ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 60

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
5 marzo 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/312 della Commissione, del 4 marzo 2016, che rettifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza tilvalosina ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, dal 1o marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità ( 1 )

5

 

*

Regolamento (UE) 2016/314 della Commissione, del 4 marzo 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 )

59

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/315 della Commissione, del 4 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

62

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/316 della Commissione, del 4 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

70

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi ( 1 )

72

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

76

 

*

Decisione (PESC) 2016/319 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

78

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/320 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica la decisione 2004/842/CE relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi [notificata con il numero C(2016) 1221]  ( 1 )

88

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) [notificata con il numero C(2016) 1231]  ( 1 )

90

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2420 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ( GU L 340 del 24.12.2015 )

93

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 182 del 29.6.2013 )

101

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/311 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2016

che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.

(2)

In base a un riesame effettuato dal Consiglio, è opportuno sopprimere la voce relativa a una persona e modificare le voci relative a tre persone.

(3)

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

S.A.M. DIJKSMA


(1)  GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

I.

La voce relativa alla seguente persona è cancellata dall'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014:

«14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova»

II.

Le voci relative alle persone in appresso, riportate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazione

Data di inserimento nell'elenco

«2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Nato il 20 gennaio 1963 a Kostiantynivka (provincia di Donetsk), ex ministro dell'interno

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e in relazione ad abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stessa o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio al bilancio o ai beni statali ucraini.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонiдiвна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Nata il 12 novembre 1976 a Rîbnița (Moldova), ex ministro della giustizia

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi o beni statali e in relazione ad abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stessa o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio al bilancio o ai beni statali ucraini.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

Nato il 28 novembre 1963 a Kiev, ex ministro dell'istruzione e della scienza.

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi o beni statali.

6.3.2014»


5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/312 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2016

che rettifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tilvalosina»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è stata informata del fatto che nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1492 della Commissione (3) per quanto riguarda la sostanza «tilvalosina», il residuo marcatore «Tilvalosina» è stato erroneamente indicato come residuo marcatore per i suini.

(2)

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 andrebbe rettificato al fine di indicare che il residuo marcatore per i suini e per pelle e grasso e fegato di pollame è «Somma di tilvalosina e 3-O-acetiltilosina» e che il residuo marcatore «Tilvalosina» si applica solo alle uova di pollame.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato con effetto retroattivo a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2015/1492 in quanto il residuo marcatore per i suini è stato indicato erroneamente e andrebbe pertanto rettificato. È pertanto opportuno che esso entri in vigore con urgenza.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «tilvalosina» è sostituita dalla seguente:

«Tilvalosina

Somma di tilvalosina e 3-O-acetiltilosina

Suini

50 μg/kg

Muscolo

NESSUNA

Agenti antinfettivi/Antibiotici»

50 μg/kg

Pelle e grasso

50 μg/kg

Fegato

50 μg/kg

Rene

Pollame

50 μg/kg

Pelle e grasso

50 μg/kg

Fegato

Tilvalosina

Pollame

200 μg/kg

Uova

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1492 della Commissione, del 3 settembre 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tilvalosina» (GU L 231 del 4.9.2015, pag. 10).


5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/313 DELLA COMMISSIONE

dal 1o marzo 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) prevede segnalazioni sulla liquidità da parte degli enti creditizi su base individuale e consolidata. Per rafforzare la vigilanza effettiva sulla liquidità, è opportuno richiedere la segnalazione delle ulteriori metriche di controllo della liquidità di cui all'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo dovrebbe fornire un quadro più completo della posizione di liquidità di un ente, proporzionato rispetto alla natura, alla dimensione e alla complessità delle sue attività.

(2)

Le ulteriori metriche di controllo della liquidità oggetto di segnalazione dovrebbero comprendere: metriche basate sulla concentrazione del finanziamento (funding) per controparte e tipo di prodotto, in quanto queste metriche consentono di individuare controparti e strumenti di rilevanza tale che un ritiro di fondi o un calo della liquidità del mercato potrebbero causare problemi di liquidità; metriche basate sulla concentrazione della capacità di compensazione per emittente o controparte, in quanto queste metriche forniscono informazioni circa la concentrazione dell'ente segnalante con riferimento alle dieci principali detenzioni di attività o linee di liquidità concesse all'ente; metriche basate sui prezzi per finanziamenti di varia durata e il rinnovo dei finanziamenti, che rappresentano informazioni che saranno utili nel tempo, via via che le autorità di vigilanza vengono informate di modifiche nei differenziali, volumi e scadenze dei finanziamenti.

(3)

Le segnalazioni delle ulteriori metriche di controllo della liquidità dovrebbero essere utilizzate dalle autorità competenti nell'ambito del loro processo di revisione e valutazione prudenziale, nonché nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza e come strumento di allarme precoce nel contesto della vigilanza quotidiana.

(4)

Le segnalazioni delle ulteriori metriche di controllo della liquidità dovrebbero essere allineate con il livello di applicazione e di segnalazione per il requisito in materia di copertura della liquidità conformemente agli articoli da 6 a 10 e all'articolo 415, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(5)

Per garantire la proporzionalità, dovrebbero essere consentite segnalazioni trimestrali, anziché mensili, nel caso in cui un ente non faccia parte di un gruppo con filiazioni o enti imprese madri ubicate in giurisdizioni diverse da quella della sua autorità competente, il totale del bilancio dell'ente rappresenti solo una quota ridotta della somma dei totali dei bilanci individuali di tutti gli enti all'interno del rispettivo Stato membro e le attività totali dell'ente non siano significative.

(6)

Data l'importanza delle segnalazioni delle ulteriori metriche di controllo della liquidità ai fini di un'adeguata vigilanza e come strumento di allarme precoce nel contesto della vigilanza quotidiana, il presente regolamento dovrebbe essere attuato rapidamente. Tuttavia, per agevolare l'attuazione iniziale del presente regolamento da parte degli enti e delle autorità competenti, nei primi sei mesi di applicazione la data d'invio prevista per la segnalazione mensile delle ulteriori metriche di controllo della liquidità dovrebbe essere il trentesimo anziché il quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(8)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(9)

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la Commissione ha approvato, con modifiche, il progetto di norma tecnica di attuazione presentato dall'ABE, spiegando le ragioni delle modifiche. L'ABE ha emesso un parere formale in cui accetta le modifiche proposte tranne quelle relative alla segnalazione delle attività liquide e dei deflussi e degli afflussi di cassa attesi («le fasce di scadenza») e fornisce una serie di motivazioni del suo approccio.

(10)

La Commissione ha valutato attentamente le motivazioni fornite dall'ABE a sostegno dell'adozione di norme sulla segnalazione per le fasce di scadenza basate sul metodo di segnalazione provvisorio di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Questo metodo, tuttavia, dovrà essere modificato ai fini di un allineamento totale con il metodo definitivo stabilito nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (4), che si applica dal 1o ottobre 2015.

(11)

La Commissione riconosce pienamente l'importanza delle fasce di scadenza quale strumento di vigilanza. La Commissione ritiene tuttavia che, allo stadio attuale, i vantaggi in termini di vigilanza derivanti dalla segnalazione obbligatoria delle fasce di scadenza secondo un metodo di segnalazione superato siano sproporzionati rispetto agli oneri regolamentari supplementari e alla duplicazione dei costi per il rispetto della normativa. L'ABE dovrebbe cercare di aggiornare prima possibile le fasce di scadenza in base a un metodo di segnalazione totalmente allineato con il regolamento delegato (UE) 2015/61, presentandole poi alla Commissione ai fini dell'adozione. Nel frattempo, e in attesa della futura adozione dell'obbligo di segnalazione per le fasce di scadenza, ove sia necessario e giustificato le autorità di vigilanza possono chiedere ulteriori segnalazioni non previste dal presente regolamento di esecuzione, anche a norma dell'articolo 412, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(12)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 1 è aggiunta la lettera g) seguente:

«g)

le ulteriori metriche di controllo della liquidità ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

2)

è inserito il seguente capo 7 ter:

«CAPO 7 ter

SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI ULTERIORI METRICHE DI CONTROLLO DELLA LIQUIDITÀ SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

Articolo 16 ter

1.   Ai fini della segnalazione di informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono, con frequenza mensile, le informazioni seguenti:

a)

le informazioni specificate nell'allegato XVIII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIX;

b)

le informazioni specificate nell'allegato XX conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXI.

2.   In deroga al paragrafo 1, un ente può segnalare le informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità con frequenza trimestrale purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l'ente non fa parte di un gruppo con filiazioni o enti imprese madri aventi sede in giurisdizioni diverse da quella della sua autorità competente;

b)

il rapporto tra il totale di bilancio individuale dell'ente e la somma dei totali di bilancio individuali di tutti gli enti nel rispettivo Stato membro è inferiore all'1 % per i due anni consecutivi precedenti l'anno della segnalazione;

c)

le attività totali dell'ente, calcolate in conformità con la direttiva 86/635/CEE del Consiglio (5), sono inferiori a 30 miliardi di EUR.

Ai fini della lettera b), i dati del totale di bilancio per il calcolo del rapporto sono basati sui dati di fine anno sottoposti a revisione contabile per l'anno antecedente a quello che precede la data di riferimento per le segnalazioni.

3.   In adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, il primo mese per il quale devono essere segnalate informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità è aprile del 2016.

(5)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).»;"

3)

all'articolo 18 è aggiunto il seguente sesto comma:

«In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per i mesi da aprile 2016 a ottobre 2016 compresi, la data d'invio prevista per la segnalazione mensile delle ulteriori metriche di controllo della liquidità è il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.»;

4)

gli allegati da XVIII a XXI sono aggiunti conformemente al testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

«

ALLEGATO XVIII

ULTERIORI METRICHE DI CONTROLLO DELLA LIQUIDITÀ (ALMM) A NORMA DELL'ARTICOLO 415, PARAGRAFO 3, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

MODELLI ALMM

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

MODELLI PER GLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO

67

C 67.00

CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE

68

C 68.00

CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO

69

C 69.00

PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA

70

C 70.00

RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING)


C 67.00 — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE

asse z

Totale e valute significative

Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte

 

Nome della controparte

Codice LEI

Settore della controparte

Residenza della controparte

Tipo di prodotto

Importo ricevuto

Durata iniziale media ponderata

Durata residua media ponderata

Riga

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.

DIECI PRINCIPALI CONTROPARTI CIASCUNA DELLE QUALI È MAGGIORE DELL'1 % DELLE PASSIVITÀ TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.

TUTTE LE ALTRE PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 


C 68.00 — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO

asse z

Totale e valute significative

Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto

Riga

ID

Nome del prodotto

Importo totale ricevuto

Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Durata iniziale media ponderata

Durata residua media ponderata

 

 

 

010

020

030

040

050

PRODOTTI MAGGIORI DELL'1 % DELLE PASSIVITÀ TOTALI

010

1

FINANZIAMENTO (FUNDING) AL DETTAGLIO

 

 

 

 

 

020

1,1

Depositi a vista

 

 

 

 

 

030

1,2

Depositi a tempo determinato con una durata iniziale inferiore a 30 giorni

 

 

 

 

 

040

1,3

Depositi a tempo determinato con una durata iniziale superiore a 30 giorni

 

 

 

 

 

050

1.3.1

con una penalità per il ritiro anticipato notevolmente superiore alla perdita degli interessi che sarebbero ottenuti per la durata rimanente

 

 

 

 

 

060

1.3.2

senza penalità per il ritiro anticipato notevolmente superiore alla perdita degli interessi che sarebbero ottenuti per la durata rimanente

 

 

 

 

 

070

1,4

Conti di risparmio

 

 

 

 

 

080

1.4.1

con un periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro

 

 

 

 

 

090

1.4.2

senza un periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro

 

 

 

 

 

100

2

FINANZIAMENTO (FUNDING) ALL'INGROSSO

 

 

 

 

 

110

2,1

Finanziamento all'ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

120

2.1.1

di cui clienti finanziari

 

 

 

 

 

130

2.1.2

di cui clienti non finanziari

 

 

 

 

 

140

2.1.3

di cui da entità infragruppo

 

 

 

 

 

150

2,2

Finanziamento all'ingrosso garantito

 

 

 

 

 

160

2.2.1

di cui contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

170

2.2.2

di cui emissione di obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

180

2.2.3

di cui emissione di titoli garantiti da attività (ABS)

 

 

 

 

 

190

2.2.4

di cui da entità infragruppo

 

 

 

 

 


C 69.00 — PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA

asse z

Totale e valute significative

Prezzi per finanziamenti (funding) di varia durata

 

Overnight

1 settimana

1 mese

3 mesi

6 mesi

1 anno

2 anni

5 anni

10 anni

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Finanziamento (funding) totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,1

di cui: Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,2

di cui: Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,3

di cui: Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,4

di cui: Titoli di primo rango (senior) non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,5

di cui: Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,6

di cui: Titoli garantiti da attività (ABS) compresi i commercial paper garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 70.00 — RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING)

asse z

Totale e valute significative

Rinnovo del finanziamento (funding)

 

Overnight

> 1 giorno ≤ 7 giorni

> 7 giorni ≤ 14 giorni

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

1,1

1

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,2

2

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 14 giorni ≤ 1 mese

> 1 mese ≤ 3 mesi

> 3 mesi ≤ 6 mesi

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

010

1,1

1

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,2

2

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 6 mesi

Totale dei flussi di cassa netti

Termine medio (giorni)

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Termine finanzia menti in scadenza

Termine finanzia menti rinnovati

Termine nuovi finanziamenti

Profilo del finanziamento totale

Riga

ID

Giorno

Voce

250

260

270

280

290

300

310

320

330

010

1,1

1

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,2

2

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

Overnight

> 1 giorno ≤ 7 giorni

> 7 giorni ≤ 14 giorni

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

090

1,3

3

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1,4

4

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1,5

5

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 14 giorni ≤ 1 mese

> 1 mese ≤ 3 mesi

> 3 mesi ≤ 6 mesi

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

090

1,3

3

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1,4

4

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1,5

5

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 6 mesi

Totale dei flussi di cassa netti

Termine medio (giorni)

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Termine finanzia menti in scadenza

Termine finanzia menti rinnovati

Termine nuovi finanziamenti

Profilo del finanziamento totale

Riga

ID

Giorno

Voce

250

260

270

280

290

300

310

320

330

090

1,3

3

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1,4

4

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1,5

5

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

Overnight

> 1 giorno ≤ 7 giorni

> 7 giorni ≤ 14 giorni

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

210

1,6

6

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1,7

7

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1,8

8

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 14 giorni ≤ 1 mese

> 1 mese ≤ 3 mesi

> 3 mesi ≤ 6 mesi

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

210

1,6

6

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1,7

7

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1,8

8

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 6 mesi

Totale dei flussi di cassa netti

Termine medio (giorni)

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Termine finanzia menti in scadenza

Termine finanzia menti rinnovati

Termine nuovi finanziamenti

Profilo del finanziamento totale

Riga

ID

Giorno

Voce

250

260

270

280

290

300

310

320

330

210

1,6

6

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1,7

7

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1,8

8

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

Overnight

> 1 giorno ≤ 7 giorni

>7 giorni ≤ 14 giorni

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

330

1,9

9

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1,10

10

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 14 giorni ≤ 1 mese

> 1 mese ≤ 3 mesi

> 3 mesi ≤ 6 mesi

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

330

1,9

9

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1,10

10

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 6 mesi

Totale dei flussi di cassa netti

Termine medio (giorni)

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Termine finanzia menti in scadenza

Termine finanzia menti rinnovati

Termine nuovi finanziamenti

Profilo del finanziamento totale

Riga

ID

Giorno

Voce

250

260

270

280

290

300

310

320

330

330

1,9

9

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1,10

10

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

Overnight

> 1 giorno ≤ 7 giorni

> 7 giorni ≤ 14 giorni

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

450

1,12

12

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 14 giorni ≤ 1 mese

> 1 mese ≤ 3 mesi

> 3 mesi ≤ 6 mesi

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

450

1,12

12

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 6 mesi

Totale dei flussi di cassa netti

Termine medio (giorni)

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Termine finanzia menti in scadenza

Termine finanzia menti rinnovati

Termine nuovi finanziamenti

Profilo del finanziamento totale

Riga

ID

Giorno

Voce

250

260

270

280

290

300

310

320

330

450

1,12

12

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

Overnight

> 1 giorno ≤ 7 giorni

> 7 giorni ≤ 14 giorni

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

570

1,15

15

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 14 giorni ≤ 1 mese

> 1 mese ≤ 3 mesi

> 3 mesi ≤ 6 mesi

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

570

1,15

15

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 6 mesi

Totale dei flussi di cassa netti

Termine medio (giorni)

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Termine finanzia menti in scadenza

Termine finanzia menti rinnovati

Termine nuovi finanziamenti

Profilo del finanziamento totale

Riga

ID

Giorno

Voce

250

260

270

280

290

300

310

320

330

570

1,15

15

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

Overnight

> 1 giorno ≤ 7 giorni

> 7 giorni ≤ 14 giorni

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

690

1,18

18

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1,20

20

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 14 giorni ≤ 1 mese

> 1 mese ≤ 3 mesi

> 3 mesi ≤ 6 mesi

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

690

1,18

18

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1,20

20

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 6 mesi

Totale dei flussi di cassa netti

Termine medio (giorni)

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Termine finanzia menti in scadenza

Termine finanzia menti rinnovati

Termine nuovi finanziamenti

Profilo del finanziamento totale

Riga

ID

Giorno

Voce

250

260

270

280

290

300

310

320

330

690

1,18

18

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1,20

20

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

Overnight

> 1 giorno ≤ 7 giorni

> 7 giorni ≤ 14 giorni

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

810

1,21

21

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 14 giorni ≤ 1 mese

> 1 mese ≤ 3 mesi

> 3 mesi ≤ 6 mesi

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

810

1,21

21

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 6 mesi

Totale dei flussi di cassa netti

Termine medio (giorni)

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Termine finanzia menti in scadenza

Termine finanzia menti rinnovati

Termine nuovi finanziamenti

Profilo del finanziamento totale

Riga

ID

Giorno

Voce

250

260

270

280

290

300

310

320

330

810

1,21

21

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

Overnight

> 1 giorno ≤ 7 giorni

> 7 giorni ≤ 14 giorni

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

930

1,24

24

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1,25

25

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.25.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.25.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1,26

26

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 14 giorni ≤ 1 mese

> 1 mese ≤ 3 mesi

> 3 mesi ≤ 6 mesi

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

130

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150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

930

1,24

24

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1,25

25

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.25.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.25.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1,26

26

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 6 mesi

Totale dei flussi di cassa netti

Termine medio (giorni)

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Termine finanzia menti in scadenza

Termine finanzia menti rinnovati

Termine nuovi finanziamenti

Profilo del finanziamento totale

Riga

ID

Giorno

Voce

250

260

270

280

290

300

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330

930

1,24

24

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1,25

25

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.25.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.25.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1,26

26

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

Overnight

> 1 giorno ≤ 7 giorni

> 7 giorni ≤ 14 giorni

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

010

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040

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080

090

100

110

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1050

1,27

27

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1,28

28

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1,29

29

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 14 giorni ≤ 1 mese

> 1 mese ≤ 3 mesi

> 3 mesi ≤ 6 mesi

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

130

140

150

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180

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200

210

220

230

240

1050

1,27

27

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1,28

28

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1,29

29

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 6 mesi

Totale dei flussi di cassa netti

Termine medio (giorni)

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Termine finanzia menti in scadenza

Termine finanzia menti rinnovati

Termine nuovi finanziamenti

Profilo del finanziamento totale

Riga

ID

Giorno

Voce

250

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270

280

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310

320

330

1050

1,27

27

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1,28

28

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1,29

29

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

Overnight

> 1 giorno ≤ 7 giorni

> 7 giorni ≤ 14 giorni

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

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ID

Giorno

Voce

010

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090

100

110

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1170

1,30

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Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1,31

31

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 14 giorni ≤ 1 mese

> 1 mese ≤ 3 mesi

> 3 mesi ≤ 6 mesi

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Riga

ID

Giorno

Voce

130

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210

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30

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1,31

31

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rinnovo del finanziamento (funding)

 

> 6 mesi

Totale dei flussi di cassa netti

Termine medio (giorni)

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Termine finanzia menti in scadenza

Termine finanzia menti rinnovati

Termine nuovi finanziamenti

Profilo del finanziamento totale

Riga

ID

Giorno

Voce

250

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270

280

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310

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1,30

30

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1,31

31

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2

Depositi all'ingrosso non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO XIX

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO AGLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ALLEGATO XVIII

1.   Ulteriori strumenti di controllo

1.1.   Osservazioni di carattere generale

1.

I modelli sintetici contenuti nell'allegato XVIII sono stati concepiti per controllare il rischio di liquidità di un ente che esula dall'ambito delle segnalazioni in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile.

1.2.   Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte (C 67.00)

1.

Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento per controparte degli enti segnalanti.

2.

Ai fini della compilazione del presente modello:

a)

Gli enti segnalano le dieci principali controparti o un gruppo di clienti connessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento n. 575/2013 (CRR) per i quali i finanziamenti ottenuti da ciascuna controparte superino la soglia dell'1 % del totale delle passività nelle sottosezioni della sezione 1 del modello. Pertanto, la controparte segnalata alla voce 1.01 corrisponde all'importo massimo di finanziamento ricevuto da una controparte superiore alla soglia dell'1 % alla data di riferimento per le segnalazioni; la voce 1.02 è il secondo importo per grandezza superiore alla soglia dell'1 % e così via.

b)

Gli enti segnalano il totale di tutte le altre passività restanti nella sezione 2.

c)

I totali della sezione 1 e della sezione 2 sono pari al totale delle passività dell'ente come risulta dal suo bilancio segnalato nel quadro dell'informativa finanziaria (FINREP).

3.

Per ciascuna controparte, gli enti registrano le seguenti componenti:

a)

nome della controparte;

b)

codice LEI;

c)

settore della controparte;

d)

residenza della controparte;

e)

tipo di prodotto;

f)

importo ricevuto;

g)

durata iniziale media ponderata;

h)

durata residua media ponderata.

Tali componenti sono illustrate più dettagliatamente nella tabella sottostante.

4.

Laddove si ottengano finanziamenti mediante più di un tipo di prodotto, il tipo segnalato è il prodotto mediante il quale è stata ottenuta la percentuale massima di finanziamento. Informazioni distinte sono segnalate all'autorità competente, allo scopo di illustrare la ripartizione dei finanziamenti ricevuti in relazione ai 5 prodotti principali per tipo di prodotto.

5.

L'identificazione del possessore sottostante dei titoli può avvenire sulla base dei migliori sforzi (best efforts). Se un ente dispone di informazioni sul possessore dei titoli (ossia è la banca depositaria) deve considerare tale importo per segnalare la concentrazione delle controparti. In assenza di informazioni sul possessore dei titoli, non occorre segnalare l'importo corrispondente.

6.

Istruzioni relative a colonne specifiche:

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Nome della controparte

Il nome di ciascuna controparte dalla quale sono stati ottenuti finanziamenti che superino la soglia dell'1 % del totale delle passività è registrato nella colonna 010 in ordine discendente, ossia secondo le dimensioni dei finanziamenti ottenuti.

Il nome della controparte registrato è la denominazione, quale soggetto giuridico, della società da cui derivano i finanziamenti, compreso qualsiasi riferimento del tipo di società come SA (Société anonyme in Francia), Plc. (public limited company nel Regno Unito) o AG (Aktiengesellschaft in Germania).

020

Codice LEI

Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.

030

Settore della controparte

Un settore è assegnato a ciascuna controparte sulla base delle classi del settore economico FINREP:

i) banche centrali; ii) amministrazioni pubbliche; iii) enti creditizi; iv) altre società finanziarie; v) società non finanziarie; vi) famiglie.

Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato alcun settore.

040

Residenza della controparte

Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del “vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti”).

Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato alcun paese.

050

Tipo di prodotto

Alle controparti segnalate nella colonna 010 è assegnato un tipo di prodotto, corrispondente al prodotto emesso mediante il quale è stato ricevuto il finanziamento (o è stata ricevuta la più alta percentuale del finanziamento per tipi di prodotti misti) utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:

 

UWF (finanziamenti all'ingrosso non garantiti ottenuti da clienti finanziari tra cui i fondi interbancari)

 

UWNF (finanziamenti all'ingrosso non garantiti ottenuti da clienti non finanziari)

 

REPO (finanziamenti ottenuti mediante contratti di vendita con patto di riacquisto secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 82), del CRR)

 

CB (finanziamenti ottenuti mediante l'emissione di obbligazioni garantite di cui all'articolo 129, paragrafi 4 o 5, del CRR oppure all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE)

 

ABS (finanziamenti ottenuti mediante l'emissione di titoli garantiti da attività tra cui commercial paper garantiti da attività)

 

IGCP (finanziamenti ottenuti da controparti infragruppo)

060

Importo ricevuto

L'importo totale dei finanziamenti ricevuti dalle controparti segnalato nella colonna 010 è registrato nella colonna 060.

070

Durata iniziale media ponderata

Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 060, dalla controparte segnalata nella colonna 010, la durata iniziale media ponderata (in giorni) per tale finanziamento è registrata nella colonna 070.

La durata iniziale media ponderata è la durata iniziale media (in giorni) del finanziamento ricevuto dalla controparte restante in base all'entità dei diversi importi di finanziamento ricevuti rispetto al finanziamento totale ricevuto.

Per esempio:

1.

1 miliardo di EUR ricevuto dalla controparte A con una durata iniziale di 180 giorni;

2.

0,5 miliardi di EUR ricevuti dalla controparte A con una durata iniziale di 360 giorni.

Durata iniziale media ponderata = (1 miliardo di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 180 giorni + (0,5 miliardi di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 360 giorni

Durata iniziale media ponderata = 240 giorni

080

Durata residua media ponderata

Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 060, dalla controparte segnalata nella colonna 010, la durata residua media ponderata (in giorni) per tale finanziamento è registrata nella colonna 080.

La durata residua media ponderata è la durata media restante (in giorni) del finanziamento ricevuto dalla controparte in base all'entità dei diversi importi di finanziamento ricevuti rispetto al finanziamento totale ricevuto.

Per esempio:

1.

1 miliardo di EUR ricevuto dalla controparte A con una durata residua di 60 giorni;

2.

0,5 miliardi di EUR ricevuti dalla controparte A con una durata residua di 180 giorni.

Durata residua media ponderata = (1 miliardo di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 60 giorni + (0,5 miliardi di EUR/1,5 miliardi di EUR)* 180 giorni.

Durata residua media ponderata = 100 giorni

1.3.   Concentrazione del finanziamento per tipo di prodotto (C 68.00)

1.

Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento per tipo di prodotto degli enti segnalanti, ripartite nei seguenti tipi di finanziamento:

1.

finanziamenti al dettaglio;

a)

depositi a vista;

b)

depositi a tempo determinato di durata inferiore o uguale a 30 giorni;

c)

depositi a tempo determinato di durata superiore a 30 giorni;

i)

con una penalità per il ritiro anticipato sensibilmente superiore alla perdita degli interessi;

ii)

senza una penalità per il ritiro anticipato sensibilmente superiore alla perdita degli interessi;

d)

conti di risparmio;

i)

con un periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro;

ii)

senza un periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro;

2.

finanziamenti all'ingrosso;

a)

finanziamenti all'ingrosso non garantiti;

i)

di cui clienti finanziari

ii)

di cui clienti non finanziari

iii)

di cui da entità infragruppo

b)

finanziamenti all'ingrosso garantiti;

i)

di cui contratti di vendita con patto di riacquisto

ii)

di cui emissione di obbligazioni garantite

iii)

di cui emissione di titoli garantiti da attività

iv)

di cui da entità infragruppo

2.

Ai fini della compilazione del presente modello, gli enti segnalano l'importo totale dei finanziamenti ricevuti da ciascuna categoria di prodotti che superano la soglia dell'1 % del totale delle passività.

3.

Per ciascun tipo di prodotto, gli enti registrano le seguenti componenti:

a)

importo totale ricevuto;

b)

importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo;

c)

importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo;

d)

durata iniziale media ponderata;

e)

durata residua media ponderata.

Tali componenti sono illustrate più dettagliatamente nella tabella sottostante.

4.

Al fine di determinare i tipi di prodotti mediante i quali sono ottenuti finanziamenti maggiori della soglia dell'1 % del totale delle passività, la valuta è irrilevante.

5.

Istruzioni relative a colonne specifiche:

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Importo totale ricevuto

L'importo totale dei finanziamenti ricevuti per quanto riguarda ciascuna delle categorie dei prodotti elencate nella colonna “Nome del prodotto” è segnalato nella colonna 010 del modello in maniera combinata nella valuta utilizzata per le segnalazioni.

020

Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Dell'importo totale dei finanziamenti ricevuti per ciascuna delle categorie dei prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto” segnalato nella colonna 010, l'importo che è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

Nota: gli importi segnalati nella colonna 020 e nella colonna 030, per ciascuna delle categorie dei prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto”, sono uguali all'importo totale ricevuto segnalato nella colonna 010.

030

Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Dell'importo totale dei finanziamenti ricevuti per ciascuna delle categorie dei prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto” segnalato nella colonna 010, l'importo che non è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

Nota: gli importi segnalati nella colonna 020 e nella colonna 030, per ciascuna delle categorie dei prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto”, sono uguali all'importo totale ricevuto segnalato nella colonna 010.

040

Durata iniziale media ponderata

Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 010, dalle categorie dei prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto”, la durata iniziale media ponderata (in giorni) per tale finanziamento è registrata nella colonna 040.

La durata iniziale media ponderata è la durata iniziale media (in giorni) del finanziamento ricevuto da ogni singola controparte in seguito all'emissione di un prodotto specifico, rapportata al finanziamento totale ricevuto dall'emissione di tale prodotto.

Per esempio:

1.

1 miliardo di EUR ricevuto dalla controparte A in seguito all'emissione di un prodotto X con una durata iniziale di 180 giorni;

2.

0,5 miliardi di EUR ricevuti dalla controparte B in seguito all'emissione di un prodotto X con una durata iniziale di 360 giorni.

Durata iniziale media ponderata = (1 miliardo di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 180 giorni + (0,5 miliardi di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 360 giorni

Durata iniziale media ponderata = 240 giorni

050

Durata residua media ponderata

Per l'importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 010, dalle categorie dei prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto”, la durata residua media ponderata (in giorni) per tale finanziamento è registrata nella colonna 050.

La durata residua media ponderata è la durata media restante (in giorni) del finanziamento ricevuto da ogni singola controparte in seguito all'emissione di un prodotto specifico, rapportata al finanziamento totale ricevuto dall'emissione di tale prodotto.

Per esempio:

1.

1 miliardo di EUR ricevuto dalla controparte A in seguito all'emissione di un prodotto X con una durata residua di 60 giorni;

2.

0,5 miliardi di EUR ricevuti dalla controparte B in seguito all'emissione di un prodotto X con una durata residua di 180 giorni.

Durata residua media ponderata = (1 miliardo di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 60 giorni + (0,5 miliardi di EUR/1,5 miliardi di EUR)* 180 giorni

Durata residua media ponderata = 100 giorni

1.4.   Prezzi per finanziamenti di varia durata (C 69.00)

1.

Questo modello serve a raccogliere informazioni sul volume medio delle operazioni e i prezzi medi pagati dagli enti per finanziamenti con le seguenti durate:

a)

Overnight (colonne 010 e 020)

b)

1 settimana (colonne 030 e 040)

c)

1 mese (colonne 050 e 060)

d)

3 mesi (colonne 070 e 080)

e)

6 mesi (colonne 090 e 100)

f)

1 anno (colonne 110 e 120)

g)

2 anni (colonne 130 e 140)

h)

5 anni (colonne 150 e 160)

i)

10 anni (colonne 170 e 180)

2.

Ai fini della determinazione della durata dei finanziamenti ottenuti, gli enti ignorano il periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento; per esempio una passività a tre mesi con regolamento in due settimane è segnalata nella durata trimestrale (colonne 070 e 080).

3.

Il differenziale segnalato nella colonna di sinistra di ogni categoria di scadenza è uno dei seguenti:

1.

il differenziale che l'impresa deve corrispondere per passività inferiori o uguali a un anno, se dovessero essere convertite nell'indice overnight di riferimento per la valuta pertinente non oltre la chiusura delle attività il giorno dell'operazione;

2.

il differenziale che l'impresa deve corrispondere all'emissione per passività superiori a un anno, se dovessero essere convertite nell'indice overnight di riferimento per la valuta pertinente, che è l'EURIBOR a tre mesi per l'EUR o il LIBOR per la GBP e lo USD, non oltre la chiusura delle attività il giorno dell'operazione.

4.

Il differenziale è segnalato in punti base (pb) e calcolato sulla base di una media ponderata. Per esempio:

1.

1 miliardo di EUR di finanziamenti ricevuti od offerti dalla controparte A con un differenziale di 200 pb al di sopra del tasso EURIBOR prevalente;

2.

0,5 miliardi di EUR di finanziamenti ricevuti od offerti dalla controparte B con un differenziale di 150 pb al di sopra del tasso EURIBOR prevalente.

Differenziale medio ponderato = (1 miliardo di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 200 pb + (0,5 miliardi di EUR/1,5 miliardi di EUR) * 150 pb

Differenziale medio ponderato = 183 pb

5.

Per calcolare il differenziale medio da corrispondere, gli enti calcolano il costo totale nella valuta di emissione ignorando ogni FX swap; è incluso però ogni premio o sconto e commissione da corrispondere o da ricevere, prendendo come base la durata dello swap su tasso di interesse teorico o reale corrispondente alla durata della passività. Il differenziale corrisponde al tasso della passività meno il tasso dello swap.

6.

L'importo netto del finanziamento ottenuto per le categorie dei finanziamenti elencati nella colonna “Voce” è segnalato nella colonna “volume” della categoria di scadenza applicabile. Per esempio, per il finanziamento di cui al precedente punto 4, questo sarebbe 1 500 000 EUR.

7.

In assenza di elementi da segnalare, i differenziali sono lasciati vuoti.

8.

Istruzioni relative a righe specifiche:

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1   Finanziamento totale

Volume totale e differenziale medio ponderato di tutti i finanziamenti ottenuti per le seguenti durate:

a)

Overnight (colonne 010 e 020)

b)

1 settimana (colonne 030 e 040)

c)

1 mese (colonne 050 e 060)

d)

3 mesi (colonne 070 e 080)

e)

6 mesi (colonne 090 e 100)

f)

1 anno (colonne 110 e 120)

g)

2 anni (colonne 130 e 140)

h)

5 anni (colonne 150 e 160)

i)

10 anni (colonne 170 e 180)

020

1.1   di cui: Depositi al dettaglio

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei depositi al dettaglio ottenuti.

030

1.2   di cui: Depositi all'ingrosso non garantiti

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei depositi all'ingrosso non garantiti ottenuti.

040

1.3   di cui: Finanziamento garantito

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei finanziamenti garantiti ottenuti.

050

1.4   di cui: Titoli di primo rango (senior) non garantiti

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei titoli di primo rango (senior) non garantiti ottenuti.

060

1.5   di cui: Obbligazioni garantite

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato di tutte le emissioni di obbligazioni garantite che vincolano le attività proprie degli enti.

070

1.6   di cui: Titoli garantiti da attività compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP)

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei titoli garantiti da attività emessi, compresi i commercial paper garantiti da attività.

1.5.   Rinnovo dei finanziamenti (C 70.00)

1.

Questo modello serve a raccogliere informazioni sul volume dei fondi in scadenza e sui nuovi finanziamenti ottenuti, ossia sul “rinnovo dei finanziamenti” a livello giornaliero su un orizzonte temporale di un mese.

2.

Gli enti segnalano il finanziamento in scadenza nelle seguenti categorie di scadenza:

a)

Overnight (colonne da 010 a 040)

b)

da 1 giorno a 7 giorni (colonne da 050 a 080)

c)

da 7 giorni a 14 giorni (colonne da 090 a 120)

d)

da 14 giorni a 1 mese (colonne da 130 a 160)

e)

da 1 mese a 3 mesi (colonne da 170 a 200)

f)

da 3 mesi a 6 mesi (colonne da 210 a 240)

g)

con scadenza superiore a 6 mesi (colonne da 250 a 280)

3.

Per ciascuna categoria di scadenza di cui al precedente punto 2, l'importo in scadenza è segnalato nella colonna di sinistra, l'importo dei fondi rinnovati è segnalato nella colonna “Rinnovo”, i nuovi fondi ottenuti sono segnalati nella colonna “Nuovi fondi” e la differenza netta (ossia nuovi fondi + rinnovo — in scadenza) è segnalata nella colonna di destra.

4.

Il totale dei flussi di cassa netti è segnalato nella colonna 290 e corrisponde alla somma di tutte le colonne “netto” (ossia 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).

5.

La durata media del finanziamento (in giorni) per i fondi in scadenza è segnalata nella colonna 300.

6.

La durata media del finanziamento (in giorni) per i fondi rinnovati è segnalata nella colonna 310.

7.

La durata media del finanziamento (in giorni) per i nuovi fondi è segnalata nella colonna 320.

8.

La durata media del finanziamento (in giorni) per il profilo di finanziamento totale è segnalata nella colonna 330.

9.

Istruzioni relative a righe specifiche:

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

da 010 a 040

Overnight

L'importo totale dei finanziamenti in scadenza su base giornaliera è segnalato nella colonna 010 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 020 delle voci da 1.1 a 1.31.

L'importo totale dei nuovi finanziamenti ottenuti su base giornaliera è segnalato nella colonna 030 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamenti in scadenza su base giornaliera e nuovi finanziamenti ottenuti su base giornaliera è segnalata nella colonna 040 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 050 a 080

> 1 giorno ≤ 7 giorni

L'importo totale del finanziamento la cui scadenza si colloca tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 050 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 060 delle voci da 1.1 a 1.31.

L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata da un giorno a una settimana è segnalato nella colonna 70 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 080 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 090 a 120

> 7 giorni ≤ 14 giorni

L'importo totale del finanziamento la cui scadenza si colloca tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 090 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 100 delle voci da 1.1 a 1.31.

L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata da una settimana a due settimane è segnalato nella colonna 110 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 120 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 130 a 160

> 14 giorni ≤ 1 mese

L'importo totale del finanziamento la cui scadenza si colloca tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 130 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 140 delle voci da 1.1 a 1.31.

L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata da due settimane a un mese è segnalato nella colonna 150 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 160 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 170 a 200

> 1 mese ≤ 3 mesi

L'importo totale del finanziamento la cui scadenza si colloca tra uno e tre mesi è segnalato nella colonna 170 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 180 delle voci da 1.1 a 1.31.

L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata da uno a tre mesi è segnalato nella colonna 190 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 200 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 210 a 240

> 3 mesi ≤ 6 mesi

L'importo totale del finanziamento la cui scadenza si colloca tra tre e sei mesi è segnalato nella colonna 210 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 220 delle voci da 1.1 a 1.31.

L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata da tre mesi a sei mesi è segnalato nella colonna 230 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 240 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 250 a 280

> 6 mesi

L'importo totale del finanziamento con scadenza superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 250 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni, le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L'importo totale dei finanziamenti rinnovati su base giornaliera è segnalato nella colonna 260 delle voci da 1.1 a 1.31.

L'importo totale del nuovo finanziamento ottenuto per una durata superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 270 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamenti in scadenza e nuovi finanziamenti ottenuti è segnalata nella colonna 280 delle voci da 1.1 a 1.31.

290

Totale dei flussi di cassa netti

Il totale dei flussi di cassa netti corrispondente alla somma di tutte le colonne “netto” (ossia 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) è segnalato nella colonna 290.

da 300 a 330

Termine medio (giorni)

Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i fondi in scadenza è segnalato nella colonna 300. Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i fondi rinnovati è segnalato nella colonna 310, il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i nuovi fondi è segnalato nella colonna 320 e il termine medio ponderato (in giorni) per il profilo di finanziamento totale è segnalato nella colonna 330.

ALLEGATO XX

ULTERIORI METRICHE DI CONTROLLO DELLA LIQUIDITÀ (ALMM) A NORMA DELL'ARTICOLO 415, PARAGRAFO 3, LETTERA b, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

MODELLI ALMM

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

MODELLI RELATIVI ALLA CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE

71

C 71.00

CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE PER EMITTENTE/CONTROPARTE


C 71.00 — CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE PER EMITTENTE/CONTROPARTE

asse z

Totale e valute significative

Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte

 

Nome dell'emittente/della controparte

Codice LEI

Settore dell'emittente/della controparte

Residenza dell'emittente/della controparte

Tipo di prodotto

Valuta

Classe di merito di credito

Valore di mercato/nominale

Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale

Riga

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.

DIECI PRINCIPALI EMITTENTI/CONTROPARTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.

TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI UTILIZZATI COME CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO XXI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE (C 71.00) DELL'ALLEGATO XXII

Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte (CCC) (C 71.00)

Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione della capacità di compensazione degli enti segnalanti con riferimento alle dieci principali detenzioni di attività o linee di liquidità concesse all'ente a tale scopo. La capacità di compensazione rappresenta lo stock di attività non vincolate o altre fonti di finanziamento che alla data di riferimento per le segnalazioni sono giuridicamente e praticamente a disposizione dell'ente a copertura di potenziali deficit di finanziamento. Sono segnalati solo i deflussi e gli afflussi a norma di contratti in essere alla data di riferimento per le segnalazioni.

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Nome dell'emittente/della controparte

Il nome dei dieci principali emittenti/controparti di attività non vincolate o linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all'ente è registrato nella colonna 010 in modo discendente. L'elemento più consistente sarà registrato alla voce 1.01, il secondo alla voce 1.02 e così via.

Il nome dell'emittente/della controparte registrato è la denominazione, quale soggetto giuridico, della società che ha emesso le attività o ha concesso le linee di liquidità, compreso qualsiasi riferimento del tipo di società, ad esempio SA (Société anonyme in Francia), Plc. (public limited company nel Regno Unito) oppure AG (Aktiengesellschaft in Germania) ecc.

020

Codice LEI

Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.

030

Settore dell'emittente/della controparte

Un settore è assegnato a ciascuna controparte sulla base delle classi di settore economico FINREP:

i) banche centrali; ii) amministrazioni pubbliche; iii) enti creditizi; iv) altre società finanziarie; v) società non finanziarie; vi) famiglie.

Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato alcun settore.

040

Residenza dell'emittente/della controparte

Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del “vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti”).

Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato alcun paese.

050

Tipo di prodotto

Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnato un tipo di prodotto corrispondente al prodotto in cui è detenuta l'attività o in cui è stata ricevuta la linea di liquidità standby utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:

 

SrB (obbligazione senior)

 

SubB (obbligazione subordinata)

 

CP (Commercial Paper)

 

CB (obbligazioni garantite)

 

US (titolo OICVM, ossia strumenti finanziari che rappresentano un'azione o un titolo emessa/o da un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari)

 

ABS (titolo garantito da attività)

 

CrCl (credito)

 

Eq (strumento di capitale quotato in una borsa valori riconosciuta, non autoemesso o emesso da un ente finanziario)

 

Gold (oro)

 

LiqL (linea di liquidità irrevocabile non utilizzata concessa all'ente)

 

OPT (Altro tipo di prodotto)

060

Valuta

Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnato un codice ISO della valuta nella colonna 060 corrispondente alla denominazione dell'attività ricevuta o delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all'ente. È segnalato il codice unitario della valuta, formato da tre lettere, conformemente alla ISO 4217.

070

Classe di merito di credito

Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnata la classe di merito di credito appropriata ai sensi del REGOLAMENTO n. 575/2013, conformemente alle voci segnalate nella fascia di scadenza.

080

Valore di mercato/nominale

Il valore di mercato o valore equo delle attività, o — se del caso — il valore nominale della linea di liquidità non utilizzata concessa all'ente.

090

Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale

Il valore della garanzia reale secondo le norme della banca centrale relative a operazioni su iniziativa delle controparti per attività specifiche se utilizzate come garanzia reale a fronte del credito ricevuto dalla banca centrale.

Per le attività denominate in una valuta inclusa nella norma tecnica di attuazione emessa ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 5, del regolamento n. 575/2013 tra le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo.

»

5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/59


REGOLAMENTO (UE) 2016/314 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2016

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza dietilenglicole monoetiletere (DEGEE) con la denominazione INCI Ethoxydiglycol, utilizzata nei prodotti cosmetici, non è ancora disciplinata dal regolamento (CE) n. 1223/2009.

(2)

Il DEGEE è stato oggetto di una valutazione del rischio effettuata dalla Francia, in base alla quale la Francia ha deciso (2) che si tratta di una sostanza sicura per i consumatori se utilizzata a una concentrazione massima dell'1,5 % in tutti i prodotti cosmetici, fuorché nei prodotti per l'igiene orale. Tale decisione è stata notificata alla Commissione e agli Stati membri in conformità all'articolo 12 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (3). Di conseguenza la Commissione ha incaricato il comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC) di formulare un parere sulla sicurezza di ciascuno degli eteri di glicole sottoposti a restrizioni dalla decisione francese.

(3)

Il comitato scientifico dei prodotti di consumo, successivamente sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) dalla decisione 2008/721/CE della Commissione (4), ha adottato pareri scientifici sul DEGEE il 19 dicembre 2006 (5), il 16 dicembre 2008 (6), il 21 settembre 2010 (7) e il 26 febbraio 2013 (8).

(4)

Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori ha concluso che l'impiego del DEGEE in tinture per capelli ossidative ad una concentrazione massima del 7 % p/p, in tinture per capelli non ossidative ad una concentrazione massima del 5 % p/p e in altri prodotti da sciacquare ad una concentrazione massima del 10 % p/p non presenta rischi per la salute dei consumatori. Inoltre, tale comitato scientifico ha concluso che l'impiego del DEGEE non comporta rischi per la salute dei consumatori ad una concentrazione massima del 2,6 % p/p in altri prodotti cosmetici non spray e nei seguenti prodotti spray: profumi, spray per capelli, antitraspiranti e deodoranti. L'impiego del DEGEE in prodotti per l'igiene orale e in prodotti per gli occhi, invece, non è stato esaminato dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori e quindi non può essere considerato sicuro per i consumatori.

(5)

Alla luce di tali pareri del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, la Commissione ritiene che la mancata regolamentazione del DEGEE rappresenti un rischio potenziale per la salute umana.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

È opportuno rinviare l'applicazione delle restrizioni sopra menzionate al fine di consentire all'industria di effettuare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare, è opportuno concedere alle imprese un periodo di dodici mesi per immettere sul mercato i prodotti conformi e ritirare dal mercato i prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 25 marzo 2017 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento possono essere immessi e messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  Ministère de la Santé et des Solidarités. Décision du 23 novembre 2005 soumettant à des conditions particulières et à des restrictions la fabrication, le conditionnement, l'importation, la distribution en gros, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant certains éthers de glycol, Journal officiel, n. 291 du 15 décembre 2005, http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html.

(3)  Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169).

(4)  Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).

(5)  SCCP/1044/06, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_082.pdf

(6)  SCCP/1200/08, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_161.pdf

(7)  SCCS/1316/10, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_039.pdf

(8)  SCCS/1507/13, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_119.pdf


ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la seguente voce:

Numero di riferimento

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«x

2-(2-etossietossi)etanolo

Dietilenglicole monoetiletere (DEGEE)

Ethoxydiglycol

111-90-0

203-919-7

a)

Tinture per capelli ossidative

a)

7 %

da a) a e):

 

il livello di impurezza dell'etilenglicole nell'Ethoxydiglycol deve essere ≤ 0,1 %;

 

da non usare in prodotti per l'igiene orale e in prodotti per gli occhi.»

 

b)

Tinture per capelli non ossidative

b)

5 %

c)

Prodotti da sciacquare diversi dalle tinture per capelli

c)

10 %

d)

Altri prodotti cosmetici non spray

d)

2,6 %

e)

I seguenti prodotti spray: profumi, spray per capelli, antitraspiranti e deodoranti

e)

2,6 %


5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/62


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/315 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'elenco dell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(3)

Il 2 marzo 2016 il CSNU ha deciso di aggiungere 16 persone fisiche e 12 entità all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive e ha aggiornato le informazioni identificative relative a una persona e a due entità. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV. Dovrebbe essere modificato anche l'allegato V, in quanto sette delle entità e una persona figurano nell'elenco.

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1)

l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.


ALLEGATO I

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1)

le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche» dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007:

(a)

Choe Chun-Sik [alias (a) Choe Chun Sik; (b) Ch'oe Ch'un Sik]. Data di nascita: 12.10.1954. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Chun-sik è stato direttore della Seconda accademia di scienze naturali (SANS) e capo del programma sui missili a lungo raggio della RDPC. Data di designazione: 2.3.2016.

(b)

Choe Song Il. N. passaporto: (a) 472320665 (data di scadenza: 26.9.2017), (b) 563120356. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Data di designazione: 2.3.2016.

(c)

Hyon Kwang Il (alias Hyon Gwang Il). Data di nascita: 27.5.1961. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Hyon Kwang Il è il direttore del dipartimento per lo sviluppo scientifico presso l'amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale. Data di designazione: 2.3.2016.

(d)

Jang Bom Su (alias Jang Pom Su). Data di nascita: 15.4.1957. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.

(e)

Jang Yong Son. Data di nascita: 20.2.1957. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. Data di designazione: 2.3.2016.

(f)

Jon Myong Guk (alias Cho'n Myo'ng-kuk). Data di nascita: 18.10.1976. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 4721202031 (data di scadenza: 21.2.2017). Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.

(g)

Kang Mun Kil (alias Jiang Wen-ji). Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: PS 472330208 (data di scadenza: 4.7.2017). Altre informazioni: Kang Mun Kil ha svolto attività di approvvigionamento nel settore nucleare in qualità di rappresentante della Namchongang, nota anche come Namhung. Data di designazione: 2.3.2016.

(h)

Kang Ryong. Data di nascita: 21.8.1969. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.

(i)

Kim Jung Jong (alias Kim Chung Chong). Data di nascita: 7.11.1966. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: (a) 199421147 (data di scadenza: 29.12.2014), (b) 381110042 (data di scadenza: 25.1.2016), (c) 563210184 (data di scadenza: 18.6.2018). Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Data di designazione: 2.3.2016.

(j)

Kim Kyu. Data di nascita: 30.7.1968. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: addetto agli affari esteri della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Data di designazione: 2.3.2016.

(k)

Kim Tong My'ong [alias (a) Kim Chin-So'k, (b) Kim Tong-Myong, (c) Kim Jin-Sok; (d) Kim, (e) Hyok-Chol]. Anno di nascita: 1964. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Kim Tong My'ong è il presidente della Tanchon Commercial Bank, in cui ha ricoperto diverse cariche almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang. Data di designazione: 2.3.2016.

(l)

Kim Yong Chol. Data di nascita: 18.2.1962. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. Data di designazione: 2.3.2016.

(m)

Ko Tae Hun (alias Kim Myong Gi). Data di nascita: 25.5.1972. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 563120630 (data di scadenza: 20.3.2018). Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank. Data di designazione: 2.3.2016.

(n)

Ri Man Gon. Data di nascita: 29.10.1945. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: PO381230469 (data di scadenza: 6.4.2016). Altre informazioni: Ri Man Gon è il ministro del Munitions Industry Department. Data di designazione: 2.3.2016.

(o)

Ryu Jin. Data di nascita: 7.8.1965. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 563410081. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.

(p)

Yu Chol U. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Yu Choi U è il direttore dell'amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale. Data di designazione: 2.3.2016;

2)

la voce «Ra Ky'ong-Su (alias Ra Kyung-Su). Funzione: funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). Data di nascita: 4.6.1954. N. passaporto: 645120196. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione: 22.1.2013.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Ra Ky'ong-Su [alias (a) Ra Kyung-Su, (b) Chang, Myong Ho]. Data di nascita: 4.6.1954. N. passaporto: 645120196. Altre informazioni: (a) sesso: maschile, (b) Ra Ky'ong-Su è un funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. Nell'aprile 2009 la Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni quale principale entità finanziaria della RDPC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. Data di designazione: 22.1.2013.»;

3)

le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007:

(a)

Academy of National Defense Science. Sede: Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea. Altre informazioni: la Academy of National Defense Science partecipa agli sforzi profusi dalla RDPC per sviluppare i suoi programmi sui missili balistici e sulle armi nucleari. Data di designazione: 2.3.2016.

(b)

Chongchongang Shipping Company. [alias Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.]. Indirizzo: (a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RDPC, (b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: (a) numero IMO: 5342883, (b) nel luglio 2013 la Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente, per mezzo della sua nave Chong Chon Gang, il carico illecito di armi tradizionali nella RDPC. Data di designazione: 2.3.2016.

(c)

Daedong Credit Bank (DCB) [alias (a) DCB, (b) Taedong Credit Bank]. Indirizzo: (a) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RDPC, (b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: (a) SWIFT: DCBK KKPY, (b) la Daedong Credit Bank ha prestato servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank. La DCB ha facilitato, almeno dal 2007, centinaia di operazioni finanziarie per milioni di dollari a nome della KOMID e della Tanchon Commercial Bank. In alcuni casi, la DCB ha facilitato consapevolmente le operazioni utilizzando pratiche finanziarie fraudolente. Data di designazione: 2.3.2016.

(d)

Hesong Trading Company (alias Hesong Trading Corporation). Indirizzo: Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: la Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation. Data di designazione: 2.3.2016.

(e)

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (alias KKBC). Indirizzo: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RDPC Altre informazioni: la KKBC presta servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading Corporation, che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank ha utilizzato la KKBC per facilitare trasferimenti di fondi che ammontano probabilmente a milioni di dollari, compresi trasferimenti che riguardavano fondi connessi alla Korea Mining Development Corporation. Data di designazione: 2.3.2016.

(f)

Korea Kwangsong Trading Corporation. Indirizzo: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: la Korea Ryongbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Kwangsong Trading Corporation. Data di designazione: 2.3.2016.

(g)

Ministero dell'industria dell'energia atomica (alias MAEI). Indirizzo: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: il Ministero dell'industria dell'energia atomica è stato creato nel 2013 nell'intento di modernizzare l'industria nordcoreana dell'energia atomica per aumentare la produzione di materiali nucleari, migliorarne la qualità e sviluppare ulteriormente un'industria nucleare indipendente nella RDPC. In quanto tale, il MAEI è un attore fondamentale nello sviluppo delle armi nucleari nordcoreane ed è responsabile del funzionamento giornaliero del programma nazionale sulle armi nucleari. Da esso dipendono altre organizzazioni del settore nucleare. Al ministero fanno capo diverse organizzazioni e centri di ricerca operanti nel settore nucleare e due comitati: il comitato per l'applicazione degli isotopi e il comitato per l'energia nucleare. Il MAEI dirige inoltre un centro di ricerca nucleare a Yongbyun, dove si trovano gli impianti noti di trattamento del plutonio della RDPC. Nella sua relazione del 2015, inoltre, il gruppo di esperti ha riferito che l'ex direttore del GBAE Ri Je-son, designato nel 2009 dal comitato istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) come partecipante a o sostenitore di programmi nel settore nucleare, è stato nominato capo del MAEI il 9 aprile 2014. Data di designazione: 2.3.2016.

(h)

Munitions Industry Department (alias: Military Supplies Industry Department). Indirizzo: Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: il Munitions Industry Department è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RDPC. Il MID è responsabile della supervisione dello sviluppo dei missili balistici della RDPC, compreso il Taepo Dong-2. Il MID sovraintende ai programmi nordcoreani di produzione di armi e di R&S, tra cui il programma sui missili balistici. Il secondo comitato economico e la seconda accademia di scienze naturali, anch'essi designati nell'agosto 2010, dipendono dal MID. Negli ultimi anni il MID si è adoperato per sviluppare l'ICBM road-mobile KN08. Data di designazione: 2.3.2016.

(i)

National Aerospace Development Administration (alias NADA). Indirizzo: RDPC. Altre informazioni: la NADA partecipa allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali nordcoreane, compresi i lanci di satelliti e i razzi vettori. Data di designazione: 2.3.2016.

(j)

Office 39 [alias (a) Office #39, (b) Office No. 39, (c) Bureau 39, (d) Central Committee Bureau 39, (e) Third Floor, (f) Division 39]. Indirizzo: RDPC. Altre informazioni: entità governativa della RDPC. Data di designazione: 2.3.2016.

(k)

Reconnaissance General Bureau [alias (a) Chongch'al Ch'ongguk, (b) KPA Unit 586, (c) RGB]. Indirizzo: (a) Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RDPC, (b) Nungrado, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: il Reconnaissance General Bureau, prima organizzazione di intelligence della RDPC, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence esistenti del Partito dei Lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Ufficio 35, nonché del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Il Reconnaissance General Bureau commercia in armi convenzionali e controlla la Green Pine Associated Corporation, società nordcoreana che opera nel settore delle armi convenzionali. Data di designazione: 2.3.2016.

(l)

Secondo comitato economico. Indirizzo: Kangdong, RDPC. Altre informazioni: il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RDPC. Il secondo comitato economico è incaricato di controllare la produzione di missili balistici nella RDPC e dirige le attività della KOMID. Data di designazione: 2.3.2016;

4)

i dati identificativi delle voci seguenti dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» sono così sostituiti:

(a)

La voce «Namchongang Trading Corporation [nota anche come (a) NCG, (b) Namchongang Trading, (c) Nam Chon Gang Corporation, (d) Nomchongang Trading Co., (e) Nam Chong Gan Trading Corporation]. Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; (b) la Namchongang è una società nordcoreana di import-export che dipende dal General Bureau of Atomic Energy. Essa ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione ad un cittadino tedesco. Essa ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli anni 90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il rappresentante di tale società è un ex-diplomatico che è stato il rappresentante della Corea del Nord all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione del paese, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni. Data di designazione: 16.7.2009.» è sostituita da quanto segue:

«Namchongang Trading Corporation [aka (a) NCG, (b) Namchongang Trading, (c) Nam Chon Gang Corporation, (d) Nomchongang Trading Co., (e) Nam Chong Gan Trading Corporation (f) Namhung Trading Corporation]. Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; (b) la Namchongang è una società nordcoreana di import-export che dipende dal General Bureau of Atomic Energy. Essa ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione con un cittadino tedesco. Essa ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli anni '90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il suo rappresentante è un ex diplomatico che è stato il rappresentante della Corea del Nord all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione del paese, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni. Data di designazione: 16.7.2009.»

(b)

La voce «Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias). Indirizzo: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RDPC. (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RDPC Altre informazioni: (a) n. dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore della nave Chong Chon Gang. Ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni. Data di designazione: 30.7.2014.» è sostituita da quanto segue:

«Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Indirizzo: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RDPC. (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RDPC Altre informazioni: (a) n. dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): 1790183; (b) la Ocean Maritime Management Company, Limited ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni; (c) la Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore delle seguenti navi con numero IMO: (a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, (b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, (c) Chong Rim 2 8916293, (d) Dawnlight 9110236, (e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, (f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, (g) Hoe Ryong 9041552, (h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, (i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, (j) JH 86 8602531, (k)Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, (l) Jin Tai 9163154, (m) Jin Teng 9163166, (n) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, (o) Mi Rim 8713471, (p) Mi Rim 2 9361407, (q) Rang (Po Thong Gang) 8829555, (r) Orion Star (Richocean) 9333589, (s) Ra Nam 2 8625545, (t) Ra Nam 3 9314650, (u) Ryo Myong 8987333, (v) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, (w) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, (x)Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, (y)South Hill 2 8412467, (z) South Hill 5 9138680, (aa) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, (bb) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, (cc) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, (dd)Grand Karo 8511823, (ee) Tong Hung 8661575. Data di designazione: 28.7.2014.»


ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1)

le voci seguenti dell'elenco «Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» sono soppresse:

«2.

Hesong Trading Corporation

Ubicazione: Pyongyang

Controllata da Korea Mining Development Corporation (KOMID) (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); principale commerciante di armi e principale esportatore di merci e attrezzature connesse ai missili balistici e alle armi convenzionali. Hesong Trading Corporation è coinvolta in forniture che potrebbero essere utilizzate per il programma sui missili balistici.»

«6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Ubicazione: Rakwon-dong, distretto di Pothonggang, Pyongyang,

Controllata da Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); conglomerato specializzato negli acquisti per le industrie belliche dell'RPDC e nel sostegno alle vendite di materiale militare di questo paese.»

«10.

Munitions Industry Department (alias: Military Supplies Industry Department)

Ubicazione: Pyongyang

Responsabile della supervisione delle attività delle industrie militari della Corea del Nord, compresi il secondo comitato economico e KOMID. Questo comprende anche la sorveglianza dello sviluppo dei programmi nucleari e relativi ai missili balistici della Corea del Nord. Fino a poco tempo fa, il Munitions Industry Department era diretto da Jon Pyong Ho; l'attuale direttore sarebbe Chu Kyu-ch'ang (Ju Gyu-chang), ex vicedirettore del Munitions Industry Department (MID), noto anche come Machine Building Industry Department. Chu è stato supervisore generale delle attività nordcoreane di sviluppo missilistico, compresi il lancio del missile Taepo Dong-2 (TD-2) il 5 aprile 2009 e il lancio mancato del TD-2 nel luglio 2006.»

«12.

Reconnaissance General Bureau (RGB) (alias: Chongch'al Ch'ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Ubicazione: Changgwang Street, Pyongyang, Corea del Nord; Nungrado, Pyongyang, Corea del Nord

Il Reconnaissance General Bureau (RGB), la prima organizzazione di intelligence della Corea del Nord, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence del Partito dei Lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Ufficio 35 e del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Opera alle dirette dipendenze del ministero della Difesa con il principale incarico di raccogliere informazioni militari. L'RGB commercia armi convenzionali e controlla l'impresa nordcoreana Green Pine Associated Corporation (Green Pine), che opera nel settore delle armi convenzionali.

13.

Secondo comitato economico

 

Il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti fondamentali del programma missilistico della Corea del Nord, è responsabile della supervisione della produzione nazionale di missili balistici e dirige le attività di KOMID (KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009). Si tratta di un'organizzazione a livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo dei sistemi di armamento avanzati della Corea del Nord, compresi i missili e probabilmente le armi nucleari. Si serve di numerose organizzazioni subordinate, tra cui la Korea Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero da utilizzare nei programmi missilistici e, probabilmente, nucleari della Corea del Nord.»;

2)

la voce seguenti dell'elenco «Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)» è soppressa:

«3.

KIM Tong-Myo'ng (alias: Kim Chin-so'k)

Anno di nascita: 1964 Nazionalità: nordcoreana

Kim Tong-Myo'ng agisce per conto di Tanchon Commercial Bank (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009). Kim Dong Myong ha ricoperto diverse cariche presso la Tanchon almeno dal 2002 ed è attualmente presidente della banca. Ha partecipato anche alla gestione delle attività di Amroggang (di proprietà o sotto il controllo di Tanchon Commercial Bank) con lo pseudonimo Kim Chin-so'k.»;

3)

le voci seguenti dell'elenco «Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)» sono soppresse:

«5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) (alias: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Indirizzo: Jungson-dong, Sungri Street, distretto centrale, Pyongyang

Subordinata posseduta o controllata da Korea Ryonbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009) e che opera per suo conto o sotto la sua direzione. Fornisce servizi finanziari a sostegno di Tanchon Commercial Bank (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009) e Korea Hyoksin Trading Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 16.7.2009). Dal 2008 Tanchon Commercial Bank utilizza KKBC per facilitare trasferimenti di fondi che ammontano probabilmente a milioni di dollari, compresi trasferimenti che interessano fondi connessi a Mining Development Trading Corporation (KOMID) (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009) effettuati dalla Birmania alla Cina nel 2009. Nel 2008, inoltre, Hyoksin, che secondo le Nazioni Unite sarebbe coinvolta nello sviluppo di armi di distruzione di massa, ha cercato di utilizzare KKBC in relazione all'acquisto di attrezzature a duplice uso. KKBC ha almeno una filiale estera a Dandong, Cina.

6.

Ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea (alias: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Indirizzo: Second KWP Government Building (in coreano: Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Tower (Korean'Dong), Chung Ward, Pyongyang; Chung-Guyok (distretto centrale), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang; Changgwang Street, Pyongyang.

L'Ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea svolge attività economiche illecite a sostegno del governo nordcoreano. L'Ufficio ha sedi in tutto il paese incaricate della raccolta e della gestione di fondi e procura valuta estera agli alti dirigenti del Partito dei lavoratori della Corea mediante attività illecite quali il traffico di stupefacenti. L'Ufficio 39 controlla diverse entità nella Corea del Nord e all'estero attraverso le quali svolge numerose attività illecite tra cui la produzione, il traffico e la distribuzione di stupefacenti. L'Ufficio 39 è stato coinvolto anche nel tentativo di acquistare e trasferire beni di lusso nella Corea del Nord. L'Ufficio 39 è una delle più importanti organizzazioni incaricate dell'acquisto di valuta e di merci. Si dice che questa entità sia alle dirette dipendenze di KIM Jong-il. L'Ufficio 39 controlla diverse società commerciali, alcune delle quali svolgono attività illecite, ad esempio Daesong General Bureau, che fa parte del gruppo Daesong, il più grande gruppo di imprese del paese. Secondo le stesse fonti, l'Ufficio 39 ha uffici di rappresentanza a Roma, Pechino, Bangkok, Singapore, Hong kong e Dubai. L'Ufficio 39 cambia regolarmente nome e immagine. Il direttore dell'Ufficio 39, JON Il-chun, figura già nell'elenco delle sanzioni UE.

L'Ufficio 39 ha prodotto metamfetamina a Sangwon, nella provincia del Pyongan meridionale, ed è stato coinvolto nella distribuzione di metamfetamina a piccoli trafficanti nordcoreani per la distribuzione attraverso la Cina e la Corea del Sud. L'Ufficio 39 possiede anche coltivazioni di papaveri nelle province dell'Hamkyo'ng settentrionale e del Pyongan settentrionale e produce oppio e eroina a Hamhu'ng e Nachin. Nel 2009 l'Ufficio 39 è stato coinvolto nel fallito tentativo di acquistare ed esportare nella Corea del Nord, attraverso la Cina, due yacht di lusso di fabbricazione italiana di un valore superiore a 15 milioni di USD. Le autorità italiane hanno bloccato il tentativo di esportare gli yacht destinati a Kim Jong-il, che costituiva una violazione delle sanzioni imposte dalle Nazioni Unite alla Corea del Nord a norma dell'UNSCR 1718, la quale chiede specificamente agli Stati membri di impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento di beni di lusso nella Corea del Nord. In precedenza l'Ufficio 39 aveva utilizzato Banco Delta Asia per il riciclaggio di proventi illeciti. Nel settembre 2005 il dipartimento del Tesoro ha accusato Banco Delta Asia di essere un importante e pericoloso organismo di riciclaggio ai sensi della sezione 311 del PATRIOT Act statunitense in quanto rappresentava un rischio inaccettabile di riciclaggio di denaro e di altri reati finanziari.»


5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/316 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

371,5

IL

154,0

MA

97,8

SN

174,9

TN

110,7

TR

104,2

ZZ

168,9

0707 00 05

JO

194,1

MA

84,5

TR

161,0

ZZ

146,5

0709 93 10

MA

60,7

TR

161,2

ZZ

111,0

0805 10 20

EG

45,5

IL

73,7

MA

55,2

TN

50,6

TR

64,4

ZZ

57,9

0805 50 10

MA

117,0

TN

91,8

TR

90,3

ZZ

99,7

0808 10 80

CL

93,3

US

149,0

ZZ

121,2

0808 30 90

CL

133,7

CN

59,6

TR

58,3

ZA

103,3

ZZ

88,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/72


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/317 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2016

che modifica le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l'articolo 27,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), in particolare l'articolo 45,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (5), in particolare l'articolo 24,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (6), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE stabiliscono norme relative alla etichettatura ufficiale degli imballaggi di sementi.

(2)

Negli ultimi anni sono stati rilevati casi di uso fraudolento delle etichette ufficiali. La sicurezza delle etichette ufficiali dovrebbe perciò essere migliorata, in linea con le attuali conoscenze tecniche disponibili, al fine di garantire che tali pratiche fraudolente siano evitate. In questa prospettiva, e al fine di consentire alle autorità competenti di registrare e controllare meglio la stampa, la distribuzione e l'uso delle singole etichette ufficiali da parte degli operatori e di tracciare le partite di sementi, è opportuno rafforzare la sicurezza delle etichette ufficiali introducendo un numero d'ordine attribuito ufficialmente sulle etichette ufficiali di sementi di base, sementi certificate, sementi commerciali e miscugli di sementi, come pure sull'etichetta e sul documento previsti nel caso di sementi non certificate, raccolte in un altro Stato membro.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 66/401/CEE

La direttiva 66/401/CEE è così modificata:

1)

l'allegato IV è così modificato:

a)

nella parte A I, lettera a), è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

b)

nella parte A I, lettera b), è inserito il seguente punto 3 bis:

«3 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

c)

nella parte A I, lettera c), è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

2)

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte A, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,»;

b)

nella parte C, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 66/402/CEE

La direttiva 66/402/CEE è così modificata:

1)

l'allegato IV è così modificato:

a)

nella parte A, lettera a), è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

b)

nella parte A, lettera b), è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

2)

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte A, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,»;

b)

nella parte C, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2002/54/CE

La direttiva 2002/54/CE è così modificata:

1)

l'allegato III è così modificato:

nella parte A I, è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

2)

l'allegato IV è così modificato:

a)

nella parte A, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,»;

b)

nella parte C, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,».

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2002/55/CE

La direttiva 2002/55/CE è così modificata:

1)

l'allegato IV è così modificato:

nella parte A I, è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

2)

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte A, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,»;

b)

nella parte C, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,».

Articolo 5

Modifica della direttiva 2002/56/CE

All'allegato III, parte A, della direttiva 2002/56/CE è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»

Articolo 6

Modifiche della direttiva 2002/57/CE

La direttiva 2002/57/CE è così modificata:

1)

l'allegato IV è così modificato:

a)

nella parte A, lettera a), è inserito il seguente punto 2 bis:

«2 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

b)

nella sezione A, lettera b), è inserito il seguente punto 3 bis:

«3 bis.

Numero d'ordine attribuito ufficialmente.»;

2)

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte A, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,»;

b)

nella parte C, dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

Numero d'ordine attribuito ufficialmente,».

Articolo 7

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2017.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

(2)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

(3)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(5)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

(6)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.


DECISIONI

5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/76


DECISIONE (PESC) 2016/318 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2016

che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1).

(2)

Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364 (2), la quale ha disposto che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC si applichino fino al 6 marzo 2016 nei confronti di quattordici persone e fino al 6 giugno 2015 nei confronti di quattro persone.

(3)

Il 5 giugno 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/876 (3), la quale ha tra l'altro disposto che è opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di due di tali quattro persone e fino al 6 ottobre 2015 nei confronti di una di tali persone. Il 5 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1781 (4), la quale ha disposto che è opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di detta persona.

(4)

Le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC si applicano fino al 6 marzo 2016 nei confronti di tutte le persone. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare l'applicazione di dette misure restrittive fino al 6 marzo 2017 nei confronti di sedici persone, è opportuno che sia eliminata la voce relativa a una persona e aggiornare la motivazione relativa a tre persone.

(5)

La decisione 2014/119/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2017.»;

2)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

S.A.M. DIJKSMA


(1)  Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).

(2)  Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 142 del 6.6.2015, pag. 30).

(4)  Decisione (PESC) 2015/1781 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 259 del 6.10.2015, pag. 23).


ALLEGATO

I.

La voce relativa alla seguente persona è eliminata dalla lista di cui all'allegato della decisione 2014/119/PESC:

«14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova»

II.

Le voci relative alle persone in appresso riportate nell'allegato della decisione 2014/119/PESC sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazione

Data d'inserimento nell'elenco

«2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

NATO il 20 gennaio 1963 a Kostiantynivka (provincia di Donetsk), ex ministro dell'interno.

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e in relazione ad abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stessa o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio al bilancio o ai beni statali ucraini.

6.3.2014

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонiдiвна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Nata il 12 novembre 1976 a Rîbnița (Moldova), ex ministro della giustizia.

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi o beni statali e in relazione ad abuso d'ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stessa o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio al bilancio o ai beni statali ucraini.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

NATO il 28 novembre 1963 a Kiev, ex ministro dell'istruzione e della scienza.

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi o beni statali.

6.3.2014»


5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/78


DECISIONE (PESC) 2016/319 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2016

che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (1), in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC.

(2)

Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2270 (2016) aggiungendo 16 persone e 12 entità all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive, ed ha aggiornato le informazioni identificative relative ad una persona e a due entità soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2013/183/PESC.

(4)

Le voci relative ad una persona e a sette entità elencate nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC dovrebbero essere soppresse poiché sono state elencate nell'allegato I di tale decisione.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2013/183/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2013/183/PESC sono modificati come figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.


ALLEGATO

(1)

Le persone e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2013/183/PESC.

A.   Persone

 

Nome

Pseudonimi

Data di nascita

Data della designazione

Motivi

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Data di nascita: 12 ottobre 1954 Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Choe Chun-sik è stato direttore della Second Academy of Natural Sciences (SANS) e capo del programma di missili a lungo raggio della RPDC.

14.

Choe Song Il

 

Passaporto: 472320665

Data di scadenza del passaporto: 26 settembre 2017

Passaporto: 563120356

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Rappresentante in Vietnam della Tanchon Commercial Bank.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Data di nascita: 27 maggio 1961 Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Hyon Kwang II è direttore del Dipartimento per lo sviluppo scientifico presso la National Aerospace Development Administration.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su

Data di nascita: 15 aprile 1957 Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Rappresentante in Siria della Tanchon Commercial Bank.

17.

Jang Yong Son

 

Data di nascita: 20 febbraio 1957

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Rappresentante in Iran della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk

Passaporto: 4721202031

Data di scadenza del passaporto: 21 febbraio 2017

Cittadinanza: nordcoreana

Data di nascita: 18 ottobre 1976

2.3.2016

Rappresentante in Siria della Tanchon Commercial Bank.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Passaporto:

PS472330208

Data di scadenza del passaporto: 4 luglio 2017

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Kang Mun Kil ha condotto attività di approvvigionamento nel settore nucleare come rappresentante della Namchongang, alias Namhung.

20.

Kang Ryong

 

Data di nascita: 21 agosto 1969

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Rappresentante in Siria della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Passaporto: 199421147 Data di scadenza del passaporto: 29 dicembre 2014

Passaporto: 381110042 Data di scadenza del passaporto: 25 gennaio 2016

Passaporto: 563210184 Data di scadenza del passaporto: 18 giugno 2018

Data di nascita: 7 novembre 1966

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Rappresentante in Vietnam della Tanchon Commercial Bank.

22.

Kim Kyu

 

Data di nascita: 30 luglio 1968 Cittadinanza nordcoreana

2.3.2016

Responsabile del Servizio affari esterni della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Data di nascita: 1964 Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Kim Tong My'ong è presidente della Tanchon Commercial Bank all'interno della quale ha ricoperto varie posizioni almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

 

Data di nascita: 18 febbraio 1962

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Rappresentante in Iran della KOMID.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Passaporto: 563120630

Data di scadenza del passaporto: 20 marzo 2018

Data di nascita: 25 maggio 1972

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Rappresentante della Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

Data di nascita: 29 ottobre 1945

Passaporto: P0381230469

Data di scadenza del passaporto: 6 aprile 2016

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Ri Man Gon è ministro del Munitions Industry Department.

27.

Ryu Jin

 

Data di nascita: 7 agosto 1965

Passaporto: 563410081

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Rappresentante in Siria della KOMID.

28.

Yu Chol U

 

Cittadinanza: nordcoreana

2.3.2016

Yu Chol U è direttore della National Aerospace Development Administration.

2)

La voce relativa alla persona elencata in appresso, riportata nell'allegato I della decisione 2013/183/PESC del Consiglio, è sostituita dalla seguente:

 

Nome

Pseudonimi

Data di nascita

Data della designazione

Motivi

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

 

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su è funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

3)

Le entità elencate in appresso sono inserite nell'elenco delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2013/183/PESC del Consiglio:

B.   Entità

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data della designazione

Altre informazioni

21.

Academy of National Defense Science

 

Pyongyang, RPDC

2.3.2016

L'Academy of National Defense Science è coinvolta negli sforzi della RPDC per portare avanti lo sviluppo dei programmi di missili balistici e armamenti nucleari.

22.

Chongchongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Indirizzo: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC. Altro indirizzo: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC. Numero IMO: 5342883

2.3.2016

La Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente attraverso la sua nave Chong Chon Gang carichi illegali di armi convenzionali nella RPDC nel luglio 2013.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB; Taedong Credit Bank

Indirizzo: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Altro indirizzo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC. SWIFT: DCBK KKPY

2.3.2016

La Daedong Credit Bank ha fornito servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank. Almeno dal 2007, la DCB ha agevolato centinaia di transazioni finanziarie del valore di milioni di dollari per conto della KOMID e della Tanchon Commercial Bank. In alcuni casi, la DCB ha consapevolmente agevolato transazioni impiegando pratiche finanziarie fraudolente.

24.

Hesong Trading Company

 

Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation.

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La KKBC fornisce servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading Corporation, una società affiliata alla Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank si è avvalsa della KKBC per agevolare trasferimenti di fondi, probabilmente pari a milioni di dollari, tra cui trasferimenti di fondi riconducibili alla Korea Mining Development Corporation.

26.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

La Korea Ryongbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Kwangsong Trading Corporation.

27.

Ministry of Atomic Energy Industry (Ministero dell'industria dell'energia atomica)

MAEI

Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Il ministero dell'industria dell'energia atomica è stato istituito nel 2013 allo scopo di modernizzare l'industria dell'energia atomica nella RPDC per aumentare la produzione di materiali nucleari, migliorarne la qualità e sviluppare ulteriormente un'industria nucleare nordcoreana indipendente. In quanto tale, il MAEI svolge notoriamente un ruolo essenziale nello sviluppo delle armi nucleari della RPDC, è responsabile della condotta quotidiana del programma di armamenti nucleari del paese e sovrintende ad altre organizzazioni legate alle armi nucleari.

Fanno capo a questo ministero una serie di organizzazioni e centri di ricerca legati alle armi nucleari, come pure due comitati: un comitato per l'applicazione degli isotopi e un comitato per l'energia nucleare. Il MAEI dirige inoltre un centro di ricerca nucleare a Yongbyun, il sito del noto impianto di plutonio della RPDC. Inoltre, nella sua relazione del 2015, il gruppo di esperti ha affermato che Ri Je-son, ex direttore del GBAE designato nel 2009 dal comitato istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) per la sua partecipazione o il suo sostegno a programmi legati alle armi nucleari, è stato nominato capo del MAEI il 9 aprile 2014.

28.

Munitions Industry Department

Military Supplies Industry Department

Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Il Munitions Industry Department (MID) è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. Il MID è incaricato di sovrintendere allo sviluppo dei missili balistici della RPDC, incluso il Taepo Dong-2. Il MID sovrintende ai programmi di produzione di armi e R&S della RPDC, compreso il programma di missili balistici della RPDC. Il Second Economic Committee e la Second Academy of Natural Sciences — la cui designazione risale pure all'agosto 2010 — dipendono dal MID. Negli ultimi anni, il MID ha lavorato allo sviluppo del missile balistico intercontinentale mobile KN08.

29.

National Aerospace Development Administration

NADA

RPDC

2.3.2016

La NADA è coinvolta nello sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali della RPDC, compresi i lanci satellitari e i razzi vettori.

30.

Office 39

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39;

Third Floor; Division 39

RPDC

2.3.2016

Entità governativa nordcoreana.

31.

Reconnaissance General Bureau

Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC. Altro indirizzo: Nungrado, Pyongyang, RPDC.

2.3.2016

Il Reconnaissance General Bureau, prima organizzazione di intelligence della RPDC, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence esistenti del Partito dei Lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Office 35, nonché del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Il Reconnaissance General Bureau commercia in armi convenzionali e controlla la Green Pine Associated Corporation, società di armi convenzionali della RPDC.

32.

Second Economic Committee

 

Kangdong, RPDC

2.3.2016

Il Second Economic Committee è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. È incaricato di sovrintendere alla produzione dei missili balistici della RPDC e dirige le attività della KOMID.

4)

Le voci relative alle entità elencate in appresso, riportate nell'allegato I della decisione 2013/183/PESC del Consiglio, sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data della designazione

Altre informazioni

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

La Namchongang è una società commerciale nordcoreana dipendente dall'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE). La Namchongang è stata coinvolta nell'approvvigionamento di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare della RPDC, nonché nell'approvvigionamento legato al nucleare in associazione con un cittadino tedesco. È stata inoltre coinvolta nell'acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature specificamente adatte a un programma di arricchimento dell'uranio dalla fine degli anni '90.

Il rappresentante è un ex diplomatico che ha rappresentato la RPDC per l'ispezione da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) dell'impianto nucleare di Yongbyon nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano vive preoccupazioni date le attività di proliferazione della RPDC in passato.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) Navi con numero IMO:

a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

c)

Chong Rim 2

8916293

d)

Dawnlight

9110236

e)

Ever Bright 88 (J Star)

8914934

f)

Gold Star 3 (benevolence)

8405402

g)

Hoe Ryong

9041552

h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

j)

JH 86

8602531

k)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

l)

Jin Tal

9163154·

m)

Jin Teng

9163166

n)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

o)

Mi Rim

8713471

p)

Mi Rim 2

9361407

q)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

r)

Orion Star (Richocean)

9333589

s)

Ra Nam 2

8625545

t)

RaNam 3

9314650

u)

Ryo Myong

8987333

v)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

w)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

x)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

y)

South Hill 2

8412467

z)

South Hill 5

9138680

aa)

Tan Chon (Ryong Gang 2)

7640378

bb)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

cc)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

dd)

Grand Karo

8511823

ee)

Tong Hung 1

8661575

 

Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, RPDC;

Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang.

28.7.2014

La Ocean Maritime Management Company, Limited (numero IMO: 1790183) è l'operatore/gestore della nave Chong Chon Gang. Ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RPDC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e ha contribuito all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni.

5)

La persona e le entità elencate in appresso sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC del Consiglio

I.   Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

B.   Entità

4.

Secondo comitato economico

7.

Hesong Trading Corporation

10.

Korea Kwangsong Trading Corporation

11.

Munitions Industry Department (alias Military Supplies Industry Department)

12.

Reconnaissance General Bureau (RGB) (alias Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586)

II.   Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

A.   Persone

3.

Kim Tong-Myo'ng (alias Kim Chin-so'k)

B.   Entità

3.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (alias Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

4.

Office 39, of the Korean Workers' Party (alias Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39)


5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/88


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/320 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2016

che modifica la decisione 2004/842/CE relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi

[notificata con il numero C(2016) 1221]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (5), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (6), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/842/CE della Commissione (7) definisce norme per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi.

(2)

Negli ultimi anni sono stati rilevati casi di uso fraudolento delle etichette ufficiali. La sicurezza delle etichette ufficiali dovrebbe perciò essere migliorata, in linea con le attuali conoscenze tecniche disponibili, al fine di garantire che tali pratiche fraudolente siano evitate. In questa prospettiva, e al fine di consentire alle autorità competenti di registrare e controllare meglio la stampa, la distribuzione e l'uso delle singole etichette ufficiali da parte degli operatori nonché di tracciare le partite di sementi, è opportuno rafforzare la sicurezza delle etichette ufficiali introducendo sulle stesse un numero d'ordine attribuito ufficialmente.

(3)

La presente decisione e la direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione (8) dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data, al fine di garantire una parità di trattamento per quanto riguarda i requisiti applicabili a tutti gli utilizzatori delle relative etichette. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2017.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/842/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione 2004/842/CE

All'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 2004/842/CE, è inserita la seguente lettera a bis):

«a bis)

il numero d'ordine attribuito ufficialmente;».

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2017.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

(2)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

(3)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(5)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

(6)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(7)  Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1o dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21).

(8)  Direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi (cfr. la pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale).


5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/90


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/321 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2016

che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6)

[notificata con il numero C(2016) 1231]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 26 quater, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La coltivazione del granturco geneticamente modificato MON 810 è stata autorizzata inizialmente, a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), dalla decisione 98/294/CE della Commissione (3). Il 3 agosto 1998 la Francia ha concesso a Monsanto Europe SA (di seguito «Monsanto») l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti a base di granturco MON 810.

(2)

Nel luglio 2004 Monsanto ha notificato per la coltivazione le sementi di granturco MON 810 in quanto «prodotti esistenti» a norma delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È stato quindi possibile continuare a immetterle sul mercato in forza del regime dei «prodotti esistenti» di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003.

(3)

Nell'aprile 2007 Monsanto ha presentato, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di granturco MON 810. A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, di detto regolamento il periodo di autorizzazione è esteso automaticamente fino al momento in cui è presa una decisione sul rinnovo.

(4)

La direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha introdotto la possibilità, per uno Stato membro, di richiedere di adeguare l'ambito geografico di un'autorizzazione alla coltivazione già concessa in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso sia escluso dalla coltivazione. Le domande a tal fine dovevano essere presentate dal 2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015.

(5)

Diciannove Stati membri hanno chiesto, a norma dell'articolo 26 quater della direttiva 2001/18/CE, il divieto della coltivazione di granturco MON 810 in tutto loro territorio o parte di esso. La Commissione ha ricevuto entro il 3 ottobre 2015 le seguenti domande: il 3 luglio 2015 dalla Lettonia; il 27 luglio 2015 dalla Grecia; il 15 settembre 2015 dalla Francia; il 17 settembre 2015 dalla Croazia; il 18 settembre 2015 dall'Austria; il 21 settembre 2015 dall'Ungheria; il 23 settembre 2015 dai Paesi Bassi e dal Belgio; il 24 settembre 2015 dalla Polonia; il 25 settembre 2015 dalla Lituania e dal Regno Unito; il 30 settembre 2015 dalla Bulgaria, dalla Germania e da Cipro; il 1o ottobre 2015 dalla Danimarca e dall'Italia; il 2 ottobre 2015 dal Lussemburgo, da Malta e dalla Slovenia.

(6)

Le domande ricevute dalla Commissione riguardano l'intero territorio degli Stati membri richiedenti, ad eccezione del Belgio, che ha presentato una domanda relativa al solo territorio della Vallonia, e del Regno Unito, che ha presentato una domanda relativa ai soli territori dell'Irlanda del Nord, della Scozia e del Galles. La domanda presentata dalla Germania non riguarda la coltivazione a fini di ricerca.

(7)

La Commissione ha comunicato a Monsanto tutte le domande degli Stati membri richiedenti. Monsanto non ha sollevato obiezioni a nessuna delle domande entro il periodo di 30 giorni di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE e pertanto non ha confermato l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco MON 810. A norma dell'articolo 26 quater, paragrafo 3, di detta direttiva, è pertanto opportuno adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione concessa per le sementi per la coltivazione di granturco MON 810 in conformità alle domande degli Stati membri richiedenti, senza applicare la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(8)

La presente decisione non pregiudica la decisione da adottare in merito al rinnovo dell'autorizzazione a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(9)

È opportuno che tutte le informazioni pertinenti all'autorizzazione del granturco MON 810 siano inserite nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, come disposto dal regolamento (CE) n. 1829/2003, e gli Stati membri saranno informati della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La coltivazione del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 è vietata nei territori elencati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le informazioni indicate nella presente decisione sono inserite nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 3

Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270 — 272, 1150 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(2)  Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15).

(3)  Decisione 98/294/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 32).

(4)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 1).


ALLEGATO

TERRITORI NEI QUALI È VIETATA LA COLTIVAZIONE DEL GRANTURCO MON 810

1)

Vallonia (Belgio),

2)

Bulgaria,

3)

Danimarca,

4)

Germania (tranne che a fini di ricerca),

5)

Grecia,

6)

Francia,

7)

Croazia,

8)

Italia,

9)

Cipro,

10)

Lettonia,

11)

Lituania,

12)

Lussemburgo,

13)

Ungheria,

14)

Malta,

15)

Paesi Bassi,

16)

Austria,

17)

Polonia,

18)

Slovenia,

19)

Irlanda del Nord (Regno Unito),

20)

Scozia (Regno Unito),

21)

Galles (Regno Unito).


Rettifiche

5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/93


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2420 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340 del 24 dicembre 2015 )

Pagina 105, allegato I, la voce 2B201 è sostituita dalla seguente:

«2B201

Macchine utensili, e qualsiasi loro combinazione, diverse da quelle specificate in 2B001, per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali ”compositi”, come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il ”controllo di contornatura” simultaneo su due o più assi:

Nota tecnica:

Per ciascun modello di macchina utensile possono essere impiegati, in alternativa alle prove con le singole macchine, i livelli di ’precisione di posizionamento’ dichiarati, ottenuti (in base alle procedure di seguito descritte) da misurazioni effettuate secondo la norma ISO 230/2 (1998)  (1) o norme nazionali equivalenti, nel caso in cui detti livelli siano forniti alle autorità nazionali e da queste approvati. Determinazione della precisione di posizionamento ’dichiarata’:

a.

scegliere cinque macchine del modello da valutare;

b.

misurare le precisioni degli assi lineari secondo la norma ISO 230/2 (1988  (1) );

c.

determinare i valori di precisione (A) per ogni asse di ciascuna macchina. Il metodo di calcolo del valore di precisione è indicato nella norma ISO 230/2 (1988)  (1) ;

d.

determinare il valore medio di precisione di ciascun asse. Tale valore medio è la ’precisione di posizionamento’ dichiarata di ciascun asse del modello in questione (Âx Ây …);

e.

poiché la voce 2B201 si riferisce a ciascun asse lineare vi saranno tanti valori relativi alla ’precisionedi posizionamento’ dichiarata quanti sono gli assi lineari;

f.

Se un asse di una macchina utensile non sottoposto ad autorizzazione da 2B201.a., 2B201.b. o 2B201.c. ha una ’precisione di posizionamento’ dichiarata di 6 μm o migliore (inferiore) per le macchine di rettifica e di 8 μm o migliore (inferiore) per le macchine di fresatura e tornitura, in entrambi i casi secondo la norma ISO 230/2 (1988)  (1), il costruttore è tenuto a confermare il livello di precisione ogni diciotto mesi.

a.

macchine utensili di fresatura aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

’precisioni di posizionamento’ con ”tutte le compensazioni disponibili” uguali o inferiori a (migliori di) 6 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari;

2.

due o più assi di rotazione di contornatura; o

2B201

a. (segue)

3.

cinque o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il ”controllo di contornatura”;

Nota:

2B201.a. non sottopone ad autorizzazione le macchine di fresatura aventi le caratteristiche seguenti:

a.

corsa dell'asse x superiore a 2 m; e

b.

’precisione di posizionamento’ globale sull'asse x superiore a (peggiore di) 30 μm.

b.

macchine utensili di rettifica aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

’precisioni di posizionamento’ con ”tutte le compensazioni disponibili” uguali o inferiori a (migliori di) 4 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (2) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari;

2.

due o più assi di rotazione di contornatura; o

3.

cinque o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il ”controllo di contornatura”;

Nota:

2B201.b. non sottopone ad autorizzazione le macchine di rettifica seguenti:

a.

macchine di rettifica esterna, interna, ed esterna-interna di cilindri, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

limitate a una capacità massima di diametro esterno o lunghezza del pezzo da lavorare di 150 mm; e

2.

assi limitati agli assi x, z e c;

b.

rettificatrici a coordinate non aventi asse z o asse w con ’precisione di posizionamento’ globale minore (migliore) di 4 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) o norme nazionali equivalenti.

c.

macchine utensili di tornitura aventi ’precisione di posizionamento’ con ”tutte le compensazioni disponibili” migliore di (imferiore a) 6 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) lungo un asse lineare qualsiasi (posizionamento globale) per macchine in grado di lavorare diametri superiori a 35 mm;

Nota:

2B201.c. non sottopone ad autorizzazione le macchine a barra (Swissturn), limitatamente alla lavorazione di barre, se il diametro massimo della barra è uguale o inferiore a 42 mm e non vi è possibilità di montare mandrini. Le macchine possono avere capacità di foratura e/o fresatura per la lavorazione di parti aventi diametro inferiore a 42 mm.

Nota 1:

2B201 non sottopone ad autorizzazione macchine utensili a fini speciali limitate alla produzione di una delle seguenti parti:

a.

ingranaggi;

b.

alberi a gomito o alberi a camme;

c.

utensili o utensili da taglio;

2B201

Note 1 (segue)

d.

estrusori a vite.

Nota 2:

Una macchina utensile dotata di almeno due delle tre funzionalità di tornitura, fresatura o rettifica (ad esempio una macchina di tornitura con funzioni di fresatura) deve essere valutata a fronte di ogni voce applicabile definita in 2B201.a., 2B201.b. o 2B201.c.»

Pagina 133, voce 3A001.a.5.b.2:

anziché:

«risoluzione uguale o superiore a 12 bit, con ’frequenza di aggiornamento adattata’ uguale o superiore a 1 250 mega campionamenti al secondo e aventi una delle caratteristiche seguenti:»

leggasi:

«risoluzione uguale o superiore a 12 bit, con ’frequenza di aggiornamento adattata’ superiore a 1 250 mega campionamenti al secondo e aventi una delle caratteristiche seguenti:».

Pagina 185, le voci da 6001 a 6A001.a.1 sono sostituite dalle seguenti:

«6A001

Sistemi, apparecchiature e componenti acustici come segue:

a.

sistemi o apparecchiature acustiche navali e loro componenti appositamente progettati, come segue:

1.

sistemi attivi (trasmettitori o trasmettitori e ricevitori), apparecchiature attive e loro componenti appositamente progettati, come segue:

Nota:

6A001.a.1. non sottopone ad autorizzazione:

a.

ecoscandagli che funzionano sulla verticale al di sotto dell'apparato, che non possiedono la funzione di scansione superiore a ± 20° e limitati alla misura della profondità dell'acqua, della distanza di oggetti immersi o interrati o alla rivelazione di banchi di pesci;

b.

illuminatori acustici, come segue:

1.

illuminatori acustici di emergenza;

2.

trasmettitori di impulsi sottomarini appositamente progettati per ritrovare una posizione subacquea o per ritornarvi.

a.

apparecchiature per la rilevazione acustica del fondo marino come segue:

1.

apparecchiature di rilevazione per le navi di superficie progettate per la realizzazione di carte topografiche del fondo marino aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

progettate per effettuare misurazioni secondo un angolo maggiore di 20° dalla verticale;

b.

progettate per misurare la topografia del fondo marino a profondità maggiori di 600 m;

c.

’risoluzione sonora’ inferiore a 2; e

d.

’potenziamento’ dell'accuratezza della profondità tramite compensazione di tutti gli elementi seguenti:

1.

movimento del sensore acustico;

6A001

a. 1. a. 1. d. (segue)

2.

propagazione nell'acqua dal sensore al fondale e viceversa;

3.

velocità del suono al sensore;

Note tecniche:

1.

La ’risoluzione sonora’ è l'ampiezza dell'angolo di apertura (in gradi) divisa per il numero massimo di sondaggi per apertura.

2.

Il ’potenziamento’ comprende la capacità di compensare con mezzi esterni.

2.

apparecchiature subacquee per la rilevazione progettate per la realizzazione di carte topografiche del fondo marino aventi una delle caratteristiche seguenti:

Nota tecnica:

La pressione nominale del sensore acustico determina la profondità nominale delle apparecchiature specificate in 6A001.a.1.a.2.

a.

aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

progettate o modificate per funzionare a profondità superiori a 300 m; e

2.

’velocità di scandagliamento’ superiore a 3 800 m/s; o

Nota tecnica:

La ’velocità di scandagliamento’ è il prodotto della velocità massima (in m/s) di funzionamento del sensore per il numero massimo di sondaggi per apertura assumendo che la copertura sia del 100 %. Per i sistemi che producono sondaggi in due direzioni (sonar 3D) dovrebbe essere utilizzata la ’velocità di scandagliamento’ massima nelle due direzioni.

b.

apparecchiature per la rilevazione non specificate in 6A001.a.1.a.2.a., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

progettate o modificate per funzionare a profondità superiori a 100 m;

2.

progettate per effettuare misurazioni secondo un angolo maggiore di 20° dalla verticale;

3.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

funzionanti a frequenze inferiori a 350 kHz; o

b.

progettate per misurare la topografia del fondo marino con portata superiore a 200 m dal sensore acustico; e

4.

’potenziamento’ dell'accuratezza della profondità tramite compensazione di tutti gli elementi seguenti:

a.

movimento del sensore acustico;

6A001

a. 1. a. 2. b. 4. (segue)

b.

propagazione nell'acqua dal sensore al fondale e viceversa; e

c.

velocità del suono al sensore;

3.

sonar a scansione laterale (SSS) o sonar ad apertura sintetica (SAS) progettati per la rilevazione di immagini del fondo marino e aventi tutte le caratteristiche seguenti, e sistemi acustici trasmittenti e riceventi appositamente progettati:

a.

progettati o modificati per funzionare a profondità superiori a 500 m;

b.

’velocità di copertura dell'area’ superiore a 570 m2/s quando funzionanti alla portata massima con una ’risoluzione longitudinale’ inferiore a 15 cm, e

c.

'risoluzione trasversale' inferiore a 15 cm;

Note tecniche:

1.

La ’velocità di copertura dell'area’ (m2/s) è il doppio del prodotto della portata del sonar (m) e della velocità massima (m/s) a cui il sensore può funzionare.

2.

La ’risoluzione longitudinale’ (cm), solo per sonar a scansione laterale, è il prodotto dell'ampiezza del fascio in azimut (orizzontale) (in gradi) per la portata del sonar (m) e per 0,873.

3.

La ’risoluzione trasversale’ (cm) è 75 diviso per la larghezza di banda del segnale (kHz).

b.

Sistemi o matrici trasmittenti e riceventi, progettati per la rivelazione o la localizzazione di oggetti, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

frequenza di trasmissione inferiore a 10 kHz;

2.

livello di pressione sonora superiore a 224 dB (riferita ad 1 μΡa ad 1 m) per le apparecchiature con frequenza di funzionamento nella banda tra 10 kHz e 24 kHz inclusa;

3.

livello di pressione sonora superiore a 235 dB (riferita ad 1 μΡa ad 1 m) per le apparecchiature con frequenza di funzionamento nella banda tra 24 kHz e 30 kHz;

4.

formazione di fasci inferiori a 1o su qualsiasi asse e funzionamento su frequenze inferiori a 100 kHz;

5.

progettati per funzionare con una portata non ambigua di visualizzazione superiore a 5 120 m; o

6.

progettati per sopportare, in funzionamento normale, pressioni a profondità superiori a 1 000 m ed aventi trasduttori con una delle caratteristiche seguenti:

a.

compensazione dinamica della pressione; o

b.

dotati di elemento trasduttore diverso dal titanato zirconato di piombo;

6A001

a. 1. b. 6. (segue)

c.

proiettori acustici, compresi i trasduttori basati su elementi piezoelettrici, magnetostrittivi, elettrostrittivi, elettrodinamici o idraulici che funzionano individualmente o secondo una determinata combinazione, aventi una delle caratteristiche seguenti:

Nota 1:

La condizione di esportabilità dei proiettori acustici compresi i trasduttori, appositamente progettati per altre apparecchiature non specificate in 6A001, è determinata dalle condizioni stabilite per quelle altre apparecchiature.

Nota 2:

6A001.a.1.c. non sottopone ad autorizzazione le sorgenti elettroniche con direzione del suono esclusivamente verticale o le sorgenti di rumore meccaniche (ad esempio cannoni pneumatici o cannoni a vapore) o chimiche (ad esempio esplosivi).

Nota 3:

Gli elementi piezoelettrici specificati in 6A001.a.1.c. comprendono quelli costituiti da cristalli singoli di niobato di piombo e magnesio/titanato di piombo (Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3, o PMN-PT) ottenuti da una soluzione solida o cristalli singoli di niobato di piombo e indio/niobato di piombo e magnesio/titanato di piombo (Pb(In1/2Nb1/2)O3–Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3, o PIN-PMN-PT) ottenuti da una soluzione solida.

1.

funzionanti a frequenze inferiori a 10 kHz ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

non progettati per un funzionamento continuo ad un ciclo di lavoro del 100 % e aventi un ’livello di sorgente in campo libero (SLRMS)’ irradiato superiore a (10log(f) + 169,77) dB (riferito ad 1 μPa a 1 m) dove f è la frequenza in hertz della massima risposta di tensione di trasmissione (TVR) inferiore a 10kHz; o

b.

progettati per un funzionamento continuo ad un ciclo di lavoro del 100 % e aventi un ’livello di sorgente in campo libero (SLRMS)’ ad irradiamento continuo ad un ciclo di lavoro del 100 % superiore a (10log(f) + 159,77) dB (riferito ad 1 μPa a 1 m) dove f è la frequenza in hertz della massima risposta di tensione di trasmissione (TVR) inferiore a 10kHz; o

Nota tecnica:

Il ’livello di sorgente in campo libero (SLRMS)’ è definito lungo l'asse di risposta massima e nel campo lontano del proiettore acustico. Può essere ottenuto dalla risposta di tensione di trasmissione utilizzando la seguente equazione: SLRMS = (TVR + 20log VRMS) dB (riferito ad 1 μPa a 1 m), in cui SLRMS è il livello di sorgente, TVR è la risposta di tensione di trasmissione e VRMS è la tensione di alimentazione del proiettore.

2.

non utilizzato;

3.

dotati di soppressione dei lobi laterali superiore a 22 dB;

d.

sistemi ed apparecchiature acustici, progettati per determinare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei e aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.

portata di rilevamento superiore a 1 000 m; e

2.

precisione di posizionamento minore di 10 m rms (valore efficace) misurata ad una portata di 1 000 m;

Nota:

6A001.a.1.d. comprende:

6A001

a. 1. d. 2. d. Nota (segue)

a.

apparecchiature che impiegano il ”trattamento del segnale” coerente tra due o più illuminatori e l'unità idrofonica trasportata dalla nave di superficie o dal veicolo subacqueo;

b.

apparecchiature in grado di effettuare automaticamente una correzione degli errori di propagazione della velocità del suono per il calcolo di un punto.

e.

sonar attivi individuali, appositamente progettati o modificati per rilevare, ubicare e classificare automaticamente nuotatori o sommozzatori, e sistemi acustici trasmittenti e riceventi appositamente progettati, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

portata di rilevamento superiore a 530 m;

2.

precisione di posizionamento minore di 15 m rms (valore efficace) misurata ad una portata di 530 m; e

3.

larghezza di banda del segnale ad impulsi trasmesso superiore a 3 kHz;

N.B.:

Per i sistemi di rilevamento di sommozzatori appositamente progettati o modificati per usi militari, cfr. l'elenco dei materiali di armamento.

Nota:

Per 6A001.a.1.e., quando sono indicate diverse gamme di rilevamento per vari ambienti, si usa la portata di rilevamento più ampia.».

Pagina 193, voce 6A002.a.2.a.2.a:

anziché:

«”matrici sul piano focale””qualificate per impiego spaziale” con oltre 2 048 elementi per matrice e aventi una risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 300 nm ma non superiori a 900 nm;»

leggasi:

«una placca a microcanali con una spaziatura dei fori (da centro a centro) uguale o inferiore a 12 μm; o».

Pagina 256, la voce 9A004 è sostituita dalla seguente:

«9A004

Veicoli di lancio nello spazio, ”veicoli spaziali”, ”piattaforme spaziali”, ”carichi utili dei veicoli spaziali”, sistemi o apparecchiature di bordo di ”veicoli spaziali'”, e apparecchiature terrestri, come segue:

N.B.:

CFR. ANCHE 9A104.

a.

veicoli di lancio nello spazio;

b.

”veicoli spaziali”;

c.

”piattaforme spaziali”;

9A004

(segue)

d.

”carichi utili dei veicoli spaziali” che incorporano prodotti specificati in 3A001.b.1.a.4., 3A002.g., 5A001.a.1., 5A001.b.3., 5A002.a.5., 5A002.a.9., 6A002.a.1., 6A002.a.2., 6A002.b., 6A002.d., 6A003.b., 6A004.c., 6A004.e., 6A008.d., 6A008.e., 6A008.k., 6A008.l. o 9A010.c.;

e.

sistemi e apparecchiature di bordo, appositamente progettati per i ”veicoli spaziali” e aventi una delle funzioni seguenti:

1.

’gestione dei dati di telemetria e di comando’;

Nota:

Ai fini di 9A004.e.1., la ’gestione dei dati di telemetria e di comando’ include la gestione, la conservazione e il trattamento dei dati della piattaforma;

2.

’gestione dei dati del carico utile’; o

Nota:

Ai fini di 9A004.e.2., la ’gestione dei dati del carico utile’ include la gestione, la conservazione e il trattamento dei dati del carico utile;

3.

’controllo dell'assetto e dell'orbita’;

Nota:

Ai fini di 9A004.e.3., il ’controllo dell'assetto e dell'orbita’ include il rilevamento e l'attuazione per determinare e controllare la posizione e l'orientamento di un ”veicolo spaziale”.

N.B.:

Per le apparecchiature appositamente progettate per uso militare, cfr. l'elenco dei materiali di armamento.

f.

apparecchiature terrestri, appositamente progettate per ”veicoli spaziali”, come segue:

1.

apparecchiature di telemetria e telecomando;

2.

simulatori.».


(1)  I fabbricanti che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) o (2006) dovrebbero consultare le competenti autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti.

(2)  I fabbricanti che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) o (2006) dovrebbero consultare le competenti autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti.


5.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/101


Rettifica del regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182 del 29 giugno 2013 )

Pagina 3, articolo 1, punto 1), lettera c):

anziché:

«c)

il punto 5 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

“5.

“beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale”:»

leggasi:

«c)

il punto 5 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

“5.

“beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale”:».