ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
12.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/353 DEL CONSIGLIO
del 10 marzo 2016
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. |
(2) |
Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni. È opportuno modificare l'allegato e sopprimere le voci relative a tre persone decedute. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016
Per il Consiglio
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
ALLEGATO
I. |
Le seguenti persone sono espunte dall'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014: PERSONE
|
II. |
Le voci relative alle persone e alle entità elencate in appresso, riportate nell'Allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sono sostituite dalle seguenti: ELENCO DELLE PERSONE
ELENCO DELLE ENTITÀ
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12.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/354 DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2016
che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014. |
(2) |
Il 7 marzo 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una persona e un'entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1.
ALLEGATO
Le seguenti voci sono aggiunte all'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014:
A. Persone
«9. |
Joseph KONY (alias: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant) Designazione: Comandante dell'Esercito di resistenza del Signore Data di nascita: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 18 settembre 1964 f) 1965 g) (agosto 1961) h) (luglio 1961) i) 1o gennaio 1961 j) (aprile 1963) Luogo di nascita: a) Villaggio di Palaro, Parrocchia di Palaro, Contea di Omoro, Distretto di Gulu, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda Cittadinanza: Passaporto ugandese Indirizzo: a) Vakaga, Repubblica centrafricana b) Haute-Kotto, Repubblica centrafricana c) Basse-Kotto, Repubblica centrafricana d) Haut-Mbomou, Repubblica centrafricana e) Mbomou, Repubblica centrafricana f) Haut-Uolo, Repubblica democratica del Congo g) Bas-Uolo, Repubblica democratica del Congo h) (indirizzo dichiarato: Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato). Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.) Data di inserimento nell'elenco: 7 marzo 2016 Altre informazioni: Kony è il fondatore e il leader dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA) (CFe.002). Sotto la sua guida, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. L'LRA è responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana e ha saccheggiato e distrutto proprietà private. Il nome del padre è Luizi Obol. Il nome della madre è Nora Obol. Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Joseph Kony è stato inserito nell'elenco il 7 marzo 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere b), c) e d) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana;” in quanto “implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;” in quanto tra coloro che “reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;” e tra coloro che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR.” Informazioni supplementari: Kony ha fondato l'Esercito di resistenza del Signore (LRA) ed è stato descritto come il fondatore, il leader religioso, il presidente e il comandante in capo del gruppo. Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. Sottoposto a crescente pressione militare, Kony ha ordinato all'LRA di ritirarsi dall'Uganda nel 2005 e nel 2006. Da allora l'LRA opera nella Repubblica democratica del Congo (RDC), nella Repubblica centrafricana, nel Sud Sudan e, stando a quanto riportato, in Sudan. Kony, in quanto leader dell'LRA, ne elabora e attua la strategia, compresi ordini permanenti di attaccare e brutalizzare le popolazioni civili. Dal dicembre 2013 l'LRA, sotto la guida di Joseph Kony, si è reso responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana, nonché il saccheggio e la distruzione di proprietà private. Concentrato nella Repubblica centrafricana orientale, e a quanto riferito nel Kafia Kingi, un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato ma che è militarmente controllato dal primo, l'LRA effettua incursioni nei villaggi per razziare cibo e forniture. I combattenti organizzano agguati per attaccare le forze di sicurezza e derubarle degli equipaggiamenti quando reagiscono agli attacchi dell'LRA; i combattenti dell'LRA colpiscono e saccheggiano anche villaggi in cui non c'è una presenza militare. L'LRA ha inoltre intensificato gli attacchi contro i siti di estrazione di diamanti e oro. Kony è oggetto di un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale (CPI). La CPI ha formulato a suo carico dodici capi di accusa per crimini contro l'umanità, quali l'omicidio, la schiavitù, la schiavitù sessuale, lo stupro, atti inumani diretti a infliggere gravi lesioni personali e sofferenze, nonché 21 capi di accusa per crimini di guerra, ivi compresi l'omicidio, il trattamento crudele dei civili, gli attacchi intenzionali contro la popolazione civile, il saccheggiamento, l'istigazione allo stupro e l'arruolamento forzato, tramite sequestro, di bambini al di sotto dei 15 anni di età. Kony ha emesso ordini permanenti ai combattenti ribelli di sottrarre diamanti e oro a minatori artigianali nella Repubblica centrafricana orientale. Secondo quanto riferito, alcuni dei minerali vengono poi trasportati dal gruppo di Kony in Sudan o scambiati con civili locali e membri dell'ex Séléka. Kony ha inoltre incaricato i combattenti di cacciare di frodo elefanti nel Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo, da cui le zanne di elefante sarebbero trasportate attraverso la parte orientale della Repubblica centrafricana in Sudan, dove alti funzionari dell'LRA sarebbero in contatto con commercianti e funzionari locali sudanesi per venderle e scambiarle. Il commercio di avorio rappresenta una fonte importante di reddito per il gruppo di Kony. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.» |
B. Entità
«2. |
ESERCITO DI RESISTENZA DEL SIGNORE (alias: a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A) Indirizzo: a) Vakaga, Repubblica centrafricana b) Haute-Kotto, Repubblica centrafricana c) Basse-Kotto, Repubblica centrafricana d) Haut-Mbomou, Repubblica centrafricana e) Mbomou, Repubblica centrafricana f) HautUolo, Repubblica democratica del Congo g) Bas-Uolo, Repubblica democratica del Congo h) (indirizzo dichiarato: Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato). Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.) Data di inserimento nell'elenco: 7 marzo 2016 Altre informazioni: Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980. Si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in Africa centrale, fra cui centinaia nella Repubblica centrafricana. Il suo leader è Joseph Kony. Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: L'Esercito di resistenza del Signore è stato inserito nell'elenco il 7 marzo 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere b), c) e d) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana;” in quanto “implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;” in quanto tra coloro che “reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;” e tra coloro che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR.” Informazioni supplementari: Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. Sottoposto a crescente pressione militare, Joseph Kony, il leader dell'LRA, ha ordinato all'LRA di ritirarsi dall'Uganda nel 2005 e nel 2006. Da allora l'LRA opera nella Repubblica democratica del Congo (RDC), nella Repubblica centrafricana, nel Sud Sudan e, stando a quanto riportato, in Sudan. Dal dicembre 2013 l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana, nonché del saccheggio e della distruzione di proprietà private. Concentrato nella Repubblica centrafricana orientale, e a quanto riferito nel Kafia Kingi, un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato ma che è militarmente controllato dal primo, l'LRA effettua incursioni nei villaggi per razziare cibo e forniture. I combattenti organizzano agguati per attaccare le forze di sicurezza e derubarle degli equipaggiamenti quando reagiscono agli attacchi dell'LRA; i combattenti dell'LRA colpiscono e saccheggiano anche villaggi in cui non c'è una presenza militare. L'LRA ha inoltre intensificato gli attacchi contro i siti di estrazione di diamanti e oro. Cellule dell'LRA sono spesso accompagnate da prigionieri che sono obbligati a lavorare come portatori, cuochi e schiavi sessuali. L'LRA è responsabile di violenze di genere, compresi stupri di donne e ragazze. Nel dicembre 2013 l'LRA ha sequestrato decine di persone nell'Haute-Kotto. L'LRA sarebbe coinvolto nel sequestro di centinaia di civili nella Repubblica centrafricana dall'inizio del 2014. Combattenti dell'LRA hanno attaccato Obo, nella prefettura di Haut-Mbomou nella Repubblica centrafricana, in varie occasioni all'inizio del 2014. L'LRA ha continuato a perpetrare attacchi a Obo e in altre località della Repubblica centrafricana sudorientale fra maggio e giugno 2014, compresi attacchi e sequestri apparentemente coordinati nella prefettura di Mbomou all'inizio di giugno. Almeno dal 2014 l'LRA è coinvolto nella caccia di frodo e nel traffico di elefanti per generare entrate. L'LRA sarebbe responsabile del traffico di avorio dal Parco nazionale di Garamba nella RDC settentrionale al Darfur, al fine di scambiarlo con armi e forniture. L'LRA trasporterebbe le zanne di elefante attraverso la Repubblica centrafricana nel Darfur, Sudan, per venderle. Dall'inizio del 2014, inoltre, Kony avrebbe ordinato ai combattenti dell'LRA di sottrarre diamanti e oro ai minatori nella Repubblica centrafricana orientale per trasportarli in Sudan. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan. All'inizio di febbraio 2015, combattenti dell'LRA provvisti di armi pesanti hanno sequestrato civili a Kpangbayanga, Haut-Mbomou, e sottratto prodotti alimentari. Il 20 aprile 2015 un attacco dell'LRA e il sequestro di bambini a Ndambissoua, Repubblica centrafricana sudorientale, ha causato la fuga della maggior parte degli abitanti del villaggio. Inoltre, all'inizio del luglio 2015 l'LRA ha attaccato vari villaggi nella prefettura di Haute-Kotto meridionale; tali attacchi hanno comportato saccheggi, violenze contro civili, incendi di case e sequestri. Dal gennaio 2016 gli attacchi imputati all'LRA si sono moltiplicati in Mbomou, Haut-Mbomou e Haute-Kotto, colpendo in particolare le aree minerarie dell'Haute-Kotto. Tali attacchi hanno comportato saccheggi, violenze contro civili, distruzione di proprietà e sequestri, nonché sfollamenti della popolazione, fra cui circa 700 persone che hanno cercato rifugio a Bria.» |
12.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/22 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/355 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2016
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai requisiti specifici per la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di origine animale destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Tale regolamento prevede in particolare che gli operatori del settore alimentare assicurino il rispetto di requisiti specifici per le materie prime utilizzate nella produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano. |
(2) |
È necessario garantire che le materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano provengano da fonti che soddisfano i requisiti sanitari e di polizia sanitaria stabiliti nella legislazione dell'Unione. |
(3) |
L'Unione è fortemente dipendente dalle importazioni di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene. Gli stabilimenti che producono tali materie prime applicano trattamenti specifici al fine di escludere rischi per la sanità pubblica e animale ad esse connessi. È pertanto opportuno autorizzare tali trattamenti prima dell'immissione sul mercato dell'Unione. |
(4) |
È opportuno adeguare i requisiti relativi al processo di produzione del collagene affinché siano consentite modifiche pratiche qualora una modifica non comporti un cambiamento del livello di protezione di sanità pubblica. |
(5) |
I metodi di analisi per la verifica dei limiti di residui nella gelatina e nel collagene devono essere adattati ai metodi convalidati più appropriati e più aggiornati. |
(6) |
Al fine di garantire la sicurezza di determinati prodotti altamente raffinati, di garantire l'applicazione delle disposizioni UE e di assicurare una concorrenza leale per quanto riguarda le materie prime provenienti dall'interno dell'Unione e da paesi terzi, è opportuno armonizzare le condizioni e stabilire requisiti specifici per la produzione di determinati prodotti altamente raffinati di origine animale destinati al consumo umano. L'importazione di altri prodotti di origine animale per i quali l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non prevede requisiti specifici, continua ad essere consentita in conformità al regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione (2). |
(7) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato come segue:
1) |
la sezione XIV è così modificata:
|
2) |
la sezione XV è modificata come segue:
|
3) |
è aggiunta la seguente sezione XVI: «SEZIONE XVI: SOLFATO DI CONDROITINA ALTAMENTE RAFFINATO, ACIDO IALURONICO, ALTRI PRODOTTI DI CARTILAGINE IDROLIZZATA, CHITOSANO, GLUCOSAMINA, CAGLIO, COLLA DI PESCE E AMMINOACIDI
(3) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).»" |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) Regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, che fissa disposizioni transitorie per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 10).
12.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/356 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
135,3 |
MA |
100,8 |
|
SN |
176,8 |
|
TN |
112,1 |
|
TR |
107,6 |
|
ZZ |
126,5 |
|
0707 00 05 |
MA |
84,8 |
TR |
154,5 |
|
ZZ |
119,7 |
|
0709 93 10 |
MA |
62,1 |
TR |
156,5 |
|
ZZ |
109,3 |
|
0805 10 20 |
EG |
43,8 |
IL |
76,8 |
|
MA |
51,1 |
|
TN |
54,3 |
|
TR |
64,7 |
|
ZZ |
58,1 |
|
0805 50 10 |
MA |
123,2 |
TR |
82,8 |
|
ZZ |
103,0 |
|
0808 10 80 |
BR |
88,6 |
CL |
93,0 |
|
CN |
66,5 |
|
US |
177,0 |
|
ZZ |
106,3 |
|
0808 30 90 |
AR |
102,7 |
CL |
152,2 |
|
CN |
103,0 |
|
TR |
143,8 |
|
ZA |
114,0 |
|
ZZ |
123,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
12.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/31 |
DECISIONE (UE) 2016/357 DEL CONSIGLIO
del 15 gennaio 2016
sulla posizione dell'Unione in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso». |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (1) che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali stabilisce che l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi candidati nel quadro fissato agli articoli 4 e 5. |
(3) |
L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia condivide gli scopi e gli obiettivi fissati per l'Agenzia e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007. |
(4) |
L'intento ultimo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è l'adesione all'Unione europea, e la sua partecipazione all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali è volta a facilitarne il conseguimento, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
La posizione che l'Unione adotterà in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia allegato alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
del …
sulla partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,
visto l'accordo di stabilizzazione e associazione tra l'Unione europea, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra (1),
visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie […] con decisione da prendere caso per caso». |
(2) |
L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia condivide gli scopi e gli obiettivi fissati per l'Agenzia e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007. |
(3) |
È opportuno consentire all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di partecipare, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale. |
(4) |
È altresì opportuno che l'Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione. |
(5) |
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, il direttore dell'Agenzia può autorizzare l'assunzione di cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel pieno godimento dei diritti civili e politici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In quanto paese candidato all'adesione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia partecipa, in qualità di osservatore, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, istituita in forza del regolamento (CE) n. 168/2007.
Articolo 2
1. L'Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.
2. A tale scopo, l'Agenzia è messa in condizione di svolgere nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007.
Articolo 3
L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia contribuisce finanziariamente ai compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 4
1. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, senza esercitare il diritto di voto.
2. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.
3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 5
I dati forniti all'Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché alle informazioni riservate sia assicurato nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia lo stesso livello di protezione garantito nell'Unione.
Articolo 6
L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riconosce all'Agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall'ordinamento nazionale.
Articolo 7
Onde permettere all'Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai trattati sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 8
Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all'assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al Consiglio di stabilizzazione e associazione.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.
Fatto a …, il …
Per il Consiglio di stabilizzazione e associazione
Il presidente
(1) GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.
(2) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
ALLEGATO
CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI
1. |
Il contributo finanziario, indicato al punto 2, che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia corrisponde al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») costituisce l'intero costo della sua partecipazione. |
2. |
Il contributo finanziario che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia versa al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia è così ripartito:
|
3. |
L'eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza dell'Unione sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi dell'Unione. |
4. |
Il contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario (1) applicabile al bilancio generale dell'Unione europea. |
5. |
Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per partecipare alle attività dell'Agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate dall'Agenzia in base e secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell'Unione europea. |
6. |
Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltra all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'Agenzia in forza della presente decisione. Per il primo anno civile di partecipazione, il contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è calcolato dalla data d'inizio della partecipazione alla fine dell'anno considerato, su base proporzionale. Negli anni successivi, l'importo del contributo è quello fissato nella presente decisione. |
7. |
Il contributo, espresso in euro, è versato su un conto in euro della Commissione dell'Unione europea. |
8. |
Dando seguito alla richiesta di fondi, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia versa il proprio contributo non oltre trenta giorni dopo l'inoltro della richiesta da parte della Commissione. |
9. |
In caso di ritardo nel versamento del contributo, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali. |
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
12.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/35 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/358 DEL CONSIGLIO
dell'8 marzo 2016
che autorizza la Repubblica francese ad applicare livelli ridotti di tassazione alla benzina e al gasolio utilizzati come carburanti per motori, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2013/193/UE del Consiglio (2) autorizza la Repubblica francese («Francia») ad applicare, per un periodo di tre anni, livelli ridotti di tassazione al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburanti per motori nell'ambito di una riforma amministrativa concernente il decentramento di determinate competenze specifiche in precedenza esercitate a livello centrale. La decisione 2013/193/UE ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2015. |
(2) |
Con lettera del 20 ottobre 2015 la Francia ha presentato una domanda intesa ad autorizzare le regioni francesi, per un periodo supplementare di due anni dopo il 31 dicembre 2015, a continuare ad applicare una riduzione delle aliquote di tassazione non superiore a 17,7 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo e 11,5 EUR per 1 000 litri di gasolio. |
(3) |
La decisione di esecuzione 2013/193/UE è stata adottata in considerazione del fatto che la misura richiesta dalla Francia soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, consentendo esenzioni o riduzioni fiscali esclusivamente sulla base di considerazioni politiche specifiche. In particolare, si è tenuto presente che la misura non avrebbe ostacolato il corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, la misura risultava conforme alle pertinenti politiche dell'Unione. |
(4) |
La misura nazionale rientra nell'ambito di una politica volta ad accrescere l'efficienza amministrativa tramite il miglioramento della qualità e la riduzione del costo dei servizi pubblici, nonché di una politica di decentramento. La Francia intende offrire alle regioni un incentivo supplementare per migliorare in modo trasparente la qualità della loro amministrazione. A questo proposito, la decisione di esecuzione 2013/193/UE prevede che le riduzioni siano stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche delle regioni in cui sono applicate. Di conseguenza, un certo numero di regioni che hanno un prodotto interno lordo inferiore o una disoccupazione superiore alla media nazionale hanno applicato aliquote più basse. Nel complesso, la misura nazionale si basa su considerazioni politiche specifiche. |
(5) |
In conseguenza dei rigidi limiti posti alla riduzione delle aliquote su base regionale e dell'esclusione del gasolio commerciale utilizzato come propellente dall'ambito di applicazione della misura, il rischio di distorsioni della concorrenza sul mercato interno è molto limitato. |
(6) |
Non sono stati individuati ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno con riguardo in particolare alla circolazione dei prodotti di cui trattasi in quanto prodotti sottoposti ad accisa. |
(7) |
La misura sarà preceduta da un aumento dell'imposta. In questo contesto e alla luce delle condizioni dell'autorizzazione, nonché in virtù dell'esperienza maturata, attualmente la misura nazionale non sembra essere in contrasto con le politiche dell'Unione in materia di energia e di cambiamento climatico. |
(8) |
A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, qualsiasi autorizzazione concessa in base a quest'ultimo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. La Francia ha chiesto che l'autorizzazione sia concessa per un periodo di due anni. È pertanto opportuno limitare il periodo di applicazione della presente decisione a due anni. |
(9) |
Si dovrebbe garantire alla Francia la possibilità di applicare senza soluzione di continuità la riduzione specifica cui si riferisce la presente decisione sulla base della situazione esistente anteriormente al 1o gennaio 2016 ai sensi della decisione di esecuzione 2013/193/UE. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(10) |
La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Francia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte alla benzina senza piombo e al gasolio utilizzati come carburanti per motori. Il gasolio commerciale utilizzato come propellente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE non beneficia di tale possibilità di riduzione.
2. Le regioni amministrative possono essere autorizzate ad applicare riduzioni differenziate, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) |
le riduzioni non superano 17,7 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo e 11,5 EUR per 1 000 litri di gasolio; |
b) |
le riduzioni non sono superiori alla differenza di livello di tassazione tra il gasolio non commerciale utilizzato come propellente e il gasolio commerciale utilizzato come propellente; |
c) |
le riduzioni sono stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche oggettive delle regioni in cui sono applicate; |
d) |
l'applicazione di riduzioni regionali non comporta la concessione a determinate regioni di un vantaggio competitivo negli scambi intraunionali. |
3. Le aliquote ridotte devono rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 7.
Articolo 2
La presente decisione comincia a produrre effetti il giorno della notifica.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(2) Decisione di esecuzione 2013/193/UE del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Repubblica francese ad applicare livelli differenziati di tassazione per i carburanti, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 15).
12.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/37 |
DECISIONE (PESC) 2016/359 DEL CONSIGLIO
del 10 marzo 2016
che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1), concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
(2) |
Il 14 settembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1524 (2), con cui ha prorogato le misure per un ulteriori sei mesi. |
(3) |
In considerazione delle continue erosioni o minacce nei confronti dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina, è opportuno prorogare la decisione 2014/145/PESC per ulteriori sei mesi. |
(4) |
Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni. È opportuno modificare l'allegato e sopprimere le voci relative a tre persone decedute. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 15 settembre 2016.»; |
2) |
l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016
Per il Consiglio
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF
(1) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).
(2) Decisione (PESC) 2015/1524 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 157).
ALLEGATO
I. |
Le seguenti persone sono espunte dall'elenco di cui all'allegato della decisione 2014/145/PESC: PERSONE
|
II. |
Le voci relative alle persone e alle entità elencate in appresso, riportate nell'allegato della decisione 2014/145/PESC, sono sostituite dalle seguenti: ELENCO DELLE PERSONE
ELENCO DELLE ENTITÀ
|
12.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/53 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/360 DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2016
che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 2 quater,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC. |
(2) |
Il 7 marzo 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una persona e un'entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.
ALLEGATO
Le seguenti voci sono aggiunte all'allegato della decisione 2013/798/PESC:
A. Persone
«9. |
Joseph KONY (alias: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant) Designazione: Comandante dell'Esercito di resistenza del Signore Data di nascita: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 18 settembre 1964 f) 1965 g) (agosto 1961) h) (luglio 1961) i) 1o gennaio 1961 j) (aprile 1963) Luogo di nascita: a) Villaggio di Palaro, Parrocchia di Palaro, Contea di Omoro, Distretto di Gulu, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda Cittadinanza: Passaporto ugandese Indirizzo: a) Vakaga, Repubblica centrafricana b) Haute-Kotto, Repubblica centrafricana c) Basse-Kotto, Repubblica centrafricana d) Haut-Mbomou, Repubblica centrafricana e) Mbomou, Repubblica centrafricana f) Haut-Uolo, Repubblica democratica del Congo g) Bas-Uolo, Repubblica democratica del Congo h) (indirizzo dichiarato: Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato). Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.) Data di inserimento nell'elenco: 7 marzo 2016 Altre informazioni: Kony è il fondatore e il leader dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA) (CFe.002). Sotto la sua guida, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. L'LRA è responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana e ha saccheggiato e distrutto proprietà private. Il nome del padre è Luizi Obol. Il nome della madre è Nora Obol. Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Joseph Kony è stato inserito nell'elenco il 7 marzo 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere b), c) e d) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana;” in quanto “implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;” in quanto tra coloro che “reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;” e tra coloro che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR.” Informazioni supplementari: Kony ha fondato l'Esercito di resistenza del Signore (LRA) ed è stato descritto come il fondatore, il leader religioso, il presidente e il comandante in capo del gruppo. Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. Sottoposto a crescente pressione militare, Kony ha ordinato all'LRA di ritirarsi dall'Uganda nel 2005 e nel 2006. Da allora l'LRA opera nella Repubblica democratica del Congo (RDC), nella Repubblica centrafricana, nel Sud Sudan e, stando a quanto riportato, in Sudan. Kony, in quanto leader dell'LRA, ne elabora e attua la strategia, compresi ordini permanenti di attaccare e brutalizzare le popolazioni civili. Dal dicembre 2013 l'LRA, sotto la guida di Joseph Kony, si è reso responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana, nonché il saccheggio e la distruzione di proprietà private. Concentrato nella Repubblica centrafricana orientale, e a quanto riferito nel Kafia Kingi, un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato ma che è militarmente controllato dal primo, l'LRA effettua incursioni nei villaggi per razziare cibo e forniture. I combattenti organizzano agguati per attaccare le forze di sicurezza e derubarle degli equipaggiamenti quando reagiscono agli attacchi dell'LRA; i combattenti dell'LRA colpiscono e saccheggiano anche villaggi in cui non c'è una presenza militare. L'LRA ha inoltre intensificato gli attacchi contro i siti di estrazione di diamanti e oro. Kony è oggetto di un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale (CPI). La CPI ha formulato a suo carico dodici capi di accusa per crimini contro l'umanità, quali l'omicidio, la schiavitù, la schiavitù sessuale, lo stupro, atti inumani diretti a infliggere gravi lesioni personali e sofferenze, nonché 21 capi di accusa per crimini di guerra, ivi compresi l'omicidio, il trattamento crudele dei civili, gli attacchi intenzionali contro la popolazione civile, il saccheggiamento, l'istigazione allo stupro e l'arruolamento forzato, tramite sequestro, di bambini al di sotto dei 15 anni di età. Kony ha emesso ordini permanenti ai combattenti ribelli di sottrarre diamanti e oro a minatori artigianali nella Repubblica centrafricana orientale. Secondo quanto riferito, alcuni dei minerali vengono poi trasportati dal gruppo di Kony in Sudan o scambiati con civili locali e membri dell'ex Séléka. Kony ha inoltre incaricato i combattenti di cacciare di frodo elefanti nel Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo, da cui le zanne di elefante sarebbero trasportate attraverso la parte orientale della Repubblica centrafricana in Sudan, dove alti funzionari dell'LRA sarebbero in contatto con commercianti e funzionari locali sudanesi per venderle e scambiarle. Il commercio di avorio rappresenta una fonte importante di reddito per il gruppo di Kony. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.» |
B. Entità
«2. |
ESERCITO DI RESISTENZA DEL SIGNORE (alias: a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A) Indirizzo: a) Vakaga, Repubblica centrafricana b) Haute-Kotto, Repubblica centrafricana c) Basse-Kotto, Repubblica centrafricana d) Haut-Mbomou, Repubblica centrafricana e) Mbomou, Repubblica centrafricana f) HautUolo, Repubblica democratica del Congo g) Bas-Uolo, Repubblica democratica del Congo h) (indirizzo dichiarato: Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato). Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.) Data di inserimento nell'elenco: 7 marzo 2016 Altre informazioni: Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980. Si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in Africa centrale, fra cui centinaia nella Repubblica centrafricana. Il suo leader è Joseph Kony. Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: L'Esercito di resistenza del Signore è stato inserito nell'elenco il 7 marzo 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere b), c) e d) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana;” in quanto “implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;” in quanto tra coloro che “reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;” e tra coloro che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR.” Informazioni supplementari: Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. Sottoposto a crescente pressione militare, Joseph Kony, il leader dell'LRA, ha ordinato all'LRA di ritirarsi dall'Uganda nel 2005 e nel 2006. Da allora l'LRA opera nella Repubblica democratica del Congo (RDC), nella Repubblica centrafricana, nel Sud Sudan e, stando a quanto riportato, in Sudan. Dal dicembre 2013 l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana, nonché del saccheggio e della distruzione di proprietà private. Concentrato nella Repubblica centrafricana orientale, e a quanto riferito nel Kafia Kingi, un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato ma che è militarmente controllato dal primo, l'LRA effettua incursioni nei villaggi per razziare cibo e forniture. I combattenti organizzano agguati per attaccare le forze di sicurezza e derubarle degli equipaggiamenti quando reagiscono agli attacchi dell'LRA; i combattenti dell'LRA colpiscono e saccheggiano anche villaggi in cui non c'è una presenza militare. L'LRA ha inoltre intensificato gli attacchi contro i siti di estrazione di diamanti e oro. Cellule dell'LRA sono spesso accompagnate da prigionieri che sono obbligati a lavorare come portatori, cuochi e schiavi sessuali. L'LRA è responsabile di violenze di genere, compresi stupri di donne e ragazze. Nel dicembre 2013 l'LRA ha sequestrato decine di persone nell'Haute-Kotto. L'LRA sarebbe coinvolto nel sequestro di centinaia di civili nella Repubblica centrafricana dall'inizio del 2014. Combattenti dell'LRA hanno attaccato Obo, nella prefettura di Haut-Mbomou nella Repubblica centrafricana, in varie occasioni all'inizio del 2014. L'LRA ha continuato a perpetrare attacchi a Obo e in altre località della Repubblica centrafricana sudorientale fra maggio e giugno 2014, compresi attacchi e sequestri apparentemente coordinati nella prefettura di Mbomou all'inizio di giugno. Almeno dal 2014 l'LRA è coinvolto nella caccia di frodo e nel traffico di elefanti per generare entrate. L'LRA sarebbe responsabile del traffico di avorio dal Parco nazionale di Garamba nella RDC settentrionale al Darfur, al fine di scambiarlo con armi e forniture. L'LRA trasporterebbe le zanne di elefante attraverso la Repubblica centrafricana nel Darfur, Sudan, per venderle. Dall'inizio del 2014, inoltre, Kony avrebbe ordinato ai combattenti dell'LRA di sottrarre diamanti e oro ai minatori nella Repubblica centrafricana orientale per trasportarli in Sudan. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan. All'inizio di febbraio 2015, combattenti dell'LRA provvisti di armi pesanti hanno sequestrato civili a Kpangbayanga, Haut-Mbomou, e sottratto prodotti alimentari. Il 20 aprile 2015 un attacco dell'LRA e il sequestro di bambini a Ndambissoua, Repubblica centrafricana sudorientale, ha causato la fuga della maggior parte degli abitanti del villaggio. Inoltre, all'inizio del luglio 2015 l'LRA ha attaccato vari villaggi nella prefettura di Haute-Kotto meridionale; tali attacchi hanno comportato saccheggi, violenze contro civili, incendi di case e sequestri. Dal gennaio 2016 gli attacchi imputati all'LRA si sono moltiplicati in Mbomou, Haut-Mbomou e Haute-Kotto, colpendo in particolare le aree minerarie dell'Haute-Kotto. Tali attacchi hanno comportato saccheggi, violenze contro civili, distruzione di proprietà e sequestri, nonché sfollamenti della popolazione, fra cui circa 700 persone che hanno cercato rifugio a Bria.» |
12.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/57 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/361 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2016
che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina
[notificata con il numero C(2016) 1450]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 92/65/CEE fissa le condizioni applicabili alle importazioni nell'Unione, tra l'altro, di sperma, ovuli e embrioni della specie equina. Tali condizioni devono essere almeno equivalenti a quelle applicabili agli scambi tra Stati membri. |
(2) |
La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria. |
(3) |
La decisione 2004/211/CE della Commissione (3) stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE. |
(4) |
Al fine di ospitare una manifestazione equestre dal 29 aprile al 1o maggio 2016 nell'ambito del Global Champions Tour, realizzata sotto l'egida della Federazione equestre internazionale (FEI), le autorità competenti cinesi hanno chiesto che sia riconosciuta una zona indenne da malattie equine nell'area metropolitana di Shanghai, direttamente accessibile dall'aeroporto internazionale situato nelle vicinanze. Considerando il carattere temporaneo degli impianti costruiti ad hoc presso il parcheggio dell'EXPO 2010, è opportuno prevedere solamente un'autorizzazione temporanea di tale zona. |
(5) |
Tenuto conto delle garanzie e delle informazioni fornite dalle autorità cinesi e al fine di autorizzare per un periodo limitato la reintroduzione di cavalli registrati in provenienza da una parte del territorio della Cina dopo un'esportazione temporanea in conformità alle prescrizioni della decisione 93/195/CEE della Commissione (4), quest'ultima ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/557 (5), con la quale la regione CN-2 della Cina è stata approvata in via provvisoria per gli scopi della manifestazione equestre nell'ambito del Global Champions Tour svoltosi dall'8 al 10 maggio 2015. |
(6) |
Poiché la manifestazione equestre si ripeterà nel 2016 e le condizioni di sanità animale e di quarantena sono rimaste immutate rispetto al 2015, è necessario adeguare di conseguenza per la regione CN-2 la data nella colonna 15 della tabella dell'allegato I della decisione 2004/211/CE. |
(7) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione CN-2 della Cina nella tabella che figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, la dicitura «Valido dal 25 aprile al 25 maggio 2015» è sostituita dalla dicitura: «Valido dal 15 aprile al 15 maggio 2016».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(3) Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).
(4) Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2015/557 della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 107).
12.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/59 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/362 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2016
relativa all'approvazione del serbatoio ad accumulo entalpico di MAHLE Behr GmbH & Co. KG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 aprile 2015 il fornitore MAHLE Behr GmbH & Co. KG («il richiedente») ha inoltrato una richiesta di approvazione di un serbatoio ad accumulo entalpico come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2). La Commissione ha individuato l'assenza di alcune informazioni rilevanti nella domanda originale e ha chiesto al richiedente di completarla. Il 27 maggio 2015 il richiedente ha fornito le informazioni mancanti. La domanda è stata ritenuta completa e il suo periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento delle informazioni complete, ovvero il 28 maggio 2015. |
(2) |
La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida tecniche per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (Linee guida tecniche, versione febbraio 2013) (3). |
(3) |
La domanda si riferisce a un serbatoio ad accumulo entalpico che, grazie a un riscaldamento più rapido del motore, riduce le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dopo un avviamento a freddo di un motore a combustione interna. |
(4) |
La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che sono stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. |
(5) |
Il richiedente, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 725/2011, ha dimostrato che il 3 % od oltre del numero complessivo di autovetture nuove immatricolate nel corso dell'anno di riferimento 2009 non era dotato di un serbatoio ad accumulo entalpico. |
(6) |
Il richiedente ha utilizzato un metodo di prova completo conformemente alle linee guida e ha definito come veicolo di riferimento un veicolo munito di serbatoio ad accumulo entalpico disattivato. |
(7) |
Il richiedente ha presentato un metodo di prova per accertare la riduzione delle emissioni di CO2. La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica, e sulla base di validi dati statistici, la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. |
(8) |
Alla luce di quanto esposto il richiedente ha dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con un serbatoio ad accumulo entalpico è almeno pari a 1 g di CO2/km. |
(9) |
Dato che il serbatoio ad accumulo entalpico non è attivato per la prova di omologazione sulle emissioni di CO2 di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5), la Commissione reputa che la tecnologia in questione non è coperta dal normale ciclo di prova. |
(10) |
L'attivazione del serbatoio ad accumulo entalpico non dipende da una scelta operata dal conducente. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il fabbricante sia responsabile per la riduzione delle emissioni di CO2 dovute all'uso della tecnologia innovativa. |
(11) |
La Commissione prende atto che la relazione di verifica è stata elaborata da TÜV SÜD Auto Service GmbH, organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella richiesta. |
(12) |
Tenuto conto di quanto finora esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione. |
(13) |
Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il serbatoio ad accumulo entalpico descritto nella domanda di MAHLE Behr GmbH & Co. KG è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.
2. La riduzione di emissioni di CO2 ottenuta attraverso l'uso del serbatoio ad accumulo entalpico è determinata secondo il metodo descritto nell'allegato.
3. Il codice individuale di ecoinnovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione è «18».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).
(3) https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f
(4) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(6) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
ALLEGATO
METODO PER DETERMINARE I RISPARMI DI CO2 GENERATI DALLA TECNOLOGIA DEL SERBATOIO AD ACCUMULO ENTALPICO.
1. INTRODUZIONE
Al fine di determinare i risparmi di CO2 generati mediante l'uso del serbatoio ad accumulo entalpico (sistema EST) è necessario stabilire quanto segue:
a) |
il metodo di prova da seguire per determinare le curve di raffreddamento del veicolo di riferimento (veicolo munito di un serbatoio ad accumulo entalpico disattivato) e del veicolo ecoinnovativo; |
b) |
il metodo di prova da seguire per determinare le emissioni di CO2 a diverse temperature del liquido di raffreddamento del motore all'avviamento; |
c) |
il metodo di prova da seguire per determinare la temperatura teorica del motore dopo la disattivazione del sistema EST; |
d) |
il metodo di prova da seguire per determinare i benefici di un avviamento a caldo (Hot Start Benefit — HSB); |
e) |
le formule da utilizzare per calcolare i risparmi di CO2; |
f) |
le formule da utilizzare per calcolare l'errore statistico e il significato dei risultati. |
2. SIMBOLI E ABBREVIAZIONI
Simboli latini
BTA |
— |
le emissioni di CO2 del veicolo in condizioni di omologazione [g CO2/km] |
|
— |
risparmio di CO2 [g CO2/km] |
CO2 |
— |
anidride carbonica |
CO2 (Tk) |
— |
media aritmetica delle emissioni di CO2 del veicolo, misurata utilizzando il ciclo di prova NEDC, con temperatura ambiente di 14 °C e temperatura Tk del liquido di raffreddamento del motore all'avviamento [g CO2/km] |
deng |
— |
fattore di decadimento della temperatura della curva di raffreddamento del liquido di raffreddamento del motore [1/h] |
dEST |
— |
fattore di decadimento della temperatura della curva di raffreddamento dell'EST [1/h] |
EST |
— |
serbatoio ad accumulo entalpico |
K |
— |
rapporto effettivo delle inerzie termiche [-] |
m |
— |
numero di misurazioni del campione |
NEDC |
— |
nuovo ciclo di guida europeo |
|
— |
potenziale normalizzato di consumo di carburante alla temperatura iniziale del liquido di raffreddamento del motore per i tempi di parcheggio selezionati ti [-] |
pt |
— |
tempo di parcheggio [h] |
Teng |
— |
temperatura del liquido di raffreddamento del motore durante i tempi di parcheggio [°C] |
Tengmod |
— |
temperatura teorica del liquido di raffreddamento del motore dopo la disattivazione del sistema EST [°C] |
REST |
— |
temperatura del liquido di raffreddamento dell'EST durante i tempi di parcheggio [°C] |
Tcold |
— |
temperatura [°C] con avviamento a freddo, cioè 14 °C |
Thot |
— |
temperatura [°C] con avviamento a caldo, cioè temperatura del liquido di raffreddamento raggiunta alla fine del ciclo di prova NEDC |
SOC |
— |
stato di carica |
SVSpt |
— |
quota della distribuzione del tempo di parcheggio [%], quale definita in tabella 6 |
WFti |
— |
fattore di ponderazione per un tempo di parcheggio ti [%] quale definito in tabella 3 |
Indici
L'indice ti si riferisce ai tempi di parcheggio selezionati quali definiti in tabella 1
L'indice j si riferisce alle misurazioni del campione
L'indice k si riferisce alle temperature del liquido di raffreddamento del motore all'avviamento
3. DETERMINARE LE CURVE DI RAFFREDDAMENTO E DELLA TEMPERATURA
Le curve di raffreddamento sono determinate in modo sperimentale per il liquido di raffreddamento del veicolo di riferimento e per quello del veicolo ecoinnovativo. Le curve sono applicabili a varianti di veicoli con motori aventi capacità termiche, configurazione del vano motore, isolamento termico del motore e sistema EST identici. Le prove sperimentali includono misurazioni continue delle temperature di raffreddamento rappresentative del liquido di raffreddamento del motore e del liquido di raffreddamento accumulato nel sistema EST, per mezzo di termocoppie, a temperatura ambiente costante di almeno 14 °C per 24 ore. Il motore è riscaldato fino alla temperatura massima del liquido di raffreddamento prima dell'arresto, mediante un numero sufficiente di prove NEDC consecutive. Dopo il precondizionamento, si spegne l'accensione e si toglie la chiave. Il cofano della vettura viene chiuso completamente. Nella cella di prova vengono disattivati tutti i sistemi artificiali di ventilazione.
La convergenza delle curve di raffreddamento misurate risultanti è realizzata applicando per il motore e per il sistema EST l'approccio matematico illustrato, rispettivamente, dalla formula 1 e dalla formula 2.
Formula 1
Formula 2
Per l'adattamento delle curve viene utilizzato il metodo dei minimi quadrati. A tal fine non si prendono in considerazione perlomeno i dati delle misurazioni di temperatura dei primi 30 minuti dopo l'arresto del motore in quanto la temperatura di raffreddamento dopo la disattivazione del sistema di raffreddamento presenta un andamento anomalo.
Usando la Formula 1, va calcolata e inserita in tabella 1 la temperatura del motore nei tempi di parcheggio selezionati ().
Tabella 1
Temperatura del motore nei tempi di parcheggio selezionati
Tempi di parcheggio selezionati (ti) |
t1 |
t2 |
t3 |
pt [h] |
2,5 |
4,5 |
16,5 |
|
|
|
|
4. DETERMINARE LE EMISSIONI DI CO2 A DIVERSE TEMPERATURE DI AVVIAMENTO DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
Le emissioni di CO2 e il consumo di carburante del veicolo devono essere misurati in conformità all'allegato 6 del regolamento UN/ECE n. 101 (metodo di misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e del consumo di carburante dei veicoli muniti del solo motore a combustione interna). La procedura dovrebbe essere modificata come segue:
1. |
la temperatura ambiente nella cella di prova deve essere inferiore a 14 °C |
2. |
le cinque temperature del liquido di raffreddamento all'avviamento devono essere quelle indicate di seguito: Tcold, Thot
|
Le prove possono essere effettuate in qualsiasi ordine. È possibile effettuare una o due prove NEDC di precondizionamento tra una prova e l'altra. È necessario accertarsi e documentare (ad esempio mediante il segnale «Controller Area Network» della batteria di avviamento) che la variazione dello stato di carica (SOC, state of charge) della batteria di avviamento dopo ciascuna prova non superi il 5 %.
La procedura completa di prova viene ripetuta almeno due volte (cioè m ≥ 3). La media aritmetica dei risultati relativi alla CO2 per ogni temperatura del liquido di raffreddamento all'avviamento (Tk) è calcolata ricorrendo alla formula 3 ed è riportata in tabella 2.
Formula 3
dove k = 1, 2, …, 5
T1=Tcold |
T2=Thot |
|
|
|
Tabella 2
Emissioni di CO2 a diverse temperature del liquido di raffreddamento del motore all'avviamento
Temperatura di partenza del liquido di raffreddamento del motore Tk |
Tcold |
Thot |
|
|
|
CO2(Tk) [g CO2/km] |
|
|
|
|
|
5. DETERMINARE LA TEMPERATURA TEORICA DEL MOTORE DOPO LA DISATTIVAZIONE DEL SISTEMA EST
Utilizzando i risultati di prova definiti al paragrafo 4 e riportati in tabella 2, il potenziale normalizzato di consumo di carburante NP() alle condizioni dei tempi di parcheggio selezionati riportati in tabella 1 è calcolato ricorrendo alla formula 4.
Formula 4
Quindi, la temperatura teorica del liquido di raffreddamento del motore dopo la disattivazione del sistema EST alle condizioni dei tempi di parcheggio selezionati è calcolata ricorrendo alla formula 5.
Formula 5
Il rapporto relativo delle inerzie termiche Kti alle condizioni dei tempi di parcheggio selezionati è definito utilizzando la formula 6.
Formula 6
Il risultante rapporto effettivo delle inerzie termiche K è calcolato ponderando i tre risultati Kti in funzione dei tempi di sosta del veicolo, come espresso nella formula 7.
Formula 7
dove
WFti |
— |
fattore di ponderazione per un tempo di parcheggio ti [-] quale definito in tabella 3 |
Tabella 3
Fattore di ponderazione per il calcolo del fattore K
WFt1 [%] |
63,4 |
WFt2 [%] |
14,0 |
WFt3 [%] |
22,6 |
La temperatura teorica del motore dopo lo svuotamento del sistema EST alla condizione dei tempi di parcheggio pt è calcolata ricorrendo alla formula 8.
Formula 8
I risultati dei calcoli sono riportati nella tabella 4
Tabella 4
Temperatura teorica del motore dopo lo svuotamento del sistema EST per diversi tempi di parcheggio
pt [h] |
0,5 |
1,5 |
2,5 |
3,5 |
4,5 |
5,5 |
6,5 |
7,5 |
8,5 |
9,5 |
10,5 |
11,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pt [h] |
12,5 |
13,5 |
14,5 |
15,5 |
16,5 |
17,5 |
18,5 |
19,5 |
20,5 |
21,5 |
22,5 |
23,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. DETERMINARE I BENEFICI DI UN AVVIAMENTO A CALDO (HOT START BENEFIT — HSB)
I benefici di un avviamento a caldo (Hot Start Benefit — HSB) del veicolo dotato della tecnologia sono determinati in modo sperimentale tramite la formula 9. Il valore indica la differenza delle emissioni di CO2 con avviamento a freddo e avviamento a caldo in una prova che utilizza il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) in rapporto ai risultati dell'avviamento a freddo.
Formula 9
7. DETERMINARE IL RISPARMIO DI CO2
Prima dell'avvio ufficiale della prova di tipo I effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 692/2008, l'autorità di omologazione verifica che la temperatura del liquido refrigerante, anche all'interno del serbatoio ad accumulo entalpico, rientri nell'intervallo ± 2 K rispetto alla temperatura del locale. Se non viene raggiunta questa temperatura, non è possibile applicare il metodo per determinare il risparmio di CO2 dovuto al sistema EST.
La verifica può essere effettuata mediante una misurazione all'interno del serbatoio ad accumulo entalpico (ad esempio mediante una termocoppia), o disattivando il sistema EST prima della procedura di condizionamento, in modo da non conservare refrigerante riscaldato all'interno del serbatoio. La temperatura all'interno del serbatoio ad accumulo entalpico è registrata nel verbale di prova.
Il potenziale relativo di riduzione di CO2 () per differenti tempi di parcheggio è calcolato utilizzando la formula 10.
Formula 10
I risultati dei calcoli sono riportati nella tabella 5
Tabella 5
Potenziale relativo di riduzione di CO2 [
] per differenti tempi di parcheggio
pt [h] |
0,5 |
1,5 |
2,5 |
3,5 |
4,5 |
5,5 |
6,5 |
7,5 |
8,5 |
9,5 |
10,5 |
11,5 |
ΔCO2(pt) [%] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pt [h] |
12,5 |
13,5 |
14,5 |
15,5 |
16,5 |
17,5 |
18,5 |
19,5 |
20,5 |
21,5 |
22,5 |
23,5 |
ΔCO2(pt) [%] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I risparmi totali di CO2, ponderati per tempi di parcheggio (pt) sono calcolati utilizzando la formula 11.
Formula 11
dove:
SVSpt |
— |
quota della distribuzione del tempo di parcheggio [%], quale definita in tabella 6 |
Tabella 6
Distribuzione del tempo di parcheggio (quota delle soste del veicolo)
pt [h] |
0,5 |
1,5 |
2,5 |
3,5 |
4,5 |
5,5 |
6,5 |
7,5 |
8,5 |
9,5 |
10,5 |
11,5 |
SVSpt [%] |
36 |
13 |
6 |
4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
3 |
4 |
3 |
1 |
pt [h] |
12,5 |
13,5 |
14,5 |
15,5 |
16,5 |
17,5 |
18,5 |
19,5 |
20,5 |
21,5 |
22,5 |
23,5 |
SVSpt [%] |
1 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8. CALCOLARE L'ERRORE STATISTICO
È necessario quantificare gli errori statistici causati dalle misurazioni e presenti nei risultati del metodo di prova. Per ciascuna prova effettuata alle diverse temperature del liquido di raffreddamento del motore all'avviamento, la deviazione standard della media aritmetica è calcolata come definito dalla formula 12.
Formula 12
dove: k = 1, 2, …, 5
T1=Tcold |
T2=Thot |
|
|
|
La deviazione standard dei risparmi di CO2 () è calcolata utilizzando la formula 13.
Formula 13
dove:
9. SIGNIFICATIVITÀ STATISTICA
Per ogni tipo, variante e versione di un veicolo provvisto del sistema EST occorre dimostrare che l'errore sui risparmi di CO2 calcolato con la formula 13 non è maggiore della differenza tra i risparmi totali di CO2 e la soglia minima di risparmio specificata dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (cfr. formula (14)].
Formula 14
dove:
MT |
: |
soglia minima [gCO2/km], pari a 1 gCO2/km |
|
: |
il coefficiente di correzione della CO2 dovuto alla massa aumenta in conseguenza dell'installazione del sistema EST. Per |
Tabella 7
Coefficiente di correzione della CO2 dovuto alla maggiore massa
Tipo di carburante |
Coefficiente di correzione della CO2 dovuto alla maggiore massa ( [g CO2/km] |
Benzina |
0,0277 · Δm |
Carburante diesel |
0,0383 · Δm |
In tabella 7, Δm rappresenta la maggiore massa dovuta all'installazione del sistema EST. Si tratta della massa del sistema EST caricato a pieno con il liquido di raffreddamento.
10. SISTEMA EST DA INSTALLARE SUI VEICOLI
L'autorità di omologazione deve certificare il risparmio di CO2 determinato in base alle misurazioni del sistema EST condotte utilizzando il metodo di prova indicato nel presente allegato. Nell'eventualità in cui il risparmio di CO2 sia inferiore alla soglia specificata all'articolo 9, paragrafo 1, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
Rettifiche
12.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/69 |
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2362 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 331 del 17 dicembre 2015 )
Pagina 36, articolo 5, tabella 4 «Soggetti sotto esame», nella colonna «Data di effetto», alla voce «CICLI EUROPA s.r.l.»:
anziché:
«10.9.2014»
leggasi:
«10.11.2014»
12.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/69 |
Rettifica dell'adozione definitiva (UE, Euratom) 2016/70 del bilancio rettificativo n. 8 dell'Unione europea per l'esercizio 2015
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 18 del 26 gennaio 2016 )
Pagina 3, la tabella è sostituita dalla seguente:
«Descrizione |
Bilancio 2015 (1) |
Bilancio 2014 (2) |
Variazione (in %) |
||
|
66 853 308 910 |
65 300 076 773 |
+ 2,38 |
||
|
55 978 784 039 |
56 443 752 595 |
– 0,82 |
||
|
1 926 965 795 |
1 665 510 850 |
+ 15,70 |
||
|
7 478 225 907 |
6 840 903 616 |
+ 9,32 |
||
|
8 658 632 705 |
8 405 389 881 |
+ 3,01 |
||
|
p.m. |
28 600 000 |
— |
||
Strumenti speciali |
384 505 583 |
350 000 000 |
+ 9,86 |
||
Totale delle spese (3) |
141 280 422 939 |
139 034 233 715 |
+ 1,62 |
(1) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2015 (GU L 69 del 13.3.2015) cui si aggiungono i bilanci rettificativi nn. da 1 a 8/2015.
(2) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2014 (GU L 51 del 20.2.2014) cui si aggiungono i bilanci rettificativi nn. da 1 a 7/2014.
(3) L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che “nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio”.»