ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 65

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
11 marzo 2016


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato ( 1 )

12

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

21

 

*

Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

22

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/345 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce disposizioni relative alla frequenza di notifica dei messaggi sullo status dei container (CSM), al formato dei dati in essi contenuti e al metodo di trasmissione

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/346 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce gli elementi da inserire nel sistema d'informazione doganale

40

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

49

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/348 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 per quanto concerne il tenore minimo del preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Komagataella pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD) ( 1 )

56

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/349 della Commissione, del 10 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

59

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/350 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

61

 

*

Decisione (UE) 2016/351 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio in merito alla richiesta della Giordania di una deroga dell'OMC relativa al periodo transitorio per la soppressione del suo programma di sovvenzioni all'esportazione

63

 

*

Decisione (UE) 2016/352 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 e 131 e la proposta di un nuovo regolamento relativo all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV)

64

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

11.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/1


DIRETTIVA (UE) 2016/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2016

sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»), nell'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e nell'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

(2)

L'Unione si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, un riconoscimento reciproco rafforzato delle sentenze e di altre decisioni giudiziarie e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità competenti e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe quindi diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale nell'Unione.

(3)

Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione deve fondarsi sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e di altre decisioni giudiziarie.

(4)

L'attuazione di tale principio presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio del riconoscimento reciproco è legata a numerosi parametri, inclusi meccanismi di protezione dei diritti degli indagati e imputati e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione di tale principio.

(5)

Sebbene gli Stati membri siano firmatari della CEDU e dell'ICCPR, l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura che vi sia un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale di altri Stati membri.

(6)

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (3) («tabella di marcia»). Sulla base di un approccio graduale, la tabella di marcia invita ad adottare misure che riguardano il diritto alla traduzione e all'interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all'assistenza legale (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) e garanzie speciali per gli indagati o imputati vulnerabili (misura E).

(7)

L'11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (4) (punto 2.4). Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati, e a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.

(8)

Finora, sulla base della tabella di marcia, sono state adottate tre misure in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali: le direttive 2010/64/UE (5), 2012/13/UE (6) e 2013/48/UE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(9)

La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.

(10)

Stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime comuni possono altresì rimuovere taluni ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri.

(11)

È opportuno che la presente direttiva si applichi solo ai procedimenti penali, nell'accezione data dall'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia»), fatta salva la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai procedimenti civili o ai procedimenti amministrativi, anche quando questi ultimi possono comportare sanzioni, quali i procedimenti in materia di concorrenza, commercio, servizi finanziari, circolazione stradale, fiscalità o maggiorazioni d'imposta, e alle indagini connesse svolte da autorità amministrative.

(12)

È opportuno che la presente direttiva si applichi alle persone fisiche indagate o imputate in procedimenti penali. Dovrebbe applicarsi dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per un reato o per un presunto reato e, quindi, anche prima che questa sia messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagata o imputata. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a ogni fase del procedimento penale fino a che non diventi definitiva la decisione che stabilisce in maniera finale se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato. Le azioni legali e i mezzi di ricorso che sono disponibili solo quando tale decisione è divenuta definitiva, comprese le azioni dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(13)

La presente direttiva prende atto dei diversi livelli ed esigenze di tutela di alcuni aspetti della presunzione di innocenza con riferimento alle persone fisiche e giuridiche. Per quanto riguarda le persone fisiche, tale protezione rispecchia la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La Corte di giustizia ha tuttavia riconosciuto che i diritti derivanti dalla presunzione di innocenza non sorgono in capo alle persone giuridiche allo stesso modo rispetto a quanto accade per le persone fisiche.

(14)

Allo stato attuale di sviluppo del diritto e della giurisprudenza in ambito nazionale e di Unione, appare prematuro legiferare a livello di Unione sulla presunzione di innocenza con riferimento alle persone giuridiche. La presente direttiva non dovrebbe pertanto applicarsi alle persone giuridiche, fatta salva l'applicazione alle persone giuridiche della presunzione di innocenza come sancita, in particolare, nella CEDU e come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia.

(15)

È opportuno che la presunzione di innocenza con riferimento alle persone giuridiche sia protetta dalle garanzie normative e dalla giurisprudenza esistenti, la cui evoluzione deve permettere di stabilire se sia necessario un intervento dell'Unione.

(16)

La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l'idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato, come l'imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l'indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l'autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell'indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi.

(17)

Per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità.

(18)

L'obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non dovrebbe impedire alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale, come nel caso in cui venga diffuso materiale video e si inviti il pubblico a collaborare nell'individuazione del presunto autore del reato, o per l'interesse pubblico, come nel caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o la pubblica accusa o un'altra autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico. Il ricorso a tali ragioni dovrebbe essere limitato a situazioni in cui ciò sia ragionevole e proporzionato, tenendo conto di tutti gli interessi. In ogni caso, le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni non dovrebbero dare l'impressione della colpevolezza dell'interessato prima che questa sia stata legalmente provata.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media.

(20)

Le autorità competenti dovrebbero astenersi dal presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, quali manette, gabbie di vetro o di altro tipo e ferri alle gambe, a meno che il ricorso a tali misure sia necessario per ragioni legate al caso di specie in relazione alla sicurezza, ad esempio al fine di impedire che indagati o imputati rechino danno a se stessi o agli altri o a beni, o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi, tra cui testimoni o vittime. La possibilità di ricorrere a misure di coercizione fisica non implica che le autorità competenti debbano prendere una decisione formale in merito.

(21)

Ove fattibile, le autorità competenti dovrebbero astenersi dal presentare gli indagati o imputati, in tribunale o in pubblico, in uniformi carcerarie, onde evitare di dare l'impressione che siano colpevoli.

(22)

L'onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell'indagato o imputato. La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l'onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d'ufficio dal giudice, la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell'indagato o imputato e il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato. Tali presunzioni dovrebbero essere confinate entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell'importanza degli interessi in gioco e preservando i diritti della difesa, e i mezzi impiegati dovrebbero essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le presunzioni dovrebbero essere confutabili e, in ogni caso, si dovrebbe farvi ricorso solo nel rispetto dei diritti della difesa.

(23)

In diversi Stati membri, non solo la pubblica accusa ma anche i giudici e i tribunali competenti sono incaricati della ricerca delle prove a carico e a discarico. Gli Stati membri che non hanno un sistema accusatorio dovrebbero poter mantenere l'attuale sistema purché sia conforme alla presente direttiva e alle altre pertinenti norme del diritto dell'Unione e internazionale.

(24)

Il diritto al silenzio è un aspetto importante della presunzione di innocenza e dovrebbe fungere da protezione contro l'autoincriminazione.

(25)

Anche il diritto di non autoincriminarsi è un aspetto importante della presunzione di innocenza. Gli indagati e imputati, se invitati a rilasciare dichiarazioni o a rispondere a domande, non dovrebbero essere costretti a produrre prove o documenti o a fornire informazioni che possano condurre all'autoincriminazione.

(26)

Il diritto al silenzio e il diritto di non autoincriminarsi dovrebbero applicarsi a domande riguardanti il reato che una persona è indagata o imputata di avere commesso e non, ad esempio, a domande riguardanti l'identificazione dell'indagato o imputato.

(27)

Il diritto al silenzio e il diritto di non autoincriminarsi implicano che le autorità competenti non dovrebbero costringere indagati o imputati a fornire informazioni qualora questi non desiderino farlo. Per determinare se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi sia stato violato, è opportuno tener conto dell'interpretazione del diritto a un equo processo ai sensi della CEDU data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

(28)

L'esercizio del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non dovrebbe essere utilizzato contro l'indagato o imputato né essere considerato di per sé quale prova che l'indagato o imputato in questione abbia commesso il reato ascrittogli. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di valutazione della prova da parte di tribunali o giudici, a condizione che i diritti della difesa siano rispettati.

(29)

L'esercizio del diritto di non autoincriminarsi non dovrebbe impedire alle autorità competenti di raccogliere prove che possano essere ottenute lecitamente dall'indagato o imputato ricorrendo a poteri coercitivi legali e che esistono indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo, come il materiale ottenuto sulla base di un mandato, o per il quale sussista l'obbligo per legge di conservarlo e fornirlo su richiesta, o l'analisi dell'aria alveolare espirata, del sangue o delle urine, o dei tessuti corporei per la prova del DNA.

(30)

Il diritto al silenzio e il diritto di non autoincriminarsi non dovrebbero impedire agli Stati membri di decidere che, per quanto riguarda le infrazioni minori, quali le infrazioni minori del codice della strada, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato da parte delle autorità competenti in merito al reato in questione, purché ciò avvenga in conformità con il diritto a un equo processo.

(31)

Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di garantire che, quando gli indagati o imputati ricevono informazioni sui loro diritti a norma dell'articolo 3 della direttiva 2012/13/UE, siano informati anche in merito al diritto di non autoincriminarsi, come applicabile a norma del diritto nazionale conformemente alla presente direttiva.

(32)

Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di garantire che, quando gli indagati o imputati ricevono la comunicazione dei diritti a norma dell'articolo 4 della direttiva 2012/13/UE, tale comunicazione contenga anche informazioni in merito al diritto di non autoincriminarsi, come applicabile a norma del diritto nazionale conformemente alla presente direttiva.

(33)

Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l'Unione.

(34)

Qualora, per ragioni che sfuggono al loro controllo, gli indagati o imputati siano impossibilitati a presenziare al processo, dovrebbero avere la possibilità di chiedere che il processo sia aggiornato ad altra data entro i termini stabiliti dal diritto nazionale.

(35)

Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile.

(36)

In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile pronunciare una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell'indagato o imputato anche se l'interessato non è presente al processo. Ciò potrebbe verificarsi qualora l'indagato o imputato sia stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione e ciò nonostante non compaia in giudizio. Il fatto che l'indagato o imputato sia informato del processo dovrebbe essere inteso nel senso che l'interessato è citato personalmente o è informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza del processo. Il fatto che l'indagato o imputato sia informato delle conseguenze di una mancata comparizione dovrebbe essere inteso, in particolare, nel senso che l'interessato è informato del fatto che potrebbe essere pronunciata la decisione nel caso in cui non compaia in giudizio.

(37)

Dovrebbe inoltre essere possibile celebrare un processo che possa concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza in assenza dell'indagato o imputato qualora quest'ultimo sia stato informato del processo e abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lui o dallo Stato, per rappresentarlo in giudizio e che abbia rappresentato l'indagato o imputato.

(38)

Nell'esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l'interessato sia a conoscenza del processo, si dovrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza delle autorità pubbliche nell'informare l'interessato e alla diligenza di cui ha dato prova dall'interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate.

(39)

Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità che i processi siano svolti in assenza dell'indagato o imputato, ma le condizioni per prendere una decisione in assenza di un determinato indagato o imputato non siano soddisfatte, poiché la persona in questione non può essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi, ad esempio in caso di fuga o di latitanza, dovrebbe essere comunque possibile adottare la decisione in assenza dell'indagato o imputato ed eseguirla. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'indagato o imputato, una volta informato della decisione, soprattutto in caso di arresto, sia informato anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo, o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale. Tali informazioni dovrebbero essere fornite per iscritto. Le informazioni potrebbero altresì essere fornite oralmente, purché ciò sia verbalizzato conformemente alla procedura prevista dal diritto nazionale.

(40)

Le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero poter vietare temporaneamente l'accesso alla sala d'udienza a un indagato o imputato, qualora ciò sia necessario per garantire il corretto svolgimento del procedimento penale. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora un indagato o imputato disturbi l'udienza e debba essere accompagnato fuori dall'aula per ordine del giudice, o qualora risulti che la presenza dell'indagato o imputato impedisce la corretta audizione di un testimone.

(41)

Il diritto di presenziare al processo può essere esercitato solo se vengono svolte una o più udienze. Ciò significa che il diritto di presenziare al processo non si applica se le norme procedurali nazionali applicabili non prevedono alcuna udienza. Dette norme nazionali dovrebbero rispettare la Carta e la CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare relativamente al diritto a un equo processo. Tale situazione si verifica, ad esempio, quando il procedimento si svolge in maniera semplificata ricorrendo, in tutto o in parte, a una procedura scritta o a una procedura in cui non è prevista alcuna udienza.

(42)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nell'attuazione della presente direttiva, soprattutto per quanto riguarda il diritto di presenziare al processo e il diritto a un nuovo processo, si tenga conto delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili. Conformemente alla raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013 sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (8), per indagati o imputati vulnerabili si dovrebbero intendere tutti gli indagati o imputati che non sono in grado di capire o partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o eventuali disabilità.

(43)

I minori sono vulnerabili e dovrebbero beneficiare di un livello di protezione specifico. Pertanto, in ordine ad alcuni diritti previsti dalla presente direttiva, dovrebbero essere stabilite garanzie procedurali specifiche.

(44)

Conformemente al principio dell'efficacia del diritto dell'Unione, gli Stati membri devono istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell'Unione. Un mezzo di ricorso efficace che sia disponibile in caso di violazione dei diritti sanciti dalla presente direttiva dovrebbe avere, per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa.

(45)

All'atto di valutare le dichiarazioni rese da indagati o imputati o le prove raccolte in violazione del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi, i tribunali e i giudici dovrebbero rispettare i diritti della difesa e l'equità del procedimento. In tale contesto si dovrebbe tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale l'ammissione delle dichiarazioni ottenute attraverso la tortura o altri maltrattamenti in violazione dell'articolo 3 della CEDU come mezzo di prova per accertare i fatti rilevanti in un procedimento penale priverebbe di equità il processo nel suo complesso. Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nessuna dichiarazione di cui si sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura dovrebbe essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di determinare che una dichiarazione è stata resa.

(46)

Al fine di controllare e valutare l'efficacia della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione i dati disponibili sull'attuazione dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali dati potrebbero includere quelli raccolti dalle autorità giudiziarie e di contrasto sui mezzi di ricorso utilizzati in caso di violazione di uno degli aspetti della presunzione di innocenza disciplinati dalla presente direttiva o del diritto di presenziare al processo.

(47)

La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU, compresi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all'integrità della persona, i diritti del minore, l'inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. Si dovrebbe tenere conto in particolare dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), che afferma l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, e che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

(48)

Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il livello di tutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

(49)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la definizione di norme minime comuni su alcuni aspetti della presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle dimensioni e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(50)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(51)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:

a)

alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali;

b)

il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato.

CAPO 2

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Articolo 3

Presunzione di innocenza

Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.

Articolo 4

Riferimenti in pubblico alla colpevolezza

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l'articolo 10.

3.   L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico.

Articolo 5

Presentazione degli indagati e imputati

1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica.

2.   Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri applichino misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi.

Articolo 6

Onere della prova

1.   Gli Stati membri assicurano che l'onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l'eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile.

2.   Gli Stati membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta.

Articolo 7

Diritto al silenzio e diritto di non autoincriminarsi

1.   Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuto il diritto di restare in silenzio in merito al reato che viene loro contestato.

2.   Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati godano del diritto di non autoincriminarsi.

3.   L'esercizio del diritto di non autoincriminarsi non impedisce alle autorità competenti di raccogliere prove che possono essere ottenute lecitamente ricorrendo a poteri coercitivi legali e che esistono indipendentemente dalla volontà dell'indagato o imputato.

4.   Gli Stati membri possono consentire alle proprie autorità giudiziarie di tenere conto, all'atto della pronuncia della sentenza, del comportamento collaborativo degli indagati e imputati.

5.   L'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto loro.

6.   Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di prevedere che, in relazione ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato da parte delle autorità competenti in merito al reato ascritto loro, purché ciò rispetti il diritto a un equo processo.

CAPO 3

DIRITTO DI PRESENZIARE AL PROCESSO

Articolo 8

Diritto di presenziare al processo

1.   Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell'indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest'ultimo, a condizione che:

a)

l'indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b)

l'indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall'indagato o imputato oppure dallo Stato.

3.   Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell'indagato o imputato.

4.   Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell'indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l'indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l'adozione di una decisione e l'esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il giudice o il tribunale competente possa escludere temporaneamente un indagato o imputato dal processo, qualora ciò sia necessario per garantire il corretto svolgimento del procedimento penale, purché siano rispettati i diritti della difesa.

6.   Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il procedimento o talune sue fasi si svolgano per iscritto, purché ciò avvenga in conformità con il diritto a un equo processo.

Articolo 9

Diritto a un nuovo processo

Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa.

CAPO 4

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 10

Mezzi di ricorso

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva.

2.   Fatti salvi le norme e i sistemi nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli Stati membri garantiscono che, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi, siano rispettati i diritti della difesa e l'equità del procedimento.

Articolo 11

Raccolta dei dati

Entro il 1o aprile 2020, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva.

Articolo 12

Relazione

Entro il 1o aprile 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

Articolo 13

Non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto di qualsiasi Stato membro che assicurino un livello di protezione più elevato.

Articolo 14

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)   GU C 226 del 16.7.2014, pag. 63.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 febbraio 2016.

(3)   GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

(4)   GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(5)  Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

(6)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

(8)   GU C 378 del 24.12.2013, pag. 8.


DECISIONI

11.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/12


DECISIONE (UE) 2016/344 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2016

relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione del 18 aprile 2012 dal titolo «Verso una ripresa fonte di occupazione», la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e ha annunciato l'avvio di consultazioni sulla creazione di una piattaforma a livello di Unione tra gli ispettorati del lavoro e altre autorità preposte all'applicazione della legge per combattere il lavoro non dichiarato, volta a migliorare la cooperazione, condividere le migliori prassi e individuare principi comuni in materia di ispezione.

(2)

In conformità dell'articolo 148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con decisione (UE) 2015/1848 (4) il Consiglio ha adottato orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Tali orientamenti forniscono agli Stati membri linee guida per definire i rispettivi programmi di riforma nazionali e attuare le relative riforme. Gli orientamenti in materia di occupazione costituiscono la base per le raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio rivolge agli Stati membri a norma di tale articolo. Negli ultimi anni, tali raccomandazioni specifiche per paese hanno incluso raccomandazioni in materia di lotta contro il lavoro non dichiarato.

(3)

L'articolo 151 TFUE prevede come obiettivi in materia di politica sociale la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'Unione può sostenere e completare le attività degli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro, delle condizioni di lavoro, dell'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro e della lotta contro l'esclusione sociale. A norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), TFUE, l'Unione può adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

(4)

Nella risoluzione del 14 gennaio 2014 intitolata «Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa», il Parlamento europeo ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione intesa a creare una piattaforma europea e ha auspicato una maggiore cooperazione a livello di Unione nel contrasto al lavoro non dichiarato, che, secondo la risoluzione, danneggia l'economia dell'Unione, provoca concorrenza sleale, mette a rischio la sostenibilità finanziaria dei modelli sociali dell'Unione e si traduce in una crescente mancanza di protezione sociale e occupazionale per i lavoratori.

(5)

Il lavoro non dichiarato è stato definito, nella comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2007 intitolata «Rafforzare la lotta al lavoro non dichiarato», come «qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati membri». Tale definizione escludeva tutte le attività illegali.

(6)

Il lavoro non dichiarato ha spesso una dimensione transfrontaliera. La sua natura può variare da un paese all'altro, a seconda del contesto economico, amministrativo e sociale. La normativa nazionale relativa al lavoro non dichiarato e le definizioni utilizzate a livello nazionale sono diverse. Di conseguenza, le misure volte a contrastare il lavoro non dichiarato dovrebbero essere modulate in modo da tener conto di tali differenze.

(7)

Secondo le stime, il lavoro non dichiarato costituisce una parte significativa dell'economia dell'Unione. Poiché è definito in modo diverso nelle normative nazionali degli Stati membri, è difficile ottenere dati precisi sulla diffusione del fenomeno.

(8)

L'abuso della qualifica di lavoratore autonomo, quale definito dal diritto nazionale, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere, costituisce una forma di lavoro falsamente dichiarato che è spesso legata al lavoro non dichiarato. Il lavoro autonomo fittizio si produce quando il lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo pur soddisfacendo tutti i criteri che caratterizzano un rapporto di lavoro. La piattaforma istituita dalla presente decisione («piattaforma») dovrebbe contrastare il lavoro non dichiarato nelle sue varie forme e il lavoro falsamente dichiarato che è associato al lavoro non dichiarato, compreso il lavoro autonomo fittizio.

(9)

Il lavoro non dichiarato ha gravi implicazioni per i lavoratori interessati, che si trovano a dover accettare condizioni di lavoro precarie e talvolta pericolose, retribuzioni nettamente inferiori, gravi violazioni del diritto del lavoro e livelli fortemente ridotti di tutela in materia di legislazione sul lavoro e di protezione sociale, che privano tali lavoratori delle adeguate prestazioni sociali, dei diritti pensionistici e dell'accesso all'assistenza sanitaria, nonché delle opportunità di sviluppo delle competenze e di apprendimento permanente.

(10)

Se gli effetti negativi del lavoro non dichiarato sulla società e sull'economia assumono forme diverse, la piattaforma è volta a migliorare le condizioni di lavoro e a promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro e l'inclusione sociale. Il lavoro non dichiarato incide gravemente sul bilancio poiché comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali, mettendo così a rischio la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale. Ha effetti negativi sull'occupazione e sulla produttività ed effetti distorsivi sul contesto di pari condizioni per tutti.

(11)

Il lavoro non dichiarato produce effetti diversi sui diversi gruppi sociali, tra cui le donne, i migranti e i collaboratori domestici, dal momento che alcuni lavoratori non dichiarati si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile.

(12)

Tutti gli Stati membri hanno introdotto un'ampia gamma di approcci e di misure strategici per contrastare il lavoro non dichiarato. Gli Stati membri hanno anche concluso accordi bilaterali e realizzato progetti multilaterali su taluni aspetti del lavoro non dichiarato. Il contrasto al complesso problema del lavoro non dichiarato deve essere ulteriormente sviluppato e richiede un approccio globale. La piattaforma non dovrebbe precludere l'applicazione degli accordi bilaterali o multilaterali o delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

(13)

La partecipazione alle attività della piattaforma fa salve le competenze e/o gli obblighi degli Stati membri in materia di contrasto al lavoro non dichiarato, comprese le responsabilità assunte a livello nazionale o internazionale, anche in base alle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) applicabili, ad esempio la convenzione n. 81 sull'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio.

(14)

La cooperazione tra Stati membri a livello di Unione resta frammentaria, sia in termini di Stati membri coinvolti che di temi affrontati. Non esiste un meccanismo formale per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti degli Stati membri nell'affrontare in maniera globale le questioni relative al lavoro non dichiarato.

(15)

Incoraggiare la cooperazione a livello di Unione tra gli Stati membri è necessario per aiutare gli Stati membri a contrastare il lavoro non dichiarato in modo più efficiente ed efficace. In tale contesto, la piattaforma dovrebbe mirare a facilitare e sostenere lo scambio di migliori prassi e di informazioni e a fornire un quadro di riferimento a livello di Unione per lo sviluppo di una comprensione, di competenze e di analisi comuni in materia di lavoro non dichiarato. Definizioni condivise e concetti comuni riguardanti il lavoro non dichiarato dovrebbero riflettere gli sviluppi sul mercato del lavoro. La piattaforma dovrebbe altresì incoraggiare la cooperazione tra le varie autorità preposte all'applicazione della legge degli Stati membri che partecipano a tali azioni transfrontaliere su base volontaria.

(16)

La presente decisione è volta a incoraggiare la cooperazione a livello di Unione tra gli Stati membri. La situazione riguardante il lavoro non dichiarato varia considerevolmente tra gli Stati membri e le esigenze delle autorità competenti e degli altri soggetti coinvolti nei diversi Stati membri relativamente agli ambiti di cooperazione variano anch'esse di conseguenza. Gli Stati membri restano competenti a decidere il grado di partecipazione alle attività approvate dalla plenaria della piattaforma.

(17)

È opportuno incoraggiare a livello di Unione una stretta ed efficace cooperazione tra gli Stati membri per sostenere e completare le loro attività nel contrasto al lavoro non dichiarato. Le azioni a livello nazionale dipendono dal particolare contesto nei singoli Stati membri e le attività intraprese nell'ambito della piattaforma non possono sostituire una valutazione a livello nazionale degli opportuni interventi da prevedere.

(18)

Gli Stati membri e le loro autorità competenti rimangono responsabili per l'identificazione, l'analisi e la soluzione di problemi pratici relativi all'applicazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di condizioni di lavoro e protezione sociale sul lavoro, nonché per la scelta delle misure da adottare a livello nazionale per dare attuazione ai risultati delle attività della piattaforma.

(19)

La piattaforma dovrebbe avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, in particolare studi, accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e progetti multilaterali di cooperazione, e creare sinergie tra gli strumenti e le strutture esistenti a livello di Unione, al fine di massimizzare l'effetto dissuasivo o preventivo di tali misure. Le azioni della piattaforma potrebbero assumere la forma di un quadro per la formazione comune, di valutazioni tra pari, di creazione di strumenti quali ad esempio una banca delle conoscenze interattiva, tenendo conto degli studi di fattibilità disponibili, tra cui il lavoro svolto dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), nonché, pur riconoscendo l'importanza della protezione dei dati, di soluzioni volte alla condivisione dei dati. Campagne europee o strategie comuni potrebbero aumentare l'attenzione sul tema del lavoro non dichiarato, basandosi sulle politiche e strategie di sensibilizzazione al tema del lavoro non dichiarato che esistono già a vari livelli negli Stati membri. La piattaforma dovrebbe inoltre coinvolgere attori non statali quali fonti d'informazione importanti.

(20)

La piattaforma dovrebbe contribuire a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, anche facilitando approcci innovativi per la cooperazione e l'applicazione della normativa a livello transfrontaliero, nonché valutando le esperienze degli Stati membri nell'ambito di tale cooperazione. Scambi tempestivi di informazioni sono essenziali per contrastare il lavoro non dichiarato.

(21)

Qualora un membro della piattaforma ritenga vantaggioso fare riferimento a casi specifici, ai fini dello scambio di informazioni e migliori prassi nell'ambito della piattaforma, tali casi dovrebbero essere resi anonimi, se del caso. La piattaforma può risultare efficace soltanto in un contesto nel quale i soggetti che presentano casi di lavoro non dichiarato siano tutelati da qualunque trattamento sfavorevole. La piattaforma dovrebbe quindi essere un luogo di scambio delle migliori prassi al riguardo.

(22)

Lo scambio di informazioni e di migliori prassi dovrebbe consentire alla piattaforma di fornire un utile contributo per eventuali azioni a livello di Unione nel contrasto al lavoro non dichiarato, anche da parte della Commissione. Nel contesto del semestre europeo, le attività della piattaforma potrebbero fornire un utile contributo laddove venissero prese in considerazione misure legate al lavoro non dichiarato.

(23)

Diverse autorità nazionali preposte all'applicazione della legge si occupano del lavoro non dichiarato, tra cui gli ispettorati del lavoro, altre autorità responsabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gli ispettorati di sicurezza sociale e le autorità tributarie. In alcuni casi, si potrebbero coinvolgere anche le autorità nel settore della migrazione, i servizi per l'impiego, le autorità doganali e le autorità responsabili dell'attuazione della politica comune dei trasporti, la polizia, le procure e le parti sociali.

(24)

Al fine di contrastare il lavoro non dichiarato in modo globale e proficuo, è necessario attuare negli Stati membri una combinazione di politiche. Tale azione dovrebbe essere agevolata incoraggiando una cooperazione strutturata fra le autorità competenti e altri soggetti. La piattaforma dovrebbe includere tutte le autorità nazionali competenti, in particolare le autorità preposte all'applicazione della legge, che hanno il ruolo principale nel contrastare il lavoro non dichiarato e/o sono attive in tale ambito. La competenza a decidere quali autorità li rappresentano nelle varie attività della piattaforma resta in capo agli Stati membri. La cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri dovrebbe rispettare il diritto applicabile a livello di Unione e a livello nazionale.

(25)

Per raggiungere i suoi obiettivi è opportuno che la piattaforma sia sostenuta da un rappresentante ad alto livello in ciascuno Stato membro, che dovrebbe coordinarsi e mantenere i contatti con le autorità degli Stati membri e, se del caso, con altri soggetti, tra cui le parti sociali, che si occupano dei molteplici aspetti del lavoro non dichiarato.

(26)

La piattaforma dovrebbe coinvolgere le parti sociali a livello di Unione, a livello intersettoriale e nei settori che sono più duramente colpiti dal lavoro non dichiarato o svolgono un ruolo particolare nel contrasto a tale fenomeno, e dovrebbe cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e le agenzie dell'Unione, in particolare Eurofound e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (EU-OSHA). La partecipazione di Eurofound e di EU-OSHA ai lavori della piattaforma in qualità di osservatori non dovrebbe estendere i loro attuali mandati.

(27)

È opportuno che la piattaforma adotti il suo regolamento interno, i suoi programmi di lavoro e le sue relazioni periodiche.

(28)

La piattaforma dovrebbe poter istituire gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche e dovrebbe poter ricorrere alla consulenza di professionisti aventi competenze specifiche.

(29)

La piattaforma dovrebbe cooperare con i pertinenti comitati e gruppi di esperti a livello di Unione la cui attività è collegata con il lavoro non dichiarato.

(30)

La piattaforma e le sue attività dovrebbero essere finanziate attraverso l'asse PROGRESS del programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La Commissione dovrebbe provvedere affinché la piattaforma utilizzi in maniera trasparente ed efficiente le risorse finanziarie destinatele.

(31)

Data l'importanza dell'apertura e dell'accesso ai documenti, in linea con i principi di cui all'articolo 15 TFUE, la piattaforma dovrebbe operare in modo trasparente e conformemente a tali principi.

(32)

La Commissione dovrebbe adottare i necessari provvedimenti amministrativi per istituire la piattaforma.

(33)

La piattaforma dovrebbe rispettare pienamente i diritti fondamentali e i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(34)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le pertinenti misure nazionali di attuazione si applicano al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro della presente decisione.

(35)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione della piattaforma

È istituita una piattaforma a livello di Unione per il rafforzamento della cooperazione tra Stati membri volta a contrastare il lavoro non dichiarato («piattaforma»).

Ai fini della presente decisione, per «contrasto», in relazione al lavoro non dichiarato, si intendono le attività volte a prevenire, scoraggiare e combattere il lavoro non dichiarato nonché a promuovere l'emersione del lavoro non dichiarato.

Articolo 2

Composizione della piattaforma

1.   La piattaforma è composta da:

a)

un rappresentante ad alto livello nominato da ciascuno Stato membro a rappresentarlo;

b)

un rappresentante della Commissione;

c)

un massimo di quattro rappresentanti delle parti sociali intersettoriali a livello di Unione, nominati da tali parti sociali in rappresentanza paritetica di entrambe le loro componenti.

2.   Possono assistere alle riunioni della piattaforma in qualità di osservatori e i loro contributi sono tenuti in debita considerazione conformemente al regolamento interno della piattaforma:

a)

un massimo di 14 rappresentanti delle parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro non dichiarato, nominati da tali parti sociali in rappresentanza paritetica di entrambe le loro componenti;

b)

un rappresentante di Eurofound;

c)

un rappresentante di EU-OSHA;

d)

un rappresentante dell'OIL;

e)

un rappresentante di ciascun paese terzo aderente allo Spazio economico europeo.

Osservatori diversi da quelli di cui al primo comma possono essere invitati ad assistere alle riunioni della piattaforma e i loro contributi sono tenuti in debita considerazione conformemente al regolamento interno della piattaforma, in funzione dell'argomento discusso.

Articolo 3

Misure nazionali

La presente decisione fa salva la competenza degli Stati membri di decidere in ordine alle misure da adottare a livello nazionale per contrastare il lavoro non dichiarato.

Articolo 4

Obiettivi

La finalità precipua della piattaforma è quella di fornire un valore aggiunto a livello di Unione per contribuire ad affrontare il complesso problema del lavoro non dichiarato, nel pieno rispetto delle competenze e procedure nazionali.

La piattaforma contribuisce a una maggiore efficacia delle azioni dell'Unione e nazionali volte a migliorare le condizioni di lavoro, a promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro e l'inclusione sociale, anche migliorando l'applicazione della normativa in questi campi, alla riduzione del lavoro non dichiarato e alla creazione di posti di lavoro regolari, evitando così il deterioramento della qualità del lavoro nonché della salute e della sicurezza sul lavoro:

a)

rafforzando la cooperazione tra le autorità competenti e gli altri soggetti degli Stati membri coinvolti al fine di contrastare in modo più efficiente ed efficace il lavoro non dichiarato nelle sue varie forme e il lavoro falsamente dichiarato che è ad esso associato, compreso il lavoro autonomo fittizio;

b)

migliorando la capacità delle diverse autorità e dei diversi soggetti competenti degli Stati membri di contrastare il lavoro non dichiarato nei suoi aspetti transfrontalieri, contribuendo in questo modo a creare un contesto di pari condizioni per tutti;

c)

sensibilizzando l'opinione pubblica in merito alle questioni relative al lavoro non dichiarato e alla pressante necessità di un'azione appropriata nonché incoraggiando gli Stati membri a intensificare con urgenza i loro sforzi in materia di contrasto al lavoro non dichiarato.

CAPO II

MISSIONE E ATTIVITÀ

Articolo 5

Missione

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, a livello di Unione la piattaforma incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri mediante:

a)

lo scambio di migliori prassi e di informazioni;

b)

lo sviluppo di competenze e di analisi;

c)

la promozione e la facilitazione di approcci innovativi a una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente e la valutazione delle esperienze;

d)

il contributo a una comprensione orizzontale delle questioni relative al lavoro non dichiarato.

Articolo 6

Attività

1.   Nell'esecuzione della sua missione, la piattaforma svolge in particolare le seguenti attività:

a)

migliorare la conoscenza del lavoro non dichiarato, anche in relazione alle cause e alle differenze regionali, mediante definizioni condivise e concetti comuni, strumenti di misurazione basati su dati concreti e la promozione dell'analisi comparativa e dei pertinenti strumenti metodologici per la raccolta di dati, avvalendosi dei lavori di altri soggetti, compresi il comitato per l'occupazione (EMCO) e il comitato per la protezione sociale (CPS);

b)

migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche dei diversi sistemi e delle diverse prassi di contrasto al lavoro non dichiarato, inclusi i suoi aspetti transfrontalieri;

c)

sviluppare l'analisi dell'efficacia delle diverse misure politiche nel contrastare il lavoro non dichiarato, comprese le misure preventive e le sanzioni;

d)

creare strumenti per un'efficiente condivisione di informazioni ed esperienze, ad esempio una banca delle conoscenze delle diverse prassi e misure adottate, compresi gli accordi bilaterali o multilaterali applicati negli Stati membri per contrastare il lavoro non dichiarato;

e)

sviluppare strumenti, quali orientamenti per l'applicazione, manuali di buone prassi e principi per le ispezioni condivisi volti a contrastare il lavoro non dichiarato, e valutare le esperienze con tali strumenti;

f)

facilitare e sostenere diverse forme di cooperazione tra gli Stati membri aumentando la loro capacità di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro non dichiarato attraverso la promozione e la facilitazione di approcci innovativi, quali lo scambio di personale, l'uso di banche dati, in conformità della normativa nazionale applicabile sulla protezione dei dati, e attività comuni, nonché attraverso la valutazione delle esperienze di tale cooperazione intraprese dagli Stati membri partecipanti;

g)

esaminare la fattibilità di un sistema di scambio rapido delle informazioni e migliorare la condivisione dei dati in conformità delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati, anche esplorando la possibilità di utilizzare il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI);

h)

scambiare le esperienze delle autorità nazionali nell'applicazione del diritto dell'Unione pertinente per contrastare il lavoro non dichiarato;

i)

sviluppare e, ove opportuno, migliorare la capacità di formazione per le autorità competenti e sviluppare un quadro per lo svolgimento di formazioni in comune;

j)

organizzare valutazioni tra pari per seguire i progressi compiuti nel contrasto al lavoro non dichiarato negli Stati membri che scelgono di partecipare a tali valutazioni;

k)

scambiare esperienze e mettere a punto migliori prassi in materia di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e, ove opportuno, di paesi terzi al fine di accrescere l'efficacia di tale cooperazione nell'affrontare i problemi connessi al lavoro non dichiarato che riguardano tali paesi;

l)

sensibilizzare in merito al problema del lavoro non dichiarato mediante attività comuni quali campagne europee e il coordinamento di strategie a livello regionale o di Unione, compresi gli approcci settoriali;

m)

procedere a scambi di esperienze in merito alla consulenza fornita ai lavoratori interessati dal lavoro non dichiarato e alla loro informazione.

2.   Nell'esecuzione delle attività di cui al paragrafo 1, la piattaforma si avvale di tutte le fonti d'informazione pertinenti, compresi studi e progetti di cooperazione multilaterale, tenendo conto dei pertinenti strumenti e delle pertinenti strutture dell'Unione nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito degli accordi bilaterali in materia.

CAPO III

FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA

Articolo 7

Rappresentanti ad alto livello

1.   Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante ad alto livello quale membro della piattaforma con diritto di voto.

Ciascuno Stato membro provvede a che il rappresentante ad alto livello sia dotato di un mandato adeguato per svolgere le attività della piattaforma. Ogni Stato membro nomina altresì un supplente che sostituisce il suo rappresentante ad alto livello ogni qual volta necessario e gode in tali casi del diritto di voto.

2.   Nella nomina del rappresentante ad alto livello e del relativo supplente, ciascuno Stato membro dovrebbe prendere in considerazione tutte le autorità pubbliche competenti, in particolare le autorità preposte all'applicazione della legge e gli altri soggetti coinvolti, conformemente alle normative e/o prassi nazionali. Possono essere coinvolti anche le parti sociali o altri soggetti pertinenti, conformemente alle normative e/o prassi nazionali.

3.   Ciascun rappresentante ad alto livello nominato ai sensi del presente articolo partecipa alle riunioni plenarie della piattaforma e, se del caso, ad altre attività e ad altri gruppi di lavoro della piattaforma.

Ciascun rappresentante ad alto livello comunica alla Commissione l'elenco e i dati di contatto delle autorità competenti e, ove applicabile, delle parti sociali e di altri soggetti pertinenti che hanno un ruolo nel contrasto al lavoro non dichiarato.

Ciascun rappresentante ad alto livello mantiene i contatti con tutte le autorità competenti e, ove applicabile, con le parti sociali e gli altri soggetti pertinenti, per quanto riguarda le attività della piattaforma, e coordina la loro partecipazione alle riunioni della piattaforma e/o il loro contributo alle attività della piattaforma o dei suoi gruppi di lavoro.

Articolo 8

Funzionamento

1.   La piattaforma è presieduta dal rappresentante della Commissione. Il presidente è assistito da due copresidenti scelti tra i rappresentanti ad alto livello.

Il presidente e i due copresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori della piattaforma in collaborazione con un segretariato, che funge da segretariato della piattaforma, inclusi l'ufficio di presidenza e i gruppi di lavoro. Il segretariato è fornito dalla Commissione.

2.   La piattaforma si riunisce almeno due volte l'anno.

3.   Nell'esecuzione della sua missione, la piattaforma adotta decisioni in merito:

a)

al suo regolamento interno;

b)

a programmi di lavoro biennali che fissino, tra l'altro, le priorità e una descrizione concreta delle attività di cui all'articolo 6;

c)

alle relazioni biennali della piattaforma;

d)

all'istituzione di gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche indicate nei programmi di lavoro, incluse modalità pratiche per tali gruppi di lavoro, i quali devono essere sciolti una volta adempiuto il mandato.

La piattaforma adotta le decisioni di cui al presente paragrafo a maggioranza semplice. Il rappresentante della Commissione e i rappresentanti ad alto livello dispongono ciascuno di un voto.

4.   L'ufficio di presidenza può invitare, se del caso, esperti con competenze specifiche nella tematica in discussione a partecipare di volta in volta alle delibere della piattaforma o dei gruppi di lavoro.

5.   La piattaforma è assistita dal segretariato di cui al paragrafo 1. Il segretariato prepara le riunioni della piattaforma, i progetti dei programmi di lavoro della piattaforma e i progetti delle relazioni e dà seguito alle riunioni della piattaforma e alle relative conclusioni.

6.   La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle attività della piattaforma, anche in merito alle riunioni congiunte con gruppi di esperti e comitati. La Commissione trasmette i programmi di lavoro e le relazioni della piattaforma al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 9

Cooperazione

1.   La piattaforma collabora efficacemente, evitando la duplicazione dei lavori, con altri gruppi di esperti e comitati a livello di Unione la cui attività riguarda il lavoro non dichiarato, in particolare il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro, il comitato di esperti sul distacco dei lavoratori, la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la rete dei servizi pubblici per l'impiego, l'EMCO, il CPS e il gruppo di lavoro sulla cooperazione amministrativa nel settore della tassazione diretta. La piattaforma, ove opportuno, invita i rappresentanti di tali gruppi e comitati ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatori. Ai fini di una maggiore efficacia dei lavori e dei risultati, possono anche essere organizzate riunioni congiunte.

2.   La piattaforma istituisce una cooperazione adeguata con Eurofound e EU-OSHA.

Articolo 10

Rimborsi spese

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, se del caso, di vitto e alloggio sostenute da membri, supplenti, osservatori ed esperti invitati in relazione alle attività della piattaforma.

I membri, i supplenti, gli osservatori e gli esperti invitati non sono retribuiti per i servizi resi.

Articolo 11

Sostegno finanziario

Le risorse complessive da destinare all'attuazione della presente decisione sono stabilite nel quadro dell'EaSI. La Commissione gestisce in modo trasparente ed efficiente le risorse finanziarie dell'EaSI che sono destinate alla piattaforma.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Riesame

Entro il 13 marzo 2020, la Commissione, previa consultazione della piattaforma, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione e sul valore aggiunto della presente decisione e propone, se del caso, le necessarie modifiche. La relazione esamina in particolare in quale misura la piattaforma abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, realizzato la sua missione di cui all'articolo 5, svolto le attività di cui all'articolo 6 e affrontato le priorità stabilite nei suoi programmi di lavoro. Se del caso, la Commissione presenta proposte sul funzionamento della piattaforma.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)   GU C 458 del 19.12.2014, pag. 43.

(2)   GU C 415 del 20.11.2014, pag. 37.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 febbraio 2016.

(4)  Decisione del Consiglio (UE) 2015/1848, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2015 (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 28).

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(7)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

11.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/21


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è entrato in vigore il 1o marzo 2016, essendo stata espletata, in data 26 febbraio 2016, la procedura prevista all'articolo 13, paragrafo 2 dell'accordo.


11.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/22


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «UE»,

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata «Svizzera»,

dall'altra,

visto l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (1), di seguito denominato «regolamento»,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di seguito denominato l'«Ufficio di sostegno», dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'UE accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati «paesi associati».

(2)

La Svizzera ha concluso accordi con l'UE in virtù dei quali ha adottato e applica il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, in particolare l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (2),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Portata della partecipazione

La Svizzera partecipa a pieno titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo.

Articolo 2

Consiglio di amministrazione

La Svizzera è rappresentata nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore senza diritto di voto.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La Svizzera contribuisce alle entrate dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL), espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione della formula di cui all'allegato I.

2.   Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. Il primo contributo finanziario è ridotto proporzionalmente alla porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 4

Protezione dei dati

1.   La Svizzera applica le disposizioni nazionali relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).

2.   Ai fini del presente accordo, il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

3.   Per quanto riguarda i documenti detenuti dall'Ufficio di sostegno, la Svizzera rispetta le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.

Articolo 5

Status giuridico

L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto della Svizzera e gode in Svizzera della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto della Svizzera. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e ha facoltà di essere parte in giudizio.

Articolo 6

Responsabilità

La responsabilità dell'Ufficio di sostegno è disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.

Articolo 7

Corte di giustizia dell'Unione europea

La Svizzera riconosce la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio di sostegno, a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4, del regolamento.

Articolo 8

Personale dell'Ufficio di sostegno

1.   Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'UE per l'applicazione di detto statuto e del regime e le misure di esecuzione adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, si applicano ai cittadini svizzeri assunti come membri del personale dall'Ufficio di sostegno.

2.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini svizzeri che godono di pieni diritti possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno conformemente alle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall'Ufficio di sostegno.

3.   L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, si applica, mutatis mutandis, ai cittadini svizzeri.

4.   I cittadini svizzeri, tuttavia, non possono rivestire l'incarico di direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno.

Articolo 9

Privilegi e immunità

1.   La Svizzera applica all'Ufficio di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di sostegno, adottate ai sensi di detto protocollo.

2.   La procedura per l'applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è indicata nell'appendice dell'allegato II.

Articolo 10

Lotta contro la frode

Le disposizioni con riguardo all'articolo 44 del regolamento concernenti il controllo finanziario esercitato dall'UE in Svizzera in relazione ai partecipanti alle attività dell'Ufficio di sostegno sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 11

Comitato

1.   Un comitato, composto da rappresentanti della Commissione europea e della Svizzera, sorveglia la corretta esecuzione del presente accordo e garantisce un processo continuo di informazione e scambio di opinioni al riguardo. Per motivi di ordine pratico, tale comitato si riunisce congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato si riunisce su richiesta della Svizzera o della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato dei lavori del comitato.

2.   In seno al comitato si procede a scambi di informazioni e di opinioni sulla prevista legislazione dell'UE che incida direttamente sul regolamento o lo modifichi, o tale da avere presumibilmente implicazioni sul contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente accordo.

Articolo 12

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 13

Entrata in vigore

1.   Le parti contraenti approvano il presente accordo secondo le rispettive procedure interne. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Denuncia e validità

1.   Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

2.   Ciascuna parte contraente può, previa consultazione in seno al comitato, denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi decorsi sei mesi dalla data di tale notifica.

3.   Il presente accordo cessa di essere applicabile in caso di estinzione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (5).

4.   Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на десети юни две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diez de junio de dos mil catorce.

V Bruselu dne desátého června dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende juni to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Juni zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the tenth day of June in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix juin deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu desetog lipnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dieci giugno duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada desmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų birželio dešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év június havának tizedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de tiende juni tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dez de junho de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la zece iunie două mii paisprezece.

V Bruseli desiateho júna dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne desetega junija leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tionde juni tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 2


(1)   GU UE L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

(2)   GU UE L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

(3)  Decisione della Commissione, del 26 luglio 2000, riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE (GU CE L 215 del 25.8.2000, pag. 1).

(4)   GU CE L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)   GU UE L 53 del 27.2.2008, pag. 5.


ALLEGATO I

FORMULA APPLICABILE AL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

1.

L'importo del contributo finanziario della Svizzera alle entrate dell'Ufficio di sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcola nel modo seguente.

Le cifre definitive più aggiornate del prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera disponibili al 31 marzo di ogni anno sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all'Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, nell'anno considerato per ottenere l'importo del contributo finanziario della Svizzera.

2.

Il contributo finanziario è versato in euro.

3.

La Svizzera è tenuta a versare il contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Eventuali ritardi nel pagamento comportano per la Svizzera la corresponsione di interessi di mora sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

4.

Il contributo finanziario della Svizzera è adattato conformemente al presente allegato quando il contributo finanziario dell'UE iscritto al bilancio generale dell'Unione europea, come definito all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, è aumentato a norma degli articoli 26, 27 o 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1). In tal caso, la differenza è dovuta 45 giorni dopo il ricevimento della nota di addebito.

5.

Qualora gli stanziamenti di pagamento dell'Ufficio di sostegno ricevuti dall'UE ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento relativo all'anno n non siano spesi entro il 31 dicembre dell'anno n, o qualora il bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'esercizio n sia stato ridotto a norma degli articoli 26, 27 o dell'articolo 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la parte di questi stanziamenti di pagamento non spesi o ridotti corrispondente alla percentuale del contributo versato dalla Svizzera è trasferita al bilancio dell'anno n + 1 dell'Ufficio di sostegno. Il contributo della Svizzera al bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'anno n + 1, sarà ridotto di conseguenza.

(1)   GU UE L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


ALLEGATO II

PROTOCOLLO (N. 7)

SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), l'Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

CAPO I

Beni, fondi, averi e operazioni dell'Unione europea

Articolo 1

I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L'Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui, per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

CAPO II

Comunicazioni e lasciapassare

Articolo 5

(ex articolo 6)

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

(ex articolo 7)

I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

Membri del Parlamento europeo

Articolo 7

(ex articolo 8)

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

(ex articolo 9)

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

(ex articolo 10)

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione europea

Articolo 10

(ex articolo 11)

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.

CAPO V

Funzionari e altri agenti dell'Unione europea

Articolo 11

(ex articolo 12)

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:

a)

godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

(ex articolo 13)

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Articolo 13

(ex articolo 14)

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

(ex articolo 15)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Articolo 15

(ex articolo 16)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

Privilegi e immunità delle missioni di Stati terzi accreditate presso l'Unione europea

Articolo 16

(ex articolo 17)

Lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell'Unione riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione i privilegi e le immunità diplomatici d'uso.

CAPO VII

Disposizioni generali

Articolo 17

(ex articolo 18)

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse dell'Unione.

Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Articolo 18

(ex articolo 19)

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

(ex articolo 20)

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili al presidente del Consiglio europeo.

Essi sono altresì applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

(ex articolo 21)

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

(ex articolo 22)

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Articolo 22

(ex articolo 23)

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Appendice dell'ALLEGATO II

MODALITÀ DI APPLICAZIONE IN SVIZZERA DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

1.   Estensione dell'applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (di seguito: «il protocollo») si intende esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2.   Esenzione dell'Ufficio di sostegno dalle imposte indirette (compresa l'IVA)

I beni e i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) svizzera. In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Ufficio di sostegno per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, a norma dell'articolo 3, secondo comma, del protocollo. L'esenzione dall'IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e dei servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3.   Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Ufficio di sostegno

Con riferimento all'articolo 12, secondo comma, del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (1), dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati loro dall'UE e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1.

I funzionari e gli altri agenti dell'Ufficio di sostegno, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'UE, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea e il suo personale per quanto concerne l'applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e le altre disposizioni di diritto dell'UE che stabiliscono le condizioni di lavoro.


(1)   GU CE L 74 del 27.3.1969, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2009 del Consiglio (GU UE L 121, del 15.5.2009, pag. 1).


ALLEGATO III

CONTROLLO FINANZIARIO DEI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI SOSTEGNO

Articolo 1

Comunicazione diretta

L'Ufficio di sostegno e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Ufficio di sostegno in qualità di contraenti,, partecipanti a un programma dell'Ufficio di sostegno o destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Ufficio di sostegno o dell'UE o in qualità di subcontraenti. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione europea e all'Ufficio di sostegno qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o agli accordi conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1.   In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), nonché agli altri atti normativi menzionati nel presente accordo, i contratti o gli accordi conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese d'intesa con questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subcontraenti, ad opera di agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea o di altre persone da questi debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell'Ufficio di sostegno e della Commissione europea e le altre persone autorizzate dall'Ufficio di sostegno e dalla Commissione europea devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie per portare a termine efficacemente tali audit. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o negli accordi conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.

3.   La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione europea.

4.   Gli audit possono aver luogo fino a cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dagli accordi conclusi o dalle decisioni prese in materia.

5.   Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Tale informazione non costituisce condizione giuridica per lo svolgimento di detti audit.

Articolo 3

Controlli sul posto

1.   In base al presente accordo la Commissione europea (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione europea in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione europea e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione europea, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5.   La Commissione europea comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione europea è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati di tali controlli e verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e dell'UE procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti contraenti, svolgono consultazioni.

2.   Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente la Commissione europea e l'Ufficio di sostegno di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o degli accordi conclusi in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.

Articolo 5

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'UE. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (4) e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (5), nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'Ufficio di sostegno o dalla Commissione europea nell'ambito di applicazione del presente accordo, che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. Il titolo esecutivo è emesso, senza altra verifica se non quella della sua autenticità, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea. L'esecuzione forzata ha luogo in osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)   GU UE L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)   GU CE L 357 del 31.12.2002, pag. 72. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23).

(3)   GU CE L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)   GU UE L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(5)   GU UE L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(6)   GU CE L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


REGOLAMENTI

11.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/345 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2016

che stabilisce disposizioni relative alla frequenza di notifica dei messaggi sullo status dei container (CSM), al formato dei dati in essi contenuti e al metodo di trasmissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (1), in particolare l'articolo 18 quater,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 515/97 stabilisce che i vettori trasmettano al repertorio CSM, gestito dalla Commissione, i dati relativi ai movimenti dei container per gli eventi elencati all'articolo 18 bis, paragrafo 6, del regolamento, ma solo nella misura in cui siano noti al vettore notificante e i dati di tali eventi siano stati generati, raccolti o mantenuti nei suoi registri elettronici.

(2)

Onde garantire l'analisi tempestiva dei dati relativi ai movimenti dei container, il facile trasferimento di tali dati dai vettori marittimi al repertorio CSM e un livello accettabile di varietà per quanto riguarda le modalità di immissione dei dati, è opportuno stabilire la frequenza di notifica dei CSM, il formato dei dati in essi contenuti e il metodo di trasmissione.

(3)

Alla luce del volume e delle costanti variazioni del traffico dei container, l'accertamento efficace delle frodi dipende in larga misura dall'individuazione tempestiva di movimenti sospetti dei container. Onde garantire che i dati ricevuti siano utilizzati in modo efficace per ridurre il rischio che spedizioni sospette siano spostate in luoghi imprecisati prima di essere correttamente individuate, i vettori dovrebbero trasmettere i CSM al repertorio CSM al massimo 24 ore dopo che il CSM è stato generato, raccolto o mantenuto nei loro registri elettronici.

(4)

Per ridurre l'onere finanziario per il settore e agevolare la trasmissione dei CSM, i vettori dovrebbero essere tenuti a utilizzare uno dei principali standard ANSI ASC X12 oppure UN/EDIFACT. L'ANSI ASC X12 è un protocollo per l'interscambio di dati elettronici (electronic data interchange — EDI) dell'American National Standards Institute (ANSI), mentre l'UN/EDIFACT è lo standard EDI sviluppato dalle Nazioni Unite. L'utilizzo di questi standard dovrebbe ridurre i costi di attuazione a carico dei vettori, dal momento che questi standard sono considerati universalmente utilizzati dal settore marittimo ai fini dell'interscambio di dati elettronici.

(5)

Per garantire la trasmissione sicura dei dati e un livello adeguato di riservatezza e di integrità dei dati trasmessi, i CSM dovrebbero essere trasmessi utilizzando il protocollo SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol) elaborato dall'Internet Engineering Task Force (IETF). Tale metodo di trasmissione garantisce il livello richiesto di sicurezza ed è considerato accettabile dal settore in termini di fattibilità di attuazione. Al fine di ridurre i costi di attuazione, i vettori dovrebbero essere autorizzati a utilizzare anche altri metodi di trasmissione, a condizione di garantire lo stesso livello di sicurezza dei dati assicurato dall'SFTP.

(6)

Onde ridurre l'onere finanziario legato al trasferimento dei CSM, i vettori dovrebbero essere autorizzati a trasferire tutti i CSM generati, raccolti o conservati nei loro registri elettronici senza dover selezionare singoli CSM. In tali casi la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate ad accedere a tali dati e a utilizzarli in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 515/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Frequenza di notifica dei CSM

I vettori trasmettono al repertorio CSM i CSM completi generati, raccolti o mantenuti nei loro registri elettronici al massimo 24 ore dopo l'iscrizione del CSM nel proprio registro elettronico.

La trasmissione dei CSM storici conformemente all'articolo 18 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 515/97 è effettuata entro 24 ore da quando nel registro elettronico del vettore è stato generato o raccolto il primo CSM che stabilisce che il container è destinato ad essere introdotto nel territorio doganale dell'Unione.

Articolo 2

Formato dei dati dei CSM

I vettori notificano i CSM conformemente agli standard ANSI ASC X12 o UN/EDIFACT.

Articolo 3

Metodi di trasmissione dei CSM

1.   I vettori trasmettono i CSM utilizzando il protocollo SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol).

I vettori sono autorizzati a trasmettere i CSM utilizzando altri metodi a condizione che questi garantiscano un livello di sicurezza paragonabile a quello assicurato dall'SFTP.

2.   I CSM possono essere trasmessi mediante:

a)

una notifica selettiva di singoli CSM, come precisato all'articolo 18 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 515/97, oppure

b)

un trasferimento di tutti i CSM generati, raccolti o mantenuti nei registri elettronici del vettore senza selezionare singoli CSM.

Nel caso in cui un vettore trasmetta i CSM secondo la modalità di cui alla lettera b), esso accetta che la Commissione e gli Stati membri abbiano accesso ai dati in questione e li utilizzino nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.


11.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/346 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2016

che stabilisce gli elementi da inserire nel sistema d'informazione doganale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Scopo del sistema d'informazione doganale (SID) è aiutare le autorità competenti a prevenire, individuare e perseguire le operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri immettono nel SID informazioni relative a eventi pertinenti, quali il sequestro o il blocco delle merci. Affinché il SID continui a rispondere alle esigenze delle autorità competenti, è necessario aggiornare l'elenco degli elementi da includervi.

(2)

Ciascun evento registrato nel SID include una serie di elementi fondamentali, necessari per consentire un'interpretazione scrupolosa del caso in esame. Affinché le autorità competenti possano risalire facilmente a casi o eventi specifici all'interno del SID, il sistema dovrebbe prevedere la possibilità di cercare i riferimenti del caso ed è quindi necessario che tali riferimenti siano inclusi tra gli elementi del SID.

(3)

Le frodi di norma implicano la partecipazione attiva di una o più persone. L'identificazione corretta e inequivocabile delle persone coinvolte in attività potenzialmente fraudolente è di estrema importanza per il buon esito delle indagini sugli eventi. I dati relativi alle imprese e alle persone implicate in frodi o in attività potenzialmente fraudolente dovrebbero pertanto essere inseriti nel SID.

(4)

Dal momento che le modalità operative delle frodi nell'esercizio del commercio e il metodo di occultamento sono legati ai mezzi di trasporto utilizzati, è importante che tra gli elementi richiesti all'interno del SID siano incluse informazioni dettagliate sui mezzi di trasporto.

(5)

I modi di trasporto che non sono ritenuti giustificati dal punto di vista economico sono validi indicatori di alcuni tipi di frode, ad esempio le false dichiarazioni di origine. È pertanto importante conoscere i dettagli delle rotte utilizzate per il trasporto delle merci, in quanto possono rivelarsi utili per individuare le frodi. Le informazioni sulle tappe degli itinerari sono quindi considerate essenziali ai fini di una corretta indagine sulle frodi doganali e dovrebbero figurare tra gli elementi del SID.

(6)

I dazi doganali e gli altri oneri variano a seconda delle caratteristiche specifiche della merce in questione. Onde garantire di riservare un seguito adeguato ai casi o agli eventi registrati nel SID, è opportuno che nel sistema siano inserite le specifiche delle merci oggetto del caso.

(7)

L'analisi del sequestro, della confisca o del blocco effettivi delle merci contribuisce all'elaborazione di misure preventive per contrastare il ripetersi dello stesso tipo di frode doganale in futuro. Si ritiene pertanto importante includere nel SID le informazioni pertinenti riguardanti il sequestro, il blocco o la confisca delle merci.

(8)

Qualsiasi azione intrapresa dalle autorità competenti deve essere giustificabile e fondarsi pertanto su indicatori di rischio appropriati. È quindi necessario includere informazioni sulla valutazione del rischio tra gli elementi del SID.

(9)

A seconda del caso in esame, la documentazione pertinente da fornire al momento della registrazione del caso nel SID può variare notevolmente. Essa può includere, ma non esclusivamente, documenti commerciali ottenuti dalle autorità competenti.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 515/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elementi

Gli elementi da inserire nella banca dati del SID relativamente alle categorie di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 515/97 sono:

a)

gli elementi comuni a tutte le categorie di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 515/97:

riferimento del caso,

informazioni di base relative al caso,

documenti pertinenti allegati;

b)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera a), del regolamento (CE) n. 515/97:

specifiche delle merci,

documenti,

informazioni sul sequestro, il blocco o la confisca,

azioni,

indicatori del rischio,

sezione riservata alle osservazioni;

c)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera b), del regolamento (CE) n. 515/97:

specifiche dei mezzi di trasporto,

documenti,

tappe dell'itinerario,

azioni,

indicatori del rischio,

sezione riservata alle osservazioni;

d)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera c), del regolamento (CE) n. 515/97:

dati delle imprese implicate,

documenti,

azioni,

indicatori del rischio,

sezione riservata alle osservazioni;

e)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera d), del regolamento (CE) n. 515/97:

dati delle persone implicate,

documenti,

azioni,

indicatori del rischio,

sezione riservata alle osservazioni;

f)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera e), del regolamento (CE) n. 515/97:

specifiche delle tendenze in materia di frode,

indicatori del rischio;

g)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera f), del regolamento (CE) n. 515/97:

specifiche delle competenze disponibili;

h)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera g), del regolamento (CE) n. 515/97:

informazioni sul sequestro, il blocco o la confisca,

azioni,

indicatori del rischio;

i)

elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera h), del regolamento (CE) n. 515/97:

informazioni sul sequestro, il blocco o la confisca,

azioni,

indicatori del rischio.

L'allegato fornisce maggiori dettagli su tali elementi.

Articolo 2

Abrogazione

L'articolo 2 del regolamento (CE) 696/98 della Commissione (2) è soppresso.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, recante applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 22).


ALLEGATO

a)

RIFERIMENTO DEL CASO

Numero di riferimento del caso

Riferimento del documento

Numero di riferimento nazionale

Sintesi

Servizio

Referente

Data

b)

INFORMAZIONI DI BASE RELATIVE AL CASO

Tipo di frode

Tipo di segnalazione

Mezzi di trasporto

Qualità dell'informazione

c)

DOCUMENTI

Tipo

Numero

Pagamento delle spese di trasporto

Data di emissione

Luogo di emissione

d)

DATI DELLE PERSONE IMPLICATE

Livello di implicazione

Nome

Cognome

Cognome da nubile

Pseudonimo

Sesso

Caratteristiche fisiche particolari e permanenti

Luogo di nascita

Data di nascita

Cittadinanza

Indirizzo

Via

Numero

Casella postale

CAP

Città

Paese

Telefono/Cellulare

Fax/Email

Documento di identità

Tipo di documento

Numero del documento

Data di rilascio

Luogo di rilascio

Paese

Bagagli

Categoria

Tipo

Marca

Numero dell'etichetta

Trattamento

Biglietti

Data di acquisto

Modalità di pagamento

Emessi in (Stato)

Emessi da

Data di inizio del viaggio

Durata del soggiorno (giorni)

Contante

Dichiarato

Uso previsto

Origine

Valuta

Tipo di contante

Importo

Importo dopo la conversione (EUR)

Avvertenza

e)

DATI DELLE IMPRESE IMPLICATE

Livello di implicazione

Nome

Denominazione commerciale

Tipo di registrazione

Numero di registrazione (1)

Indirizzo*

Via

Numero

Casella postale

CAP

Città

Paese

Telefono/Cellulare

Fax/Email:

f)

SPECIFICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO

6.1

CONTAINER

Tipo

Numero

Stato

Numero dei sigilli

Dimensioni

g)

6.2

TRASPORTO SU STRADA

Tipo

Tipo di registrazione

Paese di immatricolazione

Marca

Numero di targa

Colore

Scritte o loghi

Numero dei sigilli

h)

6.3

PICCOLE NAVI

Tipo

Nome

Bandiera

Porto di registrazione

Lunghezza

Unità di lunghezza

Stazza (lorda) convenzione ICT

Colore

Tipo di registrazione della nave

Numero di registrazione della nave

i)

6.4

NAVE COMMERCIALE

Tipo

Nome

Bandiera

Tipo di registrazione della nave

Numero di registrazione della nave

j)

6.5

TRASPORTO FERROVIARIO

Tipo

Numero del treno

Società

Paese di registrazione

Numero del vagone

Numero dei sigilli

k)

6.6

TRASPORTO AEREO

Tipo

Numero del volo

Tipo di trasporto

Compagnia aerea

Numero di registrazione

Vettore

Numero di targa

MRN

Trattamento

Numero dei sigilli

6.7

CORRIERE — POSTA

Tipo

Numero del volo

Vettore

Numero di targa

MRN

l)

ITINERARIO

Tappa

Data

Paese

Luogo

Tipo di ubicazione

Latitudine

Longitudine

Mezzi di trasporto

m)

SPECIFICHE DELLE MERCI

Stato della merce

Tipo di merce

Descrizione

Categoria

Codice SA/NC/TARIC (6, 8, 10 cifre)

Procedura doganale

Totale dell'importo fatturato

Valuta

Importo dopo la conversione (EUR)

Marca

Fabbricante

Quantità

Unità

Peso lordo

Volume

Peso netto

Etichette/avvertenze (apposte)

Avvertenza

8.1

CAMPI SUPPLEMENTARI PER IL TABACCO

Tipo di prodotto

8.2

CAMPI SUPPLEMENTARI PER I PRECURSORI DELLA DROGA

Tipo di sostanza stupefacente

Quantità

Unità

Loghi

8.3

CAMPI SUPPLEMENTARI PER IL CONTANTE

Uso previsto

Origine

Importo

Tipo di contante

Quantità

n)

INFORMAZIONI SUL SEQUESTRO, IL BLOCCO O LA CONFISCA

Statuto

Data

Paese

Tipo di ubicazione

Luogo del sequestro

Latitudine

Longitudine

Modalità operative

Tipo di occultamento

Dettagli dell'occultamento

Servizio

o)

AZIONE

Azione richiesta

Motivazioni dell'azione

Modalità operative sospettate

Tipo di occultamento sospettato

Azione intrapresa

Data

p)

INDICATORI DEL RISCHIO

q)

SEZIONE RISERVATA ALLE OSSERVAZIONI

Osservazioni

r)

DOCUMENTI PERTINENTI ALLEGATI

Riferimento

s)

SPECIFICHE DELLE TENDENZE IN MATERIA DI FRODE

t)

SPECIFICHE DELLE COMPETENZE DISPONIBILI


(1)  Questo elemento non può essere indicato se consente di identificare una persona fisica.


11.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/347 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, è tenuto a redigere un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») e a tenerlo aggiornato secondo un formato preciso.

(2)

L'adozione di un formato preciso, comprensivo dell'uso di modelli uniformi, dovrebbe favorire l'applicazione omogenea dell'obbligo di redigere e aggiornare l'elenco imposto dal regolamento (UE) n. 596/2014. Dovrebbe parimenti assicurare che alle autorità competenti siano comunicate le informazioni loro necessarie per assolvere il compito di tutelare l'integrità dei mercati finanziari e di indagare sugli eventuali abusi di mercato.

(3)

Poiché presso un soggetto possono coesistere contemporaneamente varie informazioni privilegiate, è opportuno precisare nell'elenco le specifiche informazioni privilegiate alle quali ha avuto accesso la persona che lavora per l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta o il sorvegliante d'asta (indicando tra l'altro se si tratta di contratto, progetto, evento aziendale o finanziario, pubblicazione del bilancio o annuncio di utili inferiori alle attese). A tal fine l'elenco dovrebbe essere suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. Ciascuna sezione dovrebbe elencare tutte le persone che hanno accesso alla stessa informazione privilegiata specificamente indicata.

(4)

Per non dover inserire più volte la stessa persona in sezioni diverse dell'elenco, l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, può decidere di aggiungere e tenere aggiornata una sezione supplementare dell'elenco, detta sezione degli accessi permanenti, di diversa natura rispetto alle altre perché non creata in funzione dell'esistenza di una specifica informazione privilegiata. In tal caso la sezione degli accessi permanenti dovrebbe comprendere soltanto le persone che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate presenti presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta o il sorvegliante d'asta.

(5)

In linea di massima l'elenco dovrebbe riportare i dati personali che agevolano l'identificazione delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, tra cui la data di nascita, l'indirizzo privato e, se applicabile, il numero di identificazione nazionale.

(6)

L'elenco dovrebbe riportare dati utili per aiutare l'autorità competente nelle indagini permettendole di analizzare rapidamente la condotta di negoziazione delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, di stabilire collegamenti tra queste e le persone implicate in negoziazioni sospette e di rilevare gli eventuali contatti intercorsi tra di esse in momenti critici. A questo scopo è essenziale il numero di telefono, che permette all'autorità competente di intervenire rapidamente chiedendo, se necessario, i tabulati del traffico di dati. Tali dati utili dovrebbero essere disponibili fin dall'inizio, per evitare di compromettere l'integrità dell'indagine obbligando l'autorità competente a chiedere, a indagine avviata, ulteriori informazioni all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta, al sorvegliante d'asta o alla stessa persona avente accesso a informazioni privilegiate.

(7)

Affinché l'elenco possa essere messo a disposizione dell'autorità competente, su sua richiesta, in tempi il più possibile brevi e per non compromettere l'indagine obbligando a chiedere informazioni alle persone elencate stesse, l'elenco dovrebbe essere redatto in formato elettronico e sempre aggiornato prontamente al verificarsi di una delle circostanze in cui il regolamento (UE) n. 596/2014 ne prevede l'aggiornamento.

(8)

La presentazione dell'elenco nello specifico formato elettronico stabilito dall'autorità competente dovrebbe alleviare l'onere amministrativo per la stessa autorità competente, l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto. Il formato elettronico dovrebbe permettere di salvaguardare la riservatezza delle informazioni contenute nell'elenco e di rispettare la normativa dell'Unione in materia di trattamento dei dati personali e relativo trasferimento.

(9)

Poiché l'emittente su un mercato di crescita per le PMI, essendo esentato dalla stesura e dall'aggiornamento dell'elenco, può produrre e conservare le informazioni in questione in un formato diverso dal formato elettronico imposto agli altri dal presente regolamento, a tale emittente non dovrebbe essere imposto l'obbligo di usare un formato elettronico per trasmettere l'elenco all'autorità competente. È parimenti opportuno non esigere dall'emittente su un mercato di crescita per le PMI la trasmissione di determinati dati personali dei quali non ha la disponibilità al momento in cui è richiesto l'elenco. L'elenco dovrebbe essere comunque trasmesso in modo tale da preservare la completezza, la riservatezza e l'integrità delle informazioni.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(11)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(12)

Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

Articolo 2

Formato per la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1.   L'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, provvedono a che il rispettivo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.

2.   Le persone menzionate al paragrafo 1 possono aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate («titolari di accesso permanente»).

I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.

3.   Le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornato l'elenco in un formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I.

Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'allegato I.

4.   I formati elettronici di cui al paragrafo 3 garantiscono in ogni momento:

a)

la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;

b)

l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;

c)

l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.

5.   L'elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

Articolo 3

Emittenti su mercati di crescita per le PMI

Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI trasmette all'autorità competente, su sua richiesta, un elenco conforme al modello dell'allegato II in un formato che assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

MODELLO 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ]

Data di trasmissione all'autorità competente: [ aaaa-mm-gg ]

Nome del titolare dell'accesso

Cognome del titolare dell'accesso

Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)

Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)

Nome e indirizzo dell'impresa

Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate

Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)

Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)

Data di nascita

Numero di identificazione nazionale (se applicabile)

Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)

Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)

[testo]

[testo]

[testo]

[numeri (senza spazi)]

[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]

[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[aaaa-mm-gg]

[numero e/o testo]

[numeri (senza spazi)]

[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso

via e numero civico

località

CAP

Stato]

MODELLO 2

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ]

Data di trasmissione all'autorità competente: [ aaaa-mm-gg ]

Nome del titolare dell'accesso

Cognome del titolare dell'accesso

Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)

Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)

Nome e indirizzo dell'impresa

Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate

Inserito

(data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)

Data di nascita

Numero di identificazione nazionale (se applicabile)

Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)

Indirizzo privato completo

(via, numero civico, località, CAP, Stato)

[testo]

[testo]

[testo]

[numeri (senza spazi)]

[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]

[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[aaaa-mm-gg]

[numero e/o testo]

[numeri (senza spazi)]

[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso

via e numero civico

località

CAP

Stato]


ALLEGATO II

Modello di elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate che devono trasmettere gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su mercati di crescita per le PMI

Data e ora (di creazione): [ aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato) ]

Data di trasmissione all'autorità competente: [ aaaa-mm-gg ]

Nome del titolare dell'accesso

Cognome del titolare dell'accesso

Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)

Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)

Nome e indirizzo dell'impresa

Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate

Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)

Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)

Numero di identificazione nazionale (se applicabile)

o altrimenti data di nascita

Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)

(se disponibile al momento della richiesta dell'autorità competente)

Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)

(se disponibili al momento della richiesta dell'autorità competente)

[testo]

[testo]

[testo]

[numeri (senza spazi)]

[indirizzo dell'emittente o del terzo del titolare dell'accesso]

[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]

[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]

[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso

via e numero civico

località

CAP

Stato]

[numeri (senza spazi)]


11.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/56


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/348 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 per quanto concerne il tenore minimo del preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Komagataella pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e la modifica di tale autorizzazione.

(2)

L'impiego del preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Komagataella pastoris (DSM 23036), nota in precedenza come Pichia pastoris, è stato autorizzato fino al 28 febbraio 2022, per polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe dal regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione (2) in seguito a una domanda in tal senso conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del preparato come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso riducendo il suo tenore minimo raccomandato da 250 OTU/kg a 125 OTU/kg. La domanda era corredata dai pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

(4)

Nel suo parere del 9 luglio 2015 (3) l'Autorità ha concluso che, nelle nuove condizioni d'impiego proposte, il preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Komagataella pastoris (DSM 23036) è potenzialmente efficace alla dose minima raccomandata richiesta di 125 OTU/kg di alimento per animali completo per quanto riguarda i suini da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione del preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Komagataella pastoris (DSM 23036) emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Pichia pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell'autorizzazione Huvepharma AD) (GU L 35 dell'8.2.2012, pag. 6).

(3)   The EFSA Journal 2015; 13(7):4200.


ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a16

Huvepharma EOOD

6-fitasi

(EC 3.1.3.26)

Composizione dell'additivo

Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Komagataella pastoris (DSM 23036) con un'attività minima di:

 

4 000 OTU (1)/g in forma solida

 

8 000 OTU/g in forma liquida

Caratterizzazione della sostanza attiva

6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036)

Metodo di analisi  (2)

Metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio

Polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, galline ovaiole, altre specie avicole diverse dai tacchini da ingrasso e dai tacchini allevati per la riproduzione, suini da ingrasso, scrofe.

125 OTU

1.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose massima raccomandata per tutte le specie autorizzate: 500 OTU/kg di alimento per animali completo.

3.

Per l'impiego in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.

4.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

28 febbraio 2022

Tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti (svezzati)

250 OTU


(1)  1 OTU è la quantità di enzima che catalizza il rilascio di 1 micromole di fosfato inorganico al minuto a partire da 5,1 mM di fitato di sodio, in un tampone citrato a pH 5,5 e a 37 °C, misurato colorimetricamente come complesso blu P-molibdato a 820nm.

(2)  Ulteriori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


11.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/59


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/349 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

236,2

MA

99,3

SN

176,8

TN

112,1

TR

100,4

ZZ

145,0

0707 00 05

MA

84,5

TR

153,1

ZZ

118,8

0709 93 10

MA

66,0

TR

158,8

ZZ

112,4

0805 10 20

EG

45,8

IL

68,5

MA

56,0

TN

64,1

TR

64,4

ZZ

59,8

0805 50 10

MA

119,5

TR

90,9

ZZ

105,2

0808 10 80

CL

93,0

CN

66,5

US

185,1

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

110,9

CL

129,6

CN

103,0

TR

153,6

ZA

110,7

ZZ

121,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

11.3.2016   

IT

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L 65/61


DECISIONE (UE) 2016/350 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2016

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 185/2014/UE (1), l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'«accordo») è stato firmato dalla Commissione l'11 febbraio 2014, con riserva della sua conclusione.

(2)

È opportuno approvare l'accordo.

(3)

Come indicato nel considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione di tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi devono pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione.

(4)

Come indicato nel considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa all'adozione di tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, provvede alla notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Decisione 185/2014/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 102 del 5.4.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

(3)  La data di entrata invigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


11.3.2016   

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L 65/63


DECISIONE (UE) 2016/351 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2016

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio in merito alla richiesta della Giordania di una deroga dell'OMC relativa al periodo transitorio per la soppressione del suo programma di sovvenzioni all'esportazione

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») fissa le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 Ao 1 B o 1 C dell'accordo OMC e ai relativi allegati.

(2)

Il 27 luglio 2007 alla Giordania è stata concessa una proroga del periodo transiotorio previsto dall' accordo relativo alle sovvenzioni e misure compensative («accordo SMC»), ai fini della soppressione del suo programma di sovvenzioni all'esportazione, che assume la forma di esenzione totale o parziale dall'imposta sul reddito per gli utili generati da alcune esportazioni. Tale proroga era stata estera fino al 31 dicembre 2013, con un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2015, conformemente alle procedure per l'estensione delle proroghe a norma dell'articolo 27.4 dell'accordo SMC del periodo transitorio di cui all'articolo 27.2, lettera b), di detto accordo, per alcuni paesi in via di sviluppo.

(3)

In conformità all'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, la Giordania ha presentato una richiesta di deroga, fino al 31 dicembre 2018, dall'obbligo di eliminazione progressiva di cui all'articolo 27.4 dell'accordoSMC con riguardo al su programma di sovvenzioni all'esportazione.

(4)

La concessione della deroga non avrebbe ripercussioni negative sull'economia o sugli interessi commerciali dell'Unione e sosterrebbe la Giordania nel suo sforzo per far fronte alle sfide economiche connesse alla difficile e instabile situazione politica nella regione.

(5)

È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di consiglio generale dell'OMC per sostenere la richiesta di deroga presentata dalla Giordania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è quella di sostenere la richiesta di deroga della Giordania relativa alla proroga, fino al 31 dicembre 2018, del periodo transitorio per la soppressione del programma di sovvenzioni all'esportazione in conformità alle condizioni della richiesta di deroga.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

S.A.M. DIJKSMA


11.3.2016   

IT

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L 65/64


DECISIONE (UE) 2016/352 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2016

che stabilisce la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 e 131 e la proposta di un nuovo regolamento relativo all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione 97/836/CE del Consiglio (1), l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).

(2)

Ai sensi della decisione 2000/125/CE del Consiglio (2), l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).

(3)

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti nuovi. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione o in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla normativa dell'Unione. In seguito all'adozione di tale direttiva, i regolamenti UN sono stati progressivamente incorporati nella normativa dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE.

(4)

Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici, occorre adeguare al progresso tecnico le prescrizioni relative a taluni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UN nn. 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 e 131.

(5)

Al fine di stabilire prescrizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilità, è opportuno adottare un nuovo regolamento UN relativo ai QRTV.

(6)

È pertanto necessario definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e nel comitato esecutivo dell'accordo parallelo per quanto concerne l'adozione di detti atti UN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e nel comitato esecutivo dell'accordo parallelo nel periodo dal 7 all'11 marzo 2016 è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

S.A.M. DIJKSMA


(1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(2)  Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

(3)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Regolamento

Punto dell'ordine del giorno

Titolo del punto dell'ordine del giorno

Doc. di riferimento

10

4.9.1.

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 05 del regolamento n. 10 (Compatibilità elettromagnetica)

ECE/TRANS/WP.29/2016/16

10

4.9.2.

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 10 (Compatibilità elettromagnetica)

ECE/TRANS/WP.29/2016/17

34

4.8.1.

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento n. 34 (Prevenzione dei rischi di incendio)

ECE/TRANS/WP.29/2016/8

41

4.6.1.

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 41 (Emissioni acustiche dei ciclomotori)

ECE/TRANS/WP.29/2016/3

46

4.8.2.

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 46 (Dispositivi per la visione indiretta)

ECE/TRANS/WP.29/2016/9

48

4.9.3.

Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 06 del regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

ECE/TRANS/WP.29/2016/18

48

4.9.4.

Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 05 del regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

ECE/TRANS/WP.29/2016/19

48

4.9.5.

Proposta di supplemento 16 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

ECE/TRANS/WP.29/2016/20

50

4.9.6.

Proposta di supplemento 18 alla serie originale di modifiche del regolamento n. 50 (Luci di posizione, di arresto e degli indicatori di direzione per ciclomotori e motocicli)

ECE/TRANS/WP.29/2016/21

51

4.6.2.

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento n. 51 (Rumorosità dei veicoli delle categorie M e N)

ECE/TRANS/WP.29/2016/4

53

4.9.7.

Proposta di supplemento 18 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 53 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i veicoli appartenenti alla categoria L3)

ECE/TRANS/WP.29/2016/22

53

4.9.8.

Proposta di una nuova serie 02 di modifiche del regolamento n. 53 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i veicoli appartenenti alla categoria L3)

ECE/TRANS/WP.29/2016/23

55

4.7.1.

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 55 (Collegamenti meccanici)

ECE/TRANS/WP.29/2016/5

60

4.15.1.

Proposta di supplemento 5 al regolamento n. 60 (Comandi azionati dal conducente (ciclomotori/motocicli)

ECE/TRANS/WP.29/2016/27

73

4.12.1.

Proposta di rettifica 1 (solo francese) della serie di modifiche 01 del regolamento n. 73 (Dispositivi di protezione laterale)

ECE/TRANS/WP.29/2016/31

83

4.15.2.

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 07 del regolamento n. 83 (Emissioni dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1)

ECE/TRANS/WP.29/2016/28

94

4.11.1.

Proposta di rettifica 3 (solo russo) della serie di modifiche 01 del regolamento n. 94 (Protezione in caso di urto frontale)

ECE/TRANS/WP.29/2016/32

107

4.8.3.

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 05 del regolamento n. 107 (Fabbricazione generale di autobus urbani ed extraurbani)

ECE/TRANS/WP.29/2016/10

107

4.8.4.

Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 06 del regolamento n. 107 (Fabbricazione generale di autobus urbani ed extraurbani)

ECE/TRANS/WP.29/2016/11

107

4.8.5.

Proposta della serie di modifiche 07 del regolamento n. 107 (Fabbricazione generale di autobus urbani ed extraurbani)

ECE/TRANS/WP.29/2016/12

110

4.8.6.

Proposta di serie di modifiche 02 del regolamento n. 110 (Veicoli a GNC/GNL)

ECE/TRANS/WP.29/2016/13

113

4.9.9.

Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 113 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante simmetrico)

ECE/TRANS/WP.29/2016/24

118

4.8.7.

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 118 (Comportamento rispetto alla combustione dei materiali)

ECE/TRANS/WP.29/2016/14

125

4.8.8.

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 125 (Campo di visibilità anteriore del conducente)

ECE/TRANS/WP.29/2016/15

128

4.9.10.

Proposta di supplemento 5 alla serie originale di modifiche del regolamento n. 128 [Sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED)]

ECE/TRANS/WP.29/2016/25

130

4.7.2.

Proposta di supplemento 1 del regolamento n. 130 [Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)]

ECE/TRANS/WP.29/2016/6

131

4.7.3.

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 131 [Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS)]

ECE/TRANS/WP.29/2016/7

 

4.13.1.

Proposta di un nuovo regolamento relativo all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV)

ECE/TRANS/WP.29/2016/26