettera a), punto v): Pagamenti per il benessere degli animali».

Pagina 877, allegato I, tavola di concordanza:

Dopo l'articolo 36, lettera a), punto v), è inserita la seguente riga per il regolamento (CE) n. 1698/2005 e il regolamento (UE) n. 1305/2013, rispettivamente:

Articolo 36, lettera a), punto vi): sostegno agli investimenti non produttivi

Articolo 17, paragrafo 1, lettera d)

Pagina 880, allegato II, punto 4) concernente l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009:

Nella tabella 2 va soppressa la riga relativa alla Croazia.

Pagina 882, allegato II, punto 5) concernente l'allegato VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009, titolo:

anziché:

«Massimali nazionali di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 3, e all'articolo 125 bis, paragrafo 3»

leggasi:

«Massimali nazionali di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 6, e all'articolo 125 bis, paragrafo 5».