ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 105

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
21 aprile 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (PESC) 2016/612 del Consiglio, del 23 marzo 2016, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)

1

 

 

Accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/613 della Commissione, del 19 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/614 della Commissione, del 19 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/615 della Commissione, del 19 aprile 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/616 della Commissione, del 20 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/617 della Commissione, del 20 aprile 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

18

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/618 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, presentata dalla Svezia)

20

 

*

Decisione (UE) 2016/619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000 TA 2016 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

22

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

21.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/1


DECISIONE (PESC) 2016/612 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2016

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10, paragrafo 4, della decisione 2014/219/PESC del Consiglio (1) stabilisce che le modalità particolareggiate relative alla partecipazione di Stati terzi devono essere oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea.

(2)

Il 7 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) («accordo»).

(3)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Article 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21).


21.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/3


TRADUZIONE

ACCORDO DI PARTECIPAZIONE

tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)

L'UNIONE EUROPEA («UE» o «Unione»),

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altra,

in seguito denominate «parti»,

TENUTO CONTO:

della decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (1),

della decisione (PESC) 2015/76 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa all'avvio della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e recante modifica della decisione 2014/219/PESC (2),

della decisione (PESC) 2015/1916 del comitato politico e di sicurezza, del 20 ottobre 2015, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali/3/2015) (3),

della decisione (PESC) 2015/1917 del comitato politico e di sicurezza, del 20 ottobre 2015, relativa all'accettazione del contributo della Svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali/4/2015) (4),

dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Mali sullo status della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (5) («accordo sullo status della missione»),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione alla missione

1.   La Confederazione svizzera partecipa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali («EUCAP Sahel Mali») conformemente alla decisione (PESC) 2015/76 e a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decida di prorogare l'EUCAP Sahel Mali, nonché al presente accordo e alle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie a norma dell'articolo 6 del presente accordo.

2.   Il contributo della Confederazione svizzera all'EUCAP Sahel Mali lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione. L'Unione informa a tempo debito la Confederazione svizzera di qualsiasi cambiamento o modifica della missione in Mali e, in particolare, dei documenti di cui al paragrafo 3.

3.   La Confederazione svizzera garantisce che il personale svizzero che partecipa all'EUCAP Sahel Mali effettui la propria missione conformemente:

alla decisione 2014/219/PESC e ogni successiva modifica,

al piano della missione,

alle misure di attuazione.

4.   Il personale distaccato dalla Confederazione svizzera presso la missione conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'EUCAP Sahel Mali.

5.   La Confederazione svizzera informa a tempo debito il capomissione di qualsiasi modifica della propria partecipazione e del proprio contributo alla missione.

Articolo 2

Status del personale

1.   Lo status del personale messo a disposizione dell'EUCAP Sahel Mali dalla Confederazione svizzera è disciplinato dall'accordo sullo status della missione.

2.   Fatto salvo l'accordo sullo status della missione, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul suo personale che partecipa all'EUCAP Sahel Mali.

3.   La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'EUCAP Sahel Mali, formulate da o relative a un qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

4.   Le parti convengono di rinunciare a tutte le richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle aventi natura contrattuale, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, causati nello svolgimento delle loro funzioni nel quadro delle attività ai sensi del presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.

5.   La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'EUCAP Sahel Mali e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

6.   L'Unione si impegna ad assicurare che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all'EUCAP Sahel Mali e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

L'accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (6) si applica nel contesto dell'EUCAP Sahel Mali.

Articolo 4

Catena di comando

1.   Il personale svizzero partecipante all'EUCAP Sahel Mali resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione dell'UE il controllo operativo del rispettivo personale.

3.   Il comandante civile delle operazioni dell'UE assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUCAP Sahel Mali a livello strategico.

4.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUCAP Sahel Mali.

5.   Il capomissione dirige l'EUCAP Sahel Mali e ne assume la gestione quotidiana.

6.   La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana della missione, degli Stati membri dell'UE partecipanti, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1.

7.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale dell'EUCAP Sahel Mali. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dalle autorità nazionali svizzere competenti.

8.   La Confederazione svizzera nomina un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») per rappresentare il suo contingente nazionale in seno all'EUCAP Sahel Mali. L'NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

9.   La decisione di terminare l'EUCAP Sahel Mali è adottata dall'Unione previa consultazione della Confederazione svizzera, purché la Confederazione svizzera contribuisca ancora all'EUCAP Sahel Mali alla data di conclusione dell'UCAP Sahel Mali.

10.   Il comandante della missione dell'UE può, previa consultazione della Confederazione svizzera, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Confederazione svizzera.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, la Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'EUCAP Sahel Mali.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta la missione, la Confederazione svizzera, una volta accertata la sua responsabilità, paga gli indennizzi alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione.

3.   L'Unione esonera la Confederazione svizzera dal contributo finanziario al bilancio operativo dell'EUCAP Sahel Mali.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti delle parti.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi derivanti dal presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

3.   Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera alla missione.

4.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data di tale notifica.

Fatto a Bruxelles, in duplice copia in lingua inglese il 13 aprile 2016

Per l'Unione europea

Per la Confederazione svizzera


(1)  GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21.

(2)  GU L 13 del 20.1.2015, pag. 5.

(3)  GU L 280 del 24.10.2015, pag. 28.

(4)  GU L 280 del 24.10.2015, pag. 30.

(5)  GU L 344 del 29.11.2014, pag. 3.

(6)  GU L 181 del 10.7.2008, pag. 58.


TESTO DELLE DICHIARAZIONI

Testo per gli Stati membri dell'UE:

Nell'applicare la decisione (PESC) 2015/76 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa all'avvio della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e recante modifica della decisione 2014/219/PESC gli Stati membri dell'UE cercheranno, per quanto lo consenta il loro ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Confederazione svizzera per le lesioni riportate da membri del proprio personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'EUCAP Sahel Mali, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale della Confederazione svizzera nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUCAP Sahel Mali, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Confederazione svizzera, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della Confederazione svizzera che partecipa alla missione dell'UE nell'utilizzare detti mezzi.

Testo per la Confederazione svizzera:

Nell'applicare la decisione (PESC) 2015/76 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa all'avvio della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e recante modifica della decisione 2014/219/PESC la Confederazione svizzera cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualunque altro Stato partecipante all'EUCAP Sahel Mali per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nella missione dell'UE, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUCAP Sahel Mali, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano alla missione dell'UE, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della missione dell'UE nell'utilizzare detti mezzi.


REGOLAMENTI

21.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/613 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'Unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo (cosiddetto «braccio porta monitor») in alluminio, composto da due bracci, giunti mobili e un supporto di fissaggio su ciascuna estremità dell'articolo.

Esso è concepito per essere fissato a una parete, a una scrivania o a una rotaia, da un lato, e a un monitor, dall'altro lato.

L'articolo consente di regolare l'altezza, la larghezza e la profondità del monitor a esso fissato. Il monitor può essere spostato in tutte le direzioni a piacimento dell'utilizzatore. Nel contempo i cavi possono essere occultati ordinatamente all'interno dell'articolo.

L'articolo può essere adattato anche all'uso con tablet, smartphone ecc.

Cfr. immagine (*).

7616 99 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 7616 , 7616 99 e 7616 99 90 .

Si esclude la classificazione nella voce 8428 come macchina e apparecchio di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione, poiché la funzione principale dell'articolo è garantire che l'attrezzatura fissata al braccio sia fruita ergonomicamente. L'apparecchiatura fissata al braccio non è trattata ai sensi della voce 8428 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (HSEN) relative alla voce 8428 ].

Poiché è possibile fissare all'articolo diversi tipi di apparecchiature, si esclude altresì la classificazione nella voce 8473 , come parte ed accessorio adatti a essere usato esclusivamente o principalmente con macchine delle voci da 8469 a 8472 .

Poiché l'articolo non esegue nessuna funzione distinta indipendentemente da qualsiasi altra macchina o apparecchio a esso fissato, si esclude altresì la classificazione nella voce 8479 come altri apparecchi meccanici con una funzione specifica [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (HSEN) relative alla voce 8479 , terzo paragrafo, A)].

L'articolo va perciò classificato nel codice NC 7616 99 90 fra gli altri articoli di alluminio.

Image

(*)  L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.


21.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/614 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'Unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Articolo (cosiddetto «serra hobby»), avente dimensioni approssimative di 140 × 140 × 200 cm, comprensivo di un telaio di acciaio. Il telaio contiene anche scaffalature di otto ripiani, quattro lungo ogni lato, in filo metallico, aventi dimensioni approssimative di 58 × 28 cm. Il telaio è coperto su tutti i lati da un rivestimento flessibile di plastica con un'apertura arrotolabile sulla parte frontale, di dimensioni approssimative di 86 × 145 cm. L'apertura può essere chiusa per mezzo di una chiusura in velcro. Nella struttura vi è posto per una persona. La sua funzione è accogliere piante a lungo o breve termine (per esempio nei mercati).

Cfr. immagine (*)

7326 90 98

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 7326 , 7326 90 e 7326 90 98 .

La classificazione nella voce 9403 come «altri mobili» è esclusa in quanto l'articolo non è destinato ad attrezzare abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, magazzini, laboratori e simili, bensì è usato per accogliere piante (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94 generale, secondo paragrafo, A) nonché alla voce 9403 , secondo paragrafo).

Si esclude altresì la classificazione nella voce 9406 come «costruzione prefabbricata», poiché la costruzione è relativamente instabile con pareti flessibili. Di conseguenza non è idonea a un uso esterno prolungato poiché non è considerata resistente alle intemperie.

L'articolo va quindi classificato secondo la materia costitutiva. Il carattere essenziale dell'articolo è dato dall'elemento di costruzione (telaio metallico e scaffalature).

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 7326 90 98 come altro lavoro di ferro o acciaio.

Image

(*)  L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.


21.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/615 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'Unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un dispositivo (denominato «docking station per smartphone») costituito dalle seguenti componenti:

uno schermo a colori LCD di 29,5 cm;

un alloggiamento apribile con due porte USB;

una tastiera con un pannello tattile;

una base per smartphone;

una presa di alimentazione che utilizza una tensione non superiore a 1 000 V;

altoparlanti incorporati.

Quando lo smartphone è collegato al dispositivo, la sua batteria viene caricata e, contemporaneamente, l'apparecchio serve come unità di entrata e di uscita consentendo di svolgere tutte le funzioni dello smartphone collegato.

Poiché l'apparecchio non è munito di un convertitore di segnale, tutti i segnali vengono ricevuti inalterati dallo smartphone collegato.

L'apparecchio non è adatto per la connessione ad un dispositivo automatico per l'elaborazione di dati.

8537 10 99

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l'interpretazione dalla nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8537 , 8537 10 e 8537 10 99 .

il dispositivo è una macchina composita in grado di eseguire le funzioni delle voci 8504 , 8518 , 8528 e 8537 . Tutte le singole funzioni svolte dai suoi vari componenti sono incluse nelle summenzionate voci del capitolo 85. Pertanto, è esclusa la classificazione sotto la voce 8543 come macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85.

Tenuto conto delle sue caratteristiche, si ritiene che nessuna di tali funzioni sia la funzione principale dell'apparecchio ai sensi della nota 3 della sezione XVI.

Di conseguenza, l'apparecchio deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, appare per ultima.

Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 8537 10 99 fra gli altri quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando elettrico aventi una tensione inferiore o uguale a 1 000 V.


21.4.2016   

IT

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L 105/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/616 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

110,9

MA

92,8

SN

175,5

TR

108,9

ZZ

122,0

0707 00 05

MA

80,7

TR

108,5

ZZ

94,6

0709 93 10

MA

91,2

TR

126,2

ZZ

108,7

0805 10 20

CR

66,6

EG

48,9

IL

79,4

MA

57,5

TR

38,0

ZZ

58,1

0805 50 10

MA

132,7

ZZ

132,7

0808 10 80

AR

107,0

BR

104,1

CL

114,8

CN

131,9

NZ

153,8

US

153,3

ZA

87,3

ZZ

121,7

0808 30 90

AR

96,1

CL

117,4

CN

86,4

ZA

112,4

ZZ

103,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


21.4.2016   

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L 105/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/617 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di aprile 2016, per il sottoperiodo dal 1o giugno 2016 al 31 agosto 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione «A», fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1o giugno 2016 al 31 agosto 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o giugno 2016 al 31 agosto 2016

(in %)

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

71,983729

Nuovi importatori

09.4100

0,483082

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

Nuovi importatori

09.4102


DECISIONI

21.4.2016   

IT

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L 105/20


DECISIONE (UE) 2016/618 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 2016

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, presentata dalla Svezia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 16 settembre 2015 la Svezia ha presentato la domanda EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero presso Volvo trucks (Volvo Group Trucks Operations, EMEA) e presso quattro fornitori e produttori a valle in Svezia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 793 710 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Svezia.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 793 710 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 13 aprile 2016.

Fatto a Strasburgo, il 13 aprile 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


21.4.2016   

IT

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L 105/22


DECISIONE (UE) 2016/619 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 2016

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2016/000 TA 2016 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale o a causa di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il regolamento (UE) n. 1309/2013 stabilisce che lo 0,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato annualmente per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

(4)

È dunque opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per concedere un importo pari a 380 000 EUR al fine di fornire assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 380 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 13 aprile 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).