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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Sommario |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 34/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/717]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 633/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche concernenti il trattamento della selvaggina selvatica grossa e l'ispezione post mortem di selvaggina selvatica (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 e al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato 1 dell'accordo SEE, è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32014 R 0633: Regolamento (UE) n. 633/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014 (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 6).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 633/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 175 del 14.6.2014, pag. 6.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 35/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/718]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/892/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di talune regioni della Francia come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda. |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32014 D 0892: Decisione di esecuzione 2014/892/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014 (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 45).» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione 2014/892/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 45.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 36/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/719]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/703/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto concerne l'approvazione di un programma di lotta volto a eradicare la rinotracheite infettiva bovina in Belgio e la qualifica di indenne dalla rinotracheite infettiva bovina del Land della Turingia in Germania (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda. |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 80 (decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32014 D 0703: Decisione di esecuzione 2014/703/UE della Commissione, dell'8 ottobre 2014 (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 43).» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione 2014/703/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 294 del 10.10.2014, pag. 43.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/7 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 37/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/720]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/732/UE della Commissione, del 20 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/453/CE in merito alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Bulgaria, Estonia, Croazia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Portogallo e Slovacchia (1). |
|
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 D 0732: Decisione di esecuzione 2014/732/UE della Commissione, del 20 ottobre 2014 (GU L 302 del 22.10.2014, pag. 58).» |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2014/732/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 302 del 22.10.2014, pag. 58.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/8 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 38/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/721]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1070/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014, recente modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2009 della Commissione per quanto concerne il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1076/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato contenente un estratto dell'aromatizzante di affumicatura 2b0001 come additivo per mangimi per cani e gatti (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) quale additivo per mangimi destinati alle scrofe (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1108/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1109/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso, alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso, alle vacche da latte e alle specie secondarie di ruminanti da latte e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005 (titolare dell'autorizzazione Alltech France) (5). |
|
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1115/2014 della Commissione, del 21 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella pastoris (DSM 26643) come additivo per mangimi destinati ai suini (6). |
|
(7) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014 abroga il regolamento (CE) n. 1521/2007 della Commissione (7), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
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(8) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(9) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
ai punti 1zt [Regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione] e 1zzr [Regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2. |
Al punto 1zzzzw [Regolamento (CE) n. 271/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
|
3. |
Dopo il punto 113 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 684/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
|
|
4. |
Il testo del punto 1zzzzi [Regolamento (CE) n. 1521/2007 della Commissione] è soppresso. |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1070/2014, (UE) n. 1076/2014, (UE) n. 1083/2014, (UE) n. 1108/2014, (UE) n. 1109/2014 e (UE) n. 1115/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 49.
(2) GU L 296 del 14.10.2014, pag. 19.
(3) GU L 298 del 16.10.2014, pag. 5.
(4) GU L 301 del 21.10.2014, pag. 16.
(5) GU L 301 del 21.10.2014, pag. 19.
(6) GU L 302 del 22.10.2014, pag. 51.
(7) GU L 335 del 20.12.2007, pag. 24.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 39/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/722]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2014 della Commissione, del 27 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3 (4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 come additivo per mangimi destinati alle scrofe (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (1). |
|
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 118 (regolamento di esecuzione (UE) n. 1115/2014 della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:
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«119: |
32014 R 1138: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2014 della Commissione, del 27 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3 (4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 come additivo per mangimi destinati alle scrofe (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 30).» |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 307 del 28.10.2014, pag. 30.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/13 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 40/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/723]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1123/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2008/38/CE della Commissione, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1230/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione del bilisinato di rame quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta dal Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2014 della Commissione, del 21 novembre 2014, relativo all'autorizzazione dell'inositolo come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei (4). |
|
(5) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(6) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è modificato come segue:
|
1. |
Nel punto 14c (direttiva 2008/38/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2. |
Dopo il punto 119 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
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Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 1123/2014 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1230/2014, (UE) n. 1236/2014 e (UE) n. 1249/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 304 del 23.10.2014, pag. 81.
(2) GU L 331 del 18.11.2014, pag. 18.
(3) GU L 332 del 19.11.2014, pag. 26.
(4) GU L 335 del 22.11.2014, pag. 7.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/15 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 41/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/724]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2014/105/UE della Commissione, del 4 dicembre 2014, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (1). |
|
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai punti 14 (direttiva 2003/90/CE della Commissione) e 15 (direttiva 2003/91/CE della Commissione) del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 L 0105: Direttiva di esecuzione 2014/105/UE della Commissione, del 4 dicembre 2014 (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 44).» |
Articolo 2
I testi della direttiva di esecuzione 2014/105/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 349 del 5.12.2014, pag. 44.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 42/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/725]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1171/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica e rettifica gli allegati I, III, VI, IX, XI e XVII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 45zx (Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 1171: Regolamento (UE) n. 1171/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014 (GU L 315 dell'1.11.2014, pag. 3).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 1171/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 315 dell'1.11.2014, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 43/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/726]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (1). |
|
(2) |
La direttiva 2014/33/UE abroga, a decorrere dal 20 aprile 2016, la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 20 aprile 2016. |
|
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo III dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
dopo il punto 5 (Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:
|
|
2. |
Il testo del punto 5 (Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 20 aprile 2016. |
|
3. |
Sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO», il punto 6 (Raccomandazione 95/216/CE della Commissione) è rinumerato come punto 1. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2014/33/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
(2) GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/20 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 44/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/727]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 696/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico negli oli e nei grassi vegetali nonché nei prodotti alimentari contenenti oli e grassi vegetali (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1135/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1154/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (3). |
|
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(5) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2. |
Dopo il punto 89 [regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 696/2014, (UE) n. 1135/2014 e (UE) n. 1154/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 184 del 25.6.2014, pag. 1.
(2) GU L 307 del 28.10.2014, pag. 23.
(3) GU L 309 del 30.10.2014, pag. 23.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 45/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/728]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 686/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica i regolamenti (CE) n. 983/2009 e (UE) n. 384/2010 per quanto riguarda le condizioni d'uso di determinate indicazioni sulla salute in relazione all'effetto di riduzione del colesterolo LDL nel sangue esercitato dagli steroli vegetali e dagli stanoli vegetali (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 969/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di ascorbato di calcio (E 302) e alginato di sodio (E 401) in taluni ortofrutticoli non trasformati (2). |
|
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(4) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2. |
Al punto 54zzzzzb [regolamento (CE) n. 983/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
|
|
3. |
Al punto 54zzzzzk [regolamento (UE) n. 384/2010 della Commissione] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 686/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 969/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 182 del 21.6.2014, pag. 27.
(2) GU L 272 del 13.9.2014, pag. 8.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/24 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 46/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/729]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1084/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego dei difosfati (E 450) come agenti lievitanti e regolatori di acidità negli impasti lievitati pronti (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1092/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego degli edulcoranti in alcune creme da spalmare a base di frutta e ortaggi (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1093/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica e corregge l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati coloranti in formaggi stagionati aromatizzati (3). |
|
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(5) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
|
«— |
32014 R 1084: Regolamento (UE) n. 1084/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014 (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 8), |
|
— |
32014 R 1092: Regolamento (UE) n. 1092/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 (GU L 299 del 17.10.2014, pag. 19), |
|
— |
32014 R 1093: Regolamento (UE) n. 1093/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 (GU L 299 del 17.10.2014, pag. 22).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 1084/2014, (UE) n. 1092/2014 e (UE) n. 1093/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 298 del 16.10.2014, pag. 8.
(2) GU L 299 del 17.10.2014, pag. 19.
(3) GU L 299 del 17.10.2014, pag. 22.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 47/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/730]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 957/2014 della Commissione, del 10 settembre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la cancellazione degli esteri dell'acido montanico (E 912) (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 966/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche relative al propionato di calcio (2). |
|
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(4) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
|
|
2. |
Al punto 69 [regolamento (CE) n. 231/2012 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 957/2014 e (UE) n. 966/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 1.
(2) GU L 272 del 13.9.2014, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/28 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 48/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/731]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1098/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti (1). |
|
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 54zzzzs [regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 1098: Regolamento (UE) n. 1098/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014 (GU L 300 del 18.10.2014, pag. 41).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 1098/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 300 del 18.10.2014, pag. 41.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/29 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 49/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/732]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1226/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1228/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione e al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1229/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (3). |
|
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
|
(5) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 91 [regolamento (UE) n. 1154/2014 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
|
«92. |
32014 R 1226: Regolamento (UE) n. 1226/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia (GU L 331 del 18.11.2014, pag. 3). |
|
93. |
32014 R 1228: Regolamento (UE) n. 1228/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione e al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia (GU L 331 del 18.11.2014, pag. 8). |
|
94. |
32014 R 1229: Regolamento (UE) n. 1229/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 331 del 18.11.2014, pag. 14).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 1226/2014, (UE) n. 1228/2014 e (UE) n. 1229/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 331 del 18.11.2014, pag. 3.
(2) GU L 331 del 18.11.2014, pag. 8.
(3) GU L 331 del 18.11.2014, pag. 14.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/31 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 50/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/733]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 967/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «lufenuron» (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 0967: Regolamento di esecuzione (UE) n. 967/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014 (GU L 272 del 13.9.2014, pag. 3).» |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 967/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 272 del 13.9.2014, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/32 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 51/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/734]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione, del 24 novembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1 [regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XIV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 1257: Regolamento (UE) n. 1257/2014 della Commissione, del 24 novembre 2014 (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 53).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 1257/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 337 del 25.11.2014, pag. 53.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 52/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/735]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1090/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che approva la permetrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1091/2014, del 16 ottobre 2014, che approva il tralopyril come nuovo principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (3). |
|
(4) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 abroga il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (4), che è integrato nell'accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
|
(5) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
|
1. |
dopo il punto 12nz (Regolamento di esecuzione (UE) n. 438/2014 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
|
|
2. |
Il testo del punto 12ze (Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
I testi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1090/2014 e (UE) n. 1091/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1.
(2) GU L 299 del 17.10.2014, pag. 10.
(3) GU L 299 del 17.10.2014, pag. 15.
(4) GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/35 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 53/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/736]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12zze [regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 R 1297: Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014 (GU L 350 del 6.12.2014, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 1297/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 350 del 6.12.2014, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 54/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/737]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/756/UE della Commissione, del 29 ottobre 2014, relativa alle limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti IPBC e propiconazolo notificate dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/757/UE della Commissione, del 29 ottobre 2014, relativa alle limitazioni dell'autorizzazione di un biocida contenente IPCB notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/758/UE della Commissione, del 29 ottobre 2014, che respinge il rifiuto dell'autorizzazione di un biocida notificato dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
|
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 13zzzzl (Decisione di esecuzione 2014/289/UE della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
|
«14. |
32014 D 0756: Decisione di esecuzione 2014/756/UE della Commissione, del 29 ottobre 2014, relativa alle limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti IPBC e propiconazolo notificate dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 69). |
|
15. |
32014 D 0757: Decisione di esecuzione 2014/757/UE della Commissione, del 29 ottobre 2014, relativa alle limitazioni dell'autorizzazione di un biocida contenente IPCB notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 72). |
|
16. |
32014 D 0758: Decisione di esecuzione 2014/758/UE della Commissione, del 29 ottobre 2014, che respinge il rifiuto dell'autorizzazione di un biocida notificato dalla Germania a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 75).» |
Articolo 2
I testi delle decisioni di esecuzione 2014/756/UE, 2014/757/UE e 2014/758/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 311 del 31.10.2014, pag. 69.
(2) GU L 311 del 31.10.2014, pag. 72.
(3) GU L 311 del 31.10.2014, pag. 75.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/38 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 55/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/738]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 6a (Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 L 0077: Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014 (GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 62).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2014/77/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) nell'accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 62.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/39 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 56/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/739]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1291/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei pannelli a base di legno oggetto della norma EN 13986 e dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio oggetto della norma EN 14915 per quanto riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1292/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione senza ulteriori prove di alcune pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla norma EN 14342 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1293/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN 13658-1, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 13658-2 e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio (3). |
|
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 2 q [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2013 della Commissione] del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
|
«2r. |
32014 R 1291: Regolamento delegato (UE) n. 1291/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei pannelli a base di legno oggetto della norma EN 13986 e dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio oggetto della norma EN 14915 per quanto riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 25). |
|
2s. |
32014 R 1292: Regolamento delegato (UE) n. 1292/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione senza ulteriori prove di alcune pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla norma EN 14342 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 27). |
|
2t. |
32014 R 1293: Regolamento delegato (UE) n. 1293/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN 13658-1, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 13658-2 e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 29).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 1291/2014, (UE) n. 1292/2014 e (UE) n. 1293/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 349 del 5.12.2014, pag. 25.
(2) GU L 349 del 5.12.2014, pag. 27.
(3) GU L 349 del 5.12.2014, pag. 29.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/41 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 57/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2016/740]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati all'interno dell'Unione (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 5cu [Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
«5cua. |
32012 R 1203: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati all'interno dell'Unione (GU L 347 del 15.12.2012, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 347 del 15.12.2012, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/42 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 58/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2016/741]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1o settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 5czi (Decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
«5czj. |
32014 D 0641: Decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1o settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione (GU L 263 del 3.9.2014, pag. 29).» |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2014/641/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 263 del 3.9.2014, pag. 29.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/43 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 59/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2016/742]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione 2013/466/UE della Commissione, dell'11 settembre 2013, relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sotto il titolo « ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO » dell'allegato XI dell'accordo SEE, dopo il punto 26m (Raccomandazione 2010/167/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:
|
«26n. |
32013 H 0466: Raccomandazione 2013/466/UE della Commissione, dell'11 settembre 2013, relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 13).» |
Articolo 2
I testi della raccomandazione 2013/466/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 251 del 21.9.2013, pag. 13.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/44 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 60/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/743]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 13c (Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32014 L 0103: Direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014 (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 15).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2014/103/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 335 del 22.11.2014, pag. 15.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/45 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 61/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/744]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2010/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (1). |
|
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 55a (Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32014 L 0100: Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 82).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2014/100/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 308 del 29.10.2014, pag. 82.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/46 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 62/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/745]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1). |
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(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 56 j (Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificata da:
|
— |
32012 L 0035: Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 78).». |
Articolo 2
I testi della direttiva 2012/35/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 78.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/47 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 63/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/746]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/935/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativa al riconoscimento del Giappone ai sensi della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 56jr (Decisione di esecuzione 2013/794/UE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
«56js. |
32014 D 0935: Decisione di esecuzione 2014/935/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativa al riconoscimento del Giappone ai sensi della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 158).» |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2014/935/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 365 del 19.12.2014, pag. 158.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/48 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 64/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/747]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione C(2014) 3870 della Commissione, del 17 giugno 2014, che modifica la decisione C(2010) 774 della Commissione per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione dell'utilizzo di dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi. |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 66hf [Decisione C(2010) 774 definitivo della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 D 3870: Decisione di esecuzione C(2014) 3870 della Commissione, del 17 giugno 2014, che modifica la decisione C(2010) 774 della Commissione per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione dell'utilizzo di dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/49 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 65/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/748]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 66ub [Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:
|
«66uc. |
32014 R 0716: Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 19).». |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 190 del 28.6.2014, pag. 19.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/50 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 66/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/749]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 13ca (Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32014 L 0101: Direttiva 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 32).». |
Articolo 2
I testi della direttiva 2014/101/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 311 del 31.10.2014, pag. 32.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/51 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 67/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/750]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/80/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 13caa (Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificata da:
|
— |
32014 L 0080: Direttiva 2014/80/UE della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 52).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2014/80/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 182 del 21.6.2014, pag. 52.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/52 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 68/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2016/751]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 20b [Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
|
— |
32014 R 1209: Regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014 (GU L 336, del 22.11.2014, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 1209/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 336 del 22.11.2014, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/53 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 69/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2016/752]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 715/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda l'elenco delle caratteristiche da rilevare nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2016 (1). |
|
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 23 [Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
|
— |
32014 R 0715: Regolamento (UE) n. 715/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014 (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 8).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 715/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 190 del 28.6.2014, pag. 8.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/54 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 70/2015
del 20 marzo 2015
che modifica il protocollo 4 (norme d'origine) dell'accordo SEE [2016/753]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo 4 dell'accordo SEE riguarda le norme d'origine. |
|
(2) |
Il 1o luglio 2013 la Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea. |
|
(3) |
A seguito della conclusione positiva dei negoziati di allargamento dell'Unione europea, la Repubblica di Croazia ha presentato domanda per aderire all'accordo SEE. |
|
(4) |
L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo («accordo sull'allargamento del SEE») (1) è stato siglato il 20 dicembre 2013. |
|
(5) |
L'accordo sull'allargamento del SEE è stato firmato l'11 aprile 2014 e viene applicato provvisoriamente dal 12 aprile 2014. |
|
(6) |
Alcune disposizioni transitorie riguardanti l'applicazione delle norme d'origine dopo l'applicazione provvisoria dell'accordo sull'allargamento del SEE devono essere integrate nell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo 4 dell'accordo SEE è modificato conformemente alle disposizioni che figurano nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 5.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Nel protocollo 4 dell'accordo SEE, dopo l'articolo 40 è aggiunto quanto segue:
«Articolo 41
Disposizioni transitorie riguardanti l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
1. Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato EFTA o dalla Repubblica di Croazia o compilata nel quadro di un accordo preferenziale applicato tra gli Stati EFTA e la Repubblica di Croazia è considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:
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a) |
la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati al più tardi il giorno precedente la data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, nonché |
|
b) |
la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. |
Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato EFTA o dalla Repubblica di Croazia verso, rispettivamente, la Repubblica di Croazia o uno Stato EFTA prima della data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, nel quadro di accordi preferenziali applicati in quel momento tra uno Stato EFTA e la Repubblica di Croazia, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi può anche essere accettata negli Stati EFTA o nella Repubblica di Croazia purché tale documento sia presentato alle autorità doganali entro il termine di quattro mesi dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.
2. Gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante le quali è stato conferito lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del presente protocollo.
Gli Stati EFTA, da una parte, e la Croazia, dall'altra, valutano, entro un anno dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, la necessità di sostituire tali autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate in conformità del presente protocollo.
3. Le richieste di controllo a posteriori delle prove dell'origine rilasciate o compilate nel quadro degli accordi preferenziali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali degli Stati EFTA e della Repubblica di Croazia nei tre anni successivi al rilascio o alla compilazione delle prove in questione e possono essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo di una dichiarazione di importazione.
4. Le disposizioni dell'accordo sono applicabili alle merci, esportate dalla Repubblica di Croazia verso gli Stati EFTA o dagli Stati EFTA verso la Repubblica di Croazia, che rispettano le norme del presente protocollo e che, alla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, sono in transito o in custodia temporanea presso un deposito doganale o in zona franca in uno Stato EFTA o nella Repubblica di Croazia.
5. Il trattamento preferenziale può essere concesso nei casi di cui al paragrafo 4 purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, venga presentata alle autorità doganali del paese di importazione una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione.»
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/56 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 71/2015
del 20 marzo 2015
che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE [2016/754]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 9 dell'accordo SEE fa riferimento al protocollo 4 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), l'Islanda, la Norvegia, la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al processo di Barcellona (1). |
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(2) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. |
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(3) |
L'Unione europea, la Norvegia e il Liechtenstein hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011 e l'Islanda ha firmato la convenzione il 30 giugno 2011. |
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(4) |
L'Unione europea, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein hanno depositato i propri strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012, il 9 novembre 2011, il 12 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per l'Islanda il 1o maggio 2012 e per la Norvegia e il Liechtenstein il 1o gennaio 2012. |
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(5) |
La convenzione comprende i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine. |
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(6) |
Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti all'interno della zona paneuromediterranea di cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella esistente in precedenza nel quadro del protocollo 4. |
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(7) |
L'articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. Di conseguenza, nell'accordo, il protocollo 4 relativo alle norme di origine dovrebbe essere sostituito con un nuovo protocollo allineato alla convenzione. |
|
(8) |
La decisione del Comitato misto SEE n. 70/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE (3) prevede disposizioni transitorie per la Croazia in merito all'applicazione delle norme di origine di cui al protocollo 4. Tali norme dovrebbero rimanere in vigore fino al 1o gennaio 2017, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il protocollo 4 dell'accordo SEE è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 41 del protocollo 4, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 70/2015, continua ad applicarsi fino al 1o gennaio 2017.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2014.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(3) Cfr. pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
PROTOCOLLO 4
RELATIVO ALLE NORME DI ORIGINE
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
|
Articolo 1 |
Definizioni |
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”
|
Articolo 2 |
Prescrizioni generali |
|
Articolo 3 |
Cumulo diagonale dell'origine |
|
Articolo 4 |
Prodotti interamente ottenuti |
|
Articolo 5 |
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati |
|
Articolo 6 |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
|
Articolo 7 |
Unità di riferimento |
|
Articolo 8 |
Accessori, pezzi di ricambio e utensili |
|
Articolo 9 |
Assortimenti |
|
Articolo 10 |
Elementi neutri |
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
|
Articolo 11 |
Principio di territorialità |
|
Articolo 12 |
Trasporto diretto |
|
Articolo 13 |
Esposizioni |
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
|
Articolo 14 |
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi |
TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE
|
Articolo 15 |
Prescrizioni generali |
|
Articolo 16 |
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED |
|
Articolo 17 |
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED |
|
Articolo 18 |
Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED |
|
Articolo 19 |
Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza |
|
Articolo 20 |
Separazione contabile |
|
Articolo 21 |
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED |
|
Articolo 22 |
Esportatore autorizzato |
|
Articolo 23 |
Validità della prova dell'origine |
|
Articolo 24 |
Presentazione della prova dell'origine |
|
Articolo 25 |
Importazioni con spedizioni scaglionate |
|
Articolo 26 |
Esonero dalla prova dell'origine |
|
Articolo 27 |
Dichiarazione del fornitore |
|
Articolo 28 |
Documenti giustificativi |
|
Articolo 29 |
Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi |
|
Articolo 30 |
Discordanze ed errori formali |
|
Articolo 31 |
Importi espressi in euro |
TITOLO VI
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
|
Articolo 32 |
Cooperazione amministrativa |
|
Articolo 33 |
Verifica delle prove dell'origine |
|
Articolo 34 |
Verifica delle dichiarazioni del fornitore |
|
Articolo 35 |
Composizione delle controversie |
|
Articolo 36 |
Sanzioni |
|
Articolo 37 |
Zone franche |
TITOLO VII
CEUTA E MELILLA
|
Articolo 38 |
Applicazione del protocollo |
|
Articolo 39 |
Condizioni speciali |
ELENCO DEGLI ALLEGATI
|
Allegato I: |
Note introduttive all'elenco dell'allegato II |
|
Allegato II: |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
|
Allegato IIIa: |
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1 |
|
Allegato IIIb: |
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED |
|
Allegato IVa: |
Testo della dichiarazione di origine |
|
Allegato IVb: |
Testo della dichiarazione di origine EUR-MED |
|
Allegato V: |
Facsimile della dichiarazione del fornitore |
|
Allegato VI: |
Facsimile della dichiarazione a lungo termine del fornitore |
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa all'accettazione delle prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia
Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra
Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino
Dichiarazione comune relativa al recesso di una parte contraente dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
|
a) |
“fabbricazione”, qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; |
|
b) |
“materiale”, qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegati nella fabbricazione del prodotto; |
|
c) |
“prodotto”, il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; |
|
d) |
“merci”, sia i materiali che i prodotti; |
|
e) |
“valore in dogana”, il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); |
|
f) |
“prezzo franco fabbrica”, il prezzo franco fabbrica pagato nel SEE per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; |
|
g) |
“valore dei materiali”, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE; |
|
h) |
“valore dei materiali originari”, il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g); |
|
i) |
“valore aggiunto”, la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui all'articolo 3 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nel SEE; |
|
j) |
“capitoli” e “voci”, i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo “sistema armonizzato” o “SA”; |
|
k) |
“classificato”, il riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; |
|
l) |
“spedizione”, i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; |
|
m) |
“territori”, comprensivi delle acque territoriali. |
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”
Articolo 2
Prescrizioni generali
1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari del SEE:
|
a) |
i prodotti interamente ottenuti nel SEE ai sensi dell'articolo 4; |
|
b) |
i prodotti ottenuti nel SEE utilizzando materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel SEE di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. |
A tal fine, i territori delle parti contraenti alle quali si applica l'accordo vengono considerati come un unico territorio.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il territorio del Principato del Liechtenstein viene escluso da quello del SEE al fine di determinare l'origine dei prodotti di cui alle tabelle I e II del protocollo 3. Tali prodotti vengono considerati come originari del SEE soltanto se sono stati ottenuti interamente o lavorati in maniera sufficiente nei territori delle altre parti contraenti.
Articolo 3
Cumulo diagonale dell'origine
1. Fatto salvo l'articolo 2, sono considerati originari del SEE i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Svizzera (compreso il Liechtenstein) (1), dell'Islanda, della Norvegia, delle Isole Fær Øer, della Turchia, dell'Unione europea o di qualsiasi paese coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (2), a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 6, all'interno del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l'articolo 2, sono considerati originari del SEE i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia (3), a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 6, all'interno del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno del SEE non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto è considerato originario del SEE soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore di materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nel SEE.
4. I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel SEE conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.
5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
|
a) |
un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione; |
|
b) |
i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e |
|
c) |
siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e nelle altre parti contraenti, secondo le loro procedure, avvisi da cui risulti che sono soddisfatti i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo. |
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).
L'Unione europea fornisce alle altre parti contraenti, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 4
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano “interamente ottenuti” nel SEE:
|
a) |
i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; |
|
b) |
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; |
|
c) |
gli animali vivi, ivi nati e allevati; |
|
d) |
i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati; |
|
e) |
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; |
|
f) |
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle parti contraenti, dalle loro navi; |
|
g) |
i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); |
|
h) |
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; |
|
i) |
gli scarti e i residui provenienti da operazioni di produzione ivi effettuate; |
|
j) |
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; |
|
k) |
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). |
2. Le espressioni “loro navi” e “loro navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
|
a) |
che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato EFTA; |
|
b) |
che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato EFTA; |
|
c) |
che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; |
|
d) |
il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA; e |
|
e) |
il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA. |
Articolo 5
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati purché:
|
a) |
il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
|
b) |
in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari. |
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.
Articolo 6
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
|
a) |
le operazioni di conservazione destinate ad assicurare che i prodotti si conservino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; |
|
b) |
la suddivisione e la riunione di imballaggi; |
|
c) |
il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; |
|
d) |
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; |
|
e) |
semplici operazioni di pittura e lucidatura; |
|
f) |
la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; |
|
g) |
le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; |
|
h) |
la sbucciatura, lo snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; |
|
i) |
l'affilatura, la semplice frantumazione o il semplice taglio; |
|
j) |
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); |
|
k) |
semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette, e ogni altra semplice operazione di condizionamento; |
|
l) |
l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; |
|
m) |
la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; |
|
n) |
la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza; |
|
o) |
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; |
|
p) |
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o); |
|
q) |
la macellazione di animali. |
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel SEE su quel prodotto.
Articolo 7
Unità di riferimento
1. L'unità di riferimento per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
|
a) |
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; |
|
b) |
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo. |
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Articolo 8
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 9
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 10
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
|
a) |
energia e combustibili; |
|
b) |
impianti e attrezzature; |
|
c) |
macchine e utensili; |
|
d) |
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. |
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 11
Principio di territorialità
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nel SEE, fatto salvo il disposto dell'articolo 3 e del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatto salvo l'articolo 3, le merci originarie esportate dal SEE verso un altro paese e successivamente reimportate nel SEE devono essere considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
|
a) |
che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e |
|
b) |
che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. |
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori del SEE sui materiali esportati dal SEE e successivamente reimportati, purché:
|
a) |
i suddetti materiali siano interamente ottenuti nel SEE o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e |
|
b) |
si possa dimostrare alle autorità doganali che:
|
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore dei materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori del SEE sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.
Articolo 12
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente all'interno del SEE o attraverso i territori dei paesi di cui all'articolo 3 con cui è applicabile il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli del SEE.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
|
a) |
un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito; oppure |
|
b) |
un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
|
|
c) |
in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo. |
Articolo 13
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 3 con cui è applicabile il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nel SEE beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
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a) |
un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; |
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b) |
l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in un'altra parte contraente; |
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c) |
i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione; e |
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d) |
dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. |
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione viene presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 14
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, in nessuna delle parti contraenti, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali od oneri di effetto equivalente applicabili in una qualsiasi delle parti contraenti ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 8 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.
TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 15
Prescrizioni generali
1. I prodotti originari, all'importazione in una delle parti contraenti, beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
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a) |
un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa; |
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b) |
un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb; |
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c) |
nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito “dichiarazione di origine” o “dichiarazione di origine EUR-MED”), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb. |
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.
Articolo 16
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature tra le righe. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di una parte contraente rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 nei seguenti casi:
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— |
se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, |
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— |
se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED. |
5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di una parte contraente, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 con i quali è applicabile il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo ed:
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— |
il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure |
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— |
i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure |
|
— |
i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
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— |
se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3: “CUMULATION APPLIED WITH …(nome del paese/dei paesi)”, |
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— |
se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3: “NO CUMULATION APPLIED”. |
7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
8. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.
9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 17
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
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a) |
non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure |
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b) |
viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. |
2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 5.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.
4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
5. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:
“ISSUED RETROSPECTIVELY”.
I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:
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“ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No …) (data e luogo del rilascio)”. |
6. Le diciture di cui al paragrafo 5 sono apposte nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.
Articolo 18
Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:
“DUPLICATE”.
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 è apposta nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 19
Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nelle parti contraenti, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, al fine di inviare tutti i prodotti in questione, o alcuni di essi, altrove nel SEE. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 20
Separazione contabile
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della “separazione contabile” (di seguito “metodo”).
2. Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati “originari” coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
Articolo 21
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED
1. Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:
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a) |
da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22; oppure |
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b) |
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR. |
2. Fatto salvo il paragrafo 3, una dichiarazione di origine può essere compilata nei seguenti casi:
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— |
se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, |
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— |
se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED. |
3. La dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 con cui è applicabile il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e:
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— |
il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure |
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— |
i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure |
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— |
i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
4. Le dichiarazioni di origine EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
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— |
se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3: “CUMULATION APPLIED WITH …(nome del paese/dei paesi)”, |
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— |
se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3: “NO CUMULATION APPLIED”. |
5. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
6. La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED è dattiloscritta dall'esportatore, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.
7. Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
8. La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Articolo 22
Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito “esportatore autorizzato”), che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma dell'accordo, a compilare dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione di origine o sulla dichiarazione di origine EUR-MED.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
Articolo 23
Validità della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di detto termine.
Articolo 24
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.
Articolo 25
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 26
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e consistono esclusivamente di prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 27
Dichiarazione del fornitore
1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una delle parti contraenti per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre parti contraenti, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione nel SEE senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nel SEE, al fine di stabilire se i prodotti, nella cui produzione sono state utilizzate dette merci, si possano considerare originari del SEE e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato V, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nel SEE rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (di seguito “dichiarazione a lungo termine del fornitore”) valida anche per le successive spedizioni.
Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il suo cliente, qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più applicabile alle merci fornite.
5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Articolo 28
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 27, paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione di origine o da una dichiarazione di origine EUR-MED possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:
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a) |
una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; |
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b) |
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente in cui tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; |
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c) |
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nel SEE, rilasciati o compilati nella parte contraente in cui tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; |
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d) |
certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente in conformità del presente protocollo, o in uno dei paesi di cui all'articolo 3, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo; |
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e) |
dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nel SEE i materiali utilizzati, compilate nelle parti contraenti a norma del presente protocollo; |
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f) |
prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori del SEE in applicazione dell'articolo 11 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo. |
Articolo 29
Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 5.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione, nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
4. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
5. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED loro presentati.
Articolo 30
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se è regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto, se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 31
Importi espressi in euro
1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi espressi nella valuta nazionale degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi di cui all'articolo 3, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in questa valuta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Questi importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato misto SEE su richiesta delle parti contraenti. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto SEE tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO VI
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 32
Cooperazione amministrativa
1. Le autorità doganali delle parti contraenti si forniscono a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED e delle dichiarazioni del fornitore.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED o delle dichiarazioni del fornitore e dell'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 33
Verifica delle prove dell'origine
1. La verifica a posteriori delle prove dell'origine è effettuata per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di verifica. A corredo della richiesta di verifica, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. La verifica viene effettuata dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati della verifica sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l'hanno richiesta. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Articolo 34
Verifica delle dichiarazioni del fornitore
1. La verifica a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuata per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, o della compilazione della dichiarazione di origine o della dichiarazione di origine EUR-MED, nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di verifica.
A corredo della richiesta di verifica a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.
3. La verifica viene effettuata dalle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4. I risultati della verifica sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l'hanno richiesta. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED o per compilare una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED.
Articolo 35
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di verifica di cui agli articoli 33 e 34 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono la verifica e le autorità doganali incaricate di effettuarla, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato misto SEE.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 36
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.
Articolo 37
Zone franche
1. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati muniti di una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari del SEE importati in una zona franca muniti di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.
TITOLO VII
CEUTA E MELILLA
Articolo 38
Applicazione del protocollo
1. L'espressione “SEE” utilizzata nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione “prodotti originari del SEE” non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Ai fini dell'applicazione del protocollo 49 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 39.
Articolo 39
Condizioni speciali
1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 12, si considerano:
|
1. |
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
|
|
2. |
prodotti originari del SEE:
|
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture “SEE” e “Ceuta e Melilla” nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni di origine o sulle dichiarazioni di origine EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni di origine o sulle dichiarazioni di origine EUR-MED.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
«ALLEGATO I
Note introduttive all'elenco dell'allegato II
Si veda l'allegato I dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
Qualsiasi riferimento alla “presente appendice” nelle note 1 e 3.1. dell'allegato I dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee va letto come un riferimento al “presente protocollo”.
«ALLEGATO II
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Si veda l'allegato II dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
«ALLEGATO IIIA
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1
Si veda l'allegato IIIa dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
«ALLEGATO IIIB
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED
Si veda l'allegato IIIb dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
«ALLEGATO IVa
Testo della dichiarazione di origine
Si veda l'allegato IVa dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
«ALLEGATO IVb
Testo della dichiarazione di origine EUR-MED
Si veda l'allegato IVb dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
«ALLEGATO V
Dichiarazione del fornitore
La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata secondo quanto contenuto nelle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.
«ALLEGATO VI
Dichiarazione a lungo termine del fornitore
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata secondo quanto contenuto nelle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa all'accettazione delle prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia
1.
Le prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia sono accettate ai fini della concessione del trattamento preferenziale previsto dall'accordo SEE.
2.
Quando sono incorporati in un prodotto ottenuto nel SEE, detti prodotti sono considerati materiali originari del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3.
Se i suddetti prodotti sono contemplati dall'accordo SEE, inoltre, essi si considerano originari del SEE in caso di riesportazione verso un'altra parte contraente dell'accordo SEE.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa al Principato di Andorra
1.
L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come prodotti originari dell'Unione europea secondo la definizione dell'accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2.
Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa alla Repubblica di San Marino
1.
L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come prodotti originari dell'Unione europea secondo la definizione del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2.
Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa al recesso di una parte contraente dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
1.
Qualora una parte contraente del SEE notifichi per iscritto al depositario della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, la parte contraente che recede avvia immediatamente i negoziati sulle norme di origine con tutte le altre parti contraenti del SEE ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2.
Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi mutatis mutandis tra la parte contraente che recede e le altre parti contraenti del SEE. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra la parte contraente e le altre parti contraenti del SEE.
(1) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
(2) Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo ai sensi della risoluzione UNSCR 1244/99.
(3) Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/85 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 72/2015
del 20 marzo 2015
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/755]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1). |
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(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (CE) n. 1261/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (2). |
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(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 31 dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il paragrafo 11 dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito il seguente paragrafo:
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«12. |
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.
(2) GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1.
(*1) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/87 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 73/2015
del 20 marzo 2015
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/756]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e sull'abrogazione della decisione n. 2119/98/CE (1). |
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(2) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 16, paragrafo 1, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32013 D 1082: Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1). Ai sensi della decisione n. 1082/2013, il Liechtenstein deve sostenere tutti i costi derivanti dal suo coinvolgimento nelle attività. Quando il Liechtenstein parteciperà al terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020), come stabilito dal regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, si applicheranno le consuete disposizioni in materia di rimborso delle spese.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.