ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 126

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
14 maggio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/757 della Commissione, del 3 febbraio 2016, che determina le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel sistema d'informazione doganale

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato III ( 1)

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE ( 1)

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/760 della Commissione, del 13 maggio 2016, relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

63

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/761 della Commissione, del 13 maggio 2016, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016

67

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/762 della Commissione, del 13 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

69

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/763 del Consiglio, del 13 maggio 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in relazione al progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici

71

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2016) 2731]

77

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/757 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2016

che determina le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel sistema d'informazione doganale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema d'informazione doganale (SID) ha l'obiettivo di aiutare le autorità competenti a prevenire, ricercare e perseguire le operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola. Affinché il SID possa continuare a soddisfare le esigenze delle autorità competenti occorre aggiornare l'elenco delle operazioni relative all'applicazione della normativa agricola che dovrebbero essere inserite nel SID.

(2)

L'inserimento nel SID di informazioni sulle operazioni relative all'applicazione della legislazione agricola dovrebbe limitarsi ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata.

(3)

Al fine di garantire che le autorità competenti siano in grado di reagire rapidamente alle emergenze sanitarie, la tracciabilità e la rintracciabilità dei movimenti di prodotti soggetti alla normativa agricola rivestono la massima importanza. Per assicurarne la tracciabilità e la rintracciabilità in tutte le fasi del movimento, è opportuno fornire informazioni in merito all'importazione, all'esportazione, al transito, alla custodia temporanea e alla circolazione all'interno dell'UE di tali merci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni riguardanti l'applicazione della normativa agricola per le quali, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 515/97, è richiesto l'inserimento di informazioni nel SID sono quelle riguardanti:

a)

l'importazione da paesi terzi di prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

b)

l'esportazione a destinazione di paesi terzi di prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

c)

la circolazione di prodotti soggetti alle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, nel quadro di una procedura di transito comune o esterno e di operazioni che comportano la custodia temporanea nell'Unione di tali prodotti quando essi sono riesportati dall'Unione verso un paese terzo;

d)

la circolazione all'interno dell'UE di prodotti soggetti a restrizioni o divieti fondati sulle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate rispetto alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli o che beneficiano dell'assistenza dell'UE.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione (2) è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, recante applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 96, del 28.3.1998, pag. 22).


14.5.2016   

IT

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L 126/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/758 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 prevede la possibilità di adeguare le mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) che è stata estesa a specifici paesi vicini, sulla base di accordi ad alto livello relativi alle reti di infrastruttura del trasporto tra l'Unione e i paesi vicini interessati.

(2)

Un accordo ad alto livello tra l'Unione e i paesi dei Balcani occidentali Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia è stato approvato il 27 agosto 2015 a Vienna in occasione del vertice «Western Balkans 6», relativo all'adattamento dell'estensione indicativa delle mappe della TEN-T globale e all'identificazione dei collegamenti della rete centrale sulle mappe della rete globale. L'accordo riguarda le linee delle reti stradali e ferroviarie nonché i porti e gli aeroporti. L'adeguamento delle mappe indicative della rete globale e, in particolare, l'identificazione della rete centrale indicativa dovrebbero permettere all'Unione di orientare meglio, anche in termini di sostegno finanziario, la cooperazione con i Balcani occidentali.

(3)

Il 30 ottobre 2015, nell'ambito del comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo, è stato raggiunto un accordo ad alto livello tra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia relativamente all'adattamento dell'estensione indicativa delle mappe della rete globale TEN-T in tali paesi. L'adattamento riguarda un numero limitato di adeguamenti delle mappe delle reti di strade, porti e aeroporti per rispecchiare con maggiore precisione l'allineamento della TEN-T indicativa, conformemente alla metodologia della TEN-T (2).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1315/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  SWD (2013) 542 final.


ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013è così modificato:

1)

il punto 11.1 è sostituito dal seguente:

« Image »

2)

il punto 11.2 è sostituito dal seguente:

« Image »

3)

il punto 11.3 è sostituito dal seguente:

« Image »

4)

il punto 11.4 è sostituito dal seguente:

« Image »

5)

il punto 13.1 è sostituito dal seguente:

« Image »

6)

il punto 13.2 è sostituito dal seguente:

« Image »

7)

il punto 13.3 è sostituito dal seguente:

« Image »

8)

il punto 13.4 è sostituito dal seguente:

« Image »

14.5.2016   

IT

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L 126/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/759 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2016

relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In forza del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al suddetto regolamento.

(2)

La decisione 2003/812/CE della Commissione (3) stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (4). Tra detti elenchi figura un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di gelatina destinata al consumo umano. Non vi è tuttavia alcun elenco relativo al collagene o a materie prime per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano. È opportuno redigere siffatti elenchi.

(3)

Conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale provvedono affinché i documenti che accompagnano una partita soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004. Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (6) stabilisce modelli di certificati per le importazioni di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Tali modelli di certificati contengono riferimenti alla normativa precedente che sono divenuti obsoleti e necessitano di essere aggiornati.

(4)

I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione (7), nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (8), nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (9) oppure nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (10) ottemperano alle prescrizioni dell'Unione per quanto riguarda le importazioni di carni fresche e di taluni prodotti della pesca. Tali elenchi potrebbero essere usati anche per le importazioni di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene. Tuttavia, nel caso in cui tali materie prime siano state sottoposte a determinati trattamenti secondo quanto disposto nell'allegato III, sezioni XIV e XV, del regolamento (CE) n. 853/2004, dovrebbero applicarsi prescrizioni meno rigorose.

(5)

Le materie prime per la produzione di gelatina e di collagene, trattate o meno, introdotte nell'Unione in transito verso un paese terzo presentano un rischio trascurabile per la salute pubblica. Tali materie prime, anche quando siano trattate, dovrebbero tuttavia ottemperare alle pertinenti prescrizioni di polizia sanitaria. Dovrebbe pertanto essere compilato un elenco di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori e dovrebbero essere definiti i modelli dei certificati per il transito e il magazzinaggio prima del transito di materie prime e di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene.

(6)

In considerazione della situazione geografica di Kaliningrad, condizioni specifiche di polizia sanitaria dovrebbero essere stabilite per il transito attraverso l'Unione di partite di materie prime e di materie prime trattate per la produzione di gelatina o di collagene da e verso la Russia, che riguardano unicamente il transito attraverso la Lettonia, la Lituania e la Polonia.

(7)

Per motivi di chiarezza e di semplificazione della legislazione dell'Unione, e fatta salva la decisione 2003/863/CE della Commissione (11), gli elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione di cosce di rana, lumache, gelatina, collagene, materie prime e materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene e di miele, pappa reale e altri prodotti dell'apicoltura destinati al consumo umano, nonché i modelli di certificati per tali prodotti, dovrebbero figurare in un allegato del presente regolamento. I corrispondenti certificati esistenti dovrebbero pertanto essere soppressi dall'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005.

(8)

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 sono state inserite prescrizioni specifiche al fine di garantire la sicurezza di taluni prodotti altamente raffinati di origine animale. È quindi opportuno redigere l'elenco di paesi terzi da cui tali prodotti possono essere importati e definire un modello di certificato per tali prodotti.

(9)

Poiché gli elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di selvaggina di allevamento da pelo e di selvaggina di allevamento da piuma e della carne dei leporidi (conigli e lepri) e dei relativi prodotti a base di carne sono stati stabiliti rispettivamente dalla decisione 2007/777/CE della Commissione (12) e dal regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, la decisione 2003/812/CE diventa superflua e dovrebbe essere abrogata.

(10)

È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli Stati membri e agli operatori del settore alimentare di adattarsi alle nuove disposizioni del presente regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

IMPORTAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Articolo 1

Elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori

I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione dei seguenti prodotti di origine animale destinati al consumo umano sono specificati nelle pertinenti parti dell'allegato I:

a)

cosce di rana, parte I;

b)

lumache, parte II;

c)

gelatina e collagene, parte III;

d)

materie prime per la produzione di gelatina e di collagene, parte IV;

e)

materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene, parte V;

f)

miele, pappa reale e altri prodotti dell'apicoltura, parte VI;

g)

i seguenti prodotti altamente raffinati, parte VII:

i)

solfato di condroitina,

ii)

acido ialuronico,

iii)

altri prodotti di cartilagine idrolizzata,

iv)

chitosano,

v)

glucosamina,

vi)

caglio,

vii)

colla di pesce,

viii)

amminoacidi autorizzati come additivi alimentari a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

Articolo 2

Modelli di certificati

1.   I modelli di certificati per le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 1 sono specificati nell'allegato II come segue:

a)

cosce di rana, parte I;

b)

lumache, parte II;

c)

gelatina, parte III;

d)

collagene, parte IV;

e)

materie prime per la produzione di gelatina e di collagene, parte V;

f)

materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene, parte VI;

g)

miele, pappa reale e altri prodotti dell'apicoltura, parte VII;

h)

i seguenti prodotti altamente raffinati, parte VIII:

i)

solfato di condroitina,

ii)

acido ialuronico,

iii)

altri prodotti di cartilagine idrolizzata,

iv)

chitosano,

v)

glucosamina,

vi)

caglio,

vii)

colla di pesce,

viii)

amminoacidi autorizzati come additivi alimentari a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Detti certificati devono essere compilati conformemente alle note esplicative di cui all'allegato IV e alle note del pertinente certificato.

2.   È consentito il ricorso alla certificazione elettronica e ad altri sistemi concordati tra l'Unione e il paese terzo in questione.

CAPO 2

TRANSITO DI DETERMINATI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Articolo 3

Elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori

I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano il transito attraverso l'Unione di materie prime e di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano dirette verso un paese terzo, immediatamente dopo il transito oppure previo magazzinaggio nell'Unione secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, e dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (14), sono specificati nell'allegato I del presente regolamento, rispettivamente nella parte IV e nella parte V.

Articolo 4

Modello di certificato

1.   Il modello di certificato per il transito attraverso l'Unione delle materie prime e delle materie prime trattate di cui all'articolo 3 figura nell'allegato III.

Tale certificato deve essere compilato conformemente alle note che figurano nell'allegato IV e nel pertinente modello di certificato.

2.   È consentito il ricorso alla certificazione elettronica e ad altri sistemi armonizzati a livello dell'Unione.

Articolo 5

Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia

1.   In deroga all'articolo 3, il transito su strada o per ferrovia tra gli specifici posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati e contrassegnati con la nota particolare 13 nell'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione (15) di partite delle materie prime o delle materie prime trattate di cui all'articolo 3 del presente regolamento provenienti dalla o destinate alla Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, è autorizzato purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la partita è sigillata dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata, con un sigillo numerato progressivamente;

b)

ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro con la dicitura «Solo per il transito verso la Russia attraverso l'UE», apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata;

c)

sono soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d)

l'ammissibilità della partita al transito è certificata sul documento veterinario comune di entrata dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

2.   Le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio dell'Unione secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, o dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

3.   L'autorità competente effettua controlli regolari volti ad accertare che il numero delle partite di cui al paragrafo 1 e i quantitativi corrispondenti dei prodotti in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano al numero di partite e ai quantitativi introdotti nell'Unione.

CAPO 3

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

Modifiche

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:

1)

alla sezione I, i capitoli I, II, III e VI sono soppressi;

2)

le appendici I, II, III e VI sono soppresse.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2003/812/CE è abrogata.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

Le partite di prodotti di origine animale per i quali sono stati rilasciati i pertinenti certificati conformemente al regolamento (CE) n. 2074/2005 possono continuare a essere introdotte nell'Unione, a condizione che il certificato sia stato firmato prima del 3 dicembre 2016.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  Decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17).

(4)  Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

(5)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(6)  Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).

(7)  Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).

(8)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

(10)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(11)  Decisione 2003/863/CE della Commissione, del 2 dicembre 2003, sui certificati sanitari per l'importazione di prodotti di origine animale provenienti dagli Stati Uniti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 46).

(12)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(13)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(14)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(15)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori di cui all'articolo 1

PARTE I

COSCE DI RANA

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, ad eccezione di quelli per i quali una restrizione è indicata nella colonna «Restrizioni» di detto allegato, e i seguenti paesi o territori:

CODICE ISO

PAESE/TERRITORIO

MK (*1)

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

PARTE II

LUMACHE

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, ad eccezione di quelli per i quali una restrizione è indicata nella colonna «Restrizioni» di detto allegato, e i seguenti paesi/territori:

CODICE ISO

PAESE/TERRITORIO

MD

Moldova

MK (*2)

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

SY

Siria

PARTE III

GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

SEZIONE A

Gelatina e collagene derivati da bovini, ovini, caprini, suini ed equini, sia di allevamento sia selvatici

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi o territori:

CODICE ISO

PAESE/TERRITORIO

KR

Repubblica di Corea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

SEZIONE B

Gelatina e collagene derivati da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

SEZIONE C

Gelatina e collagene derivati da prodotti della pesca

Tutti i paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, a prescindere dall'indicazione o meno di una restrizione nella colonna «Restrizioni» di detto allegato.

SEZIONE D

Gelatina e collagene derivati da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici non indicati nella sezione A

I paesi terzi elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

PARTE IV

MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E DI COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

SEZIONE A

Materie prime ottenute da bovini, ovini, caprini, suini ed equini, sia di allevamento sia selvatici

I paesi terzi, i territori e le loro parti elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tale categoria di carni fresche delle rispettive specie come specificato in detta parte dell'allegato, a meno che tale introduzione sia limitata dalle garanzie supplementari A o F, come indicato nella colonna 5.

SEZIONE B

Materie prime ottenute da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma

I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche di pollame delle rispettive specie come specificato in detta parte di tale allegato.

SEZIONE C

Materie prime ottenute da prodotti della pesca

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, fatte salve le restrizioni specificate nella colonna «Restrizioni» di detto allegato.

SEZIONE D

Materie prime ottenute da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici non indicati nella sezione A

I paesi terzi elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche delle rispettive specie come specificato in detta parte di tale allegato.

PARTE V

MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E DI COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

SEZIONE A

Materie prime trattate ottenute da bovini, ovini, caprini, suini ed equini, sia di allevamento sia selvatici

I paesi terzi, i territori e le loro parti elencati nella colonna 1 dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi o territori:

CODICE ISO

PAESE/TERRITORIO

KR

Repubblica di Corea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

SEZIONE B

Materie prime trattate ottenute da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.

SEZIONE C

Materie prime trattate ottenute da prodotti della pesca

Tutti i paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, a prescindere dall'indicazione o meno di una restrizione nella colonna «Restrizioni» di detto allegato.

SEZIONE D

Materie prime trattate ottenute da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici non indicati nella sezione A

I paesi terzi elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

SEZIONE E

Materie prime trattate di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), e sezione XV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004

I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori di cui alla parte IV dell'allegato.

PARTE VI

MIELE, PAPPA REALE E ALTRI PRODOTTI DELL'APICOLTURA DESTINATI AL CONSUMO UMANO

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (1) e contrassegnati con una «X» nella colonna «Miele» di detto allegato.

PARTE VII

SOLFATO DI CONDROITINA ALTAMENTE RAFFINATO, ACIDO IALURONICO, ALTRI PRODOTTI DI CARTILAGINE IDROLIZZATA, CHITOSANO, GLUCOSAMINE, CAGLIO, COLLA DI PESCE E AMMINOACIDI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

a)

Nel caso delle materie prime ottenute da ungulati compresi gli equidi, i paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi o territori:

CODICE ISO

PAESE/TERRITORIO

KR

Repubblica di Corea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

b)

Nel caso delle materie prime ottenute da prodotti della pesca, tutti i paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, a prescindere dall'indicazione o meno di una restrizione nella colonna «Restrizioni» di detto allegato.

c)

Nel caso delle materie prime ottenute da pollame, i paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.


(*1)  Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: codice provvisorio che lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, la quale sarà stabilita a conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

(*2)  Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: codice provvisorio che lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, la quale sarà stabilita a conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

(1)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).


ALLEGATO II

Modelli di certificati di cui all'articolo 2

PARTE I

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI COSCE DI RANA REFRIGERATE, CONGELATE O PREPARATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Image

Testo di immagine

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore

Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario

Nome

Indirizzo

Codice postale

Tel.

I.6.

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine

Nome N. di riconoscimento

Indirizzo

I.12.

I.13. Luogo di carico

I.14. Data di partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo Nave Carro ferroviario

Veicolo stradale Altro

Identificazione

Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Nave

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

02.08.90

I.20. Quantità

I.21. Temperatura del prodotto

Ambiente Refrigerato Congelato

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/container

I.24. Tipo di imballaggio

Image

Testo di immagine

I.25. Merce certificata per:

Consumo umano

I.26.

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

I.28. Identificazione della merce

Specie

(nome scientifico)

Tipo di trattamento

N. di riconoscimento degli stabilimenti

Impianto di produzione

Numero di colli

Peso netto

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello FRG Cosce di rana

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1. Attestato sanitario

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che le cosce di rana di cui sopra sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

— provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema HACCP conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004,

e

— provengono da rane che sono state dissanguate, preparate e, secondo i casi, refrigerate, congelate o lavorate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Note

Parte I

— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

— Casella I.28: Tipo di trattamento: fresche, trattate.

Parte II

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Parte II: certificazione

Ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

PARTE II

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI LUMACHE REFRIGERATE, CONGELATE, SGUSCIATE, COTTE, PREPARATE O CONSERVATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Image

Testo di immagine

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore

Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario

Nome

Indirizzo

Codice postale

Tel.

I.6.

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine

Nome N. di riconoscimento

Indirizzo

I.12.

I.13. Luogo di carico

I.14. Data di partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo Nave Carro ferroviario

Veicolo stradale Altro

Identificazione

Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione del prodotto

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Quantità

I.21. Temperatura del prodotto

Ambiente Refrigerato Congelato

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/container

I.24. Tipo di imballaggio

Image

Testo di immagine

I.25. Merce certificata per:

Consumo umano

I.26.

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)

Tipo di trattamento

N. di riconoscimento degli stabilimenti

Numero di colli

Peso netto

Impianto di produzione

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello SNS Lumache

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1. Attestato sanitario

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che le lumache di cui sopra sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

— provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema HACCP conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004,

e

— sono state manipolate e, secondo i casi, sgusciate, cotte, preparate, conservate, congelate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Note

Parte I

— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 03.07, 16.05.

— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

— Casella I.28: Tipo di trattamento: fresche, trattate.

Parte II

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Parte II: certificazione

Ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

PARTE III

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Image

Testo di immagine

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore

Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario

Nome

Indirizzo

Codice postale

Tel.

I.6.

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine

Nome N. di riconoscimento

Indirizzo

I.12.

I.13. Luogo di carico

I.14. Data di partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo Nave Carro ferroviario

Veicolo stradale Altro

Identificazione

Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione del prodotto

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Quantità

I.21. Temperatura del prodotto

Ambiente Refrigerato Congelato

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/container

I.24. Tipo di imballaggio

Image

Testo di immagine

I.25. Merce certificata per:

Consumo umano

I.26.

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

I.28. Identificazione della merce

Specie

(nome scientifico)

Data di produzione

(gg/mm/aaaa)

N. di riconoscimento degli stabilimenti

Impianto di produzione

Numero di colli

Peso netto

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello GEL Gelatina destinata al consumo umano

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1. Attestato sanitario

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che la gelatina sopra descritta è stata prodotta conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

— proviene da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema HACCP conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

— è stata prodotta a partire da materie prime che ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XIV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

— è stata fabbricata conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

— soddisfa i criteri dell'allegato III, sezione XIV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

e se proviene da ruminanti, ad eccezione della gelatina ottenuta da pelli di ruminanti,

(1) o

— [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

— gli animali da cui deriva la gelatina sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese con un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

— se nel paese o nella regione ci sono stati casi indigeni di BSE:

i) proviene da animali che sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure

ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

(1) o

— [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato;

— gli animali da cui deriva la gelatina hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

— gli animali da cui deriva la gelatina destinata all'esportazione non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

— la gelatina non contiene né è derivata dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene o è derivata da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

Parte II: certificazione

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello GEL Gelatina destinata al consumo umano

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

(1) o

— [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

— gli animali da cui deriva la gelatina hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

— la gelatina è derivata da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione con un rischio di BSE trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o, se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese o nella regione, da animali nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, o da animali nati in un paese o in una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato e che non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

— la gelatina non contiene né è derivata dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene o è derivata da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

(1) o

— [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato;

— gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati alimentati con farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

— gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

— la gelatina non è derivata da:

i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

Note

Parte I

— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alla voce 35.03.

— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello GEL Gelatina destinata al consumo umano

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Parte II

(1) Cancellare le voci non pertinenti.

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

PARTE IV

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO

Image

Testo di immagine

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore

Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario

Nome

Indirizzo

Codice postale

Tel.

I.6.

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine

Nome N. di riconoscimento

Indirizzo

I.12.

I.13. Luogo di carico

I.14. Data di partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo Nave Carro ferroviario

Veicolo stradale Altro

Identificazione

Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione del prodotto

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Quantità

I.21. Temperatura del prodotto

Ambiente Refrigerato Congelato

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/container

I.24. Tipo di imballaggio

Image

Testo di immagine

I.25. Merce certificata per:

Consumo umano

I.26.

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

I.28. Identificazione della merce

Specie

(nome scientifico)

Data di produzione

(gg/mm/aaaa)

N. di riconoscimento degli stabilimenti

Impianto di produzione

Numero di colli

Peso netto

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello COL Collagene destinato al consumo umano

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1. Attestato sanitario

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che il collagene sopra descritto è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

— proviene da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema HACCP conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;

— è stato prodotto a partire da materie prime che ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

— è stato prodotto conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

— soddisfa i criteri dell'allegato III, sezione XV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1);

e se proviene da ruminanti, ad eccezione del collagene ottenuto da pelli di ruminanti,

(1) o

— [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

— gli animali da cui deriva il collagene sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese con un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

— se nel paese o nella regione ci sono stati casi indigeni di BSE:

i) proviene da animali che sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, o

ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

(1) o

— [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato;

— gli animali da cui deriva il collagene hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

— gli animali da cui deriva il collagene destinato all'esportazione non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

— il collagene non contiene né è derivato dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene o è derivato da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

Parte II: certificazione

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello COL Collagene destinato al consumo umano

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

(1) o

— [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

— gli animali da cui deriva il collagene hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

— il collagene è derivato da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione con un rischio di BSE trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o, se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese o nella regione, da animali nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, o da animali nati in un paese o in una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato e che non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

— il collagene non contiene né è derivato dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contiene o è derivato da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

(1) o

— [proviene da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato;

— gli animali da cui deriva il collagene non sono stati alimentati con farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

— gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

— il collagene non è derivato da:

i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

Note

Parte I

— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

— Casella I.18: il presente certificato può essere utilizzato anche per l'importazione di budelli di collagene.

— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle voci 35.04 o 39.17.

— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello COL Collagene destinato al consumo umano

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Parte II

(1) Cancellare le voci non pertinenti.

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

PARTE V

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA/COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO (1)

Image

Testo di immagine

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore

Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario

Nome

Indirizzo

Codice postale

Tel.

I.6.

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8. Regione di origine

Codice

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine

Nome N. di riconoscimento

Indirizzo

I.12.

I.13. Luogo di carico

I.14. Data di partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo Nave Carro ferroviario

Veicolo stradale Altro

Identificazione

Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione del prodotto

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Quantità

I.21. Temperatura del prodotto

Ambiente Refrigerato Congelato

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/container

I.24. Tipo di imballaggio

Image

Testo di immagine

I.25. Merce certificata per:

Produzione di gelatina/collagene destinati al consumo umano

I.26.

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

I.28. Identificazione della merce

Specie

(nome scientifico)

Natura della merce

N. di riconoscimento degli stabilimenti

Impianto di produzione

Numero di colli

Peso netto

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello RCG Materie prime per la produzione di gelatina/ collagene destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1. Attestato sanitario

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206) e certifica che le materie prime di cui sopra ottemperano a dette prescrizioni e in particolare che:

— (1)[le ossa, le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici di allevamento e i tendini e i legamenti di cui sopra provengono da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

e/o

— (1) [le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui sopra provengono da animali abbattuti le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

e/o

— (1) [le pelli e le spine di pesce di cui sopra provengono da impianti che fabbricano prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati,]

(1) e

[se provengono da ruminanti, tranne che da pelli di ruminanti,

(1) o:

— [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

— gli animali da cui provengono le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese con un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e

— se nel paese o nella regione ci sono stati casi indigeni di BSE:

i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; o

ii) le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]

(1) o:

— [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato;

— gli animali da cui provengono le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

Parte II: certificazione

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello RCG Materie prime per la produzione di gelatina/ collagene destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

— gli animali da cui provengono le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini destinate all'esportazione non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

— le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]

(1) o

— [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

— gli animali da cui provengono le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

— le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini e destinate all'esportazione sono derivate da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione con un rischio di BSE trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o, se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese o nella regione, da animali nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, o da animali nati in un paese o in una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato e che non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

— le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

(1) o

— [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato;

— gli animali da cui provengono le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non sono stati alimentati con farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

— gli animali da cui provengono le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

— le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non sono derivate da:

i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

iii) carni separate meccanicamente ottenute a partire da ossa di bovini, ovini o caprini.]]

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello RCG Materie prime per la produzione di gelatina/ collagene destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

(1) [II.2. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le materie prime di cui sopra:

II.2.1. sono costituite di prodotti di origine animale che ottemperano alle prescrizioni sanitarie di seguito indicate;

II.2.2. sono state ottenute nel territorio di (1)o [: ](1) o [ ](2)(3)(4) da:

(1) o [II.2.2.1 animali che provengono da aziende e sono rimasti in tale territorio fin dalla nascita o almeno durante gli ultimi tre mesi prima della macellazione, e

(1) o [i) appartenenti alle specie di cui al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1), che ottemperano a tutte le pertinenti prescrizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione stabilite in detto regolamento e che sono stati macellati per il consumo umano a una data per cui l'importazione nell'Unione europea di carni fresche di animali di tali specie è stata autorizzata dal paese o dal territorio conformemente alla colonna 8 dell'allegato II, parte 1, di detto regolamento;]

(1) o [ii) appartenenti alle specie di cui al regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli di allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12), che ottemperano a tutte le pertinenti prescrizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione stabilite in detto regolamento.]]

(1) o [II.2.2.1 pollame rimasto in tale territorio fin dalla nascita o importato come pulcini di un giorno o pollame da macellazione da uno o più paesi terzi elencati in relazione a tale prodotto nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1), in condizioni perlomeno equivalenti a quelle prescritte da detto regolamento, delle specie indicate in tale regolamento, che ottempera a tutte le pertinenti prescrizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione stabilite in detto regolamento e macellato per il consumo umano a una data per cui l'importazione nell'Unione europea di carni di animali di tali specie è stata autorizzata dal paese o dal territorio conformemente alla colonna 6B dell'allegato I, parte 1, di detto regolamento.]

(1) o [II.2.2.1 animali selvatici uccisi in tale territorio(5) e catturati e uccisi in una zona:

i) nella quale, nel raggio di 25 km, non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità nei 30 giorni precedenti, né peste suina classica o peste suina africana nei 40 giorni precedenti;

ii) la quale dista oltre 20 km dai confini di un altro territorio appartenente a un paese o a una parte di un paese non autorizzati a tale data a esportare verso l'Unione europea dette materie prime;

iii) nella quale nelle 12 ore successive all'abbattimento gli animali sono stati inviati, per esservi sottoposti a refrigerazione, a un centro di raccolta e, immediatamente dopo, a un centro di lavorazione della selvaggina, oppure direttamente a un centro di lavorazione della selvaggina;]

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Testo di immagine

PAESE

Modello RCG Materie prime per la produzione di gelatina/ collagene destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

II.2.3. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, non vi sono stati casi/focolai delle malattie seguenti alle quali gli animali sono sensibili: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità, peste suina classica o africana durante i 30 giorni precedenti oppure, se si è verificato un caso di una di tali malattie, la preparazione delle materie prime da esportare verso l'Unione europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

II.2.4. sono state ottenute e preparate senza che siano entrate in contatto con altre materie non conformi alle condizioni sopra indicate e sono state manipolate in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni; e

II.2.5. sono state trasportate in autocarri e container puliti e sigillati.]

Note

Parte I

— Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53) e/o nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e/o nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 e/o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione; numero di riconoscimento o di registrazione, a seconda dei casi.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 02.08, 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

— Casella I.28: Natura della merce: pelli, ossa, tendini e legamenti;

N. di riconoscimento degli stabilimenti: numero di riconoscimento o di registrazione, a seconda dei casi;

Impianto di produzione: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, centri di lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.

Parte II

(1) Cancellare le voci non pertinenti. Nel caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va soppressa l'intera sezione II.2.

(2) Il nome e il codice ISO del paese o del territorio o di una zona di esportazione come indicati:

— negli allegati della decisione 2006/766/CE;

— nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008;

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Testo di immagine

PAESE

Modello RCG Materie prime per la produzione di gelatina/ collagene destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

— nell'allegato II, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009;

— nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(3) Qualora parti delle materie siano state ottenute da animali originari di uno o più (altri) paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per l'importazione di tale prodotto nell'Unione, devono essere indicati i codici del paese o del territorio o dei paesi o dei territori e del paese terzo di macellazione degli animali (le materie non possono provenire da un paese o da un territorio per cui sono prescritte le garanzie supplementari A o F, come indicato nella colonna 5 di tale allegato).

(4) Se le materie provengono da pollame da macellazione originario di uno o più (altri) paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per l'importazione di tale prodotto nell'Unione, devono essere indicati i codici del paese o del territorio o dei paesi o dei territori e del paese terzo di macellazione del pollame.

(5) Riguarda solo i paesi dai quali è autorizzata l'importazione verso l'Unione europea di carni di selvaggina destinate al consumo umano delle stesse specie animali.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

NB Nota per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. La partita deve essere trasportata direttamente all'impianto di produzione di destinazione.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

PARTE VI

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA/COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Image

Testo di immagine

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore

Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario

Nome

Indirizzo

Codice postale

Tel.

I.6.

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8. Regione di origine

Codice

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine

Nome N. di riconoscimento

Indirizzo

I.12.

I.13. Luogo di carico

I.14. Data di partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo Nave Carro ferroviario

Veicolo stradale Altro

Identificazione

Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione del prodotto

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Quantità

I.21. Temperatura del prodotto

Ambiente Refrigerato Congelato

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/container

I.24. Tipo di imballaggio

Image

Testo di immagine

I.25. Merce certificata per:

Produzione di gelatina/collagene destinati al consumo umano

I.26.

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

I.28. Identificazione della merce

Specie

(nome scientifico)

Natura della merce

N. di riconoscimento degli stabilimenti

Impianto di produzione

Numero di colli

Peso netto

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Testo di immagine

PAESE

Modello TCG Materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1. Attestato sanitario

Il sottoscritto certifica che le materie prime trattate di cui sopra ottemperano alle seguenti prescrizioni:

— sono state derivate in stabilimenti sotto il controllo dell'autorità competente e da questa elencati,

e

— (1) [le ossa e le pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici di allevamento di cui sopra provengono da animali macellati in un macello le cui carcasse sono state ritenute, a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, idonee al consumo umano,]

(1) e/o

— [le ossa e le pelli di selvaggina selvatica di cui sopra provengono da animali abbattuti le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano,]

(1) e/o

— [le pelli e le spine di pesce di cui sopra provengono da impianti che fabbricano prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati a essere esportati,]

e

(1) o [sono ossa essiccate di animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, di allevamento o selvatici, pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma per la produzione di collagene o gelatina, provengono da animali sani macellati in un macello e hanno subito i seguenti trattamenti:

(1) o [sono state sminuzzate in pezzi di circa 15 mm e sgrassate con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C per almeno 15 minuti o a una temperatura minima di 90 °C per almeno 10 minuti e successivamente separate e successivamente lavate e asciugate per almeno 20 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o per 15 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C.]

(1) o [sono state esposte al sole per non meno di 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C.]

(1) o [sono state sottoposte a trattamento acido in modo tale che il pH del nucleo è stato mantenuto a un valore inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione.]]

(1) o [sono pelli di ruminanti di allevamento, di suini, di pollame o di selvaggina, derivate da animali sani, che:

(1) o [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12, cui ha fatto seguito una salatura per almeno sette giorni]

(1) o [sono state sottoposte a essiccazione per non meno di 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C;]

(1) o [sono state sottoposte a un trattamento acido che assicura almeno un pH del nucleo inferiore a 5 per un minimo di un'ora.]

(1) o [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12 per almeno 8 ore.]]

(1) o [sono ossa o pelli di ruminanti di allevamento, pelli di suini, di pollame, di pesci e di selvaggina, provenienti da paesi terzi, parti di paesi terzi e territori di cui all'allegato I, parte IV, del presente regolamento, che sono state sottoposte a qualsiasi altro trattamento rispetto a quelli sopraelencati e che provengono da stabilimenti registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004

e

(1) [se provengono da ruminanti, tranne che da pelli di ruminanti,

Parte II: certificazione

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Testo di immagine

PAESE

Modello TCG Materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

(1) o:

— [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

— gli animali da cui provengono le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese con un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

— se nel paese o nella regione ci sono stati casi indigeni di BSE:

i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; o

ii) le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]

(1) o:

— [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato;

— gli animali da cui provengono le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

— gli animali da cui provengono le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini destinate all'esportazione non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

— le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;]

(1) o

— [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile;

— gli animali da cui provengono le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

— le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini e destinate all'esportazione sono derivate da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione con un rischio di BSE trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o, se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese o nella regione, da animali nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, o da animali nati in un paese o in una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato e che non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

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Testo di immagine

PAESE

Modello TCG Materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

— le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]

(1) o

— [provengono da un paese o da una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato;

— gli animali da cui provengono le materie prime di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non sono stati alimentati con farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

— gli animali da cui provengono le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

— le materie prime trattate di origine animale derivate da bovini, ovini e caprini non sono derivate da:

i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.]]]

(1) [II.2. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le materie prime trattate di cui sopra:

II.2.1. sono costituite di prodotti di origine animale che ottemperano alle prescrizioni sanitarie di seguito indicate;

II.2.2. sono state ottenute nel territorio di: (1) [ ](1) o [ ](2)(3)

II.2.3. sono state ottenute e preparate senza che siano entrate in contatto con altre materie non conformi alle condizioni sopra indicate e sono state manipolate in modo da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;

II.2.4. sono state trasportate in autocarri e container puliti e sigillati.]

Note

Parte I

— Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53) o nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1) o nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli di allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12) o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione e numero di riconoscimento o numero identificativo dell'autorità competente, a seconda dei casi.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

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Testo di immagine

PAESE

Modello TCG Materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

— Casella I.28: Natura della merce: pelli, ossa, tendini e legamenti;

N. di riconoscimento degli stabilimenti: numero di riconoscimento o numero identificativo dell'autorità competente, a seconda dei casi;

Impianto di produzione: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, centri di lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione;

Numero di riconoscimento: se pertinente.

Parte II

(1) Cancellare le voci non pertinenti. Nel caso di prodotti derivati da prodotti della pesca va soppressa l'intera sezione II.2.

(2) Il nome e il codice ISO del paese o del territorio o di una zona di esportazione come indicati:

— nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;

— nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008;

— nell'allegato II, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

(3) Qualora parti delle materie siano state ottenute da animali originari di uno o più (altri) paesi terzi elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l’introduzione nell’Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13), devono essere indicati i codici del paese o del territorio o dei paesi o dei territori.

— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

NB Nota per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. La partita deve essere trasportata direttamente all'impianto di produzione di destinazione.

— Il tempo di trasporto può essere incluso nella durata del trattamento.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

PARTE VII

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI MIELE, PAPPA REALE E ALTRI PRODOTTI DELL'APICOLTURA DESTINATI AL CONSUMO UMANO

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Testo di immagine

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore

Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario

Nome

Indirizzo

Codice postale

Tel.

I.6.

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine

Nome N. di riconoscimento

Indirizzo

I.12.

I.13. Luogo di carico

I.14. Data di partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo Nave Carro ferroviario

Veicolo stradale Altro

Identificazione

Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione del prodotto

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Quantità

I.21. Temperatura del prodotto

Ambiente Refrigerato Congelato

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/container

I.24. Tipo di imballaggio

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Testo di immagine

I.25. Merce certificata per:

Consumo umano

I.26.

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

I.28. Identificazione della merce

Specie

(nome scientifico)

Tipo di trattamento

N. di riconoscimento degli stabilimenti

Impianto di produzione

Numero di colli

Peso netto

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello HON Miele, pappa reale e altri prodotti dell'apicoltura

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1. Attestato sanitario

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che il miele, la pappa reale e gli altri prodotti dell'apicoltura di cui sopra sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

— provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema HACCP conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004,

— sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004,

e

— sono soddisfatte le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10), in particolare dell'articolo 29.

Note

Parte I

— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. Per numero di riconoscimento si intende il numero di registrazione.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle seguenti voci: 04.09, 04.10.

— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

— Casella I.28: Tipo di trattamento: indicare «ultrasuoni», «omogeneizzazione», «ultrafiltrazione», «pastorizzazione», «nessun trattamento termico».

N. di riconoscimento degli stabilimenti: numero di riconoscimento o numero identificativo dell'autorità competente, a seconda dei casi

Parte II

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Parte II: certificazione

Ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

PARTE VIII

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI SOLFATO DI CONDROITINA ALTAMENTE RAFFINATO, ACIDO IALURONICO, ALTRI PRODOTTI DI CARTILAGINE IDROLIZZATA, CHITOSANO, GLUCOSAMINE, CAGLIO, COLLA DI PESCE E AMMINOACIDI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Image

Testo di immagine

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore

Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario

Nome

Indirizzo

Codice postale

Tel.

I.6.

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8.

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine

Nome N. di riconoscimento

Indirizzo

I.12.

I.13. Luogo di carico

I.14. Data di partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo Nave Carro ferroviario

Veicolo stradale Altro

Identificazione

Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione del prodotto

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Quantità

I.21. Temperatura del prodotto

Ambiente Refrigerato Congelato

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/container

I.24. Tipo di imballaggio

Image

Testo di immagine

I.25. Merce certificata per:

Consumo umano

I.26.

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE

I.28. Identificazione della merce

Specie

(nome scientifico)

Data di produzione

(gg/mm/aaaa)

N. di riconoscimento degli stabilimenti

Impianto di produzione

Numero di colli

Peso netto

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Testo di immagine

PAESE

Modello HRP Solfato di condroitina altamente raffinato, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamine, caglio, colla di pesce e amminoacidi destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

II.1. Attestato sanitario

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55) e certifica che i prodotti altamente raffinati di cui sopra sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

— provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi del sistema HACCP conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004,

— sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004,

— ottemperano alle prescrizioni dell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004,

e

— (1) [nel caso degli amminoacidi, che

i) come fonte per la loro fabbricazione non sono stati utilizzati capelli umani, e

ii) essi ottemperano alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)]

Note

Parte I

— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle voci 21.06.90, 29.22, 29.30, 29.32, 35.07, 35.03 o 39.13.

— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23: identificazione del numero del sigillo/container: solo se pertinente.

Parte II

(1) Cancellare le voci non pertinenti.

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Parte II: certificazione

Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:


(1)  Se non incluse nella parte VI.


ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UNIONE, IL TRANSITO IMMEDIATO O DOPO IL MAGAZZINAGGIO, DI MATERIE PRIME O DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA/COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

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Testo di immagine

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore

Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario

Nome

Indirizzo

Codice postale

Tel.

I.6. Responsabile della partita nell'UE

Nome

Indirizzo

Codice postale

Tel.

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8. Regione di origine

Codice

I.9. Paese di destinazione

Codice ISO

I.10.

I.11. Luogo di origine

Nome

Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione

Deposito doganale Rifornitore di navi

Nome N. di riconoscimento

Indirizzo

Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data di partenza

I.15. Mezzo di trasporto

Aereo Nave Carro ferroviario

Veicolo stradale Altro

Identificazione

Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione del prodotto

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

I.20. Quantità

I.21. Temperatura del prodotto

Ambiente Refrigerato Congelato

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo/container

I.24. Tipo di imballaggio

Image

Testo di immagine

I.25. Merce certificata per:

Produzione di gelatina/collagene destinati al consumo umano

I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo

Paese terzo Codice ISO

I.27.

I.28. Identificazione della merce

Specie

(nome scientifico)

Impianto di produzione

Numero di colli

Peso netto

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello TRANSIT/STORAGE

II. Informazioni sanitarie

II.a. Numero di riferimento del certificato

II.b.

II.1. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che le materie prime o le materie prime trattate descritte nella parte I:

II.1.1. provengono da un paese o da una regione da cui sono autorizzate le importazioni nell'UE, secondo quanto disposto nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1) o nel regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli di allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12), o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1), e

II.1.2. ottemperano alle prescrizioni sanitarie di cui all'attestato di polizia sanitaria del modello di certificato della parte V o della parte VI dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016 relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l’introduzione nell’Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13).

Note

Il presente certificato riguarda il transito e il magazzinaggio, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9), di materie prime o di materie prime trattate per la produzione di gelatina/collagene destinati al consumo umano di:

(1) animali domestici della specie bovina (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci);

(2) animali domestici della specie ovina (Ovis aries) o caprina (Capra hircus);

(3) animali domestici della specie suina (Sus scrofa);

(4) solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci);

(5) animali non domestici di allevamento dell'ordine degli artiodattili [esclusi gli animali della specie bovina (comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), Ovis aries, Capra hircus, suidi e taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi;

(6) animali non domestici selvatici dell'ordine degli artiodattili [esclusi gli animali della specie bovina (comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), Ovis aries, Capra hircus, suidi e taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi;

(7) animali non domestici di allevamento appartenenti alle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi;

(8) animali non domestici selvatici appartenenti alle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi;

(9) solipedi selvatici appartenenti al sottogenere Hippotigris (zebra);

(10) leporidi selvatici (conigli e lepri);

(11) mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi;

(12) conigli di allevamento;

(13) pollame;

(14) ratiti di allevamento;

(15) selvaggina selvatica;

(16) pesci.

Parte II: certificazione

Image

Testo di immagine

PAESE

Modello TRANSIT/STORAGE

II. Informazioni sanitarie

II.a. Numero di riferimento del certificato

II.b.

Parte I

— Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009, o nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 o nell'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).

— Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

— Casella I.12: indicare l'indirizzo (e il numero di riconoscimento, se noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.

— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.

— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) di cui alle voci 02.08, 03.05, 05.04, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.

— Casella I.23: nel caso di container o scatole, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella I.28: Impianto di produzione: fornire il numero di registrazione, il numero di riconoscimento o il numero identificativo dell'autorità competente per l'impianto, a seconda dei casi. Include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, centri di lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:


ALLEGATO IV

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI

(menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1)

a)

I certificati sono rilasciati dal paese terzo esportatore sulla base dei modelli contenuti negli allegati II e III, secondo lo schema di modello che corrisponde ai prodotti di origine animale in questione.

Essi contengono, nel rispetto della numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte di esso.

Se lo Stato membro di destinazione impone per i prodotti di origine animale in questione ulteriori condizioni di certificazione, nell'originale del certificato devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.

b)

Qualora il modello di certificato preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.

c)

Per i prodotti di origine animale esportati da uno o più territori o da una o più zone dello stesso paese esportatore elencati o menzionati nell'allegato I, spediti verso la stessa destinazione e trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave, deve essere presentato un certificato unico e distinto.

d)

L'originale di ciascun certificato è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

e)

Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero attraverso il quale la partita entra nell'UE e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la redazione del certificato nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

f)

Se al fine di identificare i vari elementi che compongono la partita (elenco di cui al punto I.28 del modello del certificato) si allegano fogli supplementari al certificato, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

g)

Se il certificato, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera f), è costituito da più di una pagina, ogni pagina deve essere numerata in basso (indicando il numero della pagina e il numero totale delle pagine) e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

h)

L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale oppure da un altro ispettore ufficiale designato, ove ciò sia previsto dal modello di certificato. Le autorità competenti del paese terzo esportatore garantiscono l'applicazione di criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (1).

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

i)

Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a. deve essere assegnato dall'autorità competente.


(1)  Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).


14.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/760 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2016

relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 dicembre 2014 l'Italia ha rilevato e notificato la presenza di un'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5N8. Il focolaio è stato rilevato in un'azienda commerciale di tacchini maschi da ingrasso situata nel comune di Porto Viro in provincia di Rovigo, regione Veneto.

(2)

L'Italia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2).

(3)

In particolare, le autorità italiane hanno adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e istituito zone di protezione e di sorveglianza a norma della decisione di esecuzione 2014/936/UE della Commissione (3). In questo modo sono riuscite a sventare rapidamente la minaccia. Le misure veterinarie e di polizia sanitaria a livello unionale e nazionale sono state applicate fino al 16 febbraio 2015 in tutte le aziende tranne l'azienda di allevamento dei tacchini maschi da ingrasso, che le ha applicate fino al 25 febbraio 2015.

(4)

Il 23 giugno 2015 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare il virus si sono ripercosse su taluni operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Il 23 giugno 2015 la Commissione ha ricevuto dalle autorità italiane una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'11 e il 27 gennaio 2016 le autorità italiane hanno precisato la richiesta.

(6)

In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, l'immissione dei volatili in aziende di allevamento di capponi, polli golden, polli standard e tacchini da ingrasso situate nelle zone di protezione e di sorveglianza è stata ritardata e un'azienda di allevamento di tacchini da riproduzione situata in tali zone non ha potuto produrre uova da cova. Ne è risultata una perdita di produzione di capponi, polli golden, polli standard e tacchini da ingrasso e una perdita di produzione di uova da cova di tacchini da riproduzione durante il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria. È pertanto opportuno compensare tali perdite.

(7)

In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, polli provenienti da diverse aziende situate nella zona di protezione sono stati immediatamente macellati e le carni ottenute sono state sottoposte a trattamento termico conformemente all'articolo 23 della direttiva 2005/94/CE o congelate per agevolare la vendita graduale delle carni di pollame congelate nella zona di protezione. Le perdite dovute alla differenza di valore tra le carni di pollame fresche e le carni di pollame sottoposte a trattamento termico o congelate dovrebbero pertanto essere compensate.

(8)

A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per le misure eccezionali di sostegno. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno al mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dall'Italia.

(9)

Per evitare rischi di sovracompensazione, occorre fissare un importo forfettario di partecipazione finanziaria ad un livello appropriato per ciascun prodotto.

(10)

Le specie interessate sono i polli (capponi, polli golden e polli standard) e tacchini (maschi e femmine) da carne, le uova da cova di tacchino e le carni di pollo trattate termicamente o congelate.

(11)

Per evitare il rischio di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o dalle assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

(12)

La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per sostenere il mercato interessato.

(13)

Ai fini di una sana gestione finanziaria delle misure eccezionali di sostegno, solo i pagamenti che l'Italia versa ai beneficiari entro il 30 settembre 2016 sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 907/2014 della Commissione (5) non è d'applicazione.

(14)

Per garantire l'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, le autorità italiane dovrebbero procedere a controlli ex ante.

(15)

Per permettere all'Unione di effettuare un controllo finanziario, le autorità italiane dovrebbero comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

(16)

Per far sì che l'Italia proceda all'attuazione immediata delle misure in questione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dall'Italia a sostegno del mercato delle uova da cova e carni di pollame, gravemente colpito dall'insorgere di un'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5N8, rilevata e notificata dall'Italia il 15 dicembre 2014, e per la quale sono state applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria a livello unionale e nazionale fino al 16 febbraio 2015 in tutte le aziende tranne l'azienda di allevamento di tacchini maschi da ingrasso, che le ha applicate fino al 25 febbraio 2015.

Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo se sono versate dall'Italia al beneficiario entro il 30 settembre 2016. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Articolo 2

Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è articolato come segue:

a)

per la perdita di produzione di uova da cova di tacchine da riproduzione situate nella zona di sorveglianza, l'importo forfettario è di EUR 0,42 per uovo di tacchina che rientra nel codice NC 0407 19 11, fino ad un massimo di 313 560 uova;

b)

per la perdita di produzione di carni di pollame dovuta ai ritardi connessi alle misure veterinarie e di polizia sanitaria per i capponi, polli golden, polli standard e tacchini maschi e femmine da ingrasso nelle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza, l'importo forfettario è di:

i)

0,022 EUR a settimana per cappone che rientra nel codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 262 400 capi e ad un importo massimo di 42 146,98 EUR;

ii)

0,0244 EUR a settimana per pollo golden che rientra nel codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 7 500 capi e ad un importo massimo di 1 620,86 EUR;

iii)

0,0136 EUR a settimana per pollo standard che rientra nel codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 1 271 908 capi e ad un importo massimo di 83 715,00 EUR;

iv)

0,0636 EUR a settimana per tacchina femmina da ingrasso che rientra nel codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 35 040 capi e ad un importo massimo di 23 240,53 EUR;

v)

0,0722 EUR a settimana per tacchino maschio da ingrasso che rientra nel codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 34 000 capi e ad un importo massimo di 15 387,43 EUR;

c)

per la perdita di valore tra la carne di pollo fresca e la carne di pollo sottoposta a trattamento termico, a partire da polli standard immediatamente macellati nella zona di protezione, il tasso forfettario è pari a 0,3761 EUR/kg vivo fino ad un importo totale di 98 297,50 EUR;

d)

per la perdita di valore tra la carne di pollo fresca e la carne di pollo congelata, a partire da polli standard immediatamente macellati nella zona di protezione, il tasso forfettario è pari a 0,04 EUR/kg di carne di pollo fino ad un importo totale di 3 402,44 EUR.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria dell'Unione in conformità al presente regolamento si limita ai prodotti non compensati da aiuti di Stato né da assicurazioni e che non hanno ottenuto contributi finanziari dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.

Articolo 4

Prima di procedere al pagamento, l'Italia effettua controlli amministrativi e materiali completi per accertare la conformità al presente regolamento.

In particolare, le autorità italiane verificano:

a)

l'ammissibilità del beneficiario che presenta domanda di sostegno;

b)

per ciascun operatore ammissibile: l'ammissibilità, la quantità e l'effettiva perdita di produzione di uova da cova di tacchine da riproduzione;

c)

per ciascun operatore ammissibile: l'ammissibilità, la quantità e l'effettiva perdita di produzione di carni di pollo e di tacchino a causa dei ritardi nell'immissione di capponi, polli golden, polli standard e tacchini da ingrasso nelle aziende situate nelle zone di protezione e sorveglianza durante l'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria;

d)

per ciascun operatore ammissibile: l'ammissibilità, la quantità e l'effettiva perdita di valore tra carne di pollo fresca e carne di pollo trattata termicamente a partire da polli standard immediatamente macellati nella zona di protezione durante l'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria;

e)

per ciascun operatore ammissibile: l'ammissibilità, la quantità e l'effettiva perdita di valore tra carne di pollo fresca e carne di pollo congelata a partire da polli standard immediatamente macellati nella zona di protezione durante l'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria;

f)

che gli operatori ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2.

Articolo 5

Le autorità italiane comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/936/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Italia (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 160).

(4)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).


14.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/67


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/761 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2016

recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 78, primo comma, lettera b), e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) stabilisce il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base.

(2)

Date le difficoltà amministrative incontrate nel primo anno di attuazione del nuovo quadro giuridico per i regimi di pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale, che continuano ad esistere in alcuni Stati membri, e dati i nuovi elementi connessi alla preparazione della procedura di domanda per l'anno di domanda 2016, la gestione della domanda unica, delle domande di aiuto e delle domande di pagamento, nonché delle domande assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base è ritardata in alcuni Stati membri. Tali difficoltà si manifestano nel contesto generale della grave situazione economica in alcuni settori agricoli.

(3)

Tale circostanza ha compromesso la possibilità per i beneficiari di presentare la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro i termini stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

(4)

In considerazione di tale situazione, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) di esecuzione n. 809/2014 per consentire agli Stati membri di fissare per l'anno 2016 un termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e un termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base che siano posteriori a quelli previsti in tali articoli. Poiché le date e i periodi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono collegati al termine ultimo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è opportuno stabilire una deroga analoga per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e dei controlli preliminari.

(5)

Poiché tali deroghe dovrebbero riguardare la domanda unica, le domande di aiuto e le domande di pagamento, le modifiche alla domanda unica, o alla domanda di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto per l'anno 2016, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle domande relative all'anno 2016.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2016 il termine ultimo che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 giugno.

Articolo 2

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora gli Stati membri si avvalgano della deroga prevista dagli articoli 1 e 3 del presente regolamento, per l'anno 2016 le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 15 giugno.

La deroga di cui all'articolo 1 del presente regolamento e al primo comma del presente articolo si applica anche ai fini del calcolo dei periodi, rispettivamente, di 26, 35 e 10 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento e il termine ultimo per la notifica delle modifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Articolo 3

In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2016 la data che gli Stati membri devono fissare per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande relative all'anno 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


14.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/69


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/762 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

95,5

TR

75,0

ZZ

85,3

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

137,6

ZZ

137,6

0805 10 20

EG

45,4

IL

88,6

MA

55,4

TR

31,5

ZA

78,5

ZZ

59,9

0805 50 10

ZA

168,2

ZZ

168,2

0808 10 80

AR

111,7

BR

98,2

CL

123,9

CN

61,7

NZ

155,0

US

162,5

ZA

95,9

ZZ

115,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/71


DECISIONE (UE) 2016/763 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2016

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in relazione al progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo riveduto sugli appalti pubblici («AAP riveduto»), entrato in vigore il 6 aprile 2014, definisce un quadro giuridico rinnovato applicabile dalle parti dell'AAP agli appalti disciplinati. L'AAP riveduto ha previsto la possibilità per le parti all'AAP riveduto di ricorrere a procedure arbitrali qualora siano state sollevate obiezioni a proposte di rettifica, di trasferimento di un ente da un allegato a un altro, di recesso di un ente o ad altre modifiche degli allegati di una parte dell'appendice I e non sia stato possibile risolvere l'obiezione attraverso consultazioni.

(2)

A norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'AAP riveduto, il comitato per gli appalti pubblici deve adottare procedure arbitrali volte a facilitare la risoluzione di tali obiezioni.

(3)

Le parti dell'AAP riveduto hanno ampiamente discusso il possibile contenuto di tali procedure arbitrali per quanto riguarda le varie opzioni da applicare in caso di obiezioni a una modifica proposta dell'ambito di applicazione degli appalti di una parte. Le parti dell'AAP riveduto sono riuscite a raggiungere un consenso in merito.

(4)

Le procedure arbitrali concordate figurano nel progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'AAP riveduto.

(5)

Il progetto di decisione sulle procedure arbitrali stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte per ricorrere alle procedure arbitrali e stabilisce le norme che disciplinano la nomina degli arbitri, la partecipazione di terzi alle procedure arbitrali, lo svolgimento della procedura e la decisione arbitrale.

(6)

L'adozione del progetto di decisione sulle procedure arbitrali dovrebbe contribuire positivamente al quadro giuridico vigente dell'AAP riveduto poiché ha lo scopo di facilitare la risoluzione delle obiezioni sollevate a una proposta di rettifica, di trasferimento di un ente da un allegato a un altro, di recesso di un ente o ad altre modifiche agli allegati di una parte all'appendice I dell'AAP riveduto.

(7)

È pertanto opportuno definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici in relazione al progetto di decisione sulle procedure arbitrali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adozione del progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici.

Il testo del progetto di decisione sulle procedure arbitrali è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

E.M.J. PLOUMEN


PROGETTO DI DECISIONE SULLE PROCEDURE ARBITRALI A NORMA DELL'ARTICOLO XIX, PARAGRAFO 8, DELL'AAP RIVEDUTO

Il comitato per gli appalti pubblici («comitato»),

prendendo atto che l'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici («accordo») dispone che il comitato elabori procedure arbitrali volte a facilitare la risoluzione delle obiezioni di cui all'articolo XIX, paragrafo 2, dell'accordo;e

confermando l'importanza dell'articolo XIX, paragrafo 8, lettere b) e c), dell'accordo per tali procedure arbitrali e ribadendo l'impegno delle parti di adottare decisioni a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, lettere b) e c), dell'accordo,

adotta le procedure arbitrali in appresso volte a facilitare la risoluzione delle obiezioni di cui all'articolo XIX, paragrafo 2, dell'accordo:

Richiesta di procedure arbitrali

1.

A norma dell'articolo XIX, paragrafo 7, dell'accordo, qualora la parte che apporta modifiche e la parte che obietta non siano in grado di risolvere un'obiezione a una modifica proposta a norma dell'articolo XIX, paragrafo 1, dell'accordo, la parte che apporta modifiche o le parti che obiettano possono sottoporre la modifica proposta ad arbitrato indicando le ragioni della richiesta e dandone notifica al comitato non prima di 45 giorni dalla data di diffusione della notifica relativa alla modifica proposta a norma dell'articolo XIX, paragrafo 1, dell'accordo.

2.

Qualora due o più parti sottopongano la stessa modifica proposta ad arbitrato prima della nomina di tutti gli arbitri, la parte che apporta modifiche e tutte le parti che obiettano convengono su un unico arbitrato in cui sono trattate tutte le obiezioni alla stessa modifica proposta. Se ulteriori richieste di arbitrato relative alla stessa modifica proposta sono presentate dopo la nomina di tutti gli arbitri, la parte che apporta modifiche e tutte le parti che obiettano convengono su un unico arbitrato ove possibile.

Nomina degli arbitri

3.

L'arbitrato è condotto da arbitri. Salvo diversamente convenuto dalle parti coinvolte nell'arbitrato, sono nominati tre arbitri. Gli arbitri soddisfano le condizioni previste per i membri dei panel di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 9, dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

4.

Il segretariato del comitato, su richiesta di una delle parti coinvolte nell'arbitrato, propone i candidati alla funzione di arbitro. Le parti coinvolte nell'arbitrato non si oppongono alle candidature se non per fondati motivi. Non possono essere nominati arbitri i cittadini delle parti coinvolte nell'arbitrato e i funzionari governativi di terzi, salvo diversamente convenuto dalle parti coinvolte nell'arbitrato.

5.

Qualora le parti coinvolte nell'arbitrato non concordino sulle nomine degli arbitri entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato relativa alla modifica proposta, il direttore generale, su richiesta di una delle parti coinvolte nell'arbitrato, nomina gli arbitri entro 10 giorni, previa consultazione delle parti coinvolte nell'arbitrato e del presidente del comitato.

Partecipazione di terzi

6.

Le parti dell'accordo aventi un interesse sostanziale in una modifica proposta sottoposta ad arbitrato e che abbiano segnalato il loro interesse al comitato («terzi») entro 10 giorni dalla richiesta di arbitrato relativa alla modifica proposta sono invitate a presentare una comunicazione scritta, assistere alle riunioni di merito degli arbitri con le parti coinvolte nell'arbitrato e rendere dichiarazioni orali e hanno il diritto di rispondere alle domande poste dagli arbitri.

Procedure

7.

Nelle loro procedure, gli arbitri applicano le pertinenti disposizioni dell'accordo e sono guidati dalla decisione adottata dal comitato in conformità all'articolo XIX, paragrafo 8, lettera b), dell'accordo successivamente alla sua adozione. Si applicano inoltre le seguenti procedure di lavoro:

a.

La segreteria del comitato trasmette tempestivamente agli arbitri la notifica e l'obiezione appropriate di cui all'articolo XIX, paragrafo 1 o 2 dell'accordo. Entro 10 giorni dalla nomina degli arbitri e previa consultazione delle parti coinvolte nell'arbitrato gli arbitri adottano un calendario per lo svolgimento della procedura arbitrale. Il calendario dovrebbe essere basato sul calendario figurante nell'allegato della presente decisione.

b.

Gli arbitri indicono una riunione di merito con le parti coinvolte nell'arbitrato a meno che queste non concordino sul fatto che non sia necessaria. Prima della riunione di merito, le parti coinvolte nell'arbitrato trasmettono agli arbitri comunicazioni scritte in cui espongono i fatti del caso e le loro argomentazioni.

c.

Qualora una parte coinvolta nell'arbitrato comunichi agli arbitri informazioni che designa come riservate, gli arbitri, le altre parti coinvolte nell'arbitrato e i terzi trattano tali informazioni come riservate. Su richiesta di una delle parti coinvolte nell'arbitrato, gli arbitri definiscono procedure supplementari necessarie per preservare la riservatezza di tali informazioni.

d.

Qualora una parte coinvolta nell'arbitrato designi come riservate le informazioni contenute nelle sue comunicazioni scritte, la parte, su richiesta di un'altra parte coinvolta nell'arbitrato o di un terzo, fornisce una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che possono essere divulgate al pubblico.

e.

Alla riunione di merito, gli arbitri invitano la parte che ha richiesto l'arbitrato a presentare il caso mediante una comunicazione orale. La parte nei confronti della quale è stato avviato l'arbitrato è successivamente invitata a presentare il suo punto di vista mediante una comunicazione orale.

f.

Le riunioni di merito degli arbitri sono aperte al pubblico, a meno che una delle parti coinvolte nell'arbitrato non chieda che la riunione si svolga a porte chiuse per proteggere le informazioni designate come riservate.

g.

Gli arbitri possono, in qualsiasi momento, porre domande alle parti coinvolte nell'arbitrato e a terzi e chiedere delucidazioni nel corso della riunione o per iscritto.

h.

Le comunicazioni scritte delle parti coinvolte nell'arbitrato e le eventuali risposte alle domande poste dagli arbitri sono messe a disposizione dell'altra parte o delle altre parti coinvolte nell'arbitrato e dei terzi. Le parti coinvolte nell'arbitrato presentano agli arbitri, all'altra parte o parti coinvolte nell'arbitrato e ai terzi una versione scritta delle dichiarazioni orali rese nel corso della riunione con gli arbitri.

i.

Le comunicazioni scritte, le risposte alle domande e le versioni scritte delle dichiarazioni orali dei terzi sono messe a disposizione degli arbitri, delle parti coinvolte nell'arbitrato e di altri terzi interessati e riportate nella relazione degli arbitri.

j.

Le deliberazioni degli arbitri rimangono riservate.

k.

Gli arbitri possono rivolgersi per informazioni a qualsiasi fonte pertinente e possono consultare esperti. Gli arbitri trasmettono alle parti coinvolte nell'arbitrato e ai terzi le informazioni fornite agli esperti o da essi ricevute. Le parti coinvolte nell'arbitrato hanno la possibilità di formulare osservazioni sui contributi pervenuti dagli esperti.

l.

Eventuali procedure supplementari specifiche per l'arbitrato sono determinate dagli arbitri in consultazione con le parti coinvolte nell'arbitrato.

m)

Nel rispetto del paragrafo 7, lettera c., nelle presenti procedure nulla vieta a una parte coinvolta nell'arbitrato o a terzi di divulgare pubblicamente dichiarazioni sulla propria posizione.

8.

Il codice di condotta dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie si applica a chiunque svolga la funzione di arbitro a norma delle presenti procedure e, come specificato nel codice di condotta e nelle pertinenti disposizioni dello statuto del personale, ai membri del segretariato chiamati ad assistere gli arbitri.

9.

Qualora pervengano a una soluzione reciprocamente concordata delle obiezioni relative alla modifica proposta, le parti coinvolte nell'arbitrato informano tempestivamente gli arbitri. Al ricevimento della notifica, gli arbitri chiudono la procedura per tali parti. I dettagli della soluzione reciprocamente concordata sono notificati al comitato, presso il quale qualsiasi parte dell'accordo può presentare le sue osservazioni.

Decisione arbitrale

10.

Il mandato degli arbitri prescrive loro di stabilire:

a)

nel caso di una proposta di recesso a norma dell'articolo XIX, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo, se sia stato effettivamente eliminato il controllo o l'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato dell'ente di cui è proposto il recesso; o

b)

nel caso di qualsiasi altra modifica proposta a norma dell'articolo XIX, paragrafo 1, lettera b), se la modifica proposta mantiene un equilibrio fra diritti e obblighi e un livello comparabile dell'ambito di applicazione concordato di cui all'accordo e, se del caso, il livello dell'adeguamento compensativo.

11.

Gli arbitri inviano alle parti coinvolte nell'arbitrato una relazione contenente la loro decisione motivata entro 90 giorni o, nel caso in cui il calendario sia modificato dagli arbitri, entro 120 giorni a decorrere:

a)

dalla nomina degli arbitri, se l'arbitrato è condotto a norma del paragrafo 1; o

b)

dalla richiesta, se l'arbitrato è condotto a norma del paragrafo 12.

Il periodo definito nel presente paragrafo può essere prorogato di comune accordo tra le parti coinvolte nell'arbitrato. La segreteria del comitato trasmette tempestivamente la relazione alle parti dell'accordo dopo la traduzione.

12.

Qualora gli arbitri pronuncino una decisione negativa a norma del paragrafo 10, lettera a), e qualora gli arbitri non abbiano fissato l'adeguamento compensativo a norma del paragrafo 10, lettera b), qualsiasi parte coinvolta nell'arbitrato può chiedere, dopo 30 giorni ed entro 60 giorni dalla diffusione della relazione degli arbitri, che gli stessi arbitri, se disponibili, stabiliscano il livello dell'adeguamento compensativo che consente di ottenere un livello comparabile dell'ambito di applicazione e mantiene l'equilibrio fra diritti e obblighi di cui all'accordo. Nel fare ciògli arbitri sono guidati dalla decisione adottata dal comitato in conformità dell'articolo XIX, paragrafo 8, lettera c), dell'accordo successivamente alla sua adozione. Qualora uno degli arbitri iniziali non fosse disponibile, è nominato un sostituto in conformità ai paragrafi da 3 a 5.

Attuazione

13.

Le parti coinvolte nell'arbitrato accettano la decisione degli arbitri come definitiva.

14.

Ai fini dell'articolo XIX, paragrafo 7, lettera b), punto i), dell'accordo, le procedure arbitrali sono concluse:

a)

quando alle parti dell'accordo è trasmessa una relazione a norma del paragrafo 11 che non dà diritto ad ulteriori procedure a norma del paragrafo 12; o

b)

qualora le parti coinvolte nell'arbitrato non esercitino un diritto riconosciuto loro a norma del paragrafo 12, allo scadere del termine di cui a detto paragrafo.

ALLEGATO

CALENDARIO PROPOSTO PER L'ARBITRATO

Gli arbitri basano il calendario adottato a norma del paragrafo 7, lettera a., sul seguente:

a)

ricezione delle comunicazioni scritte delle parti coinvolte nell'arbitrato:

 

1)

parte richiedente:

- - - - - - - - - - 2 settimane

2)

parte chiamata a rispondere:

- - - - - - - - - - 2 settimane

b)

ricezione delle comunicazioni di terzi:

- - - - - - - - - - 1 settimana

c)

riunione di merito con gli arbitri:

- - - - - - - - - - 1-2 settimane

d)

risposte alle domande poste alle parti e a terzi coinvolte nell'arbitrato:

- - - - - - - - - - 1-2 settimane

e)

emissione e diffusione della relazione degli arbitri relativa alla loro decisione:

- - - - - - - - - - 4 settimane

In linea con le disposizioni di cui al paragrafo 11, gli arbitri possono modificare il presente calendario e programmare ulteriori riunioni con le parti coinvolte nell'arbitrato, previa consultazione di queste ultime.


14.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/77


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/764 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2016

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notificata con il numero C(2016) 2731]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2), e fino al febbraio 2016, l'Italia ha notificato alla Commissione diversi focolai di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato») in varie parti della zona circostante il territorio della provincia di Lecce. Questi focolai sono insorti in diversi comuni situati nelle province di Taranto e Brindisi. L'ultima verifica effettuata dalla Commissione nel novembre 2015 ha inoltre confermato che le attività d'ispezione richieste dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 sono state svolte solo in misura molto limitata nella zona circostante la provincia di Lecce. Essa ha altresì confermato che l'attuale programma di ispezioni continua a non garantire la tempestiva individuazione di nuovi focolai né l'accurata determinazione dell'effettiva misura della diffusione dell'organismo specificato nella zona presa in considerazione.

(2)

La stessa verifica ha inoltre confermato il rischio di una rapida diffusione dell'organismo specificato nel resto della suddetta zona. Per questo motivo, e data l'estensione di tale area, è opportuno ampliare la zona infetta in cui applicare misure di contenimento oltre la provincia di Lecce e consentire lo spostamento di piante specificate al di fuori di tale zona solo a condizioni estremamente rigorose. Tale estensione deve avvenire senza indugio, considerando che il rischio di un'ulteriore diffusione dell'organismo specificato nel resto del territorio dell'Unione aumenta durante il periodo di volo degli insetti vettori, che coincide con l'inizio della primavera. È pertanto necessario estendere la zona infetta a quei comuni, o a quelle parti di alcuni comuni, delle province di Brindisi e Taranto in cui si sono verificati focolai dell'organismo specificato o in cui è probabile che tale organismo si sia già diffuso e radicato. La zona infetta non deve tuttavia includere quell'area che l'Italia ha dichiarato indenne dall'organismo specificato prima dell'adozione della presente decisione.

(3)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno modificare la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), in modo da rendere esplicito che le misure da adottare conformemente all'articolo in questione sono da applicarsi nella zona infetta e non al di fuori di essa.

(4)

Al fine di garantire un'efficace protezione (dall'organismo specificato) nel resto del territorio dell'Unione e in vista dell'espansione della zona di contenimento, è opportuno che la zona di sorveglianza venga sostituita da nuove prescrizioni relative alle ispezioni nella zona di contenimento. Detti requisiti dovrebbero essere applicati ad una zona che si estende per 20 km a partire dai confini con la zona cuscinetto fino alla zona di contenimento e all'interno della zona cuscinetto circostante di 10 km.

(5)

In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza ha dimostrato che è sproporzionato applicare le stesse prescrizioni allo spostamento delle piante specificate all'interno delle zone infette e al loro spostamento dalle zone infette verso le zone cuscinetto, in quanto l'organismo specificato è già radicato in tali zone infette.

(6)

In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza ha confermato che le piante specificate coltivate per tutto il loro ciclo vitale in vitro, in un mezzo sterile, non rappresentano un rischio di diffusione dell'organismo specificato, in quanto tale modalità di coltivazione preclude la possibilità di contatto con i vettori del suddetto organismo, eliminando così il rischio di contagio. È pertanto opportuno autorizzare la circolazione interna e l'introduzione nell'Unione delle piante specificate in questione a determinate condizioni.

(7)

In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, l'esperienza con i controlli ufficiali ha dimostrato che, per quanto riguarda i controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione, le piante specificate originarie di zone indenni dall'organismo specificato dovrebbero rispettare gli stessi requisiti delle piante specificate originarie di paesi terzi in cui l'organismo specificato non è presente.

(8)

È opportuno modificare l'allegato I al fine di includere tutte le specie vegetali che sono state identificate dalla Commissione come piante specificate in seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione (3).

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/789

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:

1.

all'articolo 4, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato nel territorio della provincia di Lecce e nei comuni elencati nell'allegato II, la zona infetta comprende almeno la suddetta provincia e i comuni elencati, oppure, dove applicabile, le particelle catastali (“Fogli”) di tali comuni»;

2.

l'articolo 7 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 6, solo nelle zone infette di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato può decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 7, (di seguito: “zona di contenimento”).»

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

all'interno della zona infetta di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, entro una distanza di 20 km dal confine di tale zona con il resto del territorio dell'Unione.»

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali effettuate al momento opportuno nelle zone situate entro la distanza di 20 km di cui alla lettera c) del paragrafo 2.

Tali ispezioni sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 7.»;

3.

l'articolo 8 è soppresso;

4.

all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente articolo si applica alle piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro.

È vietato lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4.»;

5.

è inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Spostamento all'interno dell'Unione di piante specificate che sono state coltivate in vitro

1.   Le piante specificate che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro e per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 4, possono essere spostate fuori dalle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, solo se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in un sito che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

essere registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;

b)

essere autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c)

essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

d)

essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;

e)

per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati nel sito né sintomi dell'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.

3.   Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

sono state ottenute da semi;

b)

sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona del territorio dell'Unione indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza di tale organismo;

c)

sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in un sito che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato.

4.   Le piante specificate di cui al paragrafo 1 sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili, escludendo così la possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori.

5.   Sono accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.»;

6.

l'articolo 17 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Se le piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica “Dichiarazione supplementare” che:»

b)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Se le piante specificate, che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro, sono originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica “Dichiarazione supplementare” che:

a)

le piante specificate sono state coltivate in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 bis;

b)

l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione l'elenco dei suddetti siti, che indica anche la loro ubicazione all'interno del paese;

c)

le piante specificate sono trasportate in condizioni sterili in un contenitore trasparente che esclude la possibilità di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori;

d)

le piante specificate soddisfano le seguenti condizioni:

i)

sono state ottenute da semi;

ii)

sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza del suddetto organismo;

iii)

sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che sono state coltivate in un sito che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato.

Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), deve indicare nella casella “Luogo di origine” il sito di cui alla lettera a) del presente paragrafo.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Il sito di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), deve soddisfare le seguenti condizioni:

a)

essere certificato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante come indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b)

essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

c)

essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;

d)

durante il periodo di produzione delle piante specificate, nel sito non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato.»;

7.

all'articolo 18, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente, o di una zona di cui all'articolo 17, paragrafo 2, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:

a)

esame visivo; nonché

b)

in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

3.   Nel caso di piante specificate originarie di una zona in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, l'organismo ufficiale responsabile svolge le seguenti verifiche:

a)

esame visivo; nonché

b)

campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi.

4.   I campioni di cui ai paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un'affidabilità del 99 %, un livello di piante infette dell'1 % o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31.

Il primo comma non si applica alle piante specificate che sono state coltivate per l'intero ciclo vitale in vitro e che sono state trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»;

8.

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

9.

l'allegato II della presente decisione è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 143).


ALLEGATO I

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificato:

1)

Le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:

 

Ambrosia

 

Artemisia arborescens L.

 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

 

Coprosma repens A. Rich.

 

Coronilla valentina L.

 

Cyperus eragrostis Lam.

 

Fagopyrum esculentum Moench

 

Lavandula stoechas L.

 

Solanum lycopersicum L.

 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn

 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

 

Polygala x grandiflora nana

 

Rhus

 

Rosa x floribunda

 

Salvia apiana Jeps.

 

Solanum melongena L.

 

Solidago fistulosa Mill.

 

Ulmus

 

Vicia sativa L.

2)

Sono soppresse le seguenti voci:

 

Ambrosia acanthicarpa Hook.

 

Ambrosia artemisiifolia L.

 

Ambrosia trifida L.

 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

 

Ulmus americana L.

 

Ulmus crassifolia Nutt.

3)

La voce «Cytisus racemosus Broom» è sostituita dalla seguente:

«Genista X spachiana (sin. Cytisus racemosus Broom)».


ALLEGATO II

Alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è aggiunto il seguente allegato II:

«ALLEGATO II

ELENCO DEI COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

1)

Comuni situati nella provincia di Brindisi:

Brindisi

 

Carovigno

 

Ceglie Messapica

Solo particelle catastali (Fogli) 11, da 20 a 24, da 32 a 43, da 47 a 62, da 66 a 135

Cellino San Marco

 

Erchie

 

Francavilla Fontana

 

Latiano

 

Mesagne

 

Oria

 

Ostuni

Solo particelle catastali (Fogli) da 34 a 38, da 48 a 52, da 60 a 67, 74, da 87 a 99, da 111 a 118, da 141 a 154, da 175 a 222

San Donaci

 

San Michele Salentino

 

San Pancrazio Salentino

 

San Pietro Vernotico

 

San Vito dei Normanni

 

Torchiarolo

 

Torre Santa Susanna

 

Villa Castelli

 

2)

Comuni situati nella provincia di Taranto:

Avetrana

 

Carosino

 

Faggiano

 

Fragagnano

 

Grottaglie

Solo particelle catastali (Fogli) 5, 8, da 11 a 14, da 17 a 41, da 43 a 47, da 49 a 89

Leporano

Solo particelle catastali (Fogli) da 2 a 6, da 9 a 16

Lizzano

 

Manduria

 

Martina Franca

Solo particelle catastali (Fogli) da 246 a 260

Maruggio

 

Monteiasi

 

Monteparano

 

Pulsano

 

Roccaforzata

 

San Giorgio Ionico

 

San Marzano di San Giuseppe

 

Sava

 

Taranto

Unicamente: [Sezione A, particelle catastali (Fogli) 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252, 262, da 275 a 278, da 287 a 293, da 312 a 318]

[Sezione B, particelle catastali (Fogli) da 1 a 27]

[Sezione C, particelle catastali (Fogli) da 1 a 11]

Torricella».