ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 72

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
17 marzo 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/379 della Commissione, dell'11 marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda i dati da presentare nell'ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/380 della Commissione, del 16 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

51

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/381 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

53

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/382 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di macchina spellafili [notificata con il numero C(2016) 1520]  ( 1 )

57

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2016 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 7 marzo 2016, relativa all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) [2016/383]

59

 

*

Decisione n. 2/2016 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 7 marzo 2016, relativa alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) [2016/384]

61

 

*

Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/385]

63

 

*

Decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016, del 17 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/386]

66

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom ( GU L 13 del 17.1.2014 )

69

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/378 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per assicurare la coerenza degli obblighi di segnalazione alleviando l'onere amministrativo a carico dei soggetti tenuti a rispettarli è necessario allineare gli obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento e dal regolamento delegato che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Per poter garantire la qualità dei dati e l'effettivo monitoraggio del mercato nell'interesse dalla sua integrità, le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbero poter ricevere prontamente notifiche complete per ciascun giorno di negoziazione.

(3)

Ai fini di un uso efficace ed efficiente dei dati da parte delle autorità competenti, è opportuno assicurare la coerenza dei modelli e dei formati usati per notificare gli strumenti finanziari. Le finalità ricercate risultano favorite dalla conformità alle norme internazionali relative alle informazioni da inserire nelle notifiche.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(5)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)

Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Entro le ore 21.00 CET di ogni giorno in cui le negoziazioni sono aperte, la sede di negoziazione notifica con procedura automatizzata all'autorità competente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, ogni strumento finanziario che, entro le ore 18.00 CET del medesimo giorno, vi è stato per la prima volta oggetto di richiesta di ammissione alla negoziazione o ammesso alla negoziazione o negoziato, anche tramite inoltro di ordini o quotazioni nel sistema della sede di negoziazione, oppure che ha cessato di esservi negoziato o ammesso alla negoziazione.

2.   Lo strumento finanziario che, dopo le ore 18.00 CET, è stato per la prima volta oggetto di richiesta di ammissione alla negoziazione o ammesso alla negoziazione o negoziato nella sede di negoziazione, anche tramite inoltro di ordini o quotazioni nel suo sistema, oppure che ha cessato di esservi negoziato o ammesso alla negoziazione è notificato con procedura automatizzata all'autorità competente dalla sede di negoziazione entro le ore 21.00 CET del giorno successivo in cui le negoziazioni sono aperte.

3.   A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'autorità competente trasmette con procedura automatizzata all'ESMA le notifiche previste ai paragrafi 1 e 2 ogni giorno entro le ore 23.59 CET usando canali di comunicazione elettronica protetti.

Articolo 2

Tutti i dati da includere nelle notifiche a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 sono presentati secondo i criteri e i formati indicati nell'allegato del presente regolamento, in forma elettronica e in formato leggibile informaticamente e in un modello XML uniforme secondo la metodologia ISO 20022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

Criteri e formati per la trasmissione delle notifiche alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014

Tabella 1

Legenda della tabella 3

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero.

{CFI_CODE}

6 caratteri

Codice CFI di ISO 10962.

{COUNTRYCODE_2}

2 caratteri alfanumerici

Codice del paese a 2 lettere secondo i codici paese alpha-2 di ISO 3166-1.

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601

Data e ora nel formato seguente:

AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ.

«AAAA» indica l'anno;

«MM» indica il mese;

«GG» indica il giorno;

«T» indica che va inserita la lettera «T»;

«hh» indica l'ora

«mm» indica il minuto;

«ss.dddddd» indica il secondo e la relativa frazione;

«Z» indica l'ora UTC.

Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente:

AAAA-MM-GG.

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi sia negativi.

il simbolo del decimale è «.» (punto);

i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno);

i valori sono arrotondati e non troncati.

{INDEX}

4 caratteri alfabetici

«EONA» — EONIA

«EONS» — swap sull'EONIA

«EURI» — EURIBOR

«EUUS» — EURODOLLAR

«EUCH» — EuroSwiss

«GCFR» — GCF REPO

«ISDA» — ISDAFIX

«LIBI» — LIBID

«LIBO» — LIBOR

«MAAA» — Muni AAA

«PFAN» — Pfandbriefe

«TIBO» — TIBOR

«STBO» — STIBOR

«BBSW» — BBSW

«JIBA» — JIBAR

«BUBO» — BUBOR

«CDOR» — CDOR

«CIBO» — CIBOR

«MOSP» — MOSPRIM

«NIBO» — NIBOR

«PRBO» — PRIBOR

«TLBO» — TELBOR

«WIBO» — WIBOR

«TREA» — Tesoro

«SWAP» — swap

«FUSW» — swap su future

{INTEGER-n}

Numero intero fino a n cifre in totale

Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166.

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Identificativo della persona giuridica secondo ISO 17442.

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383.

{FISN}

35 caratteri alfanumerici

Codice FISN secondo ISO 18774.


Tabella 2

Classificazioni dei derivati su merci e su quote di emissione ai fini della tabella 3 (campi 35-37)

Categoria di prodotti

Sottocategoria di prodotti

Ulteriore sottocategoria di prodotti

«AGRI» — Agricoli

«GROS» — Cereali e semi oleosi

«FWHT» — Frumento da foraggio

«SOYB» — Soia

«CORN» — Granturco

«RPSD» — Colza

«RICE» — Riso

«OTHR» — Altro

«SOFT» — Softs

«CCOA» — Cacao

«ROBU» — Caffè Robusta

«WHSG» — Zucchero bianco

«BRWN» — Zucchero grezzo

«OTHR» — Altro

«POTA» — Patate

 

«OOLI»– Olio d'oliva

«LAMP» — Lampante

«DIRY»– Prodotti lattiero-caseari

 

«FRST» — Silvicoltura

 

«SEAF» — Prodotti ittici

 

«LSTK» — Bestiame

 

«GRIN» — Cereali

«MWHT» — Frumento da panificazione

«NRGY» — Energia

«ELEC» — Energia elettrica

«BSLD» — Carico di base

«FITR» — Diritti di trasmissione finanziari

«PKLD» — Carico di punta

«OFFP» — Orario normale

«OTHR» — Altro

«NGAS» — Gas naturale

«GASP» — GASPOOL

«LNGG» — LNG

«NBPG» — NBP

«NCGG» — NCG

«TTFG» — TTF

«OILP» — Petrolio

«BAKK» — Bakken

«BDSL» — Biodiesel

«BRNT» — Brent

«BRNX» — Brent NX

«CNDA» — Canadese

«COND» — Condensato

«DSEL» — Diesel

«DUBA» — Dubai

«ESPO» — ESPO

«ETHA» — Etanolo

«FUEL» — Combustibile

«FOIL» — Olio combustibile

«GOIL» — Gasolio

«GSLN» — Benzina

«HEAT» — Gasolio da riscaldamento

«JTFL» — JET Fuel

«KERO» — Kerosene

«LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS)

«MARS» — Mars

«NAPH» — Nafta

«NGLO» — NGL

«TAPI» — Tapis

«URAL» — Urali

«WTIO» — WTI

«COAL» — Carbone

«INRG» — Inter Energy

«RNNG» — Energie rinnovabili

«LGHT» — Benzina leggera di prima distillazione

«DIST» — Distillati

 

«ENVR» — Ambientali

«EMIS» — Emissioni

«CERE» — CER

«ERUE» — ERU

«EUAE» — EUA

«EUAA» — EUAA

«OTHR» — Altro

«WTHR» — Meteo

«CRBR» — Associati al carbonio

 

«FRGT» — Carico

«WETF» — Wet

«TNKR» — Petroliere

«DRYF» — Dry

«DBCR» — Portarinfuse

«CSHP» — Portacontainer

 

«FRTL» — Concimi

«AMMO» — Ammoniaca

«DAPH» — Fosfato di diammonio (DAP)

«PTSH» — Potassa

«SLPH» — Zolfo

«UREA» — Urea

«UAAN» — Nitrato di ammonio e urea (UAN)

 

«INDP» — Prodotti industriali

«CSTR» — Edilizia

«MFTG» — Manifatturieri

 

«METL» — Metalli

«NPRM» — Non preziosi

«ALUM» — Alluminio

«ALUA» — Leghe di alluminio

«CBLT» — Cobalto

«COPR» — Rame

«IRON» — Minerale di ferro

«LEAD» — Piombo

«MOLY» — Molibdeno

«NASC» — NASAAC

«NICK» — Nichel

«STEL» — Acciaio

«TINN» — Stagno

«ZINC» — Zinco

«OTHR» — Altro

«PRME» — Preziosi

«GOLD» — Oro

«SLVR» — Argento

«PTNM» — Platino

«PLDM» — Palladio

«OTHR» — Altro

«MCEX» — Esotici multimerci

 

 

«PAPR» — Carta

«CBRD» — Cartone ondulato grezzo

«NSPT» — Carta da giornale

«PULP» — Polpa

«RCVP» — Carta di recupero

 

«POLY» — Polipropilene

«PLST» — Plastica

 

«INFL» — Inflazione

 

 

«OEST» — Statistiche economiche ufficiali

 

 

«OTHC» — Altri C10 secondo la definizione dell'allegato III, tabella 10.1, sezione 10, del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza per le sedi di negoziazione e le imprese di investimento relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati

«DLVR» — Con obbligo di consegna

«NDLV» — Senza obbligo di consegna

 

«OTHR» — Altro

 

 


Tabella 3

Criteri e formati per le notifiche da trasmettere a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014

N.

CAMPO

CRITERI E FORMATI PER LE SEGNALAZIONI

Campi generali

1

Codice identificativo dello strumento

{ISIN}

2

Nome completo dello strumento

{ALPHANUM-350}

3

Classificazione dello strumento

{CFI_CODE}

4

Indicatore di derivato su merci

«true» — sì

«false» — no

Campi relativi all'emittente

5

Identificativo dell'emittente o del gestore della sede di negoziazione

{LEI}

Campi relativi alla sede

6

Sede di negoziazione

{MIC}

7

Nome breve dello strumento finanziario

{FISN}

8

Richiesta dell'emittente di ammissione alla negoziazione

«true» — sì

«false» — no

9

Data di approvazione dell'ammissione alla negoziazione

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Data della richiesta di ammissione alla negoziazione

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Data di ammissione alla negoziazione o data di prima negoziazione

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Data di cessazione

{DATE_TIME_FORMAT}

Campi relativi al nozionale

13

Valuta nozionale 1

{CURRENCYCODE_3}

Campi relativi a obbligazioni o altre forme di titoli di debito

14

Importo nominale totale emesso

{DECIMAL-18/5}

15

Data di scadenza

{DATEFORMAT}

16

Valuta del valore nominale

{CURRENCYCODE_3}

17

Valore nominale per unità/valore minimo di negoziazione

{DECIMAL-18/5}

18

Tasso fisso

{DECIMAL-11/10}

espresso in percentuale (ad esempio, 7.0 indica 7 % e 0.3 indica 0,3 %)

19

Identificativo dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile

{ISIN}

20

Nome dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile

{INDEX}

oppure

{ALPHANUM-25} — se il nome dell'indice non è compreso nell'elenco {INDEX}

21

Termine dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile

{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni

{INTEGER-3}+«WEEK» — settimane

{INTEGER-3}+«MNTH» — mesi

{INTEGER-3}+«YEAR» — anni

22

Differenziale in punti base dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile

{INTEGER-5}

23

Rango (seniority) dell'obbligazione

«SNDB» — debito senior

«MZZD» — mezzanino

«SBOD» — debito subordinato

«JUND» — debito junior

Campi relativi a derivati e derivati cartolarizzati

24

Data di scadenza

{DATEFORMAT}

25

Moltiplicatore del prezzo

{DECIMAL-18/17}

26

Codice dello strumento sottostante

{ISIN}

27

Emittente sottostante

{LEI}

28

Nome dell'indice sottostante

{INDEX}

oppure

{ALPHANUM-25} — se il nome dell'indice non è compreso nell'elenco {INDEX}

29

Termine dell'indice sottostante

{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni

{INTEGER-3}+«WEEK» — settimane

{INTEGER-3}+«MNTH» — mesi

{INTEGER-3}+«YEAR» — anni

30

Tipo di opzione

«PUTO» — put

«CALL» — call

«OTHR» — se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put

31

Prezzo di esercizio

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base

«PNDG» se il prezzo non è disponibile

32

Valuta del prezzo di esercizio

{CURRENCYCODE_3}

33

Stile di esercizio dell'opzione

«EURO» — europeo

«AMER» — americano

«ASIA» — asiatico

«BERM» — bermudiano

«OTHR» — altro

34

Tipo di consegna

«PHYS» — regolato fisicamente

«CASH» — regolato in contanti

«OPTN» — facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi

Derivati su merci e su quote di emissione

35

Categoria di prodotti

Sono ammessi solo i valori della colonna «Categoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione.

36

Sottocategoria di prodotti

Sono ammessi solo i valori della colonna «Sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione.

37

Ulteriore sottocategoria di prodotti

Sono ammessi solo i valori della colonna «Ulteriore sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione.

38

Tipo di operazione

«FUTR» — future

«OPTN» — opzioni

«TAPO» — TAPO

«SWAP» — swap

«MINI» — mini

«OTCT» — OTC

«ORIT» — vendita a fermo

«CRCK» — crack

«DIFF» — differenziale

«OTHR» — Altro

39

Tipo di prezzo finale

«ARGM» — Argus/McCloskey

«BLTC» — Baltic

«EXOF» — Exchange

«GBCL» — GlobalCOAL

«IHSM» — IHS McCloskey

«PLAT» — Platts

«OTHR» — Altro

Derivati su tassi di interesse

Compilare solo per gli strumenti il cui sottostante è uno strumento non finanziario su tassi di interesse.

40

Tasso di riferimento

{INDEX}

oppure

{ALPHANUM-25} — se il tasso di riferimento non è compreso nell'elenco {INDEX}

41

Termine del contratto su tassi di interesse

{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni

{INTEGER-3}+«WEEK» — settimane

{INTEGER-3}+«MNTH» — mesi

{INTEGER-3}+«YEAR» — anni

42

Valuta nozionale 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Tasso fisso della gamba 1

{DECIMAL -11/10}

espresso in percentuale (ad esempio, 7.0 indica 7 % e 0.3 indica 0,3 %)

44

Tasso fisso della gamba 2

{DECIMAL -11/10}

espresso in percentuale (ad esempio, 7.0 indica 7 % e 0.3 indica 0,3 %)

45

Tasso variabile della gamba 2

{INDEX}

oppure

{ALPHANUM-25} — se il tasso di riferimento non è compreso nell'elenco {INDEX}

46

Termine del contratto su tassi di interesse della gamba 2

{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni

{INTEGER-3}+«WEEK» — settimane

{INTEGER-3}+«MNTH» — mesi

{INTEGER-3}+«YEAR» — anni

Derivati su cambi

Compilare solo per gli strumenti il cui sottostante è uno strumento non finanziario del tipo cambi.

47

Valuta nozionale 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Tipo FX

«FXCR» — FX valute incrociate

«FXEM» — FX mercati emergenti

«FXMJ» — FX Majors


17.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/379 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda i dati da presentare nell'ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (2) definiscono la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, nonché dei codici per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi.

(2)

Al fine di migliorare la tracciabilità degli operatori da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di esportazione e al fine di garantire la correlazione tra le informazioni dello Stato membro di spedizione e quelle dello Stato membro di esportazione nell'eventualità in cui i prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa debbano essere esportati secondo le disposizioni ex articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE, lo speditore dovrebbe avere la possibilità di indicare il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI), così come definito all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3), corrispondente al dichiarante che presenta la dichiarazione di esportazione.

(3)

Al fine di una migliore completezza delle informazioni, nelle voci che contengono dati numerici è opportuno che non sia possibile inserire valori erronei pari a zero.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (4), determinate indicazioni relative a prodotti vinicoli, vale a dire la denominazione di origine protetta e l'indicazione geografica protetta, l'annata di raccolta e la varietà di uve da vino, devono essere certificate in un documento di accompagnamento. Laddove vada utilizzato il sistema informatizzato, il contenuto del documento amministrativo elettronico dovrebbe pertanto essere adattato al fine di consentire la registrazione di tali indicazioni.

(5)

Alle condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), qualora una bevanda spiritosa sia stata invecchiata sotto controllo fiscale, l'età della bevanda spiritosa può essere precisata nella sua designazione, presentazione o etichettatura. È quindi necessario modificare la descrizione dei dati relativi alle bevande spiritose nel documento amministrativo elettronico.

(6)

Ai fini dell'annullamento del movimento, il codice del motivo dell'annullamento deve essere contenuto nel messaggio di annullamento. I valori consentiti per detto codice sono composti da una sola cifra. La lunghezza dei dati in questione dovrebbe pertanto limitarsi a una cifra.

(7)

In caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione, in conformità dell'articolo 22 della direttiva 2008/118/CE, possono autorizzare lo speditore a non indicare nel documento i dati relativi al destinatario. Pertanto, i requisiti concernenti l'identificazione dell'operatore non dovrebbero applicarsi nei casi in cui la circolazione di prodotti energetici in sospensione d'accisa è frazionata conformemente all'articolo 23 della direttiva 2008/118/CE e il destinatario non è sicuramente noto.

(8)

La direttiva 95/59/CE del Consiglio (6) è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2011/64/UE del Consiglio (7). A fini di chiarezza, i riferimenti alla direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 684/2009 dovrebbero essere aggiornati.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificato:

(1)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(2)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(2)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

(5)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(6)  Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40).

(7)  Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).


ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009, le tabelle da 1 a 6 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 1

(di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1)

Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico

A

B

C

D

E

F

G

 

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Tipo di messaggio

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un'esportazione con domiciliazione)

2

=

Presentazione per esportazione con domiciliazione

Il tipo di messaggio non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

n1

 

b

Indicatore di presentazione differita

D

«R» per la presentazione di un e-AD per un movimento iniziato sotto scorta del documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1

Valori possibili:

0

=

falso

1

=

vero

Il valore è preimpostato a «falso».

Questo dato non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

n1

1

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di destinazione

R

 

Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

5

=

Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)

n1

 

b

Durata del tragitto

R

 

Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale a 92.

an3

 

c

Organizzazione del trasporto

R

 

Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:

1

=

Speditore

2

=

Destinatario

3

=

Proprietario dei prodotti

4

=

Altro

n1

 

d

ARC

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD

Cfr. allegato II, elenco codici 2.

an21

 

e

Data e ora di convalida dell'e-AD

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD

L'ora indicata è l'ora locale.

dateTime

 

f

Numero progressivo

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD e per ogni cambiamento di destinazione

Fissato a 1 alla convalida iniziale e poi aumentato di 1 in ciascun e-AD creato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per ogni cambiamento di destinazione.

n..2

 

g

Data e ora di convalida dell'aggiornamento

C

Data e ora della convalida del messaggio del cambiamento di destinazione nella tabella 3, fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in caso di cambiamento di destinazione

L'ora indicata è l'ora locale.

dateTime

2

OPERATORE Speditore

R

 

 

 

 

a

Codice accisa dell'operatore

R

 

Indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato.

an13

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3

OPERATORE Luogo di spedizione

C

«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9 d è «1»

 

 

 

a

Riferimento del deposito fiscale

R

 

Indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di spedizione.

an13

 

b

Nome dell'operatore

O

 

 

an..182

 

c

Via

O

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

O

 

an..10

 

f

Città

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

4

UFFICIO di spedizione — Importazione

C

«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9 d è «2»

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

Indicare il codice dell'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

Inserire il codice di un ufficio doganale figurante nell'elenco degli uffici doganali.

an8

5

OPERATORE destinatario

C

«R», tranne per il tipo di messaggio «2 — Presentazione per esportazione con domiciliazione» o per il codice del tipo di destinazione 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

 

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

Per i codici del tipo di destinazione:

1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato

6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione

an..16

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5 e 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE

an..17

6

DATI COMPLEMENTARI OPERATORE destinatario

C

«R» per il codice del tipo di destinazione 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

 

 

 

a

Codice Stato membro

R

 

Indicare lo Stato membro di destinazione utilizzando il codice Stato membro dell'allegato II, elenco codici 3.

a2

 

b

Numero progressivo del certificato di esenzione dalle accise

D

«R» se un numero progressivo figura sul certificato di esenzione dalle accise istituito dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione (1)

 

an..255

7

OPERATORE Luogo di consegna

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4

«O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.

Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati:

è «O» per l'e-AD, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l'indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED;

non si applica per la bozza di e-AD.

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

«R» per il codice del tipo di destinazione 1

«O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

Per i codici del tipo di destinazione:

1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;

2, 3 e 5: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell'operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 5

«O» per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 7 c, 7 e e 7 f:

«R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4 e 5

«O» per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

8

UFFICIO Luogo di consegna — Dogana

C

«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6)

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

Indicare il codice di un ufficio doganale di esportazione figurante nell'elenco degli uffici doganali.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Numero di riferimento locale

R

 

Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.

an..22

 

b

Numero della fattura

R

 

Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.

an..35

 

c

Data della fattura

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

La data del documento che figura nella casella 9 b.

Data

 

d

Codice del tipo di origine

R

 

I valori possibili per l'origine del movimento sono:

1

=

Origine — Deposito fiscale [nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE)

2

=

Origine — Importazione [nella situazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE]

n1

 

e

Data di spedizione

R

 

La data in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. Questa data non può essere posteriore di più di 7 giorni alla data di presentazione della bozza di e-AD. La data di spedizione può essere una data anteriore nel caso di cui all'articolo 26 della direttiva 2008/118/CE.

Data

 

f

Ora di spedizione

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

L'ora in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. L'ora indicata è l'ora locale.

Ora

 

g

ARC a monte

D

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida dei nuovi e-AD a seguito della convalida del messaggio «Operazione di frazionamento» (tabella 5)

L'ARC da indicare è quello che figura nell'e-AD sostituito.

an21

9.1

Dau DI IMPORTAZIONE

C

«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9 d è «2» (importazione)

 

9X

 

a

Numero del DAU di importazione

R

Il numero del DAU è fornito dallo speditore al momento della presentazione della bozza di e-AD o dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD

Indicare il o i numeri dei documenti amministrativi unici utilizzati per l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati.

an..21

10

UFFICIO autorità competente del luogo di spedizione

R

 

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

Indicare il codice dell'ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di spedizione responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

11

Garanzia del movimento

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di garante

R

 

Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell'allegato II, elenco codici 6.

n..4

12

OPERATORE Garante

C

«R» se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234

(Cfr. codice del tipo di garante nell'allegato II, elenco codici 6)

Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.

2X

 

a

Codice accisa dell'operatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.

an13

 

b

Numero IVA

O

an..14

 

c

Nome dell'operatore

C

Per 12c, d, f e g:

«O» se il codice accisa dell'operatore è indicato, altrimenti «R»

 

an..182

 

d

Via

C

 

an..65

 

e

Numero civico

O

 

an..11

 

f

Codice postale

C

 

an..10

 

g

Città

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

13

TRASPORTO

R

 

 

 

 

a

Codice del modo di trasporto

R

 

Indicare il modo di trasporto all'inizio del movimento utilizzando i codici figuranti nell'allegato II, elenco codici 7.

n..2

 

b

Informazioni complementari

C

«R» se il codice del modo di trasporto è «altro»

Altrimenti «O»

Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

14

OPERATORE Organizzatore del trasporto

C

«R» per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto se il valore nella casella 1 c è 3 o 4

 

 

 

a

Numero IVA

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

15

OPERATORE Primo trasportatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

Identificazione della persona che effettua il primo trasporto.

 

 

a

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

16

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

R

 

 

99X

 

a

Codice dell'unità di trasporto

R

 

Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 13 a.

Cfr. allegato II, elenco codici 8.

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

«R» se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5

(Cfr. casella 16 a)

Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17

Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto

R

 

Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.

999x

 

a

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1.

n..3

 

b

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.

an4

 

c

Codice NC

R

 

Indicare il codice NC applicabile alla data della spedizione.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n8

 

d

Quantità

R

 

Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12).

Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.

Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..15,3

 

e

Peso lordo

R

 

Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).

n..15,2

 

f

Peso netto

R

 

Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio (per alcole e bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati escluse le sigarette).

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..15,2

 

g

Titolo alcolometrico

C

«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione

Indicare il titolo alcolometrico (alcolicità in percentuale di volume a 20 °C) se applicabile in conformità all'allegato II, elenco codici 11.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..5,2

 

h

Grado Plato

D

«R» se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra sulla base del grado Plato.

Per la birra indicare il grado Plato se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra su tale base. Cfr. allegato II, elenco codici 11.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..5,2

 

i

Contrassegno fiscale

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.

an..350

 

j

LNG_del contrassegno fiscale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

k

Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali

D

«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali

Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario.

n1

 

l

Denominazione di origine

O

 

Questa casella può essere utilizzata per certificare:

1.

nel caso di alcuni vini, la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta (DOP o IGP) e l'annata di raccolta e la o le varietà di uve da vino, conformemente agli articoli 24 e 31 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (2). La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ai relativi atti delegati ed esecutivi». Se il prodotto è DOP o IGP, la dicitura è seguita dalla denominazione o dalle denominazioni DOP e IGP e dal numero o dai numeri di registrazione previsti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (4);

2.

nel caso di alcune bevande spiritose, per cui la commercializzazione è legata alla categoria o alle categorie di bevanda spiritosa, l'indicazione geografica (IG) o l'età del prodotto, conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione sulle bevande spiritose (in particolare gli articoli 4, 12, paragrafo 3, e 15, e l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)). La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il o i prodotti descritti sono stati commercializzati ed etichettati in conformità delle disposizioni degli articoli 4, 12, paragrafo 3, e 15, e dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei relativi atti delegati ed esecutivi»;

3.

birra prodotta in piccole birrerie indipendenti, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (6), per la quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola birreria indipendente»;

4.

alcole etilico prodotto in piccole distillerie, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, per il quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola distilleria».

an..350

 

m

LNG_della denominazione di origine

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

n

Dimensioni del produttore

O

 

Per la birra o le bevande spiritose certificate nella casella 17 l (Denominazione di origine) indicare la produzione annuale dell'anno precedente, rispettivamente, in ettolitri di birra o in ettolitri di alcole puro.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..15

 

O

Densità

C

«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione

Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità all'allegato II, elenco codici 11.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..5,2

 

p

Designazione commerciale

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.

Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.

Per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la cui designazione del prodotto contiene le indicazioni facoltative stabilite all'articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell'etichetta o sia previsto che vi figureranno.

an..350

 

q

LNG_della designazione commerciale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

r

Marchio dei prodotti

D

«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio. Lo Stato membro di spedizione può decidere che il marchio dei prodotti trasportati non deve essere fornito se è indicato nella fattura o negli altri documenti commerciali di cui alla casella 9 b.

Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.

an..350

 

s

LNG_del marchio dei prodotti

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17.1

IMBALLAGGIO

R

 

 

99x

 

a

Codice del tipo di imballaggio

R

 

Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 9.

an2

 

b

Numero di colli

C

«R» se sono numerabili

Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 9.

n..15

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17.2

PRODOTTO VITIVINICOLO

D

«R» per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013

 

 

 

a

Categoria di prodotto vitivinicolo

R

 

Per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 indicare uno dei valori seguenti:

1

=

Vino senza DOP/IGP

2

=

Vino varietale senza DOP/IGP

3

=

Vino DOP o IGP

4

=

Vino importato

5

=

Altro

n1

 

b

Codice della zona viticola

D

«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)

Indicare la zona viticola in cui il prodotto trasportato ha origine in conformità all'appendice 1 dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.

n..2

 

c

Paese terzo di origine

C

«R» se la categoria del prodotto vitivinicolo nella casella 17.2 a è «4» (vino importato).

Indicare uno dei «codici paese» figuranti nell'allegato II, elenco codici 4, ma non figuranti nell'allegato II, elenco codici 3, ed escluso il codice paese «GR».

a2

 

d

Altre informazioni

O

 

 

an..350

 

e

LNG_delle altre informazioni

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17.2.1

CODICE DELLE OPERAZIONI VITIVINICOLE

D

«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)

 

99x

 

a

Codice delle operazioni vitivinicole

R

 

Indicare uno o più codici di operazioni vitivinicole conformemente all'elenco dell'allegato VI, sezione B, punto 1.4.b), del regolamento (CE) n. 436/2009.

n..2

18

DOCUMENTO Certificato

O

 

 

9x

 

a

Breve descrizione del documento

C

«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18 c

Fornire una descrizione di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati, ad esempio i certificati relativi alla denominazione d'origine di cui alla casella 17 l.

an..350

 

b

LNG_della breve descrizione del documento

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

c

Riferimento del documento

C

«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18 a

Fornire un riferimento di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati.

an..350

 

d

LNG_del riferimento del documento

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2


Tabella 2

(di cui all'articolo 4, paragrafo 1)

Annullamento

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Data e ora di convalida dell'annullamento

C

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza del messaggio di annullamento.

L'ora indicata è l'ora locale.

dateTime

2

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Indicare l'ARC dell'e-AD per cui è chiesto l'annullamento.

an21

3

ANNULLAMENTO

R

 

 

 

 

a

Motivo dell'annullamento

R

 

Indicare il motivo dell'annullamento dell'e-AD utilizzando i codici figuranti nell'allegato II, elenco codici 10.

n1

 

b

Informazioni complementari

C

«R» se il codice del motivo di annullamento è 0

«O» se il codice del motivo di annullamento è 1, 2, 3 o 4

(Cfr. casella 3 a)

Fornire eventuali informazioni supplementari sull'annullamento dell'e-AD

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2


Tabella 3

(di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2)

Cambiamento di destinazione

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Data e ora di convalida del cambiamento di destinazione

C

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione

L'ora indicata è l'ora locale.

dateTime

2

Aggiornamento dell'e-AD

R

 

 

 

 

a

Numero progressivo

C

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione

Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.

n..2

 

b

ARC

R

 

Indicare l'ARC dell'e-AD di cui è cambiata la destinazione.

an21

 

c

Durata del tragitto

D

«R» se la durata del tragitto cambia a seguito del cambiamento di destinazione

Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale a 92.

an3

 

d

Cambiamento dell'organizzazione del trasporto

D

«R» se la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione

Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:

1

=

Speditore

2

=

Destinatario

3

=

Proprietario dei prodotti

4

=

Altro

n1

 

e

Numero della fattura

D

«R» se la fattura cambia a seguito del cambiamento di destinazione

Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.

an..35

 

f

Data della fattura

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il numero della fattura è cambiato a seguito del cambiamento di destinazione

La data del documento che figura nella casella 2 e.

date

 

g

Codice del modo di trasporto

D

«R» se il modo di trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione

Indicare il modo di trasporto utilizzando i codici dell'allegato II, elenco codici 7.

n..2

 

h

Informazioni complementari

C

«R» se il codice del modo di trasporto è indicato come «altro»

Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.

an..350

 

i

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3

CAMBIAMENTO di destinazione

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di destinazione

R

 

Indicare la nuova destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

n1

4

OPERATORE Nuovo destinatario

D

«R» se il destinatario cambia a seguito del cambiamento di destinazione

 

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)

Per i codici del tipo di destinazione:

1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato

6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione

an..16

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE

an..17

5

OPERATORE Luogo di consegna

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4

«O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)

Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.

Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati:

è «O» alla convalida della bozza del messaggio di cambiamento di destinazione, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l'indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED;

non si applica per la bozza del messaggio di cambiamento di destinazione.

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

«R» per il codice del tipo di destinazione 1

«O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)

Per i codici del tipo di destinazione:

1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;

2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell'operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3

«O» per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 5 c, 5 e e 5 f:

«R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4

«O» per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

6

UFFICIO Luogo di consegna — Dogana

C

«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6)

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

Indicare il codice di un ufficio doganale di esportazione figurante nell'elenco degli uffici doganali.

an8

7

OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto

C

«R» per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 2 d è «3» o «4»

 

 

 

a

Numero IVA

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

8

OPERATORE Nuovo trasportatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il trasportatore cambia a seguito del cambiamento di destinazione

Identificazione della nuova persona che effettua il trasporto.

 

 

a

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

9

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

D

«R» se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito del cambiamento di destinazione

 

99x

 

a

Codice dell'unità di trasporto

R

 

Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 2 g, vedere allegato II, elenco codici 8.

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

«R» se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5

(Cfr. casella 9 a)

Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua, cfr. allegato II, elenco codici 1.

a2

 

f

LNG_delle informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2


Tabella 4

[di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)]

Notifica di cambiamento di destinazione/Notifica di frazionamento

A

B

C

D

E

F

G

1

 

NOTIFICA RELATIVA A PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

Tipo di notifica

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)

Indicare il motivo della notifica utilizzando uno dei valori seguenti:

1

=

Cambiamento di destinazione

2

=

Frazionamento

n1

 

b

Data e ora della notifica

R

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)

L'ora indicata è l'ora locale.

dateTime

 

c

ARC

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)

Indicare l'ARC dell'e-AD per il quale è presentata la notifica

an21

 

d

Numero progressivo

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)

Indicare il numero progressivo dell'e-AD.

Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.

n..2

2

 

ARC A VALLE

C

«R» se il tipo di notifica nella casella 1 a è 2

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione

 

9x

 

a

ARC

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione

 

an21


Tabella 5

(di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2)

Frazionamento

A

B

C

D

E

F

G

1

Frazionamento dell'e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC a monte

R

 

Indicare l'ARC dell'e-AD da frazionare.

Cfr. allegato II, elenco codici 2.

an21

2

SM di frazionamento

R

 

 

 

 

a

Codice Stato membro

R

 

Indicare lo Stato membro nel cui territorio ha luogo il frazionamento del movimento utilizzando il codice Stato membro dell'allegato II, elenco codici 3.

a2

3

Informazioni riguardanti il frazionamento dell'e-AD

R

 

Il frazionamento è ottenuto sostituendo completamente l'e-AD interessato con due o più e-AD nuovi.

9x

 

a

Numero di riferimento locale

R

 

Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.

an..22

 

b

Durata del tragitto

D

«R» se la durata del tragitto cambia a seguito del frazionamento.

Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale a 92.

an3

 

c

Cambiamento dell'organizzazione del trasporto

D

«R» se la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto cambia a seguito del frazionamento.

Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:

1

=

Speditore

2

=

Destinatario

3

=

Proprietario dei prodotti

4

=

Altro

n1

3.1

CAMBIAMENTO di destinazione

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di destinazione

R

 

Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:

1

=

Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]

4

=

Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)

6

=

Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)

n1

3.2

OPERATORE Nuovo destinatario

C

«O» se il codice del tipo di destinazione è diverso da 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

Per i codici del tipo di destinazione:

1, 2, 3, 4 e 6: se si modifica il destinatario in seguito all'operazione di frazionamento, questo gruppo di dati diventa «R».

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

Per i codici del tipo di destinazione:

1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato

6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione

an..16

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE

an..17

3.3

OPERATORE Luogo di consegna

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4

«O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

 

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

«R» per il codice del tipo di destinazione 1

«O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

Per i codici del tipo di destinazione:

1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;

2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell'operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3

«O» per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 3.3 c, 3.3 e e 3.3 f:

«R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4

«O» per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.4

UFFICIO Luogo di consegna — Dogana

C

«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione cambiata 6)

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Cfr. allegato II, elenco codici 5.

Indicare il codice di un ufficio doganale di esportazione figurante nell'elenco degli uffici doganali.

an8

3.5

OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto

C

«R» per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 3 c è «3» o «4»

 

 

 

a

Numero IVA

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.6

OPERATORE Nuovo trasportatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il trasportatore cambia a seguito del frazionamento

Identificazione della persona che effettua il nuovo trasporto.

 

 

a

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.7

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

D

«R» se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito dell'operazione di frazionamento

 

99X

 

a

Codice dell'unità di trasporto

R

 

Indicare il o i codici dell'unità di trasporto. Cfr. allegato II, elenco codici 8.

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

«R» se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5

(Cfr. casella 3.7 a)

Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.8

Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto

R

 

Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.

999x

 

a

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

Indicare il riferimento unico del corpo di dati del prodotto nell'e-AD di frazionamento originale. Il riferimento unico del corpo di dati deve riguardare esclusivamente le «informazioni riguardanti il frazionamento dell'e-AD».

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..3

 

b

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.

an..4

 

c

Codice NC

R

 

Indicare il codice NC applicabile alla data di presentazione dell'operazione di frazionamento.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n8

 

d

Quantità

R

 

Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12).

Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.

Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..15,3

 

e

Peso lordo

R

 

Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..15,2

 

f

Peso netto

R

 

Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..15,2

 

i

Contrassegno fiscale

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.

an..350

 

j

LNG_del contrassegno fiscale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

k

Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali

D

«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali

Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario.

n1

 

O

Densità

C

«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione

Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell'allegato II, elenco codici 11.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..5,2

 

p

Designazione commerciale

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.

Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.

an..350

 

q

LNG_della designazione commerciale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

r

Marchio dei prodotti

D

«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio

Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.

an..350

 

s

LNG_del marchio dei prodotti

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.8.1

IMBALLAGGIO

R

 

 

99x

 

a

Codice del tipo di imballaggio

R

 

Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 9.

an2

 

b

Numero di colli

C

«R» se sono numerabili

Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 9.

n..15

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2


Tabella 6

(di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 3)

Nota di ricevimento/Nota di esportazione

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Data e ora di convalida della nota di ricevimento/nota di esportazione

C

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione/esportazione alla convalida della nota di ricevimento/di esportazione

L'ora indicata è l'ora locale.

dateTime

2

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Indicare l'ARC dell'e-AD. Cfr. allegato II, elenco codici 2.

an21

 

b

Numero progressivo

R

 

Indicare il numero progressivo dell'e-AD.

Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.

n..2

3

OPERATORE destinatario

C

«R», tranne se il dato relativo al tipo di messaggio nel corrispondente documento amministrativo elettronico è «2 — Presentazione per esportazione con domiciliazione»;

 

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

non si applica al codice del tipo di destinazione 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)

Per i codici del tipo di destinazione:

1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato

6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione

an..16

 

b

Nome dell'operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

— «O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5 e 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE

an..17

4

OPERATORE Luogo di consegna

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4

«O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)

Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.

 

 

a

Identificazione dell'operatore

C

«R» per il codice del tipo di destinazione 1

«O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)

Per i codici del tipo di destinazione:

1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;

2, 3 e 5: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell'operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 5

«O» per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 4 c, 4 e e 4 f:

«R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4 e 5

«O» per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

5

UFFICIO di destinazione

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell'ufficio

R

 

Indicare il codice dell'ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di destinazione responsabile del controllo delle accise nel luogo di destinazione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.

an8

6

NOTA di ricevimento/di esportazione

R

 

 

 

 

a

Data di arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa

R

 

La data in cui si conclude la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.

Data

 

b

Conclusione globale del ricevimento

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Merce ricevuta accettata e soddisfacente

2

=

Merce ricevuta accettata anche se insoddisfacente

3

=

Merce ricevuta rifiutata

4

=

Merce ricevuta parzialmente rifiutata

21

=

Merce in uscita accettata e soddisfacente

22

=

Merce in uscita accettata anche se insoddisfacente

23

=

Merce in uscita rifiutata

n..2

 

c

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sul ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa.

an..350

 

d

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

7

Corpo di dati della NOTA di ricevimento/di esportazione

C

«R» se il valore della conclusione globale del ricevimento è diverso da 1 e 21

(Cfr. casella 6 b)

 

999x

 

a

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

Indicare il riferimento unico del corpo di dati dell'e-AD associato (casella 17 a della tabella 1) relativo allo stesso prodotto sottoposto ad accisa come nell'e-AD associato a cui si applica uno dei codici diversi da 1 e 21.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..3

 

b

Indicatore di eccesso o difetto

D

«R» se si riscontra un eccesso o un difetto nel corpo di dati.

I valori possibili sono:

S

=

Difetto

E

=

Eccesso

a1

 

c

Difetto o eccesso osservati

C

«R» se l'indicatore nella casella 7 b è fornito

Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12).

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..15,3

 

d

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.

an4

 

e

Quantità rifiutata

C

«R» se il codice della conclusione globale del ricevimento è 4

(cfr. casella 6 b)

Indicare per ciascun corpo di dati la quantità per la quale i prodotti sottoposti ad accisa sono rifiutati (quantità espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, tabelle 11 e 12).

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..15,3

7.1

MOTIVO DI INSODDISFAZIONE

D

«R» per ciascun corpo di dati per il quale si applicano i codici della conclusione globale del ricevimento 2, 3, 4, 22 o 23

(cfr. casella 6 b)

 

9X

 

a

Motivo di Insoddisfazione

R

 

I valori possibili sono:

0

=

Altro

1

=

Eccesso

2

=

Difetto

3

=

Prodotti danneggiati

4

=

Sigillo manomesso

5

=

Riferito dal sistema di controllo delle esportazioni (ECS — Export Control System)

7

=

Quantità superiore a quella prevista dall'autorizzazione temporanea.

n1

 

b

Informazioni complementari

C

«R» se il codice del motivo di insoddisfazione è 0

«O» se il codice del motivo di insoddisfazione è 1, 2, 3, 4, 5 o 7

(Cfr. casella 7.1 a)

Fornire eventuali informazioni supplementari sul ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa.

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2»


(1)  Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (GU L 8 dell'11.1.1996, pag. 11).

(2)  Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

(3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 67).

(4)  Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

(5)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(6)  Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).


ALLEGATO II

La tabella al punto 11 (Prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificata:

(1)

nella riga per il prodotto sottoposto ad accisa con il codice T200, la dicitura relativa alla «Designazione» è sostituita dalla seguente:

«Sigarette secondo la definizione di cui all'articolo 3 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (*1) e prodotti assimilati alle sigarette conformemente al punto 2, paragrafo 2, di tale direttiva;

(*1)  Direttiva 2011/64/CEE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).»;"

(2)

nella riga per il prodotto sottoposto ad accisa con il codice T300, la dicitura relativa alla «Designazione» è sostituita dalla seguente:

«Sigari e sigaretti secondo la definizione di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/64/UE»;

(3)

nella riga per il prodotto sottoposto ad accisa con il codice T400, la dicitura relativa alla «Designazione» è sostituita dalla seguente:

«Tabacco trinciato a taglio fine da usarsi per arrotolare le sigarette secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/64/UE»;

(4)

nella riga per il prodotto sottoposto ad accisa con il codice T500, la dicitura relativa alla «Designazione» è sostituita dalla seguente:

«Tabacco da fumo, secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, diverso dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, e prodotti assimilati al tabacco da fumo diversi dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva».


(*1)  Direttiva 2011/64/CEE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).»;»


17.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/380 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

236,2

MA

101,5

SN

176,8

TN

107,9

TR

93,2

ZZ

143,1

0707 00 05

MA

84,5

TR

148,3

ZZ

116,4

0709 93 10

MA

59,8

TR

156,6

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

48,7

IL

72,6

MA

59,7

TN

66,6

TR

64,7

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

141,2

TR

94,8

ZZ

118,0

0808 10 80

BR

88,6

US

171,8

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

111,3

CL

168,4

CN

73,0

TR

153,6

ZA

101,4

ZZ

121,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

17.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/53


DECISIONE (UE) 2016/381 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2016

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

È possibile migliorare efficacemente la sicurezza marittima, la protezione marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo mediante una drastica riduzione della presenza, nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri, di navi inferiori alle norme, applicando rigidamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali pertinenti.

(2)

La responsabilità del controllo della conformità delle navi alle norme internazionali in materia di sicurezza, protezione, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo ricade principalmente sullo Stato di bandiera, mentre è di competenza della compagnia della nave mantenerne le condizioni e le dotazioni, dopo la visita di controllo, per conformarsi ai requisiti stabiliti dalle convenzioni a essa applicabili. Tuttavia, in vari Stati di bandiera l'attuazione e l'applicazione di dette norme internazionali sono risultate gravemente carenti.

(3)

È pertanto necessario, come seconda linea difensiva contro il trasporto marittimo inferiore alle norme, che il controllo della conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza, protezione, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo sia garantito anche dagli Stati di approdo, pur riconoscendo che le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo non costituiscono una visita e che le relative schede non sono certificati di navigabilità. Un approccio armonizzato all'efficace applicazione di tali norme internazionali da parte degli Stati membri costieri dell'Unione nei confronti delle navi che transitano in acque soggette alla loro giurisdizione e che utilizzano i loro porti dovrebbe evitare distorsioni della concorrenza.

(4)

La direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) definisce il regime dell'Unione del controllo da parte dello Stato di approdo, riformulando e consolidando la precedente normativa dell'Unione in questo ambito, in vigore dal 1995. Il regime dell'Unione si basa sulla struttura preesistente del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (MOU di Parigi), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982.

(5)

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione, la direttiva 2009/16/CE introduce efficacemente alcuni strumenti, procedure e attività del MOU di Parigi nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Ai sensi della suddetta direttiva, alcune decisioni adottate dall'organismo competente del MOU di Parigi diventano vincolanti per gli Stati membri dell'Unione.

(6)

Il comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo («PSCC») del MOU di Parigi si riunisce ogni anno e, nel corso delle sue deliberazioni, decide su talune questioni aventi effetti giuridici.

(7)

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la posizione da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, deve essere adottata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

(8)

Poiché le regole interne del MOU di Parigi rendono difficile la definizione di una posizione da adottare a nome dell'Unione conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE tempestivamente per ogni singola riunione del PSCC, in questo caso è efficace stabilire tale posizione su base pluriennale, sotto forma di principi guida e orientamenti, insieme a un quadro per la sua definizione annuale. Nel contempo, la maggior parte degli argomenti discussi nelle singole riunioni del PSCC riguardano questioni relative al controllo da parte dello Stato di approdo e sono generalmente disciplinate da un unico atto giuridico dell'Unione, vale a dire la direttiva 2009/16/CE. Nelle particolari circostanze che si applicano al MOU di Parigi, è pertanto possibile stabilire una posizione generale da adottare a nome dell'Unione per diverse di tali riunioni.

(9)

L'Unione non è una parte contraente del MOU di Parigi. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad agire conformemente alla posizione da adottare a nome dell'Unione e a esprimere il loro consenso a essere vincolati dalle decisioni adottate dal PSCC.

(10)

L'attuale metodo per redigere le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera ha dato origine a conseguenze indesiderate e sproporzionate per gli Stati di bandiera che hanno flotte di modesta entità. Nel contempo, i progressi verso l'elaborazione di un metodo di calcolo alternativo sono stati lenti. È pertanto importante mettere rapidamente a punto un metodo alternativo al fine di garantire l'equità.

(11)

Le discussioni a livello tecnico e la cooperazione con i paesi terzi firmatari del MOU di Parigi nell'ambito del PSCC rivestono grande importanza per garantire l'efficacia e il buon funzionamento del MOU di Parigi.

(12)

La presente decisione dovrebbe riferirsi al periodo 2016-2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della riunione annuale del PSCC del MOU di Parigi, quando tale organo deve adottare decisioni aventi effetti giuridici, figura nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della riunione annuale del PSCC del MOU di Parigi è effettuata conformemente all'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri che sono vincolati dal MOU di Parigi agiscono conformemente alla posizione da adottare a nome dell'Unione, di cui all'articolo 1, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2016.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2019.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM


(1)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).


ALLEGATO I

POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO DEL MEMORANDUM D'INTESA DI PARIGI RELATIVO AL CONTROLLO DELLE NAVI DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO

Principi guida

Nell'ambito del PSCC del MOU di Parigi, gli Stati membri che sono vincolati dal MOU di Parigi, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione:

a)

agiscono conformemente agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/16/CE, in particolare per migliorare la sicurezza marittima, la protezione marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo mediante una drastica riduzione della presenza di navi inferiori alle norme, applicando rigidamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali pertinenti;

b)

promuovono l'attuazione di un approccio armonizzato da parte dei membri del MOU di Parigi ai fini dell'efficace applicazione delle norme internazionali nei confronti delle navi che transitano in acque soggette alla loro giurisdizione e che utilizzano i loro porti;

c)

collaborano con i membri del MOU di Parigi per il conseguimento di un regime di ispezione globale e per un'equa ripartizione del volume delle ispezioni, in particolare mediante l'adozione dell'impegno di ispezione annuale elaborato conformemente alla metodologia concordata di cui all'allegato 11 del MOU di Parigi;

d)

lavorano nell'ambito del MOU di Parigi per mantenere idonee autorità competenti alle quali è assegnato, ad esempio tramite assunzione, un personale adeguato, in particolare ispettori qualificati, per l'ispezione delle navi;

e)

assicurano che le misure adottate nell'ambito del MOU di Parigi siano coerenti con il diritto internazionale e, in particolare, con le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali pertinenti relativi alla sicurezza marittima, alla protezione marittima, alla prevenzione dell'inquinamento e alle condizioni di vita e di lavoro a bordo;

f)

promuovono lo sviluppo di approcci comuni con gli altri organismi incaricati del controllo da parte dello Stato di approdo;

g)

assicurano la coerenza con le altre politiche dell'Unione, in particolare nei settori delle relazioni esterne, della sicurezza, dell'ambiente ecc.

Orientamenti

Gli Stati membri che sono vincolati dal MOU di Parigi, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, si adoperano per sostenere le seguenti azioni da parte del MOU di Parigi:

A.

al fine di assicurare il regolare funzionamento del regime dell'Unione per il controllo da parte dello Stato di approdo conformemente alla direttiva 2009/16/CE, l'adozione:

1.

dei seguenti elementi del profilo di rischio della nave per identificare le navi da ispezionare:

a)

le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera secondo la formula elaborata dal MOU di Parigi e di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione (1);

b)

l'elenco delle prestazioni per gli organismi riconosciuti conformemente alla metodologia adottata dal PSCC nella sua 37a riunione nel maggio 2004 (punto 4.5.2 all'ordine del giorno);

c)

il tasso medio di carenze e di fermi ai fini del calcolo del livello di efficienza delle compagnie, in base all'allegato del regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione (2).

2.

di modifiche o aggiornamenti alle procedure e agli orientamenti del MOU di Parigi aventi effetti giuridici, che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/16/CE, in particolare per migliorare la sicurezza marittima, la protezione marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo.

B.

provvedere al più presto all'elaborazione di un metodo alternativo per redigere le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera, al fine di garantirne l'equità, indipendentemente dalle dimensioni della flotta.


(1)  Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4).


ALLEGATO II

DEFINIZIONE ANNUALE DELLA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO DEL MEMORANDUM D'INTESA DI PARIGI RELATIVO AL CONTROLLO DELLE NAVI DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO

Prima di ciascuna riunione annuale del PSCC del MOU di Parigi, vengono adottate le misure necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto di tutte le informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, nonché di qualsiasi documento da discutere che rientri nelle competenze dell'Unione conformemente ai principi guida e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della riunione del PSCC, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione, per esame e approvazione.


17.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/57


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/382 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2016

relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di macchina spellafili

[notificata con il numero C(2016) 1520]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, la Germania ha informato la Commissione di una misura intesa a vietare l'immissione sul mercato di una macchina spellafili del tipo QJ-001 fabbricata da Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Cina, e distribuita da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino.

(2)

Il motivo della misura è la non conformità della macchina spellafili ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

(3)

L'allegato I, punto 1.2.4.3 («Arresto di emergenza»), della direttiva 2006/42/CE richiede che la macchina sia munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza, che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi nell'imminenza o che si stiano producendo. Sono escluse da quest'obbligo: a) le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio, perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede, b) le macchine portatili tenute e/o condotte a mano. La macchina spellafili, anche se non esclusa dall'obbligo, non era munita di interruttore di arresto di emergenza.

(4)

L'allegato I, punto 1.3.7 («Rischi dovuti agli elementi mobili»), della direttiva 2006/42/CE stabilisce che gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione. La macchina spellafili presentava le seguenti lacune:

rischio dovuto a elementi mobili per mancanza di dispositivi di protezione; nella fattispecie, una cinghia trapezoidale scoperta,

distanza insufficiente dalla zona pericolosa; nella fattispecie, vi è il rischio di inserire le mani nella zona di passaggio dei fili sui rulli se non si rispettano le distanze di sicurezza.

(5)

L'allegato I, punto 1.7.1 («Informazioni e avvertenze sulla macchina»), della direttiva 2006/42/CE stabilisce che qualsiasi informazione o avvertenza scritta od orale deve essere espressa nella o nelle lingue ufficiali della Comunità, che possono essere determinate, conformemente al trattato, dallo Stato membro in cui è immessa sul mercato e/o messa in servizio la macchina e può essere corredata, su richiesta, della o delle versioni linguistiche comprese dagli operatori. Nel caso della macchina spellafili le avvertenze che figurano nel manuale sono redatte solo in inglese.

(6)

L'allegato I, punto 1.7.4.2 («Contenuto delle istruzioni»), della direttiva 2006/42/CE specifica le informazioni che ciascun manuale di istruzioni deve contenere. Il manuale operativo della macchina spellafili non conteneva informazioni in merito ai rischi residui che permangono malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate, né informazioni sul livello di potenza acustica emesso come previsto dal punto 1.7.4.2, lettera l). I disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento erano pressoché mancanti o poco chiari contrariamente a quanto previsto dal punto 1.7.4.2, lettera e).

(7)

La Commissione ha invitato Fringo GmbH&Co.KG e Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing a presentare le loro osservazioni sulla misura adottata dalla Germania. Non è pervenuta alcuna risposta.

(8)

L'esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che la macchina spellafili del tipo QJ-001 fabbricata da Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Cina, e distribuita da Fringo GmbH&Co.KG, Germania, non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Germania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalla Germania per vietare l'immissione sul mercato di una macchina spellafili del tipo QJ-001 fabbricata da Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Cina, e distribuita da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino, è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)   GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

17.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/59


DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 7 marzo 2016

relativa all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) [2016/383]

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'allegato III dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la decisione n. 5/2004 del comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 17 dicembre 2004, relativa al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (2) («regolamento finanziario del CSI»),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, («accordo di partenariato ACP-UE»), stabilisce che il comitato degli ambasciatori è tenuto a controllare la strategia generale del CSI e a sorvegliare l'operato del consiglio di amministrazione.

(2)

L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il consiglio di amministrazione del CSI «stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento».

(3)

Lo statuto e il regolamento interno del centro per lo sviluppo delle imprese, adottati con decisione n. 8/2005 del comitato degli ambasciatori ACP-UE (3) («statuto del CSI»), e il regolamento finanziario del CSI prevedono le necessarie garanzie in termini di informazione del comitato degli ambasciatori ACP-UE e di vigilanza da parte del comitato stesso.

(4)

Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del CSI e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, e, a tal fine, ha delegato al comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell'adozione delle decisioni necessarie.

(5)

Nella decisione n. 4/2014 (4) il comitato degli ambasciatori ACP-UE ricorda che la chiusura del CSI deve rispettare le competenze delle autorità di supervisione del CSI che figurano nell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e le modalità dettagliate stabilite dal Consiglio dei ministri ACP-UE nella dichiarazione comune.

(6)

La richiesta rivolta dal consiglio di amministrazione del CSI al comitato degli ambasciatori ACP-UE con lettera del 19 ottobre 2015 spiega che, nell'ambito della chiusura del CSI, il consiglio di amministrazione del CSI desidera derogare all'articolo 27, paragrafi 1 e 5, del regolamento finanziario del CSI e chiede l'approvazione preventiva delle autorità di supervisione.

(7)

La modifica del regolamento finanziario e del regime del personale del CSI (5) o le relative deroghe, in funzione delle eventuali esigenze derivanti dall'attuazione del processo di chiusura ordinata del CSI, richiedono una procedura flessibile.

(8)

L'obbligo di nominare per un periodo di tre anni una società di revisione, così come previsto all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento finanziario del CSI, e l'obbligo per detta società di redigere ogni anno una relazione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5, di tale regolamento, necessitano di essere adeguati al fine di assicurare una procedura di chiusura dell'organismo maggiormente efficiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il comitato degli ambasciatori ACP-UE esprime parere favorevole riguardo alla deroga all'articolo 27, paragrafi 1 e 5, del regolamento finanziario del CSI, con effetto immediato.

2.   In deroga all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento finanziario del CSI, il CSI è autorizzato a nominare una società di revisione per un periodo di quattro anni che copre gli esercizi dal 2013 al 2016. La società di revisione sarà selezionata secondo le procedure di appalto previste dal regolamento finanziario del CSI.

In deroga all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento finanziario del CSI, sarà avviata una revisione pluriennale per gli esercizi non ancora sottoposti a revisione e sarà presentata una relazione finale unica al consiglio di amministrazione del CSI.

Articolo 2

Il comitato degli ambasciatori ACP-UE autorizza il consiglio di amministrazione del CSI a derogare al regolamento finanziario e al regime del personale del CSI e/o a modificarli in funzione delle eventuali esigenze derivanti dall'attuazione del processo di chiusura ordinata del CSI. Il consiglio di amministrazione del CSI informa immediatamente il comitato degli ambasciatori ACP-UE di qualsiasi decisione in tal senso relativa alla deroga e/o alla modifica del regolamento del CSI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2016

Per il comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

P. DE GOOIJER


(1)  Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3), modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(2)   GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52.

(3)   GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 16.

(4)   GU L 330 del 15.11.2014, pag. 61.

(5)   GU L 348 del 30.12.2005, pag. 54.


17.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/61


DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 7 marzo 2016

relativa alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) [2016/384]

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2), e modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, dell'allegato III,

vista la decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 20 luglio 2005, relativa allo statuto e al regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 dello statuto e regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) dispone che il Comitato degli ambasciatori è incaricato di nominare i membri del consiglio di amministrazione per un periodo massimo di cinque anni.

(2)

Il mandato dei tre membri ACP del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese, nominati con decisione n. 3/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 30 luglio 2013 (5), modificato con decisione n. 2/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (6), giunge a scadenza il 6 settembre 2018 o al momento della chiusura del Centro, se anteriore.

(3)

Un posto è divenuto vacante a seguito delle dimissioni di uno dei membri.

(4)

È pertanto necessario nominare un nuovo membro del consiglio di amministrazione per il periodo restante del mandato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del consiglio di amministrazione del CSI, in sostituzione della sig.ra Maria MACHAILO-ELLIS:

sig. Lekwalo Leta MOSIENYANE.

Articolo 2

Fatte salve le decisioni successive che il Comitato potrebbe essere indotto ad adottare nell'ambito delle sue prerogative, per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 6 settembre 2018, o fino al momento della chiusura del Centro se anteriore, il consiglio di amministrazione del CSI è composto come segue:

 

sig. Jacek ADAMSKI

 

sig. Martin BENKO

 

sig.ra Nicole BOLLEN

 

sig. John Atkins ARUHURI

 

sig. Lekwalo Leta MOSIENYANE

 

sig. Félix MOUKO.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione e potrà essere riveduta in qualsiasi momento in funzione della situazione del Centro.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2016

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

P. DE GOOIJER


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

(3)  Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(4)   GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 16.

(5)   GU L 263 del 5.10.2013, pag. 18.

(6)  Decisione n. 2/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 5 agosto 2014, relativa alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) (GU L 245 del 20.8.2014, pag. 9).


17.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/63


DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-NORVEGIA N. 1/2016

dell'8 febbraio 2016

che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/385]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973 (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 11,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (2) («il protocollo n. 3»),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11 dell'accordo fa riferimento al protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la Norvegia, la Svizzera (incluso il Liechtenstein), l'Islanda, la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al processo di Barcellona, ossia Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina (3), Siria e Tunisia.

(2)

L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto di cui all'articolo 29 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.

(3)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (4) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

(4)

L'UE e la Norvegia hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.

(5)

L'UE e la Norvegia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 9 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Norvegia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o gennaio 2012.

(6)

La convenzione ha inserito i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.

(7)

È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 dell'accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2015.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2016

Per il Comitato misto

Il presidente

Petros SOURMELIS


(1)   GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

(2)   GU L 117 del 2.5.2006, pag. 2.

(3)  Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

(4)   GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


ALLEGATO

Protocollo n. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («la convenzione»).

Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o la Norvegia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Norvegia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Norvegia.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'UE, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


(1)   GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


17.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/66


DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-ISLANDA N. 1/2016

del 17 febbraio 2016

che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/386]

Il Comitato misto,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 11,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3»),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11 dell'accordo fa riferimento al protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, l'Islanda, la Svizzera (incluso il Liechtenstein), la Norvegia, la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al processo di Barcellona, ossia Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina (2), Siria e Tunisia.

(2)

L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto di cui all'articolo 30 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.

(3)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (3) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.

(4)

L'Unione europea e l'Islanda hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 30 giugno 2011.

(5)

L'Unione europea e l'Islanda hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 12 marzo 2012. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per l'Islanda il 1o maggio 2012.

(6)

La convenzione ha inserito i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.

(7)

È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 dell'accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016

Per il Comitato misto

Il presidente

Petros SOURMELIS


(1)   GU L 301 del 31.12.1972, pag. 2.

(2)  Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

(3)   GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


ALLEGATO

Protocollo n. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («la convenzione»).

Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1.   Se l'Unione europea o l'Islanda notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Islanda avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Islanda.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'UE, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


(1)   GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


Rettifiche

17.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/69


Rettifica della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 13 del 17 gennaio 2014 )

Pagina 26, articolo 58, lettera d), punto iii):

anziché:

«iii)

per altre pratiche medico-radiologiche non contemplate alle lettere a) e b), deve essere coinvolto, ove opportuno, uno specialista in fisica medica per consultazioni e pareri sui problemi connessi con la radioprotezione relativa alle esposizioni mediche.»

leggasi:

«iii)

per altre pratiche medico-radiologiche non contemplate ai punti i) e ii), deve essere coinvolto, ove opportuno, uno specialista in fisica medica per consultazioni e pareri sui problemi connessi con la radioprotezione relativa alle esposizioni mediche;».