ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
59° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2016/237 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia [notificata con il numero C(2016) 826] ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
19.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/232 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2015
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1, e l'articolo 223, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), stabilisce norme specifiche per le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione a questo riguardo. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione di tali organizzazioni e associazioni nel nuovo quadro normativo, occorre adottare determinate norme. |
(2) |
Esistono già norme specifiche su determinati aspetti della cooperazione tra produttori nel settore ortofrutticolo, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e in quello dell'olio di oliva e delle olive da tavola: ai fini della continuità, per tali settori occorre continuare ad applicarle; per gli aspetti della cooperazione tra produttori che non sono disciplinati dalle norme suddette, è opportuno applicare il presente regolamento delegato. |
(3) |
Secondo l'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 gli Stati membri possono consentire alle organizzazioni di produttori riconosciute o alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, nei settori per i quali la Commissione lo consente. Attualmente, l'esternalizzazione è prevista nel settore ortofrutticolo e in quello dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Tenendo conto degli aspetti economici e dei vantaggi che l'esternalizzazione di determinate attività può apportare alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori e ai relativi aderenti, tale esternalizzazione dovrebbe essere possibile in tutti i settori. |
(4) |
È opportuno definire norme relative al riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori, delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali e norme che precisino le responsabilità degli Stati membri interessati. Nel rispetto della libertà di stabilimento, il riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori dovrebbe essere di competenza dello Stato membro in cui tali organizzazioni e associazioni dispongono di un numero significativo di membri o di un significativo volume o valore di produzione commercializzabile. Per quanto riguarda le organizzazioni interprofessionali transnazionali, la decisione sul riconoscimento dovrebbe spettare allo Stato membro in cui è stabilita la sede centrale. |
(5) |
È opportuno definire norme relative all'istituzione di assistenza amministrativa da fornire in caso di cooperazione transnazionale. L'assistenza dovrebbe comprendere, in particolare, il trasferimento delle informazioni che consentano allo Stato membro competente di valutare se l'organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori o organizzazione interprofessionale di dimensione transnazionale rispetta i criteri di riconoscimento. Tali informazioni sono necessarie anche per permettere allo Stato membro competente di intervenire in caso di inadempienza. Inoltre, l'assistenza permette agli Stati membri competenti di trasferire le informazioni, su richiesta, agli Stati membri in cui sono situati gli aderenti di tali organizzazioni o associazioni. |
(6) |
Per garantire il corretto funzionamento delle misure nell'ambito della politica agricola comune e ai fini del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli nonché di un approccio armonizzato e semplificato, è opportuno specificare le informazioni che sono necessarie al momento di notificare le decisioni per consentire l'esternalizzazione e concedere, rifiutare o revocare il riconoscimento di un'organizzazione di produttori, di un'associazione di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale. |
(7) |
I regolamenti (CE) n. 223/2008 (3) e (CE) n. 709/2008 (4) della Commissione, stabiliscono norme per le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. Alcune disposizioni di tali regolamenti sono obsolete o non sono mai state applicate. Pertanto, ai fini della coerenza con la nuova normativa sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, è opportuno abrogare detti regolamenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori. Esso si applica fatte salve le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti:
a) |
regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (5) per quanto concerne il settore ortofrutticolo; |
b) |
regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione (6) e regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione (7) per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; |
c) |
regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione (8) per quanto concerne il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) |
«organizzazione di produttori transnazionale», un'organizzazione di produttori le cui aziende sono situate in più di uno Stato membro; |
b) |
«associazione transnazionale di organizzazioni di produttori», un'associazione di organizzazioni di produttori situate in più di uno Stato membro; |
c) |
«organizzazione interprofessionale transnazionale», un'organizzazione interprofessionale i cui aderenti operano nella produzione, nella trasformazione o nel commercio dei prodotti disciplinati dalle attività dell'organizzazione in più di uno Stato membro. |
Articolo 3
Esternalizzazione
1. I settori in cui gli Stati membri possono consentire l'esternalizzazione a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono elencati all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.
2. Le organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori che esternalizzano una parte delle loro attività concludono per iscritto un accordo commerciale per garantire che l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori conservi il controllo e la supervisione dell'attività svolta.
Articolo 4
Riconoscimento delle organizzazioni e associazioni transnazionali
1. Fatta salva la parte II, titolo II, capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la decisione sul riconoscimento dell'organizzazione di produttori transnazionale o dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori spetta allo Stato membro in cui tale organizzazione o associazione conta un numero significativo di aderenti o di organizzazioni aderenti o un volume o valore significativo di produzione commercializzabile ovvero, per le organizzazioni interprofessionali transnazionali, allo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede.
2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 stabilisce la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono situati gli aderenti di tale organizzazione o associazione per quanto riguarda la verifica del rispetto dei criteri del riconoscimento di cui agli articoli 154, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Gli altri Stati membri in cui sono situati gli aderenti di un'organizzazione di produttori transnazionale, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o organizzazione interprofessionale transnazionale forniscono la necessaria assistenza amministrativa allo Stato membro di cui al paragrafo 1.
4. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 mette a disposizione tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un altro Stato membro in cui sono situati aderenti dell'organizzazione o associazione.
Articolo 5
Notifiche
Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, le seguenti informazioni relative all'anno civile precedente:
a) |
le decisioni di concedere, rifiutare o revocare il riconoscimento di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, compresa la data della decisione, i nomi e i settori interessati e una sintesi dei motivi di rifiuto e di revoca del riconoscimento; |
b) |
per le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute, il valore della produzione commercializzabile. |
Articolo 6
Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 223/2008 e (CE) n. 709/2008 sono abrogati.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 223/2008 della Commissione, del 12 marzo 2008, relativo alle condizioni e alle procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori di bachi da seta (GU L 69 del 13.3.2008, pag. 10).
(4) Regolamento (CE) n. 709/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 23).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).
(6) Regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 263 del 28.9.2012, pag. 8).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 39).
(8) Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 55).
19.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/233 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2016
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Guijuelo (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Guijuelo», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Guijuelo» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
(3) GU C 329 del 6.10.2015, pag. 3.
19.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/234 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2016
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salam de Sibiu (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Salam de Sibiu» presentata dalla Romania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Salam de Sibiu» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Salam de Sibiu» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 329 del 6.10.2015, pag. 20.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
19.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/235 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2016
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 26,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 la bevanda spiritosa della categoria 32, «Liquore» è ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti, edulcorati ed addizionati di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari quali panna, latte o altri prodotti lattiero-caseari, frutta, vino e vino aromatizzato. Tuttavia, le caratteristiche organolettiche di base di questa categoria di bevande spiritose non richiedono entrambi i procedimenti di aromatizzazione e aggiunta di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari: uno dei due basta a ottenere il prodotto con le caratteristiche che i consumatori generalmente si attendono dal liquore. Dovrebbe pertanto essere consentito commercializzare sotto la categoria 32, «Liquore», le bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti oppure mediante aggiunta di prodotti di origine agricola o prodotti alimentari. |
(2) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 va pertanto modificato di conseguenza. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
ALLEGATO
Nell'allegato II, categoria 32, lettera a), del regolamento (CE) n. 110/2008, il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii) |
ottenuta con alcole etilico di origine agricola o un distillato di origine agricola o una o più bevande spiritose o una miscela di tali prodotti, edulcorata ed addizionata di una o più aromi, prodotti di origine agricola o prodotti alimentari.» |
19.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/236 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2016
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
EG |
86,9 |
IL |
283,6 |
|
MA |
97,2 |
|
SN |
172,2 |
|
TN |
107,9 |
|
TR |
102,0 |
|
ZZ |
141,6 |
|
0707 00 05 |
MA |
84,3 |
TR |
183,9 |
|
ZZ |
134,1 |
|
0709 91 00 |
TN |
173,6 |
ZZ |
173,6 |
|
0709 93 10 |
MA |
44,6 |
TR |
164,5 |
|
ZZ |
105,0 |
|
0805 10 20 |
CL |
98,4 |
EG |
45,1 |
|
IL |
62,6 |
|
MA |
58,5 |
|
TN |
50,3 |
|
TR |
60,8 |
|
ZZ |
62,6 |
|
0805 20 10 |
IL |
124,1 |
MA |
86,5 |
|
TR |
84,6 |
|
ZZ |
98,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
EG |
68,8 |
IL |
140,8 |
|
MA |
121,2 |
|
TR |
60,5 |
|
ZZ |
97,8 |
|
0805 50 10 |
EG |
91,9 |
IL |
96,1 |
|
MA |
74,1 |
|
TR |
92,9 |
|
ZZ |
88,8 |
|
0808 10 80 |
CL |
93,3 |
US |
110,4 |
|
ZZ |
101,9 |
|
0808 30 90 |
CL |
235,9 |
CN |
89,3 |
|
TR |
81,0 |
|
ZA |
100,9 |
|
ZZ |
126,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
19.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/12 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/237 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2016
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia
[notificata con il numero C(2016) 826]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Francia e all'istituzione da parte dell'autorità competente di detto Stato membro di un'ulteriore ampia zona soggetta a restrizioni intorno alle zone di protezione e sorveglianza. Tale ulteriore zona soggetta a restrizioni comprende vari dipartimenti o parti di essi nel sud-ovest della Francia. |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 stabilisce anche, tra l'altro, che l'ulteriore zona soggetta a restrizioni in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4) comprenda almeno le aree indicate quale ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/42 della Commissione (5), al fine di estendere l'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Francia tenendo conto degli ulteriori focolai di HPAI in tale Stato membro. |
(4) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/42 si sono registrati ulteriori focolai di HPAI in Francia e, di conseguenza, tale Stato membro ha attuato una strategia incisiva di lotta contro l'HPAI, che comprende una considerevole estensione dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, in cui si applicano restrizioni veterinarie alla movimentazione di pollame e di taluni prodotti a base di pollame. |
(5) |
La Commissione ha esaminato le misure di lotta adottate dalla Francia e constata che le frontiere dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, ora istituita dall'autorità competente di tale Stato membro in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di focolai di HPAI. |
(6) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione l'ulteriore zona estesa soggetta a restrizioni istituita dalla Francia. |
(7) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 339 del 24.12.2015, pag. 52).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/42 della Commissione, del 15 gennaio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia (GU L 11 del 16.1.2016, pag. 10).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 è sostituito dal seguente allegato:
«ALLEGATO
Ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Nome (numero del dipartimento) |
|
|
FR |
Francia |
Aree comprendenti i dipartimenti di: |
||
|
|
DORDOGNE (24) GERS (32) GIRONDE (33) HAUTE-VIENNE (87) HAUTES-PYRÉNÉES (65) LANDES (40) LOT-ET-GARONNE (47) PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) LOT (46) HAUTE-GARONNE (31) ARIÈGE (09) AVEYRON (12) CORRÈZE (19) TARN (81) TARN-ET-GARONNE (82) |
|
|
|
|
Aree comprendenti parti dei dipartimenti di: |
|
|
|
|
CHARENTE (16), il comune di: |
16254 |
PALLUAUD |
|
|
AUDE (11), i comuni di: |
11002 11009 11011 11026 11030 11033 11049 11052 11054 11056 11057 11070 11072 11074 11075 11076 11079 11087 11089 11114 11115 11134 11136 11138 11149 11150 11154 11156 11159 11162 11166 11174 11175 11178 11180 11181 11182 11184 11189 11192 11194 11195 11196 11200 11205 11208 11218 11221 11222 11225 11226 11231 11232 11234 11236 11238 11239 11243 11252 11253 11259 11268 11275 11277 11278 11281 11283 11284 11290 11291 11292 11297 11300 11308 11312 11313 11319 11331 11334 11339 11348 11356 11357 11359 11361 11362 11365 11367 11368 11371 11372 11382 11383 11385 11391 11395 11399 11404 11407 11411 11413 11418 11419 11428 11430 11434 11438 11439 |
AIROUX ALZONNE ARAGON BARAIGNE BELFLOU BELPECH BRAM BROUSSES-ET-VILLARET LES BRUNELS CABRESPINE CAHUZAC CARLIPA LA CASSAIGNE LES CASSES CASTANS CASTELNAUDARY CAUDEBRONDE CAZALRENOUX CENNE-MONESTIES CUMIES CUXAC-CABARDES FAJAC-LA-RELENQUE FANJEAUX FENDEILLE FONTERS-DU-RAZES FONTIERS-CABARDES FOURNES-CABARDES FRAISSE-CABARDES GAJA-LA-SELVE GENERVILLE GOURVIEILLE LES ILHES ISSEL LABASTIDE-D'ANJOU LABASTIDE-ESPARBAIRENQUE LABECEDE-LAURAGAIS LACOMBE LAFAGE LAPRADE LASBORDES LASTOURS LAURABUC LAURAC LESPINASSIERE LIMOUSIS LA LOUVIERE-LAURAGAIS MARQUEIN LES MARTYS MAS-CABARDES MAS-SAINTES-PUELLES MAYREVILLE MEZERVILLE MIRAVAL-CABARDES MIREVAL-LAURAGAIS MOLANDIER MOLLEVILLE MONTAURIOL MONTFERRAND MONTMAUR MONTOLIEU MOUSSOULENS ORSANS PAYRA-SUR-L'HERS PECHARIC-ET-LE-PY PECH-LUNA PEXIORA PEYREFITTE-SUR-L'HERS PEYRENS PLAIGNE PLAVILLA LA POMAREDE PRADELLES-CABARDES PUGINIER RAISSAC-SUR-LAMPY RIBOUISSE RICAUD ROQUEFERE SAINT-AMANS SAINTE-CAMELLE SAINT-DENIS SAINT-JULIEN-DE-BRIOLA SAINT-MARTIN-LALANDE SAINT-MARTIN-LE-VIEIL SAINT-MICHEL-DE-LANES SAINT-PAPOUL SAINT-PAULET SAINT-SERNIN SAISSAC SALLELES-CABARDES SALLES-SUR-L'HERS SALSIGNE SOUILHANELS SOUILHE SOUPEX LA TOURETTE-CABARDES TRASSANEL TREVILLE VENTENAC-CABARDES VERDUN-EN-LAURAGAIS VILLANIERE VILLARDONNEL VILLASAVARY VILLAUTOU VILLEMAGNE VILLENEUVE-LA-COMPTAL VILLEPINTE VILLESISCLE VILLESPY |
|
|
CANTAL (15), i comuni di: |
15003 15011 15012 15014 15016 15018 15021 15024 15027 15028 15029 15030 15036 15046 15056 15057 15058 15064 15071 15072 15074 15076 15082 15083 15084 15085 15087 15088 15089 15090 15093 15094 15103 15104 15117 15118 15120 15122 15134 15135 15136 15140 15143 15144 15147 15150 15153 15156 15157 15160 15163 15165 15166 15167 15172 15175 15179 15181 15182 15183 15184 15186 15189 15191 15194 15196 15200 15204 15211 15212 15214 15215 15217 15221 15222 15224 15226 15228 15233 15234 15242 15255 15257 15260 15264 15266 15267 15268 15269 |
ALLY ARNAC ARPAJON-SUR-CERE AURILLAC AYRENS BARRIAC-LES-BOSQUETS BOISSET BRAGEAC CALVINET CARLAT CASSANIOUZE CAYROLS CHALVIGNAC CHAUSSENAC CRANDELLES CROS-DE-MONTVERT CROS-DE-RONESQUE ESCORAILLES FOURNOULES FREIX-ANGLARDS GIOU-DE-MAMOU GLENAT JUNHAC JUSSAC LABESSERETTE LABROUSSE LACAPELLE-DEL-FRAISSE LACAPELLE-VIESCAMP LADINHAC LAFEUILLADE-EN-VEZIE LAPEYRUGUE LAROQUEBROU LEUCAMP LEYNHAC MARCOLES MARMANHAC MAURIAC MAURS MONTSALVY MONTVERT MOURJOU NAUCELLES NIEUDAN OMPS PARLAN PERS PLEAUX PRUNET QUEZAC REILHAC ROANNES-SAINT-MARY ROUFFIAC ROUMEGOUX ROUZIERS SAINT-ANTOINE SAINT-CERNIN SAINT-CIRGUES-DE-MALBERT SAINT-CONSTANT SAINT-ETIENNE-CANTALES SAINT-ETIENNE-DE-CARLAT SAINT-ETIENNE-DE-MAURS SAINTE-EULALIE SAINT-GERONS SAINT-ILLIDE SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC SAINT-MAMET-LA-SALVETAT SAINT-MARTIN-CANTALES SAINT-PAUL-DES-LANDES SAINT-SANTIN-CANTALES SAINT-SANTIN-DE-MAURS SAINT-SAURY SAINT-SIMON SAINT-VICTOR SANSAC-DE-MARMIESSE SANSAC-VEINAZES LA SEGALASSIERE SENEZERGUES SIRAN TEISSIERES-DE-CORNET TEISSIERES-LES-BOULIES LE TRIOULOU VEZAC VEZELS-ROUSSY VIEILLEVIE VITRAC YOLET YTRAC LE ROUGET BESSE» |
Rettifiche
19.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/20 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188 del 18 luglio 2009 )
Pagina 110, articolo 26, paragrafo 1, seconda frase:
anziché:
«In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica può essere omessa.»
leggasi:
«In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare la visita di verifica.»
19.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/20 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 22 dicembre 2009 )
Pagina 68, articolo 16, paragrafo 1, seconda frase:
anziché:
«In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica può non essere svolta.»
leggasi:
«In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare la visita di verifica.»
19.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/20 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 56 del 6 marzo 1996 )
Pagina 31, articolo 11, paragrafo 1, seconda frase:
anziché:
«In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica può non essere svolta.»
leggasi:
«In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare la visita di verifica.»