ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 46

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
23 febbraio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/247 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma Frutta nelle scuole

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione, del 17 dicembre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma Frutta nelle scuole e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/249 della Commissione, del 10 febbraio 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon de l'Ardèche (IGP)]

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/250 della Commissione, del 22 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

17

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/247 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) e stabilisce nuove norme per quanto riguarda il programma «Frutta nelle scuole» (in appresso «il programma»). Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del programma nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire il regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (4), che pertanto dovrebbe essere abrogato.

(2)

L'obiettivo del programma è incrementare a breve e a lungo termine il consumo di frutta e verdura, nonché promuovere abitudini alimentari sane.

(3)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri che intendono partecipare al programma, a livello nazionale o regionale, elaborano in via preliminare una strategia per la sua attuazione e prevedono le misure di accompagnamento necessarie. Se gli Stati membri decidono di attuare il programma a livello regionale devono elaborare una strategia per ciascuna regione.

(4)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (5), la Commissione deve fissare la ripartizione indicativa dell'aiuto dell'Unione per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati contemplati da tale programma (in appresso «i prodotti»). Per sfruttare al meglio i fondi disponibili, è opportuno prevedere la riassegnazione degli aiuti dell'Unione non richiesti tra gli Stati membri partecipanti che hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di utilizzare un importo superiore all'assegnazione indicativa dell'aiuto dell'Unione.

(5)

Occorre ammettere a beneficiare dell'aiuto dell'Unione i costi sostenuti per l'acquisto dei prodotti, nonché alcuni costi correlati che scaturiscono direttamente dall'attuazione del programma, se previsto dalla strategia degli Stati membri. Tuttavia, per salvaguardare l'efficacia del programma, è opportuno destinare ai suddetti costi correlati solo una percentuale minima dell'aiuto. A fini di gestione finanziaria e di controllo, tali costi non dovrebbero superare determinate soglie.

(6)

Nell'interesse di un'amministrazione, una gestione del bilancio e una supervisione corrette, occorre specificare i criteri per la concessione dell'aiuto e le condizioni di selezione e riconoscimento dei richiedenti.

(7)

Per valutare l'efficacia del programma e consentire una verifica inter pares, nonché lo scambio di buone pratiche, gli Stati membri devono controllare e valutare regolarmente l'attuazione del programma e comunicare i risultati e le constatazioni alla Commissione.

(8)

Occorre stabilire sanzioni intese a scoraggiare comportamenti fraudolenti e negligenze gravi da parte dei richiedenti.

(9)

Conformemente all'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il pubblico deve essere sufficientemente informato del contributo finanziario dell'Unione al programma. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare un manifesto da esporre negli istituti scolastici partecipanti. Tale manifesto deve essere realizzato conformemente a taluni requisiti minimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati («i prodotti») ai bambini e la copertura di taluni costi correlati, nell'ambito del programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole di cui all'articolo 23 di tale regolamento («il programma»).

Articolo 2

Strategia degli Stati membri

1.   Al momento di elaborare la loro strategia di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono scegliere a quale livello geografico e amministrativo intendono attuare il programma. Gli Stati membri che decidono di attuare il programma a livello regionale elaborano una strategia per ciascuna regione.

Lo Stato membro che attua il programma a livello regionale istituisce un punto di contatto unico per le informazioni e le comunicazioni alla Commissione.

La strategia può comprendere più di un anno scolastico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione (6).

2.   Le misure di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sostengono la distribuzione dei prodotti e sono direttamente collegate agli obiettivi del programma. Tali misure possono interessare anche i genitori e gli insegnanti.

3.   Gli Stati membri che intendono partecipare al programma comunicano alla Commissione la propria strategia entro il 31 gennaio che precede l'inizio del primo anno scolastico coperto dalla strategia.

4.   Qualora modifichi la sua strategia, lo Stato membro comunica alla Commissione la nuova strategia entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla modifica.

Articolo 3

Riassegnazione dell'aiuto dell'Unione

1.   Qualora gli Stati membri non abbiano presentato domanda di aiuto dell'Unione entro il termine di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/248, o abbiano richiesto solo parte dell'assegnazione indicativa dell'aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e fissata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/248, la loro assegnazione indicativa o la parte di essa non richiesta sono riassegnate agli Stati membri che hanno comunicato alla Commissione, entro lo stesso termine, l'intenzione di utilizzare un importo superiore all'assegnazione indicativa.

2.   La riassegnazione è limitata in funzione del livello di utilizzazione dell'assegnazione definitiva dell'aiuto dell'Unione da parte dello Stato membro interessato per l'anno scolastico terminato prima della presentazione della domanda di aiuto. Tale livello di utilizzazione è determinato sulla base delle dichiarazioni delle spese trasmesse alla Commissione entro il 15 ottobre dell'anno scolastico successivo, conformemente all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (7).

I limiti della riassegnazione sono fissati come segue:

a)

quando l'utilizzazione dell'assegnazione definitiva è inferiore o pari al 50 %, non è concesso alcun aiuto supplementare;

b)

quando l'utilizzazione dell'assegnazione definitiva è superiore al 50 % ma inferiore o pari al 75 %, l'importo massimo dell'aiuto supplementare è limitato al 50 % dell'assegnazione indicativa;

c)

quando l'utilizzazione dell'assegnazione definitiva è superiore al 75 %, l'importo massimo dell'aiuto supplementare non è limitato.

Tali limiti non si applicano nei primi due anni scolastici di attuazione del programma da parte di uno Stato membro.

Articolo 4

Costi ammissibili

1.   Sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione i seguenti costi:

a)

il costo dei prodotti forniti nell'ambito del programma e distribuiti agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i costi di acquisto, locazione, noleggio e leasing delle attrezzature utilizzate per la fornitura e la distribuzione dei prodotti, come previsto nella strategia dello Stato membro;

b)

i seguenti costi correlati, che scaturiscono direttamente dall'attuazione del programma:

i)

i costi relativi all'obbligo di controllo e valutazione da parte dello Stato membro di cui all'articolo 8 del presente regolamento;

ii)

i costi di pubblicità del programma, che è direttamente finalizzata a informare il pubblico in merito al programma, tra cui:

il costo del manifesto di cui all'articolo 10 del presente regolamento,

il costo delle campagne di informazione attraverso trasmissioni radiotelevisive, comunicazioni elettroniche, quotidiani e mezzi di comunicazione analoghi,

il costo di sessioni informative, conferenze, seminari e gruppi di lavoro intesi a informare il pubblico in merito al programma e eventi simili,

il costo del materiale informativo e promozionale, quali lettere, opuscoli, volantini, gadget e simili;

iii)

i costi delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare:

i costi per l'organizzazione di corsi di degustazione, l'istituzione e il mantenimento di attività di giardinaggio, l'organizzazione di visite ad aziende agricole e di attività analoghe intese ad avvicinare i bambini all'agricoltura,

i costi delle misure volte a educare i bambini all'agricoltura e ad abitudini alimentari sane e a sensibilizzarli alle questioni ambientali connesse alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei prodotti.

2.   Quando il trasporto e la distribuzione dei prodotti sono fatturati separatamente, tali costi sono ammissibili all'aiuto dell'Unione soltanto se non superano il 3 % del costo dei prodotti.

Se i prodotti sono forniti gratuitamente agli istituti scolastici, i costi di trasporto e di distribuzione di tali prodotti possono beneficiare dell'aiuto dell'Unione, sulla base delle fatture, nei limiti di un massimale fissato nella strategia dello Stato membro.

3.   Le spese per la pubblicità e le misure di accompagnamento non possono essere finanziate a titolo di altri programmi di aiuti dell'Unione.

4.   L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le spese relative ai costi di personale non sono ammissibili all'aiuto dell'Unione se tali costi di personale sono finanziati da fondi pubblici dello Stato membro.

5.   L'importo complessivo dei costi ammissibili per la pubblicità non supera il 5 % dell'assegnazione annuale definitiva di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per ciascuno Stato membro interessato.

L'importo complessivo dei costi ammissibili per l'acquisto, la locazione, il noleggio e il leasing di attrezzature e per il controllo e la valutazione non supera il 10 % dell'assegnazione annuale definitiva per ciascuno Stato membro interessato.

L'importo complessivo dei costi ammissibili per le misure di accompagnamento non supera il 15 % dell'assegnazione annuale definitiva per ciascuno Stato membro interessato.

Articolo 5

Condizioni generali per la concessione dell'aiuto e la selezione dei richiedenti

1.   L'aiuto concesso a uno Stato membro nell'ambito del programma è distribuito ai richiedenti che hanno presentato all'autorità competente una domanda di aiuto che riguarda uno o più dei seguenti elementi:

a)

fornitura e/o distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici nell'ambito del programma;

b)

controllo e valutazione delle azioni;

c)

pubblicità;

d)

misure di accompagnamento.

Le domande di aiuto sono presentate soltanto dai richiedenti che sono stati riconosciuti a norma dell'articolo 6.

2.   Gli Stati membri selezionano i richiedenti tra i seguenti organismi:

a)

istituti scolastici;

b)

autorità scolastiche;

c)

fornitori e/o distributori dei prodotti;

d)

organizzazioni appositamente costituite, che agiscono in nome e per conto di uno o più istituti scolastici o autorità scolastiche;

e)

qualsiasi altro organismo pubblico o privato preposto alla gestione e alla realizzazione di qualsivoglia attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti

1.   Il richiedente è riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'istituto scolastico al quale sono forniti e/o distribuiti i prodotti. Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti assunti dal richiedente:

a)

garantire che i prodotti finanziati dall'Unione nell'ambito del programma siano messi a disposizione per il consumo da parte degli allievi che frequentano gli istituti scolastici per i quali è chiesto l'aiuto;

b)

utilizzare l'aiuto assegnato per il controllo e la valutazione, la pubblicità o le misure di accompagnamento conformemente agli obiettivi del programma;

c)

rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i prodotti non sono stati distribuiti agli allievi o non sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione;

d)

rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti per le misure di accompagnamento, se è accertato che tali misure non sono state attuate correttamente;

e)

mettere i documenti giustificativi a disposizione dell'autorità competente, dietro richiesta;

f)

consentire qualsiasi misura di controllo disposta dall'autorità competente, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche.

2.   Per le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione dei prodotti, i richiedenti si impegnano inoltre per iscritto a tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o, se del caso, delle autorità scolastiche nonché dei prodotti e dei quantitativi che sono stati loro venduti o distribuiti.

3.   Per le domande di aiuto relative al controllo, alla valutazione o alla pubblicità, si applicano solo le lettere b) ed e) del paragrafo 1.

4.   Per le domande di aiuto relative alle misure di accompagnamento, si applicano solo le lettere b), d), e) ed f) del paragrafo 1. L'autorità competente può inoltre specificare eventuali impegni scritti a carico del richiedente, in particolare per quanto riguarda:

a)

le misure di accompagnamento svolte nelle scuole, quando tali scuole non sono richiedenti;

b)

le misure di accompagnamento che includono la distribuzione dei prodotti.

Articolo 7

Sospensione e revoca del riconoscimento

Se un richiedente riconosciuto non rispetta gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, l'autorità competente sospende il riconoscimento del richiedente per un periodo compreso tra uno e dodici mesi oppure lo revoca, a seconda della gravità dell'inadempienza e conformemente al principio di proporzionalità.

Queste misure non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure se l'inadempienza è di scarsa entità.

Su domanda del richiedente e se è stato posto rimedio ai motivi che hanno determinato la revoca, l'autorità competente può ripristinare il riconoscimento del richiedente dopo un periodo minimo di 12 mesi dalla data alla quale è stato posto rimedio ai motivi che hanno determinato la revoca.

Articolo 8

Controllo e valutazione

1.   Gli Stati membri predispongono strutture e modalità adeguate per garantire il controllo annuale dell'attuazione del programma.

2.   Gli Stati membri esaminano l'attuazione del programma al fine di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi.

3.   Se uno Stato membro non presenta alla Commissione una relazione di valutazione contenente i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/248, l'importo dell'assegnazione definitiva successiva è ridotto come segue:

a)

del 5 %, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni;

b)

del 10 %, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni.

Una volta che il termine è superato per più di 60 giorni, l'assegnazione definitiva è ridotta dell'1 % per giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante.

Articolo 9

Sanzioni

In caso di pagamenti irregolari che non sono dovuti a un errore manifesto e in caso di frode o negligenza grave di cui è responsabile il richiedente, quest'ultimo, oltre a rimborsare i pagamenti indebiti, paga un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto.

Articolo 10

Manifesto relativo al programma dell'Unione di distribuzione di frutta e verdure nelle scuole

Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono utilizzare un manifesto, che soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato al presente regolamento ed è esposto in maniera permanente in un luogo dove sia chiaramente visibile e leggibile, all'ingresso principale dell'istituto scolastico partecipante.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 288/2009 è abrogato.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica agli aiuti per l'anno scolastico 2016/2017 e per gli anni scolastici successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 38).

(5)  Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione, del 17 dicembre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto (cfr. pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).


ALLEGATO

Requisiti minimi per il manifesto di cui all'articolo 10

Formato del manifesto: minimo A3

Caratteri: minimo 1 cm

Titolo: Programma dell'Unione europea di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole

Contenuto: almeno la seguente dicitura:

«Il nostro/La nostra [specificare il tipo di istituto scolastico (ad esempio, nido/scuola materna/scuola)] partecipa al programma dell'Unione europea di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole con il sostegno finanziario dell'Unione europea».

Il manifesto reca l'emblema dell'Unione europea.


23.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/248 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d) e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4) e stabilisce nuove norme per quanto riguarda il programma «Frutta nelle scuole» (in appresso «il programma»). Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del programma nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Essi dovrebbero sostituire il regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (5), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2016/247 (6).

(2)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia per la sua attuazione. Per poter valutare l'applicazione del programma, è opportuno definire gli elementi della strategia.

(3)

Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, gli Stati membri che attuano il programma dovrebbero richiedere l'aiuto dell'Unione su base annuale e il contenuto di tale domanda dovrebbe essere definito.

(4)

È opportuno determinare il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto presentate dai richiedenti nonché le norme relative alla presentazione delle domande. Inoltre dovrebbero essere specificati gli elementi di prova richiesti a sostegno delle domande di aiuto. Dovrebbero altresì essere stabilite le sanzioni applicabili dall'autorità competente nei casi in cui la domanda di aiuto venga presentata in ritardo.

(5)

Le condizioni di pagamento dell'aiuto dovrebbero essere ulteriormente chiarite per tenere conto della distinzione tra aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e aiuti per l'esecuzione delle attività di controllo, valutazione e pubblicità e delle misure di accompagnamento. Il contenuto della documentazione necessaria a sostegno di ciascuna domanda di pagamento dell'aiuto dovrebbe essere specificato.

(6)

Al fine di valutare l'efficacia del programma, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i risultati e le conclusioni del controllo e della valutazione del programma da loro effettuati. Per motivi di chiarezza, è opportuno fissare una data per la notifica alla Commissione della relazione di valutazione e dei risultati dell'esercizio di controllo. La Commissione dovrebbe pubblicare tali documenti.

(7)

Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione è opportuno adottare idonee misure di controllo contro le irregolarità e le frodi. Tali misure dovrebbero prevedere verifiche amministrative complete, accompagnate da controlli in loco. È opportuno specificare la portata, il contenuto, la periodicità e le modalità di comunicazione di tali misure per assicurare un'applicazione equa ed uniforme nei diversi Stati membri, tenuto conto delle differenze nell'attuazione del programma.

(8)

Gli importi indebitamente erogati dovrebbero essere recuperati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (7).

(9)

Conformemente all'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il pubblico deve essere sufficientemente informato del contributo finanziario dell'Unione al programma. Oltre alle disposizioni concernenti il manifesto di cui al regolamento delegato (UE) 2016/247, è opportuno stabilire norme in materia di pubblicizzazione del programma e dell'uso dell'emblema dell'Unione. È inoltre opportuno consentire l'uso provvisorio dei manifesti attualmente utilizzati e di altri strumenti di pubblicità per un periodo di tempo limitato.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione e definizione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme per l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013 per quanto concerne l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati («i prodotti») ai bambini e la copertura di taluni costi correlati, nell'ambito del programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 («il programma»).

2.   Ai fini del programma, per «anno scolastico» si intende il periodo che va dal 1o agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

Articolo 2

Strategia degli Stati membri

1.   La strategia di uno Stato membro di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/247 include almeno i seguenti elementi:

a)

il livello territoriale e amministrativo al quale il programma sarà applicato;

b)

la durata della strategia;

c)

se disponibili, informazioni sul livello del consumo dei prodotti in questione;

d)

gli obiettivi operativi perseguiti nell'ambito del programma e gli obiettivi da raggiungere;

e)

nel caso in cui una scuola nazionale esistente venga ampliata o resa più efficace tramite l'utilizzo di fondi dell'Unione, le disposizioni messe in atto per garantire il valore aggiunto del programma;

f)

il bilancio di previsione o la percentuale di bilancio stimata per i principali elementi del programma;

g)

il gruppo bersaglio;

h)

l'elenco dei prodotti che saranno forniti nell'ambito del programma;

i)

gli obiettivi e il contenuto delle misure di accompagnamento;

j)

una descrizione del coinvolgimento delle parti interessate;

k)

informazioni sulle disposizioni per la distribuzione dei prodotti e le procedure di selezione dei fornitori;

l)

le disposizioni adottate per pubblicizzare gli aiuti dell'Unione, anche qualora la strategia consenta il consumo dei pasti scolastici abituali insieme ai prodotti finanziati a titolo del programma;

m)

le strutture e le modalità messe in atto per il controllo e la valutazione del programma conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/247 e per i controlli di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

2.   La Commissione pubblica le strategie degli Stati membri.

Articolo 3

Domande di aiuto presentate dagli Stati membri

Gli Stati membri presentano le domande di aiuto relative all'anno scolastico successivo entro il 31 gennaio di ogni anno. Tali domande contengono i dati seguenti:

a)

la ripartizione indicativa degli aiuti definita nell'allegato;

b)

l'importo richiesto se non si ha l'intenzione di utilizzare l'intero importo della ripartizione indicativa;

c)

l'intenzione di utilizzare una quota maggiore di quella risultante dalla ripartizione indicativa e l'importo massimo aggiuntivo richiesto nel caso sia disponibile un finanziamento supplementare;

d)

l'importo totale richiesto.

Gli importi di cui al presente articolo sono espressi in euro.

Articolo 4

Domande di aiuto presentate dai richiedenti

1.   Gli Stati membri determinano la forma, il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto in conformità alla propria strategia e alle norme di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2.   Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione di prodotti comprendono almeno le seguenti informazioni:

a)

i quantitativi di prodotti distribuiti;

b)

il nome e l'indirizzo o il numero di identificazione degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche a cui sono stati distribuiti i suddetti quantitativi;

c)

il numero di bambini che frequentano regolarmente gli istituti scolastici aventi diritto a ricevere i prodotti oggetto del programma durante il periodo coperto dalla domanda di aiuto.

3.   Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione di prodotti coprono un periodo massimo di cinque mesi.

4.   Le domande di aiuto sono presentate entro tre mesi dalla fine del periodo a cui si riferiscono.

5.   Le domande di aiuto relative alla relazione di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono presentate entro un mese dalla data in cui la relazione è stata presentata ai sensi del predetto paragrafo.

6.   Qualora il superamento del termine di cui ai paragrafi 4 e 5 sia inferiore a 60 giorni, l'aiuto è ridotto del:

a)

5 %, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni;

b)

10 %, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni.

Una volta che il termine è superato per più di 60 giorni, l'aiuto è ulteriormente ridotto dell'1 % per ciascun giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante.

7.   Gli importi richiesti nelle domande di aiuto sono comprovati da documenti giustificativi che recano il prezzo dei prodotti, i materiali o i servizi forniti corredati di una ricevuta o della prova del pagamento o equivalente. Gli Stati membri specificano i documenti che devono essere presentati a sostegno delle domande di aiuto.

Nel caso di domande di aiuto relative al controllo, alla valutazione, alla pubblicità e alle misure di accompagnamento, il documento giustificativo contiene la ripartizione finanziaria per attività e i dettagli dei relativi costi.

Articolo 5

Pagamento dell'aiuto

1.   L'aiuto relativo alla fornitura e alla distribuzione di prodotti è versato solo:

a)

dietro presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi forniti e distribuiti; oppure

b)

in base ad una relazione di controllo dell'autorità competente stilata prima del pagamento definitivo dell'aiuto e dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento; oppure

c)

se lo Stato membro lo autorizza, dietro presentazione di una prova alternativa che i quantitativi forniti e distribuiti ai fini del programma sono stati pagati.

2.   Gli aiuti in materia di controllo, valutazione, pubblicità e misure di accompagnamento sono pagati unicamente al momento della consegna del materiale o della prestazione dei servizi in questione e previa presentazione dei pertinenti documenti giustificativi, come disposto dalle autorità competenti degli Stati membri.

3.   L'autorità competente versa l'aiuto entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Articolo 6

Controllo e valutazione

1.   Il controllo, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/247 si fonda sui dati da fornire in virtù degli obblighi in materia di gestione e controllo, tra i quali rientrano quelli previsti agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dell'esercizio di controllo entro il 30 novembre successivo alla fine dell'anno scolastico corrispondente.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione, contenente i risultati della valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/247 per il precedente periodo di attuazione di cinque anni scolastici entro il 1o marzo dell'anno successivo alla fine di tale periodo.

La prima relazione di valutazione è presentata il 1o marzo 2017 o anteriormente a tale data.

3.   La Commissione pubblica i risultati dell'esercizio di controllo e le relazioni di valutazione degli Stati membri.

Articolo 7

Controlli amministrativi

1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per conformarsi al presente regolamento. Tali misure comprendono le verifiche amministrative di tutte le domande di aiuto.

2.   I controlli amministrativi effettuati per quanto riguarda gli aiuti concessi per la fornitura e la distribuzione di prodotti comprendono la revisione dei documenti giustificativi, quali definiti dagli Stati membri, relativi alla fornitura e alla distribuzione di prodotti.

I controlli amministrativi effettuati con riguardo agli aiuti concessi per il controllo, la valutazione, la pubblicità e le misure di accompagnamento includono la verifica della consegna del materiale e della prestazione dei servizi nonché della veridicità delle spese dichiarate.

3.   In caso di aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e delle misure di accompagnamento, i controlli amministrativi sono integrati da controlli in loco a norma dell'articolo 8.

Articolo 8

Controlli in loco

1.   In caso di aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti sono effettuati controlli in loco che comprendono in particolare la verifica:

a)

del registro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/247, compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita, dalle bolle di consegna o dagli estratti bancari;

b)

dell'uso dei prodotti in conformità al presente regolamento.

2.   I controlli in loco sono effettuati per ciascun anno scolastico. Essi coprono le attività intraprese nel corso dei dodici mesi precedenti.

I controlli in loco possono aver luogo durante la realizzazione delle misure di accompagnamento.

3.   Il numero complessivo di controlli in loco riguarda almeno il 5 % dell'aiuto distribuito a livello nazionale e almeno il 5 % di tutti i richiedenti che si occupano della fornitura e della distribuzione di prodotti, nonché delle misure di accompagnamento.

Se il numero dei richiedenti aiuto in uno Stato membro è inferiore a cento, i controlli in loco sono effettuati presso i locali di almeno cinque richiedenti.

Se il numero dei richiedenti aiuto in uno Stato membro è inferiore a cinque, i controlli in loco sono effettuati presso i locali di tutti i richiedenti.

Nel caso in cui un richiedente che non sia un istituto scolastico presenti una domanda di aiuto relativa alla fornitura e alla distribuzione di prodotti, i controlli in loco effettuati presso i locali di tale richiedente sono integrati da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l'1 % degli istituti scolastici registrati dal richiedente, a seconda di quale di questi valori sia maggiore, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/247.

Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di aiuto relativa alle misure di accompagnamento, i controlli in loco presso i locali del richiedente possono essere sostituiti, sulla base di un'analisi dei rischi, da controlli in loco nei luoghi in cui sono realizzate le misure di accompagnamento. Sulla base di un'analisi dei rischi, gli Stati membri fissano il livello di tali controlli in loco.

4.   Sulla base di un'analisi dei rischi l'autorità competente seleziona i richiedenti da sottoporre a controlli in loco.

A tale scopo, tale autorità tiene in particolare conto dei seguenti elementi:

a)

le diverse aree geografiche;

b)

il carattere ricorrente degli errori e l'esito dei controlli svolti in passato;

c)

l'importo dell'aiuto;

d)

il tipo di richiedenti;

e)

il tipo di misura di accompagnamento, se del caso.

5.   È ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo.

6.   L'autorità di controllo competente redige una relazione su ciascun controllo in loco in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.

Detta relazione consta delle seguenti parti:

a)

una parte generale contenente le seguenti informazioni, se pertinenti:

i)

la strategia di programma applicata, il periodo interessato, le domande di aiuto controllate, i quantitativi di prodotti, gli istituti scolastici partecipanti, una stima, basata sui dati disponibili, del numero di bambini per i quali è stato versato l'aiuto e gli importi corrispondenti;

ii)

i responsabili presenti;

b)

una parte che descrive separatamente i controlli svolti e che contiene in particolare le seguenti informazioni:

i)

i documenti verificati;

ii)

la natura e la portata dei controlli eseguiti;

iii)

osservazioni e risultati.

7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 novembre successivo alla fine dell'anno scolastico, i controlli in loco effettuati e i relativi risultati.

Articolo 9

Recupero di importi indebitamente erogati

Per il recupero di pagamenti indebitamente erogati si applica, mutatis mutandis, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Articolo 10

Pubblicità del contributo finanziario dell'Unione al programma

1.   Qualora gli Stati membri decidano di non utilizzare il manifesto di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/247, spiegano chiaramente nella loro strategia in che modo intendono informare il pubblico in merito al contributo finanziario dell'Unione al loro programma scolastico.

2.   I mezzi di comunicazione e le misure di pubblicità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2016/247 recano, nella misura del possibile, l'emblema europeo e la dicitura «Programma frutta e verdura nelle scuole» dell'Unione o il suo acronimo e fanno menzione del sostegno finanziario dell'Unione.

3.   Gli strumenti e i materiali didattici da utilizzare nel quadro delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2016/247 recano, nella misura del possibile, l'emblema europeo e la dicitura «Programma frutta e verdura nelle scuole» dell'Unione o il suo acronimo e fanno menzione del sostegno finanziario dell'Unione.

4.   Ai riferimenti concernenti il contributo finanziario dell'Unione viene data almeno la stessa visibilità accordata ai contributi di altri organismi privati o pubblici che sostengono un programma scolastico dello Stato membro.

5.   Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare le scorte esistenti di manifesti e di altri strumenti di pubblicità stampati prima del 26 febbraio 2016, conformemente al regolamento (CE) n. 288/2009.

Articolo 11

Notifiche

Le notifiche da parte degli Stati membri alla Commissione previste dal presente regolamento sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (8).

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica agli aiuti per l'anno scolastico 2016/2017 e per gli anni scolastici successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(4)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 38).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2016/247 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(8)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).


ALLEGATO

Ripartizione indicativa dell'aiuto dell'Unione per Stato membro

Stato membro

Tasso di cofinanziamento in %

Bambini (6-10) cifre assolute

EUR

Austria

75

406 322

2 239 273

Belgio

75

611 450

3 369 750

Bulgaria

90

316 744

2 094 722

Croazia

90

205 774

1 360 845

Cipro

75

44 823

290 000

Repubblica ceca

88

480 495

3 124 660

Danimarca

75

328 182

1 808 638

Estonia

90

66 436

439 361

Finlandia

75

290 308

1 599 911

Francia

76

4 051 279

22 500 145

Germania

75

3 575 991

19 707 575

Grecia

81

529 648

3 143 600

Ungheria

86

482 160

3 031 022

Irlanda

75

319 126

1 758 729

Italia

80

2 853 098

16 719 794

Lettonia

90

95 861

633 957

Lituania

90

136 285

901 293

Lussemburgo

75

29 473

290 000

Malta

75

19 511

290 000

Paesi Bassi

75

986 118

5 434 576

Polonia

88

1 802 733

11 645 350

Portogallo

85

527 379

3 284 967

Romania

89

1 054 185

6 869 985

Slovacchia

89

262 703

1 709 502

Slovenia

83

91 095

554 291

Spagna

75

2 337 457

12 939 604

Svezia

75

518 322

2 856 514

Regno Unito

76

3 494 635

19 401 935

UE 28

79

25 917 593

150 000 000


23.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/249 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon de l'Ardèche (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Jambon de l'Ardèche», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 1023/2010 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Jambon de l'Ardèche» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1023/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jambon de l'Ardèche (IGP)] (GU L 296 del 13.11.2010, pag. 5).

(3)  GU C 330 del 7.10.2015, pag. 3.


23.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/250 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

236,2

MA

92,5

SN

172,2

TN

107,9

TR

111,5

ZZ

144,1

0707 00 05

MA

84,0

TR

184,9

ZZ

134,5

0709 91 00

TN

173,6

ZZ

173,6

0709 93 10

MA

45,6

TR

162,7

ZZ

104,2

0805 10 20

CL

98,4

EG

46,8

IL

78,1

MA

59,5

TN

50,6

TR

62,1

ZZ

65,9

0805 20 10

IL

118,2

MA

84,8

TR

93,7

ZZ

98,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

68,8

IL

140,5

JM

160,3

MA

118,9

TR

54,9

ZZ

108,7

0805 50 10

EG

97,1

IL

96,1

MA

83,5

TR

93,3

ZZ

92,5

0808 10 80

CL

92,5

US

108,3

ZZ

100,4

0808 30 90

CL

173,8

CN

89,7

TR

156,1

ZA

95,2

ZZ

128,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».