ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 83

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
31 marzo 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/428 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 430, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) specifica le modalità relative alle segnalazioni che gli enti sono tenuti a effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013. Dato che il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 viene gradualmente integrato e modificato negli elementi non essenziali mediante l'adozione di norme tecniche di regolamentazione e di atti delegati, in questo caso sul coefficiente di leva finanziaria (3), ai fini della coerenza tra la normativa modificata e le informazioni di vigilanza che gli enti sono tenuti a trasmettere è opportuno modificare di conseguenza gli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza imposti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

(2)

Per garantire una corretta applicazione degli obblighi imposti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è opportuno precisare le modalità di segnalazione a fini di vigilanza del coefficiente di leva finanziaria. Ai fini della chiarezza del diritto è opportuno sostituire vari modelli di segnalazione e le relative istruzioni.

(3)

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (4).

(4)

È opportuno concedere agli enti tempo sufficiente per adeguare le procedure di segnalazione e i processi informatici interni agli obblighi riveduti relativi alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria. La prima data di applicazione del presente regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere posposta alla prima data di riferimento per le segnalazioni che cade sei mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 14, i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   I dati sono segnalati in base alla metodologia applicata al calcolo del coefficiente di leva finanziaria come coefficiente alla fine del trimestre.

3.   Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 14, nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 7, è superiore all'1,5 %;

b)

la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 7, è superiore al 2,0 %.

Si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4, tranne il primo comma, lettera b), del presente paragrafo, nel qual caso gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile.

4.   Gli enti per i quali il valore nozionale totale dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 14, a prescindere dal fatto che la loro quota di derivati soddisfi o no le condizioni previste al paragrafo 3.

Non si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile.

5.   Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 15, nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, punto 10, è superiore a 300 milioni di EUR;

b)

il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, punto 10, è superiore a 500 milioni di EUR.

Si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4, tranne il primo comma, lettera b), del presente paragrafo, nel qual caso gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile.»;

2)

all'articolo 14, il paragrafo 6 è soppresso;

3)

l'allegato X del regolamento (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;

4)

l'allegato XI del regolamento (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni che cade sei mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

«ALLEGATO X

SEGNALAZIONE DELLA LEVA FINANZIARIA

MODELLI DI SEGNALAZIONE DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA

Codice del modello

Codice del modello

Nome del modello

Nome abbreviato

47

C 47.00

Calcolo del coefficiente di leva finanziaria

LRCalc

40

C 40.00

Trattamento alternativo della misura dell'esposizione

LR1

41

C 41.00

Elementi in bilancio e fuori bilancio — Ulteriore disaggregazione delle esposizioni

LR2

42

C 42.00

Definizione alternativa del capitale

LR3

43

C 43.00

Disaggregazione alternativa delle componenti della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria

LR4

44

C 44.00

Informazioni di carattere generale

LR5


C40.00 — TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELLA MISURA DELL'ESPOSIZIONE (LR1)

Rigaa

 

Colonna

010

020

040

050

070

075

085

120

Valore contabile di bilancio

Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM

Maggiorazione per SFT

Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)

Importo nozionale / Valore nominale

Importo nozionale (con limitazioni)

Importo nozionale (con limitazioni) (stesso nome di riferimento)

Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato

010

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Derivati su crediti (protezione venduta)

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Derivati su crediti (protezione venduta) soggetti alla clausola di close-out

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Derivati su crediti (protezione venduta) non soggetti alla clausola di close-out

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivati su crediti (protezione acquistata)

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Derivati finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

070

SFT coperte da accordo quadro di compensazione

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SFT non coperte da accordo quadro di compensazione

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Elementi fuori bilancio a rischio basso secondo il metodo standardizzato (RSA), di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

110

esposizioni rotative al dettaglio, di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

120

impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente

 

 

 

 

 

 

 

 

130

impegni non rotativi revocabili incondizionatamente

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Elementi fuori bilancio a rischio medio-basso secondo l'RSA

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Elementi fuori bilancio a rischio medio secondo l'RSA

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Elementi fuori bilancio a rischio pieno secondo l'RSA

 

 

 

 

 

 

 

 

170

(voce per memoria) Importi utilizzati di esposizioni rotative al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

180

(voce per memoria) Importi utilizzati di impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente

 

 

 

 

 

 

 

 

190

(voce per memoria) Importi utilizzati di impegni revocabili incondizionatamente non rotativi

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Garanzie in contante ricevute in operazioni su derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Crediti per garanzie in contante costituite in operazioni su derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Titoli ricevuti in un'SFT e rilevati come attività

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Credito passante in contante su SFT (crediti in contante)

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Esposizioni ammissibili al trattamento dell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Esposizioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 429, paragrafo 14, lettere a), b) e c), del CRR

 

 

 

 

 

 

 

 


C41.00 — ELEMENTI IN BILANCIO E FUORI BILANCIO — ULTERIORE DISAGGREGAZIONE DELLE ESPOSIZIONi (LR2)

Riga

 

Colonna

010

020

030

Esposizioni in bilancio e fuori bilancio (esposizioni secondo il metodo standardizzato)

Esposizioni in bilancio e fuori bilancio (esposizioni secondo il metodo IRB)

Valore nominale

010

Totale delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio non comprese nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di controparte (disaggregazione in base al fattore di ponderazione del rischio)

 

 

 

020

= 0 %

 

 

 

030

> 0 % e ≤ 12 %

 

 

 

040

> 12 % e ≤ 20 %

 

 

 

050

> 20 % e ≤ 50 %

 

 

 

060

> 50 % e ≤ 75 %

 

 

 

070

> 75 % e ≤ 100 %

 

 

 

080

> 100 % e ≤ 425 %

 

 

 

090

> 425 % e ≤ 1 250 %

 

 

 

100

Esposizioni in stato di default

 

 

 

110

(voce per memoria) Elementi fuori bilancio a rischio basso e elementi fuori bilancio cui si applica un fattore di conversione dello 0 % secondo il coefficiente di solvibilità

 

 

 


C42.00 — DEFINIZIONE ALTERNATIVA DEL CAPITALE (LR3)

Riga

 

Colonna

010

010

Capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata

 

020

Capitale primario di classe 1 — definizione transitoria

 

030

Totale dei fondi propri — definizione pienamente adottata

 

040

Totale dei fondi propri — definizione transitoria

 

055

Importo delle attività dedotto — dagli elementi di capitale primario di classe 1 - definizione pienamente adottata

 

065

Importo delle attività dedotto — dagli elementi di capitale primario di classe 1 - definizione transitoria

 

075

Importo delle attività dedotto — dagli elementi di fondi propri — definizione pienamente adottata

 

085

Importo delle attività dedotto — dagli elementi di fondi propri — definizione transitoria

 


C43.00 — DISAGGREGAZIONE ALTERNATIVA DELLE COMPONENTI DELLA MISURA DELL'ESPOSIZIONE DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (LR4)

Riga

Elementi fuori bilancio, derivati, SFT e portafoglio di negoziazione

Colonna

 

010

020

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Attività ponderate per il rischio

010

Elementi fuori bilancio, di cui:

 

 

 

020

finanziamenti al commercio, di cui:

 

 

030

in un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione

 

 

040

Derivati e SFT soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti

 

 

050

Derivati non soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti

 

 

060

SFT non soggette a accordo di compensazione tra prodotti differenti

 

 

065

Importi delle esposizioni derivanti dal trattamento aggiuntivo per i derivati su crediti

 

 

070

Altre attività comprese nel portafoglio di negoziazione

 

 

Riga

Altre esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione

Colonna

010

020

030

040

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Attività ponderate per il rischio

Esposizioni secondo il metodo standardizzato

Esposizioni secondo il metodo IRB

Esposizioni secondo il metodo standardizzato

Esposizioni secondo il metodo IRB

080

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

90

Esposizioni trattate come emittenti sovrani

 

 

 

 

100

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

 

 

 

110

Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani

 

 

 

 

120

Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani

 

 

 

 

130

Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani

 

 

 

 

140

Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani

 

 

 

 

150

Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani

 

 

 

 

160

Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani

 

 

 

 

170

Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani

 

 

 

 

180

Enti

 

 

 

 

190

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui:

 

 

 

 

200

esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali

 

 

 

 

210

Esposizioni al dettaglio, di cui:

 

 

 

 

220

esposizioni al dettaglio verso PMI

 

 

 

 

230

Imprese, di cui:

 

 

 

 

240

imprese finanziarie

 

 

 

 

250

imprese non finanziarie, di cui:

 

 

 

 

260

esposizioni verso PMI

 

 

 

 

270

esposizioni non verso PMI

 

 

 

 

280

Esposizioni in stato di default

 

 

 

 

290

Altre esposizioni, di cui:

 

 

 

 

300

esposizioni verso la cartolarizzazione

 

 

 

 

310

Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui:

 

 

 

 

320

in un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione

 

 

 

 


C44.00 — INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE (LR5)

Riga

 

Colonna

010

010

Struttura societaria dell'ente

 

020

Trattamento dei derivati

 

040

Tipo di ente

 


C47.00 — CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (LRCalc)

 

Colonna

Esposizione coeff. di leva fin.: data di rif. per le segnalazioni

Riga

Valori dell'esposizione

010

010

SFT: esposizione a norma dell'articolo 429, paragrafi 5 e 8, del CRR

 

020

SFT: maggiorazione per il rischio di controparte

 

030

Deroga per le SFT: maggiorazione a norma dell'articolo 429 ter, paragrafo 4, e dell'articolo 222 del CRR

 

040

Rischio di controparte delle SFT in cui l'ente agisce come agente a norma dell'articolo 429 ter, paragrafo 6, del CRR

 

050

(-) Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente

 

060

Derivati: costo di sostituzione corrente

 

070

(-) Margine di variazione ricevuto in contante ammissibile compensato a fronte del valore di mercato dei derivati

 

080

(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (costi di sostituzione)

 

090

Derivati: maggiorazione secondo il metodo del valore di mercato

 

100

(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (esposizione potenziale futura)

 

110

Deroga per derivati: metodo dell'esposizione originaria

 

120

(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (metodo dell'esposizione originaria)

 

130

Importo nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti venduti

 

140

(-) Derivati su crediti acquistati ammissibili compensati a fronte dei derivati su crediti venduti

 

150

Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 10 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR

 

160

Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 20 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR

 

170

Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 50 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR

 

180

Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 100 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR

 

190

Altre attività

 

200

Lordizzazione per garanzie reali costituite in relazione a derivati

 

210

(-) Crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati

 

220

(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (margine iniziale)

 

230

Rettifiche per le SFT contabilizzate come vendita

 

240

(-) Attività fiduciarie

 

250

(-) Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 7, del CRR

 

260

(-) Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del CRR

 

270

(-) Importo delle attività dedotto — capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata

 

280

(-) Importo delle attività dedotto — capitale primario di classe 1 — definizione transitoria

 

290

Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1

 

300

Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione transitoria del capitale di classe 1

 

Riga

Capitale

 

310

Capitale di classe 1 — definizione pienamente adottata

 

320

Capitale di classe 1 — definizione transitoria

 

Riga

Coefficiente di leva finanziaria

 

330

Coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1

 

340

Coefficiente di leva finanziaria — con definizione transitoria del capitale di classe 1»

 


ALLEGATO II

«ALLEGATO XI

SEGNALAZIONE DELLA LEVA FINANZIARIA

PARTE I:

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 15

1.

INTESTAZIONE DEI MODELLI E ALTRE CONVENZIONI 15

1.1.

INTESTAZIONE DEI MODELLI 15

1.2.

CONVENZIONE DI NUMERAZIONE 16

1.3.

ABBREVIAZIONI 16

1.4.

CONVENZIONE DEI SEGNI 16

PARTE II:

ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 16

1.

STRUTTURA E FREQUENZA 16

2.

FORMULE PER IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA 16

3.

SOGLIE DI RILEVANZA PER DERIVATI 17

4.

C47.00 — CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (LRCALC) 17

5.

C40.00 — TRATTAMENTO ALTERNATIVO DELLA MISURA DELL'ESPOSIZIONE (LR1) 25

6.

C41.00 — ELEMENTI IN BILANCIO E FUORI BILANCIO — ULTERIORE DISAGGREGAZIONE DELLE ESPOSIZIONI (LR2) 34

7.

C42.00 — DEFINIZIONE ALTERNATIVA DEL CAPITALE (LR3) 36

8.

C43.00 — DISAGGREGAZIONE ALTERNATIVA DELLE COMPONENTI DELLA MISURA DELL'ESPOSIZIONE DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (LR4) 38

9.

C44.00 — INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE (LR5) 55

PARTE I:   ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   Intestazione dei modelli e altre convenzioni

1.1.   Intestazione dei modelli

1.

Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive per i modelli riportati nell'allegato X (di seguito «LR»).

2.

Il quadro consta in tutto di sei modelli:

C47.00 — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria (LRCalc) — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria

C40.00 — Modello 1 del coefficiente di leva finanziaria (LR1) — Trattamento alternativo della misura dell'esposizione

C41.00 — Modello 2 del coefficiente di leva finanziaria (LR2) — Elementi in bilancio e fuori bilancio — Ulteriore disaggregazione delle esposizioni

C42.00 — Modello 3 del coefficiente di leva finanziaria (LR3) — Definizione alternativa del capitale

C43.00 — Modello 4 del coefficiente di leva finanziaria (LR4) — Disaggregazione delle componenti della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria

C44.00 — Modello 5 del coefficiente di leva finanziaria (LR5) — Informazioni di carattere generale

3.

Per ciascun modello sono forniti i riferimenti giuridici e ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione.

1.2.   Convenzione di numerazione

4.

Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura illustrata nei punti riportati di seguito. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di validazione.

5.

Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello;riga;colonna}. Un asterisco segnala il riferimento all'intera riga o all'intera colonna.

6.

In caso di validazioni all'interno di un modello nel quale si utilizzano soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello e si limitano a {riga;colonna}.

7.

Ai fini della segnalazione della leva finanziaria, «di cui» si riferisce a una voce che costituisce un sottogruppo di una categoria di esposizioni di livello superiore, mentre «voce per memoria» si riferisce a una voce distinta che non costituisce un sottogruppo di una classe di esposizioni. La segnalazione di entrambi i tipi di cella è obbligatoria, ove non diversamente specificato.

1.3.   Abbreviazioni

8.

Ai fini del presente allegato e dei relativi modelli sono usate le abbreviazioni seguenti:

a.

«CRR» per il regolamento sui requisiti patrimoniali ossia il regolamento (UE) n. 575/2013;

b.

«SFT» per l'operazione di finanziamento tramite titoli ossia l'operazione di vendita con patto di riacquisto, l'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, l'operazione con regolamento a lungo termine e il finanziamento con margini di cui al regolamento (UE) n. 575/2013;

c.

«CRM» per l'attenuazione del rischio di credito.

1.4.   Convenzione dei segni

9.

Tutti gli importi sono segnalati come cifre positive, ad eccezione degli importi segnalati in {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010}, {LR3;040;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} e {LR3;085;010}. Si rilevi che {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} e {LR3;085;010} indicano quindi solo valori negativi. Si rilevi altresì che, tranne in casi estremi, {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010} e {LR3;040;010} indicano solo valori positivi.

PARTE II:   ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1.   Struttura e frequenza

1.

Il modello di segnalazione del coefficiente di leva finanziaria è diviso in due parti: la parte A comprende tutte le voci (data item) che entrano nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria che gli enti comunicano alle autorità competenti a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, primo comma, del CRR; la parte B comprende tutte le voci che gli enti comunicano ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 1, secondo comma, del CRR (ossia ai fini della relazione di cui all'articolo 511 del CRR).

2.

Nel compilare i dati per questa norma tecnica di attuazione gli enti tengono conto del trattamento delle attività fiduciarie a norma dell'articolo 429, paragrafo 13, del CRR.

2.   Formule per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria

3.

Il coefficiente di leva finanziaria si basa su una misura del capitale e una misura dell'esposizione totale, da calcolare utilizzando le celle della parte A.

4.

Coefficiente di leva finanziaria — definizione pienamente adottata = {LRCalc;310;010}/{LRCalc;290;010}.

5.

Coefficiente di leva finanziaria — definizione transitoria = {LRCalc;320;010}/{LRCalc;300;010}.

3.   Soglie di rilevanza per derivati

6.

Al fine di ridurre gli oneri di segnalazione a carico degli enti con limitate esposizioni in derivati, per determinare l'importanza relativa delle esposizioni in derivati rispetto all'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria si applicano le misure indicate qui di seguito. Gli enti calcolano tali misure come segue:

7.

Formula

8.

dove: la misura dell'esposizione totale è uguale a: {LRCalc;290;010}.

9.

Importo nozionale totale cui fanno riferimento i derivati = {LR1;010;070} (gli enti segnalano sempre questa cella).

10.

Volume dei derivati su crediti = {LR1;020;070} + {LR1;050;070} (gli enti segnalano sempre queste celle).

11.

Gli enti devono segnalare le celle citate nel punto 14 nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

la quota di derivati di cui al punto 7 è superiore all'1,5 % in due date di riferimento per le segnalazioni consecutive;

la quota di derivati di cui al punto 7 è superiore al 2,0 %.

12.

Gli enti per i quali l'importo nozionale totale cui fanno riferimento i derivati definito al punto 9 è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le celle citate nel punto 14 anche se la loro quota di derivati non soddisfa le condizioni del punto 11.

13.

Gli enti devono segnalare le celle citate nel punto 15 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

il volume dei derivati su crediti di cui al punto 10 è superiore a 300 milioni di EUR in due date di riferimento per le segnalazioni consecutive;

il volume dei derivati su crediti di cui al punto 10 è superiore a 500 milioni di EUR.

14.

Le celle che gli enti sono tenuti a segnalare conformemente al punto 11 sono: {LR1;010;010}, {LR1;010;020}, {LR1;010;050}, {LR1;020;010}, {LR1;020;020}, {LR1;020;050}, {LR1;030;050}, {LR1;030;070}, {LR1;040;050}, {LR1;040;070}, {LR1;050;010}, {LR1;050;020}, {LR1;050;050}, {LR1;060;010}, {LR1;060;020}, {LR1;060;050} e {LR1;060;070}.

15.

Le celle che gli enti sono tenuti a segnalare conformemente al punto 13 sono: {LR1;020;075}, {LR1;050;075} e {LR1;050;085}.

4.   C47.00 — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria (LRCalc)

16.

Questa parte del modello di segnalazione raccoglie i dati necessari per calcolare il coefficiente di leva finanziaria definito agli articoli 429, 429 bis e 429 ter del CRR.

17.

Gli enti segnalano il coefficiente di leva finanziaria su base trimestrale. Per ciascun trimestre il valore «alla data di riferimento per le segnalazioni» è il valore dell'ultimo giorno di calendario del terzo mese del trimestre di riferimento.

18.

Gli enti segnalano le celle da {010;010} a {030;010}, {060;010}, {090;010}, {110;010} e da {150;010} a {190;010} come se non si applicassero le esenzioni previste in {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010} e {220;010}.

19.

Gli enti segnalano le celle da {010;010} a {240;010} come se non si applicassero le esenzioni previste in {250;010} e {260;010}.

20.

Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

 

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riga e colonna

Valori dell'esposizione

{010;010}

SFT: esposizione a norma dell'articolo 429, paragrafi 5 e 8, del CRR

Articolo 429, paragrafo 5, lettera d), e articolo 429, paragrafo 8, del CRR

Esposizione per le SFT calcolata a norma dell'articolo 429, paragrafo 5, lettera d), e dell'articolo 429, paragrafo 8, del CRR.

Gli enti considerano in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera c), del CRR.

Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {190;010}.

Gli enti non includono in questa cella le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all'articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera a), del CRR, l'ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore.

{020;010}

SFT: maggiorazione per il rischio di controparte

Articolo 429 ter, paragrafo 1, del CRR

Maggiorazione per il rischio di controparte delle SFT, incluse quelle fuori bilancio, determinata a norma dell'articolo 429 ter, paragrafo 2 o, secondo il caso, paragrafo 3.

Gli enti considerano in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera c), del CRR.

Gli enti non includono in questa cella le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all'articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera a), del CRR, l'ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore. Gli enti indicano detti elementi piuttosto in {040;010}.

{030;010}

Deroga per le SFT: maggiorazione a norma dell'articolo 429 ter, paragrafo 4, e dell'articolo 222 del CRR

Articolo 429 ter, paragrafo 4, e articolo 222 del CRR

Valore dell'esposizione delle SFT, incluse quelle fuori bilancio, calcolato a norma dell'articolo 222 del CRR, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile.

Gli enti considerano in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera c), del CRR.

Gli enti non considerano in questa cella le operazioni nelle quali la componente di maggiorazione del valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria è determinata con il metodo previsto all'articolo 429 ter, paragrafo 1, del CRR.

{040;010}

Rischio di controparte delle SFT in cui l'ente agisce come agente a norma dell'articolo 429 ter, paragrafo 6, del CRR

Articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera a), e articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3, del CRR

Valore dell'esposizione per le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all'articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera a), del CRR, l'ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore; tale valore consiste soltanto nella maggiorazione determinata a norma dell'articolo 429 ter, paragrafo 2 o, secondo il caso, paragrafo 3, del CRR.

Gli enti non includono in questa cella le operazioni conformi all'articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera c), del CRR. Gli enti indicano detti elementi piuttosto, secondo il caso, in {010;010} e {020;010} oppure in {010;010} e {030;010}.

{050;010}

(-) Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente

Articolo 429, paragrafo 11, e articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR

Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione su SFT compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Se si tratta di un titolo, la componente CCP esentata non è segnalata in questa cella, a meno che si tratti di un titolo ridato in garanzia che, in base alla disciplina contabile applicabile (ossia a norma dell'articolo 111, paragrafo 1, prima frase, del CRR), è riportato al suo intero valore.

Gli enti includono l'importo segnalato in questa cella anche in {010;010}, {020;010} e {030;010}, come se l'esenzione non si applicasse, e, se è soddisfatta la condizione della seconda parte della frase precedente, in {190;010}.

L'ente può segnalare in questa cella il margine iniziale da esso costituito in garanzia per la componente esentata dell'SFT segnalato in {190;010} e non in {020;010} o {030;010}.

{060;010}

Derivati: costo di sostituzione corrente

Articoli 429 bis, 274, 295, 296, 297 e 298 del CRR

Costo corrente di sostituzione specificato nell'articolo 274, paragrafo 1, del CRR dei contratti elencati nell'allegato II del CRR e dei derivati su crediti, compresi quelli fuori bilancio, segnalato al lordo del margine di variazione ricevuto.

Come previsto dall'articolo 429 bis, paragrafo 1, del CRR, gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione a norma dell'articolo 295 del CRR. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia, gli enti possono compensare all'interno della categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25), lettera c), del CRR e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c), del CRR.

Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo dell'esposizione originaria a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 8, e dell'articolo 275 del CRR.

{070;010}

(-) Margine di variazione ricevuto in contante ammissibile compensato a fronte del valore di mercato dei derivati

Articolo 429 bis, paragrafo 3, del CRR

Margine di variazione ricevuto in contante dalla controparte ammissibile alla compensazione a fronte della parte del costo di sostituzione dell'esposizione in derivati a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 3, del CRR.

Non è segnalato il margine di variazione ricevuto in contante su una componente CCP esentata a norma dell'articolo 429, paragrafo 11, del CRR.

{080;010}

(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (costi di sostituzione)

Articolo 429, paragrafo 11, del CRR

Parte del costo di sostituzione delle esposizioni da negoziazione verso una controparte centrale qualificata (QCCP) esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR. L'importo è segnalato al lordo del margine di variazione ricevuto in contante su detta componente.

Gli enti includono l'importo segnalato in questa cella anche in {060;010}, come se l'esenzione non si applicasse.

{090;010}

Derivati: maggiorazione secondo il metodo del valore di mercato

Articoli 429 bis, 274, 295, 296, 297 e 298 e articolo 299, paragrafo 2, del CRR

Questa cella riporta la maggiorazione per l'esposizione potenziale futura dei contratti elencati nell'allegato II del CRR e dei derivati su crediti, inclusi quelli fuori bilancio, calcolata con il metodo del valore di mercato (articolo 274 del CRR per i contratti elencati nell'allegato II del CRR e articolo 299, paragrafo 2, del CRR per i derivati su crediti), con applicazione delle norme di compensazione conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, del CRR. Per determinare il valore dell'esposizione di tali contratti gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295 del CRR. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia, gli enti possono compensare all'interno della categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25), lettera c), del CRR e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c), del CRR.

In conformità dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, secondo comma, del CRR, per calcolare l'esposizione potenziale futura dei derivati su crediti gli enti applicano i principi stabiliti all'articolo 299, paragrafo 2, lettera a), del CRR a tutti i loro derivati su crediti, non soltanto a quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo dell'esposizione originaria a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 8, e dell'articolo 275 del CRR.

{100;010}

(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (esposizione potenziale futura)

Articolo 429, paragrafo 11, del CRR

Esposizione potenziale futura delle esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Gli enti includono l'importo segnalato in questa cella anche in {090;010}, come se l'esenzione non si applicasse.

{110;010}

Deroga per derivati: metodo dell'esposizione originaria

Articolo 429 bis, paragrafo 8, e articolo 275 del CRR

Questa cella riporta la misura dell'esposizione dei contratti elencati nell'allegato II, punti 1 e 2, del CRR, calcolata con il metodo dell'esposizione originaria previsto all'articolo 275 del CRR.

Gli enti che applicano il metodo dell'esposizione originaria non riducono la misura dell'esposizione dell'importo del margine di variazione ricevuto in contante a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 8, del CRR.

Gli enti che non applicano il metodo dell'esposizione originaria non compilano questa cella.

Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo del valore di mercato a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 274 del CRR.

{120;010}

(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (metodo dell'esposizione originaria)

Articolo 429, paragrafo 11, del CRR

Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente con applicazione del metodo dell'esposizione originaria previsto all'articolo 275 del CRR, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Gli enti includono l'importo segnalato in questa cella anche in {110;010}, come se l'esenzione non si applicasse.

{130;010}

Importo nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti venduti

Articolo 429 bis, paragrafi da 5 a 7, del CRR

Valore nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti venduti (ossia quando l'ente fornisce la protezione del credito a una controparte) previsto all'articolo 429 bis, paragrafi da 5 a 7, del CRR.

{140;010}

(-) Derivati su crediti acquistati ammissibili compensati a fronte dei derivati su crediti venduti

Articolo 429 bis, paragrafi da 5 a 7, del CRR

Valore nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti acquistati (ossia quando l'ente acquista la protezione del credito da una controparte) con lo stesso nome di riferimento dei derivati su crediti venduti dall'ente, quando la durata residua della protezione acquistata è uguale o maggiore a quella della protezione venduta. Per ciascun nome di riferimento il valore non è quindi superiore al valore indicato in {130;010}.

{150;010}

Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 10 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR

Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera d), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR

Valore dell'esposizione, in conformità dell'articolo 429, paragrafo 10, e dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera d), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio basso ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 % cui rimanda l'allegato I, punto 4, lettere a), b) e c), del CRR (si ricorda che il valore dell'esposizione qui indicato è pari al 10 % del valore nominale), ossia impegni che l'ente può revocare incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso (UCC) o che comportano effettivamente la revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore. Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell'articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{160;010}

Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 20 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR

Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera c), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR

Valore dell'esposizione, in conformità dell'articolo 429, paragrafo 10, e dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera c), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio medio-basso ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 20 % cui rimanda l'allegato I, punto 3, lettere a) e b), del CRR (si ricorda che il valore dell'esposizione qui indicato è pari al 20 % del valore nominale). Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell'articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{170;010}

Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 50 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR

Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera b), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR

Valore dell'esposizione, in conformità dell'articolo 429, paragrafo 10, e dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera b), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio medio ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 50 %, nella definizione del metodo standardizzato per il rischio di credito, cui rimanda l'allegato I, punto 2, lettere a) e b), del CRR (si ricorda che il valore dell'esposizione qui indicato è pari al 50 % del valore nominale). Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Sono compresi in questa cella le linee di liquidità e gli altri impegni verso cartolarizzazioni, vale a dire che, a norma dell'articolo 255 del CRR, per tutte le linee di liquidità il fattore di conversione del credito è pari al 50 % quale che sia la scadenza.

Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell'articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{180;010}

Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 100 % a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR

Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera a), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR

Valore dell'esposizione, in conformità dell'articolo 429, paragrafo 10, e dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera a), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio alto ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 100 % cui rimanda l'allegato I, punto 1, lettere da a) a k), del CRR (si ricorda che il valore dell'esposizione qui indicato è pari al 100 % del valore nominale). Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Sono compresi in questa cella le linee di liquidità e gli altri impegni verso cartolarizzazioni,

Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell'articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{190;010}

Altre attività

Articolo 429, paragrafo 5, del CRR

Tutte le attività diverse dai contratti elencati nell'allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT (ad esempio vanno segnalati in questa cella, tra gli altri: i crediti contabili per il margine di variazione in contante fornito, se rilevati in base alla disciplina contabile applicabile, le attività liquide definite nel quadro del coefficiente di copertura della liquidità e le operazioni non riuscite e non regolate). Gli enti basano la valutazione sui principi stabiliti all'articolo 429, paragrafo 5, del CRR.

Gli enti comprendono in questa cella il contante ricevuto o i titoli forniti a una controparte tramite SFT e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione). Gli enti rilevano inoltre in questa sede gli elementi dedotti dal capitale primario di classe 1 e dal capitale aggiuntivo di classe 1 (ad esempio, attività immateriali, attività fiscali differite ecc.).

{200;010}

Lordizzazione per garanzie reali costituite in relazione a derivati

Articolo 429 bis, paragrafo 2, del CRR

Importo delle garanzie reali costitute in relazione a derivati laddove la costituzione di tale garanzia determini, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle attività a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 2, del CRR.

Gli enti non comprendono in questa cella il margine iniziale per le operazioni su derivati compensate per conto del cliente con una QCCP né il margine di variazione in contante ammissibile definito all'articolo 429 bis, paragrafo 3, del CRR.

{210;010}

(-) Crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati

Articolo 429 bis, paragrafo 3, terzo comma, del CRR

Crediti per il margine di variazione pagato in contante alla controparte in operazioni su derivati laddove l'ente sia tenuto, in base alla disciplina contabile applicabile, a contabilizzare tali crediti come attività, purché siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 429 bis, paragrafo 3, lettere da a) a e), del CRR.

L'importo qui segnalato è incluso anche nella segnalazione delle altre attività in {190;010}.

{220;010}

(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (margine iniziale)

Articolo 429, paragrafo 11, del CRR

Parte del margine iniziale (costituito in garanzia) delle esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

L'importo qui segnalato è incluso anche nella segnalazione delle altre attività in {190;010}.

{230;010}

Rettifiche per le SFT contabilizzate come vendita

Articolo 429 ter, paragrafo 5, del CRR

Valore dei titoli dati in prestito in un'operazione di vendita con patto di riacquisto e cancellati a causa di un'operazione di contabilizzazione come vendita in base alla disciplina contabile applicabile.

{240;010}

(-) Attività fiduciarie

Articolo 429, paragrafo 13, del CRR

Valore delle attività fiduciarie che, a norma dell'articolo 429, paragrafo 13, del CRR, rispondono ai criteri per la non iscrizione contabile dello IAS 39 e, se del caso, ai criteri in materia di non consolidamento dell'IFRS 10, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di altri effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM sono annullati contabilmente).

L'importo qui segnalato è incluso anche nella segnalazione delle altre attività in {190;010}.

{250;010}

(-) Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 7, del CRR

Articolo 429, paragrafo 7, e articolo 113, paragrafo 6, del CRR

Esposizioni non consolidate al livello di consolidamento applicabile ammesse al trattamento previsto dall'articolo 113, paragrafo 6, del CRR, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui a detta disposizione, lettere da a) a e), e le autorità competenti abbiano dato l'approvazione.

L'importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.

{260;010}

(-) Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del CRR

Articolo 429, paragrafo 14, del CRR

Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del CRR, purché siano soddisfatte le condizioni ivi previste e le autorità competenti abbiano dato l'approvazione.

L'importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l'esenzione non si applicasse.

{270;010}

(-) Importo delle attività dedotto — capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata

Articolo 429, paragrafo 4, lettera a), e articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del CRR

Sono incluse tutte le rettifiche apportate al valore dell'attività imposte da, secondo il caso:

articoli da 32 a 35 del CRR oppure

articoli da 36 a 47 del CRR oppure

articoli da 56 a 60 del CRR.

Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione nelle celle da {010;010} a {260;010} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica.

Poiché sono già dedotti dalla misura del capitale, questi importi riducono l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria e sono segnalati come cifra negativa.

{280;010}

(-) Importo delle attività dedotto — capitale primario di classe 1 — definizione transitoria

Articolo 429, paragrafo 4, lettera a), e articolo 499, paragrafo 1, lettera b), del CRR

Sono incluse tutte le rettifiche apportate al valore dell'attività imposte da, secondo il caso:

articoli da 32 a 35 del CRR oppure

articoli da 36 a 47 del CRR oppure

articoli da 56 a 60 del CRR.

Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, oltre a tener conto delle deroghe previste dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione nelle celle da {010;010} a {260;010} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica.

Poiché sono già dedotti dalla misura del capitale, questi importi riducono l'esposizione del coefficiente di leva finanziaria e sono segnalati come cifra negativa.

{290;010}

Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1

Gli enti segnalano l'importo seguente:

{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010} + {LRCalc;270;010}.

{300;010}

Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione transitoria del capitale di classe 1

Gli enti segnalano l'importo seguente:

{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} – {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010} + {LRCalc;280;010}.

Riga e colonna

Capitale

{310;010}

Capitale di classe 1 — definizione pienamente adottata

Articolo 429, paragrafo 3, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR

Importo del capitale di classe 1 calcolato a norma dell'articolo 25 del CRR senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.

{320;010}

Capitale di classe 1 — definizione transitoria

Articolo 429, paragrafo 3, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR

Importo del capitale di classe 1 calcolato a norma dell'articolo 25 del CRR tenuto conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.

Riga e colonna

Coefficiente di leva finanziaria

{330;010}

Coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1

Articolo 429, paragrafo 2, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR

Coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente alla parte II, punto 4, del presente allegato.

{340;010}

Coefficiente di leva finanziaria — con definizione transitoria del capitale di classe 1

Articolo 429, paragrafo 2, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR

Coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente alla parte II, punto 5, del presente allegato.

5.   C40.00 — Trattamento alternativo della misura dell'esposizione (LR1)

21.

Questa parte della segnalazione contiene i dati relativi al trattamento alternativo dei derivati, delle SFT e degli elementi fuori bilancio.

22.

Gli enti determinano i «valori contabili di bilancio» in LR1 in base alla disciplina contabile applicabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR. Il «valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM» indica il valore contabile di bilancio senza tener conto degli effetti di compensazione o di altra attenuazione del rischio di credito (CRM).

23.

Ad eccezione di {250;120} e {260;120}, in LR1 gli enti segnalano i valori come se non si applicassero le esenzioni previste nelle celle di LRCalc {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220;010}, {250;010} e {260;010}.

Riga e colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

{010;010}

Derivati — Valore contabile di bilancio

Somma di {020;010}, {050;010} e {060;010}.

{010;020}

Derivati — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM

Somma di {020;020}, {050;020} e {060;020}.

{010;050}

Derivati — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)

Somma di {020;050}, {050;050} e {060;050}.

{010;070}

Derivati — Importo nozionale

Somma di {020;070}, {050;070} e {060;070}.

{020;010}

Derivati su crediti (protezione venduta) — Valore contabile di bilancio

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività.

{020;020}

Derivati su crediti (protezione venduta) — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).

{020;050}

Derivati su crediti (protezione venduta) — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)

Somma di {030;050} e {040;050}.

{020;070}

Derivati su crediti (protezione venduta) — Importo nozionale

Somma di {030;070} e {040;070}.

{020;075}

Derivati su crediti (protezione venduta) — Importo nozionale (con limitazioni)

Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti (protezione venduta) segnalato in {020;070} previa riduzione delle variazioni negative del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione al derivato su crediti venduto.

{030;050}

Derivati su crediti (protezione venduta) soggetti a clausola di close-out — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)

Articolo 299, paragrafo 2, del CRR

Questa cella riporta l'esposizione potenziale futura dei derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte soggetta alla clausola di close-out, presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM. Gli enti non inseriscono in questa cella la maggiorazione per i derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte non soggetta alla clausola di close-out, inserendola piuttosto in {LR1;040;050}.

La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte.

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{030;070}

Derivati su crediti (protezione venduta) soggetti alla clausola di close-out — Importo nozionale

Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte soggetta alla clausola di close-out.

La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte.

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{040;050}

Derivati su crediti (protezione venduta) non soggetti a clausola di close-out — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)

Articolo 299, paragrafo 2, del CRR

Questa cella riporta l'esposizione potenziale futura dei derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte non soggetta alla clausola di close-out, presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM.

La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte.

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{040;070}

Derivati su crediti (protezione venduta) non soggetti alla clausola di close-out — Importo nozionale

Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l'ente vende la protezione del credito a una controparte non soggetta alla clausola di close-out.

La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte.

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{050;010}

Derivati su crediti (protezione acquistata) — Valore contabile di bilancio

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l'ente acquista la protezione del credito da una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività.

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{050;020}

Derivati su crediti (protezione acquistata) — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l'ente acquista la protezione del credito da una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{050;050}

Derivati su crediti (protezione acquistata) — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)

Articolo 299, paragrafo 2, del CRR

Questa cella riporta l'esposizione potenziale futura dei derivati su crediti quando l'ente acquista la protezione del credito da una controparte, presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM.

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{050;070}

Derivati su crediti (protezione acquistata) — Importo nozionale

Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l'ente acquista la protezione del credito da una controparte.

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{050;075}

Derivati su crediti (protezione acquistata) — Importo nozionale (con limitazioni)

Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti (protezione acquistata) segnalato in {050;050} previa riduzione delle variazioni positive del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione al derivato su crediti acquistato.

{050;085}

Derivati su crediti (protezione acquistata) — Importo nozionale (con limitazioni) (stesso nome di riferimento)

Importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l'ente acquista la protezione del credito con lo stesso nome di riferimento del sottostante dei derivati su crediti venduti dall'ente segnalante.

Ai fini della segnalazione del valore di questa cella, i nomi di riferimento dei sottostanti sono considerati gli stessi se si riferiscono allo stesso soggetto giuridico e allo stesso rango (seniority).

La protezione del credito acquistata su un paniere di soggetti di riferimento è considerata la stessa se è economicamente equivalente all'acquisto separato della protezione su ciascuno dei singoli nomi compresi nel paniere.

Se l'ente acquista protezione del credito su un paniere di nomi di riferimento, questa protezione è considerata la stessa soltanto se la protezione del credito acquistata copre tutti i sottoinsiemi del paniere sul quale è stata venduta. In altri termini, la compensazione può essere rilevata soltanto se il paniere di soggetti di riferimento e il livello di subordinazione delle due operazioni sono identici.

Per ciascun nome di riferimento gli importi nozionali della protezione del credito acquistata considerati in questa cella non eccedono gli importi segnalati in {020;075} e {050;075}.

{060;010}

Derivati finanziari — Valore contabile di bilancio

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei contratti elencati nell'allegato II del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività.

{060;020}

Derivati finanziari — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei contratti elencati nell'allegato II del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).

{060;050}

Derivati finanziari — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM)

Articolo 274 del CRR

Questa cella riporta l'esposizione regolamentare potenziale futura dei contratti elencati nell'allegato II del CRR presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM.

{060;070}

Derivati finanziari — Importo nozionale

Questa cella riporta l'importo nozionale cui fanno riferimento i contratti elencati nell'allegato II del CRR.

{070;010}

SFT coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, e articolo 206 del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile delle SFT coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell'articolo 206 del CRR.

Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090;010}.

{070;020}

SFT coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, e articolo 206 del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile delle SFT coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell'articolo 206 del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente). Inoltre, quando l'SFT è contabilizzata come vendita in base alla disciplina contabile applicabile, gli enti annullano contabilmente tutte le registrazioni contabili relative alla vendita.

Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090;020}.

{070;040}

SFT coperte da accordo quadro di compensazione — Maggiorazione per SFT

Articolo 206 del CRR

Per le SFT, comprese quelle fuori bilancio, coperte da un accordo di compensazione conforme ai requisiti dell'articolo 206 del CRR, gli enti costituiscono insiemi di attività soggette a compensazione. Per ciascun insieme di attività soggette a compensazione gli enti calcolano la maggiorazione dell'esposizione corrente verso la controparte (CCE) applicando la seguente formula:

Formula

dove:

i

=

ciascuna operazione compresa nell'insieme di attività soggette a compensazione,

Ei

=

per l'operazione i, il valore Ei ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del CRR,

Ci

=

per l'operazione i, il valore Ci ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del CRR.

Gli enti aggregano il risultato di questa formula per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione e segnalano in questa cella il totale.

{080;010}

SFT non coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile delle SFT non coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell'articolo 206 del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività.

Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090;010}.

{080;020}

SFT non coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile delle SFT non coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell'articolo 206 del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente). Inoltre, quando l'SFT è contabilizzata come vendita in base alla disciplina contabile applicabile, gli enti annullano contabilmente tutte le registrazioni contabili relative alla vendita.

Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090;020}.

{080;040}

SFT non coperte da accordo quadro di compensazione — Maggiorazione per SFT

Articolo 206 del CRR

Per le SFT, comprese quelle fuori bilancio, non coperte da un accordo di compensazione ammissibile a norma dell'articolo 206 del CRR, gli enti costituiscono insiemi formati da tutte le attività comprese in un'operazione (vale a dire che ciascuna SFT è trattata come insieme a sé stante) e determinano per ciascun insieme la maggiorazione dell'esposizione corrente verso la controparte (CCE) applicando la seguente formula:

CCE = max {(E — C); 0}

dove:

E

=

il valore Ei ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del CRR,

C

=

il valore Ci ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del CRR.

Gli enti aggregano il risultato di questa formula per tutti gli insiemi suindicati e segnalano in questa cella il totale.

{090;010}

Altre attività — Valore contabile di bilancio

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile di tutte le attività diverse dai contratti elencati nell'allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT.

{090;020}

Altre attività — Valore contabile di bilancio presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile di tutte le attività diverse dai contratti elencati nell'allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).

{100;070}

Elementi fuori bilancio a rischio basso secondo il metodo standardizzato (RSA), di cui: valore nominale

Articolo 111 del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{110;070}

Esposizioni rotative al dettaglio, di cui: valore nominale

Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR

Questa cella riporta il valore nominale delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate fuori bilancio conformi alle condizioni di cui all'articolo 154, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del CRR. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Sono qui considerate tutte le esposizioni che hanno come controparte una persona fisica, che sono rotative e revocabili incondizionatamente come indicato nell'articolo 149, lettera b), del CRR e il cui totale è limitato a 100 000 EUR per debitore.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{120;070}

Impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente — Valore nominale

Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli impegni su carta di credito che l'ente può revocare incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso (UCC) e ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Gli enti non comprendono in questa cella gli impegni di credito che comportano effettivamente la cancellazione automatica per deterioramento del merito di credito del debitore ma che non sono UCC.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{130;070}

Impegni non rotativi revocabili incondizionatamente — Valore nominale

Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR

Questa cella riporta il valore nominale di altri impegni che l'ente può revocare incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso (UCC) e ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Gli enti non comprendono in questa cella gli impegni di credito che comportano effettivamente la cancellazione automatica per deterioramento del merito di credito del debitore ma che non sono UCC.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{140;070}

Elementi fuori bilancio a rischio medio-basso secondo l'RSA — Valore nominale

Articolo 111 del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 20 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{150;070}

Elementi fuori bilancio a rischio medio secondo l'RSA — Valore nominale

Articolo 111 del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 50 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{160;070}

Elementi fuori bilancio a rischio pieno secondo l'RSA — Valore nominale

Articolo 111 del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 100 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell'allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell'articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{170;070}

(voce per memoria) Importi utilizzati di esposizioni rotative al dettaglio — Valore nominale

Articolo 154, paragrafo 4, del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli importi utilizzati delle esposizioni rotative al dettaglio fuori bilancio. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

{180;070}

(voce per memoria) Importi utilizzati di impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente — Valore nominale

Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli importi utilizzati di impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

{190;070}

(voce per memoria) Importi utilizzati di impegni revocabili incondizionatamente non rotativi — Valore nominale

Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli importi utilizzati di impegni revocabili incondizionatamente non rotativi. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

{210;020}

Garanzie in contante ricevute in operazioni su derivati — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile delle garanzie in contante ricevute in operazioni su derivati, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di altra CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).

Ai fini di questa cella il contante è definito come l'importo totale dei contanti, comprese le monete e le banconote/valuta. L'importo totale dei depositi presso le banche centrali è incluso nella misura in cui i depositi possono essere ritirati in periodi di stress. Gli enti non segnalano in questa cella il contante depositato presso altri enti.

{220;020}

Crediti per garanzie in contante costituite in operazioni su derivati — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei crediti per garanzie in contante costituite a fronte di operazioni su derivati, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente). Gli enti che, in base alla disciplina contabile applicabile, sono autorizzati a compensare i crediti per garanzie in contante costituite a fronte della corrispondente passività derivata (valore equo negativo) e che scelgono di esercitare tale facoltà annullano contabilmente la compensazione e segnalano il credito netto in contante.

{230;020}

Titoli ricevuti in un'SFT e rilevati come attività — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei titoli ricevuti in un'SFT e rilevati come attività in base a detta disciplina, presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).

{240;020}

Credito passante in contante su SFT (crediti in contante) — Valore contabile presumendo l'assenza di compensazione o altra CRM

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei crediti in contante per il contante prestato al possessore dei titoli nell'ambito di un'operazione di credito passante in contante qualificata (CCLT), presumendo l'assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).

Ai fini di questa cella il contante è definito come l'importo totale dei contanti, comprese le monete e le banconote/valuta. L'importo totale dei depositi presso le banche centrali è incluso nella misura in cui i depositi possono essere ritirati in periodi di stress. Gli enti non segnalano in questa cella il contante depositato presso altri enti.

La CCLT è definita come la combinazione di due operazioni in cui un ente prende a prestito titoli dal possessore degli stessi e li presta a sua volta al prenditore dei titoli. Contestualmente l'ente riceve garanzie in contante dal prenditore dei titoli e presta a sua volta il contante ricevuto al possessore dei titoli. La CCLT qualificata rispetta tutte le condizioni seguenti:

a)

entrambe le singole operazioni che formano la CCLT qualificata sono eseguite alla stessa data di negoziazione oppure, in caso di operazioni internazionali, in giornate operative contigue;

b)

se le singole operazioni che formano la CCLT non indicano una scadenza, l'ente ha per legge il diritto di chiudere l'una o l'altra parte della CCLT, ossia di terminare tutte e due le operazioni che formano la CCLT, in qualsiasi momento e senza preavviso;

c)

se le singole operazioni che formano la CCLT indicano una scadenza, la CCLT non comporta disallineamenti di durata per l'ente; l'ente ha per legge il diritto di chiudere l'una o l'altra parte della CCLT, ossia di terminare tutte e due le operazioni che formano la CCLT, in qualsiasi momento e senza preavviso;

d)

la CCLT non comporta altre esposizioni incrementali.

{250;120}

Esposizioni ammissibili al trattamento dell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR — Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato

Importo dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria che sarebbe esentato se le autorità competenti autorizzassero nel massimo grado l'esenzione delle esposizioni che soddisfano tutte le condizioni dell'articolo 113, paragrafo 6, lettere da a) a e), del CRR e per le quali è stata concessa l'approvazione prevista all'articolo 113, paragrafo 6, del CRR. Se l'autorità competente concede già l'autorizzazione massima, il valore riportato in questa cella corrisponde a quello segnalato in {LRCalc;250;010}.

{260;120}

Esposizioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 429, paragrafo 14, lettere a), b) e c), del CRR — Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato

Importo dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria che sarebbe esentato se le autorità competenti autorizzassero nel massimo grado l'esenzione delle esposizioni che soddisfano le condizioni dell'articolo 429, paragrafo 14, lettere a), b) e c), del CRR. Se l'autorità competente concede già l'autorizzazione massima, il valore riportato in questa cella corrisponde a quello segnalato in {LRCalc;260;010}.

6.   C41.00 — Elementi in bilancio e fuori bilancio — Ulteriore disaggregazione delle esposizioni (LR2)

24.

Il modello LR2 fornisce informazioni sugli elementi aggiuntivi di disaggregazione di tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio (1) non comprese nel portafoglio di negoziazione e di tutte le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di controparte. La disaggregazione avviene in base ai fattori di ponderazione del rischio applicati a norma della sezione del CRR sul rischio di credito. Le informazioni sono ricavate diversamente a seconda che si tratti di esposizioni cui si applica il metodo standardizzato o di quelle cui si applica il metodo IRB.

25.

Per le esposizioni supportate da tecniche di CRM che comportano la sostituzione del fattore di ponderazione del rischio della controparte con il fattore di ponderazione del rischio della garanzia, gli enti fanno riferimento al fattore di ponderazione del rischio dopo l'effetto di sostituzione. Secondo il metodo IRB, gli enti eseguono il calcolo seguente: per le esposizioni (diverse da quelle per le quali sono previsti fattori regolamentari specifici di ponderazione del rischio) di ciascuna classe di debitori, il fattore di ponderazione del rischio si ricava dividendo l'importo ponderato per il rischio dell'esposizione ottenuto applicando la formula di ponderazione del rischio o la formula di vigilanza (rispettivamente per le esposizioni al rischio di credito e le esposizioni verso la cartolarizzazione) per il valore dell'esposizione, dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti all'applicazione di tecniche di CRM con effetto di sostituzione sull'esposizione. Nel metodo IRB le esposizioni classificate in stato di default sono escluse dalle celle da {020;010} a {090;010} e inserite in {100;010}. Nel metodo standardizzato le esposizioni soggette all'articolo 112, lettera j), sono escluse dalle celle da {020;020} a {090;020} e inserite in {100;020}.

26.

In entrambi i metodi gli enti tengono conto delle esposizioni dedotte dal capitale regolamentare come se fosse applicato un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %.

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Totale delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio non comprese nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di controparte (disaggregazione in base al fattore di ponderazione del rischio)

Somma delle celle da {020;*} a {100;*}.

020

= 0 %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

030

> 0 % e ≤ 12 %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori allo 0 % e inferiori o uguali al 12 %.

040

> 12 % e ≤ 20 %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 12 % e inferiori o uguali al 20 %.

050

> 20 % e ≤ 50 %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 20 % e inferiori o uguali al 50 %.

060

> 50 % e ≤ 75 %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 50 % e inferiori o uguali al 75 %.

070

> 75 % e ≤ 100 %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 75 % e inferiori o uguali al 100 %.

080

> 100 % e ≤ 425 %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 100 % e inferiori o uguali al 425 %.

090

> 425 % e ≤ 1 250 %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori al 425 % e inferiori o uguali al 1 250 %.

100

Esposizioni in stato di default

Secondo il metodo standardizzato, le esposizioni soggette all'articolo 112, lettera j), del CRR.

Secondo il metodo IRB, sono esposizioni in stato di default tutte le esposizioni con probabilità di default del 100 %.

110

(voce per memoria) Elementi fuori bilancio a rischio basso o elementi fuori bilancio cui si applica un fattore di conversione dello 0 % secondo il coefficiente di solvibilità

Elementi fuori bilancio a rischio basso a norma dell'articolo 111 del CRR e elementi fuori bilancio cui si applica un fattore di conversione dello 0 % a norma dell'articolo 166 del CRR.

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Esposizioni in bilancio e fuori bilancio (esposizioni secondo il metodo standardizzato)

Valori dell'esposizione in bilancio e fuori bilancio tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le CRM e dei fattori di conversione del credito, calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR.

020

Esposizioni in bilancio e fuori bilancio (esposizioni secondo il metodo basato sui rating interni)

Valori delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio a norma dell'articolo 166 e dell'articolo 230, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del CRR, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle tecniche di CRM con effetti di sostituzione sull'esposizione.

Agli elementi fuori bilancio l'ente applica i fattori di conversione previsti dall'articolo 166, paragrafi 8, 9 e 10, del CRR.

030

Valore nominale

Valori dell'esposizione degli elementi fuori bilancio ai sensi degli articoli 111 e 166 del CRR senza applicazione di fattori di conversione.

7.   C42.00 — Definizione alternativa del capitale (LR3)

27.

Il modello LR3 contiene informazioni sulle misure di capitale necessarie per la verifica di cui all'articolo 511 del CRR.

Riga e colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

{010;010}

Capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata

Articolo 50 del CRR

Importo del capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 50 del CRR senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.

{020;010}

Capitale primario di classe 1 — definizione transitoria

Articolo 50 del CRR

Importo del capitale primario di classe 1 calcolato ai sensi dell'articolo 50 del CRR tenuto conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.

{030;010}

Totale dei fondi propri — definizione pienamente adottata

Articolo 72 del CRR

Importo dei fondi propri ai sensi dell'articolo 72 del CRR senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.

{040;010}

Totale dei fondi propri — definizione transitoria

Articolo 72 del CRR

Importo dei fondi propri ai sensi dell'articolo 72 del CRR tenuto conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.

{055;010}

Importo delle attività dedotto — dagli elementi di capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata

Importo delle rettifiche regolamentari agli elementi del capitale primario di classe 1 che rettificano il valore dell'attività imposte da, secondo il caso:

articoli da 32 a 35 del CRR oppure

articoli da 36 a 47 del CRR.

Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione nelle celle da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica.

Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.

{065;010}

Importo delle attività dedotto — dagli elementi di capitale primario di classe 1 — definizione transitoria

Importo delle rettifiche regolamentari apportate al capitale primario di classe 1 che rettificano il valore dell'attività imposte da, secondo il caso:

articoli da 32 a 35 del CRR oppure

articoli da 36 a 47 del CRR.

Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, oltre a tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione nelle celle da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica.

Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.

{075;010}

Importo delle attività dedotto — dagli elementi di fondi propri — definizione pienamente adottata

Importo delle rettifiche regolamentari apportate agli elementi di fondi propri che rettificano il valore dell'attività imposte da, secondo il caso:

articoli da 32 a 35 del CRR oppure

articoli da 36 a 47 del CRR oppure

articoli da 56 a 60 del CRR oppure

articoli da 66 a 70 del CRR.

Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione in da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica.

Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.

{085;010}

Importo delle attività dedotto — dagli elementi di fondi propri — definizione transitoria

Importo delle rettifiche regolamentari apportate agli elementi di fondi propri che rettificano il valore dell'attività imposte da, secondo il caso:

articoli da 32 a 35 del CRR oppure

articoli da 36 a 47 del CRR oppure

articoli da 56 a 60 del CRR oppure

articoli da 66 a 70 del CRR.

Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, oltre a tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell'articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell'esposizione nelle celle da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un'attività specifica.

Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.

8.   C43.00 — Disaggregazione alternativa delle componenti della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria (LR4)

28.

In LR4 gli enti segnalano i valori dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria previa applicazione delle eventuali esenzioni applicabili previste nelle seguenti celle di LRCalc: {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220;010}, {250;010} e {260;010}.

29.

Per evitare un doppio conteggio gli enti applicano l'equazione prevista al punto successivo.

30.

In base al punto 29 gli enti applicano l'equazione seguente: [{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010}] = [{LR4;010;010} + {LR4;040;010} + {LR4;050;010} + {LR4;060;010} + {LR4;065;010} + {LR4;070;010} + {LR4;080;010} + {LR4;080;020} + {LR4;090;010} + {LR4;090;020} + {LR4;140;010} + {LR4;140;020} + {LR4;180;010} + {LR4;180;020} + {LR4;190;010} + {LR4;190;020} + {LR4;210;010} + {LR4;210;020} + {LR4;230;010} + {LR4;230;020} + {LR4;280;010} + {LR4;280;020} + {LR4;290;010} + {LR4;290;020}].

Riga e colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

{010;010}

Elementi fuori bilancio, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria calcolato come somma di {LRCalc;150;010}, {LRCalc;160;010}, {LRCalc;170;010} e {LRCalc;180;010}.

{010;020}

Elementi fuori bilancio, di cui: attività ponderate per il rischio

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi fuori bilancio — SFT e derivati esclusi — secondo il metodo standardizzato e secondo il metodo basato sui rating interni (IRB). Per le esposizioni secondo il metodo standardizzato (SA), gli enti determinano l'importo ponderato per il rischio dell'esposizione a norma della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR. Per le esposizioni secondo il metodo IRB, gli enti determinano l'importo ponderato per il rischio dell'esposizione a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR.

{020;010}

Finanziamenti al commercio, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio. Ai fini della segnalazione in LR4 gli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio si riferiscono alle lettere di credito emesse e confermate per l'importazione e l'esportazione che sono a breve temine e autoliquidantisi e a operazioni simili.

{020;020}

Finanziamenti al commercio, di cui: attività ponderate per il rischio

Valore ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi fuori bilancio — SFT e derivati esclusi — relativi ai finanziamenti al commercio. Ai fini della segnalazione in LR4 gli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio si riferiscono alle lettere di credito emesse e confermate per l'importazione e l'esportazione che sono a breve temine e autoliquidantisi e a operazioni simili.

{030;010}

In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione.

Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione» s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione.

{030;020}

In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Attività ponderate per il rischio

Valore ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi fuori bilancio — SFT e derivati esclusi — relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione.

Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione» s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione.

{040;010}

Derivati e SFT soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria dei derivati e delle SFT soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.

{040;020}

Derivati e SFT soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Attività ponderate per il rischio

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte, calcolati a norma della parte tre, titolo II, del CRR, dei derivati e delle SFT, compresi quelli fuori bilancio, soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.

{050;010}

Derivati non soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria dei derivati non soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.

{050;020}

Derivati non soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Attività ponderate per il rischio

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte, calcolati a norma della parte tre, titolo II, del CRR, dei derivati, compresi quelli fuori bilancio, non soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.

{060;010}

SFT non soggette a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni a SFT non soggette a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.

{060;020}

SFT non soggette a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Attività ponderate per il rischio

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte, calcolati a norma della parte tre, titolo II, del CRR, delle SFT, comprese quelle fuori bilancio, non soggette a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del CRR.

{065;010}

Importi delle esposizioni derivanti dal trattamento aggiuntivo per i derivati su crediti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Il contenuto della cella è uguale alla differenza tra {LRCalc;130;010} e {LRCalc;140;010}.

{070;010}

Altre attività comprese nel portafoglio di negoziazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi segnalati in {LRCalc;190;010}, esclusi gli elementi non compresi nel portafoglio di negoziazione.

{070;020}

Altre attività comprese nel portafoglio di negoziazione — Attività ponderate per il rischio

Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5 degli elementi soggetti alla parte tre, titolo IV, del CRR.

{080;010}

Obbligazioni garantite — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 129 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{080;020}

Obbligazioni garantite — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{080;030}

Obbligazioni garantite — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 129 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{080;040}

Obbligazioni garantite — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{090;010}

Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Somma delle celle da {100;010} a {130;010}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{090;020}

Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Somma delle celle da {100;020} a {130;020}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{090;030}

Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Somma delle celle da {100;030} a {130;030}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{090;040}

Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Somma delle celle da {100;040} a {130;040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{100;010}

Amministrazioni centrali e banche centrali — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell'articolo 114 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{100;020}

Amministrazioni centrali e banche centrali — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{100;030}

Amministrazioni centrali e banche centrali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell'articolo 114 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{100;040}

Amministrazioni centrali e banche centrali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{110;010}

Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 115, paragrafi 2 e 4, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{110;020}

Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{110;030}

Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 115, paragrafi 2 e 4, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{110;040}

Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{120;020}

Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettere b) e c), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{120;010}

Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{120;030}

Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{120;040}

Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettere b) e c), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{130;010}

Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 116, paragrafo 4, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{130;020}

Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{130;030}

Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 116, paragrafo 4, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{130;040}

Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{140;010}

Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Somma delle celle da {150;010} a {170;010}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{140;020}

Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Somma delle celle da {150;020} a {170;020}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{140;030}

Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Somma delle celle da {150;030} a {170;030}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{140;040}

Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Somma delle celle da {150;040} a {170;040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{150;010}

Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 115, paragrafi 1, 3 e 5, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{150;020}

Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{150;030}

Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 115, paragrafi 1, 3 e 5, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{150;040}

Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{160;010}

Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo soggette all'articolo 117, paragrafi 1 e 3, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{160;020}

Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera c), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{160;030}

Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo soggette all'articolo 117, paragrafi 1 e 3, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{160;040}

Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera c), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{170;010}

Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 116, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{170;020}

Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{170;030}

Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all'articolo 116, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{170;040}

Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{180;010}

Enti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette agli articoli da 119 a 121 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{180;020}

Enti — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR e non costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite conformemente all'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR sono soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{180;030}

Enti — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette agli articoli da 119 a 121 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{180;040}

Enti — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR e non costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite conformemente all'articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR sono soggette all'articolo 147, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{190;010}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni garantite da ipoteche su immobili soggette all'articolo 124 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{190;020}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{190;030}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni garantite da ipoteche su immobili soggette all'articolo 124 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{190;040}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{200;010}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni garantite pienamente e totalmente da ipoteche su immobili residenziali soggette all'articolo 125 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{200;020}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili residenziali a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{200;030}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni garantite pienamente e totalmente da ipoteche su immobili residenziali soggette all'articolo 125 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{200;040}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili residenziali a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{210;010}

Esposizioni al dettaglio, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 123 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{210;020}

Esposizioni al dettaglio, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{210;030}

Esposizioni al dettaglio, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 123 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{210;040}

Esposizioni al dettaglio, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{220;010}

Esposizioni al dettaglio verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio verso piccole e medie imprese soggette all'articolo 123 del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{220;020}

Esposizioni al dettaglio verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{220;030}

Esposizioni al dettaglio verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio verso piccole e medie imprese soggette all'articolo 123 del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{220;040}

Esposizioni al dettaglio verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{230;010}

Imprese, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Somma di {240;010} e {250;010}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{230;020}

Imprese, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Somma di {240;020} e {250;020}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{230;030}

Imprese, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Somma di {240;030} e {250;030}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{230;040}

Imprese, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Somma di {240;040} e {250;040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{240;010}

Imprese finanziarie — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all'articolo 122 del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per «imprese finanziarie» s'intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l'acquisizione di partecipazioni o l'esecuzione di una o più delle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{240;020}

Imprese finanziarie — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per «imprese finanziarie» s'intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l'acquisizione di partecipazioni o l'esecuzione di una o più delle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{240;030}

Imprese finanziarie — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all'articolo 122 del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per «imprese finanziarie» s'intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l'acquisizione di partecipazioni o l'esecuzione di una o più delle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{240;040}

Imprese finanziarie — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per «imprese finanziarie» s'intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l'acquisizione di partecipazioni o l'esecuzione di una o più delle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{250;010}

Imprese non finanziarie, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese non finanziarie soggette all'articolo 122 del CRR.

Somma di {260;010} e {270;010}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{250;020}

Imprese non finanziarie, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese non finanziarie soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Somma di {260;020} e {270;020}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{250;030}

Imprese non finanziarie, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese non finanziarie soggette all'articolo 122 del CRR.

Somma di {260;030} e {270;030}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{250;040}

Imprese non finanziarie, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese non finanziarie soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Somma di {260;040} e {270;040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{260;010}

Esposizioni verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese costituite come piccole e medie imprese soggette all'articolo 122 del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{260;020}

Esposizioni verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{260;030}

Esposizioni verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese costituite come piccole e medie imprese soggette all'articolo 122 del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{260;040}

Esposizioni verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{270;010}

Esposizioni non verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 122 del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{270;020}

Esposizioni non verso PMI — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{270;030}

Esposizioni non verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 122 del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{270;040}

Esposizioni non verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{280;010}

Esposizioni in stato di default — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni in stato di default e sono pertanto soggette all'articolo 127 del CRR.

{280;020}

Esposizioni in stato di default — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, del CRR se è intervenuto un default a norma dell'articolo 178 del CRR.

{280;030}

Esposizioni in stato di default — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni in stato di default e sono pertanto soggette all'articolo 127 del CRR.

{280;040}

Esposizioni in stato di default — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, del CRR se è intervenuto uno stato di default a norma dell'articolo 178 del CRR.

{290;010}

Altre esposizioni, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 112, lettere k), m), n), o), p) e q), del CRR.

Gli enti segnalano in questa sede le attività dedotte dai fondi propri (ad esempio, attività immateriali) ma non classificabili altrove, anche se la classificazione non è indispensabile per determinare i requisiti di fondi propri basati sul rischio nelle colonne {*; 030} e {*; 040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{290;020}

Altre esposizioni, di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del CRR.

Gli enti segnalano in questa sede le attività dedotte dai fondi propri (ad esempio, attività immateriali) ma non classificabili altrove, anche se la classificazione non è indispensabile per determinare i requisiti di fondi propri basati sul rischio nelle colonne {*; 030} e {*; 040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{290;030}

Altre esposizioni, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 112, lettere k), m), n), o), p) e q), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{290;040}

Altre esposizioni, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all'articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{300;010}

Esposizioni verso la cartolarizzazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione soggette all'articolo 112, lettera m), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{300;020}

Esposizioni verso la cartolarizzazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione e sono soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{300;030}

Esposizioni verso la cartolarizzazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione soggette all'articolo 112, lettera m), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{300;040}

Esposizioni verso la cartolarizzazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione e sono soggette all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{310;010}

Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all'esportatore o importatore di merci o servizi mediante crediti all'importazione e all'esportazione e operazioni simili.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{310;020}

Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all'esportatore o importatore di merci o servizi mediante crediti all'importazione e all'esportazione e operazioni simili.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{310;030}

Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all'importatore o esportatore di merci o servizi mediante crediti all'importazione e all'esportazione e operazioni simili.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{310;040}

Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all'importatore o esportatore di merci o servizi mediante crediti all'importazione e all'esportazione e operazioni simili.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{320;010}

In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione» s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{320;020}

In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione» s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{320;030}

In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione» s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{320;040}

In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell'esposizione degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell'ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per «regime ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione» s'intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un'agenzia di crediti all'esportazione, sotto forma, tra l'altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all'esportazione.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

9.   C44.00 — Informazioni di carattere generale (LR5)

31.

Questo modello raccoglie informazioni aggiuntive allo scopo di classificare le attività dell'ente e le opzioni regolamentari scelte dall'ente.

Riga e colonna

Istruzioni

{010;010}

Struttura societaria dell'ente

L'ente classifica la propria struttura societaria in base alle categorie seguenti:

società per azioni;

società mutua/cooperativa;

altra società non per azioni.

{020;010}

Trattamento dei derivati

L'ente indica il trattamento regolamentare riservato ai derivati in base alle categorie seguenti:

metodo dell'esposizione originaria;

metodo del valore di mercato (mark-to-market).

{040;010}

Tipo di ente

L'ente classifica il proprio tipo in base alle categorie seguenti:

banca universale (servizi di banca al dettaglio/commerciale e di investimento);

banca commerciale/al dettaglio;

banca di investimento;

finanziatore specializzato.»


(1)  Sono comprese le esposizioni da cartolarizzazioni e le esposizioni di capitale soggette al rischio di credito.