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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/773 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
MA |
93,1 |
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TR |
71,5 |
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ZZ |
82,3 |
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0707 00 05 |
TR |
116,3 |
|
ZZ |
116,3 |
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0709 93 10 |
TR |
138,7 |
|
ZZ |
138,7 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
49,8 |
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IL |
62,4 |
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|
MA |
51,4 |
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|
TR |
41,8 |
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ZA |
81,4 |
|
|
ZZ |
57,4 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
162,2 |
|
ZA |
178,1 |
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|
ZZ |
170,2 |
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|
0808 10 80 |
AR |
111,7 |
|
BR |
100,3 |
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CL |
108,4 |
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CN |
102,2 |
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|
NZ |
153,5 |
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US |
178,8 |
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ZA |
105,3 |
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ZZ |
122,9 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/4 |
DIRETTIVA (UE) 2016/774 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2016
recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003. |
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(2) |
Nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Le esenzioni 8. e), 8. f), 8. g), 8. h), 8. j) e 10. d) dell'allegato II sono riesaminate nel 2014. |
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(3) |
La valutazione dei progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l'utilizzo del piombo nelle applicazioni coperte dalle esenzioni 8. h), 8. j) e 10. d) non dovrebbe essere prorogata in quanto l'uso del piombo in tali applicazioni non è più inevitabile. |
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(4) |
La valutazione dei progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l'utilizzo del piombo nelle applicazioni di cui alle esenzioni 8. e), 8. f) e 8. g) continua a essere inevitabile, in quanto non sono ancora disponibili materiali sostitutivi. Tuttavia, poiché esistono informazioni su possibili futuri sostituti del piombo nelle applicazioni citate, è opportuno introdurre una data di revisione che consenta di stabilire se tale uso possa essere interrotto. |
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(5) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro sei mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate dal suddetto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Materiali e componenti cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
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Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione |
Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) |
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Piombo come elemento di lega |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011 |
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Piombo e composti di piombo nei componenti |
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X |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2009 |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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X (3) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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X (3) |
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X (3) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (3) |
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Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1o luglio 2003 |
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X (4) (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Cromo esavalente |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2007 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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X |
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Mercurio |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Cadmio |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 |
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Note:
È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.
È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*1).
(1) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2015.
(2) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2019.
(3) Rimozione se, in correlazione con la voce 10, lettera a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente clausola non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(4) Rimozione se, in correlazione con le voci 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente clausola non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(*1) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole in carbonio dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni.»
DECISIONI
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19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/10 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/775 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2016
relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 septies, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE prevede una riserva speciale di quote da accantonare per taluni operatori aerei. |
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(2) |
Un'ulteriore riserva speciale è stata istituita a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE della Commissione (2) tenendo conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea. |
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(3) |
Sia per l'ulteriore riserva speciale istituita a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE sia per la riserva speciale istituita dall'articolo 3 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE è opportuno definire entro il 30 giugno 2016 il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei le cui domande sono state presentate alla Commissione a norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE. |
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(4) |
In entrambi i casi, il calcolo del parametro di riferimento sulla base delle domande presentate ha prodotto una quota annuale per tonnellata-chilometro maggiore della quota annuale per tonnellata-chilometro da assegnare agli operatori aerei conformemente all'articolo 3 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Il parametro di cui all'articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE quale stabilito dalla decisione 2011/638/UE della Commissione (3) si applica anche all'ulteriore riserva speciale istituita a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE tenendo conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea in virtù dell'allegato V, sezione 10, parte I, paragrafo 1, lettera a), punto ix), dell'atto di adesione della Croazia. |
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(5) |
Conformemente all'articolo 3 septies, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, il parametro di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE resta quello utilizzato per l'assegnazione gratuita conformemente all'articolo 3 sexies, paragrafo 4, e definito dalla decisione 2011/638/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 è di 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro per anno.
2. Il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE ai fini dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è di 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro per anno.
Articolo 2
I calcoli relativi al numero di quote da assegnare in conformità ai parametri di riferimento di cui all'articolo 1 sono arrotondati per difetto alla quota più vicina.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Decisione di esecuzione 2014/389/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, relativa a emissioni storiche del trasporto aereo aggiuntive e quote aggiuntive assegnate al trasporto aereo per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 135).
(3) Decisione 2011/638/UE della Commissione, del 26 settembre 2011, relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 20).