ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 85

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
1 aprile 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/465 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/466 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

3

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione ( 1 )

6

 

*

Regolamento (UE) 2016/468 della Commissione, del 29 marzo 2016, recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese

20

 

*

Regolamento (UE) 2016/469 della Commissione, del 29 marzo 2016, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

22

 

*

Regolamento (UE) 2016/470 della Commissione, del 29 marzo 2016, recante divieto di pesca del marlin bianco nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

24

 

*

Regolamento (UE) 2016/471 della Commissione, del 29 marzo 2016, recante divieto di pesca del marlin azzurro nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione, del 31 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 72/2010 per quanto riguarda la definizione del termine ispettore della Commissione ( 1 )

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/473 della Commissione, del 31 marzo 2016, recante duecentoquarantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

30

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/474 della Commissione, del 31 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

32

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/475 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

34

 

*

Decisione (PESC) 2016/476 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

38

 

*

Decisione (PESC) 2016/477 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2011/173/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

47

 

*

Decisione (PESC) 2016/478 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

48

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/465 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (1), adottata conformemente al capitolo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 329/2007 (2) attua le misure previste dalla decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, che ha abrogato e sostituito la decisione 2010/800/PESC.

(2)

Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/475 (3), che inserisce la Korea National Insurance Corporation (KNIC) nell'elenco e prevede esenzioni per consentire a persone e a entità dell'UE di ottenere dalla KNIC assicurazioni per attività da svolgere nella Corea del Nord. Il Consiglio ha altresì deciso che a persone ed entità dell'UE dovrebbe essere permesso di ricevere pagamenti dalla KNIC derivanti da tali assicurazioni o per quanto riguarda i danni causati nel territorio dell'Unione. Inoltre, la decisione (PESC) 2016/475 permette lo sblocco dei fondi congelati della KNIC necessari per i pagamenti di KNIC in base a un precedente contratto.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenzail regolamento (CE) n. 329/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 329/2007 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare la messa a disposizione della Korea National Insurance Corporation (KNIC) di determinati fondi o risorse economiche quando ciò sia necessario per il pagamento di premi in base a un contratto di assicurazione con un cittadino di uno Stato membro o una persona giuridica, entità o organismo costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro, a condizione che tale pagamento:

a)

sia destinato esclusivamente ad attività non vietate dal presente regolamento dasvolgere nella Corea del Nord da parte di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, entità o organismo costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro,

b)

il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona, da un'entità o da un organismo elencati negli allegati IV, V o V bis, fatta eccezione per la KNIC.

2.   Un cittadino di uno Stato membro e persone giuridiche, entità o organismi costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro possono ricevere pagamenti da parte della KNIC previa autorizzazione da patre delle competenti autorità degli Stati membri come indicate sui siti web elencanti nell'allegato II. Una tale autorizzazione può essere concessa a condizione che il pagamento:

a)

sia dovuto conformemente ad un contratto per servizi assicurativi menzionati all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), o conformemente ad un contratto per servizi di assicurazione forniti dalla KNIK riguardo ai danni causati nel territorio dell'Unione da una parte di tale contratto;

b)

non vada a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo elencati negli allegati IV, V o V bis;

c)

non contribuisca a un'attività vietata a norma del presente regolamento; e

d)

non comporti lo sblocco di fondi o risorse economiche della KNIC che si trovano al di fuori della Corea del Nord.

3.   Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono richieste qualora il pagamento a favore della KNIC o da questa effettuato sia necessario per gli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro nella Corea del Nord.

4.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri, come indicate nei siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare lo sbloccco di taluni fondi o risorse economiche di KNIC congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo avere determinato che:

a)

i fondi o le risorse economiche sono utilizzati esclusivamente per un pagamento da parte della KNIC dovuto in base a un contratto concluso anteriormente al 1o aprile 2016;

b)

il contratto non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate dal presente regolamento;

c)

il pagamento non vada a beneficio direttamente o indirettamente di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli allegati IV, V o V bis

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.

(2)  Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2016/475 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale).


1.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/466 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2016

che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.

(2)

Il 16 marzo 2015 il Consiglio ha ricordato che solo una soluzione politica può offrire un percorso sostenibile e contribuire alla pace e alla stabilità in Libia e ha fatto riferimento, tra l'altro, all'importanza di astenersi da azioni che potrebbero inasprire le attuali divisioni.

(3)

Il Consiglio continua a nutrire profonda preoccupazione per la situazione in Libia, in particolare in relazione ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Libia e che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, quali gli atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo politico libico del 17 dicembre 2015 e la costituzione di un governo di intesa nazionale, compresa una ripetuta mancanza di azioni da parte delle persone politicamente influenti in Libia.

(4)

Tenuto conto della gravità della situazione in Libia, altre tre persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/44.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato del presente regolamento sono inserite nell'elenco riportato nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2

A.   PERSONE

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

16.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

Data di nascita 1944 (non confermata)

Agila Saleh è stato presidente del Consiglio libico dei deputati presso la Camera dei rappresentanti dal 5 agosto 2014.

Il 17 dicembre 2015 Saleh ha dichiarato di essere contrario all'accordo politico sulla Libia firmato il 17 dicembre 2015.

In quanto presidente del Consiglio dei deputati Saleh ha ostacolato e compromesso la transizione politica libica, anche rifiutandosi di procedere a una votazione alla Camera dei rappresentanti, il 23 febbraio 2016, sul governo di intesa nazionale (GIN).

Il 23 febbraio 2016 Saleh ha deciso di creare un comitato che dovrebbe riunirsi con altri membri del cosiddetto «processo libico-libico» contrario all'accordo politico sulla Libia.

 

17.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Data di nascita 1964

Misurata

Khalifa Ghwell è il cosiddetto «primo ministro e ministro della difesa» del Congresso nazionale generale («CNG») non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come «governo di salvezza nazionale») e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

Il 7 luglio 2015 Khalifa Ghwell ha manifestato il proprio sostegno al «Fronte della fermezza» (Alsomood), una nuova forza militare composta da sette brigate che mira a prevenire la formazione di un governo di unità a Tripoli, presenziando alla cerimonia di firma per l'inaugurazione della forza con il «presidente» del CNG Nuri Abu Sahmain.

In quanto «primo ministro» del CNG, Ghwell ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare la costituzione del GIN istituito nell'ambito dell'accordo politico sulla Libia.

Il 15 gennaio 2016, in qualità di «primo ministro e ministro della difesa» del CNG di Tripoli, Ghwell ha ordinato l'arresto di qualsiasi membro del nuovo staff di sicurezza, nominato dal primo ministro designato del governo di intesa nazionale, che metta piede a Tripoli.

 

18.

ABU SAHMAIN, Nuri

alias BOSAMIN, Nori

BO SAMIN, Nuri

BADI, Salahdin

Data di nascita 16.5.1956

Zuara/Zuwara Libia

Nuri Abu Sahmain è il cosiddetto «presidente» del Congresso nazionale generale («CNG») non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come «governo di salvezza nazionale») e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

In quanto «presidente» del CNG, Nuri Abu Sahmain ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare e nell'opporsi all'accordo politico libico e alla costituzione del governo di intesa nazionale («GIN»).

Il 15 dicembre 2015 Sahmain ha chiesto il rinvio dell'accordo politico sulla Libia che doveva essere approvato in occasione di una riunione prevista per il 17 dicembre.

Il 16 dicembre 2015 Sahmain ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale il CNG non autorizzava nessuno dei suoi membri a partecipare alla riunione o a firmare l'accordo politico sulla Libia.

Il 1o gennaio 2016 Sahmain ha respinto l'accordo politico libico nei colloqui con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite.»

 


1.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/467 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 75, paragrafi 2 e 3, l'articolo 92, paragrafo 1 bis, l'articolo 111, paragrafo 1, lettere b), c), e m), e l'articolo 308 ter, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il piano di investimenti per l'Europa adottato dalla Commissione nel novembre 2014 verte sulla rimozione degli ostacoli agli investimenti, sulla necessità di dare visibilità e di fornire assistenza tecnica ai progetti di investimento e su un uso più intelligente delle risorse finanziarie esistenti e nuove. Nel quadro del piano, l'istituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), prevista dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), mira a colmare l'attuale carenza di investimenti nell'UE, mobilitando i finanziamenti privati a favore degli investimenti strategici, che il mercato da solo non può finanziare. Il FEIS sosterrà gli investimenti strategici nelle infrastrutture e i capitali di rischio per le piccole imprese. Contemporaneamente i lavori per realizzare l'Unione dei mercati dei capitali contribuiranno ad approfondire l'integrazione finanziaria, a promuovere la crescita e ad aumentare la competitività nell'UE.

(2)

Per contribuire alla realizzazione di questi obiettivi, oltre che dell'obiettivo che l'Unione si è data di una crescita sostenibile a lungo termine, è opportuno agevolare gli investimenti in infrastrutture da parte delle imprese di assicurazione, che sono grandi investitori istituzionali, o da parte del FEIS. Per facilitare tali investimenti, dovrebbe essere istituita una nuova classe di attività per gli investimenti infrastrutturali nell'ambito del quadro istituito dalla direttiva 2009/138/CE. L'attuazione parallela di iniziative di questo tipo, unitamente al FEIS, dovrebbe accrescere l'impatto complessivo sulla crescita e sull'occupazione nell'Unione.

(3)

La Commissione ha chiesto e ricevuto il parere tecnico dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per quanto riguarda i criteri e la calibrazione della nuova classe di attività per gli investimenti infrastrutturali.

(4)

In linea con l'obiettivo del piano di investimenti per l'Europa di sostenere gli investimenti che contribuiscono a rafforzare le infrastrutture europee, con un'attenzione particolare alla creazione di un mercato unico più interconnesso, la nuova classe di attività infrastrutturali non dovrebbe essere limitata a settori o a strutture fisiche specifici, ma dovrebbe includere tutti i sistemi e tutte le reti per la fornitura e il sostegno dei servizi pubblici essenziali.

(5)

Per assicurare che la classe delle attività infrastrutturali sia effettivamente limitata agli investimenti infrastrutturali, le attività infrastrutturali ammissibili dovrebbero essere possedute, finanziate, sviluppate e gestite da un'entità responsabile del progetto infrastrutturale che non svolta alcuna altra funzione.

(6)

La nuova classe di attività infrastrutturali dovrebbe essere definita sulla base di criteri che assicurino che gli investimenti infrastrutturali presentino un buon profilo di rischio per quanto riguarda la loro capacità di resilienza agli stress, la prevedibilità dei flussi di cassa e la protezione fornita dal quadro contrattuale. Dove può essere dimostrato che gli investimenti infrastrutturali presentano un profilo di rischio migliore rispetto ad altri investimenti delle imprese, dovrebbero essere ridotti i fattori di rischio nel sottomodulo del rischio di spread e in quello del rischio azionario della formula standard.

(7)

L'entità responsabile del progetto infrastrutturale dovrebbe fornire un quadro contrattuale che assicuri un elevato grado di tutela dei suoi investitori, tra cui disposizioni contro le perdite derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si è impegnata ad acquistare beni o servizi, quali potrebbero essere causate dalla cessazione di un contratto di acquisto. Adeguati dispositivi finanziari dovrebbero essere messi in atto per coprire i finanziamenti di emergenza e il fabbisogno di capitale di esercizio.

(8)

Per ridurre il rischio per i prestatori, dovrebbero essere previsti controlli adeguati sull'entità responsabile del progetto infrastrutturale, comprese garanzie a protezione delle attività e degli strumenti di capitale e limiti all'uso dei flussi di cassa e delle attività.

(9)

Quando la calibrazione degli investimenti in obbligazioni e prestiti viene ridotta sulla base dell'ipotesi che la maggior parte degli investimenti infrastrutturali saranno posseduti fino alla scadenza, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe essere in grado di dimostrare che è in grado di farlo.

(10)

Per incentivare gli investimenti infrastrutturali a elevato tasso di recupero, quando non è disponibile una valutazione esterna la nuova classe di attività dovrebbe essere limitata al debito di categoria «investimento» (investment grade) e unicamente al debito di rango superiore (senior). Tuttavia, per rimanere in linea con il quadro relativo agli strumenti di capitale creato dalla direttiva 2009/138/CE, l'inclusione degli strumenti di capitale in infrastrutture in questa nuova classe di attività non dovrebbe dipendere dall'esistenza di una valutazione esterna dell'entità responsabile dell'infrastruttura o dal livello della valutazione stessa.

(11)

In assenza di una valutazione esterna emessa da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) prescelta per un investimento in infrastrutture ammissibili, dovrebbero applicarsi criteri aggiuntivi per assicurare che l'investimento sia soggetto a rischi limitati. Tali criteri dovrebbero prevedere la gestione professionale del progetto nella fase di costruzione, assicurare un'adeguata attenuazione del rischio di costruzione, limitare il rischio operativo e il rischio di rifinanziamento e vietare che il progetto assuma posizioni speculative su derivati.

(12)

In assenza di una valutazione esterna emessa da un'ECAI prescelta per un investimento in infrastrutture ammissibili, dovrebbe essere assicurato che il progetto infrastrutturale sia soggetto ad un contesto politico stabile.

(13)

I progetti basati su tecnologia o progettazione innovative dovrebbero essere ammissibili a essere inclusi nella nuova classe di attività, per assicurare che l'UE possa continuare ad essere all'avanguardia dell'evoluzione degli sviluppi tecnologici. Per assicurare che i progetti basati sulle innovazioni siano sicuri, le imprese di assicurazione dovrebbero svolgere un'adeguata diligenza dovuta per accertare che la tecnologia è stata collaudata. Ciò può includere collaudi su prototipo, collaudi pilota e altre forme di collaudi per dimostrare la solidità della tecnologia e della progettazione del progetto.

(14)

Nel complesso, la combinazione di questi criteri, secondo il parere tecnico dell'EIOPA, assicura la solidità del sistema prudenziale, in quanto le attività infrastrutturali che beneficiano di una riduzione dei requisiti patrimoniali sono più sicure e meno volatili rispetto ad investimenti analoghi delle imprese.

(15)

L'EIOPA ha analizzato i dati sugli indici relativi agli strumenti di capitale in infrastrutture, sugli strumenti di capitale in infrastrutture quotati e sulle imprese attive nelle iniziative di finanziamento privato. In conclusione, per lo stress infrastrutturale è stato consigliato un intervallo di 30 %-39 %. In linea con l'obiettivo del piano di investimenti per l'Europa di favorire gli investimenti nell'economia reale, è stata scelta una calibrazione del 30 % per la nuova classe di attività infrastrutturali, dato che una tale calibrazione fornisce gli incentivi più efficaci a investire in infrastrutture.

(16)

In linea con il parere dell'EIOPA, l'aggiustamento simmetrico del fabbisogno di capitale proprio dovrebbe essere applicato al fattore di stress sugli strumenti di capitale in infrastrutture su base pro rata.

(17)

La riduzione dei fattori di rischio nel sottomodulo del rischio di spread dovrebbe tenere conto del fatto che è dimostrato che gli investimenti infrastrutturali presentano tassi di recupero superiori rispetto al debito delle imprese e sono meno sensibili a fattori economici più generali. Di conseguenza, per la nuova classe di attività, lo stress sulla componente di credito dello spread dovrebbe essere ridotto in linea con la calibrazione indicata dall'EIOPA. Per tener conto del criterio di ammissibilità che prevede che gli investimenti infrastrutturali possano essere detenuti fino alla scadenza, dovrebbe essere ridotto anche lo stress sulla componente di liquidità dello spread.

(18)

Quando lo stress della componente di liquidità dello spread è ridotta per gli investimenti infrastrutturali ammissibili, la riduzione dovrebbe applicarsi anche alle attività nel portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, senza tuttavia doppio computo del rischio di liquidità ridotto. Per questo motivo, lo stress dello spread applicabile alle attività infrastrutturali ammissibili nel portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità dovrebbe essere o lo stress ridotto applicabile alle attività del portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità o lo stress dello spread per le attività infrastrutturali ammissibili, se inferiore.

(19)

Dovrebbe essere assicurato un trattamento più adeguato degli investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei fondi istituiti dal regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in linea con il trattamento degli investimenti nei fondi europei per il venture capital e nei fondi europei per l'imprenditoria sociale, già previsti all'articolo 168 del regolamento delegato (UE) 2015/35 (4).

(20)

Negli ultimi anni gli strumenti finanziari sono stati negoziati con sempre maggior frequenza sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF). La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) assicura che gli MTF siano assoggettati agli stessi requisiti dei mercati regolamentati per quanto riguarda i soggetti ammissibili come membri o partecipanti. Il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) impone anch'esso requisiti di trasparenza simili agli MTF e ai mercati regolamentati. Per tener conto della crescente importanza degli MTF e della convergenza delle norme applicabili sia agli MTF che ai mercati regolamentati, le esposizioni negoziate negli MTF dovrebbero essere considerate come strumenti di capitale di tipo 1 nel sottomodulo del rischio azionario.

(21)

La direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha introdotto una misura transitoria applicabile agli investimenti negli strumenti di capitale acquistati prima del 1o gennaio 2016. Per evitare di creare incentivi alla vendita massiccia di strumenti di capitale non quotati prima che il quadro normativo istituito dalla direttiva 2009/138/CE diventi applicabile, l'ambito di applicazione della misura transitorio non dovrebbe essere limitato agli strumenti di capitale quotati.

(22)

Per consentire il trattamento proporzionato degli strumenti di capitale detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo o di investimenti in forma di fondi, quando non è possibile applicare il metodo look-through, il presente regolamento specifica inoltre che la misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE si applica alla quota degli strumenti di capitale detenuta nell'ambito dell'organismo di investimento collettivo o dell'investimento in forma di fondi, conformemente all'allocazione target dell'attività sottostante al 1o gennaio 2016, purché l'allocazione target sia disponibile per l'impresa. Ciò consente alle imprese di stimare la percentuale di strumenti di capitale acquistati dal gestore del fondo prima del 1o gennaio 2016, quando non è possibile rintracciare tali acquisti a causa di limitazioni imposte dalle norme in materia di informativa, o di costi proibitivi. Successivamente la quota di strumenti di capitale cui si applica la misura transitoria è ridotta annualmente in proporzione al tasso di rotazione delle attività dell'organismo di investimento collettivo o dell'investimento in forma di fondo.

(23)

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 contiene diversi errori redazionali di lieve entità, che dovrebbero essere rettificati.

(24)

In particolare, il regolamento delegato (UE) 2015/35 stabilisce il metodo di valutazione delle partecipazioni in imprese partecipate che sono escluse dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo o sono dedotte dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo. Le conseguenze in termini di valutazione delle partecipazioni detenute in imprese partecipate dovrebbero essere le stesse, indipendentemente dal motivo di esclusione di una determinata impresa partecipata dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo e, di conseguenza, dovrebbero essere incluse tutte le situazioni in cui un'impresa partecipata può essere esclusa dal campo di applicazione della vigilanza di gruppo. Pertanto, l'articolo 13 dovrebbe essere modificato.

(25)

Per quanto riguarda le partecipazioni strategiche in enti finanziari e creditizi, il riferimento al metodo 1 della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non dovrebbe significare che il gruppo deve anche presentare i requisiti per essere considerato un conglomerato ed essere soggetto a vigilanza supplementare ai sensi della stessa direttiva. Per applicare l'esenzione, è sufficiente che l'ente finanziario o creditizio venga incluso nel calcolo della solvibilità del gruppo ai sensi della direttiva 2009/138/CE. I metodi di consolidamento della direttiva 2002/87/CE e della direttiva 2009/138/CE sono considerati equivalenti, come previsto all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione (9). Pertanto, l'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe essere modificato.

(26)

Per quanto riguarda i dati statistici aggregati, sono allineati i termini per la comunicazione, e pertanto le informative anteriori al 31 dicembre 2020 dovranno includere i dati di tutti gli anni precedenti, a partire dal 1o gennaio 2016. Pertanto, l'articolo 316, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe essere modificato.

(27)

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 contiene anche alcuni errori tipografici, nonché riferimenti interni errati, che dovrebbero essere rettificati.

(28)

Nell'applicare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno tenere conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Gli oneri e la complessità imposti alle imprese di assicurazione dovrebbero essere proporzionati al loro profilo di rischio. Nell'applicare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, le informazioni sono da considerarsi sostanziali se possono influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti destinatari delle informazioni.

(29)

Ai fini di una maggiore certezza del diritto relativamente al regime di vigilanza prima che il quadro previsto da solvibilità II diventi pienamente applicabile il 1o gennaio 2016, è importante assicurare che il presente regolamento entri in vigore quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni modificative

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione è così modificato:

1.

all'articolo 1, sono inseriti i seguenti punti 55 bis e 55 ter:

«55 bis   “attività infrastrutturali”: strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali;

55 ter   “entità responsabile del progetto infrastrutturale”: entità che può svolgere solo le funzioni di possedere, finanziare, sviluppare o gestire attività infrastrutturali, la cui fonte primaria di pagamento ai detentori del debito e agli investitori in strumenti di capitale è costituita dal reddito generato dalle attività finanziate;»

2.

l'articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

imprese che sono escluse dall'ambito della vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 214, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;»

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Quando sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento e l'uso dei metodi di valutazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non è possibile, le partecipazioni in imprese partecipate possono essere valutate in base al metodo di valutazione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza per la preparazione del bilancio d'esercizio o consolidato. In tali casi l'impresa partecipante deduce dal valore dell'impresa partecipata il valore dell'avviamento e di altre attività immateriali che sarebbero valutate pari a zero conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

3.

all'articolo 68, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non deducono partecipazioni di tipo strategico di cui all'articolo 171 e incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo sulla base del metodo 1 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE o sulla base del metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE.»;

4.

al titolo I, capo V, sezione 5, è inserita la seguente sottosezione 1 bis:

«Sottosezione 1 bis

Investimenti infrastrutturali ammissibili

Articolo 164 bis

Investimenti infrastrutturali ammissibili

1.   Ai fini del presente regolamento, gli investimenti infrastrutturali ammissibili comprendono gli investimenti in un'entità responsabile del progetto infrastrutturale che soddisfa i seguenti criteri:

a)

l'entità responsabile del progetto infrastrutturale è in grado di adempiere le proprie obbligazioni finanziarie sotto stress continui, pertinenti per il rischio inerente al progetto;

b)

i flussi di cassa generati dall'entità responsabile del progetto infrastrutturale per i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale sono prevedibili;

c)

le attività infrastrutturali e l'entità responsabile del progetto infrastrutturale sono disciplinate da un quadro contrattuale che assicura ai detentori del debito e agli investitori in strumenti di capitale un elevato grado di protezione, che comprende le tutele seguenti:

a)

se le entrate dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, il quadro contrattuale include disposizioni che tutelino in modo efficace i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale contro le perdite derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dall'entità responsabile del progetto infrastrutturale;

b)

l'entità responsabile del progetto infrastrutturale dispone di sufficienti riserve o di altri dispositivi finanziari per coprire i finanziamenti di emergenza e il fabbisogno di capitale di esercizio del progetto.

Se gli investimenti consistono in obbligazioni o prestiti, il quadro contrattuale comprende anche quanto segue:

i)

i detentori del debito beneficiano nella misura consentita dalla legge applicabile di garanzie in tutte le attività e in tutti i contratti necessari per realizzare il progetto;

ii)

ai detentori del debito sono concessi in garanzia strumenti di capitale tali che essi siano in grado di assumere il controllo dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale prima dell'inadempimento;

iii)

è limitato l'uso dei flussi di cassa operativi netti dopo i pagamenti obbligatori generati dal progetto a fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni debitorie;

iv)

restrizioni contrattuali sulla capacità dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale di svolgere attività che possono ledere gli interessi dei detentori del debito, che prevedano tra l'altro che non può essere emesso nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti;

d)

nel caso di investimenti in forma di obbligazioni o prestiti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può dimostrare all'autorità di vigilanza che essa è in grado di mantenere l'investimento fino alla scadenza;

e)

nel caso di investimenti in forma di obbligazioni per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, lo strumento di investimento è di rango superiore (senior) rispetto a tutti gli altri crediti diversi da quelli di legge e dai crediti delle controparti in derivati;

f)

nel caso di investimenti in forma di strumenti di capitale, obbligazioni o prestiti per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, sono soddisfatti i seguenti criteri:

i)

le attività infrastrutturali e l'entità responsabile del progetto infrastrutturale sono ubicate in paesi membri del SEE o dell'OCSE;

ii)

se l'entità responsabile del progetto infrastrutturale è in fase di costruzione, l'investitore in strumenti di capitale soddisfa i criteri indicati di seguito, o qualora vi sia più di un investitore in strumenti di capitale, i criteri indicati di seguito sono soddisfatti dal gruppo di investitori in strumenti di capitale nel suo complesso:

gli investitori in strumenti di capitale dispongono di una notevole esperienza nella supervisione efficace di progetti infrastrutturali e le competenze pertinenti;

gli investitori in strumenti di capitale presentano un basso rischio di inadempimento, oppure sussiste un basso rischio di perdite significative per l'entità responsabile del progetto infrastrutturale a seguito del loro inadempimento;

gli investitori in strumenti di capitale sono incentivati a tutelare gli interessi degli investitori;

iii)

l'entità responsabile del progetto infrastrutturale ha preso misure di salvaguardia per assicurare il completamento del progetto secondo le specifiche, nei limiti del bilancio o alla data di completamento concordati;

iv)

i rischi operativi, se rilevanti, sono gestiti adeguatamente;

v)

l'entità responsabile del progetto infrastrutturale utilizza una tecnologia e una progettazione collaudate;

vi)

la struttura del capitale dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale le consente di far fronte ai propri debiti;

vii)

il rischio di rifinanziamento dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale è ridotto;

viii)

l'entità responsabile del progetto infrastrutturale utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i flussi di cassa generati per i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale non sono considerati prevedibili, a meno che tutte le entrate, tranne una parte irrilevante, soddisfino le condizioni seguenti:

a)

è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

i)

le entrate sono basate sulla disponibilità;

ii)

le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;

iii)

le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);

iv)

il livello della produzione o l'uso e il prezzo soddisfano individualmente uno dei seguenti criteri:

sono regolamentati;

sono fissati contrattualmente;

sono sufficientemente prevedibili in ragione del basso rischio legato alla domanda;

b)

se le entrate dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, la parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dall'entità responsabile del progetto infrastrutturale deve essere uno dei seguenti soggetti:

i)

uno dei soggetti di cui all'articolo 180, paragrafo 2, del presente regolamento;

ii)

le amministrazioni regionali o le autorità locali elencate nel regolamento adottato a norma dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;

iii)

un'entità avente un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;

iv)

un'entità che è sostituibile senza variazioni significative del livello e della tempistica delle entrate.»;

5.

l'articolo 168 è così modificato:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE comprende un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale di tipo 1, un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale di tipo 2 e un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili.

2.   Gli strumenti di capitale di tipo 1 comprendono gli strumenti di capitale quotati in mercati regolamentati dei paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE) o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), o negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE, che abbiano la sede legale o la sede centrale negli Stati membri dell'UE.

3.   Gli strumenti di capitale di tipo 2 comprendono strumenti di capitale diversi da quelli indicati al paragrafo 2, merci e altri investimenti alternativi. Essi comprendono altresì tutte le attività diverse da quelle comprese nel sottomodulo del rischio di tasso di interesse, nel sottomodulo del rischio immobiliare o nel sottomodulo del rischio di spread, incluse le attività e le esposizioni indirette di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, quando non è possibile applicare il metodo look-through e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis   Gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili comprendono gli investimenti in strumenti di capitale in entità responsabili di progetti infrastrutturali che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 164 bis.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il requisito patrimoniale per il rischio azionario è uguale a:

Formula

dove:

a)

SCRtype1equities è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1;

b)

SCRtype2equities è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2;

c)

SCRquinf è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili.»;

d)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi qualificati per l'imprenditoria sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo;

b)

gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi per il venture capital qualificati ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo;

(*)  Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18)."

(**)  Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).»"

ii)

alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di detti fondi quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nel fondo di investimento alternativo;»

iii)

è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo autorizzati come fondi di investimento europei a lungo termine ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo.»;

6.

all'articolo 169, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:

a)

un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;

b)

un calo istantaneo pari alla somma del 30 % e del 77 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera a).»;

7.

all'articolo 170, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo:

a)

pari al 22 % del valore dello strumento di capitale in infrastrutture ammissibili corrispondente alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;

b)

pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;

c)

pari alla somma del 30 % e del 77 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera a) o b).»;

8.

all'articolo 171, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini dell'articolo 169, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera a), nonché dell'articolo 170, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), per investimenti in strumenti di capitale di natura strategica si intendono gli investimenti in strumenti di capitale riguardo ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante dimostra che:»;

9.

l'articolo 173 è sostituito dal seguente:

«Articolo 173

Criteri per l'applicazione della misura transitoria al rischio azionario standard

1.   La misura transitoria per il rischio azionario standard di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE si applica soltanto agli strumenti di capitale acquistati il 1o gennaio 2016 o anteriormente a tale data e non sottoposti al rischio azionario basato sulla durata ai sensi dell'articolo 304 della stessa direttiva.

2.   Quando gli strumenti di capitale sono detenuti nell'ambito di un organismo di investimento collettivo o di altri investimenti in forma di fondi e non è possibile applicare il metodo look-through, la misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE si applica alla quota degli strumenti di capitale detenuta nell'ambito dell'organismo di investimento collettivo o investimento in forma di fondo in base all'allocazione target delle attività sottostanti al 1o gennaio 2016, purché l'allocazione target sia disponibile per l'impresa. La quota di strumenti di capitale cui si applica la misura transitoria deve essere ridotta annualmente in proporzione al tasso di rotazione delle attività dell'organismo di investimento collettivo o investimento in forma di fondo. Se l'allocazione target degli investimenti in strumenti di capitale dell'organismo di investimento collettivo o investimento in forma di fondo aumenta, la quota degli strumenti di capitale cui si applica la misura transitoria non aumenta.»;

10.

all'articolo 180 sono aggiunti i paragrafi 11, 12 e 13 seguenti:

«11.   Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 12 si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata dell'esposizione conformemente alla seguente tabella:

Classe di merito di credito

0

1

2

3

Durata

(dur i)

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Fino a 5

bi · duri

0,64 %

0,78 %

1,0 %

1,67 %

Più di 5 e fino a 10

ai + bi · (duri – 5)

3,2 %

0,36 %

3,9 %

0,43 %

5,0 %

0,5 %

8,35 %

1,0 %

Più di 10 e fino a 15

ai + bi · (duri – 10)

5,0 %

0,36 %

6,05 %

0,36 %

7,5 %

0,36 %

13,35 %

0,67 %

Più di 15 e fino a 20

ai + bi · (duri – 15)

6,8 %

0,36 %

7,85 %

0,36 %

9,3 %

0,36 %

16,7 %

0,67 %

Più di 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

8,6 %

0,36 %

9,65 %

0,36 %

11,1 %

0,36 %

20,05 %

0,36 %

12.   I criteri per le esposizioni cui si attribuisce un fattore di rischio ai sensi del paragrafo 11 sono i seguenti:

a)

l'esposizione si riferisce a un investimento infrastrutturale ammissibile che soddisfa i criteri di cui all'articolo 164 bis;

b)

l'esposizione non è un'attività che soddisfa le seguenti condizioni:

è attribuita ad un portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità conformemente all'articolo 77 ter, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;

è stata attribuita una classe di merito di credito tra 0 e 2;

c)

l'esposizione dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta;

d)

all'esposizione è stata attribuita una classe di merito di credito tra 0 e 3.

13.   Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 12, lettere a) e b), ma che non soddisfano il criterio di cui al paragrafo 12, lettera c), si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla classe di merito di credito 3 e che dipende dalla durata dell'esposizione conformemente alla tabella di cui al paragrafo 11.»;

11.

all'articolo 181, lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Per le attività comprese nel portafoglio dedicato per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta e per le attività infrastrutturali ammissibili alle quali è stata attribuita la classe di merito di credito 3, il fattore di riduzione è uguale al 100 %.»

12.

è inserito il seguente articolo 261 bis:

«Articolo 261 bis

Gestione del rischio per gli investimenti infrastrutturali ammissibili

1.   Prima dell'investimento infrastrutturale ammissibile le imprese di assicurazione e di riassicurazione svolgono un'adeguata diligenza dovuta, che include tutti gli elementi che seguono:

a)

una valutazione documentata del modo in cui il progetto soddisfa i criteri di cui all'articolo 164 bis, convalidata da persone non soggette all'influenza dei responsabili della valutazione dei criteri e che non hanno potenziali conflitti di interesse con detti responsabili;

b)

la conferma che il modello finanziario per i flussi di cassa del progetto è stato convalidato da persone non soggette all'influenza dei responsabili dello sviluppo del modello finanziario e che non hanno potenziali conflitti di interesse con detti responsabili.

2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con un investimento infrastrutturale ammissibile sorvegliano regolarmente i flussi di cassa e i valori delle garanzie collaterali dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale ed effettuano prove di stress su di essi. Le prove di stress sono proporzionate alla natura, alla portata e alla complessità del rischio inerente al progetto infrastrutturale.

3.   Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione detengono investimenti infrastrutturali ammissibili sostanziali, nello stabilire le politiche scritte previste all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE includono disposizioni in materia di monitoraggio attivo degli investimenti nella fase di costruzione e di ottimizzazione dell'importo recuperato dagli investimenti in uno scenario di inadempimento o rinegoziazione.

4.   Le imprese di assicurazione o di riassicurazione con un investimento infrastrutturale ammissibile in forma di obbligazioni o prestiti istituiscono il proprio sistema di gestione delle attività e delle passività per assicurare di essere in grado, su base continuativa, di mantenere l'investimento fino alla scadenza.»;

13.

all'articolo 316, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A decorrere dal 31 dicembre 2020 tra i dati da pubblicare figurano i dati relativi ai quattro precedenti esercizi. Le informazioni da pubblicare prima del 31 dicembre 2020 includono i dati di tutti i precedenti esercizi che iniziano dal 1o gennaio 2016.».

Articolo 2

Disposizioni di rettifica

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così rettificato:

1.

all'articolo 73, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli aspetti di cui all'articolo 72 sono quelli di cui alle lettere da a) a i) o quelli di cui alla lettera j):»;

2.

l'articolo 170 è così rettificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 corrispondenti alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, punto i), della direttiva 2009/138/CE;»;

b)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 corrispondenti alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, punto i), della direttiva 2009/138/CE;»;

3.

l'articolo 176 è così rettificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alle obbligazioni o ai prestiti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata duri dell'obbligazione o del prestito i conformemente alla seguente tabella:

Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5 e 6

Durata

(dur i)

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Fino a 5

bi · duri

-

0,9 %

1,1 %

1,4 %

2,5 %

4,5 %

7,5 %

Più di 5 e fino a 10

ai + bi · (duri – 5)

4,5 %

0,5 %

5,5 %

0,6 %

7,0 %

0,7 %

12,5 %

1,5 %

22,5 %

2,5 %

37,5 %

4,2 %

Più di 10 e fino a 15

ai + bi · (duri – 10)

7,0 %

0,5 %

8,5 %

0,5 %

10,5 %

0,5 %

20,0 %

1,0 %

35,0 %

1,8 %

58,5 %

0,5 %

Più di 15 e fino a 20

ai + bi · (duri – 15)

9,5 %

0,5 %

11 %

0,5 %

13,0 %

0,5 %

25,0 %

1,0 %

44,0 %

0,5 %

61,0 %

0,5 %

Più di 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

12,0 %

0,5 %

13,5 %

0,5 %

15,5 %

0,5 %

30,0 %

0,5 %

46,6 %

0,5 %

63,5 %

0,5 %»

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alle obbligazioni e ai prestiti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta e per i quali i debitori non hanno costituito una garanzia collaterale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 214 si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla durata duri dell'obbligazione o del prestito i conformemente alla seguente tabella:

Durata (dur i)

stressi

Fino a 5

3 % · duri

Più di 5 e fino a 10

15 % + 1,7 % · (duri – 5)

Più di 10 e fino a 20

23,5 % + 1,2 % · (duri – 10)

Più di 20

min(35,5 % + 0,5 % · (duri – 20);1)»

4.

all'articolo 179, il paragrafo 1 è così rettificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il requisito patrimoniale SCRcd per il rischio di spread relativo a derivati su crediti diversi da quelli di cui al paragrafo 3 è uguale al più elevato tra i seguenti requisiti patrimoniali:»;

b)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un incremento istantaneo in termini assoluti dello spread di credito degli strumenti sottostanti ai derivati su crediti;»;

5.

all'articolo 192, la formula di cui al paragrafo 2, comma 5, è sostituita dalla seguente:

«LGD = max(90 % · (Recoverables + 50 % · RMre ) – F′ · Collateral;0)»;.

6.

all'articolo 218, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione hanno concluso numerosi contratti di riassicurazione dell'eccesso di perdite che singolarmente soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera d), e collettivamente soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la combinazione di tali contratti è considerata un unico contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile.»;

7.

all'articolo 296, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende informazioni sulle aree di cui all'articolo 263 in osservanza degli obblighi di comunicazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.»;

8.

all'articolo 317, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I dati statistici annuali aggregati riguardanti le imprese e i gruppi vigilati di cui all'articolo 316 sono pubblicati per ogni anno civile entro tre mesi dalla data alla quale le imprese con esercizio finanziario che termina il 31 dicembre sono tenute ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 1, lettera c), a trasmettere modelli quantitativi annuali. Le informazioni riguardanti le autorità di vigilanza sono messe a disposizione entro quattro mesi dopo il 31 dicembre di ogni anno civile.»;

9.

all'articolo 330, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per valutare se determinati fondi propri ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista non possono essere resi effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, le autorità di vigilanza prendono in considerazione tutti i seguenti elementi:

a)

se l'elemento dei fondi propri è soggetto a obblighi legali o regolamentari che ne limitano la capacità di assorbire tutti i tipi di perdite ovunque esse insorgano all'interno del gruppo;

b)

se sussistono obblighi legali o regolamentari che limitano la trasferibilità di attività a un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione;

c)

se non sarebbe possibile rendere disponibili tali fondi propri per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo entro un termine massimo di 9 mesi;

d)

se, in caso di applicazione del metodo 2, l'elemento dei fondi propri non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 71, 73 e 77; ai fini di detti articoli, per «requisito patrimoniale di solvibilità» si intendono sia il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata che ha emesso l'elemento dei fondi propri, sia il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.»

10.

all'articolo 375, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista trasmettono all'autorità di vigilanza del gruppo le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 26 settimane dalla data di riferimento del bilancio di apertura di cui all'articolo 314, paragrafo 1, lettera a).»;

11.

l'allegato XVII è rettificato come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

12.

l'allegato XVIII è rettificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento;

13.

l'allegato XXI è rettificato come indicato nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(6)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(7)  Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).

(8)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato XVII del regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:

1)

la parte B è modificata come segue:

a)

al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

se si applica il metodo del rischio di tariffazione per sostituire i parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera c), punto ii), le perdite aggregate e i premi acquisiti non sono aggiustati in base agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo o da premi di riassicurazione;»;

b)

al punto 2), lettera d), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«se si applica il metodo del rischio di tariffazione per sostituire i parametri standard di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera c), punto i):»;

2)

nella parte D, punto 5), la prima frase e la prima formula sono sostituite dalle seguenti:

«Lo scarto quadratico medio della previsione è uguale a:

Image»;

(3)

nella parte F, punto 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

se il contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile di cui all'articolo 218, paragrafo 2, prevede la compensazione solo fino a un determinato limite, b2 è l'importo di detto limite.».


ALLEGATO II

L'allegato XVIII del regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:

1)

nella parte C, punto 2), lettera b), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«includono ciascuno dei seguenti sottomoduli della formula standard tranne quelli che non rientrano nell'ambito di applicazione del modello interno parziale:»;

2)

nella parte C, punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

includono il modulo del rischio di inadempimento della controparte della formula standard a meno che rientri nell'ambito di applicazione del modello interno parziale.».


ALLEGATO III

L'allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:

1)

nella parte A, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Le informazioni di cui ai punti da 1 a 32 sono riferite alla fine dell'ultimo anno civile. Relativamente ai punti da 12 a 21, 23, 24, 29 e 31 le informazioni sono riferite alla fine degli esercizi finanziari delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dei gruppi assicurativi che si sono conclusi nell'ultimo anno civile.»;

2)

nella parte B, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Le informazioni di cui ai punti da 2 a 18 sono riferite all'ultimo anno civile.»


1.4.2016   

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L 85/20


REGOLAMENTO (UE) 2016/468 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2016

recante divieto di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).


ALLEGATO

N.

02/DSS

Stato membro

Francia

Stock

SBR/678-

Specie

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

Data di chiusura

26.2.2016


1.4.2016   

IT

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L 85/22


REGOLAMENTO (UE) 2016/469 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2016

recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

03/TQ72

Stato membro

Francia

Stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Data di chiusura

26.2.2016


1.4.2016   

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L 85/24


REGOLAMENTO (UE) 2016/470 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2016

recante divieto di pesca del marlin bianco nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

04/TQ72

Stato membro

Spagna

Stock

WHM/ATLANT

Specie

Marlin bianco (Tetrapturus albidus)

Zona

Oceano Atlantico

Data di chiusura

1.1.2016


1.4.2016   

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L 85/26


REGOLAMENTO (UE) 2016/471 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2016

recante divieto di pesca del marlin azzurro nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2016.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

N.

05/TQ72

Stato membro

Spagna

Stock

BUM/ATLANT

Specie

Marlin azzurro (Makaira nigricans)

Zona

Oceano Atlantico

Data di chiusura

1.1.2016


1.4.2016   

IT

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L 85/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/472 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 72/2010 per quanto riguarda la definizione del termine «ispettore della Commissione»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (2), in particolare l'allegato XIII, dispone che gli Stati membri SEE che appartengono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) attuino le norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione e che l'Autorità di vigilanza EFTA effettui ispezioni in tali Stati membri. Per accrescere ulteriormente l'armonizzazione nell'attuazione delle norme fondamentali comuni, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di inserire esperti qualificati dell'Autorità di vigilanza EFTA e degli Stati membri dell'EFTA nei gruppi d'ispezione per la sicurezza dell'aviazione.

(2)

Il segretariato della Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC) coordina gli audit in materia di sicurezza dell'aviazione negli Stati membri della CEAC al fine di garantire la conformità alle norme sulla sicurezza dell'aviazione. Al fine di rafforzare lo scambio di migliori prassi tra il segretariato e la Commissione europea nel settore della sicurezza dell'aviazione, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di inserire esperti qualificati del segretariato della CEAC nei suoi gruppi d'ispezione per la sicurezza dell'aviazione.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione (3) è sostituito dal seguente:

«3.

“ispettore della Commissione”, persona scelta dalla Commissione per partecipare alle ispezioni della Commissione, che è cittadina dell'Unione o di uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio e dipendente di una delle seguenti entità:

la Commissione;

uno Stato membro dell'Unione, come auditor nazionale;

uno Stato membro dell'EFTA, come persona incaricata di svolgere attività di controllo della conformità a livello nazionale a nome di tale Stato membro;

l'Autorità di vigilanza EFTA;

il segretariato della Conferenza europea dell'aviazione civile.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1).


1.4.2016   

IT

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L 85/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/473 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2016

recante duecentoquarantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 28 marzo 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere una persona fisica all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi [alias (a) Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi, (b) Faruq al-Qahtani, (c) Faruq al-Qatari, (d) Farouq al-Qahtani al Qatari, (e) Sheikh Farooq al-Qahtani, (f) Shaykh Imran Farouk, (g) Sheikh Faroq al-Qatari]. Data di nascita: (a) 1981, (b) intorno al 1980. Luogo di nascita: Arabia Saudita. Cittadinanza: (a) saudita, (b) qatariana. N. passaporto: 592667 (passaporto qatariano rilasciato il 3 maggio 2007). Indirizzo: Afghanistan (dal 2009). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 28.3.2016.»


1.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/474 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

236,2

MA

94,7

TR

113,2

ZZ

148,0

0707 00 05

MA

83,3

TR

131,8

ZZ

107,6

0709 93 10

EG

44,3

MA

45,6

TR

157,0

ZZ

82,3

0805 10 20

EG

33,9

IL

75,6

MA

56,4

TN

70,5

TR

71,6

ZA

47,6

ZZ

59,3

0805 50 10

MA

85,6

TR

104,1

ZZ

94,9

0808 10 80

BR

79,0

CL

105,6

CN

124,1

US

142,5

ZA

71,2

ZZ

104,5

0808 30 90

AR

134,9

CL

98,9

CN

88,3

TR

159,2

ZA

103,5

ZZ

117,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

1.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/34


DECISIONE (PESC) 2016/475 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2016

che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC).

(2)

È opportuno inserire la Korea National Insurance Corporation (KNIC) nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC.

(3)

Dovrebbero essere aggiunte deroghe limitate riguardo alla KNIC, esclusivamente per pagamenti da parte di persone o entità dell'UE alla KNIC necessari per ricevere servizi di assicurazione per le loro attività nella RPDC. Alle persone o entità dell'UE dovrebbe altresì essere permesso di ricevere pagamenti dalla KNIC per l'assolvimento degli adempimenti derivanti da tali servizi o per quanto riguarda i danni causati all'interno del territorio dell'UE. Si dovrebbe inoltre aggiungere una disposizione che permetta alla KNIC di effettuare i pagamenti dovuti in base a un contratto anteriore alla sua designazione.

(4)

Le voci relative a sei persone elencate nell'allegato II dovrebbero essere modificate.

(5)

La voce nell'allegato II relativa a un'entità dovrebbe essere soppressa.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/183/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/183/PESC del Consiglio è così modificata:

1)

all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Per quanto riguarda la Korea National Insurance Corporation (KNIC):

a)

gli Stati membri interessati possono autorizzare il ricevimento di pagamenti della KNIC da parte di persone ed entità dell'UE alle seguenti condizioni:

i)

il pagamento sia dovuto:

conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC necessari per le attività svolte dalla persona o dall'entità dell'UE nella RPDC; oppure

conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC per quanto riguarda i danni causati all'interno del territorio dell'UE da una delle parti di tale contratto;

ii)

il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1; e

iii)

il pagamento non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate ai sensi della presente decisione;

b)

gli Stati membri interessati possono autorizzare persone ed entità dell'UE a effettuare pagamenti alla KNIC esclusivamente allo scopo di ricevere servizi di assicurazione necessari per le attività svolte da tali persone o entità nella RDPC, a condizione che tali attività non siano vietate ai sensi della presente decisione;

c)

tale autorizzazione non è necessaria per i pagamenti da o verso la KNIC necessari per gli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RDPC;

d)

il paragrafo 1 non impedisce alla KNIC di effettuare un pagamento dovuto nel quadro di un contratto concluso anteriormente al suo inserimento nell'elenco, a condizione che lo Stato membro interessato abbia accertato che:

i)

il contratto non riguardi i prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui alla presente decisione;

ii)

il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.»;

2)

l'allegato II è modificato come riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.


ALLEGATO

II.

Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

1)

Le voci relative alle sei persone elencate in appresso che figurano nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC sono sostituite dalle voci seguenti:

«A.   Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

4.

KIM Il-Su

Data di nascita: 2.9.1965

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Dirigente presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

5.

KANG Song-Sam

Data di nascita: 5.7.1972

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Ex mandatario della Korea National Insurance Corporation (KNIC) di Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione della KNIC.

6.

CHOE Chun-Sik

Data di nascita: 23.12.1963

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Passaporto n. 745132109

valido fino al 12.2.2020

Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

7.

SIN Kyu-Nam

Data di nascita: 12.9.1972

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Passaporto n. PO472132950

Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

8.

PAK Chun-San

Data di nascita: 18.12.1953

Luogo di nascita: Pyongyang, RPDC

Passaporto n. PS472220097

Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang almeno fino a dicembre 2015 ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per o per conto della KNIC.

9.

SO Tong Myong

Data di nascita: 10.9.1956

Presidente della Korea National Insurance Corporation (KNIC) che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.»

2)

L'entità elencata in appresso è soppressa dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC:

«5.

Korea National Insurance Company (KNIC) GmbH (alias Korea Foreign Insurance Company)».

3)

L'entità elencata in appresso è inserita nell'elenco delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC:

«B.   Entità

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni identificative

Motivi

6.

Korea National Insurance Corporation (KNIC) e le sue succursali (alias Korea Foreign Insurance Company)

Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg.

Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath,

Londra SE30LW

La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti in valuta estera che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del Partito dei Lavoratori della Corea, un'entità designata.»


1.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/38


DECISIONE (PESC) 2016/476 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2016

che modifica la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC (1), che fra l'altro ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013).

(2)

Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato l'UNSCR 2270 (2016), in cui esprime la sua più grave preoccupazione per il test nucleare condotto dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») il 6 gennaio 2016, in violazione delle pertinenti risoluzioni dello stesso Consiglio di sicurezza, condanna ulteriormente il lancio effettuato dalla RPDC il 7 febbraio 2016 — che si è avvalso della tecnologia dei missili balistici violando gravemente le pertinenti risoluzioni dell'UNSC e accerta il persistere di una chiara minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione e al di fuori di essa.

(3)

L'UNSCR 2270 (2016), esprimendo grave preoccupazione per il fatto che le vendite di armi della RPDC abbiano generato entrate che sono sottratte per perseguire programmi legati alle armi nucleari e ai missili balistici, stabilisce che le restrizioni sulle armi debbano riguardare tutte le armi e il materiale correlato, incluse le armi leggere e di piccolo calibro e il relativo materiale correlato. L'UNSCR 2270 (2016) proroga ulteriormente i divieti di trasferimento e di approvvigionamento di prodotti che potrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità operative della RPDC per quanto riguarda le sue forze armate, o di esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un altro Stato membro al di fuori della RPDC.

(4)

L'UNSCR 2270 (2016) precisa che il divieto di approvvigionamento in materia di assistenza tecnica in relazione alle armi vieta agli Stati membri di impegnarsi a ospitare formatori, consulenti o altri funzionari a fini di formazione militare, paramilitare o collegata alle forze di polizia.

(5)

L'UNSCR 2270 (2016) afferma che i divieti di trasferimento, approvvigionamento e fornitura della relativa assistenza tecnica connessa a taluni beni si applicano anche alla spedizione di prodotti destinati alla RPDC o da essa provenienti, per riparazione, servizi di assistenza, rimessa a nuovo, collaudo, reverse-engineering e commercializzazione, a prescindere dal trasferimento o meno della proprietà o del controllo, e sottolinea che le misure concernenti il divieto di visto si applicano anche a qualsiasi persona che viaggi per le suddette finalità.

(6)

L'UNSCR 2270 (2016) amplia l'elenco di persone ed entità oggetto delle misure di congelamento dei beni e di divieto di visto e decide che il congelamento dei beni si applichi in relazione a entità del governo della RPDC o del partito dei lavoratori della Corea, qualora lo Stato membro stabilisca che le stesse siano associate ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle pertinenti risoluzioni dell'UNSC.

(7)

L'UNSCR 2270 (2016) esprime preoccupazione per il fatto che la RPDC stia abusando dei privilegi e delle immunità concessi ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, decide inoltre in merito a misure aggiuntive volte a impedire che diplomatici o rappresentanti governativi della RPDC o cittadini di paesi terzi agiscano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate o svolgano attività vietate.

(8)

L'UNSCR 2270 (2016) precisa ulteriormente la portata dell'obbligo degli Stati membri di impedire formazioni specializzate a cittadini della RPDC su talune discipline sensibili.

(9)

L'UNSCR 2270 (2016) estende inoltre la portata delle misure applicabili al settore dei trasporti e al settore finanziario.

(10)

L'UNSCR 2270 (2016) vieta l'approvvigionamento di determinati minerali e l'esportazione di carburante per l'aviazione.

(11)

L'UNSCR 2270 (2016) estende ulteriormente i divieti relativi alla fornitura di sostegno finanziario per gli scambi con la RPDC.

(12)

L'UNSCR 2270 (2016) ricorda che il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha invitato i paesi a rafforzare le misure di adeguata verifica e ad applicare contromisure efficaci per proteggere le loro giurisdizioni dall'attività finanziaria illecita svolta dalla RPDC ed esorta gli Stati membri ad applicare la raccomandazione n. 7 del GAFI, la sua nota interpretativa e i relativi orientamenti per attuare efficacemente le sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione.

(13)

L'UNSCR 2270 (2016) sottolinea inoltre che le misure ivi imposte non sono destinate ad avere conseguenze umanitarie avverse per la popolazione civile della RPDC o a influire negativamente su attività che non sono vietate dalle pertinenti risoluzioni dell'UNSC, e sui lavori delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della stessa RPDC.

(14)

L'UNSCR 2270 (2016) esprime il suo impegno per una soluzione pacifica, diplomatica e politica della situazione e ribadisce il suo sostegno ai colloqui a sei, chiedendone la ripresa.

(15)

L'UNSCR 2270 (2016) afferma che le azioni della RPDC sono oggetto di costante riesame e che l'UNSC è disposto a rafforzare, modificare, sospendere o revocare le misure in funzione della situazione, alla luce della conformità della RPDC, ed è determinato ad adottare altre misure significative nel caso di un ulteriore lancio o test nucleare da parte della RPDC.

(16)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.

(17)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/183/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/183/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

qualsiasi altro prodotto che possa contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altri programmi relativi alle armi di distruzione di massa, ad attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'elusione delle misure previste da dette risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.»;

2)

all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f)

qualsiasi altro prodotto, eccettuati alimenti o medicinali, qualora lo Stato membro stabilisca che lo stesso possa contribuire direttamente allo sviluppo delle capacità operative della RPDC per quanto riguarda le sue forze armate, o alle esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un altro Stato al di fuori della RPDC.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

1.   Le misure previste dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), non si applicano alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di un prodotto, o al suo approvvigionamento, qualora:

a)

lo Stato membro stabilisca che tale attività sia esclusivamente per scopi umanitari o esclusivamente per scopi di sussistenza, che non sarà utilizzata da persone o entità della RPDC per generare entrate e, inoltre, non sia connessa ad alcuna attività vietata dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o dalla presente decisione, a condizione che lo Stato membro notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione e informi inoltre il comitato delle sanzioni delle misure adottate per impedire lo sviamento del prodotto per tali altri scopi; oppure

b)

il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che una particolare fornitura o vendita o un particolare trasferimento non siano contrari agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di approvvigionarsi nella RPDC di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio e altri minerali di terre rare, siano o meno essi originari del territorio di tale paese. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.»;

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

1.   È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di approvvigionarsi nella RPDC di carbone, ferro e minerali di ferro, siano o meno essi originari del territorio di tale paese. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica in relazione al carbone che lo Stato membro approvvigionante confermi, sulla base di informazioni credibili, essere originario di un territorio al di fuori della RPDC e trasportato attraverso tale paese solo per l'esportazione dal porto di Rajin (Rason), a condizione che lo Stato membro informi in anticipo il comitato delle sanzioni e che tali operazioni non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.

3.   Il paragrafo 1 non si applica in relazione a operazioni che si ritiene siano esclusivamente per scopi di sussistenza e non collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o dalla presente decisione.

Articolo 4 ter

1.   È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri o provenienti dal territorio degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di vendere o fornire alla RPDC carburante per l'aviazione, tra cui benzina avio, jet fuel del tipo nafta, jet fuel del tipo cherosene e propellente per razzi del tipo cherosene, siano o meno essi originari del territorio degli Stati membri.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni ha approvato in anticipo in via eccezionale secondo una valutazione caso per caso il trasferimento alla RPDC di tali prodotti per esigenze umanitarie essenziali verificate e fatti salvi accordi specifici per un monitoraggio efficace in materia di consegna e utilizzo.

3.   Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla vendita o fornitura di carburante per l'aviazione ad aerei civili passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso tale paese e il volo di ritorno.»;

6)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli Stati membri non forniscono sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con la RPDC, neanche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire a programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'elusione delle misure previste da dette risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione.»;

7)

all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie nell'ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, comprese grandi masse di contanti, che potrebbero contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione, gli Stati membri esercitano una vigilanza rafforzata, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale, sulle attività svolte dalle istituzioni finanziarie nell'ambito della loro giurisdizione con:

a)

banche domiciliate nella RPDC;

b)

succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato IV;

c)

succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato V; e

d)

entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC, quali elencate nell'allegato V,

al fine di evitare che tali attività contribuiscano ai programmi o alle attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.»;

8)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   È vietata l'apertura di succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e di altre entità finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nel territorio degli Stati membri.

2.   Le succursali, filiali o uffici di rappresentanza esistenti sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione dell'UNSCR 2270 (2016).

3.   È vietato alle banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e ad altre entità finanziarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1:

a)

creare nuove imprese in partecipazione con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

b)

acquisire diritti di proprietà in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

c)

aprire o mantenere relazioni bancarie corrispondenti con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

a meno che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) siano state approvate in anticipo dal comitato delle sanzioni.

4.   Le imprese in partecipazione, i diritti di proprietà e le relazioni bancarie corrispondenti ancora esistenti con banche della RPDC cessano entro novanta giorni dall'adozione dell'UNSCR 2270 (2016).

5.   È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, succursali, filiali o conti bancari nella RPDC a istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.

6.   Gli uffici di rappresentanza, le succursali o i conti bancari esistenti nella RPDC sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione dell'UNSCR 2270 (2016), se lo Stato membro interessato ha fondato motivo di ritenere, in base a informazioni credibili di cui dispone, che tali servizi finanziari possano contribuire a programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

7.   Il paragrafo 6 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce in una valutazione caso per caso che tali uffici, succursali o conti sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari o per le attività di missioni diplomatiche nella RPDC a norma della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o per le attività delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate o relative organizzazioni, o per ogni eventuale altro fine in linea con le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).»;

9)

all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti, aeroporti e zone di libero scambio, o in transito attraverso tale territorio, o per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione, o entità dagli stessi possedute o controllate, o persone o entità elencate nell'allegato I, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, oppure carichi trasportati su aeromobili o navi marittime battenti bandiera della RPDC, al fine di garantire che nessun prodotto sia trasferito in violazione delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).»;

10)

all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.   Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, o in transito attraverso tale territorio, o per i quali la RPDC o suoi cittadini o persone o entità che agiscano per loro conto abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.»;

11)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.   Gli Stati membri rifiutano l'autorizzazione di atterraggio, decollo o sorvolo del loro territorio a qualsiasi aeromobile se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di atterraggio a scopo di ispezione.»;

12)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

1.   Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che la nave sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o entità elencata nell'allegato I, o contenga carichi la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza o a scopo di ispezione, o qualora il comitato delle sanzioni stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).»;

13)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 12 bis

1.   È vietato prendere in affitto o noleggiare navi o aeromobili battenti bandiera o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, a qualsiasi persona o entità elencata nell'allegato I, a qualsiasi altra entità della RPDC o a qualsiasi altra persona o entità che, secondo quanto stabilito dallo Stato membro, abbia aiutato a eludere le sanzioni o a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione delle persone ed entità summenzionate, e a qualsiasi entità dalle stesse posseduta o controllata.

2.   Il paragrafo 1 non applica all'affitto, al noleggio o a servizi di equipaggio forniti per i quali lo Stato membro interessato abbia inviato notifica in anticipo al comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso e abbia fornito al comitato delle sanzioni informazioni che dimostrino che tali attività sono svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, nonché informazioni sulle misure adottate per impedire che tali attività contribuiscano a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

Articolo 12 ter

Gli Stati membri revocano la registrazione di qualsiasi nave posseduta, operata o equipaggiata dalla RPDC e non registrano alcuna delle navi che sono state cancellate dal registro da un altro Stato a norma del punto 19 dell'UNSCR 2270 (2016).

Articolo 12 quater

1.   È vietato registrare navi nella RPDC, ottenere un'autorizzazione affinché una nave batta la bandiera della RPDC, o possedere, affittare, operare o fornire al riguardo qualsiasi classificazione, certificazione o servizio associato, o assicurare qualsiasi nave battente bandiera della RPDC.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle attività notificate in anticipo dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso, a condizione che lo Stato membro interessato abbia fornito al comitato delle sanzioni informazioni dettagliate sulle attività, inclusi i nomi delle persone ed entità coinvolte, informazioni che dimostrino che tali attività sono svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, nonché informazioni sulle misure adottate per impedire che tali attività contribuiscano a violare le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).»;

14)

all'articolo 13, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a)

alle persone indicate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell'allegato I;

b)

alle persone che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II:

i)

che sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;

ii)

che prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

iii)

che sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa,

c)

alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione.

2.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006) UNSCR 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).»;

15)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 14 bis

1.   Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri allontanano dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nella RPDC diplomatici, rappresentanti di governo o altri cittadini della RPDC che agiscono in veste ufficiale i quali, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I, o di una persona o di entità che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite o altre strutture delle Nazioni Unite per esercitare attività relative a tale organizzazione.

3.   Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).

Articolo 14 ter

1.   Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri allontanano dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nello stato di cittadinanza della persona, i cittadini di paesi terzi che, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I, o che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).

3.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite o altre strutture delle Nazioni Unite per esercitare attività relative a tale organizzazione.»;

16)

all'articolo 15, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

dalle persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione.»;

17)

all'articolo 15, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«d)

dalle entità del governo della RPDC o del partito dei lavoratori della Corea, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate dalle stesse, che lo Stato membro stabilisce che sono associate a programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), sono congelati.»;

18)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 15 bis

L'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, e a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie e risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessarie per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclerarizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).

Articolo 15 ter

1.   Gli uffici di rappresentanza delle entità elencate nell'allegato I sono chiusi.

2.   È vietata la partecipazione diretta o indiretta a imprese in partecipazione o a qualsiasi altro accordo commerciale da parte delle entità elencate nell'allegato I, nonché di persone o entità che agiscono per loro o per loro conto.»;

19)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un'istruzione o formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari della RPDC sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari, tra cui istruzione o formazione in fisica avanzata, simulazione al computer avanzata e relativa informatica, navigazione geospaziale, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale, ingegneria aeronautica e relative discipline.»;

20)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Gli Stati membri, conformemente al diritto internazionale, intensificano la sorveglianza del personale diplomatico della RPDC al fine di impedire che contribuiscano ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione.»;

21)

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione o a essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone o entità designate elencate negli allegati I, II o III, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti per tramite o a favore di tali persone o entità.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52).


1.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/47


DECISIONE (PESC) 2016/477 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2016

che modifica la decisione 2011/173/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/173/PESC (1).

(2)

In base a un riesame della decisione 2011/173/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 marzo 2017.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/173/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2011/173/PESC il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2017.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per il Consiglio

Il president

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione 2011/173/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 68).


1.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/48


DECISIONE (PESC) 2016/478 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2016

che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1).

(2)

Il 16 marzo 2015 il Consiglio ha ricordato che solo una soluzione politica può offrire un percorso sostenibile e contribuire alla pace e alla stabilità in Libia e ha fatto riferimento, tra l'altro, all'importanza di astenersi da azioni che potrebbero inasprire le attuali divisioni.

(3)

Il Consiglio continua a nutrire profonda preoccupazione per la situazione in Libia, in particolare in relazione ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Libia e che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, quali gli atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo politico libico del 17 dicembre 2015 e la costituzione di un governo di intesa nazionale, compresa una ripetuta mancanza di azioni da parte delle persone politicamente influenti in Libia.

(4)

Tenuto conto della gravità della situazione in Libia, altre tre persone dovrebbero essere inserite per un periodo di sei mesi nell'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui agli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

1)

le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte nell'elenco riportato negli allegati II e IV;

2)

all'articolo 17 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Le misure previste all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 16, 17 e 18 dell'allegato II fino al 2 ottobre 2016.

4.   Le misure previste all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 21, 22 e 23 dell'allegato IV fino al 2 ottobre 2016.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 8, paragrafo 2

A.   PERSONE

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

16.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

Data di nascita 1944 (non confermata)

Agila Saleh è stato presidente del Consiglio libico dei deputati presso la Camera dei rappresentanti dal 5 agosto 2014.

Il 17 dicembre 2015 Saleh ha dichiarato di essere contrario all'accordo politico sulla Libia firmato il 17 dicembre 2015.

In quanto presidente del Consiglio dei deputati Saleh ha ostacolato e compromesso la transizione politica libica, anche rifiutandosi di procedere a una votazione alla Camera dei rappresentanti, il 23 febbraio 2016, sul governo di intesa nazionale (GIN).

Il 23 febbraio 2016 Saleh ha deciso di creare un comitato che dovrebbe riunirsi con altri membri del cosiddetto “processo libico-libico” contrario all'accordo politico sulla Libia.

 

17.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Data di nascita 1964

Misurata

Khalifa Ghwell è il cosiddetto “primo ministro e ministro della difesa” del Congresso nazionale generale (“CNG”) non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come “governo di salvezza nazionale”) e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

Il 7 luglio 2015 Khalifa Ghwell ha manifestato il proprio sostegno al “Fronte della fermezza” (Alsomood), una nuova forza militare composta da sette brigate che mira a prevenire la formazione di un governo di unità a Tripoli, presenziando alla cerimonia di firma per l'inaugurazione della forza con il “presidente” del CNG Nuri Abu Sahmain.

In quanto “primo ministro” del CNG, Ghwell ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare la costituzione del GIN istituito nell'ambito dell'accordo politico sulla Libia.

Il 15 gennaio 2016, in qualità di “primo ministro e ministro della difesa” del CNG di Tripoli, Ghwell ha ordinato l'arresto di qualsiasi membro del nuovo staff di sicurezza, nominato dal primo ministro designato del governo di intesa nazionale, che metta piede a Tripoli.

 

18.

ABU SAHMAIN, Nuri

alias BOSAMIN, Nori

BO SAMIN, Nuri

BADI, Salahdin

Data di nascita 16.5.1956

Zuara/Zuwara Libia

Nuri Abu Sahmain è il cosiddetto “presidente” del Congresso nazionale generale (“CNG”) non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come “governo di salvezza nazionale”) e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

In quanto “presidente” del CNG, Nuri Abu Sahmain ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare e nell'opporsi all'accordo politico libico e alla costituzione del governo di intesa nazionale (“GIN”).

Il 15 dicembre 2015 Sahmain ha chiesto il rinvio dell'accordo politico sulla Libia che doveva essere approvato in occasione di una riunione prevista per il 17 dicembre.

Il 16 dicembre 2015 Sahmain ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale il CNG non autorizzava nessuno dei suoi membri a partecipare alla riunione o a firmare l'accordo politico sulla Libia.

Il 1o gennaio 2016 Sahmain ha respinto l'accordo politico libico nei colloqui con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite.»

 

«ALLEGATO IV

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 9, paragrafo 2

A.   PERSONE

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

21.

SALEH ISSA GWAIDER, Agila

Data di nascita 1944 (non confermata)

Agila Saleh è stato presidente del Consiglio libico dei deputati presso la Camera dei rappresentanti dal 5 agosto 2014.

Il 17 dicembre 2015 Saleh ha dichiarato di essere contrario all'accordo politico sulla Libia firmato il 17 dicembre 2015.

In quanto presidente del Consiglio dei deputati Saleh ha ostacolato e compromesso la transizione politica libica, anche rifiutandosi di procedere a una votazione alla Camera dei rappresentanti, il 23 febbraio 2016, sul governo di intesa nazionale.

Il 23 febbraio 2016 Saleh ha deciso di creare un comitato che dovrebbe riunirsi con altri membri del cosiddetto “processo libico-libico” contrario all'accordo politico sulla Libia.

 

22.

GHWELL, Khalifa

alias AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

Data di nascita 1964

Misurata

Khalifa Ghwell è il cosiddetto “primo ministro e ministro della difesa” del Congresso nazionale generale (“CNG”) non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come “governo di salvezza nazionale”) e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

Il 7 luglio 2015 Khalifa Ghwell ha manifestato il proprio sostegno al “Fronte della fermezza” (Alsomood), una nuova forza militare composta da sette brigate che mira a prevenire la formazione di un governo di unità a Tripoli, presenziando alla cerimonia di firma per l'inaugurazione della forza con il presidente del CNG Nuri Abu Sahmain.

In quanto “primo ministro” del CNG, Ghwell ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare la costituzione del governo di intesa nazionale (“GIN”) istituito nell'ambito dell'accordo politico sulla Libia.

Il 15 gennaio 2016, in qualità di “primo ministro e ministro della difesa” del CNG di Tripoli, Ghwell ha ordinato l'arresto di qualsiasi membro del nuovo staff di sicurezza, nominato dal primo ministro designato del governo di intesa nazionale, che metta piede a Tripoli.

 

23.

ABU SAHMAIN, Nuri

alias BOSAMIN, Nori

BO SAMIN, Nuri

BADI, Salahdin

Data di nascita 16.5.1956

Zuara/Zuwara Libia

Nuri Abu Sahmain è il cosiddetto “presidente” del Congresso nazionale generale (“CNG”) non riconosciuto a livello internazionale (noto anche come “governo di salvezza nazionale”) e, in quanto tale, responsabile delle sue attività.

In quanto presidente del CNG, Nuri Abu Sahmain ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare e nell'opporsi all'accordo politico libico e alla costituzione del governo di intesa nazionale (“GIN”).

Il 15 dicembre 2015 Sahmain ha chiesto il rinvio dell'accordo politico sulla Libia che doveva essere approvato in occasione di una riunione prevista per il 17 dicembre.

Il 16 dicembre 2015 Sahmain ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale il CNG non autorizzava nessuno dei suoi membri a partecipare alla riunione o a firmare l'accordo politico sulla Libia.

Il 1o gennaio 2016 Sahmain ha respinto l'accordo politico libico nei colloqui con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite.»