ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
28.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/654 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2016
recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (1), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale supplementare ad valorem del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1o maggio 2005. In conformità all'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione deve adeguare ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dalla CDSOA all'Unione europea in tale periodo. |
(2) |
I pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nel corso dell'anno più recente per cui sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell'esercizio fiscale 2015 (dal 1o ottobre 2014 al 30 settembre 2015) nonché alla distribuzione aggiuntiva dei dazi antidumping e compensativi riscossi negli esercizi fiscali 2011 e 2014. Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all'Unione europea ammonta a 887 696 USD. |
(3) |
L'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è diminuita. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo dei prodotti all'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 o eliminandone alcuni. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 673/2005, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l'elenco di prodotti dell'allegato I e modificare l'aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 dovrebbero perciò essere mantenuti nell'elenco e l'aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,45 %. |
(4) |
L'effetto di un dazio doganale supplementare dello 0,45 % ad valorem sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all'allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 887 696 USD. |
(5) |
Per evitare ritardi nell'applicazione dell'aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 673/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
È istituito un dazio ad valorem dello 0,45 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*), sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1; regolamento modificato dal regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati con tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) quale modificato dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (2).
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0710 40 00 |
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9003 19 30 |
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8705 10 00 |
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6204 62 31 |
28.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/655 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2016
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saucisson de l'Ardèche (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Saucisson de l'Ardèche», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 719/2011 della Commissione (2). |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Saucisson de l'Ardèche» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 719/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saucisson de l'Ardèche (IGP)] (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 17).
(3) GU C 437 del 29.12.2015, pag. 9.
28.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/656 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Patata del Fucino (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Patata del Fucino» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Patata del Fucino» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Patata del Fucino» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 438 del 30.12.2015, pag. 8.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
28.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/657 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Lietuviškas skilandis (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 26 e l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Lituania ha presentato il nome «Lietuviškas skilandis» al fine di consentirne la registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
(2) |
Il nome «Skilandis» era stato precedentemente registrato (2) senza riserva del nome a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (3) come specialità tradizionale garantita. A seguito della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Skilandis» è stato integrato dal termine «Lietuviškas» che ne identifica il carattere tradizionale e la specificità, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
(3) |
La presentazione del nome «Lietuviškas skilandis» è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). |
(4) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lietuviškas skilandis» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Lietuviškas skilandis» (STG) è registrata.
Il disciplinare di produzione della STG «Skilandis» è considerato il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Lietuviškas skilandis» con riserva del nome.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (5).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 29/2010 della Commissione, del 14 gennaio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Skilandis (STG)] (GU L 10 del 15.1.2010, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(4) GU C 355 del 27.10.2015, pag. 28.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
28.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/658 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Levický slad (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Levický slad» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Levický slad» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Levický slad» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 433 del 23.12.2015, pag. 13.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
28.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/659 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal Consiglio, sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(2) |
Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha deciso di aggiungere un'entità all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e di cancellare un'entità dall'elenco. Il Consiglio ha inoltre modificato le voci relative a sei persone dell'elenco. Occorre pertanto aggiornare l'allegato V. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V al regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
il Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
sono sostituite le voci relative alle seguenti persone dell'elenco «C. Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:
|
2) |
la voce seguente è aggiunta all'elenco «D. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:
|
3) |
è soppressa la voce seguente dell'elenco «D. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)»:
|
28.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/660 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
268,0 |
MA |
85,8 |
|
ZZ |
176,9 |
|
0707 00 05 |
MA |
83,0 |
TR |
118,9 |
|
ZZ |
101,0 |
|
0709 93 10 |
MA |
95,4 |
TR |
127,5 |
|
ZZ |
111,5 |
|
0805 10 20 |
AR |
115,8 |
EG |
47,1 |
|
IL |
85,1 |
|
MA |
58,1 |
|
TR |
39,9 |
|
ZZ |
69,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
123,2 |
BR |
100,4 |
|
CL |
112,7 |
|
CN |
73,3 |
|
NZ |
147,2 |
|
US |
199,1 |
|
ZA |
94,3 |
|
ZZ |
121,5 |
|
0808 30 90 |
AR |
122,3 |
CL |
93,3 |
|
CN |
62,0 |
|
ZA |
111,8 |
|
ZZ |
97,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
28.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/14 |
DECISIONE (UE) 2016/661 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 15 aprile 2016
sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2016 (BCE/2016/7)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 30,
Visto il Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 2,
Considerando quanto segue:
(1) |
L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza richiesto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) dovrebbe coprire, ma non eccedere, le spese sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) in relazione ai propri compiti in materia di vigilanza nel periodo di contribuzione di riferimento. Tali spese sono principalmente costituite da costi direttamente collegati ai compiti della BCE in materia di vigilanza, ad esempio la vigilanza diretta dei soggetti significativi, la supervisione sulla vigilanza dei soggetti meno significativi e lo svolgimento delle funzioni orizzontali e dei servizi specialistici. Esse comprendono altresì i costi indirettamente collegati ai compiti della BCE in materia di vigilanza, ad esempio i servizi forniti dalle funzioni di supporto della BCE, compresi gli stabili, la gestione delle risorse umane e i servizi informatici. |
(2) |
Al fine di calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto in relazione a soggetti e gruppi vigilati significativi nonché rispetto a soggetti e gruppi vigilati meno significativi, i costi totali dovrebbero essere suddivisi sulla base delle spese imputate alle relative funzioni che conducono la vigilanza diretta su soggetti e gruppi vigilati significativi e la vigilanza indiretta su soggetti e gruppi vigilati meno significativi. |
(3) |
L'importo complessivo del contributo annuale per l'anno 2016 dovrebbe essere costituito dalla somma: a) dei costi annuali stimati dei compiti in materia di vigilanza per l'anno 2016, sulla base del bilancio della BCE approvato per l'anno 2016, tenendo conto dell'evoluzione dei costi annuali stimati che si prevede possano essere sostenuti dalla BCE, conosciuti al momento dell'adozione della presente decisione; b) dal risultato positivo o negativo dell'anno 2015. |
(4) |
Il risultato positivo o quello negativo dovrebbero essere determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi dei compiti in materia di vigilanza sostenuti per l'anno 2015, rispecchiati nel bilancio annuale per l'anno 2015 (3), dai costi annuali stimati richiesti per l'anno 2015 di cui all'allegato I alla Decisione (UE) 2015/727 della Banca centrale europea (BCE/2015/17) (4). |
(5) |
In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i costi annuali stimati dei compiti in materia di vigilanza per l'anno 2016 dovrebbero anche tenere conto dei contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non sia stato possibile riscuotere, di interessi ricevuti e di somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 di tale regolamento, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (5) e nel Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41).
Articolo 2
Importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2016
1. L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2016, è pari a EUR 404 536 022, calcolato come esposto nell'allegato.
2. Ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati è tenuta a corrispondere l'importo complessivo di contributi annuali per le attività di vigilanza di seguito indicato:
a) |
soggetti e gruppi vigilati significativi: EUR 357 520 301; |
b) |
soggetti e gruppi vigilati meno significativi: EUR 47 015 721. |
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 aprile 2016
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 287, del 29.10.2013, pag. 63.
(2) GU L 311, del 31.10.2014, pag. 23.
(3) Pubblicato nel febbraio 2016 sul sito Internet della BCE, all'indirizzo www.ecb.europa.eu.
(4) Decisione (UE) 2015/727 della Banca centrale europea, del 10 aprile 2015, sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l'anno 2015 (BCE/2015/17) (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 36).
(5) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
ALLEGATO
Calcolo dell'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2016
(EUR) |
|
Costi annuali stimati per l'anno 2016 |
423 241 789 |
Stipendi e benefici |
193 557 286 |
Locazione e spese di manutenzione degli edifici |
52 972 412 |
Altre spese di esercizio |
176 712 091 |
Risultato positivo/negativo dall'anno 2015 |
– 18 926 078 |
Importi di cui tenere conto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) |
220 311 |
Contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non è stato possibile riscuotere; |
0 |
Interessi ricevuti ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento |
– 49 054 |
Somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del predetto regolamento |
269 365 |
TOTALE |
404 536 022 |