ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 95

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
9 aprile 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/548 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che approva la sostanza di base fosfato diammonico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile ( 1 )

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/550 della Commissione, dell'8 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/551 del Consiglio, del 23 marzo 2016, che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia a decorrere dal 1o giugno 2016

9

 

*

Decisione (UE) 2016/552 del Consiglio, del 5 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca

12

 

*

Decisione (UE) 2016/553 del Consiglio, del 5 aprile 2016, relativa alla nomina di cinque membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Francia

13

 

*

Decisione (UE) 2016/554 del Consiglio, del 5 aprile 2016, relativa alla nomina di nove membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Francia

15

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione del 10 febbraio 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità ( GU L 64 del 10.3.2016 )

17

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU L 75 del 22.3.2016 )

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/548 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2016

che approva la sostanza di base fosfato diammonico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha ricevuto in data 29 settembre 2014 dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione del fosfato diammonico quale sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») la quale ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in esame il 6 ottobre 2015 (2). L'11 dicembre 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame (3) e un progetto del presente regolamento e li ha messi a punto per la riunione dell'8 marzo 2016 di tale comitato.

(3)

Il fosfato diammonico è autorizzato a essere impiegato in enologia dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (4).

(4)

La documentazione fornita dal richiedente mostra che pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari il fosfato diammonico risulta comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua.

(5)

Dagli esami effettuati è emerso che il fosfato diammonico può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il fosfato diammonico come sostanza di base.

(6)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, per la sua approvazione è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(7)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza di base

La sostanza fosfato diammonico, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2015. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for diammonium phosphate for use in plant protection as a non-lethal food attractant for fruit flies (Relazione tecnica sui risultati della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base fosfato diammonico per l'uso in prodotti fitosanitari come sostanza non letale attrattiva per le mosche della frutta). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2015:EN-783. 34 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT

(4)  Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Fosfato diammonico

n. CAS: 7783-28-0

Diammonium hydrogen phosphate

Grado enologico

29 aprile 2016

Il fosfato diammonico deve essere impiegato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfato diammonico (SANTE/12351/2015), in particolare delle relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli su identità, specifiche e modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Nell'allegato, parte C, del regolamento (CE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

«11

Fosfato diammonico

n. CAS: 7783-28-0

Diammonium hydrogen phosphate

Grado enologico

29 aprile 2016

Il fosfato diammonico deve essere impiegato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfato diammonico (SANTE/12351/2015), in particolare delle relative appendici I e II.»


(*1)  Ulteriori dettagli su identità, specifiche e modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nel rapporto di riesame.


9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/549 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

I periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione (3). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 30 giugno 2016. Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) sono state presentate conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5).

(3)

Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione delle tali sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione di rinnovo. È quindi necessario prorogare i periodi della loro approvazione.

(4)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell'iscrizione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).

(4)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 11, Bentazone, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

2)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 15, Diquat, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

3)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 17, Tiabendazolo, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

4)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 19, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

5)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 23, Pimetrozina, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

6)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 26, Tifensulfuron metile, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

7)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 31, Prosulfuron, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

8)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 34, Cialofop butile, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

9)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 35, Famoxadone, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

10)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 37, Metalaxyl-M, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

11)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 38, Picolinafen, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017»;

12)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 39, Flumiossazina, la data «30 giugno 2016» è sostituita da «30 giugno 2017».


9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/550 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

268,0

MA

88,2

SN

164,2

TR

103,7

ZZ

156,0

0707 00 05

MA

79,9

TR

125,1

ZZ

102,5

0709 93 10

MA

90,1

TR

143,3

ZZ

116,7

0805 10 20

EG

49,8

IL

69,5

MA

54,7

TN

71,4

TR

44,6

ZA

51,4

ZZ

56,9

0805 50 10

MA

91,9

TR

65,0

ZZ

78,5

0808 10 80

AR

86,1

BR

110,5

CL

113,0

US

162,4

ZA

85,3

ZZ

111,5

0808 30 90

AR

105,4

CL

135,3

CN

66,8

ZA

113,8

ZZ

105,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/9


DECISIONE (UE) 2016/551 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2016

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia a decorrere dal 1o giugno 2016

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia («accordo») è stato concluso con decisione 2014/252/UE del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 1o ottobre 2014. A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo, le disposizioni degli articoli 4 e 6 dell'accordo relative alla riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2017.

(2)

In occasione del vertice svoltosi il 29 novembre 2015, l'Unione e la Turchia hanno espresso il loro accordo politico affinché l'accordo sia pienamente applicabile a decorrere dal 1o giugno 2016.

(3)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, il comitato misto per la riammissione stabilisce le modalità di attuazione necessarie per l'applicazione uniforme dell'accordo. È opportuno pertanto stabilire, mediante una decisione del comitato misto per la riammissione, le modalità di attuazione necessarie per anticipare al 1o giugno 2016 l'applicabilità degli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo.

(4)

Il Regno Unito è vincolato dall'accordo e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(5)

L'Irlanda non è vincolata dall'accordo, non è soggetta alla sua applicazione e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(6)

La Danimarca non è vincolata dall'accordo, non è soggetta alla sua applicazione e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

(7)

Alla luce di quanto sopra, occorre stabilire la posizione che dev'essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto per la riammissione in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo a decorrere dal 1o giugno 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto per la riammissione UE-Turchia, in merito a una decisione del comitato misto per la riammissione sulle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia a decorrere dal 1o giugno 2016, è basata sul progetto di decisione del comitato misto di riammissione accluso alla presente decisione.

Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione 2014/252/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 1).


PROGETTO DI

DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO MISTO PER LA RIAMMISSIONE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI TURCHIA

del

in merito alle modalità di attuazione per applicare gli articoli 4 e 6 dell'accordo a decorrere dal 1o giugno 2016

IL COMITATO,

visto l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia («accordo») è entrato in vigore il 1o ottobre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo, gli obblighi in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo diventano applicabili solo tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo.

(3)

In occasione del vertice UE-Turchia svoltosi il 29 novembre 2015, le due parti hanno raggiunto un accordo politico affinché l'accordo diventi pienamente applicabile dal giugno 2016,

HA DECISO DI ADOTTARE LE SEGUENTI MODALITÀ DI ATTUAZIONE:

Articolo 1

Gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo, in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, sono applicabili a decorrere dal 1o giugno 2016.

Articolo 2

La presente decisione è vincolante in seguito alle necessarie procedure interne previste dal diritto delle parti.

Fatto a …,

(per l'Unione europea)

(per la Repubblica di Turchia)


9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/12


DECISIONE (UE) 2016/552 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2016

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo danese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Thomas KASTRUP-LARSEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Erik NIELSEN, Mayor of Rødovre Municipality.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/13


DECISIONE (UE) 2016/553 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2016

relativa alla nomina di cinque membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Francia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo francese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Cinque seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Claudette BRUNET-LECHENAULT, del sig. Jean-Louis DESTANS, del sig. Pierre HUGON, della sig.ra Anne-Marie KEISER e del sig. Pierre MAILLE.

(3)

Tre seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Pierre BERTRAND, della sig.ra Mireille LACOMBE e del sig. Jean-Louis TOURENNE.

(4)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. André VIOLA a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quali membri:

sig. Jean-Paul POURQUIER, Conseiller départemental de la Lozère,

sig.ra Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Conseil départemental du Finistère,

sig.ra Martine VASSAL, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,

sig. Jean-Noël VERFAILLIE, Conseiller départemental du Nord,

sig. André VIOLA, Président du Conseil départemental de l'Aude;

b)

quali supplenti:

sig.ra Claudette BRUNET-LECHENAULT, Conseillère départementale de Saône-et Loire,

sig. Christian GILLET, Président du Conseil départemental de Maine-et Loire,

sig.ra Nathalie MARAJO-GUTHMULLER, Conseillère départementale du Bas-Rhin,

sig. Claude WALLENDORFF, Vice-Président du Conseil départemental des Ardennes.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/15


DECISIONE (UE) 2016/554 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2016

relativa alla nomina di nove membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Francia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo francese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Sei seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Claude GEWERC, della sig.ra Annabelle JAEGER, del sig. Charles MARZIANI, del sig. Pierrick MASSIOT, del sig. René SOUCHON e del sig. Bernard SOULAGE.

(3)

Tre seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati sulla cui base il sig. François DECOSTER (Conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais) e il sig. Stéphan ROSSIGNOL (Conseiller régional du Languedoc-Roussilon) sono stati proposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig.ra Isabelle BOUDINEAU, Vice-présidente du Conseil régional Aquitaine-Poitou-Charente-Limousin,

sig.ra Martine CALDEROLI-LOTZ, Conseillère régionale du Conseil régional Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,

sig. Christophe CLERGEAU, Conseiller régional du Conseil régional Pays-de-la-Loire,

sig. François DECOSTER, Vice-président du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie (modifica del mandato),

sig.ra Mélanie FORTIER, Conseillère régionale du Conseil régional Centre-Val-de-Loire,

sig. Pascal MANGIN, Conseiller régional du Conseil régional Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (modifica del mandato),

sig.ra Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Conseillère exécutive de la Collectivité territoriale de Corse,

sig. Stéphan ROSSIGNOL, Conseiller régional du Conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (modifica del mandato),

sig. Thierry SOLERE, Conseiller régional du Conseil régional Ile-de-France.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


Rettifiche

9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/17


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione del 10 febbraio 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 64 del 10 marzo 2016 )

Pagina 2, punti 1 e 2 dell'articolo 1:

anziché:

«1)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità

1.   Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti procedono come segue:

a)

gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XXII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXIII con frequenza mensile;

b)

tutti gli altri enti diversi da quelli specificati alla lettera a) trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII con frequenza mensile.

2.   Le informazioni di cui agli allegati XII e XXII tengono conto delle informazioni trasmesse per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei 30 giorni di calendario successivi.”;

2)

sono aggiunti gli allegati XXII e XXIII riportati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento;»

leggasi:

«1)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità

1.   Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti procedono come segue:

a)

gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XXIV conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXV con frequenza mensile;

b)

tutti gli altri enti diversi da quelli specificati alla lettera a) trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII con frequenza mensile.

2.   Le informazioni di cui agli allegati XII e XXIV tengono conto delle informazioni trasmesse per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei 30 giorni di calendario successivi.”;

2)

sono aggiunti gli allegati XXIV e XXV riportati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento;».

Pagina 4, titolo dell'allegato I:

anziché:

«ALLEGATO I

“ALLEGATO XXII” »

leggasi:

«ALLEGATO I

“ALLEGATO XXIV” ».

Pagina 19, allegato I che introduce l'allegato XXIV, tabella, modello «C 73.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — DEFLUSSI», le righe da 1140 a 1280 sono sostituite dal testo seguente:

 

Importo/Valore di mercato

Valore di mercato delle garanzie reali concesse

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Deflusso

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

VOCI PER MEMORIA

«1140

2

Obbligazioni al dettaglio con durata residua inferiore a 30 giorni

 

 

 

 

 

 

1150

3

Depositi al dettaglio esentati dal calcolo dei deflussi

 

 

 

 

 

 

1160

4

Depositi al dettaglio non valutati

 

 

 

 

 

 

1170

5

Deflussi di liquidità da compensare con afflussi correlati

 

 

 

 

 

 

 

6

Depositi operativi mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata

 

 

 

 

 

 

1180

6.1

forniti da enti creditizi

 

 

 

 

 

 

1190

6.2

forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi

 

 

 

 

 

 

1200

6.3

forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

1210

6.4

forniti da altri clienti

 

 

 

 

 

 

 

7

Depositi non operativi mantenuti da clienti finanziari e altri clienti

 

 

 

 

 

 

1220

7.1

forniti da enti creditizi

 

 

 

 

 

 

1230

7.2

forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi

 

 

 

 

 

 

1240

7.3

forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

1250

7.4

forniti da altri clienti

 

 

 

 

 

 

1260

8

Impegni di finanziamento verso clienti non finanziari

 

 

 

 

 

 

1270

9

Attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati

 

 

 

 

 

 

1280

10

Monitoraggio delle operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

11

Deflussi infragruppo o da sistemi istituzionali di tutela»

 

 

 

 

 

 

Pagina 56, titolo dell'allegato II:

anziché:

«ALLEGATO II

“ALLEGATO XXIII” »

leggasi:

«ALLEGATO II

“ALLEGATO XXV” ».


9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/20


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 75 del 22 marzo 2016 )

Pagina 24, tabella:

anziché:

 

 

 

 

 

«Totale FI:

EUR

20 520,70

0,00

20 520,70 »

leggasi:

 

 

 

 

 

«Totale FI:

EUR

– 20 520,70

0,00

– 20 520,70 ».