ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 52

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
27 febbraio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/267 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

1

 

*

Decisione (UE) 2016/268 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia

3

 

*

Decisione (UE) 2016/269 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica

5

 

*

Decisione (UE) 2016/270 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada

7

 

*

Decisione (UE) 2016/271 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine

9

 

*

Decisione (UE) 2016/272 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu

11

 

*

Decisione (UE) 2016/273 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste

13

 

*

Decisione (UE) 2016/274 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa

15

 

*

Decisione (UE) 2016/275 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago

17

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/276 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

19

 

*

Regolamento (UE) 2016/277 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia

24

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/279 della Commissione, del 26 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

27

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/280 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

30

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/281 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) ai valichi di frontiera esterna

34

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 ( GU L 322 dell'8.12.2015 )

36

 

*

Rettifica della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni ( GU L 257 del 28.8.2014 )

37

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

27.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/1


DECISIONE (UE) 2016/267 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con gli Emirati arabi uniti.

(2)

In conformità della decisione (UE) 2015/785 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 6 maggio 2015.

(3)

L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno a tale comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approvazione del 15 dicembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/785 del Consiglio, del 20 aprile 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


27.2.2016   

IT

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L 52/3


DECISIONE (UE) 2016/268 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con Santa Lucia.

(2)

In conformità della decisione (EU) 2015/1031 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 28 maggio 2015.

(3)

L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno a tale comitato misto dalla Commissione che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, procede alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in seno al comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approvazione del 15 dicembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (EU) 2015/1031 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Santa Lucia (GU L 173 del 3.7.2015, pag. 10).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


27.2.2016   

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L 52/5


DECISIONE (UE) 2016/269 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con il Commonwealth di Dominica («Dominica»).

(2)

A norma della decisione (UE) 2015/1032 del Consiglio (2), l'accordo è stato sottoscritto ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 28 maggio 2015.

(3)

L'accordo istituisce il comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo che adotta il proprio regolamento interno. L'Unionione deve essere rappresentata in tale comitato misto dalla Commissione che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approvazione del 15 dicembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/1032 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Commonwealth di Dominica (GU L 173 del 3.7.2015, pag. 19).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


27.2.2016   

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L 52/7


DECISIONE (UE) 2016/270 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con Grenada.

(2)

A norma della decisione (UE) 2015/1033 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 28 maggio 2015.

(3)

L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno a tale comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in seno al comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approvazione del 15 dicembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/1033 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Grenada (GU L 173 del 3.7.2015, pag. 28).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


27.2.2016   

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L 52/9


DECISIONE (UE) 2016/271 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l'accordo») con Saint Vincent e Grenadine.

(2)

A norma della decisione (UE) 2015/1034 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 28 maggio 2015.

(3)

L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in sede di tale comitato misto dalla Commissione, la quale dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto all' adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto all' adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approvazione del 15 dicembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/1034, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Saint Vincent e Grenadine (GU L 173 del 3.7.2015, pag. 37).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


27.2.2016   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/11


DECISIONE (UE) 2016/272 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con la Repubblica di Vanuatu.

(2)

A norma della decisione (UE) 2015/1035 del Consiglio (2), l'accordo è stato sottoscritto ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 28 maggio 2015.

(3)

L'accordo istituisce il comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo che adotta il proprio regolamento interno. L'Unionione è rappresentata in tale comitato misto dalla Commissione che è opportuno sia assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in seno al comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approvazione del 15 dicembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/1035, del 7 maggio 2015, del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 173 del 3.7.2015, pag. 46).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


27.2.2016   

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L 52/13


DECISIONE (UE) 2016/273 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con la Repubblica democratica di Timor Leste.

(2)

A norma della decisione (UE) 2015/1030 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 28 maggio 2015.

(3)

L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentanta in seno a tale comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere asisistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in seno al comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approvazione del 15 dicembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/1030 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa (GU L 173 del 3.7.2015, pag. 1).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


27.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/15


DECISIONE (UE) 2016/274 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con lo Stato indipendente di Samoa.

(2)

A norma della decisione (UE) 2015/1036 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 28 maggio 2015.

(3)

L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentanta in seno a tale comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere asisistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in seno al comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approvazione del 15 dicembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/1036 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa (GU L 173 del 3.7.2015, pag. 55).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


27.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/17


DECISIONE (UE) 2016/275 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con la Repubblica di Trinidad e Tobago.

(2)

A norma della decisione (UE) 2015/1037 del Consiglio (2), l'accordo è stato firmato e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 28 maggio 2015.

(3)

L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentanta in seno a tale comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere asisistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Trinidad e Tobago.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in seno al comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Approvazione del 15 dicembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2015/1037 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa (GU L 173 del 3.7.2015, pag. 64).

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

27.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/276 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2016

che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 1,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.

(2)

Il 25 febbraio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/280, con cui ha modificato la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (2), con la proroga dell'applicazione delle misure restrittive fino al 28 febbraio 2017, la modifica dell'allegato I e la soppressione dell'allegato II di tale decisione.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(2)  Decisione (PESC) 2016/280 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (cfr. la pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1

 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome

(grafia bielorussa)

Nome

(grafia russa)

Informazioni identificative

Motivi dell'inserimento nell'elenco

1.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Data di nascita: 7.2.1956

Luogo di nascita: Smolensk (Russia)

Non ha disposto l'avvio di indagini sulle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro dell'interno e anche ex capo del servizio di sicurezza del presidente. Come ministro dell'interno è stato responsabile della repressione delle manifestazioni pacifiche fino al suo pensionamento per motivi di salute il 6 aprile 2009. Ha ottenuto dall'amministrazione presidenziale una residenza nel distretto di Drozdy riservato alla nomenclatura a Minsk. Nell'ottobre 2014 è stato insignito del III grado dell'ordine “per merito” dal presidente Lukashenko.

2.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Data di nascita: 1966

Luogo di nascita: Vitebsk

Indirizzo: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД “Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Persona chiave nelle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex capo del gruppo delle forze speciali del ministero dell'interno (SOBR).

Uomo d'affari, capo di “Честь” (“Onore”), Associazione dei veterani delle forze speciali del ministero dell'interno.

3.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Data di nascita: 26.5.1958

Luogo di nascita: regione di Hrodna

Indirizzo:

Управлениe Делами Президента

ул. К.Маркса, 38

220016, г. Минск

Capo del Servizio di gestione dell'amministrazione presidenziale. Responsabile delle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex segretario del Consiglio di sicurezza, è tuttora assistente speciale del presidente.

4.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Data di nascita: 5.8.1946

Luogo di nascita: Onory, regione di Sakhalin

Indirizzo:

Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД “Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Ha orchestrato le sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro del turismo e dello sport, ex ministro dell'interno ed ex vice capo dell'amministrazione presidenziale.»


27.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/22


REGOLAMENTO (UE) 2016/277 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko, di determinati funzionari della Bielorussia, delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e delle persone e entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, incluse in particolare le persone e le entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime.

(2)

L'applicazione del congelamento dei beni dovrebbe essere mantenuta in relazione a quattro persone elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

(3)

Tutte le persone e le entità elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006 in relazione a cui era stato sospeso il congelamento dei beni dovrebbero essere cancellate e si dovrebbe mettere fine alla sospensione dell'applicazione del divieto.

(4)

Questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza Il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 6 è soppresso;

2)

l'articolo 8 ter è soppresso;

3)

l'allegato IV è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).


27.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/278 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2016

che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (1) («il regolamento di abilitazione dell'OMC»), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 91/2009 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («Cina»).

(2)

Il 28 luglio 2011 l'organo di conciliazione («DSB») dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ha approvato la relazione dell'organo d'appello e la relazione del gruppo di esperti, modificata dalla relazione dell'organo d'appello nella controversia «Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina» (3) («le relazioni originali»). In seguito a un riesame per l'attuazione delle relazioni originali, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 (4), che ha modificato il regolamento (CE) n. 91/2009.

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 (5) la Commissione europea («la Commissione») ha mantenuto, in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (6), le misure modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012.

(4)

Le misure mantenute dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 hanno assunto la forma di un dazio ad valorem stabilito a titolo individuale per i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione a un livello compreso tra lo 0,0 % e il 69,7 %. Contemporaneamente, il dazio antidumping per i produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione che hanno collaborato è stato fissato a un livello del 54,1 %, mentre il dazio residuo per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato ammontava al 74,1 %.

(5)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 693/2012 (8), le misure sono state estese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia.

B.   RELAZIONI SULLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL DSB DELL'OMC

(6)

Come indicato nel considerando 2, il Consiglio ha disposto l'attuazione delle relazioni originali con il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012.

(7)

La Cina ha ritenuto tuttavia che la misura adottata dall'Unione europea con il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 per l'attuazione delle relazioni originali fosse in contrasto con varie disposizioni dell'accordo antidumping e del GATT 1994. Il 30 ottobre 2013 la Cina ha chiesto consultazioni con l'Unione europea, a norma degli articoli 4 e 21.5 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie («DSU») dell'OMC. Il 5 dicembre 2013 la Cina ha chiesto la costituzione di un gruppo di esperti a norma dell'articolo 21.5 del DSU («gruppo di esperti per la verifica della conformità»). Il 27 marzo 2014 il direttore generale dell'OMC ha formato tale gruppo di esperti.

(8)

Il 7 agosto 2015 la relazione del gruppo di esperti per la verifica della conformità (9) è stata distribuita ai membri dell'OMC. Il 9 settembre 2015 l'Unione europea ha comunicato al DSB, in conformità agli articoli 16.4 e 17 del DSU, la propria decisione di adire l'organo d'appello per alcune questioni giuridiche inerenti alla relazione del gruppo di esperti per la verifica della conformità e alcune interpretazioni giuridiche fatte dal gruppo di esperti. Il 14 settembre 2015 la Cina ha comunicato al DSB la sua decisione di procedere a un'impugnazione incidentale.

(9)

Il 18 gennaio 2016 la relazione sulla verifica della conformità dell'organo di appello (10) è stata distribuita ai membri dell'OMC. La relazione del gruppo di esperti per la verifica della conformità, diffusa il 7 agosto 2015, e relazione sulla verifica della conformità dell'organo d'appello, diffusa il 18 gennaio 2016, sono denominate «relazioni sulla conformità».

(10)

Nelle relazioni sulla conformità è stato rilevato, tra l'altro, che l'UE ha agito in contrasto con:

l'articolo 2.4 dell'accordo antidumping per quanto riguarda il trattamento di alcune informazioni concernenti le caratteristiche dei prodotti del produttore del paese di riferimento utilizzati per determinare i valori normali e per quanto riguarda le differenze di tassazione e le differenze in materia di accesso alle materie prime, utilizzo dell'elettricità prodotta autonomamente, efficienza del consumo di materie prime, efficienza del consumo di elettricità e produttività per dipendente,

l'articolo 2.4.2 dell'accordo antidumping per quanto riguarda le operazioni di esportazione per le quali non vi era alcuna corrispondenza nelle vendite del produttore del paese di riferimento,

gli articoli 4.1 e 3.1 dell'accordo antidumping per quanto riguarda la definizione dell'industria nazionale e del pregiudizio,

l'articolo 6.1.2 dell'accordo antidumping per quanto riguarda la questione se il produttore del paese di riferimento avrebbe dovuto essere trattato come una parte interessata e per quanto riguarda la comunicazione ai produttori cinesi delle informazioni fornite dal produttore del paese di riferimento concernenti l'elenco e le caratteristiche dei suoi prodotti,

gli articoli 6.4, 6.2, 6.5 e 6.5.1 dell'accordo antidumping per quanto riguarda il trattamento di alcune informazioni relative alle caratteristiche del prodotto del produttore del paese di riferimento.

(11)

Nella relazione sulla verifica della conformità dell'organo d'appello, quest'ultimo ha raccomandato che il DSB chiedesse all'Unione europea di conformare le misure risultate in contrasto con l'accordo antidumping agli obblighi derivanti dall'accordo antidumping.

(12)

Il 12 febbraio 2016 il DSB ha adottato le relazioni sulla conformità.

(13)

Viste le conclusioni di cui al considerando 10, la Commissione ritiene opportuno, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di abilitazione dell'OMC, abrogare i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 91/2009, modificati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 e mantenuti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 («le misure controverse»).

(14)

L'abrogazione delle misure controverse dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e pertanto non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

(15)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009, non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio, diverso dall'acciaio inossidabile, cioè viti per legno (tirafondi esclusi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni con capocchia (anche con rispettivi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute filettando barre, aste, profili o fili, a sezione piena, con stelo di spessore non superiore a 6 mm ed esclusi viti e bulloni destinati a fissare elementi delle strade ferrate) e rondelle, attualmente classificati con i codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318159021, 7318159029, 7318159071, 7318159079, 7318159091, 7318159098, 7318210031, 7318210039, 7318210095, 7318210098, 7318220031, 7318220039, 7318220095 e 7318220098) e originari della Repubblica popolare cinese, estesi alle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia, sono abrogati e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

Articolo 2

L'abrogazione dei dazi antidumping di cui all'articolo 1 prende effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, come disposto all'articolo 3, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6.

(2)  GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

(3)  OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15 luglio 2011. OMC, relazione del gruppo di esperti, WT/DS397/R, 3 dicembre 2010.

(4)  GU L 275 del 10.10.2012, pag. 1.

(5)  GU L 82 del 27.3.2015, pag. 78.

(6)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(7)  GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6.

(8)  GU L 203 del 31.7.2012, pag. 23.

(9)  OMC, relazione del gruppo di esperti, WT/DS397/RW, 7 agosto 2015.

(10)  OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2015-7, WT/DS397/AB/RW, 18 gennaio 2016.


27.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/279 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

236,2

MA

83,8

SN

149,8

TN

116,3

TR

109,4

ZZ

139,1

0707 00 05

JO

206,0

MA

83,5

TR

171,2

ZZ

153,6

0709 91 00

TN

173,6

ZZ

173,6

0709 93 10

MA

42,6

TR

105,5

ZZ

74,1

0805 10 20

EG

47,0

IL

78,2

MA

56,1

TN

56,9

TR

63,4

ZZ

60,3

0805 20 10

IL

112,1

MA

84,8

TR

84,6

ZZ

93,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

136,2

JM

161,2

MA

110,7

TR

68,2

US

146,9

ZZ

124,6

0805 50 10

EG

90,7

MA

85,9

TR

96,6

ZZ

91,1

0808 10 80

CL

93,2

US

128,0

ZZ

110,6

0808 30 90

CL

132,6

CN

90,6

TR

156,1

ZA

102,7

ZZ

120,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

27.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/30


DECISIONE (PESC) 2016/280 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2016

recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1).

(2)

In base ad un riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 28 febbraio 2017.

(3)

L'applicazione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni dovrebbe essere mantenuta in relazione a quattro persone elencate all'allegato I della decisione 2012/642/PESC.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

1)

in tutta la decisione, i termini «allegato I» sono sostituiti dal termine «allegato»;

2)

all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell'elenco riportato nell'allegato, ove necessario, in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.»;

3)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2017.

2.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

4)

l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione;

5)

l'allegato II è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1

 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome

(grafia bielorussa)

Nome

(grafia russa)

Informazioni identificative

Motivi dell'inserimento nell'elenco

1.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Data di nascita: 7.2.1956

Luogo di nascita: Smolensk (Russia)

Non ha disposto l'avvio di indagini sulle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro dell'interno e anche ex capo del servizio di sicurezza del presidente. Come ministro dell'interno è stato responsabile della repressione delle manifestazioni pacifiche fino al suo pensionamento per motivi di salute il 6 aprile 2009. Ha ottenuto dall'amministrazione presidenziale una residenza nel distretto di Drozdy riservato alla nomenclatura a Minsk. Nell'ottobre 2014 è stato insignito del III grado dell'ordine “per merito” dal presidente Lukashenko.

2.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Data di nascita: 1966,

Luogo di nascita: Vitebsk

Indirizzo: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД “Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Persona chiave nelle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex capo del gruppo delle forze speciali del ministero dell'interno (SOBR).

Uomo d'affari, capo di “Честь” (“Onore”), Associazione dei veterani delle forze speciali del ministero dell'interno.

3.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Data di nascita: 26.5.1958,

Luogo di nascita: regione di Hrodna

Indirizzo:

Управлениe

Делами Президентаул.

К.Маркса, 38

220016, г. Минск

Capo del Servizio di gestione dell'amministrazione presidenziale. Responsabile delle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex segretario del Consiglio di sicurezza, è tuttora assistente speciale del presidente.

4.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Data di nascita: 5.8.1946

Luogo di nascita: Onory, regione di Sakhalin

Indirizzo:

Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД “Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Ha orchestrato le sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro del turismo e dello sport, ex ministro dell'interno ed ex vice capo dell'amministrazione presidenziale.»


27.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/34


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/281 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2016

che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) ai valichi di frontiera esterna

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2010/49/CE della Commissione (2), i valichi di frontiera esterna, quali definiti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), costituiscono una regione distinta in cui deve iniziare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto.

(2)

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 riguardanti tutte le domande in tale regione.

(3)

La condizione di cui alla prima frase dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulta pertanto soddisfatta; è quindi ora necessario stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione ai valichi di frontiera esterna.

(4)

Atteso che il regolamento (CE) n. 767/2008 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha deciso di dare attuazione al regolamento (CE) n. 767/2008 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (4); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l'Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis (6) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7).

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis (8) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9).

(9)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis (10) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11).

(10)

La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

(11)

In considerazione della necessità di stabilire la data d'inizio del VIS ai valichi di frontiera esterna nell'immediato futuro, la presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema d'informazione visti entra in funzione a partire dal 29 febbraio 2016 ai valichi di frontiera esterna stabiliti dalla decisione di esecuzione 2010/49/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(2)  Decisione 2010/49/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che determina le prime regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 62).

(3)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

(4)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(5)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(9)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(10)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(11)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


Rettifiche

27.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/36


Rettifica del regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 322 dell'8 dicembre 2015 )

Pagina 8, allegato, voce relativa al numero d'ordine 09.2760:

anziché:

«09.2760

ex 0303 66 11

10

Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.) e abadeci (Genypterus blacodes e Genypterus capensis), congelati, destinati alla trasformazione (1) (2)

15 000

0 %

1.1.2016–31.12.2018»

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

ex 0303 89 70

91

10

ex 0303 89 90

30

leggasi:

«09.2760

ex 0303 66 11

10

Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.) e abadeci (Genypterus blacodes e Genypterus capensis), congelati, destinati alla trasformazione (1) (2)

15 000

0 %

1.1.2016–31.12.2018».

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

91

ex 0303 89 70

10

ex 0303 89 90

30

Pagina 9, allegato, voce relativa al numero d'ordine 09.2786, seconda colonna («codice NC»):

anziché:

«ex 0307 49 59

ex 0307 99 11»

leggasi:

«ex 0307 49 59

ex 0307 99 11

ex 0307 99 17».

Pagina 11, allegato, nota 3:

anziché:

«(3)

In deroga alla nota 2, i prodotti dei codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 26 90 (suddivisioni TARIC 12, 14 e 92), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45 e 62), 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50 e 55), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20), ) 0306 27 99 (suddivisione TARIC 30), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10) e 0306 27 99 (suddivisione TARIC 20) possono beneficiare (…).»

leggasi:

«(3)

In deroga alla nota 2, i prodotti dei codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 26 90 (suddivisioni TARIC 12, 14 e 92), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45, 55 e 62), 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50, 55 e 60), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20), ) 0306 27 99 (suddivisione TARIC 30), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10) e 0306 27 99 (suddivisione TARIC 20) possono beneficiare (…).»


27.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/37


Rettifica della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 257 del 28 agosto 2014 )

Pagina 195, articolo 1, punto 2 [nuovo articolo 14 ter, paragrafo 1, lettera m), primo comma]:

anziché:

«m)

in funzione della struttura giuridica dell'OICVM e del suo regolamento o atto costitutivo, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 % di qualsiasi componente della retribuzione variabile, è composta da quote o azioni dell'OICVM interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti con incentivi di efficacia analoga a uno degli strumenti di cui alla presente lettera, a meno che la gestione dell'OICVM rappresenti meno del 50 % del portafoglio totale gestito dalla società di gestione, nel qual caso il minimo del 50 % non si applica.»

leggasi:

«m)

in funzione della struttura giuridica dell'OICVM e del suo regolamento o atto costitutivo, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 % di qualsiasi componente della retribuzione variabile, è composta da quote o azioni dell'OICVM interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti con incentivi di efficacia analoga a uno degli strumenti di cui alla presente lettera, a meno che la gestione di OICVM rappresenti meno del 50 % del portafoglio totale gestito dalla società di gestione, nel qual caso il minimo del 50 % non si applica.»