ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 74

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
19 marzo 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/402 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

1

 

 

Accordo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/404 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

28

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/405 della Commissione, del 18 marzo 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

30

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/406 della Commissione, del 18 marzo 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

32

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/407 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass, presentata dal Belgio)

34

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30 % dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

36

 

*

Decisione (UE) 2016/409 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

38

 

*

Decisione (UE) 2016/410 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

39

 

*

Decisione (PESC) 2016/411 del Consiglio, del 18 marzo 2016, che modifica la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto

40

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione, del 17 marzo 2016, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato [notificata con il numero C(2016) 1635]

41

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne il funzionamento e abroga la decisione di esecuzione 2012/117/UE ( 1 )

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

19.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/1


DECISIONE (UE) 2016/402 DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2016

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 5, e paragrafo 6, primo comma,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sessione del 20 gennaio 2014 il Consiglio ha deciso di autorizzare l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) ad avviare negoziati a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni tra il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e l'Unione europea.

(2)

A seguito di tale autorizzazione l'AR ha negoziato un accordo con il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate.

(3)

È opportuno approvare detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


19.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/3


TRADUZIONE

ACCORDO

tra il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania, in prosieguo «Albania»

e

l'Unione europea, in prosieguo «l'UE»,

in prosieguo «le parti»,

CONSIDERANDO che le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza;

CONSIDERANDO che le parti convengono che è opportuno sviluppare la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

CONSIDERANDO che, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti;

RICONOSCENDO che una cooperazione e una consultazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni classificate e relativo materiale delle parti, nonché lo scambio di tali informazioni e materiale;

CONSAPEVOLI che detti accesso e scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono l'adozione di adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo tra l'Albania e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate («accordo») si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

2.   Ciascuna parte protegge le informazioni classificate ricevute dall'altra parte dalla perdita o dalla divulgazione non autorizzata, conformemente ai termini di cui al presente accordo e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intende qualunque informazione o qualsiasi materiale, in qualsiasi forma:

a)

di cui una delle parti consideri necessaria la protezione, in quanto la perdita o la divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare o ledere in varia misura gli interessi dell'Albania o dell'UE o di uno o più dei suoi Stati membri; e

b)

che reca un contrassegno di classifica di sicurezza di cui all'articolo 7.

Articolo 3

1.   Le istituzioni e gli organi dell'UE cui si applica il presente accordo sono: il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea («Consiglio»), il segretariato generale del Consiglio, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il servizio europeo per l'azione esterna («SEAE») e la Commissione europea. Ai fini del presente accordo tali istituzioni e organi sono in prosieguo denominati «UE».

2.   Tali istituzioni e organi dell'UE possono condividere le informazioni classificate ricevute ai sensi del presente accordo con altre istituzioni e organi dell'UE, previo consenso scritto della parte fornitrice e fatte salve appropriate garanzie che l'organo ricevente proteggerà le informazioni in maniera adeguata.

Articolo 4

Ciascuna delle parti provvede a predisporre sistemi e misure di sicurezza appropriati, basati sui principi fondamentali e sulle norme minime di sicurezza definite nelle loro rispettive disposizioni legislative o regolamentari e rispecchiati nelle disposizioni di sicurezza da stabilire ai sensi dell'articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate oggetto del presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 5

Ciascuna delle parti:

a)

accorda alle informazioni classificate fornite dall'altra parte o con essa scambiate a norma del presente accordo un livello di protezione almeno equivalente a quello accordato dalla parte fornitrice;

b)

assicura che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classifica di sicurezza a esse attribuito dalla parte fornitrice e non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto della parte fornitrice. La parte ricevente protegge le informazioni classificate conformemente alle disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni cui è attribuita una classifica di sicurezza equivalente ai sensi dell'articolo 7;

c)

si astiene dall'utilizzare tali informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore o da quelli per i quali le informazioni sono fornite o scambiate;

d)

non divulga dette informazioni classificate a terzi senza il previo consenso scritto della parte fornitrice;

e)

non consente accesso a tali informazioni classificate alle persone a meno che queste non abbiano una necessità di conoscere, non siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili della parte ricevente;

f)

garantisce che gli impianti in cui le informazioni classificate sono trattate e conservate abbiano la opportuna certificazione di sicurezza; e

g)

assicura che tutte le persone con accesso a informazioni classificate siano informate della loro responsabilità per quanto riguarda la protezione delle stesse conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Articolo 6

1.   Le informazioni classificate sono divulgate o comunicate conformemente al principio del consenso dell'originatore.

2.   Per la comunicazione a destinatari diversi dalle parti, la parte ricevente deciderà caso per caso in merito alla divulgazione o alla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso scritto della parte fornitrice e conformemente al principio del consenso dell'originatore.

3.   Non è consentita alcuna comunicazione generica, a meno che le parti non abbiano concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, che sono pertinenti alle loro specifiche necessità.

4.   Nessuna disposizione del presente accordo costituisce una base per la comunicazione obbligatoria di informazioni classificate tra le parti.

5.   Le informazioni classificate oggetto del presente accordo possono essere fornite a un contraente o potenziale contraente solo previo consenso scritto della parte fornitrice. Prima di tale comunicazione, la parte ricevente garantisce che il contraente o potenziale contraente, nonché i suoi impianti, sono in grado di proteggere le informazioni e dispongono di un nulla osta di sicurezza appropriato.

Articolo 7

Al fine di stabilire un livello equivalente di protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate tra le parti, le corrispondenza tra le classifiche di sicurezza è la seguente:

UE

Albania

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

TEPËR SEKRET

SECRET UE/EU SECRET

SEKRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

KONFIDENCIAL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

I KUFIZUAR

Articolo 8

1.   Le parti assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui mansioni o funzioni possono consentire loro l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o KONFIDENCIAL o a un livello superiore, fornite o scambiate a norma del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni in aggiunta al requisito della necessità di conoscere di cui all'articolo 5, lettera e).

2.   Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, può avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 9

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate oggetto del presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all'articolo 12 effettuano consultazioni e visite di valutazione reciproche sulla sicurezza per valutare l'efficacia delle disposizioni di sicurezza che rientrano nelle rispettive competenze, da stabilire ai sensi di detto articolo.

Articolo 10

1.   Ai fini del presente accordo:

a)

per quanto riguarda l'UE, tutta la corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio e inoltrata dal medesimo agli Stati membri e alle istituzioni o agli organi di cui all'articolo 3, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo;

b)

per quanto riguarda l'Albania, tutta la corrispondenza è inviata all'ufficio centrale di registrazione della direzione per la sicurezza delle informazioni classificate tramite la delegazione dell'UE in Albania.

2.   Eccezionalmente, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di conoscere. Per quanto riguarda l'UE, tale corrispondenza è inviata, secondo i casi, attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, il Chief Registry Officer del SEAE o il Chief Registry Officer della Commissione europea. Per quanto riguarda l'Albania, tale corrispondenza è inviata attraverso l'ufficio centrale di registrazione della direzione per la sicurezza delle informazioni classificate.

Articolo 11

La direzione per la sicurezza delle informazioni classificate, il segretario generale del Consiglio, il membro della Commissione europea responsabile delle questioni inerenti alla sicurezza e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza vigilano sull'applicazione del presente accordo.

Articolo 12

1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, le competenti autorità di sicurezza qui di seguito designate, sotto la direzione e a nome dei rispettivi superiori gerarchici, stabiliscono le disposizioni di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione reciproca delle informazioni classificate a norma del presente accordo:

da un lato, la direzione per la sicurezza delle informazioni classificate dell'Albania,

e, dall'altro,

i)

il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio;

ii)

direzione HR.DS — la direzione della sicurezza della Commissione europea; e

iii)

il dipartimento della sicurezza del SEAE.

2.   Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate a norma del presente accordo, le competenti autorità di sicurezza di cui al paragrafo 1 convengono che la parte ricevente è in grado di proteggere le informazioni in maniera conforme alle modalità di sicurezza da stabilire ai sensi di tale paragrafo.

Articolo 13

1.   L'autorità competente di ciascuna delle parti di cui all'articolo 12 informa immediatamente l'autorità competente dell'altra parte di eventuali casi provati o sospetti di divulgazione non autorizzata o di perdita di informazioni classificate fornite da tale parte. L'autorità competente conduce indagini, se necessario con l'assistenza dell'altra parte, e ne riferisce i risultati all'altra parte.

2.   Le autorità di cui all'articolo 12 stabiliscono le procedure da seguire in tali casi.

Articolo 14

Ciascuna parte si fa carico delle spese che le derivano dall'applicazione del presente accordo.

Articolo 15

Nessuna disposizione del presente accordo modifica gli accordi o i regimi in vigore tra le parti, né gli accordi tra l'Albania e gli Stati membri dell'UE. Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate oggetto del presente accordo, a condizione che essi non siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente accordo.

Articolo 16

Eventuali controversie tra le parti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono trattate per via negoziale tra le parti. Nel corso dei negoziati entrambe le parti continuano ad assolvere tutti i rispettivi obblighi a norma del presente accordo.

Articolo 17

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Ciascuna parte notifica all'altra parte eventuali modifiche delle proprie disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche a richiesta di una delle parti.

4.   Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l'assenso comune delle parti. Essa entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.

Articolo 18

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti conformemente al presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo continuano a essere protette conformemente alle disposizioni in esso contenute.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Tirana, addì tre marzo duemilasedici, in due copie: una in lingua inglese e una in lingua albanese. In caso di controversia, il testo in lingua inglese prevale.

Per l'Unione europea

Per il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania


REGOLAMENTI

19.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/8


REGOLAMENTO (UE) 2016/403 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2016

che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è tenuta, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, a stilare un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa dell'Unione che, oltre a quelli di cui all'allegato IV del medesimo regolamento, possono comportare la perdita dell'onorabilità dell'impresa di trasporti su strada o del gestore dei trasporti.

(2)

A tal fine, la Commissione dovrebbe definire il livello di gravità delle infrazioni con riferimento al rischio per la vita o di lesioni gravi che esse comportano e indicare la frequenza del ripetersi dell'evento oltre la quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi.

(3)

L'elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi da stabilire dovrebbe contenere le violazioni delle norme dell'Unione relative alle aree indicate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009.

(4)

È necessario che gli Stati membri tengano conto delle informazioni su tali infrazioni, nel fissare le priorità per i controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

(5)

I provvedimenti da adottare sono necessari per assicurare trasparenza, correttezza e certezza giuridica nell'ambito della valutazione della gravità delle infrazioni e delle loro implicazioni per l'onorabilità del gestore dei trasporti o dell'impresa di trasporti.

(6)

Tuttavia, spetta alle autorità competenti dello Stato membro attuare una procedura amministrativa nazionale complessiva per stabilire se la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta proporzionata nei singoli casi. Tale procedura d'esame nazionale dovrebbe includere, se del caso, un controllo effettuato nei locali dell'impresa in questione. Nel valutare l'onorabilità è necessario che gli Stati membri prendano in considerazione il comportamento dell'impresa, dei suoi responsabili e di qualsiasi altro soggetto interessato.

(7)

La classificazione armonizzata di infrazioni gravi dovrebbe fornire la base per estendere il sistema di classificazione del rischio, istituito a livello nazionale da ogni Stato membro a norma dell'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE, al fine di coprire tutte le infrazioni gravi dell'Unione in materia di trasporto stradale, indicate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, che possono pregiudicare l'onorabilità del gestore dei trasporti o dell'impresa di trasporti.

(8)

L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede inoltre che gli Stati membri inseriscano le suddette infrazioni gravi nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada entro il 1o gennaio 2016. La classificazione armonizzata di infrazioni costituisce pertanto un importante passo in avanti per garantire una concorrenza più equa tra imprese, un'applicazione più armonizzata e un funzionamento efficiente del Registro europeo delle imprese di trasporto su strada previsto dal sistema di scambio di informazioni.

(9)

Nell'interesse della trasparenza e della concorrenza leale è opportuno stabilire un metodo comune di calcolo della frequenza oltre la quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi da parte dell'autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Tali infrazioni ripetute possono portare all'avvio della procedura amministrativa nazionale, che, a discrezione dell'autorità competente, può risultare nella perdita dell'onorabilità di un operatore dei trasporti.

(10)

Di norma, la frequenza deve essere stabilita tenendo conto della gravità dell'infrazione, della durata e del numero medio dei conducenti. Essa deve essere considerata la soglia massima, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di applicare soglie inferiori, come prevede la procedura amministrativa nazionale ai fini della valutazione dell'onorabilità.

(11)

Ai fini della coerenza e trasparenza sotto il profilo giuridico è inoltre necessario modificare l'allegato III della direttiva 2006/22/CE modificando il livello di gravità di talune infrazioni ivi indicate in conformità all'elenco di infrazioni più gravi che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009.

(12)

L'elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi è stato stabilito di concerto con gli Stati membri e le parti interessate a livello di Unione, laddove la valutazione del livello di gravità si è basata sulle migliori pratiche e sull'esperienza maturata nell'applicazione delle pertinenti disposizioni legislative negli Stati membri. Le infrazioni più gravi di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009 hanno costituito la soglia massima di riferimento per la valutazione del livello di gravità di altre infrazioni rilevanti.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i trasporti su strada istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce un elenco comune di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi alla normativa dell'Unione in materia di trasporto commerciale su strada, come stabilito all'allegato I del presente regolamento, che, oltre a quelle di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, possono comportare la perdita dell'onorabilità di un trasportatore su strada.

2.   Il presente regolamento prevede la frequenza massima del ripetersi dell'evento oltre la quale infrazioni gravi ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti, come stabilito nell'allegato II.

3.   Gli Stati membri tengono conto delle informazioni sulle infrazioni gravi di cui ai paragrafi 1 e 2 nell'attuazione della procedura amministrativa nazionale per la valutazione dell'onorabilità.

Articolo 2

L'allegato III della direttiva 2006/22/CE è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

(2)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

(3)  Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8).


ALLEGATO I

Classificazione di infrazioni gravi

(Previste all'articolo 1)

La seguente tabella contiene le categorie e i tipi di infrazioni gravi alle norme dell'Unione nel trasporto commerciale su strada, suddivise in tre categorie di gravità in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi.

1.   Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) (Tempo di guida e di riposo)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ (2)

IPG

IMG

IG

Equipaggio

1.

Articolo 5, paragrafo 1

Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti

 

 

X

Periodi di guida

2.

Articolo 6, paragrafo 1

Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

3.

11 h ≤ …

 

X

 

4.

Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore

13h30 ≤ …

e senza interruzione/riposo

X

 

 

5.

Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

6.

12 h ≤ …

 

X

 

7.

Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore, senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore

15 h ≤ …

e senza interruzione/riposo

X

 

 

8.

Articolo 6, paragrafo 2

Superamento del periodo di guida settimanale

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

9.

65 h ≤ … < 70

 

X

 

10.

Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale

70 h ≤ …

X

 

 

11.

Articolo 6, paragrafo 3

Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

12.

105 h ≤ … < 112h30

 

X

 

13.

Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive

112h30 ≤ …

X

 

 

Interruzioni

14.

Articolo 7

Superamento di un periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

15.

6 h ≤ …

 

X

 

Periodi di riposo

16.

Articolo 8, paragrafo 2

Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto

8h30 ≤ … < 10 h

 

 

X

17.

… < 8h30

 

X

 

18.

Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

19.

… < 7 h

 

X

 

20.

Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

21.

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

22.

Articolo 8, paragrafo 5

Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

23.

… < 7 h

 

X

 

24.

Articolo 8, paragrafo 6

Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

25.

… < 20 h

 

X

 

26.

Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

27.

… < 36 h

 

X

 

28

Articolo 8, paragrafo 6

Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

12 h ≤ …

 

X

 

Deroga alla regola dei 12 giorni

29.

Articolo 8, paragrafo 6 bis

Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

12 h ≤ …

 

X

 

30.

Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera b), punto ii)

Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

… ≤ 65 h

 

X

 

31.

Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera d)

Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se vi siano più conducenti a bordo del veicolo

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

4,5 h ≤ …

 

X

 

Organizzazione del lavoro

32.

Articolo 10, paragrafo 1

Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci trasportate

 

X

 

33.

Articolo 10, paragrafo 2

Mancata o inadeguata organizzazione dell'attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa

 

X

 

2.   Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (3) (Tachigrafo)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Installazione di un tachigrafo

1.

Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 22

Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato (p. es: installazione del tachigrafo non effettuata da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri, utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di sigillo applicato o sostituito da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati ovvero utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di targhetta di installazione)

X

 

 

Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione

2.

Articolo 23, paragrafo 1

Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata

 

X

 

3.

Articolo 27

Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente

 

X

 

4.

Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente)

X

 

 

5.

Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente)

X

 

 

6.

Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente)

X

 

 

7.

Articolo 32, paragrafo 1

Tachigrafo non funzionante correttamente (per esempio: tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente)

 

X

 

8.

Articolo 32, paragrafo 1 e articolo 33, paragrafo 1

Tachigrafo utilizzato in modo improprio (per esempio: uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso ecc.)

 

X

 

9.

Articolo 32, paragrafo 3

Utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo

X

 

 

10.

Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente

X

 

 

11.

Articolo 33, paragrafo 2

L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati

 

X

 

12.

Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno

 

X

 

13.

Articolo 34, paragrafo 1

Uso scorretto dei fogli di registrazione/della carta del conducente

 

X

 

14.

Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti

 

X

 

15.

Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato, con perdita di dati

 

X

 

16.

Articolo 34, paragrafo 2

Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili

 

X

 

17.

Articolo 34, paragrafo 3

Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto

 

X

 

18.

Articolo 34, paragrafo 4

Mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza)

 

 

X

19.

Articolo 34, paragrafo 5

Uso scorretto del dispositivo di commutazione

 

X

 

Presentazione dei documenti

20.

Articolo 36

Rifiuto al controllo

 

X

 

21.

Articolo 36

Non in grado di presentare registrazioni del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti

 

X

 

22.

Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne possiede una

 

X

 

23.

Articolo 36

Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti

 

X

 

24.

Articolo 36

Non in grado di presentare la carta del conducente se il conducente ne possiede una

 

X

 

Malfunzionamento

25.

Articolo 37, paragrafo 1 e articolo 22, paragrafo 1

Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati

 

X

 

26.

Articolo 37, paragrafo 2

Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo

 

X

 

3.   Gruppi di infrazioni alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (4) (Norme sull'orario di lavoro)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Durata massima settimanale della prestazione di lavoro

1.

Articolo 4

Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 48 ore se è già stata sfruttata la possibilità di estenderla a 60 ore

56 h ≤ … < 60 h

 

 

X

2.

60 h ≤ …

 

X

 

3.

Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 60 ore se non è stata concessa alcuna deroga a norma dell'articolo 8

65 ≤ … < 70 h

 

 

X

4.

70 h ≤ …

 

X

 

Interruzioni

5.

Articolo 5, paragrafo 1

Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro compreso fra sei e nove ore

10 < … ≤ 20 min

 

 

X

6.

… ≤ 10 min

 

X

 

7.

Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro superiore a nove ore

20 < … ≤ 30 min

 

 

X

8.

… ≤ 20 min

 

X

 

Lavoro notturno

9.

Articolo 7, paragrafo 1

Orario di lavoro giornaliero per ciascun periodo di 24 ore qualora sia svolto lavoro notturno in assenza di deroga concessa ai sensi dell'articolo 8

11 h ≤ … < 13 h

 

 

X

10.

13 h ≤ …

 

X

 

Registri

11.

Articolo 9

Falsificazione dei dati riguardanti gli orari di lavoro o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte dei datori di lavoro

 

X

 

12.

Falsificazione di registri o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte di conducenti dipendenti/autonomi

 

X

 

4.   Gruppi di infrazioni alla direttiva 96/53/CE del Consiglio  (5) (Norme su peso e dimensioni)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Pesi

1.

Articolo 1

Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N3

5 % ≤ … < 10 %

 

 

X

2.

10 % ≤ … < 20 %

 

X

 

3.

20 % ≤ …

X

 

 

4.

Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N2

5 % ≤ … < 15 %

 

 

X

5.

15 % ≤ … < 25 %

 

X

 

6.

25 % ≤ …

X

 

 

Lunghezze

7.

Articolo 1

Superamento della lunghezza massima autorizzata

2 % < < 20 % …

 

 

X

8.

20 % ≤ …

 

X

 

Larghezza

9.

Articolo 1

Superamento della larghezza massima autorizzata

2,65 ≤ … < 3,10 metri

 

 

X

10.

3,10 metri ≤ …

 

X

 

5.   Gruppi di infrazioni alla direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (6) (Controlli tecnici periodici) e direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (7) (Controllo tecnico su strada)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Controllo tecnico

1.

Articolo 8 e articolo 10 della direttiva 2014/45/UE e articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2014/47/UE

Guida in assenza di una valida prova che il controllo tecnico sia stato superato, come previsto dalla normativa UE

X

 

 

2.

Articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 2014/47/UE

Mancato mantenimento di un veicolo in condizioni di sicurezza e conformità, con conseguenti gravi carenze dell'impianto di frenatura, degli organi di sterzo, delle ruote/pneumatici, delle sospensioni o del telaio o di altri equipaggiamenti che possono creare un rischio immediato per la sicurezza stradale tale da portare alla decisione di fermo del veicolo

X

 

 

La direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali contiene nell'allegato II una classificazione dettagliata delle carenze tecniche divisa, secondo il loro livello di gravità, in carenze lievi, gravi e pericolose. L'articolo 12, paragrafo 2 di tale direttiva prevede le seguenti definizioni:

a)

carenze lievi che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull'ambiente e altri casi lievi di non conformità;

b)

carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull'ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada o altri casi più significativi di non conformità;

c)

carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale o hanno ripercussioni sull'ambiente.

Il livello delle infrazioni alle direttive sui controlli tecnici riflette la classificazione delle carenze che figura nell'allegato II della direttiva 2014/47/UE, vale a dire: IG = carenze gravi, IMG = carenze pericolose, IPG = guida con carenze che costituiscono un rischio immediato per la sicurezza stradale; le carenze lievi corrisponderebbero al livello di infrazioni minori.

6.   Gruppi di infrazioni alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio  (8) (Limitatori di velocità)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

1.

Articolo 2 e articolo 3

Limitatore di velocità non installato

X

 

 

2.

Articolo 5

Limitatore di velocità che non soddisfa i requisiti tecnici applicabili

 

X

 

3.

Articolo 5

Limitatore di velocità non installato da officina autorizzata

 

 

X

4.

 

Utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di falsificare i dati di un limitatore della velocità o utilizzo di un dispositivo fraudolento di limitazione della velocità

X

 

 

7.   Gruppi di infrazioni alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (9) (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Formazione e licenza

1.

Articolo 3

Trasporto di merci o passeggeri senza qualificazione iniziale obbligatoria e/o formazione periodica obbligatoria

 

X

 

2.

Articolo 10 e allegato II

Conducente non in grado di presentare la carta di qualificazione valida o la patente di guida con il contrassegno, come stabilito dal diritto nazionale (per esempio: smarrita, dimenticata, danneggiata, illeggibile)

 

 

X

8.   Gruppi di infrazioni alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (10) (Requisiti delle patenti di guida)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONI

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

1.

Articolo 1 e articolo 4 della direttiva 2006/126/CE

Trasporto di persone o merci in assenza di una patente di guida valida

X

 

 

2.

Articolo 1

Allegato I

Utilizzo di una patente di guida danneggiata o illeggibile o non conforme al modello comune

 

 

X

9.   Gruppi di infrazioni alla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (11) (Trasporto su strada di merci pericolose)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONI

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

1.

Allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE

Trasporto di merci pericolose delle quali è vietato il trasporto

X

 

 

2.

Trasporto di merci pericolose in contenitori vietati o non approvati, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo

X

 

 

3.

Trasporto di merci pericolose non contrassegnate come tali sul veicolo, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo

X

 

 

4.

Fuoriuscita di sostanze pericolose

 

X

 

5.

Trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati

 

X

 

6.

Trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione

 

X

 

7.

Veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta quindi un rischio immediato

 

X

 

8.

Mancato rispetto delle norme in materia di stivaggio e fissaggio del carico

 

X

 

9.

Mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi

 

X

 

10.

Mancato rispetto delle norme che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi

 

X

 

11.

Assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare il livello di gravità dell'infrazione (per esempio: numero ONU, designazione ufficiale di trasporto, gruppo d'imballaggio)

 

X

 

12.

Conducente privo del certificato regolamentare di formazione professionale

 

X

 

13.

Uso di fuoco o di luci non protette

 

X

 

14.

Mancato rispetto del divieto di fumare

 

X

 

15.

Veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato

 

 

X

16.

Unità di trasporto comprendente più di un rimorchio/semirimorchio

 

 

X

17.

Veicolo non più conforme alle norme di omologazione ma che non presenta un rischio immediato

 

 

X

18.

Veicolo non provvisto degli estintori funzionanti prescritti

 

 

X

19.

Veicolo sprovvisto dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte

 

 

X

20.

Trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o grandi imballaggi, ovvero di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti

 

 

X

21.

Trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati

 

 

X

22.

Cisterne o container-cisterna (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente

 

 

X

23.

Etichettatura, marcatura o placcatura non corretta del veicolo e/o contenitore

 

 

X

24.

Assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR ovvero istruzioni scritte non pertinenti alle merci trasportate

 

 

X

La direttiva 2004/112/CE della Commissione (12), che adegua la direttiva 95/50/CE del Consiglio (13) sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, contiene nell'allegato II una classificazione dettagliata delle infrazioni alle disposizioni pertinenti, suddivise, in funzione del loro livello di gravità, in tre categorie di rischio: categoria di rischio I, categoria di rischio II, categoria di rischio III.

I livelli di infrazione alle norme riflettono le categorie di rischio di cui alla direttiva 2004/112/CE, allegato II, in modo che la categoria di rischio I = IMG (ad eccezione di quelle infrazioni che sono già definite come IPG nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009) e la categoria di rischio II = IG. La categoria di rischio III è pari al livello di infrazione minore.

Questa tabella comprende solo le infrazioni per le quali un trasportatore viene considerato interamente o parzialmente responsabile. Il livello di responsabilità di un trasportatore per la violazione deve essere valutato secondo la procedura nazionale di applicazione dello Stato membro.

10.   Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio  (14) (Accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Licenza comunitaria

1.

Articolo 3

Trasporto di merci in assenza di una licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza è inesistente, falsificata, revocata, scaduta ecc.)

X

 

 

2.

Articolo 4

L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza comunitaria o la copia certificata conforme della licenza comunitaria è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)

 

X

 

Attestato di conducente

3.

Articolo 3

e articolo 5

Trasporto di merci in assenza di un attestato di conducente valido (vale a dire: l' attestato del conducente è inesistente, falsificato, revocato, scaduto ecc.)

 

X

 

4.

L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli agenti preposti al controllo un attestato di conducente valido o una copia certificata conforme dell'attestato di conducente (vale a dire: l'attestato del conducente o la copia certificata conforme dell'attestato di conducente è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)

 

 

X

11.   Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio  (15) (Accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Licenza comunitaria

1.

Articolo 4

Trasporto di passeggeri in assenza di una licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza è inesistente, falsificata, revocata, scaduta ecc.)

X

 

 

2.

Articolo 4, paragrafo 3

Il trasportatore o il conducente non sono in grado di presentare agli agenti preposti al controllo una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza o la copia certificata conforme è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)

 

X

 

Autorizzazione di servizi regolari

3.

Articolo 5 e articolo 6

Servizi regolari effettuati senza un'autorizzazione valida (vale a dire: l'autorizzazione è inesistente, falsificata, revocata, scaduta, usata scorrettamente ecc.)

 

X

 

4.

Articolo 19

Il conducente non è in grado di presentare l'autorizzazione agli agenti preposti al controllo(vale a dire: l'autorizzazione è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)

 

 

X

5.

Articolo 5 e articolo 6

Le fermate dei servizi regolari in uno Stato membro non corrispondono all'autorizzazione concessa

 

 

X

Foglio di viaggio per servizi occasionali e altri servizi non soggetti ad autorizzazione

6.

Articolo 12

Guida in assenza del foglio di viaggio necessario (vale a dire: il foglio di viaggio è inesistente, falsificato, non contiene le informazioni richieste ecc.)

 

 

X

12.   Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio  (16) (Trasporto di animali)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

1.

Allegato I, capo II

Paratie non sufficientemente forti per resistere al peso degli animali

 

X

 

2.

Allegato I, capo III

Utilizzo di rampe di carico o di scarico con superfici scivolose, prive di protezioni laterali o troppo ripide

 

 

X

3.

Utilizzo di piattaforme di sollevamento o di piani superiori senza barriere di sicurezza che impediscano la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico

 

 

X

4.

Articolo 7

Mezzi di trasporto non autorizzati per lunghi viaggi o non autorizzati per il tipo di animali trasportati

 

 

X

5.

Articolo 4, articolo 5 e articolo 6

Trasporto effettuato senza valida documentazione richiesta, giornale di viaggio o autorizzazione del trasportatore o certificato di idoneità

 

 

X


(1)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell11.4.2006, pag. 1)

(2)  IPG = Infrazione più grave/IMG = Infrazione molto grave/IG = Infrazione grave.

(3)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

(5)  Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59). La direttiva è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1), che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 7 maggio 2017.

(6)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

(7)  Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134).

(8)  Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).

(9)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(10)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

(11)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(12)  Direttiva 2004/112/CE della Commissione, del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23).

(13)  Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35).

(14)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(15)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

(16)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).


ALLEGATO II

Frequenza del ripetersi di gravi infrazioni

1.

Se commesse ripetutamente, le infrazioni gravi (IG) e molto gravi (IMG) elencate nell'allegato I sono considerate ancora più gravi dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Nel calcolo della frequenza del ripetersi delle infrazioni gli Stati membri tengono conto dei seguenti fattori:

a)

gravità dell'infrazione (IG o IMG)

b)

durata (almeno un anno dalla data del controllo)

c)

numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti (media annua)

2.

In considerazione del potenziale di rischio per la sicurezza stradale, la frequenza massima delle infrazioni gravi, oltre la quale la loro gravità aumenta, è stabilita come segue:

3 IG/per conducente/per anno

=

1 IMG

3 IMG/per conducente/per anno

=

avvio di procedura nazionale sull'onorabilità

3.

Il numero di infrazioni per conducente per anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di conducenti occupati durante l'anno. La formula della frequenza fornisce una soglia massima di occorrenza delle infrazioni gravi oltre la quale esse sono considerate più gravi. Gli Stati membri possono stabilire soglie più severe se ciò è previsto nella loro procedura amministrativa nazionale di valutazione dell'onorabilità.


ALLEGATO III

L'allegato III della direttiva 2006/22/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

1.   Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ (1)

IPG

IMG

IG

IM

A

Equipaggio

A 1

Articolo 5, paragrafo 1

Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti

 

 

X

 

B

Periodi di guida

B 1

Articolo 6, paragrafo 1

Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore

9 h < … < 10 h

 

 

 

X

B 2

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

 

B 3

11 h ≤ …

 

X

 

 

B 4

Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore, senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore

13h30 ≤ …

e senza interruzione/riposo

X

 

 

 

B 5

Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione

10 h ≤ … < 11 h

 

 

 

X

B 6

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

B 7

12 h ≤ …

 

X

 

 

B 8

Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore, senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore

15 h ≤ …

e senza interruzione/riposo

X

 

 

 

B 9

Articolo 6, paragrafo 2

Superamento del periodo di guida settimanale

56 h < … < 60 h

 

 

 

X

B 10

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

 

B 11

65 h ≤ … < 70 h

 

X

 

 

B 12

Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale

70 h ≤ …

X

 

 

 

B 13

Articolo 6, paragrafo 3

Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive

90 h < … < 100 h

 

 

 

X

B 14

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

 

B 15

105 h ≤ … < 112h30

 

X

 

 

B 16

Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive

112h30 ≤ …

X

 

 

 

C

Interruzioni

C 1

Articolo 7

Superamento del periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa

4h30 < … < 5 h

 

 

 

X

C 2

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

 

C 3

6 h ≤ …

 

X

 

 

D

Periodi di riposo

D 1

Articolo 8, paragrafo 2

Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto

10 h ≤ … < 11 h

 

 

 

X

D 2

8h30 ≤ … < 10 h

 

 

X

 

D 3

… < 8h30

 

X

 

 

D 4

Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D 5

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D 6

… < 7 h

 

X

 

 

D 7

Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore

3 h + [8 h ≤ … < 9 h]

 

 

 

X

D 8

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

 

D 9

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

 

D 10

Articolo 8, paragrafo 5

Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D 11

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D 12

… < 7 h

 

X

 

 

D 13

Articolo 8, paragrafo 6

Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore

22 h ≤ … < 24 h

 

 

 

X

D 14

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

 

D 15

… < 20 h

 

X

 

 

D 16

Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto

42 h ≤ … < 45 h

 

 

 

X

D 17

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

 

D 18

… < 36 h

 

X

 

 

D 19

Articolo 8, paragrafo 6

Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi successivamente al periodo di riposo settimanale

… < 3 h

 

 

 

X

D 20

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

D 21

12 h ≤ …

 

X

 

 

E

Deroga alla regola dei 12 giorni

E 1

Articolo 8, paragrafo 6 bis

Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi successivamente al regolare periodo di riposo settimanale

… < 3 h

 

 

 

X

E 2

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

E 3

12 h ≤ …

 

X

 

 

E 4

Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera b), punto ii)

Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

 

E 5

… ≤ 65 h

 

X

 

 

E 6

Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera d)

Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se vi siano più conducenti a bordo del veicolo

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

 

E 7

4,5 h ≤ …

 

X

 

 

F

Organizzazione del lavoro

F 1

Articolo 10, paragrafo 1

Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci trasportate

 

X

 

 

F 2

Articolo 10, paragrafo 2

Mancata o inadeguata organizzazione delle attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa

 

X

 

 

(2)   Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2) (Tachigrafo)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONI

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

IM

G

Installazione di un tachigrafo

G 1

Articolo 3, paragrafo 1 e Articolo 22, paragrafo 2

Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato (p. es: installazione del tachigrafo non effettuata da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri, utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di sigillo applicato o sostituito da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati ovvero utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di targhetta di installazione)

X

 

 

 

H

Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione

H 1

Articolo 23, paragrafo 1

Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata

 

X

 

 

H 2

Articolo 27

Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente

 

X

 

 

H 3

Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente)

X

 

 

 

H 4

Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente)

X

 

 

 

H 5

Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente)

X

 

 

 

H 6

Articolo 32, paragrafo 1

Tachigrafo non funzionante correttamente (per esempio: tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente)

 

X

 

 

H 7

Articolo 32, paragrafo 1 e articolo 33, paragrafo 1

Tachigrafo utilizzato in modo improprio (per esempio: uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso ecc.)

 

X

 

 

H 8

Articolo 32, paragrafo 3

Utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo

X

 

 

 

H 9

Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente

X

 

 

 

H 10

Articolo 33, paragrafo 2

L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati

 

X

 

 

H 11

Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno

 

X

 

 

H 12

Articolo 34, paragrafo 1

Uso scorretto del foglio di registrazione o della carta del conducente

 

X

 

 

H 13

Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti

 

X

 

 

H 14

Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato, con perdita di dati

 

X

 

 

H 15

Articolo 34, paragrafo 2

Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili

 

X

 

 

H 16

Articolo 34, paragrafo 3

Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto

 

X

 

 

H 17

Articolo 34, paragrafo 4

Mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza)

 

 

 

H 18

Articolo 34, paragrafo 5

Uso scorretto del dispositivo di commutazione

 

X

 

 

I

Presentazione dei documenti

I 1

Articolo 36

Rifiuto di essere controllato

 

X

 

 

I 2

Articolo 36

Non in grado di presentare registrazioni del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti

 

X

 

 

I 3

Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne possiede una

 

X

 

 

I 4

Articolo 36

Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti

 

X

 

 

I 5

Articolo 36

Non in grado di presentare la carta del conducente se il conducente ne possiede una

 

X

 

 

J

Malfunzionamento

J 1

Articolo 37, paragrafo 1 e articolo 22, paragrafo 1

Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati

 

X

 

 

J 2

Articolo 37, paragrafo 2

Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo

 

X

 

 


(1)  IPG = Infrazione più grave/IMG = Infrazione molto grave/IG = Infrazione grave/IM = Infrazione minore

(2)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).


19.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/404 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

171,7

MA

92,1

TN

107,9

TR

107,6

ZZ

119,8

0707 00 05

MA

83,0

TR

143,5

ZZ

113,3

0709 93 10

MA

58,5

TR

160,0

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

45,8

IL

77,4

MA

53,7

TN

67,6

TR

65,5

ZZ

62,0

0805 50 10

MA

141,2

TR

96,8

ZZ

119,0

0808 10 80

BR

75,2

US

145,5

ZZ

110,4

0808 30 90

AR

99,6

CL

151,6

CN

72,0

TR

153,6

ZA

106,7

ZZ

116,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


19.3.2016   

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L 74/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/405 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2016

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2016 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 57).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o luglio-30 settembre 2016

(in kg equivalente uova in guscio)

09.4275

750 000

09.4276

1 500 000


19.3.2016   

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L 74/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/406 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2016

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2016 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o luglio-30 settembre 2016

(in kg)

09.4091

280 000

09.4092

1 800 000


DECISIONI

19.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/34


DECISIONE (UE) 2016/407 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2016

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass, presentata dal Belgio)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 19 agosto 2015 il Belgio ha presentato la domanda per mobilitare il FEG in relazione agli esuberi e alle cessazioni di attività nel settore economico classificato alla divisione 23 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) nelle regioni di livello NUTS 2 di Hainaut (BE32) e Namur (BE35) in Belgio, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, il Belgio ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 100 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).

(5)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda del Belgio è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale e nazionale.

(6)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 095 544 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.

(7)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 095 544 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 9 marzo 2016.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


19.3.2016   

IT

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L 74/36


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/408 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2016

relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30 % dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (1), in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio (2), 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia negli altri Stati membri. A norma della decisione (UE) 2015/1601, 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri.

(2)

La decisione (UE) 2015/1601 è stata adottata a causa di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in Italia e in Grecia e della necessità di venire tempestivamente in soccorso di tali Stati membri, conformemente ai principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri. Ne consegue che ogni Stato membro di ricollocazione dovrebbe garantire che la ricollocazione si svolga regolarmente, senza indugio e a un livello sufficiente.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1601, in circostanze eccezionali uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione, entro il 26 dicembre 2015, la propria incapacità temporanea a partecipare al processo di ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti a esso assegnati ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE). La Commissione dovrebbe valutare i motivi addotti e presentare proposte al Consiglio in merito alla sospensione temporanea della ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti assegnati allo Stato membro interessato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione. Ove giustificato, la Commissione può proporre di prorogare il termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante fino a 12 mesi oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, di tale decisione.

(4)

L'Austria si trova a dover affrontare circostanze eccezionali, con una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio.

(5)

Il considerevole aumento degli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione e dei movimenti secondari attraverso l'Unione ha causato un'impennata del numero dei richiedenti protezione internazionale in Austria.

(6)

I dati Eurostat confermano che c'è stato un netto aumento dei richiedenti protezione internazionale in Austria. Il numero dei richiedenti protezione internazionale è aumentato di oltre il 230 %, passando da 23 835 richiedenti per il periodo 1o gennaio-30 novembre 2014 a 80 880 richiedenti per il periodo 1o gennaio-30 novembre 2015 e superando i 10 000 richiedenti protezione internazionale dal mese di settembre 2015. Sebbene i dati dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO) indichino per dicembre 2015 e gennaio 2016 una diminuzione del numero di richiedenti rispetto ai mesi precedenti, il numero dei richiedenti rimane a livelli elevati.

(7)

Nel 2015 l'Austria si è collocata al secondo posto, dopo la Svezia, tra i paesi dell'Unione per numero di richiedenti protezione internazionale pro capite (9 421 richiedenti per milione di abitanti secondo i dati Eurostat disponibili).

(8)

L'attuale situazione ha messo a dura prova il sistema di asilo austriaco, con gravi conseguenze pratiche sul terreno per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità del sistema di asilo di trattare le domande.

(9)

L'attuale situazione migratoria in Austria e la pressione sulla capacità di tale paese di trattare le domande di protezione internazionale e di fornire condizioni di accoglienza adeguate alle persone con evidente bisogno di protezione internazionale giustificano pertanto una sospensione temporanea della ricollocazione del 30 % dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601, vale a dire 1 065 richiedenti, per un periodo di un anno.

(10)

Durante il periodo di sospensione temporanea, l'Austria rimane obbligata a continuare a ricollocare rapidamente e regolarmente la quota rimanente dei richiedenti.

(11)

La sospensione per un anno della ricollocazione del 30 % dei richiedenti costituisce una misura sufficiente e proporzionata in risposta alla situazione dell'Austria. Una proroga del termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 non sarebbe giustificata. È essenziale che la ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia avvenga rapidamente e regolarmente entro il 26 settembre 2017, in modo da sostenere efficacemente l'Italia e la Grecia con riguardo all'attuale situazione di emergenza.

(12)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(14)

Il Regno Unito non partecipa alla decisione (UE) 2015/1601. Pertanto, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(15)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione (UE) 2015/1601, pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che attua la decisione (UE) 2015/1601.

(16)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(17)

Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La ricollocazione in Austria dei 1 065 richiedenti assegnati a questo Stato membro ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 è sospesa fino all'11 marzo 2017.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80.

(2)  Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).


19.3.2016   

IT

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L 74/38


DECISIONE (UE) 2016/409 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2016

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Luisa Fernanda RUDÍ ÚBEDA.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Roberto Pablo BERMÚDEZ DE CASTRO Y MUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quale membro:

sig. D. Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS, presidente de Aragón,

e

b)

quale supplente:

sig. D. Vicente GUILLÉN IZQUIERDO, Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


19.3.2016   

IT

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L 74/39


DECISIONE (UE) 2016/410 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2016

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), 2015/190 (2) e 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio (4), il sig. Juan Luís SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASA è stato sostituito dalla sig.ra Ana OLLO HUALDE in qualità di supplente.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Ana OLLO HUALDE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. D. Mikel IRUJO AMEZAGA, Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 28).


19.3.2016   

IT

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L 74/40


DECISIONE (PESC) 2016/411 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2016

che modifica la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC (1), concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto.

(2)

In base ad un riesame della decisione 2011/172/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 22 marzo 2017.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/172/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2011/172/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2017.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63).


19.3.2016   

IT

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L 74/41


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/412 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2016

che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato

[notificata con il numero C(2016) 1635]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, prevede requisiti particolari per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione del legno di frassino (Fraxinus L.) originario del Canada.

(2)

Il Canada ha chiesto il riconoscimento di una serie di procedure che nel loro insieme permettono di raggiungere una sicurezza fitosanitaria pari a quella garantita dall'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE.

(3)

Dalle informazioni ufficiali presentate dal Canada risulta che tramite un approccio sistemico integrato applicato durante la lavorazione del legno si elimina il rischio di infestazione da Agrilus planipennis Fairmaire.

(4)

Questo approccio dovrebbe essere completato da alcuni requisiti per gli impianti, le ispezioni che precedono l'esportazione e l'etichettatura, al fine di assicurare l'eliminazione di detto rischio.

(5)

Tali procedure dovrebbero quindi essere riconosciute come opzione alternativa all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE per le importazioni dal Canada.

(6)

Al fine di garantire controlli efficaci, nonché una visione generale delle importazioni di legno di frassino e dei casi di non conformità connessi a queste importazioni, dovrebbero essere stabiliti requisiti per i certificati fitosanitari, la notifica delle importazioni e la segnalazione dei casi di non conformità.

(7)

Tenuto conto della diffusione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire in America del Nord, è opportuno limitare la durata della deroga fino al 31 dicembre 2017.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione a prevedere una deroga

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di legno di Fraxinus L. originario del Canada o ivi lavorato (in seguito «legno specificato») che, prima del suo trasporto al di fuori del Canada, è conforme alle condizioni fissate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

1.   Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Canada in conformità all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2000/29/CE, attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi dopo le verifiche del caso.

2.   Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazione aggiuntiva», i seguenti elementi:

a)

la dicitura «in conformità ai requisiti dell'Unione europea stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione»;

b)

il numero dei fasci;

c)

il nome dell'impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) in Canada.

Articolo 3

Notifica delle importazioni

Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro d'importazione informa la Commissione e gli altri Stati membri riguardo alle quantità di partite del legno specificato importate nei 12 mesi precedenti in conformità alla presente decisione.

Articolo 4

Segnalazione dei casi di non conformità

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a ciascuna partita non conforme alla presente decisione. La segnalazione avviene entro tre giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione di una siffatta partita.

Articolo 5

Data di scadenza

La presente decisione scade il 31 dicembre 2017.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.


ALLEGATO

1.   Prescrizioni relative alla lavorazione

La lavorazione del legno specificato, di cui all'articolo 1, deve soddisfare tutte le seguenti prescrizioni:

a)   Scortecciatura

Il legno specificato viene scortecciato, ad eccezione di un numero indefinito di piccoli pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti che sono conformi a uno dei seguenti requisiti:

a)

hanno una larghezza inferiore a 3 cm oppure

b)

se hanno una larghezza superiore a 3 cm, la superficie totale di ciascun pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm2.

b)   Segatura

Il legno specificato segato è prodotto da legno tondo scortecciato.

c)   Trattamento termico

Il legno specificato è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti in una camera termica approvata dall'agenzia canadese di ispezione degli alimenti CFIA (Canadian Food Inspection Agency) o da un'agenzia approvata dalla CFIA.

d)   Essiccazione

Il legno specificato viene essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dalla CFIA.

Il contenuto di umidità finale del legno non deve superare il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca.

2.   Prescrizioni relative agli impianti

Il legno specificato deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa le seguenti prescrizioni:

a)

è ufficialmente approvato dalla CFIA, in conformità al suo programma di certificazione per l'organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web della CFIA;

c)

è sottoposto a un audit della CFIA, o di un'agenzia approvata dalla CFIA, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente allegato;

d)

dispone di attrezzature per il trattamento del legno che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature;

e)

tiene registri delle procedure a fini di verifica da parte della CFIA, o di un'agenzia approvata dalla CFIA, contenenti dati sulla durata del trattamento, sulle temperature durante il trattamento e sul contenuto di umidità finale per ogni specifico fascio destinato all'esportazione.

3.   Etichettatura

Ciascun fascio del legno specificato deve recare in modo visibile sia il numero del fascio sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated-Kiln Dried» (trattato termicamente-essiccato in forno). Tale etichetta deve essere rilasciata da un responsabile designato dell'impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica della conformità alle prescrizioni relative alla lavorazione di cui al punto 1 e alle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto 2.

4.   Ispezioni precedenti l'esportazione

Il legno specificato destinato ad essere esportato nell'Unione deve essere controllato dalla CFIA, o da un'agenzia ufficialmente approvata dalla CFIA, per verificare se sia stato sottoposto, prima dell'esportazione, a tutte le procedure e misure fitosanitarie che consentono di concludere che esso è indenne dall'organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire.


19.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/413 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2016

che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne il funzionamento e abroga la decisione di esecuzione 2012/117/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1285/2013 prevede che la Commissione detenga la responsabilità generale del programma Galileo e le attribuisce competenze di esecuzione per fissare la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato da tale programma e assicurarne il funzionamento. Questa infrastruttura è costituita da centri e stazioni terrestri.

(2)

La Commissione, con la decisione di esecuzione 2012/117/UE (2), ha già fissato in gran parte la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo.

(3)

La decisione di esecuzione 2012/117/UE è stata adottata in base alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è stato abrogato e al quale è subentrato il regolamento (UE) n. 1285/2013. Al fine di garantire la continuità del programma e di tenere conto dei vincoli e delle nuove esigenze subentrati con la sua evoluzione è opportuno fissare nuovamente la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo e prevedere le misure necessarie al suo corretto funzionamento. È importante ricordare in questa sede che il numero e l'ubicazione dei centri e delle stazioni di cui alla decisione di esecuzione 2012/117/UE tengono conto dei vincoli geografici e tecnici legati a una distribuzione ottimale sull'intero pianeta, dell'eventuale presenza di impianti e attrezzature preesistenti, adeguati ai compiti assegnati, del rispetto dei requisiti di sicurezza propri a ciascun centro e stazione nonché delle esigenze di sicurezza nazionale di ciascun Stato membro.

(4)

Si devono tuttavia prendere in considerazione i vincoli e le nuove esigenze subentrati con l'evoluzione del programma riguardo a taluni elementi relativi ai centri e alle stazioni di cui alla decisione di esecuzione 2012/117/UE.

(5)

Pertanto, dal momento che si tratta in primo luogo di centri e al fine di consentire un migliore sfruttamento del sistema, è emersa la necessità di istituirne un settimo, il centro di supporto logistico integrato (di seguito «centro ILS»), la cui funzione è stoccare in modo centralizzato le varie attrezzature e i pezzi di ricambio dell'infrastruttura.

(6)

La scelta della sede del centro ILS è stata oggetto di una procedura aperta e trasparente suddivisa in due fasi. La Commissione ha anzitutto invitato gli Stati membri a manifestare il loro interesse e ha selezionato le candidature del Belgio e della Repubblica ceca. Successivamente, per la scelta fra le due candidature, entrambi gli Stati membri sono stati invitati a presentare proposte dettagliate. Dopo una valutazione di tali proposte da parte di un comitato composto di rappresentanti della Commissione europea, dell'Agenzia spaziale europea e dell'Agenzia del GNSS europeo alla luce di criteri quali la sicurezza, il rischio, la tempistica e i costi, la proposta del Belgio si è rivelata la più adeguata dato che l'architettura e la progettazione dell'edificio del sito di Transinne sono state interamente ottimizzate per garantire la logistica del sistema nato dal programma Galileo. Il centro dovrebbe essere realizzato nel 2016 ed essere oggetto di un accordo con il Belgio.

(7)

Nel 2014 è stata inoltre ultimata la realizzazione dei due centri di controllo (GCC), che dovrebbero essere oggetto di accordi con la Germania e l'Italia; la realizzazione del centro di sicurezza Galileo (GSMC) è iniziata nel 2013 e, anche se è stata oggetto di accordi sottoscritti nel 2013 con la Francia e il Regno Unito, dovrebbe concludersi nel 2017 anziché nel 2015; quella del centro di servizi GNSS (GSC) è stata oggetto di un accordo sottoscritto con la Spagna il 30 giugno 2014 anziché nel 2013; quella del centro di servizi SAR si è svolta tra il 2012 e il 2014 e dovrebbe essere oggetto di un contratto quadro di prestazione di servizi con il Centro nazionale di studi spaziali (CNES) anziché di un contratto con la Francia; quella del centro di riferimento Galileo (GRC), situato a Noordwijk, nei Paesi Bassi, vicino all'ESTEC ma non presso lo stesso, dovrebbe essere ripartita tra il 2015 e il 2017, anziché tra il 2013 e il 2016, ed essere oggetto di un accordo con i Paesi Bassi nel 2016; quella della stazione di prova in orbita di Redu non è stata oggetto del contratto concluso con la società Spaceopal.

(8)

In secondo luogo, per quanto concerne le stazioni, la realizzazione delle stazioni TTC della Riunione e di Nouméa ha effettivamente avuto luogo tra il 2012 e il 2014, mentre quella della stazione TTC di Papeete a Tahiti dovrebbe avvenire non prima del 2016-2017. Inoltre, se le stazioni GSS di Kiruna, Jan Mayen, Azzorre, Kerguelen, Saint Pierre e Miquelon, Ascensione e Falkland sono state effettivamente portate a termine tra il 2012 e il 2014 e una stazione GSS è stata realizzata a Redu, la realizzazione delle stazioni GSS delle Canarie e di Madera è stata annullata, quella della stazione GSS di Wallis è stata posticipata al 2016-2017 e quella eventuale delle stazioni GSS di Tokyo, Terre Adélie e Diego Garcia rimane in fase di studio.

(9)

Infine, anche se la realizzazione delle stazioni SAR si è svolta come previsto ed è stata oggetto di contratti e memorandum d'intesa, è utile precisare che tali stazioni sono di due tipi: da un lato le stazioni cosiddette «Meolut» («Medium Earth Orbit Locale User terminal»), che ricevono i segnali di emergenza ritrasmessi dai satelliti e sono situate a Makarios, Maspalomas e Svalbard; dall'altro le stazioni costituite da un marcatore di riferimento SAR, che emettono segnali di emergenza di riferimento che consentono di calibrare il sistema e misurarne le prestazioni, anch'esse situate a Makarios, Maspalomas e Svalbard, ma anche a Tolosa e a Santa Maria, nelle Azzorre.

(10)

Peraltro, dal momento che la presente decisione sostituisce la decisione di esecuzione 2012/117/UE, è opportuno abrogare quest'ultima. Per motivi di chiarezza giuridica e di buona gestione amministrativa gli elementi inseriti nell'allegato della decisione di esecuzione 2012/117/UE e i nuovi elementi stabiliti dalla presente decisione sono consolidati in allegato.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1285/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo e le misure necessarie per garantirne il funzionamento sono riportate nell'allegato.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2012/117/UE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 febbraio 2012, che fissa un calendario di massima delle principali decisioni relative all'attuazione del programma Galileo e riguardanti i centri e le stazioni terrestri da realizzare nel quadro delle fasi di sviluppo e di dispiegamento del programma (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 28).

(3)  Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Denominazione

Sede e misure di realizzazione per garantire il funzionamento

Centri terrestri

Due centri di controllo Galileo (GCC)

Questi due centri sono stati realizzati tra il 2009 e il 2014 a Oberpfaffenhofen (Germania) e Fucino (Italia) rispettivamente. Essi dovrebbero essere oggetto di due accordi da sottoscriversi con la Germania e l'Italia rispettivamente.

Centro di monitoraggio della sicurezza Galileo (GSMC)

Il centro di sicurezza Galileo, ripartito su due siti, è realizzato in fasi progressive in Francia e nel Regno Unito. I lavori sono iniziati nel 2013 e dovrebbero concludersi nel 2017. La sua realizzazione è stata oggetto di accordi sottoscritti nel 2013 con la Francia e il Regno Unito.

Centro di servizi GNSS (GSC)

Il centro di servizi GNSS è realizzato in fasi progressive a Madrid (Spagna). I lavori sono iniziati nel 2011e dovrebbero concludersi nel 2016. La sua realizzazione è stata oggetto di un accordo sottoscritto nel 2014 con la Spagna.

Centro di servizi SAR

Il centro di servizi SAR è stato realizzato a Tolosa (Francia) tra il 2012 e il 2014. La sua realizzazione dovrebbe essere oggetto di un contratto quadro di prestazione di servizi con il Centro nazionale di studi spaziali (CNES).

Centro di riferimento Galileo (GRC)

Il centro di riferimento Galileo è realizzato in fasi progressive a Noordwijk (Paesi Bassi). I lavori sono iniziati nel 2015 e dovrebbero concludersi nel 2017. La sua realizzazione dovrebbe essere oggetto di un accordo da sottoscriversi nel 2016 con i Paesi Bassi.

Centro ILS

Il centro di supporto logistico integrato (centro ILS) dovrebbe essere messo in esercizio a Transinne (Belgio) nel corso del 2016 e dovrebbe essere oggetto di un accordo con il Belgio.

Stazione di prova in orbita

La stazione di prova in orbita è stata realizzata nel 2010 a Redu (Belgio).

 

Stazioni terrestri distanti

Stazioni TTC

Tra il 2010 e il 2014 sono state realizzate stazioni TTC a Kiruna (Svezia), a Kourou (Francia), alla Riunione (Francia) e a Nouméa (Nuova Caledonia).

Una stazione TTC dovrebbe essere realizzata a Papeete (Polinesia francese) nel 2016-2017.

La realizzazione di queste stazioni TTC è oggetto di contratti appaltati dall'Agenzia spaziale europea a prestatori di servizi.

Stazioni GSS

Tra il 2009 e il 2014 sono state realizzate stazioni GSS alle Azzorre (Portogallo), ad Ascensione, a Fucino (Italia), a Jan Mayen (Norvegia), alle Kerguelen, a Kiruna (Svezia), a Kourou (Francia), alla Riunione (Francia), alle Falkland, a Nouméa (Nuova Caledonia), a Papeete (Polinesia francese), a Redu (Belgio), a Saint Pierre e Miquelon, alle Svalbard (Norvegia) e a Troll (Norvegia).

Una stazione GSS dovrebbe essere realizzata a Wallis nel 2016-2017.

La realizzazione di queste stazioni GSS è oggetto di contratti appaltati dall'Agenzia spaziale europea a prestatori di servizi.

Stazioni ULS

Tra il 2009 e il 2011 sono state realizzate stazioni ULS a Tahiti (Polinesia francese), a Kourou (Francia), alla Riunione (Francia), in Nuova Caledonia e alle Svalbard (Norvegia).

La realizzazione di queste stazioni ULS è stata oggetto di contratti appaltati dall'Agenzia spaziale europea a prestatori di servizi.

Stazioni SAR

Nel 2012 e nel 2013 sono state realizzate stazioni TTC dette «Meolut» a Makarios (Cipro), a Maspalomas (Spagna) e alle Svalbard (Norvegia). Stazioni SAR costituite da un marcatore di riferimento SAR sono state realizzate a Makarios (Cipro), a Maspalomas (Spagna), a Santa Maria (Portogallo), a Tolosa (Francia) e alle Svalbard (Norvegia).

La realizzazione di queste stazioni SAR è stata oggetto di contratti appaltati dall'Agenzia spaziale europea a prestatori di servizi per le stazioni di Maspalomas, Santa Maria e Svalbard, di un protocollo d'intesa tra la Commissione e Cipro per la stazione di Makarios e di un contratto tra la Commissione e un prestatore di servizi per la stazione di Tolosa.