ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 96

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
12 aprile 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/555 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/556 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/557 della Commissione, del 7 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

8

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/558 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni di cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riguardanti la pianificazione della produzione

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/560 della Commissione, dell'11 aprile 2016, relativo all'approvazione della sostanza di base siero di latte a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo ( 1 )

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/562 della Commissione, dell'11 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

35

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/563 del comitato politico e di sicurezza, del 15 marzo 2016, relativa all'accettazione del contributo della Turchia alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/2/2016)

37

 

*

Decisione (PESC) 2016/564 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

38

 

*

Decisione (PESC) 2016/565 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

41

 

*

Decisione (UE) 2016/566 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali e che abroga la decisione 2009/584/CE

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/555 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure disposte dalla decisione 2013/798/PESC.

(2)

La decisione 2013/798/PESC prevede l'imposizione di un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di certe persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana.

(3)

Il 27 gennaio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2262 (2016), che modifica i criteri di designazione per il congelamento dei beni. Il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/564 (3), che modifica la decisione 2013/798/PESC per attuare l'UNSCR 2262 (2016).

(4)

È necessaria un'azione normativa a livello di Unione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«c)

relativi alla fornitura di attrezzature non letali e alla fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della CAR, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della CAR, in coordinamento con Minusca, a condizione che siano state preventivamente notificate al comitato delle sanzioni.»;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che:

a)

commettono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi gli atti che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;

b)

violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) o che hanno venduto, fornito o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella Repubblica centrafricana, o che sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella Repubblica centrafricana;

c)

sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati;

d)

reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Repubblica centrafricana, in violazione del diritto internazionale applicabile;

e)

forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla Repubblica centrafricana;

f)

impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Repubblica centrafricana, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella Repubblica centrafricana;

g)

sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o la presenza di forze di sicurezza internazionali, comprese Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;

h)

sono a capo di un'entità designata dal comitato delle sanzioni o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo designati dal comitato delle sanzioni o di un'entità posseduta o controllata da una persona, un'entità o un organismo designati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM


(1)   GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

(2)  Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2016/564 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 38).


12.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/556 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2016

che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011.

(2)

In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (2), il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2017.

(3)

Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.

(4)

Inoltre, non vi sono più motivi per mantenere due persone nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 e le voci che le riguardano dovrebbero pertanto essere soppresse.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM


(1)   GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).


ALLEGATO

1)   

Le voci relative alle persone sotto indicate sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011:

5.

HAMEDANI Hossein

71.

SHARIFI Malek Ajdar

2)   

Le voci relative alle persone sotto indicate che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sono sostituite dalle seguenti:

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

AHMADI- MOQADDAM Esmail

Luogo di nascita: Teheran (Iran)

Data di nascita: 1961

Consigliere di alto livello per la sicurezza presso il capo di Stato maggiore delle forze armate. Ex capo della polizia nazionale iraniana fino all'inizio del 2015. Le forze sotto il suo comando hanno condotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di protesta e un violento assalto alla Casa dello studente dell'Università di Teheran nella notte del 15 giugno 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

Luogo di nascita: Najafabad (Iran)

Data di nascita: 1945

Capo di Ansar-e Hezbollah e Colonnello del corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). Cofondatore di Ansar-e Hezbollah. Sotto la sua guida, questa forza paramilitare si è resa responsabile di estreme violenze durante la repressione attuata nei confronti degli studenti e delle università nel 1999, 2002 e 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Vice comandante delle forze Basij, ex capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran (fino al febbraio 2010). Il corpo Seyyed al-Shohada è incaricato della sicurezza nella provincia di Teheran e sotto la sua responsabilità ha svolto un ruolo chiave nella brutale repressione dei manifestanti del 2009.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Capo dell'accademia di comando e Stato maggiore dell'esercito (DAFOOS). Ex capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran. Sotto la sua responsabilità, il corpo Seyyed al-Shohada ha svolto un ruolo chiave nell'organizzare la repressione delle manifestazioni di protesta.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Luogo di nascita: Isfahan (Iran)

Data di nascita:1963

Responsabile del centro di studi strategici della forza di sicurezza iraniana, un organismo collegato alla polizia nazionale. Ex capo del centro di studi strategici di polizia, ex vicecapo della polizia nazionale iraniana fino al giugno 2014. In veste di vicecapo della polizia nazionale dal 2008, Radan si è reso responsabile di pestaggi, omicidi nonché arresti e detenzioni arbitrari commessi dalle forze di polizia contro i manifestanti.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Consigliere e membro della 28a sezione della Corte suprema. Ex capo della magistratura di Mashhad fino al settembre 2014. I processi sotto la sua supervisione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati e sulla base di confessioni estorte a mezzo di pressioni e torture. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Vice responsabile della sicurezza del tribunale rivoluzionario di Teheran. Ex giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi di detenuti collegati alle crisi post elettorali, ha regolarmente minacciato le famiglie dei detenuti per ridurle al silenzio. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione nel carcere di Kahrizak. Nel novembre 2014 il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

 

Capo dell'Organizzazione per la propaganda islamica nella provincia di Khorasan-Razavi. Ex giudice, tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Ex giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. Incaricato dei casi post elettorali, ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti per i diritti umani e numerose condanne a morte nei confronti di manifestanti.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

 

Vice capo dell'unità responsabile degli affari sociali e della prevenzione della criminalità presso la magistratura della provincia di Khorasan-Razavi. Ex vice procuratore di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Giudice della Corte suprema. Ex capo della magistratura dell'Azerbaigian orientale. Responsabile del processo a Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Direttore generale del quartier generale iraniano di controllo degli stupefacenti (alias quartier generale di lotta alla droga). Ex comandante della polizia di Teheran. Sotto il suo comando, la forza di polizia si è resa responsabile di violenze sommarie sugli imputati durante l'arresto e la custodia cautelare. La polizia di Teheran ha partecipato anche alle irruzioni nella Casa dello studente dell'Università di Teheran del giugno 2009, in occasione delle quali, secondo una commissione del Majlis iraniano, la polizia e le forze Basij hanno ferito oltre 100 studenti.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Ex vice procuratore di Isfahan. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. Complice delle condotte volte a negare agli imputati un processo equo — come nel caso di Abdollah Fathi, giustiziato nel maggio 2011 dopo che nel processo del marzo 2010 Habibi aveva ignorato il suo diritto ad essere ascoltato e i suoi problemi di salute mentale. È pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale e a un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio del 2011.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

Luogo di nascita: Isfahan

Data di nascita: 1956

Consulente del rappresentante della Guida suprema presso l'IRGC. Si esprime regolarmente nei media come rappresentante della parte più intransigente del regime. È stato uno dei primi alti funzionari a chiedere l'arresto di Moussavi, Karroubi e Khatami. Ha sostenuto ripetutamente, tramite pubblicazioni diffuse all'IRGC e alle forze Basij, il ricorso alla violenza e a tecniche dure di interrogatorio contro manifestanti delle proteste post-elettorali (tra cui confessioni videoregistrate), compresi maltrattamenti extragiudiziali ai danni di dissidenti.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad

 

Capo dei servizi di intelligence nell'ambito della polizia iraniana. Ex capo dell'Unità criminalità informatica della polizia iraniana. Responsabile di migliaia di indagini e incriminazioni a carico di riformisti e oppositori politici che utilizzano Internet. Responsabile pertanto di aver disposto le gravi violazioni dei diritti umani commesse nell'ambito della repressione delle persone che rivendicano i propri diritti legittimi, compreso il diritto alla libertà di espressione.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Luogo di nascita: Mashad (Iran)

Data di nascita: 1952

Funzionario del tribunale clericale speciale. Ex ministro della giustizia dal 2009 al 2013.

Durante il suo mandato come ministro della giustizia, le condizioni di detenzione in Iran sono scese ben al di sotto degli standard accettati a livello internazionale e vi è stato un impiego diffuso di pratiche di maltrattamento dei detenuti. Inoltre, ha svolto un ruolo chiave nel minacciare e perseguitare la diaspora iraniana annunciando l'istituzione di un tribunale speciale per occuparsi in modo specifico di Iraniani che vivono al di fuori del paese. Egli ha inoltre supervisionato il forte aumento del numero di esecuzioni in Iran, tra cui esecuzioni segrete non annunciate dal governo ed esecuzioni per reati connessi alla droga.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar

(alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Luogo di nascita: Isfahan (Iran)

Data di nascita: 1956

Consigliere della suprema giurisprudenza dell'IRGC. Capo dell'organizzazione per pubblicazioni sul ruolo del clero in guerra. Ex ministro dell'intelligence (2009-2013).

Sotto la sua leadership, il ministero dell'intelligence ha continuato le pratiche della detenzione arbitraria diffusa e la persecuzione di manifestanti e dissidenti. Il ministero dell'intelligence gestisce la sezione 209 dell'istituto penitenziario di Evin, dove vari attivisti sono stati detenuti per le loro attività pacifiche di opposizione al governo in carica. Negli interrogatori del ministero dell'intelligence i prigionieri della sezione 209 sono stati sottoposti a percosse e abusi mentali e sessuali.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Luogo di nascita: Dezful (Iran)

Data di nascita: 22 luglio 1959

Membro del Consiglio supremo per il ciberspazio e del Consiglio della rivoluzione culturale. Ex direttore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB) fino al novembre 2014. Durante il suo mandato presso l'IRIB è stato responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. L'IRIB ha trasmesso le confessioni estorte a detenuti e una serie di «processi spettacolo» nell'agosto 2009 e dicembre 2011, in palese violazione delle norme internazionali in materia di equo processo e del diritto ad un giusto processo.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Luogo di nascita: Maragheh (Iran)

Data di nascita: 1957

Membro del Consiglio supremo per il ciberspazio. Membro del Consiglio comunale di Teheran. Ex ministro dell'informazione e della comunicazione (2009-2012).

In qualità di ministro dell'informazione, è stato uno degli alti funzionari responsabili della censura e del controllo delle attività su Internet, come pure di tutte le forme di comunicazione (in particolare, telefoni cellulari). I dati personali, i messaggi elettronici e le comunicazioni dei prigionieri politici vengono usati durante gli interrogatori. Più volte, dalle elezioni presidenziali del 2009 e durante le manifestazioni di piazza, sono state interrotte le linee mobili, compresi i messaggi da telefoni cellulari, sono stati oscurati i canali televisivi satellitari ed è stato sospeso, o quantomeno rallentato, Internet a livello locale.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Capo del Centro di indagine sulla criminalità organizzata designato dall'UE (alias Ufficio Criminalità informatica o Polizia Criminalità informatica). In tale veste, ha annunciato una campagna di reclutamento di hacker governativi per meglio controllare le informazioni su Internet e nuocere ai siti «pericolosi».

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Luogo di nascita: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) (Iran)

Data di nascita: 1967

Sindaco della seconda città più grande dell'Iran, Mashad, dove hanno luogo regolarmente esecuzioni pubbliche. Ex vice ministro dell'interno per gli affari politici. Era responsabile di dirigere la repressione delle persone che si esprimevano in difesa dei loro diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. Successivamente è stato nominato capo della commissione elettorale iraniana per le elezioni parlamentari del 2012 e per le elezioni presidenziali del 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Procuratore di Karaj. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la celebrazione di processi in cui è stata comminata la pena capitale. Durante il suo incarico di procuratore si è registrato un elevato numero di esecuzioni nella regione di Karaj di cui è responsabile.

23.3.2012


12.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/557 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 contiene l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate.

(2)

Il 20 luglio 2015 il presidente del processo di Kimberley ha emanato una comunicazione relativa all'adozione della decisione amministrativa sulla ripresa delle esportazioni di diamanti grezzi dalla Repubblica centrafricana. I partecipanti e gli osservatori del processo di Kimberley hanno convenuto che la Repubblica centrafricana potrà iniziare a esportare diamanti grezzi dopo che sarà stato pienamente attuato il quadro operativo definito nell'allegato della decisione amministrativa.

(3)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2016

Per la Commissione

Federica MOGHERINI

Vicepresidente


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BIELORUSSIA

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco «U» — 4o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

CAMBOGIA

Ministry of Commerce

Export-Import Department

#19-61, MOC Road (1138 Road)

Phum Teuk Thla, Sangkai Teuk Thla, Khan Sen Sok,

Phnom Penh

Cambodia

CAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building

Navik Street

P.O. Box 8390

Yaoundé

Cameroon

CANADA

International:

Department of Foreign Affairs, Trade and Development

Human Rights, Governance and Indigenous Affairs Policy Division — MIH

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2

Canada

For General Enquiries at Natural Resources Canada:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1 A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

COSTA D'AVORIO

Ministère de l'Industrie et des Mines

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d'Ivoire

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification

des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, av des cliniques,

Kinshasa/Gombe

Democratic Republic of Congo

CONGO, Repubblica del

Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification

des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Republic of Congo

UNIONE EUROPEA

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

Department of Commerce

Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

Maulana Azad Road

New Delhi 110 011

India

INDONESIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAELE

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

GIAPPONE

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo

Japan

KAZAKISTAN

Ministry of Economy and Budget Planning

Orynbor str., 8, entrance 7

Administrative building ‘The house of ministries’

010000 Astana

Kazakhstan

COREA, Repubblica di

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Block 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MALI

Ministère des Mines

Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

Zone Industrielle Ex. DNGM

Bamako

République du Mali

MAURIZIO

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MESSICO

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

NAMIBIA

Diamond Commission

Directorate of Diamond Affairs

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

NUOVA ZELANDA

Certificate Issuing authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

NORVEGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

PANAMA

General Direction of International Economic Affairs

Ministry of Foreign Affairs

San Felipe, Calle 3

Palacio Bolívar, Edificio 26

Panamá 4

Republic of Panama

FEDERAZIONE RUSSA

International:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street,

109097 Moscow

Russia

Import and Export Authority:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury,

Singapore 179434

SUDAFRICA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

251 Fox Street

Johannesburg 2000

South Africa

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SWAZILAND

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, TERRITORIO DOGANALE SEPARATO

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAILANDIA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURCHIA

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek — Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy — İstanbul

Turkey

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

EMIRATI ARABI UNITI

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

United Arab Emirates

STATI UNITI D'AMERICA

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung,

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe»


12.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/18


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/558 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

che autorizza gli accordi e le decisioni di cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riguardanti la pianificazione della produzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del mercato. Negli ultimi 18 mesi i prezzi del latte franco azienda sono stati sotto pressione a causa dello squilibrio tra l'aumento della produzione e il rallentamento della crescita della domanda sul mercato mondiale.

(2)

Malgrado l'efficacia delle misure già adottate dalla Commissione, la situazione continua a deteriorarsi poiché la chiusura del mercato russo e la contrazione della domanda proveniente dalla Cina hanno colpito il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in un momento in cui erano stati fatti investimenti nella produzione in vista della cessazione del regime delle quote latte il 31 marzo 2015 e delle prospettive positive sul mercato mondiale. Sulla base delle analisi di mercato disponibili non si prevede alcun calo significativo dei volumi di produzione nei prossimi due anni.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 (2) della Commissione autorizza le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione della produzione lattiera, su base temporanea, per un periodo di sei mesi. Dato che il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è prevalentemente caratterizzato da strutture cooperative, è opportuno estendere tale autorizzazione, compresi i relativi obblighi di notifica, a tali organismi istituiti dai produttori di latte. Ciò vale anche per altre forme di organizzazioni di produttori istituite dai produttori di latte nel rispetto del diritto nazionale e attive nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di massimizzare la copertura della misura.

(4)

Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, è opportuno che esso si applichi non appena possibile in parallelo con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 si applica, mutatis mutandis, alle cooperative e alle altre forme di organizzazioni di produttori istituite dai produttori di latte nel rispetto del diritto nazionale e attive nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).


12.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/559 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 222,

considerando quanto segue:

(1)

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del mercato. Negli ultimi 18 mesi i prezzi del latte franco azienda sono stati sotto pressione a causa dello squilibrio tra l'aumento della produzione e il rallentamento della crescita della domanda sul mercato mondiale. Nel 2015 le consegne di latte nell'Unione sono aumentate di oltre tre milioni e mezzo di tonnellate senza un corrispondente aumento della domanda sul mercato mondiale delle importazioni. Ciò è venuto ad aggiungersi a un aumento ancora maggiore delle consegne di latte del 2014, mentre la tendenza a lungo termine della domanda di importazioni dovrebbe riguardare in media l'equivalente di un milione e mezzo di tonnellate di latte in più all'anno. I margini a livello di azienda sono compressi tra il calo delle entrate legate al latte e l'aumento dei costi dovuti in particolare al servizio del debito. La natura a lungo termine degli investimenti nelle mandrie lattiere rende particolarmente difficile per gli agricoltori il rapido passaggio ad attività economiche alternative in circostanze avverse.

(2)

La Commissione aveva già adottato un certo numero di misure eccezionali per affrontare la situazione sulla base dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nell'ambito dei regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 949/2014 (2), (UE) n. 950/2014 (3), (UE) n. 1263/2014 (4), (UE) n. 1336/2014 (5), (UE) n. 1370/2014 (6), (UE) 2015/1549 (7), (UE) 2015/1852 (8) e (UE) 2015/1853 (9).

(3)

Gli acquisti all'intervento pubblico di latte scremato in polvere hanno avuto luogo a partire dal luglio 2015.

(4)

L'aiuto all'ammasso privato di burro, latte scremato in polvere e formaggio è stato concesso a partire dall'introduzione del divieto di importazione imposto dalla Russia nell'agosto 2014.

(5)

Malgrado l'efficacia di tali misure, la situazione continua a deteriorarsi poiché la chiusura del mercato russo e la contrazione della domanda proveniente dalla Cina hanno colpito il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in un momento in cui erano stati fatti investimenti nella produzione in vista della cessazione del regime delle quote latte il 31 marzo 2015 e delle prospettive positive sul mercato mondiale. Sulla base delle analisi di mercato disponibili non si prevede alcun calo significativo dei volumi di produzione nei prossimi due anni.

(6)

Per permettere al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di trovare un nuovo equilibrio nella grave situazione del mercato attuale e accompagnare i necessari adeguamenti successivi alla cessazione del regime delle quote latte, è opportuno autorizzare gli accordi volontari e le decisioni delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute intesi a pianificare la produzione su base temporanea per un periodo di sei mesi.

(7)

È opportuno che tali accordi e decisioni riguardanti la pianificazione della produzione siano autorizzati temporaneamente per un periodo di sei mesi, in coincidenza con la primavera e l'estate, che costituiscono l'alta stagione di produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e in cui dovrebbero pertanto avere l'impatto più significativo.

(8)

A norma dell'articolo 222, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'autorizzazione è concessa a condizione che non comprometta il funzionamento del mercato interno e che gli accordi e le decisioni siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Questa condizione specifica esclude gli accordi e le decisioni che, direttamente o indirettamente, comportano una compartimentazione dei mercati, una discriminazione fondata sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi.

(9)

È opportuno che l'autorizzazione di cui al presente regolamento copra tutta l'Unione, dato che il grave squilibrio del mercato riguarda l'intero territorio di quest'ultima.

(10)

Affinché gli Stati membri siano in grado di valutare se gli accordi e le decisioni non compromettono il corretto funzionamento del mercato interno e sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno che vengano fornite informazioni alle autorità competenti in merito agli accordi conclusi e alle decisioni adottate nonché al volume di produzione interessato.

(11)

Tenuto conto del grave squilibrio di mercato e dell'approssimarsi del picco stagionale di produzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, paragrafo 3, lettera b), punto i) e dell'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzate a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all'articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 3

L'ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell'Unione.

Articolo 4

1.   Non appena gli accordi o le decisioni di cui all'articolo 1 sono conclusi o adottati, le organizzazioni di produttori, le associazioni e le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano tali accordi o decisioni all'autorità competente dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

a)

il volume di produzione stimato oggetto dell'accordo o della decisione;

b)

il periodo di applicazione previsto.

2.   Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori, le associazioni o le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano il volume di produzione effettivamente coperto dagli accordi o dalle decisioni all'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   A norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (10) gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;

b)

entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 949/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2014 (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 21).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 950/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 22).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1263/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Estonia, Lettonia e Lituania (GU L 341 del 27.11.2014, pag. 3).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1336/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 13).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 1370/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Finlandia (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 18).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione, del 17 settembre 2015, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2016 (GU L 242 del 18.9.2015, pag. 28).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 2015/1852 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (GU L 271 del 16.10.2015, pag. 15).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici (GU L 271 del 16.10.2015, pag. 25).

(10)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).


12.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/560 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

relativo all'approvazione della sostanza di base siero di latte a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha ricevuto in data 20 aprile 2015 dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione del siero di latte dolce quale sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma. Al richiedente è stato permesso di completare la domanda, la quale è stata messa a punto nella nuova versione del settembre 2015. In tale occasione, il richiedente ha modificato l'ambito di applicazione della domanda relativa al siero di latte.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») la quale, il 28 ottobre 2015, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica (2). L'11 dicembre 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame (3) e un progetto del presente regolamento e li ha messi a punto per la riunione dell'8 marzo 2016 di tale comitato.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il siero di latte soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua. Esso va pertanto considerato una sostanza di base.

(4)

Dagli esami effettuati è emerso che la sostanza siero di latte può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il siero di latte come sostanza di base.

(5)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, per l'approvazione è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(6)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza siero di latte, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2015; Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base siero di latte dolce per l'uso in prodotti fitosanitari come fungicida su vitigni, pomodori, cetrioli e zucche. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2015:EN-879. 34 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Siero di latte

N. CAS: 92129-90-3

Non disponibile

CODEX STAN 289-1995 (2)

2 maggio 2016

La sostanza siero di latte va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame su tale sostanza (SANTE/12354/2015), in particolare le relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli su identità, specifiche e modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.

(2)  Disponibile online all'indirizzo: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/.


ALLEGATO II

Nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (CE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

«10

Siero di latte

N. CAS: 92129-90-3

Non disponibile

CODEX STAN 289-1995 (*1)

2 maggio 2016

La sostanza siero di latte va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame su tale sostanza (SANTE/12354/2015), in particolare le relative appendici I e II.


(*1)  Disponibile online all'indirizzo: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/»


12.4.2016   

IT

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L 96/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/561 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che i cani, i gatti e i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo siano accompagnati da un documento di identificazione nel formato di un certificato sanitario. L'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione n. 577/2013 della Commissione (2) stabilisce il modello di certificato sanitario.

(2)

Nel modello di certificato sanitario si fa riferimento al test obbligatorio della risposta immunitaria alla vaccinazione antirabbica con esito soddisfacente da eseguirsi, in conformità all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013, su campioni di sangue prelevati da cani, gatti e furetti provenienti da o di cui è previsto il transito attraverso un territorio o un paese diverso da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(3)

Date le numerose falsificazioni dei rapporti di laboratorio per quanto riguarda i risultati del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, è opportuno ricordare ai funzionari responsabili della certificazione nei territori o nei paesi terzi che i risultati soddisfacenti di tale test dovrebbero essere certificati soltanto dopo aver verificato l'autenticità del rapporto di laboratorio. Nel certificato sanitario dovrebbe essere inserita una nota esplicativa specifica a tal fine.

(4)

La voce concernente la data di marcatura di cani, gatti o furetti nella parte I del certificato sanitario è stata inoltre interpretata erroneamente da taluni funzionari responsabili della certificazione nei paesi terzi e ha pertanto creato problemi durante i controlli di conformità alle frontiere esterne dell'Unione. Per evitare equivoci, tale voce dovrebbe essere tolta dalla parte I del certificato sanitario, che riguarda la descrizione degli animali, ed essere inserita nella parte II del certificato, che riguarda la certificazione degli animali. Nella parte II dovrebbe essere inserita anche una specifica nota esplicativa concernente la verifica della marcatura.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

(6)

Al fine di evitare perturbazioni dei movimenti è opportuno autorizzare per un periodo transitorio l'utilizzo dei certificati sanitari rilasciati conformemente all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 prima della data di applicazione del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2016, gli Stati membri possono autorizzare l'entrata di cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 agosto 2016 conformemente al modello figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).


ALLEGATO

L'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal seguente:

«PARTE 1

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12.4.2016   

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L 96/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/562 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

279,2

MA

88,6

SN

164,2

TR

98,0

ZZ

157,5

0707 00 05

MA

80,0

TR

125,1

ZZ

102,6

0709 93 10

MA

87,8

TR

136,8

ZZ

112,3

0805 10 20

EG

49,0

IL

77,1

MA

55,4

TR

48,4

ZZ

57,5

0805 50 10

MA

91,9

TR

65,0

ZZ

78,5

0808 10 80

AR

87,8

BR

104,4

CL

106,2

US

157,9

ZA

86,2

ZZ

108,5

0808 30 90

AR

107,4

CL

110,2

CN

66,8

ZA

111,5

ZZ

99,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

12.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/37


DECISIONE (PESC) 2016/563 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 15 marzo 2016

relativa all'accettazione del contributo della Turchia alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/2/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/486/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») ad adottare le pertinenti decisioni sull'accettazione dei contributi a EUAM Ucraina da parte degli Stati terzi.

(2)

Il comandante delle operazioni civili ha raccomandato che il CPS accetti il contributo proposto dalla Turchia a EUAM Ucraina e lo consideri significativo.

(3)

La Turchia dovrebbe essere esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUAM Ucraina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributi di Stati terzi

1.   È accettato e considerato significativo il contributo della Turchia a EUAM Ucraina.

2.   La Turchia è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUAM Ucraina.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica dal 3 novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)   GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42.


12.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/38


DECISIONE (PESC) 2016/564 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2016

recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC (1), a seguito dell'adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2127 (2013).

(2)

Il 27 gennaio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2262 (2016), che proroga l'embargo sulle armi, il divieto di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti della Repubblica centrafricana fino al 31 gennaio 2017 e prevede alcune modifiche per quanto riguarda le esenzioni all'embargo sulle armi e i criteri di designazione.

(3)

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare tali misure.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/798/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi leggere e altre attrezzature connesse destinate unicamente all'uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per difendere dal bracconaggio, traffico di avorio e armi ed altre attività contrarie alle leggi nazionali della CAR o agli obblighi giuridici internazionali della CAR, come notificato in anticipo al comitato;»

b)

al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature non letali e alla fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della CAR, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della CAR, in coordinamento con MINUSCA e come notificato in anticipo al comitato.»

c)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature militari non letali destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza tecnica o formazione»;

2)

all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal comitato istituito in virtù del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) (“comitato”) quali persone che:

a)

commettono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;

b)

violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all'articolo 1 della presente decisione, o che hanno venduto, fornito o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o che sono stati destinatari di armi o qualunque materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR;

c)

sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e i sequestri e i trasferimenti forzati;

d)

reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;

e)

forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR;

f)

impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR;

g)

sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro missioni dell'ONU o la presenza di forze di sicurezza internazionali, comprese Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;

h)

sono a capo di un'entità designata dal comitato o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal comitato o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal comitato;

elencate nell'allegato della presente decisione.»

3)

all'articolo 2 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità designate dal comitato che:

a)

commettono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;

b)

violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) e all'articolo 1 della presente decisione, o che hanno venduto, fornito o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o che sono stati destinatari di armi o qualunque materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR;

c)

sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati;

d)

reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;

e)

forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla CAR;

f)

impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR;

g)

sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro missioni dell'ONU o la presenza di forze di sicurezza internazionali, inclusi Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;

h)

sono a capo di un'entità designata dal comitato o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal comitato o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal comitato.

L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM


(1)  Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).


12.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/41


DECISIONE (PESC) 2016/565 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2016

che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1).

(2)

In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2017.

(3)

Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone figuranti nell'allegato della decisione 2011/235/PESC.

(4)

Inoltre, non vi sono più motivi per mantenere due persone nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2011/235/PESC e le voci che le riguardano dovrebbero pertanto essere soppresse.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2011/235/PESC è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2017. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

L'allegato della decisione 2011/235/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM


(1)  Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).


ALLEGATO

1)   

Le voci relative alle persone sotto indicate sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/235/PESC:

5.

HAMEDANI Hossein

71.

SHARIFI Malek Ajdar

2)   

Le voci relative alle persone sotto indicate che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC sono sostituite dalle seguenti:

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«1.

AHMADI- MOQADDAM Esmail

Luogo di nascita: Teheran (Iran)

Data di nascita: 1961

Consigliere di alto livello per la sicurezza presso il capo di Stato maggiore delle forze armate. Ex capo della polizia nazionale iraniana fino all'inizio del 2015. Le forze sotto il suo comando hanno condotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di protesta e un violento assalto alla Casa dello studente dell'Università di Teheran nella notte del 15 giugno 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

Luogo di nascita: Najafabad (Iran)

Data di nascita: 1945

Capo di Ansar-e Hezbollah e Colonnello del corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). Cofondatore di Ansar-e Hezbollah. Sotto la sua guida, questa forza paramilitare si è resa responsabile di estreme violenze durante la repressione attuata nei confronti degli studenti e delle università nel 1999, 2002 e 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Vice comandante delle forze Basij, ex capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran (fino al febbraio 2010). Il corpo Seyyed al-Shohada è incaricato della sicurezza nella provincia di Teheran e sotto la sua responsabilità ha svolto un ruolo chiave nella brutale repressione dei manifestanti del 2009.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Capo dell'accademia di comando e Stato maggiore dell'esercito (DAFOOS). Ex capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran. Sotto la sua responsabilità, il corpo Seyyed al-Shohada ha svolto un ruolo chiave nell'organizzare la repressione delle manifestazioni di protesta.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Luogo di nascita: Isfahan (Iran)

Data di nascita:1963

Responsabile del centro di studi strategici della forza di sicurezza iraniana, un organismo collegato alla polizia nazionale. Ex capo del centro di studi strategici di polizia, ex vicecapo della polizia nazionale iraniana fino al giugno 2014. In veste di vicecapo della polizia nazionale dal 2008, Radan si è reso responsabile di pestaggi, omicidi nonché arresti e detenzioni arbitrari commessi dalle forze di polizia contro i manifestanti.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Consigliere e membro della 28a sezione della Corte suprema. Ex capo della magistratura di Mashhad fino al settembre 2014. I processi sotto la sua supervisione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati e sulla base di confessioni estorte a mezzo di pressioni e torture. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Vice responsabile della sicurezza del tribunale rivoluzionario di Teheran. Ex giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi di detenuti collegati alle crisi post elettorali, ha regolarmente minacciato le famiglie dei detenuti per ridurle al silenzio. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione nel carcere di Kahrizak. Nel novembre 2014 il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

 

Capo dell'Organizzazione per la propaganda islamica nella provincia di Khorasan-Razavi. Ex giudice, tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Ex giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. Incaricato dei casi post elettorali, ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti per i diritti umani e numerose condanne a morte nei confronti di manifestanti.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

 

Vice capo dell'unità responsabile degli affari sociali e della prevenzione della criminalità presso la magistratura della provincia di Khorasan-Razavi. Ex vice procuratore di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Giudice della Corte suprema. Ex capo della magistratura dell'Azerbaigian orientale. Responsabile del processo a Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Direttore generale del quartier generale iraniano di controllo degli stupefacenti (alias quartier generale di lotta alla droga). Ex comandante della polizia di Teheran. Sotto il suo comando, la forza di polizia si è resa responsabile di violenze sommarie sugli imputati durante l'arresto e la custodia cautelare. La polizia di Teheran ha partecipato anche alle irruzioni nella Casa dello studente dell'Università di Teheran del giugno 2009, in occasione delle quali, secondo una commissione del Majlis iraniano, la polizia e le forze Basij hanno ferito oltre 100 studenti.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Ex vice procuratore di Isfahan. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. Complice delle condotte volte a negare agli imputati un processo equo — come nel caso di Abdollah Fathi, giustiziato nel maggio 2011 dopo che nel processo del marzo 2010 Habibi aveva ignorato il suo diritto ad essere ascoltato e i suoi problemi di salute mentale. È pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale e a un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio del 2011.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

Luogo di nascita: Isfahan

Data di nascita: 1956

Consulente del rappresentante della Guida suprema presso l'IRGC. Si esprime regolarmente nei media come rappresentante della parte più intransigente del regime. È stato uno dei primi alti funzionari a chiedere l'arresto di Moussavi, Karroubi e Khatami. Ha sostenuto ripetutamente, tramite pubblicazioni diffuse all'IRGC e alle forze Basij, il ricorso alla violenza e a tecniche dure di interrogatorio contro manifestanti delle proteste post-elettorali (tra cui confessioni videoregistrate), compresi maltrattamenti extragiudiziali ai danni di dissidenti.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad

 

Capo dei servizi di intelligence nell'ambito della polizia iraniana. Ex capo dell'Unità criminalità informatica della polizia iraniana. Responsabile di migliaia di indagini e incriminazioni a carico di riformisti e oppositori politici che utilizzano Internet. Responsabile pertanto di aver disposto le gravi violazioni dei diritti umani commesse nell'ambito della repressione delle persone che rivendicano i propri diritti legittimi, compreso il diritto alla libertà di espressione.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Luogo di nascita: Mashad (Iran)

Data di nascita: 1952

Funzionario del tribunale clericale speciale. Ex ministro della giustizia dal 2009 al 2013.

Durante il suo mandato come ministro della giustizia, le condizioni di detenzione in Iran sono scese ben al di sotto degli standard accettati a livello internazionale e vi è stato un impiego diffuso di pratiche di maltrattamento dei detenuti. Inoltre, ha svolto un ruolo chiave nel minacciare e perseguitare la diaspora iraniana annunciando l'istituzione di un tribunale speciale per occuparsi in modo specifico di Iraniani che vivono al di fuori del paese. Egli ha inoltre supervisionato il forte aumento del numero di esecuzioni in Iran, tra cui esecuzioni segrete non annunciate dal governo ed esecuzioni per reati connessi alla droga.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar

(alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Luogo di nascita: Isfahan (Iran)

Data di nascita: 1956

Consigliere della suprema giurisprudenza dell'IRGC. Capo dell'organizzazione per pubblicazioni sul ruolo del clero in guerra. Ex ministro dell'intelligence (2009-2013).

Sotto la sua leadership, il ministero dell'intelligence ha continuato le pratiche della detenzione arbitraria diffusa e la persecuzione di manifestanti e dissidenti. Il ministero dell'intelligence gestisce la sezione 209 dell'istituto penitenziario di Evin, dove vari attivisti sono stati detenuti per le loro attività pacifiche di opposizione al governo in carica. Negli interrogatori del ministero dell'intelligence i prigionieri della sezione 209 sono stati sottoposti a percosse e abusi mentali e sessuali.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Luogo di nascita: Dezful (Iran)

Data di nascita: 22 luglio 1959

Membro del Consiglio supremo per il ciberspazio e del Consiglio della rivoluzione culturale. Ex direttore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB) fino al novembre 2014. Durante il suo mandato presso l'IRIB è stato responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. L'IRIB ha trasmesso le confessioni estorte a detenuti e una serie di «processi spettacolo» nell'agosto 2009 e dicembre 2011, in palese violazione delle norme internazionali in materia di equo processo e del diritto ad un giusto processo.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Luogo di nascita: Maragheh (Iran)

Data di nascita: 1957

Membro del Consiglio supremo per il ciberspazio. Membro del Consiglio comunale di Teheran. Ex ministro dell'informazione e della comunicazione (2009-2012).

In qualità di ministro dell'informazione, è stato uno degli alti funzionari responsabili della censura e del controllo delle attività su Internet, come pure di tutte le forme di comunicazione (in particolare, telefoni cellulari). I dati personali, i messaggi elettronici e le comunicazioni dei prigionieri politici vengono usati durante gli interrogatori. Più volte, dalle elezioni presidenziali del 2009 e durante le manifestazioni di piazza, sono state interrotte le linee mobili, compresi i messaggi da telefoni cellulari, sono stati oscurati i canali televisivi satellitari ed è stato sospeso, o quantomeno rallentato, Internet a livello locale.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Capo del Centro di indagine sulla criminalità organizzata designato dall'UE (alias Ufficio Criminalità informatica o Polizia Criminalità informatica). In tale veste, ha annunciato una campagna di reclutamento di hacker governativi per meglio controllare le informazioni su Internet e nuocere ai siti «pericolosi».

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Luogo di nascita: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) (Iran)

Data di nascita: 1967

Sindaco della seconda città più grande dell'Iran, Mashad, dove hanno luogo regolarmente esecuzioni pubbliche. Ex vice ministro dell'interno per gli affari politici. Era responsabile di dirigere la repressione delle persone che si esprimevano in difesa dei loro diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. Successivamente è stato nominato capo della commissione elettorale iraniana per le elezioni parlamentari del 2012 e per le elezioni presidenziali del 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Procuratore di Karaj. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la celebrazione di processi in cui è stata comminata la pena capitale. Durante il suo incarico di procuratore si è registrato un elevato numero di esecuzioni nella regione di Karaj di cui è responsabile.

23.3.2012»


12.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/46


DECISIONE (UE) 2016/566 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali e che abroga la decisione 2009/584/CE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo programmatici del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, compresi il sistema centrale SafeSeaNet, il sistema CleanSeaNet e le parti pertinenti del sistema di identificazione e di controllo a lungo raggio (LRIT), la loro integrazione e interoperabilità, e del controllo del sistema SafeSeaNet, in collaborazione con gli Stati membri.

(2)

L'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce l'istituzione di un gruppo di esperti di alto livello per quanto riguarda le questioni ivi menzionate. Il gruppo di esperti è stato istituito con la decisione 2009/584/CE della Commissione (2).

(3)

Conformemente alla modifica dell'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE da parte della direttiva 2014/100/UE della Commissione (3), la presente norma stabilisce, rispetto alla situazione precedente, una serie di nuove mansioni per fornire assistenza nella gestione e nella governance del sistema e dei servizi integrati. Nella pratica ciò consente anche una maggiore razionalizzazione della governance e dei gruppi esistenti, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare gli obblighi di dichiarazione.

(4)

Per quanto riguarda la decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti di alto livello, è pertanto necessario stabilire un insieme aggiornato di mansioni.

(5)

È inoltre opportuno conferire al gruppo di esperti di alto livello alcuni altri compiti, strettamente connessi a quelli di cui alla direttiva 2002/59/CE e corrispondenti alle competenze specialistiche del gruppo. Il gruppo dovrebbe quindi assistere la Commissione nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nell'instaurare e mantenere la collaborazione con gruppi di esperti e nel migliorare la collaborazione avviata tra le autorità coinvolte negli Stati membri, nel monitorare l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema, oltre a realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche con tutte le parti coinvolte, compresa l'industria.

(6)

Risulta inoltre necessario analizzare gli sviluppi e i progressi tecnologici, come pure le questioni programmatiche relative agli sviluppi futuri del sistema, tenendo conto in particolare del sostegno e della facilitazione dello spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere e delle altre politiche e normative dell'Unione. Ciò può anche essere utile per lo sviluppo del processo su base volontaria relativo a un sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE).

(7)

A norma dell'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE, il gruppo di esperti di alto livello è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Per ragioni di continuità è preferibile che gli attuali membri nominati a norma della decisione 2009/584/CE rimangano in carica fino al termine del loro mandato.

(8)

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) è responsabile dell'attuazione tecnica del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, conformemente alla direttiva 2002/59/CE, e per quanto riguarda il sostegno agli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2010/65/UE, in particolare facilitando la trasmissione elettronica di dati tramite SafeSeaNet, conformemente al regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); essa dovrebbe pertanto essere costantemente coinvolta nei lavori del gruppo di esperti di alto livello.

(9)

È opportuno stabilire disposizioni per la divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

(10)

I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(11)

È opportuno abrogare la decisione 2009/584/CE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali (di seguito «il gruppo di esperti»).

Articolo 2

Mansioni

Le mansioni del gruppo di esperti, fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri, sono:

a)

quelle stabilite nell'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE;

b)

assistere la Commissione nell'adempimento delle mansioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/65/UE, e in particolare contribuire allo sviluppo di meccanismi tecnici di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione nell'Unione che favoriscano l'integrazione, il riutilizzo e la condivisione delle informazioni inserite nel sistema, permettano la dichiarazione unica e sostengano in tal modo l'agevolazione dello spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere;

c)

instaurare e mantenere la collaborazione con gruppi di esperti per mansioni specifiche riguardanti la gestione, l'utilizzo e il funzionamento del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, dell'interfaccia unica nazionale, dei sistemi nazionali SafeSeaNet o di altri sistemi elettronici e la loro interoperabilità, nell'ambito del mandato definito dal gruppo di esperti;

d)

instaurare la collaborazione tra gli organismi degli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda:

l'articolo 23 della direttiva 2002/59/CE,

le questioni relative alle condizioni d'uso del sistema e dei servizi marittimi integrati;

e)

monitorare l'interconnessione e l'interoperabilità dell'interfaccia unica nazionale e del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, come pure di altri sistemi europei utilizzati per gestire le informazioni;

f)

realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche ai fini dell'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2002/59/CE.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo di esperti su qualsiasi questione relativa alle mansioni di cui all'articolo 2 e alla gestione tecnica degli attuali e futuri sviluppi dell'interfaccia unica e del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, a livello sia centrale sia nazionale, compreso sul suo contributo al monitoraggio e alla sorveglianza marittimi in una prospettiva globale per gli obiettivi e le finalità di cui alle direttive 2002/59/CE e 2010/65/UE.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

2.   I membri del gruppo di esperti designati dalla Commissione sono alti funzionari.

3.   Gli Stati membri nominano ciascuno non più di due membri e un numero equivalente di sostituti. I membri supplenti sono nominati in base alle stesse condizioni valide per i membri titolari e sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento. I membri e i sostituti sono alti funzionari.

4.   Gli attuali membri del gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet rimangono in carica fino al termine del loro mandato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2009/584/CE.

5.   I membri designati in conformità del paragrafo 3 sono nominati per tre anni e restano in carica fino alla loro sostituzione oppure fino alla scadenza del mandato. Il mandato può essere rinnovato.

6.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che si dimettono o che non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, o all'articolo 339 del trattato, possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

7.   Un rappresentante dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima partecipa alle riunioni del gruppo di esperti in veste di osservatore permanente. L'Agenzia europea per la sicurezza marittima è rappresentata ad alto livello.

8.   I rappresentanti degli Stati EFTA firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti in veste di osservatori.

9.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo di esperti è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   Il rappresentante della Commissione che presiede il gruppo di esperti ha facoltà di invitare esperti aventi competenze particolari su un tema all'ordine del giorno a partecipare al dibattito del gruppo o del sottogruppo di esperti ove ciò risulti utile o necessario. Il rappresentante della Commissione può inoltre concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3) e paesi candidati all'adesione.

3.   I membri e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, rispettano gli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell'allegato delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (7) e 2015/444 (8) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

4.   Il gruppo di esperti si riunisce di norma nei locali della Commissione. La Commissione provvede al segretariato del gruppo di esperti. Possono partecipare alle riunioni del gruppo anche altri funzionari della Commissione interessati ai lavori.

5.   Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello di regolamento interno dei gruppi di esperti adottato dalla Commissione.

6.   Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici inserendoli nel registro dei gruppi di esperti o in appositi siti web collegati al registro, dove si possono reperire le informazioni. Le eccezioni alla pubblicazione sono fatte a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Articolo 6

Spese per le riunioni

1.   I partecipanti alle attività del gruppo di esperti non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo di esperti in base alle proprie disposizioni interne.

3.   Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2009/584/CE è abrogata.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

(2)  Decisione 2009/584/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che istituisce un gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 63).

(3)  Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d''informazione (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 82).

(4)  Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(8)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(9)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).