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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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13.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/568 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2016
che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all'articolo 122, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. |
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(2) |
Il documento sugli importi non recuperabili presentato dall'autorità di certificazione alla Commissione nell'ambito dei conti annuali a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 138, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, stabilisce gli importi non recuperabili a livello di ciascuna priorità. Tale documento dovrebbe contenere anche informazioni esplicite riguardo agli importi che, secondo lo Stato membro in questione, non dovrebbero essere rimborsati al bilancio dell'Unione e dimostrare, in particolare, i provvedimenti amministrativi e giuridici adottati dallo Stato membro per procedere efficacemente al recupero degli importi non recuperabili. Poiché tale documento si riferisce ad importi precedentemente inclusi nei conti certificati presentati alla Commissione, esso dovrebbe tuttavia essere presentato per la prima volta nel 2017. |
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(3) |
Conformemente all'articolo 126, lettera b), e all'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le detrazioni effettuate prima della presentazione dei conti certificati non possono essere considerate recuperi se si riferiscono alle spese incluse nella domanda finale di pagamento intermedio relativa a un dato periodo contabile per il quale i conti sono preparati. È pertanto opportuno chiarire che le informazioni sugli importi non recuperabili presentate a norma del presente regolamento delegato dovrebbero riguardare unicamente gli importi già inclusi nei conti certificati precedentemente presentati alla Commissione. |
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(4) |
Per consentire alla Commissione di decidere se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati al bilancio dell'Unione, lo Stato membro dovrebbe presentare le informazioni richieste, a livello di ciascuna operazione e di ciascun beneficiario, prima del termine stabilito per la presentazione dei conti nell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In conformità a tale disposizione, dovrebbe essere possibile prorogare il termine anche per il documento sugli importi non recuperabili. |
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(5) |
È necessario stabilire i criteri che permetteranno alla Commissione di valutare se a uno Stato membro sia imputabile colpa o negligenza nei provvedimenti amministrativi e giuridici di recupero. Anche qualora siano soddisfatti uno o più di tali criteri, ciò non dovrebbe significare automaticamente che allo Stato membro sia in effetti imputabile colpa o negligenza. |
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(6) |
Per motivi di certezza del diritto, la Commissione dovrebbe concludere la propria valutazione entro un termine stabilito e gli Stati membri dovrebbero rispondere alla valutazione della Commissione entro un altro termine stabilito. Per gli stessi motivi la Commissione dovrebbe poter concludere la propria valutazione anche qualora lo Stato membro non fornisca informazioni supplementari. In caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode di cui all'articolo 122, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali termini non dovrebbero tuttavia applicarsi. |
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(7) |
A norma dell'articolo 122, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013, uno Stato membro può decidere di non recuperare da un beneficiario un importo versato indebitamente, a livello di un'operazione nel periodo contabile in questione, se tale importo non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi. In questo caso non è necessario che l'importo sia rimborsato al bilancio dell'Unione. Su tali importi de minimis non saranno richieste informazioni. |
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(8) |
Per quanto riguarda i programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tale regolamento non istituisce un sistema diverso per gli importi di cui all'articolo 122, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Spetta pertanto agli Stati membri e ai paesi terzi che partecipano a un determinato programma di cooperazione territoriale europea decidere che né il beneficiario capofila né l'autorità di gestione del programma siano tenuti a recuperare un importo indebitamente versato se tale importo non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Presentazione di informazioni sugli importi non recuperabili
1. Qualora uno Stato membro ritenga che un importo indebitamente versato a un beneficiario, precedentemente incluso nei conti certificati presentati alla Commissione, non sia recuperabile e abbia concluso che tale importo non debba essere rimborsato al bilancio dell'Unione, l'autorità di certificazione chiede alla Commissione di confermare questa conclusione.
2. L'autorità di certificazione trasmette la richiesta di cui al paragrafo 1, a livello di ciascuna operazione, nel modulo che figura nell'allegato del presente regolamento mediante il sistema di scambio elettronico di dati di cui all'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Lo Stato membro presenta una richiesta stabilita conformemente ai paragrafi 1 e 2 entro il 15 febbraio di ogni anno, a partire dal 2017 e fino al 2025 compreso, relativamente al periodo contabile precedente. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può eccezionalmente prorogare il termine al 1o marzo.
Articolo 2
Condizioni per determinare la colpa o la negligenza degli Stati membri
Criteri indicativi di colpa o negligenza di uno Stato membro:
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a) |
lo Stato membro non ha fornito alcuna descrizione, con l'indicazione delle relative date, dei provvedimenti amministrativi e giuridici che ha adottato per recuperare l'importo in questione [o per ridurre o sopprimere il livello del sostegno o per ritirare il documento conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta]; |
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b) |
lo Stato membro non ha fornito alcuna copia del primo ordine di recupero né degli eventuali ordini di recupero successivi [né ha fornito alcuna copia della lettera destinata a ridurre o sopprimere il livello del sostegno o a ritirare il documento conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta]; |
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c) |
lo Stato membro non ha comunicato la data dell'ultimo pagamento del contributo pubblico al beneficiario dell'operazione in questione né ha fornito una copia della prova di tale pagamento; |
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d) |
lo Stato membro, dopo aver rilevato l'irregolarità, ha effettuato uno o più pagamenti indebiti al beneficiario in relazione alla parte dell'operazione interessata dall'irregolarità; |
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e) |
lo Stato membro non ha inviato la lettera destinata a ridurre il livello del sostegno o a ritirare il documento conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora tale ritiro sia oggetto di una procedura distinta, né ha preso una decisione equivalente entro 12 mesi dal rilevamento dell'irregolarità; |
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f) |
lo Stato membro non ha avviato la procedura di recupero entro 12 mesi da quando la sovvenzione è stata definitivamente ridotta o soppressa (a seguito di un procedimento amministrativo o giudiziario oppure con l'accordo del beneficiario); |
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g) |
lo Stato membro non ha esaurito tutte le possibilità di recupero offerte dal quadro istituzionale e giuridico nazionale; |
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h) |
lo Stato membro non ha fornito documenti relativi alle procedure di insolvenza e di fallimento, se del caso; |
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i) |
lo Stato membro non ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 3. |
Articolo 3
Procedura per determinare se un importo non recuperabile debba essere rimborsato dagli Stati membri
1. Sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato membro conformemente all'articolo 1 del presente regolamento, la Commissione valuta ciascun caso al fine di stabilire se il mancato recupero di un importo sia dovuto a colpa o negligenza dello Stato membro, tenendo in debito conto le circostanze specifiche e il quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro. Anche qualora siano soddisfatti uno o più criteri di cui all'articolo 2, la Commissione può concludere che allo Stato membro non sia imputabile colpa o negligenza.
2. Entro il 31 maggio dell'anno in cui sono presentati i conti, la Commissione può:
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a) |
chiedere per iscritto allo Stato membro di fornire ulteriori informazioni sui provvedimenti amministrativi e giuridici adottati per recuperare qualsiasi contributo dell'Unione indebitamente versato ai beneficiari; oppure |
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b) |
chiedere per iscritto allo Stato membro di portare avanti la procedura di recupero. |
Se la Commissione sceglie l'opzione di cui al primo comma, lettera a), si applicano i paragrafi da 5 a 8.
3. Se la Commissione non agisce a norma del paragrafo 2, ed entro il termine stabilito nel medesimo paragrafo, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione.
4. Il termine di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode.
5. Lo Stato membro risponde entro tre mesi alla richiesta di informazioni inviata dalla Commissione a norma del paragrafo 2.
6. Se lo Stato membro non fornisce le ulteriori informazioni richieste a norma del paragrafo 2, la Commissione continua la propria valutazione sulla base delle informazioni disponibili.
7. Entro tre mesi dal ricevimento della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta entro il termine previsto, la Commissione informa lo Stato membro di aver concluso che il contributo dell'Unione debba essere rimborsato dallo Stato membro, motivando la propria conclusione e chiedendo allo Stato membro di presentare le sue osservazioni entro due mesi. Se la Commissione non agisce a norma della frase che precede, ed entro il termine stabilito nella medesima, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione.
8. Entro sei mesi dal termine per la presentazione delle osservazioni da parte dello Stato membro di cui al paragrafo 7, la Commissione conclude la propria valutazione sulla base delle informazioni disponibili e, qualora confermi la propria conclusione che il contributo dell'Unione debba essere rimborsato dallo Stato membro, adotta una decisione. Se la Commissione non agisce a norma della frase che precede, ed entro il termine stabilito nella medesima, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell'Unione.
Ai fini del calcolo del contributo dell'Unione che deve essere rimborsato dallo Stato membro, si applica il tasso di cofinanziamento a livello di ciascuna priorità, quale previsto nel piano di finanziamento in vigore al momento della richiesta.
Articolo 4
Fornitura di informazioni sugli importi non recuperati che non superano 250 EUR di contributo dei fondi
Qualora uno Stato membro decida di non recuperare da un beneficiario un importo indebitamente versato, a livello di un'operazione nel periodo contabile in questione, che non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi, non è necessario fornire informazioni alla Commissione ai sensi del presente regolamento.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).
ALLEGATO
Presentazione di informazioni sugli importi non recuperabili
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a |
b |
c |
d |
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f |
g |
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i |
j |
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m |
n |
o |
p |
q |
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Priorità (1) |
Denominazione dell'operazione e numero di identificazione nel sistema informatico |
Nome del beneficiario |
Data e prova dell'ultimo pagamento del contributo pubblico al beneficiario per l'operazione interessata |
Tipo di irregolarità (da definirsi da parte dello Stato membro) |
Organismo che ha rilevato l'irregolarità (precisare quale: AG, AC o AA o altro o indicare nome dell'organismo UE) |
Data di rilevamento dell'irregolarità (2) |
Totale delle spese dichiarate non recuperabili |
Spesa pubblica corrispondente agli importi dichiarati non recuperabili |
Importo del contributo dell'Unione non recuperabile (3) |
Periodo(i) contabile(i) in cui sono state dichiarate le spese corrispondenti al contributo dell'Unione non recuperabile |
Data di inizio della procedura di recupero |
Copia del primo ordine di recupero e degli eventuali ordini di recupero successivi (4) |
Data in cui è stata dichiarata la non recuperabilità |
Ragioni della non recuperabilità (5) |
Documenti relativi alle procedure fallimentari, se del caso |
Indicare se il contributo dell'Unione debba eSssere a carico del bilanciodell'Unione (sì/no) (6) |
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<type=«S» maxlength=«500» input=«S»> |
<type=«S» maxlength=«250» input=«M»> (7) |
<type=«S» maxlength=«250» input=«M»> |
<type=«D» input=«M»> + <ATT> |
<type=«S» maxlength=«250» input=«M»> |
<type=«S» maxlength=«250» input=«M»> |
<type=«D» input=«M»> |
<type=«Cu» input=«M»> |
<type=«Cu» input=«M»> |
<type=«Cu» input=«M»> |
<type=«D» input=«S»> |
<type=«D» input=«M»> |
<ATT> |
<type=«D» input=«M»> |
<type=«S» maxlength=«500» input=«M»> |
<ATT> |
<type=«B» input=«M»> |
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Pr. 1 |
Op 1 |
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Op 2 |
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Totale parziale |
<type=«Cu» input=«G»> |
<type=«Cu» input=«G»> |
<type=«Cu» input=«G»> |
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Pr. 2 |
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Totale parziale |
<type=«Cu» input=«G»> |
<type=«Cu» input=«G»> |
<type=«Cu» input=«G»> |
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Pr. n |
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Totale parziale |
<type=«Cu» input=«G»> |
<type=«Cu» input=«G»> |
<type=«Cu» input=«G»> |
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Totale |
<type=«Cu» input=«G»> |
<type=«Cu» input=«G»> |
<type=«Cu» input=«G»> |
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(1) Corrisponde alle informazioni sulla priorità fornite nei conti, conformemente all'allegato VII, appendice 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione. Le informazioni sono presentate a livello di priorità e a livello di categoria di regioni, se del caso.
(2) La data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità.
(3) Calcolato in base al tasso di cofinanziamento a livello di priorità, quale indicato nel piano di finanziamento in vigore al momento della richiesta.
(4) Se del caso, anche copia della lettera destinata a ridurre/sopprimere il livello del sostegno e/o a ritirare il documento ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(5) Indicare se la non recuperabilità è dovuta al fallimento del beneficiario. In caso contrario, indicare le ragioni applicabili.
(6) Nel caso in cui si richieda che il contributo dell'Unione sia a carico del bilancio dell'Unione, lo Stato membro conferma di aver esaurito tutte le possibilità di recupero offerte dal quadro istituzionale e giuridico nazionale.
(7) Legenda delle caratteristiche dei campi: «type» (tipo di dati del campo): N = numero, D = data, S = stringa, Cu = valuta. B = booleano — input (inserimento): M = Manuale, S = Selezione, G = Generato dal sistema — «maxlength» = numero massimo dei caratteri spazi inclusi — ATT: Allegati.
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13.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/569 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
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(2) |
Il 21 marzo 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza ha deciso, a norma della risoluzione 1718 (2006), che quattro navi specificate nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2270 (2016) non sono risorse economiche controllate o gestite dalla Ocean Maritime Management e pertanto non sono soggette al congelamento dei beni imposto dall'UNSCR 1718 (2006). |
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(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 la voce «Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Indirizzo: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RDPC; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: (a) n. dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): 1790183; (b) la Ocean Maritime Management Company, Limited ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni; (c) la Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore delle seguenti navi con numero IMO: (a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, (b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, (c) Chong Rim 2 8916293, (d) Dawnlight 9110236, (e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, (f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, (g) Hoe Ryong 9041552, (h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, (i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, (j) JH 86 8602531, (k) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, (l) Jin Tai 9163154, (m) Jin Teng 9163166, (n) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, (o) Mi Rim 8713471, (p) Mi Rim 2 9361407, (q) Rang (Po Thong Gang) 8829555, (r) Orion Star (Richocean) 9333589, (s) Ra Nam 2 8625545, (t) Ra Nam 3 9314650, (u) Ryo Myong 8987333, (v) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, (w) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, (x) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, (y) South Hill 2 8412467, (z) South Hill 5 9138680, (aa) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, (bb) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, (cc) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, (dd) Grand Karo 8511823, (ee) Tong Hung 8661575. Data di designazione: 28.7.2014.» nell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da quanto segue:
«Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Indirizzo: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RDPC; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: (a) n. dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): 1790183; (b) la Ocean Maritime Management Company, Limited ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni; (c) la Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore delle seguenti navi con numero IMO: (a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, (b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, (c) Chong Rim 2 8916293, (d) Dawnlight 9110236, (e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, (f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, (g) Hoe Ryong 9041552, (h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, (i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, (j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, (k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, (l) Mi Rim 8713471, (m) Mi Rim 2 9361407, (n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, (o) Orion Star (Richocean) 9333589, (p) Ra Nam 2 8625545, (q) Ra Nam 3 9314650, (r) Ryo Myong 8987333, (s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, (t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, (u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, (v) South Hill 2 8412467, (w) South Hill 5 9138680, (x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, (y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, (z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, (aa) Tong Hung 8661575. Data di designazione: 28.7.2014.»
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13.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/570 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
||
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
180,1 |
|
MA |
93,1 |
|
|
SN |
164,2 |
|
|
TR |
98,9 |
|
|
ZZ |
134,1 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
79,7 |
|
TR |
130,6 |
|
|
ZZ |
105,2 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
91,2 |
|
TR |
146,7 |
|
|
ZZ |
119,0 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
48,9 |
|
IL |
77,7 |
|
|
MA |
55,3 |
|
|
TR |
50,4 |
|
|
ZZ |
58,1 |
|
|
0805 50 10 |
MA |
91,9 |
|
TR |
65,0 |
|
|
ZZ |
78,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
104,9 |
|
BR |
167,6 |
|
|
CL |
116,9 |
|
|
US |
154,5 |
|
|
ZA |
91,3 |
|
|
ZZ |
127,0 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
105,3 |
|
CL |
101,9 |
|
|
ZA |
118,4 |
|
|
ZZ |
108,5 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
13.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/10 |
DECISIONE (UE) 2016/571 DEL CONSIGLIO
dell'11 aprile 2016
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
|
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Martina MÜNCH, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
|
— |
sig.ra Barbara HACKENSCHMIDT, Mitglied des Landtags Brandenburg. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
|
13.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/11 |
DECISIONE (UE) 2016/572 DEL CONSIGLIO
dell'11 aprile 2016
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
|
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Marìa Sol CALZADO GARCÍA. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
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— |
sig. D. Ángel Luis SÁNCHEZ MUÑOZ, Secretario General de Acción Exterior, Junta de Andalucía. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
|
13.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/12 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/573 DEL CONSIGLIO
del 12 aprile 2016
che attua la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC. |
|
(2) |
Il 21 marzo 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha cancellato quattro navi dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2013/183/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2013/183/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
ALLEGATO
Le navi con i numeri IMO elencate in appresso sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato I, parte B (Entità), voce 20, della decisione 2013/183/PESC del Consiglio:
|
j) |
JH 86 8602531 |
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l) |
Jin Tal 9163154 |
|
m) |
Jin Teng 9163166 |
|
dd) |
Grand Karo 8511823 |
Rettifiche
|
13.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/14 |
Rettifica della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 302 del 17 novembre 2009 )
Pagina118, articolo 112 bis, paragrafo 5:
anziché:
«… hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato …»
leggasi:
«… hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato notificato …».